<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5462 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5462/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5462/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5462 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5462/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.5462</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2008-n-5462/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2008-n-5462/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2008-n-5462/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.5462</a></p>
<p>Pres. Iannotta &#8211; Est. Russo B.G. Povero (Avv. P. Scaparone) c/ Comune di Canale (Avv.ti M. Pizzetti e L. Villani) sulla ammissibilità dell&#8217;uso delle c.d. presunzioni semplici per l&#8217;accertamento della colpa della P.A. nei casi di responsabilità per atto illegittimo Responsabilità della P.A. – Atto illegittimo – Risarcimento – Colpa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2008-n-5462/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.5462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2008-n-5462/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.5462</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta &#8211; Est. Russo<br /> B.G. Povero (Avv. P. Scaparone) c/ Comune di Canale (Avv.ti M. Pizzetti e L. Villani)</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità dell&#8217;uso delle c.d. presunzioni semplici per l&#8217;accertamento della colpa della P.A. nei casi di responsabilità per atto illegittimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità della P.A. – Atto illegittimo – Risarcimento – Colpa – Prova – Necessità – Presunzioni semplici – Ammissibilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di responsabilità della P.A., l’illegittimità dell’atto amministrativo non costituisce automatico indice di responsabilità risarcitoria.  Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della “colpa” della P.A. per danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle norme, possono operare le regole di comune esperienza e le c.d. presunzioni semplici di cui all&#8217;art. 2727 c.c. Infatti, il privato può invocare quale indice presuntivo della “colpa” l&#8217;illegittimità del provvedimento o anche allegare circostanze ulteriori idonee a dimostrare che tale illegittimità non abbia configurato un ipotesi di errore scusabile, onerando l&#8217;amministrazione dell&#8217;obbligo di dimostrarne, al contrario, la sussistenza (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 3448/2005 R.G. proposto dal</p>
<p><b>sig. Bartolomeo Gianluca Povero, titolare dell’azienda agricola “Tenuta Fratelli Povero”</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dr. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Canale (CN)</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Pizzetti e Ludovico Villani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Asiago n. 8;</p>
<p align=center>
PER LA RIFORMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza n. 2485 del 18 ottobre 2004 del TAR Piemonte, Sez. I, resa inter partes e non notificata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Nicola Russo;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 3.6.2008 gli avvocati Scaparone e Pizzetti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	La causa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento avanzata dal Sig. Gianluca Bartolomeo Povero, titolare dell’Azienda agricola “Tenuta Fratelli Povero”. La domanda è avanzata nei confronti del Comune di Canale a seguito dell’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento col quale, sul presupposto della rilevanza urbanistica, era stato disposto l’assoggettamento al relativo regime, un intervento, comportante movimenti di terra, funzionale all’impianto di un vigneto.<br />	<br />
	Il TAR Piemonte, Sezione Prima, ha respinto il ricorso con sentenza n. 2485 del 2004 ritenendo che ad una complessiva valutazione della vicenda, il comportamento dell’Amministrazione fosse qualificabile in termini di errore scusabile anche perché l’intervento, originariamente molto più contenuto, aveva finito col comportare un’incidenza di 25.000 mc di terreno.<br />	<br />
	La sentenza è gravata dalla parte privata, la quale passando in rassegna la giurisprudenza, interna e comunitaria, formatasi al riguardo conclude nel senso che la colpa dell’Amministrazione comunale non può non sussistere in un caso, come quello esaminato, nel quale l’irrilevanza dell’intervento dal punto di vista urbanistico è affermata dalla disciplina regionale.<br />	<br />
	Si è costituito il Comune, il quale chiede la conferma della pronunzia di primo grado, rilevando che il caso si caratterizza per l’assenza di un chiaro quadro di riferimento, complicato dal comportamento della stessa parte privata, la quale, chiedendo in data 16 novembre 1995 un’autorizzazione edilizia, avrebbe concorso a far ritenere applicabile la disciplina di cui alla legge 47/85.<br />	<br />
	La causa è passata in decisione all’udienza del 3 giugno 2008.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	L’appello non è fondato. Circa l’illegittimità dell’ordine di ripristino impartito dal Comune di Canale si è formato il giudicato a seguito della decisione di questa Sezione n. 1935 del 2002. <br />	<br />
	L’illegittimità dell’atto non costituisce, peraltro, automatico indice di responsabilità risarcitoria. E’ vero, infatti, che la “colpa” dell&#8217;amministrazione deve essere intesa in senso oggettivo, ma è anche vero che il sindacato giurisdizionale in materia deve tener conto dei vizi inficianti il provvedimento, della gravità della violazione commessa, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e deve escludere tutte le violazioni dovute ad errore scusabile dell&#8217;autorità. (Consiglio Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3463; C.G.A.R.S., 22 marzo 2006, n. 92). Ancora, per quanto concerne l&#8217;elemento soggettivo, pur non essendo configurabile, in mancanza di un&#8217;espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di “colpa” dell&#8217;amministrazione per danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, a tal fine possono operare le regole di comune esperienza e le c.d. presunzioni semplici di cui all&#8217;art. 2727 c.c., potendo il privato invocare quale indice presuntivo della “colpa” l&#8217;illegittimità del provvedimento o anche allegare circostanze ulteriori idonee a dimostrare che tale illegittimità non abbia configurato un ipotesi di errore scusabile, onerando l&#8217;amministrazione dell&#8217;obbligo di dimostrarne, al contrario, la sussistenza (Consiglio Stato, Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607).<br />	<br />
	Attenendosi a tale paradigma di valutazione, ritiene il Collegio, condividendo l’impostazione della sentenza impugnata, che il volume dell’intervento (movimentazione di circa 25.000 metri cubi di materiale) non possa esser considerato irrilevante dal punto di vista dello stato soggettivo del Comune procedente e sia tale da non consentire di qualificare in termini di colpa grave l’operata interpretazione della disciplina normativa di riferimento.<br />	<br />
	Si aggiunga, dal punto di vista del danno, che il giudice amministrativo aveva tempestivamente accordato tutela cautelare nei confronti del provvedimento repressivo del Comune e che, quindi, sarebbe stato possibile realizzare l’intervento fin da allora con ritardo non apprezzabile dal punto di vista risarcitorio. Vero è, dal punto di vista considerato, che il Comune, successivamente a tale provvedimento cautelare del giudice amministrativo, aveva nuovamente diffidato la parte privata dal dar corso all’intervento. E’ peraltro evidente che tale provvedimento, anch’esso ritualmente impugnato davanti al TAR con ricorso r.g.n. 488/97, vista la già accordata tutela cautelare non poteva dirsi radicalmente preclusivo dell’intervento considerato, ben potendo la parte sollecitare l’attivazione dei poteri previsti dall’ordinamento per l’ottemperanza alle misure cautelari accordate.<br />	<br />
	Vista la particolarità della vicenda il Collegio ritiene peraltro equo disporre la compensazione delle spese del grado.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello. <br />	<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 3.6.2008, con l&#8217;intervento dei sigg.ri</p>
<p>Raffaele Iannotta			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Claudio Marchitiello		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo			&#8211;	Consigliere, est.<br />	<br />
Giancarlo Giambartolomei	&#8211;	Consigliere																																																																																											</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 31/10/08<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2008-n-5462/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.5462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
