<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5342 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5342/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5342/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5342 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5342/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5342</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. Cogliani Focard s.r.l.(Avv. M. Damiani) c/ Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” di Roma (Avv.ti G. De Vergottini, M. Greco) e Sameco s.r.l. (Avv. A. Lo Conte) sulla facoltà per la stazione appaltante di fissare requisiti di partecipazione ad una gara diversi rispetto a quelli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Riggio – <i>Est.</i> Cogliani<br />  Focard s.r.l.(Avv. M. Damiani) c/ Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” di Roma (Avv.ti G. De Vergottini, M. Greco) e  Sameco s.r.l. (Avv. A. Lo Conte)</span></p>
<hr />
<p>sulla facoltà per la stazione appaltante di fissare requisiti di partecipazione ad una gara diversi rispetto a quelli legali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Stazione appaltante – Requisiti di partecipazione – Fissazione – Discrezionalità – Sussiste – Limiti &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella discrezionalità dell&#8217;amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara per l&#8217;aggiudicazione di un appalto diversi rispetto a quelli legali salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05342/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 07240/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7240 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p><b>Soc. Focard a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michele Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via A. Mordini, 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” di Roma<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Vergottini e Massimo Greco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Antonio Bertoloni, 44; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Soc. Sameco a r.l.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonella Lo Conte, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, piazza Adriana, 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara indetta per l&#8217;affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, di altre tipologie di rifiuti pericolosi, speciali non pericolosi e dei rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione prodotti nei presidi e nelle sedi amministrative dell&#8217;Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”, adottata dalla Commissione giudicatrice del 28 luglio 2010, verbale di gara n. 1;<br />	<br />
dell’art. 19 del Disciplinare di gara;<br />	<br />
di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato, con particolare riferimento alla nota di comunicazione prot. n. 16720/2010 del 2.8.2010 ed alla lex specialis del procedimento;<br />	<br />
e con i motivi aggiunti notificati in data 17.11.2010: <br />	<br />
del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata della gara sopra indicata;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” di Roma e della Soc. Sameco a r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo, l’istante premesso di aver partecipato alla gara indetta dalla resistente Azienda ospedaliera con bando pubblicato in G.U.C.E. in data 12.6.2010, insieme alla contro interessata Sameco s.r.l., esponeva che alla prima seduta era stata esclusa perché era stata rilevata la non conformità alle prescrizioni del bando della quietanza comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio come previsto a garanzia dell’offerta dal combinato disposto degli artt. 15 e 19 del Disciplinare di gara e chiarito con nota prot. N. 15847 del 20.7.2010. Esponeva, altresì, che il rappresentante della Focard s.r.l. aveva provveduto immediatamente a sottolineare che si verteva in un’ipotesi di mero errore materiale dovuto all’erronea indicazione del valore dell’appalto e che tuttavia, non si era verificato alcun vantaggio a favore dell’istante.<br />	<br />
Pertanto, la ricorrente censurava il provvedimento di esclusione adottato con i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1 – illegittimità dell’art. 19 del Disciplinare di gara per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione e falsa applicazione dell’art. 46, d.lgs. n. 163 cit.; invalidità derivate; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, poiché il contrasto della previsione dell’art. 19 del Disciplinare, che prevede che la cauzione sia costituita per un valore pari al 2% del prezzo annuo al netto dell’IVA, con quella dell’art. 75 menzionato, che dispone che l’offerta sia corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, avrebbero dovuto portare l’amministrazione ad esercitare il potere di cui all’art. 46 del Codice del contratti pubblici;<br />	<br />
2 – violazione dell’art. 97 Cost., violazione e/o falsa applicazione sotto diverso profilo dell’art. 75 menzionato e del principio della massima partecipazione dei concorrenti alle gare pubbliche, dell’art. 1431 c.c. ed eccesso di potere;<br />	<br />
3 – violazione dell’art. 75, d.lgs. n. 163 del 2006, sotto ulteriore profilo, e dell’art. 1339 c.c. ed eccesso di potere poiché la società aveva chiarito che la garanzia era presentata in conformità alla previsione dell’art. 75 cit., dovendosi intendere che quanto disposto dal richiamato articolo costituisce norma imperativa, che trova dunque applicazione di diritto nel contratto alla luce della disciplina civilistica invocata;<br />	<br />
4 – violazione dell’art. 70 d.lgs. n. 163 cit. e dell’art. 1339 c.c. ed eccesso di potere, poichè l’amministrazione aveva omesso di indicare le ragioni di urgenza dell’abbreviazione dei termini per presentare l’offerta.<br />	<br />
Per i suesposti motivi l’istante chiedeva l’annullamento degli atti di gara.<br />	<br />
Si costituiva l’Azienda ospedaliera, chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando in primo luogo la mancata impugnazione dell’art. 19 del Disciplinare ed, in fatto, che l’importo garantito nella cauzione presentata dalla ricorrente (pari a euro 1.635,00) non era corrispondete a quanto disposto dal bando, ma nemmeno a quello indicato dall’art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Si costituiva, altresì, la controinteressata insistendo per la reiezione del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza n. 3698 del 2010, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato (con ordinanza n. 7240 del 2010), questa Sezione respingeva l’istanza  del giudizio.<br />	<br />
A seguito del deposito delle memorie delle parti e della discussione, la causa era trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Osserva il Collegio, preliminarmente, che il gravame dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto l’istante ha omesso di impugnare tempestivamente l’art. 19 del disciplinare, avverso il quale sono formulate le censure, laddove prevede un importo della cauzione differente da quanto disposto dall’art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006, chiaramente prestando acquiescenza a quanto disposto dalla legge di gara. Tuttavia, a prescindere dall’esame dell’eccezione svolta da parte resistente, il ricorso risulta infondato nel merito.<br />	<br />
Passando, pertanto, all’esame dei motivi di ricorso va rilevato che l’art. 19 del Disciplinare aveva previsto, senza margini di incertezza ed equivocità, di calcolare la cauzione provvisoria sulla base del prezzo annuo del servizio, come specificato nell’art. 15 del bando di gara. In primo luogo, deve escludersi l’illegittimità di siffatta disposizione in confronto con la generale prescrizione di cui all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di precisare che rientra nella discrezionalità dell&#8217;amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara per l&#8217;aggiudicazione di un appalto diversi rispetto a quelli legali salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (Consiglio Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 647). Nel caso in esame, data la specificità dell’oggetto della gara, deve ritenersi non affetto da illogicità il criterio adottato dall’amministrazione, che, peraltro, non incide in alcun modo sulla par condicio dei partecipanti.<br />	<br />
Peraltro, la prescrizione del disciplinare, rimasta inoppugnata, prescriveva espressamente ed inequivocabilmente l‘esclusione dalla gara in caso di mancata o insufficiente presentazione della garanzia.<br />	<br />
Nella specie, ulteriormente, va precisato che l’amministrazione, con la nota di chiarimento, aveva ribadito l’applicazione della regola fissata nell’art. 19 del Disciplinare.<br />	<br />
In fatto, peraltro, non può trascurarsi il dato che l’importo indicato dalla ricorrente non corrisponde né a quanto richiesto dal Disciplinare (pari ad euro 10.900,00) né all’importo di euro 5.450,00 nella migliore ipotesi per la ricorrente, nel caso in cui volesse intendersi che la stessa abbia fatto applicazione della riduzione prevista dall’art. 75, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Da quanto sin qui detto, non possono essere condivise le censure articolate nei primi tre motivi di ricorso.<br />	<br />
Ancora, con riferimento al quarto ed ultimo motivo di gravame, va rilevato che le motivazioni per l’indizione della procedura trovano esplicazione nella deliberazione del Direttore generale n. 726 del 19.5.2010 allegata alla memoria difensiva dell’Azienda ospedaliera resistente.<br />	<br />
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, divenendo improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i motivi aggiunti proposti dalla istante avverso il provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia, in ragione della complessità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara, inoltre, improcedibili i motivi aggiunti. Compensa le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-16-6-2011-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.5342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2006 n.5342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-7-2006-n-5342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-7-2006-n-5342/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-7-2006-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2006 n.5342</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, Est. Scala Società CAMA CAFFÈ a r.l. ( Avv.ti T. Paoletti, P. Amenta) c/ Ministero della Difesa – Distaccamento Marina Militare Servizio Amministrativo e Logistico di Roma (Avv. dello Stato), Società GESTIONE SERVIZI AUTOMATICI – GSA a rl ( n.c.) sull&#8217;illegittima esclusione da una gara dell&#8217;impresa che non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-7-2006-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2006 n.5342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-7-2006-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2006 n.5342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo,       Est. Scala<br /> Società CAMA CAFFÈ a r.l. ( Avv.ti T. Paoletti, P. Amenta) c/ Ministero della Difesa – Distaccamento Marina Militare Servizio Amministrativo e Logistico di Roma (Avv. dello Stato), Società GESTIONE SERVIZI AUTOMATICI – GSA a rl ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittima esclusione da una gara dell&#8217;impresa che non abbia prodotto in carta bollata i documenti richiesti dalla lettera d&#8217;invito</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Appalto di servizi – Gara &#8211; Esclusione &#8211; Mancata produzione in carta bollata di uno dei documenti richiesti dalla lettera d’invito – Illegittimità – Sussiste &#8211; Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In una gara per l’affidamento di un pubblico servizio, deve ritenersi illegittima l’esclusione dell’impresa concorrente disposta in ragione della mancata produzione in carta bollata di uno dei documenti  richiesti dalla lettera d’invito, in assenza di una specifica prescrizione su tale formalità stabilita a pena d’esclusione dalla lex specialis. Trattasi difatti di una irregolarità formale, con riguardo alla quale incombe l’obbligo della p.a. di trasmettere il documento all’Ufficio del registro per la dovuta regolarizzazione(1).</p>
<p>(1)Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, Sentenza 2 maggio 1990, n. 501</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
– Sez. 1^ bis –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 5640/2006  proposto dalla <br />
<b>società CAMA CAFFE&#8217; a rl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta delega in calce all’atto introduttivo, dagli avv. ti Thomas Paoletti e Piero Amenta, ed elettivamente domiciliato<i> </i>presso lo studio del secondo, in Roma, v. G. Montanelli, n. 11, </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <b>MINISTERO della DIFESA &#8211; Distaccamento Marina Militare Servizio Amministrativo e Logistico di Roma</b> &#8211; in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v dei Portoghesi, n. 12,</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
</b>società GESTIONE SERVIZI AUTOMATICI  &#8211; GSA a rl, non costituita in giudizio,</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211;	</b>del provvedimento relativo alla gara indetta dal Distaccamento Marina Militare di Roma con lettera datata 13.03.2006, prot. 2136 – contenente “invito a presentare offerta per indagine di mercato n. 20 del 13.03.2006” riguardante l’“affidamento in gestione del servizio di ristorazione a mezzo di macchine distributrici automatiche di bevande calde, fredde e snack” – ed assunto dalla Commissione giudicatrice a verbale della riunione tenuta in data 28.03.2006, avente ad oggetto la mancata apertura della busta contenente l’offerta economica e la conseguente esclusione della società ricorrente dalla gara;<br />	<br />
&#8211;	nonchè di ogni altro atto, comunque presupposto, connesso e/o conseguente, anteriore e/o successivo e, in particolare, degli ulteriori provvedimenti, eventualmente assunti, sia da detta Commissione nella menzionata riunione ed in altre successive, sia dal Distaccamento Marina Militare in Roma, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione, se assunto;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
e per la condanna <br />
</b>al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittima esclusione dalla gara de qua, in via principale, in forma specifica, o, in via subordinata, per equivalente;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata;<br />
Vista l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 28 giugno 2006 il Consigliere Donatella Scala;<br />
Uditi l’avv. Paoletti e Grimaldi, su delega dell’avv. Amenta, per la ricorrente;<br />
Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;<br />
Visto l’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Premesso di essere stata invitata a presentare offerta dal Distaccamento Marina Militare di Roma per la gara dal medesimo ente bandita per l’affidamento del servizio di ristorazione, con il ricorso in epigrafe impugna la società Cama Caffe&#8217; l’esclusione dalla stessa gara sancita con il verbale della commissione di gara del 28 marzo 2006, e conosciuta a seguito di accesso ai documenti in data 22 maggio 2006, per non avere prodotto i documenti richiesti in carta legale.   <br />
Ha dedotto i seguenti motivi di censura:<br />
<b>I &#8211; Violazione degli artt. 3, 19 e 31 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, sull’imposta di bollo; eccesso di potere per violazione dei principi informatori delle gare per pubblici appalti e della <i>par condicio</i> dei concorrenti, ulteriore eccesso di potere per omessa o carente motivazione.<br />
II &#8211; Ulteriore eccesso di potere per violazione dei principi informatori della gara per pubblici appalti e della <i>par condicio</i> dei ricorrenti, falsa e/o erronea applicazione della disciplina generale speciale di gara per contraddittorietà e/o illogicità manifesta.<br />
III – Illegittimità derivata dei provvedimenti connessi e/o conseguenti all’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara de qua.     <br />
</b>Lamenta la ricorrente l’illegittimità della esclusione gravata, atteso che il mancato uso della carta bollata al più avrebbe dovuto essere considerato quale mera irregolarità formale sanabile, e che, peraltro, nel bando di gara era stata prevista, quale causa di esclusione, unicamente la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti.<br />
Conclude parte ricorrente per la concessione della misura cautelare, l’annullamento degli atti impugnati, con ogni effetto in ordine alla successiva sequenza procedimentale, inficiata per illegittimità derivata, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, in via principale, con la reintegrazione in forma specifica, ed in via subordinata, al pagamento per equivalente.<br />
Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato gli atti del procedimento, tra cui l’aggiudicazione definitiva della gara; non si è invece costituita la pure intimata società Gestione Servizi Automatici  &#8211; Gsa.<br />
Alla camera di consiglio del 28 giugno 2006, data in cui è stata fissata la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 9 della legge n. 205/2000, ne ha informato le parti, alla conclusione della discussione nella camera di consiglio, ed ha trattenuto la causa per la decisione di merito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Ricorrono, quanto alla vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un&#8217;esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) previsti dagli artt. 3 e 9, legge 21 luglio 2000, n. 205, ai fini di consentire un&#8217;immediata definizione del merito della controversia.<br />
Impugna la parte ricorrente l’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione di servizio indetta dal Ministero della Difesa. “&#8230;in quanto i documenti richiesti non sono stati prodotti dalle Ditte in carta legale, come previsto dal bando di gara.”   <br />
La questione introdotta attiene, dunque, alla legittimità della esclusione dalla gara relativa all’invito a presentare offerta per indagine di mercato n. 20 del 13.03.2006 e riguardante l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione a mezzo di macchine distributrici automatiche di bevande calde, fredde e snack, comminata dalla resistente Amministrazione della Difesa in applicazione del punto 3 della lettera d’invito che, in merito alla documentazione da presentare a corredo dell’offerta, così dispone: <i>“La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti/dichiarazioni anzidetti comporta l’esclusione dalla gara.”</i>     <br />
Ed invero, tra le altre, le partecipanti alla gara de qua erano tenute a presentare una serie di dichiarazioni “in carta legale”.<br />
La fondatezza della tesi attorea emerge dal tenore testuale della detta clausola che prescrive, inequivocabilmente, <u>a pena di esclusione</u>, non già l’inosservanza di una delle formalità ivi previste, ma la mancata presentazione, tout court, anche di uno solo dei documenti richiesti.<br />
Ritiene il Collegio che, in sede di aggiudicazione dei contratti della Pubblica Amministrazione, l’inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera d’invito circa le modalità di presentazione delle offerte, può implicare l’esclusione dalla gara, in assenza di espressa previsione al riguardo, solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell&#8217;Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti, con effetto recessivo del metodo esegetico favorevole alla più ampia partecipazione alla gara (c.fr. Cons. di Stato, V Sez., 15 novembre 2001, n. 5843).<br />
Peraltro, il principio secondo cui nelle gare per l’aggiudicazione di pubblici contratti, le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini dell’esclusione dalla gara, quando rispondano ad un particolare interesse dell&#8217;Amministrazione e garantiscano la parità dei concorrenti, ha carattere suppletivo, in quanto opera soltanto là dove una formalità non sia espressamente stabilita a pena di esclusione, giacché in tale caso vige il principio dell’imperatività del provvedimento amministrativo ed il criterio teleologico recede di fronte al criterio formale.<br />
Con specifico riferimento alla fattispecie in controversia, è stato osservato, invero condivisibilmente, che la prescrizione, contenuta in un bando di gara o nella lettera di invito a partecipare ad una gara per l’aggiudicazione di un pubblico appalto, relativa all’impiego della carta bollata, non è volta a garantire la par condicio dei concorrenti, ma è esclusivamente inerente all’obbligo di corrispondere il pagamento dell’imposta di bollo, che ai sensi dell&#8217; art. 3, primo comma, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, può essere effettuato anche mediante l’applicazione di marche da bollo di equivalente importo. Pertanto, ai sensi dell&#8217; art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il pubblico funzionario non può rifiutare la ricezione di atti mancanti del bollo prescritto, ovvero irregolari sotto il profilo fiscale, dovendosi piuttosto attivare per provvedere alla loro regolarizzazione. (c.fr. Con di Stato, VI Sez., 2 maggio 1990, n. 501)<br />
E&#8217;, pertanto, illegittima l’esclusione dalla gara di appalto solo perché un documento non sia stato redatto in bollo, trattandosi di irregolarità formale &#8211; non prevista espressamente a pena di esclusione &#8211; con riguardo alla quale incombe l’obbligo dell’Amministrazione di trasmettere il documento all’Ufficio del registro per la dovuta regolarizzazione.<br />
Consegue alle condotte argomentazioni l’accoglimento della proposta impugnativa, imponendosi, quale conseguenza di tale decisione, l’annullamento del verbale del 28 marzo 2006, recante esclusione della società ricorrente dalla gara per l’affidamento in gestione del “servizio di ristorazione a mezzo di macchine distributrici automatiche di bevande calde, fredde e snack”, di cui all’indagine di mercato del 13 marzo 2006.<br />
Rimangono, ovviamente, riservate all’Amministrazione le consequenziali determinazioni al riguardo, dovendosi precisare che la rinnovazione, ovvero, la prosecuzione dell’iter procedimentale, dovrà essere condotto previa riammissione in gara della società ricorrente.<br />
Quanto, infine, alla connessa istanza risarcitoria, osserva il Collegio come nello specifico caso la caducazione da parte del giudice amministrativo degli atti di gara illegittimi abbia prodotto l’ulteriore effetto di travolgere automaticamente anche tutti i successivi atti della procedura, con la conseguenza che la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura, sia pure nei limiti sopra enunciati, considerando anche l’offerta della società ricorrente.<br />
Pertanto, quanto a modalità risarcitoria, la reintegrazione in forma specifica pure richiesta dalla parte ricorrente, si pone quale rimedio principe alle lesioni in soggetta materia, attribuendo la stessa utilità che il ricorrente avrebbe conseguito ove l’Amministrazione si fosse determinata correttamente, tenuto conto che, nel caso in esame, il ricorso alla stessa modalità è pienamente esperibile, non essendosi conclusa la procedura selettiva.<br />
Conclusivamente, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s. m..<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza  sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto annulla il provvedimento in data 28 marzo 2006, con lo stesso gravato.<br />
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate nella somma di € 1.000,00 (mille/00); spese compensate nei confronti della intimata controinteressata, non costituitasi in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 28 giugno 2006, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
Dott. Elia Orciuolo	                &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Roberto Politi                 &#8211; Consigliere<br />
Dr.ssa Donatella Scala	      &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-7-2006-n-5342/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2006 n.5342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
