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	<title>5393 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5393 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla valutazione in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-in-sede-di-abilitazione-scientifica-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 17:07:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-in-sede-di-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla valutazione in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale.</a></p>
<p>Università e ricerca &#8211; Abilitazione Scientifica Nazionale &#8211; &#8220;Valori soglia&#8221; &#8211; Produzione scientifica &#8211; Valutazione distinta &#8211; Ammissibilità I “valori soglia” così come i titoli che li supportano, costituiscono i parametri quantitativi in presenza dei quali il candidato è ammesso alla procedura valutativa, che però, e solo in seconda battuta,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-in-sede-di-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla valutazione in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-in-sede-di-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla valutazione in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Università e ricerca &#8211; Abilitazione Scientifica Nazionale &#8211; &#8220;Valori soglia&#8221; &#8211; Produzione scientifica &#8211; Valutazione distinta &#8211; Ammissibilità</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I “valori soglia” così come i titoli che li supportano, costituiscono i parametri quantitativi in presenza dei quali il candidato è ammesso alla procedura valutativa, che però, e solo in seconda battuta, avrà ad oggetto il giudizio sulla effettiva qualità della sua produzione scientifica. Si tratta, in altre parole, dei pre-requisiti minimi, necessari per sottoporsi ad una valutazione qualitativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il positivo riscontro ottenuto dal candidato con riferimento agli stessi, non può incidere, pertanto, sul giudizio relativo alla qualità della sua produzione, perché si tratta di due giudizi funzionalmente distinti, sebbene collegati perché, come detto, solo una produzione che superi i valori soglia può essere scrutinata da un punto di vista qualitativo. Resta fermo che i due giudizi, così come i due parametri, non si influenzano reciprocamente negli esiti, come è evidente considerando che non necessariamente ad una produzione copiosa corrisponde una qualità equivalente.</p>
<hr />
<p>Pres. Lipari</p>
<p>Est. Zeuli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: left;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9210 del 2019, proposto da <em>omissis</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino, 47;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><em>Omissis</em>, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03645/2019, resa tra le parti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti, Umberto Cantelli su delega dichiarata di Santi Delia e l&#8217;avvocato dello Stato Aurelio Vessichelli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno del gravame l’appellante espone le seguenti circostanze:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">– ha partecipato, senza successo, al concorso per l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 11/A2 “storia moderna” (classe di concorso non bibliometrica).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza appellata ha respinto il ricorso da lui presentato contro il negativo esito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultimo era stato così motivato dalla Commissione: <i>“la produzione scientifica del candidato non denota quella pluralità e varietà di interessi ed esperienze di ricerca, né quell’approfondimento metodologico e storiografico che si richiedono per l’abilitazione alla prima fascia. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato la commissione all’unanimità dei Commissari rileva che sebbene per la stessa risulti accertato, relativamente agli indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3, e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca internazionale e che lo stesso NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di prima fascia”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto più versi l’appello censura queste valutazioni, ritenendole in contraddizione con la normativa di riferimento e con il medesimo bando di concorso, e comunque immotivate, in considerazione del <i>Curriculum vitae</i> di tutto prestigio da lui presentato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’articolo 6 del D.M. 120 del 2016 in tema di abilitazione scientifica nazionale richiede, congiuntamente, quali pre-requisiti che il candidato deve possedere: 1) una valutazione positiva con riferimento all’impatto della produzione scientifica (numero 1 dell&#8217;allegato A) con almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, ex comma 2 dell&#8217;articolo 5; 2) ai sensi dell&#8217;articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all&#8217;articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all&#8217;allegato B”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rispetto ai “valori – soglia” nel settore concorsuale di riferimento l’appellante otteneva indicatori superiori a quelli della maggior parte dei candidati, anche abilitati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda i titoli scelti dalla Commissione, durante la prima riunione del 14 novembre 2016, l’appellante veniva riconosciuto in possesso di sette, fra essi e cioè: A, B, E, F, G, H, I che attestano la sua partecipazione alla discussione della ricerca in Italia e – in un caso all’estero con la presentazione di contributi personali, la responsabilità con ruolo autonomo e riconosciuto, la capacità propositiva in sedi studio e di ricerca in sedi di riconosciuto prestigio italiane e internazionali”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il mancato ottenimento dell’abilitazione era tuttavia dovuto ad una – errata, per l’appellante &#8211; valutazione delle pubblicazioni scientifiche, violativa dei criteri di cui all’art.4 del D.M. 120/2016: detta produzione per la Commissione non era infatti caratterizzata da “pluralità e varietà di interessi” e da un “approfondimento metodologico e storiografico” adeguato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, come puntualmente rilevato già col ricorso di primo grado, questi ultimi rappresentavano criteri inediti non previsti né dalla legge, né dal Bando.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il che evidenziava un’arbitrarietà nella procedura di selezione, anche considerando che i lavori <i>de quibus </i>erano stati impropriamente ritenuti “mobilitanti e mobilitativi” o talvolta “intervento militante”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante lamentava inoltre la disparità di trattamento con altri candidati, che, pur presentando profili scientifici minusvalenti rispetto al suo, avevano ciò nonostante ottenuto l’abilitazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quale ulteriore motivo di ricorso censurava l’illegittima composizione della Commissione esaminatrice perché uno dei componenti non era in possesso dei requisiti di legge per parteciparvi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.Tanto premesso deduceva avverso la sentenza appellata i seguenti motivi: I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E DEL BANDO CONCORSUALE. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ILLOGICITÀ E VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA. OMESSA DECISIONE SUL MOTIVO DI RICORSO. ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO DEL CONCORSO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE &#8211; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE SUB LETT. D) DELL’ART. 4, D.M. 120 DEL 7 GIUGNO 2016. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI &#8211; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ASSENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DELLA NORMATIVA CONCORSUALE. CONTRADDITTORIETÀ TRA GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE. II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME CONCORSUALI. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIZIO DI MOTIVAZIONE E OMESSA STATUIZIONE ANCHE PARZIALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E ILLOGICITÀ MANIFESTA. ARBITRARIETÀ NELLA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. CONTRADDITTORIETÀ TRA GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III. VIZIO MOTIVAZIONALE ED ILLOGICITÀ. ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DELL’ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL&#8217;ARTICOLO 16, LEGGE N. 240/2010 E SS.MM.II. E DEGLI ARTICOLI 4 E 6, COMMI 4 E 5, DEL D.P.R. N. 95/2016. ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Si costituiva il Ministero intimato.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. L’appellante si duole del giudizio riservato dalla Commissione alla qualità scientifica dei suoi lavori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La norma che viene in evidenza è la lett. c) dell’art.4 del D.M. n.120 del 2016 che, tra gli altri criteri, individua quello della <i>“qualità della produzione scientifica, valutata all&#8217;interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell&#8217;originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella riunione di insediamento, come si legge dal relativo verbale del 14 novembre 2016 la Commissione ha precisato le modalità con le quali intendeva declinare i criteri di valutazione, rapportandoli al settore concorsuale di riferimento, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 95 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le valutazioni qualitative delle pubblicazioni dell’appellante, ossia il parametro di cui alla suddetta lett. c), la Commissione ha concluso nel senso che la sua complessiva produzione “<i>non denota quella pluralità e varietà di interessi ed esperienze di ricerca, né quell’approfondimento metodologico e storiografico che si richiedono per l’abilitazione alla prima fascia </i>“ e che “<i>…nonostante .. relativamente agli indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3, e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca internazionale e che lo stesso NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di prima fascia”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Col primo motivo di appello si deduce l’innovatività di detti criteri, che sarebbero inediti e non ammessi dalla legge regolativa della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il motivo non è conducente innanzitutto perché i parametri su cui il giudizio dedicato all’appellante si basa, ossia l’approfondimento metodologico – ritenuto non adeguato – ed il rilievo internazionale dei lavori sono contemplati dalla lett.c ) dell’art.4 del citato D.M. n.120, e la Commissione si è limitata a declinarli applicandoli al caso in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla pluralità e varietà di interessi ed esperienze di ricerca, ritenute carenti, con tutta evidenza, non rappresentano un criterio nuovo, ma, anche in tal caso, una semplice modalità di declinazione del parametro qualitativo applicato, con la necessaria contestualizzazione, nel giudizio reso in merito alla produzione dell’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Tanto meno hanno pregio le eccezioni che segnalano la contraddittorietà fra (alcuni) dei giudizi individuali da lui riportati, nettamente favorevoli, e la negativa valutazione complessiva riportata all’esito del giudizio nella Commissione. E’ infatti, a quest’ultimo organo collegiale, nella sua unitarietà, che spetta il compito di riportare a sintesi i singoli contributi, pronunciandosi definitivamente sull’idoneità del candidato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso si deve sottolineare come non sia in realtà riscontrabile un significativo discostamento tra i pareri individuali ed il risultato complessivo della valutazione, anche considerando che i primi si esprimono in termini lusinghieri su specifici punti della produzione scientifica del candidato, mentre al contrario la valutazione conclusiva si riferisce al complesso della stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto meno, dalla lettura dei verbali della Commissione, si evince che i lavori dei Commissari abbiano omesso di valutare alcuni titoli prodotti dall’appellante: tutti risultano indicati nei verbali, di molti di essi vi è traccia nei pareri redatti dai Commissari. Dunque si deve ritenere siano stati oggetto di valutazione da parte dell’organo, che ciò malgrado non li ha ritenuti adeguati per concedergli l’abilitazione di prima fascia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Il detto giudizio peraltro – rappresentando l’apice della carriera accademica- ha un significativo valore tecnico discrezionale. Pertanto, nei limiti del sindacato estrinseco ammesso, può dirsi che risulta immune dalle dette censure di irragionevolezza e contraddittorietà. Tanto meno sono emersi elementi dai quali inferire l’esistenza, tra i Commissari, di pregiudizi contrari all’appellante, il che induce a definitivamente concludere sul punto che il primo motivo di ricorso, anche nelle sue sub-articolazioni, non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Col secondo motivo di appello, l’appellante lamenta una contraddittorietà tra la rilevanza dei cd. “valori-soglia”, a sua volta derivante dalla ponderosità dei titoli in suo possesso, che la Commissione ha riconosciuto appartenergli – nettamente superiore a quella della maggior parte degli altri candidati, anche di alcuni fra questi che hanno ottenuto l’abilitazione – ed il giudizio negativo riservato alla qualità della sua produzione scientifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Neppure questa censura può trovare accoglimento. Invero, i “valori soglia” così come i titoli che li supportano, costituiscono i parametri quantitativi in presenza dei quali il candidato è ammesso alla procedura valutativa, che però, e solo in seconda battuta, avrà ad oggetto il giudizio sulla effettiva qualità della sua produzione scientifica. Si tratta, in altre parole, dei pre-requisiti minimi, necessari per sottoporsi ad una valutazione qualitativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il positivo riscontro ottenuto dal candidato con riferimento agli stessi, non può incidere, pertanto, sul giudizio relativo alla qualità della sua produzione, perché si tratta di due giudizi funzionalmente distinti, sebbene collegati perché, come detto, solo una produzione che superi i valori soglia può essere scrutinata da un punto di vista qualitativo. Resta fermo che i due giudizi, così come i due parametri, non si influenzano reciprocamente negli esiti, come è evidente considerando che non necessariamente ad una produzione copiosa corrisponde una qualità equivalente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Queste considerazioni inducono a ritenere infondato anche il secondo motivo di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Col terzo motivo di gravame l’appellante censura infine la composizione della Commissione, con riferimento alla presenza, quale membro, del prof. Restifo, che non sarebbe in possesso degli indicatori minimi (sarebbe stato, al momento dei lavori, in possesso di solo due indicatori &#8211; c.d. valori-soglia &#8211; sui tre richiesti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Per contro, agli atti del processo di primo grado, risulta depositata una nota a firma del Direttore dell’ANVUR del 7 luglio del 2017 che conferma la qualificazione scientifica del suddetto Commissario, sui cui titoli la sentenza di primo grado si dilunga in modo articolato, onde dequotare la doglianza in esame. Anche questo motivo pertanto non può essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Conclusivamente l’appello va respinto. La natura della controversia suggerisce la compensazione delle spese di questa fase del giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge l &#8216;appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.5393</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-7-9-2020-n-5393/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-7-9-2020-n-5393/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.5393</a></p>
<p>Raffaele Greco, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, Giuseppe Tarallo e Eleonora Carpentieri, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gian Marco Grez, in Roma, dapprima al Lungotevere Flaminio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-7-9-2020-n-5393/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.5393</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-7-9-2020-n-5393/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.5393</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Greco, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, Giuseppe Tarallo e Eleonora Carpentieri, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gian Marco Grez, in Roma, dapprima al Lungotevere Flaminio , n. 46, Palazzo IV, scala B, successivamente in Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, contro il signor Francesco Tullio C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giovanni Battista Santangelo in Roma, via Giovanni Battista de&#8217;Rossi, n. 30)</span></p>
<hr />
<p>Le differenze tra valutazioni di natura paesistico-ambientale e quelle di carattere urbanistico-edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; valutazioni di natura paesistico-ambientale e quelle di carattere urbanistico-edilizio &#8211; differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va colta la differenza tra il contenuto delle valutazioni di natura paesistico-ambientale e quelle di carattere urbanistico-edilizio: pur esprimendosi i due apprezzamenti sullo stesso oggetto, l&#8217;uno ha riguardo alla compatibilità  paesaggistica dell&#8217;intervento edilizio proposto, laddove l&#8217;altro ne verifica la conformità  urbanistico-edilizia. Ciò implica che all&#8217;autorità  preposta a rilasciare il titolo o l&#8217;assenso paesaggistico è precluso effettuare solo una mera valutazione di compatibilità  dell&#8217;intervento con ridetta disciplina urbanistico-edilizia, in quanto demandata in via propria e primaria all&#8217;Amministrazione comunale. Essa deve piuttosto verificare la compatibilità  dell&#8217;opera edilizia che si intende realizzare con l&#8217;esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, peraltro in maniera concreta, esplicitando le ragioni dei propri giudizi e non trincerandosi dietro a motivazioni di tipo stereotipato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/09/2020<br /> <strong>N. 05393/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04164/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4164 del 2010, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, Giuseppe Tarallo e Eleonora Carpentieri, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gian Marco Grez, in Roma, dapprima al Lungotevere Flaminio, n. 46, Palazzo IV, scala B, successivamente in Corso Vittorio Emanuele II, n. 18,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il signor Francesco Tullio C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giovanni Battista Santangelo in Roma, via Giovanni Battista de&#8217;Rossi, n. 30,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 1596/2009, resa tra le parti, concernente il diniego di un permesso di costruire due box interrati.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del signor Francesco Tullio C.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020, il Cons. Antonella Manzione e dati per presenti, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i difensori delle parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con l&#8217;appello in esame il Comune di Napoli impugnava la sentenza n. 1596 del 2009 con cui il T.A.R. per la Campania, in accoglimento dei motivi aggiunti all&#8217;originario gravame, annullava la disposizione dirigenziale contenente il diniego n. 452 del 7 agosto 2008 di autorizzazione edilizia per la realizzazione di due box auto interrati richiesto dal signor Francesco Tullio C., adottato per dare seguito all&#8217;avvenuto accoglimento dell&#8217;istanza cautelare con ordinanza n. 150 del 16 gennaio 2008; dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo avverso il precedente diniego n. 349 del 6 agosto 2007. L&#8217;atto, pur nella sua versione reiterata, veniva infatti ritenuto privo di adeguata motivazione, essendo insufficiente il richiamo all&#8217;art. 17 della variante generale al P.R.G., che vieta la realizzazione di parcheggi mediante l&#8217;escavazione di grotte e caverne nei banchi di tufo affioranti, comunque derogabile <em>ex</em> art. 9 della l. n. 122/1989.<br /> L&#8217;Amministrazione appellante lamentava l&#8217;erroneità  della sentenza di primo grado sotto il duplice profilo, da un lato, della mancata valorizzazione della insistenza delle opere in zona a vincolo ambientale giusta il d.m. 24 gennaio 1953, emesso ai sensi dell&#8217;art. 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonchè collocata in zona &#8220;P1&#8221; di protezione integrale dal piano territoriale paesaggistico (P.T.P.) di Posillipo, con divieto di qualsivoglia incremento anche volumetrico dell&#8217;esistente, siccome confermato dalla nota n. 11419 del 9 maggio 2008 della competente Soprintendenza; dall&#8217;altro, della ritenuta applicabilità  del regime di favore di cui all&#8217;art. 9 della l. n. 122/1989 anche in deroga a disposizioni di natura &#8220;tecnica&#8221;.<br /> 2. Si è costituito in giudizio l&#8217;originario ricorrente in primo grado, con memoria in controdeduzione nella quale, nel richiedere la reiezione dell&#8217;appello e la conferma della sentenza impugnata, evidenziava l&#8217;equivoco richiamo all&#8217;insistenza del vincolo paesaggistico quale fattore ostativo al rilascio del titolo, laddove lo stesso, incontestato e finanche espressamente richiamato dal Tribunale, andava posto a base di autonomo e apposito procedimento, non dell&#8217;avversato diniego. Pretestuosa, infine, si paleserebbe la distinzione all&#8217;interno della disciplina urbanistica locale, tra norme effettivamente attinenti il regime dei suoli e altre, a carattere asseritamente &#8220;tecnico&#8221;.<br /> 3. In vista dell&#8217;odierna udienza, la difesa civica, ottenuto il rinvio richiesto allo scopo ai sensi dell&#8217;art.84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, depositava ulteriore memoria finalizzata a ribadire la propria originaria prospettazione.<br /> 4. Alla pubblica udienza del 7 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 5. Il Collegio ritiene l&#8217;appello destituito di fondamento e come tale da respingere.<br /> 6. Punto essenziale dell&#8217;odierna controversia è l&#8217;incidenza di un vincolo di natura paesaggistico-ambientale sulla possibilità  di rilascio del titolo edilizio, nel caso di specie necessario per la realizzazione di parcheggi interrati.<br /> La prevalente giurisprudenza ha pìù volte avuto cura di chiarire, con principi ai quali la Sezione intende attenersi, la differenza tra il contenuto delle valutazioni di natura paesistico-ambientale e quelle di carattere urbanistico-edilizio: pur esprimendosi i due apprezzamenti sullo stesso oggetto, l&#8217;uno ha riguardo, appunto, alla compatibilità  paesaggistica dell&#8217;intervento edilizio proposto, laddove l&#8217;altro ne verifica la conformità  urbanistico-edilizia (cfr. <em>ex multis</em> Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016; nonchè sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4234). Ciò implica che all&#8217;autorità  preposta a rilasciare il titolo o l&#8217;assenso paesaggistico è precluso effettuare solo una mera valutazione di compatibilità  dell&#8217;intervento con ridetta disciplina urbanistico-edilizia, in quanto demandata in via propria e primaria all&#8217;Amministrazione comunale. Essa deve piuttosto verificare la compatibilità  dell&#8217;opera edilizia che si intende realizzare con l&#8217;esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, peraltro in maniera concreta, esplicitando le ragioni dei propri giudizi e non trincerandosi dietro a motivazioni di tipo stereotipato.<br /> 7. Con particolare riferimento alla fattispecie in controversia, concernente un intervento di parcheggi pertinenziali interrato da realizzarsi nel territorio della Regione Campania, assume ulteriore specifico rilievo la disciplina legislativa di cui agli artt. 9 della l. n. 122 del 1989 e 6, l. reg. Campania n. 19 del 2001, a mente della quale i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati &#8220;<em>anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti</em>&#8220;, fatta eccezione per i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale.<br /> Si tratta di un beneficio concesso ai soggetti contemplati dalle due disposizioni normative al fine della realizzazione del superiore interesse pubblico collegato all&#8217;esigenza di decongestionare i centri abitati dalle auto in sosta e di rendere pìù agevole la circolazione stradale (con innegabili vantaggi per la collettività  anche in termini di riduzione dell&#8217;inquinamento atmosferico).<br /> 8. La combinazione dei principi di cui sopra (autonomia dei profili valutativi per la tutela del vincolo e il rilascio del titolo edilizio; specificità  dell&#8217;intervento e conseguente specialità  della disciplina derogatoria) ha giÃ  indotto questo Consiglio di Stato ad affermare come in sede di esame del progetto concernente la richiesta di realizzazione di parcheggi pertinenziali, l&#8217;Amministrazione comunale non possa opporre un diniego fondato sul mero contrasto con la normativa urbanistica, senza incorrere nella violazione delle citate disposizioni legislative. «<em>Nella medesima ottica va ulteriormente ricordato che &#8211; secondo quanto costantemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. per tutti Cons. St., sez. VI, 8 agosto 2014 n. 4226) &#8211; la normativa vigente non sancisce in modo automatico l&#8217;incompatibilità  di un qualunque intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela (dato che tale effetto che può verificarsi solo nelle ipotesi di vincoli di carattere assoluto); per cui, nelle ipotesi in cui l&#8217;Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sia chiamata a valutare l&#8217;effettiva consistenza e la localizzazione dell&#8217;intervento oggetto di sanatoria, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità  dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo all&#8217;esistenza del vincolo, essendo al contrario necessario un apprezzamento di compatibilità  da condurre sulla base di rilevazioni e di giudizi puntuali</em>» (cfr. Cons. Stato, n. 5016/2017, cit. <em>supra</em>, concernente peraltro proprio la realizzazione di parcheggi interrati nella zona di Posillipo).<br /> 9. Nella medesima ottica va ulteriormente ricordato che &#8211; secondo quanto costantemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. per tutti Cons. St., sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4226) &#8211; la normativa vigente non sancisce in modo automatico l&#8217;incompatibilità  di un qualunque intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela (dato che tale effetto che può verificarsi solo nelle ipotesi di vincoli di carattere assoluto); per cui, perfino l&#8217;Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sarà  sempre chiamata a valutare l&#8217;effettiva consistenza e la localizzazione dell&#8217;intervento oggetto di richiesta, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità  dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non potendosi ritenere sufficiente il generico richiamo all&#8217;esistenza del vincolo.<br /> Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l&#8217;Amministrazione non può dunque limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell&#8217;area interessata dall&#8217;apposizione del vincolo.<br /> Partendo da tale premessa è stato ritenuto illegittimo, per difetto di istruttoria e motivazione, il parere negativo espresso sulla compatibilità  ai fini paesaggistici, ove si sia fatto generico riferimento all&#8217;impatto visivo dell&#8217;opera, non potendo configurarsi alcuna lesione ai valori paesaggistici allorchè le opere realizzate non abbiano uno sviluppo verticale o siano nascoste alla vista, come nella specie.<br /> 10. Se ciò è richiesto all&#8217;autorità  preposta alla tutela del vincolo, a maggior ragione non può non esserlo ove si pretenda che il semplice richiamo all&#8217;esistenza dello stesso possa motivare, in assenza di qualsivoglia ulteriore esplicitazione, ovvero perfino del preventivo coinvolgimento della prima, un diniego di titolo edilizio, in area non soggetta ad inedificabilità  assoluta.<br /> Quanto detto a tutto concedere rispetto alla prospettazione del Comune appellante, stante che il vincolo paesaggistico è, come detto, solo richiamato nel provvedimento, senza che se ne sia tratto alcun elemento motivazionale a supporto delle proprie scelte reiettive. Al contrario, il diniego si fonda esclusivamente sull&#8217;asserito contrasto della realizzazione con la norma tecnica di attuazione che preclude l&#8217;escavazione dei banchi di tufo affiorante. Circostanza fattuale questa, rileva ancora per completezza la Sezione, neppure emersa in maniera chiara dagli atti di causa, stante che all&#8217;originaria affermazione di segno categoricamente negativo del servizio &#8220;Sicurezza geologica e del sottosuolo&#8221; del Comune di Napoli (parere prot. n. 442 del 13 marzo 2007, che reca un categorico &#8220;<em>la zona geologicamente non presenta tufo affiorante</em>&#8221; e la parete tufacea è stata &#8220;<em>messa a nudo a seguito di uno sbancamento eseguito molto probabilmente per la costruzione di un edificio retrostante</em>&#8220;) non si contrappone un esplicito ed inequivoco ripensamento, bensì¬ la ribadita circostanza che la cd. &#8220;carta delle isopache&#8221; non evidenzia zone tufacee affioranti, di cui invece si dÃ  atto (menzionando &#8220;<em>un contatto stratigrafico fra i terreni incoerenti di spessore variabile e il substrato lapideo </em>[&#038;]Â <em>su cui insiste una parete tufacea subverticale e affiorante</em>&#8220;) nel parere n. 606 del 13 maggio 2008, senza tuttavia escludere ciò dipenda dalla circostanza giÃ  rappresentata in quello originario.<br /> 11. Nè le conclusioni cambiano ove voglia enfatizzarsi la disciplina del piano territoriale paesaggistico: avendo anch&#8217;esso primaria valenza urbanistica, risulta irrilevante il mero riferimento <em>per relationem</em> ai fini di tutela paesistica. Peraltro, anche volendo accedere alla tesi che eccezionalmente consente una finalità  di tutela paesistica all&#8217;invocato P.T.P., nel caso <em>de quo</em> il provvedimento impugnato non contiene alcuna adeguata motivazione sul punto, anche con riferimento all&#8217;eventuale impossibilità  di qualificare l&#8217;intervento nell&#8217;ambito consentito, limitandosi la difesa civica <em>ex post</em> ad un generico ed inammissibile rinvio alla norma reputata, immotivatamente ed astrattamente, ostativa.<br /> 12. Alla luce delle considerazioni che precedono l&#8217;appello va respinto e, conseguentemente, va confermato l&#8217;avvenuto annullamento con sentenza n. 1596 del 2009 del T.A.R. per la Campania della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 452 del 7 agosto 2008. Resta ferma la necessità , ai fini della concreta realizzabilità  dell&#8217;intervento, del conseguimento della dovuta autorizzazione paesaggistica, come pure ricordato dal giudice di prime cure.<br /> Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Campania n. 1596 del 2009.<br /> Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell&#8217;appellato costituito, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, tenutasi con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Raffaele Greco, Presidente<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Francesco Frigida, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore<br /> Carla Ciuffetti, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2011 n.5393</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2011-n-5393/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2011-n-5393/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2011 n.5393</a></p>
<p>Pres. Trovato Est. AmicuzziComune di Napoli (Avv.ti A. Pulcini e G. Tarallo) / N. A. ( Avv. F. Zefelippo) sulla irrilevanza della mancata sottoscrizione dell&#8217;atto di diffida ad adempiere in sede di giudizio di ottemperanza Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Presupposto – Atto di diffida e messa in mora –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2011-n-5393/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2011 n.5393</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2011-n-5393/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2011 n.5393</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato   Est. Amicuzzi<br />Comune di Napoli (Avv.ti A. Pulcini e G. Tarallo) / N. A. ( Avv. F. Zefelippo)</span></p>
<hr />
<p>sulla irrilevanza della mancata sottoscrizione dell&#8217;atto di diffida ad adempiere in sede di giudizio di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ottemperanza  – Presupposto – Atto di diffida e messa in mora – Forma – Mancata sottoscrizione – Irrilevanza – Procura alle liti per l’esecuzione – Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di instaurazione del giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 646/1907, l&#8217;atto di diffida e messa in mora non consiste in una mera intimazione ad adempiere, ma costituisce un atto preparatorio dell&#8217;intera procedura di ottemperanza, volto al fine di informare l&#8217;amministrazione del proposito del diffidante di dare corso all&#8217;azione di esecuzione. Tale funzione, infatti, è dimostrata dal fatto che l’atto di diffida non può essere surrogato da un atto di precetto o da una raccomandata e deve essere notificato nella sede dell&#8217;amministrazione e non nel suo domicilio legale. Pertanto, la procura alle liti rilasciata, con ampio mandato in ordine alla fase processuale dell&#8217;esecuzione, deve considerarsi ricomprendere anche l&#8217;atto, preparatorio rispetto a tale fase processuale, di diffida ai sensi della norma sopra riportata, che costituiva il presupposto per la procedibilità dell&#8217;azione di esecuzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05393/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00339/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 339 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pulcini e Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Gian Marco Grez, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Nerino Allocati</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Zefelippo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluca Riitano, in Roma, via Pomarancio, n. 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sezione IV, n. 26327/2010, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 24961/2008 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli;<br />	<br />
nonché per la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza del ricorso di primo grado.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. Nerino Allocati;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato Tarallo;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in appello in esame il Comune di Napoli ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale, disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa del Comune, è stato accolto il ricorso proposto per l’ottemperanza della sentenza n. 24961/2008 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli.<br />	<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
1.- Il T.A.R., nel disattendere la eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione dell&#8217;atto di diffida, nell’assunto che l’instante aveva apposto comunque la sottoscrizione in calce all’atto di conferimento del mandato al difensore a margine del primo foglio, non ha tenuto conto della circostanza che la diffida è un atto stragiudiziale, che andava sottoscritto direttamente dalla parte o da un suo procuratore speciale, e che era quindi insufficiente la sua sottoscrizione da parte del difensore munito della procura ad agire in ogni fase e grado del giudizio.<br />	<br />
La sentenza non ha spiegato perché ha fondato le sue argomentazioni su un precedente contraddetto da giurisprudenza del G.A. di più recente data.<br />	<br />
Irrilevante è il richiamo contenuto nella gravata decisione al disposto dell&#8217;art. 114 del c.p.a. perché esso è entrato in vigore dopo l’instaurazione del rapporto processuale.<br />	<br />
Con atto depositato il 10.3.2011 si è costituito in giudizio l’avv. Nerino Allocati, che ha eccepito la tardività della proposizione della eccezione di difetto di sottoscrizione della diffida in primo grado ed ha evidenziato la inutilità della diffida ex art. 1219, comma 2, del c.c. in ipotesi, come nel caso di specie, di rifiuto ad adempiere e di avvenuta scadenza del relativo termine. Inoltre ha dedotto l’applicabilità al giudizio di primo grado della normativa sopravvenuta ed la sostanziale infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.<br />	<br />
Alla udienza in camera di consiglio del 29.3.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte appellante come da verbale di causa agli atti del giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Con il ricorso in appello in esame, il Comune di Napoli ha chiesto l&#8217;annullamento della sentenza in epigrafe specificata, di accoglimento del ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 24961/2008, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, nonostante la previa diffida non fosse stata sottoscritta dall’instante.<br />	<br />
2.- Innanzi tutto la Sezione valuta non condivisibile la eccezione formulata dalla parte resistente, di tardività della proposizione della eccezione di difetto di sottoscrizione della diffida, formulata in primo grado dopo la costituzione in giudizio, trattandosi di questione rilevabile anche d&#8217;ufficio dal Giudice in quanto condizione dell’azione attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale.<br />	<br />
2.- Con l’unico motivo di appello è stato dedotto che il T.A.R. ha disatteso la eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione dell&#8217;atto di diffida senza tenere conto della circostanza che la diffida è un atto stragiudiziale che andava sottoscritto direttamente dalla parte o da un suo procuratore speciale, sicché era insufficiente la sottoscrizione di detto atto da parte del difensore munito della procura ad agire in ogni fase e grado del giudizio.<br />	<br />
La sentenza non ha spiegato perché ha fondato le sue argomentazioni su un precedente (Corte di Cassazione Civile, sez. III, n. 16221/2002) contraddetto da giurisprudenza del G.A. di più recente data.<br />	<br />
Irrilevante sarebbe, poi, il richiamo contenuto nella gravata decisione al disposto dell&#8217;art. 114 del c.p.a., perché esso è entrato in vigore nelle more della decisione del ricorso, dopo l’instaurazione del rapporto processuale, e non poteva, pertanto, trovare ingresso nel rapporto processuale di cui trattasi.<br />	<br />
3.1.- Osserva al riguardo la Sezione che Il T.A.R. ha respinto l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso nell’assunto che il ricorrente aveva regolarmente allegato al proprio ricorso l&#8217;atto di diffida e messa in mora, notificato al Comune di Napoli il 19 febbraio 2010, dal quale risultava che esso aveva comunque apposto la sua sottoscrizione a margine del primo foglio nel conferire il mandato al proprio legale. <br />	<br />
Ha quindi ritenuto che, nella specie (anche in applicazione dei principi generali enunciati dall’art. 156 c.p.c.,), l’atto di diffida fosse stato comunque sottoscritto dalla parte e che pertanto potesse essere valutato positivamente ai fini dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza.<br />	<br />
La Sezione ritiene condivisibile tale tesi, richiamando il proprio orientamento per il quale l&#8217;atto di diffida e messa in mora previsto dall&#8217;art. 90 del r.d. n. 646/1907 non consiste in una mera intimazione ad adempiere, ma costituisce un atto preparatorio dell&#8217;intera procedura di ottemperanza, volto al fine di informare l&#8217;amministrazione del proposito del diffidante di dare corso all&#8217;azione di esecuzione. Tanto è dimostrato dal fatto che esso non può essere surrogato da un atto di precetto o da una raccomandata e deve essere notificato nella sede dell&#8217;amministrazione e non nel suo domicilio legale (Consiglio Stato, Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6517).<br />	<br />
Pertanto, la procura alle liti rilasciata, con ampio mandato in ordine alla fase processuale dell&#8217;esecuzione, deve considerarsi ricomprendere anche l&#8217;atto, preparatorio rispetto a tale fase processuale, di diffida ai sensi della norma sopra riportata, che costituiva il presupposto per la procedibilità dell&#8217;azione di esecuzione.<br />	<br />
Aggiungasi che il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale per il quale &#8220;<i>La parte che sottoscrive la procura data al suo difensore a margine od in calce alla citazione è considerata aver sottoscritto l&#8217;atto e così avere emesso le dichiarazioni di natura negoziale in essa contenute (Cass. 17 luglio 1996 n. 6465). Per riferire alla parte la ratifica di una diffida ad adempiere fatta a suo nome non è dunque necessario che nella procura data al difensore per il giudizio sia espresso il potere di ratificare la dichiarazione negoziale di ratifica della diffida che sia in esso contenuta</i>&#8221; (Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 18 novembre 2002, n.16221).<br />	<br />
Quanto al richiamo contenuto in sentenza al sopravvenuto disposto di cui all’art. 114, comma 1, del c.p.a., esso deve ritenersi un mero “<i>obiter dictum</i>” irrilevante ai fini della decisione.<br />	<br />
4.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione. <br />	<br />
5.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, respinge l’appello in esame.<br />	<br />
Spese compensate..<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2011</p>
<p align=justify>
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