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	<title>5471 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5471 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/12/2011 n.5471</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-12-2011-n-5471/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-12-2011-n-5471/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/12/2011 n.5471</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla in parte un diniego permesso di costruire per motivi di altezza su uno dei fronti della costruzione; rilevato che l’appello cautelare non appare fornito del prescritto fumus, in quanto collidente con gli esiti della verificazione disposta in primo grado. (G.S.) N. 05471/2011 REG.PROV.CAU.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-12-2011-n-5471/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/12/2011 n.5471</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-12-2011-n-5471/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/12/2011 n.5471</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla in parte un diniego permesso di costruire per motivi di altezza su uno dei fronti della costruzione; rilevato che l’appello cautelare non appare fornito del prescritto fumus, in quanto collidente con gli esiti della verificazione disposta in primo grado. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05471/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09144/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9144 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Zara Sas</b> in persona del legale rappresentante in carica di Aldo Romano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosalia Iandiorio, con domicilio eletto presso Antonio Simonelli in Roma, via Flaminia, 79;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Avellino</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Santucci De Magistris, Bernardina Manganiello, Amerigo Bascetta, Gabriella Brigliadoro, con domicilio eletto presso Raffaele Porpora in Roma, via della Giuliana, 74; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA – Sezione Staccata di SALERNO- SEZIONE II n. 00552/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Avellino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Rosalia Iandiorio, Giovanni Santucci De Magistris;	</p>
<p>Rilevato che – sia pure nella sommarietà della delibazione cautelare- l’appello cautelare non appare fornito del prescritto fumus, in quanto collidente con gli esiti della verificazione disposta in primo grado;<br />	<br />
rilevato altresì che nel bilanciamento delle opposte esigenze non appare sussistere il requisito del periculum in mora;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 9144/2011).	</p>
<p>Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Avellino nella misura che appare equo quantificare in Euro duemila//00 (€ 2000) oltre accessori di legge, se dovuti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.5471</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-8-2004-n-5471/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-8-2004-n-5471/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-8-2004-n-5471/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.5471</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Barbagallo La Gamba (Avv. F. Tedeschini) c. Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura (Avv. Stato), Presidenza del Consiglio dei ministri (n.c.), Sfrecola (Avv. M. Sanino) sulla giurisdizione del GA in relazione all&#8217;attività di valutazione del CSM Processo amministrativo – Giurisdizione del GA sull’attività valutativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-8-2004-n-5471/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.5471</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-8-2004-n-5471/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.5471</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Barbagallo<br /> La Gamba (Avv. F. Tedeschini) c. Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura (Avv. Stato), Presidenza del Consiglio dei ministri (n.c.), Sfrecola (Avv. M. Sanino)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del GA in relazione all&#8217;attività di valutazione del CSM</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Giurisdizione del GA sull’attività valutativa esercitata dal CSM – Piena, non di merito – Conseguenze – Non vi è sostituzione giurisdizionale delle determinazioni valutative, ma solo la verifica della attendibilità o meno di tali valutazioni secondo i criteri su cui si fondano</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di controllo giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità tecnica, qual è la attività valutativa esercitata dal Consiglio superiore della magistratura, pur essendo la cognizione del giudice amministrativo piena, il giudicante non può sostituire la propria valutazione a quella della Amministrazione, poiché  non si verte in tema di giurisdizione di merito, e il potere di valutazione è stato attribuito dall’ordinamento alla Amministrazione; il controllo sulla erroneità  del giudizio, stante la relatività delle valutazioni secondo determinate scienze o tecniche, si risolve nel giudizio sulla attendibilità o meno delle valutazioni poste a base del giudizio stesso secondo i criteri delle scienze o tecniche sulle quali tali valutazioni si fondano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del GA in relazione all’attività di valutazione del CSM</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.5471/2004<br />
Reg. Dec.<br />
N. 2795 Reg. Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2795/2003 proposto dal<br />
dottor <b>Enzo La Gamba</b> rappresentato e difeso dall’avv. Federico Tedeschini presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico, n.7;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Ministro della giustizia</b> e il <b>Consiglio superiore della magistratura</b>  rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; la Presidenza del Consiglio dei ministri, non costituita;</p>
<p>e nei confronti del</p>
<p>dottor <b>Michele Sfrecola</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 180;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione prima, n. 1635 in data 4 marzo 2002, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal dottor Enzo La Gamba avverso la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, seduta plenaria del 7 febbraio 2001, con la quale era stato proposto per la nomina a presidente del tribunale di Grosseto il dottor Michele Sfrecola; il d.p.r., in data 14 marzo 2001, con il quale era stato conferito l’ufficio direttivo di presidente del tribunale di Grosseto al dottor Michele Sfrecola; la nota del ministero di Grazia e giustizia protocollo n. 6345/AP/906, in data 2 aprile 2001, con la quale il dottor Michele Sfrecola era stato autorizzato ad assumere il possesso nel nuovo ufficio nel periodo intercorrente tra il 10 e di 30 aprile 2001;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni interessate, nonché del controinteressato, dottor Michele Sfrecola;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla udienza pubblica del 10 febbraio 2004 la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi gli avvocati F. Tedeschini, M. Sanino e l’Avvocato dello Stato Pampanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il ricorso specificato in epigrafe il dottor Enzo La Gamba avanza appello avverso la sentenza indicata, riproponendo le censure fatte valere in primo grado e ritenute infondate con la sentenza impugnata.<br />
Si sono costituiti il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, nonché il controinteressato, dottor Michele Sfrecola, deducendo entrambi l’infondatezza delle proposte censure e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Le censure poste a  base dell’appello non sono fondate e, pertanto, l’appello deve essere respinto e l’impugnata sentenza confermata.<br />Il Collegio rileva che il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato di proporre all’ufficio direttivo di presidente del tribunale di Grosseto il dottor Michele Sfrecola, al tempo consigliere della corte d’appello di Bari e primo in ordine di anzianità di ruolo fra tutti i magistrati, i quali avevano presentato domanda per l’ufficio direttivo in questione, dopo aver esaminato e comparato in maniera specifica le posizioni degli otto aspiranti più anziani e dopo aver valutato che i requisiti di attitudine e di merito degli ulteriori aspiranti, pur ragguardevoli, non erano tali da consentire, in relazione alle esigenze concrete del posto da coprire, il superamento della graduatoria di anzianità. Attraverso una valutazione tecnica dei requisiti dell’attitudine e del merito, il Consiglio superiore ha ritenuto il dottor Michele Sfrecola, primo in ordine di anzianità di ruolo, anche il candidato più idoneo, facendo riferimento, quanto alle attitudini, alla “variegata ed ampia esperienza giudicante degli uffici di primo e secondo grado” e alla circostanza che egli aveva svolto nel corso della sua attività giurisdizionale “praticamente tutte le funzioni“, quanto al merito al ”notevole impegno da lui sempre profuso nell’attività lavorativa, con risultati notevoli sia per quantità che per qualità”.<br />
Ora, in tema di controllo giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità tecnica, qual è la attività valutativa esercitata dal Consiglio superiore della magistratura, pur essendo la cognizione del giudice amministrativo piena, il giudicante non può sostituire la propria valutazione a quella della Amministrazione, poiché  non si verte in tema di giurisdizione di merito, e il potere di valutazione è stato attribuito dall’ordinamento alla Amministrazione; il controllo sulla erroneità  del giudizio, stante la relatività delle valutazioni secondo determinate scienze o tecniche, si risolve nel giudizio sulla attendibilità o meno delle valutazioni poste a base del giudizio stesso secondo i criteri delle scienze o tecniche sulle quali tali valutazioni si fondano(in tal senso, fra le altre: Consiglio di Stato, sezione quarta, 13 ottobre 2003, n. 6201). Nel caso il Collegio premette all’esame specifico delle censure avanzate con l’atto d’appello che le valutazioni che emergono dagli atti del procedimento e che hanno portato alla proposta di nomina del controinteressato, non possono essere definite non attendibili.<br />
Passando allo specifico esame delle censure,esaminate nell’ambito della cornice sopra delineata, si rileva:</p>
<p>1) sono infondati i motivi di appello primo, secondo e quinto e sesto, in quanto la miglior valutazione nei confronti del dottor Michele Sfrecola rispetto al dottor Enzo La Gamba, in relazione allo specifico ufficio da attribuire, non è stata determinata dai fatti, che avevano dato luogo ad un procedimento disciplinare nei confronti dell’attuale appellante, conclusosi con l’archiviazione; tali fatti non sono stati presi in considerazione nella relazione di maggioranza approvata, alla quale, soltanto, occorre far riferimento; la relazione approvata dalla Consiglio, fra i vari elementi di valutazione, ha preso in considerazione soltanto il ritardo subito dal controinteressato nella progressione in carriera e ciò appare legittimo; è stato, cioè, considerato soltanto il dato formale del ritardo subito nella progressione in carriera dall’attuale appellante, ritardo che aveva determinato che quest’ultimo, il quale era divenuto magistrato prima degli altri concorrenti, era stato superato nella graduatoria di anzianità da alcuni di questi;</p>
<p>2) la terza doglianza non ha pregio. Alla richiesta di chiarimenti, infatti, di un componente della quinta Commissione circa una vicenda disciplinare che aveva interessato il dottor Sfrecola, il relatore aveva precisato che “una sentenza disciplinare che si limita a prendere atto dell’intervenuta decorrenza dei termini per l’esercizio della relativa azione, non può essere utilizzate in alcun modo nella presente procedura“. Non vi è stato quindi alcun difetto di istruttoria, ma si è dato un giudizio di non rilevanza nel procedimento dei fatti che avevano dato luogo ad una vicenda disciplinare;</p>
<p>3) la mancata audizione dell’attuale appellante da parte della Commissione costituisce legittimo esercizio del potere istruttorio di essa, che ha ritenuto di sentire soltanto i candidati, i quali sulla base degli atti risultavano in una posizione più favorevole rispetto al dottor La Gamba, il quale, inoltre, seguiva tali candidati nella graduatoria di anzianità;</p>
<p>4) è infondato anche l’ultimo motivo di appello con il quale viene dedotta la illegittimità della nomina del dottor Sfrecola per carenza di esperienza di funzioni dirigenziali in uffici di identica o analoga natura a quello da ricoprire o in uffici diversi. Ora, pur ritenuto doversi superare tale censura sulla base della sola premessa sopra svolta, si rileva che è documentato nella relazione di maggioranza, unica approvata, alla quale si deve fare riferimento per la motivazione del provvedimento,che dal 1984 al 1986 il dottor Sfrecola ha esercitato anche le funzioni di pretore titolare; quindi anche il presupposto di fatto sul quale è fondata tale doglianza non sussiste.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per la totale compensazione delle spese anche per questo grado di giudizio</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta il ricorso in epigrafe specificato e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.<br />Compensa integralmente le spese anche per questo grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Gaetano Trotta				Presidente<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo			Consigliere est.<br />	<br />
Filippo Patroni Griffi			Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola				Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
6 agosto 2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-8-2004-n-5471/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.5471</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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