<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5430 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5430/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5430/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5430 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5430/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2020 n.5430</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-9-2020-n-5430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-9-2020-n-5430/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-9-2020-n-5430/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2020 n.5430</a></p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente, Emanuela Loria, Consigliere, Estensore PARTI: (Angela Maria Rita C., Carmela C., Francesco C., Luigi C., Salvatore C. e Cosimo Damiano Tomaiuolo, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gaetano Prencipe, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Michele Clemente in Roma, vicolo Orbetelli n. 31 contro Il Comune di Manfredonia,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-9-2020-n-5430/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2020 n.5430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-9-2020-n-5430/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2020 n.5430</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti, Presidente, Emanuela Loria, Consigliere, Estensore PARTI: (Angela Maria Rita C., Carmela C., Francesco C., Luigi C., Salvatore C. e Cosimo Damiano Tomaiuolo, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gaetano Prencipe, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Michele Clemente in Roma, vicolo Orbetelli n. 31 contro Il Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla non configurabilità  della &quot;usucapione pubblica&quot;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Espropriazione per pubblica utilità  &#8211; &#8220;usucapione pubblica&#8221; &#8211; inconfigurabilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va respinta la tesi della predicabilità  sistematica di una &#8220;usucapione pubblica&#8221; che si innesti su un procedimento espropriativo: a tutto concedere, in astratto una problematica di vaglio in ordine alla usucapibilità  di beni appresi mercè l&#8217;occupazione dell&#8217;area innervata su un procedimento espropriativo non regolarmente conclusosi (come nel caso all&#8217;esame, per omessa emissione di un tempesti vo decreto di esproprio) potrebbe porsi laddove l&#8217;Amministrazione abbia posseduto ininterrottamente detto compendio immobiliare per il torno di tempo prescritto dal codice civile individuandosi quale dies a quo quello dell&#8217;entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il cui art. 43 ha sancito il superamento normativo dell&#8217;istituto dell&#8217;occupazione acquisitiva che costituiva una vera e propria fattispecie ablatoria seppure atipica.</em><br /> <em>Invero sino alla data di entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 costituiva approdo consolidato quello per cui la trasformazione dell&#8217;area implicasse acquisto automatico della proprietà  (appunto per accessione invertita, ex art. 938 c.c.) in capo all&#8217;Amministrazione del suolo sul quale l&#8217;opera pubblica era sorta. Il privato spossessato, quindi, non avrebbe potuto validamente esercitare alcuna opzione reintegratoria specifica, e non avrebbe potuto conseguire la restituzione dell&#8217;area, in quanto giÃ  passata in proprietà  dell&#8217;Amministrazione.</em><br /> <em>Anche in conseguenza degli approdi a cui è pervenuta la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, il Legislatore statale è intervenuto e, in virtà¹ del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è stato sancito il superamento normativo dell&#8217;istituto dell&#8217;occupazione acquisitiva.</em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 11/09/2020<br /> <strong>N. 05430/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08561/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8561 del 2014, proposto dai signori Angela Maria Rita C., Carmela C., Francesco C., Luigi C., Salvatore C. e Cosimo Damiano Tomaiuolo, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gaetano Prencipe, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Michele Clemente in Roma, vicolo Orbetelli n. 31;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Il Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza) n. 265 del 19 febbraio 2014.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020 &#8211; svoltasi in video-conferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020 &#8211; il consigliere Emanuela Loria;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il contenzioso in esame concerne una vicenda di occupazione di un suolo di proprietà  di plurimi soggetti privati nell&#8217;ambito di un procedimento espropriativo intrapreso per la realizzazione di un campo di calcio rionale.<br /> Si tratta dei terreni siti nel Comune di Manfredonia al foglio 143/F, particella 6936 (originaria particella 4065), di proprietà  degli attuali ricorrenti.<br /> 1.1. Nell&#8217;anno 1978, l&#8217;ente locale aveva deliberato l&#8217;individuazione di alcune aree per la realizzazione di un campo di calcio rionale.<br /> 1.2. Nel corso del procedimento, il Comune, con decreto n. 16 del 19 febbraio 1979 prot. n. 7514, ha disposto l&#8217;occupazione d&#8217;urgenza dell&#8217;area per la durata di cinque anni; con provvedimento del 5 ottobre 1979 prot. n. 38323/1^ ha decretato l&#8217;immissione in possesso dell&#8217;area.<br /> 1.3. La delibera di esproprio, tuttavia, non risulta essere stata emanata nei cinque anni fissati nel decreto di occupazione d&#8217;urgenza, nè successivamente.<br /> 1.4. Con note indirizzate al Comune di Manfredonia, rispettivamente il 28 aprile 2006, il 3 aprile 2009 e il 25 agosto 2009, gli eredi C. e il signor Tomaiuolo, chiedevano che venisse definita la complessiva vicenda espropriativa, anche attraverso il riconoscimento di diritti edificatori su altre aree per una volumetria equivalente a quella di pertinenza delle aree occupate <em>sine titulo</em>.<br /> 2. Con ricorso al T.a.r. per la Puglia (sede di Bari), gli interessati hanno agito per l&#8217;accertamento della occupazione senza titolo del Comune di Manfredonia dei terreni di cui foglio 143/F, particella 6936 e la condanna del Comune medesimo e dei suoi aventi causa a rilasciare l&#8217;area in favore dei ricorrenti, previa rimozione di tutte le opere e gli interventi eseguiti, oltre all&#8217;indennizzo dovuto per la illegittima occupazione, ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali in favore dei ricorrenti in ragione delle rispettive quote, oltre alla svalutazione e agli interessi legali sulla somma rivalutata fino al soddisfo e al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura del 10% del valore venale del bene ai sensi dell&#8217;art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.<br /> 2.1. Segnatamente, i ricorrenti hanno lamentato la illegittimità  del comportamento tenuto dall&#8217;ente locale in relazione all&#8217;occupazione senza titolo dell&#8217;area di loro proprietà , qualificando detto comportamento quale &#8220;illecito permanente&#8221; in quanto il Comune, pur avendo emesso originariamente una valida dichiarazione di pubblica utilità  e un legittimo decreto di occupazione d&#8217;urgenza in data 19 febbraio 1979, non ha mai emanato il decreto definitivo di esproprio.<br /> Pur beneficiando della proroga di due anni prevista dall&#8217;art. 5 della legge 20 luglio 1980 n. 385 e dall&#8217;art. 5 bis della l. 1 marzo 1985 n. 42, a far data dal 31 ottobre 1986 il comportamento del Comune avrebbe assunto le caratteristiche dell&#8217;illecito permanente.<br /> Peraltro, il Comune ha realizzato soltanto in parte l&#8217;opera inizialmente programmata, senza alcun tipo di opere murarie se non quelle funzionali alla recinzione e alla sistemazione del terreno, per cui verrebbe meno l&#8217;interesse pubblico alla realizzazione dell&#8217;opera originariamente prevista.<br /> 2.2. I ricorrenti, in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno, hanno richiamato l&#8217;art. 42 bis del d.P.R. 380 del 2001, per cui partendo dal valore venale del bene, l&#8217;interesse corrispondente al danno andrebbe liquidato nella misura del 5% annuo sui predetti importi, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata, quantificato in euro 515.239,73.<br /> Inoltre, nell&#8217;ipotesi di accertamento dell&#8217;intervenuta acquisizione della proprietà  dell&#8217;area da parte del Comune, hanno chiesto la condanna al danno patrimoniale subito per la perdita dei terreni illegittimamente espropriati, per la loro illegittima occupazione, oltre alla rivalutazione e agli interessi maturati.<br /> In particolare, con riferimento al danno patrimoniale subito, quest&#8217;ultimo dovrebbe essere quantificato in euro 407.954,00 da suddividere in ragione delle rispettive quote, oltre alla svalutazione e agli interessi sulla somma rivalutata.<br /> Hanno altresì¬ richiesto il pagamento per la illecita occupazione del terreno, quantificato in euro 515.239,73, da suddividersi <em>pro quota</em>, comprensivo dell&#8217;aumento per la intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata e, per il danno non patrimoniale, la somma di euro 40.786,00, pari al 10% del valore venale del bene, quantificato ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell&#8217;art. 42 bis d.P.R. n. 380 del 2001.<br /> 3. Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia &#8211; sede di Bari &#8211; ha statuito:<br /> &#8211; che l&#8217;occupazione d&#8217;urgenza è scaduta il 31 ottobre 1986;<br /> &#8211; che la nota del 28 aprile 2006 non può essere considerata un atto interruttivo del termine prescrizionale, non essendo stata, a mezzo di essa, richiesta la restituzione del bene, ma soltanto il pagamento dell&#8217;indennità  di esproprio o in alternativa il risarcimento del danno, e non avendo l&#8217;atto in questione natura processuale;<br /> &#8211; l&#8217;accertamento dell&#8217;eccepito acquisto per usucapione da parte del Comune di Manfredonia della proprietà  dell&#8217;area in questione determinava, quindi, l&#8217;estinzione dei diritti azionati dagli originari ricorrenti (l&#8217;invocata tutela reale e obbligatoria) e faceva venir meno <em>ab origine</em> l&#8217;elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell&#8217;illiceità  della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta;<br /> &#8211; la reiezione del ricorso, in accoglimento dell&#8217;eccezione sollevata dalla difesa comunale, con la quale è stata fatta valere l&#8217;intervenuta usucapione a vantaggio del Comune per decorso del termine ventennale dalla scadenza del termine di occupazione d&#8217;urgenza;<br /> &#8211; la compensazione delle spese del giudizio.<br /> 4. I ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado.<br /> 4.1. Con un unico articolato motivo d&#8217;appello, gli istanti si dolgono della <em>&#8220;Violazione falsa applicazione di legge; Violazione dei principi contenuti nel protocollo addizionale CEDU (art. 1); Eccesso di potere; Ingiustizia manifesta&#8221;</em> giacchè secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato <em>&#8220;è assai discutibile la teorizzata usucapibilità  di beni illecitamente occupati dall&#8217;Amministrazione: e ciò sia alla luce dell&#8217;ampia nozione di violenza del possesso elaborata dalla giurisprudenza (&#038;) laddove si è sostenuta la presunzione di volontà  contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, quanto soprattutto in relazione alla assai dubbia compatibilità  con l&#8217;art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU ( sez. IV, n. 3346 del 2014).&#8221;</em>.<br /> Inoltre, anche la disciplina sopranazionale contenuta nella Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, pur non avendo assunto forza di diritto comunitario, bensì¬ di norma costituzionale interposta ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 1, Cost., impone comunque al giudice l&#8217;interpretazione delle norme interne primarie conformemente alla CEDU, quale parametro di legittimità  costituzionale interposto.<br /> Pertanto, nella materia in esame, l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;usucapione dovrebbe essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, il che imporrebbe che ilÂ <em>dies a quo,</em> ai sensi dell&#8217;art. 2935 c.c., sia individuato nella data di entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001 e non dalla data di scadenza dell&#8217;occupazione legittima, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure.<br /> 4.2. Alla luce di tale ricostruzione, gli appellanti hanno chiesto che sia accertata l&#8217;illegittimità  del comportamento del Comune con il consequenziale diritto ad ottenere la restituzione dei beni, previa rimessione in pristino, oltre al pagamento dell&#8217;indennità  per l&#8217;illecita occupazione e al risarcimento dei danni subiti, facendo applicazione dell&#8217;art. 42 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo la quantificazione pìù sopra specificata.<br /> 4.3. In ogni caso e anche nell&#8217;ipotesi in cui si accerti l&#8217;intervenuta acquisizione della proprietà  da parte del Comune intimato, gli istanti chiedono la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti per la perdita dei terreni illegittimamente espropriati, per la loro illegittima occupazione, oltre alla rivalutazione e agli interessi maturati.<br /> In particolare, con riferimento al danno patrimoniale subito, quest&#8217;ultimo è quantificato in euro 407.594,00.<br /> 4.4. Chiedono, altresì¬, in ragione delle rispettive quote, il pagamento dell&#8217;indennità  per la illecita occupazione del terreno, che quantificano in euro 515.239,73 comprensiva dell&#8217;aumento per la intervenuta svalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata.<br /> 4.5. Quale posta di danno non patrimoniale subito per la perdita del terreno, chiedono la somma di euro 40.786,00, pari al 10% del valore venale del bene, quantificato ai sensi dell&#8217;art. 42 bis del d.P.R. n. 380 del 2001.<br /> 5. Il Comune di Manfredonia non si è costituito in giudizio.<br /> 6. In data 5 giugno 2020 i ricorrenti hanno depositato brevi note ai sensi dell&#8217;art.84 d.l. n.18 del 2020, ribadendo la propria prospettazione dei fatti di causa e le richieste giÃ  formulate con l&#8217;atto di appello.<br /> 7. All&#8217;udienza del giorno 11 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 7.1. L&#8217;appello è fondato e va accolto, nei termini di cui alla motivazione che segue: in riforma della sentenza di primo grado, quindi, il ricorso di primo grado va accolto, nei termini precisati nella parte motiva della presente decisione.<br /> 7.1. In particolare, il Collegio, richiamando plurime sentenze di questa stessa Sezione (Consiglio di Stato, Sezione IV, n.4096/2015 su ricorso n. 10128/2014; Consiglio di Stato Sezione IV sentenza n. 3346 del 2014, resa nell&#8217;ambito del ricorso 2584 del 2014; Consiglio di Stato Sezione IV sentenza n. 3988/2015 resa nell&#8217;ambito del ricorso 7608 del 2014; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5410/2015 resa nell&#8217;ambito del ricorso 1498 del 2014), nelle quali sono giÃ  state compiutamente esposte le motivazioni che non consentono di condividere la tesi della predicabilità  sistematica di una &#8220;usucapione pubblica&#8221; che si innesti su un procedimento espropriativo, osserva che nelle menzionate decisioni è stato chiarito che comunque &#8211; a tutto concedere &#8211; in astratto una problematica di vaglio in ordine alla usucapibilità  di beni appresi mercè l&#8217;occupazione dell&#8217;area innervata su un procedimento espropriativo non regolarmente conclusosi (ad esempio, come nel caso all&#8217;esame, per omessa emissione di un tempesti vo decreto di esproprio) potrebbe porsi laddove l&#8217;Amministrazione abbia posseduto ininterrottamente detto compendio immobiliare per il torno di tempo prescritto dal codice civile individuandosi quale <em>dies a quo</em> quello dell&#8217;entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il cui art. 43 ha sancito il superamento normativo dell&#8217;istituto dell&#8217;occupazione acquisitiva che costituiva una vera e propria fattispecie ablatoria seppure atipica.<br /> 7.2. Invero sino alla data di entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327-come è noto &#8211; costituiva approdo consolidato in giurisprudenza quello per cui la trasformazione dell&#8217;area implicasse acquisto automatico della proprietà  (appunto per accessione invertita, ex art. 938 c.c.) in capo all&#8217;Amministrazione del suolo sul quale l&#8217;opera pubblica era sorta.<br /> Il privato spossessato, quindi, non avrebbe potuto validamente esercitare alcuna opzione reintegratoria specifica, e non avrebbe potuto conseguire la restituzione dell&#8217;area, in quanto giÃ  passata in proprietà  dell&#8217;Amministrazione.<br /> 7.3. Anche in conseguenza degli approdi a cui è pervenuta la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (<em>ex multis</em> sentenze CEDU Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia 30 maggio 2000, n. 31524/96; Sciarrotta c. Italia 12 gennaio 2006, n. 14793/02; Guiso-Gallisay c. Italia, 22 dicembre 2009, n. 58858/00; Soc. Immobiliare Podere Trieste c. Italia, 23 ottobre 2012, n. 19041/2004; Rolim Commercial S.A. c. Portogallo, 16 aprile 2013, n. 16153/2009), il Legislatore statale è intervenuto e, in virtà¹ del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è stato sancito il superamento normativo dell&#8217;istituto dell&#8217;occupazione acquisitiva.<br /> 7.4. Da tale ricostruzione il Collegio non ha motivo per discostarsi.<br /> 7.5. Ciò implica, in primo luogo, che per tutte le occupazioni antecedenti alla entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il tempo durante il quale l&#8217;Amministrazione ha esercitato un potere materiale sul bene occupato (ed eventualmente, <em>medio tempore</em>, trasformato) in epoca precedente alla entrata in vigore del citato d.P.R., non vale ai fini del computo del termine per la maturazione della usucapione dell&#8217;area.<br /> Ciò per una ragione dirimente: se è vero che l&#8217;istituto dell&#8217;usucapione risponde ad una esigenza di certezza giuridica, &#8220;premia&#8221; il possesso ininterrotto dell&#8217;area e &#8220;sanziona&#8221; l&#8217;inerzia del proprietario dell&#8217;area medesima, il quale non ha esercitato le condotte materiali e/o le iniziative giuridiche che dimostrano il suo interesse a mantenerne la titolarità , è evidente che tale istituto può operare soltanto nei casi in cui il privato possa esercitare i diritti posti a presidio della propria posizione.<br /> E&#8217; questo, un principio logico, oltre che di civiltà  giuridica, che nel sistema giuridico italiano trova espresso conforto normativo <em>sub</em> art. 2935 c.c. <em>&#8220;la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere&#8221;</em>.<br /> Posto che, antecedentemente alla entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il privato proprietario non avrebbe potuto fare valere il proprio diritto alla restituzione, è del tutto logico che il tempo decorso (durante il quale l&#8217;Amministrazione ha, anche ininterrottamente detenuto il bene) prima di tale data non si computi ai fini della maturata usucapione.<br /> 7.6. Tanto basta, con portata dirimente, ad accogliere l&#8217;appello.<br /> 7.7. Invero il T.a.r. ha:<br /> &#8211; condivisibilmente stabilito che il tempo necessario ad usucapire il bene fosse quello ordinario ventennale;<br /> &#8211; ha ritenuto che detto termine fosse maturato, computando ai fini del raggiungimento dell&#8217;arco temporale ventennale il torno di tempo antecedente al 2001 (l&#8217;occupazione era divenuta illegittima in data 31 ottobre 1986);<br /> &#8211; ha ritenuto che il detto termine prescrizionale non sia stato validamente interrotto dalla nota del legale della dante causa di uno degli appellanti datata 28 aprile 2006, poichè quest&#8217;ultima non costituisce un atto di natura giudiziale/processuale di instaurazione del giudizio e poichè a mezzo di essa non è stata chiesta la restituzione del bene, ma soltanto il pagamento dell&#8217;indennità  di esproprio o il risarcimento del danno.<br /> 7.8. Ciò, per le giÃ  chiarite ragioni, non è condivisibile:<br /> &#8211; il &#8220;diritto vivente&#8221; antecedente alla entrata in vigore nel sistema del d.P.R. n. 327/2001, non consentiva l&#8217;esperimento dell&#8217;azione restitutoria/reintegratoria del suolo;<br /> &#8211; parte appellante non avrebbe quindi potuto proporre la relativa domanda;<br /> &#8211; opera il principio sopra richiamato e sancito dall&#8217;art. 2935 c.c. (<em>contra non valentem agere non currit praescriptio</em>);<br /> &#8211; il torno di tempo antecedente alla entrata in vigore nel sistema del d.P.R. n. 327/2001 non è quindi computabile per far ritenere prescritta l&#8217;azione di rivendica e, quindi, per ritenere maturata l&#8217;usucapione ascrivibile al permanente possesso dell&#8217;area in capo all&#8217;Amministrazione;<br /> &#8211; non rileva, in ogni caso, la questione in ordine al se la citata nota del 28 aprile 2006 indirizzata al Comune di Manfredonia (all. n. 15 fascicolo di primo grado) valga ad interrompere l&#8217;inerzia del privato giacchè, per quanto pìù sopra argomentato, lo sbarramento temporale per ravvisare l&#8217;usucapione è quello dell&#8217;entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;<br /> &#8211; in ogni caso, dalle domande contenute nella nota del 28 aprile 2006 non è possibile inferire alcuna volontà  di abdicare al diritto di proprietà  da parte dei proprietari delle aree in questione, per tutte le considerazioni e motivazioni svolte dalla sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato del 20 gennaio 2020 n. 4, in particolare al Â§ 16 in tema di rinuncia abdicativa e di valenza della domanda di risarcimento del danno sotto tale profilo (par. 16.3.1. e 16.3.2).<br /> 8. L&#8217;appello va quindi accolto e la sentenza di prime cure deve essere riformata.<br /> 9. Passando ad esaminare le conseguenze dell&#8217;accoglimento dell&#8217;appello e posto che l&#8217;Amministrazione nè ha restituito il bene nè lo ha acquistato nè ha emesso il provvedimento ai sensi dell&#8217;art. 42 bis del T.U. espropriazioni, mentre è accertata l&#8217;illegittimità  del procedimento espropriativo, ne discende che l&#8217;Amministrazione può avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà  di cui all&#8217;art. 42 bis d.P.R. n. 327/01, corrispondendo il valore venale del bene.<br /> 9.1. Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;Amministrazione non opti per la soluzione testà¨ indicata dovrà  restituire l&#8217;area, previa remissione in pristino della stessa a propria cura e spese, corrispondendo le somme per la illegittima occupazione.<br /> 9.2. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza, l&#8217;Amministrazione dovrà  avviare l&#8217;uno o l&#8217;altro procedimento indicati ai punti che precedono.<br /> La giuridica regolarizzazione della fattispecie mediante l&#8217;immediata restituzione dei beni (previa integrale riduzione in pristino) ovvero attivandosi per il legittimo acquisto della proprietà  dell&#8217;area assume carattere prioritario rispetto ad ogni valutazione circa l&#8217;<em>an</em> e ilÂ <em>quantum</em> della spettanza di somme a titolo di illegittima occupazione e/o di risarcimento dei danni (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3880 del 2020), discendenti dalla scelta che effettuerà  l&#8217;Amministrazione.<br /> 10. Conclusivamente pronunciando, quindi, in accoglimento dell&#8217;appello, la sentenza resa in primo grado va annullata e il ricorso di primo grado va accolto nei termini di cui alla motivazione che precede.<br /> 11. Alla soccombenza consegue la condanna dell&#8217;amministrazione appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado, in favore dell&#8217;appellante, spese che appare equo quantificare, a cagione della particolarità  e complessità  della controversia in euro cinquemila complessivi (euro 5.000/00) oltre oneri accessori, se dovuti.<br /> <br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, sezione terza, n. 265 del 19 febbraio 2014, dispone che il Comune appellato debba pronunciarsi sul se acquisire l&#8217;area in questione ai sensi dell&#8217;art. 42 bis del testo unico sugli espropri.<br /> Condanna il Comune di Manfredonia al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 &#8211; svoltasi in video-conferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020 &#8211; con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Alessandro Verrico, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere<br /> Emanuela Loria, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-9-2020-n-5430/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2020 n.5430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5430</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-6-2008-n-5430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-6-2008-n-5430/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-6-2008-n-5430/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5430</a></p>
<p>Pres. P. GUERRIERI &#8211; Est. G. LUTTAZI D. V. (Avv.ti L.E. Liberatore e G. Tedeschi) c./ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sulla legittimità della previsione di un diverso numero di posti in ragione del sesso dei lavoratori laddove sussistano incontestabili esigenze di servizio 1. Pubblico impiego – Assunzione – Sesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-6-2008-n-5430/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-6-2008-n-5430/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5430</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. GUERRIERI &#8211; Est. G. LUTTAZI<br /> D. V. (Avv.ti L.E. Liberatore e G. Tedeschi) c./ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della previsione di un diverso numero di posti in ragione del sesso dei lavoratori laddove sussistano incontestabili esigenze di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Assunzione – Sesso – Discriminazione – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Assunzione – Dotazioni organiche distinte per sesso – Q.l.c. – Manifestamente infondata – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è annullabile per violazione della L. 9 dicembre 1977, n. 903 (secondo cui “costituisce discriminazione qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso”) l’atto che preveda un diverso trattamento in ragione del sesso, laddove questo sia adottato in applicazione di un atto legislativo che preveda tale distinzione.</p>
<p>2. E’ manifestamente infondata la q.l.c. relativa alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la quale prevede per le varie qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti della polizia penitenziaria dotazioni organiche distinte per sesso, e con una netta predominanza numerica di posti in organico maschili, in quanto adottata in diretta applicazione dell’art. 6, co. 2 della L. delega n. 395/90, il quale afferma che “il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all&#8217;interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti”, e palesa quindi l’evidente esigenza di calibrare la scelta della quantità di personale maschile e della quantità di personale femminile in relazione al sesso dei detenuti da custodire e, più in generale, in relazione alle esigenze di servizio, evidentemente diverse a seconda del sesso del personale ristretto in carcere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Anno 2008<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
RomaSezione I <i>quater
</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<b>	<br />	<br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 11341/2001, proposto dalla </p>
<p><b>sig.ra Daniela Vadala&#8217;</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Eligio Liberatore del Foro di Roma e dall’avv. Gabriele Tedeschi del Foro di Sulmona, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Oderisi da Gubbio 78, presso il suddetto avv. Liberatore;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Ministero della giustizia</b> in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2007 il Consigliere Giancarlo Luttazi;<br />
Formulate le difese in udienza, come da verbale;<br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1 &#8211; La ricorrente, agente della Polizia penitenziaria, prospetta di essere al 163° posto dell’elenco nominativo in ordine di graduatoria dei vincitori di sesso femminile del Concorso pubblico per il conferimento di posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria indetto con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia in data 12 dicembre 1996.<br />
I posti complessivi a concorso &#8211; prospetta la ricorrente – erano 448 (350 per uomini e 98 per donne); e di essi 58 posti del contingente maschile e 16 posti del contingente femminile erano riservati al personale del ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.<br />
Quei posti &#8211; prosegue la ricorrente – sono stati successivamente elevati a 454 (350 per uomini e 104 per donne); ed al termine delle prove di selezione sono risultati idonei 248 uomini e 181 donne (per un totale di 429 posti sui 454 messi a concorso).<br />
La ricorrente rileva che a fronte dei 104 posti riservati al personale femminile il numero delle candidate risultate idonee (181 unità) è di gran lunga superiore, e che invece per la parte riservata agli uomini (350 unità) i 248 idonei determinano una vacanza di oltre 100 unità.<br />
Ciò – ad avviso della ricorrente – determinerebbe una discriminazione ingiustificata e <i>contra legem</i>.<br />
In particolare sarebbero stati violati:<br />
&#8211;	la legge 9 dicembre 1977, n. 903 [il cui art. 1, vigente alla data del ricorso e nel testo vigente a quella data (l’articolo è stato prima modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145 e poi abrogato dall&#8217;art. 57 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), prevedeva ai primi tre commi: “<i>1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso. 2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all&#8217;adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa. 3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev&#8217;essere accompagnata dalle parole «dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione</i>”: n.d.r.];<br />	<br />
&#8211;	l’art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125 (vigente alla data del ricorso: la legge n. 125/1991 è stata abrogata, ad eccezione dell’art. 11, dal citato art. 57 del decreto legislativo n. 198/2006: n.d.r.), il quale, nel testo vigente alla data del ricorso (l’articolo è stato sostituito dall&#8217;art. 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 e modificato dall’art. 2 della citata legge n. 145/2005: n.d.r.), analogamente prevedeva nei suoi primi tre commi: “<i>1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un&#8217;altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. 2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell&#8217;altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa, purché l&#8217;obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev&#8217;essere accompagnata dalle parole «dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione</i>”;<br />	<br />
&#8211;	l’art. 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale prevede tra l’altro che il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera;<br />	<br />
&#8211;	il successivo art. 14, lettera b), n. 3, della stessa legge n. 395/1990 e l’art. 23 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i quali nel prevedere, tra l’altro, le specifiche attribuzioni e funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori, non prevedono differenze tra uomini e donne.<br />	<br />
In base a queste argomentazioni la ricorrente invoca l’art. 15 (vigente alla data del ricorso e nel testo vigente a quella data: vale in proposito quanto già specificato al primo <i>alinea</i>) della citata legge n. 903/1977, e l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiedendo che questo T.a.r., con provvedimento immediatamente esecutivo, ordini all&#8217;Amministrazione la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, sospendendo i provvedimenti di cui in narrativa e nominando la ricorrente vice ispettore, avviandola a frequentare il corso e dando comunque ogni provvedimento necessario, opportuno e consequenziale.<br />
1.2 &#8211; Col ricorso sono stati depositati documenti.<br />
L’Amministrazione si è costituita.<br />
La ricorrente ha depositato una memoria. <br />
Con ordinanza n. 982/2001 sono stati disposti incombenti istruttori.<br />
Con ordinanza n. 6930/2001 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza del 6 novembre 2007. <br />
2. – Il ricorso è infondato.<br />
La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (nella formulazione vigente alla data del ricorso: la tabella è stata, nel tempo, oggetto di modifiche) prevedeva per le varie qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti della polizia penitenziaria dotazioni organiche distinte per sesso, e con una netta predominanza numerica di posti in organico maschili (quanto al ruolo degli ispettori n. 4018 uomini e n. 340 donne).<br />
La predominanza numerica di posti in organico maschili della citata tabella A e la predominanza numerica di posti in organico maschili nel contestato concorso (350 per uomini e 104 per donne) sono in evidente rapporto di causa ed effetto (invero la proporzione di 104 su 350 non equivale alla proporzione di 340 su 4018 ed anzi risulta molto più favorevole alla componente femminile; ma deve presumersi che ciò derivi dalle esigenze poste a base del reclutamento e derivanti dalle specifiche esigenze di servizio e dalle cessazioni dal servizio da rimpiazzare).<br />
Ora, poiché la predominanza dei posti maschili messi a concorso origina direttamente da una fonte normativa di rango primario (il decreto legislativo n. 443/1992 e successive modificazioni, al quale è allegata la citata tabella A) tutte le censure di violazione di legge o di viziata applicazione di legge riferite al capo 1.1 risultano infondate.<br />
Né può asserirsi una illegittimità costituzionale della citata tabella A del decreto legislativo n. 443/1992.<br />
La relativa legge delega (la citata legge n. 395/1990) non reca nessuna previsione di totale equiparazione numerica di reclutamento fra uomini e donne.<br />
L’art. 14 della legge delega non pone nessun principio o criterio direttivo sulla distinzione del personale a seconda del sesso. Mentre l’invocato art. 6, comma 1 (“<i>Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera</i>”) non rileva, perché attiene al trattamento giuridico ed economico e non al numero dei posti.<br />
Ha invece rilievo, contro la tesi in ricorso, il successivo comma 2 dello stesso articolo 6.<br />
La disposizione afferma: “<i>Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all&#8217;interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti</i>”, e palesa quindi l’evidente esigenza di calibrare la scelta della quantità di personale maschile e della quantità di personale femminile in relazione al sesso dei detenuti da custodire e, più in generale, in relazione alle esigenze di servizio, evidentemente diverse a seconda del sesso del personale ristretto in carcere.<br />
Va inoltre esclusa, oltre che una violazione di delega legislativa, anche una violazione dei principi di uguaglianza e di parità fra i sessi (artt. 3 e 37 della Costituzione). Quei principi infatti impongono – in un’ottica di eguaglianza sostanziale e non formalistica &#8211; che situazioni diverse siano disciplinate dal legislatore con diverse e adeguate normative.<br />
3. – Il ricorso va dunque respinto.<br />
Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare le spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 6 novembre 2007 con l’intervento dei </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-6-2008-n-5430/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2008 n.5430</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-2-2008-n-5430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-2-2008-n-5430/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-2-2008-n-5430/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2008 n.5430</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Picone – P.M. Nardi Ministero dell’Economia e Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) c. Perrone la translatio iudicii si applica anche alle questioni di giurisdizione 1. Pensione e quiescenza – Ripetizione ratei – Contestazioni su ordinanza ingiunzione &#8211; Corte dei Conti. 2. Giurisdizione e competenza – Translatio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-2-2008-n-5430/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2008 n.5430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-2-2008-n-5430/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2008 n.5430</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Picone – P.M. Nardi<br /> Ministero dell’Economia e Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) c. Perrone</span></p>
<hr />
<p>la translatio iudicii si applica anche alle questioni di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pensione e quiescenza – Ripetizione ratei – Contestazioni su ordinanza ingiunzione &#8211; Corte dei Conti.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Translatio iudicii – Applicabilità anche alle questioni di giurisdizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva in materia di trattamento pensionistico e pertanto anche relativamente alla ripetizione di ratei indebitamente erogati anche quando si contesta l’esperibilità del procedimento per ingiunzione fiscale.</p>
<p>2. Gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposto a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/12239_12239.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-29-2-2008-n-5430/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2008 n.5430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
