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	<title>5414 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5414 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5414</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Donadono Capri tour s.r.l. (Avv.ti Andrea Bullo e Francesco Carpente) c. Comune di Anacapri (Avv. Pietro TRoianiello) nei confronti di Comune di Capri (Avv. Pietro Troianiello) e con l’intervento ad opponendum di Co.Ta.Ca. a r.l. e altri (Avv.ti Giovanni Leone e Benedetta Leone) sull&#8217;annullamento della Deliberazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Donadono<br /> Capri tour s.r.l. (Avv.ti Andrea Bullo e Francesco Carpente) c. Comune di Anacapri (Avv. Pietro TRoianiello) nei confronti di Comune di Capri (Avv. Pietro Troianiello) e con l’intervento ad opponendum di Co.Ta.Ca. a r.l. e altri (Avv.ti Giovanni Leone e Benedetta Leone)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento della Deliberazione di Giunta Comunale recante diniego dei titoli necessari all&#8217;immatricolazione di mezzi da destinare all&#8217;attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto e provvedimento – Deliberazione di Giunta Comunale – Recante introduzione di un regime di autorizzazioni e controlli nel mercato del trasporto di persone – Non è un atto politico – Ragioni – Settore ampiamente disciplinato – Conseguenze – Impugnabilità dinanzi al TAR. 	</p>
<p>2. Trasporti – Trasporti pubblici – Attività di trasportatore su strada – Richiede l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale “REN” – Verifica dei requisiti – Competenza – Autorità Ministeriale – Conseguenza – Illegittimità del diniego all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente comportante una moltiplicazione dei controlli sui requisiti di iscrizione al REN.	</p>
<p>3. Trasporti – Trasporti pubblici – Esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente – Rientra nella libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. – Limitazioni – Tutela dell’ordine sociale e della concorrenza – Conseguenze – Illegittimità del provvedimento Comunale di diniego motivato sulla scorta di esigenze legate al traffico e alla tutela degli operatori già presenti sul territorio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il provvedimento recante l’introduzione di un regime di autorizzazione e controllo per l’esercizio di attività di trasporto di persone, non può considerarsi un atto politico poiché interviene in un settore specifico ampiamente disciplinato dalla normativa nazionale e da quella comunitaria. Pertanto tale provvedimento non è sottratto al sindacato di legittimità del G.A. ex art. 7 c.p.a.	</p>
<p>2. Ai sensi del Regolamento CE n. 1071 del 2009 l’accesso alla professione di trasportatore su strada, avviene tramite iscrizione al REN, e l’accertamento dei necessari requisiti rientra nella competenza del Ministero dei Trasporti. Spetta invece alle singole Amministrazioni Locali la regolamentazione dell’accesso ai mercati di settore, quali atti consequenziali all’iscrizione al REN. Tuttavia deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il provvedimento Comunale di diniego che, negando l’immatricolazione di veicoli necessari per l’attività di noleggio autobus con conducente, si risolva in una illegittima duplicazione dei controlli sui requisiti dell’Azienda, laddove tali controlli sono già stati effettuati in sede d’iscrizione dall’Autorità Ministeriale. (Nella specie il TAR ha annullato il provvedimento di diniego all’istanza di immatricolazione dei veicoli emesso sulla scorta del carattere provvisorio dell’iscrizione al REN, laddove proprio l’immatricolazione costituisce il requisito per la definitività dell’iscrizione).	</p>
<p>3. La Legge n. 218 del 2003 disponendo che l’attività di noleggio autobus con conducente rientra nella libertà di iniziativa economica e può essere limitata solo per esigenze legate all’ordine sociale e alla tutela della concorrenza, demanda alle Regioni il potere di dettare disposizioni legislative o regolamentari specifiche. Pertanto, in assenza della relativa legislazione Regionale, il Comune non ha il potere di introdurre alcun limite al contingentamento, né tale limitazione può trovare fondamento nei poteri di regolamentazione del traffico o nella tutela degli operatori già insistenti sul territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Capri Tour Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Bullo e Francesco Carpente, con domicilio eletto in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Anacapri, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso lo studi dell’avv. Bruno Arena in Napoli, via A. D&#8217;Isernia, n. 38; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Capri, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Arena in Napoli, via A. D&#8217;Isernia, n. 38;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum, Co.Ta.Ca. a r.l., Pasquale Corsini, Antonio Lombardi, Dario De Gregorio, Pasquale Di Leva, Pasquale Schettino, Daniele Chiusano, Mario Nicola Ferraro, Gennaro Cuomo, Costanzo Mastromano, Vincenzo Chiusano, Mario De Gregorio, Aniello Cacace, Pasqualino Cavaliere, Alessandro Iaccarino, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, viale Gramsci, n. 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; quanto al ricorso introduttivo: della deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 19/12/2012, avente oggetto problematiche del traffico sull&#8217;isola di Capri, salvaguardia degli aspetti naturalistici e ambientali ed indirizzi al responsabile del Settore di Polizia municipale nella parte in cui sospende tutte le determinazioni in merito ad attività comportanti aumento del traffico sul territorio; della delibera consiliare n. 2 del 23/1/2013; nonché degli atti connessi; con condanna del Comune al risarcimento dei danni;<br />	<br />
&#8211; quanto ai primi motivi aggiunti: della nota prot. n. 4593 del 29/3/2013, recante il diniego sull’istanza presentata per il conseguimento dei titoli necessari all’immatricolazione dei mezzi da adibire all’attività di trasporto di persone mediante noleggi<br />
&#8211; quanto ai secondi motivi aggiunti: della delibera consiliare n. 27 del 28/5/2013, avente ad oggetto problematiche del traffico nel territorio comunale; della nota prot. n. 7077 del 21/5/2013 recante la relazione del Responsabile della Polizia municipale<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Anacapri;<br />	<br />
Visti gli atti di intervento di Comune di Capri, della società Co.Ta.Ca. a r.l. e altri;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 5/3/2013, la società Capri Tour, nella dedotta qualità di titolare di un’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di persone su strada REN n. 54959 rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli, riferisce che:<br />	<br />
&#8211; con istanza del 4/12/2012 chiedeva al Comune di Anacapri il rilascio dell’autorizzazione occorrente per l’immatricolazione di sei autobus da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente sull’intero territorio nazionale;<br />	<br />
&#8211; con nota prot. n. 17194 del 28/12/2012, il Comune comunicava la proroga di 60 giorni del termine per la conclusione del procedimento;<br />	<br />
&#8211; con nota in data 17/12/2012 indirizzata al Sindaco ed alla Giunta, il Responsabile della Polizia municipale aveva chiesto una linea di indirizzo in relazione alle istanze della specie;<br />	<br />
&#8211; con delibera di Giunta n. 175 del 19/12/2012, recepita con delibera consiliare n. 2 del 23/1/2013, il Comune stabiliva l’introduzione di un regime di assenso o di autorizzazione o di controllo per le nuove attività comportanti un incremento del traffico<br />
Avverso tale determinazione è insorta la società ricorrente con le domande in epigrafe.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Anacapri e, con atto notificato il 3/4/2013, è intervenuto ad opponendum il Comune di Capri.<br />	<br />
Con atto notificato il 9/4/2013, la società ricorrente ha esteso l’impugnativa alla delibera consiliare n. 8 del 28/2/2013, concernente il divieto sotto qualsiasi forma all’immissione sul territorio ed alla circolazione di ulteriori autoveicoli da noleggio con conducente, nonché alla determinazione prot. n. 4593 del 29/3/2013, recante la reiezione dell’istanza presentata dalla società ricorrente.<br />	<br />
Con ordinanza n. 686 del 24/4/2013, la domanda cautelare è stata accolta; con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2915 del 24/7/2013, l’appello è stato respinto.<br />	<br />
Con atto notificato l’8/7/2013, sono stati infine impugnati gli atti con i quali il Comune non ha dato seguito alla tutela cautelare disposta dal giudice amministrativo per carenza dei requisiti di iscrizione al REN. <br />	<br />
Con atto notificato il 18/10/2013, sono intervenuti in giudizio per opporsi all’accoglimento del ricorso il Co.Ta.Ca. a r.l., nella dedotta qualità di cooperativa avente ad oggetto la gestione del trasporto di persone a mezzo di vetture a tassametro, nonché i titolari di licenze di taxi Pasquale Corsini, Antonio Lombardi, Dario De Gregorio, Pasquale Di Leva, Pasquale Schettino, Daniele Chiusano, Mario Nicola Ferraro, Gennaro Cuomo, Costanzo Mastromano, Vincenzo Chiusano, Mario De Gregorio, Aniello Cacace, Pasqualino Cavaliere, Alessandro Iaccarino. Questi ultimi due hanno rinunciato all’intervento proposto con atto notificato il 30/10/2013.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Nel merito si deduce che:<br />	<br />
A) con il ricorso introduttivo<br />	<br />
&#8211; in base al quadro normativo vigente (art. 10 e 11 del regolamento CE n. 1071/2009, artt. 1 e 5 della legge n. 218 del 2003, art. 4 del d. lgs. n. 395 del 2000, artt. 6 e 12 del decreto ministeriale n. 291 del 2011 e relativa circolare n. 2 del 2011, art<br />
&#8211; le determinazioni sarebbero viziate da incompetenza nella parte in cui fanno riferimento all’art. 8 del codice della strada per il governo del traffico locale;<br />	<br />
&#8211; nell’ambito applicativo dell’art. 34 della legge n. 2012 del 2011, il blocco generalizzato delle autorizzazioni allo scopo di limitare il traffico veicolare costituirebbe uno sproporzionato sbarramento al mercato, limitativo della libertà di concorrenza<br />
&#8211; sarebbe da escludere che la considerazione di aspetti naturalistici e ambientali possa giustificare un regime di contingentamento in contrasto con la suddetta normativa a tutela della concorrenza e della parità di trattamento degli operatori del settore<br />
B) con i primi motivi aggiunti<br />	<br />
&#8211; gli atti sopravvenuti sarebbero inficiati in via derivata ed autonoma dagli stessi vizi dedotti con il ricorso;<br />	<br />
&#8211; la stessa amministrazione riconoscerebbe che la società ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti per l’autorizzazione, esercitando una inammissibile discrezionalità in ordine al traffico, alla salute ed all’ambiente, genericamente co<br />
&#8211; la rilevazione della mancata iscrizione della società ricorrente al REN non sarebbe compresa nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e sarebbe smentita dalla documentazione in atti; <br />	<br />
C) con i secondi motivi aggiunti<br />	<br />
&#8211; gli atti emanati successivamente all’ordinanza di sospensiva, oltre che inficiati dagli stessi vizi degli atti precedenti, sarebbero altresì elusivi della tutela cautelare concessa dal giudice amministrativo;<br />	<br />
&#8211; gli atti sarebbero in contrasto con la scheda REN rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione civile, che ha altresì appositamente confermato l’iscrizione;<br />	<br />
&#8211; sarebbe infondata e non provata la insussistenza dei requisiti per l’iscrizione al REN;<br />	<br />
&#8211; la società ricorrente avrebbe debitamente segnalato la variazione dell’officina incaricata delle riparazioni; il richiamo da parte del Comune a presunte irregolarità sarebbe pretestuoso; l’iscrizione al REN sarebbe attestata dal’Ufficio della Motorizzaz<br />
Il Comune resistente obietta che:<br />	<br />
&#8211; gli atti consiliari recherebbero indirizzi politici non impugnabili ai sensi dell’art. 7 c.p.a.;<br />	<br />
&#8211; il Comune sarebbe competente a rilasciare l’autorizzazione prevista dal regolamento CE n. 1071/2099, ai sensi degli artt. 2, 10 e 12 del regolamento stesso, nonché dell’art. 5 della legge n. 218 del 2003, dell’art. 4 della legge regionale n. 3 del 2009<br />
&#8211; la società ricorrente sarebbe priva di iscrizione al REN; l’iscrizione provvisoria sarebbe scaduta in data 3/11/2012; ciò escluderebbe l’interesse a proporre l’impugnativa in esame;<br />	<br />
&#8211; i settori liberalizzati nel quadro della normativa comunitaria sulla concorrenza e sul mercato sono suscettibili di deroghe in presenza di superiori interessi pubblici generali ai sensi dell’art. 52 TFUE; l’esigenza di evitare la congestione del traffic<br />
&#8211; le amministrazioni comunali dell’isola di Capri avrebbero allo studio le problematiche sul traffico; in ossequio all’art. 97 cost., l’immissione in circolazione di nuovi autobus nella viabilità caprese sarebbe correttamente condizionata alla conclusione<br />
&#8211; pertanto, in relazione alla tipicità di un’isola di piccole dimensioni affollata di turisti, le determinazioni in materia non avrebbero carattere di atto dovuto; la società ricorrente potrebbe chiedere ed ottenere altrove l’autorizzazione; eventuali dub<br />
&#8211; il trasporto dei residenti sull’isola con mezzi propri non sarebbe un mercato e non sarebbe soggetto ai limiti di cui all’art. 52 TFUE; il trasporto pubblico di linea neppure sarebbe soggetto alle suddette limitazioni;<br />	<br />
&#8211; il presente giudizio dovrebbe essere sospeso ai sensi dell’art. 79 c.p.a. in attesa dell’esito del ricorso (RG n. 4389/2013 pendente innanzi alla sez. III) proposto dal Comune resistente contro l’iscrizione al REN della società ricorrente;<br />	<br />
&#8211; la società ricorrente non avrebbe i requisiti per l’iscrizione al REN ed avrebbe prodotto all’Ufficio della Motorizzazione civile una dichiarazione mendace in merito; né la posizione della ricorrente sarebbe suscettibile di regolarizzazione, comunque av<br />
&#8211; la società ricorrente non avrebbe il requisito dello stabilimento, cioè la disponibilità di una sede operativa nel territorio comunale, previsto dal regolamento CE n. 1071/2009; l’officina prescelta dalla ricorrente sarebbe a grande distanza da Capri e<br />
&#8211; il contingentamento della autorizzazioni giustificherebbe procedure ad evidenza pubblica per la selezione tra gli operatori privati del soggetto maggiormente in grado di svolgere l’attività, in relazione al numero di autorizzazioni che possono essere ri<br />
&#8211; la tutela cautelare concessa dal giudice amministrativo non terrebbe conto della carenza dei requisiti per il rilascio dell’iscrizione al REN; il Comune non avrebbe alcun obbligo di rilasciare l’autorizzazione alla stregua della decisione di appello sul<br />
&#8211; attualmente penderebbero 47 richieste di autorizzazione al trasporto mediante noleggio autobus con conducente che comporterebbero la totale paralisi della circolazione sull’isola, con danni anche per l’economia locale.<br />	<br />
2. Preliminarmente il Comune resistente chiede la sospensione del processo in relazione alla pendenza innanzi alla sez. III di questo TAR dell’impugnativa proposta dallo stesso Comune contro l’iscrizione al REN della società ricorrente (RG n. 4389/2013), atteso il carattere pregiudiziale della controversia il cui esito influisce sulla ammissibilità del ricorso in esame.<br />	<br />
Al riguardo si ritiene che ragioni di economia processuale rendono inopportuno il differimento della definizione del presente ricorso, ormai maturo per la decisione, che peraltro risulta urgente ai sensi dell’art. 55, co. 11, c.p.a in considerazione dell’accoglimento della istanza cautelare. <br />	<br />
Peraltro, è evidente che, qualora l’iscrizione al REN venisse annullata dal giudice amministrativo, verrebbe meno il titolo per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore della società ricorrente. Nondimeno, fino all’eventuale pronuncia giudiziale in merito, il titolo vantato resta efficace e legittima la società ricorrente ad una tempestiva soluzione della controversia da essa proposta.<br />	<br />
3. Le considerazioni che precedono evidenziano dunque che la società ricorrente ha un attuale e concreto interesse alla decisione sul ricorso in esame, che risulta pertanto ammissibile e procedibile.<br />	<br />
Nel contempo va rilevato che le contestazioni mosse dal Comune nella presente sede contro l’iscrizione al REN sono estranee all’oggetto di questo giudizio e non rientrano quindi nella materia del contendere.<br />	<br />
4. In base all’art. 7, co. 1, c.p.a., non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico. Tale norma va letta congiuntamente all’art. 113 cost., in forza del quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, che non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.<br />	<br />
Orbene, gli atti politici sono emanati da organi di vertice aventi rilevanza costituzionale, riguardano la direzione suprema della cosa pubblica e si connotano per un’ampia libertà nella determinazione dei fini da perseguire (cfr. Cons. St., sez. V, 2/10/2009, n. 6094). <br />	<br />
Sennonché nella specie gli atti impugnati sono emanati dall’organo di governo politico-amministrativo dell’ente locale, riguardano la gestione di uno specifico settore e sono interamente disciplinati &#8211; nel loro contenuto, nelle loro finalità e nella loro portata &#8211; dalla normativa primaria e secondaria, nazionale e comunitaria, che compone il quadro normativo vigente.<br />	<br />
Pertanto è da escludere che gli atti in questione, per quanto lata possa essere la discrezionalità esercitata, siano sottratti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.<br />	<br />
5.1. Nel merito giova premettere che il regolamento CE n. 1071 del 2009 &#8211; disciplinante l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada e l&#8217;esercizio della stessa per le imprese che, mediante autoveicoli con più di nove posti conducente compreso, offrono al pubblico prestazioni di trasporto a fronte di un corrispettivo &#8211; prevede che l’esercizio della professione sia subordinato al conseguimento di un’autorizzazione che viene rilasciata qualora l’impresa interessata sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa stessa (sede effettiva e stabile in uno Stato membro, onorabilità, adeguata capacità finanziaria, idoneità professionale).<br />	<br />
In base all’art. 11 del regolamento n. 1071/2009, l&#8217;autorità competente, una volta istruita la domanda nei termini all’uopo prescritti, iscrive nel registro elettronico nazionale (REN) di cui all&#8217;art. 16 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate.<br />	<br />
Orbene, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale degli Uffici della Motorizzazione civile competenti per territorio in relazione alla sede principale dell&#8217;impresa richiedente, è l’autorità competente in Italia per istruire le domande, verificare se un&#8217;impresa soddisfi i requisiti stabiliti dal regolamento, autorizzare l&#8217;esercizio della professione di trasportatore su strada, controllare la permanenza dei requisiti, con il potere altresì di sospendere eventualmente o ritirare l&#8217;autorizzazione (cfr. art. 9 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero in data 25/11/2011). Il Registro elettronico nazionale (REN), istituito presso il suddetto Dipartimento, è tenuto dalla Divisione competente a curare il Centro Elaborazioni Dati della Direzione generale per la motorizzazione, cui la Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l&#8217;intermodalità fornisce le relative indicazioni amministrative (cfr. art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento in data 10/1/2012).<br />	<br />
Tuttavia le imprese, in possesso dell’iscrizione al REN, onde accedere agli specifici mercati di settore, quali l’attività di noleggio di autobus con conducente, devono altresì acquisire i relativi titoli autorizzativi rilasciati dagli enti competenti.<br />	<br />
Sennonché, al fine di evitare indebiti aggravi procedimentali a carico delle imprese che svolgono i servizi di trasporto su strada, l&#8217;accertamento del possesso dei requisiti per l&#8217;esercizio della professione previsti dal regolamento CE n. 1071 viene effettuato al momento iniziale della domanda di autorizzazione e successivamente verificato a seguito dei controlli dall&#8217;autorità competente al rilascio della predetta autorizzazione (cfr. art. 3 dell’Intesa del 25/7/2012, ai sensi dell’art. 8, co. 6, della legge n. 131 del 2003, in sede di Conferenza Stato-Regioni). E’ quindi da escludere una moltiplicazione dei controlli in ordine ai requisiti per l&#8217;esercizio della professione di trasportatore, che risultano esclusivamente demandati all’autorità ministeriale (ovvero agli Uffici della Motorizzazione civile), per cui agli enti competenti a regolare l&#8217;accesso al particolare settore di mercato sono piuttosto devoluti i controlli sulla sussistenza delle altre condizioni previste nella disciplina di settore, compresa naturalmente l’iscrizione al REN.<br />	<br />
Ne consegue che, una volta rilevata tale iscrizione, e finché essa non sia rimossa nelle forme previste dall’ordinamento, la contestazione in ordine al possesso dei relativi requisiti previsti dal regolamento CE n. 1071/2009 per l’autorizzazione all’esercizio della professione non rientra nelle competenze del Comune e quindi non giustifica di per sé il diniego degli atti consequenziali all’iscrizione nel REN. <br />	<br />
Nella specie va rilevato che la società ricorrente risulta iscritta in via provvisoria nel REN al n. 54959 a far data dal 30/5/2012 (cfr. nota Ufficio della Motorizzazione civile di Napoli indirizzata al Comune di Anacapri prot. n. 6346 del 8/5/2013). <br />	<br />
Giova soggiungere che l’efficacia definitiva dell’iscrizione al REN è subordinata all&#8217;immatricolazione di almeno un veicolo; non appena iscritta, l&#8217;impresa interessata potrà conseguire dagli enti competenti il titolo legale per l&#8217;accesso al mercato e quindi procedere all&#8217;immatricolazione dei veicoli ai sensi degli artt. 93 e 94 del codice della strada (cfr. art. 9, co. 12, del citato decreto del Capo del Dipartimento in data 25/11/2011 e punto B.1.3 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2 del 2/12/2011).<br />	<br />
Pertanto l’immatricolazione dell’autoveicolo non può essere negata per il carattere provvisorio dell’iscrizione al REN, in quanto è proprio la invocata immatricolazione che determina il venir meno della condizione sospensiva dell&#8217;efficacia dell&#8217;autorizzazione all’esercizio della professione.<br />	<br />
5.2. Orbene, per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, la legge n. 218 del 2003 prevede che tale attività &#8211; relativa ai servizi di noleggio di autoveicoli equipaggiati con più di nove posti compreso l’autista, effettuati per viaggi richiesti da terzi committenti o offerti a gruppi precostituiti, con preventiva definizione della prestazione e della remunerazione &#8211; rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell&#8217;art. 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni dell&#8217;ordinamento comunitario, garantendo in particolare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell&#8217;attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l&#8217;omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro.<br />	<br />
La legge introduce dunque la liberalizzazione nel limitato settore relativo al noleggio di autobus, anticipando gli indirizzi posti dall’art. 34 del decreto-legge 201 del 2011, che peraltro non tocca gli altri autoservizi pubblici non di linea (il servizio di piazza mediante autovetture con conducente e taxi).<br />	<br />
Orbene, le disposizioni della legge n. 218 non contemplano alcun limite al numero di autorizzazioni, unicamente subordinate al possesso dei requisiti previsti, e in definitiva comportano la cessazione del regime del contingentamento per le licenze di noleggio autobus con conducente.<br />	<br />
Difatti l’art. 4 della legge n.218/2003 demanda alle regioni il potere di dettare disposizioni legislative o regolamentari specifiche per l’attuazione della nuova disciplina, ferma restando la rispondenza ai criteri di tutela della libertà di concorrenza, con la definizione in particolare delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all&#8217;art. 5 della stessa legge, in base al quale l’accesso al mercato è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in base alla sede legale o alla principale organizzazione aziendale delle imprese. <br />	<br />
Con circolare regionale prot. 302091 del 8/4/2005, la Regione Campania rappresentava che i Comuni, in attesa della regolamentazione regionale di cui al citato art. 4 della legge n. 218, conservano la competenza ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione del noleggio autobus con conducente. Infatti, l’art. 11 della stessa legge n. 218 riconosce la piena validità dei titoli amministrativi rilasciati dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia.<br />	<br />
Sennonché non risulta che la Regione Campania abbia altrimenti regolato la materia (la legge regionale n. 3/2009 richiamata dal Comune resistente non riguarda la materia, né risulta che sia stato approvato il disegno di legge n. 528 del 14/12/2009, il quale peraltro prevedeva un’autorizzazione regionale in luogo delle licenze comunali).<br />	<br />
Orbene, nell’esercizio delle funzioni autorizzative il Comune non ha il potere di introdurre discrezionalmente alcun limite di contingentamento, trovando immediata applicazione la nuova disciplina dettata dalla legge n. 218 del 2003, di liberalizzazione del settore, comportante l’eliminazione delle barriere all’entrata. <br />	<br />
Quanto alle eventuali “deroghe” alla concorrenza nei settori liberalizzati ai sensi dell’art. 52 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (in presenza di superiori interessi pubblici generali che giustificherebbero la limitazione all’accesso al mercato dell’operatore, in particolare per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica) è da escludere che assuma rilevanza nella specie una questione pregiudiziale da devolvere all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infatti comunque non spetta al Comune resistente di stabilire tali deroghe né risulta che deroghe siano state introdotte dalla disciplina regionale.<br />	<br />
In conclusione, le imprese in possesso dei requisiti per il noleggio autobus con conducente hanno titolo ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento professionale dell&#8217;attività e per l&#8217;immatricolazione degli veicoli di cui hanno disponibilità, per l’esercizio dell’attività senza limitazioni territoriali sull’intero territorio nazionale. <br />	<br />
Ovviamente, come già evidenziato in sede cautelare, il comune ha i poteri e gli strumenti di governo del traffico e di regolamentazione della circolazione sul territorio previsti dagli artt. 6 e ss., 13 e ss., 36 e ss. del codice della strada. E’ da escludere che tali poteri possano essere utilizzati per strumenti aventi una causa e finalità differenti.<br />	<br />
La modulazione del numero degli operatori abilitati ad esercitare un’attività professionale sull’intero territorio nazionale incide sulla concorrenza, laddove ai fini del traffico ha piuttosto rilevanza la modulazione della quantità e qualità degli autoveicoli circolanti sull’isola e delle modalità spazio-temporali della circolazione. Del resto, se anche l’attività fosse tutta concentrata in un solo operatore con numerosi autoveicoli circolanti sul territorio in questione, sarebbe eliminata del tutto la concorrenza, ma non il traffico.<br />	<br />
Tanto meno le limitazioni all’accesso di nuovi operatori nei settori liberalizzati possono trovare giustificazione nell’opportunità di proteggere la rimuneratività e la qualità del servizio dei soggetti attualmente operanti sul mercato.<br />	<br />
Sotto i profili sopra esaminati e nei limiti dell’interesse della società ricorrente, l’impugnativa proposta dalla società ricorrente si palesa dunque fondata.<br />	<br />
6. Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, è da osservare che l’adozione degli atti illegittimi ha di fatto impedito alla società ricorrente l’esercizio di un’attività professionale.<br />	<br />
In particolare, il Comune ha impedito l’immatricolazione di quattro autobus per i quali risulta provata in atti la richiesta dei titoli e la stipula dei contratti di locazione finanziaria (Nissan NV400 telaio nn. VNVM1FEDC46895608, VNVM1FEDC46305858, VNVM1FEDC46305883, VNVM1FEDC46895609).<br />	<br />
La colpevolezza del comportamento imputabile all’amministrazione è desumibile, oltre che dai vizi degli atti impugnati, dalla mancata esecuzione della tutela cautelare.<br />	<br />
Per la quantificazione del danno la società ricorrente ha allegato la comunicazione in data 27/3/2013 della concessionaria venditrice dei veicoli, con la quale si rappresenta che, essendo scaduti i tempi massimi per l’immatricolazione prorogati da Nissan fino al 31/3/2013, è previsto a carico dell’acquirente l’addebito di euro 8.200 più IVA per ciascuno dei quattro automezzi di cui alle fatture n. 626, 627, 628 e 629 del 3/8/2012. Nondimeno non è provato che tale addebito sia stato in concreto effettuato.<br />	<br />
Tanto premesso, è tuttavia evidente che il mancato esercizio dell’attività produttiva determini un pregiudizio per la perdita dei relativi guadagni in ragione del trascorrere del tempo.<br />	<br />
La società ricorrente perviene ad una stima dei danni per perdita di chance relativi all’anno 2013 pari ad euro 74.861,92, sulla base di una perizia giurata che fa riferimento alla redditività dei tre consorzi del settore insediati sull’isola (utile medio del 16,62%) e dei ricavi per autoveicolo desumibili dal presunto fatturato complessivo per il 2013 (euro 75.072,13),.<br />	<br />
Sennonché, i dati proposti dalla ricorrente vanno opportunamente rettificati, tenendo conto che dalla documentazione in atti è provato l’acquisto di quattro veicoli (anziché sei) e che appare più corretto applicare il tasso di rendimento nel 2012 dell’impresa operante unicamente mediante autobus (come la ricorrente).<br />	<br />
Tanto premesso il danno può essere determinato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura di euro 25,00 al giorno per ciascun automezzo, pari a euro 100,00 (cento) giornalieri. Il risarcimento è dovuto con decorrenza dalla data di notifica della domanda giudiziale, e cioè dal 8/3/2013, fino all’esito di quanto richiesto in ordine al rilascio del titolo occorrente per l’immatricolazione.<br />	<br />
7. Le spese di giudizio seguono, come di norma, la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento per quanto di ragione del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati e condanna il Comune di Anacapri al risarcimento dei danni nella misura indicata in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Anacapri al pagamento, in favore della società Capri Tour, delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-11-2013-n-5414/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2013 n.5414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-6-2008-n-5414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-6-2008-n-5414/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-6-2008-n-5414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5414</a></p>
<p>Pres. De Lise, Rel. Politi Sony Computer Entertainment S.p.a. (Avv.ti L. Attolico e F. Vecchio) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) e altri Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole – Caratteristiche del prodotto – Omissioni – Induzione all’acquisto &#8211; Pregiudizio – Condizioni – Non sussiste &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-6-2008-n-5414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-6-2008-n-5414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise, Rel. Politi<br />  Sony Computer Entertainment S.p.a. (Avv.ti L. Attolico e F. Vecchio)	c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole – Caratteristiche del prodotto – Omissioni – Induzione all’acquisto &#8211;  Pregiudizio – Condizioni – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non si configura una pratica commerciale ingannevole nell’ipotesi siano rilevabili alcune omissioni nella campagna pubblicitaria preordinata alla promozione di un prodotto, quando non siano verificati l’orientamento o l’induzione all’acquisto che il messaggio, proprio in virtù di quanto taciuto, possa aver ingenerato, nonché la concreta pregiudizialità, ancorché configurabile solo in via prognostica, che tale scelta abbia determinato in capo al potenziale acquirente. Infatti, ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo n. 206/2005, il carattere scorretto delle pratiche commerciali ingannevoli è individuabile in quella pratica commerciale contraria alla diligenza professionale che sia falsa o idonea a falsare, in misura apprezzabile, il comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta (il caso di specie riguarda la campagna pubblicitaria di una consolle per giochi elettronici carente dell’esplicita indicazione riguardante la supposta incompatibilità della versione pubblicizzata con i giochi commercializzati per le precedenti versioni della stessa consolle).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Sezione I</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
	<b><br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 522 del 2008, proposto da </p>
<p><b>SONY COMPUTER ENTERTAINMENT S.p.A.,</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Attolico e Federico Vecchio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Ludovisi n. 16</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>Altroconsumo – Associazione indipendente di consumatori, in persona del legale rappresentante;<br />	<br />
&#8211;	Mediamarket S.p.A., in persona del legale rappresentante;<br />	<br />
&#8211;	G.R.E. – Grossisti Riuniti Elettrodomestici S.p.A., in persona del legale rappresentante;<br />	<br />
non costituitisi in giudizio</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato nell’adunanza del 18 ottobre 2007, comunicato a SONY con lettera dell’8 novembre 2007;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 21 maggio 2008 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>Fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Con lettera del 26 aprile 2007 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunicava a SONY l’avvio del procedimento avente ad oggetto taluni messaggi pubblicitari volti a promuovere l’acquisto della consolle per giochi elettronici Playstation 3 (PS3).<br />
Tale messaggi (depliant rinvenuti presso taluni punti vendita; pagine web sul sito Mediaword; spot televisivo trasmesso dall’emittente Canale 5) avrebbero avuto carattere asseritamente ingannevole, con riferimento al contenuto omissivo da essi recato, segnatamente con riferimento alla mancata specificazione della non compatibilità con la PS3 dei giochi commercializzati per le precedenti versioni della Playstation (in particolare, PS2).<br />
Pur a fronte del parere negativo reso, quanto alla presunta ingannevolezza dei messaggi, dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nondimeno AGCM adottava, in data 19 ottobre 2007, il provvedimento ora avversato, con il quale, nel dare atto dell’ingannevolezza della comunicazione pubblicitaria riguardante la PS3, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lett. a), del D.Lgs. 206/2005:<br />
&#8211;	ne veniva inibita l’ulteriore diffusione;<br />	<br />
&#8211;	veniva comminata a SONY una sanzione pecuniaria pari ad € 48.600.<br />	<br />
Questi i motivi di censura:<br />
1) <u>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21, lett. a), del D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà</u>.<br />
Nel precisare come l’unico messaggio pubblicitario riconducibile a SONY sia quello trasmesso da Canale 5, esclude parte ricorrente che tale spot illustri le caratteristiche del prodotto consolle: per l’effetto contestandosi la presunta valenza ingannevole che tale messaggio recherebbe con riferimento a quanto sostenuto dall’Autorità.<br />
Né può fondatamente assumersi che la contestata “ingannevolezza” rilevi sotto il profilo omissivo – in quanto il messaggio pubblicitario non recherebbe alcuna esplicitazione in ordine alla compatibilità della PS3 con i giochi commercializzati per la PS2 – atteso che lo spot televisivo in questione non contiene alcun riferimento alle funzioni (e, a fortiori, alla retrocompatibilità) del prodotto.<br />
2) <u>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione della disciplina in materia di responsabilità dell’operatore pubblicitario, prevista dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per travisamento ed erronea valutazione dei fatti carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, contraddittorietà</u>.<br />
Nell’escludere che i rapporti intercorrenti con i punti vendita consentissero l’esercizio di alcuna attività di verifica e/o di controllo in ordine alle attività promozionali poste in essere presso questi ultimi (e, più in generale, nel confutare l’attribuibilità della qualifica di “operatore pubblicitario”) contesta SONY che alla medesima sia ascrivibile alcun tipo di responsabilità – anche sotto il profilo della culpa in vigilando – a fronte del carattere asseritamente ingannevole dei messaggi in questione.<br />
In ogni caso, anche i messaggi diffusi presso gli anzidetti punti vendita non conterebbero alcuna indicazione avente ambigua percepibilità circa la compatibilità della PS3 con i giochi delle precedenti versioni della Playstation; né l’omessa informazione in ordine alla retrocompatibilità della PS3 avrebbe carattere essenziale quanto alla scelta del bene da acquistare.<br />
3) <u>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21, lett. a), del D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà</u>.<br />
In ogni caso, la compatibilità della PS3 con i giochi delle precedenti versioni sarebbe pressoché totale per quanto concerne la PS1 ed elevatissima relativamente alla Playstation 2, atteso che per riprodurre i titoli precedenti è sufficiente scaricare sulla PS3 la versione aggiornata del software di sistema (direttamente dalla consolle, ovvero tramite il sito internet di PS3).<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
L’Autorità intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
La domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 443, pronunziata nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2008.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 maggio 2008.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Diritto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1.</b> La compiuta delibazione delle censure proposte con la presente impugnativa impone la previa ricognizione dell’avversata determinazione, con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto taluni messaggi pubblicitari riguardanti la promozione dell’acquisto della consolle di giochi Playstation 3 (PS3) avessero carattere ingannevole; ed ha disposto, nei confronti (anche) di SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ITALIA, il divieto di ulteriore diffusione degli anzidetti messaggio, nonché l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.<br />
L’iniziativa assunta da AGCM ha preso spunto da una richiesta di intervento presentata da Altroconsumo – in qualità di associazione di consumatori – con la quale è stata segnalata la presunta ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari volti a promuovere l’acquisto della consolle per giochi elettronici “Playstation 3”, rappresentati:<br />
&#8211;	da due dépliant rinvenuti presso i punti vendita “Trony” e “Media World”;<br />	<br />
&#8211;	da due pagine web oggetto di rilevazione sul sito internet www.mediaworld.it;<br />	<br />
&#8211;	da uno spot televisivo apparso sull’emittente televisiva Canale 5.<br />	<br />
Nella richiesta di intervento veniva, in particolare lamentato il contenuto omissivo dei messaggi sopra indicati, nella misura in cui in essi non sarebbe stato specificato che la versione della consolle non sarebbe compatibile con i giochi delle precedenti versioni della “Playstation” e, in particolare, con la “Playstation 2”.<br />
Nella comunicazione in data 26 aprile 2007 inoltrata alle parti veniva da AGCM precisato che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei DD.LLgs. 145 e 146 del 2 agosto 2007, con riguardo alle caratteristiche tecniche della consolle pubblicizzata, con particolare riferimento all’idoneità di eventuali omissioni informative a suscitare nei consumatori falsi affidamenti circa le caratteristiche di compatibilità della stessa.<br />
Nel corso del procedimenti istruttorio, SONY precisava che rapporti intercorrenti con i punti vendita non attribuivano alla ricorrente alcun potere di verifica o di approvazione della attività promozionali svolte da questi ultimi; mentre, per quanto concerne il messaggio diffuso attraverso lo spot pubblicitario (l’unico fra quelli segnalati ritenuto da SONY ad essa riconducibile) veniva evidenziato come esso rappresentasse un filmato di 30 secondi, qualificabile come “brand” in quanto volto a pubblicizzare unicamente il marchio “Playstation 3” e non a descrivere le caratteristiche del prodotto consolle.<br />
Quanto alle caratteristiche di retrocompatibilità del prodotto rispetto alle precedenti versioni, la ricorrente sottolineava che essa è elevatissima per i giochi della versione PS2 e pressoché totale per la PS1; ulteriormente sottolineandosi che per riprodurre i titoli precedenti “è sufficiente scaricare la versione aggiornata del software di sistema (attualmente la versione 1.80) in maniera agevole e gratuita” e che “il collegamento da internet è garantito direttamente dalla consolle, posto che questa è una delle sue principali novità tecniche, oltre che da computer, collegandosi al sito della playstation oppure da un sito FAQ (Frequently Asked Question) creato appositamente per tale operazione dalla SONY. Le istruzioni per operare tale aggiornamento sono chiaramente riportate sul manuale d’uso, oltre sui citati siti internet e possono anche essere effettuate automaticamente dal sistema”.<br />
Dal momento che i messaggi oggetto di indagine<br />
Poiché fra i messaggi oggetto del presente provvedimento, uno è risultato essere stato diffuso via internet ed un altro attraverso emittente televisiva, veniva richiesto il prescritto parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: la quale, in data 28 settembre 2007, manifestava il giudizio che essi non costituissero una fattispecie di pubblicità ingannevole, evidenziando:<br />
&#8211;	che i titoli esistenti sono compatibili con l’utilizzo di una nuova consolle attraverso operazioni di aggiornamento semplici e gratuite;<br />	<br />
&#8211;	e che – quanto al messaggio televisivo, veniva in considerazione uno spot di tipo brand ossia volto a pubblicizzare unicamente il marchio “Playstation 3” attraverso immagini e situazioni evocative assolutamente non funzionalizzate all’illustrazione delle caratteristiche del prodotto.<br />	<br />
Sulla base delle risultanze acquisite durante lo svolgimento istruttorio, AGCM valutava innanzi tutto che “il concetto relativo alla natura dell’operatore pubblicitario, nell’ambito delle figure di committente, autore e coautore del messaggio” è suscettibile di “ricomprendere, oltre che i soggetti che hanno partecipato alla programmazione e al confezionamento della comunicazione pubblicitaria, anche quelli che risultano avere un interesse immediato alla sua diffusione, alla luce dei benefici derivanti dal messaggio stesso”: per l’effetto assumendo che gli emersi “rapporti di collaborazione nella commercializzazione del prodotto … hanno ad oggetto anche più specificatamente l’attività promozionale dello stesso” e che “Sony, promotore dell’iniziativa promozionale svolta da Mediamarket e GRE, deve considerarsi destinataria del presente provvedimento, oltre che per la diffusione dello spot televisivo, anche per quanto concerne la diffusione dei messaggi apparsi sul dépliant rilevato presso i punti vendita “Mediamarket” e sul sito internet www.mediaworld.it … nonché rispetto al dépliant rilevato presso i punti vendita “Trony”.<br />
Posta quindi la sussumibilità della condotta ascrivibile a SONY in nell’ambito di un’attività avente connotazione di “operatore pubblicitario”, AGCM ha rilevato come le caratteristiche di PS3, per come illustrate nei messaggi pubblicitari, “nella misura in cui fanno riferimento ad un prodotto che amplia le proprie funzionalità anche rispetto al bouquet dei giochi preesistenti, sono idonei ad ingenerare nei destinatari l’idea che il prodotto rappresenti un’evoluzione di precedenti versioni, per ciò solo in grado di garantire un’assoluta retrocompatibilità con i giochi già in commercio”; laddove, diversamente, “dalle risultanze istruttorie, emerge invece che la compatibilità con i singoli giochi, lungi dall’essere totale … va verificata, oltre ad essere oggetto di un necessario processo di adattamento tecnico”.<br />
Ad avviso dell’Autorità, in considerazione “del particolare target di riferimento, rappresentato da soggetti che sono già in possesso dei titoli di gioco associati alle precedenti versioni della Playstation e che, pertanto, nel momento di procedere all’acquisto della nuova consolle, sono interessati ad essere informati sul livello di retrocompatibilità degli stessi” sarebbe risultato “doveroso un avvertimento circa l’opportunità di verificare la compatibilità del prodotto con i giochi preesistenti relativi alle precedenti versioni”.<br />
Tale considerazione ha indotto un giudizio di ingannevolezza del messaggio “nella misura in cui non avverte della necessità di verificare la sua retrocompatibilità rispetto a precedenti versioni del gioco, con possibile pregiudizio al comportamento economico dei destinatari del messaggio indotti ad acquistare un prodotto con prestazioni di retrocompatibilità limitate”; in proposito assumendosi che “un’informazione completa ed esauriente circa possibili limiti di utilizzo appare atteggiarsi come oggetto di un obbligo informativo minimo a carico degli operatori pubblicitari, sin dal primo contatto pubblicitario”.<br />
Veniva conseguentemente inibita l’ulteriore diffusione dei messaggi pubblicitari oggetto di indagine e disposta altresì l’irrogazione di una sanzione determinata, quanto a SONY COMPUTER ENTERTAINMENT, in misura pari a € 48.600.<br />
<b>2.</b> Alla luce di quanto sopra esposto, l’affermata ingannevolezza dei messaggi rivolti alla pubblicizzazione della Playstation 3 risiederebbe nella mancata esplicitazione della carenza di retrocompatibilità di tale consolle con i giochi commercializzati per le precedenti versioni (PS1 e PS2): di talché il consumatore, non posto in grado di acquisire immediata contezza di tale caratteristica tecnologica, avrebbe risentito un pregiudizio (nell’orientamento delle proprie scelte d’acquisto; e, comunque, anche) di carattere economico, in quanto l’omissione di alcuna indicazione della specie si sarebbe rivelata suscettibile di ingenerare il convincimento della piena compatibilità della PS3 anche con l’intera gamma dei giochi diffusi con riferimento alle pregresse versioni della consolle.<br />
Tale assunto, propugnato dall’Autorità a fondamento dell’adottato provvedimento repressivo, non merita condivisione.<br />
<b>2.1</b> Va in primo luogo escluso che le caratteristiche intrinseche del messaggio pubblicitario (diffuso nella forma del depliant presso taluni punti vendita, di pagine web oggetto sul sito internet www.mediaworld.it, nonché di uno spot televisivo apparso su Canale 5) recassero un carattere concretamente decettivo: tale, cioè, da poter indurre in errore il potenziale acquirente dell’ultima versione della Playstation.<br />
Come precedentemente illustrato, nessuna delle diversificate forme di pubblicizzazione del prodotto reca alcuna indicazione in ordine alla compatibilità della PS3 con i giochi commercializzati per le Playstation 1 e 2.<br />
Escluso che una indicazione di tal genere – ancorché connotata con valenza meramente omissiva – possa essere ricongiunta allo spot televisivo (trattandosi, come emerso nel corso dell’istruttoria, di esclusiva promozione del marchio “Playstation”, senza alcuna caratterizzazione né del modello promosso, né, tantomeno, delle relative caratteristiche: spot c.d. “brand”), va parimenti confutato che il consumatore potesse essere indotto in errore dal contenuto dei depliant diffusi presso i punti vendita Mediamarket e Trony, ovvero della comunicazione pubblicitaria apparsa sul sito web www.mediaworld.it.<br />
Tutti i veicoli promozionali sopra indicati, infatti, si sono limitati a dare conto – con carattere di contenuto incontestatamente veritiero – della caratteristiche tecniche del prodotto e della multifunzionalità offerta dalla PS3.<br />
<b>2.2</b> Deve, allora, valutarsi se la mancata indicazione della non retrocompatibilità della consolle rispetto ai giochi commercializzati per le precedenti versioni della Playstation fosse concretamente suscettibile di indurre in errore il potenziale acquirente; e, ulteriormente, se a tale omissione potesse accedere un pregiudizio di carattere economico per il consumatore.<br />
Va rammentato come l’art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (nella fattispecie ritenuto applicabile dall’Autorità) definisca “ingannevole” quella pratica commerciale “che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio … e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” con riferimento all’“esistenza” o alla “natura” del prodotto.<br />
Il precedente art. 20, d’altro canto, precisa che, fermo il carattere “scorretto” delle pratiche commerciali ingannevoli, tale connotazione è individuabile in quella “pratica commerciale … contraria alla diligenza professionale, … falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta”.<br />
Ora, deve decisamente escludersi che i messaggi pubblicitari in questione, quand’anche non recanti puntuali – ed esplicite – indicazioni in ordine alla non (diretta) retrocompatibilità di PS3 con i giochi compatibili con le precedenti versioni della consolle, siano nondimeno stati suscettibili di vulnerare la libertà di autodeterminazione, ovvero di falsare il comportamento economico del consumatore; e, men che meno, di arrecare a quest’ultimo un pregiudizio avente carattere patrimonialmente rilevante.<br />
È ben vero, come sottolineato nel provvedimento impugnato, che il giudizio sulla portata ingannevole di un messaggio pubblicitario non presuppone una valutazione riferibile allo stato soggettivo dell’operatore, quanto, piuttosto, implica una valutazione oggettiva unicamente fondata sulla portata contenutistica della comunicazione.<br />
Ma è altrettanto vero che, per potersi fondatamente assumere che il messaggio rechi una connotazione concretamente pregiudizievole, non è sufficiente fare riferimento alle omissioni che hanno accompagnato la campagna pubblicitaria preordinata alla promozione del prodotto: quanto, altrimenti, verificare la diretta correlazione di siffatte (eventuali) omissioni:<br />
&#8211;	da un lato, con l’orientamento o l’induzione all’acquisto che il messaggio, proprio in virtù di quanto in esso “taciuto”, possa aver ingenerato;<br />	<br />
&#8211;	e, d’altro canto, con l’emersione di un pregiudizio – evidentemente configurabile con carattere di concretezza, ancorché in via meramente prognostica – che tale scelta abbia determinato in capo al potenziale acquirente.<br />	<br />
Entrambi tali elementi non ricevono, per effetto dell’omessa indicazione della non retrocompatibilità di PS3 con i giochi relativi alle precedenti versioni della consolle, compiuta emersione.<br />
Escluso ogni contenuto sul punto esplicitamente decettivo dei messaggi pubblicitari all’attenzione, va infatti rilevata la carenza di alcun pregiudizio non soltanto nella scelta del consumatore, ma anche di carattere economico.<br />
E ciò in quanto:<br />
&#8211;	non soltanto i messaggi in questione recavano una dettagliata e veritiera illustrazione delle innovative caratteristiche del prodotto rispetto alle precedenti versioni della Playstation: sì da consentire di ritenere che l’orientamento all’acquisto potesse essere precipuamente veicolato non già dalla riscontrabilità di profili di retrocompatibilità della consolle, quanto, soprattutto, dalla connotazione tecnologicamente più avanzata della PS3 e dalla polifunzionalità innovatimente caratterizzante tale prodotto rispetto alle Playstation 1 e 2;<br />	<br />
&#8211;	e non soltanto l’acquisto della PS3 non ha, ovviamente, arrecato pregiudizio alcuna all’utilizzabilità dei giochi commercializzati per PS1 e PS2 (atteso che gli acquirenti di essi, in quanto detentori del corrispondente modello di consolle, ben avrebbero potuto continuare ad utilizzarli su quest’ultimo);<br />	<br />
&#8211;	ma, soprattutto, la compatibilità della PS3 con i giochi delle precedenti versioni (come, in punto di fatto, non contestato nell’avversata determinazione) sarebbe pressoché totale per quanto concerne la PS1 ed elevatissima relativamente alla Playstation 2, atteso che per riprodurre i titoli precedenti è sufficiente scaricare sulla PS3 la versione aggiornata del software di sistema direttamente dalla consolle, ovvero tramite il sito internet di PS3: operazioni, queste ultime, non comportanti onere alcuno, di carattere economico, per l’utente.<br />	<br />
<b>3.</b> Le considerazioni precedentemente esposte inducono il Collegio a dare atto della fondatezza delle censure esposte con il presente gravame, segnatamente per quanto riguarda l’esclusa ingannevolezza dei messaggi pubblicitari presi in esame dall’Autorità: e ciò – ribadendosi quanto sopra esposto – non soltanto con riferimento al contenuto esplicito dei messaggi stessi, ma anche alla rilevata omissione riguardante le modalità di retrocompatibilità della PS3 con i giochi commercializzati per le precedenti versioni della consolle (la quale non soltanto non ha dimostratamente assunto valenza decettiva ai fini di orientare la scelta del consumatore, ma, vieppiù, non ha comunque comportato pregiudizio alcuno di carattere economico in ragione delle esposte modalità di utilizzazione, sulla stessa Playstation 3, dei titoli afferenti la PS1 e la PS2).<br />
In tali limiti, il ricorso merita accoglimento: per l’effetto imponendosi l’annullamento della gravata determinazione.<br />
Sussistono peraltro, ad avviso del Collegio, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla l’impugnata determinazione adottata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 18 ottobre 2007.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 maggio </p>
<p>2008, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Pasquale DE LISE – Presidente<br />
Antonino SAVO AMODIO – Consigliere<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-6-2008-n-5414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2004 n.5414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5414/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2004 n.5414</a></p>
<p>Pres. ELEFANTE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI Pesole (Avv. P. Quinto) c. Azienda USL LE/1 (Avv. F. Flascassoviti) ed altro sulla formazione del giudizio del Collegio tecnico relativo alla sufficienza dei titoli curriculari Servizio sanitario nazionale – Moduli organizzativi – Affidamento – Selezione – Giudizio di sufficienza all’assunzione della responsabilità – Da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2004 n.5414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2004 n.5414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ELEFANTE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI<br /> Pesole (Avv. P. Quinto) c. Azienda USL LE/1 (Avv. F. Flascassoviti) ed altro</span></p>
<hr />
<p>sulla formazione del giudizio del Collegio tecnico relativo alla sufficienza dei titoli curriculari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio sanitario nazionale – Moduli organizzativi – Affidamento – Selezione – Giudizio di sufficienza all’assunzione della responsabilità – Da parte del Collegio tecnico – Non è richiesto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di selezione per il conferimento della responsabilità di un modulo organizzativo istituito nell’ambito di un servizio sanitario a norma dell’art. 116 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, non si richiede, al Collegio tecnico nominato per lo svolgimento della procedura, la formulazione di un autonomo e singolare giudizio relativo alla sufficienza dei titoli curriculari posseduti da ciascun partecipante, ai fini della assunzione di responsabilità di cui si tratta (e tale giudizio sarebbe anzi arbitrario), in quanto il giudizio di sufficienza é aprioristicamente effettuato nella stessa sede regolamentare con riguardo ai titoli di base necessari per partecipare alla procedura, attraverso la riserva della selezione a“i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo nella medesima struttura”, che siano in possesso di specifici requisiti che, da un lato, sono ritenuti idonei ad evidenziare l’esperienza di servizio acquisita sul campo, variamente calibrata (cinque, sette o tre anni di servizio nella posizione) a seconda del possesso o meno del titolo professionale specifico o di un ulteriore titolo professionale maggiormente qualificante (specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare, nessuna specializzazione, idoneità primariale nella disciplina), dall’altra appaiono propriamente individuati per assicurare che, comunque, l’aspirante prescelto sia di per sé idoneo alla funzione con riferimento alle responsabilità che gli verranno conferite.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla formazione del giudizio del Collegio tecnico relativo alla sufficienza dei titoli curriculari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 5414/04  Reg.Dec <br />
NN. Reg.Ric.7272 e 9111<br />Anno 1999</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello n. 7272 e 9111  proposti da:</p>
<p>I &#8211; (ricorso n. 7272 del 1999)</p>
<p><b>Oronzo PESOLE</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n. 48, presso Gian Marco Grez,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Raffaele CAGNAZZO</b>,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>U.S.L. n. 1 di Lecce</b>, in persona del legale rappresentante in carica rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Flascassoviti, con domicilio eletto in Roma, Via L. Mantegazza, n. 24 c/o cav. L. Gardin;</p>
<p>II &#8211; (ricorso n. 9111 del 1999)</p>
<p><b>Raffaele CAGNAZZO</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto G. Marra e Antonio Nichel, con domicilio eletto in Roma, Via Mantegazza n. 24, presso lo studio del Cav. Luigi Gardin</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Oronzo PESOLE</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n. 48, presso Gian Marco Grez,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>U.S.L. n. 1 di Lecce</b>, in persona del legale rappresentante in carica<br />
entrambi i ricorsi</p>
<p>per la parziale riforma <br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione  della sezione staccata di Lecce, n. 362 dell’1 giungo 1999, con la quale è stato accolto il ricorso principale ed il ricorso incidentale degli attuali appellanti annullandosi la deliberazione del Direttore generale del 19 marzo 1997 n. 1435<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto gli atti di costituzione, nel primo giudizio, della U.S.L. appellata e, nel secondo giudizio, della parte privata appellata, come specificato in epigrafe;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti dellaRelatore, alla pubblica udienza del 27 aprile 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv.toLo Presti in sostituzione dell’Avv. Quinto e l’Avv. Lofoco in sostituzione dell’Avv. Nichil; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F  A  T  T  O</b></p>
<p>1. Con sentenza n. 362 del 16 giugno 1999, la sezione II della Sezione staccata di Lecce del Tribunale Amministrativo della Puglia, ha accolti in parte, sia il ricorso principale proposto dal Dott. Pesole, avverso la deliberazione 19 marzo 1997 n. 1435 del Direttore generale della U.S.L.n. 1 di Lecce – che, in via di autotutela, ha rettificato i punteggi attribuiti dal Collegio tecnico previsto dall’art. 116, comma 4, D.P.R. n. 384 del 1990, in favore dei medici aspiranti all’assegnazione del modulo TBC polmonare e microbatteriosi, collocando al primo posto il Dott. Raffaele Cagnazzo(con punti 17,23) ed al secondo posto il Dott. Oronzo Fiesole (con punti 16, 32) ed ha conseguentemente assegnato il modulo in questione al primo classificato – sia quello incidentale proposto dal controinteressato Dott. Cagnazzo.<br />
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima:<br />
&#8211; l’espunsione del punteggio relativo all’attività prestata dal ricorrente principale Pesole, come medico generico convenzionato, dalla valutazione effettuata dal Collegio tecnico, nell’ambito del curriculum formativo e professionale  (II motivo del ricor<br />
&#8211; l’omessa valutazione della sufficienza dei titoli posseduti dai concorrenti (e valutati in seno al curriculum formativo e professionale) rispetto alla specifica attività sanitaria del modulo (I motivo del ricorso incidentale).<br />
Al contrario è stata ritenuta infondata la censura di incompetenza dedotta dal ricorrente principale e l’altra, dedotta dal ricorrente incidentale (II motivo), secondo cui non sarebbe stato formulato il giudizio motivato sul curriculum formativo e professionale.</p>
<p>2. La sentenza in parola è appellata, con autonomi ricorsi dai due contendenti, i quali ne chiedono la riforma parziale, sulla base delle distinte censure appresso riassunte.<br />
Il Pesole (ric. n. 7272/99) si duole dell’accoglimento del I motivo del ricorso incidentale, sostenendo l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel ritenere mancante la valutazione di sintesi, sulla sufficienza dei titoli curriculari, che, al contrario, già desumibile dalla prima decisione del Collegio tecnico, sarebbe stata, poi, resa esplicita nelle successive decisioni, assunte in risposta alle contestazioni del Direttore generale.<br />
Il Cagnazzo (ric. n.9111/99), a sua volta, lamenta:<br />
a) l’erroneo accoglimento del II motivo del ricorso principale, sulla considerazione che il servizio reso dal controinteressato quale medico di medicina generale convenzionato nel comune di San Pietro in Lama (contemporaneamente a quello di medico ospedaliero di ruolo, prima come assistente e poi come aiuto) non avrebbe potuto essere valutato nel curriculum sia perché, nell’ambito dei titoli di carriera il concorrente si era visto attribuire il punteggio più favorevole fra quelli relativi al servizio, sia perché, in ogni caso, il titolo in questione sarebbe fra quelli valutabili per i concorsi relativi alla posizione funzionale di assistente, e non, invece, nella selezione di cui si tratta, la quale presuppone una più elevata posizione funzionale;<br />
b) l’altrettanto erronea reiezione del secondo dei motivi dedotti con il ricorso incidentale, non potendosi ricavare la motivazione del punteggio globale, richiesta dall’art. 10, comma 8 del D.M. 30 gennaio 1982, dalla elencazione analitica dei punteggi nell’ambito del curriculum, nella scheda individuale, come ritenuto dal giudice di primo grado; del resto, se l’organo tecnico si fosse attenuto all’obbligo di formulare la necessaria valutazione di idoneità dei candidati, anche nel caso in cui il controinteressato avesse totalizzato, in ipotesi, un punteggio più elevato per i titoli di carriera, in ogni caso, non avrebbe dovuto preferirlo sul piano della idoneità, in considerazione della specificità dei titoli posseduti da detto appellante.</p>
<p>3. Successivamente, costituitasi la USL per resistere all’appello del Pesole, ed espletate le parti le rispettive ragioni difensive, le due cause sono state entrambe chiamate alla pubblica udienza del 27 aprile 2004 e trattenute in decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>D  I  R  I  T  T  O</p>
<p></b></p>
<p>1. I due appellanti hanno entrambi partecipato alla procedura riservata per soli titoli indetta dalla soppressa USL LE/1 per l’assegnazione del modulo organizzativo di TBC Polmonare e Microbatteriosi, istituito presso la IV divisione del P.O. “A Galileo” nel novembre del 1994.<br />
La Commissione tecnica all’uopo nominata, a conclusione del procedimento, assegnava il primo posto in graduatoria al Pesole (con punti 23,226) ed il secondo posto al Cagnazzo (con punti 17,980).<br />
Formulava rilievi la Direzione generale,  in ordine alla valutazione dell’anzianità di servizio a norma dell’art. 32 nn. 1 e 2 del D.M. 30 gennaio 1982, ed al punteggio assegnato nell’ambito del curriculum per il servizio reso quale medico generico o di guardia medica e per attività divisionale attribuito al primario.<br />
Per il primo aspetto, la Commissione provvedeva a rettificare il punteggio in modo corrispondente all’invito della Direzione, al contrario confermando il punteggio attribuito per il curriculum, corredando la decisione di una puntuale relazione sulle ragioni del proprio operato.<br />
La Direzione generale formulava ulteriori osservazioni reiterando l’invito a rettificare i verbali, ed alla successiva conferma delle conclusioni  della Commissione, con proprio provvedimento, ha rideterminato la graduatoria, assegnando punti 17, 23 al Dott. Cagnazzo e punti 16, 32 al Dott. Pesole, con assegnazione del modulo al primo classificato.<br />
Ne è derivata l’impugnazione principale e quella incidentale di cui in narrativa, entrambe parzialmente accolte con la sentenza appellata da entrambi i contendenti.</p>
<p>2. I due appelli, riguardanti la medesima sentenza, devono essere riuniti.<br />
I tre punti controversi, separatamente proposti, come esposto in narrativa, concernono:<br />
a) la necessità (o meno) di un’autonoma ed espressa valutazione in ordine alla sufficienza dei titoli posseduti dai concorrenti, ai fini del conferimento del modulo (problema posto con il primo degli appelli in esame);<br />
b) la valutabilità, nel curriculum, di un servizio non valutato né valutabile, fra i titoli di servizio (problema sollevato dal secondo appellante unitamente a quello di cui alla lett. “c” che segue);<br />
c) la sufficienza della scheda contente analiticamente i titoli valutati ad esprimere la “dettagliata relazione” in ordine alla valutazione del curriculum, richiesta dall’art. 10, comma 8, del D.M. 30 gennaio 1982.</p>
<p>3. La controversia concerne una selezione disciplinata dall’art. 116 del D.P.R. 29 novembre 1990 n. 384, il cui comma 4 dispone che, alla selezione per l’affidamento della responsabilità (fra l’altro) di un modulo organizzativo, all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione divisionale o dipartimentale di un servizio istituzionale, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sono ammessi i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo nella medesima struttura, in possesso “di una anzianità di cinque anni di servizio nella posizione e di specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare”, ovvero “di un&#8217;anzianità di sette anni di servizio nella posizione funzionale intermedia” o infine “di un&#8217;anzianità di tre anni di servizio nella posizione medesima ed in possesso dell&#8217;idoneità primariale nella disciplina”. <br />
Lo stesso quarto comma dispone inoltre l’applicazione, alla valutazione dei criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire, affidandosi la valutazione medesima ad un collegio tecnico costituito da tre medici o veterinari di posizione funzionale apicale, di cui uno della stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione intermedia da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), prescelto dall&#8217;Amministrazione, uno della divisione o servizio interessato, in carenza del quale alla designazione provvede l&#8217;Ordine provinciale dei medici, ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative.<br />
Specificamente, applicabili, con gli adattamenti del caso,  alla selezione in parola, a noma dell’art. 163 del Decreto ministeriale di cui si tratta, sono le disposizioni contenute negli artt. 29 e segg., relative al  concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, oltre, ovviamente, alle regole di carattere generale, contenute nel medesimo decreto, fra cui, in particolare l’art 10 nel quale sono fissati i criteri generali di valutazione.</p>
<p>4.1. Muovendo dal quadro normativo che precede, è agevole constatare come da nessuna norma sia prescritto, che a parte, la commissione giudicatrice, debba esprimere una valutazione di sufficienza dei titoli posseduti dai candidati in relazione alla specifica attività della particolare articolazione del servizio sanitario di cui è espressione il modulo da conferire, così come indicato nella sentenza appellata, nella parte in cui illustra le ragioni di accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.<br />
Invero, il giudizio di sufficienza è aprioristicamente definito dal regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall&#8217;accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all&#8217;art. 6, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, di cui al D.P.R. 28 novembre 990 n. 384, che all’art. 116, innanzitutto, riserva la selezione a “i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo nella medesima struttura” e, quindi, individua i requisiti di partecipazione, in ogni caso, nella necessaria acquisizione di una esperienza di servizio sul campo, ancorché variamente calibrata (cinque, sette o tre anni di servizio nella posizione) a seconda del possesso o meno del titolo professionale specifico o di un ulteriore titolo professionale maggiormente qualificante (specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare, nessuna specializzazione, idoneità primariale nella disciplina).<br />L’espressa definizione dei requisiti di partecipazione, nell’ambito della selezione riservata, rigorosamente, a quanti, nella qualificata posizione funzionale, facciano già parte, in posizione di ruolo, nella medesima struttura e siano in possesso dei requisiti di servizio o di servizio e professionali sopra specificati, induce a ritenere che non soltanto un siffatto giudizio di idoneità alla funzione, da parte della Commissione, non era richiesto dalla normativa che disciplina la materia (ed infatti nessuna norma lo prescrive) ma sarebbe stato arbitrario ed illegittimo, dovendo al contrario limitarsi, la Commissione, ad individuare, nell’ambito del curriculum, aprioristicamente, come del resto ha fatto, i titoli particolarmente qualificanti in rapporto al particolare conferimento di responsabilità.<br />
E tali titoli preferenziali, come correttamente rilevato dalla parte appellante con il primo dei ricorsi in esame, non avrebbero potuto essere rinvenuti nel titolo professionale computato, ai fini dell’ammissione, ex equo con l’esuberante anzianità di servizio, nel senso della totale equivalenza di un’anzianità maggiore (sette anni) al possesso della specializzazione congiunta ad un’anzianità più ridotta (cinque anni), bensì (ed in ciò deve convenirsi con la sentenza appellata) nel curriculum formativo e professionale, ma non per effetto di una sua automa considerazione (ai fini della sufficienza dei titoli) ma, come è stato in effetti praticato dalla Commissione, specificando ed individuando in tale ambito ciascuno dei titoli classificati e valutati, in correlazione ad un criterio di base, che, chiaramente formulato a priori, non potesse indurre a nessuna incertezza sulle ragioni di attribuzione del punteggio, la cui sommatoria (con le ulteriori categorie) avrebbe dovuto in definitiva, stabilire l’ordine di graduazione ed il risultato della selezione.<br />
E’ pertanto fondato l’appello n. 7272/1999. che solleva il problema, e la sentenza deve essere riformata nella parte in cui accoglie il primo motivo del ricorso incidentale. 4.2. Al contrario la sentenza deve essere confermata nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’espunsione dal curriculum del titolo relativo al servizio prestato dal primo degli appellanti come medico generico convenzionato.<br />
Non è in discussione né che la valutabilità, nel curriculum, abbia costituito oggetto di una previa determinazione dell’apposito organo tecnico, né che il titolo non sia stato valutato fra quelli di servizio del concorrente.<br />
Gli argomenti addotti a sostegno della non valutabilità nel curriculum da parte del secondo degli appellanti appaiono, pertanto non pertinenti all’oggetto.<br />
Ciò che l’interessato avrebbe dovuto chiarire è in che cosa risulti viziato (sempre nei limiti in cui il giudizio tecnico dell’apposito collegio risulti sindacabile dall’Autorità preposta, e non sia al contrario, viziata, l’interferenza, da parte del Direttore generale dell’Unità Sanataria Locale, in sede di esercizio del potere di autotutela), il procedimento logico che ha indotto il suddetto Collegio a ritenere che il servizio prestato in qualità di medico generico convenzionato dal candidato gli avesse consentito “di maturare esperienze pratiche ed arricchire la propria capacità professionale che si esprime anche nell’attività specialistica quotidiana” sulla considerazione ulteriore che “la disciplina pneumatologica è una branca della medicina generale interna e, d’altra parte, i nostri degenti respiratori (affetti da tubercolosi, asma, insufficienza respiratoria, neoplasie polmonari, etc,) presentano spesso patologie concomitanti d’interesse internistico”.<br />
Il giudizio è lucido ed inattaccabile sul piano della logicità e della pertinenza alla specificità del modulo in concorso, e l’inserimento del titolo fra quelli valutabili nel curriculum risponde proprio all’esigenza messa in luce dalla stessa norma di base, secondo cui bisognava avere “particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire”.<br />
 Del tutto correttamente, dunque il giudice di primo grado ha ritenuto di dovere annullare, per tale profilo, la deliberazione impugnata.</p>
<p>4.3. Altrettanto correttamente è stato ritenuto che la scheda predisposta dal collegio tecnico, con l’elencazione dei titoli valutati nel curriculum, in forza della sua analiticità e della corretta correlazione con i criteri, abbia compiutamente assolto alla prescrizione dell’art. 10, comma 8, del D.M. 30 gennaio 1982, nel quadro della esigenza di trasparenza evidenziato dalla prescrizione.</p>
<p>5. In conclusione deve essere accolto l’appello n. 7272/99 e deve essere respinto l’appello n. 8111/99.<br />
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere interamente accolto il ricorso di primo grado n. 1762 del 1997 r.r. della Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e respinto interamente il ricorso incidentale proposto dal Dott. Cagnazzo nel ricorso medesimo, con consequenziale riforma della sentenza appellata, ed annullamento della deliberazione 19 marzo 1997 n. 1435 in base e per gli effetti del solo accoglimento del ricorso principale di primo grado.<br />
Le spese dei giudizi riuniti, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico del Dott. Cagnazzo ed in favore del Dott. Pesole.<br />Nulla per quanto riguarda l’Azienda succeduta alla USL Le/1.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi in epigrafe; accoglie l’appello n. 7272 del 1999 e respinge l’appello n. 9111 del 1999 e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1762 del 1997 r.r. della Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e respinge interamente il ricorso incidentale proposto dal Dott. Cagnazzo nel ricorso medesimo, con consequenziale riforma della sentenza appellata, ed annullamento della deliberazione 19 marzo 1997 n. 1435 in base e per gli effetti del solo accoglimento del ricorso principale di primo grado;<br />
Condanna l’appellante Cagnazzo, resistente sull’appello proposto dal Pesole, al pagamento, in favore di quest’ultimo, delle spese dei giudizi riuniti che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre CPA ed IVA come per legge;<br />
Nulla per quanto riguarda l’Azienda succeduta alla USL Le 1.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Agostino Elefante		PRESIDENTE<br />	<br />
Corrado Allegretta		CONSIGLIERE<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	CONSIGLIERE Est.<br />	<br />
Goffredo Zaccardi		CONSIGLIERE<br />	<br />
Claudio Marchitiello		CONSIGLIERE																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 3 agosto 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2004 n.5414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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