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	<title>5372 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5372 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2014 n.5372</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-10-2014-n-5372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-10-2014-n-5372/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2014 n.5372</a></p>
<p>Pres. Cesare Mastrocola, est. Pierluigi Russo Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; C.C.C. Società Cooperativa (Avv. Felice Laudadio) c. Regione Campania (Avv. Massimo Consoli), Agostino Mirante, Domenico Caprara, Gerardo Della Porta, Angelo Di Rosario, A.Domenico Evengelista, Roberto Giannotti, Antonio Manzo, Corrado Grande, Francesco Bombaci, Valentino Patriarca, Giuliano Ingrosso, Giuseppe Del Grosso, Catello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-10-2014-n-5372/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2014 n.5372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-10-2014-n-5372/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2014 n.5372</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cesare Mastrocola, est. Pierluigi Russo<br /> Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; C.C.C. Società Cooperativa (Avv. Felice Laudadio) c. Regione Campania (Avv. Massimo Consoli), Agostino Mirante, Domenico Caprara, Gerardo Della Porta, Angelo Di Rosario, A.Domenico Evengelista, Roberto Giannotti, Antonio Manzo, Corrado Grande, Francesco Bombaci, Valentino Patriarca, Giuliano Ingrosso, Giuseppe Del Grosso, Catello Esposito, Alberto Zaza D&#8217;Ausilio, Celeste Taranto, Antonioni Fiodo (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la p.a.-  Rapporto giuridico tra Amministrazione e componenti della commissione di collaudo – Natura – Locatio operis – Controversie – Giurisdizione del Giudice Ordinario &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Contratti con la p.a.- Affidamento lavori pubblici – Controversie – Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo &#8211;  Procedura di scelta del contraente &#8211; Controversie relative alla fase esecutiva del rapporto – Giurisdizione &#8211; Criterio ordinario di riparto imperniato sulla consistenza della posizione sostanziale azionata &#8211; Si applica</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di contratti pubblici, il rapporto giuridico intercorrente tra l’Amministrazione ed i componenti della commissione di collaudo deve qualificarsi in termini di locatio operis ovvero come prestazione d’opera intellettuale, ancorché resa in favore di un ente pubblico in forma continuativa e coordinata. Ne deriva che la controversia sorta relativamente al collaudo dell’ opera pubblica esorbita dall’ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che le attività riferite allo stesso rientrano pienamente nell’ambito del suddetto rapporto negoziale che, a partire dall’affidamento, si connota per l’assenza di poteri autoritativi, e pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (1) (Nel caso di specie, il TAR  adito ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a favore del Giudice Ordinario)</p>
<p>2 In materia di contratti con la p.a., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativa alle controversie concernenti l&#8217;affidamento di lavori pubblici, oggetto sia di appalto che di concessione, riguarda solo la procedura di scelta del contraente, mentre resta affidato al criterio ordinario di riparto imperniato sulla consistenza della posizione sostanziale azionata, la definizione dei confini tra le giurisdizioni per quel che afferisce alle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto (2) (Nel caso di specie, il TAR Campania, alla luce di tali considerazioni, ha stabilito che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione a conoscere della controversia relativa alla fase esecutiva del rapporto in materia di collaudo di opera pubblica).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr: Cassazione civile, Sez. unite, 6.9.2010, n. 19049; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.7.2012, n. 1596; Sez. II, 20.10.2005, n. 3450; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29.12.2008, n. 12364; T.A.R. Trento, 13.0.2005, n. 246; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 17.11.2003, n. 13607 Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.11.2001, n. 3483; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 18.6.2008, n. 5964<br />
(2) cfr:  Consiglio di Stato, Sez. V, 26.1.2011, n. 591</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5806 del 2013, proposto da:<br />
Consorzio Cooperative Costruzioni-C.C.C. Società Cooperativa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Caracciolo n.15; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Consoli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, alla via S. Lucia, n.81; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Agostino Mirante, Domenico Caprara, Gerardo Della Porta, Angelo Di Rosario, A.Domenico Evengelista, Roberto Giannotti, Antonio Manzo, Corrado Grande, Francesco Bombaci, Valentino Patriarca, Giuliano Ingrosso, Giuseppe Del Grosso, Catello Esposito, Alberto Zaza D&#8217;Ausilio, Celeste Taranto, Antonioni Fiodo, non costituiti; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dei decreti n. 65 e n. 66 del 14 ottobre 2013, nella parte in cui il direttore del Settore provinciale Genio civile di Napoli ha nominato l’ing. F. Bombaci e l’avv. C. Grande quali nuovi componenti (in sostituzione di quelli cessati dalla carica) della commissione di collaudo delle opere riferite al 1° e 2° stralcio del Canale Conte di Sarno</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il 9 dicembre 2013 e depositato il giorno 12 seguente, il Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. Società cooperativa ha impugnato i decreti n. 65 e n. 66 del 14 ottobre 2013, nella parte in cui il direttore del Settore provinciale Genio civile di Napoli ha nominato l’ing. F. Bombaci e l’avv. C. Grande quali nuovi componenti (in sostituzione di quelli cessati dalla carica) della commissione di collaudo delle opere riferite al 1° e 2° stralcio del Canale Conte di Sarno, deducendo con un unico, articolato motivo i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Nel costituirsi in giudizio la Regione Campania ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., concludendo comunque con richiesta di reiezione della domanda anche nel merito per l’infondatezza delle censure prospettate.<br />
Le parti hanno successivamente depositato memorie difensive e documenti a sostegno delle rispettive richieste.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2014, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Ad avviso del Collegio, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’amministrazione resistente è fondata.<br />
Invero, nella presente fattispecie viene in rilievo una vicenda relativa alla fase esecutiva del rapporto, come tale connotata da situazioni soggettive da qualificarsi in termini di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione dell’A.G.O. (cfr., sul principio generale, Cassazione civile, Sez. unite, n. 10160 del 2003, n. 4425 del 2007, n. 29425 del 2008 e n. 391 del 2011; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 450 del 2009). In particolare, come chiarito in giurisprudenza, la controversia inerente al collaudo di opere pubbliche esorbita dall’ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativa, atteso che le attività riferite allo stesso rientrano pienamente nell’ambito di un rapporto negoziale che, a partire dall’affidamento, si connota per l’assenza di poteri autoritativi (cfr. Cassazione civile, Sez. unite, 6.9.2010, n. 19049; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.7.2012, n. 1596; Sez. II, 20.10.2005, n. 3450; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29.12.2008, n. 12364; T.A.R. Trento, 13.0.2005, n. 246; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 17.11.2003, n. 13607).<br />
Peraltro, la costante giurisprudenza ritiene che anche il rapporto giuridico intercorrente tra l’amministrazione ed i componenti della commissione di collaudo debba qualificarsi in termini di <i>locatio operis </i>ovvero come prestazione d’opera intellettuale, ancorchè resa in favore di un ente pubblico in forma continuativa e coordinata, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario anche sotto tale profilo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.11.2001, n. 3483; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 18.6.2008, n. 5964).<br />
A conclusioni difformi non è dato pervenire avuto riguardo al fatto che nella specie l’opera non è stata realizzata a seguito della stipula di un contratto di appalto ma in virtù della qualifica di concessionario ex legge n. 219/1981 rivestita dal Consorzio. Infatti, la concessione di lavori pubblici, pur differenziandosi dall&#8217;appalto di lavori pubblici per il fatto che il corrispettivo dei lavori consiste nel diritto di gestire l&#8217;opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, rientra nel novero dei sistemi di affidamento di lavori e opere regolati dall&#8217;art. 1 c. contr. pubbl. che, all&#8217;art. 142, estende ad esse anche le norme relative ai contratti di appalto in materia di contenzioso, con particolare riguardo alle regole in materia di riparto di giurisdizione dettate dal successivo art. 244 del c. contr. pubbl. che, a sua volta, rinvia alle prescrizioni dettate dall&#8217;art. 133 comma 1 lett. e) n. 1, c. proc. amm.. Dunque, per effetto di tale rinvio, la giurisdizione relativa alle controversie concernenti l&#8217;affidamento di lavori pubblici, oggetto sia di appalto che di concessione, riguarda solo la procedura di scelta del contraente, mentre resta affidato al criterio ordinario di riparto imperniato sulla consistenza della posizione sostanziale azionata, la definizione dei confini tra le giurisdizioni per quel che afferisce alle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26.1.2011, n. 591).<br />
Pertanto, ribadite le suesposte considerazioni, l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio va riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del c.p.a.<br />
Le spese di lite possono essere interamente compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame e della natura della decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/10/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-10-2014-n-5372/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2014 n.5372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.5372</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5372/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5372/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.5372</a></p>
<p>Pres. Iannotta, est. Branca Cooperativa Sociale a r.l. Quadrifoglio (Avv.ti A. Manzi e F. Enoch) c. Cooperativa Sociale Ce.Se.D. (Avv. ti C. De Portu e M. Boifava) e altri sulla derogabilità del principio della segretezza delle offerte e sulla insussistenza dell&#8217;obbligo di rinnovare l&#8217;intera gara qualora debba valutarsi l&#8217;offerta tecnica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5372/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.5372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5372/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.5372</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, est. Branca<br /> Cooperativa Sociale a r.l. Quadrifoglio (Avv.ti A. Manzi e F. Enoch) c. Cooperativa Sociale Ce.Se.D. (Avv. ti C. De Portu e M. Boifava) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla derogabilità del principio della segretezza delle offerte e sulla insussistenza dell&#8217;obbligo di rinnovare l&#8217;intera gara qualora debba valutarsi l&#8217;offerta tecnica di un concorrente riammesso in gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Riammissione di un concorrente – Offerta tecnica – Valutazione – Commissione – Conoscenza delle altre offerte – Violazione della par condicio – Esclusione &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Offerte – Principio di segretezza – Derogabilità &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Negli appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la par condicio dei concorrenti non viene pregiudicata allorché la commissione di gara, proceda alla valutazione di una offerta tecnica di un partecipante riammesso in gara essendo a conoscenza del giudizio già espresso sulle altre offerte. Va infatti considerato che la contestualità della valutazione è un dato meramente illusorio, costituendo un dato di comune esperienza che le offerte tecniche vengono prese in esame in ordine successivo e quindi in momenti temporalmente distinti, senza che questo determini l’illegittimità della procedura.</p>
<p>2. Il principio di segretezza delle offerte non assume un valore di assoluta inderogabilità, in quanto è necessario che esso sia coordinato con altri principi operanti nell’ordinamento, come quello della conservazione dei valori giuridici. Ne consegue che quando le offerte sono cristallizzate, non possono essere modificate e qualora la procedura evidenzi elementi che impediscono condizionamenti del giudizio della commissione (analiticità della motivazione, compiutezza della verbalizzazione, esistenza di criteri di massima predeterminati), ben è possibile apprezzarle in tempi diversi senza violare la par condicio che è il valore protetto dalla segretezza delle offerte medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quinta<br />
</b>	</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 3317 del 2007, proposto dalla </p>
<p><b>Cooperativa Sociale a r.l. Quadrifoglio, onlus</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manzi e Franco Enoch, elettivamente domiciliata presso  il primo in Roma, via F. Confalonieri 5</p>
<p><b></p>
<p align=center>Contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
la Cooperativa Sociale Ce.Se.D., Centro Servizi Didattici,  onlus</b>, rappresentata e difesa  dagli avv. ti Caludio De Portu e Maurizio Boifava, elettivamente domiciliata presso in Roma, via G. Mercalli 1, </p>
<p align=center>e</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>il Comune di Cernusco sul Naviglio</b>, non costituito in giudizio</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la riforma<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. I, 21 marzo 2007 n. 464 resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cooperativa Ce.Se.D.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 gennaio  2008 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Andrea Manzi e Claudio De Portu. <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha bandito una gara per l’aggiudicazione,  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di assistenza ai minori diversamente abili degli asili nido comunali e delle scuole d’infanzia, dei servizi di prescuola e assistenza al trasporto scolastico, del servizio di assistenza domiciliare ai minori per il periodo  2006-2009.<br />
La Cooperativa sociale Centro Servizi Didattici &#8211; Ce.Se.D.  – è stata esclusa dalla gara per irregolarità della documentazione.<br />
A seguito della proposizione di ricorso dinanzi al T.A.R. per la Lombardia avverso l’esclusione, la Commissione di gara, nella seduta del 6 settembre 2006, ha riammesso alla procedura la Ce.Se.D. ed altra partecipante in precedenza esclusa, al fine di valutarne le offerte.<br />
Riunitasi il 18 settembre 2006 la Commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle offerte delle sole concorrenti riammesse alla gara, tenendo ferme le valutazione già effettuate sulle offerte delle altre imprese, già rese note il 12 luglio 2007, in esito alle quali il maggior punteggio era stato ottenuto dalla Cooperativa sociale Quadrifoglio.<br />
La valutazione delle offerte delle concorrenti riammesse non ha modificato l’individuazione della offerta più vantaggiosa e la gara è stata aggiudicata alla Cooperativa Quadrifoglio.<br />
Avverso la aggiudicazione la Cooperativa Ce.Se.D. ha proposto motivi aggiunti sostenendone l’illegittimità.<br />
Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato improcedibile il ricorso principale, proposto dalla Ce.Se.D. contro l’esclusione, e sono stati accolti i motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione.<br />
Respinte alcune accezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto che la Commissione di gara non avrebbe dovuto procedere alla valutazione delle sole offerte delle concorrenti riammesse perché il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seguito nella specie, implica valutazioni discrezionali che non potevano essere compiute in conformità ai principi della trasparenza e della <i>par condicio </i>tra le partecipanti a causa della conoscenza dei punteggi già attribuiti alle altre partecipanti.<br />
 La Cooperativa Quadrifoglio ha proposto appello per la riforma della sentenza, previa sospensione dell’efficacia.<br />
La Cooperativa Ce.Se.D. si è costituita in giudizio per resistere al gravame.<br />
Con ordinanza  10 luglio 2007 n. 3525 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.<br />
Le due parti costituite hanno depositato memorie.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2008 la causa è stata rimessa  in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’appellante ha reiterato alcune eccezioni pregiudiziali tendenti a dimostrare l’inammissibilità del ricorso principale di primo grado e dei motivi aggiunti accolti dal TAR.<br />
Il Collegio ritiene che possa prescindersi dall’esame delle relative questioni perché l’appello è fondato nel merito.</p>
<p>Come già accennato sopra, la sentenza appellata aveva affermato che: <i>“Una volta accertata l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla procedura e riammessa la stessa in via di autotutela, la commissione avrebbe, dunque, dovuto procedere alla rinnovazione delle operazioni di gara  a partire dall’illegittima esclusione, non potendo procedere alla sola valutazione dell’offerta tecnica della stessa e di quella dell’altra società riammessa alla gara mantenendo ferma la valutazione delle offerte tecniche degli altri concorrenti, peraltro già nota sin dal 12.7.2006.<br />
Né rileva, a tal fine, che la commissione avesse prefissato precisi criteri di valutazione che ne riducevano al minimo la discrezionalità, né la circostanza che la ricorrente non abbia fornito alcuna prova della parzialità del giudizio valutativo operato in concreto, atteso che la pregressa conoscenza delle offerte tecniche degli altri concorrenti fa ritenere comunque concretizzata la violazione dei principi della trasparenza e della par condicio.”  <br />
</i>A tale conclusione i primi giudici sono pervenuti sulla scorta dell’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui  “<i>Nel caso in cui l&#8217;aggiudicazione sia effettuata in base a criteri oggettivi e vincolati, è sufficiente rinnovare la fase di valutazione delle offerte; nel caso, invece, come quello in esame, di aggiudicazione basata su apprezzamenti discrezionali, con il metodo dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario rinnovare l&#8217;intero procedimento di gara, a partire dalla stessa fase della presentazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892; 21 gennaio 2002, n. 340).”.<br />
</i>A tale riguardo, tuttavia, l’appellante ha osservato che nella gara in esame, pur prevedendosi l’attribuzioni di una parte limitata dei punteggi sulla base di apprezzamenti espressione di discrezionalità tecnica,  il giudizio della Commissione sulle offerte esaminate successivamente alla loro riammissione in gara non sarebbe potuto essere influenzato dalla pregressa conoscenza delle offerte presentate dalle altre concorrenti e delle valutazioni espresse nei confronti delle medesime, posto che la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte riammesse applicando gli stessi rigidi criteri di giudizio fissati ed utilizzati in precedenza. <br />
E neppure potrebbe attribuirsi credito, prosegue l’appellante, al denunciato difetto di contestualità delle operazioni valutative, in relazione alla circostanza che l’esame delle offerte tecniche delle concorrenti originariamente ammesse, già svoltosi e conclusosi tra il 15 giugno e il 12 luglio 2006, è ripreso il 18 settembre successivo con riguardo alle offerte in precedenza escluse, dovendo prendersi atto che le offerte tecniche delle diverse concorrenti non vengono mai esaminate contestualmente, in quanto l’esame dell’offerta di una concorrente precede sempre l’esame delle offerte delle concorrenti successive, ma ciò non abilita la concorrente valutata in precedenza a dolersi di una pretesa penalizzazione per essere stata esaminata precedentemente.<br />
La tesi dell’appellante merita consenso.<br />
L’accoglimento del ricorso di primo grado si fonda essenzialmente sull’esigenza del rispetto della <i>par condicio</i>, che, secondo i primi giudici, verrebbe pregiudicata allorché la commissione di gara proceda alla valutazione di una offerta essendo a conoscenza del giudizio già espresso sulle offerte che hanno già formato oggetto di valutazione. A tale riguardo, invero, coglie nel segno l’osservazione dell’appellante per cui la contestualità della valutazione è un dato meramente illusorio, costituendo un dato di comune esperienza che le offerte tecniche vengono prese in esame in ordine successivo e quindi in momenti temporalmente distinti, senza che questo determini l’illegittimità della procedura. <br />
La giurisprudenza amministrativa, d’altra parte, afferma costantemente che in sede di gara pubblica, il principio di continuità della procedura di gara ha carattere meramente tendenziale, ed è pertanto suscettibile di deroga laddove esistano circostanze oggettive, non necessariamente richiamate nei verbali, che impongano, proprio per il rispetto dei principi di buon andamento e &#8220;<i>par condicio</i>&#8220;, una ponderata attività di valutazione in relazione alla complessità dell&#8217;oggetto di gara e ai requisiti richiesti (Consiglio Stato, sez. V, 25 luglio 2006 , n. 4657;Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2005 , n. 5360).<br />
Va poi aggiunto che, come ricordato anche dalla commissione di gara nella presente vicenda (verbale del 18 settembre 2006), in conformità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa il principio di segretezza delle offerte non assume un valore di assoluta inderogabilità, in quanto è necessario che esso sia coordinato con altri principi operanti nell’ordinamento, come quello della conservazione dei valori giuridici.<br />
Ne consegue che quando le offerte sono cristallizzate e non possono essere modificate, ben è possibile apprezzarle in tempi diversi senza violare la par condicio che è il valore protetto dalla segretezza delle offerte medesime.<br />
Rilievo decisivo, infatti, deve essere attribuito alla esistenza, nella procedura considerata, degli elementi che impediscono i condizionamenti del giudizio della commissione, e tali elementi sono riconosciuti nella analiticità della motivazione, nella compiutezza della verbalizzazione, e nell’esistenza di criteri di massima predeterminati (Cons. St. Sez. VI, 1° ottobre 2004 n. 6457).<br />
Tali condizioni risultano rispettate nella gara in esame.<br />
All’offerta tecnica erano riservati un totale di 60 punti, di cui 50 da attribuire secondo calcoli aritmetici non discrezionalmente modificabili. I restanti 10 punti erano suddivisi tra 6 relativi alla valutazione del servizio pre scuola, e 4 per il progetto della rilevazione della qualità dei servizi.<br />
Per questa ultima voce l’appellante ha meritato soltanto punti 3,20 mentre l’appellata ha ottenuto l’intero punteggio di 4 con il giudizio di “eccellente”, e quindi non può lamentare alcun condizionamento a suo danno.<br />
Quanto al servizio pre scuola la Commissione ha assegnato all’appellante il punteggio di 5,60 ed all’appellata soltanto punti 2,00, giudicando l’offerta appena sufficiente. L’attribuzione di tale ridotto punteggio è tuttavia sostenuta da analitica motivazione (verbale del 18 settembre 2006). <br />
In particolare, quanto alla “coerenza e continuità del progetto” la Commissione  ha rilevato l’assenza di un preciso sviluppo  triennale e l’assenza di un processo che ne dia la necessaria coerenza tra obiettivi e finalità.<br />
Circa le “finalità e obiettivi del progetto” se ne è rilevata la genericità e l’assenza dell’inserimento “in un contesto organico,  che ne permetta la chiara declinazione degli scopi da raggiungere”.<br />
Tali motivazioni non hanno formato oggetto di contestazione da parte dell’appellata in primo grado.<b> <br />
</b>Risulta quindi condivisibile la censura mossa dall’appellante secondo cui la sentenza appellata, senza attribuire rilievo alla esistenza di criteri predeterminati e di una motivazione particolarmente analitica, ha ravvisato il vizio della procedura nel dato della conoscibilità delle valutazioni in precedenza effettuate, senza procedere ad alcuna verifica circa il prodursi di una concreta violazione dell’obbligo  di imparzialità e di parità di trattamento.<br />
L’appello va quindi accolto, ma sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    accoglie l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,  rigetta il ricorso di primo grado; <br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio dell’8 gennaio 2008 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Raffaele Iannotta                          &#8211;                       Presidente<br />
Aldo Fera                                     &#8211;                     Consigliere<br />
Marzio Branca                             &#8211;                       Consigliere est.<br />
Francesco Caringella                   &#8211;                       Consigliere<br />
Michele Corradino                      &#8211;                       Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2008-n-5372/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2008 n.5372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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