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	<title>5420 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5420 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2009 n.5420</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2009-n-5420/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2009-n-5420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2009 n.5420</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Martino Nalin D. (Avv.ti E. Barichello, F. Acerboni, E. Romanelli) c/ Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato) sulla necessità di motivare il voto numerico o il giudizio di inidoneità nelle prove concorsuali Concorsi pubblici – Prove &#8211; Voto numerico o giudizio di inidoneità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2009-n-5420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2009 n.5420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2009-n-5420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2009 n.5420</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini  Est. Martino<br /> Nalin D. (Avv.ti E. Barichello, F. Acerboni, E. Romanelli) c/ Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di motivare il voto numerico o il giudizio di inidoneità nelle prove concorsuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Prove &#8211; Voto numerico o giudizio di inidoneità –Sufficienza – Esclusione – Motivazione – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle procedure concorsuali, nei casi di espressione, da parte della Commissione, di un voto numerico o di un giudizio di inidoneità che indichi semplicemente il mancato raggiungimento della sufficienza, è configurabile un difetto di motivazione qualora il candidato offra elementi idonei a supportare l’arbitrarietà, l’irragionevolezza, o comunque la non sufficiente percepibilità dell’iter logico del giudizio, quantomeno relativamente ai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione (nella specie il giudice, avendo rilevato un difetto di motivazione, ha disposto il riesame dell’elaborato del ricorrente)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 12330 del 2008, proposto da:<br />	<br />
<b>Davide Nalin</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Barichello, Francesco Acerboni ed Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla v.le Giulio Cesare n. 14;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero della Giustizia </b>e<b> Consiglio Superiore della Magistratura</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Schirra Andrea</b>, <b>Borella Giulio</b>, n.c.;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>a) della graduatoria delle prove scritte del concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con d.m. 23 marzo 2004, affissa presso gli uffici del Ministero della Giustizia in data 24 ottobre 2008, nella parte in cui assegna N.I. (non idoneo) alla prova di diritto amministrativo del ricorrente, e non lo ammette alla prova orale;<br />	<br />
b) del verbale della Commissione del concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con d.m. 23 marzo 2004, n. 78, relativo alla seduta del 20 dicembre 2007, nella parte in cui attribuisce il voto di N.I. (non idoneo) all’elaborato di diritto amministrativo del ricorrente, conosciuto in data 24 ottobre 2008;<br />	<br />
c) di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 maggio 2009 il dott. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti delle parti, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente ha partecipato al concorso di cui in epigrafe.<br />	<br />
Le prove scritte si sono tenute il 10 e 11 ottobre 2007.<br />	<br />
Il dr. Nalin ha riportato 15/20 nella prova di diritto civile mentre è stato ritenuto non idoneo a quella di diritto amministrativo.<br />	<br />
Deduce:<br />	<br />
1) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Invalidità derivata.<br />	<br />
Il ricorrente si richiama, in particolare, alla decisione della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, secondo cui il giudice amministrativo, anziché limitarsi al sindacato estrinseco, può spingersi a verificare se la valutazione tecnica del fatto compiuta dall’amministrazione, pur opinabile, sia corretta, in relazione alle regole della scienza da applicare.<br />	<br />
Nella materia delle prove scritte a concorsi pubblici e, in particolare, delle prove scritte per l’accesso alla magistratura le regole tecniche da applicare sono quelle contemplate:<br />	<br />
1) dalla logica e dalle discipline della conoscenza, per quanto attiene ai criteri generali di valutazione di un elaborato teorico;<br />	<br />
2) dalla disciplina del settore oggetto della prova, per quanto attiene ai criteri specifici di valutazione dell’elaborato.<br />	<br />
Nel caso in esame la Commissione aveva prestabilito che avrebbe considerato idoneo il singolo elaborato che:<br />	<br />
&#8211; presenti una forma italiana corretta, sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, e riveli adeguata padronanza della terminologia giuridica, nonché sufficiente chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione<br />
&#8211; offra una pertinente ed esaustiva trattazione del tema, dimostrando sufficiente conoscenza dell’istituto cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un’adeguata cultura giuridica generale;<br />	<br />
&#8211; riveli la capacità del candidato di procedere all’analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporne la soluzione, tuttavia senza che questa, se non condivisibile, possa assumere rilievo determinante nella valutazione ove, nonostante ciò, s<br />
Il candidato, premesso il contenuto della traccia (“Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, il candidato si soffermi sulle condizioni di ammissibilità dell’affidamento diretto”), riassume la struttura del proprio elaborato, ponendola a raffronto con i criteri predeterminati di valutazione ed evidenziando l’aderenza a questi ultimi.<br />	<br />
Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimate, depositando una memoria.<br />	<br />
Con ordinanza n. 212/2009, resa nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009, è stata respinta l’istanza cautelare.<br />	<br />
Il ricorrente ha quindi depositato una memoria in vista della pubblica udienza del 6 maggio 2009 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
2. Il ricorrente si è in particolare soffermato sul difetto di motivazione che inficerebbe il giudizio di inidoneità, la cui formulazione non consentirebbe di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione.<br />	<br />
2.1. Costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e come tali sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate, “icto oculi”, da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti.<br />	<br />
La giurisprudenza ha pure avuto modo di evidenziare che il voto numerico (ovvero, come nel caso in esame), il conclusivo giudizio, costituisce espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della Commissione, soddisfacendo adeguatamente l’onere della motivazione previsto dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e, più in generale, dei principi costituzionali sanciti dall’art. 97.<br />	<br />
Il Collegio osserva anche che una disposizione come quella contenuta nell’art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso in magistratura contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218), il quale prevede (comma 2) che “prima dell’assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza dei voti, se il candidato meriti il minimo richiesto dall’approvazione” e che (comma 3) “nell’affermativa ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al candidato..” non viola le ricordate disposizioni in tema di motivazione del giudizio di inidoneità.<br />	<br />
Invero, il meccanismo delineato dalla predetta normativa, non costituisce il frutto di una mera attività materiale dell’amministrazione ma è espressione di una valutazione positiva o negativa dell’elaborato: mentre, nel primo caso, alla valutazione positiva segue l’attribuzione di un punteggio, nel secondo caso viene espresso un giudizio di inidoneità che implica senza alcuna possibilità di dubbio il mancato raggiungimento della sufficienza; in altri termini, il giudizio di inidoneità contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato.<br />	<br />
Un difetto di motivazione di tale giudizio di inidoneità può dunque apprezzarsi solo ove il candidato offra elementi idonei a supportare l’arbitrarietà, l’irragionevolezza, o comunque la non sufficiente percepibilità dell’iter logico del giudizio, quantomeno relativamente ai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione,<br />	<br />
Tale evenienza si verifica appunto nel caso di specie, in cui, quantomeno sul piano estrinseco, è possibile rilevare, in rapporto agli elementi dedotti dal ricorrente, la non sufficiente “significatività” del giudizio di inidoneità.<br />	<br />
La struttura dell’elaborato del dr. Nalin, secondo quanto specificamente dedotto e comunque verificabile dalla lettura dello stesso, è così ripartita:<br />	<br />
&#8211; da pag. 1 a pag. 4, 5 – nozione di servizio pubblico locale di rilievo economico<br />	<br />
&#8211; da pag. 4,5 a pag. 6 – affidamento tramite gara pubblica<br />	<br />
&#8211; da pag. 6 a pag. 7 – affidamento tramite concessione<br />	<br />
&#8211; da pag. 7 a pag. 7. 5 – affidamento tramite appalto pubblico<br />	<br />
&#8211; da pag. 7,5 a pag. 8.5 – aspetti generali dell’affidamento diretto<br />	<br />
&#8211; da pag. 8.5 a pag. 10 – affidamento diretto a società “in house”;<br />	<br />
&#8211; da pag. 10 a pag. 11 – affidamento diretto a società mista;<br />	<br />
&#8211; pag. 12 &#8211; privatizzazione delle società affidatarie; giurisdizione.<br />	<br />
Il ricorrente evidenzia altresì che gli argomenti trattati sono tutti pertinenti alla traccia e che, inoltre, sono stati toccati tutti gli argomenti dalla stessa implicati. Ogni “punto” oggetto di traccia ha ricevuto uno sviluppo adeguato, perlomeno sul piano estrinseco. <br />	<br />
Egli si è soffermato sulla nozione di servizio pubblico enucleabile tanto sul piano del diritto interno, quanto sul piano del diritto comunitario.<br />	<br />
Le forme di affidamento non diretto sono state esaminate con riguardo a diversi modelli contrattuali: affidamento con gara a società di capitali, concessione, appalto.<br />	<br />
Le forme di affidamento diretto sono state esaminate con riguardo ai due modelli vigenti nell’ordinamento locale: affidamento a società “in house” e a società a capitale misto.<br />	<br />
Ciò posto, gli elementi così evidenziati determinano un possibile conflitto logico tra il giudizio di inidoneità e i criteri predeteminati dalla Commissione, sopra delineati, di talché, in assenza di un’articolazione espressa del giudizio, il solo riferimento al mancato raggiungimento della “soglia” di sufficienza, non appare idoneo ad assicurare la necessaria trasparenza e chiarezza sulle valutazioni di merito dalla stessa operate.<br />	<br />
Esso non riveste cioè quel connotato di “significatività” ovvero di idoneità al fine di ricostruire l’iter motivazionale che, anche secondo la giurisprudenza prevalente, rappresenta la ragione (e ad un tempo il limite) della tesi del voto numerico quale formula “sintetica ma eloquente” di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione.<br />	<br />
Il vizio di motivazione testé rilevato comporta la necessità di riesame dell’elaborato del ricorrente, avendo cura di precisare che, a tale adempimento, dovrà procedersi per il tramite di altra e diversa Commissione, e con l’osservanza di adeguate garanzie di anonimato, quali l’inserimento dell’elaborato tra un numero congruo di elaborati, estratti tra quelli all’epoca redatti nell’ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi (al solo fine di assicurare l’anonimato) un proprio giudizio, con l’applicazione degli stessi criteri all’epoca adottati.<br />	<br />
3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso merita accoglimento.<br />	<br />
Sembra equo però compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/06/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2009-n-5420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2009 n.5420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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