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	<title>5353 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5353 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2012 n.5353</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-10-2012-n-5353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-10-2012-n-5353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2012 n.5353</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Schilardi Gentile Vincenzo (Avv. G. Abbamonte) c/ Regione Campania (Avv. . Lacatena) in tema di errore di fatto come travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista Processo amministrativo – Errore di fatto – Abbaglio dei sensi – Erronea valutazione delle risultanze -Esclusione L’errore di fatto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-10-2012-n-5353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2012 n.5353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-10-2012-n-5353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2012 n.5353</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Schilardi<br /> Gentile Vincenzo (Avv. G. Abbamonte) c/ Regione Campania (Avv. . Lacatena)</span></p>
<hr />
<p>in tema di errore di fatto come travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Errore di fatto – Abbaglio dei sensi – Erronea valutazione delle risultanze -Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’errore di fatto consiste nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in linea di principio ravvisabile, invece, quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici  o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Gentile Vincenzo quale Proprietario e Gestore della Pensione Gentile, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso Studio Abbamonte-Titomanlio in Roma, via Terenzio, n. 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Lacatena, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza in Roma, via Poli, n. 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la revocazione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. V n. 06088/2011, resa tra le parti, concernente risarcimento danno per revoca contributo</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Buondonno, per delega dell&#8217;Avvocato Lacatena;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso al T.A.R. per la Campania il sig. Vincenzo Gentile impugnava il provvedimento emesso dalla Regione Campania con il quale era stato revocato un contributo in conto capitale attribuito per l’ammodernamento di una struttura ricettiva.<br />	<br />
Il T.A.R., con sentenza n. 2576/2004, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento regionale di revoca del contributo.<br />	<br />
Avverso la citata sentenza proponeva appello la Regione Campania che lamentava la violazione delle disposizioni comunitarie relative al PO FESR n. 1944/1999, la contraddittorietà, l’illogicità, la falsità nei presupposti nonché la violazione della “lex specialis”.<br />	<br />
Con decisione n. 6088 del 18 novembre 2011, questa Sezione ha accolto il ricorso in appello proposto dalla summenzionata Amministrazione regionale ed in riforma della sentenza gravata ha rigettato il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Con l’odierno ricorso, il sig. Vincenzo Gentile propone domanda di revocazione della predetta decisione n. 6088/2011, lamentando la violazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c., per contrasto con il giudicato penale, nonché la violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per travisamento dei fatti.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Campania intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con il primo motivo di revocazione il ricorrente assume che nella motivazione della sentenza il Collegio non si sarebbe pronunciato sull’esistenza di giudicato penale formatosi in relazione alla sentenza, depositata agli atti del giudizio, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva assolto il Gentile dalle imputazioni a lui ascritte.<br />	<br />
L’appellante deduce che, riguardo ai fatti accertati nel processo penale, opererebbe nei giudizi civili o amministrativi la preclusione di cui all’art. 654 c.p.p., secondo la quale la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale.<br />	<br />
Nel caso di specie, il collegio giudicante non avrebbe quindi tenuto conto di quanto accertato in sede penale in relazione ai fatti materiali dai quali sarebbe scaturito il provvedimento amministrativo della Regione Campania oggetto di gravame. <br />	<br />
Con il secondo motivo, l’odierno ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile per totale travisamento dei fatti. <br />	<br />
Secondo quanto assunto, la decisione n. 6088/2011 di questa Sezione sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto, poiché avrebbe completamente trascurato le risultanze dei verbali di constatazione della Guardia di Finanza, depositati in atti che, ove adeguatamente considerati, avrebbero condotto ad una decisione di accoglimento del ricorso in appello.<br />	<br />
Il presente ricorso per revocazione è fondato e va accolto.<br />	<br />
1.- Il motivo di revocazione previsto dall’art. 395, n. 5, c.p.c. si configura quando vi sia un contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto, che il giudice non aveva però avuto la possibilità di conoscere.<br />	<br />
A termini del citato articolo il presupposto per l’ammissibilità della revocazione per contrasto con un precedente giudicato è che la sentenza impugnata non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. <br />	<br />
Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 12.1.2006 di assoluzione del sig. Gentile, che si pone in contrasto con la revocanda sentenza di questa Sezione, era stata, così come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, prodotta nel giudizio, con la conseguenza che viene meno il presupposto rappresentato dall’ignoranza del fatto da parte del giudice che dà adito alla revocazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5613/2000).<br />	<br />
Come evidenziato invero dall’appellante, il Tribunale, nella suddetta sentenza, divenuta irrevocabile il 31.10.2006 ed intervenuta per i medesimi fatti oggetti del presente giudizio, ha effettivamente assolto da ogni ipotesi di reato il sig. Gentile “perché il fatto non sussiste” in quanto “gli accertamenti svolti, pur evidenziando un’anomala e diffusa irregolarità nella contabilità dei fornitori del Gentile, non consentono tuttavia di addivenire ad un giudizio di responsabilità nei confronti del prevenuto in ordine ai reati a lui ascritti, in assenza di prove certe in ordine alla inesistenza delle prestazioni oggetto di singole fatture…”. <br />	<br />
In relazione ai fatti accertati nel processo penale, nel quale l’Amministrazione Regionale si è costituita parte civile, non può allora che operare la preclusione di cui all’art. 654 c.p.p. il quale recita che “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si controverte intorno ad un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale…”. <br />	<br />
2.- Il ricorrente ha osservato che, nei verbali di constatazione del 2.10-3.11.2003, la Guardia di Finanza aveva attestato che tutti i lavori nella struttura del Gentile erano stati eseguiti e che le asserite irregolarità riguardanti le fatture della ditta “Massa” non esistevano in quanto regolarmente annotate nei relativi registri.<br />	<br />
In più la stessa Guardia di Finanza aveva accertato che le relative fatture coincidevano con i lavori effettuati e che anche le fatture della “Del Bit” risultavano regolarmente iscritte nel registro I.V.A. <br />	<br />
Per pacifica giurisprudenza, l’errore di fatto consiste nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa.<br />	<br />
Esso non è in linea di principio ravvisabile, invece, quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 1980, n. 763) o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 1970, n. 127).<br />	<br />
Nel caso di specie la censura avanzata circa il travisamento dei fatti da parte del collegio giudicante a causa del mancato esame dei suddetti verbali redatti dalla Guardia di Finanza, appare fondata.<br />	<br />
Dai verbali della Guardia di Finanza del 2.10.2003 e del 3.11.2003, regolarmente esibiti risulta, infatti, che il titolare e gestore della “Pensione Gentile” ha realmente eseguito tutti i lavori relativi agli interventi strutturali finanziati e in progetto e che a seguito del sopraluogo effettuato la struttura appare completa e funzionale.<br />	<br />
Dai verbali risulta, altresì, che le presunte irregolarità delle fatture rilasciate dalla ditta “Massa” non hanno trovato riscontro e così anche quanto alle fatture emesse dalla ditta “Del Bit”, oggetto di più complesse verifiche per lo stato di dissesto che l’ha interessata e non noto al sig. Vincenzo Gentile. Uguali risultanze sono state raggiunte per le fatture emesse dalla ditta “Prospect s.r.l.”.<br />	<br />
L’appello della Regione Campania doveva essere quindi respinto e ciò sulla base della sentenza penale di assoluzione del sig. Vincenzo Gentile dai reati ascrittigli, per fatti materiali coincidenti con quelli oggetto del processo amministrativo, nonché delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, circa la regolare effettuazione dei lavori de quo e della relativa fatturazione degli stessi da parte delle ditte fornitrici.<br />	<br />
In conclusione la sentenza impugnata va revocata e, nel rescissorio, l’appello della Regione Campania va rigettato.<br />	<br />
Le spese dei gradi di appello e di revocazione seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi E. 6000,00 (seimila), a carico della Regione Campania.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto revoca la sentenza di questa sezione del 18 novembre 2011 n. 6088 e rigetta l’appello della Regione Campania contro la sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, n. 2576/2004.<br />	<br />
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese dei gradi di appello e di revocazione, che si liquidano in complessivi E. 6000,00 (seimila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/10/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-10-2012-n-5353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2012 n.5353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2011 n.5353</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-3-2011-n-5353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-3-2011-n-5353/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-3-2011-n-5353/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2011 n.5353</a></p>
<p>Pres. Vittoria &#8211; Rel. Piccialli &#8211; P.M. Ceniccola sulla giurisdizione del g.a. alla nomina componente commissione ex art. 44, c. 2, l. 1089/1939 1. &#8211; Beni archeologici &#8211; Rinvenimento &#8211; Posizione del privato &#8211; Interesse legittimo. 2. &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Beni archeologici &#8211; Nomina Commissione ax art. 44</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-3-2011-n-5353/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2011 n.5353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-3-2011-n-5353/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2011 n.5353</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria &#8211; Rel. Piccialli &#8211; P.M. Ceniccola</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del g.a. alla nomina componente commissione ex art. 44, c. 2, l. 1089/1939</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Beni archeologici &#8211; Rinvenimento &#8211; Posizione del privato &#8211; Interesse legittimo.	</p>
<p>2. &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Beni archeologici &#8211; Nomina Commissione ax art. 44 c. 2 l. 1089/1939 &#8211; Inerzia da parte P.A. &#8211; Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; Il privato che abbia rinvenuto beni archeologici vanta una posizione di mero interesse legittimo a che la P.A. determini il premio spettante.	</p>
<p>2. &#8211; Qualora la P.A. non nomini il proprio componente nella  commissione di cui all&#8217;art.  44, c. 2, L. 1089/1939, il soggetto interessato può ricorrere al G.A. per fare accertare l&#8217;inerzia della P.A. ma non può invece ricorrere al G.O. per fare nominare il componente della commissione, non trattandosi di un arbitrato nell&#8217;ambito di rapporti paritari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-3-2011-n-5353/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2011 n.5353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2005 n.5353</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2005-n-5353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2005-n-5353/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2005-n-5353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2005 n.5353</a></p>
<p>Pres. Venturini, est. Saltelli Galeno (Avv.ti A. Torchia e N. Veneziano) c. Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lamezia Terme (n.c.) il conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali limita ad un solo anno l&#8217;obbligo della pratica legale Professioni – Avvocati – Ammissione all’esame di abilitazione – Svolgimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2005-n-5353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2005 n.5353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2005-n-5353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2005 n.5353</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini, est. Saltelli<br /> Galeno (Avv.ti A. Torchia e N. Veneziano) c. Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lamezia Terme (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali limita ad un solo anno l&#8217;obbligo della pratica legale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni – Avvocati – Ammissione all’esame di abilitazione – Svolgimento di un solo anno di compiuta pratica ai fini del rilascio del certificato – In presenza di un diploma di specializzazione per le professioni legali – Sufficienza &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il conseguimento del diploma rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali, ex art. 17, co. 114, L. 127/1997, limita ad un solo anno la pratica legale prevista dall’art. 17, n.5) R.D.L. 1738/1993 ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione per la professione d’avvocato. Infatti il biennio di effettiva pratica forense non costituisce un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di abilitazione, bensì solo uno dei modi attraverso cui i futuri avvocati possono sviluppare la propria preparazione, per cui ben può il legislatore prevedere altre modalità e condizioni che soddisfino i principi relativi all’accesso alla professione. Ne consegue che, in presenza di autocertificazione che attesti il conseguimento del diploma di specializzazione, è sufficiente il decorso di un solo anno dall’iscrizione all’Ordine degli avvocati per ottenere il certificato di compiuta pratica e sostenere l’esame di abilitazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al NRG 9343 dell’anno 2004 proposto<br />
da <b>GALENO SERENELLA</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Anselmo Torchia e Nicola Veneziano, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Sannio n. 65;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b><br />
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMETIA TERME</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, n. 3605 del 22 dicembre 2003;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 5 aprile 2005 il consigliere Carlo Saltelli;<br />
Udito l’avvocato Mosca, su delega dell’avvocato Torchia, per l’appellante;</p>
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con delibera in data 7 novembre 2003 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lametta Terme respingeva la istanza della dott. Serenella Galena per ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, non risultando espletata la predetta pratica forense per il periodo previsto dal D.P.R. 101 del 10 aprile 1990: in particolare, posto che l’interessata era stata iscritta nel registro dei Praticati Avvocati dall’8 marzo 2002 e che la stessa aveva prodotto autocertificazione circa il conseguimento in data 29 ottobre 2003 del diploma di specializzazione per le professioni legali presso l’Università Magna Grascia, alla data del 7 novembre 2003 non era decorso il prescritto periodo di pratica biennale, né era stato compiuto un anno intero di pratica forense dopo il conseguimento del diploma di specializzazione.</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, con la sentenza n. 3605 del 22 dicembre 2003, resa in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, respingeva il ricorso proposto dalla dott. Galeno Serenella avverso il citato provvedimento di diniego, ritenendo infondate le due censure proposte (“violazione di legge e falsa applicazione combinato disposto art. 17 comma 114 L. 127 del 15.5.1997 e art. 1 D.M. n. 475 dell’11.12.2001” e “Difetto di motivazione – eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti – disparità di trattamento tra situazioni eguali – ingiustizia manifesta – sviamento”), atteso che per l’ammissione agli esami di abilitazione alla professione forense occorre aveva aver maturato due anni effettivi di compiuta pratica, uno dei quali poteva essere sostituito dal diploma rilasciato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali, sempreché il periodo complessivo di pratica non risultasse inferiore al biennio solare, circostanza questa che non si rinveniva nel caso di specie.<br />
Avverso tale statuizione ha proposto appello l’interessata, sostenendo che l’assunto alla cui stregua è stato ritenuto legittimo il provvedimento impugnato in primo grado e cioè che “il requisito del biennio (di effettiva pratica forense) è indispensabile (ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione legale) perché previsto quale requisito essenziale in tutte le norme” non trova alcun fondamento positivo, né nell’articolo 17, comma 1, n. 5, del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; né nell’articolo 10 della legge n. 34 del 1933; né nell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127; né nell’articolo 1 del D.M. 11 gennaio 2001, n. 475, né – infine – nel parere in data 24 ottobre 2003 del Consiglio Nazionale Forense che, per contro, ha ritenuto compatibile la frequenza delle Scuole di Specializzazione con lo svolgimento della pratica forense tradizionale.<br />
Pertanto, secondo l’appellante, i primi giudici hanno erroneamente respinto il ricorso di prime cure, atteso che l’impugnato provvedimento di rilascio della certificazione di compiuta pratica forense, ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense, era assolutamente illegittimo.<br />
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lametia Terme, cui il gravame è stato ritualmente e tempestivamente notificato, non si è costituito in giudizio.<br />
Con ordinanza n. 5744 del 30 novembre 2004 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dell’impugnata sentenza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I. E’ controversa la legittimità della delibera in data 7 novembre 2003 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lametia Terme che ha respinto la richiesta in pari data della dott. Serenella Galena di rilascio del certificato di compiuta pratica forense per poter sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense non risultando completato il periodo (biennale) previsto dal D.P.R. n. 101 del 10 aprile 1990: infatti, l’interessata era stata iscritta nel registro dei Praticanti Avvocati dall’8 marzo 2002 e non era sufficiente, ai fini della sussistenza del requisito previsto dalla normativa vigente, il conseguimento avvenuto in data 29 ottobre 2003 del diploma di specializzazione per le professioni legali presso l’Università Magna Grecia, non risultando compiuto un anno intero di pratica forense dopo il conseguimento del predetto diploma di specializzazione.<br />
L’interessata ha lamentato l’erroneità della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, n. 306 del 22 dicembre 2003, che ha riconosciuto la legittimità della predetta deliberazione, sostenendo che nessuna norma avrebbe stabilito come requisito essenziale per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense lo svolgimento effettivo di un biennio di pratica: ciò in relazione alla circostanza che il diploma di specializzazione per le professioni legali è valutabile come anno di svolgimento della pratica forense.<br />
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lametia Terme, cui l’appello risulta ritualmente e tempestivamente notificato, non si è costituito in giudizio.<br />
II. Ad avviso della Sezione la soluzione della controversia consiste nello stabilire l’esatto significato da attribuire all’espressione “titolo valutabile”, usata dal legislatore al comma 114 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nei riguardi del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali (ribadita nel D.M. 11 dicembre 2001 n. 475, secondo cui il predetto diploma è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per un anno) ed in particolare se il suo conseguimento sostituisca completamente (ed entro quali limiti) uno dei due anni di pratica richiesti dall’articolo 17, n. 5 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578: occorre, in altri termini stabilire, come sia possibile conciliare, per un verso, la legge 24 aprile 1985, n. 406, che all’articolo 2 ha espressamente stabilito che la pratica necessaria ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale non può essere inferiore a due anni, con la previsione di equivalenza ad un anno di pratica del predetto diploma di specializzazione.<br />
II.1. A tal fine la Sezione ritiene indispensabile procedere preliminarmente ad una ricognizione delle fonti regolanti la materia.<br />
II.1.1. Il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”, prevede:<br />
a) all’articolo 8, comma 1, che i laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore (avvocato) di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso;<br />
b) all’articolo 14, lett. c) che i Consigli dell’Ordine degli avvocati vigilano sull’esercizio della pratica forense;<br />
c) all’articolo 17 che per ottenere l’iscrizione nell’albo dei procuratori (avvocati) è necessario, tra l’altro, “aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d’Appello almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell’art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell’art. 8” (n. 5) e “essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell’esame preveduto nell’art. 20” (n. 6);<br />
d) all’articolo 19, comma 4 (sostituito dall’articolo 1 della legge 20 aprile 1989 n. 142), che agli esami (per l’abilitazione all’esercizio della professione di procuratore [avvocato]) possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre.<br />
II.1.2. La legge 24 luglio 1985, n. 406 (“Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di [procuratore legale]), all’art. 2, comma 1, prevede espressamente che “il periodo di pratica previsto dall’articolo 17, n. 5), del regio – decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l’ammissione all’esame di procuratore legale [avvocato], non può avere durata inferiore a due anni”.<br />
II.1.3. Con D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, è stato emanato il Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di procuratore legale (avvocato).<br />
Per quanto qui interessa il comma 3 dell’articolo 1 stabilisce che la frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post – universitari previsti dall’art. 18 del regio decreto legge n. 1578 del 1933; il successivo comma 4 prevede che costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell’articolo 3 (dai consigli dell’ordine: queste ai sensi del comma 2, del predetto articolo 3, organizzano corsi nell’ambito del un biennio e devono avere un indirizzo teorico – pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense).<br />
II.1.4. Il comma 114 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) ha poi disposto che anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini definiti con successivo decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.<br />
II.1.5. Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), all’articolo 16, rubricato “Scuola di specializzazione per le professioni legali” stabilisce, al comma 1, che “le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341” e al comma 2 che esse provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio.<br />
L’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), all’articolo 4 stabilisce, al primo comma, che “il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati…”.<br />
II.1.6. Con decreto del Ministero della Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, è stato emanato il regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Detto regolamento è formato da un solo articolo che così dispone: “Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.<br />
II.2. Ciò posto, la Sezione osserva quanto segue.<br />
II.2.1. Deve innanzitutto evidenziarsi che la previsione contenuta nel comma 114 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo cui il diploma di specializzazione è titolo valutabile ai fini del periodo di pratica per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale, è espressamente concepita come una deroga alle disposizioni vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato.<br />
Non essendo state, peraltro, altrettanto espressamente stabilite quali siano le norme vigenti derogate (o quanto meno derogabili), tenendo conto della circostanza che la <i><i>ratio </i></i>delle disposizioni contenute nella legge 15 maggio 1997, n. 127, è quella di un riordino (e ammodernamento) della pubblica amministrazione (tant’è che essa è significativamente intitolata “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”), deve ragionevolmente ritenersi che la predetta deroga non concerne i “principi fondamentali” circa l’accesso alla professione di avvocato (principi che possono sintetizzarsi nella necessità che i “futuri” avvocati abbiano la necessaria, idonea ed adeguata preparazione teorica e pratica, nonché consapevolezza della loro funzione, dei loro diritti e dei loro doveri [deontologia professionale] e si comportino in modo decoroso e non riguardi quindi direttamente la pratica e la sua durata), bensì le modalità attraverso cui essa si articola (in modo da assicurare in ogni caso il rispetto e la salvaguardia dei predetti “principi fondamentali”).<br />
In effetti, al precedente sistema, basato esclusivamente sulla  attività di tirocinio teorico – pratico presso uno studio legale e di presenza alle udienze civili e penali (cui poteva sostituirsi, secondo la previsione dell’articolo 18 del predetto regio decreto legge n. 1578 del 1933, per un periodo superiore ad un anno la frequenza posteriormente alla laurea e con profitto di un seminario o altro istituto costituito presso un’università della Repubblica, nei quali siano effettuati all’uopo speciali corsi), il legislatore ha sostituito più composito che, oltre a quello tradizionale (esclusa la previsione dell’articolo 18, venuta meno a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 117, comma 14, della legge n. 127 del 1997 e cioè con il D.M. 11.12.2001, n. 475), prevede la possibilità di sostituire un anno della pratica con il conseguimento del diploma di specializzazione delle Scuole di specializzazione delle scuole forensi rilasciate dalle Università degli Studi: secondo il giudizio, non irragionevole, né irrazionale, del legislatore tale titolo è idoneo ad assicurare quella complessa e articolata formazione teorico – professionale che i futuri avvocati devono possedere.<br />
II.2.2. Tale nuovo sistema, così come ricostruito, non viola la previsione normativa di un biennio di pratica forense, precedentemente ritenuto adeguato e sufficiente per la ammissione all’esame di abilitazione, detto biennio dovendo considerarsi non già un “principio” indispensabile per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale, bensì solo uno dei modi (non il solo, in assoluto) attraverso cui i futuri avvocati possono forgiare la propria preparazione professionale e culturale.<br />
Invero, l’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, disciplinando espressamente le Scuole di specializzazione per le professioni legali, dopo aver stabilito, al primo comma che esse sono disciplinate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ne stabilisce espressamente la durata ai commi 2 – bis (due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo il previdente ordinamento, quadriennale) e 2 – ter (un anno per coloro che conseguono la nuova laurea specialistica, quinquennale), prevedendo altresì al settimo comma che “il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame”.<br />
Questo tipo di diploma, anche in considerazione delle ricordate modalità di conseguimento (che, come accennato, non contemplano soltanto un’attività meramente teorica, ma anche pratica, attraverso opportune verifiche, ed un esame finale), secondo l’opinione del legislatore costituisce titolo valutabile ai fini dell’ammissione dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e sostituisce, limitatamente ad un anno, il periodo di pratica: non può dubitarsi che il suo conseguimento “limiti” legittimamente ad un solo anno la pratica cui fa riferimento l’articolo 17, n. 5), del R.D.L. n. 1738 del 1933.<br />
III. Alla stregua delle osservazioni fin qui svolte l’appello proposto dalla dott. Serenella Galeno deve trovare accoglimento.<br />
Invero, del tutto ingiustificatamente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lametia Terme con la impugnata delibera del 7 novembre 2003 ha respinto l’istanza della predetta dott. Serenella Galeno relativa al rilascio del certificato di compiuto pratica forense per non risultare compiuto il biennio di pratica forense.<br />
Infatti, non è stato mai contestato dal predetto Consiglio che l’interessata avesse effettivamente conseguito il diploma di specializzazione per le professioni forensi, circostanza che limitava ad un solo anno di pratica il periodo necessario per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense, anno di pratica di cui non poteva disconoscersi il possesso in capo all’appellante, risultando essa effettivamente iscritta all’Albo dei Praticati fin dall’8 marzo 2002; né risulta altrimenti contestato che il diploma di specializzazione per le professioni forensi conseguito dall’appellante (e posta a base della sua domanda di rilascio del certificato di compiuta pratica forense) non corrisponda in concreto ai requisiti previsti dal legislatore per rendere il titolo stesso valutabile ai fini della pratica forense come un anno di pratica stessa.<br />
D’altra parte, non può non evidenziarsi che, in astratto, la valutabilità del predetto diploma di specializzazione ai fini del biennio della pratica forense (nei limiti di un anno) pone effettivamente il problema della eventuale possibile contestualità della frequenza della scuola di specializzazione e del compimento della pratica presso uno studio legale:  ma si tratta di questione che non viene in esame ai fini della controversia in esame, non risultando dalla motivazione con cui il Consiglio dell’Ordine di Lametia Terme ha respinto la richiesta della dott. Serenella Galena di rilascio del certificato di compiuta pratica forense.<br />
IV. In conclusione l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere accolto il ricorso proposto in prime cure dalla dott. Serenella Galeno, con annullamento della impugnata delibera in data 7 novembre 2003 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lametia Terme.<br />
Stante la novità della questione, può disporsi la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla dott. Galeno Serenella avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, n. 3605 del 22 dicembre 2003, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla la delibera in data 7 novembre 2003 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lametia Terme che ha respinto l’istanza della dott. Galeno Serenella tendente ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica forense.<br />
Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì <i><i>5 aprile 2005</i></i>, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, con la partecipazione dei signori:</p>
<p>VENTURINI     LUCIO		&#8211; Presidente<br />	<br />
SCOLA            ALDO        	&#8211; Consigliere<br />	<br />
LEONI             ANNA        	&#8211; Consigliere<br />	<br />
SALTELLI       CARLO         	&#8211; Consigliere, rel. <br />	<br />
DEODATO      CARLO		&#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2005-n-5353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2005 n.5353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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