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	<title>545 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>545 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla modifica del costo del lavoro.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-costo-del-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 07:52:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-costo-del-lavoro/">Sulla modifica del costo del lavoro.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Modifica del costo del lavoro &#8211; Inammissibilità. E&#8217; legittima l&#8217;esclusione del concorrente che nell’offerta tecnica ha indicato un monte ore di lavoro annuo di 3.326, ed un monte ore settimanale di 88, nelle prime giustificazioni, ha indicato un monte ore annuo di 2.986,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-costo-del-lavoro/">Sulla modifica del costo del lavoro.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-costo-del-lavoro/">Sulla modifica del costo del lavoro.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Modifica del costo del lavoro &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; legittima l&#8217;esclusione del concorrente che nell’offerta tecnica ha indicato un monte ore di lavoro annuo di 3.326, ed un monte ore settimanale di 88, nelle prime giustificazioni, ha indicato un monte ore annuo di 2.986, fermo restando il costo totale del lavoro, ed un monte ore settimanale di 70 e, da ultimo, nelle seconde giustificazioni ha nuovamente modificato il monte ore annuo dichiarando che esso corrisponde a 3.142, fermo restando il costo totale del lavoro, ed un monte ore settimanale di 88. In questo contesto, infatti, risulta innegabile l’avvenuta modifica del costo del lavoro orario, perché è evidente che cambiare il numero di ore a parità di costo complessivo significa modificare il costo unitario, e tale elemento appare idoneo a giustificare l’esclusione dell’offerta che, in questo modo, finisce per non rispettare i minimi contrattuali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Filippi &#8211; Est. Mielli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 134 del 2022, proposto da<br />
S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Mirko La Terra Bellina e Roberta Bertolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Sanguinetto, non costituitosi in giudizio;<br />
Consorzio C.E.V., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio D’Alesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sodexo Italia s.p.a., non costituitasi in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per l’asilo nido integrato e per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Sanguinetto per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2024 – CIG 8851316109, adottato dal RUP in data 20 dicembre 2021 e comunicato in pari data;</p>
<p style="text-align: justify;">– della determina n. 139/2021 del 24 dicembre 2021 adottata dal Presidente del Consorzio CEV di aggiudicazione della commessa in favore della Sodexo Italia s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, i verbali di gara ed in particolare i verbali nn. 5 e 6 di esame in seduta riservata dei chiarimenti presentati dall’operatore S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus da cui si evince la necessità di chiedere un ulteriore chiarimento circa quanto presentato, il n. 7 di esame in seduta riservata degli ulteriori chiarimenti presentati dall’operatore S. Lucia Società Cooperativa Sociale Di Solidarietà Onlus da cui si evince che non sono accogliibili le giustificazioni presentate e l’inammissibilità  dell’offerta economica presentata e n. 8 di comunicazione dell’esito della valutazione delle giustificazioni pervenute e della conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">e per il conseguente accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della procedura e, per l’effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro, per l’intera durata dell’affidamento posta in gara, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva e anche in sede cautelare, del contratto, qualora stipulato con il controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">degli enti resistenti al risarcimento del danno, in forma specifica, stante la disponibilità della ricorrente ad eseguire ovvero a subentrare nella esecuzione del contratto, ovvero, in subordine, per equivalente, nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consorzio C.E.V.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorzio C.E.V, in qualità di centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per conto del Comune di Sanguinetto, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per l’asilo nido integrato e per le scuole dell’infanzia e primaria per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2024 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus (d’ora in poi S. Lucia Cooperativa), al termine della procedura è risultata prima classificata avendo offerto uno sconto del 20,38% sul prezzo per singolo pasto di € 3,98 (servizio mensa) e lo sconto del 55,00% sul prezzo per singolo pasto di € 0,80 (da applicare all’importo per il servizio di pulizia e sanificazione) indicando separatamente il costo della manodopera in € 137.775,00 per un monte ore annuo di 3.326, come evidenziato nella proposta tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">La stazione appaltante ha sottoposto l’offerta a verifica di anomalia e la ricorrente ha prodotto delle prime giustificazioni in cui ha indicato un monte ore settimanale ed annuale inferiore rispetto a quanto offerto nella proposta tecnica, tenendo fermo il costo del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla richiesta di chiarimenti, la ricorrente ha presentato delle nuove giustificazioni in cui ha indicato un monte ore settimanale e annuale ancora diverso, modificando di poco il costo del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce dell’emergere di questi elementi discordanti la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella motivazione l’esclusione viene giustificata mediante il richiamo a delle pronunce giurisprudenziali che affermano l’inammissibilità della modifica del costo della manodopera e di alcune voci senza alcuna motivazione al solo fine di far “quadrare i conti”. Da questi elementi la stazione appaltante ricava la complessiva mancanza di serietà ed attendibilità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di esclusione è impugnato dalla ricorrente per le censure di violazione dell’art. 97 del D.lgs. n. 50 del 2016, difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’incongruità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Lucia Cooperativa ammette di aver compiuto degli errori, a causa di un imprevisto avvicendamento del personale incaricato di interloquire con la stazione appaltante. Tuttavia ritiene che si tratti di errori meramente formali, ininfluenti rispetto ad un’offerta che è rimasta sostanzialmente immutata e remunerativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per dimostrare tale assunto la ricorrente allega un nuovo quadro economico da cui risulta un costo della manodopera diverso da quello indicato nell’offerta e nei giustificativi (€ 137.775,00), per un importo di € 147.500,00, a sua volta riferito non al monte ore indicato nell’offerta, ma a quello diverso indicato nei giustificativi.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente afferma che tali precisazioni costituiscono delle modificazioni e rimodulazioni delle giustificazioni di singole voci e della struttura del costo del personale che devono ritenersi ammissibili perché finalizzate a rimediare a dei semplici errori di calcolo, dato che è sempre rimasta ferma l’entità complessiva dell’offerta economica e che la finalità della verifica di congruità è solo l’accertamento della sua sostanziale affidabilità e remuneratività.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un’ulteriore censura la ricorrente lamenta l’illegittimità, in via derivata, dello scorrimento della graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio la stazione appaltante replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 276 del 9 febbraio 2022 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 23 marzo 2022, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">In fatto non è contestato che la ricorrente:</p>
<p style="text-align: justify;">– nell’offerta tecnica ha indicato un monte ore di lavoro annuo di 3.326, ed un monte ore settimanale di 88;</p>
<p style="text-align: justify;">– nelle prime giustificazioni del 12 ottobre 2021, ha indicato un monte ore annuo di 2.986, fermo restando il costo totale del lavoro già indicato nell’offerta di € 137.774,28, ed un monte ore settimanale di 70;</p>
<p style="text-align: justify;">– nelle seconde giustificazioni del 25 ottobre 2021, la ricorrente ha nuovamente modificato il monte ore annuo dichiarando che esso corrisponde a 3.142, fermo restando il costo totale del lavoro, ed un monte ore settimanale di 88.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto risulta innegabile l’avvenuta modifica del costo del lavoro orario, perché è evidente che cambiare il numero di ore a parità di costo complessivo significa modificare il costo unitario, e tale elemento appare idoneo a giustificare l’esclusione dell’offerta che, come dedotto dalla parte resistente, in questo modo finisce per non rispettare i minimi contrattuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti come spiegato nelle difese del Consorzio C.E.V., nel corso dell’istruttoria è stata acquisita un’analisi da parte di un consulente del lavoro (cfr. i documenti 10, 11 e 12 della parte resistente), da cui è emerso che, rispetto ad un monte ore annuo dichiarato di 3.142 – tenendo conto della durata della commessa pari a due anni e mezzo e del coefficiente edito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che esprime le ore medie lavorabili – il costo del lavoro sarebbe effettivamente superiore, seppure di poco (pari ad euro 140.084,70), rispetto a quello esposto dalla ricorrente nell’offerta tecnica e nei giustificativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di questi elementi la determinazione della stazione appaltante di disporre l’esclusione risulta priva di elementi di illogicità: tutt’altro che irragionevole appare infatti la valutazione con cui questi ripetuti cambiamenti privi di giustificazioni sono stati ritenuti sintomatici di una mancanza di serietà e affidabilità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è pacifica nel non ammettere che in sede di verifica di congruità l’offerta venga modificata nei suoi elementi essenziali, fra i quali rientra anche la voce relativa al costo del lavoro per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 487; Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2020, n. 4140), e nell’affermare che non possono ritenersi ammissibili modifiche il cui unico scopo sia quello di operare una strumentale ed arbitraria ricomposizione a posteriori che comporti una significativa incidenza sulla struttura complessiva dei costi del personale. Nel caso in esame tra il costo del lavoro indicato nell’offerta economica e nelle giustificazioni (€ 137.775,00), e quello indicato per la prima volta nel ricorso (€ 147.500,00), vi è un consistente scostamento di circa il 10%.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto le censure proposte avverso il provvedimento di esclusione si rivelano infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Va soggiunto che non può trovare positivo riscontro neppure la pretesa della parte ricorrente di valorizzare favorevolmente dei nuovi conteggi – che comprendono una nuova indicazione del costo del lavoro – proposti per la prima volta in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza in proposito ha pronunciato un principio che ben si attaglia alla fattispecie in esame, laddove ha affermato che “<em>da un lato le valutazioni dell’amministrazione vanno qui sindacate sulla base degli elementi di cui essa disponeva nella dimensione procedimentale nella quale l’azione amministrativa s’è svolta; dall’altro sarebbe altrimenti sempre consentito incidere </em>ex post <em>sul giudizio espresso dalla stazione appaltante, attraverso il deposito in giudizio di documenti ben diversi da quelli sottoposti all’amministrazione, così demandando di fatto (inammissibilmente) alla sede giudiziale una verifica di natura squisitamente amministrativa da compiersi nel procedimento amministrativo, in contraddittorio fra l’impresa concorrente e l’amministrazione appaltante</em>” (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2020, n. 2213).</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni le censure con le quali la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione e dello scorrimento della graduatoria si rivelano infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Eguale sorte segue la domanda di risarcimento, per la quale non sussiste il presupposto dell’ingiustizia del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Maddalena Filippi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Mielli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Filippo Dallari, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2020 n.545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-3-2020-n-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-3-2020-n-545/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-3-2020-n-545/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2020 n.545</a></p>
<p>D. Giordano Pres. &#8211; R. Vampa Est.; PARTI: Filipendo Consorzio di Cooperative Sociali Società  Cooperativa Sociale Onlus rapp. avv.to S. La Marca c. Azienda di Servizi alla persona &#34;Golgi-Redaelli&#34; rapp. avv.ti G.Ruggeri e I. M. Mollichella nei confronti di Consorzio Blu Società  Cooperativa Sociale rapp. avv.to E. G. Vallania. Ãˆ</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-3-2020-n-545/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2020 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-3-2020-n-545/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2020 n.545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres. &#8211; R. Vampa Est.; PARTI: Filipendo Consorzio di Cooperative Sociali Società  Cooperativa Sociale Onlus rapp. avv.to S. La Marca c. Azienda di Servizi alla persona &quot;Golgi-Redaelli&quot; rapp. avv.ti G.Ruggeri e I. M. Mollichella nei confronti di Consorzio Blu Società  Cooperativa Sociale rapp. avv.to E. G. Vallania.</span></p>
<hr />
<p>Ãˆ irrilevante l&#8217;irregolarità  relativa alla copia notificata, in presenza di sottoscrizione dell&#8217;originale del ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Proceso amministrativo &#8211; Ricorso &#8211; Originale &#8211; Sottoscrizione &#8211; Copia notificata &#8211; Irrilevanza dell&#8217;irregolarità . </p>
<p> 2.Contratti pubblici &#8211; Sottostima degli oneri funzionali e dei costi di manodopera &#8211; Congruità  della base d&#8217;asta &#8211; Esiguità  dell&#8217;utile &#8211; Non azzerato. </p>
<p> 3. Contratti pubblici &#8211; <i>Ius penitendi</i>-Condizione meramente potestativa sospensiva.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Acclarata la sottoscrizione dell&#8217;originale del ricorso &#8211; che è ciò che rileva ai fini degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. &#8211; l&#8217;irregolarità  relativa alla copia notificata priva della sottoscrizione analogica da parte del difensore è suscettibile di rientrare nello spettro della &#8220;irrilevanza giuridica&#8221;, non residuando dubbi sul raggiungimento dello scopo tipico, in omaggio al canone giuspubblicistico della strumentalità  delle forme (artt. 156, comma 3, c.p.c.). </p>
<p> 2. Nel contesto della valutazione di congruità  del prezzo d&#8217;asta &#8211; ancor prima che della offerta che, necessariamente, &#8220;sconta&#8221; i vizi che eventualmente affliggono detto importo &#8211; può reputarsi non ostativa, cioè non preclusiva giÃ in abstracto della possibilità  per gli aspiranti partecipanti di formulare una offerta seria ed affidabile, la esiguità  dell&#8217;utile &#8220;stimato&#8221;, purchè esso non risulti del tutto azzerato.</p>
<p> 3.La previsione che attribuisce alla stazione appaltante la insindacabile facoltà  di interrompere, ad libitum ed ex abrupto,il rapporto contrattuale legittimamente costituito con l&#8217;impresa aggiudicataria non vale ad integrare la fattispecie contemplata all&#8217;art.1355 c.c., che sanziona con la nullità  la sola condizione meramente potestativa sospensiva. Tuttavia non deve contrastare con la previsione di cui all&#8217;art. 109 del d.lgs. 50/216 (riproduttivo di principi normativi inveterati in subiecta materia) per quanto attiene alÂ quomodoed alÂ quantum debeatur, id està alÂ pretium dello ius poenitendi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2012 n.545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2012-n-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2012-n-545/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2012-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2012 n.545</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. A. Maggio R. S. (avv.ti F. Montaldo e N. Angioni) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti A. Putzu e P. Angius); Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, (n.c.) e nei confronti di P. S. e altri (OMISSIS) sull&#8217;onere della prova della mancata ricezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2012-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2012 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2012-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2012 n.545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. A. Maggio<br /> R. S. (avv.ti F. Montaldo e N. Angioni) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti A. Putzu e P. Angius); Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, (n.c.) e nei confronti di P. S. e altri (OMISSIS)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;onere della prova della mancata ricezione del documento trasmesso via fax</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Documentazione amministrativa – Comunicazione e notifica – Fax – Mancata ricezione &#8211; Onere della prova – Incombe sul destinatario – Estremi – Dimostrazione del malfunzionamento dell’apparecchio ricevente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza di un rapporto di trasmissione positivo, il fax deve presumersi regolarmente giunto al destinatario, fatta salva la prova contraria in ordine alla funzionalità dell&#8217;apparecchio ricevente, che deve essere rigorosamente fornita da colui che afferma la mancata ricezione del messaggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2008, proposto da:<br />
<B>R. S.</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Montaldo, e Nicola Angioni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Montello n. 8/2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Putzu e Patrizia Angius, dell’Ufficio Legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69, è elettivamente domiciliata;<br />
<b>Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>P. S. e altri</b> (OMISSIS); 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
col ricorso introduttivo:<br />	<br />
del decreto n. 30372/43/P del 24/10/2007 con cui l&#8217;Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforme della Regione Sardegna ha indetto il concorso per titoli per l&#8217;assunzione a tempo indeterminato di 7 unità della Categoria C &#8211; Livello retributivo C1 con competenze di catalogazione dei beni culturali;<br />	<br />
con i motivi aggiunti:<br />	<br />
della determinazione N.P. 28011/722/P del 25/9/2008 con cui l&#8217;Assessorato degli Affari Generarli, Personale e Riforme della Regione ha approvato la graduatoria definitiva del detto concorso;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dell’intimata amministrazione a risarcire i danni causati al ricorrente.</p>
<p>Visti ricorso, motivi aggiunti e relativi allegati.<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna.<br />	<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Considerato:<br />	<br />
a) col ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna l’atto con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha indetto un concorso per titoli per l&#8217;assunzione a tempo indeterminato di 7 unità della Categoria C &#8211; Livello retributivo C1, con competenze in catalogazione dei beni culturali;<br />	<br />
b) che il bando viene censurato nella parte in cui richiede tra i requisiti di ammissione il possesso di esperienze lavorative almeno biennali nella “conservazione catalogazione dei beni culturali ivi comprese quelle inerenti la realizzazione del SICPAC e del catalogo unico regionale, svolte a favore della Regione Autonoma della Sardegna con rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto o in qualità di dipendenti di società titolari di contratti di forniture di servizi inerenti le specifiche attività della catalogazione di beni culturali”;<br />	<br />
c) che nelle more del giudizio l’intimata amministrazione ha ultimato la procedura concorsuale escludendo dalla selezione il ricorrente per mancanza del detto requisito e approvando la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei;<br />	<br />
d) che con motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria definitiva;<br />	<br />
e) che la Sezione con ordinanza 16/8/2011 n. 893 ha, tra l’altro, ordinato al ricorrente l’integrazione del contradditorio nei confronti dei controinteressati Giovanna Rizzo (quarta in graduatoria) e Rosella Bernardone (prima degli idonei), assegnando, per l’esecuzione dell’incombente, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza per la notifica e l’ulteriore termine di 15 giorni dall’ultima notifica per il deposito in giudizio della prova delle eseguite notificazioni;<br />	<br />
f) che la Segreteria della Sezione ha comunicato la suddetta ordinanza al difensore del ricorrente in data 16/8/2011, trasmettendola via fax al n. 1782705464; <br />	<br />
g) che dal rapporto di trasmissione stampato sul detto avviso risulta che l’invio è andato a buon fine;<br />	<br />
h) che il ricorrente ha provveduto all’integrazione del contradditorio con ricorso per motivi aggiunti portato alla notifica in data 17/11/2011; <br />	<br />
i) che, pur tenendo conto del termine di sospensione feriale, la notificazione è stata eseguita oltre il prescritto termine di sessanta giorni;<br />	<br />
l) che con istanza depositata in data 27/1/2012 l’odierno istante ha chiesto di essere rimesso in termini adducendo di essere venuto a conoscenza della citata ordinanza n. 893/2011 solo in data 14/11/2011, per non aver ricevuto il fax con cui la medesima era stata comunicata;<br />	<br />
m) che, in base a consolidata giurisprudenza, in presenza di un rapporto di trasmissione positivo, il fax deve presumersi regolarmente giunto al destinatario, fatta salva la prova contraria in ordine alla funzionalità dell&#8217;apparecchio ricevente, che deve essere rigorosamente fornita da colui che afferma la mancata ricezione del messaggio (cfr T.A.R. Sardegna, I Sez., ord. 20/10/2011 n. 1018; Cons. Stato, V Sez., 18/8/2010 n. 5845);<br />	<br />
n) che nel caso di specie il ricorrente non ha fornito la suddetta prova essendosi limitato ad affermare di essere impossibilitato a dimostrare il malfunzionamento del servizio;<br />	<br />
o) che, pertanto, l’istanza di rimessione in termini va respinta;<br />	<br />
p) che, conseguentemente, l’impugnazione va dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.; <br />	<br />
q) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere<br />	<br />
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/05/2012<br />	<br />
</b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2010-n-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2010-n-545/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2010-n-545/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.545</a></p>
<p>Pres. Cossu Est. Lodi Ministero dell’Economia e delle Finanze ( Avv. dello Stato) c/ Lacerenza ( n.c.) sulla necessità dell&#8217;assistenza continua ed in via esclusiva ad un parente per ottenere il diritto al trasferimento nella sede più vicina Pubblico impiego – Diritto di trasferimento &#8211; Assistenza familiari – Continuità ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2010-n-545/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2010-n-545/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu  Est. Lodi<br />  Ministero dell’Economia e delle Finanze ( Avv. dello Stato)  c/<br />  Lacerenza ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;assistenza continua ed in via esclusiva ad un parente per ottenere il diritto al trasferimento nella sede più vicina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Diritto di trasferimento  &#8211; Assistenza familiari  – Continuità  ed  esclusività dell’ assistenza – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel pubblico impiego, il beneficio del trasferimento presso la sede più vicina a quella di un parente , spetta soltanto ai soggetti che prestano assistenza a parenti o affini entro  il terzo grado “ con continuità ed in via esclusiva”. Ne consegue che, da un lato, l’assistenza effettiva e non soltanto di carattere morale deve essere già in atto; dall’altro lato, solo la mancanza di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel Comune di residenza della persona bisognosa, tenuti a qualsiasi titolo a prestare la necessaria assistenza, può legittimare il dipendente a chiedere il trasferimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5933 del 2006, proposto dal<br />	<br />
 <b>Ministero Economia e Finanze</b> e dal <b>Comando Generale della Guardia di Finanza</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i>il signor <b>Luigi Lacerenza</b>, non costituito in giudizio; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, Sezione Prima n. 01944/2005, resa tra le parti, concernente trasferimento di sede di servizio.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2010 il Consigliere Pier Luigi Lodi e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Greco;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Con atto notificato il 27 giugno 2006, depositato il successivo 13 luglio, il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. delle Marche n. 1944/2005, che aveva accolto il ricorso del finanziere scelto Luigi Lacerenza inteso all’annullamento della determinazione del Comando generale della Guardia di finanza, in data 14 maggio 2004, recante reiezione del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del Comandante in seconda, in data 13 ottobre 2003, relativo al diniego del trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.<br />	<br />
2. &#8211; Il T.A.R. aveva considerato privo di idonea giustificazione il diniego opposto dall’Autorità amministrativa all’istanza del ricorrente di essere trasferito dalla sede di servizio di Ancona ad altra sede in prossimità di Barletta, al fine di fornire assistenza alla madre, ivi residente, da tempo malata e portatrice di handicap grave. Il primo giudice aveva ritenuto che il requisito della continuità dell’assistenza richiesto dalla legge citata possa essere riconosciuto quando il dipendente si faccia stabilmente carico di tutti gli oneri assistenziali, anche se la sua presenza fisica non risulti quotidianamente assicurata a causa della distanza dalla sede di servizio, come nel caso in esame; aveva inoltre ritenuto, con riferimento all’ulteriore requisito richiesto dalla legge, della esclusività dell’assistenza, che l’Amministrazione non possa auspicare forme di collaborazioni parentali allo stato non sussistenti, in presenza di istanze provenienti dai parenti più stretti dell’infermo.<br />	<br />
3. &#8211; L’Amministrazione appellante contesta tali statuizioni osservando che le determinazioni impugnate risultano strettamente coerenti con la giurisprudenza in materia, per quel che concerne i requisiti richiesti dalla legge.<br />	<br />
4. &#8211; Il militare interessato non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
5. &#8211; L’istanza cautelare presentata dall’Amministrazione è stata accolta con ordinanza n. 4757 del 26 settembre 2006.<br />	<br />
6. &#8211; La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 19 gennaio 2010.<br />	<br />
7. &#8211; La Sezione ritiene che l’appello sia fondato, apparendo priva di vizi la determinazione finale del Comando generale che ha riscontrato la carenza, in capo al richiedente, dei previsti requisiti di fatto per il riconoscimento del beneficio della precedenza nella scelta della sede di lavoro, sia con riferimento alla condizione di “esclusività”, sia alla necessaria “continuità” dell’assistenza, tenuto conto che la finalità della legge non è quella del riavvicinamento del dipendente al nucleo familiare, bensì quella di evitare che l’inabile si trovi senza assistenza a causa della sede lavorativa della persona che in maniera continuativa già se ne occupa.<br />	<br />
7.1. &#8211; Con riferimento a tale ultimo punto, la Sezione rammenta che la giurisprudenza ha ampiamente sottolineato come, pur essendo stato eliminato dall’art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il requisito originariamente previsto della “convivenza”, in base al successivo art. 20 della stessa legge, resta tuttavia fermo che il beneficio in questione spetta soltanto ai soggetti che prestano assistenza a parenti o affini entro il terzo grado “con continuità ed in via esclusiva”. Ne consegue che, da un lato, l’assistenza effettiva e non soltanto di carattere morale deve essere già in atto; dall’altro lato, solo la mancanza di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel Comune di residenza della persona bisognosa, tenuti a qualsiasi titolo a prestare la necessaria assistenza, può legittimare il dipendente a chiedere il trasferimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5795).<br />	<br />
7.2. &#8211; Sulla scorta di tali condivisibili criteri deve rilevarsi, con riferimento al caso di specie, che mentre il requisito della continuità dell’assistenza postula una presenza costante e quotidiana accanto al soggetto portatore di handicap, l’odierno appellato, pur dichiarando di aver cercato in ogni modo di essere vicino alla madre inferma, non può certamente aver garantito – anche utilizzando tutte le possibilità di viaggio – quella presenza continuativa richiesta in modo inequivoco dalla norma.<br />	<br />
Per quel che concerne, poi, il requisito della esclusività, non appare corretta la conclusione del primo giudice, atteso che la presenza di altri familiari poteva effettivamente consentire equilibrate forme di collaborazione tra tutti i predetti, tenuto conto che le problematiche e gli impegni di tipo professionale riguardano anche l’attuale appellato, tenuto specialmente conto dei doveri inerenti al suo particolare status di militare. In ogni caso, come evidenziato dall’Amministrazione appellante, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza appellata &#8211; in cui si qualifica come mero auspicio la prospettata possibilità di partecipazione all’assistenza di altri familiari &#8211; gli eventuali elementi di prova della indisponibilità di questi ultimi dovevano essere tempestivamente forniti dall’interessato, in sede di presentazione della domanda di trasferimento.<br />	<br />
7.3. &#8211; A quanto detto sopra va aggiunto che la legge citata prevede che il beneficio di cui si tratta venga accordato “ove possibile”, facendo salve in tal modo le esigenze di servizio atteso che, come ancora puntualmente segnalato nell’atto di appello, le aspettative di carattere personale o familiare, pur se meritevoli di considerazione ed umana comprensione, devono essere opportunamente contemperate con l’interesse pubblico sotteso al soddisfacimento delle esigenze di servizio.<br />	<br />
8. &#8211; Per i motivi sopra esposti l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado.<br />	<br />
9. &#8211; Tenuto conto della particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />	<br />
&#8211; accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;<br />	<br />
&#8211; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti, Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2010-n-545/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-3-2007-n-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-3-2007-n-545/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-3-2007-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.545</a></p>
<p>Pres. L. Tosti; Est. R. Panunzio P.M.G. e P.G. (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) c COMUNE DI MACOMER (avv. P. Cubeddu) DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MACOMER (n. c.) e nei confronti di P. C. (n.c.) e di I. F (avv. P. Franceschi) sulla necessità di notificare ai</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-3-2007-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti; Est. R. Panunzio<br /> P.M.G. e P.G. (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) c COMUNE DI MACOMER (avv. P. Cubeddu) DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MACOMER (n. c.) e nei confronti di P. C. (n.c.) e di I. F (avv. P. Franceschi)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di notificare ai proprietari confinanti, ai fini del decorso del termine di impugnazione, il provvedimento di approvazione di una variante &ldquo;specifica&rdquo; e sull&#8217;obbligo di comunicazione ai medesimi dell&#8217;avvio del procedimento di approvazione di una disciplina derogatoria in tema di distanze tra le costruzioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Termine – Decorrenza – In materia edilizia e urbanistica – Dalla notifica o comunicazione del provvedimento &#8211; Fattispecie.</p>
<p>2. Atto amministrativo – Comunicazione di avvio – In materia edilizia e urbanistica – Necessità &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di variante &#8220;specifica&#8221;, che incide esclusivamente su un immobile determinato, l’amministrazione ha l&#8217;obbligo della comunicazione o notifica del provvedimento finale, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, ai soggetti che vengono in qualche misura “toccati” dalla variante stessa, in quanto, se pur non specificamente menzionati nell&#8217;atto, sono facilmente individuabili. (1)</p>
<p>2. L&#8217;avvio del procedimento di deroga alla disciplina legale delle distanze deve essere espressamente comunicato ai proprietari confinanti, che risentono negativamente della deroga. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) L’indirizzo giurisprudenziale è consolidato: v., ad esempio, ancorché risalente, T.A.R. Campania Napoli, 25 settembre 1985, n. 486, la quale ha ritenuto che al fine dell&#8217;individuazione del giorno di decorrenza del termine per proporre impugnativa contro il piano regolatore generale o una sua variante occorre considerare che, in tal caso, l&#8217;individuazione dei soggetti interessati, ai quali si rivolgono le prescrizioni, non richiede un&#8217;ulteriore autonoma determinazione amministrativa, ma può avvenire, &#8220;omisso aliquo medio&#8221;, procedendosi ad un mero riscontro dei registri catastali ed ipotecari con riferimento al momento dell&#8217;entrata in vigore del piano stesso; il piano regolatore generale, infatti, considera un determinato territorio, i cui immobili appartengono a ben individuati soggetti, cosicché una sua prescrizione che incida su alcuni immobili influisce esclusivamente sulla situazione soggettiva dei relativi proprietari e non è di per se suscettibile di applicazione ulteriore, essendo i suoi dettati riferiti soltanto a quegli immobili; pertanto, per l&#8217;impugnativa da proporsi da tali soggetti non si applica la regola di cui all&#8217;art. 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, secondo la quale il termine decorre, per le persone non direttamente contemplate nell&#8217;atto, dalla pubblicazione di questo, bensì deve applicarsi il principio secondo il quale il termine per l&#8217;impugnativa decorre, per i soggetti contemplati nel provvedimento, dalla data di notifica o di piena conoscenza dell&#8217;atto. Per l&#8217;impugnativa decorre, per i soggetti contemplati nel provvedimento, dalla data di notifica o di piena conoscenza dell&#8217;atto. T.A.R. Piemonte, 22 febbraio 1983, n. 112: il termine di impugnazione di un decreto regionale di approvazione della variante di edilizia scolastica che individui espressamente le aree vincolate, menzionando nominativamente i relativi proprietari, decorre dalla data di notifica dell&#8217;atto stesso ai singoli proprietari o dalla piena conoscenza che gli stessi ne abbiano avuto e non dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.<br />
Secondo T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 6 ottobre 2005 n. 16134, in questa Rivista, la circostanza che il provvedimento amministrativo venga notificato al destinatario su istanza di privati e non dall’amministrazione competente impedisce di ritenere acquisita la effettiva e piena conoscenza del suddetto provvedimento. Né tantomeno la notifica su istanza di privati effettuata dall’ufficiale giudiziario è idonea ad integrare la certezza legale della fonte che ha emanato l’atto. Ne consegue che la notifica effettuata con tali modalità non è idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione dell’atto amministrativo<br />
(2) Cfr., in motivazione, TAR SARDEGNA – Sentenza 26 settembre 2001 n. 1032.Il Collegio ha osservato che “L’amministrazione, nel bilanciamento fra l‘interesse privato e quello pubblico sopra evidenziato, ha accolto l’istanza dei controinteressati, tuttavia ha omesso di coinvolgere nel procedimento i proprietari del lotto vicino, che si sono visti imporre una limitazione al loro diritto al rispetto del regime delle distanze legali. Se fosse stata rispettata la disposizione di cui all&#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sottolineano i ricorrenti, avrebbero potuto evidenziare che la loro costruzione, ampliata in base alla concessione edilizia del 1985, ha alcune pareti finestrate a 5 metri dal confine con il lotto dei controinteressati, nel rispetto del regime legale delle distanze, e che l’edificazione lungo il confine comune, così come interpretata dall’amministrazione nella lettura dei segni grafici, avrebbe determinato loro gravi disagi.”. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul <b>ricorso n. 1109/2005</b> proposto da</p>
<p><b>P M. G. e P. G</b>., rappresentati e difesi  dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, elettivamente domiciliati in Cagliari, via Garibaldi n. 105, presso lo studio dei medesimi legali;<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>COMUNE DI MACOMER</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierfrancesco Cubeddu, con domicilio eletto in Cagliari, via Sassari, n. 17, presso Segreteria T.A.R. Sardegna;<br />
<b><br />
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MACOMER</b>, non costituitosi in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
P. C</b>., non costituitosi in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
I. F</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Franceschi, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Sonnino, n. 33, preso lo studio del medesimo legale;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1) della concessione edilizia n. 46 del 9/6/2005 rilasciata, dal Dirigente dell&#8217;Ufficio tecnico del comune di Macomer, ai signori Caddeo e Faedda per i lavori di demolizione e di costruzione di un fabbricato ad uso residenziale;<br />
2) del parere espresso dalla Commissione edilizia in data 16/2/2005;<br />
delle seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: <br />
3) n. 27 del 25/3/2004, con la quale è stata adottata una variante al Piano Urbanistico Comunale; <br />
4) n. 28 di pari data, con la quale stata adottata una variante al Piano Particolareggiato “B2”, <br />
5) n. 98 del 23/12/2004, con la quale è stata approvata definitivamente la variante al Piano Urbanistico Comunale;<br />
6) n. 99 di pari data, con la quale è stata definitivamente approvata la variante al Piano Particolareggiato “B2”.<br />
<BR><br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione di: Comune di Macomer e Faedda Ignazia;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del  21 febbraio 2007 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI i legali delle parti come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato sito in Macomer via Sulis 3/A, sottozona urbanistica “B2”, realizzato, parte, in aderenza a quello dei confinanti (odierni controinteressati) e, per un breve, ulteriore tratto, sulla linea del confine comune.<br />
Con concessione edilizia n. 93 del 30/6/1985, gli stessi vennero autorizzati a ristrutturare tale fabbricato e ad ampliarlo con un nuovo corpo di fabbrica con pareti finestrate; la nuova costruzione venne realizzata con l&#8217;arretramento di 5 mt dal confine rispetto alla  proprietà dei controinteressati.<br />
Rilevato, verso la fine di ottobre 2005, che nel lotto confinante erano stati avviati lavori di demolizione del fabbricato esistente, hanno chiesto all&#8217;Ufficio tecnico comunale il relativo progetto e la concessione edilizia.<br />
Dall&#8217;esame delle planimetrie allegate al progetto si sono resi conto che i confinanti erano stati autorizzati, con concessione edilizia n. 46/2005, a realizzare un ampliamento del fabbricato lungo tutto il confine con la loro proprietà.<br />
In sede di accesso agli atti hanno, inoltre, verificato che è stata approvata una variante inserita sia nel Piano Urbanistico, sia nel Piano Particolareggiato per la sottozona “B2”; tale variante ha modificato l&#8217;assetto del lotto dei vicini, secondo quanto gli stessi avevano chiesto all&#8217;amministrazione comunale. In particolare, il comune ha rinunciato all&#8217;esproprio di una porzione della loro proprietà, originariamente previsto nello strumento urbanistico per l&#8217;allargamento dell&#8217;asse stradale, ritenendo sufficiente un minore ingombro della stessa.<br />
Contro la concessione edilizia rilasciata ai vicini ed i provvedimenti di approvazione della suddetta variante propongono, gli interessati, ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura:<br />
1)	violazione dell&#8217;art. 5 del Decreto Assessoriale del 20/12/1983 n. 2266/U e dell&#8217;art. 11.5 delle Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato per la sottozona “B2”; violazione del regime delle distanze dal confine e tra pareti finestrate. L&#8217;art. 5 citato prevede che le distanze tra pareti finestrate di edifici antistanti non possa essere inferiore a mt. 10; l&#8217;art. 11.5 delle Norme di Attuazione conferma il limite minimo di distanza di almeno mt. 10  &#8220;fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti&#8221;, ed impone la distanza minima di almeno 5 mt dal confine, a meno che non si costruisca in aderenza; pertanto illegittimamente è stata assentita ai controinteressati l&#8217;edificazione lungo tutto il confine con la proprietà dei ricorrenti.<br />	<br />
2)	Illegittimità della concessione edilizia n. 46/2005 e delle deliberazioni del Consiglio comunale indicate in epigrafe per: violazione dell&#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione dell&#8217;art. 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; violazione ed errata applicazione dell&#8217;art. 5 del Decreto assessoriale 20/12/1983 n. 2266/U, eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Il Consiglio comunale, con le deliberazioni consiliari n. 27/28/98 e 99 del 2004, ha approvato una variante specifica al Piano Urbanistico e al Piano Particolareggiato per la sottozona “B2”, che ha modificato il regime urbanistico di un singolo immobile, in accoglimento di una precisa richiesta degli interessati; se tali varianti rappresentano un atto presupposto di un procedimento di deroga implicita delle distanze, devono ritenersi direttamente lesive degli interessi dei ricorrenti. Se così è, tali atti sono illegittimi per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento nei confronti dei ricorrenti che, in quanto proprietari del lotto confinante, risultano destinatari diretti dei provvedimenti finali di variante, che introducono la riduzione delle distanze legali fra edifici confinanti.<br />
È stato anche violato l&#8217;art. 78, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267/2000, questo in quanto il controinteressato signor Pietro Caddeo, consigliere comunale di Macomer, non si è astenuto dalla discussione e dalla votazione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 98 e 99/2005. Inoltre, la concessione di una deroga al regime delle distanze è rigorosamente subordinata alla ricorrenza dei presupposti richiesti dall&#8217;art. 5 del D.A. 2266/U, fra i quali che il fronte stradale del lotto sia inferiore a mt. 24 e che l&#8217;area sia inutilizzabile o la soluzione tecnica sia inaccettabile in caso di rispetto delle distanze; ma, nel caso in esame, non ricorre il primo presupposto, tenuto conto che il lotto in questione ha una larghezza sul fronte stradale di via Cavour di metri 31,70, e neppure il secondo in quanto, l&#8217;arretramento di mt. 5 dal confine, non avrebbe portato all’inutilizzabilità dell&#8217;area o ad una soluzione tecnica inaccettabile. Comunque, sul punto, l&#8217;amministrazione non ha eseguita alcuna verifica istruttoria.<br />
 Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata che, per il tramite del proprio difensore, controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto con vittoria di spese.<br />
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata signora Ignazia Faedda, che, tramite il proprio difensore, contesta le tesi dedotte nel ricorso e ne chiede il rigetto, sostenendo sostanzialmente che la possibilità di edificare sul confine era stata prevista già nel 1994, in sede di approvazione del piano particolareggiato, sicchè la variante ad esso apportata nel 2004 non ha aggiunto o modificato alcunchè in materia di distanze, ma più semplicemente ha modificato il precedente dimensionamento dell&#8217;asse stradale della via Sulis.<br />
Con ordinanza n. 472/2005 è stata accolta la domanda cautelare.<br />
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 1007, presenti i difensori delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.  <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in esame chiedono, gli interessati, l&#8217;annullamento della concessione edilizia rilasciata ai vicini per il mancato rispetto delle distanze dal loro confine. Chiedono, inoltre, l&#8217;annullamento della variante specifica al Piano urbanistico comunale e al Piano particolareggiato “B2” nell&#8217;ipotesi in cui risultasse che, con l&#8217;adozione di tale variante, si è consentita ai vicini l&#8217;edificazione lungo tutto il confine con la loro proprietà.<br />
Per la soluzione della controversia è indispensabile evidenziare alcuni elementi di fatto della vicenda, a partire dal 1985, quando gli stessi ricorrenti, con concessione edilizia n. 93 (del 30/6/1985), sono stati autorizzati a ristrutturare il loro fabbricato e ad ampliarlo mediante un nuovo corpo di fabbrica con pareti finestrate, arretrato di 5 mt dal confine con la proprietà dei controinteressati. A quella data, come chiaramente emerge dalla planimetria depositata agli atti di causa, nel lotto dei controinteressati (rectius: dei loro aventi causa) insisteva un fabbricato di dimensioni ridotte con un lato in aderenza a quello dei ricorrenti.<br />
Nel 1994, con delibera n. 42 del 26/4/1994 è stato  approvato il Piano Particolareggiato, confermato, per questa parte, con il successivo Piano Particolareggiato, approvato con delibera n. 71 del 28/3/1998; in tali strumenti urbanistici era previsto uno slargo tra la via Cavour e la via Sulis, con la demolizione di una parte del fabbricato esistente sul lotto dei controinteressati, al fine di agevolare il transito veicolare, ciò ha comportato che una parte del loro lotto venisse sottoposto a vincolo preordinato all&#8217;espropriazione.<br />
Nella redistribuzione dei volumi, per l&#8217;evenienza di una futura edificazione, nella scheda relativa all&#8217;isolato (contenuta nell&#8217;allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 13/8/1998) è stato delineato, nel lotto dei controinteressati, un volume <u>con una linea tratteggiata</u>, tale linea (secondo la “Legenda Zonizzazione &#8211; Profili Regolatori” allegata al Piano Particolareggiato B2, a pag. 3 della Tavola 2.3) indicava il “Limite massimo di ingombro edificabile”. In pratica veniva consentita l’edificazione di un fabbricato in arretramento dal filo strada. <br />
Ora, all&#8217;interno dell’area delimitata dalla linea tratteggiata sono state tracciate <u>delle linee trasversali</u> che, sempre nella “Legenda”, indicano una “Zona di intervento ad altezza massima differenziata: H = min&#8221;.<br />
L’interpretazione di questa scheda, ad avviso del Collegio, è determinante ai fini della soluzione della presente controversia.<br />
Mentre l&#8217;amministrazione e la controinteressata costituita ritengono che tutta la parte tracciata con le linee trasversali indichi, non solo il limite massimo di ingombro edificabile rispetto alle due strade (via Cavour e via Sulis), ma anche <u>la sagoma dell&#8217;edificio</u> che potrà essere costruito, in totale aderenza con il confine dei ricorrenti, viceversa, questi ultimi ritengono che tali linee vogliano esclusivamente evidenziare, da un lato, l&#8217;altezza dell’edificio da realizzare e, dall’altro, l’ingombro massimo ammissibile di tale edificio rispetto al filo strada e, quindi, dalla parte opposta rispetto al confine comune. <br />
In realtà, ad avviso del Collegio, la tesi dell&#8217;amministrazione non può essere condivisa alla stregua della già nominata “Legenda Zonizzazione &#8211; Profili Regolatori” allegata al Piano Particolareggiato B2, per il semplice fatto che: <br />
a) le linee trasversali riguardano <u>esclusivamente il limite di altezza degli edifici</u> da realizzare nelle zone così marcate, tanto che le linee proseguono anche sui terreni confinanti e coprono sia aree edificate che aree libere. La tesi delle controparti prova troppo, difatti, a volerla seguire si arriverebbe all’assunto, del tutto illogico, che tutti i lotti così contrassegnati, non solo quello della controinteressata,  potessero essere edificati senza soluzione di continuità tra le varie costruzioni da realizzare. <br />
b) la linea tratteggiata solo nella parte del lotto antistante l&#8217;incrocio tra via Cavour e via Sulis indica &#8220;il massimo ingombro planimetrico edificabile” rispetto al filo stradale e, quindi, dalla parte opposta rispetto al confine comune; non appare invece sul confine, il ché induce ragionevolmente a ritenere che, in questa sede, non sia stata approvata o concessa alcuna deroga al regime delle distanze.<br />
  Tuttavia, anche nell’ipotesi, che qui non ricorre, che possano sorgere dubbi interpretativi sui segni apposti sulla scheda, deve il Collegio evidenziare che l’interprete non può preferire una lettura che comporti la lesione di una situazione giuridica soggettiva, quale sarebbe il mancato rispetto del regime delle distanze per i ricorrenti.  <br />
Conclusivamente, il significato dei segni grafici, così come indicato nella Legenda, non può essere diversamente inteso, per cui si ritiene che né il P.P. del 1994 né, poi, quello del 1998 abbiano disciplinato la possibilità per i controinteressati di costruire in aderenza al muro di confine dei ricorrenti.<br />
La linea di confine tra i due lotti in questione è quindi una linea “ neutra” sul piano urbanistico, per cui la disciplina applicabile alle distanze non può che essere quella generale. <br />
Si arriva, quindi, alla recente variante (del 2004), impugnata solo se si dovesse ritenere che, con essa, è stata consentita la costruzione in aderenza.<br />
Ad avviso del Collegio, l’inesatta interpretazione della scheda originaria, inserita nel P.P. relativo alla zona “B2”, ha determinato un errore di valutazione da parte dell’amministrazione, che ha ritenuto (per questo profilo) che l’ultima variante al Piano Urbanistico Comunale (approvata definitivamente con delibera del C.C. n. 98 del 23/12/2004), e la identica variante al Piano Particolareggiato “B2” (approvata definitivamente con delibera del C. C. n. 99 di pari data), non modificassero la situazione già esistente quanto alla possibilità di costruire in aderenza lungo tutto o quasi il  confine tra i due lotti .<br />
In base alle considerazioni sopra svolte, accertato, invece, che nessuna deroga alle distanze era, in precedenza, stata prevista, deve il Collegio rivolgere l’attenzione alle censure dedotte contro la variante, nella parte in cui consente al vicino la costruzione in aderenza al confine dei ricorrenti.<br />
Che tale sia l’effetto del suddetto strumento urbanistico emerge inequivocabilmente: <br />
A) dalla planimetria (allegata alla delibera del C.C. n. 28 del 25.3.04), descritta quale: Allegato “B” alla “<i>Variante al Piano Particolareggiato B2, AMBITO N. 02- Unità di rilevamento N. 07 Fabbricato n. 1</i> “, dove viene evidenziato, nel lotto dei vicini, il massimo ingombro della superficie edificabile  con una linea retta che delimita il perimetro di un edificio e, nella successiva tavola, dove tale superficie, così perimetrata, viene coperta da righe trasversali, che, tuttavia, diversamente dalla planimetria del 1998, coprono esclusivamente la parte del lotto delimitata.<br />
B) Dalle due tavole F2, allegati “B” e “C” alla delibera n. 98 del 23.12.2004 del C.C. di adozione della Variante zona “B” al P.U.C. (in atti), dove, nella prima tavola (all.”B”), viene evidenziata, dentro un cerchio, la zona precedentemente edificata nei due lotti limitrofi de quibus e, nella seconda (all.”C”), viene evidenziata, sempre dentro un cerchio, la situazione di variante; qui si rileva, con assoluta chiarezza (finalmente), l’area che potrà essere coperta da un edifico, che, peraltro, risulta estendersi lungo tutto il confine dei ricorrenti. I segni grafici che caratterizzano questa scheda introducono, ad avviso del Collegio, una deroga al regime delle distanze (è da supporre inconsapevolmente, fino a prova contraria, da parte dell’amministrazione,).<br />
Chiarita la situazione nei termini suddetti, è opportuno anteporre l’esame delle censure rivolte contro la variante specifica al P.P. ed al PUC, rispetto a quelle rivolte contro la concessione edilizia, perché questi strumenti urbanistici, nella ricostruzione qui fatta, costituiscono il presupposto legittimante il rilascio della concessione impugnata.<br />
Le stesse controparti affermano che, nel rilasciare la concessione edilizia, è stato applicato, nel caso in esame, l&#8217;art. 10 delle norme di attuazione del Piano Particolareggiato per la sottozona “B2”, rubricato &#8220;categorie di intervento edilizio&#8221; e, segnatamente, il punto 11.7, a norma del quale (comma 3) <i>&#8220;l&#8217;edificazione è consentita nell&#8217;ambito della regolamentazione fissata per parametri di altezza, volume e superficie coperta nelle schede relative ai singoli isolati integrata dalle prescrizioni fissate nelle planimetrie di zonizzazione e nei profili regolatori.&#8221;. <br />
</i>E’, quindi, la scheda integrata del singolo isolato, come inserita nel PP e nel PUC, il “parametro” per verificare la legittimità della concessione edilizia richiesta per edificare in quell&#8217;area. <br />
Contro gli atti di approvazione della variante specifica lamentano, i ricorrenti, violazione dell&#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241; la violazione ed errata applicazione dell&#8217;art. 5 del Decreto assessoriale 20/12/1983 n. 2266/U, eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Assumono, in primo luogo, che il Consiglio comunale, con le deliberazioni consiliari n. 27/28/98 e 99 del 2004, avendo adottato e poi approvato una variante al Piano Urbanistico e al Piano Particolareggiato per la sottozona “B2”, che ha modificato il regime urbanistico di un singolo immobile (in accoglimento di una precisa richiesta dei controinteressati), doveva notificare loro il provvedimento finale, ai fini del decorso dei termini per l’impugnazione, ed inoltre doveva dare loro la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, in quanto essendo proprietari del lotto confinante, risultavano destinatari dei provvedimenti finali di variante.<br />
Ad avviso del Collegio la censura è fondata e deve essere accolta.<br />
Deve, in primo luogo, essere evidenziato che si sta trattando di una variante &#8220;specifica&#8221; che incide esclusivamente su un immobile determinato.<br />
Tale circostanza impone all’amministrazione l&#8217;obbligo della comunicazione o notifica del provvedimento finale, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, ai soggetti che vengono in qualche misura “toccati” dalla variante stessa, in quanto, se pur non specificamente menzionati nell&#8217;atto, sono facilmente individuabili; l’osservazione consente di superare l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell’amministrazione intimata. <br />
Ma non solo, ad avviso del Collegio, l’approvazione di una variante specifica, quale quella in esame che comporta anche la deroga al regime delle distanze, impone all&#8217;amministrazione l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, al fine di consentire, a coloro che dall&#8217;atto finale possono ricevere un danno, di partecipare al procedimento.<br />
È da ricordare che questo Tribunale ha ritenuto che l&#8217;avvio del procedimento di deroga alla disciplina legale delle distanze vada espressamente comunicato ai proprietari confinanti, che risentono negativamente della deroga (cfr. Tar Sardegna, 26/9/2001 n. 1032); ora, non vi è dubbio che analogamente  deve essere loro comunicato l’avvio del procedimento di variante (<u>si sottolinea “specifica</u>”), laddove preveda questa limitazione al diritto di proprietà.<br />
Nel caso di specie è stato modificato il regime urbanistico di un singolo immobile, in accoglimento di una precisa richiesta dei proprietari; la Relazione tecnica alla variante P.U.C. afferma che i signori Caddeo e Faedda &#8220;<i>hanno richiesto di poter demolire il fabbricato esistente per ricostruirlo conservando l&#8217;attuale allineamento stradale, ad eccezione di uno smusso da fare all&#8217;incrocio di via Sulis con la via Cavour&#8230; per consentire quanto sopra descritto, è necessario apportare una variante al vigente piano urbanistico comunale, rettificando quanto previsto nella Tav. F2 del Piano per la via Sulis. L&#8217;ufficio ritiene che la variante possa essere adottata, in quanto la via Sulis e già definita da fabbricati di recente costruzione e inoltre il Comune, per rettificare detta via, come previsto dal Piano, dovrebbe attivare l&#8217;esproprio per una parte del fabbricato da demolire per acquisire l&#8217;area da annettere a strada pubblica&#8221;.<br />
</i>L’amministrazione, nel bilanciamento fra l‘interesse privato e quello pubblico sopra evidenziato, ha accolto l’istanza dei controinteressati, tuttavia ha omesso di coinvolgere nel procedimento i proprietari del lotto vicino, che si sono visti imporre una limitazione al loro diritto al rispetto del regime delle distanze legali. Se fosse stata rispettata la disposizione di cui all&#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sottolineano i ricorrenti, avrebbero potuto evidenziare che la loro costruzione, ampliata in base alla concessione edilizia del 1985, ha alcune pareti finestrate a 5 metri dal confine con il lotto dei controinteressati, nel rispetto del regime legale delle distanze, e che l’edificazione lungo il confine comune, così come interpretata dall’amministrazione nella lettura dei segni grafici, avrebbe determinato loro gravi disagi.<br />
L&#8217;accoglimento di questa censura determina l&#8217;annullamento dei provvedimenti di approvazione della variante impugnata, nella parte in cui, secondo le risultanze delle parti grafiche, documentano una illegittima ed immotivata deroga  al regime delle distanze.<br />
L&#8217;attenzione del Collegio deve, a questo punto, spostarsi verso la concessione edilizia rilasciata ai controinteressati.<br />
Ad avviso del Collegio l&#8217;accoglimento della censura dedotta contro l&#8217;atto presupposto determina l&#8217;invalidità derivata della concessione edilizia che ha, per espressa ammissione della stessa amministrazione, quale presupposto legittimante la scheda allegata al Piano, che definisce in ogni dettaglio l’ambito edilizio di intervento. <br />
Volendo, tuttavia, ritenere che l’annullamento della variante non travolga anche la concessione edilizia, deve il Collegio rilevare la sua illegittimità alla stregua delle censure dedotte. <br />
I ricorrenti, richiamando l&#8217;art. 5 del Decreto Assessoriale del 20/12/1983 n. 2266/U e l&#8217;art. 11.5 delle Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato per la sottozona “B2”, assumono che sia stata violata sia la normativa in materia di distanze dal confine e tra pareti finestrate, sia quella in materia di  “deroghe”.<br />
Le censure sono fondate e devono essere accolte, attesa la ritenuta illegittimità della variante ed il suo conseguente annullamento.<br />
L&#8217;art. 11.5 delle Norme di Attuazione conferma il limite minimo di distanza di almeno mt. 10  &#8220;<i>fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti&#8221;</i> ed impone la distanza minima di almeno 5 mt dal confine, a meno che non si costruisca in aderenza; pertanto, illegittimamente è stata assentita ai controinteressati l&#8217;edificazione <u>lungo tutto il confine</u> con la proprietà dei ricorrenti. <br />
Anche nell&#8217;ipotesi in cui si ritenesse che, nel caso di specie, si sia voluta concedere una “deroga” al regime delle distanze (ma la circostanza è negata dall’amministrazione intimata), il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto la concessione di tale deroga è rigorosamente subordinata alla ricorrenza dei presupposti richiesti dall&#8217;art. 5 del D.A. 2266/U, fra i quali:  che il fronte stradale del lotto sia inferiore a mt. 24 e che l&#8217;area, in caso di rispetto delle distanze, sia inutilizzabile o la soluzione tecnica sia inaccettabile. Ora, nel caso in esame, non ricorre il primo presupposto, tenuto conto che il lotto in questione ha una larghezza sul fronte stradale di via Cavour di metri 31,70 e, in relazione al secondo, l&#8217;amministrazione non ha eseguita alcuna verifica istruttoria per cui non può sostenersi, a priori, che non vi sia nessuna possibilità di utilizzare l’area. <br />
Alla stregua delle considerazioni svolte, ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, anche la concessione edilizia impugnata deve essere annullata.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Accoglie</b> il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti, Pres.<br />
Rosa Panunzio, Cons. est.<br />
Francesco Scano, Cons.<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi: 27/03/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-3-2007-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.545</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani – Est. P. Ungari De Santis R. (avv. V. Ageletti, G.L. Falcinelli) c. Comune di Spoleto (av. M. Marcucci) – Pres. P.G. Lignani – Est. P. Ungari potere di riapertura delle strade pubbliche occupate da privati Strade vicinali – potere di riapertura – esistenza di fatto uso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.G. Lignani – Est. P. Ungari<br /> De Santis R. (avv. V. Ageletti, G.L. Falcinelli) c. Comune di Spoleto (av. M. Marcucci) – Pres. P.G. Lignani – Est. P. Ungari</span></p>
<hr />
<p>potere di riapertura delle strade pubbliche occupate da privati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Strade vicinali – potere di riapertura – esistenza di fatto uso pubblico o iscrizione nell’elenco di strade pubbliche – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il potere di disporre la riapertura delle strade vicinali è espressione della autotutela possessoria mediante strumenti di diritto pubblico, alternativamente giustificato dalla esistenza di fatto dell’uso pubblico della strada vicinale ovvero della precedente iscrizione di questa nel relativo elenco di strade soggette al pubblico transito (che costitusice presunzione juris tantum del diritto di pubblico transito sulla strada)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Potere di riapertura delle strade pubbliche occupate da privati</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 119/2002,  proposto da <br />
<b>Remo DE SANTIS</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentino Angeletti e Gian Luca Falcinelli, quest’ultimo anche domiciliatario in Perugia, Via XIV Settembre n. 73;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Spoleto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Marcucci, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Fani n. 14;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’ordinanza del dirigente del Settore progettazione ed interventi n. 433 in data 13 dicembre 2001;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, data per letta la relazione del Cons.<br />
Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO   E   DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ordinanza del Comune di Spoleto n. 433 in data 13 dicembre 2001, al fine di riattivare la viabilità veicolare sulla strada comunale “del Castello” (inserita al n. 201 dell’elenco delle strade comunale extraurbane approvato con deliberazione consiliare n. 83 in data 23 gennaio 1953), è stata imposta al ricorrente, proprietario confinante, la riapertura e la sistemazione del fondo stradale nel tratto antistante alla sua proprietà (foglio n. 64, part.lla n. 208), in quanto accorpato ai terreni mediante le lavorazioni agricole.</p>
<p>2. Il ricorrente impugna detto provvedimento, deducendo una censura omnicomprensiva di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, istruttoria insufficiente, motivazione insufficiente ed incongrua, e sottolineando che:</p>
<p>&#8211; il fondo era attraversato anticamente da una strada agraria formata ex collatione privatorum agrorum, soggetta a transito solo dai proprietari dei terreni e dagli utenti di un allevamento di suini sito in uno di essi, ma la strada non esiste più dagli a</p>
<p>&#8211; nel passaggio dal vecchio al nuovo catasto, vi è stato un errore di rilevazione e la strada agraria è stata erroneamente disegnata alla stregua di una strada pubblica, e come tale considerata nei successivi atti comunali;</p>
<p>&#8211; mancano quindi i presupposti per l’esistenza di una strada comunale, o comunque per l’esercizio del potere di autotutela, vale a dire l’appartenenza al Comune e la destinazione all’uso pubblico.</p>
<p>3. Il Comune di Spoleto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>4. Con ordinanza istruttoria n. 21 in data 29 gennaio 2003 è stata disposta l’acquisizione, da parte del Comune di Spoleto, dell’elenco delle strade comunali extraurbane e di documentati chiarimenti in ordine alla utilizzazione, all’interruzione al pubblico transito ed alla funzione svolta nell’ambito del sistema viario della zona dalla strada oggetto dell’ordinanza impugnata.<br />
L’incombente istruttorio è stato eseguito con nota prot. 925 in data 12 gennaio 2004.<br />
Le parti hanno ulteriormente controdedotto con memorie.</p>
<p>5. Il ricorso non può essere accolto.<br />
Il potere di disporre la riapertura delle strade vicinali è espressione della tutela possessoria “iuris publici”, alternativamente giustificato dalla esistenza di fatto dell’uso pubblico della strada vicinale ovvero dalla precedente iscrizione di questa nel relativo elenco delle strade soggette al pubblico transito. Ciò premesso, il Collegio ribadisce l’orientamento, già affermato dal Tribunale in precedenti pronunce (sentt. 4 luglio 2003, n. 569; 21 giugno 2003, n. 507; 22 novembre 2002, n. 845), secondo il quale, ai sensi dell&#8217;art. 34 del d.lg.  80/1998, come sostituito dall’art. 7 della legge 205/2000, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il provvedimento che dispone la soggezione a pubblico transito di una strada vicinale, anche nel caso di iscrizione della strada nell&#8217;elenco delle strade gravate da uso pubblico.<br />
L’intestazione catastale al Comune del sedime della strada, affermata in giudizio, non è stata supportata da idonea documentazione.<br />
Non così l’iscrizione nell’elenco delle strade pubbliche (rectius: soggette ad uso pubblico) del Comune di Spoleto. Nonostante le censure dedotte presuppongano sostanzialmente tale iscrizione, le argomentazioni svolte da parte ricorrente alla luce delle sopravvenute acquisizioni documentali la mettono in dubbio. Al riguardo,  va osservato che la delibera della Giunta n. 83 in data 23 gennaio 1953 (non la delibera del Consiglio n. 55/1963, come era stato erroneamente trascritto nell’ordinanza istruttoria, il cui significato veniva tuttavia reso univoco da una citazione precedente e, soprattutto, dal riferimento oggettuale), effettivamente, non fa espressa menzione della strada del Castello, dato che indica dettagliamente (soltanto) le modifiche apportate, in esito a reclami, all’elenco trasmesso dall’Ufficio tecnico con nota prot. 3410 in data 29 luglio 1952, che con il provedimento è stato approvato; la strada del Castello (secondo quanto risulta dalla documentazione depositata dal Comune) era invece inserita in tale elenco preesistente, con l’indicazione della descrizione del percorso “dalla Com.le a S.Angelo Izzano a Maiano e al Cimitero” e degli estremi delle particelle catastali di partenza e di arrivo  dei sei tratti considerati: tra essi, il tratto che interessa i terreni del ricorrente, che va dalla particella 47 alla particella 82 del foglio 64, il foglio, cioè, di cui parte ricorrente sottolinea l’assenza nell’elenco (il raffronto con lo schema contenuto nella delibera n. 83/1955 evidenzia che anche l’elenco sottoposto all’approvazione della Giunta deve essere letto in questo senso, ancorché redatto su fogli di registro predisposto ad altri fini e contenente quindi campi ed intestazioni non pertinenti).<br />
Come anticipato, ai sensi dell’art. 20 all. F, della legge n. 2248 del 1865, l’iscrizione di una strada nell&#8217;elenco delle vie vicinali costituisce presunzione “juris tantum” del diritto di pubblico transito sulla strada, e che, in mancanza di prova contraria, tale provvedimento di iscrizione giustifica l&#8217;emanazione dei provvedimenti sindacali di ripristino dell’uso pubblico della strada di cui agli art. 378 della legge n. 2248/1865 e 15 del d.l.lgt. 1446/1918, quando sono state realizzate opere che impediscono la sua utilizzazione da parte della collettività (cfr., per un ampia disamina delle problematiche in materia, Cons. Stato, V, 7 aprile 1995, n. 522).<br />
Anche ammettendo che la strada fosse precedentemente qualificabile come vicinale privata (nonché di uso privato), e che la trasformazione in strada comunale e l’inserimento nel relativo elenco siano stati originati da un errore di trascrizione tra il vecchio ed il nuovo catasto, ne è comunque derivata una destinazione ad uso pubblico.<br />
D’altro canto, le risultanze processuali sembrano concordare sul fatto che l’interruzione della strada (e del pubblico transito) sia avvenuta circa trent’anni or sono, quindi, circa vent’anni dopo detta destinazione ad uso pubblico.<br />
Sembra altresì sufficientemente acclarato che il ripristino del transito nel tratto interrotto  risponda ad un esigenza di pubblica utilità, consentendo di sgravare il traffico locale dalla S.P. Tuderte, molto transitata e pericolosa, collegando il centro storico di Maiano, il Cimitero Civico e la Chiesa Parrocchiale ad un vicino insediamento commerciale e residenziale di recente realizzazione (quanto affermato dal Comune, sotto questo profilo, si sottrae alle confutazioni svolte dal consulente tecnico del ricorrente, che  finiscono con l’impingere nelle scelte di discrezionalità tecnica concernenti la sicurezza e funzionalità della circolazione).<br />Va quindi richiamato l&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo il quale le strade vicinali soggette ad uso pubblico restano tali e quindi sono oggetto di autotutela possessoria &#8211; ai sensi delle disposizioni succitate &#8211; fino a quando mantengano l&#8217;attitudine a soddisfare l&#8217;interesse alla pubblica circolazione, in quanto a norma dell&#8217;art. 825 c.c. il diritto che nasce dalla servitù di uso pubblico è soggetto al regime demaniale e pertanto non è suscettibile di prescrizione (potendo venir meno soltanto a seguito di apposito provvedimento dell’ente pubblico titolare del diritto o per un fatto tale da renderne oggettivamente impossibile l&#8217;esercizio: cfr. Cons. Stato, IV, 11 settembre 2001, n. 4755; V, n. 522/1995, cit.; Cass. II, 12 novembre 1996, n. 9891).<br />
Può dunque concludersi che, sussistendo i presupposti dell’iscrizione nell’elenco delle strade pubbliche comunali e dell&#8217;idoneità a consentire l’accesso (più precisamente: un migliore o più sicuro accesso) a luoghi di pubblico interesse, legittimamente è stato disposto il ripristino del tratto viario in questione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 21 aprile 2004, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Avv. Pier Giorgio Lignani		Presidente<br />
Avv. Annibale Ferrari	 	Consigliere<br />
Dott. Pierfrancesco Ungari	Consigliere, estensore.<br />
L’ESTENSORE			IL PRESIDENTE<br />
F.to Pierfrancesco Ungari              F.to Pier Giorgio Lignani</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
F.to Francesca Bianconi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.545</a></p>
<p>Pres. Dott. Cicciò; Est. Dott. Giovannini G.M. Carminati (Avv. Antonio De Luca) c. Comune di Noceto (n.c.) è illegittimo negare il pascolo delle greggi al pastore errante Zootecnia &#8211; Pascolo vagante delle greggi &#8211; Richiesta di autorizzazione al pascolo nel territorio di un Comune diverso da quello di provenienza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dott. Cicciò; Est. Dott. Giovannini<br /> G.M. Carminati (Avv. Antonio De Luca) c. Comune di Noceto (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>è illegittimo negare il pascolo delle greggi al pastore errante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Zootecnia &#8211; Pascolo vagante delle greggi &#8211; Richiesta di autorizzazione al pascolo nel territorio di un Comune diverso da quello di provenienza &#8211; Diniego &#8211; Illegittimità</p>
<p>Zootecnia &#8211; Pascolo vagante delle greggi &#8211; Ordine del Comune di riconduzione del gregge nel territorio del Comune di provenienza &#8211; Illegittimità derivata</span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; illegittimo per difetto di motivazione il diniego opposto dal Sindaco alla istanza di autorizzazione presentata da un pastore al fine di esercitare per il periodo invernale il pascolo vagante delle greggi nel territorio comunale. Detto diniego è altresì illegittimo per contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto discende da un parere della AUSL risalente alla precedente primavera, nel quale da un lato si dà atto dell&#8217;assenza nella zona della malattia infettiva altamente contagiosa dei ruminanti denominata &#8220;blue tongue&#8221; e dall&#8217;altro lato si circoscrive il periodo epidemiologico alla allora imminente stagione estiva, durante la quale è presente l&#8217;insetto vettore della malattia.<br />
In via derivata è illegittimo il provvedimento consequenziale, consistente nell&#8217;ordine di ricondurre il gregge nel territorio del Comune di provenienza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; illegittimo negare il pascolo delle greggi al pastore errante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:Dott. Gaetano Cicciò,	Presidente;<br />
Dott. Umberto Giovannini,	Consigliere Rel.est;<br />
Dott.  Italo Caso,                                 Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 61 del 2003, proposto dal</p>
<p>sig. <b>Gian Michele CARMINATI</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio DE LUCA  ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo,  in  Parma,  strada Farini n.35</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Noceto</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>per  l’annullamento<br />
previa sospensiva, della nota in data 3/12/2002, con cui il Comune di Noceto ha respinto la richiesta del ricorrente di autorizzazione al pascolo vagante sul territorio comunale e dell’ordinanza n. 13 del 4/2/2003, con cui il Sindaco del suddetto Comune ha ordinato al ricorrente di provvedere al ritorno del gregge al Comune di provenienza.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria presentata dal ricorrente in data 11/6/2004;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 22/6/2004, il dr. Umberto GIOVANNINI; udito, altresì, l’Avv. DE LUCA per il ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 61 del 2003, notificato il 19/2/2003 e depositato il 20/2/2003, il  ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, della nota in data 3/12/2002, con cui il Comune di Noceto ha respinto la sua richiesta di autorizzazione al pascolo vagante sul territorio comunale, nonché dell’ordinanza n. 13 del 4/2/2003, con cui il Sindaco del suddetto Comune gli ha intimato di provvedere al ritorno del gregge al Comune di provenienza.<br />
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto.<br />
1)	– Violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per manifesta iniquità;<br />	<br />
Il parere reso dall’A.U.S.L. di Parma – sezione di Fidenza – in data 29/5/2002 – non si inserisce in alcuno schema procedimentale in corso ed in particolare, in quello, avviato ad istanza del ricorrente, diretto ad ottenere dall’Amministrazione Comunale di Noceto al pascolo del gregge dell’istante sul territorio comunale, per cui lo stesso, quale atto autonomamente lesivo della situazione giuridica del ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.<br />
L’illegittimità del parere inficia anche, in via derivata, i provvedimenti impugnati che su quello si fondano.<br />
2)	– Eccesso di potere per falso supposto di fatto, contraddittorietà e manifesta iniquità e violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990; genericità, erroneità e perplessità della motivazione;<br />	<br />
Il citato parere della A.S.L. di Fidenza si basa su una serie di circostanze non corrispondenti a verità, che sono smentite sia dai documenti in possesso del ricorrente sia da quanto accertato nel parere in data 18/6/2002 reso dalla A.S.L. Distretto Sud di Langhirano.<br />
Inoltre le irregolarità imputate al ricorrente, quali le tardive richieste di autorizzazioni e le comunicazioni degli spostamenti, nonché l’omessa indicazione dei proprietari dei fondi sui quali avviene il pascolo del gregge e la mancata denuncia dei decessi degli ovini di età superiore a 18 mesi e l’identificazione degli ovini di età superiore a 18 mesi, risultano del tutto generiche, in quanto riferite a rilievi  non circostanziati e non contestati direttamente al ricorrente.<br />
Per quanto attiene, invece, al rilievo riguardante il mancato aggiornamento del registro di carico e scarico dei capi del gregge, esso è infondato, in quanto tale registro risulta regolarmente tenuto, come si può rilevare dalla copia allegata al ricorso.<br />
Risulta contraddittoria e perplessa, invece, la motivazione contenuta nel citato parere sanitario riguardo al paventato pericolo di contagio della malattia dei ruminanti “blue tongue”, poiché lo stesso parere ha ritenuto che nella Pianura Padana la situazione fosse momentaneamente favorevole e che essa avrebbe potuto mutare durante la stagione estiva al riscontro dell’insetto vettore della malattia.<br />
Pertanto, il pericolo di contagio non poteva riguardare il gregge del ricorrente, per il quale era stata chiesta l’autorizzazione al pascolo in zona non raggiunta dalla malattia e per il periodo invernale d’inizio 2003 successivo a quello estivo del 2002 al quale la A.S.L. di Fidenza pare ricollegare detto pericolo.<br />
3)	– Violazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 320 del 1954;<br />	<br />
Il parere riferisce anche di generiche lamentele da parte di cittadini riguardanti l’invasione delle loro proprietà ad opera del gregge del ricorrente, ma tale aspetto è del tutto estraneo alle valutazioni esclusivamente igienico sanitarie di competenza della A.S.L..<br />
4)	– Violazione dei principi generali; eccesso di potere per irrazionalità; contraddittorietà; manifesta iniquità; sviamento di potere ed erroneo presupposto di fatto;<br />	<br />
Il parere reso dalla A.S.L. afferma che le ulteriori domande di spostamento del gregge del sig. Carminati verso territori di Comuni di competenza della stessa saranno valutate sfavorevolmente, con ciò rendendo un parere preventivo che, oltre ad essere fondato su presupposti erronei, illegittimamente prescinde totalmente dalle successive modifiche dello stato di fatto, pretendendo di cristallizzare la propria posizione anche per il futuro.<br />
5)	– Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990;<br />	<br />
Il provvedimento di diniego non contiene l’indicazione dell’autorità verso cui proporre il ricorso né il termine entro cui presentarlo.<br />
6)	– Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990;<br />	<br />
 Il provvedimento di diniego fa riferimento ad un non meglio precisato altro parere reso dalla A.S.L. di Fidenza, senza tuttavia fornire al ricorrente il testo di detto atto o renderlo altrimenti disponibile.<br />
Ciò determina oltre che l’inidoneità del provvedimento a far decorrere i termini di impugnazione, anche l’illegittimità dello stesso per carenza di motivazione.<br />
7)	– Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e contraddittorietà;<br />	<br />
Poiché il parere si fonda su di un paventato pericolo di diffusione della malattia “blue tongue” durante il periodo estivo, il diniego dell’autorizzazione al pascolo durante i mesi invernali si rende del tutto ingiustificato e contraddittorio rispetto alle motivazioni addotte.<br />
8)	– Violazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 320 del 1954;<br />	<br />
L’ordinanza di espulsione viene motivata con riferimento ad asserite segnalazioni di cittadini che avrebbero denunciato l’invasione della loro proprietà.<br />
Tale questione esula dalle competenze comunali cui è attribuito, in subiecta materia esclusivamente il compito di verificare che l’attività del privato non si ponga in contrasto con esigenze di tutela sanitaria.<br />
9)	– Eccesso di potere per falso supposto di fatto e violazione dell’art. 1 e 6 della L. n. 241 del 1990 e dei principi generali;<br />	<br />
L’ordinanza di trasferimento del gregge al Comune di provenienza fa riferimento ad un parere reso dall’AUSL, dal quale risulterebbe che la domanda era incompleta e non era conforme al modello prescritto e che il ricorrente non avrebbe indicato le località ove disponeva del pascolo.<br />
Tali circostanze non sono vere e comunque sono smentite dal fatto che il ricorrente pascola il proprio gregge presso il Comune di Noceto da oltre trent’anni e da sempre dispone degli stessi terreni.<br />
In ogni caso, in tale eventualità la normativa di cui alla L. n. 241 del 1990 avrebbe imposto alla P.A. di chiedere un’integrazione;<br />
10)	– Eccesso di potere per contraddittorietà e falso supposto di fatto; Violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990;<br />	<br />
Nell’ordinanza di allontanamento del gregge si fa riferimento ad un parere reso dalla AUSL di Fidenza in data 3/2/2003, mentre il provvedimento di diniego dell’autorizzazione è del 3/12/2002.<br />
Anche tale parere, essendo stato reso al di fuori del relativo procedimento, avrebbe dovuto essere proceduto da comunicazione di avvio del procedimento.<br />
11)	– Incompetenza;<br />	<br />
L’ordinanza di trasferimento del gregge risulta infine illegittima in quanto emessa da organo incompetente, atteso che detto provvedimento doveva essere adottato dal Prefetto e non dal Sindaco.<br />Alla pubblica udienza del 22/6/2004, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso, il deducente, che svolgente attività di pastore vagante, chiede l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale il Comune di Noceto ha respinto la sua istanza diretta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso e al pascolo del gregge sul territorio comunale e della consequenziale ordinanza con la quale il Sindaco di Noceto, accertata la presenza del gregge sul territorio comunale, gli ha intimato di disporne il ritorno al Comune di provenienza e di pagare gli oneri conseguenti l’impegno di personale della Polizia Municipale e del Servizio Veterinario.<br />
In primo luogo, il Collegio deve respingere l’ultima censura, con la quale il ricorrente ritiene che l’intimazione a trasferire il gregge al Comune di residenza rientrasse tra le attribuzioni del Prefetto o della locale A.U.S.L., ma non tra quelle del Sindaco.<br />
 Secondo la normativa vigente in materia di polizia veterinaria e cioé, in particolare, il D.P.R. n. 320 del 1954 e la L.R. Emilia Romagna n. 19 del 1982, tale tipologia di provvedimenti competono all’Autorità del Comune nel territorio del quale si trova il gregge il cui ingresso e la successiva permanenza al pascolo devono essere previamente autorizzati.<br />
Occorre inoltre respingere anche il primo e il decimo motivo di ricorso, con i quali si ritiene, riguardo ad entrambi i provvedimenti impugnati, che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto previamente comunicare all’interessato l’avvio dei relativi procedimenti.<br />
Il Collegio deve osservare, al riguardo, e fatto salvo quanto si dirà in seguito, che ambedue i provvedimenti impugnati sono basati su pareri dell’A.U.S.L. di Parma, Sezione di Fidenza; vale a dire dall’organo tecnico in materia di polizia veterinaria normativamente competente ad esprimere la propria valutazione, nell’ambito dei relativi procedimenti, sia riguardo alle richieste di autorizzazione al pascolo vagante sia riguardo ai provvedimenti di competenza del Sindaco in detta materia e, quindi, anche riguardo alla gravata ordinanza di rientro del gregge di proprietà del ricorrente al Comune di provenienza.<br />
Cade, pertanto, la tesi sostenuta dal ricorrente, in ordine alle ritenute autonomia e natura provvedimentale di tali pareri, poiché essa risulta fondata sull’erroneo presupposto che tali atti, per il contenuto ed tempo in cui sono stati adottati, non facessero parte del procedimento avviato ad istanza dell’interessato con la richiesta di autorizzazione all’ingresso e al pascolo del gregge, ma fossero veri e propri provvedimenti la cui adozione doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento all’interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990.<br />
Risulta fondato, invece, il motivo con cui il ricorrente prende di mira la motivazione di entrambi gli atti impugnati per evidenziarne, da un lato, la genericità e, quindi, l’insufficienza ad estrinsecare le ragioni delle determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale di Noceto e dall’altro lato la perplessità unitamente all’intrinseca irragionevolezza, quanto meno del diniego di autorizzazione.<br />
Riguardo al primo aspetto, non può che essere condivisa la censura dell’istante, dal momento che il provvedimento di reiezione dell’autorizzazione richiesta dal ricorrente, laddove ricollega tale determinazione negativa vuoi a precedenti richieste intempestive o a mancate comunicazioni riguardanti il gregge e/o i nominativi dei proprietari dei terreni utilizzati per il pascolo, vuoi al mancato aggiornamento del registro di carico e scarico previsto dall’art. 3, c. 4 del D.P.R. n. 317 del 1996, non fornisce alcun elemento per potere individuare in quali circostanze di tempo e luogo siano state commesse e/o rilevate le suindicate asserite violazioni della normativa in materia di polizia veterinaria.<br />
Sotto il secondo profilo, invece, sembra effettivamente contraddittorio ed illogico far discendere la reiezione dell’istanza di pascolo sul territorio comunale per il periodo invernale, da un parere dell’A.U.S.L., peraltro risalente alla precedente primavera, in cui da una parte si dà atto dell’attuale assenza, nel territorio su cui si estende la pianura padana, della malattia infettiva altamente contagiosa dei i ruminanti denominata “blue tongue” e dall’altro lato si riconnette e si circoscrive detto pericolo epidemiologico unicamente alla allora imminente stagione estiva, a causa della presenza, in tale stagione, dell’insetto vettore della malattia.<br />
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento di diniego di autorizzazione e, in via derivata, la conseguente ordinanza di provvedere al rientro del gregge al Comune di provenienza.<br />
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati, ove non confluenti in quello accolto.<br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 61 del 2003 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-9-8-2004-n-545/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.545</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi. ELSAG S.p.A. in ATI con Stratus S.r.l. e Korus S.r.l. (Avv.ti P. G. Alberti e G. Contu) c. Regione Autonoma della Sardegna &#8211; Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (Avv.ti G. Campus e G.P. Contu) e SIAP S.r.l. in ATI con Unione Editoriale S.p.A.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi.<br /> ELSAG S.p.A. in ATI con Stratus S.r.l. e Korus S.r.l. (Avv.ti P. G. Alberti e G. Contu)  c. Regione Autonoma della Sardegna &#8211; Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (Avv.ti G. Campus e G.P. Contu) e SIAP S.r.l. in ATI con Unione Editoriale S.p.A., con la Accenture S.p.A. e la Golfvacanze S.p.A. (Avv.ti R. Candio, M. Massa e M. Vignolo)</span></p>
<hr />
<p>non vi è ambito per il risarcimento del danno quando la gara venga annullata per vizi formali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. –gara- annullamento della procedura per vizi formali- domanda di risarcimento- assorbita</span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza di un annullamento di una procedura di gara per vizi formali, non può ritenersi configurabile una forma di tutela ulteriore rispetto a quella del ripristino della situazione preesistente, con la conseguenza che l&#8217;annullamento della procedura comporta l&#8217;assorbimento della domanda di risarcimento del danno, che potrà essere valutata solo all&#8217;esito del nuovo esercizio del potere amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vi è ambito per il risarcimento del danno quando la gara venga annullata per vizi formali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.	 545/2004<br />	<br />
Ric. n. 660/2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 660/2003, proposto da<br />
<b>ELSAG s.p.a., </b>con sede in Genova, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito con Stratos S.r.l. e Korus S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Piergiorgio Alberti e Giovanni Contu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio di quest&#8217;ultimo legale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b> &#8211; Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli Avvocati Graziano Campus e Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Trento n. 69, presso l’Ufficio legale dell’Ente;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>S.I.A.P. – Sistemi Applicativi srl,</b> controinteressata e ricorrente incidentale, in persona del legale rappresentante in carica, per sé e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con la Unione Editoriale spa, con la Accenture spa e la Golfvacanze spa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberto Candio, Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto in Cagliari, viale Merello n. 41, presso lo studio di quest’ultimo;<br />
Enterprise Ericsson s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento della Regione Sardegna con il quale è stato aggiudicato al R.T.I. capeggiato da SIAP srl il servizio di progettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione di un sistema integrato per la promozione e la prenotazione del- della nota a firma del Direttore del Servizio Promozione e Supporto all’Attività Turistica della Regione Sarda del 26/2/2003, prot. n. 4674, recante la comunicazione alla  Elsag spa dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto;<br />
&#8211; di tutti i verbali della Commissione per la valutazione delle offerte (dal n. 1 del 10/7/2002 al n. 37 del 16/12/2002);<br />
&#8211; del bando di gara, della lettera di invito 15/5/2002, prot. n. 7910 e dell’allegato capitolato d’oneri, nei limiti di quanto specificato nel ricorso;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente;</p>
<p>per la declaratoria<br />
della nullità e inefficacia del contratto eventualmente già stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’R.T.I. S.I.A.P.;</p>
<p>e per il risarcimento<br />
dei danni subiti e subendi dal R.T.I. Elsag a seguito della mancata aggiudicazione dell&#8217;appalto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione regionale e della società S.I.A.P. &#8211; Sistemi Applicativi s.r.l., controinteressata aggiudicataria;<br />
VISTI i ricorsi incidentali avanzati dalla S.I.A.P. s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 marzo 2004 il Consigliere Marco Lensi;<br />
Uditi l’avvocato Piergiorgio Alberti per la ricorrente, l’avvocato Graziano Campus per la regione e gli avvocati Roberto Candio e Marcello Vignolo per la controinteressara – ricorrente incidentale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La società ricorrente ha partecipato alla licitazione privata, indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l&#8217;affidamento della progettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione del sistema integrato promo-prenotazione &#8220;Prodotto Turistico Regione Sarda&#8221;.<br />
Essendo stata aggiudicata la gara in questione al R.T.I. capeggiato dalla società S.I.A.P. &#8211; Sistemi Applicativi s.r.l., con il ricorso in esame la società ricorrente chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe e avanza le ulteriori richieste pure indicate in epigrafe, lamentando articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si sono costituite in giudizio l’amministrazione regionale e la società S.I.A.P. &#8211; Sistemi Applicativi s.r.l., controinteressata aggiudicataria, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
La società controinteressata S.I.A.P. &#8211; Sistemi Applicativi s.r.l. ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l&#8217;annullamento dei provvedimenti della commissione giudicatrice di ammissione alla gara della società ricorrente, di tutti gli atti successivi, nella parte in cui non escludono la ricorrente principale, nonché, in via subordinata, dell&#8217;intero procedimento di gara.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
A seguito dell&#8217;ordinanza collegiale n. 120 del 6 novembre 2003, è stata acquisita agli atti del giudizio la necessaria documentazione.<br />
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2004, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Col ricorso principale si chiede l&#8217;annullamento del provvedimento della Regione Sardegna con il quale è stato aggiudicato al R.T.I. capeggiato da SIAP srl il servizio di progettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione di un sistema integrato per la promozione e la prenotazione del  “Prodotto Turistico della Regione Sarda”, nonché di tutti gli altri atti specificati  in epigrafe;<br />
Si chiede altresì la declaratoria della nullità e inefficacia del contratto stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’R.T.I. S.I.A.P., nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi dal R.T.I. Elsag a seguito della mancata aggiudicazione dell&#8217;appalto.<br />
La società controinteressata S.I.A.P. &#8211; Sistemi Applicativi s.r.l. ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l&#8217;annullamento dei provvedimenti con i quali la commissione giudicatrice ha ammesso alla gara la società ricorrente, di tutti gli atti successivi, nella parte in cui non ne dispongono l’esclusione , nonché, in via subordinata, dell&#8217;intero procedimento di gara.<br />
La stessa controinteressata ha proposto inoltre un secondo ricorso incidentale, ribadendo le proprie  richieste.<br />
E’ opportuno procedere, in primo luogo, all&#8217;esame dei ricorsi incidentali, poiché le relative censure tendono a demolire i presupposti di ammissibilità alla gara della ricorrente principale .<br />
In primo luogo il secondo ricorso incidentale deve essere correttamente qualificato quale proposizione di motivi aggiunti all&#8217;originario e tempestivo ricorso incidentale, in conseguenza della produzione in giudizio degli atti richiesti con ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 120 del 6 novembre 2003.<br />
Nel merito, è infondata la censura avanzata in via principale col ricorso incidentale.<br />
Ad avviso della controinteressata l’originario ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, poiché   la società ELSAG non doveva neanche essere ammessa alla gara e doveva comunque esserne esclusa per violazione di specifiche norme del bando.<br />
Premesso che il capitolato d&#8217;oneri prevedeva espressamente che le imprese allegassero alla propria offerta i curricula dei professionisti che avrebbero progettato e realizzato il progetto e di quelli del gruppo di lavoro che avrebbe curato la formazione, l’avviamento e la gestione del progetto stesso, è decisivo il rilievo che non sia stata prevista a pena di esclusione la necessaria indicazione dei dati anagrafici di tali soggetti, per cui l&#8217;amministrazione non avrebbe potuto procedere &#8211; come invece preteso dalla ricorrente incidentale – all’esclusione della società ELSAG per tale omissione.<br />
Identica considerazione deve essere fatta anche avuto riguardo all&#8217;ulteriore censura di omessa sottoscrizione dei curricula da parte dei professionisti in questione, avanzata dalla società controinteressata con i motivi aggiunti al ricorso incidentale.<br />
E’ sufficiente osservare che, nel caso di specie, i curricula risultano essere stati debitamente sottoscritti dai legali rappresentanti delle società facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese ELSAG.<br />
L&#8217;esigenza e l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione in ordine alla certezza ed esattezza delle informazioni, notizie e dati in essi contenuti, è pertanto garantita dall’avvenuta sottoscrizione dei legali rappresentanti delle società, i quali, in tal modo, si assumono direttamente la responsabilità della veridicità ed esattezza dei dati in questione.<br />
Fondata risulta invece la domanda di annullamento della procedura di gara, avanzata, in via subordinata, dalla ricorrente incidentale.<br />
Illegittimamente, infatti,  la commissione ha proceduto all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte economiche in seduta segreta, censura, del resto, avanzata dalla stessa ricorrente principale col proprio ricorso.<br />
Deve ribadirsi, anche nel caso di specie, il principio pacifico in giurisprudenza e già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 861 del 4 ottobre 2000, secondo cui l&#8217;omissione della necessaria pubblicità nella fase dell&#8217;apertura dei plichi contenenti le offerte economiche non consente alle imprese interessate di avere la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni. <br />
Dalla rilevata fondatezza del ricorso incidentale, nella parte in cui si chiede l&#8217;annullamento del procedimento di gara dal momento dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte economiche in poi, discende conseguentemente l&#8217;improcedibilità del ricorso principale, nella parte in cui, in via principale, la società ELSAG chiede l’aggiudicazione in proprio favore dell&#8217;appalto in questione.<br />
Permane invece l’interesse della società ELSAG alla decisione del ricorso  principale per la  parte in cui si contesta la legittimità del procedimento di gara anche nella fase antecedente, relativa all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.<br />
La  domanda di annullamento degli atti del procedimento di gara dal momento dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in poi, ha infatti un oggetto e un contenuto demolitorio più ampio rispetto alla parte, ritenuta fondata, del  ricorso incidentale, che ha comportato l’annullamento degli atti del procedimento di gara solo dal momento successivo dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte economiche.<br />
Il ricorso principale risulta, in tale parte, fondato.<br />
E’ stato infatti documentalmente provato in giudizio che la commissione di gara ha, illegittimamente e in violazione dei principi fondamentali di imparzialità e trasparenza in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica, fissato gli specifici parametri per la valutazione delle offerte tecniche e per l&#8217;assegnazione dei relativi punteggi solo dopo aver esaminato le offerte tecniche, alterando le condizioni indispensabili di garanzia della par condicio tra i partecipanti ( Cons . Stato V 13/4/1999, n.412) .<br />
Dall&#8217;accoglimento del ricorso principale in tale parte, consegue altresì l&#8217;accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla società S.I.A.P. e degli ulteriori atti indicati in epigrafe, per cui, in accoglimento dell’ulteriore domanda della ricorrente principale, deve essere dichiarata la nullità del contratto stipulato dalla Regione Autonoma della Sardegna e il raggruppamento temporaneo di imprese S.I.A.P. ( TAR Sardegna 25/7/2003, n.913).<br />
Infondata risulta invece la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla ricorrente principale.<br />
Nel caso di specie, in accoglimento di preliminari ed assorbenti vizi di ordine formale, sollevati dalla ricorrente incidentale, si è addivenuti infatti all&#8217;annullamento del procedimento di gara, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda di aggiudicazione dell&#8217;appalto avanzata, in via principale, dalla ricorrente ELSAG. <br />
La stessa ricorrente principale ha chiesto in via subordinata ed ottenuto l’annullamento della procedura in accoglimento di un vizio formale avente come obiettivo il suo totale  rinnovo.<br />
Non può dunque  ritenersi sussistente, nel caso di specie, una forma di tutela ulteriore rispetto a quella del ripristino della situazione preesistente, con la conseguenza che l&#8217;annullamento della procedura comporta in questa fase  l’assorbimento della domanda di risarcimento del danno, che potrà essere valutata solo all’esito del nuovo esercizio  (cfr. Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 2708 del 20 maggio 2003; quinta sezione, n. 533 del 4 febbraio 2003 e n. 2579 del 13 maggio 2002 e sesta sezione n. 4435 del 4 settembre 2002).<br />
Per le suesposte considerazioni, deve essere parzialmente accolto il ricorso incidentale, nei sensi e nei limiti sopraevidenziati, deve essere parzialmente accolto il ricorso principale, con conseguente annullamento del procedimento di gara nei sensi sopraspecificati e deve essere invece respinta la domanda di risarcimento del danno.<br />
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>Accoglie in parte il ricorso incidentale, accoglie in parte il ricorso principale e per l’effetto annulla il procedimento di gara nei termini di cui in motivazione; respinge la domanda risarcitoria.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 10 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, 			Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere;<br />	<br />
Marco Lensi, 			Consigliere estensore.																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 22 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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