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	<title>5455 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5455 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.5455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2020-n-5455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2020-n-5455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.5455</a></p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI: Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2020-n-5455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.5455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2020-n-5455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.5455</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI:  Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e nei confronti di Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Michele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Responsabilità  civile : gli effetti della condanna generica al risarcimento nei reati di danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Responsabilità  civile &#8211; condanna generica al risarcimento nei reati di danno &#8211; effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nei reati di danno la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l&#8217;accertamento del danno evento e del nesso di causalità  materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un&#8217;ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità  giuridica fra l&#8217;evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli. D&#8217;altra parte, la lamentata lesione (nel caso di specie) di diritti inviolabili della persona, come l&#8217;onore e la reputazione, garantiti dall&#8217;art. 2 della Costituzione, che fa sorgere, ex se, in capo all&#8217;offeso il diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell&#8217;art. 2059 c.c., costituisce pur sempre un&#8217;ipotesi che deve essere oggetto di allegazione e prova.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/09/2020<br /> <strong>N. 05455/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08801/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 8801 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero della Difesa, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Michele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il risarcimento del danno biologico e morale patito per fatto illecito commesso da un superiore gerarchico condannato in sede penale.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del signor -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020, svoltasi in video conferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, il consigliere Nicola D&#8217;Angelo;<br /> Udito per l&#8217;appellante, che ha chiesto il passaggio in decisione ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, l&#8217;avvocato Antonio Rizzo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il signor -OMISSIS-, carabiniere scelto, ha prestato servizio presso la Caserma dell&#8217;Arma di -OMISSIS- dal 28 settembre 2000 all&#8217;ottobre 2001. Nello stesso periodo egli ha sostenuto di essere stato oggetto di comportamenti aggressivi e ingiuriosi da parte del Comandante della stessa Caserma (l&#8217;intimato maresciallo -OMISSIS-) per i quali quest&#8217;ultimo è stato poi condannato per il reato di &#8220;minaccia e ingiuria continuata ad inferiore&#8221; (art. 81 c.p. e 196, commi 1 e 2, c.p.m.p.), nonchè al risarcimento del danno dal Tribunale militare di Roma, con sentenza n. 34 del 18 maggio 2006.<br /> 1.2. A seguito della sentenza del Tribunale militare, per ottenere il disposto risarcimento del danno, il signor -OMISSIS- ha quindi proposto azione davanti al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, che con sentenza n. 20608 del 17 dicembre 2008 ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo la controversia rientrante tra quelle attribuite al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego dei militari.<br /> 1.3. Il signor -OMISSIS- ha quindi riassunto la causa dinanzi al Tar per il Lazio, chiedendo che l&#8217;Amministrazione della Difesa fosse condannata, in virtà¹ del nesso di immedesimazione organica con il sottufficiale condannato, al pagamento di euro 16.003, a titolo di danno biologico, di euro 8.001, a titolo di danno morale ex art. 2059 c.c. derivante dalla pregiudizialità  penale del pubblico dipendente accertata dal Tribunale militare di Roma con la sentenza soprarichiamata, e di euro 8.001,50, a titolo di danno morale conseguente alla lesione di valori costituzionalmente garantiti.<br /> 1.4. Il Tar per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, in quanto relativa al risarcimento del danno all&#8217;integrità  psicofisica subito dal dipendente in conseguenza della violazione dei doveri in cui si articola il rapporto di lavoro: &#8220;<em>Ed appunto con riguardo alla causa petendi, va osservato che il ricorrente reclama il risarcimento ai sensi dell&#8217;art. 2087 c.c. in quanto addebita all&#8217;amministrazione, quale datore di lavoro, specifiche violazioni di oneri e doveri di tutela facenti capo alla medesima, allegando fatti che sono strettamente pertinenti al rapporto lavorativo ed al dovere di vigilanza e oneri di protezione propri del datore di lavoro (pag. 7 del ricorso), la violazione del principio di buona fede e del dovere di correttezza incombente sui contraenti, che si estende anche ai rapporti di lavoro in ambito militare di cui costituiscono espressione diverse previsioni della normativa in materia (art. 3 del Regolamento di disciplina militare; art. 3 co. 2 e 4 co 3 e 21 della legge n. 328/87, art. 21 DPR 545/1986), oltre che la violazione dei principi sanciti dagli artt. 2 e 28 della Costituzione.</em><br /> <em>Peraltro nel caso in esame è evidente la &#8220;colpa d&#8217;apparato&#8221; consistente nella &#8220;carenza di sorveglianza&#8221; da parte dell&#8217;Amministrazione di appartenenza sull&#8217;operato dei propri funzionari: gli abusi perpetrati dal Capo Stazione sono stati possibili proprio grazie alla copertura del suo superiore gerarchico &#8211; copertura di cui lo stesso si vantava &#8211; e quindi proprio grazie al mancato svolgimento dell&#8217;attività  di vigilanza e repressiva che l&#8217;Amministrazione aveva l&#8217;obbligo di esercitare. Tale attività  avrebbe dovuto essere svolta correttamente e tempestivamente a difesa sia per assicurare il buon funzionamento e dell&#8217;immagine dell&#8217;istituzione sia per garantire ai dipendenti che in essa prestavano servizio un ambiente lavorativo sereno e adatto, prevenendo occasioni atte a compromettere l&#8217;integrità  psico-fisica dei lavoratori. Ed appunto l&#8217;omissione di tale attività  ha reso possibile il verificarsi degli episodi descritti dal ricorrente, che si sono verificati anche nei confronti di altri dipendenti, ed anche in passato, anche se sono stati denunciati solo in quest&#8217;occasione, e solo in parte, dal ricorrente, proprio per il timore di ritorsioni da parte degli interessati e per la convinzione dell&#8217;inutilità  della denuncia di fatti che essi ritenevano che sarebbero stati &#8220;coperti&#8221; dai superiori. Anche sotto tale profilo va ribadita la responsabilità  dell&#8217;Amministrazione per fatti del dipendente commessi in occasione dello svolgimento delle mansioni assegnate&#8221; e rientranti &#8220;all&#8217;interno della sfera di sorveglianza dell&#8217;Amministrazione&#8221; (Cass. III, 28.8.2007 n. 18184)</em>&#8220;.<br /> 1.5. Lo stesso Tribunale ha tuttavia rilevato che, seppure l&#8217;Amministrazione non potesse invocare l&#8217;interruzione del rapporto di immedesimazione organica con il sottufficiale poi condannato, non risultava fondata la prospettazione del ricorrente sulla automatica rilevanza del giudicato penale formatosi nei confronti del Comandante della Caserma anche in ordine alla determinazione dei diversi profili di danno richiesti.<br /> In particolare, nel caso di specie, il giudizio penale si sarebbe concluso con una condanna generica al risarcimento, senza una pronuncia specifica sulÂ <em>quantum</em>.<br /> 1.6. Il Tar ha quindi rilevato che non fosse provato il danno non patrimoniale subito, escludendo al contempo la sussistenza del nesso causale tra il danno biologico lamentato (aggravamento della patologia -OMISSIS-) e la condotta illecita tenuta dal superiore gerarchico, ed ha di conseguenza respinto la domanda tesa alla definizione del <em>quantum</em> del risarcimento del danno biologico e morale, giÃ  accertato nell&#8217;<em>an</em> (nei rapporti con l&#8217;imputato) in sede di giudizio penale militare, nel quale l&#8217;esponente si era costituito parte civile.<br /> 1.7. Il giudice di primo grado ha ritenuto altresì¬ applicabile l&#8217;art. 1227 c.c., rilevando che, &#8220;<em>Se il comportamento scorretto del superiore gerarchico fosse stato immediatamente rappresentato ai superiori, questi sarebbero stati messi in grado di esercitare il potere di vigilanza e l&#8217;azione repressiva-correttiva ed in tal modo si sarebbe evitato il prodursi del danno lamentato. Invece il ricorrente ha atteso mesi prima di segnalare al Comandante di Compagnia (solo) alcuni degli atteggiamenti prevaricatori del superiore (le &#8220;corvèe&#8221; ingiustificatamente pretese quali il ripulire il garage dagli escrementi dei cani di proprietà  dello stesso), senza menzionare le ulteriori richieste non attinenti al servizio (quali la pretesa di andargli a prendere il figlio a scuola o portagli cibarie e bevande all&#8217;ora di pranzo, etc.) ed anzi coprendo diversi abusi dallo stesso commessi (uso privato del telefono di ufficio, falso in atti d&#8217;ufficio, uso di elettrodomestici privati nell&#8217;archivio etc). Ed ha ulteriormente atteso prima di segnalare il comportamento &#8220;pilatesco&#8221; del Comandante di Compagnia ai livelli gerarchici superiori: solo a seguito dell&#8217;escalation dell&#8217;ostilità  da parte del Maresciallo (evidentemente irritato per il coinvolgimento del superiore della cui complicità  egli tanto si vantava) il ricorrente si è deciso ad investire della questione il Comandante del Gruppo, il quale ha finalmente risolto la situazione con un trasferimento del ricorrente. Solo successivamente nel luglio 2004 ha inviato un esposto anonimo da cui è scaturito il processo penale conclusosi con la sentenza in questione</em>.<br /> <em>Ne consegue che, anche a ritenere che nel caso in esame sia configurabile un danno in re ipsa per effetto degli insulti e delle minacce subite dal predetto Maresciallo (cfr., nel senso del danno in re ipsa per il caso di ingiurie, Trib. Trento, Sent., 22-09-2014; Trib. Taranto Sez. II, Sent., 30-09-2014), il risarcimento del danno stesso va comunque escluso in applicazione dell&#8217;art. 1227 c.c. in quanto avrebbe potuto essere evitato e se il ricorrente avesse per tempo rappresentato la incresciosa situazione sovradescritta ai superiori richiedendo di conferire per le vie gerarchiche</em>&#8220;.<br /> 2. Contro la parte della predetta sentenza che non ha riconosciuto i danni richiesti, il signor -OMISSIS- ha proposto appello sulla base dei seguenti profili di censura di seguito sinteticamente riportati.<br /> 2.1. Secondo l&#8217;appellante, il Tar, pur ritenendo pacificamente accertati i fatti in sede penale, avrebbe contraddittoriamente affermato che il giudice non avrebbe acquisito prove sufficienti sull&#8217;esistenza del danno biologico (aggravamento della patologia -OMISSIS-). Il giudizio penale ha invece accertato l&#8217;<em>an</em>, rinviando al giudice civile solo la quantificazione del danno sulla base della documentazione prodotta.<br /> 2.2. Quanto al danno morale, sussistendo il reato, il Tar non avrebbe potuto concludere per l&#8217;assenza di prova, tenuto conto che quest&#8217;ultimo poteva fondarsi anche su presunzioni.<br /> 3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 30 novembre 2015, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello, ed ha depositato una memoria il 31 agosto 2018.<br /> 4. L&#8217;intimato signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio il 2 giugno 2020, chiedendo anch&#8217;esso il rigetto del ricorso.<br /> 5. L&#8217;appellante ha depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo delle note d&#8217;udienza, ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, l&#8217;8 giugno 2020, con le quali ha anche chiesto il passaggio in decisione della causa.<br /> 6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, questa Sezione ha disposto un incombente istruttorio, per acquisire dal Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri la seguente documentazione:<br /> &#8220;<em>1. una documentata relazione circa le iniziative eventualmente assunte dall&#8217;appellante o dai suoi colleghi o comunque da altri carabinieri, anche in epoca precedente, per segnalare ai superiori le condotte vessatorie del comandante di stazione;</em><br /> <em>2. copia conforme di tutte le domande di trasferimento presentate dall&#8217;appellante nel periodo di permanenza presso la medesima stazione dove le condotte vessatorie sarebbero state poste in essere;</em><br /> <em>3. copia conforme di tutte le richieste inoltrate dall&#8217;appellante alla linea gerarchica al fine di poter conferire, nel periodo in questione, con il comandante di Compagnia, con quello del Gruppo o comunque con altro ufficiale superiore rispetto al comandante di stazione;</em><br /> <em>4. copia conforme di tutte le comunicazioni pervenute ad uffici dell&#8217;Arma dei Carabinieri, anche se in forma anonima, aventi per oggetto la segnalazione delle condotte illecite poste in essere dal comandante della stazione;</em><br /> <em>5. ogni altro documento idoneo a segnalare alla linea gerarchica le condotte del comandante della stazione</em>&#8220;.<br /> 6.1. L&#8217;incombente istruttorio è stato adempiuto dall&#8217;Arma dei Carabinieri mediante il deposito degli atti richiesti effettuato il 22 luglio 2019.<br /> 7. La causa è stata quindi trattenuta per la definitiva decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, nell&#8217;udienza tenutasi in video conferenza l&#8217;11 giugno 2020.<br /> 8. Preliminarmente, il Collegio rileva che la costituzione in giudizio dell&#8217;intimato maresciallo -OMISSIS-, contrariamente a quanto indicato nella schermatura riepilogativa NSIGA, non è priva della sottoscrizione digitale del difensore e della procura asseverata (cfr. deposito del 3 giugno 2006 e modulo deposito atti e documenti annesso).<br /> 9. Ciò premesso, l&#8217;appello non è fondato.<br /> 10. Va in primo luogo rilevato che &#8211; dalla documentazione depositata in esito all&#8217;istruttoria disposta con la citata ordinanza n. -OMISSIS-(cfr. relazione esplicativa della Legione Carabinieri Lazio, Gruppo -OMISSIS-, del 16 luglio 2019) &#8211; si evince che l&#8217;appellante fin dal suo arrivo presso la sede di servizio di -OMISSIS- ha palesato difficoltà  di inserimento, tanto da presentare istanza di trasferimento per la stazione di -OMISSIS-, non accolta dal Comando di Corpo per esigenze di organico e di servizio.<br /> Una successiva richiesta di trasferimento nel dicembre del 2001, motivata da incompatibilità  caratteriale con il proprio comandante di Stazione, veniva respinta per le stesse regioni, mentre nel 2003 il ricorrente non accettava il trasferimento proposto dal Comando presso la Stazione di -OMISSIS-.<br /> Dalla stessa documentazione è inoltre emerso che, sebbene ascoltato dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, egli non ha poi recepito i consigli di quest&#8217;ultimo, tesi a ripristinare un clima di serenità  con il Comandante della Stazione e gli altri colleghi, restando di fatto isolato e non intraprendendo specifiche iniziative verso il comportamento vessatorio del superiore.<br /> Quanto alle infermità  sofferte, la documentazione depositata in esisto all&#8217;istruttoria indica che dal 2000 al 2001 il ricorrente ha sofferto di -OMISSIS-ed ha anche accusato un disturbo -OMISSIS-.<br /> 11. Va poi sottolineato che la sentenza del Tribunale militare di Roma all&#8217;origine della vicenda, pur condannando l&#8217;intimato maresciallo -OMISSIS- al risarcimento del danno in favore del ricorrente, costituitosi parte civile, non ha stabilito l&#8217;ammontare dello stesso, in assenza di una istanza provvisionale fornita di prove sull&#8217;esatta dimensione dello stesso.<br /> In questo quadro dunque il giudice, che deve apprezzare la sussistenza e la determinazione del danno, non può prescindere dall&#8217;esame del contenuto probatorio prospettato, non potendo il solo accertamento dell&#8217;<em>an</em> ritenersi sufficienti per disporre il risarcimento richiesto.<br /> 12. Nel primo motivo di appello il ricorrente sostiene che &#8211; pur non avendo mai negato la preesistenza della patologia &#8220;<em>-OMISSIS-I grado</em> <em>sec. -OMISSIS&#8211;</em>&#8221; &#8211; gli eventi dannosi verificatisi durante la permanenza alla stazione di -OMISSIS- (settembre 2000-ottobre 2001) avrebbero aggravato la stessa patologia.<br /> 12.1. Tuttavia, il solo accertamento della condotta e la sua qualificazione in termini di illecito non possono ritenersi sufficienti, come detto, alla condanna dell&#8217;autore del reato al risarcimento dei danni conseguenti, essendo invece necessario che l&#8217;interessato dia prova sia dell&#8217;esistenza del danno risarcibile, sia del nesso causale tra questo ed il fatto illecito (il ricorrente quanto all&#8217;esistenza del danno biologico ha depositato un referto del 26 giugno 2003 in cui si attesta la patologia &#8220;-OMISSIS-&#8220;. La prova dell&#8217;esistenza del nesso causale con gli eventi oggetto della sentenza del Tribunale militare sarebbe poi costituita dalla relazione del suo consulente medico del 21 maggio 2008).<br /> 12.2. L&#8217;Amministrazione correttamente ha invece sostenuto che il ricorrente era giÃ  affetto dai medesimi disturbi prima di assumere servizio presso la sede in questione ed ha quindi contestato l&#8217;esistenza del nesso di causalità  (peraltro, lo stesso appellante ha presentato istanza di riconoscimento della causa di servizio in data 30 marzo 2000 per &#8220;<em>-OMISSIS&#8211;</em>&#8220;, istanza poi respinta sulla base del parere del Comitato di verifica).<br /> 12.3. In sostanza, la patologia rappresentata risultava essere preesistente al suo arrivo nella Stazione di -OMISSIS- e quindi non è stata nè causata, nè aggravata dalla condotta del superiore gerarchico (dall&#8217;istruttoria è anche emersa l&#8217;esistenza nell&#8217;agosto 2001 di uno stato di preoccupazione legato alla gravidanza difficile della moglie &#8211; cfr. osservazioni sulla proposta di trasferimento della Compagnia di -OMISSIS- del 13 settembre 2003).<br /> 13. Con il secondo motivo di appello, il ricorrente sostiene che per il Tar sarebbero stato sufficiente richiamare, per dichiarare la sussistenza del danno morale, le risultanze dell&#8217;istruttoria dibattimentale e le sommarie informazioni raccolte in sede penale, dai quali è emerso lo stato di vessazione psicologica subito.<br /> 13.1. La tesi non può essere condivisa. L&#8217;efficacia della sentenza di condanna di cui all&#8217;art. 651 c.p.p. nel presente giudizio ha rilievo solo con riferimento all&#8217;accertamento del fatto reato, ma non su gli altri elementi emersi nel corso del procedimento penale.<br /> In pratica le informazioni emerse in quella sede non possono essere ritenute, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell&#8217;art. 2729 c.c. in ordine alla sussistenza del danno morale.<br /> 13.2. Nei reati di danno, inoltre, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l&#8217;accertamento del danno evento e del nesso di causalità  materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un&#8217;ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità  giuridica fra l&#8217;evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (cfr. Cass. civile, Sez. III, n. 8477/2020).<br /> 13.3. D&#8217;altra parte, la lamentata lesione di diritti inviolabili della persona, come l&#8217;onore e la reputazione, garantiti dall&#8217;art. 2 della Costituzione, che fa sorgere, <em>ex se</em>, in capo all&#8217;offeso il diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell&#8217;art. 2059 c.c., costituisce pur sempre un&#8217;ipotesi che deve essere oggetto di allegazione e prova (cfr. <em>ex multis</em>, Cass. civile, Sez. VI, n. 10596/2020).<br /> 14. Per le ragioni sopra esposte, l&#8217;appello va respinto e per l&#8217;effetto va confermata la sentenza impugnata.<br /> 15. Sussistono giusti motivi, anche connessi alla vicenda penale, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (n. 4197/2015), come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute o comunque le vicende relative alle parti comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza ex art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Alessandro Verrico, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore</div>
<p> Silvia Martino, Consigliere.<br /> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.5455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2008-n-5455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2008-n-5455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.5455</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Lipari.Società Irpina Distribuzione GAS -S.I.Di.Gas s.p.a. (Avv. P. Tesauro) c/ Comune di Montella (Avv. R. Doria), Enel Rete Gas s.p.a. (Avv. S. Crisci). sulle condizioni richieste ai fini dell&#8217;immediata impugnazione del bando di gara Giustizia amministrativa – Contratti della p.a. – Gara – Bando – Impugnazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Lipari.<br />Società Irpina Distribuzione GAS -S.I.Di.Gas s.p.a. (Avv. P. Tesauro) c/ Comune di Montella (Avv. R. Doria), Enel Rete Gas s.p.a. (Avv. S. Crisci).</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni richieste ai fini dell&#8217;immediata impugnazione del bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Contratti della p.a. – Gara – Bando – Impugnazione immediata – Ammissibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione immediata delle clausole del bando è ammissibile solo ove l’impresa interessata abbia presentato rituale domanda di partecipazione alla gara e sempre che le clausole contestate definiscano in modo puntuale i requisiti soggettivi di partecipazione, impedendo, in modo assoluto, la presenza di determinati soggetti (1). Ne deriva che, nella specie, la mancata presentazione dell’offerta economica, equivalente, sotto il profilo sostanziale, all’omessa presentazione della domanda di partecipazione alla gara, determina l’inammissibilità del ricorso avverso il bando di gara, per carenza di un interesse della procedura selettiva.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., sul punto, Cons. di Stato-Ad.Plen. 1/2003</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle condizioni richieste ai fini dell&#8217;immediata impugnazione del bando di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 5455/08 REG.DEC.<br />
N.	8946  REG.RIC.<br />	<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
  Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8946/2006, proposto dalla<br />
<b>Società Irpina Distribuzione GAS –S.I.Di.Gas S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Prof. Paolo Tesauro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Messico, n. 7;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>comune di Montella</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Raffaele Doria ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Arturo Benigni in Roma, Via Siracusa, n. 16;</p>
<p>Enel Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Prof. Stefano Crisci ed elettivamente domiciliata presso lo studio Carnelutti, in Roma, Via Parigi, n. 11;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione Staccata di Salerno, 12 maggio 2006, n. 651.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 1 luglio 2008, il Consigliere Marco Lipari;<br />
Uditi gli avv.ti Quattrini per delega di Doria, Tesauro e Crisci, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.	La sentenza impugnata ha respinto il ricorso e i connessi motivi aggiunti proposti dall’attuale appellante, per l’annullamento del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Montella e per la realizzazione di lavori vari per la messa in esercizio dell’impianto.																																																																																												</p>
<p>2.	L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale. Le parti intimate resistono al gravame.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale e contesta la decisione di primo grado nella parte in cui afferma l’inammissibilità dei motivi rivolti contro il bando di gara, in relazione a clausole considerate non immediatamente lesive.																																																																																												</p>
<p>2.	La società appellante non ha formulato l’offerta economica attraverso la seguente giustificazione : “…risulta materialmente impossibile per le ragioni indicate nel ricorso di impugnativa del bando prodotto contestualmente, formulare un’offerta economica essendo ammesse dal bando di gara solo offerte al rialzo”.<br />	<br />
Secondo l’appellante “il Comune ha determinato un corrispettivo a base d’asta eccessivamente oneroso per il gestore, che non tiene in alcun conto i parametri fissati dall’AEEG per la determinazione delle tariffe relative al servizio di distribuzione del gas; un corrispettivo che si pone in violazione con un principio cardine di qualsiasi procedura d’appalto e cioè il divieto di richiedere ai concorrenti offerte diseconomiche, non remunerative; un corrispettivo che, inoltre, rischia di compromettere la qualità del servizio reso e, ciò che più conta, avvantaggia le imprese di  maggiori   dimensioni rispetto agli altri operatori del mercato, in violazione del principio della par condicio”.<br />
La sentenza appellata ha giudicato inammissibile il ricorso svolgendo un’ampia e articolata motivazione, di seguito riportata:<br />
“2.a.- Non sfugge al Collegio come l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 29 gennaio 2003, nell’affrontare “ la generale questione della esatta delimitazione dell’ambito oggettivo dell’onere di immediata impugnazione del bando di gara o di concorso” abbia  condiviso l’avviso espresso dalla V Sezione, ritenendo di conseguenza che l’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara debba, normalmente, essere riferito alle clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione, e che siffatta soluzione riguardi anche clausole del bando incomprensibili o implicanti oneri eccessivi o sproporzionati rispetto ai contenuti della gara.<br />
Si è quindi, precisato che, in applicazione dei principi che regolano l’ammissibilità del ricorso, la lesione subita dall’interesse sostanziale del ricorrente deve essere contrassegnata dai caratteri della immediatezza, della concretezza e dell’attualità: la lesione deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell’Amministrazione e dell’assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale, e deve persistere al momento della decisione del ricorso.<br />
La giurisprudenza risalente, applicando questi principi al problema riguardante l’identificazione del momento della tempestiva impugnazione dei bandi di gara, si è storicamente sedimentata intorno al principio che i bandi di gara e di concorso vanno normalmente impugnati con l’atto applicativo e ciò in quanto “il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, dal momento che non sa ancora se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale…” : in sostanza, è l’atto applicativo che “renderà concreta ed attuale …una lesione che solo astrattamente e potenzialmente si era manifestata, ma che non aveva ancora attitudine …a trasformarsi in una lesione concreta ed effettiva”.<br />
In siffatta prospettiva, dunque, “ciò che appare decisivo ai fini dell’onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione è pertanto non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizione di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara o alla procedura concorsuale”.<br />
Per tali considerazioni, come precisato dalla citata Plenaria, tali clausole :<br />
&#8211; riguardano i requisiti soggettivi degli aspiranti partecipanti al concorso (e non le loro offerte o le ulteriori attività connesse con la partecipazione alla gara);<br />
&#8211; afferiscono ad una situazione preesistente al bando e totalmente indipendente dalle vicende successive della procedura e dei relativi adempimenti e non richiede valutazioni o verificazioni particolari;<br />
&#8211; ricollegano alla situazione di fatto presa in considerazione un effetto giuridico diretto (l’impossibilità di prendere parte alla gara o alla procedura concorsuale) che appare immediatamente lesivo degli interessi sostanziali degli aspiranti, per cui èPertanto, “le clausole che identificano requisiti di soggettivi di partecipazione degli interessati, provvedono esse stesse direttamente alla cura dell’interesse pubblico…escludendo immediatamente dalla platea dei partecipanti quei soggetti … e l’eventuale atto dell’Amministrazione procedente, volto ad escludere l’interessato privo dei requisiti previsti dal bando dalla procedura concorsuale avrà, pertanto, valore meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto e di una lesione già prodottasi…”.<br />
Muovendo da queste osservazioni, l’Adunanza Plenaria ha, quindi, escluso che il bando debba essere impugnato unitamente all’atto applicativo, nelle ipotesi in cui si sia di fronte a clausole riguardanti requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e ciò in quanto “tali clausole,… riferentesi a presupposti di fatto indipendenti da ogni valutazione da esprimersi nel corso della procedura concorsuale, appaiono idonee a produrre non una lesione potenziale, ma una lesione già esistente ed efficace nei riguardi dei soggetti che hanno chiesto di prendere parte alla procedura concorsuale.”<br />
 Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2003, occorre precisare che “ quanto all’interesse protetto, o comunque alla situazione soggettiva di cui è titolare il partecipante alla gara, occorre ribadire che il suo contenuto è costituito non dall’astratta legittimità del comportamento dell’Amministrazione, ma dalla possibilità di conseguire l’aggiudicazione. L’aggiudicazione costituisce il bene della vita che l’interessato intende conseguire attraverso la tutela giurisdizionale, nell’ipotesi di illegittimo diniego di aggiudicazione.<br />
2.b.- Trasponendo le riferite acquisizioni al caso di specie e segnatamente l’affermazione, parimenti contenuta nella menzionata Adunanza Plenaria, per la quale non sussiste l’onere dell’immediata impugnazione per quelle clausole del bando di gara “che condizionano anche indirettamente la formulazione dell’offerta economica”, il ricorso principale, proposto avverso il bando di gara nella parte ritenuto violativo del divieto di richiedere offerte diseconomiche e non remunerative, tali da configurare un corrispettivo suscettibile di compromettere la qualità del servizio reso,  avvantaggiando, inoltre, le imprese di  maggiori   dimensioni rispetto agli altri operatori del mercato, in violazione del principio della par condicio, deve stimarsi inammissibile atteso che non sussiste l’attualità della lesione, non potendosi ritenere la clausola relativa alla formulazione dell’offerta in condizione di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara o alla procedura concorsuale”.<br />
In definitiva, rispetto alla questione prospettata, deve convenirsi che  è l’atto applicativo che “renderà concreta ed attuale …una lesione che solo astrattamente e potenzialmente si era manifestata, ma che non aveva ancora attitudine …a trasformarsi in una lesione concreta ed effettiva”.<br />
2.a.- Alle medesime conclusioni il Collegio reputa di poter giungere anche alla luce della giurisprudenza comunitaria.<br />
Con decisione 12.2.2004–C7230/02, la Corte di Giustizia C.E. ha rilevato che nell’ipotesi in cui un’impresa non abbia presentato un’offerta a causa della presenza di specifiche clausole che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l&#8217;insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto pubblico interessato.<br />
Infatti, secondo la Corte, sarebbe eccessivo esigere che un’impresa che asserisca di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un’offerta nell’ambito del procedimento di aggiudicazione dell’appalto di che trattasi, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell’esistenza delle dette specifiche (Cons. St. 30 agosto 2005 n. 4414).<br />
Tale conclusione, osserva il Collegio, anche nell’ipotesi di sua condivisione, vale però solo per le ipotesi in cui le clausole della legge di gara, così come formulate, impediscono in maniera, oggettiva ed  indiscutibile, direttamente la partecipazione alla gara (A.P. n. 1/03; Cons. St. Sez. V 11 novembre 2004 n. 7341; Sez. VI – ord.-  21 dicembre 2004 n. 6110 ).<br />
Orbene, nel caso di specie, siffatte condizioni oggettivamente ostative ed insuperabili non ricorrono, anche per quanto di seguito si dirà.<br />
3.- Nella specie, tuttavia, anche a voler giudicare, in ipotesi, ammissibile il ricorso in esame, esso deve stimarsi, comunque, infondato.<br />
3.a.- Si è già precisato, al capo che precede, che,  “ quanto all’interesse protetto, o comunque alla situazione soggettiva di cui è titolare il partecipante alla gara, occorre ribadire che il suo contenuto è costituito non dall’astratta legittimità del comportamento dell’Amministrazione, ma dalla possibilità di conseguire l’aggiudicazione. L’aggiudicazione costituisce il bene della vita che l’interessato intende conseguire attraverso la tutela giurisdizionale, ….”. <br />
Non può dubitarsi, tuttavia, che, nella specie, l’interesse azionato dalla ricorrente sia un mero interesse strumentale all’annullamento dell’intera procedura di gara, che, deve ritenersi sussistente anche in presenza di censure che afferiscono alla invalidazione dell’aggiudicazione alla controinteressata.<br />
La ricorrente, infatti, mira ad una rinnovata edizione del potere utile ad introdurre una diversa legge di gara, tale da poter consentire la presentazione dell’offerta economica conforme agli invocati principi di remuneratività della prestazione.<br />
In siffatta direzione impugna anche l’aggiudicazione alla società controinteressata sospettandola di anomalia.<br />
Come precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Sez. V 3.10.2005 n. 5267), la circostanza che, con vizi che inficiano in radice il procedimento, siano anche dedotti, in apparente contraddizione logica, vizi che, al contrario, sembrano evidenziare un incompatibile intento conservativo, non rende l’impugnazione inammissibile: in ogni caso è prevalente l’esigenza di tutela giurisdizionale che deve essere salvaguardata e che impone al giudicante di prescindere da formule sacramentali.<br />
A ben vedere, le censure mosse, con i motivi aggiunti, anche alla fase dell’aggiudicazione alla controinteressata ed all’esclusione della deducente dalla rosa dei soggetti utilmente collocati, afferiscono sostanzialmente e prevalentemente alle dedotte illegittimità del bando di gara, ivi compresa quella, formulata con i motivi aggiunti, relativa all’anomalia dell’offerta prodotta dall’Enel, anch’essa riconducibile alle censure di diseconomicità del servizio da affidare.”</p>
<p>3.	Come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, l’attuale appellante non ha presentato alcuna offerta economica, utile all’aggiudicazione. Pertanto, non ha assunto un’autonoma posizione differenziata, idonea a legittimarla al ricorso.																																																																																												</p>
<p>4.	Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento interpretativo secondo cui l’impugnazione immediata delle clausole del bando è ammissibile solo in presenza di due condizioni concorrenti:<br />	<br />
&#8211;	l’impresa interessata ha presentato rituale domanda di partecipazione alla gara;<br />	<br />
&#8211;	le clausole contestate definiscono in modo puntuale i requisiti soggettivi di partecipazione, impedendo, in modo assoluto, la presenza di determinati soggetti.																																																																																												</p>
<p>5.	Questa linea interpretativa è seguita dalla giurisprudenza più recente di questa Sezione (decisione 4 marzo 2008 n. 861) e si collega al principio espresso dall’Adunanza Plenaria con la decisione 29 gennaio 2003, n. 1/2003.<br />	<br />
La mancata formulazione dell’offerta equivale, sotto il profilo sostanziale, alla omessa presentazione della domanda di partecipazione alla gara, perché evidenzia la carenza di un interesse alla procedura selettiva in contestazione.</p>
<p>6.	In ogni caso, poi, le contestate clausole del bando non presentano le caratteristiche tipiche delle prescrizioni “escludenti”, che impediscono, in modo certo e incondizionato, la partecipazione di determinate  imprese  alla procedura selettiva.																																																																																												</p>
<p>7.	Sono inammissibili e infondate anche le censure, proposte con i motivi aggiunti articolati in primo grado, riguardanti l’asserita violazione delle regole in materia di pubblicità di operazioni di gara e l’asserita anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria.<br />	<br />
Infatti, l’appellante, essendo stata correttamente esclusa dalla procedura di gara, non ha interesse a contestare le successive fasi della selezione. A tale scopo non potrebbe rilevare l’asserito interesse “strumentale” all’integrale ripetizione del procedimento.</p>
<p>8.	In ogni caso, vanno condivisi anche gli argomenti espressi dal tribunale, per dimostrare l’infondatezza, nel merito, delle censure proposte dall’appellante.																																																																																												</p>
<p>9.	L’inammissibilità delle doglianze articolate dall’appellante comporta la reiezione delle istanze istruttorie formulate dall’appellante dirette ad accertare la congruità delle condizioni economiche di affidamento, anche prescindendo dalla inammissibilità della richiesta, formulata per la prima volta in questo grado di appello, in violazione della regole contenuta nell’articolo 345 del codice di procedura civile.																																																																																												</p>
<p>10.	In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l&#8217;appello;<br />
condanna l’appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, liquidate in euro ottomila;<br />
ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 luglio 2008, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA				&#8211; Presidente <BR><br />
FILORETO D’AGOSTINO			 	&#8211; Consigliere<br />	<br />
MARCO LIPARI			  &#8211; Consigliere Estensore<BR><br />
MARZIO BRANCA					&#8211; Consigliere<BR><br />
FRANCESCO CARINGELLA				&#8211; Consigliere<BR>																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 31/10/08<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-10-2008-n-5455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2008 n.5455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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