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	<title>5373 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5373 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.5373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-17-11-2006-n-5373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-17-11-2006-n-5373/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.5373</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce (avv.ti A. Arnesano e F. Lilli) c. Comune di Avetrana (avv. P. Nicolardi), A.T.I. Esconet s.r.l.-Calò Impianti s.r.l. sulla legittimità del bando di gara di un appalto di servizio nel settore del consumo energetico di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-17-11-2006-n-5373/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.5373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-17-11-2006-n-5373/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.5373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore<br /> Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce (avv.ti A. Arnesano e F. Lilli) c. Comune di Avetrana (avv. P. Nicolardi), A.T.I. Esconet s.r.l.-Calò Impianti s.r.l.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del bando di gara di un appalto di servizio nel settore del consumo energetico di richiedere requisiti ulteriori &#8211; es. presenza in organico di un energy manager &#8211; e sul modo in cui il protocollo di Kyoto incide sulla cura degli interessi pubblici da parte della p.a.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Appalto di servizio – Artt.13 e 14, d.lg. n.157 del 1995 – Stazione appaltante – Requisiti idoneativi più severi – Possibilità – Limiti.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Protocollo di Kyoto – Finalità.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Interessi pubblici – Cura – Parametri da rispettare – Norme internazionali in materia di risparmio energetico scaturenti dal protocollo di Kyoto – Vi rientrano.</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Appalto di servizio – Appalto nel settore del consumo energetico – Imprese partecipanti – Possesso di particolari requisiti – Non è illogico né incoerente con il fine pubblico.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure per l’affidamento di un appalto di servizio, la stazione appaltante può esigere requisiti idoneativi più severi rispetto a quelli indicati negli artt. 13 e 14, d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, pur sussistendo il limite di non introdurre, con le clausole di bando, elementi di illogicità, irragionevolezza e/o sproporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto della gara ovvero di causare, con le medesime, effetti discriminatori.</p>
<p>2. Il Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale sull&#8217;ambiente che trova la sua ragione  nella necessità di ridurre le emissioni gassose nell&#8217;atmosfera, le quali, oltre ad essere spesso dannose ove assimilate dagli organismi animali e vegetali, possono, mediante vari meccanismi, avere l&#8217;effetto di alterare il clima su scala locale e globale, con effetti disastrosi.</p>
<p>3. Costituisce espressione di quieti principi di carattere generale la necessità che la p.a., nella sua generale funzione di curatrice degli interessi pubblici debba conformare la sua attività, oltre che ai canoni di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, anche a parametri di legittimità rinvenienti non solo dalle norme nazionali ma anche da quelle internazionali e comunitarie;  tali parametri possono essere  rinvenuti anche dalle norme internazionali in materia di risparmio energetico scaturenti dal protocollo di Kyoto, oltre che dalle innumerevoli direttive comunitarie in materia.</p>
<p>4. Nel caso in cui il servizio oggetto dell’appalto riguardi il delicato settore del consumo energetico, non appare illogico e incoerente con il fine pubblico della relativa gara la richiesta alle imprese partecipanti dei requisiti rappresentati dalla presenza nell’organico di “un responsabile  riconosciuto dalla D.G. della UE progetto greenlight”, di “un energy manager” o di una “qualifica ESCO dell’appaltatore”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI &#8211; Presidente  <br />
PATRIZIA MORO &#8211; Ref., relatore <br />
CLAUDIO CONTESSA &#8211; ref.<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Visto il ricorso 2138/2005  proposto da:</p>
<p><B>ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LECCE</B>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Arnesano e Francesco Lilli, elettivamente domiciliata in Lecce alla via G.Boccaccio presso lo studio dell’avv. Alessandra Arnesano</p>
<p align=center>
Contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>COMUNE DI AVETRANA</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Nicolardi, elettivamente domiciliata in Lecce alla P.zza Mazzini,72 presso lo studio di quest’ultimo</p>
<p align=center>
E nei confronti </p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>ATI ESCONET s.r.l.- Calò Impianti srl<br />
</b></p>
<p align=center>
Per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
a)del bando di gara del Comune di Avetrana (TA), pubblicato sulla G.U.C.E. n. . 84 del 29 aprile 2005, per l’appalto dei servizi di “ampliamento, razionalizzazione, adeguamento, potenziamento, risparmio energetico, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese al conseguimento del risparmio energetico con l’opzione del finanziamento tramite terzi (F.T.T.) per la durata di anni 30 (trenta), per un importo complessivo di Euro 1.708.588,00, oltre IVA, di cui Euro 498.588,00 per lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto,Euro 1.200.000,00 per manutenzione ed Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza, nella parte in cui circa la documentazione per la partecipazione alla gara, prescrive tra i requisiti di qualificazione:1) la presenza nel proprio organico di responsabile, riconosciuto dalla Direzione Generale della Comunità Europea progetto Greenlight, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico ;2)la certificazione attestante la gestione di almeno due Comuni con il sistema del risparmio energetico;39la presenza nello staff tecncico di un “energy manager”;4) la qualifica ESCO dell’appaltatore, giusta delibera n.103/2003 dell’AEEG del D.M. 20 luglio 2004, in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14.001;5) la indicazione dei nominativi e delle qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;<br />
B) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, anche definitiva dell’appalto anche non conosciuto, ivi compresa la stipula del contratto, ove già disposti e/0 in corso di adozione da parte della P.A.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />
Visti i motivi aggiunti proposti avverso:<br />
C) la determinazione n.303 del 21.06.2005- conosciuta il 18.01.06, quale documento depositato nel giudizio per cui è causa dal Comune di Avetrana, del Segretario-Direttore e Responsabile del Servizio;<br />
D) ogni altro atto presupposto consequenziale e comunque connesso, ivi compreso il contratto stipulato in data 16.08.05 al n. rep. 1949 conosciuto anch’esso il 18.01.06, quale documento depositato nel giudizio per cui è causa.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Avetrana;<br />
Udito nella pubblica udienza del 14 giugno 2006 il relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv.ti Scappellini, in sostituzione dell’avv. Arnesano, per l’Associazione ricorrente, nonché  Nicolardi per l’Amm.ne Com.le resistente.<br />
Considerato in</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con bando di gara pubblicato sulla GUCE del 29 aprile 2005, il Comune di Avetrana ha reso noto l’intendimento di affidare in appalto  i servizi di ampliamento, razionalizzazione, adeguamento, potenziamento, risparmio energetico, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e  straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese al conseguimento del risparmio energetico con l’opzione del finanziamento tramite terzi (F.T.T.) per la durata di anni 30 (trenta), per un importo complessivo di Euro 1.708.588,00, oltre IVA.<br />
Con il ricorso all’esame, l’Associazione ricorrente si duole della prescrizione, inserita ai punti III.2 e III.3 del bando, e relativi sotto punti, riguardante il possesso da parte del concorrente dei requisiti tecnici di qualificazione indicati all’epigrafe, che a suo dire sarebbero in contrasto con le disposizioni legislative vigenti in materia e , segnatamente, con il  D.legs. 157/95, e  diversi principi generali, da osservarsi nell’esplicazione di attività procedimentali finalizzate alla selezione di contraenti della P.A. <br />
Deducendo di essere portatrice degli interessi degli operatori presenti sul mercato in possesso di idonea qualificazione, in termini di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai fini della ammissione alla gara, la stessa ha lamentato che le clausole del bando ostacolano la valida ed efficace partecipazione di tutti i potenziali soggetti idonei e qualificati.<br />
Pertanto avverso i contenuti delle prescrizioni del bando di gara ritenute discriminatorie, l’Associazione degli industriali della Provincia di Lecce ha proposto, con atto notificato il 6 agosto 2005 e depositato presso il Ministero dell’Interno, ricorso straordinario al capo dello Stato contro il Comune di Avetrana il quale ultimo, in data 13 ottobre 2005, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale con atto di opposizione ex art.10 L.1199/1971.<br />
Pertanto, l’Associazione citata ha riproposto dinanzi a questo TAR il ricorso epigrafato all’oggetto, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
 Violazione dell’art. 14 del D.legs. 157/1995 e s.m.i.-Violazione dei principi della massima concorrenzialità &#8211; Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, dell’irragionevolezza e dell’incongruenza, della ingiustificata restrizione della concorrenza e della violazione della par condicio-Sviamento.<br />
Con i motivi aggiunti depositati in data 28.2.2006 l’Associazione ricorrente ha altresì esteso l’impugnativa agli atti conclusivi del procedimento di gara  ed, in particolare anche  alla determina n.303/2005 di aggiudicazione definitiva della gara alla A.T.I “ESCO NET” sr.- Calò Impianti.ed al relativo contratto stipulato in data 16.8.05, deducendo la illegittimità derivata di questi ultimi, ripronendo i medesimi motivi posti a sostegno del ricorso principale.<br />
 Con memoria depositata il 12.1.2006 l’Amm.ne Com.le di Avetrana si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità, sotto diversi profili, e la infondatezza del ricorso.<br />
Nella pubblica udienza del 14 giugno 2006 la causa è stata riservata per la decisione.<br />
Considerato in</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa civica, in considerazione della infondatezza del ricorso medesimo.<br />
Invero, con il ricorso all’esame la ricorrente deduce la illegittimità delle clausole contenute nel bando di gara ritenendo le stesse  discriminatorie e lesive della concorrenzialità alla gara in quanto, a suo dire,  la lex specialis, allo scopo di ottenere la dimostrazione della capacità tecnica dei partecipanti prevederebbe requisiti di ammissione sproporzionati ed esuberanti rispetto all’esigenza di garantire la più ampia concorrenzialità e la par condicio tra gli operatori del settore.<br />
Sostiene la  ricorrente, in particolare, che  gli interventi oggetto di affidamento da parte del Comune atterrebbero ad ordinarie attività di manutenzione, potenziamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione per la distribuzione di energia elettrica, per le quali la normativa di settore non richiede il possesso di una particolare professionalità tecnica, con la conseguenza che le prescrizioni del bando, nella parte in cui impongono la presenza nell’organico del potenziale candidato alla gara di “un responsabile  riconosciuto dalla D.G. della UE progetto greenlight”, di “un energy manager” o di una “qualifica ESCO dell’appaltatore” risulterebbero arbitrarie ed illegittime.<br />
Giova precisare che risulta pacifico che la stazione appaltante possa esigere requisiti idoneativi più severi rispetto a quelli indicati negli art. 13 e 14 d.lg. n. 157 del 1995, pur sussistendo il limite di non introdurre, con le clausole di bando, elementi di illogicità, irragionevolezza e/o sproporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto della gara ovvero di causare, con le medesime, effetti discriminatori (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004, n. 3221).<br />
Invero,la possibilità di prevedere requisiti di partecipabilità più severi rispetto a quelli indicati negli art. 13 e 14 d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, infatti, deve essere svolta in maniera tale da non porre criteri discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità del servizio oggetto dell&#8217;appalto, per non restringere (in maniera altrettanto discriminante, illogica ed irrazionale) oltre lo stretto indispensabile il potenziale numero degli aspiranti &#8211; concorrenti (Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2003, n. 5684).<br />
Effettuate tali precisazioni dovrà essere esaminata la lex specialis ed, in particolare, l’oggetto dell’appalto al fine di verificare la logicità delle previsioni inserite dalla stazione appaltante.<br />
L’art.2 del capitolato speciale d’appalto prevede quanto segue:<br />
“ formano oggetto principale del capitolato medesimo:<br />
a)l’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo servizio d’illuminazione;<br />
b) la manutenzione ordinaria e programmata preventiva degli impianti oggetto di consegna; <br />
c) la corresponsione degli oneri di energia alla società distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, grossista o distributore, nel caso che il Comune possieda i requisiti di 2cliente idoneo” ai sensi del D.legs.79/99 previa voltura o cointestazione dei contratti di fornitura di energia elettrica destinata alla pubblica illuminazione, in capo all’appaltatore, che con diritto di esclusiva, potrà in nome e per conto della stazione appaltante individuare il soggetto fornitore; <br />
d) la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione;<br />
e)la realizzazione e la successiva  gestione degli interventi di adeguamento normativo/messa in sicurezza degli impianti esistenti in data odierna;<br />
f)l’esecuzione dei lavori impiantistici mirati all’ampliamento e completamento delle rete comunale di pubblica illuminazione.”<br />
Inoltre, l’art.14 del capitolato d’appalto, prevede, fra gli obblighi a carico dell’appaltatore, oltre agli oneri inerenti al finanziamento ed alla esecuzione degli interventi di ampliamento della rete di pubblica illuminazione e di miglioramento dell’efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme sull’inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del capitolato, anche ulteriori oneri fra cui, in particolare:” e) ottenimento per il Comune del riconoscimento, da parte della Direzione Generale della comunità europea, con diritto di utilizzo del logo, per aver contribuito al programma Greenligth per il risparmio energetico, come da obiettivi assegnati all’Italia nel protocollo di Kyoto per la riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.A tal proposito l’Appaltatore indica il nominativo del proprio responsabile, riconosciuto dalla Direzione Generale della Comunità Europea progetto Greenlight “Energy Manager” il quale sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e terrà costantemente informata la Commissione della Direzione generale della Comunità Europea sull’andamento di detti risparmi”.<br />
Peraltro,  l’art.3 del capitolato Speciale d’appalto chiarisce che “è specifico intendimento che… le  attività per la fornitura ed esecuzione dei lavori inerenti la messa in opera di apparecchiature ed impianto finalizzati a generare risparmi  di natura energetica e gestionale, la messa in sicurezza degli impianti esistenti, il contenimento dell’inquinamento luminoso, la realizzazione dei lavori di ampliamento e completa sostituzione dell’impianto nel centro storico, oggetto d’investimento nell’ambito del servizio di illuminazione richiesto saranno effettuali a titolo non oneroso per l’Amm.ne con finanziamento dell’appaltatore(finanziamento tramite terzi)questi provvederà alla loro realizzazione anticipando e sostenendo tutte le spese d’investimento necessarie e recuperano tali spese mediante il trattenimento di tutta la quota del risparmio energetico e delle economie gestionali generate…In conclusione, si deve intendere che l’ammortamento degli investimenti realizzati dall’appaltatore per l’ampliamento della rete, per l’esecuzione degli interventi finalizzati alla messa a norma, al contenimento dell’inquinamento luminoso ed al conseguimento di risparmi energetico-gestionali attesi, avverrà incondizionatamente all’effettivo verificarsi di suddette economie e non costituirà in alcun modo onere aggiuntivo per l’Amm.ne”<br />
Tali considerazioni permettono al Collegio di ritenere che l’oggetto dell’appalto in questione non si limiti a richiedere ordinarie attività di manutenzione, potenziamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, come sostiene l’associazione ricorrente, ma  richiede anche, e soprattutto, la erogazione del servizio di illuminazione, il conseguimento del risparmio energetico e l’ottenimento , da parte della Direzione Generale della Comunità europea, del riconoscimento del logo per aver contribuito al programma “Geenlight” per il risparmio energetico, come da obiettivi assegnati all’Italia dal protocollo di Kyoto per la riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.<br />
Del resto, proprio con riferimento a tale aspetto, giova precisare  che lo Stato Italiano ha ratificato con la L. 1 giugno 2002 n.120 il protocollo di Kyoto, assumendosi un preciso obbligo internazionale.<br />
Com’è noto, difatti, il Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale sull&#8217;ambiente che trova la sua ragione  nella necessità di ridurre le emissioni gassose nell&#8217;atmosfera, le quali, oltre ad essere spesso dannose ove assimilate dagli organismi animali e vegetali, possono, mediante vari meccanismi, avere l&#8217;effetto di alterare il clima su scala locale e globale, con effetti disastrosi. Proprio al fine di scongiurare gli effetti di una mutazione radicale del clima terrestre dovuto all&#8217;aumento dell&#8217;effetto serra, nel 1997 si è tenuta in Giappone la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, la quale ha redatto, appunto il c.d. Protoccollo di Kyoto.<br />
Tale accordo prevede una serie di  impegni tesi alla riduzione e di limitazione quantificata delle emissioni di gas serra (anidride carbonica, gas metano, protossido di azoto, esafloruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi) . Le Parti  firmatarie si sono pertanto impegnate , individualmente o congiuntamente, ad assicurare che le emissioni antropogeniche globali siano ridotte di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2008-2012. Il documento è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 dopo la ratifica da parte della Russia. Per  l&#8217;Italia, è stata fissata una percentuale di riduzione del 6.5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2008-2012.<br />
A ciò deve aggiungersi che costituisce espressione di quieti principi di carattere generale la necessità che la P.a., nella sua generale funzione di curatrice degli interessi pubblici debba conformare la sua attività, oltre che ai canoni di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, anche a parametri di legittimità rinvenienti non solo dalle norme nazionali ma anche da quelle internazionali e comunitarie;  tali parametri possono essere  rinvenuti anche dalle norme internazionali in materia di risparmio energetico scaturenti dal protocollo di Kyoto, oltre che dalle innumerevoli direttive comunitarie in materia.<br />
D’altro canto, anche sotto il profilo più propriamente contenutistico, l’individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili (che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale) costituisce espressione di una potestà amministrativa rivolta alla cura concreta degli interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti dei destinatari (il che ne spiega anche l’immediata impugnabilità), piuttosto che non di una potestà normativa secondaria, innovativa dell’ordinamento giuridico, e con carattere di generalità ed astrattezza (in argomento, sul discrimen tra le due tipologie di atti, cfr. Cass., Sez. III, 22/2/2000, n. 1972; Cass., Sez. III, 5/7/1999, n. 6933).<br />
Effettuate tali precisazioni , deve arguirsi che parametrando l’oggetto dell’appalto in questione, con la disciplina generale sul risparmio energetico, non possa evidenziarsi alcuna irragionevolezza o sproporzione dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante.<br />
Del resto, la giurisprudenza costante riconosce la legittimità di tutti quei requisiti richiesti dalla P.A. che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, comunque rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. La P.A., infatti, nella predisposizione del bando, esercita un potere attinente al merito amministrativo, laddove inserisce disposizioni ulteriori rispetto al contenuto minimo ex lege previsto; queste ultime, quindi, saranno censurabili in sede giurisdizionale, solo allorché appaiano viziate da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara.<br />
Nella fattispecie, riguardando il servizio oggetto dell’appalto il delicato settore del consumo energetico non appare illogico e incoerente con il fine pubblico della gara in esame, l&#8217;aver richiesto alle imprese partecipanti i requisiti suindicati.<br />
Invero, con particolare riferimento alla  richiesta formulata nel bando di gara prescrivente a “presenza nel proprio organico di un responsabile, riconosciuto dalla Direzione generale della Comunità Euoropea progetto Greenlight per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico (punto III.2.1. del bando) oltre che la presenza nello staff tecnico di un energy manager(punto III.2.1.3), deve rilevarsi quanto segue:<br />
Il programma Grennlight- avviato il 7 febbraio 2000 dalla Direzione Generale Energia e Trasporti-DG Tre- della Commisione Europea, supportato in Italia dalla Fire(federazione italiana per l’uso razionale della energia)- rappresenta un’iniziativa volontaria di prevenzione dell’inquinamento che vuole incoraggiare i consumatori non residenziali(pubblici e privati) di elettricità, ad impegnarsi nei confronti della Commissione Europea ad installare nei propri edifici tecnologie d’illuminazioni efficienti da un punto di vista energetico ogniqualvolta siano economicamente convenienti.<br />
Il responsabile per la conservazione e l&#8217;uso razionale dell&#8217;energia, detto anche Energy manager, è una figura introdotta in Italia dalla legge 10/91 per i soggetti (enti pubblici e privati) caratterizzati da consumi importanti, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep):10.000 tep per le imprese del settore industriale;1.000 tep per i soggetti del terziario e della Pubblica Amministrazione.<br />
La previsione di tale figura nell’appalto in oggetto, pur non rientrando nella previsione obbligatoria della L.10/91, in considerazione delle dimensioni degli impianti e dei consumi da sostenersi, inferiori a quelli indicati dalla norma citata, si appalesa tuttavia ragionevole e non sproporzionata  in relazione alla finalità espressa dal Comune di Avetrana di partecipare al programma Greenlight citato.<br />
Invero, come risulta dalle linee guida per la partecipazione a tale programma  ogni partecipante dovrà designare “<i>un responsabile che avrà la responsabilità di assicurare l’esecuzione del programma e di tenere rapporti con la Commissione Europea e con i suoi rappresentanti per il programma, in particolare per l’Italia la Fire.Il responsabile del progetto avrà anche la responsabilità di assicurare che siano creati opportuni sistemi di gestione per implementare il programma, di riferire ai dirigenti dell’organizzazione aziendale sugli sviluppi e di redarre i rapporti periodici per la Commissione Europea</i>”<br />
Con riferimento alla ulteriore previsione della lex specialis, avversata dalla ricorrente,  riguardante la necessità che l’appaltatore sia una ESCO giusta delibera n.103/2003 dell’AEG del D.M. 20.07.2004, in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14000”, possono esprimersi analoghe considerazioni, proprio in considerazione dell’oggetto dell’appalto e delle finalità perseguite dal Comune di Avetrana.<br />
.Invero, come esattamente precisato dalla difesa civica, la delibera n.103 dell’AEG, recante “linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’art.5,comma1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica” definisce le ESCO come “società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi”.<br />
Può aggiungersi che le Esco (ossia le Energy Service company) sono società specializzate nel realizzare  servizi energetici, progetti di sviluppo delle energie rinnovabili e di miglioramento dell’efficienza energetica per aziende, cittadini o enti pubblici ed in grado di acquisire i c.d.titoli di efficienza energetica. <br />
Detta previsione non solo non risulta irragionevole, ma anzi risulta del tutto coerente con  la  manifestata volontà di partecipare al programma Greelight.<br />
Del resto la previsione di una lex specialis che richieda una certa specializzazione nel servizio che si intende appaltare non risulta irragionevole e sproporzionata, ove coerente con le finalità e l’ oggetto del medesimo, in quanto rispondente ai canoni di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa tutelati dall’art.97 Cost.<br />
Del pari legittima si appalesa la previsione inserita nella lex specialis attestante la “certificazione attestante la gestione di almeno due Comuni con il Sistema del risparmio energetico”.; infatti ,trattandosi nella specie di un particolare servizio, finalizzato al risparmio energetico, non appare illogico e incoerente con il fine pubblico della gara in esame, l&#8217;aver richiesto alle imprese partecipanti di dimostrare una certa professionalità ed esperienza nel settore specifico del risparmio energetico.<br />
Del resto, con un indirizzo dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, è stato precisato  che “costituisce precisa attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, predicati dall&#8217;art. 97 cost., il potere-dovere assegnato all&#8217;amministrazione di apprestare &#8211; proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara &#8211; gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell&#8217;interesse pubblico concreto, oggetto dell&#8217;appalto da affidare, il che consente di affermare la legittimità di un&#8217;interpretazione della &#8220;lex specialis&#8221; che, nel richiedere in capo alle imprese partecipanti alla gara, la sussistenza del pregresso svolgimento di servizi &#8220;analoghi&#8221; (non identici ) a quello oggetto di gara, abilita l&#8217;amministrazione ad accertare se in concreto l&#8217;impresa abbia maturato, nel settore in cui andrà ad espletarsi il servizio oggetto dell&#8217;appalto pubblico, un&#8217;esperienza specifica e qualificata (<i><u>Consiglio Stato , sez. IV, 13 aprile 2005 , n. 1698</u> ; <u>Consiglio Stato , sez. VI, 02 aprile 2003 , n. 1709</u>).<br />
</i>Infine, anche con riferimento alla previsione contenuta nel bando di gara riguardante “la indicazione dei nominativi e delle qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio”, il Collegio ritiene che tale previsione non risulti sproporzionata od illogica.<br />
Peraltro, la stessa non risulta affatto limitativa della concorrenza non contenendo particolari restrizioni o limitazioni alla partecipazione , manifestando piuttosto la legittima volontà dell’Amm.ne di conoscere le professionalità del soggetto contraente cui dovrà affidare il servizio in questione.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.<br />
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce,  respinge il ricorso in premessa.<b><br />
</b>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2006. </p>
<p>                                 Depositato in Segreteria<br />
                                                 Lecce 17.11.2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-17-11-2006-n-5373/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.5373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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