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	<title>5398 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5398 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2013 n.5398</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-11-2013-n-5398/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-11-2013-n-5398/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2013 n.5398</a></p>
<p>Pres. Nappi, est. Nunziata Costanzo Sossio, Cartagine Antonio, Rosa Anna Brigida, Coglitore Rosario, Sangiovanni Carmine, Sabatino Mario, Russo Roberto, Rezzuti Antonio, Lenci Antonio, Tufano Luca, Lucidi Massimo, Bellopede Vincenzo, Caso Alessia e Smelzo Luigi, (Avv. Antonio Sasso) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale) sull&#8217;annullamento delle Disposizioni Comunali aventi ad oggetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-11-2013-n-5398/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2013 n.5398</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-11-2013-n-5398/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2013 n.5398</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nappi, est. Nunziata<br /> Costanzo Sossio, Cartagine Antonio, Rosa Anna Brigida, Coglitore Rosario, Sangiovanni Carmine, Sabatino Mario, Russo Roberto, Rezzuti Antonio, Lenci Antonio, Tufano Luca, Lucidi Massimo, Bellopede Vincenzo, Caso Alessia e Smelzo Luigi, (Avv. Antonio Sasso) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento delle Disposizioni Comunali aventi ad oggetto il recupero delle somme erogate per la partecipazione a riunioni di organi municipali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Giurisdizione e competenza – Erogazione del gettone di presenza ai Consiglieri circoscrizionali – Controversia – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni.	</p>
<p>2. Comune e provincia – Art. 82 D.Lgs. 267/2000 &#8211; Erogazione del gettone di presenza ai consiglieri circoscrizionali di città metropolitane – Obbligo &#8211; Sussiste – Provvedimento di recupero delle somme motivato sulla scorta della mancata istituzione delle città metropolitane – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La controversia avente ad oggetto la congruità degli emolumenti attribuiti dall’Amministrazione per l’esercizio delle funzioni di consigliere circoscrizionale investe una posizione di interesse legittimo, in quanto riguarda direttamente l’esercizio di un “munus pubblicum”, ragion per cui ricade nella giurisdizione del G.A. (1)	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 267/2000, l’indennità di partecipazione alle riunioni degli organi collegiali spetta solo ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane e tale regime derogatorio trova applicazione a prescindere dall’istituzione di quest’ultime; pertanto devono ritenersi illegittimi i provvedimenti con cui il Comune di Napoli avvia il recupero delle somme erogate per i gettoni di presenza, sulla scorta della mancata istituzione della città di Napoli come città metropolitana. (Nella specie il TAR ha rilevato che i gettoni di presenza erano tanto più dovuti in ragione del D.L. n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011 che fa salva l’indennità dei consiglieri circoscrizionali delle città capoluogo di regione con oltre 250.000 abitanti).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) cfr. Cass. Civ., SS. UU., 25.5.2005, n.10961; 23.1.2004, n.1231</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt.60 e 74 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 5638 del 2012 proposto dai Sigg. Costanzo Sossio, Cartagine Antonio, Rosa Anna Brigida, Coglitore Rosario, Sangiovanni Carmine, Sabatino Mario, Russo Roberto, Rezzuti Antonio, Lenci Antonio, Tufano Luca, Lucidi Massimo, Bellopede Vincenzo, Caso Alessia e Smelzo Luigi, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Sasso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via Toledo n.156;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Napoli, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, domiciliata in Napoli, piazza Municipio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>delle Disposizioni nn.48, 50,51, 52, 53, 60, 62, 65, 66, 68, 70, 74 e 75 del 9/10/2012 di recupero delle somme erogate per partecipazione a riunioni di Organi municipali di cui erano stati componenti; delle note del 28/6/2012 di avvio del procedimento oltre agli atti presupposti, nonché per la declaratoria del diritto a percepire il gettone di presenza ex art.82, comma 2, del Decr. Legisl. n.267/2000.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui i ricorrenti espongono di essere stati Consiglieri della decima Municipalità del Comune di Napoli – Bagnoli Fuorigrotta- nel corso della legislatura conclusasi nel maggio 2011; ai medesimi veniva comunicato l’avvio del procedimento di recupero delle somme già erogate per la partecipazione ad Organi di cui erano stati componenti in considerazione del fatto che, con riguardo all’art.83 del Decr. Legisl. n.267/2000, la città di Napoli non era stata istituita come città metropolitana ex artt.22 e 23 della Legge n.42/2009 e che comunque la prescrizione di cui all’art.2, co.9-ter, del D.L. n.225/2010 che aveva inteso quali città metropolitane i comuni capoluogo di regioni di cui agli artt.22 e 23 della Legge n.42/2009 aveva carattere irretroattivo. I ricorrenti presentavano memorie rigettate con i provvedimenti impugnati che hanno disposto il recupero delle somme già liquidate a titolo di gettoni di presenza;<br />	<br />
Vista la costituzione del Comune di Napoli;<br />	<br />
Vista l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti;<br />	<br />
Vista la memoria con documentazione del Comune di Napoli;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 14 novembre 2013, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;<br />	<br />
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, nonché dall’art.74 cod. proc. ammin., essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;<br />	<br />
Ritenuto in punto di giurisdizione, contrariamente a quanto asserito dal Comune resistente, di condividere l’orientamento (Cass. Civ., SS. UU., 25.5.2005, n.10961; 23.1.2004, n.1231) secondo il quale coloro che sono chiamati ad operare nell&#8217;assolvimento di un munus publicum – come appunto i consiglieri circoscrizionali &#8211; sempre che non risulti oggettivamente ipotizzabile un rapporto di pubblico impiego o di collaborazione professionale, ove contestino la congruità dell’emolumento attribuito dall&#8217;Amministrazione per l&#8217;espletamento delle funzioni introducono una controversia che, investendo una posizione di interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo; <br />	<br />
Considerato che la disposizione in questione recante riduzione delle indennità non appariva giustificata con riguardo a Città di maggiori dimensioni in ragione del contributo che gli Organi di decentramento politico-amministrativo garantiscono al governo cittadino, ed in tale ottica deve essere letta la soluzione di compromesso tra le esigenze di risparmio e di riconoscimento del ruolo delle circoscrizioni quale culminata nella norma di cui al terzo periodo del comma secondo dell’art.82 del Decr. Legisl. n.267/2000 secondo cui “Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane…”;<br />	<br />
Ritenuto che il regime derogatorio in favore dei consiglieri circoscrizionali delle città capoluogo di Regione debba trovare immediata applicazione a prescindere dall’istituzione delle città metropolitane e che, a seguito della Legge n.122/2010, andavano ripristinati i gettoni di presenza, ciò tanto più perchè, con D.L. n.225/2010 convertito in Legge n.10/2011, è stata fatta salva l’indennità dei consiglieri delle circoscrizioni nelle città capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che, per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto sul presupposto dell’erronea interpretazione da cui sono inficiati i provvedimenti impugnati ove si fa propria l’identificazione delle città metropolitane con i comuni capoluogo di Regione anche perché, ignorandosi che la normativa pregressa non viene innovata e che le città metropolitane restano quelle individuate dalla Legge n.42/2009, viene – di fatto – in costanza della medesima consiliatura riservata ai consiglieri circoscrizionali una disciplina differenziata sul piano temporale sebbene in condizioni identiche; <br />	<br />
Ritenuto, infine, che sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate &#8211; per disporre la compensazione delle spese di giudizio, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e dichiara il diritto dei ricorrenti percepire il gettone di presenza ex art.82, comma 2, del Decr. Legisl. n.267/2000.<br />	<br />
Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-11-2013-n-5398/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2013 n.5398</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2004 n.5398</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5398/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5398/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5398/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2004 n.5398</a></p>
<p>Pres. ELEFANTE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI D’Errico (Avv. A. Funari) c. Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina (Avv.ti E. Terpin e S. Vacirca) sull&#8217;efficacia temporale delle graduatorie dei concorsi delle Unità sanitarie Concorsi pubblici &#8211; Concorsi U.S.L. &#8211; Efficacia biennale delle graduatorie &#8211; Utilizzo &#8211; Graduatorie di altre U.S.L. &#8211; Esclusione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5398/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2004 n.5398</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5398/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2004 n.5398</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ELEFANTE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI<br /> D’Errico (Avv. A. Funari) c. Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina (Avv.ti E. Terpin e S. Vacirca)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;efficacia temporale delle graduatorie dei concorsi delle Unità sanitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Concorsi U.S.L. &#8211; Efficacia biennale delle graduatorie &#8211; Utilizzo &#8211; Graduatorie di altre U.S.L. &#8211; Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 9, della legge 20 marzo 1985, n. 207, che dispone la validità per un biennio delle graduatorie dei concorsi delle Unità sanitarie, in correlazione con quanto disposto dall’art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e, successivamente, per il periodo transitorio ivi previsto, dallo stesso art. 9 della L. n. 207, deve essere interpretato nel senso che l’utilizzazione può trovare applicazione esclusivamente con riferimento alle graduatorie dei concorsi espletati dalla stessa Unità sanitaria locale nella quale si è verificata la vacanza del posto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’efficacia temporale delle graduatorie dei concorsi delle Unità sanitarie</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  5398/04 REG.DEC.<br />
N. 8679 REG.RIC.<br />
ANNO 1996</p>
<p align=center><b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,<br /> Quinta  Sezione </b></p>
<p>   ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8679 del 1996, proposto da<br />
<b>Giovanni Francesco Livio D’Errico</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Funari, con domicilio eletto in Roma, Piazza Acilia n. 4;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda per i Servizi Sanitari N. 1 Triestina</b> (già U.S.L. n. 1 Triestina), in persona del Direttore generale in carica, Dott. Federico Montesanti, con sede in Trieste, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Terpin del Foro di Trieste, e Sergio Vacirca del Foro di Roma. con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, Via Flaminia n. 195 in forza di procura a margine della comparsa di costituzione in data 13 aprile 2004,  e deliberazione AG del 22 marzo 2004 n. prot. 167 (che sostituisce, fra l’altro, precedente domiciliatario)</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 372 del 23 aprile 1996, notificata il 9 agosto 1996, con la quale è stato respinto il ricorso dell’attuale appellante ai fini dell’utilizzazione della graduatoria del concorso a Primario di medicina nucleare, approvato dalla U.S.L. RM 26 ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di causa;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 27 aprile 2002, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. Funari per l’appellante e l’Avv. Vacirca per l’Azienda appellata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATT O  E  DIRITTO</b></p>
<p>1.1. L’appellante impugna la sentenza n. 372 del 23 aprile 1996, con la quale è stato respinto il ricorso da lui proposto contro l’Unità Sanitaria Locale n. 1 “Triestina, per l’annullamento del provvedimento del sostituto dell’Amministratore straordinario 3 febbraio 1993 n. P.2/2-93, che respinge l’istanza volta all’assunzione in servizio, quale primario della Divisione di medicina nucleare, cui il richiedente sosteneva di avere titolo in quanto collocatosi al 4° posto della graduatoria degli idonei nel concorso bandito dall’Unità Sanitaria Locale RM 26, approvata con deliberazione n. 1079 del 12 novembre 1992.<br />Il procedimento logico in base al quale il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni sarebbe in vario modo viziato, per avere mancato, detto giudice di esaminare e valutare le ragioni poste dal ricorrente a sostegno della pretesa, ed avere al contrario dato ampio spazio alle difese dell’Amministrazione resistente, interamente ed acriticamente recepite. A parte ciò, in ogni caso, la sentenza sarebbe affetta da violazione e falsa applicazione dei principi di legalità e territorialità, dal momento che non sarebbe dato rinvenire, nelle norme che disciplinano la materia, disposizioni puntuali e/o norme di principio che precludano l’utilizzazione, in ambito esterno alla U.S.L. che ha indetto il concorso, delle graduatorie concorsuali, per la copertura del posto vacante, mentre, al contrario, una indicazione di carattere generale, in senso favorevole alla tesi del ricorrente sarebbe dato rinvenire nelle disposizioni che favoriscono la mobilità, per di più se si consideri la difficoltà di reclutamento di personale sanitario con qualifica primariale, nell’ambito della specifica specialità dell’interessato. Infine indebita e, comunque eccessiva sarebbe la condanna alle spese del giudizio, vertendosi in materia di pubblico impiego ed in un campo nel quale non sussisteva, al tempo della controversia, un orientamento consolidato.</p>
<p>1.2. Costituitasi l’appellata Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, subentrata alla U.S.L. n. 1 omonima, per resistere all’impugnazione, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 27 aprile 2004 e trattenuta in decisione.</p>
<p>2.1. L’appello è infondato.</p>
<p>2.2. Non costituisce vizio della decisione ex se la condivisione delle tesi di uno dei soggetti il lite ed il recepimento degli argomenti difensivi di una delle parti.<br />
In ogni caso, trattasi di aspetto del tutto irrilevante, in quanto l’eventuale carenza della motivazione della sentenza di primo grado è destinato interamente ad essere superato dall’effetto devolutivo dell’appello.<br />
Nella specie, non si rinvengono vizi, né sostanziali né formali nelle esposte ragioni della pronuncia di rigetto, che devono essere interamente condivise.</p>
<p>2.3. L’istituto della mobilità, chiaramente inteso a disciplinare un aspetto del (già)  costituito rapporto d’impiego dei dipendenti del servizio sanitario nazionale, per scongiurare  negative ripercussioni occupazionali derivanti dalle contrazioni di posti e dalle situazioni di esubero, ed esteso anche a soddisfare esigenze di trasferimento a domanda del personale, non ha aspetti suscettibili di applicazione analogica nel differente ambito della costituzione del rapporto d’impiego, cui trovano applicazione  norme e principi generali del tutto diversi.<br />
Gli invocati commi 15 e 16 dell’art. 9, della legge 20 marzo 1985, n. 207, che dispone la validità per un biennio delle graduatorie dei concorsi delle Unità sanitarie, devono essere letti – per ciò che interessa la questione all’esame della Sezione &#8211; in correlazione a quanto disposto dall’art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e, successivamente, per il periodo transitorio ivi previsto, dallo stesso art. 9 della L. n. 207,  dai quali chiaramente si evince che ciascun concorso è indetto sulla base delle disponibilità organiche di ciascuna U.S.L. ed in relazione alle necessità delle stesse, cosicché nessun riferimento è operato dalle norme vigenti in ambito nazionale alle complessive esigenze di reclutamento del servizio sanitario nazionale né in ambito infraregionanle, né, meno che mai, in ambito nazionale.<br />
In particolare, nel quadro della legislazione in materia di organizzazione e reclutamento del personale delle Unità sanitarie locali, nella Regione Friuli Venezia Giulia, non si rinviene una disposizione del tipo di quella contenuta nell’art. 2 della L.reg. del Lazio n. 8 del 1988, che consentiva alle Unità sanitarie locali, per eccezionali motivi di urgenza ed in mancanza di graduatorie proprie, di utilizzare quelle di altre USL per la copertura di posti vacanti nel periodo di applicazione dell’art. 9 comma 15 L. n. 207 del 1985 di cui si è detto.<br />
Deve dunque escludersi che il legislatore regionale abbia voluto attribuire siffatta facoltà, che peraltro anche là dove è stata prevista (Regione Lazio) ha avuto natura squisitamente discrezionale, ed era comunque esercitabile nel solo ambito della Regione Lazio.<br />
La pretesa dell’attuale appellante è dunque del tutto destituita di fondamento.</p>
<p>2.4. Infine il capo di impugnazione relativo alle spese del giudizio oltre che inammissibile è infondato, non essendo sindacabile la sentenza di primo grado sul punto della condanna alle spese della parte soccombente, in quanto  fa corretta applicazione del principio generale della soccombenza, il cui superamento è rimesso al prudente ed insindacabile apprezzamento del giudicante, per ciò che concerne l’eventuale compensazione, con il solo limite della impraticabilità della condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa.<br />
Per il resto non si ravvisa, nella condanna pronunciata, alcuno sfondamento delle tariffe professionali, con riferimento alla materia trattata (neppure, del resto, specificamente denunciato) con riferimento alle difese spiegate dalla resistente U.L.S., le cui tesi difensive sono state interamente accolte, con ciò anche dimostrandosi l’utilità della difesa espletata.<br />
Sotto differente profilo, la mancanza, sul punto di orientamenti giurisprudenziali specifici (argomento in parte smentito dalla stessa giurisprudenza offerta in visione dalla difesa dell’appellante in pubblica udienza) vale al massimo a qualificare il comportamento della parte a fini del tutto differenti da quello di cui si tratta, che non riguarda minimamente la temerarietà della lite.</p>
<p>2.5. In definitiva, l’appello deve essere respinto.<br />
A carico dell’appellante, ed in favore dell’Azienda resistente devono essere poste le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;<br />
Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’Azienda resistente, delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 1.500,00= oltre IVA e CPA come per legge; <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Agostino Elefante	PRESIDENTE<br />	<br />
Corrado Allegretta	CONSIGLIERE<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	CONSIGLIERE Est.<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	CONSIGLIERE<br />	<br />
Claudio Marchitiello	CONSIGLIERE																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 3 agosto 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-8-2004-n-5398/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2004 n.5398</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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