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	<title>5378 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5378 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.5378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-9-2020-n-5378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-9-2020-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.5378</a></p>
<p>Antonino Anastasi, Presidente, Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore; PARTI: (T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Femia, Giuseppe Gratteri e Anton Ugo Serra, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe Femia in Roma, via Giunio Bazzoni, n. 15 contro Comune di Firenze,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-9-2020-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.5378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-9-2020-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.5378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Anastasi, Presidente, Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore; PARTI: (T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Femia, Giuseppe Gratteri e Anton Ugo Serra, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe Femia in Roma, via Giunio Bazzoni, n. 15 contro Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, n. 15; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>In responsabilità  della pubblica amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Responsabilità  civile &#8211; responsabilità  della  pubblica Amministrazione. &#8211; art. 1227 c. 2, C.C. &#8211; applicabilità  alla p. A. .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La regola della non risarcibilità  dei danni evitabili e, quindi, dell&#8217;incidenza dell&#8217;interruzione del nesso causale tra il comportamento illecito dell&#8217;amministrazione e il danno lamentato, determinata dal comportamento del danneggiato, è prevista dall&#8217;art. 1227, comma 2 c.c. ed è stata riconosciuta come operante nella giurisprudenza amministrativa anche prima che venisse chiaramente sancita dall&#8217;art. 30, comma 3, c.p.a. . In particolare, l&#8217;Adunanza Plenaria. n. 3 del 2011, coerentemente con quanto giÃ  desumibile dall&#8217;art. 1227, c. 2, c.c., ha stabilito che l&#8217;art. 30, co. 3 c.p.a. deve interpretarsi nel senso che la mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo o la mancata proposizione di un ricorso amministrativo o, ancora, l&#8217;omessa attivazione di iniziative volte a sollecitare la rimozione o la modificazione in autotutela del provvedimento lesivo possono essere ritenuti comportamenti contrari a buona fede nell&#8217;ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno. La giurisprudenza consolidata successiva ha affermato che la regola della non risarcibilità  dei danni evitabili con l&#8217;impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall&#8217;ordinamento, oggi sancita dall&#8217;art. 30, co. 3, cit., come interpretato dall&#8217;organo nomofilattico della Giustizia amministrativa, è ricognitiva di principi giÃ  evincibili da un&#8217;interpretazione evolutiva del capoverso dell&#8217;art. 1227 c.c. e, pertanto, trova applicazione anche per le domande e per i fatti illeciti antecedenti all&#8217;entrata in vigore del c.p.a. .</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/09/2020<br /> <strong>N. 05378/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08872/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8872 del 2017, proposto dalla T. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Femia, Giuseppe Gratteri e Anton Ugo Serra, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe Femia in Roma, via Giunio Bazzoni, n. 15;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, n. 15;<br /> Regione Toscana, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 691 del 2017, resa tra le parti, concernente risarcimento dei danni derivanti da annullamento della procedura espropriativa.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della Regione Toscana, contenenti appello incidentale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020;<br /> Relatore, nella udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020, il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Anton Ugo Serra, Giuseppe Gratteri, Barbara Mancino e Antonella Pisapia ai sensi dell&#8217;art. 4 d.l. 28/2020.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La sentenza ha per oggetto l&#8217;appello principale proposto dalla società  T. srl e due appelli incidentali, l&#8217;uno proposto dal Comune di Firenze e l&#8217;altro proposto dalla Regione Toscana, avverso la sentenza del T.a.r. n. 691 del 2017, che ha parzialmente accolto l&#8217;originario ricorso di risarcimento del danno proposto dalla società .<br /> 1.1. Tutte le parti hanno depositato memorie, anche di replica.<br /> 1.2. La causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione all&#8217;udienza pubblica del 4 giugno 2020, ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020.<br /> 2. La controversia concerne la domanda &#8211; proposta dalla società  nel 2011, come precisata con memoria dell&#8217;ottobre 2016 &#8211; di risarcimento dei danni subiti per il periodo in cui le aree (con estensione di circa 6.000 mq) sono state effettivamente occupate a seguito della procedura di esproprio, sulla base di provvedimenti presupposti (il PEEP e la variante al PRG che l&#8217;aveva recepito) annullati con la sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 517 del 2 novembre 1998, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3670 del 27 giugno 2007.<br /> 3. Per una migliore comprensione della controversia è opportuno dare preliminarmente conto, in estrema sintesi, delle vicende urbanistiche nelle quali la controversia si inserisce.<br /> 3.1. Il primo PRG del Comune di Firenze (c.d. Piano Detti), approvato con d.P.R. del 5 Settembre 1966 &#8211; rispetto ad un compendio immobiliare sito nel Comune di Firenze di ampia superficie (circa 48.000 mq.) di proprietà  della società  T., facente parte di un&#8217;area pìù vasta, parzialmente anche di proprietà  comunale &#8211; aveva recepito le previsioni di cui al &#8220;progetto di lottizzazione n. 110&#8221; presentato dalla società ; tale progetto prevedeva una volumetria edificabile pari a 341.374 mc, di cui 273.274 mc insistenti su terreni di proprietà  della società , a condizione (art. 26 NTA) che fosse stipulata una regolare convenzione.<br /> 3.2. Il Comune di Firenze, con due varianti parziali al PRG del 1977 e del 1981, aveva destinato l&#8217;intero compendio a servizi ed impianti pubblici e a verde pubblico. In esito all&#8217;impugnazione dei relativi atti da parte della società , le varianti furono definitivamente annullate con la sentenza del Consiglio di Stato n. 495 del 1988, &#8220;<em>per difetto di motivazione, trattandosi di varianti incidenti su una porzione specifica del territorio</em>&#8220;.<br /> 3.2.1. La richiesta della società  di stipulare, in ottemperanza alla richiamata sentenza del 1988, la convenzione prevista nel PRG del 1966, fu rigettata dal Comune, sulla base dell&#8217;art. 15, comma 3-<em>quater</em>, della l.r. n. 74 del 1984, come modificato dalla successiva l.r. n. 24 del 1987, secondo il quale, rispetto agli strumenti urbanistici approvati anteriormente al 15 Gennaio 1972, era sospesa l&#8217;adozione di piani urbanistici attuativi relativi a zone di espansione sino all&#8217;adozione di un nuovo PRG o di una variante al piano vigente.<br /> Il T.a.r., con la sentenza n. 250 del 1993, ritenne legittima la sospensione del piano del 1966, in mancanza di convenzione.<br /> 3.3. In particolare, rispetto alla controversia di risarcimento del danno oggetto della decisione, rilevano le vicende di seguito descritte.<br /> 3.3.1. Il Comune di Firenze, con il PEEP del 1992/1993 (delibera del Consiglio Comunale n. 6415/1992 e n. 564/1993, delibera regionale n. 4260/1995) ha localizzato il Comparto 6 (Viale Guidoni) del programma di edilizia residenziale pubblica in parte sulle aree di proprietà  della società  (circa 6.000 mq.) per gli interventi affidati all&#8217;ATER e ARDSU; aree prima ricomprese nella lottizzazione n. 110 cit. come zone di espansione residenziale; nel 1993 il Comune (delibera n. 604/1993) ha adottato la variante al PRG che recepiva il PEEP, ed ha destinato la parte maggiore restante dell&#8217;area di proprietà  della società  a Zona C, sottozona C2 &#8220;di ristrutturazione urbanistica.<br /> 3.3.2. La società  ha impugnato i suddetti atti generali con pìù ricorsi del 1993, del 1995 e del 1996.<br /> 3.3.2.1. I ricorsi sono stati decisi con la sentenza del T.a.r. n. 517 del 1998, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3670 del 2007; i suddetti atti generali sono stati annullati, inÂ <em>parte qua</em>, per difetto di motivazione, avendo il giudice riconosciuto in capo alla società  una aspettativa qualificata, con conseguente obbligo di motivazione in capo all&#8217;amministrazione comunale.<br /> 3.3.2.2. Nelle more del processo di primo grado e del deposito della motivazione dello stesso, sono intervenuti i provvedimenti di espropriazione delle aree: &#8211; del 2 dicembre 1996 (foglio 33/b, particella 969); &#8211; del 15 giugno 1998 (foglio 33/b, particelle 982, 983, 985 e 986).<br /> 3.3.3. Su istanza della società , successiva al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento con la conferma da parte del Consiglio di Stato, il Comune, il 4 ottobre 2007, ha annullato in autotutela i provvedimenti di esproprio ed ha reintestato i beni alla società .<br /> 4. Tornando al processo in trattazione, il T.a.r., con la sentenza n. 691 del 2017, gravata dagli appelli, ha così¬ statuito:<br /> a) ha rigettato l&#8217;eccezione di prescrizione dell&#8217;azione sollevata dal Comune di Firenze;<br /> b) ha rigettato l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Toscana;<br /> c) ha ravvisato: &#8211; c1) un fatto illecito di natura permanente nella perdurante occupazione dei terreni della ricorrente, divenuta <em>sine titulo</em> a seguito dell&#8217;annullamento dei decreti di esproprio per effetto dell&#8217;annullamento della corrispondente previsione urbanistica; &#8211; c2) gli altri elementi costitutivi della responsabilità  aquiliana per danno ingiusto nel comportamento dell&#8217;Amministrazione comunale, sussistendo, oltre ai profili di illegittimità  evidenziati nelle richiamate sentenze (quella del T.a.r. del 1998 e quella di questo Consiglio del 2007 cit.), sia l&#8217;elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nell&#8217;adozione dell&#8217;illegittima variante urbanistica, sia il nesso causale tra l&#8217;azione amministrativa ed il danno patito per effetto della illegittima sottrazione del godimento del bene e della trasformazione dei luoghi;<br /> d) ha specificato che il risarcimento spettante non può consistere nel valore venale del bene, atteso che la società , per effetto delle statuizioni rese dal giudice amministrativo e dell&#8217;annullamento in autotutela disposto dal Comune, è ancora titolare della proprietà  delle aree, con la conseguenza che il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d&#8217;uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione sino alla data della cessazione dell&#8217;occupazione illecita;<br /> e) ha rigettato, per mancanza di prova, la domanda di risarcimento fondata sulla privazione della possibilità  di alienazione e sul deprezzamento delle aree di proprietà  limitrofe; su tale statuizione si è formato il giudicato per mancanza di impugnazione;<br /> f) ha ritenuto applicabile, in via equitativa, l&#8217;art. 42-<em>bis</em> del d.P.R. n. 327 del 2001, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato;<br /> g) ha liquidato all&#8217;attualità : a) il risarcimento del pregiudizio patrimoniale nel 5% annuo del <em>valore venale del terreno</em>, calcolato ai sensi e nelle forme indicate dallo stesso articolo 42-<em>bis</em>, dalla data di occupazione e fino alla restituzione dei terreni; il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale <em>una tantum</em>, nel 10% del <em>valore venale del terreno;</em><br /> h) in particolare, in riferimento al parametro del valore venale, ha precisato:<br /> h1) che il valore venale su cui calcolare la percentuale annua del 5% e la percentuale <em>una tantum</em> del 10% non è quello proprio di un terreno edificabile ai sensi del PRG del 1966 o della variante del 1993, rilevando il regime di salvaguardia sancito dall&#8217;art. 15, comma 3-<em>quater</em>, della l. r. n. 74 del 1984, come modificato dalla l. r. n. 24 del 1987, il quale ha reso sostanzialmente assimilabile ad una &#8220;zona bianca&#8221; il compendio in cui ricade la proprietà  della società  istante;<br /> h2) che la particolarità  della fattispecie, consistente nella circostanza che la successiva pianificazione urbanistica generale cui faceva riferimento la legge regionale avrebbe dovuto tenere conto del predisposto progetto di lottizzazione n. 110 del 1966 (come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3670 del 2007), si traduce in un valore economico base delle aree corrispondente a quello proprio delle zone bianche, ma da incrementare in via equitativa e forfettaria nella misura del 10%, in ragione dell&#8217;affidamento della società  risultante dalle sentenze di annullamento;<br /> h3) che il periodo di occupazione illecita rilevante ai fini del calcolo, anno per anno, della percentuale del 5%, per il terreno di cui al foglio 33/b, particella 969, è compreso tra il 2 dicembre 1996 e il 4 ottobre 2007, mentre per i terreni di cui al foglio 33/b, particelle 982, 983, 985 e 986, il periodo di riferimento è compreso tra il 15 giugno 1998 e il 4 ottobre 2007 (rilevando quale <em>dies a quo</em> la data di emissione del decreto di esproprio e di occupazione definitiva e il provvedimento amministrativo di annullamento in autotutela);<br /> i) ha condannato il Comune e la Regione, in solido tra loro, a risarcire il danno ed a proporre congiuntamente alla società  ricorrente il pagamento della somma risarcitoria entro un termine ed in base ai criteri descritti in motivazione.<br /> 5. Con un unico e complesso motivo dell&#8217;appello principale, la società  ha censurato la sentenza nella parte in cui ha determinato il valore venale dei beni, quale base di calcolo delle percentuali rilevanti da applicare ai sensi dell&#8217;art. 42-<em>bis</em> cit., dando rilievo al regime di salvaguardia disposto dalle leggi regionali.<br /> 5.1. Con l&#8217;appello, la società  sostanzialmente ripropone le tesi sostenute dinanzi al T.a.r., e specificamente disattese dal primo giudice, secondo le quali per individuare il valore economico dei beni di sua proprietà  occupati <em>sine titulo</em>, avrebbe dovuto farsi riferimento agli indici edificatori del PEEP del 1992, in subordine, alla capacità  edificatoria riconosciuta per le restanti aree di proprietà  dell&#8217;appellante dalla variante al PRG adottata nel 1993 e definitivamente approvata nel 1998 (aree incluse in aree di ristrutturazione urbanistica C2) ed, in ulteriore subordine, agli indici di fabbricabilità  della lottizzazione n.110 del 1966.<br /> 5.2. Il Comune di Firenze ha censurato la sentenza con quattro motivi; la Regione Toscana con cinque motivi.<br /> 5.2.1. In particolare:<br /> &#8211; con il primo motivo, il Comune ripropone l&#8217;eccezione di prescrizione dell&#8217;azione di risarcimento;<br /> &#8211; con il primo motivo, la Regione ripropone l&#8217;eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva e con il secondo censura la propria condanna in solido al risarcimento;<br /> &#8211; il Comune con il secondo motivo e la Regione con il terzo motivo criticano la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto esistenti gli elementi costitutivi della responsabilità  aquiliana;<br /> &#8211; il Comune, con il terzo motivo, ha censurato la sentenza in riferimento ai profili soggettivi dell&#8217;illecito aquiliano rilevando, soprattutto, l&#8217;omessa considerazione del concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell&#8217;art. 1227 c.c.;<br /> &#8211; il Comune, con il quarto motivo, oltre che la Regione, con parte del secondo, nonchè con il quarto motivo, censurano la sentenza nella parte in cui ha fatto ricorso all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 42-<em>bis</em> in via equitativa per il mancato godimento delle aree;<br /> &#8211; infine, la Regione, con il quinto motivo, censura in particolare l&#8217;incremento del 10% nell&#8217;individuazione del valore venale ai fini della base di calcolo del valore venale del bene.<br /> 6. Ritiene il Collegio che la questione centrale e dirimente per la decisione della controversia sia quella posta dal Comune con il terzo motivo di appello incidentale, nella parte in cui mette in rilievo che il primo giudice ha omesso di considerare l&#8217;incidenza del comportamento della società  nella causazione del danno lamentato.<br /> 6.1. La valutazione di tale comportamento, tale da determinare l&#8217;interruzione del nesso causale ed impedire il risarcimento del danno che sarebbe stato evitabile, come si chiarirà  nel prosieguo, consente di non soffermarsi neanche sulla questione preliminare della prescrizione del diritto, pure riproposta dal Comune con il primo motivo di appello.<br /> 7. L&#8217;accoglimento della suddetta censura si fonda sulle considerazioni che seguono.<br /> 7.1. La regola della non risarcibilità  dei danni evitabili e, quindi, dell&#8217;incidenza dell&#8217;interruzione del nesso causale tra il comportamento illecito dell&#8217;amministrazione e il danno lamentato, determinata dal comportamento del danneggiato, è prevista dall&#8217;art. 1227, comma 2 c.c. ed è stata riconosciuta come operante nella giurisprudenza amministrativa anche prima che venisse chiaramente sancita dall&#8217;art. 30, comma 3, c.p.a.<br /> Come noto, l&#8217;A.P. n. 3 del 2011, coerentemente con quanto giÃ  desumibile dall&#8217;art. 1227, c. 2, c.c., ha stabilito che l&#8217;art. 30, co. 3 c.p.a. deve interpretarsi nel senso che la mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo o la mancata proposizione di un ricorso amministrativo o, ancora, l&#8217;omessa attivazione di iniziative volte a sollecitare la rimozione o la modificazione in autotutela del provvedimento lesivo possono essere ritenuti comportamenti contrari a buona fede nell&#8217;ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno.<br /> La giurisprudenza consolidata successiva ha affermato che la regola della non risarcibilità  dei danni evitabili con l&#8217;impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall&#8217;ordinamento, oggi sancita dall&#8217; art. 30, co. 3, cit., come interpretato dall&#8217;organo nomofilattico della giustizia amministrativa, è ricognitiva di principi giÃ  evincibili da un&#8217;interpretazione evolutiva del capoverso dell&#8217;art. 1227 c.c. e, pertanto, trova applicazione anche per le domande e per i fatti illeciti antecedenti all&#8217;entrata in vigore del c.p.a. (cfr. <em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. IV, n. 241 del 2018 e n. 5237 del 2017; sez. V, n. 1649 del 2016).<br /> 7.2. Nella fattispecie, il danno lamentato è il danno da mancato godimento dei beni, derivante dai decreti di espropriazione, illegittimi per effetto dell&#8217;annullamento per difetto di motivazione degli atti presupposti di dichiarazione di pubblica utilità , sino al momento in cui il Comune ha annullato in autotutela e reintestato i beni alla società . Pertanto, il periodo temporalmente rilevante dell&#8217;illecita sottrazione del godimento dei beni &#8211; come temporalmente individuato dal primo giudice (cfr. Â§ 4, lett. h3) e non contestato dalla società  sotto tale profilo &#8211; è compreso tra il 2 dicembre 1996 (per una particella), il 15 giugno 1998 (per tutte le altre) e il 4 ottobre 2007.<br /> 7.3. In generale, va rilevata la non condivisibile prospettiva assunta dal primo giudice quando, nel considerare il profilo soggettivo di colpa in capo all&#8217;Amministrazione, ha valutato l&#8217;illegittimità  degli atti presupposti dei decreti di espropriazione, annullati dal giudice amministrativo, e l&#8217;illegittimità  conseguente di questi ultimi. Infatti, rispetto al danno richiesto da mancato godimento dei beni per il periodo di tempo rilevante riconosciuto dal primo giudice e non contestato con l&#8217;appello, il periodo di tempo rilevante per valutare il comportamento colpevole dell&#8217;Amministrazione è quello successivo ai decreti di esproprio sino al momento in cui, per effetto della sentenza del T.a.r. favorevole, la società  avrebbe potuto ottenere il godimento dei beni e la loro reintestazione.<br /> 7.4. In questa ottica, rispetto al comportamento dell&#8217;Amministrazione, emerge il breve lasso di tempo tra i decreti di espropriazione (del dicembre 1996 e del giugno del 1998) e la sentenza del T.a.r. del novembre 1998.<br /> Rispetto al comportamento della società , va da subito messo in rilievo un dato decisivo, e cioè che la società  stessa avrebbe potuto in realtà  chiedere la restituzione dei beni sin dalla sentenza del T.a.r. n. 517 pubblicata il 2 novembre 1998, della quale non è dedotta l&#8217;intervenuta sospensione dell&#8217;efficacia esecutiva.<br /> Può dirsi pertanto che ad avviso del Collegio il comportamento della società  risulta nel suo complesso caratterizzato da un sostanziale disinteresse a riottenere appena possibile la disponibilità  dei beni e la reintestazione degli stessi. Infatti, l&#8217;invito della società  all&#8217;Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto è stato formulato solo il 2 agosto 2007, dopo che la sentenza di primo grado era divenuta definitiva con la pubblicazione, il 27 giugno 2007, della sentenza di questo Consiglio n. 3670. Solo in tale data la società  ha segnalato il grave pregiudizio subito per effetto dei provvedimenti illegittimi e l&#8217;inevitabile aggravarsi dello stesso in caso di ritardo.<br /> Per contro, il comportamento del Comune risulta dal pronto adempimento effettuato con il provvedimento del 4 ottobre 2007.<br /> 7.4.1. Il comportamento di sostanziale disinteresse della società  rispetto alla esecuzione della sentenza favorevole di primo grado, trova conferma nell&#8217;andamento delle trattative intraprese con il Comune dopo la sentenza e volte ad ottenere, anche nel contesto di altri contenziosi pendenti, un beneficio maggiore della mera restituzione dei beni.<br /> 7.4.2. L&#8217;esame della documentazione in atti è inequivocabile in tale direzione:<br /> a) dalla delibera della Giunta Comunale n. 941/697 dell&#8217;8 giugno 1999, risulta che: &#8211; la società , al fine di definire il contenzioso pendente, aveva proposto un Progetto Unitario Convenzionato per poter utilizzare sul proprio compendio l&#8217;intera volumetria prevista per l&#8217;edilizia privata, compresa anche quella imputabile all&#8217;area di proprietà  del Comune; &#8211; la commissione urbanistica aveva espresso parere favorevole, con prescrizioni, alle quali la società  si era adeguata; &#8211; di conseguenza, era stato approvato il PUC e la relativa convenzione;<br /> b) la delibera della Giunta Comunale n. 940/790 del 17 giugno 1999 &#8211; dove si dÃ  atto del contenzioso in corso &#8211; approva lo schema dell&#8217;atto di transazione; questo contiene la rinuncia della società  agli effetti della sentenza del T.a.r. n. 517 del 1998, all&#8217;appello pendente, ad altro giudizio di risarcimento del danno avviato dinanzi all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria, ad ogni pretesa risarcitoria dipendente dagli atti annullati e da altri atti successivi impugnati, nonchè la rinuncia del Comune agli effetti dei provvedimenti di esproprio; in dipendenza di tali rinunce reciproche, si prevede che, con compravendita, la società  trasferisce al Comune due lotti e il Comune trasferisce alla società  la volumetria edificatoria imputabile all&#8217;area di proprietà  del Comune compresa nel PUC;<br /> c) in esito a rinvii della sottoscrizione della transazione &#8211; richiesti dalla società  per la produzione delle certificazioni ipotecarie e per la non disponibilità  dei propri rappresentanti, cui si accompagnano contatti informali della stessa per ottenere un variazione del PUC approvato cui si collega la transazione &#8211; dal gennaio al febbraio, e dal giugno sino a dicembre del 2000, si susseguono i solleciti del Comune ad indicare una serie di date utili rilevandone l&#8217;urgenza per via delle esigenze dell&#8217;ATER di realizzare gli edifici di ERP;<br /> c1) i solleciti provenienti dal Comune continuano nel febbraio 2001 e nel marzo successivo con indicazione della data del 30 marzo per la sottoscrizione;<br /> d) da una relazione della direzione urbanistica all&#8217;avvocatura comunale del novembre 2001, risulta che la società  aveva presentato una proposta di modifica del PUC concordato, che era stata istruita positivamente, che dopo la disponibilità  dell&#8217;assessore, nel giugno del 2001, a rivedere la transazione, il legale rappresentante della società  aveva promesso di incaricare della modifica un tecnico, ma non aveva rispettato l&#8217;impegno non provvedendo in tal senso;<br /> e) nell&#8217;aprile del 2004, gli eredi dell&#8217;originario rappresentante legale della società  T., alcuni anche nella qualità  di legali rappresentanti della stessa e di altre società  collegate, richiamando alcuni contenziosi in atto, tra i quali l&#8217;appello pendente avverso la sentenza n. 517 del 1998 &#8211; rilevante nella causa in argomento &#8211; hanno prospettato una nuova proposta di transazione, che prende in considerazione anche altri contenziosi concernenti le società  collegate; proposta che si conclude con una compensazione dei crediti delle società  e del Comune e all&#8217;accettazione di tale proposta di transazione si collega la rinunzia a tutti i giudizi;<br /> f) dal verbale della Giunta comunale del 17 ottobre 2006, emerge che l&#8217;assessore all&#8217;urbanistica informa sull&#8217;esito degli incontri con gli eredi rispetto alla nuova proposta transattiva, nel senso che il Comune elimina dal PEEP il comparto 6 e il Comune e la Regione rinunciano all&#8217;appello avverso la sentenza n. n. 517 del 1998, e rappresenta la necessità  di un rinvio per trattative; la Giunta autorizza a coltivare la proposta transattiva, dando mandato ai legali di chiedere un rinvio.<br /> f1) il 24 ottobre 2006, la causa è trattenuta in decisione e si concluse con il rigetto dell&#8217;appello con la sentenza n. 3670 del 2007 cit.<br /> 7.5. In definitiva, può dirsi che il comportamento della società  si è obiettivamente sostanziato in un utilizzo della pendenza del processo di appello avverso la sentenza favorevole del T.a.r. del 1998 finalizzato a condizionare l&#8217;Amministrazione nella rivalutazione delle scelte urbanistiche delle aree, per ottenere una destinazione urbanistica pìù favorevole, che andasse ben oltre la zona bianca discendente dagli annullamenti per difetto di motivazione a fronte di una aspettativa riconosciuta qualificata, peraltro avente origine in un Piano attuativo del 1966, mai convenzionato, al quale hanno fatto seguito le norme di salvaguardia regionale proprio per consentire nuove scelte generali.<br /> E quindi &#8211; in termini piani &#8211; la società  stessa non può ora ragionevolmente chiedere di essere risarcita per lo spossessamento di terreni la cui restituzione non aveva invece mai domandato, pur essendo tale restituzione imposta da una sentenza esecutiva di annullamento degli atti ablativi, preferendo seguire una diversa strategia procedimentale.<br /> 7.5.1. Nè, in questa ottica, assume rilievo il mancato rinvio del giudizio di appello pendente nel 2006, atteso che la valutazione favorevole dell&#8217;assessore competente rispetto ad una regolamentazione urbanistica dell&#8217;area che escludesse totalmente il PEEP, sulla base della nuova proposta di transazione proveniente dalla società , non si era ancora tradotta nella preannunciata investitura del Consiglio Comunale.<br /> 7.5.2. Così¬ come non assume rilievo il fatto che, successivamente, il Comune, con la delibera n. 63 del 2012 si è rideterminato sulla destinazione dell&#8217;area in senso favorevole alle richiesta della società .<br /> 7. 6. L&#8217;accoglimento del motivo esaminato determina il rigetto del ricorso proposto dinanzi al T.a.r., con conseguente assorbimento di tutte le altre censure prospettate negli appelli incidentali ed improcedibilità  dell&#8217;appello principale, essendo quest&#8217;ultimo volto a contestare i criteri per la quantificazione del danno riconosciuto dal primo giudice.<br /> 8. In conclusione: è accolto il terzo motivo dell&#8217;appello incidentale del Comune di Firenze, con assorbimento degli altri motivi, e per l&#8217;effetto, in integrale riforma della sentenza gravata, è rigettato il ricorso proposto dinanzi al T.a.r.; è assorbito il ricorso incidentale proposto dalla Regione Toscana; è improcedibile il ricorso principale proposto dalla società .<br /> 9. In ragione della complessità  della controversia sono integralmente compensate le spese processuali del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello principale e sugli appelli incidentali, come in epigrafe proposti, così¬ provvede:<br /> a) accoglie l&#8217;appello incidentale del Comune di Firenze, nei sensi di cui in motivazione, e, per l&#8217;effetto, in integrale riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto dinanzi al T.a.r.;<br /> b) dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dalla Regione Toscana;<br /> c) dichiara improcedibile l&#8217;appello principale proposto dalla società ;<br /> d) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Anastasi, Presidente<br /> Giuseppe Castiglia, Consigliere<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-9-2020-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.5378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2013 n.5378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-11-2013-n-5378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-11-2013-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2013 n.5378</a></p>
<p>Pres. Barra Caracciolo – Est. Scola Consorzio stabile Operatori beni culturali (Avv.ti A. Manzi, G. Bardelli, M. Alessandra Bazzani), Global Outdoor S.r.L. (n.c.) c/ Università degli Studi di Milano (Avv. Gen. Stato) sull&#8217;applicabilità degli artt. 42 e 43 del Codice alle gare di sponsorizzazione Contratti della P.A. – Gara di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-11-2013-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2013 n.5378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Caracciolo – Est. Scola<br /> Consorzio stabile Operatori beni culturali (Avv.ti A. Manzi, G. Bardelli, M. Alessandra Bazzani), Global Outdoor S.r.L. (n.c.) c/ Università degli Studi di Milano (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità degli artt. 42 e 43 del Codice alle gare di sponsorizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara di sponsorizzazione  – Requisiti tecnico professionali ed economico finanziari – Artt. 42 e 43 Codice dei contratti pubblici – Applicabilità – Ragioni – Documentazione di comprova – Verificazione – Modalità diverse da previsione normativa – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Al contratto di sponsorizzazione ex artt. 26 e 27 del Codice dei contratti pubblici si applicano, in virtù del richiamo ai principi generali operato da dette norme,  gli artt. 42 e 43 in materia di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi. Le disposizioni contenute negli artt. 42 e 43, relative alla dimostrazione di dette capacità, rappresentano, tuttavia, semplice espressione di un criterio di massima, potendosi quindi configurare modalità di verificazione del possesso dei requisiti differenziate rispetto alla comprova documentale richiesta dalla norma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso r.g.a.n. 3645/2009, proposto dal Consorzio stabile Operatori beni culturali, in proprio e quale capogruppo mandatario r.t.i., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Manzi, Guido Bardelli e M. Alessandra Bazzani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br />
dal r.t.i. <i>Global Outdoor</i> s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Università degli Studi di Milano, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la T.m.c. Pubblicità s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Orlandi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Parboni, in Roma, via Caposile, 10;<br />
la Gasparoli s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sezione I, n. 1894/2009, resa tra le parti e concernente <i>l’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e connesse richieste risarcitorie</i>.</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa.<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm..<br />	<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2013, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, l’avvocato Andrea Manzi, l’avvocato dello Stato Grumetto e l’avvocato Carlo Orlandi.<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A) Il Consorzio stabile O.b.c. ricorreva al T.a.r. di Milano contro l’Università degli studi di tale città, e nei confronti della T.m.c. Pubblicità e della Gasparoli s.r.l., chiedendo l’annullamento &#8211; previa sospensione della relativa efficacia – del provvedimento 27 giugno 2008 n. 25318, con cui detta Università gli aveva comunicato l’esito della procedura di gara concernente il contratto di sponsorizzazione degli interventi di restauro della “Ca Granda”, e del portale monumentale posto sulla via Francesco Sforza, conclusasi con l’aggiudicazione definitiva del 24 giugno 2008, deliberata a favore del r.t.i. T.m.c. Gasparoli, di tutti i relativi verbali e degli atti di ammissione alla gara della società controinteressate, nonché del relativo avviso reso pubblico il 9 maggio 2008 e di ogni altro atto connesso (anche se ignoto), come l’eventuale autorizzazione alla stipulazione contrattuale, con pertinente richiesta risarcitoria.<br />	<br />
B) La p.a. aveva optato per la peculiare tipologia negoziale di cui all’art. 43, legge n. 449/1997, contratto atipico, consensuale, a prestazioni corrispettive, con cui lo <i>sponsor</i> offre una certa prestazione allo <i>sponsee</i>, che in cambio si obbliga a veicolare durante l’esecuzione della sua prestazione il marchio o il <i>logo</i> del primo, in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006, art. 26, come modificato dal d.lgs. n. 6/2007, art. 3, nella specie applicabile, trattandosi di un contratto senza oneri per la p.a.: si esigeva l’aver eseguito &#8211; nel triennio antecedente &#8211; un contratto nello specifico settore per un importo di almeno due milioni di euro più i.v.a., come da apposita scheda dettagliatamente compilata.<br />	<br />
C) Nel dubbio circa la sussistenza dei prescritti requisiti, il consorzio esercitava il diritto di accesso agli atti, peraltro, senza successo, donde il presente gravame (con annessa domanda cautelare, poi <i>riunita al merito</i>, proposto per violazione degli artt. 2, 5, 11, 12, comma 1, 42, comma 2, 48 e 253, comma 3, codice dei contratti; violazione del bando di gara e del disciplinare, nonché dei criteri della <i>par condicio</i>, della trasparenza e della concorrenza, vizio istruttorio e sviamento.<br />	<br />
D) La T.m.c. si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente la <i>tardiva ed irricevibile impugnazione</i> (notificata l’11 ottobre 2008) del pubblico avviso (pubblicato il 9 maggio 2008) e la carente legittimazione del Consorzio ricorrente (per mancanza del prescritto requisito: l’importo dei lavori eseguiti ammonterebbe a soli euro 1.690.123,05), nonché l’infondatezza delle varie censure di merito.<br />	<br />
E) Il primo giudice <i>condivideva</i> la prima eccezione ma riteneva <i>inammissibile</i> la seconda, in quanto diretta ad ampliare il <i>thema decidendum</i>, finalità esigente apposito ricorso incidentale, e disattendeva le varie doglianze di merito, sulla falsariga dell’insegnamento dell’Autorità di vigilanza sui pubblici contratti (v. determinazione 5 dicembre 2001 n. 24), in tema di contratti passivi sottratti alla disciplina del relativo codice: il ricorso veniva dunque <i>respinto</i> con oneri <i>processuali liquidati</i> secondo il consueto criterio della <i>soccombenza</i>.<br />	<br />
F) Il Consorzio soccombente <i>impugnava</i> detta sentenza per infondatezza, illogicità, vizio di motivazione ed erroneità della stessa, la sua lesione dovendosi ricondurre non alla pubblicazione del bando e delle relative clausole ma all’uso scorretto fattone dall’Università (con ciò escludendosi ogni <i>tardività</i> dell’impugnazione: cfr. C.S., Ad. pl., sent. n. 1/2003 e sent. n. 6/2002; sez. VI, sent. n. 4699/2008 e sent. n. 6073/2001); erronei presupposti circa la natura del contratto di <i>sponsorizzazione</i>, comunque esigente l’impiego di procedure trasparenti e concorrenziali (nel doveroso rispetto anche della disciplina comunitaria), la cui oculata verifica sarebbe mancata, come desumibile dall’esito dell’esercitato diritto di accesso (v. nota della direzione dei lavori del Comune di Milano alla T.m.c. del 5 gennaio 2009), con palese vizio istruttorio connotante l’intera procedura (donde la richiesta anche di c.t.u.), non potendo bastare al riguardo la presentazione della c.d. scheda descrittiva di cui sopra, concludendo con una richiesta risarcitoria quantificata complessivamente in poco meno di 8.000.000,00 di euro (in rapporto alle varie voci considerate: perdita di <i>chance</i>, danno professionale e lucro cessante).<br />	<br />
G) La T.m.c. Pubblicità si costituiva in giudizio e resisteva all’appello, come faceva pure l’Università appellata, condividendo tutte le argomentazioni di cui alla gravata pronuncia in apposita memoria illustrativa, mentre la T.m.c. nella propria memoria conclusiva poneva in luce la carenza di legittimazione attiva e/o d’interesse ad agire del Consorzio stabile, con correlativa improcedibilità dell’appello in rapporto alla posizione processuale (non di mandante) della <i>Global Outdoor</i> (come risultante da una sua lettera del 4 maggio 2009, prima non producibile), anche in relazione alle <i>richieste risarcitorie</i> (rimaste prive di alcun supporto probatorio).<br />	<br />
H) Con propria memoria conclusiva anche il Consorzio appellante illustrava ulteriormente le sue argomentazioni, come faceva pure la T.m.c. in una sua analoga comparsa, cui replicava il Consorzio stabile con ulteriore apposita memoria.<br />	<br />
All’esito della pubblica udienza di discussione la controversia passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I) L’appello è <i>infondato</i> e va <i>respinto</i>, pur dovendosi rettificare la motivazione della gravata pronuncia, in particolare, per quanto attiene alla dedotta &#8211; ma tuttavia non condivisibile &#8211; eccezione di <i>tardività</i> precedentemente esposta nella narrativa in fatto, che il primo giudice non avrebbe dovuto accogliere (la clausola concernente l’indicazione sulla scheda descrittiva dei lavori comprovanti la pregressa capacità tecnico-professionale <i>non configurandosi come imposta a pena di esclusione</i>), mentre aveva correttamente ritenuto <i>inammissibile</i> la seconda eccezione preliminare, in quanto diretta ad ampliare il <i>thema decidendum</i>, finalità esigente apposito ricorso incidentale.<br />	<br />
II) Il Consorzio soccombente <i>impugnava</i> detta sentenza, la sua lesione dovendosi ricondurre non alla pubblicazione del bando e delle relative clausole ma all’uso scorretto fattone dall’Università (con ciò condivisibilmente <i>escludendosi ogni tardività</i> dell’impugnazione: cfr. C.S., Ad. pl., sent. n. 1/2003 e sent. n. 6/2002; sez. VI, sent. n. 4699/2008 e sent. n. 6073/2001): in tale prospettiva le censure mosse (anche di omessa pronuncia) avverso l’avviso pubblicato avrebbero dovuto considerarsi tempestive, trattandosi piuttosto dell’illegittimità dell’istruttoria esperita in rapporto alla medesima scheda descrittiva (cui avrebbe dovuto seguire la prova da fornirsi circa i lavori in realtà eseguiti), che avrebbe dovuto precedere l’aggiudicazione definitiva (altrimenti stravolgendone i rapporti con quella provvisoria).<br />	<br />
III) Anche al contratto di sponsorizzazione (<i>ex </i>artt. 26 e 27) risultano inevitabilmente applicabili gli artt. 42 e 43, recanti criteri generali del codice degli appalti, il che implica un onere di verificazione anteriore a detta aggiudicazione e coincidente complessivamente con un onere di assoluta trasparenza, ove si dispongano precisi requisiti d’idoneità tecnica e capacità professionale.<br />	<br />
IV) D’altra parte, non poteva bastare la semplice autocertificazione per un importo di poco più di due milioni di euro, tanto più che una tale certificazione della T.m.c. (contraddetta dal comune, la cui attestazione era l’unica valutabile) non riguardava i lavori da prendere effettivamente in considerazione <i>ex</i> art. 253, codice degli appalti pubblici, ma si riferiva a somme concernenti lavori eseguiti per conto di un’altra impresa, e considerato anche che il sistema di pagamento non arrivava a detto ammontare alla scadenza del termine previsto per poter partecipare alla gara in questione.<br />	<br />
V) Si osserva da parte dell’appellata T.m.c. che il Consorzio stabile attuale appellante faceva parte di un’associazione temporanea d’imprese, la cui altra partecipante aveva dichiarato esser venuto meno l’interesse a costituirla (senza che peraltro ciò implicasse alcun ipotizzabile difetto di legittimazione in capo al primo), mentre la richiesta risarcitoria si riferiva alla situazione di un raggruppamento temporaneo d’imprese non più costituibile, dopo il venir meno dell’interesse a far tempo dalla rinuncia del 4 maggio 2009 (data posteriore a quella della gara ), con palese carenza di legittimazione della singola impresa a proporre appello ed a chiedere il risarcimento, in relazione ad un’a.t.i. non ancora costituita o non più destinata ad esserlo.<br />	<br />
VI) In definitiva, ai sensi dell’art. 26, codice degli appalti, anche l’applicazione dei soli princìpi generali risulterebbe compatibile con una discrezionale previsione (ragionevolmente legittima), ad opera della stazione appaltante, di un’idoneità tecnico-professionale comprovabile mediante la discussa scheda descrittiva, in tale prospettiva atta a sostituire la c.d. verificazione codicistica documentale <i>ex</i> artt. 42 e 43, codice degli appalti, semplice espressione di un criterio di massima (secondo cui tale capacità andrebbe provata documentalmente, per quanto non necessariamente nella sua integrale soluzione prospettica).<br />	<br />
VI) Al che non può non aggiungersi come l’importo di almeno due milioni di euro per i lavori effettivamente svolti risultasse comunque attestato nel contratto riscontrabile <i>a valle </i>nei rapporti tra l’appellata T.m.c. e l’altra impresa: fatto incontrovertibile, al di là del sistema di pagamento degli stati di avanzamento, certificati dal comune nel contratto <i>a monte</i>: donde una dimostrazione che può ritenersi sufficientemente attendibile, circa il probabile ammontare degli stessi.<br />	<br />
VII) In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, l’appello va <i>respinto</i> (anche quanto alle relative ma non supportate pretese <i>risarcitorie</i>), con <i>salvezza</i> dell’impugnata sentenza, mentre gli <i>oneri processuali</i> di secondo grado possono interamente <i>compensarsi</i> per giusti motivi tra le parti costituite in giudizio, tenuto anche conto del loro reciproco comportamento processuale e della natura della controversia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, <i>respinge l’appello</i> (r.g.n. 3645/2009) e <i>compensa gli oneri processuali</i> di secondo grado tra le parti in causa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2013, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-11-2013-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2013 n.5378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.5378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5378/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.5378</a></p>
<p>Pres. Iannotta Est. Russo Fastweb S.p.a. (Avv. P. Stella Richter) c/ Telecom Italia S.p.a. (Avv.ti A. Rallo, E. Stajano e G. Caputi ed altri. sulla necessità dell&#8217;aggiudicazione definitiva per l&#8217;impugnazione del provvedimento di nomina di una commissione di gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Provvedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.5378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.5378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta  Est. Russo<br /> Fastweb S.p.a. (Avv. P. Stella Richter) c/ Telecom Italia S.p.a. (Avv.ti A. Rallo, E. Stajano e G. Caputi ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;aggiudicazione definitiva per l&#8217;impugnazione del provvedimento di nomina di una commissione di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Provvedimento di nomina – Impugnazione – Aggiudicazione definitiva – Necessità &#8211; Ragioni.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Redazione – Soggetti esterni &#8211; Commissione – Partecipazione – Inammissibilità &#8211;  Eccezione – Pubblici funzionari.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di gara, il provvedimento di nomina dei componenti di una commissione giudicatrice può essere impugnato dal partecipante alla selezione che si ritenga leso solo nel momento in cui, con l’aggiudicazione definitiva, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato. Infatti, è solo con l’aggiudicazione definitiva che si realizza la lesione dell’interesse del concorrente pretermesso.</p>
<p>2.  Nelle procedure di gara, i soggetti estranei alla stazione appaltante che abbiano predisposto il bando o abbiano in qualche modo partecipato alla scelta dell’impianto di gara non possono poi concorrere, come commissari o in qualsiasi altra veste, alla sua aggiudicazione, perché si troverebbero in una posizione di illegittimo vantaggio competitivo e finirebbero così per alterare la stessa fisionomia del pubblico appalto. Tuttavia tale evenienza non ricorre con riferimento ai pubblici funzionari- nella specie un dirigente comunale &#8211;  il cui operato è in ogni fase presidiato dal principio di imparzialità e la cui partecipazione ad ogni segmento del procedimento concorsuale è anzi fattore di maggiore efficienza dell’azione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità dell&#8217;aggiudicazione definitiva per l&#8217;impugnazione del provvedimento di nomina di una commissione di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 5378/08  REG.DEC.<br />
		  NN. 141 &#8211; 870 REG.RIC.<br />	<br />
  ANNO 2008</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>&#8211;	sul ricorso in appello n. 141/2008 dell’8/01/2008, proposto dalla 																																																																																												</p>
<p><b>FASTWEB SpA </b>in pr. e nq. mandataria raggr. impr. <b>RTI &#8211; ORMU di GIOVANNI MONTELLA e C. Srl</b>, rappresentate e difese dall’avv. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini n.11 presso il suo studio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>TELECOM ITALIA SpA</b> in pr. e nq. mand. RTI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Rallo, Ernesto Stajano e Giovanni Caputi, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini 113 presso l’avv. Ernesto Stajano;</p>
<p><b>RTI IBM ITALIA SpA</b>, non costituitasi;<br />
<b>RTI &#8211; SIEMENS SpA</b>, non costituitasi;<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>Comune di Napoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio 46 pal. IV presso il dott. Gian Marco Grez;</p>
<p>&#8211;	e sul ricorso in appello n. 870/2008 del 4/2/2008, proposto dal 																																																																																												</p>
<p><b>Comune di Napoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, 46 pal. IV presso il dott. Gian Marco Grez;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>TELECOM ITALIA S.p.A.</b> in pr. e in q. mandataria R.T.I., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Rallo, Ernesto Stajano e Giovanni Caputi, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini 113 presso l’avv. Ernesto Stajano;</p>
<p><b>RTI &#8211; IBM ITALIA S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Rallo, Ernesto Stajano e Giovanni Caputi, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini 113 presso l’avv. Ernesto Stajano;</p>
<p><b>RTI &#8211; SIEMENS S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Rallo, Ernesto Stajano e Giovanni Caputi, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini 113 presso l’avv. Ernesto Stajano;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>FASTWEB S.p.A.</b> in pr. e q. mandataria R.T.I., non costituitasi;<br />
<b>RTI &#8211; ORMU di GIOVANNI MONTELLA e C. S.r.l.</b>, non costituitasi;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del TAR Campania &#8211; Napoli: Sezione I n. 16101/2007, resa tra le parti, concernente appalto per l&#8217;evoluzione tecnologica della rete intranet e relativa gestione;</p>
<p> Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della TELECOM ITALIA SpA in pr. e nq. mand. RTI;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 434/08;<br />
Alla pubblica udienza del 3 Giugno 2008, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, l’avv.to P. Stella Richter, l’avv.to G.Tarallo, l’avv.to A.Rallo e l’avv.to E.Stajano;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	La causa concerne la procedura aperta indetta dal Comune di Napoli ai fini della evoluzione tecnologica della rete intranet su connettività a banda larga e la relativa gestione integrata. Aggiudicato l’appalto al raggruppamento Fastweb, il raggruppamento Telecom ha proposto impugnativa davanti al TAR Campania impugnando sotto diversi profili gli atti della procedura, a partire dalla nomina della Commissione aggiudicatrice e dai relativi atti presupposti. Il raggruppamento Telecom, oltre a contestare in rito e nel merito le censure, ha proposto impugnazione incidentale mirante all’esclusione dalla gara del ricorrente principale e, quindi, a paralizzarne l’iniziativa giurisdizionale. Il Comune di Napoli, dal canto suo, ha eccepito l’intempestività della impugnazione principale e, nel merito, dopo aver rilevato che la composizione della Commissione rispecchiava il contenuto di delibere di Giunta modificative del regolamento comunale, ha insistito per la legittimità delle operazioni di gara.<br />	<br />
	Con sentenza n. 16101 del 2007, la prima Sezione del TAR Campania, respinta l’impugnazione incidentale e disattesa l’eccezione di tardività del ricorso principale, ha accolto l’impugnativa sul rilievo che la Commissione aggiudicatrice risultava nominata alla stregua di atti di Giunta difformi dal regolamento comunale, il quale affida la presidenza al dirigente del servizio proponente.<br />	<br />
	La sentenza è appellata, con distinti atti, dal raggruppamento Fastweb e dal Comune di Napoli. Il raggruppamento Telecom, oltre a costituirsi in giudizio, ha proposto impugnazione incidentale con la quale ripropone le censure assorbite in primo grado.<br />	<br />
	La causa è passata in decisione all’udienza del 3 giugno 2008.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Gli appelli, risultando rivolti nei confronti della medesima sentenza, vanno riuniti.<br />	<br />
	Circa l’ordine di esame delle contrapposte censure, il Collegio ritiene di attenersi al precedente della Sezione n. 5811/2007 (condiviso in linea di principio anche dalla decisione della Sesta Sezione n. 1750/2008), in base al quale, onde evitare un’irragionevole iperprotezione dell’aggiudicatario, lo scrutinio deve seguire le diverse fasi della procedura concorsuale.<br />	<br />
	In questa prospettiva, pregiudiziale ad ogni altra considerazione risulta la censura concernente gli atti di investitura della Commissione aggiudicatrice. <br />	<br />
	Tanto il Comune quanto il raggruppamento aggiudicatario obiettano che si tratterebbe di censura inammissibile per tardività. Il Comune sostiene che, avendo presenziato alle operazioni di gara, il raggruppamento ricorrente avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione nei confronti dell’aggiudicazione provvisoria e ipotizza che l’atto di nomina della Commissione, trattandosi di “atto gestionale interno”, sarebbe sottratto al sindacato giurisdizionale; aggiunge che il regolamento comunale dei contratti, essendo atto generale, potrebbe essere impugnato solo insieme all’atto applicativo. Il raggruppamento aggiudicatario rileva, invece, che l’impugnazione, nella parte considerata, dovrebbe essere dichiarata tardiva perché proposta, non entro il termine per ricorrere nei confronti dell’aggiudicazione definitiva, ma entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza delle delibere di Giunta modificative del regolamento comunale, in relazione alle quali “trattandosi di atti normativi, la relativa conoscenza è presunta”.<br />	<br />
	Nessuna di tali eccezioni appare fondata. Quanto alle obiezioni del Comune, rileva il Collegio che la giurisprudenza è assolutamente univoca nel ritenere che l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria è una mera facoltà della parte sicché l’omessa impugnazione di questa non preclude il gravame contro l’aggiudicazione definitiva. E’ poi evidente che la parte, in sede di impugnazione definitiva, può impugnare sia l’atto di investitura della Commissione sia i relativi atti presupposti: è solo con l’aggiudicazione definitiva che si realizza infatti la lesione dell’interesse del concorrente pretermesso ed è evidente che gli atti concernenti la nomina della Commissione, lungi dal costituire atti a rilevanza meramente interna, hanno una rilevanza decisiva ai fini del corretto svolgimento della procedura concorsuale (cfr., sul principio secondo cui il provvedimento di nomina dei componenti di una commissione giudicatrice può essere impugnato dal partecipante alla selezione che si ritenga leso solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali e l’aggiudicazione definitiva, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato, in generale, Cons St., Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1; e, in particolare, Cons. St., Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; Cons. St., Sez. V, 19 ottobre 1999, n. 1589).<br />	<br />
	Circa l’eccezione di tardività proposta dal raggruppamento aggiudicatario, rileva il Collegio che l’atto di nomina della Commissione è stato ritualmente gravato unitamente all’aggiudicazione definitiva e che in quella sede è stata denunciata, sotto più profili, anche l’illegittimità della relativa composizione. Ciò vuol dire che il vizio successivamente dedotto in via di motivi aggiunti contro gli atti di Giunta (che secondo il raggruppamento aggiudicatario comportavano valida modifica del regolamento comunale) non è altro che una semplice specificazione del vizio già originariamente dedotto. D’altronde, gli atti di Giunta in questione, pur avendo natura di atto amministrativo generale, non hanno la stessa consistenza giuridica del regolamento comunale e non possono quindi essere assoggettati al medesimo regime quanto ad impugnazione.<br />	<br />
	Nel merito, il Collegio condivide la posizione assunta dalla sentenza impugnata. La composizione della Commissione aggiudicatrice è infatti difforme rispetto alla previsione del regolamento comunale e tale vizio riveste natura sostanziale giacché il rispetto del regolamento coinvolge i principi cardine di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. <br />	<br />
Né appare utilmente invocabile l’applicazione dell’art. 21 octies della legge generale sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto 1990 n. 241) (in materia di c.d. “vizi non invalidanti”), sia perché nella specie trattasi della violazione di una norma integrante un vizio sostanziale, sia perché l’invalidità dell’atto presupposto (nomina della Commissione) finisce per riverberarsi sull’atto finale della serie procedimentale (aggiudicazione definitiva), non costituente atto di natura vincolata. <br />
	Né è fondata la censura, mossa sia dal Comune che dal raggruppamento aggiudicatario, secondo cui la Giunta, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 127/1997 (art. 5, comma 3), disponendo del potere di adottare regolamenti “sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”, sarebbe stata libera di modificare il regolamento comunale nella parte considerata. <br />	<br />
	A parte il rilievo che nella specie manca un qualsiasi indirizzo del Consiglio comunale, sta di fatto che gli atti di Giunta dai quali si vorrebbe trarre la modifica del regolamento comunale per la disciplina dei contratti non hanno ad oggetto uffici o servizi del Comune sicché tali atti non potrebbero mai beneficiare della clausola introdotta dal richiamato art. 5 della l. 127/97.<br />	<br />
	Ferma dunque la regola originariamente stabilita dal regolamento comunale dei contratti, è anche chiaro che il dirigente che avrebbe dovuto presiedere la Commissione di gara non poteva esser sostituito perché, come sostiene il raggruppamento aggiudicatario, ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 35, comma 3, del citato regolamento. L’ipotesi regolamentare invocata a sostegno della tesi concerne infatti il caso di “assenza o legittimo impedimento”, il quale risulta ben diverso dalla denunciata situazione di presunta incompatibilità (per essere il dirigente del Servizio anche responsabile unico del procedimento di spesa). <br />	<br />
Né, come da ultimo obietta ancora il raggruppamento aggiudicatario, la sostituzione del dirigente del servizio con altro dirigente sarebbe nella specie potuta risultare giustificata dall’esigenza di evitare che la Commissione aggiudicatrice fosse presieduta da chi aveva concorso alla predisposizione del bando di gara, dovendosi evitare potenziali contaminazioni della libera determinazione dei membri della Commissione. Rileva il Collegio che il principio invocato dal raggruppamento aggiudicatario è presente nell’ordinamento con riferimento a soggetti estranei alla stazione appaltante, i quali una volta che abbiano in qualche modo partecipato alla scelta dell’impianto di gara non possono poi concorrere, in nessuna veste, alla sua aggiudicazione, perché si troverebbero in una posizione di illegittimo vantaggio competitivo e finirebbero così per alterare la stessa fisionomia del pubblico appalto. Una tale evenienza non ricorre invece con riferimento ai pubblici funzionari, il cui operato è in ogni fase presidiato dal principio di imparzialità e la cui partecipazione ad ogni segmento del procedimento concorsuale è anzi fattore di maggiore efficienza dell’azione amministrativa.<br />
Sul punto, in conclusione, la sentenza impugnata merita conferma. Né, come sostiene ancora il raggruppamento aggiudicatario, la sentenza risulta errata per non aver limitato l’annullamento al solo atto di nomina della Commissione. La giurisprudenza della Sezione, al quale il Collegio ritiene di dover prestare adesione, è infatti nel senso che tutte le volte in cui si versi in ipotesi di aggiudicazione comportanti valutazioni discrezionali (e tale è pacificamente la fattispecie considerata), la gara, una volta rese palesi le offerte, va rinnovata ab imis a garanzia del principio di segretezza (Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2006, n. 2612).<br />
Le spese, attesa la complessità delle questioni trattate, possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , previa riunione, respinge i ricorsi in epigrafe.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 03 Giugno 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Pres. Raffaele Iannotta  <br />
Cons. Claudio Marchitiello   <br />
Cons. Aniello Cerreto  <br />
Cons. Nicola Russo Est.   <br />
Cons. Giancarlo Giambartolomei<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/10/08<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.5378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.5378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-4-2004-n-5378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-4-2004-n-5378/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-4-2004-n-5378/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.5378</a></p>
<p>Pres. G, Coraggio, Est. G. Passerelli di Napoli Casa di Cura Internazionale s.r.l., (Avv. A. De Notaristefani di Vastogirardi) contro ASL Napoli 1 (Avv.ti I. Militerni e A. Nardone). sull&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di porre in essere l&#8217;attività istruttoria richiesta dal G.A. con apposita ordinanza resa in corso di causa e sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-4-2004-n-5378/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.5378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-4-2004-n-5378/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.5378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G, Coraggio, Est. G. Passerelli di Napoli Casa di Cura Internazionale s.r.l., (Avv. A. De Notaristefani di Vastogirardi) contro ASL Napoli 1 (Avv.ti I. Militerni e A. Nardone).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di porre in essere l&#8217;attività istruttoria richiesta dal G.A. con apposita ordinanza resa in corso di causa e sulla valutabilità del comportamento inerte tenuto dall&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Ordinanza istruttoria emessa dal G.A. in corso di causa – Mancato adempimento da parte dell’Amministrazione – Conseguenze – Applicabilità dell’art. 116 c.p.c.</p>
<p>2. Sanità Pubblica – Rapporto di accreditamento provvisorio &#8211;  Termine entro il quale la ASL può contestare le richieste di rimborso inoltrate dal soggetto accreditato per l’erogazione di prestazioni sanitarie – Non ha natura perentoria – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La totale inottemperanza dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria emessa dal Giudice Amministrativo in corso di causa legittima l’applicazione dell’art. 116 c.p.c.. Infatti, l’Amministrazione è tenuta ad adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, proprio in quanto autorità pubblica che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti. Ove mai l’Amministrazione resti inottemperante a tale obbligo di collaborazione, la sua condotta è valutabile ex art. 116 c. 2 c.p.c., sicché il giudice può ritenere provati i fatti addotti dal ricorrente a sostegno del proprio diritto, sempre che i fatti in questione non risultino smentiti dalla documentazione in atti (1).</p>
<p>2.  Il termine di novanta giorni, entro il quale la ASL deve effettuare la verifica di congruità delle richieste di rimborso inoltrate dal soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie provvisoriamente accreditato al S.S.N &#8211; termine stabilito nella convenzione di accreditamento &#8211; non può ritenersi perentorio. Infatti, non è concepibile che in via pattizia ci si possa sottrarre ai canoni di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e non può consentirsi che termini perentori pattiziamente assunti impediscano l’accertamento e la reazione rispetto all’uso improprio di risorse pubbliche (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato sez. VI 10/08/98 n. 1137; T.A.R. Campania Napoli sez. I 28/05/03 n. 6040; T.A.R. Veneto sez. I 15/10/02 n. 6040.																																																																																												</p>
<p>-2	V. i precedenti della stessa Sezione I del TAR Campania Napoli: sent. n. 559/01; n. 3459/02; n. 15841/03.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere l’attività istruttoria richiesta dal G.A. con apposita ordinanza resa in corso di causa e sulla valutabilità del comportamento inerte tenuto dall’Amministrazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI<br />PRIMA   SEZIONE</p>
<p> </b></p>
<p>Registro Sentenze: 5378 /2004<br />
Registro Generale: 4063/2001<br />
nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; LUIGI NAPPI Cons.GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons., relatore ha emesso la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell’udienza pubblica del 10/03/2004 sul ricorso n. 4063 dell’anno 2001 proposto da</p>
<p><b>Casa di Cura Internazionale s.r.l</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 13, presso lo studio dell’avv. Antonio De Notaristefani di Vastogirardi, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo</p>
<p>Ricorrente</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale Napoli 1</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale Prof. Angelo Montemarano,  elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Amedeo n. 8, presso lo studio dell’avv. Innocenzo Militerni, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Antonio Nardone in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta</p>
<p>Resistente</p>
<p>nonché per l’annullamento, previa sospensione,<br />a.	della nota n. 675 prot. del 26/01/01 con cui la ASL Napoli 1 – Coordinamento Ospedalità Privata <br />	<br />
b.	della nota prot. n. 11.362 del 20/12/96 della stessa A.S.L. Napoli 1;<br />	<br />
c.	della nota prot. n. 6577 del 22/07/1998 della stessa A.S.L. Napoli 1;																																																																																												</p>
<p>per la declaratoria, previa sospensione, <br />
a.	del diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di £ 1.420.460.500, maggiorata del risarcimento dei danni ex art. 1224 c.c. ad un tasso del 9% annuo e di interessi legali dalla data delle singole fatture al saldo																																																																																												</p>
<p>nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Letti gli atti di causa;<br />
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;<br />
Uditi gli avv.ti come da verbale;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al ricorso n. 4063 dell’anno 2001, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
&#8211; di essere convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e di essere pertanto obbligata ad erogare, a favore degli assistiti, prestazioni sanitarie il cui costo, riepilogato in una nota mensile, sarebbe dovuto essere rimborsato nei novanta giorni dal<br />
&#8211; che la nota impugnata era illegittima, per i seguenti motivi: <br />
1) la contestazione è tardiva, in quanto effettuata dopo la scadenza del termine perentorio di 90 giorni; manca inoltre l’avviso di cui all’art. 7 l. n. 241/90; <br />
2) la ASL non ha esaminato le cartelle cliniche, ma ha effettuato i controlli unicamente sulle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), il che contrasta con una delibera della Giunta regionale (la n. 7708 del 21/12/92);<br />3) manca la motivazione, sicchè non si comprende come mai le prestazioni siano state ritenute incongrue; la ASL avrebbe applicato una “griglia” che invece non doveva essere applicata. <br />
Inoltre, la ricorrente impugnava la nota n. 6775 del 22/07/98, con cui sarebbe stata recuperata l’operatività della nota del 20/09/1996, con la quale si fissava la griglia di valutazione della congruità delle prestazioni. Sosteneva infatti che tale griglia era stata riconosciuta illegittima nel 1997 e non si poteva recuperarne l’efficacia nel 1998; inoltre mancava la motivazione, era stato violato l’art. 7 l. n. 241/90, era stato violato il principio che vieta all’amministrazione la disapplicazione dei propri atti, era stato violato il principio che vieta all’amministrazione la revoca di un atto di annullamento.<br />
In subordine, la ricorrente chiedeva che la somma in questione le venisse riconosciuta a titolo di ingiustificato arricchimento, sussistendone i presupposti.<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituiva la ASL chiedendo di rigettare il ricorso.<br />
Con ordinanza interlocutoria del 18/12/2001 n. 372/2003, questo Collegio riteneva necessaria una verifica delle decurtazioni effettuate dall’amministrazione, con particolare riferimento ai criteri di “incongruità” ed “inappropriatezza”. Tale verifica non risultava acquisita, sicchè, in data 18/11/03, con ordinanza n. 522/03, questo Collegio chiedeva notizie in merito alla disposta verifica.<br />
All’udienza del 10/03/04, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Con il primo motivo di diritto, la ricorrente lamenta la tardività della contestazione, in quanto effettuata dopo la scadenza del termine perentorio di 90 giorni; la mancanza dell’avviso di cui all’art. 7 l. n. 241/90; la violazione della circolare del Ministero della Sanità n. 100/scps/13.16678, per non avere preventivamente contestato per iscritto alla ricorrente la incongruità delle prestazioni.<br />
Con il secondo motivo di diritto, si contesta l’eccesso di potere, atteso che la ASL non ha esaminato le cartelle cliniche, ma ha effettuato i controlli unicamente sulle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), il che contrasta con una delibera della Giunta regionale (la n. 7708 del 21/12/92).<br />
Con il terzo motivo di diritto, si contesta il difetto di motivazione per non avere la ASL indicato le ragioni di incongruità delle prestazioni contestate fornendone la prova, l’eccesso di potere per contraddittorietà, avendo la ASL adottato al fine dello scrutinio di congruità delle prestazioni erogate la cd. griglia del 1996.<br />
Con motivi aggiunti,  la ricorrente impugnava la nota n. 6775 del 22/07/98, con cui sarebbe stata recuperata l’operatività della nota del 20/09/1996, con la quale si fissava la griglia di valutazione della congruità delle prestazioni. Sosteneva infatti che tale griglia era stata riconosciuta illegittima nel 1997 e non si poteva recuperarne l’efficacia nel 1998; inoltre mancava la motivazione, era stato violato l’art. 7 l. n. 241/90, era stato violato il principio che vieta all’amministrazione la disapplicazione dei propri atti, era stato violato il principio che vieta all’amministrazione la revoca di un atto di annullamento.<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.<br />
Preliminarmente, giova precisare che il termine di novanta giorni, entro il quale effettuare la verifica di congruità, non può ritenersi perentorio, come questa Sezione (sent. n. 559/01; n. 3459/02; n. 15841/03) ha costantemente affermato. Infatti, non è concepibile che in via pattizia ci si possa sottrarre ai canoni di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e non può consentirsi che termini perentori pattiziamente assunti impediscano l’accertamento e la reazione rispetto all’uso improprio di risorse pubbliche. Il termine in questione va dunque considerato ordinatorio;<br />
altrimenti, la relativa clausola sarebbe nulla in quanto giustificherebbe un pagamento senza causa (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 3459/2002).<br />
In secondo luogo, l’Amministrazione, con gli atti impugnati, non ha esercitato poteri autoritativi; “la determinazione di non voler adempiere un’obbligazione civilistica, assumendo i caratteri dell’atto paritetico, non richiede particolare supporto motivazionale, in quanto ogni contestazione proposta dall’interessato investe non già l’atto in quanto tale, ma direttamente il rapporto controverso e la pretesa sostanziale azionata” (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 15841/03). Né sussiste la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, atteso che “il procedimento è in realtà avviato ad iniziativa della parte privata con l’invio della distinta riepilogativa delle prestazioni cosicchè gli sviluppi successivi possono semmai rendere necessario un contraddittorio, ma non certo l’avviso di cui all’art. 7 l. n. 241/90” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 15841/03).<br />
In particolare, non può ritenersi atto autoritativo quello con cui si fissa la cd. “griglia”, che è un mero criterio interno di valutazione che la ASL predispone, senza alcuna efficacia normativa. E’ evidente infatti che gli atti in questione non possiedono né le caratteristiche oggettive, né quelle soggettive degli atti normativi; poiché la cd. “griglia” di valutazione delle prestazioni non ha carattere autoritativo, ne consegue infondatezza delle censure di cui ai motivi aggiunti.<br />
In relazione a tali considerazioni di fondo, questo Collegio aveva ritenuto, con ordinanza n. 371/03, necessaria una verifica delle decurtazioni effettuate dall’Amministrazione: in particolare, era stato considerato necessario chiarire la metodologia del controllo effettuato, con riferimento alla prestazioni “incongrue” ed a quelle “inappropriate” (per esempio, con riferimento alle molteplici situazioni di ricovero di tipo medico-gastroenterologico, che rappresentano la maggioranza delle prestazioni contestate). Il controllo sulla congruità ed appropriatezza delle prestazioni, infatti, non può prescindere dall’esame delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera (in tale senso, questa Sezione si è già pronunziata con sent. n. 3459/02); di qui la necessità dell’istruttoria.<br />
Tale richiesta di verifica è rimasta senza alcuna risposta; l’Amministrazione non ha risposto neanche al sollecito impartito con ordinanza n. 521/03 del 18/11/03.<br />
Come correttamente osserva la ricorrente, tale inottemperanza legittima l’applicazione dell’art. 116 c.p.c.. Infatti, l’Amministrazione è tenuta ad adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, proprio in quanto autorità pubblica che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti. Ove mai l’Amministrazione resti inottemperante a tale obbligo di collaborazione, la sua condotta è valutabile ex art. 116 c. 2 c.p.c., sicché il giudice può ritenere provati i fatti addotti dal ricorrente a sostegno del proprio diritto, sempre che i fatti in questione non risultino smentiti dalla documentazione in atti. In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato sez. VI 10/08/98 n. 1137; T.A.R. Campania Napoli sez. I 28/05/03 n. 6040; T.A.R. Veneto sez. I 15/10/02 n. 6040.<br />
La domanda, pertanto, deve ritenersi provata ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e deve essere accolta.<br />
La domanda non può essere invece accolta nella parte in cui si pretendono interessi superiori al tasso legale, nonché la rivalutazione, mancando ogni prova circa il danno ulteriore subito dalla ricorrente ed essendo precluso, salvo il caso di cui all’art. 429 c.p.c., il cumulo tra interessi e rivalutazione.<br />
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1. Accoglie il ricorso n. 4063 dell’anno 2001 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;<br />
2. Condanna la ASL Napoli 1 al pagamento, a favore della Casa di Cura Internazionale s.r.l., della somma di € 733.606,63, oltre interessi legali;<br />
3. Condanna la ASL Napoli 1 a rifondere alla Casa di Cura Internazionale s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 2000,00 (oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10/03/2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-4-2004-n-5378/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.5378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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