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	<title>5406 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5406 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2011 n.5406</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2011-n-5406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2011-n-5406/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2011 n.5406</a></p>
<p>Pres. Piscitello &#8211; Est. Caringella Regione Autonoma della Sardegna &#8211; Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport (Avv.ti S. Trincas, A. Camba)/ Impianti Sardegna Srl (Avv.ti F. Pilia, P.G. Pilia) sulla impossibilità che il recesso di una componente il r.t.i., in sede di gara, sani il difetto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2011-n-5406/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2011 n.5406</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2011-n-5406/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2011 n.5406</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello  &#8211;  Est. Caringella <br /> Regione Autonoma della Sardegna &#8211; Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport (Avv.ti S. Trincas, A. Camba)/ Impianti Sardegna Srl (Avv.ti F. Pilia, P.G. Pilia)</span></p>
<hr />
<p>sulla impossibilità che il recesso di una componente il r.t.i., in sede di gara, sani il difetto di un requisito di partecipazione ed escluda la necessità del controllo in capo a tutti i componenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. – Gara – A.T.I. – Requisiti – Carenza –Recesso componente – Sanatoria ex post &#8211; Irrilevanza. </p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Gara – ATI – Requisiti – Recesso componente – Effetti &#8211; Requisiti in capo a tutti i componenti –  Controllo – Necessità.</p>
<p>3.	Contratti della p.a. – Gara – Requisiti – Correttezza fiscale – Rateizzazione dopo presentazione delle offerte – Adempimento – Esclusione – Legittimità. </p>
<p>4.	Contratti della P.A. – Gara – Moralità professionale – Condanne penali – Dichiarazione – Obbligo – Violazione –  Esclusione – Legittimità – Ragioni. </p>
<p>5.	Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Moralità professionale – Condanne penali – Dichiarazione – Omissione – Sanatoria – Dichiarazione giudiziale di estinzione – Inidoneità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In tema di partecipazione alle gare, il recesso dell&#8217;impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non vale a sanare ex post una situazione di preclusione all&#8217;ammissione alla procedura sussistente al momento dell&#8217;offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente. </p>
<p>2.	In tema di partecipazione alle gare, il recesso di un’impresa componente di un raggruppamento, intervenuto nel corso della fase procedurale finalizzata al controllo dei requisiti del raggruppamento aggiudicatario in via provvisoria in ragione della sussistenza proprio in capo a detta impresa di situazioni potenzialmente ostative ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere c) e g), del codice dei contratti pubblici, non esclude la necessità del controllo dei requisiti di partecipazione in capo a tutti i componenti originari del raggruppamento costituendo. </p>
<p>3.	E’ legittima l’esclusione della concorrente per difetto del requisito della regolarità fiscale in quanto trattasi di violazioni definitivamente accertate in ragione dell’emissione di avvisi di accertamento non tempestivamente contestati in sede giudiziale, per i quali il beneficio della rateizzazione è stato chiesto o concesso dopo il momento rilevante dato dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. </p>
<p>4.	E’ legittima l’esclusione di un raggruppamento temporaneo, provissoriamente aggiudicatario, in ragione della mancata dichiarazione, da parte del legale rappresentante della società in esame, di un precedente penale relativo a un  reato contravvenzionale, in quanto la mancata dichiarazione ha impedito il controllo dell’amministrazione sulla rilevanza e sulla gravità del fatto di reato. </p>
<p>5.	In tema di requisiti di partecipazione, la mancata dichiarazione di condanne penali (nel caso di specie, trattasi di reato contravvenzionale) non può essere sanata dall’intervento della dichiarazione giudiziale di estinzione ex artt. 460 e 676 c.p.p., in quanto la violazione dell’obbligo di dichiarazione ed il difetto sostanziale del requisito sono da apprezzare al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7020 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Regione Autonoma della Sardegna &#8211; Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, rappresentato e difeso dagli avv. Sandra Trincas, Alessandra Camba, con domicilio eletto presso Regione Sardegna Ufficio Di Rappresentanza in Roma, via Lucullo, 24; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impianti Sardegna Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Pilia, Paolo Giuseppe Pilia, con domicilio eletto presso Paolo Giuseppe Pilia in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi, 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>At &#038; T Srl Costruzioni Generali, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Ingianni, Giovanni M. Lauro, con domicilio eletto presso Francesco Asciano in Roma, via G.Bazzoni, 1; 	</p>
<p>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentata e difesa dall&#8217;Stefano Varone, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7021 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Regione Autonoma della Sardegna &#8211; Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso Regione Sardegna Ufficio Di Rappresentanza in Roma, via Lucullo, 24; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Raimondo Tilocca &#038; C Snc in proprio e quale Capogruppo Ati, Icort Srl e Vps Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Franco Pilia, con domicilio eletto presso Paolo Giuseppe Pilia in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi, 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>At&#038; T Srl Costruzioni Generali, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni M. Lauro e Anna Ingianni, con domicilio eletto presso Francesco Asciano in Roma, via G.Bazzoni, 1;	</p>
<p>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentata e difesa dall&#8217;Stefano Varone, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 7020 del 2011:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Sardegna &#8211; Cagliari: Sezione I n. 00518/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ARREDI PER SISTEMA DEI LUOGHI E DEGLI ISTITUTI DI CULTURA</p>
<p>quanto al ricorso n. 7021 del 2011:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Sardegna &#8211; Cagliari: Sezione I n. 00519/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ARREDI PER SISTEMA DEI LUOGHI E DEGLI ISTITUTI DI CULTURA</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe specificate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Ledda, per delega dell&#8217;avv. Camba e Trincas, Pilia e Lauro Ledda, per delega dell&#8217;avv. Camba e Trincas, Pilia e Lauro;</p>
<p>Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata come da avviso dato alle parti in camera di consiglio;<br />	<br />
Ritenuto che profili di connessione oggettiva e soggettiva impongono la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che gli appelli principali proposti dalla Regione Sardegna e gli appelli incidentali tempestivi proposti da AT&#038;T S.r.l. Costruzioni Generali meritano accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni:<br />	<br />
a)è suscettibile di condivisione il principio giurisprudenziale secondo cui il recesso dell&#8217;impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non vale a sanare ex post una situazione di preclusione all&#8217;ammissione alla procedura sussistente al momento dell&#8217;offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente (cfr. Cons. Stato Ad Plen, decisione 15 aprile 2010, n. 2155; sez. V, 6546/2010; sez. VI, nn. 842/2010 e 2964/2009);<br />	<br />
b) una diversa soluzione ermeneutica, che intendesse impedire il controllo sui requisiti di ammissione delle imprese recedenti, consentirebbe l’elusione delle prescrizioni legali che impongono il possesso dei requisiti stessi in capo ai soggetti originariamente facenti parte del raggruppamento all’atto della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione (cfr., sez. VI, decisione n. 7440/2010, secondo cui l’accertamento di una causa ostativa in capo ad una componente del raggruppamento non è pregiudicato dal successivo recesso di detta impresa dalla compagine associativa, in quanto detto accertamento si colloca in una fase anteriore a quella del successivo recesso dall’ATI e il principio della <i>par condicio</i> impone di valutare le offerte come presentate, in guisa da impedire il facile aggiramento dell’obbligatoria verifica in merito alla sussistenza di cause di esclusione attraverso il recesso dal raggruppamento di alcune imprese);<br />	<br />
c)nel caso di specie il recesso della mandante Impianti Sardegna, intervenuto nel corso della fase procedurale finalizzata al controllo dei requisiti del raggruppamento aggiudicatario in via provvisoria in ragione della sussistenza proprio in capo a detta impresa di situazioni potenzialmente ostative ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere c) e g), del codice dei contratti pubblici, non esclude, in forza di un canone ermeneutico volto a contemperare la libertà di impresa con l’interesse pubblico al rispetto delle norme in materia di partecipazione alle procedure competitive, la necessità del controllo dei requisiti di partecipazione in capo a tutti i componenti originari del raggruppamento costituendo; <br />	<br />
d)dalla documentazione in atti si ricava la dimostrazione della sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione in relazione al difetto dei requisiti di cui alle lettere c) e g) dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici;<br />	<br />
e)quanto al requisito della regolarità fiscale, è comprovata in atti la sussistenza, in capo alla mandante Impianti Costruzioni, di violazioni definitivamente accertate in ragione dell’emissione di avvisi di accertamento non tempestivamente contestati in sede giudiziale, per i quali il beneficio della rateizzazione è stato chiesto o concesso dopo il momento rilevante dato dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte (cfr., in materia, Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 104);<br />	<br />
f)ricorre anche la causa di esclusione di cui all’art. 38, lett. c), in ragione della mancata dichiarazione, da parte del legale rappresentante della società in esame, di un precedente penale relativo al reato contravvenzionale previsto dagli artt. 8 e 26 della legge 977 del 1966, in relazione alla violazione di norme in materia di condizioni di lavoro dei minori;<br />	<br />
g)la mancata dichiarazione ha, infatti, impedito il controllo dell’amministrazione sulla rilevanza e sulla gravità del fatto di reato mentre l’intervento della dichiarazione giudiziale di estinzione ex artt. 460 e 676 c.p.p., non vale a sanare la violazione dell’obbligo di dichiarazione ed il difetto sostanziale del requisito da apprezzare al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr., in materia, Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9324);<br />	<br />
Reputato, in definitiva, che gli appelli meritano accoglimento e che, per l’effetto, i ricorsi di primo grado devono essere integralmente respinti e che le spese devono seguire la regola della soccombenza nei sensi in dispositivo specificati; <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe specificati, li riunisce, accoglie gli appelli principali ed incidentali, e, per l’effetto, respinge i ricorsi di primo grado.<br />	<br />
Condanna in via solidale le parti ricorrenti in primo grado Impianti Sardegna s.r.l. r e Raimondo Tilocca e C., capogruppo della costituenda ATI con ICORT s.r.l. e VPS s.r.l., al pagamento, in favore dell’appellante principale Regione Sardegna e dell’appellante incidentale AT &#038; T s.r.l. delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 10.000//00 (diecimila//00), da dividere in parti uguali tra le due parti vittoriose. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2011-n-5406/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2011 n.5406</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5406</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-6-2008-n-5406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-6-2008-n-5406/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-6-2008-n-5406/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5406</a></p>
<p>Pres. Orciuolo &#8211; Rel. Rotondo Riglioni S. (Avv.ti G. e G. Carta) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato) sul diritto di accesso alla registrazione della telefonata pervenuta al 112 &#8211; pronto intervento non oggetto di sequestro giudiziario Diritto di accesso – Esposto/denuncia – Registrazione telefonica – Atto amministrativo – Rappresentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-6-2008-n-5406/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5406</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-6-2008-n-5406/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2008 n.5406</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo &#8211; Rel. Rotondo<br />  Riglioni S. (Avv.ti G. e G. Carta)	c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto di accesso alla registrazione della telefonata pervenuta al 112 &#8211; pronto intervento non oggetto di sequestro giudiziario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto di accesso – Esposto/denuncia – Registrazione telefonica – Atto amministrativo – Rappresentazione elettromagnetica &#8211; Equivalenza – Sussiste – Interesse – Rilevanza &#8211;  Ostensibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il diniego di accesso alla registrazione della telefonata pervenuta al 112 &#8211; pronto intervento, opposto all’istanza del soggetto coinvolto in una indagine amministrativa ad essa collegata e dunque avente un interesse giuridicamente rilevante, quando la telefonata non sia stata oggetto di uno specifico provvedimento  di sequestro giudiziario in grado di revocare in dubbio l’ostensibilità del documento. Infatti, la registrazione della telefonata può qualificarsi, ai fini dell’art. 22 della L. n. 241/90, alla stregua di un esposto / denuncia riprodotto su supporto magnetico,  dunque rientrante nella categoria degli atti amministrativi nella forma di rappresentazioni elettromagnetiche di cui l’amministrazione potrà fare uso per la propria attività di accertamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I^ bis</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2861/08 R.G. proposto da </p>
<p><b>Riglioni Salvatore</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Carta e Giovanni Carta, presso il cui studio in Roma, via B. Buozzi n. 87, è elettivamente domiciliato; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
il Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege  presso l’Avvocatura generale dello Stato;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della determinazione n. 1145-5 del 15 febbraio 2008 con la quale il Capo di Stato Maggiore del Comando Regione Carabinieri Lazio ha respinto l’istanza di accesso proposta dal ricorrente</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 23 aprile 2008  il magistrato dott. Giuseppe Rotondo;<br />
Presenti i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede ordinarsi al ministero della difesa l’esibizione della registrazione della telefonata pervenuta al “112” – pronto intervento -.<br />
Il ricorrente premette in fatto che:<br />
-il 17 novembre 2007 in occasione di un intervento richiesto su un reato di furto, la vettura di servizio da lui condotta è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha cagionato la morte di un pedone;<br />
-a seguito di tale evento, egli è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di omicidio colposo;<br />
-qualche tempo dopo, è stato informato della circostanza che un cittadino, alcuni giorni dopo l’incidente, aveva chiamato al numero 112 del pronto intervento ed aveva esposto che – contrariamente a quanto scritto da alcuni giornali – l’autoradio dei Carab<br />
-ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 ha chiesto di accedere alla predetta registrazione telefonica;<br />
-l’amministrazione ha negato l’accesso “<i>atteso che la telefonata: <br />
-“è un atto giudiziario e non documento amministrativo;<br />
-è espressamente esclusa dall’accesso dall’art. 24 della legge n. 241/90</i>”.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
L’art. 22 <i>(Definizioni e principi in materia di accesso )<b> </b></i>della legge 7 agosto 1990, n. 241 recita:<br />
<i>Ai fini del presente capo si intende: <br />
a) per &#8220;diritto di accesso&#8221;, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;<br />
b) per &#8220;interessati&#8221;, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso;<br />
c) omissis …<br />
d) per &#8220;documento amministrativo&#8221;, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale …”.<br />
</i>Sotto il profilo oggettivo, non v’è dubbio che la registrazione della telefonata può qualificarsi alla stregua di un esposto-denuncia riprodotto su supporto magnetico e, dunque, una “rappresentazione elettromagnetica” detenuta dall’amministrazione. Neppure è revocabile in dubbio, ad avviso del Collegio, la circostanza che la detenzione sia qualificata nel senso che di esso documento l’amministrazione della Difesa ne farà o potrà fare uso per la sua attività amministrativa funzionale (interesse pubblico) ai compiti istituzionali, quali ad esempio: accertativi della violazione o meno del codice della strada (ai fini dell’applicazione eventuale delle sanzioni depenalizzate); disciplinari nei confronti del ricorrente, statistici, punti patente, ecc… .<br />
Sotto il profilo soggettivo, è indubitabile che il ricorrente – necessitato a svolgere la proprio difesa in ogni più opportuna sede e, comunque,  legittimato a pretendere l’accertamento della verità dei fatti per le conseguenze che ne possono derivare alla propria sfera giuridico/patrimoniale &#8211; sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso di natura concreta, personale ed attuale. <br />
L’intimata amministrazione ha denegato, invero, l’ostensione attribuendo alla “telefonata” la natura di atto giudiziario coperto da segreto. Evidentemente, il dirigente ha ritenuto che la registrazione in parola, oggetto della domanda di accesso, siccome rilevante in ambito di procedimento penale, ovvero trasmessa al giudice penale, muti per ciò stesso la propria natura giuridica. Così non è, anche perché non consta che la telefonata sia stata oggetto di uno specifico provvedimento di sequestro giudiziario in grado di revocare in dubbio l’ostensibilità del documento.<br />
In questo senso è la giurisprudenza univoca del giudice della legittimità, di primo e di secondo grado, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi risultando ineccepibili e, comunque, conformi a pacifici principi di diritto e all’esigenza di trasparenza che deve connotare l’attività della pubblica Amministrazione le motivazioni che sorreggono tale conclusione (Cons. Stato IV Sez. 28 ottobre 1996 n.1170; 20 maggio 1996 n.665; 4 aprile 1998 n.548, per la quale la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, ma funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso; T.A.R. Reggio Calabria 13 settembre 1995 n.730, per il quale il soggetto denunciato all’Autorità giudiziaria per aver realizzato una costruzione edilizia senza la prescritta concessione ha diritto di prendere visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che ha dato origine alla denuncia).<br />
Ne consegue, per quanto sin qui argomentato che l’intimata amministrazione è tenuta all’ostensione della riproduzione magnetica della telefonata. Prima di procedere in tal senso essa, però, dovrà avere cura di integrare dapprima il contraddittorio procedimentale nei confronti del controinteressato, informandolo sulla pendenza dell’istanza avanzata in tal senso dal ricorrente.<br />
Per le ragioni che precedono, altrettanto inconferente s’appalesa l’evocazione dell’art. 24 della legge n. 241/1990 che tra i casi di esclusione dall’accesso affatto non contempla la fattispecie in esame.<br />
In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e precisazioni di cui sopra; mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglie il ricorso meglio in epigrafe specificato.<br />
Condanna il ministero della difesa alla refusione delle spese processuali che liquida in € 1.000,00.</p>
<p>Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I^ bis, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2008, con l’intervento dei sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Elia Orciuolo &#8211; Presidente<br />
Dott. Donatella Scala &#8211; Consigliere<br />
Dott. Giuseppe Rotondo &#8211; Giudice relatore ed estensore</p>
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