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	<title>537 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>537 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.537</a></p>
<p>Carlo Testori, Presidente, Valentina Caccamo, Referendario, Estensore PARTI: Farmacia Fedele S.n.c. di Occhetta Silvia &#38; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Noviello, Serena Patrisso e Rosalba Tubere contro Comune di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Testori, Presidente, Valentina Caccamo, Referendario, Estensore PARTI: Farmacia Fedele S.n.c. di Occhetta Silvia &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Noviello, Serena Patrisso e Rosalba Tubere contro Comune di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Perone e Lorena Rovetta; ASL di Novara e Regione Piemonte, non costituiti in giudizio; nei confronti Ordine Farmacisti delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola, Farmacia Bicocca S.n.c. di Carrera G. e C., non costituiti in giudizio; Cristina Pesenti, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Duchi, Enrico Faragona e Maria Teresa Fanzini,</span></p>
<hr />
<p>In tema di decentramento delle farmacie  ex. art. 5, comma 2  Legge n. 362/1991</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Farmacie &#8211; decentramento ex art. 5, comma 2 L. n. 362/1991- trasferimento di sede all&#8217;interno dello stesso Comune- assistenza farmaceutica sul territorio &#8211; è garantita.<br /> <br /> 2.Farmacie &#8211; decentramento ex art. 5, comma 2 L. n. 362/1991 &#8211; atto di revisione della pianta organica -natura e caratteristiche.<br /> <br /> 3.Farmacie &#8211; servizio farmaceutico &#8212; enti locali &#8211; pianificazione del territorio &#8211; ampia discrezionalità  &#8211; va riconosciuta.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il decentramento delle farmacie regolato dall&#8217;art. 5, comma 2 della Legge n. 362/1991 è un istituto funzionale a soddisfare esigenze puntuali di uno specifico esercizio farmaceutico, che consente, senza modifica del numero delle farmacie, il trasferimento di sede all&#8217;interno dello stesso comune in zone interessate da nuovi insediamenti abitativi e, dunque, dal conseguente sviluppo demografico, nell&#8217;ottica di garantire adeguata assistenza farmaceutica sul territorio. La pianta organica costituisce, invece, lo strumento generale di programmazione con il quale il Comune disciplina la dislocazione delle sedi farmaceutiche al fine di garantire la loro corretta localizzazione, in relazione al dichiarato fine della nuova disciplina di legge di massimizzare ed ottimizzare l&#8217;offerta farmaceutica sul territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall&#8217;art. 32 della Costituzione .</em><br /> <br /> <br /> <em>2. L&#8217;atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessiti in via generale di una analitica motivazione, essendo sufficiente l&#8217;esternazione dei criteri ispiratori adottati dall&#8217;autorità  emanante nell&#8217;ambito delle scelte effettuate e di cui può essere apprezzata, anche sotto il profilo del perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, la congruità , legittimità  e ragionevolezza .</em><br /> <br /> <br /> <em>3. L&#8217;ordinamento riconosce all&#8217;ente locale un&#8217;ampia discrezionalità  nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell&#8217;illogicità  manifesta e della contraddittorietà  .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/09/2020<br /> <strong>N. 00537/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00250/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 250 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Farmacia Fedele S.n.c. di Occhetta Silvia &amp; C., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Noviello, Serena Patrisso e Rosalba Tubere, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo difensore in Torino, c.so Sommeiller, n. 31;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Novara, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Perone e Lorena Rovetta, domiciliato presso la T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, via Confienza, n. 10;<br /> ASL di Novara e Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ordine Farmacisti delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola, Farmacia Bicocca S.n.c. di Carrera G. e C., non costituiti in giudizio;<br /> Cristina Pesenti, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Duchi, Enrico Faragona e Maria Teresa Fanzini, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo difensore in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 71;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione di Giunta del Comune di Novara n. 360 del 2014 (recante oggetto &quot;Revisione della zonizzazione delle sedi farmaceutiche individuate sul territorio comunale &#8211; art. 2 della l. 02.04.1968, n. 475 e ss.mm.ii.&quot;), della quale è stata disposta la pubblicazione nell&#8217;Albo Pretorio del Comune di Novara dal 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015, insieme con gli allegati A e B, e della relativa comunicazione, nota prot. n. 1145 in data 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente del Servizio Governo del Territorio Commercio del Comune di Novara, pervenuta alla ricorrente in data 15 gennaio 2015;<br /> &#8211; ove occorra, dei preordinati e/o presupposti pareri e provvedimenti dell&#8217;Ordine dei Farmacisti delle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola e dell&#8217;ASL di Novara;<br /> &#8211; del provvedimento, di estremi e contenuto non noti, dell&#8217;ASL di Novara che autorizzi la dott.ssa Cristina Pesenti al trasferimento della Farmacia del Rosario della quale la stessa è titolare (sede n. 3) nell&#8217;ambito della sede così¬ come ridelimitata dalla deliberazione di Giunta del Comune di Novara n. 360 del 2014;<br /> &#8211; di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;<br /> nonchè, con motivi aggiunti depositati in data 10 novembre 2015, per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; della determinazione del Direttore Responsabile della S.C. Farmacia territoriale dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale &quot;NO&quot; &#8211; Novara r.g. numero 457/DS.DT in data 28 luglio 2015 recante oggetto &quot;Farmacia del Rosario &#8211; Novara &#8211; Autorizzazione al trasferimento dei locali&quot;, conosciuta solo a seguito di deposito avvenuto in data 4 settembre 2015 da parte della dott.ssa Pesenti nel giudizio avanti il Consiglio di Stato n. r.g. 7472/2015;<br /> &#8211; di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novara e di Cristina Pesenti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 la dott.ssa Valentina Caccamo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La Farmacia Fedele s.n.c. di Occhetta dr.sa Silvia &amp; C. (di seguito &#8220;Farmacia Fedele&#8221;) è titolare della sede di farmacia n. 12 in Novara, con esercizio sito all&#8217;interno di detta sede in Corso XXIII Marzo n. 20.<br /> 2. Con deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 36/2013, in accoglimento dell&#8217;istanza presentata dalla dott.ssa Pesenti quale titolare della Farmacia del Rosario per la modifica della circoscrizione territoriale della sede Farmaceutica alla stessa attribuita (sede 3) &#8211; che adduceva la scadenza dell&#8217;affitto dei locali occupati e l&#8217;impossibilità  di trovarne di nuovi nell&#8217;area di competenza &#8211; veniva disposto il decentramento del predetto esercizio ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2 della legge n. 362/1991. Tale provvedimento stabiliva, pertanto, l&#8217;ampliamento della sede n. 3 di competenza della Farmacia del Rosario con estensione nell&#8217;area nord del quartiere di Porta Mortara e contestuale riduzione dell&#8217;ambito territoriale della sede n. 12 di pertinenza della ricorrente.<br /> 3. La deliberazione n. 36/2013 veniva impugnata dalla Farmacia Fedele dinanzi a questo Tribunale che con sentenza n. 461/2014 rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l&#8217;operato del Comune di Novara. Detto provvedimento veniva appellato dinanzi al Consiglio di Stato che, prima, ne disponeva la sospensione cautelare con ordinanza n. 4881/2014, ritenendo dubbia la &#8220;<em>sussistenza dei presupposti per il decentramento della sede farmaceutica n. 3, in applicazione dell&#8217;art. 5, comma 2, legge 362/1991</em>&#8221; e, quindi, si pronunciava nel merito con sentenza n. 2700/2015, dichiarando improcedibile il gravame stante l&#8217;approvazione del provvedimento oggi <em>sub iudice</em>.<br /> 4. Nelle more della pronuncia di merito in appello, il Comune di Novara, in data 23/12/2014, approvava la deliberazione n. 360 avente ad oggetto &#8220;<em>Revisione della zonizzazione delle sedi farmaceutiche individuate sul territorio comunale &#8211; art. 2 della L. 02/04/1968, n. 475 s.m.i.</em>&#8220;, con la quale, nell&#8217;ambito del procedimento generale di revisione della pianta organica, la Farmacia del Rosario veniva collocata interamente al di fuori del centro storico nella parte della zona n. 12 sottratta alla Farmacia Fedele, perdendo a sua volta la propria parte di zona ricadente nel centro storico, che veniva ridistribuita tra le Farmacie 1 e 2.<br /> 5. In data 27.01.2015, la ricorrente ricorreva al Consiglio di Stato per chiedere la declaratoria di nullità /inefficacia della deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 360/2014, ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 104/2010, in ottemperanza all&#8217;ordinanza cautelare n. 4881/2014 del medesimo giudice, con la quale era stata sospesa l&#8217;efficacia della sentenza n. 461/2014 di questo Tribunale avente ad oggetto la deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 36/2013 e che, attraverso il nuovo atto deliberativo, si assumeva elusa.<br /> 6. Successivamente, in pendenza di tale azione, sempre avverso la deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 360/2014, la Farmacia Fedele promuoveva il presente ricorso, articolando plurime censure che possono sintetizzarsi come segue:<br /> a) &#8220;<em>Violazione dell&#8217;art. 21 legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell&#8217;art. 5 della l. 362/1991. Carenza di potere del Comune in ordine all&#8217;adozione di provvedimento di revisione della pianta organica. In subordine, incompetenza della giunta comunale, violazione dell&#8217;art. 42 d.lgs. n. 267/2000</em>&#8220;, in quanto titolare del potere di revisione della pianta organica delle farmacie non sarebbe l&#8217;amministrazione comunale, ma la Regione; in ogni caso, anche ammettendo che l&#8217;ente locale possa disporre di tale potere, la competenza a provvedere non apparterrebbe alla Giunta, ma al Consiglio Comunale;<br /> b) &#8220;<em>Violazione dell&#8217;art. 21 legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell&#8217;art. 5 della l. 362/1991. Insussistenza dell&#8217;interesse pubblico ad una migliore copertura della sede della ricorrente da parte del servizio farmaceutico. Difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà  intrinseca. Violazione dei principi di imparzialità , buona amministrazione e ragionevolezza</em>&#8220;, in quanto non sussisterebbe l&#8217;interesse pubblico ad una migliore copertura del territorio da parte delle farmacie, essendo la zona territoriale giÃ  servita da altre due farmacie, come rilevato anche nei pareri espressi dalla ASL e dall&#8217;Ordine dei Farmacisti, nè sarebbero intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune tali da giustificare l&#8217;adozione del provvedimento impugnato; inoltre, la concentrazione di farmacie nel centro della città  non sarebbe eccessiva, in considerazione dell&#8217;afflusso di persone che ivi si recano quotidianamente, a prescindere dai residenti, nè vi sarebbe necessità  di un&#8217;ulteriore farmacia nella zona 12, che, seppur densamente abitata, è giÃ  servita da due esercizi; lo spostamento della farmacia del Rosario nell&#8217;attuale sede di corso XXIII Marzo n. 25 risulterebbe del tutto irragionevole, posto che si creerebbe una situazione di concentrazione di esercizi farmaceutici, a brevissima distanza l&#8217;uno dall&#8217;altro e per di pìù sulla stessa traiettoria di accesso al centro città , nè la dott.ssa Pesenti avrebbe dimostrato l&#8217;insussistenza di locali idonei all&#8217;interno della propria sede di competenza negli originari confini ove poter trasferire la propria sede; non sarebbero stati realizzati e neppure progettati gli insediamenti di natura residenziale, terziaria e commerciale indicati dalla deliberazione impugnata come forieri di ulteriore sviluppo e crescita della zona;<br /> c) &#8220;<em>Difetto di istruttoria della deliberazione n. 360/2014 e del relativo allegato A in relazione alle modifiche delle sedi nn. 12 (Fedele) e 19 (Bicocca)</em>&#8220;, poichè i confini della sede n. 12 non corrisponderebbero all&#8217;accordo fra i titolari delle sedi n. 12 (Farmacia Fedele) e n. 19 (Farmacia Bicocca) intervenuto nel 1989, cui si riferisce la deliberazione n. 360/2014 a pag. 13, punto 2.a.;<br /> d) &#8220;<em>Eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà  con adozione di una delibera ad personam per la dott.ssa Pesenti con riferimento alla previsione di cui al punto 3 della deliberazione n. 360/2014. Difetto di motivazione</em>&#8220;, in quanto conterrebbe una inedita, inusuale ed illegittima duplice regolamentazione per la sede n. 3 attribuita alla dott.ssa Pesenti, avendo previsto una nuova sede con confini diversi prima e dopo l&#8217;effettivo trasferimento da quella originaria.<br /> 6. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Novara e la titolare della Farmacia del Rosario dott.ssa Pesenti per resistere al ricorso, eccependo quest&#8217;ultima, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa stante la ritenuta illegittima duplicazione delle iniziative giudiziarie intraprese dalla Farmacia Fedele, essendo il presente giudizio di fatto sovrapponibile a quello giÃ  pendente dinanzi al Consiglio di Stato per l&#8217;ottemperanza della sentenza n. 461/2014. Nel merito, sia la controinteressata che l&#8217;amministrazione resistente ribadiscono la competenza della Giunta Comunale all&#8217;emanazione della delibera impugnata e, in sintesi, sottolineano le differenze di <em>ratio </em>e presupposti che segnano l&#8217;istituto del decentramento farmaceutico ex art. 5, comma 2 della Legge n. 362/1991 (oggetto della D.G.C. n. 36/2013) rispetto alla revisione della pianta organica di cui all&#8217;art. 2 della Legge n. 475/1968, nell&#8217;ambito della quale andrebbe ora legittimamente a collocarsi la nuova delimitazione della sede n. 3 di competenza della dott.ssa Pesenti.<br /> 7. Con ordinanza cautelare n. 187 del 25.06.2015, questo Tribunale, rilevato che la sentenza n. 2700/2015 del Consiglio di Stato, intervenuta nelle more con riferimento al giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente, ha escluso profili di interferenza tra la delibera oggetto della presente impugnativa e l&#8217;ordinanza n. 4881 del 23.10.2014, ha rigettato la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ritenendo carente, sotto plurimi profili, ilÂ <em>fumus boni iuris</em> del ricorso. L&#8217;ordinanza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato (ord. n. 4602/2015).<br /> 8. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11.11.2015, la ricorrente impugna la determinazione del Direttore Responsabile della S.C. Farmacia Territoriale dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale &#8220;NO&#8221; &#8211; Novara, prot. 457/DS.DT del 28.07.2015, con la quale è stato autorizzato il trasferimento della Farmacia del Rosario della dott.ssa Pesenti presso la nuova sede individuata in Corso XXIII Marzo, n. 25/A, deducendo, per un verso, la contraddittorietà  del provvedimento gravato rispetto al parere della ASL di Novara ex art. 2 della Legge n. 475/1968 contrario al succitato trasferimento e, per altro verso, l&#8217;illegittimità  derivata dai vizi giÃ  censurati in relazione al provvedimento impugnato in via principale, di cui ripropone i contenuti.<br /> 9. In vista dell&#8217;udienza fissata per la trattazione del merito della causa, sono stati prodotti documenti e scambiati ulteriori scritti difensivi.<br /> 10. All&#8217;udienza del 4 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Si può prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione preliminare di inammissibilità  del gravame, formulata dalla resistente Farmacia del Rosario, perchè l&#8217;impugnativa è infondata nel merito.<br /> Con il primo ordine di censure sviluppate nel ricorso principale, la ricorrente deduce che il Comune di Novara, in quanto giÃ  deputato all&#8217;identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie, non potrebbe essere altresì¬ titolare del potere di procedere alla revisione della pianta organica, che, a norma dell&#8217;art. 5 della Legge n. 362/1991, spetterebbe invece alla Regione; in subordine, considerato che il servizio farmaceutico ha natura di servizio pubblico, la sua organizzazione ricadrebbe nella previsione di cui all&#8217; art. 42, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 267/2000, così¬ radicandosi ogni competenza &#8211; anche quella in merito alla revisione della pianta organica &#8211; in capo al Consiglio Comunale e non alla Giunta, come invece verificatosi nella fattispecie.<br /> Il motivo non ha pregio.<br /> L&#8217;art. 2 della Legge n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, stabilisce che &#8220;<em>al fine di assicurare una maggiore accessibilità  al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l&#8217;azienda sanitaria e l&#8217;Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie (&#038;)</em>&#8220;. Il dettato della norma, quindi, si esprime chiaramente nel senso di attribuire l&#8217;individuazione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche all&#8217;ente locale, trattandosi di attività  volta a garantire un ordinato assetto del territorio alla luce degli effettivi bisogni della collettività  e, dunque, connessa ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo pìù vicino ai cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 2.04.2020, n. 2240). Nè giova al ricorrente evocare anche l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 5 della Legge n. 362/1991, trattandosi di disposizione specificamente relativa all&#8217;istituto del decentramento delle farmacie, che non viene in considerazione nel caso di specie in cui si discute della differente attività  di revisione della pianta organica.<br /> Sul piano giurisprudenziale, poi, l&#8217;orientamento è ormai assolutamente consolidato nel senso di riconoscere la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. III, 28.11.2018, n. 6757; id, 14.2.2017 n. 652; id, 15.01.2016, n.110). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l&#8217;organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità  locale (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 2.04.2020, n. 2240).<br /> Il motivo è quindi complessivamente infondato, sia nella sua prospettazione principale che in quella subordinata, e deve essere conseguentemente respinto.<br /> 2. Con il secondo motivo del ricorso principale, vengono sviluppate plurime censure relative all&#8217;assenza dei presupposti per l&#8217;insediamento della Farmacia del Rosario nella nuova sede individuata all&#8217;esito della revisione della pianta organica operata dall&#8217;amministrazione comunale, che verranno esaminate partitamente in relazione al singolo profilo considerato.<br /> 2.1 La ricorrente lamenta, innanzitutto, che a fondamento del provvedimento difetterebbe il necessario interesse pubblico ad una migliore copertura del territorio da parte delle farmacie, sotteso alle previsioni di cui all&#8217;art. 2 della Legge n. 475/1968 e all&#8217;art. 5 della Legge n. 362/1991, nonchè, in termini generali, alla disciplina degli esercizi farmaceutici. In particolare, la deliberazione impugnata non sarebbe volta ad assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio delle farmacie, poichè consentirebbe l&#8217;insediamento dell&#8217;attività  della dottoressa Pesenti non solo in una zona giÃ  ampiamente servita da altre due farmacie, ma proprio a ridosso della farmacia dell&#8217;odierna ricorrente (ubicata in Corso XXIII Marzo, n. 20). Del resto, tale zona comprenderebbe un&#8217;area densamente popolata giÃ  coperta dalla Farmacia Fedele e una zona priva di insediamenti residenziali/lavorativi che non avrebbe formato oggetto di alcun intervento di recupero, per cui l&#8217;accessibilità  al servizio farmaceutico sarebbe stata comunque giÃ  garantita. Inoltre, secondo la ricorrente, la sussistenza di alcun interesse pubblico con riferimento alla modifica dei confini della sede della dott.ssa Pesenti &#8211; così¬ come delineati dalla D.G.C. n. 36/2013 e poi confermati in termini identici dalla D.G.C. n. 360/2014 impugnata con il presente ricorso &#8211; sarebbe stata esclusa dal Consiglio di Stato con le due ordinanze cautelari n. 4881/2014 e n. 3594/2013.<br /> Le doglianze non colgono nel segno.<br /> Preliminarmente, va dato atto che nelle more del presente giudizio è stata pubblicata la sentenza n. 2700/2015 del Consiglio di Stato, che, nel dichiarare improcedibile l&#8217;appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 1461/2014 e nel rigettare l&#8217;istanza di esecuzione dell&#8217;ordinanza n. 4881/2014 &#8211; relative entrambe alla delibera di G.C. n. 36/2013 &#8211; ha escluso qualsiasi profilo di interferenza o sovrapposizione tra quest&#8217;ultima e la delibera di G.C. n. 360/2014 oggi impugnata, evidenziando come le stesse avessero ad oggetto due fattispecie, quali il decentramento e la revisione della pianta organica delle farmacie, differenti nei presupposti, finalità  e disciplina.<br /> Il decentramento delle farmacie, oggetto della delibera di G.C. n. 36/2013, è infatti regolato dall&#8217;art. 5, comma 2 della Legge n. 362/1991 che prevede la possibilità  di autorizzare &#8220;<em>su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell&#8217;ambito del comune o dell&#8217;area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell&#8217;assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall&#8217;articolo 1 della presente legge</em>&#8220;.<br /> Si tratta di un istituto funzionale a soddisfare esigenze puntuali di uno specifico esercizio farmaceutico, che consente, senza modifica del numero delle farmacie, il trasferimento di sede all&#8217;interno dello stesso comune in zone interessate da nuovi insediamenti abitativi e, dunque, dal conseguente sviluppo demografico, nell&#8217;ottica di garantire adeguata assistenza farmaceutica sul territorio. La pianta organica costituisce, invece, lo strumento generale di programmazione con il quale il Comune disciplina la dislocazione delle sedi farmaceutiche al fine di garantire la loro corretta localizzazione, in relazione al dichiarato fine della nuova disciplina di legge di massimizzare ed ottimizzare l&#8217;offerta farmaceutica sul territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall&#8217;art. 32 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19.03.2020, n. 1976).<br /> Alla luce della diversità  di <em>ratio</em> e disciplina delle fattispecie considerate, il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto nella citata sentenza n. 2700/2015 che &#8220;<em>la d.G.C. n. 360/2014 costituisce esercizio di un potere pìù ampio, basato su presupposti pìù articolati e scaturente da un procedimento partecipato pìù complesso, rispetto a quello di mero &#8220;decentramento&#8221; sotteso alla d.G.C. n. 36/2013</em>&#8220;. Pertanto, le conclusioni che sono state raggiunte in sede giudiziaria con riferimento all&#8217;insussistenza dei presupposti per il decentramento della Farmacia del Rosario ex art. 5, comma 2, della legge 362/1991, stante la mancata previsione nella zona sottratta alla Farmacia Fedele di nuovi insediamenti abitativi di prossima realizzazione, non possono essere automaticamente riferite anche alla vicenda oggi <em>sub iudice</em>, in cui viene all&#8217;attenzione del Collegio il provvedimento comunale di revisione della pianta organica.<br /> Nè si può ritenere che la sussistenza di un interesse pubblico sotteso alla D.G.C. n. 360/2014 sia stata di fatto esclusa dal Consiglio di Stato con riferimento ai confini della sede della dott.ssa Pesenti delineati nella D.G.C. n. 36/2013, stante la ritenuta identità  delle due deliberazioni. Le osservazioni che precedono e il contenuto della sentenza n. 2700/2015 valgono infatti a smentire in radice tale assunto.<br /> Sostiene poi parte ricorrente che, nella fattispecie, non sussisterebbero le &#8220;<em>finalità  cui l&#8217;art. 2 l. 475/1968, invocato dall&#8217;Amministrazione comunale, subordina ogni intervento di modifica delle sedi delle farmacie</em>&#8220;, vale a dire assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico e garantirne l&#8217;accessibilità  anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.<br /> L&#8217;assunto non convince sia per ragioni di metodo che di merito.<br /> Occorre innanzitutto sottolineare come le suddette finalità  &#8211; che vanno a delineare la<em> ratio</em> dell&#8217;istituto disciplinato dall&#8217;art. 2 della Legge n. 475/1968 &#8211; devono essere riferite non alla sola determinazione assunta nei confronti della Farmacia Fedele considerata singolarmente, ma rispetto all&#8217;attività  di revisione della pianta organica delle farmacie nel suo complesso di cui alla D.G.C. n. 360/2014, in cui la posizione della ricorrente viene in considerazione nel quadro di un programma generale di riorganizzazione delle sedi farmaceutiche. E difatti, dall&#8217;esame del provvedimento impugnato risulta che:<br /> &#8211; alla sede 7 e alla sede 8 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell&#8217;attribuzione della sede 9;<br /> &#8211; alla sede 4 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell&#8217;attribuzione della sede 3;<br /> &#8211; alla sede 23 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell&#8217;attribuzione della sede 31;<br /> &#8211; alla sede 3 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell&#8217;attribuzione della sede 12;<br /> &#8211; i confini delle suddette sedi sono stati riparametrati in conseguenza delle modifiche apportate.<br /> Non si tratta, dunque, di un provvedimento finalizzato alla regolamentazione di una specifica situazione individuale, ma di un atto di pìù ampia portata che interessa pìù d&#8217;una farmacia nell&#8217;ottica della razionalizzazione della dislocazione di detti servizi sul territorio comunale.<br /> Quanto ai contenuti, non è dato al giudice amministrativo sindacare la tutela dell&#8217;interesse pubblico perseguito nella fattispecie dall&#8217;amministrazione se non alla luce delle seguenti precisazioni.<br /> Va preliminarmente rammentato come l&#8217;atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessiti in via generale di una analitica motivazione, essendo sufficiente l&#8217;esternazione dei criteri ispiratori adottati dall&#8217;autorità  emanante nell&#8217;ambito delle scelte effettuate e di cui può essere apprezzata, anche sotto il profilo del perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, la congruità , legittimità  e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9.10.2018, n. 5795). Inoltre, l&#8217;ordinamento riconosce all&#8217;ente locale un&#8217;ampia discrezionalità  nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell&#8217;illogicità  manifesta e della contraddittorietà  (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1.06.2020, n. 3436).<br /> Ebbene, dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che:<br /> &#8211; la revisione ordinaria della pianta organica si è resa necessaria per razionalizzare la distribuzione delle farmacie giÃ  esistenti, considerata la vetustà  della precedente perimetrazione (risalente al 1989), così¬ da garantire la pìù ampia copertura possibile del territorio comunale nell&#8217;ottica di favorire un miglior accesso al servizio in parola;<br /> &#8211; nel centro storico, comprendente una popolazione di 6.661 residenti (zona n. 3) erano presenti 8 farmacie, mentre nella zona 12 (precedentemente di spettanza della ricorrente) risultava presente un&#8217;unica farmacia pur a fronte di una popolazione di circa 13.000 residenti;<br /> &#8211; la nuova delimitazione della sede 3 consente di ubicare la Farmacia del Rosario interamente al di fuori del centro storico, nell&#8217;ottica dello sfoltimento dell&#8217;eccessivo numero di esercizi presenti in tale ristretta area cittadina; a fronte di tale collocazione, la sede 3 cede l&#8217;area ricadente nel centro storico precedentemente attribuitale, che viene divisa tra la sede 1 e la sede 2;<br /> &#8211; la suddescritta modifica consentirebbe di migliorare l&#8217;offerta del servizio farmaceutico nella zona 12 che, pur essendo giÃ  servita, potrebbe beneficiare della presenza di un ulteriore esercizio a fronte dell&#8217;alta densità  demografica (circa 13.652 abitanti, in base ai dati forniti dal Servizio Statistica);<br /> &#8211; la nuova localizzazione della Farmacia del Rosario, oltre a garantire il rispetto del limite di 200 metri di distanza rispetto all&#8217;esercizio farmaceutico pìù vicino, soddisfa le esigenze legate all&#8217;importante flusso di traffico e di passaggio lungo l&#8217;asse viario chiamato a fare da confine tra le zone attribuite alle due sedi interessate dalla revisione, rappresentato proprio da via XXIII Marzo, che costituisce la principale arteria di accesso alla Città  per chi proviene da sud-est;<br /> &#8211; sebbene il centro storico cittadino presenti un afflusso elevato di popolazione fluttuante in ragione delle attività  e dei servizi ivi presenti, giustificando sicuramente un numero di farmacie maggiore rispetto a quello determinato sulla base del mero parametro numerico dei residenti, è evidente la sproporzione nell&#8217;offerta del servizio farmaceutico reso in tale zona rispetto alle effettive esigenze della stessa, a discapito di altre aree del territorio comunale tra le quali è da ricomprendere quella del quartiere di Porta Mortara.<br /> Ritiene il Collegio che, nei limiti in cui è ammessa la cognizione giudiziale su atti discrezionali della pubblica amministrazione, le scelte e le valutazioni compiute dal Comune di Novara si collochino in modo non manifestamente irragionevole, nè contraddittorio, nell&#8217;ambito di una pìù complessiva politica di potenziamento e razionalizzazione del servizio farmaceutico offerto ai cittadini mediante il riequilibrio dei bacini di utenza delle farmacie esistenti. La riparametrazione della sede di competenza della Farmacia del Rosario rappresenta, quindi, una soluzione rispondente all&#8217;interesse pubblico dell'&#8221;<em>equa distribuzione</em>&#8221; sul territorio comunale cui fa riferimento l&#8217;art. 2, comma 1 della Legge n. 475/1968, che deve apprezzarsi, a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 1/2012, &#8220;<em>con riferimento non al bacino di utenza, ma alla pìù ampia copertura possibile del territorio comunale</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 06.02.2015, n. 603).<br /> In sostanza, come pìù volte sottolineato dalla giurisprudenza, la circostanza che la localizzazione della nuova sede possa incidere sul bacino di utenza di una sede preesistente non costituisce di per sè un motivo d&#8217;illegittimità  della scelta, in quanto &#8220;<em>la finalità  di garantire l&#8217;accessibilità  degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può significare che occorra procedere all&#8217;allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), nè può significare</em> <em>che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie giÃ  esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma (D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, art. 11) l&#8217;eventualità  che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d&#8217;utenza di una o pìù sedi preesistenti</em>&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, 03.11.2016, n. 4614; id., 27.04.2018, n. 2562).<br /> 2.2. Sempre nell&#8217;ambito del primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l&#8217;assenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 5, comma 1, della Legge n. 362/1991, non essendo intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione comunale richiesti dalla citata disposizione.<br /> La censura è infondata.<br /> Come giÃ  evidenziato al punto che precede, la norma invocata disciplina specificamente l&#8217;istituto del decentramento delle farmacie, di cui non si fa questione nel caso <em>sub iudice</em>. Ora, l&#8217;intervento di mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune è un elemento che caratterizza esclusivamente la fattispecie del decentramento, ma non è richiesto tra i presupposti per procedere alla revisione della pianta organica, ai sensi dell&#8217;art. 2 della Legge n. 475/1968, tenuto conto delle differenti finalità  cui quest&#8217;ultima risponde.<br /> 2.3. Parte ricorrente lamenta poi che il provvedimento impugnato contrasterebbe con i pareri espressi dalla ASL di Novara (prot. 32.188/FT del 15.12.2014) e dall&#8217;Ordine dei Farmacisti delle province di Novara e del Verbano &#8211; Cusio &#8211; Ossola (prot. n. 2014.00.544 del 17.12.2014), secondo cui la modifica apportata all&#8217;estensione della zona 3 non garantirebbe la copertura di un&#8217;area effettivamente scoperta dal servizio e, dunque, non otterrebbe una migliore distribuzione di farmacie sul territorio.<br /> L&#8217;argomento è infondato.<br /> La norma recata dall&#8217;art. 1 della L. n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, prevede l&#8217;acquisizione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell&#8217;Ordine dei Farmacisti e della ASL di zona, limitandosi invero a richiedere che tali soggetti siano soltanto &#8220;sentiti&#8221; nell&#8217;ambito del procedimento decisionale dell&#8217;ente locale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19.09.2019, n. 6237). Pertanto, tale obbligo <em>&#8220;non fa di questi ultimi i titolari di un potere di concertazione o co-decisione, ma semplicemente attribuisce loro la facoltà  di rappresentare esigenze e formulare proposte</em>&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, 07.01.2016, n. 22).<br /> Premesso, dunque, che i succitati pareri non rivestono carattere vincolante per l&#8217;amministrazione, nel caso di specie sia l&#8217;ASL di Novara che il locale Ordine dei Farmacisti si sono apoditticamente limitati ad affermare l&#8217;inidoneità  della modifica dell&#8217;estensione delle zone 3 e 12 a garantire una migliore distribuzione del servizio sul territorio &#8211; valutazione, questa, di esclusiva competenza del Comune &#8211; pur riconoscendola ammissibile in senso tecnico (così¬ parere della ASL) in considerazione della notevole densità  abitativa della zona 12 oggetto di ridimensionamento territoriale. Nè gli stessi organi hanno rappresentato, attraverso il loro contributo, esigenze specifiche tali da indurre l&#8217;ente comunale ad una rivalutazione delle preliminari soluzioni indicate, come pure non hanno formulato alcuna proposta alternativa che fosse idonea ad assicurare un servizio farmaceutico pìù equo e capillare nell&#8217;ambito di tale porzione del territorio ad alta concentrazione demografica.<br /> 2.4. Con riferimento alla lamentata illegittimità  e contraddittorietà  delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, di cui parte ricorrente si duole sempre nell&#8217;ambito del primo ordine di censure, si osserva quanto segue:<br /> 2.4.1 In merito all&#8217;eccessiva concentrazione di esercizi farmaceutici nel centro della città , la ricorrente sostiene la legittimità  del precedente assetto delle zone territoriali n. 3 e n. 12 che terrebbe giustamente conto della fluttuazione giornaliera di una consistente porzione degli abitanti delle periferie verso il centro, aumentando il bacino di utenza delle farmacie ivi ubicate. L&#8217;argomento è in primo luogo inammissibile, poichè entra nel merito delle scelte operate in sede di pianificazione dall&#8217;amministrazione comunale, che, come giÃ  evidenziato ai paragrafi che precedono, in quanto espressione di ampia discrezionalità  risultano sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza e contraddittorietà , che nel caso di specie non è dato ravvisare. Ad ogni modo, si tratta di affermazioni anche prive di fondamento in quanto, pur considerando l&#8217;incidenza della popolazione fluttuante dalla periferia verso il centro, risulta oggettiva la sproporzione tra il numero di esercizi ivi collocati e il numero di cittadini serviti, ben al di sotto del rapporto numerico di 1 farmacia ogni 3.300 abitanti e a distanza inferiore al limite di 200 metri tra gli esercizi farmaceutici, oggi imposti dall&#8217;art. 1 della Legge n. 475/1968;<br /> 2.4.2 Quanto alla rilevante densità  abitativa della zona 12, la ricorrente evidenzia che in Corso XXIII Marzo esisterebbe giÃ , oltre alla propria, anche l&#8217;ulteriore Farmacia Bicocca, e che il resto della sede attribuita alla Farmacia del Rosario sarebbe scarsamente abitato. Anche in questo caso la censura non merita positivo apprezzamento, poichè la zona 12 di competenza della Farmacia Fedele comprende una popolazione di oltre 13.652 residenti (circa il 13% della popolazione cittadina stimata in 104.736 residenti &#8211; dati del 2013), secondo dati puntualmente rappresentati nel provvedimento impugnato e non contestati da parte ricorrente. A seguito della riparametrazione operata con la revisione della pianta organica, nella nuova zona 3, di spettanza della Farmacia del Rosario, si registra la presenza di 4.500 residenti in coerenza con il parametro normativo che prevede 1 farmacia ogni 3.300 abitanti, mentre alla zona 12 rimane attribuita l&#8217;area a pìù alta densità  demografica con una popolazione di circa 9.000 abitanti. Rispettati i parametri di legge e soddisfatto l&#8217;interesse pubblico ad una pìù capillare ed equa diffusione sul territorio degli esercizi farmaceutici, nei termini delineati al punto 2.1), la presenza di 2 ulteriori farmacie su un&#8217;area che ne supporta la presenza diventa elemento non ostativo alla nuova perimetrazione.<br /> 2.4.3 La ricorrente lamenta che la presunta necessità  della dott.ssa Pesenti di trasferirsi al di fuori della sua sede originaria sarebbe stata assolutamente indimostrata, mentre vi sarebbe stata prova della disponibilità  da parte della proprietà  dell&#8217;esercizio commerciale in questione al rinnovo della locazione; in ogni caso, la Farmacia del Rosario sarebbe stata titolare di diritto di prelazione, quale conduttore, in forza degli artt. 38 e 40 legge 27 luglio 1978, n. 392 sia in caso di locazione sia in caso di vendita del medesimo immobile a terzi e, inoltre, anche in caso di sfratto, non ci sarebbero stati i presupposti per una modifica dei confini della sede n. 3, posto che la Farmacia del Rosario avrebbe avuto a disposizione un rilevante lasso di tempo per il reperimento di un altro immobile all&#8217;interno della propria sede originaria di competenza.<br /> Le doglianze della ricorrente risultano prive di pregio. Come giÃ  ampiamente illustrato, il provvedimento impugnato non è finalizzato a regolare il decentramento di un solo esercizio farmaceutico, in ragione di esigenze specifiche legate alla singola farmacia; trattandosi, nella specie, di atto di pianificazione a contenuto generale sono irrilevanti le ragioni per cui la Farmacia del Rosario aveva in passato giÃ  chiesto il decentramento della sede, e i correlati accertamenti, una volta che la riparametrazione della zona di pertinenza della stessa risponda all&#8217;interesse pubblico di una pìù equa distribuzione del servizio sul territorio e agli specifici requisiti previsti dalla legge. Assegnata la nuova area di competenza, quindi, l&#8217;amministrazione non può imporre autoritativamente la puntuale localizzazione dell&#8217;esercizio, poichè rientra nell&#8217;autonomia imprenditoriale di ciascun esercente individuare al suo interno i locali idonei all&#8217;insediamento commerciale, cui non possono essere imposti limiti diversi da quelli previsti dalla legge. Tra questi ultimi si annovera, come giÃ  detto, l&#8217;obbligo di ubicare gli esercizi farmaceutici ad una distanza legale minima di 200 metri l&#8217;uno dall&#8217;altro, che oggi, a seguito del provvedimento impugnato, viene ripristinata. La questione, seppur non determinante, non può essere obliterata adducendo che la distanza fra la precedente farmacia della dott.ssa Pesenti (sita in corso Mazzini 7) e le altre farmacie confinanti fosse giÃ  inferiore a 200 metri, in virtà¹ del consolidarsi della situazione in epoca anteriore all&#8217;introduzione di una distanza minima da parte della legge n. 475/1968. All&#8217;atto della pianificazione operata con la D.G.C. n. 360/2014, infatti, il potere esercitato dall&#8217;amministrazione soggiace al rispetto della normativa all&#8217;attualità  vigente e non può valorizzare situazioni che si pongono <em>contra legem</em> a seguito della sopravvenienza di nuove regolamentazioni, per cui correttamente l&#8217;amministrazione ha applicato i parametri di distanza previsti dalla legge oggi vigente.<br /> 2.4.4 Quanto alla circostanza che nell&#8217;area attribuita alla Farmacia del Rosario non sarebbero in programma insediamenti di natura residenziale, terziaria e commerciale tali da rendere necessario un nuovo presidio delle esigenze farmaceutiche dell&#8217;area, la stessa non risulta determinante nell&#8217;economia complessiva del provvedimento impugnato. L&#8217;indicazione di futuri progetti per la valorizzazione residenziale ed economico-produttiva del territorio vale soltanto a rappresentare una possibilità  futura di crescita demografica all&#8217;interno di un&#8217;area che giÃ <em>ex se</em>, al momento in cui la D.C.G. n. 360/2014 è stata assunta, risultava così¬ densamente popolata da rendere opportuno l&#8217;insediamento di un ulteriore esercizio farmaceutico.<br /> Nè la ricorrente può pretendere che le scelte dell&#8217;amministrazione siano modulate al fine di non compromettere le proprie aspettative di mercato. Difatti, anche laddove questo fosse (e non è scontato) un interesse individuale validamente tutelato, non appare comunque prevalente rispetto a quello della titolare della Farmacia del Rosario allo spostamento in un&#8217;area pìù adeguata alla conduzione dell&#8217;esercizio in parola, nè rispetto all&#8217;interesse pubblico a favorire lo sviluppo della concorrenza anche tra gli operatori che erogano servizi farmaceutici.<br /> Anche la giurisprudenza ha pìù volte sottolineato che &#8220;<em>alle farmacie giÃ  insediate non possono essere garantite misure protezionistiche, in quanto anche questa categoria di operatori economici deve in primo luogo difendersi attraverso strumenti di mercato&#8221;: la nuova disciplina di settore è stata dettata, infatti, dalla finalità  di estendere il numero degli esercenti il servizio farmaceutico a dimostrazione che le &#8220;rendite di posizione&#8221; non possono assumere rilievo se confrontate con l&#8217;interesse della collettività  alla capillarità  del servizio farmaceutico</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27.04.2018, n. 2562).<br /> 2.4.5 La ricorrente lamenta, infine, la contraddittorietà  del provvedimento impugnato, di cui mette a confronto alcuni passi, con riferimento alla mancata previsione di futuri insediamenti residenziali e industriali all&#8217;interno della sede n. 12 e all&#8217;eccessiva concentrazione di esercizi farmaceutici in detta zona, che non lascerebbe alla ricorrente medesima l&#8217;area della circoscrizione pìù densamente abitata. Le questioni sono infondate per le motivazioni giÃ  ampiamente illustrate ai paragrafi precedenti, cui può dunque rinviarsi.<br /> 3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto i confini della sede n. 12 non corrispondono all&#8217;accordo fra i titolari delle sedi n. 12 (Farmacia Fedele) e n. 19 (Farmacia Bicocca) intervenuto nel 1989.<br /> Il motivo è inammissibile. Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la modifica della zona 3 di competenza della Farmacia del Rosario operata, in sede di revisione della pianta organica, con la sottrazione di una parte della zona 12 assegnata alla Farmacia Fedele. Non è dato comprendere, dalla lettura degli atti di causa, in che termini l&#8217;accordo del 1989 intervenuto con il titolare della Farmacia Bicocca (zona 19) possa interferire con la questione sottoposta alla cognizione del Collegio, nè quale sia il danno che la ricorrente potrebbe ricevere, in relazione alla contestata modifica della zona 3, dalla lamentata violazione dei confini della diversa zona 19, ubicata ad una distanza di circa 1,2 km dalla ricorrente.<br /> 4. Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotta l&#8217;illogicità  e contraddittorietà  del provvedimento impugnato per aver assegnato alla sede n. 3 confini diversi prima e dopo la avvenuta effettività  e definitività  del trasferimento, prevedendo così¬ una sorta di &#8220;paracadute&#8221; per l&#8217;ipotesi in cui la delibera, a seguito di impugnazione, fosse annullata, in detti termini attribuendo due sedi, fra loro diverse per ampiezza, ad un solo farmacista.<br /> Le censure sono infondate.<br /> Non appare illogico o contraddittorio che l&#8217;amministrazione abbia voluto subordinare l&#8217;efficacia delle proprie scelte agli esiti definitivi delle impugnative avverso la delibera in questione, nè risulta illegittima la previsione di una perimetrazione parzialmente diversa per l&#8217;ipotesi in cui il provvedimento fosse confermato in giudizio con efficacia di <em>res iudicata</em>, soprattutto considerando che all&#8217;assetto della nuova sede 3 sono collegate le ulteriori modifiche indicate al punto 3, lett. a) e b) della delibera gravata, che comportano &#8220;<em>l&#8217;attribuzione alla sede n. 1 di parte dell&#8217;area del centro storico attualmente attribuita alla sede 3</em>&#8221; e &#8220;<em>alla sede 2 della restante parte dell&#8217;area del centro storico attribuita alla sede 3</em>&#8220;.<br /> 5. Il ricorso principale, dunque, è complessivamente infondato e merita di essere respinto.<br /> 6. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, con il primo ordine di censure viene contestata la determinazione n. 457/2015 di autorizzazione al trasferimento della farmacia della dott.ssa Pesenti in quanto contrastante con il parere espresso dalla ASL di Novara nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria relativa alla D.G.C. n. 360/2014, contrario al trasferimento del predetto esercizio. Con il secondo ordine di censure, si lamenta l&#8217;illegittimità  derivata del provvedimento gravato dall&#8217;illegittimità  della D.G.C. n. 360/2014, impugnata con il ricorso principale.<br /> Dall&#8217;infondatezza del ricorso principale deriva, stante la natura delle censure sopra sintetizzate, anche la conseguente infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, che, dunque, deve essere parimenti respinto.<br /> Data la particolarità  della fattispecie, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Testori, Presidente<br /> Marcello Faviere, Referendario<br /> Valentina Caccamo, Referendario, Estensore</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/7/2015 n.537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-9-7-2015-n-537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-9-7-2015-n-537/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/7/2015 n.537</a></p>
<p>Pres. Perrelli – Rel. De Carlo Cpl Concordia Soc. Coop. (Avv. G. Mascioli) c/ U.T.G. – Prefettura di Modena (Avv. Stato) nei confronti di Hera SpA; Marche Multiservizi SpA; Acegasapsamga SpA (Avv.ti P. Acri, G. Caia) sulla sospensione dell&#8217;atto di commissariamento ex art. 32 D.L. 90/14 nella parte in cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-9-7-2015-n-537/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/7/2015 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-9-7-2015-n-537/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/7/2015 n.537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli – Rel. De Carlo<br /> Cpl Concordia Soc. Coop. (Avv. G. Mascioli) c/ U.T.G. – Prefettura di Modena (Avv. Stato) nei confronti di Hera SpA; Marche Multiservizi SpA; Acegasapsamga SpA (Avv.ti P. Acri, G. Caia)</span></p>
<hr />
<p>sulla sospensione dell&#8217;atto di commissariamento ex art. 32 D.L. 90/14 nella parte in cui fa salvi i contratti da cui la S.A. abbia receduto in virtù dell&#8217;informativa antimafia già intervenuta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Interdittiva antimafia – Amministrazione straordinaria ex art. 32 D.L. 90/2014 – Contestualità – Necessità – Sussiste – Conseguenze – Clausola che esclude dal commissariamento i contratti per i quali sia intervenuto recesso o revoca ex art. 94 D.Lgs. 159/11 – Va sospesa – Ragioni – Discrasia temporale – Recesso della P.A. – Consente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospesa l’efficacia del provvedimento di commissariamento ex art. 32 del D.L. n. 90/2014 nella parte in cui esclude dalla straordinaria e temporanea gestione i contratti e le concessioni nei confronti dei quali le stazioni appaltanti abbiano esercitato revoca o recesso ai sensi dell’art. 94, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia), tenuto conto che ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis del medesimo codice il prefetto deve assumere contestualmente la decisione sull’interdittiva antimafia e quella sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di gestione straordinaria ex art. 32 D.L. 90/14 e che invece, laddove tale decisione non sia stata contestuale, la discrasia temporale tra i due provvedimenti consentirebbe alle stazioni appaltanti di recedere dai contratti (recesso al quale l’amministrazione non potrebbe procedere in caso di contestuale decisione prefettizia).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 537 del 2015, proposto da:</p>
<p>Cpl Concordia Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Guido Mascioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Santo Stefano 30;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
U.T.G. &#8211; Prefettura di Modena, in persona del Prefetto in carica rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;</p>
<p>nei confronti di<br />
Hera Spa, Marche Multiservizi Spa, Acegasapsamga Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pp. Tt., rappresentate e difese dagli avv.ti Pietro Acri e Giuseppe Caia, con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, Galleria Cavour, 6;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento n. 29524 del 21 maggio 2015 del Prefetto di Modena, esclusivamente nella parte &#8220;resta inteso che, salvo casi particolari, che saranno oggetto di valutazione ad hoc, la straordinaria e temporanea gestione, nei termini di cui sopra, non incide sui contratti e le concessioni nei confronti dei quali le stazioni appaltanti abbiano già esercitato la revoca o il recesso, ai sensi dell&#8217;art. 94 c. 2 del D.Lgs. 159/2011&#8221; e con totale salvezza di tale provvedimento per ogni altro profilo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Modena e di Hera Spa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Guido Mascioli, Caia Giuseppe, Pietro Acri e Andrea Cecchieri;</p>
<p>Ritenuto che, in considerazione del disposto dell’art. 92, comma 2 bis, D. Lgs. 159/2011 e delle Linee guida in merito dell’ANAC, il Prefetto avrebbe dovuto assumere contestualmente la decisione sull’interdittiva antimafia e sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, D.L. 90/2014;<br />
Rilevato, pertanto, che il Prefetto, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, D.L. 90/2014, avrebbe dovuto considerare tutti i contratti in essere alla data dell’emanazione del provvedimento interdittivo, per valutare quali fossero meritevoli di un provvedimento di commissariamento;<br />
Ritenuto, invece, che la discrasia temporale tra il provvedimento del 24.4.2015 di diniego dell’iscrizione della società nella c.d. “ white list “ e quello impugnato, ha consentito alle stazioni appaltanti, che avevano in essere contratti con la ricorrente, di recedere da questi ultimi, con condotta in sé non censurabile ma che non sarebbe stata assunta laddove vi fosse stata la contestualità invocata;<br />
Considerato, in conclusione, che il Prefetto dovrà compiere le necessarie valutazioni anche sui contratti per i quali vi era stato il recesso da parte delle società controinteressate;<br />
Ritenuto che per la particolarità della vicenda appare equa la compensazione delle spese della presente fase;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione Prima, accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />
a) sospende l’efficacia della clausola impugnata nel provvedimento del 21.5.2015 per i fini descritti in parte motiva;<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 5.11.2015.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />
Italo Caso, Consigliere<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/07/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-9-7-2015-n-537/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/7/2015 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2011 n.537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-3-2011-n-537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-3-2011-n-537/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-3-2011-n-537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2011 n.537</a></p>
<p>A. Radesi Pres. G. Bellucci Est. A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. e Menarini Manufactoring and Logistics and Service s.r.l. (Avv. D. Iaria) contro il Comune di Firenze (Avv. D. Pacini e A. Sansoni) e nei confronti di Firenze Parcheggi s.p.a. e Servizi alla Strada s.p.a. (non costituite) in tema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-3-2011-n-537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2011 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-3-2011-n-537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2011 n.537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. G. Bellucci Est.<br /> A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. e Menarini Manufactoring and Logistics and Service s.r.l. (Avv. D. Iaria) contro il Comune di Firenze (Avv. D. Pacini e A. Sansoni) e nei confronti di Firenze Parcheggi s.p.a. e Servizi alla Strada s.p.a. (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>in tema di ripristino per motivi di sicurezza di un divieto di sosta davanti la sede di una industria farmaceutica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Richiesta di ripristino del divieto di sosta davanti alla sede di una industria farmaceutica – Per esigenze di sicurezza – Diniego – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego al ripristino del divieto di sosta davanti alla sede di una industria farmaceutica con ben 500 dipendenti. Difatti a fronte dell’art.13 della legge n.626/1994, secondo cui le uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro, è difficile immaginare un interesse pubblico superiore e prevalente rispetto a quello della sicurezza dei lavoratori, che certamente non può consistere nell’esigenza di garantire tre posti auto. Né l’introduzione del divieto di sosta avrebbe per il Comune il valore di un precedente tale poter condizionare pesantemente l’assetto complessivo dei parcheggi, giacchè la presenza di così tante persone in uno stesso edificio situato in zona urbana e avente accesso immediato sulla via pubblica, nonché il rischio di incendi connesso alla presenza di impianti e apparecchiature pericolose danno vita a una situazione peculiare, non assimilabile a quella in cui potrebbero trovarsi edifici condominiali o uffici</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00537/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00436/2007 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 436 del 2007, proposto da </p>
<p><b>A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. e Menarini Manufactoring and Logistics and Service s.r.l.</b>, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini e Andrea Sansoni, con domicilio eletto presso la Direzione dell’Avvocatura comunale in Firenze; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Firenze Parcheggi s.p.a. e Servizi alla Strada s.p.a.<i></b></i>, non costituite in giudizio; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento prot. n. 153/800 del 12 gennaio 2007 del Direttore della Direzione Mobilità del Comune di Firenze, recante il diniego alla apposizione del divieto di sosta lungo il tratto di via Sette Santi a Firenze, corrispondente al portone di accesso allo stabilimento della Società ricorrente all&#8217;altezza dei civici n. 1 e n. 3; nonché di ogni altro atto a detta decisione presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la nota prot. n. 732/800 sempre del Direttore della Direzione Mobilità del Comune di Firenze, del 19 febbraio 2007, di conferma del contenuto della precitata decisione; nonché di ogni altro atto connesso o presupposto ivi compresi gli atti di incogniti estremi con i quali nel corso del 2006 è stata riportata la sosta in via dei Sette Santi all&#8217;altezza dei civici nn. 1 e 3.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori V. Chierroni delegato da D. Iaria e A. Minucci delegata da A. Sansoni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società Menarini ha sede principale a Firenze, in via dei Sette Santi nn.1 e 3, dove lavorano quotidianamente quasi 500 persone; nello stesso edificio prestano inoltre servizio la maggior parte degli impiegati della Menarini Manufactoring Logistics and Services s.r.l..<br />	<br />
La parte ricorrente, onde garantire la sicurezza di detti lavoratori, ha chiesto in data 8/3/2004 al Comune di Firenze di vietare la sosta sui tratti stradali di via dei sette Santi, all’altezza dei predetti numeri civici, antistanti gli ingressi dell’azienda, costituenti vie di fuga preferenziali da utilizzare in casi di emergenza.<br />	<br />
Il Comune, con ordinanza del 25/10/2004, ha istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, assecondando la suddetta richiesta. Tuttavia la sosta è stata ripristinata nel corso del 2006.<br />	<br />
Pertanto la società Menarini, con nota dell’8 giugno 2006, ha chiesto la reintroduzione del divieto, producendo certificato dei Vigili del Fuoco dal quale risulta che il divieto di sosta in questione sarebbe consono ad una più sicura evacuazione del personale presente, considerato l’affollamento della porzione di edificio insistente sull’uscita di sicurezza di via Sette Santi e vista la dimensione del marciapiede antistante (documento n.4 depositato in giudizio dalle deducenti). Il Comune ha respinto l’istanza con atto del 12/1/2007. Tale decisione è stata confermata con provvedimento del 19/2/2007, con il quale il responsabile della Direzione mobilità del Comune di Firenze ha precisato che i Vigili del Fuoco, con il predetto parere, non hanno ritenuto necessario il divieto di sosta.<br />	<br />
Avverso tali determinazioni le ricorrenti sono insorte deducendo:<br />	<br />
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art.13 della legge n.626/1994, dell’art.13 del D.P.R. n. 547/1955, dell’art.3, dell’allegato I punto 1.4.5, e dell’allegato III del D.M. 10/3/1998; violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della legge n.241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione;<br />	<br />
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art.10 bis della legge n.241/1990;<br />	<br />
3) illegittimità derivata da atti presupposti.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.<br />	<br />
All’udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via preliminare occorre esaminare le questioni in rito.<br />	<br />
Il Comune ha obiettato che, con deliberazione della giunta n.332 del 14/9/2010 e determinazione dirigenziale n.7526 dell’11/10/2010, è stata recentemente introdotta una nuova disciplina delle zone a traffico limitato e a sosta controllata (con istituzione di 4 postazioni ecologiche e 7 posti per parcheggio nel tratto di via Sette Santi prospiciente lo stabilimento Menarini), con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
La persistenza dell’interesse deve essere valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative risarcitorie attivabili dalla parte ricorrente; orbene, quest’ultima ha precisato, nella memoria depositata in giudizio, il permanere dell’interesse al ricorso in prospettiva risarcitoria. Ne deriva che il gravame non può essere dichiarato improcedibile (ex multis: Cons.Stato, IV, 12/3/2009, n.1431; idem, 3/11/2008, n.5478; idem, VI, 24/10/2008, n.5267; TAR Lazio, Roma, I, 20/2/2008, n.1542).<br />	<br />
E’ stata altresì eccepita la tardività dell’impugnativa, in quanto già in data 8 giugno 2006 le ricorrenti conoscevano la modifica della disciplina della sosta.<br />	<br />
L’assunto non è condivisibile.<br />	<br />
Con la lettera dell’8 giugno 2006 indirizzata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (documento n.7 depositato in giudizio dall’amministrazione resistente), la società Menarini ha dimostrato di essere a conoscenza della recente reintroduzione della sosta per auto da parte del Comune nello spazio di via Sette Santi prospiciente lo stabilimento.<br />	<br />
Tuttavia, ad esito dell’istanza del 10/11/2006, con cui la parte ricorrente ha chiesto il ripristino del divieto di sosta, il Comune, tramite il responsabile della Direzione Mobilità, si è rideterminato sulla base di rinnovata istruttoria: con nota del 12/1/2007 il medesimo si è espresso in senso negativo richiamando il parere dei Vigili del Fuoco e non meglio precisate consultazioni, e con nota del 19/2/2007 ha ribadito il rigetto dell’istanza sulla base di più puntuale motivazione.<br />	<br />
Orbene, le sopravvenute determinazioni, sia che vengano intese come atti confermativi, in parte qua, della sosta istituita nel 2006, sia che vengono qualificate come motivati atti di arresto dell’avviato procedimento di revisione, in autotutela, della contestata disciplina della sosta, costituiscono atti lesivi suscettibili di impugnazione (Cons.Stato, VI, 26/7/2010, n.4853; idem, III, 27/4/2010, n.4076; idem, V, 30/3/1994, n.214).<br />	<br />
Entrando nel merito della trattazione del ricorso si osserva quanto segue.<br />	<br />
Con la prima censura le ricorrenti deducono che, a fronte dell’art.13 della legge n.626/1994, secondo cui le uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro, è difficile immaginare un interesse pubblico superiore e prevalente rispetto a quello della sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che gli atti impugnati sarebbero illegittimi per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; aggiungono che non è dato comprendere perché, come affermato nell’impugnata nota del 12/1/2007, la reintroduzione del divieto di sosta rappresenterebbe “un precedente difficilmente gestibile”, visto che la situazione dello stabilimento della società Menarini è unica.<br />	<br />
Il motivo è fondato nei sensi di seguito esposti.<br />	<br />
La presenza di ben 500 dipendenti nello stabilimento Menarini, l’affollamento nella porzione di edificio insistente sull’uscita di sicurezza in oggetto (affollamento evidenziato nel parere del Comando dei Vigili del Fuoco –documento n.4 depositato in giudizio dalla parte istante-), la particolare rilevanza dell’interesse alla sicurezza valorizzato dalla legge n.626/1994, la circostanza che la presenza di auto parcheggiate negli spazi in questione rallenterebbe, in caso di incendio, il deflusso delle persone dalle vie di fuga e verso un luogo sicuro, e, d’altro lato, l’esigenza di garantire tre posti auto in più, astrattamente recessiva rispetto al contrapposto interesse sotteso al ricorso, richiedono una valutazione puntuale ed un’altrettanto puntuale motivazione in ordine alla comparazione delle posizioni soggettive coinvolte. <br />	<br />
Peraltro l’introduzione del divieto di sosta non avrebbe per il Comune il valore di un precedente da prendere in considerazione, onde evitare disparità di trattamento, in vari altri casi simili a quello in argomento, così da poter condizionare pesantemente l’assetto complessivo dei parcheggi, giacchè la presenza di così tante persone in uno stesso edificio situato in zona urbana e avente accesso immediato sulla via pubblica, nonché il rischio di incendi connesso alla presenza di impianti e apparecchiature pericolose (all’interno dello stabilimento vi sono infatti gruppi elettrogeni, centrale termica, macchinari per la produzione di medicinali, da officina e da falegnameria, olii, vernici o solventi, materiali plastici, sostanze in componente alcolica, serbatoi di alcool etilico, ecc.: si veda il certificato costituente il documento n.7 depositato in giudizio dalla parte istante) danno vita a una situazione peculiare, non assimilabile a quella in cui potrebbero trovarsi edifici condominiali o uffici; né risulta vi siano altre strutture aziendali o fabbriche, in zona urbana, direttamente affaccianti sulla via pubblica. <br />	<br />
In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbite le censure non esaminate. Per l’effetto devono essere annullati gli atti impugnati, ai fini del riesame.<br />	<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, stante la particolarità della vicenda dedotta. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, ai fini del riesame. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-3-2011-n-537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2011 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.537</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore. ancora sull&#8217;ammonimento ex art.8, d.l. n.11 del 2009, in presenza di atti persecutori (stalking) 1. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Procedimento amministrativo – E’ procedimento di pubblica sicurezza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>ancora sull&#8217;ammonimento ex art.8, d.l. n.11 del 2009, in presenza di atti persecutori (stalking)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Procedimento amministrativo – E’ procedimento di pubblica sicurezza – Finalità.	</p>
<p>2. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Forze dell’ordine – Poteri di iniziativa autonoma – Titolarità. 	</p>
<p>3. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 – Adozione – Sulla scorta solo della richiesta di ammonimento della parte interessata – Possibilità.	</p>
<p>4. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Art.8, d.l. n.11 del 2009 –  Marcata finalità cautelare – Destinatario del provvedimento – Contraddittorio – Instaurazione – E’ inconciliabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, il relativo procedimento riveste natura amministrativa e non penale, e va qualificato  alla stregua di procedimento di pubblica sicurezza, con chiare finalità di prevenzione di condotte potenzialmente capaci di produrre una turbativa per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica dei consociati.	</p>
<p>2. In tema di ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, il relativo procedimento, avendo natura di procedimento di pubblica sicurezza, legittima la presenza di una fase istruttoria nel cui ambito le forze dell’ordine, le quali agiscono non solo in veste di organi di polizia giudiziaria, ma anche quali forze di pubblica sicurezza, sono munite di poteri di iniziativa autonoma.	</p>
<p>3. Il provvedimento di ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, può essere adottato sulla sola scorta della richiesta di ammonimento della parte interessata, quando si ritenga che la medesima richiesta offra di per sé sufficienti elementi di valutazione.	</p>
<p>4. Il procedimento riguardante l’ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, quale procedimento amministrativo di pubblica sicurezza, appare connotarsi alla stregua di un procedimento di prevenzione con marcata finalità cautelare, ossia caratterizzato dalla necessità di un provvedimento conclusivo in tempi brevi; pertanto, l’anticipazione della soglia di tutela del bene primario della incolumità di una persona, nonché di quello della pubblica sicurezza in generale dei cittadini, se ritenuta necessaria dal Questore in base ad una valutazione prettamente discrezionale, appare inconciliabile con la instaurazione di un contraddittorio con il destinatario del provvedimento, anche in rapporto al carattere non particolarmente afflittivo dell’ammonimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00537/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00234/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 234 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Remo Bibba</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio D&#8217;Errico, con domicilio eletto presso Francesco Galluccio Mezio in Lecce, piazza Mazzini 72; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero dell&#8217;Interno<i></b></i>, <b>Questura di Lecce</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Anna Chiara Montinaro; </p>
<p><i>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento di ammonimento nr. Q.2.4/10 Div. Ant. M.P. emesso dal Questore della Provincia di Lecce in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell&#8217;art. 8 D.L. nr. 11/2009 convertito in L. 23/4/2009 nr. 38 e notificato al ricorrente in data 10/12/2010 con il quale il sig. Bibba veniva invitato &#8220;a cessare immediatamente ogni atto persecutorio nei confronti di Montinaro Anna Chiara e a tenere una condotta conforme alla legge&#8221; e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Questura di Lecce;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Patrocinio, in sostituzione di D&#8217;Errico, Tarentini.;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Il ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento con il quale il Questore di Lecce lo ha invitato a “ cessare immediatamente ogni atto persecutorio nei confronti di Montinaro Anna Chiara e a tenere una condotta conforme alla legge”.<br />	<br />
Questi i motivi di ricorso:<br />	<br />
1)i Carabinieri della Stazione di Lecce , dopo il deposito della richiesta di ammonimento da parte della signora Montinaro , avvenuto in data 2 dicembre 2010, hanno agito di propria iniziativa sostituendosi al Questore di Lecce, unico legittimo destinatario della richiesta ed autorità munita di appositi poteri istruttori ex art 6 della legge 241 del 1990, svolgendo arbitrariamente indagini di polizia giudiziaria senza che vi fosse un procedimento penale e prima che il procedimento amministrativo attivato dalla Montanaro fosse aperto; a tanto deve aggiungersi che il procedimento ex art. 8 del d.l. 11/2009 ha natura amministrativa e quindi non possono trovare applicazione le norme del codice di procedura penale in materia di indagini di polizia giudiziaria ;<br />	<br />
2) i Carabinieri di Lecce hanno agito in carenza di potere nello svolgimento di una attività istruttoria spettante in via esclusiva al Questore;<br />	<br />
Quest’ultimo non ha svolto alcun accertamento di carattere istruttorio; né ha ritenuto di sentire il soggetto da ammonire ;<br />	<br />
3) il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché non preceduto dalla preventiva doverosa audizione dell’interessato;<br />	<br />
4) sono state violate le garanzie partecipative<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero dell’Interno sia la Questura di Lecce per resistere al ricorso, del quale hanno chiesto il respingimento siccome infondato .<br />	<br />
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 9 marzo 2011, ai sensi dell’art 60 c.p.a.<br />	<br />
Il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
La tesi dello svolgimento arbitrario di indagini di polizia giudiziaria da parte dei Carabinieri di Lecce non può essere condivisa.<br />	<br />
E’ ben vero che il procedimento che culmina in un provvedimento di ammonimento da parte del Questore riveste natura amministrativa e non penale.<br />	<br />
Ma il procedimento in questione va , più propriamente, qualificato alla stregua di procedimento di pubblica sicurezza , con chiare finalità di prevenzione di condotte potenzialmente capaci di produrre una turbativa per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica dei consociati..<br />	<br />
La caratterizzazione del procedimento di ammonimento sopra evidenziata non impedisce e, anzi, legittima la presenza di una fase istruttoria nel cui ambito le forze dell’ordine, le quali agiscono non solo in veste di organi di polizia giudiziaria, ma anche quali forze di pubblica sicurezza , sono munite di poteri di iniziativa autonoma .<br />	<br />
Questo ordine di argomentazioni è confermato dallo stesso tenore letterale dell’art 8 d.l.11/2009, conv. in legge 23 aprile 2009, n.38.<br />	<br />
La norma citata stabilisce che il provvedimento di ammonimento è adottato dal Questore, il quale “ assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce ..”<br />	<br />
Risulta, pertanto, evidente che ,nell’ambito di un procedimento amministrativo di pubblica sicurezza con finalità di prevenzione quale quello in argomento, l’attività posta in essere dai Carabinieri non può essere qualificata alla stregua di attività di polizia giudiziaria, ma quale attività di pubblica sicurezza finalizzata alla acquisizione delle opportune informazioni da porre al vaglio del Questore, cioè l’Autorità di Pubblica Sicurezza cui compete, in ultima analisi , l’adozione del provvedimento.<br />	<br />
Il fatto che i Carabinieri di Lecce abbiano proceduto, nella specie, alla acquisizione di sommarie informazioni da persone ritenute in grado di riferire circostanze utili ai fini del procedimento, pur evocando, in un certo senso, lo schema delle sommarie informazioni testimoniali previste dall’art 351 del c.p.p, non trasforma l’attività compiuta nel contesto proprio di un procedimento di carattere amministrativo in attività di polizia giudiziaria.<br />	<br />
E’, d’altronde, la stessa Autorità Questorile di Pubblica sicurezza a compiere una valutazione del tutto autonoma delle informazioni messe a disposizione da organi che la stessa norma prima citata qualifica come “ investigativi”, con il solo intento di porne in risalto il compito di procedere ad una acquisizione probatoria di elementi utili alla adozione di un atto terminativo del procedimento.<br />	<br />
Né può il ricorrente dolersi del mancato svolgimento di una attività istruttoria da parte del Questore in prima persona, trattandosi evidentemente di valutazione tipicamente discrezionale dell’organo che, in quanto tale, sfugge alla censura prospettata.<br />	<br />
Occorre pure porre in risalto che la stessa attività istruttoria è considerata, in un certo senso, del tutto eventuale dalla norma sopra citata nella parte in cui essa prevede l’acquisizione di informazioni presso gli organi investigativi ma solo se ritenute ” necessarie”.<br />	<br />
Questo vuol dire che il provvedimento di ammonimento può ben essere adottato sulla sola scorta della richiesta di ammonimento della parte interessata , quando si ritenga che la medesima richiesta offra di per sé sufficienti elementi di valutazione .<br />	<br />
Nella specie,peraltro, l’attività investigativa non è mancata;lo svolgimento della stessa su iniziativa degli organi investigativi e non del Questore. non vizia il procedimento,venendo in rilievo solo la sufficienza degli elementi forniti al Questore.<br />	<br />
Anche la censura che concerne la mancata audizione del soggetto da ammonire non è fondata.<br />	<br />
Sotto tale profilo, è doveroso sottolineare che il procedimento amministrativo di pubblica sicurezza in questione appare connotarsi alla stregua di un procedimento di prevenzione con marcata finalità cautelare , ossia caratterizzato dalla necessità di un provvedimento conclusivo in tempi brevi .<br />	<br />
La anticipazione della soglia di tutela del bene primario della incolumità di una persona , nonché di quello della pubblica sicurezza in generale dei cittadini,se ritenuta necessaria dal Questore in base ad una valutazio prettamente discrezionale, appare inconciliabile con la instaurazione di un contraddittorio con il destinatario del provvedimento, anche in rapporto al carattere non particolarmente afflittivo dell’ammonimento.<br />	<br />
Il provvedimento in argomento si risolve, in definitiva, in una esortazione a cessare ogni turbativa nei riguardi della persona che assume l’iniziativa del procedimento e a serbare una condotta conforme a legge.<br />	<br />
Le medesime finalità cautelari che si sono prima ricordate consentono di ritenere infondata anche la finale censura che concerne la violazione delle garanzie partecipative.<br />	<br />
Il ricorso va conclusivamente respinto.<br />	<br />
Le spese processuali possono essere compensate . <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-537/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2009 n.537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-2-2009-n-537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-2-2009-n-537/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-2-2009-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2009 n.537</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Blu Costruzioni srl (avv. Guerrizio) c. Comune di Leinì (avv. Angeletti) e ICIM srl (avv. Nesca) sull&#8217;illegittimità di calcolare la soglia dell&#8217;anomalia mediante arrotondamenti o limitazione di decimali 1. – Contratti p.a. – Appalto – Offerta anomala – Calcolo anomalia – Arrotondamento o limitazione decimali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-2-2009-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2009 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-2-2009-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2009 n.537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> Blu Costruzioni srl (avv. Guerrizio) c. Comune di Leinì (avv. Angeletti) e ICIM srl (avv. Nesca)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di calcolare la soglia dell&#8217;anomalia mediante arrotondamenti o limitazione di decimali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Appalto – Offerta anomala – Calcolo anomalia – Arrotondamento o limitazione decimali – Illegittimità.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Appalto – Gara – Valutazione offerta economica – Valutazione oggettiva – Sulla base metodologia usata per individuare anomalia – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Nel calcolare la soglia di anomalia costituisce un’illegittima forzatura l’arrotondamento o la limitazione del numero dei decimali, in quanto si deve tendere all’individuazione di un valore numerico percentuale il più possibile esatto in relazione al contenuto delle offerte.	</p>
<p>2. &#8211; L’offerta del concorrente deve essere valutata per il valore che esprime oggettivamente e non in relazione alla metodologia di calcolo usata per individuare la soglia di anomalia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13908_13908.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-2-2009-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2009 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-3-2007-n-537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-3-2007-n-537/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-3-2007-n-537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.537</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; V. Fiorentino Est. L. Giorgi (Avv. M.P. Cappelletto) contro il Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura dello Stato) ed il Liceo Scientifico Statale XXV Aprile di Pontedera (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della Ditta PRO.DU.CO. di G. Landi (non costituita) sul termine per la ricezione delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-3-2007-n-537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; V. Fiorentino Est.<br /> L. Giorgi (Avv. M.P. Cappelletto) contro il Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura dello Stato) ed il Liceo Scientifico Statale XXV Aprile di Pontedera (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della Ditta PRO.DU.CO. di G. Landi (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sul termine per la ricezione delle offerte ex art. 124 lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nelle procedure negoziate per l&#8217;appalto di servizi e forniture &ldquo;sotto soglia&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Appalti di servizi e forniture “sotto soglia” &#8211; Procedure negoziate &#8211; Termine per la ricezione delle offerte &#8211;  Art. 124 lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 &#8211; Ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito – Mancato rispetto – Mancata esplicitazione di eventuali ragioni di urgenza &#8211; Illegittimità della procedura concorsuale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture) – applicabile  “ratione temporis” alla fattispecie – dispone, con riferimento agli appalti di servizi e forniture “sotto soglia”, all’art. 124 lett. d), che nelle procedure negoziate, con o senza bando “il termine per la ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito”. Ne consegue l’illegittimità della procedura concorsuale che non abbia rispettato detto termine, senza fare cenno alcuno, nella lettera di invito, ad eventuali ragioni di urgenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center> REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	<br />	<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
	<i><br />	<br />
</i><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. <b>1884/06 </b>proposto da</p>
<p><B>GIORGI LEONARDO </B>in proprio e quale titolare del Bar “LO CHALET”, rappresentato e difeso dall’avv. Maddalena Patrizia Cappelletto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Bruno Amendola in Firenze, Via Marsala n. 11;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; il <B>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, </B>in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di Firenze di  tale Avvocatura, via degli Arazzieri n.4;</p>
<p>&#8211; il <B>LICEO SCIENTIFICO STATALE XXV APRILE DI PONTEDERA, </B>in persona del Dirigente scolastico, legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio e rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliato pr<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; <B>DITTA PRO.DU.CO. DI LANDI GIUSEPPE </B>, NON COSTITUITASI IN GIUDIZIO;<BR><br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER   L&#8217;ANNULLAMENTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>&#8211; della letteran.3908, del 21 settembre 2006, di invito alla procedura concorsuale, per l’affidamento,da parte dell’istituto scolastico intimato, del servizio di ristoro per l’anno 2006-2007; nonchè del provvedimento con cui la gara è stata affidata alla ditta  Pro.du.co.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’Istituto scolastico intimati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del <b>25 gennaio 2007</b>, relatore il Consigliere Vincenzo FIORENTINO, gli avv.ti Patrizia Maddalena Cappelletto e Piercarlo Pirollo (avv. Stato);<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>Giorgi Leonardo quale titolare dell’esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, bar “Lo Chalet”, ubicato nella zona commerciale 4/b, del comune di Pontedera, in area in cui sono insediati diversi istituti scolastici, ha, con atto notificato il 9 novembre 2006 e depositato il 2 dicembre successivo, adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento della lettera n. 3908, del 21 settembre 2006, con cui esso ricorrente è stato invitato a partecipare alla procedura concorsuale, indetta dall’Istituto Superiore XXV aprile, Liceo Classico e Liceo Scientifico per l’affidamento del servizio di ristoro per l’anno scolastico 2006-2007, nonchè l’annullamento del provvedimento con cui tale servizio è stato aggiudicato alla ditta Pro.du.co..<br />
A fondamento dell’impugnativa parte ricorrente ha dedotto il complesso motivo della violazione dell’art. 124, lett. D) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’eccesso di potere desumibile da più sintomi.<br />
La stazione, disponendo, con la lettera di invito del 21 settembre 2006, consegnata a mano al ricorrente il successivo giorno 27, che le offerte dovevano essere presentate entro il 30 dello stesso mese avrebbe disatteso che, a norma del suindicato articolo il termine per la ricezione delle offerte, nelle procedure negoziate per l’affidamento di servizi e forniture sotto soglia, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni.<br />
Nella specie sarebbe stato violato anche il principio della “par condicio” dato che nella lettera di invito, si farebbe specifico riferimento a marche di prodotto già commercializzate all’interno dell’Istituto dalla ditta risultata poi aggiudicataria.<br />
Inoltre nel verbale di aggiudicazione inesattamente la procedura concorsuale sarebbe stata qualificata come licitazione privata.<br />
Infine  i locali dell’aggiudicatario non sarebbero stati oggetto degli interventi richiesti dal comune per renderli idonei allo svolgimento dell’attività di vendita al dettaglio.<br />
Si sono costituiti in giudizio, con atto depositato in data 11 dicembre 2006 sia il Ministero della Pubblica Istruzione che l’istituto scolastico intimati.<br />
Non si è costituita, sebbene intimata, la ditta Produco.<br />
Nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2006, come da ordinanza n. 1054/2006, è stata accolta la domanda cautelare proposta.<br />
Con memoria depositata il 12 gennaio 2007 l’Avvocatura dello Stato ha, in via preliminare, eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Pubblica Istruzione sull’assunto che in forza delle nuove disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, legittimato passivo doveva ritenersi soltanto l’istituto intimato.<br />
Ha eccepito, inoltre, la difesa erariale l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sull’assunto che se il ricorrente avesse avuto realmente l’intenzione di partecipare alla procedura concorsuale avrebbe potuto presentare una propria offerta attesa l’estrema semplicità dei documenti richiesti, nessuno dei quali previsto, peraltro a pena di decadenza. La difesa erariale, nel merito,  ha contestato la fondatezza del ricorso.<br />
La causa è stata trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dedotta dalla difesa erariale sull’assunto che, in forza delle nuove disposizioni in materia dii autonomia delle istituzioni scolastiche, legittimato passivo doveva ritenersi esclusivamente l’istituto scolastico intimato.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Come noto alle scuole sono state conferite, a norma dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, personalità giuridica ed autonomia.<br />
Con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) è stata attribuita, alle istituzioni scolastiche, a decorrere dal 1 settembre 2000, per quanto qui interessa, anche la gestione del patrimonio e delle risorse; di converso il Ministero della Pubblica Istruzione si è spogliato,alla stregua del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e del regolamento attuativo, n. 300/2000, della gestione amministrativa.<br />
La qualificazione, in base alle suindicate disposizioni, delle scuole come centri autonomi di imputazione ha, quindi, comportato la legittimazione esclusiva degli istituti scolastici.<br />
Il Ministero della Pubblica Istruzione va, pertanto, estromesso dal giudizio.<br />
L’Avvocatura erariale, costituitasi a difesa dell’istituto scolastico sanando in tal modo, in forza dell’art. 156 c.p.c., che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la nullità della notifica in quanto effettuata dal ricorrente presso la sede di tale istituto e non presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse sull’assunto che se il ricorrente avesse avuto realmente l’intenzione a partecipare alla procedura concorsuale avrebbe potuto presentare una propria offerta, attesa la semplicità dei documenti richiesti, nessuno dei quali previsto peraltro a pena di decadenza.<br />
L’eccezione è priva di pregio.<br />
Va al riguardo rilevato che come affermato nell’atto introduttivo di giudizio e non contestato (il che rende la circostanza pacifica), la lettera n. 3908, del 21 settembre 2006, con cui il ricorrente è stato invitato a partecipare alla procedura concorsuale è stata a questi consegnata soltanto il successivo giorno 27, quindi solo tre giorni prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte, termine ricadente nel giorno 30.<br />
Ebbene il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture) – applicabile  “ratione temporis” alla fattispecie – dispone, con riferimento agli appalti di servizi e forniture “sotto soglia”, all’art. 124 lett. d), che nelle procedure negoziate, con o senza bando “il termine per la ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito”.<br />
Nel caso di specie la lettera di invito, emessa, come sopra delineato, il 21 settembre 2006, non fa cenno alcuno a ragioni di urgenza, conseguentemente il termine in questa fissato, per la ricezione delle offerte, non poteva, come invece disposto, essere inferiore a dieci giorni,  dalla data di invio della stessa, e tanto allo scopo di consentire la presentazione di offerte ponderate.<br />
Possibilità questa indubbiamente non concessa al ricorrente cui, come già delineato, la lettera di invito è stata consegnata  solo tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.<br />
Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.<br />
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione del Ministero della Pubblica Istruzione, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti con lo stesso impugnati, condanna la parte costituitasi al pagamento della somma di € 3.000 (tremila) oltre accessori di legge a titolo di spese ed onorari di causa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il <b>25 gennaio 2007</b>, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere, rel.est.<br />	<br />
Stefano TOSCHEI 	&#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 MARZO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-3-2007-n-537/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2007 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-2-2005-n-537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Salvatore, est. Leoni sulla qualificazione del c.d. global service di manutenzione come appalto di lavori 1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Oggetto &#8211; Affidamento dei servizi di progettazione e gestione del servizio tecnico manutentivo, ed insieme del servizio pulizie, del servizio di manutenzione aree verdi, del servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-2-2005-n-537/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-2-2005-n-537/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. Leoni</span></p>
<hr />
<p>sulla qualificazione del c.d. global service di manutenzione come appalto di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Oggetto &#8211; Affidamento dei servizi di progettazione e gestione del servizio tecnico manutentivo, ed insieme del servizio pulizie, del servizio di manutenzione aree verdi, del servizio di riscaldamento e climatizzazione, nonché del servizio costante flusso informatico dei servizi in gara – Qualificazione – Appalto di lavori &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara &#8211; Clausola relativa alla misura della cauzione provvisoria superiore a quella indicata dall’art. 30, comma 1, L.n. 109/94 – Potenziale lesività della partecipazione alla gara – Conseguenze – Legittimazione all’impugnazione del non partecipante 																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Global service di manutenzione &#8211;  Qualificazione come appalto di servizi – Condizioni &#8211; Oggetto ex all.1 del D.L.vo n. 157 del 1995 – Carattere tassativo dell’elenco</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Un appalto avente ad oggetto l’ affidamento dei servizi di progettazione e gestione del servizio tecnico manutentivo, ed insieme del servizio pulizie, del servizio di manutenzione aree verdi, del servizio di riscaldamento e climatizzazione, nonché del servizio costante flusso informatico dei servizi in gara, deve essere qualificato di lavori e non di servizi. Rileva infatti il principio che la reale natura dei rapporti contrattuali e la ricostruzione della disciplina ad essi conseguentemente applicabile deve essere effettuata in virtù dell’accertamento degli effettivi contenuti sostanziali del rapporto stesso, prescindendo da ogni eventuale difforme nomenclatura o definizione fornita dalle parti. Pertanto, la netta prevalenza nell’oggetto dell’appalto dell’attività di manutenzione ordinaria delle strutture edili e dei relativi impianti elettrici, idrico-sanitari, di sollevamento, antincendio, di sicurezza e di riscaldamento e raffrescamento, attività tutte appartenenti alla categoria dei lavori pubblici e non dei servizi pubblici ex art. 2, comma 1 della l.n. 109/94, renderebbe erronea la riconduzione della disciplina dell’appalto alla normativa in materia di appalto di servizi pubblici (D.l.vo n. 157/95). 																																																																																												</p>
<p>2.	La lesione derivante dal bando e fatta valere, relativa alla misura della cauzione provvisoria superiore a quella indicata dall’art. 30, comma 1, L.n. 109/94, incide direttamente sull’interesse della parte di allegare all’offerta una cauzione di minore importo e tale interesse. Pertanto l’impresa non partecipante alla gara è legittimata ad impugnare tale clausola.																																																																																												</p>
<p>3.	Il cd. global service di manutenzione, ai fini della sua qualificazione come appalto di servizi, deve avere come oggetto, tassativamente, le voci di cui all’ all.1 del D.L.vo n. 157 del 1995 in materia di appalti pubblici di servizi, il quale, per quanto concerne i servizi di manutenzione e riparazione, fa riferimento a voci della C.P.C. (Central product classification), corrispondenti ai nn. 6112, 6122, 633, 886 aventi ad oggetto veicoli a motore, motocicli e gatto delle nevi, articoli personali e domestici, prodotti metallici, macchinari ed attrezzature.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello N. 3309/04 proposto dalla</p>
<p><b>Provincia di Lecce</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Bruni e Maria Giovanna Capoccia, elettivamente domiciliata presso l’avv. Rodolfo Franco in Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 9:</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Associazione industriali della provincia di Lecce e Consorzio stabile costruttori (CSC)</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Barberis, presso lo stesso domiciliati in Roma, via Valdagno n. 22;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>LEGACOOP PUGLIA</b> rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto G. Marra e domciliata in Roma, Via L. Mantegazza, 24 presso Luigi Gardin;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia- sez. II di Lecce, n. 1555 del 2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Associazione industriale della Provincia di Lecce  ed il Consorzio stabile costruttori (CSC);<br />
Visto l’intervento ad adiuvandum della Legacoop Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Marra ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Luigi Gardin in Roma, via Mantegazza n. 24;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004    il Consigliere Anna Leoni; uditi l&#8217;Avv. Capoccia, l’Avv. Barberis e l’Avv. Marra.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. La Provincia di Lecce ha bandito una gara relativa ad appalto di servizi per l’affidamento per nove anni della gestione e manutenzione di beni immobili in proprietà della Provincia, lotti A e B, per complessivi Euro 20665, 584 con il sistema dell’appalto- concorso ex art. 6, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 157/95 e D.Lgs. n. 65/2000.<br />
2. L’Associazione industriali della Provincia di Lecce ha impugnato il bando de quo  (approvato con determinazione dirigenziale n. 5558 del 3/12/03) in quanto avente oggetto diverso rispetto al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4041 del 16/9/03 e pubblicato in G.U. del 22/9/93. <br />
Con il secondo bando, infatti, l’appalto è stato suddiviso in due lotti, con possibilità di partecipare ad uno solo di essi.<br />
3. Il Tribunale amministrativo regionale di Lecce, con sentenza semplificata n. 1555/04 ha accolto il ricorso, nella considerazione che i lavori di manutenzione vanno ricondotti nell’ambito dei lavori pubblici e non in quello dei servizi  pubblici  ( D.lgs. n. 157/95), come ha fatto la Provincia con il bando impugnato.<br />
4. La Provincia di Lecce ha appellato la indicata sentenza, deducendo i seguenti motivi:<br />
4.1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso la preliminare eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo che il bando impugnato avesse un oggetto diverso dal bando approvato con D.D. 4041 del 16/9/03  (G.U. del 22/9/93), in quanto con il secondo bando l’appalto era stato diviso in due lotti, con possibilità di partecipazione alla gara per uno solo dei due.<br />
L’appellante sostiene l’infondatezza di tale assunto, avendo tutte le imprese presentato, a seguito della pubblicazione del bando, richiesto di partecipare ad entrambi i lotti.<br />
Inoltre, sarebbe il primo bando a disciplinare il procedimento di gara  (durata ed importo dell’appalto, oggetto del servizio, requisiti di prequalificazione, qualificazione come appalto di servizi).<br />
Il secondo bando costituirebbe solo una integrazione del primo, limitandosi a distinguere i servizi oggetto dell’appalto e riducendo in proporzione a ciascun lotto i requisiti di prequalificazione.<br />
Pertanto, il ricorso prodotto in primo grado sarebbe tardivo e strumentale la completa obliterazione del primo bando.<br />
Invero, le censure dedotte attengono ad una presunta illegittima attrazione della procedura di gara nell’ambito del D.Lgs. n. 157/95, il che presupporrebbe la impugnazione del primo bando, le cui clausole erano dotate di immediata lesività.<br />
4.2. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso la preliminare eccezione di carenza d’interesse, sollevata nei confronti dell’Associazione industriali della Provincia di Lecce e Consorzio stabile costruttori, non potendosi ritenere per quest’ultimo che la lesione sia condizionata alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara. L’affermazione si porrebbe, infatti, in contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali in materia  (AP n. 1/2003), che condizionano alla domanda di partecipazione alla gara la ammissibilità a censurare le clausole del bando.<br />
4.3. Circa la fondatezza del ricorso, si ripropongono le argomentazioni già svolte in primo grado.<br />
In particolare:<br />
Erroneità della sentenza nella parte in cui, in base al criterio di prevalenza, ha ritenuto la riconducibilità dell’appalto in questione all’area lavori pubblici e non all’area servizi  (DPR n. 34/2000).<br />
Invero, l’appalto de quo sarebbe caratterizzato, nel quadro complessivo richiesto alle imprese concorrenti, dall’organizzazione offerta dall’impresa, con ciò consentendone la riconduzione alla prestazione di servizi  (art. 1665 c.c.) e alla qualificazione di contratto d’appalto per servizi manutentivi  (cd. global service di manutenzione), consistente nel trasferimento unitario a terzi, in possesso di specifica qualificazione, della realizzazione di una pluralità di prestazioni miranti alla cauzione e manutenzione di un bene. <br />
A ciò si associa una specifica responsabilizzazione dell’assuntore in ordine alla scelta del “come” effettuare il servizio, attraverso l’individuazione, mediante progetto, delle soluzioni operative più idonee.<br />
In tal senso la norma UNI 10685 del marzo 1998 fornisce i criteri di stesura di un contratto di manutenzione definito “global service di manutenzione”.<br />
E’ per tali motivi che un’impresa di lavoro, anche se fornita di attestazione SOA, secondo l’appellante non potrebbe fornire l’organizzazione di mezzi e risorse necessarie per garantire una prestazione funzionale alla gestione di immobili.<br />
Né la prevalenza economica di una prestazione rispetto ad un’altra basterebbe a caratterizzare l’oggetto di un appalto.<br />
5. Si è costituita in giudizio l’Associazione industriali della Provincia di Lecce eccependo, con articolata memoria: <br />
a) che il peso economico delle prestazioni deporrebbe a favore dell’ipotesi di appalto di lavori  (Euro 17.742.955 per manutenzione; Euro 2472 per lavori di pulizia e via via a decrescere) e che la prestazione per la progettazione e gestione di flusso informativo  (Euro 50000) sarebbe irrilevante, perché strumentale all’attività di manutenzione.<br />
Da ciò l’illegittima attrazione della gara nell’area di applicazione del D.Lgs. n. 157/95 e una serie di innumerevoli violazioni relative a errata qualificazione delle imprese concorrenti; a errata disciplina della partecipazione dell’ATI; a errata individuazione del criterio di aggiudicazione dell’appalto; a errata individuazione delle cause di esclusione. <br />
Trattandosi di violazioni che precludono la partecipazione alle imprese edili, ne deriverebbe la legittimazione dell’azione associativa.<br />
b) Inoltre, anche volendo accedere alla tesi della P.A. appaltante secondo cui si tratterebbe di un affidamento “misto”, l’affidamento in questione violerebbe comunque l’artt.8, comma 11 septies, della L.n. 109/94 e sue modificazioni, che prevede in presenza di affidamenti misti comprendenti quota minoritaria di lavori l’obbligo di chiedere adeguate qualificazioni SOA.<br />
Da qui l’illegittimità per violazione di legge del bando di gara  (violazione del DPR n. 34/2000).<br />
c) Ha eccepito, altresì, in conseguenza della errata qualificazione come appalto di servizi, la violazione della normativa in materia di affidamento di lavori pubblici  (art.2, comma1, L.n. 109/94 e art. 154 DPR n. 554/99). <br />
Inconferente, poi, sarebbe il richiamo in bando di gara alla tab. allegata al D.lgs. n. 157/95, perché l’elenco relativo non è derogabile .<br />
Le altre attività previste nel bando, oltre ad essere minoritarie, non avrebbero dignità di prestazioni autonome, avendo carattere strumentale rispetto all’attività manutentiva.<br />
6. E’ intervenuta, ad adiuvandum, la Legacoop Puglia, producendo apposita articolata memoria, con la quale ha qualificato il proprio interesse alla riforma della sentenza in una prospettiva di tutela dei suoi associati, che vantano probabilità di operare nel servizio oggetto del ricorso.<br />
Ha, poi, eccepito l’erroneità della sentenza circa la tardività del ricorso, essendo il secondo bando del 15/12/03 una mera integrazione del primo e non essendo corrispondente alla realtà che col secondo bando i concorrenti avrebbero potuto concorrere per solo uno dei due lotti, dal momento che erano state fatte salve le prequalificazioni.<br />
Ha, poi, sostenuto la erroneità della sentenza là dove non ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.<br />
Ha, infine, censurato le ragioni di merito che hanno condotto all’accoglimento del ricorso.<br />
7. La Provincia di Lecce ha depositato memoria difensiva.<br />
8. L’appello è stato inserito nei ruoli d’udienza del 19/10/04 e trattenuto per la decisione. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio verte essenzialmente sulla qualificazione da attribuirsi all’appalto in argomento, avente ad oggetto ”affidamento dei servizi di progettazione e gestione del servizio tecnico manutentivo, del servizio pulizie, del servizio di manutenzione aree verdi, del servizio di riscaldamento e climatizzazione, nonché del servizio costante flusso informatico dei servizi in gara, per immobili di proprietà della Provincia, avente la durata di nove anni, per un importo complessivo pari a euro 20.655.584,00 IVA esclusa”.<br />
Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 11/9/03 (con fissazione della data di scadenza per la presentazione delle offerte al 13/10/03 e della data di apertura delle offerte per il 15/12/03) e successivamente integrato con un supplemento in data 11/12/03, pubblicato il 15/12/03, con il quale si suddivideva il servizio distinguendolo in due lotti, A) e B), il primo relativo agli immobili del Nord della Provincia di Lecce ed il secondo relativo agli immobili del Sud della Provincia.<br />
I giudici di prime cure, con la sentenza impugnata, disattese le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità, hanno accolto il ricorso proposto dalla Associazione industriali della Provincia di Lecce unitamente al Consorzio stabile costruttori avverso il bando di gara pubblicato il 15/12703, nonché ogni altro provvedimento connesso, preliminare o consequenziale, ivi compreso l’aggiudicazione ed il contratto qualora nel frattempo intervenuti.<br />
In proposito il Tribunale ha rilevato che l’appalto in esame deve essere qualificato di lavori e non di servizi, sulla base della consolidata giurisprudenza secondo cui la reale natura dei rapporti contrattuali e la ricostruzione della disciplina ad essi conseguentemente applicabile deve essere effettuata in virtù dell’accertamento degli effettivi contenuti sostanziali del rapporto stesso, prescindendo da ogni eventuale difforme nomenclatura o definizione fornita dalle parti (cfr. C.S., V sez., n.2518/01).<br />
Di conseguenza, ad avviso del T.A.R., la netta prevalenza nell’oggetto dell’appalto in esame dell’attività di manutenzione ordinaria delle strutture edili e dei relativi impianti elettrici, idrico-sanitari, di sollevamento, antincendio, di sicurezza e di riscaldamento e raffrescamento, attività tutte appartenenti alla categoria dei lavori pubblici e non dei servizi pubblici ex art. 2, comma 1 della l.n. 109/94, renderebbe erronea la riconduzione della disciplina dell’appalto alla normativa in materia di appalto di servizi pubblici (D.l.vo n. 157/95) in quanto esso avrebbe dovuto essere disciplinato ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici.</p>
<p>2. Le censure al riguardo dedotte dalla parte appellante si appalesano infondate.<br />
2.1. Va anzitutto affrontata la censura avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto, secondo l’appellante, il procedimento di gara risulterebbe disciplinato dal bando di gara dell’11/9/03, dove è individuato l’appalto nella sua durata e nel suo importo, l’oggetto del servizio e i requisiti di prequalificazione.  Disposizioni tutte dotate di immediata e definitiva lesività e pertanto immediatamente impugnabili.<br />
Il successivo bando del 15/12/03 costituirebbe un mero atto integrativo del primo, in nulla modificativo della procedura di gara, limitandosi a distinguere l’oggetto dell’appalto nei due lotti A) e B) e riducendo in proporzione a ciascun lotto i requisiti di prequalificazione.<br />
L’obliterazione da parte delle società appellate del primo bando sancirebbe la tardività del ricorso dalle stesse promosso, in quanto notificato oltre il termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione del bando originario (11/09/03) al quale risalirebbe la lamentata lesione.<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
Invero, il primo avviso di gara, pubblicato l’11/09/03, prevedeva, fra l’altro, che all’appalto in questione, disciplinato ex art.6 comma 1 lett.c) con il criterio di cui all’art. 23, comma 1, lett.b) D.Lgs. n. 157/95, potessero partecipare tutti i candidati risultati idonei ex artt. 11 e 12 D.lgs. n. 157/95, che l’appalto avrebbe avuto inizio il 1/1/2004 e sarebbe terminato il 31/12/2012; che il termine ultimo perentorio per la presentazione delle domande era il 13/10/2003; che il termine ultimo per gli inviti era il 24/10/2003.<br />
Il secondo avviso di gara, qualificato come supplemento al precedente, prevedeva che l’appalto fosse diviso in due lotti, A) e B); che fossero ammesse a partecipare alla gara relativa ad entrambi i lotti le imprese già qualificate a seguito della pubblicazione del primo avviso, nonché le imprese che avessero presentato domanda di partecipazione entro il termine assegnato con il supplemento di bando ed in possesso dei requisiti fissati con il bando originario; che sarebbero state ammesse a partecipare alternativamente al lotto A) o al lotto B) le imprese in possesso dei requisiti di cui al supplemento di bando e che nella richiesta di invito i concorrenti avrebbero dovuto indicare il lotto per il quale intendevano partecipare; che l’appalto avrebbe avuto inizio il 1/4/2004 e sarebbe terminato il 31/3/2012.; che il termine ultimo perentorio era il 30/12/2003 e la data per la spedizione degli inviti il 7/1/2004.<br />
Appare evidente, già dal parziale confronto dei due bandi, che con il secondo (denominato supplemento)viene operato un mutamento nei requisiti di partecipazione alla gara, sia pure con salvezza delle imprese già qualificate, di talchè non può condividersi la tesi dell’Amministrazione che vede nel primo bando la unica fonte disciplinatrice dell’appalto in questione, essendosi il secondo bando limitato, secondo la P.A., alla suddivisione dell’appalto in due lotti.<br />
Costituisce, invero, principio acquisito quello che vede nei bandi di gara e di concorso (e più ampiamente negli atti generali) dei provvedimenti destinati (a differenza degli atti normativi) alla cura concreta degli interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti dei destinatari. Le clausole che identificano requisiti soggettivi di partecipazione degli interessati provvedono esse stesse direttamente alla cura dell’interesse pubblico per la realizzazione del quale il bando è stato emanato, escludendo direttamente dalla platea dei partecipanti quei soggetti il cui esito positivo nella procedura concorsuale non sembra realizzare, con una valutazione formulata direttamente con il bando, l’interesse pubblico perseguito (AP n. 1/2003).<br />
Delle clausole di bando riguardanti i requisiti soggettivi degli aspiranti partecipanti al concorso si afferma la immediata impugnabilità, in quanto immediatamente e direttamente incidenti sugli stessi (cfr.A.P. cit.), sicchè il mutamento della situazione soggettiva riguardante i partecipanti alla gara, condizionando la possibilità degli stessi di conseguire l’aggiudicazione, ovverosia il bene della vita che si intende conseguire attraverso la gara, non può dirsi ininfluente rispetto alla configurazione del bando stesso. <br />
A ciò si aggiunga che il cd. supplemento di bando modifica i tempi della gara, con ciò incidendo, indirettamente, sulla capacità a parteciparvi delle singole imprese, che, almeno teoricamente, avrebbero potuto fruire dei termini inizialmente disposti, ma non di quelli successivi.<br />
Il tutto contribuisce ad avvalorare la tesi degli originari ricorrenti che si trattava di bandi diversi e che, pertanto, ben potevano essere impugnate le sole disposizioni ritenute lesive, nella fattispecie quelle contenute nel secondo bando.<br />
Da qui la tempestività del ricorso e la conseguente correttezza della reiezione delle eccezione di tardività da parte del T.A.R.<br />
2.2. Va respinta anche la censura tendente ad affermare la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’impugnazione da parte del Consorzio stabile costruttori non fosse condizionata dalla domanda di partecipazione alla gara.<br />
Invero, se, come ha affermato l’A.P. n. 1/2003, non può essere escluso il dovere di immediata impugnazione delle clausole del bando in quei limitati casi in cui gli oneri imposti all’interessato ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili o implicanti oneri per la partecipazione del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale, non può ritenersi la carenza di legittimazione ad impugnare da parte dell’Associazione industriali della Provincia di Lecce e del Consorzio stabile costruttori, per non aver presentato domanda di partecipazione alla gara.<br />
La lesione derivante dal bando e fatta valere, quella della misura della cauzione provvisoria superiore a quella indicata dall’art. 30, comma 1, L.n. 109/94, incide, invero, direttamente sull’interesse della parte di allegare all’offerta una cauzione di minore importo e tale interesse, come ha correttamente ritenuto il T.A.R. preesiste alla gara e non è condizionato dalla svolgimento della stessa.<br />
2.3. Nel merito, l’appellante ha contestato l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui la disciplina dell’appalto de quo deve essere ricondotta all’interno della normativa in materia di lavori pubblici, anziché in quella dell’appalto di servizi, come ha ritenuto la stessa Amministrazione.<br />
La sentenza avrebbe dato risalto alla prevalenza, nell’appalto, dell’attività di manutenzione ordinaria delle strutture edili e dei relativi impiegati tecnici, senza dedicare attenzione alle argomentazioni svolte dalla difesa dell’Amministrazione a giustificazione del ricorso alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 157/95.<br />
L’appalto, invero, sarebbe stato correttamente strutturato come servizio, in quanto assolutamente privilegiata, nel quadro complessivo dell’attività richiesta alle ditte concorrenti, sarebbe l’organizzazione offerta dall’impresa. <br />
Il cd. global service di manutenzione rappresenterebbe una figura contrattuale, ancorché non propriamente codificata, sicuramente lecita in virtù del principio generale di cui all’art. 1322 c.c., la cui applicazione maggiore è stata riscontrata nel campo delle manutenzioni, specialmente immobiliari. <br />
Il suo scopo è quello di trasferire unitariamente a terzi, in possesso di specifica qualificazione professionale e organizzazione aziendale, la realizzazione di una pluralità di prestazioni miranti, nel loro insieme, alla conduzione e manutenzione di un bene.<br />
A ciò si associa una specifica responsabilizzazione dell’assuntore in ordine alla scelta del “come” espletare l’attività affidatagli, con conseguente obbligo di individuazione di accorgimenti e avanzate soluzioni operative in grado di realizzare risparmi di spesa e innalzamento del livello di prestazioni rese dal bene. <br />
Secondo l’appellante, quindi, non sarebbe la prevalenza economica di una prestazione rispetto ad un’altra a caratterizzare l’oggetto di un appalto, bensì la prevalenza qualitativa delle prestazioni richieste.<br />
La tesi dell’appellante non può essere condivisa. <br />
Invero, ai fini della definizione della questione in esame occorre fare riferimento all’art. 2 comma 1 della L.n. 109/94, che annovera espressamente tra i lavori pubblici le attività di “restauro e manutenzione di opere ed impianti”, nonché all’all.1 del D.L.vo n. 157 del 1995 in materia di appalti pubblici di servizi, il quale, per quanto concerne i servizi di manutenzione e riparazione, fa riferimento a voci della C.P.C. (Central product classification), corrispondenti ai nn. 6112, 6122, 633, 886 aventi ad oggetto veicoli a motore, motocicli e gatto delle nevi, articoli personali e domestici, prodotti metallici, macchinari ed attrezzature. Tutte voci che, almeno nella loro immediatezza, non sembrano poter trovare applicazione nella fattispecie in argomento e che paiono rispondere ad una logica di tassatività, portando ad escludere che possano considerarsi manutenzioni rientranti tra gli appalti di servizi attività relative ad impianti non compresi nei numeri indicati (si veda, in proposito, la decisione della V Sezione n. 2518/2001, nella quale si afferma che appare verosimile che il Legislatore, alla stregue del dettato comunitario, abbia optato per un’elencazione tassativa proprio al malcelato fine di evitare, nei limiti del possibile, questioni sulla qualificazione delle innumerevoli attività di carattere manutentivo e, quindi, i connessi problemi in ordine alla normativa applicabile).<br />
La complessa attività di cui si discute va, ad avviso del Collegio, ricompresa nella nozione di lavori pubblici, di cui all’art. 2 della L.n. 109 del 1994 per una serie di considerazioni.<br />
Va anzitutto ricordato come l’art.3 del D.l.vo n. 157/95, nella versione aggiornata con l’art. 3 del D.L.vo n. 65/2000 ha disposto che nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della L.n. 109/94 qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.<br />
Già nel vigore della precedente versione dell’art. 3 del D.L.vo n. 157/95 ai fini della qualificazione come appalto di servizi era prevista la concomitanza di tutte e tre le condizioni indicate dalla norma (funzione accessoria dei lavori rispetto ai servizi; importo dei lavori inferiore al 50% del totale; non costituzione di oggetto principale dell’appalto). Di talchè veniva affermato, in dottrina, che la funzione principale dei lavori comportava l’applicazione della disciplina sui lavori anche in caso di subvalenza economica degli stessi.<br />
A maggior ragione nella fattispecie in esame, dove il criterio della prevalenza economica per la voce manutenzione appare indubbiamente preponderante e, comunque, certamente superiore al 50% (su un importo complessivo di Euro 20.665.000 circa per i due lotti,  sono previsti Euro 17.950.000 circa per prestazioni contrattuali di manutenzione edile e di impianti di riscaldamento e raffreddamento, che non appaiono in posizione accessoria o strumentale, né economicamente, né funzionalmente con le altre attività oggetto dell’appalto, quali servizio di pulizie, manutenzione del verde, progettazione, creazione  e gestione di un costante flusso informativo sulle attività di manutenzione e di servizi) e, in ogni caso, tale da non creare dubbi su quale sia l’oggetto principale del contratto (si veda, al riguardo, la circolare 18 dicembre 2003 n. 2316 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alla disciplina dei contratti misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi).<br />
Appare, quindi, verificata, al di là del nomen iuris attribuito alle tipologie di attività contemplate nell’appalto, la riconducibilità delle prestazioni ai lavori pubblici, sia per prevalenza economica, sia perché costituenti l’oggetto principale del contratto, atteso che il concetto di “manutenzione” va fatto rientrare negli stessi qualora l’attività dell’appaltatore comporti, come nel caso di specie, un’attività prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica, on l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. Cons. St., V Sez., n. 2518/01; VI Sez., n. 1680/98).<br />
Giova alla interpretazione indicata la previsione dell’art. 2 comma 1 lett.l) del D.P.R. n. 554 del 1999, contenente regolamento di esecuzione della legge quadro sui lavori pubblici, che, in sede di definizione del concetto di manutenzione, parla di “combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto”, con ciò individuando nel contratto di manutenzione un’attività intesa prima a definire le esigenze del committente e, poi, ad eseguire gli interventi necessari a restituire funzionalità all’immobile e agli impianti.</p>
<p>3. Le riportate considerazioni portano a concludere che l’appalto in questione ha la natura di appalto di lavori pubblici ai sensi della L.n. 109/94 e successive modificazioni e che non vale a mutare tale conclusione la presenza all’interno dell’appalto di prestazioni di segno diverso, aventi rilievo quantitativo o funzionale minoritario rispetto alle prestazioni qualificabili come lavori ovvero natura strumentale rispetto all’attività manutentiva vera e propria.<br />
Ciò impone l’applicazione esclusiva delle regole di qualificazione dettate dalla L.n. 109/94 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione (D.P.R. n. 554/99 e 34/00).<br />
Né giova alla tesi dell’appellante richiamare la figura contrattuale del cd. “global service” e la relativa indicazione contenuta nelle norme UNI di livello europeo, in quanto la richiamata disciplina vigente in tema di appalti di natura mista impone, come si è visto, l’applicazione della normativa sull’affidamento dei lavori pubblici nell’ipotesi di prevalenza quantitative a funzionale delle prestazioni contrattuali qualificabili come lavori.</p>
<p>4. L’appello va, in conclusione, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />
La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite con riferimento al presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2004 dal Consiglio di Stato in sede   giurisdizionale,   Sezione   Quarta, nella Camera   diConsiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Paolo   SALVATORE			&#8211; Presidente<br />	<br />
Aldo     SCOLA				&#8211; Consigliere <br />	<br />
Anna    LEONI				&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Carlo    SALTELLI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Sergio   DE FELICE			#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-2-2005-n-537/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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