<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5345 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5345/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5345/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5345 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5345/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5345</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI: (Loris P., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D&#8217;Appello di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Belluno, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Loris P., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D&#8217;Appello di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Belluno, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Padova, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Rovigo, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Treviso, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Verona, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Vicenza, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari (Conferenza dei Capigruppo) del Consiglio Regionale della Regione Veneto, costituita in giudizio in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bertolissi, Franco Botteon, Antonella Cusin, Chiara Drago, Andrea Manzi, Bianca Peagno, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5)</span></p>
<hr />
<p>In tema di elezioni:  sulla inesistenza del cd diritto di tribuna delle minoranze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Elezioni &#8211; c.d. &#8220;diritto di tribuna&#8221; delle minoranze &#8211; insussistenza.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il vigente sistema elettorale non contempla un c.d. &#8220;diritto di tribuna&#8221; di minoranze qualificate quali potrebbero essere le minoranze linguistiche, diritto che comunque necessiterebbe di una disciplina ad hoc volta ad accertare la reale riconducibilità  del candidato alla minoranza considerata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/09/2020<br /> <strong>N. 05345/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06815/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6815 del 2020, proposto da Loris P., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D&#8217;Appello di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Belluno, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Padova, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Rovigo, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Treviso, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Verona, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Vicenza, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari (Conferenza dei Capigruppo) del Consiglio Regionale della Regione Veneto, costituita in giudizio in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bertolissi, Franco Botteon, Antonella Cusin, Chiara Drago, Andrea Manzi, Bianca Peagno, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00772/2020, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 1 settembre 2020 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti il Signor Loris P. e gli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago e Andrea Manzi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> <br /> 1 &#8211; L&#8217;appellante, in qualità  di candidato Presidente alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione del Veneto del 20 e 21 Settembre 2020, nonchè, secondo quanto dichiarato, di Segretario della Lista &#8220;Venetie per l&#8217;autogoverno&#8221;, di rappresentante legale della aggregazione dei cittadini appartenenti alle minoranze etnico linguistiche del Veneto denominata &#8220;Aggregazione Veneta&#8221; e di cittadino elettore, appella la sentenza del TAR per il Veneto, I Sezione, n. 772 del 2020, che ha respinto, compensando le spese, il suo ricorso volto all&#8217;annullamento dei verbali delle operazioni dell&#8217;ufficio centrale regionale per l&#8217;elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto e della ivi contenuta esclusione dalla competizione elettorale, motivata dalla mancata sottoscrizione della lista da parte del previsto numero minimo di elettori , unitamente a tutti gli atti connessi, ivi inclusi quelli concernenti l&#8217;esonero dalla sottoscrizione degli elettori per altre liste elettorali.<br /> 2 &#8211; Con il medesimo ricorso di primo grado era stata altresì¬ chiesta la disapplicazione e sollevata la questione di legittimità  Costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale n.5/2012, relativamente alla disciplina della composizione del Consiglio Regionale, all&#8217;esonero dalle sottoscrizioni per le liste elettorali aventi requisiti diversi da quelli posseduti dalla Lista dell&#8217;appellante ed alla prevista possibilità  di ricandidatura dopo un doppio mandato del Presidente della Regione.<br /> 3 &#8211; Il ricorso veniva peraltro in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto dal TAR con la sentenza qui appellata.<br /> 4 &#8211; Con l&#8217;appello in epigrafe, in particolare, il Signor P. deduce l&#8217;erroneità  della sentenza di primo grado per la parte in cui non ha sanzionato l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione della sua lista riammettendola, in quanto la stessa doveva essere considerata esentata dall&#8217;onere di sottoscrizione degli elettori in virtà¹ del combinato disposto di varie normative statali e internazionali poste a tutela dei diritti delle minoranze linguistiche.<br /> 5 &#8211; Viene altresì¬ dedotta l&#8217;erronea mancata considerazione, da pare del TAR, della discriminazione contro la lista in esame rispetto ad altre liste elettorali, per le quali sarebbe stata illegittimamente riconosciuta l&#8217;esenzione dall&#8217;onere di allegare le sottoscrizioni degli elettori, sulla base di norme regionali (significativamente diverse, ad esempio, da quelle in vigore in Piemonte) ritenute dall&#8217;appellante disapplicabili e comunque costituzionalmente illegittime ove interpretate nel senso ad esse dato dagli uffici elettorali, nonchè sulla base di accordi intercorsi nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari (Conferenza dei Capogruppo del Consiglio regionale) intervenuti quando il Consiglio era ormai scaduto ed aveva ormai cessato le funzioni per legge, e quindi del tutto illegittimi. Secondo l&#8217;appellante, dunque, l&#8217;accoglimento del suo gravame avrebbe consentito, mediante la riammissione della propria lista, di ripristinare la &#8220;parità  di accesso&#8221; definita dalla legge quadro 165/2004 e richiamata dalla normativa quella regionale, che altrimenti avrebbe dovuto imporre la eliminazione di 15 liste su 18 ammesse e di escludere 7 candidati presidente su 10, oppure la loro eliminazione dal risultato elettorale ex post.<br /> 6 &#8211; All&#8217;atto di appello, a comprova delle affermate deviazioni del ruolo da parte dei consiglieri e della giunta in quello che viene definito essere un &#8220;sistema di baroni che possono determinare il destino di liste e candidati anche attraverso un sistema di ricompense nelle candidature elettorali delle liste date per vincenti, oppure con liste esentate create per far confusione all&#8217;elettore&#8221;, è infine allegata la trascrizione della registrazione di una telefonata dell&#8217;appellante con una personalità  politica che condizionerebbe la possibilità  di esenzione dalla raccolta firme al previo assenso dei leader della maggioranza consiliare uscente per non mettere a repentaglio la propria candidatura, dimostrando, per tabulas, la illegittimità  di un sistema elettorale regionale che avrebbe portato all&#8217;obbligo di raccolta firme ed alla conseguente esclusione della lista dell&#8217;appellante a causa delle illegittime interferenze verificatasi nella presentazione delle liste e delle candidature.<br /> 6.1 &#8211; A tale ultimo riguardo peraltro il Collegio, ritenuta l&#8217;estraneità  del predetto allegato al giudizio in epigrafe per le ragioni che verranno meglio esposte nel proseguo della motivazione, ne dispone lo stralcio dagli atti di causa previo oscuramento di tutti i riferimenti a persone fisiche, non necessariamente consenzienti rispetto alla diffusione, in esso contenuti.<br /> 7 &#8211; Ai fini della decisione dell&#8217;appello, il Collegio premette che il TAR ha evidenziato la sussistenza di profili di inammissibilità  del ricorso di primo grado, anche in riferimento alla sua sottoscrizione (non eseguita con firma digitale) ed all&#8217;esistenza e alla completezza delle notificazioni, eccepiti dall&#8217;Amministrazione competente ma non esaminati dal giudice di primo grado in ragione della palese inammissibilità  ed infondatezza dei singoli motivi di ricorso, come accertate dal medesimo giudice.<br /> 7.1 &#8211; Nel presente grado di giudizio i predetti profili di inammissibilità  del ricorso sono aggravati dalla mancanza di una Difesa tecnica da parte di un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori, così¬ come espressamente richiesto, dalla vigente disciplina del processo amministrativo, con disposizione giÃ  motivatamente ritenuta, da questa medesima Sezione, non illegittima, in quanto volta ad assicurare la parità  fra le Parti di un equo processo. Del medesimo profilo di possibile inammissibilità  è stata data dunque comunicazione all&#8217;appellante.<br /> 7.2 &#8211; Tuttavia, il Collegio ritiene di poter condividere la decisione del giudice di primo grado quanto alla possibilità  di prescindere dall&#8217;accertamento dei predetti profili di inammissibilità  e di passare all&#8217;esame dei singoli motivi di gravame anche in sede di appello, stante la loro palese inammissibilità  e infondatezza.<br /> 8 &#8211; Venendo pertanto all&#8217;esame dei singoli motivi di appello, devono essere in primo luogo enucleati i plurimi motivi di ricorso volti a censurare la mancata esclusione delle liste e dei candidati avversi, rispetto ai quali si contestano le modalità  attraverso le quali sarebbe stato loro assicurato l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di sottoscrizione da parte degli elettori ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 4, lett. a) e b), L.R. n. 5 del 2012.<br /> 8.1 &#8211; Ritiene, in particolare, l&#8217;appellante che il riconoscimento dell&#8217;esonero nei soli casi previsti dall&#8217;art. 14, comma 4, lett. a) e b) (&#8220;le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale&#8221;; &#8220;le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali&#8221;), avrebbe prodotto, nel caso di specie, effetti distorsivi a vantaggio di altri gruppi politici giÃ  rappresentati in Consiglio Regionale o beneficiari di &#8220;dichiarazioni di collegamento&#8221; precludendo, nei fatti, specie in ragione del brevissimo spazio di tempo concesso dalla recentissima indizione delle elezioni regionali, avvenuta il 30 luglio 2020, la valida presentazione della lista in esame.<br /> 8.2 &#8211; Peraltro, il perimetro del particolare giudizio elettorale attivato in primo grado, e quindi del presente appello, ai sensi dell&#8217;art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. amm., va limitato alla sola esclusione della lista e del candidato, mentre ogni eventuale ulteriore censura circa le altre liste e gli altri candidati illegittimamente ammessi potrà  eventualmente, se del caso, essere ritualmente fatta valere con ricorso successivo alla competizione elettorale. I motivi di appello sopra esaminati, riferiti alla dichiarata inammissibilità  dei corrispondenti motivi di ricorso da parte del giudice di primo grado, risultano quindi non fondati, ma risultano prima ancora inammissibili al pari dei corrispondenti motivi di primo grado.<br /> 9 &#8211; Nel merito, con i motivi di ricorso esattamente ritenuti dal Tar ammissibili ma che non sarebbero stati correttamente scrutinati dal medesimo Tribunale, il ricorrente contesta il fondamento dell&#8217;esclusione, ritenendo che la propria lista, in quanto espressione di minoranze etniche e linguistiche, in quanto tali tutelate dal diritto nazionale ed internazionale, avrebbe dovuto beneficiare di un implicito regime di esenzione e non essere perciò tenuta all&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della candidatura da parte degli elettori, nel numero stabilito dall&#8217;art. 14, comma 2, lett. a)-d), L.R. n. 5 del 2002.<br /> 9.1 &#8211; Il Giudice di primo grado avrebbe dunque dovuto accertare la violazione delle garanzie (anche di rilievo internazionale) volte a tutelare la rappresentanza delle minoranze linguistiche legalmente riconosciute giÃ  a partire dalla L.R. Veneto n. 73 del 1994, che si identificherebbero univocamente con la lista esclusa, e di conseguenza disapplicare l&#8217;art. 14, comma 4 e dell&#8217;art. 15, comma 6, della L.R. n. 5 del 2012 nella parte in cui non prevede l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di presentazione delle liste e delle candidature mediante la sottoscrizione da parte di un numero prestabilito di elettori, anche a favore dei gruppi etnico-linguistici, o quantomeno sollevare la questione di legittimità  costituzionale delle medesime norme per violazione dei principi di rappresentatività  e di paritario accesso alle consultazioni elettorali.<br /> 9.2 &#8211; Considera peraltro il Collegio che l&#8217;impugnata esclusione è motivata sulla base del rilievo che &#8220;la dichiarazione di presentazione della candidatura del sig. P. Loris non risulta sottoscritta da alcun elettore e che non sussistono neppure le condizioni di esonero dalla raccolta previste dall&#8217;art. 14, lett. a) e b) della Legge Regionale n. 5/2012 e che, pertanto, essa è da ritenersi non valida ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. a che richiama l&#8217;art. 15 della medesima legge Regionale n. 5/2002&#8221;.<br /> 9.3 &#8211; Non risulta, quindi, che alcuna raccolta di firme sia stata attivata, nè viene dimostrato che peculiari condizioni di tempo o di spazio specificamente riferibili alla lista considerata, come ad esempio la eventuale diffusione della minoranza linguistica di riferimento in territori sparsi e difficilmente raggiungibili nei tempi ristretti a disposizione, abbiano realmente impedito di raccogliere il numero minimo di firme previsto, e quindi abbiano realmente ostacolato la possibilità  di dimostrare il radicamento sul territorio, che viene non illegittimamente richiesto dalla disciplina elettorale di riferimento, ma che non può evidentemente essere ritenuto estraneo alla minoranza linguistica radicata, per l&#8217;appunto, sul territorio, che l&#8217;appellante afferma di rappresentare. Il Vigente sistema elettorale non contempla, infatti, un c.d. &#8220;diritto di tribuna&#8221; di minoranze qualificate quali potrebbero essere le minoranze linguistiche, diritto che comunque necessiterebbe di una disciplina ad hoc volta ad accertare la reale riconducibilità  del candidato alla minoranza considerata al di lÃ  delle dichiarazioni e delle anche pur generose intenzioni degli interessati.<br /> 9.4 &#8211; Ferma restando la non proponibilità , giÃ  rilevata dal TAR, di questioni incidentali nella presente fase processuale, Non sussistono pertanto neppure le condizioni di non manifesta infondatezza e di rilevanza nel giudizio a quo per addivenire allo scrutinio delle plurime questioni di legittimità  costituzionale o di disapplicazione della vigente normativa di riferimento sollevate dall&#8217;odierno appellante.<br /> 10 &#8211; Conclusivamente, l&#8217;appello risulta, al pari del ricorso di primo grado, in parte inammissibile ed in parte infondato, dovendo trovare piena conferma l&#8217;appellata sentenza del TAR per il Veneto. La complessità  e non univocità  delle questioni e la rilevanza degli istituti anche di rilievo costituzionale ed internazionale dibattuti giustificano tuttavia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Antonio Massimo Marra, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2011 n.5345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-9-2011-n-5345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-9-2011-n-5345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-9-2011-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2011 n.5345</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Saltelli C. M. e altri (Avv. ti M. Bucello, R. D&#8217;Andrea, G. Pesce e S. Viola) / UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE D&#8217;APPELLO DI MILANO (Avv.St.) e REGIONE LOMBARDIA (Avv. B. Caravita Di Toritto, M. E.Moretti, D. Vivone e F. Cintioli) e altri in materia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-9-2011-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2011 n.5345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-9-2011-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2011 n.5345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Baccarini    <i>Est.</i> Saltelli <br /> C. M.  e altri (Avv. ti M. Bucello, R. D&#8217;Andrea, G. Pesce e S. Viola) / UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE D&#8217;APPELLO DI MILANO (Avv.St.) e REGIONE LOMBARDIA (Avv. B. Caravita Di Toritto, M. E.Moretti, D. Vivone e F. Cintioli) e altri</span></p>
<hr />
<p>in materia di presentazione e ammissione delle liste elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Appello &#8211; Inammissibilità – Motivi – Genericità – Individuazione. </p>
<p>2.	Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Motivi – Specificazione – Sufficienza – Criterio – Mancanza – Conseguenze. </p>
<p>3.	Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Motivi – Specificazione – Individuazione. </p>
<p>4.	Elezioni – Ricorso elettorale – Motivi – Specificazione – Rigore attenuato – Ragioni. </p>
<p>5.	Elezioni – Processo elettorale – Verifiche istruttorie – Motivi aggiunti – Nuovi motivi di ricorso – Inammissibilità – Ragioni. </p>
<p>6.	Processo amministrativo – Procedimento elettorale – Atti endoprocedimentali – Ammissione di liste e candidati – Impugnazione – Instaurazione del giudizio &#8211; Termine – Dies a quo &#8211; Proclamazione degli eletti – Ammissibilità – Condizioni. </p>
<p>7.	Elezioni – Lista elettorale – Esclusione e ammissione lista – Impugnazione immediata – Ammissibilità – Sussiste.</p>
<p>8.	Elezioni &#8211; Liste dei candidati &#8211; Autenticazione firme dei sottoscrittori &#8211; Da parte di consigliere comunale – Art. 14 l. 21 marzo 1990 n. 53 – Portata. </p>
<p>9.	Elezioni &#8211; Presentazione delle liste &#8211; Autenticazione delle firme dei sottoscrittori – Da parte di consiglieri comunali – Presupposto &#8211; Dichiarazione di disponibilità – Mancanza – Invalidità – Inconfigurabilità – Ragioni. </p>
<p>10.	 Elezioni – Giudizio elettorale – Irregolarità formali – Sanatoria – Ammissibilità –Falsità firme dei sottoscrittori – Sanatoria – Inammissibilità – Ragione. </p>
<p>11.	Elezioni – Procedimento elettorale – Atti – Accertamento incidentale del giudice amministrativo – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello per genericità dei motivi sussiste solo quando il giudice non sia posto in grado di comprendere quali vizi il ricorrente deduca per sostenere l&#8217;invalidità del provvedimento impugnato, così che, fuori da questi stretti limiti, è dovere del giudice stesso interpretare il gravame ed esaminare le censure ancorché non organicamente articolate, ricavandole dal contesto del ricorso e della richiesta avanzata.</p>
<p>2.	Ai fini della regolarità ed ammissibilità dei motivi del ricorso, é sufficiente che siano sufficientemente specificate le questioni che si intendono proporre al giudice, in modo da permettere l&#8217;identificazione dei vizi del provvedimento che si vuole denunciare e la individuazione delle norme ritenute violate, ancorché gli uni e le altre non siano precisamente ed espressamente specificati, poiché la formulazione alquanto sintetica dei motivi non impedisce al giudice ed alle parti resistenti di coglierne il contenuto, considerato anche che l&#8217;art 156 c.p.c. esclude la dichiarazione della nullità per inosservanza di forme di un atto processuale che abbia raggiunto il suo scopo. </p>
<p>3.	I motivi di ricorso devono considerarsi muniti di adeguata consistenza e specificazione (che ne impone l’esame da parte del giudice) non già quando descrivono le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l&#8217;intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano, fermo restando che, in presenza di motivi generici, non può essere invocato il principio &#8220;iura novit curia&#8221;, perché la conoscenza che il giudice ha e deve avere delle norme dell&#8217;ordinamento non esonera il ricorrente dallo specificare adeguatamente le sue richieste, né il principio può essere interpretato nel senso che il giudice debba prestare la sua opera ovviando con la sua attività all&#8217;incapacità delle parti di reperire un qualunque fondamento per le loro pretese.</p>
<p>4.	Nel giudizio elettorale, il principio della specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova è da considerarsi attenuato, in considerazione della peculiare situazione di (obiettiva) difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse ad aggredire le operazioni elettorali illegittime, sulla base di semplici informazioni, pur formalmente dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente indiziarie. Tuttavia, si richiede sempre, ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l&#8217;atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime.</p>
<p>5.	Nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco (della effettività della tutela giurisdizionale, per un verso, e della celerità e speditezza che, per altro verso, il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare per consentire il corretto funzionamento delle istituzioni e il contestuale rispetto del principio di democraticità delle stesse).</p>
<p>6.	In materia di ammissione di liste elettorali, è ammissibile il ricorso proposto  non direttamente contro l’atto di ammissione ma solo in occasione della proclamazione degli eletti, qualora il giudizio elettorale è stato ritualmente e tempestivamente instaurato nella vigenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale (fondato sulla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 24 novembre 2005 n. 10), secondo cui tutti gli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, compresi quelli immediatamente lesivi &#8211; tra cui gli atti di esclusione delle liste -, devono essere impugnati entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, che, quale atto conclusivo del procedimento elettorale, è l’unico atto effettivamente impugnabile. </p>
<p>7.	In materia elettorale, il nuovo indirizzo giurisprudenziale, derivante dalla sentenza della Corte cost. 7 luglio 2010, n. 236 (con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 undecies del D.P.R. 570/1960 nella parte in cui tale norma esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti), reso in ordine ad un giudizio che concerneva esclusivamente l’esclusione dalla competizione elettorale di liste di candidati, è sic et simpliciter applicabile anche nella differente fattispecie dell’ammissione di liste di candidati, ipotesi in relazione alla quale la delicata questione dell’interesse a ricorrere in relazione alla posizione delle altre liste di candidati ammesse, questione di interpretazione di competenza del giudice a quo, appare più sfumata e problematica.</p>
<p>8.	L&#8217;art. 14 l. 21 marzo 1990 n. 53, secondo cui i consiglieri provinciali e comunali che comunicano la propria disponibilità possono autenticare le firme dei presentatori delle liste elettorali, ha inteso agevolare il corretto svolgimento del procedimento elettorale, ampliando notevolmente il novero dei soggetti abilitati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste. </p>
<p>9.	Il potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali, non discende dall’atto di disponibilità o dal ricevimento dello stesso da parte del presidente della provincia o del sindaco, bensì direttamente dalla legge, radicandosi a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, così che la dichiarazione di disponibilità indica soltanto che tale potere, pur discendendo ex lege per effetto della qualità di consigliere comunale e provinciale, non implica automaticamente l’obbligo di esercitare la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni, ma subordina tale obbligo alla dichiarazione di disponibilità, ciò per evitare che una simile attività possa menomare e limitare la peculiare attività del consigliere provinciale o comunale. Pertanto, la mancanza della dichiarazione di disponibilità non è in alcun modo idonea a inficiare le operazioni di autenticazione delle firme dei sottoscrittori. </p>
<p>10.	In materia di ammissione di liste elettorali, bisogna distinguere le mere irregolarità formali e, quindi, sanabili e sanate se effettivamente verificatesi, dalle ipotesi di irregolarità e/o invalidità delle operazioni di sottoscrizione (o autenticazione )della presentazione di liste elettorali caratterizzate dalla non genuinità o addirittura da situazioni di falsificazione, penalmente rilevanti, che invece risultano in insanabile contrasto con la stessa essenza del principio di rappresentatività democratica.</p>
<p>11.	E&#8217; precluso al giudice amministrativo, in base alle norme attualmente vigenti (ovvero in attesa della risoluzione della questione di legittimità cost. degli artt.  8, comma 2, 77 e 126-131 c.p.a. e 2700 c.c., in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost.), la possibilità di disporre l’accertamento incidentale, a mezzo di apposito consulente tecnico d’ufficio, della falsità degli atti del procedimento elettorale, in quanto la notoria durata del giudizio sulla querela di falso rischia di rendere priva di effettività la tutela giurisdizionale chiesta al giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18132_CDS_18132.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-9-2011-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2011 n.5345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-5345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-5345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-5345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5345</a></p>
<p>Pres. Amoroso – Est. LundiniG. P. (Avv. O. M. Candiano) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Stato) sull&#8217;inammissibilità del ricorso per equa riparazione notificato all&#8217;Amministrazione priva della legittimazione e non parte del giudizio di merito 1. Giustizia amministrativa – Processo – Termine ragionevole – Violazione – Equa riparazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-5345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-5345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Amoroso – <i>Est.</i> Lundini<br />G. P. (Avv. O. M. Candiano) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso per equa riparazione notificato all&#8217;Amministrazione priva della legittimazione e non parte del giudizio di merito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Processo – Termine ragionevole – Violazione – Equa riparazione – Ricorso per cassazione – Notifica – A P.A. non legittimata – Conseguenze – Inammissibilità – Sussiste – Mero errore – Inconfigurabilità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Giudicato – Ottemperanza – Legittimata passiva – Equa riparazione – Rilevanza	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Giudicato – Ottemperanza – Nei confronti dell’adiectus solutionis – Conseguenze – G.A. – Contraddittorio – Integrazione – Inammissibilità – Conseguenze – Rigetto ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ricorsi per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione indirizzato e notificato ad un&#8217;Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito, svoltosi legittimamente in contraddittorio con quella legittimata ai sensi della L. n. 89 del 2001, senza che possa ravvisarsi un mero errore d&#8217;identificazione della persona alla quale il ricorso doveva essere notificato, ex art 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260.	</p>
<p>2. L’autonomia del giudizio di cognizione e di quello di esecuzione ai fini del computo dei termini di ragionevole durata nel processo non può portare ad escludere che l’unica legittimata passiva (sostanziale e processuale) nel giudizio di ottemperanza sia l’amministrazione nei cui confronti è stata emessa la sentenza da eseguire. Pertanto il contraddittorio deve essere prioritariamente costituito, a pena di inammissibilità, con notifica all’Amministrazione resistente.	</p>
<p>3. Di fronte ad un ricorso per esecuzione di giudicato proposto esclusivamente nei confronti dell’<i>adiectus solutionis causa</i>, il giudice non è tenuto a integrare il contraddittorio nei confronti dell&#8217;autorità che ha partecipato al giudizio di cognizione, ma deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorso va notificato, a pena di inammissibilità, al soggetto legittimato passivo, che nel giudizio per esecuzione del giudicato è la parte titolare del rapporto obbligatorio, e non l’<i>adiectus</i> stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05345/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00547/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 547 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Gaetano Ponarosa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Orlando Mario Candiano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Picone, in Roma, viale Germanico, 107; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>al giudicato formatosi sulla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4120/10 del 22.2.2010, registrata a Roma il 9.3.2010, munita di formula esecutiva il 12.4.2010, notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 20/21.4.2010, con la quale, previa cassazione del decreto 4.10.2007, ex L. n. 89/2001, della Corte di Appello di Roma, è stata condannata l’Amministrazione al pagamento della somma di euro 10.250,00 con gli interessi dalla domanda, ed al pagamento delle spese dell’intero giudizio determinate in euro 932,00 oltre alle spese generali e agli accessori di legge per il giudizio davanti alla Corte di Appello, e in euro 1000,00 oltre alle spese generali e agli accessori di legge per il giudizio di legittimità;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 3408 del 18.4.2011 di questo Tribunale;<br />	<br />
Vista la memoria del ricorrente ex art. 73 c.p.a., depositata il 22.4.2011;<br />	<br />
Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 il dott. Domenico Lundini e uditi alla C.C. stessa i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorso di cui in epigrafe è stato proposto, davanti a questo TAR, per l’ottemperanza al giudicato che il ricorrente assume essersi formato sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 4120/2010 del 22.2.2010, con la quale, previa cassazione del decreto depositato il 4.10.2007, ex L. n. 89/2001, dalla Corte di Appello di Roma, è stata condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo introdotto nel 1990 davanti alla Corte dei Conti, al pagamento della somma di euro 10.250,00 con interessi legali dalla domanda, e al pagamento delle spese dell’intero giudizio (specificate nel dispositivo della sentenza stessa).<br />	<br />
Rappresentando che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto al pagamento, il 10.9.2008 e il 14.10.2008, al difensore del ricorrente in qualità di anticipatario, di parte (come da decreto della Corte di Appello di Roma) delle somme ora risultanti dalla sentenza della Corte di Cassazione, lamenta il ricorrente stesso che detto Ministero, dopo la notifica della ripetuta sentenza, non ha però provveduto a pagare le relative ulteriore somme dovute sulla base di essa.<br />	<br />
Insta quindi per l’ottemperanza alla sentenza citata e per la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione.<br />	<br />
Peraltro, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato (cfr. ordinanza n. 3408/2011 del 18.4.2011) che sussistevano seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, trattandosi di ricorso per esecuzione di giudicato asseritamente formatosi su sentenza della Corte di Cassazione, ex L. n. 89/2001, contenente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme di denaro, mentre il ricorso stesso è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in vigenza del disposto di cui all’art. 114, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, il quale stabilisce che l’azione per ottemperanza si propone con ricorso notificato alla P. A. che è stata parte del giudizio definito dalla sentenza della cui esecuzione si tratta.<br />	<br />
In effetti, l’attuale previsione normativa, di cui all’art. 3 comma 3 della legge n. 89/2001, in ordine alla legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i procedimenti presupposti della Corte dei Conti, è stata introdotta dall’art. 1 comma 1224 della legge n. 296/06 ma il predetto comma, ai sensi del successivo comma 1225 del medesimo citato art. 1, si applica ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della stessa legge n. 296/06.<br />	<br />
Nella specie, invece, il procedimento per equa riparazione deve pacificamente ritenersi essere stato iniziato in un momento anteriore a detta entrata in vigore, sia perché il punto non è stato oggetto di diversa prospettazione difensiva (a seguito della citata ordinanza n. 3408/2011) da parte del ricorrente, sia soprattutto perché ciò risulta dall’azione svolta, a suo tempo, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla conseguente condanna emessa nei confronti della stessa.<br />	<br />
Con la suddetta ordinanza n. 3408/2011 ex art. 73 comma 3 del c.p.a., è stato inoltre rilevato (ed ora si ribadisce) che anche la giurisprudenza ordinaria e amministrativa in tema di evocazione delle amministrazioni propriamente legittimate per i giudizi ex L. n.89/2001 e relativa fase di ottemperanza, ed in ordine all’impropria o non corretta intimazione delle amministrazioni stesse, inducono a declaratoria d’inammissibilità del ricorso (cfr. Co. Cass. Civ., n. 6177/2010; n. 6908/2010; n. 4864/2006; CdS, IV. N. 5897/2010; vedi ancora CdS, IV, 3864/2008; Cass. Civ. , I, n. 20118/2010; n. 22358/2009; 28323/2009; CdS, IV, n. 4098/2010). <br />	<br />
Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva presentata sul punto dal ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del Cod. Proc. Amm.vo, non consentono di addivenire ad una definizione del ricorso diversa da quella sopra prospettata.<br />	<br />
Al riguardo, invero, è stato costantemente affermato in giurisprudenza (vedi per tutte Cass. Civ. 28323/2009), proprio in tema di ricorsi per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, che il ricorso per Cassazione indirizzato e notificato a un&#8217;Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito, svoltosi legittimamente in contraddittorio con quella legittimata ai sensi della L. n. 89 del 2001, deve ritenersi inammissibile, senza che possa ravvisarsi un mero errore d&#8217;identificazione della persona alla quale il ricorso doveva essere notificato, ex art 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260 (Cass. n. 4864 del 2006; n. 6181 del 2003). Posta questa premessa, è stato osservato che la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, disponeva che il ricorso diretto ad ottenere l&#8217;equa riparazione dovesse essere proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si trattava di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si trattava di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si trattava di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi il ricorso medesimo andava proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il citato art. 3, comma 3, è stato modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224 che ora stabilisce: &#8220;Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. Il comma 1225 di quest&#8217;ultima legge reca tuttavia una norma transitoria che cosi prevede: &#8220;Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge&#8221; (i successivi periodi riguardano la modalità dei pagamenti e non rilevano in questa sede ai fini della legittimazione). La modifica della legittimazione introdotta alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, riguarda esclusivamente i giudizi iniziati nella fase di merito successivamente all&#8217;entrata in vigore della modifica introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, non quelli iniziati prima e ritualmente svoltisi e definiti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />	<br />
In applicazione dei suesposti principi, estensibili al giudizio di ottemperanza, poichè nella specie il giudizio di cognizione è stato proposto, ante L. n. 296/2006, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche il ricorso per ottemperanza stessa doveva essere notificato a detta Amministrazione, con la conseguenza che è manifestamente inammissibile il ricorso proposto invece nei confronti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze (d’altra parte è ora lo stesso art. 114 c.p.a. a precisare che il ricorso per ottemperanza si propone –evidentemente anche quando riguardi una sentenza del G.O.- mediante notifica alla pubblica amministrazione che ha partecipato al giudizio definito con la sentenza della cui ottemperanza si tratta).<br />	<br />
La relativa autonomia del giudizio di cognizione e di quello di esecuzione ai fini del computo dei termini di ragionevole durata nel processo (Cass. SS.UU. n. 27365/2009), non può portare d’altra parte ad escludere che l’unica legittimata passiva (sostanziale e processuale) nel giudizio di ottemperanza sia l’amministrazione nei cui confronti è stata emessa la sentenza da eseguire. Il contraddittorio dunque deve essere prioritariamente costituito, a pena di inammissibilità, con notifica all’Amministrazione resistente (nel caso di specie PCM) e solo sulla base di tale imprescindibile presupposto può semmai procedersi all’estensione della notifica nei confronti di altre parti interessate a partecipare al giudizio. Non può quindi parlarsi nel caso in esame di litisconsorzio necessario con prioritaria notifica al MEC e successiva estensione della notifica, iussu iudicis, alla PCM.<br />	<br />
Né la notifica al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, come adiectus solutionis causa, può salvare il ricorso dall’inammissibilità, dal momento che il ricorso per esecuzione del giudicato va notificato, si ribadisce, ad avviso del Collegio, a pena di inammissibilità, al soggetto legittimato passivo, che nella specie è la parte titolare del rapporto obbligatorio, e non l’adiectus solutionis causa che, come tale, non può essere considerato litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ., I, n. 22617/2006), con la conseguenza che, di fronte a un ricorso per esecuzione di giudicato proposto esclusivamente nei confronti dell’adiectus stesso, il giudice non è tenuto a integrare il contraddittorio nei confronti dell&#8217;autorità che ha partecipato al giudizio di cognizione, ma deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva.<br />	<br />
D’altra parte, sempre con riguardo all’erronea identificazione dell’Amministrazione legittimata passivamente nel giudizio per equa riparazione la Corte di Cassazione ha anche da ultimo ribadito (cfr. Cass. Civ., I, 6.5.2011 n. 10010) che si verifica nullità insanabile dell&#8217;atto introduttivo del giudizio quando sia convenuta in causa una autorità amministrativa assolutamente priva di legittimazione passiva. In tal caso non può applicarsi la sanatoria prevista dalla L. 25 marzo 1958, n. 260 (art. 4), concernente la diversa ipotesi in cui sia stato convenuto in giudizio, al posto di un organo periferico, direttamente l&#8217;organo dell&#8217;amministrazione centrale. L&#8217;evocazione, infatti in giudizio di una P.A. diversa rispetto a quella cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, precludendo l&#8217;instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice, implica l&#8217;inammissibilità della domanda, tenendo conto che l&#8217;unitarietà e l&#8217;inscindibilità dello Stato, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l&#8217;autonoma personalità giuridica (di diritto pubblico) delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza. Rispetto al suddetto errore non operano la preclusione e la sanatoria previste dalla L. n. 260 del 1958, art. 4; tale disposizione, in linea con le regole generali poste dall&#8217;art. 291 cod. proc. civ., contempla, infatti, la diversa ipotesi in cui non sia stata correttamente identificata la persona alla quale notificare l&#8217;atto introduttivo e non già il caso in cui l&#8217;invalidità, dipendente da difetto di legittimazione sostanziale dell&#8217;amministrazione, investa la citazione a motivo della &#8220;vocatio in ius&#8221; di soggetto diverso dal legittimo contraddittore (vedi citata sentenza 2011).<br />	<br />
Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, ma la novità della questione induce a compensare le spese tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 16 marzo, 6 aprile 2011 e 15.6.2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-5345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
