<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>538 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/538/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/538/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>538 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/538/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-7-2020-n-538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-7-2020-n-538/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-7-2020-n-538/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.538</a></p>
<p>Claudio Contessa, Presidente, Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore; PARTI: (dalla -Omissis-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Comune di -Omissis-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-7-2020-n-538/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-7-2020-n-538/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Claudio Contessa, Presidente, Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore; PARTI:  (dalla -Omissis-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Comune di -Omissis-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nei confronti -Omissis-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Bisconti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Abusi edilizi : l&#8217; operatività  del criterio della &quot;vicinitas&quot; nella legittimazione al ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; abusi edilizi &#8211; legittimazione al ricorso &#8211; criterio della &#8220;vicinitas&#8221; &#8211; operatività .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il terzo ha titolo ad adire il giudice amministrativo quando esiste una situazione soggettiva e oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta da un intervento edilizio che, se illegittimamente assentito, è idoneo ad arrecare pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima, onde la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sè ritenersi idonea a radicare la legittimazione e l&#8217;interesse al ricorso, non occorrendo altresì¬ la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante. Invero, pur essendo presenti orientamenti giurisprudenziali difformi, nel caso di ricorsi avverso singoli interventi edilizi appare prevalente l&#8217;orientamento secondo cui lo stabile collegamento dell&#8217;immobile del terzo con quello interessato dai lavori sia autonomamente idoneo a radicarne la legittimazione ad agire, giacchè il pregiudizio della situazione soggettiva protetta è considerato sussistente in re ipsa in ragione dell&#8217;asserito abuso edilizio. Ogni edificazione abusiva incide infatti quantomeno sull&#8217;equilibrio urbanistico del contesto e l&#8217;armonico e ordinato sviluppo del territorio, a cui fanno necessario riferimento i titolari di diritti su immobili adiacenti, o situati comunque in prossimità  a quelli interessati dagli abusi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/07/2020<br /> <strong>N. 00538/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00293/2020 REG.RIC.</strong><br /> </p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Bisconti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia<br /> <strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-</em></strong><br /> <br /> Visto l&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e l&#8217;art. 4 del d.l. n. 28 del 2020;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio, svoltasi in via telematica, del giorno 18 giugno 2020 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi o considerati presenti, ai sensi dell&#8217;art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, gli avvocati come da verbale di udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. La controversia riguarda un terreno confinante con l&#8217;impianto di stoccaggio di grano e leguminose di proprietà  della -OMISSIS- (di seguito &#8220;-OMISSIS-&#8220;), situato nel Comune di -OMISSIS- e di proprietà  del Sig. -OMISSIS- (costituito da due elevazioni fuori terra e interamente destinato ad uso abitativo).<br /> 2. Il sig. -OMISSIS- è stato destinatario dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 2 del 15 marzo 2017 e dell&#8217;ordinanza n. 4 del 6 novembre 2017, con cui il Comune di -OMISSIS- ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all&#8217;art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 per l&#8217;inottemperanza alla demolizione (provvedimenti non sospesi a seguito del ricorso giurisdizionale promosso dal sig. -OMISSIS- dinanzi al T.A.R. della Sicilia, recante il n. -OMISSIS- di r.g.).<br /> 3. La società  -OMISSIS-, con istanza 27 febbraio 2019, ha invitato il Comune di -OMISSIS- &#8220;<em>a voler formalizzare l&#8217;acquisizione delle opere abusive contestato al sig. -OMISSIS- con la predetta ordinanza n. 2/2017 oltre che all&#8217;acquisizione dell&#8217;area di sedime e dell&#8217;ulteriore superficie del terreno circostante, così¬ come previsto dall&#8217;art. 31 D.P.R. 380/2001</em>&#8220;.<br /> 4. La società  -OMISSIS- ha presentato ricorso al T.a.r. Sicilia &#8211; Palermo avverso il silenzio inadempimento allegando l&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione sulla suddetta istanza.<br /> 5. Il T.a.r. ha rigettato il ricorso con sentenza n. -OMISSIS-.<br /> 6. Avverso la suddetta sentenza la società  -OMISSIS- ha presentato appello con ricorso n. -OMISSIS-.<br /> 7. Nel giudizio di appello si sono costituiti il sig. -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-.<br /> 8. All&#8217;udienza camerale del 18 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 9. L&#8217;appello è infondato.<br /> 10. L&#8217;Amministrazione resistente ha eccepito l&#8217;inammissibilità  e/o l&#8217;improcedibilità  del ricorso introduttivo (o, in alternativa dell&#8217;appello) per carenza di legittimazione e interesse in capo al ricorrente, attuale appellante, posto che questi non sarebbe legittimato dalla mera <em>vicinitas</em> a presentare un&#8217;istanza idonea a far scaturire, in capo all&#8217;Amministrazione, l&#8217;obbligo di provvedere e a impugnare la conseguente inerzia. Nè la sussistenza di una <em>vicinitas</em> qualificata potrebbe farsi discendere dall&#8217;asserita sussistenza di cause pendenti tra le parti.<br /> 10.1. L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> Il Collegio rileva che la giurisprudenza amministrativa ha pìù volte affermato che il terzo ha titolo ad adire il giudice amministrativo quando esiste una situazione soggettiva e oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta da un intervento edilizio che, se illegittimamente assentito, è idoneo ad arrecare pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima, onde la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sè ritenersi idonea a radicare la legittimazione e l&#8217;interesse al ricorso, non occorrendo altresì¬ la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante (Cons. St., sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1754).<br /> Invero, pur essendo presenti orientamenti giurisprudenziali difformi (Cons. St., sez. V, 22 novembre 2017, n. 5442), nel caso di ricorsi avverso singoli interventi edilizi appare prevalente l&#8217;orientamento secondo cui lo stabile collegamento dell&#8217;immobile del terzo con quello interessato dai lavori sia autonomamente idoneo a radicarne la legittimazione ad agire, giacchè il pregiudizio della situazione soggettiva protetta è considerato sussistente <em>in re ipsa</em> in ragione dell&#8217;asserito abuso edilizio (Cons. St., sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2771).<br /> Ogni edificazione abusiva incide infatti &quot;<em>quantomeno sull&#8217;equilibrio urbanistico del contesto e l&#8217;armonico e ordinato sviluppo del territorio, a cui fanno necessario riferimento i titolari di diritti su immobili adiacenti, o situati comunque in prossimità  a quelli interessati dagli abusi</em>&quot; (Cons. St., sez. VI, sentenza 21 marzo 2016, n. 1156).<br /> Nel caso di specie, pertanto, la <em>vicinitas</em> e l&#8217;identità  del contesto territoriale e urbanistico sono sufficienti a configurare la legittimazione e l&#8217;interesse dell&#8217;originaria ricorrente, senza necessità  di richiamare il contenzioso intercorso e ancora pendente fra le parti.<br /> 11. Il sig. -OMISSIS- ha eccepito l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il controinteressato ha, in particolare, rilevato che nelle more del giudizio l&#8217;Amministrazione avrebbe effettuato rilievi topografici prodromici al frazionamento del terreno necessario per individuare l&#8217;esatta area da acquisire.<br /> 11.1. L&#8217;eccezione non può essere accolta.<br /> Essa si basa sull&#8217;asserito compimento di attività  materiale (in tesi) finalizzata all&#8217;adozione del provvedimento richiesto con l&#8217;istanza inevasa.<br /> Il silenzio-inadempimento, invece, si misura in ragione dell&#8217;adozione o meno del provvedimento conclusivo del procedimento.<br /> L&#8217;istituto infatti trova il proprio fondamento normativo nell&#8217;art. 2 della legge n. 241 del 1990, che dispone il dovere del soggetto pubblico di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nel rispetto delle tempistiche ivi definite.<br /> La giurisprudenza ha pìù volte affermato che è la mancata emanazione del provvedimento finale ad assumere il valore di silenzio-inadempimento in presenza di un obbligo di provvedere (Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2019, n. 8160).<br /> Ne deriva che il compimento dell&#8217;attività  topografica non fa venir meno l&#8217;interesse dell&#8217;appellante.<br /> 12. Con unico motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tar per difetto e carenza di motivazione, nonchè per violazione dell&#8217;art. 2 della legge n. 241 del 1990 e per violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 380 del 2001.<br /> 12.1. Il Tar ha ritenuto insussistente l&#8217;obbligo di pronunciarsi sull&#8217;atto di invito rivolto in data 27 febbraio 2019 al Comune di -OMISSIS- posto che, successivamente all&#8217;istanza della società  ricorrente, il controinteressato ha presentato due istanze di accertamento di conformità  ex art. 36 D.R. 380/2001, rispettivamente in data 25 marzo 2017 e in data 28 giugno 2018, ha impugnato l&#8217;ordinanza di demolizione n. 2 del 15 marzo 2017 e l&#8217;eventuale silenzio rigetto formatosi sull&#8217;istanza di accertamento di conformità  del marzo 2017 (ricorso n. -OMISSIS- di r.g.) e ha provveduto a impugnare, in relazione all&#8217;istanza del giugno 2018, sia il silenzio-rigetto sia il provvedimento espresso di rigetto (ricorso n. -OMISSIS- di r.g.).<br /> 12.2. L&#8217;appellante ha dedotto che entrambe le domande di sanatoria avanzate dal -OMISSIS-, rispettivamente in data 25 marzo 2017 e in data 28 giugno 2018, sono state rigettate (l&#8217;ultima con provvedimento 27 dicembre 2018), con conseguente riacquisizione di efficacia dell&#8217;ordine di demolizione e relativo obbligo dell&#8217;Amministrazione di proseguire l&#8217;<em>iter</em> sanzionatorio mediante la formale acquisizione dell&#8217;immobile.<br /> 12.3. Il controinteressato ha controdedotto che l&#8217;impugnazione dell&#8217;ordinanza di demolizione e del diniego della concessione in sanatoria rende i provvedimenti &#8220;<em>tutt&#8217;altro che definitivi</em>&#8220;, anche se il T.a.r. ha respinto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. Invero, ad avviso del medesimo, l&#8217;acquisizione e la successiva demolizione da parte del Comune di -OMISSIS- dell&#8217;immobile, in pendenza dei ricorsi giurisdizionali per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza di demolizione e del rigetto dell&#8217;istanza di accertamento di conformità , esporrebbe il Comune, in caso di accoglimento dei ricorsi giurisdizionali, al rischio di dovere risarcire al Sig. -OMISSIS- i danni per l&#8217;illegittima acquisizione e demolizione del fabbricato di sua proprietà .<br /> 12.4. L&#8217;Amministrazione resistente ha dedotto di non essere stata inerte rispetto agli obblighi sanzionatori previsti dall&#8217;art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001.<br /> Invero il responsabile del procedimento, con nota n. 589/S7 del 28 febbraio 2019, avrebbe richiesto la nomina di un tecnico per procedere al frazionamento. Con determina n. 3 del 24 ottobre 2019, il Comune avrebbe provveduto &#8211; previo espletamento di apposita selezione &#8211; a conferire a un professionista esterno l&#8217;incarico di redigere il frazionamento, che è stato trasmesso al Comune in data 7 febbraio 2020.<br /> Parte resistente ha richiamato altresì¬ il disposto dell&#8217;art. 103 del d.l. n. 18 del 2020 (convertito nella legge n. 27 del 2020), ai sensi del quale &#8220;<em>Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d&#8217;ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020</em>&#8220;, termine successivamente prorogato fino al 15 maggio 2020 a norma dell&#8217;art. 41, comma I del d.l. n. 34/2020.<br /> 12.5. Il Collegio osserva quanto segue.<br /> La mancata emanazione del provvedimento finale intanto può assumere il valore di silenzio inadempimento (oggetto dello speciale rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.) in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione di competenza dell&#8217;organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante lo svolgimento di un procedimento amministrativo volto all&#8217;adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico. &#8220;<em>Il giudizio avverso il silenzio inadempimento, ai sensi dell&#8217;art. 31 c.p.a. presuppone che l&#8217;amministrazione abbia violato il dovere di provvedere e cioè il dovere di iniziare e concludere il procedimento nel termine previsto dalla legge; pertanto, occorre accertare se tale dovere sussista</em>&#8221; (Cons. St., sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277).<br /> Nel caso di specie il procedimento è stato compulsato da un&#8217;istanza 27 febbraio 2019 con la quale l&#8217;appellante ha invitato il Comune di -OMISSIS- &#8220;<em>a voler formalizzare l&#8217;acquisizione delle opere abusive contestato al sig. -OMISSIS- con la predetta ordinanza n. 2/2017 oltre che all&#8217;acquisizione dell&#8217;area di sedime e dell&#8217;ulteriore superficie del terreno circostante, così¬ come previsto dall&#8217;art. 31 D.P.R. 380/2001</em>&#8220;.<br /> A fronte di tale istanza si configura un obbligo di provvedere in capo all&#8217;Amministrazione destinataria in quanto, da un lato, l&#8217;appellante è considerata legittimata, per i motivi sopra illustrati, a sollecitare l&#8217;intervento pubblico, sia dal punto di vista procedimentale sia dal punto di vista processuale, in ragione dello stabile collegamento della medesima società  con la zona coinvolta dall&#8217;intervento edilizio controverso. Dall&#8217;altro lato, l&#8217;intervento volto alla tutela del buon governo del territorio si palesa necessitato dalle prerogative urbanistiche ed edilizie che sono affidate alla soggettività  pubblica la quale non può sottrarsi dall&#8217;amministrarle, specie in presenza di un illecito.<br /> Invero l&#8217;ordine di demolizione e, pìù in generale, tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati, sia nell&#8217;<em>an</em> che nel contenuto. Tanto è vero che la giurisprudenza non ritiene necessari una specifica motivazione (Ad. plen 17 ottobre 2017, n. 9), nè la comunicazione di avvio del procedimento.<br /> E&#8217;, infatti, consolidato l&#8217;orientamento a mente del quale &#8220;<em>ai fini dell&#8217;adozione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, stante la natura vincolata degli stessi, non è necessaria la preventiva comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento</em>&#8221; (Cons. St., sez. VI, 12 maggio 2020, n. 2981) e costituisce <em>ius receptum</em> il principio per cui gli atti repressivi degli abusi edilizi &#8220;<em>sono vincolati nel contenuto, pertanto non è richiesta alcuna motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono di sanzionare quello specifico abuso</em>&#8221; (Cons. St., sez. VI, 12 maggio 2020, n. 2980).<br /> Al ricorrere dei requisiti per reprimere l&#8217;abuso edilizio l&#8217;Amministrazione ha quindi l&#8217;obbligo di procedere e provvedere.<br /> L&#8217;attività  materiale e comunque endoprocedimentale compiuta dall&#8217;Amministrazione (e dalla stessa richiamata) non ha determinato la conclusione del procedimento avviato con l&#8217;istanza dell&#8217;appellante posto che, come giÃ  sopra argomentato in relazione all&#8217;eccezione pregiudiziale dedotta dal controinteressato, non è stato ancora adottato il provvedimento finale.<br /> Nondimeno ciò non è sufficiente per accertare l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di provvedere e a condannare conseguentemente l&#8217;Amministrazione.<br /> Il sig. -OMISSIS- ha, infatti, presentato due istanze di concessione in sanatoria il cui diniego è <em>sub iudice</em> congiuntamente con l&#8217;ordinanza di demolizione.<br /> La presentazione di una domanda di sanatoria di abusi edilizi non rende irrilevanti i precedenti ordini di demolizione e gli altri atti sanzionatori ma l&#8217;esecuzione della sanzione è temporaneamente sospesa nel caso in cui penda il giudizio che, una volta definito in senso eventualmente negativo, renderà  eseguibile la sanzione.<br /> &#8220;<em>L&#8217;intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità  non paralizza i poteri sanzionatori comunali, non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità  di sorta dell&#8217;ingiunzione di demolizione (Cons. VI, 6 maggio 2014, n. 2307; Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 1909; Sez. VI, ord. 19 giugno 2017, n. 2533).</em><br /> <em>In pendenza del termine di decisione della domanda di sanatoria, l&#8217;esecuzione della sanzione è solo temporaneamente sospesa, sicchè, in mancanza di tempestiva impugnazione del diniego taciuto maturato per decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza, l&#8217;ingiunzione di demolizione è eseguibile e non occorre l&#8217;emanazione di ulteriori atti sanzionatori da parte</em>&#8221; (Cons. St., sez. VI, 12 maggio 2020, n. 2990).<br /> Nel caso di specie, pertanto, pur sussistendo l&#8217;obbligo di provvedere in capo all&#8217;Amministrazione resistente, nondimeno esso è sospeso in vista della definizione del contenzioso. E ciò senza che sia necessario considerare la sospensione dei termini procedimentali introdotta dalle disposizioni emergenziali richiamate da parte resistente, peraltro in vigore solamente fra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio dello stesso anno.<br /> Così¬ questo giudice non può accertare, prima che si concludano i giudizi sui dinieghi di istanza in sanatoria e sull&#8217;ordine di demolizione, l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di provvedere relativamente all&#8217;istanza 27 febbraio 2019 con la quale l&#8217;appellante ha invitato il Comune di -OMISSIS- &#8220;<em>a voler formalizzare l&#8217;acquisizione delle opere abusive contestato al sig. -OMISSIS- con la predetta ordinanza n. 2/2017 oltre che all&#8217;acquisizione dell&#8217;area di sedime e dell&#8217;ulteriore superficie del terreno circostante, così¬ come previsto dall&#8217;art. 31 D.P.R. 380/2001</em>&#8220;. Del resto l&#8217;appellante, pur avendo sottolineato l&#8217;esito negativo delle domande cautelari, non ha comprovato il carattere emulativo delle istanze di concessione in sanatoria.<br /> 12.6. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata, che, infatti, afferma che l&#8217;esecuzione della sanzione è temporaneamente sospesa seppur ancorandola alla pendenza del termine procedimentale di decisione della domanda di sanatoria.<br /> 13. In conclusione l&#8217;appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Condanna l&#8217;appellante a corrispondere all&#8217;Amministrazione resistente e al sig. -OMISSIS- le spese di lite, che si liquidano in euro 1000,00, pìù accessori come per legge, a favore di ciascuna parte. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il sig. -OMISSIS-.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio, svoltasi in via telematica, del giorno 18 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Claudio Contessa, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-7-2020-n-538/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 9/2/2016 n.538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-9-2-2016-n-538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-9-2-2016-n-538/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-9-2-2016-n-538/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 9/2/2016 n.538</a></p>
<p>Pres. Virgilio – Est. Castiglia Rimessa all’Adunanza Plenaria la decisione sulla preclusione o meno della formazione del silenzio assenso in materia di nulla osta ambientale Edilizia ed urbanistica –Nulla osta paesaggistico – Silenzio-assenso – Formazione -Ammissibilità – Contrasto tra normative – Conseguenze – Rimessione all’Adunanza Plenaria&#160; &#160; Va rimessa all’Adunanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-9-2-2016-n-538/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 9/2/2016 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-9-2-2016-n-538/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 9/2/2016 n.538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio – Est. Castiglia</span></p>
<hr />
<p>Rimessa all’Adunanza Plenaria la decisione  sulla preclusione o meno della formazione del silenzio assenso in materia di nulla osta ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Edilizia ed urbanistica –Nulla osta paesaggistico – Silenzio-assenso – Formazione -Ammissibilità – Contrasto tra normative – Conseguenze – Rimessione all’Adunanza Plenaria&nbsp;</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione concernente la formazione o meno del silenzio assenso sul rilascio del nulla osta paesaggistica. Infatti sussiste al riguardo il contrasto tra l’art. 13 L. 394/1991( che prevede per l’appunto la formazione del silenzio assenso sulla fattispecie)e l’art. 20 L. 241/1990 come novellato&nbsp; con la&nbsp; L.80/2005 (che al contrario lo esclude), entrambi applicabili a seconda che si voglia aderire al criterio di specialità tra le norme ovvero al criterio cronologico.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00538/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 08312/2014 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong></div>
<p>			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 8312 del 2014, proposto da:<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Totola Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore,</em>&nbsp;rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Maria Izzo, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Monte Santo, 68;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore,</em>&nbsp;rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Comune di Montecompatri, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore,</em>&nbsp;non costituito;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del T.A.R. Lazio &#8211; Roma: Sezione II&nbsp;<em>Quater</em>&nbsp;n. 08744/2014, resa tra le parti, concernente diniego nulla osta al programma integrato di intervento in variante al P.R.G. – risarcimento del danno<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avv. Roberto Izzo e l&#8217;avvocato dello Stato Paola Palmieri;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			1. La società Totola Immobiliare ha acquistato nel Comune di Montecompatri dei terreni, confinanti con altri destinati dal piano particolareggiato c.d. “Molare” ad area direttamente edificabile con destinazione residenziale, con possibile rilascio del permesso di costruire per l’edificazione di un complesso commerciale-residenziale.<br />	<br />
			In relazione alle superfici acquistate (in parte destinate a verde pubblico, in parte edificabili, ma con diritti edificatori ceduti ai terreni confinanti), in data 5 aprile 2012 i proprietari dell’epoca, in seguito danti causa della società, hanno presentato un programma integrato di intervento &#8211; in variante sia del P.R.G. che del P.P. &#8211; per la variazione della destinazione da verde pubblico a residenziale e la realizzazione di un ulteriore complesso commerciale-residenziale.<br />	<br />
			L’Ente parco regionale dei Castelli romani, nel perimetro del quale ricadono alcuni dei terreni interessati dall’intervento, previo preavviso di rigetto ha negato il proprio nulla-osta con atto n. 6081 del 10 dicembre 2013.<br />	<br />
			La società ha impugnato il provvedimento, sostenendo che questo sarebbe stato adottato decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, previsto dal combinato disposto dell’art. 28, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, e dall’art. 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Si sarebbe dunque formato il silenzio-assenso, rispetto al quale l’atto adottato dall’Ente non avrebbe i requisiti formali e sostanziali dell’atto di autotutela. Il provvedimento sarebbe inoltre viziato per vizio di motivazione, difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
			Con sentenza 6 agosto 2014, n. 8744, il T.A.R. per il Lazio, sez. II&nbsp;<em>quater</em>, ha respinto il ricorso. Il Tribunale regionale ha ritenuto che, a fronte delle oscillazioni giurisprudenziali, fosse decisiva nel senso della necessità del provvedimento espresso, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo ambientale e paesistico, la recente modifica apportata all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. testo unico dell’edilizia) dall’art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98). Nella specie, inoltre, mancherebbe tutta la documentazione necessaria, sicché anche per questa ragione il silenzio-assenso non potrebbe darsi per formato. Sarebbero inoltre infondate le ulteriori censure.<br />	<br />
			La società ha interposto appello contro la sentenza e ha anche formulato una domanda cautelare, che la Sezione ha respinto con ordinanza 19 novembre 2014, n. 5334.<br />	<br />
			L’appellante ricostruisce anzitutto la complessa vicenda amministrativa, che ha coinvolto una pluralità di soggetti pubblici, e ritiene non corretta la lettura che il primo Giudice avrebbe fatto di parte della documentazione versata in atti.<br />	<br />
			L’appellante deduce i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
			I) errata ricostruzione del quadro normativo vigente. Secondo la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la disposizione dell’art. 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991 sarebbe tuttora in vigore in quanto, in virtù del principio di specialità, non superata dalla successiva novella al comma 4 dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;<br />	<br />
			II) in concreto, il silenzio-assenso si sarebbe formato, perché l’Ente parco avrebbe richiesto la documentazione integrativa a termini scaduti e questa non sarebbe stata comunque idonea a congelare alcun termine, perché il nulla-osta paesaggistico richiesto dall’Ente non sarebbe stato un presupposto del parere vertendosi non in tema di rilascio di un permesso di costruire, ma di approvazione di una variante urbanistica;<br />	<br />
			III) formatosi il silenzio-assenso, l’Ente avrebbe potuto semmai avviare un procedimento di autotutela in vista di un annullamento d’ufficio a norma dell’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;della legge n. 241 del 1990, mentre l’atto impugnato sarebbe privo dei relativi requisiti, sostanziali e formali;<br />	<br />
			IV) violazione dell’art. 10&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;della legge n. 241 del 1990. L’Ente non avrebbe preso in considerazione le controdeduzioni svolte dalla società una volta ricevuto il preavviso di diniego. Sul punto il T.A.R. avrebbe omesso qualunque decisione;<br />	<br />
			V) difetto di motivazione dell’atto. Il T.A.R. si sarebbe espresso in termini non corretti sulla dedotta genericità e non pertinenza della motivazione; il diniego sarebbe motivato del tutto genericamente e denoterebbe travisamento della natura dell’intervento.<br />	<br />
			L’Ente parco si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza svolgere difese.<br />	<br />
			All’udienza pubblica del 17 novembre 2015, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.<br />	<br />
			2. In via preliminare, il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio.<br />	<br />
			3. Il primo motivo dell’appello, nel quale si compendia il nucleo essenziale della controversia, consiste nel discusso avvenuto rilascio, per silenzio-assenso, del nulla-osta richiesto all’Ente parco.<br />	<br />
			Come detto, i termini della questione non sono controversi in punto di fatto. Si discute tuttavia quale sia norma applicabile alla vicenda.<br />	<br />
			La tesi dell’appellante è debba valere la disposizione dell’art. 13, comma 1, della legge n. 394/1991(espressamente richiamata dall’art. 28, comma 1, della legge della Regione Lazio n. 29/1997), il quale stabilisce che “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all&#8217;interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell&#8217;Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l&#8217;intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato…”.<br />	<br />
			Il Tribunale territoriale ha ritenuto invece di dover far ricorso alla disposizione generale dell’art. 20 della legge n. 241/1990.<br />	<br />
			Questa recita:<br />	<br />
			“1. Fatta salva l&#8217;applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell&#8217;amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all&#8217;interessato, nel termine di cui all&#8217; articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.<br />	<br />
			…<br />	<br />
			4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l&#8217;ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l&#8217;immigrazione, l&#8217;asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l&#8217;adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge”.<br />	<br />
			4. Fra le disposizioni ricordate intercorre un’antinomia, a sciogliere la quale le Sezioni di questo Consiglio di Stato hanno fatto ricorso a criteri differenti, pervenendo in tal modo a soluzioni opposte.<br />	<br />
			Un primo criterio di soluzione è stato individuato nel criterio di specialità (sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6591; adesivamente, sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3407).<br />	<br />
			La tesi sostiene che la speciale forma di silenzio-assenso, prevista a livello statale dall&#8217;art. 13 della legge n. 394/1991, non sia stata implicitamente abrogata a seguito dell&#8217;entrata in vigore della riforma della legge n. 241 del 90 (disposta con la legge n. 80/2005).<br />	<br />
			Infatti, il novellato art. 20 della legge n. 241/90 avrebbe in primo luogo inteso generalizzare l&#8217;istituto del silenzio assenso, rendendolo applicabile a tutti i procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, fatta salva l&#8217;applicazione delle ipotesi di denuncia di inizio attività, regolate dal precedente art. 19.<br />	<br />
			Rispetto a tale generalizzazione, il comma 4 dell&#8217;art. 20 avrebbe introdotto alcune eccezioni in determinate materie, tra cui quelle inerenti al patrimonio culturale e paesaggistico e l&#8217;ambiente, che riguardano non l&#8217;impossibilità in assoluto di prevedere speciali ipotesi di silenzio-assenso, ma l&#8217;inapplicabilità della regola generale dell&#8217;art. 20, comma 1.<br />	<br />
			In sostanza, la generalizzazione dell&#8217;istituto del silenzio assenso non potrebbe applicarsi in modo automatico alle materie indicate dall&#8217;art. 20, comma 4, ma ciò non impedirebbe al legislatore di introdurre in tali materie norme specifiche, aventi a oggetto il silenzio-assenso, a meno che non sussistano espressi divieti, derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario o dal rispetto dei principi costituzionali.<br />	<br />
			Il dato testuale del comma 4 dell&#8217;art. 20 sarebbe chiaro: &#8220;Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l&#8217;ambiente &#8230; &#8220;; l&#8217;eccezione riguarderebbe solo &#8220;le disposizioni del presente articolo&#8221; e non potrebbe essere estesa a disposizioni precedenti, aventi a oggetto il silenzio assenso, rispetto alle quali i commi 1, 2 e 3 dell&#8217;art. 20 della legge n. 241/90 nulla avrebbero innovato.<br />	<br />
			Tali disposizioni resterebbero, quindi, in vigore e, del resto, se, come appena detto, l&#8217;art. 20, comma 4, non impedisce l&#8217;introduzione di norme speciali, dirette a prevedere il silenzio-assenso anche nelle materie menzionate dal comma 4, non potrebbe che ritenersi che eventuali norme speciali preesistenti, quali l&#8217;art. 13 della legge n. 394/1991, restino in vigore.<br />	<br />
			Tale tesi, oltre ad essere conforme al dato testuale della disposizione, si porrebbe in linea con la stessa&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;della riforma della legge n. 241/90, che sarebbe stata quella di generalizzare l&#8217;istituto del silenzio-assenso. Sarebbe irragionevole ritenere che tale generalizzazione abbia comportato un effetto abrogante su norme, che tale istituto già prevedevano.<br />	<br />
			L&#8217;unico limite che le disposizioni speciali, quale quella di cui al citato art. 13, dovrebbero rispettare è quello derivante dai principi comunitari e costituzionali.<br />	<br />
			Tuttavia, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, non si porrebbe in contrasto con principi costituzionali o con specifiche disposizioni comunitarie la previsione del silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta dell&#8217;Ente parco, caratterizzato da un tasso di discrezionalità non elevato e destinato a inserirsi, in un procedimento, in cui ulteriori specifici interessi ambientali vengono valutati in modo espresso, come in concreto avvenuto nel caso di specie (autorizzazioni paesaggistiche, idrogeologiche, archeologiche).<br />	<br />
			5. Un diverso criterio di soluzione privilegia invece il canone cronologico della successione delle leggi nel tempo (sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5188; implicitamente, sez. III, 15 gennaio 2014, n. 119; sez. IV, ord. 19 novembre 2014, n. 5531).<br />	<br />
			Secondo questa prospettazione, entrambe le norme avrebbero la medesima natura procedimentale e verrebbero a disciplinare lo stesso istituto operante in materia di edilizia e ambienta; resterebbe, infatti, escluso che tra esse possa configurarsi un rapporto di specialità, poiché questo presupporrebbe un certo grado di equivalenza tra norme a confronto, ma che non potrebbe spingersi sino alla sostanziale identità tra le due discipline in contrasto.<br />	<br />
			In questo secondo caso, il prospettato conflitto tra due disposizioni, che, seppur con esiti opposti per l&#8217;istante, disciplinano il medesimo istituto procedimentale del silenzio-assenso, dovrebbe quindi essere risolto alla luce della successione nel tempo tra due norme generali e pertanto secondo il principio per cui la legge posteriore abroga la legge anteriore con essa incompatibile (art. 15 disp. prel. cod. civ.).<br />	<br />
			Non si potrebbe dunque far ricorso al principio di specialità, che postula l&#8217;equivalenza tra le norme stesse, ma dovrebbe necessariamente applicarsi il criterio cronologico, in base al quale la legge successiva prevale su quella precedente. Con la conseguenza che l&#8217;intervento dell&#8217;art. 20 della legge n. 241/1990, come successivamente modificato, determinerebbe che il regime del silenzio-assenso non trovi applicazione in materia di tutela ambientale: il diniego di nulla osta, pur sopravvenuto oltre il termine fissato dalla legge precedente, risulterebbe pienamente legittimo in quanto emesso in forza di un potere non consumatosi &#8211; in quanto esplicato nella vigenza della nuova legge &#8211; ed il cui esercizio, dunque, non presupporrebbe l&#8217;annullamento in autotutela di un precedente silenzio-assenso, viceversa inesistente.<br />	<br />
			6. Alla luce del contrasto giurisprudenziale rilevato, il Collegio ritiene opportuno sottoporre il ricorso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a norma dell’art. 99, comma 1, c.p.a.<br />	<br />
			Nel fare ciò, il Collegio non può non segnalare di reputare più fondata la seconda delle alternative prospettate, quella cioè per cui, a risolvere l’antinomia fra le disposizioni richiamate, debba farsi applicazione del criterio cronologico. E ciò, non solo per coerenza con l’orientamento della Sezione, ma anche alla luce delle considerazioni che seguono.<br />	<br />
			6.1. A sostegno della propria, analoga tesi, il Tribunale regionale ha richiamato anche l’art. 30 del c.d. “decreto del fare” (decreto-legge n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013) che, modificando la disciplina per il rilascio del permesso di costruire (art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – c.d. testo unico dell’edilizia) con l’introdurre il silenzio-assenso sulla domanda relativa, ha fatto salvi “i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9”. Il quale comma 9 a sua volta prevede che “qualora l&#8217;immobile oggetto dell&#8217;intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l&#8217;adozione di un provvedimento espresso …”.<br />	<br />
			A questa osservazione l’appellante replica osservando che la nuova norma opera solo in tema di rilascio di permesso di costruire e non con riferimento ad ambiti di diversa natura.<br />	<br />
			Tale replica è corretta, ma trascura il rilievo che il Collegio reputa debba darsi a un’innovazione normativa che, pur essendo complessivamente rivolta ad ampliare e non a restringere le ipotesi di silenzio-assenso in materia edilizia (come rileva ancora l’appellante), ha significativamente escluso dal proprio ambito gli interventi su beni assistiti da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Se dunque la norma non è direttamente applicabile alla vicenda controversa, essa appare tuttavia indice non trascurabile di una linea di tendenza del sistema normativo, dalla quale non sembra lecito prescindere in sede di interpretazione e ricostruzione delle disposizioni vigenti.<br />	<br />
			6.2. Ad arricchire il quadro d’assieme, va anche rammentata la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo &#8211; per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. &#8211; l&#8217;art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, nella parte in cui prevede che “&#8201;l&#8217;autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l&#8217;autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi giorni, salvo revoca&#8201;” (sentenza 18 luglio 2014, n. 209). La Corte ha ritenuto che la disposizione impugnata violasse la competenza esclusiva statale in materia di ambiente (alla quale va ascritta la disciplina degli scarichi in fognatura) in quanto determinerebbe livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, segnatamente dall&#8217;art. 124, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; che fissa, invece, il termine perentorio di novanta giorni per la concessione dell&#8217;autorizzazione &#8211; e dall&#8217;art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude l&#8217;applicabilità del silenzio-assenso&#8201; alla materia ambientale.<br />	<br />
			Se ne potrebbe dedurre che la Corte legga l’art. 20, comma 4, citato, come portatore di una regola generale di governo della materia ambientale, ostativa all’applicabilità delle disposizioni sul silenzio-assenso, salve forse specifiche e motivate eccezioni, che dovrebbero però apparire chiaramente come tali e non essere affidate a un’operazione esegetica controvertibile e controversa.<br />	<br />
			6.3. Per completezza, sarà infine opportuno ricordare quella giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la formazione di un silenzio-assenso in materia di paesaggio o ambiente si pone in contrasto con i principi comunitari che impongono l&#8217;esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale, con l&#8217;adozione di eventuali prescrizioni correttive, sulla base di un&#8217;analisi sintetico-comparativa per definizione incompatibile con un modulo tacito di formazione della volontà amministrativa (cfr. sez. V, 25 agosto 2008, n. 4058).<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, ne dispone il deferimento all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.<br />	<br />
			Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all’Adunanza plenaria.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Riccardo Virgilio, Presidente<br />	<br />
			Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
			Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
			Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
			Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			&nbsp;<br />	<br />
			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 09/02/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-9-2-2016-n-538/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 9/2/2016 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2012 n.538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-6-6-2012-n-538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-6-6-2012-n-538/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-6-6-2012-n-538/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2012 n.538</a></p>
<p>G. Romeo – Presidente, C. Anastasi – Estensore sulle competenze nelle gare di appalti pubblici nei Comuni specie di piccole dimensioni, nonché sul ruolo del Segretario comunale 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Enti locali – Art.107, d.lg. n.267 del 2000 – Giunta comunale e Dirigenti – Separazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-6-6-2012-n-538/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2012 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-6-6-2012-n-538/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2012 n.538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Romeo – Presidente, C. Anastasi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulle competenze nelle gare di appalti pubblici nei Comuni specie di piccole dimensioni, nonché sul ruolo del Segretario comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Enti locali – Art.107, d.lg. n.267 del 2000 – Giunta comunale e Dirigenti – Separazione dei poteri – Commissioni di gara – Nomina e presidenza – Competenza – Individuazione.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Comuni di piccole dimensioni – Competenze – Individuazione.	</p>
<p>3. Autonomia e decentramento – Segretari comunali e provinciali – Segretario comunale – Appalti – Gara – Commissione di gara – Presidenza – Impossibilità – Eccezione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dall’art.107, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, si evince chiaramente che, mentre alla Giunta comunale è attribuito il compito di adottare atti di indirizzo che impegnano dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi (nei Comuni privi di qualifica dirigenziale), ai Dirigenti competono, ai sensi del comma 3, le modalità per assolvere ai compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, nonché numerose funzioni con rilevanza esterna, essendo titolari non solo della gestione amministrativa, ma anche di quella finanziaria e tecnica, attraverso degli autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche e soprattutto nella materia degli appalti pubblici: in tale ottica si spiega l’attribuzione, in capo ai dirigenti degli enti locali, della competenza a presiedere le commissioni di gara e di concorso, delle responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, e, di conseguenza, anche della nomina della commissione giudicatrice, mediante disposizioni immediatamente applicabili, senza necessità d&#8217;interposizione di apposite fonti secondarie.	</p>
<p>2. In tema di competenze nelle gare per l’affidamento di appalti pubblici nei Comuni di piccole dimensione, nei quali risulta difficile individuare una figura dirigenziale, trova applicazione l’art. 109, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, il quale, sebbene sembri lasciare al Sindaco un’ampia discrezionalità nel delegare, con provvedimento motivato, le funzioni gestionali, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, non consente, però, neanche in lettura combinata con l’art. 53 comma 23, l. n. 388 del 2000, nel testo modificato dall’art. 29 comma 4, l. n. 448 del 2001, nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la possibilità di affidare, mediante espresse disposizioni regolamentari, la responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura tecnica- gestionale, in capo all’intera Giunta, in sede collegiale, ma, eventualmente, soltanto in capo al componente dell’organo esecutivo, uti singulo.	</p>
<p>3. Nell&#8217;attuale assetto normativo, il Segretario comunale mantiene con il Comune un mero rapporto organico e non di servizio, ha istituzionalmente compiti di collaborazione, di assistenza giuridico-amministrativa e di sovrintendenza e di coordinamento del personale dirigenziale (in presenza di determinati presupposti), di consulenza, di verbalizzazione e di ufficiale rogante per tutti i contratti di cui il Comune è parte, per cui non può espletare altre specifiche funzioni, come la presidenza di una Commissione di gara o la direzione di un ufficio, in assenza di  un&#8217;espressa previsione statutaria o regolamentare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso R.G. n. 993 del 2011, proposto da </p>
<p>prof. arch. Francesco Righini, in proprio ed in qualità di capogruppo mandatario del R.T.P. prof. arch. Francesco Righini, prof. arch. Guido Ferrara, arch. Giuliana Campioni, arch. Nicola Ferrara, dott. archeologo Francesco Cristiano, arch. Raffaella Calfa, ing. Dario Ciampa, geom. Pietro Mastria, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Bocchinfuso ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in Catanzaro, via E. Buccarelli, n. 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Isola di Capo Rizzuto, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Spadafora, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via XX Settembre, n. 63;<br />
Presidente della Commissione di Gara, dott. Pasquale La Pegna, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>“Studio DRH-Architetti Associati” in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore, arch. Sergio Dinale, in qualità di capogruppo mandatario del RTP , via Temanza, n. 1 di Venezia Mestre;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-della Determina del Responsabile del Settore Territorio del comune di Isola di Capo Rizzuto, del 06.07.2011, n. 609, comunicata via e-mail in data 07.07.2011, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, D. L.vo 163/2006, avente ad oggetto approvazione degli atti di gara per l’affidamento dell’incarico per la redazione del P.S.C., del R.E.U. e delle N.T.A., nella parte in cui dispone l’aggiudicazione definitiva in favore del r.t.p. Studio DRH, per la componente geologica ed urbanistica; <br />	<br />
-della Deliberazione della Giunta Comunale del 19.01.2011, n. 17, di nomina della Commissione giudicatrice e della deliberazione della Giunta comunale del 01.04.2011, n. 49, di modifica della precedente deliberazione G.C. n. 17/2011; <br />	<br />
&#8211; dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 25.03.2001, n. 2 del 4.04.2011, n. 3 del 4.04.2011, n. 4 del 24.05.2011, n. 5 del 25.05.2011, n. 6 del 26.05.2011, n. 7 del 9.06.2011, 8 del 10.06.2011, n. 9 del 11.06.2011 e n. 10 del 29.06.2011; del<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Isola di Capo Rizzuto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 9 marzo 2012, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato in data 4.8.2011 e depositato in data 12.8.2011, i ricorrenti premettevano di aver partecipato alla gara, indetta dal Comune di Isola Capo Rizzuto con Determina n. 551/2010 del Responsabile del Settore Territorio &#8211; Urbanistica ed Edilizia , per l’affidamento dell’incarico per la elaborazione del nuovo Piano Strutturale Comunale ed il R.E.U, previsti dalla Legge Urbanistica regionale (L.R. 19/2002), per un importo a base di gara di euro 130.000, 00, con l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Precisavano che, con deliberazione di G.C. n. 17 del 2011, veniva nominata la Commissione di Gara, con la seguente composizione: dott. La Pegna, segretario comunale, in funzione di presidente; dott. Biondi, Responsabile del Settore Urbanistica, componente e segretario verbalizzante; prof. Ernesti dell’Università di Venezia, componente ed esperto esterno; ing. Mano, componente ed esperto esterno; arch. Arcuri, componente ed esperto esterno, evidenziando altresì che, dopo la verifica della regolarità dei plichi pervenuti e l’esclusione di un solo concorrente per tardività (Verbale n. 1, seduta del 25.3.2011), sopravveniva la Delibera di G. C. n. 49/2011, con cui il precitato dott. Biondi veniva sostituito con l’avv. Iorno, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Isola di Capo Rizzuto, per l’espletamento delle medesime funzioni di componente e segretario verbalizzante.<br />	<br />
Esponevano che, successivamente, la nuova commissione di gara predisponeva la griglia valutativa dei sub-punteggi da assegnare nell’ambito del punteggio massimo di 45 punti, stabilito dal bando di gara, prevedendo l’attribuzione di 14 punti per l’analisi di marketing territoriale, di punti 16 per le linee strategiche di pianificazione, di punti 5 per l’integrità fisica, l’identità culturale e le valenze ambientali e, infine, di punti 10 per il rapporto di sostenibilità tra comunità amministrata e territorio (Verbale, n. 3, seduta del 4.4.2011), nonostante l’integrale conoscenza dei soggetti partecipanti alla gara.<br />	<br />
Precisavano che, dopo la valutazione riservata delle singole offerte sotto il profilo tecnico e professionale (Verbali, n.ri 4, 5, 6, 7, 8), la gara veniva provvisoriamente aggiudicata, quanto alla componente urbanistica e geologica -che rileva ai fini dell’odierno <i>thema decidendum- </i>in favore del controinteressato “Studio DRH &#8211; Architetti Associati” e, quanto alla diversa componente agronomica, al “R.T.P. Studio Silva” (Verbale n. 9, seduta pubblica dell’11.06.2011).<br />	<br />
Lamentavano che, all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta economica (sospettata, in ragione dell’eccessivo ribasso del 41,53 %), veniva confermata l’aggiudicazione provvisoria (Verbale n. 10, seduta del 29.06.2011) e, quindi, veniva disposta l’approvazione degli atti di gara, con l’epigrafata Determinazione n. 609/2011 del Responsabile del Settore Territorio – Urbanistica ed Edilizia.<br />	<br />
Avverso l’operato della P.A. deducevano:<br />	<br />
<i>1) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 84, comma 2, D. L.vo 163/2006 – Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 107, comma 3, lett. b), D. L.vo 267/2000 – Violazione dei principi fondamentali in materia di svolgimento delle procedura di gara; </i><br />	<br />
La Commissione di Gara sarebbe stata nominata non già dal competente Responsabile del Settore Urbanistica, ma dalla Giunta Comunale, con Delibera n. 17/2011.<br />	<br />
2<i>) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 84, comma 3, D. L.vo 163/2006 – Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 107, comma 3, lett. a) e lett. b), D. L.vo 267/2000 – Violazione dei fondamentali principi di imparzialità, trasparenza, correttezza e serietà della procedura di gara e dei principi di unicità ed immodificabilità della Commissione di Gara; </i><br />	<br />
La presidenza della Commissione di Gara non sarebbe stata attribuita al Responsabile del Settore, competente ex lege, ma al segretario comunale.<br />	<br />
<i>3) Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 83, comma 4, D. L.vo 163/2006 – Violazione dei fondamentali principi di imparzialità, trasparenza, serietà e correttezza della procedura di gara; </i><br />	<br />
Illegittimamente il bando di gara avrebbe riservato alla Commissione di Gara il compito di stabilire la griglia dei sub-punteggi da attribuire alle componenti valutative del suddetto programma operativo dettagliato (analisi di marketing territoriale; linee strategiche di pianificazione; ecc….).<br />	<br />
<i>4) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 78, D. L.vo 163/2006 – Violazione dei principi in materia di custodia e segretezza delle offerte; </i><br />	<br />
Le operazioni della Commissione di Gara si sarebbero protratte per un lungo arco di tempo, dalla seduta del 25.03.2011 a quella del 11.06.2001 &#8211; in assenza di indicazione delle misure cautelative assunte, al fine di garantire la custodia dei plichi e la loro segretezza ed inviolabilità- tenendo altresì conto che il termine per la presentazione delle offerte sarebbe scaduto alla data del 30.09.2010 e che la Commissione di Gara sarebbe stata nominata con Deliberazione di G.C. n. 19 del 19.01.2011.<br />	<br />
5) <i>violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 78 e 88, D. Lgs. 163/2006 – Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 3, l. 241/1990. Violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 78 e 88, D. L.vo 163/2006 – Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 3, l. 241/1990. </i><br />	<br />
Nessuna motivazione sarebbe stata resa in merito alla valutazione in ordine all’attendibilità dell’offerta economica presentata dal RTP aggiudicatario provvisorio, all’esito del subprocedimento di verifica della congruità (Verbale, n. 10).<br />	<br />
<i>6) Eccesso di potere: difetto di istruttoria – difetto dei presupposti – travisamento dei fatti – difetto di motivazione – sviamento. </i><br />	<br />
La mancata predisposizione dei criteri di attribuzione dei sub-punteggi nel bando di gara, la determinazione di questi criteri da parte della Commissione di Gara, in assenza di alcuna motivazione e, peraltro, dopo aver avuto contezza di tutti i concorrenti della gara, inficierebbero definitivamente l’operato della Commissione di Gara.<br />	<br />
Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />	<br />
Con atto depositato in data 18.8.2011, si costituiva il Comune di Isola Capo Rizzuto e deduceva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica allo studio “Silva srl-Architetti Associati”, aggiudicatario della gara, per quanto concerne la parte inerente la relazione agro-pedologica, nonché per carenza di interesse a causa dell’omessa dimostrazione del superamento della prova di resistenza. <br />	<br />
Nel merito, insisteva per la legittimità dell’operato della P.A. e concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 9 marzo 2012, il ricorso passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.1. Vengono impugnati la Determina del Responsabile del Settore Territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto n. 609 del 6.7.2011, avente ad oggetto l’approvazione degli atti di gara per l’affidamento dell’incarico per la redazione del P.S.C., del R.E.U. e delle N.T.A., per quanto concerne la parte in cui dispone l’aggiudicazione definitiva, quanto alla componente geologica ed urbanistica, in favore dell’intimato R.T.P. “Studio DRH –Architetti Associati”, nonché altri atti di gara.<br />	<br />
1.2. Con la prima eccezione, il Comune di Isola Capo Rizzuto deduce inammissibilità del ricorso per omessa notifica allo studio “Silva srl”, aggiudicatario per quanto concerne la parte della gara inerente la relazione agro-pedologica.<br />	<br />
Il bando di gara prevede, quale “oggetto dell’incarico”, “la redazione dei seguenti strumenti urbanistici” ..” a) Piano strutturale Comunale (P.S.C); b) Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) e N.T.A.; c) Relazione Geomorfologica; d) Relazione Agro-pedologica” (punto 2.1 del bando, pag. 2) e prevede altresì, fra le “Modalità e termini per la presentazione delle offerte”, la previsione, da apporre all’esterno della busta, della seguente dicitura: “contiene la candidatura alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi relativi ala redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunale- Componente agronomica o Componente geologica o Componente urbanistica” (punto 9 del bando di gara, pag. 10).<br />	<br />
Parte ricorrente ha partecipato alla gara per l’affidamento dell’incarico concernente la componente urbanistica e geologica ed ha proposto la presente azione giurisdizionale avverso l’epigrafata Determina del Responsabile del Settore Territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto del 06.07.2011, n. 609, avente ad oggetto approvazione degli atti di gara per l’affidamento dell’incarico per la redazione del P.S.C., del R.E.U. e delle N.T.A., nella parte inerente il punto 2) del dispositivo, in cui viene prevista l’aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale, quanto alla componente urbanistica ed alla componente geologica, in favore dell’ATP studio DRH architetti associati nella persona dell’arch. Sergio Dinale, contitolare e legale rappresentante, con via Tenanza, 1 – Venezia Mestre”, mentre non ha interposto impugnativa avverso il punto 3) del dispositivo, concernente l’aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale, quanto alla componente agronomica, in favore dell’ATP “Studio Silva srl-Architetti Associati”. con studio in viale Mazzini, 9/2 Bologna, per cui, dall’eventuale accoglimento del presente ricorso non potrebbe che derivare la caducazione del solo punto 2 del dispositivo, in base al principio generale di <i>corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato</i>, discendente dall&#8217;art. 112, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo.<br />	<br />
Conseguentemente, anche se le censure svolte investono atti inerenti l’intera procedura di gara, a cominciare dalla stessa composizione della Commissione di Gara, che ha disposto in relazione ad entrambe le aggiudicazioni, l’eventuale accoglimento del presente ricorso non potrebbe intaccare l’effetto di <i>consolidamento dell’aggiudicazione </i>disposta con il punto 3) dell’epigrafata Determina del Responsabile del Settore Territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto n. 609 del 6.7.2011, formatosi in conseguenza dell’omessa interposta impugnativa avverso di esso, non potendosi ipotizzare, nel caso di specie, quella valenza <i>erga omnes</i> discendente dagli effetti caducanti del giudicato dispositivo dell’annullamento degli atti regolamentari.<br />	<br />
Pertanto, l’eccezione va rigettata.<br />	<br />
1.3. Con ulteriore eccezione, il Comune di Isola Capo Rizzuto, deduce che il presente ricorso sarebbe inammissibile poiché parte ricorrente non avrebbe dimostrato di aver superato la cosiddetta <i>prova di resistenza . </i><br />	<br />
Osserva al riguardo il Collegio che, a prescindere dall’obiezione secondo cui, nella specie, il metodo di aggiudicazione mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa non consente di fornire adeguatamente alcuna <i>prova di resistenza</i>, ciò che assume rilievo dirimente è la considerazione secondo cui la verifica dell&#8217;interesse ad impugnare operazioni di gara pubblica può essere compiuta soltanto quando il ricorso investe la valutazione della posizione di singoli concorrenti, e non anche quando le cause dedotte investono le regole che presiedono all&#8217;intera procedura e che comportano, in caso di accoglimento, la rinnovazione <i>ab imis</i> di tutti gli atti del procedimento: nella specie a cominciare dalla Deliberazione di G.C. n. 17 del 19.01.2011, dispositiva della nomina della Commissione di Gara.<br />	<br />
Ne consegue che, in quest’ottica, l&#8217;interesse strumentale alla ripetizione della gara non può essere inteso nel senso che esso postuli la dimostrazione del nesso causale tra l&#8217;illegittimità denunciata ed il provvedimento sfavorevole per la parte ricorrente, ma nel senso che tale nesso non può essere escluso: sotto questo profilo, l&#8217;illegittima costituzione di una commissione giudicatrice vizia la scelta finale e legittima sempre l&#8217;impugnazione da parte di chi non ha ottenuto il provvedimento a sè favorevole (ex plurimis: Cons. Stato Sez. V 15.5.2006 n. 2711).<br />	<br />
Pertanto, anche questa eccezione va rigettata.<br />	<br />
2.1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce che la Commissione di Gara sarebbe stata nominata dalla Giunta Comunale, con Delibera n. 17 del 2011, anziché dal competente Responsabile del Settore Urbanistica. <br />	<br />
Viene dedotta la violazione degli articoli 84, comma 2°, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000, in relazione al principio della separazione tra poteri <i>di indirizzo e controllo politico amministratvo</i>, spettanti agli organi di governo, e poteri <i>di gestione ammi-nistrativa finanziaria e tecnica</i>, attribuiti ai dirigenti, in base al quale spetta ai dirigenti “la responsabilità delle procedure di appalto e di concessione” e, quindi, di qualsiasi provvedimento di natura tecnico gestionale, tra cui rientra sicuramente anche la nomina della commissione di gara .<br />	<br />
Si tratta di una norma che generalizza ed estende a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture la disciplina originariamente prevista, quanto agli appalti per lavori pubblici, dall’art. 21 della legge 109/94, in tema di nomina e costituzione della commissione giudicatrice, allorquando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economica più vantaggiosa.<br />	<br />
Per correttezza espositiva, va evidenziato che, con sentenza Corte Cost. n. 401 del 23.11.2007, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, D.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui vincolava le Regioni all’osservanza di norme in materia di composizione e modalità di nomina dei componenti delle commissioni di gara, anziché disporre che le disposizioni abbiano carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale (sia che abbia già diversamente disposto o che disponga per l’avvenire), trattandosi di profili che non rientrano nella materia della <i>tutela della concorrenza</i>, ma nella materia della <i>organizzazione amministrativa</i>, che compete alle Regioni .<br />	<br />
Ma di una disposizione legislativa regionale, che abbia disposto sul punto in divergenza rispetto alle previsioni invocate, non vi è traccia nel caso di specie.<br />	<br />
I rapporti tra Giunta Comunale ed apparato burocratico trovano disciplina generale nell’art. 107, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, secondo cui agli organi di governo spettano i poteri di indirizzo e di controllo ed ai dirigenti spetta la gestione amministrativa. <br />	<br />
Il principio di separazione dei poteri tra organi politici e dirigenti è poi ripreso dal comma 2° del medesimo art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale precisa che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell’ente e/o che non rientrano tra le funzioni del segretario o del direttore generale.<br />	<br />
Dall’esegesi di queste norme, si evince chiaramente che, mentre alla Giunta Comunale è attribuito il compito di adottare atti di indirizzo che impegnano dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi (nei Comuni privi di qualifica dirigenziale), ai Dirigenti competono, ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 107, le modalità per assolvere ai compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi nonché numerose funzioni con rilevanza esterna, essendo titolari non solo della gestione amministrativa, ma anche di quella finanziaria e tecnica, attraverso degli autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche e soprattutto nella materia degli appalti pubblici: in tale ottica si spiega l’attribuzione, in capo ai dirigenti degli enti locali, della competenza a presiedere le commissioni di gara e di concorso, delle responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, e, di conseguenza, anche della nomina della commissione giudicatrice, mediante disposizioni immediatamente applicabili, senza necessità d&#8217;interposizione di apposite fonti secondarie ( conf.: Cons. Stato, Sez. V 28.12.2007 n. 6723).<br />	<br />
Con riferimento ai Comuni di piccole dimensione, nei quali risulta difficile individuare una figura dirigenziale, trova applicazione l’art. 109 D.Lgs. 267/2000, il quale, sebbene sembri lasciare al Sindaco un’ampia discrezionalità nel delegare, con provvedimento motivato, dette funzioni gestionali, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, non consente, però, neanche in lettura combinata con l’art. 53, comma 23 della L. n. 388/00, nel testo modificato dall’art. 29, comma IV L. 448/01, che, nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la possibilità di affidare, mediante espresse disposizioni regolamentari, la responsabilità degli uffici e dei servizi nonché il potere di adottare atti anche di natura tecnica- gestionale, in capo all’intera Giunta, in sede collegiale, ma, eventualmente, soltanto in capo al componente dell’organo esecutivo, <i>uti singulo</i>.<br />	<br />
Nel caso di specie, invece, la nomina della commissione di gara è stata posta in essere dalla Giunta Comunale Comunale, con l’impugnata Deliberazione n. 17 del 19.01.2011.<br />	<br />
Ne discende l’accoglimento della presente censura.<br />	<br />
2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce che la presidenza della commissione di gara, in violazione degli artt. 107, comma 3, lett. a), D. L.vo 267/2000 e 84, comma 3, D. L.vo 163/2006, non sarebbe stata attribuita al Responsabile del Settore, ma al segretario comunale, peraltro con motivazioni genericamente riferibili ad esigenze di servizio e ad eccessivo carico di lavoro al fine di non pregiudicare il normale funzionamento del servizio” (Deliberazione G.C. n. 49/2011). <br />	<br />
L’art. 84, comma 3° del D. Lgs 12.4.2006 n. 163 stabilisce: “La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall&#8217;organo competente”. <br />	<br />
Ed invero, nell&#8217;attuale assetto normativo, il Segretario Comunale, mantiene con il comune un mero rapporto organico e non di servizio, ha istituzionalmente compiti di collaborazione, di assistenza giuridico-amministrativa e di sovrintendenza e di coordinamento del personale dirigenziale (in presenza di determinati presupposti), di consulenza, di verbalizzazione e di ufficiale rogante per tutti i contratti di cui il comune è parte, per cui non può espletare altre specifiche funzioni, come la presidenza di una Commissione di gara o la direzione di un ufficio, in assenza di un&#8217;espressa previsione statutaria o regolamentare.<br />	<br />
Ma, nel caso di specie, non vi è traccia in atti dell’esistenza di siffatta previsione statutaria o regolamentare.<br />	<br />
Pertanto, la censura merita adesione.<br />	<br />
3. L’accoglimento delle superiori censure, comportando la rimozione <i>ab imis</i> degli atti della procedura di gara, per quanto di interesse, consente di dichiarare assorbiti gli ulteriori profili di gravame svolti.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso si appalesa fondato e va accolto e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti, per quanto di interesse.<br />	<br />
La evidenziate difficoltà organizzative dell’Amministrazione Comunale consentono di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti, per quanto di interesse.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Corrado, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-6-6-2012-n-538/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2012 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2009 n.538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2009-n-538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2009-n-538/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2009-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2009 n.538</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Lotti Turco (avv. Turco) c. Ministero Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato) sul mancato riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori al personale della Polizia di Stato Militare e militarizzato – Polizia di Stato – Svolgimento mansioni superiori &#8211; Riconoscimento differenze retributive – Esclusione Non è applicabile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2009-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2009 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2009-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2009 n.538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Lotti<br /> Turco (avv. Turco) c. Ministero Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul mancato riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori al personale della Polizia di Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Polizia di Stato – Svolgimento mansioni superiori &#8211; Riconoscimento differenze retributive – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è applicabile al personale della Polizia di Stato l’art. 52 comma 4, t.u. 30 marzo 2001 n. 165 che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica nell’ipotesi in cui il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori, trattandosi di norma applicabile esclusivamente al personale contrattualizzato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13909_13909.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2009-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2009 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/11/2007 n.538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-21-11-2007-n-538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-21-11-2007-n-538/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-21-11-2007-n-538/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/11/2007 n.538</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera ASL che aggiudica una gara di servizio vigilanza e custodia escludendo l’offerta della ricorrente, che offriva un scosto zero motivato con la vicinanza ad altro edificio gia’ vigilato. L’offerta della ricorrente, a costo zero, non e’ infatti ne’ seria ne’ affidabile. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-21-11-2007-n-538/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/11/2007 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-21-11-2007-n-538/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/11/2007 n.538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera ASL che aggiudica  una gara di servizio  vigilanza  e custodia  escludendo l’offerta della ricorrente,  che offriva un scosto zero  motivato con la  vicinanza ad altro edificio  gia’ vigilato. L’offerta della ricorrente, a costo zero,  non e’ infatti ne’ seria ne’ affidabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/1/11376/g">Ordinanza sospensiva dell’8 gennaio 2008 n. 40</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CALABRIA<br />REGGIO CALABRIA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE STACCATA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 538/07<br />
Registro Generale: 725/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI PASSANISI Presidente<br />GIUSEPPE CARUSO Cons.<br />CATERINA CRISCENTI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Novembre 2007<br />
Visto il ricorso 725/2007  proposto da:<br />
<b>EUROPOL S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:BOTTARI AVV. MARIA GRAZIA &#8211; GENTILE AVV. DOMENICOcon domicilio eletto in REGGIO CALABRIAVIA DEI BIANCHI, 3pressoBOTTARI AVV. MARIA GRAZIA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA</b>  rappresentato e difeso da:LATELLA AVV. GIUSEPPE M. &#8211; SANTAGATI AVV. MAGDAcon domicilio eletto in REGGIO CALABROAV. S.ANNA II TR.P.TIBI  UF.LEG.ASL11pressoLATELLA AVV. GIUSEPPE M.<br />
e nei confronti di<br /><b>SICURCENTER S.P.A. </b> rappresentato e difeso da:INGAGLIO LA VECCHIA AVV. FULVIOcon domicilio eletto in REGGIO CALABRIAVIA  D. MURATORI  N. 45presso COTRONEO ATTILIO<br />
e nei confronti di<br /><b>ISTITUTO DI VIGILANZA “SICURCENTER S.P.A” </b><br />
rappresentato e difeso da:INGAGLIO LA VECCHIA AVV. FULVIOcon domicilio eletto in REGGIO CALABRIAVIA  D. MURATORI  N. 45presso COTRONEO ATTILIO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della delibera n.947 del 2.10.2007;<br />
della nota n.3930, prot. uff. A.B.S. del 24.10.2007;<br />
dei verbali di gara n.4 del 15 febbraio 2007 e n.5 del 26 marzo 2007;<br />Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA<br />ISTITUTO DI VIGILANZA “SICURCENTER S.P.A”<br />SICURCENTER S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. CATERINA CRISCENTI e uditi altresì per le parti i procuratori come da verbale;<br />
Ritenuto che il ricorso appare prima facie infondato;<br />
Ritenuto, infatti, che l’offerta economica presentata dalla società ricorrente non risulta seria ed affidabile, laddove prevede il servizio dei locali “a costo zero”, non potendo la vicinanza al palazzo della Direzione Generale giustificare il costo zero, così come opportunamente evidenziato dall’Azienda sanitaria anche nella memoria di costituzione (vd. In particolare pag.2)Che pertanto non ci può essere interesse sul ricorso per motivi aggiunti;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non sussistono gli estremi per l’accoglimento della domanda di sospensione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>REGGIO CALABRIA, li 21 Novembre 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL GIUDICE ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-21-11-2007-n-538/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/11/2007 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.538</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Lo Biundo Antonino (avv.ti Sciolla e Viale) c. Comune di Arignano (avv. Piovano). Concessione d’uso temporaneo del suolo pubblico – Intimazione della P.A. al rilascio del suolo alla scadenza del termine previsto nella concessione – Atto meramente esecutivo – Comunicazione avvio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto<br />   Lo Biundo Antonino (avv.ti Sciolla e Viale) c. Comune di Arignano (avv. Piovano).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessione d’uso temporaneo del suolo pubblico – Intimazione della P.A. al rilascio del suolo alla scadenza del termine previsto nella concessione – Atto meramente esecutivo – Comunicazione avvio del procedimento e motivazione dell’atto &#8211;  Necessità – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’atto con il quale il responsabile del servizio intima il rilascio del bene pubblico alla scadenza della relativa concessione d’utilizzo, si concreta in un atto meramente esecutivo di un precedente provvedimento amministrativo per il quale non sono richiesti né la comunicazione dell’avvio del procedimento né l’obbligo di motivazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/4/1486/d">commento del Dott. Emanuele Rossi</a></p>
<p>V. anche TAR Piemonte Sez. I, <a href="/ga/id/2004/4/3719/g">sentenza 24 marzo 2004 n. 539</a> e TAR Piemonte Sez. I, <a href="/ga/id/2004/4/3721/g">sentenza 24 marzo 2004 n. 536</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sugli atti amministrativi meramente esecutivi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> FATTO</b></p>
<p>1.1. Con il primo dei ricorsi in decisione (R.G.R. n. 656/00) il ricorrente espone di avere ottenuto dal Comune di Arignano concessione precaria, da ultimo rinnovata per un quinquennio con deliberazione G.C. 28 gennaio 1995, n. 36, per l’installazione di un manufatto da adibirsi ad edicola per la rivendita di giornali e riviste.<br />
In prossimità della scadenza del rapporto concessorio, prevista per il 17 febbraio 2000, il ricorrente ha provveduto al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, dandone comunicazione al Comune.<br />
Con nota 17 gennaio 2000, prot. n. 157, il Responsabile del Servizio ha ribadito che la concessione sarebbe scaduta alla data prefissata ed ha invitato il ricorrente a rilasciare, a tale scadenza, l’area da lui occupata.<br />
Il ricorrente ha quindi chiesto espressamente il rinnovo della concessione e la Giunta Comunale, con deliberazione 15 febbraio 2000, n. 4, ha disposto di non accogliere tale istanza, in quanto l’area occupata veniva ad interferire con il progetto di riqualificazione urbana della zona ed ha demandato al Responsabile del Servizio di valutare la possibilità di concedere al ricorrente un’occupazione temporanea precaria fino all’approvazione del progetto esecutivo.</p>
<p>1.2. La nota e la deliberazione di Giunta sono stati congiuntamente impugnati con un unico articolato motivo per Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 7, ss. L. 7 agosto 1990, n. 142; violazione dell’art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142; violazione dell’art. 14 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285; incompetenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; contraddittorietà; ingiustizia grave e manifesta; disparità di trattamento; irragionevolezza; difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione di legge in relazione agli artt. 3, ss. L. 7 agosto 1990, n. 241); violazione del principio dell’affidamento; perplessità; sviamento.<br />
Il provvedimento dirigenziale difetterebbe di motivazione, non essendo sufficiente il richiamo alla scadenza della concessione.<br />
Il diniego di rinnovo della concessione non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, asseritamente necessaria, in quanto il ricorrente aveva recentemente sostenuto spese per la riparazione dell’edicola.<br />
Il diniego di rinnovo, motivato con riferimento al progetto di riqualificazione urbana della zona, sarebbe in contraddizione con la deliberazione che ha concesso l’occupazione, a termini della quale l’edicola non comprometterebbe il futuro assetto dell’area pubblica interessata.<br />
Lo studio di fattibilità consegnato dal progettista al Comune pochi giorni prima dell’adozione della delibera di diniego del rinnovo della concessione non evidenzierebbe nessuna incompatibilità dell’edicola con il progetto.<br />
Tale studio non quantificava i tempi di realizzazione e quindi non vi sarebbe stata ragione di negare il rinnovo.<br />
Poiché la strada interessata è provinciale, sarebbe spettato alla Provincia deliberare in materia.<br />
La disdetta sarebbe tardiva, in quanto la concessione si sarebbe rinnovata automaticamente, a sensi dell’art. 2 del disciplinare, con il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.<br />
Il provvedimento dirigenziale che ha anticipato il diniego di rinnovo sarebbe viziato da incompetenza.</p>
<p>1.3. Il Comune di Arignano, costituitosi in giudizio, ha controdedotto al ricorso, chiedendone la reiezione.<br />
Le istanze istruttorie avanzate in ricorso sono state accolte con ordinanza presidenziale 17 maggio 2000, n. 254/i, ottemperata il 7 giugno 2000.<br />
Con istanza successivamente notificata il ricorrente ha chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati, che questo Tribunale ha negato con ordinanza 5 luglio 2000, n. 1117, confermata in appello con ordinanza Cons. St., V, 22 dicembre 2000, n. 6777.</p>
<p>2.1. Con il secondo ricorso (R.G.R. n. 1769/00) il ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale con cui gli è stato ingiunto lo sgombero dell’area pubblica da lui occupata, previa rimozione del manufatto adibito ad edicola.<br />
A suo carico sono state riproposte, in forma di vizi di illegittimità derivata, tutte le censure già dedotte con il ricorso precedente ed inoltre sono stati dedotti, quali vizi propri, Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 14 L. 28 febbraio 1985, n. 47; violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2 e 7 del disciplinare di concessione; violazione e/o erronea applicazione dell’art. 11 del Regolamento comunale per l’occupazione delle aree pubbliche; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; contraddittorietà; ingiustizia grave e manifesta; disparità di trattamento; irragionevolezza; difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione di legge in relazione agli artt. 3, ss. L. 7 agosto 1990, n. 241); violazione del principio dell’affidamento; perplessità; sviamento.<br />
Il provvedimento riferisce, contrariamente al vero, che non sarebbe pervenuta richiesta di rinnovo della concessione.<br />
Esso contrasterebbe inoltre con la deliberazione G.C. 15 febbraio 2000, n. 4, impugnata con il ricorso precedente, nella parte in cui questa demandava al dirigente di valutare le possibilità di un rinnovo temporaneo.<br />
Difetterebbe l’urgenza di attuare lo sgombero, posto che alla data di adozione del provvedimento non era ancora stato approvato il progetto esecutivo.<br />
Il provvedimento contrasterebbe altresì con le autorizzazioni edilizie rilasciate, anche in sanatoria, per l’edificazione del chiosco.<br />
Il Regolamento comunale non consentirebbe di ordinare la demolizione di opere in muratura, possibile solo in applicazione dell’art. 14 L. 28 febbraio 1985, n. 47, che comunque presupporrebbe la previa diffida.<br />
Il provvedimento sarebbe in realtà motivato da ragioni extraistituzionali di ostilità politica.</p>
<p>2.3. Anche in questo giudizio il Comune di Arignano si è costituito in giudizio, controdeducendo al ricorso e chiedendone la reiezione.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 5 luglio 2000, n. 1133, confermata in appello con ordinanza Cons. St., V, 22 dicembre 2000, n. 6778.<br />
3. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Il ricorrente, già concessionario di una porzione di suolo pubblico comunale in Arignano, assentitagli per l’installazione di un’edicola per la rivendita di giornali e riviste, impugna con un primo ricorso (R.G.R. n. 656/00) il provvedimento dirigenziale con cui è stato preavvertito della scadenza della concessione ed è stato invitato a sgomberare l’area occupata, nonché la deliberazione con cui la Giunta Comunale ha respinto la sua successiva domanda di rinnovo della concessione medesima.<br />
Il secondo ricorso (R.G.R. n. 1769/00) investe invece il provvedimento dirigenziale con cui è stato ordinato allo stesso ricorrente il rilascio dell’area ormai occupata senza titolo, nonché la demolizione dell’edicola su di essa insistente: provvedimento denunciato anche per illegittimità derivata dai provvedimenti precedenti.<br />
Attesa la connessione soggettiva ed oggettiva, i due ricorsi possono essere riuniti per formare oggetto di un’unica sentenza.</p>
<p>2. Il primo, in ordine di tempo, dei provvedimenti impugnati consiste nella nota del Responsabile del Settore tecnico-manutentivo del Comune di Arignano in data 17 gennaio 2000, prot. n. 157, con cui al ricorrente è stata data comunicazione “che il 17 febbraio 2000 andrà a scadere la concessione sottoscritta dalle parti (con invito) ad ottemperare quanto disposto dall’art. 6 della concessione citata” (in realtà il richiamo deve intendersi riferito all’art. 5, che prevede l’ob-bligo del concessionario di rimuovere, al termine della concessione, le opere installate e riparare gli eventuali danni arrecati all’area pubblica).<br />
A carico di tale provvedimento, impugnato con il primo ricorso (R.G.R. n. 656/00), sono dedotti i vizi di difetto di motivazione, incompetenza e violazione dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Il vizio di incompetenza è dedotto sul presupposto che alla data di adozione del provvedimento stesso, la concessione fosse già stata tacitamente rinnovata a sensi dell’art. 2 del disciplinare e che il dirigente non avesse perciò il potere di disdettarla.<br />
Detta tesi non può essere condivisa.<br />
L’art. 2 del disciplinare disponeva infatti che il tacito rinnovo conseguente al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico si sarebbe verificato “limitatamente al quinquennio 1995/2000”, dal che discende che la concessione è irrevocabilmente scaduta all’indicata data del 17 febbraio 2000, indipendentemente dal fatto che il ricorrente avesse pagato la tassa anche per l’anno incipiente.<br />
Di conseguenza il provvedimento del Responsabile del Servizio non consiste in un’anticipazione del diniego di rinnovo, concretandosi per contro in un semplice atto esecutivo della precedente delibera di Giunta che, nell’assentire la concessione, ne aveva stabilito la scadenza alla data sopra indicata.<br />
Il dedotto vizio di incompetenza non è pertanto configurabile.<br />
Né il provvedimento è per le stesse ragioni viziato per difetto di motivazione: trattandosi di atto meramente esecutivo, esso è privo di valenza provvedimentale, nel senso che non contiene nessuna dichiarazione negoziale, ma si limita a ricordare al ricorrente gli obblighi da lui assunti con la stipula della concessione, invitandolo ad osservarli.<br />
Mancando qualsiasi determinazione discrezionale, nessuna motivazione era quindi necessaria.<br />
Per la stessa ragione non occorreva neppure la comunicazione di avvio del procedimento, evidentemente necessaria solo nei casi di determinazioni discrezionali, cui l’interessato possa concorrere, offrendo idonei elementi di giudizio.</p>
<p>3. Il ricorrente si è del resto reso evidentemente conto di quanto precede, tant’è vero che, successivamente alla ricezione del provvedimento di cui sopra, ha presentato un’espressa domanda di ulteriore rinnovo della concessione.<br />
La Giunta Comunale, con deliberazione 15 febbraio 2000, n. 4, pure impugnata con il primo ricorso (R.G.R. n. 656/00), ha rilevato di aver conferito ad un professionista esterno l’incarico di presentare uno studio di fattibilità per la riqualificazione della viabilità nella piazza in cui insiste l’edicola del ricorrente e che in base a detto studio nell’area oggetto dell’istanza del ricorrente era stata prevista la realizzazione di una fermata di mezzi pubblici, che rendeva incompatibile la permanenza dell’edicola: ciò che ha determinato la necessaria reiezione dell’i-stanza medesima.<br />
Tuttavia, nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori, la Giunta si è dichiarata disponibile a consentire un rinnovo meramente temporaneo della concessione, demandando al Responsabile del Servizio di valutare la relativa possibilità.</p>
<p>4. A carico di tale delibera il ricorrente deduce innanzi tutto contraddittorietà con la precedente deliberazione G.C. 8 aprile 1993, n. 67, che aveva concesso l’oc-cupazione, e con il progetto preliminare di variante al piano regolatore, adottato con deliberazione C.C. 4 febbraio 1993, n. 2, a termini dei quali l’edicola era stata ritenuta compatibile con il futuro assetto dell’area pubblica interessata.<br />
Anche questa censura deve essere disattesa.<br />
Alla data adozione del progetto preliminare ed a quella di rilascio della concessione non era stato infatti neppure affidato l’incarico di redazione dello studio di fattibilità richiamato dal diniego di rinnovo, e pertanto non poteva esservi nessun contrasto con un intendimento del Comune all’epoca non ancora formatosi.<br />
La delibera impugnata richiama invece i risultati di detto studio, dal quale risulta che la permanenza dell’edicola in situ non consentirebbe la realizzazione delle opere programmate.<br />
Né rileva la circostanza che la fermata dei mezzi pubblici esistesse già al tempo del rilascio della concessione e fosse stata essa pure ritenuta compatibile con l’edicola.<br />
Lo studio di fattibilità prevede infatti la realizzazione di una rotonda nel centro della piazza, con conseguente modifica della viabilità; è quindi perfettamente lo-gico che tale modifica abbia inciso anche sulla disposizione della fermata, rendendo i nuovi spazi a ciò destinati incompatibili con la presenza dell’edicola.<br />
La motivazione è quindi immune dai vizi di pretestuosità e contraddittorietà dedotti in ricorso.</p>
<p>5. Il ricorrente sostiene poi che, a fronte della circostanza che alla data del diniego non era stato ancora approvato il progetto esecutivo dei lavori e che la Giunta stessa si era dichiarata impossibilitata a prevedere la relativa tempistica, essa non avrebbe potuto legittimamente negare il rinnovo pieno della concessione, limitandosi a dichiarare la possibilità di un eventuale rinnovo temporaneo.<br />
La censura è infondata.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che sul piano logico è pienamente giustificato che, una volta acquisito lo studio di fattibilità, dal quale risultava l’impossibilità di mantenere l’edicola nella posizione attuale, la Giunta, non potendo prevedere i tempi di realizzazione dei lavori, ma considerando comunque detti tempi inferiori al quinquennio, abbia negato il rinnovo della concessione per tale periodo, pur dichiarandosi disponibile a consentire un rinnovo temporaneo se ne sussistessero i presupposti, da accertarsi a cura del Responsabile del Servizio.<br />
Resta la censura di incompetenza, con cui il ricorrente sostiene che, ricadendo l’edicola su una strada provinciale, sarebbe spettato alla Provincia – e non al Comune – pronunciarsi sulla domanda di rinnovo della concessione.<br />
La censura è innanzi tutto inammissibile per difetto di interesse, in quanto, anche in caso di esito favorevole del giudizio, il ricorrente non otterrebbe nessun vantaggio sostanziale, avendo comunque l’onere di presentare una nuova richiesta all’Autorità ritenuta competente (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 16 maggio 1985, n. 229).<br />
Nel merito essa è comunque infondata in fatto, dal momento che l’edicola non insiste sulla strada provinciale, bensì su una piazza che appartiene al demanio comunale.</p>
<p>6. Il primo ricorso (R.G.R. n. 656/00) deve quindi essere respinto in ogni sua parte.</p>
<p>7. Il secondo dei ricorsi in decisione (R.G.R. n. 1769/00) investe l’ordinanza comunale 26 maggio 2000, n. 7, con la quale è stato ordinato al ricorrente di rilasciare il suolo pubblico da lui abusivamente occupato nel termine di 30 giorni e di rimuovere le opere oggetto della concessione, mettere in pristino le pertinenze comunali manomesse e riparare tutti gli eventuali guasti e danni cagionati alla cosa pubblica, con l’avvertimento che, decorso infruttuosamente tale termine si provvederà alla rimozione d’ufficio;<br />
Il provvedimento è innanzi tutto denunciato per illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso precedente, puntualmente riprodotti, che devono essere tutti respinti per le ragioni più sopra riferite.</p>
<p>8. Il secondo mezzo censura invece detto provvedimento per vizi propri.<br />
Il ricorrente rileva in primo luogo che nella motivazione si legge che egli non avrebbe presentato domanda di rinnovo della concessione: il che sarebbe falso, posto che la domanda era stata invece presentata e respinta dalla Giunta con deliberazione 15 febbraio 2000, n. 4, impugnata con il ricorso precedente.<br />
In realtà, il provvedimento, dopo aver richiamato detta delibera anche nella parte in cui demandava al Responsabile del Servizio di valutare la possibilità di concedere un rinnovo temporaneo, richiama anche la successiva nota 6 marzo 2000, prot. n. 604, con cui la delibera stessa era stata trasmessa al ricorrente, unitamente ad un estratto del Regolamento comunale in materia di occupazione suolo pubblico e riferisce che a seguito di tale nota “non è pervenuta richiesta di occupazione temporanea&#8221;.<br />
Tale circostanza non è contestata in fatto, né il ricorrente sostiene che la domanda di rinnovo respinta dalla Giunta dovesse valere anche al fine del rilascio della concessione temporanea.<br />
La censura si rivela quindi basata su una erronea lettura del provvedimento impugnato, e come tale deve essere respinta.</p>
<p>9. Il ricorrente sostiene poi che il Responsabile del Servizio avrebbe omesso di valutare la possibilità di concedere il rinnovo temporaneo, secondo quanto prescritto dalla Giunta, né avrebbe motivato in ordine alle ragioni d’urgenza del rilascio.<br />
Anche questa censura deve essere disattesa.<br />
Infatti, una volta dato atto che il ricorrente non aveva chiesto alcun rinnovo temporaneo e che perciò il protrarsi dell’occupazione del suolo pubblico non era più assistito da titolo alcuno, il funzionario comunale non aveva nessuna ragione di valutare la possibilità di concedere (d’ufficio) il rinnovo temporaneo medesimo, né doveva motivare circa l’urgenza del rilascio, che era dovuto immediatamente quale mera conseguenza della sopravvenuta abusività dell’occupazione.<br />
Per la stessa ragione non è neppure configurabile la dedotta contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e le precedenti autorizzazioni edilizie, rilasciate in costanza di concessione per la realizzazione e le successive riparazioni e modifiche dell’edicola.</p>
<p>10. Secondo il ricorrente, l’ordinanza comunale di sgombero sarebbe inoltre viziata per violazione dell’art. 11 del Regolamento comunale in materia di occupazioni suolo pubblico, nella parte in cui ingiunge la demolizione dell’edicola, realizzata in muratura.<br />
Detta disposizione stabilisce testualmente che “nel rispetto di ogni altra eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l’Autorità comunale, previa contestazione all’interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d’ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi”.<br />
Secondo il ricorrente, tale disposizione si riferirebbe unicamente alle cose mobili eventualmente esistenti sull’area abusivamente occupata, mentre per gli immobili troverebbe esclusiva applicazione l’art. 14 L. 28 febbraio 1985, n. 47, che in ogni caso richiede la previa diffida all’interessato.<br />
Tale tesi non può essere condivisa.<br />
Anche ammettendo l’applicabilità alla fattispecie del citato art. 14 L. 28 febbraio 1985, n. 47 (fatta salva dalla norma regolamentare, è al riguardo sufficiente rilevare che il mancato richiamo di esso nel testo del provvedimento impugnato non costituisce un vizio di legittimità di questo, laddove, com’è nel caso in esame, il potere attribuito dalla norma sia correttamente esercitato.<br />
Quanto alla necessità della previa diffida, il Collegio rileva come la diffida stessa consista in un’intimazione rivolta all’interessato al fine di consentirgli l’ese-cuzione spontanea del provvedimento prima dell’esecuzione in danno: il che è esattamente quanto è stato disposto con il provvedimento impugnato.</p>
<p>11. In ultimo il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe stato in realtà dettato da ragioni di ostilità politica nei suoi confronti, dovuta al fatto che egli ha in passato ricoperto la carica di consigliere comunale in una lista poi caduta in minoranza.<br />
La censura è innanzi tutto inammissibile, in quanto riferibile direttamente ai provvedimenti impugnati con il ricorso precedente ed in tal sede non dedotta.<br />
Nel merito, il vizio non è comunque configurabile, mancando agli atti qualsiasi principio di prova a suo conforto.</p>
<p>12. Per le esposte considerazioni, i due ricorsi devono conclusivamente essere entrambi respinti per infondatezza in ogni loro parte. Concorrendo giustificati motivi, può comunque disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sui ricorsi di cui in epigrafe e previa loro riunione, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 24 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-3-2004-n-538/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
