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	<title>5327 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5327 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327</a></p>
<p>Pres. ed Est. De Michele Sulla rimessione alla Corte di giustizia della questione relativa alla natura giuridica di Poste italiane s.p.a. 1. Contratti della P.A. &#8211; Poste Italiane s.p.a. &#8211; Natura giuridica &#8211; Organismo di diritto pubblico &#8211; Corte di Giustizia -Rimessione 2. Contratti della P.A. &#8211; Poste Italiane s.p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. De Michele</span></p>
<hr />
<p>Sulla rimessione alla Corte di giustizia della questione relativa alla natura giuridica di Poste italiane s.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Contratti della P.A. &#8211; Poste Italiane s.p.a. &#8211; Natura giuridica &#8211; Organismo di diritto pubblico &#8211; Corte di Giustizia -Rimessione</strong><br />
<strong>2. Contratti della P.A. &#8211; Poste Italiane s.p.a. &#8211; Natura giuridica &#8211; Attività  strumentali &#8211; Nozione &#8211; Corte di Giustizia -Rimessione</strong> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; rimessa alla Corte di Giustizia la questione se la società  Poste Italiane s.p.a., debba essere qualificata &#8220;organismo di diritto pubblico&#8221;, ai sensi dell&#8217;art 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e, se detta società  sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l&#8217;aggiudicazione degli appalti che siano direttamente riferibili all&#8217;attività  propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte Ii° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale &#8211; e regole esclusivamente privatistiche &#8211; per l&#8217;attività  contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori.<br />
2. E&#8217; rimessa alla Corte di Giustizia la questione se in presenza di uffici di Poste Italiane s.p.a. in cui si svolgono, promiscuamente, attività  inerenti al settore speciale e attività  diverse, il concetto di &#8220;strumentalità &#8221; &#8211; rispetto al servizio di specifico interesse pubblico &#8211; debba essere inteso in modo non restrittivo. Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere &#8220;destinate&#8221; al settore speciale di riferimento &#8211; anche con le modalità  vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi &#8211; tutte le attività  funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonchè i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività  &#8220;estranee&#8221;, che il soggetto pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 26/04/2019<br />
N. 05327/2019 REG.PROV.COLL.<br />
N. 13888/2018 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<div><strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 13888 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Irideos S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pier Filippo Giuggioli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco De Leonardis, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cola di Rienzo 212;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via E.Q. Visconti, 20;<br />
Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br />
&#8211; del provvedimento con il quale Poste Italiane S.p.A. comunicava in data 22/10/2018 a IRIDEOS S.p.A. l&#8217;aggiudicazione del Lotto 1 della gara recante “Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 &#8211; Procedura aperta in modalità telematica per i Servizi di Telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)” alla società Fastweb S.p.A.; nonché del provvedimento con il quale Poste Italiane S.p.A. comunicava in data 22/10/2018 a IRIDEOS S.p.A. l&#8217;aggiudicazione del Lotto 2 della gara recante “Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 &#8211; Procedura aperta in modalità telematica per i Servizi di Telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)” alla società Tim S.p.A.;<br />
&#8211; del provvedimento assunto da Poste Italiane in data 16/11/2018 avente ad oggetto “Accesso agli atti. Procedura aperta in modalità telematica per i servizi di Telecomunicazioni in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica e tecnologia DWDM (MAN)” con cui Poste Italiane comunicava ad IRIDEOS S.p.A. l&#8217;accoglimento parziale dell&#8217;istanza di accesso dalla medesima formulata;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti e, in particolare, per quanto occorrer possa (i) il Capitolato Speciale d’Oneri nella parte in cui, all’art. 2, indica le modalità di aggiudicazione della gara e i criteri di valutazione delle offerte nonché (ii) l’Allegato B alla Lex Specialis di Gara recante “Griglia di Risposta Tecnica” nonché (iii) le opposizioni all’accesso agli atti delle contro interessate, al momento non conosciute;<br />
e per l’accertamento<br />
&#8211; del diritto della ricorrente all’ostensione ed estrazione integrale di copia dei documenti richiesti con istanza in data 22/10/2018;<br />
&#8211; del diritto della ricorrente, che ne ha interesse, al subentro nel contratto medio tempore eventualmente stipulato dall’Amministrazione in esecuzione dei provvedimenti impugnati, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.-;<br />
&#8211; del danno ingiusto subito dalla ricorrente, da risarcirsi in forma specifica ovvero, subordinatamente, per equivalente, secondo quanto specificato in corso di giudizio;<br />
e per la condanna<br />
&#8211; dell’Amministrazione a consentire l’accesso nei termini accertati;<br />
&#8211; dell’Amministrazione al risarcimento nei termini accertati in corso di giudizio.<br />
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TIM S.P.A. il 17\12\2018<br />
per l’annullamento<br />
della lex specialis e degli atti della «Procedura aperta in modalità telematica per i “Servizi di Telecomunicazioni in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)”» indetta da Poste Italiane S.p.a. con bando in GUUE – S.70 dell’11.4.2018 (doc. 1), e in particolare:<br />
a) del Par. 2 del Capitolato Speciale D’Oneri (CSO) – Parte I (Modalità di aggiudicazione);<br />
b) del Par. 3.2 (Requisiti facoltativi a punteggio) e del Par. 4 (Modalità di aggiudicazione) del Capitolato Tecnico;<br />
c) dell’All. B al CSO (Griglia di risposta tecnica);<br />
d) di tutti i Verbali delle operazioni di gara.<br />
E per la conseguente condanna di Poste Italiane S.p.A. alla riedizione della gara, previa presentazione di nuove offerte.<br />
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IRIDEOS S.P.A. il 17\12\2018 :<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; del verbale di gara n. 8 della seduta del 27 settembre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice procedeva all&#8217;assegnazione dei punteggi tecnici (doc. 10 del ricorso introduttivo);<br />
&#8211; del verbale di gara n. 9 della seduta del 1 ottobre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice procedeva all&#8217;assegnazione dei punteggi economici ed all&#8217;aggiudicazione del primo e secondo posto in graduatoria provvisoria rispettivamente a Fastweb S.p.A. e Tim S.p.A., ed, allo stesso tempo, rilevava che entrambe le offerte risultavano anormalmente basse (doc. 11 del ricorso introduttivo);<br />
&#8211; del verbale di gara n. 2 della seduta del 20 giugno 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva doveroso chiedere dei chiarimenti alle controinteressate in merito ai provvedimenti di AGCOM e ACCOM, da un lato, e di ANAC dall&#8217;altro, emessi rispettivamente nei confronti di Fastweb S.p.A. e Tim S.p.A. (doc. 13),<br />
&#8211; del verbale di gara n. 3 della seduta del 4 luglio 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva completo ed esaustivo quanto prodotto da Tim S.p.A, e Fastweb S.p.A. in merito ai suddetti provvedimenti (doc. 14);<br />
&#8211; del verbale di gara n. 11 della seduta del 15 ottobre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva congrue le risposte fornite dalle controinteressate in merito alle offerte ritenute anormalmente basse (doc. 15);<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti, avverso i quali si formula espressa riserva di presentare ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso incidentale, proposto da TIM s.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa:<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A., di Fastweb S.p.A. e di Tim S.p.A.;<br />
Visto l&#8217;art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi per le parti l&#8217;Avv. T. Alfonso in sostituzione dell&#8217;Avv. P. F. Giuggioli per la società ricorrente, l&#8217;Avv. F. De Leonardis per la resistente Poste Italiane s.p.a., l&#8217;Avv. U. Corea in sostituzione dell&#8217;Avv. F. S. Marini per la società controinteressata TIM s.p.a. e l&#8217;Avv. M. Di Carlo per l’altra controinteressata Fastweb s.p.a.;<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
FATTO<br />
Con ricorso n. 13888, notificato il 21 novembre 2018 e depositato il successivo giorno 29 novembre, la società Irideos s.p.a. impugnava gli atti della gara, indetta da Poste Italiane s.p.a. – “<em>ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016” </em>– per servizi di telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica con tecnologia DWDM (MAN). Detti servizi erano articolati in due componenti: predisposizione di una rete, volta a consentire la trasmissione dei dati ad alta velocità tra i siti di Poste Italiane di Roma e di Pomezia, nonché la fornitura degli apparati DWDM, necessari per l’implementazione dei servizi stessi. Alle componenti sopra indicate corrispondevano due lotti di uguale valore, per l’ammontare complessivo di €. 10.220.000,00, con prescritta presentazione di offerta per ogni singolo lotto, ma conclusiva formazione di un’unica graduatoria.<br />
Nell’impugnativa – prioritariamente indirizzata avverso l’aggiudicazione del lotto 1 alla società Fastweb s.p.a. e del lotto 2 alla società Tim s.p.a. – si contestavano, in particolare, i parametri di valutazione dell’offerta tecnica, in base ad una formula che prevedeva l’attribuzione di punteggi per fasce, con riferimento al numero di giorni offerto dall’operatore per l’esecuzione del servizio. Le modalità applicative della formula in questione, tuttavia, avrebbero implicato l’attribuzione del punteggio massimo a chiunque avesse offerto di realizzare il progetto in meno di 45 giorni, annullando di fatto il criterio di scelta, basato sulla rapidità di realizzazione dell’intervento, di modo che tutti gli operatori in gara ottenevano il massimo punteggio – pari a 70 – pur avendo la ricorrente offerto tempi di esecuzione pari a 21 giorni, contro i 44 delle società controinteressate.<br />
In tale contesto, la gara sarebbe stata aggiudicata, in pratica, solo in base all’offerta economica, essendo stato reso irrilevante il ribasso sui tempi di realizzazione (in contrasto con l’art. 2 del capitolato speciale d’oneri, che assegnava – per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – un peso percentuale del 30% all’offerta economica e del 70% all’offerta tecnica). Per quanto sopra, dette modalità applicative avrebbero dovuto ritenersi erronee, oppure – se conformi alla legge di gara – avrebbero evidenziato il carattere manifestamente irragionevole e contraddittorio di quest’ultima. L’intera procedura era quindi censurata, con ricorso e successivi motivi aggiunti di gravame, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Le società controinteressate, costituitesi in giudizio, si opponevano alle argomentazioni della ricorrente – Tim s.p.a. anche con ricorso incidentale, finalizzato, in caso di accoglimento del primo ordine di censure, alla riedizione della gara – in quanto correttamente la stazione appaltante avrebbe stabilito delle fasce temporali, all’interno delle quali sarebbe stato riconosciuto un determinato punteggio (uguale, per quanto interessa nel caso di specie, per chiunque avesse indicato un termine inferiore a 45 giorni, variando il medesimo punteggio solo ove le offerte si fossero collocate in fasce diverse).<br />
L’altra controinteressata – Fastweb s.p.a. – con memoria depositata il 18 dicembre 2018 sottolineava come il capitolato mirasse ad aggiudicare la fornitura al concorrente, che si fosse proposto di realizzare il progetto non nel minore tempo possibile, ma in un tempo ritenuto ottimale, con esecuzione coerente delle varie parti della fornitura. Inoltre, i servizi di cui trattasi sarebbero stati acquisiti dall’Ente Poste s.p.a. <em>“nell’ambito del processo di digitalizzazione e modernizzazione</em>” quale “<em>valore aggiunto per l’innovazione e la digitalizzazione del Paese</em>”, senza stretta attinenza con i servizi postali in sé e, quindi, in un ambito estraneo ai “<em>settori speciali</em>”, di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 50 del 2016.<br />
La scelta di assoggettare l’appalto alla disciplina dell’evidenza pubblica, pertanto, non sarebbe stata necessaria: l’infrastruttura di telecomunicazione di cui trattasi, infatti, si porrebbe a supporto delle varie attività del Gruppo Poste, con regime giuridico proprio delle attività, cui l’infrastruttura stessa deve ritenersi principalmente destinata, come previsto dall’art. 5, paragrafo 5, dall’art. 6, paragrafo 2 e dal “<em>considerando”</em> n. 16 della Direttiva 2014/25/UE: non certo, quindi, con prioritario riferimento al servizio postale, incidente solo per il 30% sul fatturato di Poste Italiane. La volontaria opzione della stazione appaltante non sarebbe stata, d’altra parte, sufficiente per determinare la giurisdizione amministrativa, risultando più volte affermata dalla giurisprudenza la cognizione del Giudice Ordinario per le controversie, non rientranti specificamente nel settore speciale e non potendo definirsi Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico, poiché operante in condizioni normali di mercato, ricercando il profitto e sostenendo perdite.<br />
Poste Italiane s.p.a., a sua volta costituitasi in giudizio, controdeduceva ampiamente in ordine alla ragionevolezza e alla legittimità del suddivisione del punteggio per fasce temporali, nonché sull’assenza, per la ricorrente Irideos, di intervenute ragioni per la proposizione di motivi aggiunti di gravame, con conseguente inammissibilità degli stessi. Il ricorso incidentale subordinato, proposto da TIM s.p.a., infine, avrebbe fornito “<em>ulteriore prova dell’inconsistenza della ricostruzione proposta da Irideos</em>”, postulando l’annullamento di prescrizioni di gara, il cui effettivo contenuto era stato ben compreso da tutti i partecipanti, ad eccezione della ricorrente.<br />
Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2019, con ordinanza n. 143/19 l’istanza cautelare veniva accolta, sul prioritario presupposto del pari punteggio, assegnato ad offerte <em>“notevolmente differenti</em>”, anche per “<em>contraddittorietà intrinseca, non intellegibilità e difetto di chiarezza delle disposizioni della lex specialis</em>”.<br />
Successivamente (19 febbraio 2019) anche Tim s.p.a. sollevava eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, dovendo ritenersi soggette alla disciplina dell’evidenza pubblica solo le procedure contrattuali concernenti, in senso stretto, i servizi postali (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, nonché servizi di gestione precedenti e successivi all’invio).<br />
Il difetto di giurisdizione sarebbe confermato dall’art. 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, che – in conformità all’art. 7 della Direttiva 2014/24/UE – esclude dall’ambito di applicazione del Codice gli appalti riconducibili ad una <em>“amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali</em>”, con riferimento a “<em>servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata</em>”.<br />
Anche l’art. 15 del medesimo d.lgs. n. 50 , in conformità all’art. 8 della Direttiva 2014/24/UE, esclude l’applicazione del Codice per gli appalti “<em>principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione, o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche</em>”.<br />
A sua volta, l’art. 8 del Codice degli Appalti – in conformità all’art. 13 della Direttiva 2014/25/UE – esclude dal proprio ambito di applicazione lo svolgimento dell’attività di servizio postale, “<em>se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza”.</em><br />
Alla luce della relativa evoluzione, inoltre, il gestore del servizio postale non potrebbe più essere definito “<em>Organismo di diritto pubblico</em>”, mancando ormai il requisito teleologico del “<em>soddisfacimento di esigenze a carattere generale, aventi carattere non industriale o commerciale”.</em><br />
Ove pure, poi, tale natura giuridica dovesse essere riconosciuta, l’obbligatoria percorrenza delle procedure ad evidenza pubblica sarebbe esclusa dai già richiamati articoli 8, 10 lettera b) e 15 del d.lgs. n. 50 del 2016; anche per gli organismi di diritto pubblico, infine, dette procedure si imporrebbero solo per forniture e servizi, strettamente attinenti ai settori speciali (Cass. SS.UU., n. 4899 del 2018).<br />
Si chiedeva peraltro che – ove il giudice adito dubitasse delle tesi interpretative sopra sintetizzate – lo stesso investisse della questione la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).<br />
Con memoria conclusiva, depositata il 18 febbraio 2019, Poste Italiane ribadiva i propri assunti sulla legittimità del criterio di suddivisione dei tempi di consegna per fasce, sulla correttezza della formula matematica utilizzata e sull’adeguatezza dell’accesso agli atti, accordato alla parte ricorrente. Nessuna argomentazione difensiva dell’Ente investiva, invece, la questione pregiudiziale di giurisdizione, in effetti sollevata dalle sole società controinteressate e, su tale base, la causa è passata in decisione.<br />
DIRITTO<br />
E’ sottoposta all’esame del Collegio una procedura di gara aperta, da svolgere in modalità telematica, indetta – con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea-s.70 in data 11 aprile 2018 – per “<em>Servizi di telecomunicazione per il Gruppo Poste Italiane in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica, con tecnologia DWDM (MAN)”.</em><br />
Detti servizi risultano finalizzati – come chiarito nella memoria di costituzione della società Poste Italiane s.p.a. – alla realizzazione di una rete informatica, per la trasmissione sicura e veloce dei dati fra le diverse sedi dell’Ente, attraverso l’utilizzo di una particolare tecnologia di telecomunicazione – Dense Wavelenght Division Multiplexing (DWDM) – che consente la trasmissione, sulla stessa fibra ottica, di più segnali a diverse lunghezze d’onda in modo indipendente, con possibilità di aumentare la quantità di banda, fruibile sullo stesso canale di fibra ottica e conseguente possibilità di incremento della quantità dei dati trasmessi.<br />
Tale realizzazione avrebbe carattere “<em>di estrema importanza e urgenza</em>”, in particolare poiché ricompresa all’interno del “<em>Piano di rientro in materia di compliance e sicurezza</em>”, concordato dalla società Poste Italiane s.p.a. con la Banca d’Italia, a seguito di accertamenti condotti da quest’ultima sulla funzione Bancoposta.<br />
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di non potersi esimere dal valutare compiutamente la questione di giurisdizione, sollevata dalle società controinteressate (Fastweb s.p.a. e TIM s.p.a.), tenuto conto del carattere di assoluta priorità della questione stessa, poiché riferita alla “<em>potestas iudicandi</em>” – ovvero alla titolarità del potere decisionale – di questo giudice, quale presupposto processuale di ogni ulteriore determinazione (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786; TAR Veneto, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 113).<br />
Su tale questione, rappresentata nell’ottica di un generalizzato non assoggettamento di Poste Italiane s.p.a. al codice degli appalti – per contratti non riconducibili al servizio postale in senso stretto – sono già stati prospettati alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza collegiale n. 7778 del 12 luglio 2018, dubbi di conformità alla normativa comunitaria, sulla base delle direttive vigenti e di precedenti pronunce della medesima Corte.<br />
Nella situazione in esame, tuttavia, entrano in discussione problematiche più ampie, di cui il medesimo Collegio deve farsi carico e che giustificano, pertanto, una nuova ordinanza, solo in parte reiterativa di quella sopra citata.<br />
Deve infatti essere valutata, in primo luogo, l’attinenza dell’oggetto contrattuale in esame non tanto ai settori, attualmente definiti “<em>speciali”</em> e disciplinati dagli articoli 114 e seguenti del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Parte II, Titolo VI, Capo I), quanto piuttosto ai settori che continuano a definirsi <em>“esclusi….dall’ambito di applicazione oggettiva</em>” del medesimo codice (d.lgs. cit., Parte I, Titolo II, articoli 4 e seguenti), ma il cui affidamento deve comunque avvenire – ex art. 4 cit., sostanzialmente riproduttivo dell’art. 27 del precedente codice degli appalti, approvato con d.lgs. n. 163 del 2006 – “<em>nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.</em><br />
Le ragioni della parziale deroga – suscettibile di nuova disciplina positiva col trascorrere del tempo, come avvenuto per gli odierni settori speciali (a loro volta, in precedenza, definiti “<em>esclusi”</em>) – sono di svariata natura: da una diversa disciplina globale, al riguardo dettata, ad una maggiore autonomia organizzativa riconosciuta all&#8217;Amministrazione, fino a peculiari esigenze di mercato, in particolare sotto il profilo della concorrenza; nel caso di specie, il settore in questione è quello delle comunicazioni elettroniche, definito escluso dall’art. 15 del d.lgs. n. 50 del 2016, in conformità agli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/24/UE e, di per sé, oggetto della direttiva quadro per reti e servizi di comunicazione elettronica 2002/21/CE.<br />
L’attinenza della procedura di gara di cui trattasi ad un settore formalmente “<em>escluso”</em>, ma non “<em>estraneo</em>” al codice degli appalti, tuttavia, non incide sulla giurisdizione del giudice amministrativo, implicando l’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 – come già l’art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006 – una procedura negoziata, idonea ad assicurare il rispetto dei criteri enunciati, a fronte dei quali sussistono interessi legittimi, rimessi in via generale alla cognizione del predetto giudice (cfr. anche, per il principio, Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204); deve considerarsi devoluta al giudice ordinario, invece, l’attività contrattuale esclusivamente privatistica, posta in essere da soggetti, in alcun modo tenuti alle regole dell’evidenza pubblica (cfr. in tal senso, dopo alcune originarie oscillazioni giurisprudenziali, Cons. Stato, Ad. Plen., 1 agosto 2011, n. 16; Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571; Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5091; TRGA del Trentino Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano, 24 ottobre 2013, n. 299; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 28 luglio 2008, n. 3048; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 marzo 2014, n. 2550).<br />
Non è, dunque, l’oggetto contrattuale in sé (anche ove escluso dall’integrale applicazione delle norme codicistiche) che può sottrarre la controversia in esame alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma – seguendo l’impostazione della citata pronuncia n. 16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria, nonché della successiva giurisprudenza consolidata – deve accertarsi al riguardo che la gara non sia indetta da un’Amministrazione aggiudicatrice (comunque tenuta al rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza), ovvero – in presenza di una stazione appaltante che abbia carattere di impresa pubblica (o di soggetto privato titolare di un diritto di esclusiva) e operi nei settori speciali – che la gara stessa sia “<em>strumentale”</em>, in rapporto a tali settori.<br />
Nella situazione in esame, pertanto, il Collegio ritiene che la questione pregiudiziale sollevata richieda i seguenti accertamenti (il cui esito, in base alla giurisprudenza nazionale, comporta dubbi di conformità alla normativa comunitaria, nei termini più avanti chiariti):<br />
I) natura giuridica di Poste Italiane s.p.a., tenuto conto dell’evoluzione intervenuta nel settore dei servizi postali, effettuati in sempre più ampio regime di concorrenza;<br />
II) definizione del concetto di “<em>strumentalità”,</em> in base al quale va delimitato l’ambito applicativo degli articoli 114 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, fino a circoscrivere la stessa area di cognizione del giudice amministrativo (quanto meno per le imprese che, secondo l’indirizzo prevalente, non abbiano natura di organismo di diritto pubblico);<br />
III) valutazione del legittimo affidamento dei partecipanti ad una gara, indetta per mero autovincolo in settori da ritenere estranei alle regole dell’evidenza pubblica, o soltanto esclusi dall’integrale applicazione del Codice dei contratti, ma non anche dei relativi principi.<br />
Per quanto riguarda la questione, di cui al precedente punto I, molti temi sono già stati trattati da questo Tribunale nell’ordinanza collegiale n. 7778 del 12 luglio 2018, i cui termini essenziali vengono di seguito riprodotti.<br />
Al riguardo va sottolineato, in primo luogo, come la natura di organismo di diritto pubblico sia ampiamente trattata, per l’Ente in questione, nelle identiche (sotto il profilo in questione) pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016, a cui pure si fa rinvio.<br />
L’individuazione di detto organismo, in effetti, è affidata dal d.lgs. n. 50 del 2016 – art. 3, comma 1, lettera c) – ai seguenti parametri (immutati rispetto alla disciplina previgente):<br />
1) finalizzazione specifica della relativa istituzione, per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;<br />
2) possesso di personalità giuridica (senza distinzioni fra natura pubblica o privata della stessa);<br />
3) attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, <em>oppure </em>la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, <em>oppure </em>il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri, dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (sul carattere cumulativo di detti requisiti, salvo il carattere esplicitamente alternativo di quelli di cui al punto 3, cfr. Cass. SS.UU. 7 aprile 2010, n. 8225).<br />
Quanto agli “<em>enti aggiudicatori</em>” – di cui al medesimo art. 3 cit., comma 1, lettera e) possono essere tali le “<em>amministrazioni aggiudicatrici</em>” di cui sopra, o le imprese pubbliche che svolgono una delle attività, di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice, ovvero che – pur non rientrando fra le predette categorie e, quindi, in via residuale – svolgono le attività, specificate nelle medesime norme sopra citate, <em>“in virtù di diritti speciali o esclusivi, concessi loro dall’autorità competente</em>”; rientrano fra tali attività, a norma dell’art. 120 del medesimo codice, i servizi postali.<br />
Ad avviso del Collegio, la qualificazione di Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico appare difficilmente confutabile (quanto meno se deve farsi riferimento – come il dato testuale della norma suggerisce – al relativo momento istitutivo).<br />
Detta società è infatti subentrata, con intenti di efficientamento del servizio, alla preesistente amministrazione centrale, nata dopo l’unità d’Italia con legge 5 maggio 1862, n. 604 (cosiddetta riforma postale, che prevedeva offerta di servizi a tariffa unica su tutto il territorio nazionale), assumendo prima forma di ente pubblico economico, poi di società per azioni, in attuazione della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (<em>conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero</em>). A norma dell’art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 487 del 1993, spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deliberare “<em>in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima partecipazione tra i risparmiatori</em>”. L’attuale società per azioni risulta controllata per una quota pari al. 29,26% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 35% da Cassa Depositi e Prestiti e per la restante quota da investitori privati; la stessa – pur operando, oltre che nel settore dei servizi postali, anche in ambito finanziario, assicurativo e di telefonia mobile, in regime di concorrenza – è in ogni caso tuttora concessionaria del cosiddetto servizio postale universale (che implica la fornitura obbligatoria – con correlativi esborsi statali a parziale copertura degli oneri – di servizi essenziali di consegna di lettere e pacchi, ad un prezzo controllato, a tutti i Comuni italiani, come dimostra il preannuncio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, in presenza della decisione di non recapitare più la posta a 4.000 Comuni, in quanto servizio ritenuto non remunerativo; cfr. anche al riguardo Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2014,n. 2720). Quanto sopra ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 (<em>Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio</em>).<br />
Non può non ritenersi, pertanto, che la società in questione, dotata di personalità giuridica, sia stata istituita per soddisfare interessi generali, a carattere non industriale o commerciale, direttamente riconducibili alla libertà di corrispondenza e ad ogni altra forma di comunicazione, garantiti dall’art. 15 della Costituzione e sanciti anche a livello comunitario (requisiti sub 1 e 2 degli organismi di diritto pubblico).<br />
Quanto al concorrente requisito n. 3, va ricordato come all’assetto proprietario di maggioranza – che fa capo al Ministero dell’Economia (ex Ministero del Tesoro), che nomina il Consiglio di Amministrazione – si affianchino il controllo e la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (che ha accorpato quello delle Comunicazioni) e della Corte dei Conti; il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, interamente designati dalle medesime Amministrazioni di riferimento (cfr. art. 4 d.l. n. 487/1993 cit). L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è inoltre competente per l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio universale, disciplinato peraltro da contratto di programma, in cui controparte del gestore postale è il Ministero dello Sviluppo Economico.<br />
Sussistono dunque, sul piano soggettivo, sufficienti elementi per qualificare la società Poste Italiane come organismo di diritto pubblico, come definito dal già ricordato art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 3, comma 1, lettera “d” del d.lgs. n. 50 del 2016). In termini sostanzialmente conformi, peraltro, si è espressa in più occasioni la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206 e 24 maggio 2002, n. 2855; Cons. Stato, sez. III, n. 2720/2014 cit., oltre alle ricordate pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016.).<br />
Appare d’altra parte evidente come l’elemento fondante dell’organismo di diritto pubblico sia appunto quello, riconducibile alla rilevanza degli interessi generali perseguiti, in rapporto ai quali – anche qualora la gestione fosse produttiva di utili – non può venire meno una funzione amministrativa di controllo, da intendere come possibilità di condizionamento aziendale, anche in termini di scelta maggioritaria degli amministratori, chiamati a perseguire determinati obiettivi di qualità del servizio (in tal senso depone il carattere espressamente disgiunto dei requisiti, di cui al punto “c” del ricordato art. 3, comma 1, lettera “d”, del codice degli appalti: cfr. anche Cass. SS.UU., 7 aprile 2010, n. 8225).<br />
E’ propria dell’Amministrazione, infatti, la cura concreta di interessi della collettività, che lo Stato ritiene corrispondenti a servizi da rendere ai cittadini e che pertanto, anche ove affidati a soggetti esterni all’Apparato amministrativo vero e proprio, debbono comunque rispondere a corretti parametri gestionali, sul piano dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza. In tale ottica, gli organismi in questione sono ricompresi fra le “<em>amministrazioni aggiudicatrici</em>” e, in quanto tali, vengono richiamati sia nella parte prima che nella parte seconda del Codice, come soggetti tenuti alle regole dell’evidenza pubblica per i propri contratti, di modo che – ove tali contratti, per il relativo oggetto, non rientrino fra quelli riconducibili ai settori speciali – appare ragionevole ritenere che cambi soltanto la specifica normativa di riferimento (dalla parte seconda alla parte prima del Codice), ma non anche l’applicabilità del Codice stesso, estesa, come già ricordato, anche ai settori esclusi: chiarissima, in tal senso, è la già richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011, che circoscrive la possibilità di concludere contratti – “<em>estranei</em>” a detto Codice e rimessi alla cognizione del giudice ordinario – alle imprese pubbliche. Non diversamente, l’art. 133, comma 1, lettera e), par. 1. del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) pone fra le materie, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le “<em>controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale</em>….”.<br />
Un diverso indirizzo, tuttavia, emerge dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4899, emessa in data 1 marzo 2018 e richiamata nel presente giudizio dalle società controinteressate, a sostegno dell’eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
Nell’ordinanza sopra citata si enunciano in sintesi, per quanto qui interessa, i seguenti principi:<br />
a) la società Poste Italiane s.p.a., benchè incaricata dell’espletamento del “<em>servizio postale universale</em>”, è attualmente titolare di attività anche di tipo finanziario, o comunque non attinenti al servizio di consegna della corrispondenza: servizio, anche quest’ultimo, ormai svolto in regime di concorrenza;<br />
b) la direttiva 18/2004/CE avrebbe “<em>espressamente espunto</em>” Poste Italiane s.p.a. dal novero degli organismi di diritto pubblico, stante “<em>l’ormai assodata prevalenza</em>”, nel contesto delle attività svolte, “<em>di quelle esigenze di carattere industriale e commerciale, che la giurisprudenza aveva in passato reputato…non significative agli effetti della riconducibilità della società medesima nell’ambito degli organismi anzidetti. Poste Italiane è stata ora più correttamente ed espressamente configurata quale ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 3, comma 29, e dell’allegato VI F del d.lgs. n. 163 del 2006</em>”, difettando il “<em>requisito teleologico di soddisfacimento di bisogni di interesse generale, privi di carattere industriale e commerciale, il quale implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, e non consente l’esercizio di altre attività da parte del soggetto medesimo”</em>;<br />
c) le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016, che qualificano Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico – in quanto inerenti a questioni di accesso agli atti, connessi al rapporto di impiego dei dipendenti dell’Ente – non recherebbero <em>“un’analisi idonea ad evidenziare in modo chiaro un’esegesi diretta ad affermare la validità della qualificazione in termini generali</em>”, in rapporto alle “<em>fonti che giustificherebbero una simile possibilità nel sistema del d.lgs. n. 163 del 2006</em>”, con conseguente riferibilità delle pronunce in questione solo al diritto di accesso;<br />
d) “<em>l’eventuale qualificazione di Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico”</em> sarebbe comunque “<em>irrilevante”</em>, in quanto la soggezione alle regole dell’evidenza pubblica dovrebbe risolversi all’interno delle disposizioni che regolano i settori speciali, “<em>sulla base della sicura collocazione di Poste Italiane in quel microsistema come ente aggiudicatore</em>”. Quanto sopra, tenuto conto del fatto che le disposizioni legislative, in tema di contratti conclusi nell’ambito dei settori speciali, si riferiscono sia alle amministrazioni aggiudicatrici che alle imprese pubbliche, se operanti nei settori stessi, con applicazione della peculiare disciplina del Codice “<em>nella presente parte</em>”, accomunando, “<em>in perfetta coerenza …con il criterio di interpretazione sistematica…. sotto la qualificazione di amministrazioni aggiudicatrici anche gli organismi di diritto pubblico</em>”.<br />
In senso contrario, tuttavia, il Collegio non può non rilevare che alcune argomentazioni della Suprema Corte – e segnatamente quelle sintetizzate nei precedenti punti b) e d) – sembrano porsi in contrasto con la pronuncia della Corte di Giustizia europea, sez. V, n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, nella quale si espongono, in estrema sintesi, le opposte conclusioni di seguito sintetizzate, con riferimento alle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE (ora sostituite – ma senza variazione sui punti qui di interesse – dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, cui ha dato attuazione il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).<br />
In primo luogo un’apposita direttiva (originariamente 2004/17/CE, ora 2014//25/UE) disciplina i contratti conclusi nei cosiddetti “<em>settori speciali</em>” (inerenti la gestione dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali: settori, quelli appena indicati, una volta definiti “<em>esclusi</em>”, in ragione del carattere originariamente chiuso dei mercati, in cui gli enti aggiudicatori operano per concessione, da parte degli Stati membri, di diritti speciali o esclusivi). Nei settori in questione possono essere <em>“enti aggiudicatori”</em> non solo le <em>“amministrazioni aggiudicatrici</em>” (come ora definite dall’art. 3, comma 1, lettera “a” del d.lgs. n. 50 del 2016, in perfetta corrispondenza alla disciplina comunitaria di riferimento), ma anche <em>“imprese pubbliche</em>”, o “<em>imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi, concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro</em>”, nella misura in cui tali enti esercitano una delle attività ricomprese nel settore: le disposizioni della direttiva di riferimento sono da interpretare, infatti, restrittivamente (non meno delle disposizioni legislative interne di attuazione), e quindi solo per contratti riferibili al settore interessato, con abbandono della “<em>teoria del contagio</em>”, di cui alla nota sentenza Mannesmann (cfr. anche in tal senso Corte di Giustizia, cause riunite C-462/03 e C-463/03 – Strabag e Kostmann del 16 giugno 2005, nonché Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011, più volte citata).<br />
Per quanto invece riguarda gli organismi di diritto pubblico (ugualmente definiti ai sensi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e, attualmente, dalle conformi direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, come trasfuse nell’art. 3, comma 1, lettera “d” del d.lgs. n. 50 del 2016), l’interpretazione deve essere non restrittiva, ma funzionale, a partire quindi dalla verifica dell’istituzione, o meno, dell’Ente per il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, <em>“aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale”.</em> E’ ritenuto a quest’ultimo proposito <em>“indifferente che siffatti bisogni siano anche soddisfatti o possano esserlo da imprese private. E’ importante che si tratti di bisogni ai quali, per ragioni connesse con l’interesse generale, lo Stato o una collettività territoriale scelgano in linea generale di provvedere essi stessi, o nei confronti dei quali intendano mantenere un’influenza determinante…… Si deve aggiungere che è a tale riguardo indifferente che, oltre a tale compito di interesse generale, il detto ente svolga anche altre attività a scopo di lucro, dal momento che continua a farsi carico dei bisogni d’interesse generale che è specificamente obbligato a soddisfare. La parte che le attività esercitate occupano nell’ambito delle attività globali di tale ente è pure priva di pertinenza ai fini della sua qualifica come organismo di diritto pubblico”.</em><br />
La direttiva 2004/18/CE – che ha recepito sul punto direttive precedenti, sulle quali la Corte di Giustizia UE aveva già avuto modo di pronunciarsi e che risulta attualmente sostituita, senza variazioni sul tema, dalla direttiva 2014/24/UE – è applicabile ai contratti degli organismi di diritto pubblico, che si pongano al di fuori del perimetro dei settori speciali, in cui pure detti organismi possono operare (restando soggetti alla peculiare disciplina al riguardo prevista, per quanto concerne l’attività propria dei settori stessi). Queste, infatti, le conclusioni della citata pronuncia “<em>Aigner</em>” della Corte di Giustizia: “<em>gli appalti aggiudicati da un Ente, avente qualifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nessi con l’esercizio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli articoli 3- 7 della direttiva 2004/17, debbono essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva. Per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale Ente in relazione con l’esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18. Ciascuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto Ente esercita per adempiere il suo compito di soddisfare bisogni di interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concorrenza e anche in presenza di una contabilità, intesa alla separazione dei settori di attività di tale Ente, al fine di evitare i finanziamenti incrociati fra tali settori</em>”.<br />
Risulta ribadito, pertanto, il carattere generale – e dunque l’applicabilità – della direttiva 2004/18/CE (ora 2014/24/UE), riferita ai settori ordinari, a tutti gli organismi di diritto pubblico, anche ove operanti nei settori speciali, quando l’attività contrattuale posta in essere abbia oggetto estraneo a detti settori.<br />
In nessun caso pertanto, per gli organismi in questione, verrebbe meno in materia contrattuale la giurisdizione del giudice amministrativo, prevista per le procedure ad evidenza pubblica, prescritte sia per il settore ordinario che per quello speciale.<br />
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel paragrafo dell’ordinanza n. 4899/2018, sintetizzato al precedente punto d), dovrebbe quindi ritenersi non irrilevante, ma fondamentale, la qualificazione giuridica di Poste Italiane s.p.a in base ai precisi parametri enunciati nell’art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 (parametri immutati rispetto a quelli recepiti – sempre in conformità alle direttive comunitarie di rispettivo riferimento – dal d.lgs. n. 163 del 2006).<br />
Non sembra inutile precisare, inoltre, che le argomentazioni della stessa Suprema Corte, riportate al precedente punto b), non trovano sicuro riscontro nei testi normativi richiamati: quanto alla direttiva 2004/18/CE (ora 2014/24/UE), infatti, è vero che sono ricomprese tra gli enti aggiudicatori le amministrazioni aggiudicatrici e, fra queste ultime, gli organismi di diritto pubblico, definiti nei precisi termini di cui al citato art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50 (in precedenza art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006, di identica formulazione), ma ciò implica soltanto che tra gli enti aggiudicatori rientrino appunto anche gli organismi di diritto pubblico, senza per questo essere “<em>espunti</em>” dal novero delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera a), pacificamente soggette alle disposizioni del Codice per i settori ordinari. Non derogatoria, ma solo implicante un più ampio spettro soggettivo per i settori speciali, inoltre, è la qualificazione degli enti aggiudicatori, di cui all’art. 3, comma 29 del d.lgs n. 163 del 2006 (ora art. 3, comma 1, lettera “e” del d.lgs. n. 50 del 2016), mentre l’allegato VI al medesimo d.lgs. n. 163 contiene solo una mera elencazione non tassativa degli Enti, cui sono affidate funzioni nei settori speciali, di modo che non acquista ugualmente rilevanza derogatoria il fatto che si indichi come ente aggiudicatore, in tale ambito, la società Poste Italiane.<br />
Il Collegio non ignora, tuttavia, l’ampia liberalizzazione e apertura alla concorrenza, intervenuti nel settore di cui trattasi, apertura che trova coronamento nella recente legge n. 124 del 4 agosto 2017 (<em>legge annuale per il mercato e la concorrenza</em>), che ha soppresso la precedente esclusiva di Poste Italiane per i servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle infrazioni del codice della strada.<br />
Già con decisione della Commissione europea n. 1642 del 30 aprile 2008, inoltre, era stata stabilita l’esenzione degli appalti di Poste Italiane, relativi a servizi nazionali e internazionali di corriere espresso, mentre con successiva decisione 2010/12/UE del 5 gennaio 2010 è stata esclusa l’applicazione della direttiva 2004/17/CE sui settori speciali per i servizi finanziari, gestiti da Bancoposta (raccolta del risparmio, prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati, attività di investimento e previdenza complementare, servizi di pagamento e trasferimento di denaro).<br />
Come sottolineato in particolare dall’AGCOM, tuttavia, l’operatività dell’ente in ambito concorrenziale rappresenta solo un indice dell’assenza del requisito teleologico, dovendosi riscontrare – per escludere del tutto tale requisito – anche il perseguimento di finalità schiettamente economiche, con piena assunzione del rischio di impresa: circostanze, queste ultime, che non si ravvisano per il cosiddetto servizio postale universale, assegnato a Poste Italiane s.p.a. fino al 30 aprile 2026, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 261 del 1999. La medesima normativa, all’art. 3, comma 12, dispone che l’onere per la fornitura del servizio universale sia finanziato attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato e mediante il Fondo di compensazione (non ancora attivato), di cui all’art. 10 dello stesso d.lgs. n. 261 del 1999.<br />
In sede di valutazione del costo netto del servizio universale, in effetti, l’Autorità di norma non si attiene a quanto richiesto e contabilizzato dall’Ente, ma quantifica l’ammontare in base ai costi stimabili per un’impresa “<em>efficiente”,</em> come dovrebbe ritenersi quella operante nel settore: pur in presenza di tale richiamo a criteri di efficienza imprenditoriale, in ogni caso, il rischio di impresa appare chiaramente, se non escluso, attenuato.<br />
Può dunque ritenersi delineato, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Codice degli appalti, l’ambito dei settori, in cui Poste italiane può operare con modalità derogatorie, rispetto alle regole generali vigenti in tema di appalti: regole, in base alle quali si è sinora ritenuto che la teoria del contagio fosse superata per le imprese pubbliche, ma non anche per gli organismi di diritto pubblico, essendo questi ultimi tenuti – ove operanti nei settori speciali – a seguire la relativa disciplina solo per le attività strumentali ai settori stessi, senza però sfuggire alla disciplina dei settori ordinari per ogni altra attività, in funzione degli interessi di rilievo per la collettività, comunque ai medesimi affidati.<br />
Nonostante i principi da ultimo esposti, il Collegio non può comunque sottrarsi ad una duplice problematica: la prima, da riferire al carattere vincolante delle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in tema di giurisdizione, nel diritto processuale italiano; la seconda, attinente a possibili profili evolutivi della giurisprudenza comunitaria, in presenza della progressiva trasformazione di alcuni soggetti giuridici, istituiti come organismi di diritto pubblico, in vere e proprie imprese, la cui attività sia svolta, in modo ampiamente preponderante, in regime di concorrenza, come appunto rappresentato per Poste Italiane s.p.a. (cfr. al riguardo direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16, riferiti agli organismi che operano in condizioni normali di mercato, perseguendo profitti e sostenendo le perdite, con riferimento ad attività – ormai maggioritarie nel caso di specie – direttamente esposte alla concorrenza).<br />
Con riferimento al primo quesito, il Collegio rileva che la Corte di Cassazione è in effetti chiamata ad accertare, in via definitiva e vincolante per la pronuncia di merito, ex art. 382 cod. proc. civ., la giurisdizione del giudice investito della causa nel sistema processuale italiano (anche in via di regolamento preventivo); la Corte di Giustizia UE, tuttavia, ha espresso il principio generale, secondo cui il diritto dell’Unione europea impedisce che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura interna, in base alla quale lo stesso dovrebbe attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni di quest’ultimo non siano conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla predetta Corte (cfr. Corte di Giustizia, sentenza in data 20 ottobre 2011, causa C-396/09 &#8211; Interedil s.r.l. in liquidazione).<br />
Può dunque essere affermata la facoltà (o l’obbligo, per i giudici di ultima istanza) di rivolgersi alla Corte di Giustizia, ogni qual volta sussista un <em>“ragionevole dubbio</em>”, circa la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea, indipendentemente da qualsiasi contrastante pronuncia della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite in tema di giurisdizione, o dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, vincolante per le sezioni semplici del medesimo Consiglio di Stato (cfr. anche Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 aprile 2016 – causa C-689/13 – Puligienica Facility; Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 1982 – causa 283/81 – Cilfit).<br />
Premesso quanto sopra, quale fattore legittimante della presente ordinanza (come già dell’ordinanza n. 7778/2018, di cui viene in parte ripreso il contenuto), si pone l’ulteriore questione – pregiudiziale per la decisione della controversia in esame – della compatibilità con la normativa comunitaria (direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) della disciplina nazionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera “e” del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (<em>Codice dei contratti pubblici</em>) ove tale norma sia intesa, in conformità all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella citata ordinanza n.4899/2018 (vincolante nel diritto interno per le questioni di giurisdizione), come derogatoria per le imprese, che operano nei settori speciali, di cui alla parte II del Codice, dei principi generali enunciati nell’art. 1 e nel medesimo art. 3, comma 1 lettera a) del Codice stesso, per quanto riguarda l’obbligo di procedure contrattuali ad evidenza pubblica, ove il contratto da concludere non sia attinente alle attività proprie dei settori speciali. In altri termini, si tratta di verificare se i principi, recepiti nella citata pronuncia Aigner, siano o meno suscettibili di superamento, in funzione di una spiccata prevalenza degli interessi di natura industriale e commerciale su quelli, di interesse per la collettività, giustificativi dell’originaria istituzione dell’organismo di diritto pubblico, ovvero se il riferimento a detta istituzione – formalmente presente nel citato art. 3, comma 1, lettera d), punto n. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 – debba essere ritenuto non superabile, anche per imprese operanti in ampio regime di concorrenza.<br />
Come di seguito precisato, pertanto, non può che riproporsi, in rapporto a quanto sopra, il primo quesito, già sottoposto alla Corte di Giustizia con la più volte citata ordinanza collegiale n. 7778 del 2018, ma non solo.<br />
Il Collegio ritiene, infatti, che debba essere diversamente articolato il quesito, riferito nella predetta (e nella presente) ordinanza al concetto di “<em>strumentalità</em>” – rispetto alle materie proprie dei settori speciali – quale limite per la cognizione del giudice amministrativo, anche ove possa riconoscersi il possibile evolversi della nozione di “<em>organismo di diritto pubblico</em>” in quella di “<em>impresa pubblica</em>”, in funzione di alcune peculiarità dei settori “<em>esclusi”</em> e, specificamente, a quello delle “<em>attività direttamente esposte alla concorrenza</em>” (art. 8 d.lgs. n. 50 del 2016 cit.). Quanto sopra, poichè il carattere attualmente concorrenziale del servizio postale – pur non risultando di per sé dirimente, rispetto alla questione di giurisdizione (come per tutti i settori esclusi, di cui agli articoli da 4 a 20 del Codice) – potrebbe tuttavia avere rilievo per escludere la qualificazione di Poste Italiane come organismo di diritto pubblico, quale organismo che opera in condizioni normali di mercato, perseguendo profitti e sostenendo perdite per attività – ormai maggioritarie – direttamente esposte alla concorrenza (direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 cit.).<br />
A quest’ultimo riguardo il Collegio dubita del fatto che il riconoscimento di Poste Italiane quale “<em>impresa pubblica</em>” (ove pure ritenuto ammissibile dalla Corte UE), imponga – in conformità a quanto statuito nella più volte citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011 – di attenersi ad una valutazione restrittiva dell’attinenza dell’appalto alla materia, propria del settore speciale di riferimento. I limiti di tale valutazione, peraltro, sono comunque rilevanti per definire la specifica disciplina giuridica del singolo appalto, anche ove indetto da un soggetto, qualificabile come organismo di diritto pubblico e operante in uno dei settori speciali.<br />
Mentre, infatti, appare condivisibile la tesi, secondo cui le imprese (pubbliche o private, queste ultime se titolari di un diritto speciale o esclusivo) sono attratte nel regime codicistico “<em>limitatamente ai settori speciali e non in termini generali….con conseguente inapplicabilità della c.d. teoria del contagio, di cui alla giurisprudenza Mannesman…</em>.” (Ad. Plen., n. 16/2011 cit.), non si ravvisa nella normativa comunitaria (direttiva 2014/25/UE) un preciso riferimento alla nozione di “<em>strumentalità”,</em> se intesa come diretta attinenza del servizio all’attività speciale, quale limite per l’applicabilità delle disposizioni, di cui agli articoli 114 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e della stessa cognizione del giudice amministrativo.<br />
In via generale, il “<em>considerando”</em> n. 16 della direttiva 2014/25/UE – riferita appunto ai settori speciali – riconosce la possibilità di procedere all’aggiudicazione di appalti “<em>pertinenti a varie attività</em>” e soggetti a <em>“regimi giuridici diversi</em>”, con applicabilità, in ogni caso, al singolo appalto delle norme riferibili al settore cui lo stesso è “<em>principalmente destinato</em>”, come desumibile dagli atti di gara, o come dovrebbe essere, comunque, specificato dalla stazione appaltante.<br />
Il principio è ribadito nell’art. 6 della medesima direttiva, che, in caso di mancata specificazione, detta nel terzo comma precisi parametri di priorità, quando l’oggetto contrattuale attenga appunto a materie, disciplinate da più di una direttiva. Il concetto di “<em>destinazione</em>” ad una determinata attività, per scelta della stazione appaltante, appare in ogni caso ben più ampio di quello recepito dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2011 (che ammetteva come pertinente al settore speciale di riferimento un servizio di guardianìa, solo se acquisito per una rete energetica gestita dall’ENI, ma non anche per la vigilanza dei relativi uffici amministrativi). C’è invece da chiedersi – alla luce della disciplina comunitaria – se il contratto, da ritenere <em>“estraneo</em>” al regime dei settori speciali, non debba piuttosto riferirsi ad ogni attività che le imprese pubbliche – o i soggetti privati titolari di un diritto di esclusiva – siano effettivamente liberi di intraprendere, ma nettamente al di fuori dei settori in questione, come vorrebbe l’enunciato principio di “<em>estraneità</em>”, in grado di sottrarre l’attività contrattuale alle regole dell’evidenza pubblica (anche nella forma attenuta, di cui agli articoli 4 e seguenti del Codice). Quanto sopra, al fine di evitare distinzioni che appaiono artificiose, ove riferite ad attività necessarie o complementari per la gestione dei settori speciali (organizzazione di uffici, relativa manutenzione o sorveglianza e simili), con frequente incertezza sulla disciplina applicabile e distorsioni in tema di giurisdizione, nel caso in cui sia chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con inevitabile sovrapposizione della questione di merito sopra indicata (strumentalità, o meno, dell’oggetto contrattuale alla materia propria dei settori speciali) a quella di rito, oggetto effettivo di cognizione della Suprema Corte.<br />
Non a caso, in effetti, l’art. 13, comma 1, lettera b) della direttiva 2014/25/UE delinea l’ambito di applicabilità della direttiva stessa ai servizi postali, con riferimento esteso ad “<em>altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali</em>”, comprendendo fra questi ultimi sia quelli rientranti nel <em>“servizio universale, istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi</em>” (art. 13 cit., comma 2, lettera b).<br />
E’ già stato sottolineato, infine, come il “<em>considerando”</em> n. 16 della direttiva 2014/24/UE richieda di specificare l’attività, a cui l’appalto – in astratto soggetto alle regole dei settori speciali, ma a volte destinato a regolare anche attività diverse – sia in effetti destinato. Quanto sopra richiede consapevolezza del regime giuridico applicabile, con gli obblighi di trasparenza e certezza del diritto, che costituiscono principi immanenti all’intero settore dei contratti pubblici (ivi compresi i settori, che il d.lgs. n. 50 del 2016 definisce “<em>esclusi”</em>).<br />
E’ quindi corretto chiedersi, conclusivamente, anche se sia conforme alla disciplina comunitaria, estesa al concetto di abuso del diritto (Corte di Giustizia, 5 luglio 2007, causa C-321/05 Kofoed), la prassi – sempre più frequente nel sistema giuridico nazionale – di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo solo dopo le prime decisioni, anche cautelari, di quest’ultimo, per gare indette a norma del codice dei contratti pubblici, con bandi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, senza alcuna precisazione, in tale sede, del carattere di mero autovincolo della scelta compiuta dalla stazione appaltante: scelta, la cui legittimità ed i cui effetti dovrebbero essere sottoposti al giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi – si deve supporre – in base alle sole disposizioni del codice civile, non essendo applicabile in alcuna forma il codice dei contratti pubblici (benchè espressamente richiamato e, quindi, in contrasto con quanto i concorrenti erano legittimati a ritenere).<br />
Il Collegio ritiene pertanto che il presente giudizio debba essere sospeso, per sottoporre alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, i seguenti quesiti, inerenti a questioni pregiudiziali alla pronuncia richiesta (in quanto implicanti la sussistenza, o meno, di giurisdizione del giudice amministrativo):<br />
1) se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata “<em>organismo di diritto pubblico</em>”, ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);<br />
2) se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale – e regole esclusivamente privatistiche – per l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 (Cass. SS.UU. n. 4899 del 2018 cit. e, per l’ultima parte, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.);<br />
4) se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece – ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico – soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente – in via evolutiva rispetto all’originaria istituzione – attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile dalla ricordata pronuncia n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; il “<em>considerando</em>” n. 21 e l’art. 16 della citata direttiva 2014/23/UE, d’altra parte, pongono solo un parametro presuntivo, per escludere la natura di organismo di diritto pubblico per le imprese, che operino in condizioni normali di mercato, essendo comunque chiaro, in base al combinato disposte delle medesime disposizioni, il prioritario riferimento alla fase istitutiva dell’Ente, ove quest’ultimo sia destinato a soddisfare “<em>esigenze di interesse generale</em>” (nel caso di specie sussistenti e non ancora cessate);<br />
5) se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al settore speciale e attività diverse, il concetto di “<em>strumentalità</em>” – rispetto al servizio di specifico interesse pubblico – debba essere inteso in modo non restrittivo (come sinora ritenuto dalla giurisprudenza nazionale, in conformità alla ricordata pronuncia n. 16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ostando, a quest’ultimo riguardo, i principi di cui al “<em>considerando</em>” n. 16, nonché gli articoli 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano – per l’individuazione della disciplina applicabile, il concetto di “<em>destinazione</em>” ad una delle attività, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere “<em>destinate</em>” al settore speciale di riferimento – anche con le modalità vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi – tutte le attività funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonché i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività “<em>estranee”</em>, che il soggetto pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario (di quest’ultimo tipo ad esempio, per quanto qui interessa, è certamente il servizio bancario svolto da Poste Italiane, ma non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla fornitura e all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, se posti al servizio dell’intero ambito di attività del Gruppo, pur essendo particolarmente necessari appunto per l’attività bancaria). Non sembra peraltro inutile sottolineare lo “<em>sbilanciamento</em>”, indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi;<br />
6) se infine l’indizione – con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario – di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all’ampliata nozione di <em>“strumentalità</em>”, di cui al precedente quesito n. 5), ovvero – in via subordinata – se l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che – pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di giurisdizione (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.) – rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poichè lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale.<br />
Ai sensi della «<em>nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali»</em> trasmessa dalla Corte di giustizia all’Italia in data 8 novembre 1996, vanno trasmessi alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato in copia i seguenti atti:<br />
&#8211; ricorso e memorie delle parti resistenti;<br />
&#8211; ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4899 in data 1 marzo 2018;<br />
&#8211; sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016;<br />
&#8211; sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 1 agosto 2011, n.16;<br />
&#8211; sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2014, n. 2720;<br />
&#8211; ordinanza collegiale del TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 7778 del 12 luglio 2018;<br />
&#8211; copia del testo delle seguenti norme: articoli 1, 3, 4, 14 e 120 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;<br />
&#8211; la presente ordinanza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone:<br />
1) a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia degli atti ivi indicati;<br />
2) la sospensione del presente giudizio.<br />
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327 &#8211; Appalto dei lavori</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327 &#8211; Appalto dei lavori</a></p>
<p>Collegio Pres. Est. De Michele. Irideos S.p.A. (Avv. P. F. Giuggioli) contro Poste Italiane S.p.A. (Avv. F. De Leonardis), nei confronti di Fastweb S.p.A. (Avv.ti L. Tufarelli e M. Di Carlo) e Tim S.p.A. (Avv. F. S. Marini) Sui quesiti interpretativi sottoposti dal Tar alla CGUE con riferimento alla natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327 &#8211; Appalto dei lavori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327 &#8211; Appalto dei lavori</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Est. De Michele. Irideos S.p.A. (Avv. P. F. Giuggioli) contro Poste Italiane S.p.A. (Avv. F. De Leonardis), nei confronti di Fastweb S.p.A. (Avv.ti L. Tufarelli e M. Di Carlo) e Tim S.p.A. (Avv. F. S. Marini)</span></p>
<hr />
<p>Sui quesiti interpretativi sottoposti dal Tar alla CGUE con riferimento alla natura giuridica di Poste Italiane S.p.A.</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><b><span style="color: #ff0000;">1.Appalti &#8211; Settori speciali &#8211; Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE &#8211; Poste Italiane S.p.A. &#8211; Organismo di diritto pubblico</span></b></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Il Collegio ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE i seguenti quesiti:</i></p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>se la società  Poste Italiane s.p.a. debba essere qualificata &#8220;organismo di diritto pubblico&#8221;, ai sensi dell&#8217;art 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);</i></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>se detta società  sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l&#8217;aggiudicazione degli appalti nei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte 2^ del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale &#8211; e regole esclusivamente privatistiche &#8211; per l&#8217;attività  contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 (Cass. SS.UU. n. 4899 del 2018 cit. e, per l&#8217;ultima parte, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.);</i></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>se la medesima società , per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece &#8211; ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico &#8211; soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente &#8211; in via evolutiva rispetto all&#8217;originaria istituzione &#8211; attività  prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; </i></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività  inerenti al settore speciale e attività  diverse, il concetto di &#8220;strumentalità &#8221; &#8211; rispetto al servizio di specifico interesse pubblico &#8211; debba essere inteso in modo non restrittivo, ostando, a quest&#8217;ultimo riguardo, i principi di cui al &#8220;considerando&#8221; n. 16, nonchè gli articoli 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano &#8211; per l&#8217;individuazione della disciplina applicabile, il concetto di &#8220;destinazione&#8221; ad una delle attività , disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. </i></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>se infine l&#8217;indizione &#8211; con le forme di pubblicità  previste a livello sia nazionale che comunitario &#8211; di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell&#8217;individuazione dell&#8217;area di destinazione dell&#8217;appalto, ovvero dell&#8217;attinenza di quest&#8217;ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all&#8217;ampliata nozione di &#8220;strumentalità &#8220;, di cui al precedente quesito n. 4), ovvero &#8211; in via subordinata &#8211; se l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell&#8217;art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che &#8211; pur non potendo incidere, di per sì©, sul riparto di giurisdizione &#8211; rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poichè lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale.</i></p>
</li>
</ol>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><b>N. 05327/2019 REG.PROV.COLL.</b></div>
<p><b>N. 13888/2018 REG.RIC.           </b></p>
<p><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 13888 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p>Irideos S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pier Filippo Giuggioli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco De Leonardis, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cola di Rienzo 212;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via E.Q. Visconti, 20;<br />
Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p>&#8211; del provvedimento con il quale Poste Italiane S.p.A. comunicava in data 22/10/2018 a IRIDEOS S.p.A. l&#8217;aggiudicazione del Lotto 1 della gara recante “Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 &#8211; Procedura aperta in modalità telematica per i Servizi di Telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)” alla società Fastweb S.p.A.; nonché del provvedimento con il quale Poste Italiane S.p.A. comunicava in data 22/10/2018 a IRIDEOS S.p.A. l&#8217;aggiudicazione del Lotto 2 della gara recante “Appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 &#8211; Procedura aperta in modalità telematica per i Servizi di Telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)” alla società Tim S.p.A.;</p>
<p>&#8211; del provvedimento assunto da Poste Italiane in data 16/11/2018 avente ad oggetto “Accesso agli atti. Procedura aperta in modalità telematica per i servizi di Telecomunicazioni in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica e tecnologia DWDM (MAN)” con cui Poste Italiane comunicava ad IRIDEOS S.p.A. l&#8217;accoglimento parziale dell&#8217;istanza di accesso dalla medesima formulata;</p>
<p>&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti e, in particolare, per quanto occorrer possa (i) il Capitolato Speciale d’Oneri nella parte in cui, all’art. 2, indica le modalità di aggiudicazione della gara e i criteri di valutazione delle offerte nonché (ii) l’Allegato B alla Lex Specialis di Gara recante “Griglia di Risposta Tecnica” nonché (iii) le opposizioni all’accesso agli atti delle contro interessate, al momento non conosciute;</p>
<p>e per l’accertamento</p>
<p>&#8211; del diritto della ricorrente all’ostensione ed estrazione integrale di copia dei documenti richiesti con istanza in data 22/10/2018;</p>
<p>&#8211; del diritto della ricorrente, che ne ha interesse, al subentro nel contratto medio tempore eventualmente stipulato dall’Amministrazione in esecuzione dei provvedimenti impugnati, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.-;</p>
<p>&#8211; del danno ingiusto subito dalla ricorrente, da risarcirsi in forma specifica ovvero, subordinatamente, per equivalente, secondo quanto specificato in corso di giudizio;</p>
<p>e per la condanna</p>
<p>&#8211; dell’Amministrazione a consentire l’accesso nei termini accertati;</p>
<p>&#8211; dell’Amministrazione al risarcimento nei termini accertati in corso di giudizio.</p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TIM S.P.A. il 17\12\2018</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>della lex specialis e degli atti della «Procedura aperta in modalità telematica per i “Servizi di Telecomunicazioni in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica in tecnologia DWDM (MAN)”» indetta da Poste Italiane S.p.a. con bando in GUUE – S.70 dell’11.4.2018 (doc. 1), e in particolare:</p>
<p>a) del Par. 2 del Capitolato Speciale D’Oneri (CSO) – Parte I (Modalità di aggiudicazione);</p>
<p>b) del Par. 3.2 (Requisiti facoltativi a punteggio) e del Par. 4 (Modalità di aggiudicazione) del Capitolato Tecnico;</p>
<p>c) dell’All. B al CSO (Griglia di risposta tecnica);</p>
<p>d) di tutti i Verbali delle operazioni di gara.</p>
<p>E per la conseguente condanna di Poste Italiane S.p.A. alla riedizione della gara, previa presentazione di nuove offerte.</p>
<p>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IRIDEOS S.P.A. il 17\12\2018 :</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 8 della seduta del 27 settembre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice procedeva all&#8217;assegnazione dei punteggi tecnici (doc. 10 del ricorso introduttivo);</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 9 della seduta del 1 ottobre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice procedeva all&#8217;assegnazione dei punteggi economici ed all&#8217;aggiudicazione del primo e secondo posto in graduatoria provvisoria rispettivamente a Fastweb S.p.A. e Tim S.p.A., ed, allo stesso tempo, rilevava che entrambe le offerte risultavano anormalmente basse (doc. 11 del ricorso introduttivo);</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 2 della seduta del 20 giugno 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva doveroso chiedere dei chiarimenti alle controinteressate in merito ai provvedimenti di AGCOM e ACCOM, da un lato, e di ANAC dall&#8217;altro, emessi rispettivamente nei confronti di Fastweb S.p.A. e Tim S.p.A. (doc. 13),</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 3 della seduta del 4 luglio 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva completo ed esaustivo quanto prodotto da Tim S.p.A, e Fastweb S.p.A. in merito ai suddetti provvedimenti (doc. 14);</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 11 della seduta del 15 ottobre 2018, nella quale la Commissione giudicatrice riteneva congrue le risposte fornite dalle controinteressate in merito alle offerte ritenute anormalmente basse (doc. 15);</p>
<p>&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti, avverso i quali si formula espressa riserva di presentare ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visto il ricorso incidentale, proposto da TIM s.p.a.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa:</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A., di Fastweb S.p.A. e di Tim S.p.A.;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi per le parti l&#8217;Avv. T. Alfonso in sostituzione dell&#8217;Avv. P. F. Giuggioli per la società ricorrente, l&#8217;Avv. F. De Leonardis per la resistente Poste Italiane s.p.a., l&#8217;Avv. U. Corea in sostituzione dell&#8217;Avv. F. S. Marini per la società controinteressata TIM s.p.a. e l&#8217;Avv. M. Di Carlo per l’altra controinteressata Fastweb s.p.a.;</p>
<p>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO</p>
<p>Con ricorso n. 13888, notificato il 21 novembre 2018 e depositato il successivo giorno 29 novembre, la società Irideos s.p.a. impugnava gli atti della gara, indetta da Poste Italiane s.p.a. – “<i>ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016” </i>– per servizi di telecomunicazione in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica con tecnologia DWDM (MAN). Detti servizi erano articolati in due componenti: predisposizione di una rete, volta a consentire la trasmissione dei dati ad alta velocità tra i siti di Poste Italiane di Roma e di Pomezia, nonché la fornitura degli apparati DWDM, necessari per l’implementazione dei servizi stessi. Alle componenti sopra indicate corrispondevano due lotti di uguale valore, per l’ammontare complessivo di €. 10.220.000,00, con prescritta presentazione di offerta per ogni singolo lotto, ma conclusiva formazione di un’unica graduatoria.</p>
<p>Nell’impugnativa – prioritariamente indirizzata avverso l’aggiudicazione del lotto 1 alla società Fastweb s.p.a. e del lotto 2 alla società Tim s.p.a. – si contestavano, in particolare, i parametri di valutazione dell’offerta tecnica, in base ad una formula che prevedeva l’attribuzione di punteggi per fasce, con riferimento al numero di giorni offerto dall’operatore per l’esecuzione del servizio. Le modalità applicative della formula in questione, tuttavia, avrebbero implicato l’attribuzione del punteggio massimo a chiunque avesse offerto di realizzare il progetto in meno di 45 giorni, annullando di fatto il criterio di scelta, basato sulla rapidità di realizzazione dell’intervento, di modo che tutti gli operatori in gara ottenevano il massimo punteggio – pari a 70 – pur avendo la ricorrente offerto tempi di esecuzione pari a 21 giorni, contro i 44 delle società controinteressate.</p>
<p>In tale contesto, la gara sarebbe stata aggiudicata, in pratica, solo in base all’offerta economica, essendo stato reso irrilevante il ribasso sui tempi di realizzazione (in contrasto con l’art. 2 del capitolato speciale d’oneri, che assegnava – per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – un peso percentuale del 30% all’offerta economica e del 70% all’offerta tecnica). Per quanto sopra, dette modalità applicative avrebbero dovuto ritenersi erronee, oppure – se conformi alla legge di gara – avrebbero evidenziato il carattere manifestamente irragionevole e contraddittorio di quest’ultima. L’intera procedura era quindi censurata, con ricorso e successivi motivi aggiunti di gravame, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.</p>
<p>Le società controinteressate, costituitesi in giudizio, si opponevano alle argomentazioni della ricorrente – Tim s.p.a. anche con ricorso incidentale, finalizzato, in caso di accoglimento del primo ordine di censure, alla riedizione della gara – in quanto correttamente la stazione appaltante avrebbe stabilito delle fasce temporali, all’interno delle quali sarebbe stato riconosciuto un determinato punteggio (uguale, per quanto interessa nel caso di specie, per chiunque avesse indicato un termine inferiore a 45 giorni, variando il medesimo punteggio solo ove le offerte si fossero collocate in fasce diverse).</p>
<p>L’altra controinteressata – Fastweb s.p.a. – con memoria depositata il 18 dicembre 2018 sottolineava come il capitolato mirasse ad aggiudicare la fornitura al concorrente, che si fosse proposto di realizzare il progetto non nel minore tempo possibile, ma in un tempo ritenuto ottimale, con esecuzione coerente delle varie parti della fornitura. Inoltre, i servizi di cui trattasi sarebbero stati acquisiti dall’Ente Poste s.p.a. <i>“nell’ambito del processo di digitalizzazione e modernizzazione</i>” quale “<i>valore aggiunto per l’innovazione e la digitalizzazione del Paese</i>”, senza stretta attinenza con i servizi postali in sé e, quindi, in un ambito estraneo ai “<i>settori speciali</i>”, di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>La scelta di assoggettare l’appalto alla disciplina dell’evidenza pubblica, pertanto, non sarebbe stata necessaria: l’infrastruttura di telecomunicazione di cui trattasi, infatti, si porrebbe a supporto delle varie attività del Gruppo Poste, con regime giuridico proprio delle attività, cui l’infrastruttura stessa deve ritenersi principalmente destinata, come previsto dall’art. 5, paragrafo 5, dall’art. 6, paragrafo 2 e dal “<i>considerando”</i> n. 16 della Direttiva 2014/25/UE: non certo, quindi, con prioritario riferimento al servizio postale, incidente solo per il 30% sul fatturato di Poste Italiane. La volontaria opzione della stazione appaltante non sarebbe stata, d’altra parte, sufficiente per determinare la giurisdizione amministrativa, risultando più volte affermata dalla giurisprudenza la cognizione del Giudice Ordinario per le controversie, non rientranti specificamente nel settore speciale e non potendo definirsi Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico, poiché operante in condizioni normali di mercato, ricercando il profitto e sostenendo perdite.</p>
<p>Poste Italiane s.p.a., a sua volta costituitasi in giudizio, controdeduceva ampiamente in ordine alla ragionevolezza e alla legittimità del suddivisione del punteggio per fasce temporali, nonché sull’assenza, per la ricorrente Irideos, di intervenute ragioni per la proposizione di motivi aggiunti di gravame, con conseguente inammissibilità degli stessi. Il ricorso incidentale subordinato, proposto da TIM s.p.a., infine, avrebbe fornito “<i>ulteriore prova dell’inconsistenza della ricostruzione proposta da Irideos</i>”, postulando l’annullamento di prescrizioni di gara, il cui effettivo contenuto era stato ben compreso da tutti i partecipanti, ad eccezione della ricorrente.</p>
<p>Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2019, con ordinanza n. 143/19 l’istanza cautelare veniva accolta, sul prioritario presupposto del pari punteggio, assegnato ad offerte <i>“notevolmente differenti</i>”, anche per “<i>contraddittorietà intrinseca, non intellegibilità e difetto di chiarezza delle disposizioni della lex specialis</i>”.</p>
<p>Successivamente (19 febbraio 2019) anche Tim s.p.a. sollevava eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, dovendo ritenersi soggette alla disciplina dell’evidenza pubblica solo le procedure contrattuali concernenti, in senso stretto, i servizi postali (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, nonché servizi di gestione precedenti e successivi all’invio).</p>
<p>Il difetto di giurisdizione sarebbe confermato dall’art. 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, che – in conformità all’art. 7 della Direttiva 2014/24/UE – esclude dall’ambito di applicazione del Codice gli appalti riconducibili ad una <i>“amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali</i>”, con riferimento a “<i>servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata</i>”.</p>
<p>Anche l’art. 15 del medesimo d.lgs. n. 50 , in conformità all’art. 8 della Direttiva 2014/24/UE, esclude l’applicazione del Codice per gli appalti “<i>principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione, o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche</i>”.</p>
<p>A sua volta, l’art. 8 del Codice degli Appalti – in conformità all’art. 13 della Direttiva 2014/25/UE – esclude dal proprio ambito di applicazione lo svolgimento dell’attività di servizio postale, “<i>se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza”.</i></p>
<p>Alla luce della relativa evoluzione, inoltre, il gestore del servizio postale non potrebbe più essere definito “<i>Organismo di diritto pubblico</i>”, mancando ormai il requisito teleologico del “<i>soddisfacimento di esigenze a carattere generale, aventi carattere non industriale o commerciale”.</i></p>
<p>Ove pure, poi, tale natura giuridica dovesse essere riconosciuta, l’obbligatoria percorrenza delle procedure ad evidenza pubblica sarebbe esclusa dai già richiamati articoli 8, 10 lettera b) e 15 del d.lgs. n. 50 del 2016; anche per gli organismi di diritto pubblico, infine, dette procedure si imporrebbero solo per forniture e servizi, strettamente attinenti ai settori speciali (Cass. SS.UU., n. 4899 del 2018).</p>
<p>Si chiedeva peraltro che – ove il giudice adito dubitasse delle tesi interpretative sopra sintetizzate – lo stesso investisse della questione la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).</p>
<p>Con memoria conclusiva, depositata il 18 febbraio 2019, Poste Italiane ribadiva i propri assunti sulla legittimità del criterio di suddivisione dei tempi di consegna per fasce, sulla correttezza della formula matematica utilizzata e sull’adeguatezza dell’accesso agli atti, accordato alla parte ricorrente. Nessuna argomentazione difensiva dell’Ente investiva, invece, la questione pregiudiziale di giurisdizione, in effetti sollevata dalle sole società controinteressate e, su tale base, la causa è passata in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>E’ sottoposta all’esame del Collegio una procedura di gara aperta, da svolgere in modalità telematica, indetta – con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea-s.70 in data 11 aprile 2018 – per “<i>Servizi di telecomunicazione per il Gruppo Poste Italiane in ambito metropolitano ad alta velocità in fibra ottica, con tecnologia DWDM (MAN)”.</i></p>
<p>Detti servizi risultano finalizzati – come chiarito nella memoria di costituzione della società Poste Italiane s.p.a. – alla realizzazione di una rete informatica, per la trasmissione sicura e veloce dei dati fra le diverse sedi dell’Ente, attraverso l’utilizzo di una particolare tecnologia di telecomunicazione – Dense Wavelenght Division Multiplexing (DWDM) – che consente la trasmissione, sulla stessa fibra ottica, di più segnali a diverse lunghezze d’onda in modo indipendente, con possibilità di aumentare la quantità di banda, fruibile sullo stesso canale di fibra ottica e conseguente possibilità di incremento della quantità dei dati trasmessi.</p>
<p>Tale realizzazione avrebbe carattere “<i>di estrema importanza e urgenza</i>”, in particolare poiché ricompresa all’interno del “<i>Piano di rientro in materia di compliance e sicurezza</i>”, concordato dalla società Poste Italiane s.p.a. con la Banca d’Italia, a seguito di accertamenti condotti da quest’ultima sulla funzione Bancoposta.</p>
<p>Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di non potersi esimere dal valutare compiutamente la questione di giurisdizione, sollevata dalle società controinteressate (Fastweb s.p.a. e TIM s.p.a.), tenuto conto del carattere di assoluta priorità della questione stessa, poiché riferita alla “<i>potestas iudicandi</i>” – ovvero alla titolarità del potere decisionale – di questo giudice, quale presupposto processuale di ogni ulteriore determinazione (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786; TAR Veneto, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 113).</p>
<p>Su tale questione, rappresentata nell’ottica di un generalizzato non assoggettamento di Poste Italiane s.p.a. al codice degli appalti – per contratti non riconducibili al servizio postale in senso stretto – sono già stati prospettati alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza collegiale n. 7778 del 12 luglio 2018, dubbi di conformità alla normativa comunitaria, sulla base delle direttive vigenti e di precedenti pronunce della medesima Corte.</p>
<p>Nella situazione in esame, tuttavia, entrano in discussione problematiche più ampie, di cui il medesimo Collegio deve farsi carico e che giustificano, pertanto, una nuova ordinanza, solo in parte reiterativa di quella sopra citata.</p>
<p>Deve infatti essere valutata, in primo luogo, l’attinenza dell’oggetto contrattuale in esame non tanto ai settori, attualmente definiti “<i>speciali”</i> e disciplinati dagli articoli 114 e seguenti del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Parte II, Titolo VI, Capo I), quanto piuttosto ai settori che continuano a definirsi <i>“esclusi….dall’ambito di applicazione oggettiva</i>” del medesimo codice (d.lgs. cit., Parte I, Titolo II, articoli 4 e seguenti), ma il cui affidamento deve comunque avvenire – ex art. 4 cit., sostanzialmente riproduttivo dell’art. 27 del precedente codice degli appalti, approvato con d.lgs. n. 163 del 2006 – “<i>nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.</i></p>
<p>Le ragioni della parziale deroga – suscettibile di nuova disciplina positiva col trascorrere del tempo, come avvenuto per gli odierni settori speciali (a loro volta, in precedenza, definiti “<i>esclusi”</i>) – sono di svariata natura: da una diversa disciplina globale, al riguardo dettata, ad una maggiore autonomia organizzativa riconosciuta all&#8217;Amministrazione, fino a peculiari esigenze di mercato, in particolare sotto il profilo della concorrenza; nel caso di specie, il settore in questione è quello delle comunicazioni elettroniche, definito escluso dall’art. 15 del d.lgs. n. 50 del 2016, in conformità agli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/24/UE e, di per sé, oggetto della direttiva quadro per reti e servizi di comunicazione elettronica 2002/21/CE.</p>
<p>L’attinenza della procedura di gara di cui trattasi ad un settore formalmente “<i>escluso”</i>, ma non “<i>estraneo</i>” al codice degli appalti, tuttavia, non incide sulla giurisdizione del giudice amministrativo, implicando l’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 – come già l’art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006 – una procedura negoziata, idonea ad assicurare il rispetto dei criteri enunciati, a fronte dei quali sussistono interessi legittimi, rimessi in via generale alla cognizione del predetto giudice (cfr. anche, per il principio, Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204); deve considerarsi devoluta al giudice ordinario, invece, l’attività contrattuale esclusivamente privatistica, posta in essere da soggetti, in alcun modo tenuti alle regole dell’evidenza pubblica (cfr. in tal senso, dopo alcune originarie oscillazioni giurisprudenziali, Cons. Stato, Ad. Plen., 1 agosto 2011, n. 16; Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571; Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5091; TRGA del Trentino Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano, 24 ottobre 2013, n. 299; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 28 luglio 2008, n. 3048; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 marzo 2014, n. 2550).</p>
<p>Non è, dunque, l’oggetto contrattuale in sé (anche ove escluso dall’integrale applicazione delle norme codicistiche) che può sottrarre la controversia in esame alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma – seguendo l’impostazione della citata pronuncia n. 16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria, nonché della successiva giurisprudenza consolidata – deve accertarsi al riguardo che la gara non sia indetta da un’Amministrazione aggiudicatrice (comunque tenuta al rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza), ovvero – in presenza di una stazione appaltante che abbia carattere di impresa pubblica (o di soggetto privato titolare di un diritto di esclusiva) e operi nei settori speciali – che la gara stessa sia “<i>strumentale”</i>, in rapporto a tali settori.</p>
<p>Nella situazione in esame, pertanto, il Collegio ritiene che la questione pregiudiziale sollevata richieda i seguenti accertamenti (il cui esito, in base alla giurisprudenza nazionale, comporta dubbi di conformità alla normativa comunitaria, nei termini più avanti chiariti):</p>
<p>I) natura giuridica di Poste Italiane s.p.a., tenuto conto dell’evoluzione intervenuta nel settore dei servizi postali, effettuati in sempre più ampio regime di concorrenza;</p>
<p>II) definizione del concetto di “<i>strumentalità”,</i> in base al quale va delimitato l’ambito applicativo degli articoli 114 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, fino a circoscrivere la stessa area di cognizione del giudice amministrativo (quanto meno per le imprese che, secondo l’indirizzo prevalente, non abbiano natura di organismo di diritto pubblico);</p>
<p>III) valutazione del legittimo affidamento dei partecipanti ad una gara, indetta per mero autovincolo in settori da ritenere estranei alle regole dell’evidenza pubblica, o soltanto esclusi dall’integrale applicazione del Codice dei contratti, ma non anche dei relativi principi.</p>
<p>Per quanto riguarda la questione, di cui al precedente punto I, molti temi sono già stati trattati da questo Tribunale nell’ordinanza collegiale n. 7778 del 12 luglio 2018, i cui termini essenziali vengono di seguito riprodotti.</p>
<p>Al riguardo va sottolineato, in primo luogo, come la natura di organismo di diritto pubblico sia ampiamente trattata, per l’Ente in questione, nelle identiche (sotto il profilo in questione) pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016, a cui pure si fa rinvio.</p>
<p>L’individuazione di detto organismo, in effetti, è affidata dal d.lgs. n. 50 del 2016 – art. 3, comma 1, lettera c) – ai seguenti parametri (immutati rispetto alla disciplina previgente):</p>
<p>1) finalizzazione specifica della relativa istituzione, per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;</p>
<p>2) possesso di personalità giuridica (senza distinzioni fra natura pubblica o privata della stessa);</p>
<p>3) attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, <i>oppure </i>la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, <i>oppure </i>il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri, dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (sul carattere cumulativo di detti requisiti, salvo il carattere esplicitamente alternativo di quelli di cui al punto 3, cfr. Cass. SS.UU. 7 aprile 2010, n. 8225).</p>
<p>Quanto agli “<i>enti aggiudicatori</i>” – di cui al medesimo art. 3 cit., comma 1, lettera e) possono essere tali le “<i>amministrazioni aggiudicatrici</i>” di cui sopra, o le imprese pubbliche che svolgono una delle attività, di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice, ovvero che – pur non rientrando fra le predette categorie e, quindi, in via residuale – svolgono le attività, specificate nelle medesime norme sopra citate, <i>“in virtù di diritti speciali o esclusivi, concessi loro dall’autorità competente</i>”; rientrano fra tali attività, a norma dell’art. 120 del medesimo codice, i servizi postali.</p>
<p>Ad avviso del Collegio, la qualificazione di Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico appare difficilmente confutabile (quanto meno se deve farsi riferimento – come il dato testuale della norma suggerisce – al relativo momento istitutivo).</p>
<p>Detta società è infatti subentrata, con intenti di efficientamento del servizio, alla preesistente amministrazione centrale, nata dopo l’unità d’Italia con legge 5 maggio 1862, n. 604 (cosiddetta riforma postale, che prevedeva offerta di servizi a tariffa unica su tutto il territorio nazionale), assumendo prima forma di ente pubblico economico, poi di società per azioni, in attuazione della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (<i>conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero</i>). A norma dell’art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 487 del 1993, spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deliberare “<i>in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima partecipazione tra i risparmiatori</i>”. L’attuale società per azioni risulta controllata per una quota pari al. 29,26% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 35% da Cassa Depositi e Prestiti e per la restante quota da investitori privati; la stessa – pur operando, oltre che nel settore dei servizi postali, anche in ambito finanziario, assicurativo e di telefonia mobile, in regime di concorrenza – è in ogni caso tuttora concessionaria del cosiddetto servizio postale universale (che implica la fornitura obbligatoria – con correlativi esborsi statali a parziale copertura degli oneri – di servizi essenziali di consegna di lettere e pacchi, ad un prezzo controllato, a tutti i Comuni italiani, come dimostra il preannuncio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, in presenza della decisione di non recapitare più la posta a 4.000 Comuni, in quanto servizio ritenuto non remunerativo; cfr. anche al riguardo Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2014,n. 2720). Quanto sopra ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 (<i>Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio</i>).</p>
<p>Non può non ritenersi, pertanto, che la società in questione, dotata di personalità giuridica, sia stata istituita per soddisfare interessi generali, a carattere non industriale o commerciale, direttamente riconducibili alla libertà di corrispondenza e ad ogni altra forma di comunicazione, garantiti dall’art. 15 della Costituzione e sanciti anche a livello comunitario (requisiti sub 1 e 2 degli organismi di diritto pubblico).</p>
<p>Quanto al concorrente requisito n. 3, va ricordato come all’assetto proprietario di maggioranza – che fa capo al Ministero dell’Economia (ex Ministero del Tesoro), che nomina il Consiglio di Amministrazione – si affianchino il controllo e la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (che ha accorpato quello delle Comunicazioni) e della Corte dei Conti; il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, interamente designati dalle medesime Amministrazioni di riferimento (cfr. art. 4 d.l. n. 487/1993 cit). L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è inoltre competente per l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio universale, disciplinato peraltro da contratto di programma, in cui controparte del gestore postale è il Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<p>Sussistono dunque, sul piano soggettivo, sufficienti elementi per qualificare la società Poste Italiane come organismo di diritto pubblico, come definito dal già ricordato art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 3, comma 1, lettera “d” del d.lgs. n. 50 del 2016). In termini sostanzialmente conformi, peraltro, si è espressa in più occasioni la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206 e 24 maggio 2002, n. 2855; Cons. Stato, sez. III, n. 2720/2014 cit., oltre alle ricordate pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016.).</p>
<p>Appare d’altra parte evidente come l’elemento fondante dell’organismo di diritto pubblico sia appunto quello, riconducibile alla rilevanza degli interessi generali perseguiti, in rapporto ai quali – anche qualora la gestione fosse produttiva di utili – non può venire meno una funzione amministrativa di controllo, da intendere come possibilità di condizionamento aziendale, anche in termini di scelta maggioritaria degli amministratori, chiamati a perseguire determinati obiettivi di qualità del servizio (in tal senso depone il carattere espressamente disgiunto dei requisiti, di cui al punto “c” del ricordato art. 3, comma 1, lettera “d”, del codice degli appalti: cfr. anche Cass. SS.UU., 7 aprile 2010, n. 8225).</p>
<p>E’ propria dell’Amministrazione, infatti, la cura concreta di interessi della collettività, che lo Stato ritiene corrispondenti a servizi da rendere ai cittadini e che pertanto, anche ove affidati a soggetti esterni all’Apparato amministrativo vero e proprio, debbono comunque rispondere a corretti parametri gestionali, sul piano dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza. In tale ottica, gli organismi in questione sono ricompresi fra le “<i>amministrazioni aggiudicatrici</i>” e, in quanto tali, vengono richiamati sia nella parte prima che nella parte seconda del Codice, come soggetti tenuti alle regole dell’evidenza pubblica per i propri contratti, di modo che – ove tali contratti, per il relativo oggetto, non rientrino fra quelli riconducibili ai settori speciali – appare ragionevole ritenere che cambi soltanto la specifica normativa di riferimento (dalla parte seconda alla parte prima del Codice), ma non anche l’applicabilità del Codice stesso, estesa, come già ricordato, anche ai settori esclusi: chiarissima, in tal senso, è la già richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011, che circoscrive la possibilità di concludere contratti – “<i>estranei</i>” a detto Codice e rimessi alla cognizione del giudice ordinario – alle imprese pubbliche. Non diversamente, l’art. 133, comma 1, lettera e), par. 1. del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) pone fra le materie, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le “<i>controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale</i>….”.</p>
<p>Un diverso indirizzo, tuttavia, emerge dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4899, emessa in data 1 marzo 2018 e richiamata nel presente giudizio dalle società controinteressate, a sostegno dell’eccezione di difetto di giurisdizione.</p>
<p>Nell’ordinanza sopra citata si enunciano in sintesi, per quanto qui interessa, i seguenti principi:</p>
<p>a) la società Poste Italiane s.p.a., benchè incaricata dell’espletamento del “<i>servizio postale universale</i>”, è attualmente titolare di attività anche di tipo finanziario, o comunque non attinenti al servizio di consegna della corrispondenza: servizio, anche quest’ultimo, ormai svolto in regime di concorrenza;</p>
<p>b) la direttiva 18/2004/CE avrebbe “<i>espressamente espunto</i>” Poste Italiane s.p.a. dal novero degli organismi di diritto pubblico, stante “<i>l’ormai assodata prevalenza</i>”, nel contesto delle attività svolte, “<i>di quelle esigenze di carattere industriale e commerciale, che la giurisprudenza aveva in passato reputato…non significative agli effetti della riconducibilità della società medesima nell’ambito degli organismi anzidetti. Poste Italiane è stata ora più correttamente ed espressamente configurata quale ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 3, comma 29, e dell’allegato VI F del d.lgs. n. 163 del 2006</i>”, difettando il “<i>requisito teleologico di soddisfacimento di bisogni di interesse generale, privi di carattere industriale e commerciale, il quale implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, e non consente l’esercizio di altre attività da parte del soggetto medesimo”</i>;</p>
<p>c) le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016, che qualificano Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico – in quanto inerenti a questioni di accesso agli atti, connessi al rapporto di impiego dei dipendenti dell’Ente – non recherebbero <i>“un’analisi idonea ad evidenziare in modo chiaro un’esegesi diretta ad affermare la validità della qualificazione in termini generali</i>”, in rapporto alle “<i>fonti che giustificherebbero una simile possibilità nel sistema del d.lgs. n. 163 del 2006</i>”, con conseguente riferibilità delle pronunce in questione solo al diritto di accesso;</p>
<p>d) “<i>l’eventuale qualificazione di Poste Italiane s.p.a. come organismo di diritto pubblico”</i> sarebbe comunque “<i>irrilevante”</i>, in quanto la soggezione alle regole dell’evidenza pubblica dovrebbe risolversi all’interno delle disposizioni che regolano i settori speciali, “<i>sulla base della sicura collocazione di Poste Italiane in quel microsistema come ente aggiudicatore</i>”. Quanto sopra, tenuto conto del fatto che le disposizioni legislative, in tema di contratti conclusi nell’ambito dei settori speciali, si riferiscono sia alle amministrazioni aggiudicatrici che alle imprese pubbliche, se operanti nei settori stessi, con applicazione della peculiare disciplina del Codice “<i>nella presente parte</i>”, accomunando, “<i>in perfetta coerenza …con il criterio di interpretazione sistematica…. sotto la qualificazione di amministrazioni aggiudicatrici anche gli organismi di diritto pubblico</i>”.</p>
<p>In senso contrario, tuttavia, il Collegio non può non rilevare che alcune argomentazioni della Suprema Corte – e segnatamente quelle sintetizzate nei precedenti punti b) e d) – sembrano porsi in contrasto con la pronuncia della Corte di Giustizia europea, sez. V, n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, nella quale si espongono, in estrema sintesi, le opposte conclusioni di seguito sintetizzate, con riferimento alle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE (ora sostituite – ma senza variazione sui punti qui di interesse – dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, cui ha dato attuazione il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).</p>
<p>In primo luogo un’apposita direttiva (originariamente 2004/17/CE, ora 2014//25/UE) disciplina i contratti conclusi nei cosiddetti “<i>settori speciali</i>” (inerenti la gestione dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali: settori, quelli appena indicati, una volta definiti “<i>esclusi</i>”, in ragione del carattere originariamente chiuso dei mercati, in cui gli enti aggiudicatori operano per concessione, da parte degli Stati membri, di diritti speciali o esclusivi). Nei settori in questione possono essere <i>“enti aggiudicatori”</i> non solo le <i>“amministrazioni aggiudicatrici</i>” (come ora definite dall’art. 3, comma 1, lettera “a” del d.lgs. n. 50 del 2016, in perfetta corrispondenza alla disciplina comunitaria di riferimento), ma anche <i>“imprese pubbliche</i>”, o “<i>imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi, concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro</i>”, nella misura in cui tali enti esercitano una delle attività ricomprese nel settore: le disposizioni della direttiva di riferimento sono da interpretare, infatti, restrittivamente (non meno delle disposizioni legislative interne di attuazione), e quindi solo per contratti riferibili al settore interessato, con abbandono della “<i>teoria del contagio</i>”, di cui alla nota sentenza Mannesmann (cfr. anche in tal senso Corte di Giustizia, cause riunite C-462/03 e C-463/03 – Strabag e Kostmann del 16 giugno 2005, nonché Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011, più volte citata).</p>
<p>Per quanto invece riguarda gli organismi di diritto pubblico (ugualmente definiti ai sensi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e, attualmente, dalle conformi direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, come trasfuse nell’art. 3, comma 1, lettera “d” del d.lgs. n. 50 del 2016), l’interpretazione deve essere non restrittiva, ma funzionale, a partire quindi dalla verifica dell’istituzione, o meno, dell’Ente per il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, <i>“aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale”.</i> E’ ritenuto a quest’ultimo proposito <i>“indifferente che siffatti bisogni siano anche soddisfatti o possano esserlo da imprese private. E’ importante che si tratti di bisogni ai quali, per ragioni connesse con l’interesse generale, lo Stato o una collettività territoriale scelgano in linea generale di provvedere essi stessi, o nei confronti dei quali intendano mantenere un’influenza determinante…… Si deve aggiungere che è a tale riguardo indifferente che, oltre a tale compito di interesse generale, il detto ente svolga anche altre attività a scopo di lucro, dal momento che continua a farsi carico dei bisogni d’interesse generale che è specificamente obbligato a soddisfare. La parte che le attività esercitate occupano nell’ambito delle attività globali di tale ente è pure priva di pertinenza ai fini della sua qualifica come organismo di diritto pubblico”.</i></p>
<p>La direttiva 2004/18/CE – che ha recepito sul punto direttive precedenti, sulle quali la Corte di Giustizia UE aveva già avuto modo di pronunciarsi e che risulta attualmente sostituita, senza variazioni sul tema, dalla direttiva 2014/24/UE – è applicabile ai contratti degli organismi di diritto pubblico, che si pongano al di fuori del perimetro dei settori speciali, in cui pure detti organismi possono operare (restando soggetti alla peculiare disciplina al riguardo prevista, per quanto concerne l’attività propria dei settori stessi). Queste, infatti, le conclusioni della citata pronuncia “<i>Aigner</i>” della Corte di Giustizia: “<i>gli appalti aggiudicati da un Ente, avente qualifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nessi con l’esercizio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli articoli 3- 7 della direttiva 2004/17, debbono essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva. Per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale Ente in relazione con l’esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18. Ciascuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto Ente esercita per adempiere il suo compito di soddisfare bisogni di interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concorrenza e anche in presenza di una contabilità, intesa alla separazione dei settori di attività di tale Ente, al fine di evitare i finanziamenti incrociati fra tali settori</i>”.</p>
<p>Risulta ribadito, pertanto, il carattere generale – e dunque l’applicabilità – della direttiva 2004/18/CE (ora 2014/24/UE), riferita ai settori ordinari, a tutti gli organismi di diritto pubblico, anche ove operanti nei settori speciali, quando l’attività contrattuale posta in essere abbia oggetto estraneo a detti settori.</p>
<p>In nessun caso pertanto, per gli organismi in questione, verrebbe meno in materia contrattuale la giurisdizione del giudice amministrativo, prevista per le procedure ad evidenza pubblica, prescritte sia per il settore ordinario che per quello speciale.</p>
<p>Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel paragrafo dell’ordinanza n. 4899/2018, sintetizzato al precedente punto d), dovrebbe quindi ritenersi non irrilevante, ma fondamentale, la qualificazione giuridica di Poste Italiane s.p.a in base ai precisi parametri enunciati nell’art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 (parametri immutati rispetto a quelli recepiti – sempre in conformità alle direttive comunitarie di rispettivo riferimento – dal d.lgs. n. 163 del 2006).</p>
<p>Non sembra inutile precisare, inoltre, che le argomentazioni della stessa Suprema Corte, riportate al precedente punto b), non trovano sicuro riscontro nei testi normativi richiamati: quanto alla direttiva 2004/18/CE (ora 2014/24/UE), infatti, è vero che sono ricomprese tra gli enti aggiudicatori le amministrazioni aggiudicatrici e, fra queste ultime, gli organismi di diritto pubblico, definiti nei precisi termini di cui al citato art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50 (in precedenza art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006, di identica formulazione), ma ciò implica soltanto che tra gli enti aggiudicatori rientrino appunto anche gli organismi di diritto pubblico, senza per questo essere “<i>espunti</i>” dal novero delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera a), pacificamente soggette alle disposizioni del Codice per i settori ordinari. Non derogatoria, ma solo implicante un più ampio spettro soggettivo per i settori speciali, inoltre, è la qualificazione degli enti aggiudicatori, di cui all’art. 3, comma 29 del d.lgs n. 163 del 2006 (ora art. 3, comma 1, lettera “e” del d.lgs. n. 50 del 2016), mentre l’allegato VI al medesimo d.lgs. n. 163 contiene solo una mera elencazione non tassativa degli Enti, cui sono affidate funzioni nei settori speciali, di modo che non acquista ugualmente rilevanza derogatoria il fatto che si indichi come ente aggiudicatore, in tale ambito, la società Poste Italiane.</p>
<p>Il Collegio non ignora, tuttavia, l’ampia liberalizzazione e apertura alla concorrenza, intervenuti nel settore di cui trattasi, apertura che trova coronamento nella recente legge n. 124 del 4 agosto 2017 (<i>legge annuale per il mercato e la concorrenza</i>), che ha soppresso la precedente esclusiva di Poste Italiane per i servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle infrazioni del codice della strada.</p>
<p>Già con decisione della Commissione europea n. 1642 del 30 aprile 2008, inoltre, era stata stabilita l’esenzione degli appalti di Poste Italiane, relativi a servizi nazionali e internazionali di corriere espresso, mentre con successiva decisione 2010/12/UE del 5 gennaio 2010 è stata esclusa l’applicazione della direttiva 2004/17/CE sui settori speciali per i servizi finanziari, gestiti da Bancoposta (raccolta del risparmio, prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati, attività di investimento e previdenza complementare, servizi di pagamento e trasferimento di denaro).</p>
<p>Come sottolineato in particolare dall’AGCOM, tuttavia, l’operatività dell’ente in ambito concorrenziale rappresenta solo un indice dell’assenza del requisito teleologico, dovendosi riscontrare – per escludere del tutto tale requisito – anche il perseguimento di finalità schiettamente economiche, con piena assunzione del rischio di impresa: circostanze, queste ultime, che non si ravvisano per il cosiddetto servizio postale universale, assegnato a Poste Italiane s.p.a. fino al 30 aprile 2026, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 261 del 1999. La medesima normativa, all’art. 3, comma 12, dispone che l’onere per la fornitura del servizio universale sia finanziato attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato e mediante il Fondo di compensazione (non ancora attivato), di cui all’art. 10 dello stesso d.lgs. n. 261 del 1999.</p>
<p>In sede di valutazione del costo netto del servizio universale, in effetti, l’Autorità di norma non si attiene a quanto richiesto e contabilizzato dall’Ente, ma quantifica l’ammontare in base ai costi stimabili per un’impresa “<i>efficiente”,</i> come dovrebbe ritenersi quella operante nel settore: pur in presenza di tale richiamo a criteri di efficienza imprenditoriale, in ogni caso, il rischio di impresa appare chiaramente, se non escluso, attenuato.</p>
<p>Può dunque ritenersi delineato, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Codice degli appalti, l’ambito dei settori, in cui Poste italiane può operare con modalità derogatorie, rispetto alle regole generali vigenti in tema di appalti: regole, in base alle quali si è sinora ritenuto che la teoria del contagio fosse superata per le imprese pubbliche, ma non anche per gli organismi di diritto pubblico, essendo questi ultimi tenuti – ove operanti nei settori speciali – a seguire la relativa disciplina solo per le attività strumentali ai settori stessi, senza però sfuggire alla disciplina dei settori ordinari per ogni altra attività, in funzione degli interessi di rilievo per la collettività, comunque ai medesimi affidati.</p>
<p>Nonostante i principi da ultimo esposti, il Collegio non può comunque sottrarsi ad una duplice problematica: la prima, da riferire al carattere vincolante delle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in tema di giurisdizione, nel diritto processuale italiano; la seconda, attinente a possibili profili evolutivi della giurisprudenza comunitaria, in presenza della progressiva trasformazione di alcuni soggetti giuridici, istituiti come organismi di diritto pubblico, in vere e proprie imprese, la cui attività sia svolta, in modo ampiamente preponderante, in regime di concorrenza, come appunto rappresentato per Poste Italiane s.p.a. (cfr. al riguardo direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16, riferiti agli organismi che operano in condizioni normali di mercato, perseguendo profitti e sostenendo le perdite, con riferimento ad attività – ormai maggioritarie nel caso di specie – direttamente esposte alla concorrenza).</p>
<p>Con riferimento al primo quesito, il Collegio rileva che la Corte di Cassazione è in effetti chiamata ad accertare, in via definitiva e vincolante per la pronuncia di merito, ex art. 382 cod. proc. civ., la giurisdizione del giudice investito della causa nel sistema processuale italiano (anche in via di regolamento preventivo); la Corte di Giustizia UE, tuttavia, ha espresso il principio generale, secondo cui il diritto dell’Unione europea impedisce che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura interna, in base alla quale lo stesso dovrebbe attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni di quest’ultimo non siano conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla predetta Corte (cfr. Corte di Giustizia, sentenza in data 20 ottobre 2011, causa C-396/09 &#8211; Interedil s.r.l. in liquidazione).</p>
<p>Può dunque essere affermata la facoltà (o l’obbligo, per i giudici di ultima istanza) di rivolgersi alla Corte di Giustizia, ogni qual volta sussista un <i>“ragionevole dubbio</i>”, circa la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea, indipendentemente da qualsiasi contrastante pronuncia della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite in tema di giurisdizione, o dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, vincolante per le sezioni semplici del medesimo Consiglio di Stato (cfr. anche Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 aprile 2016 – causa C-689/13 – Puligienica Facility; Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 1982 – causa 283/81 – Cilfit).</p>
<p>Premesso quanto sopra, quale fattore legittimante della presente ordinanza (come già dell’ordinanza n. 7778/2018, di cui viene in parte ripreso il contenuto), si pone l’ulteriore questione – pregiudiziale per la decisione della controversia in esame – della compatibilità con la normativa comunitaria (direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) della disciplina nazionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera “e” del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (<i>Codice dei contratti pubblici</i>) ove tale norma sia intesa, in conformità all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella citata ordinanza n.4899/2018 (vincolante nel diritto interno per le questioni di giurisdizione), come derogatoria per le imprese, che operano nei settori speciali, di cui alla parte II del Codice, dei principi generali enunciati nell’art. 1 e nel medesimo art. 3, comma 1 lettera a) del Codice stesso, per quanto riguarda l’obbligo di procedure contrattuali ad evidenza pubblica, ove il contratto da concludere non sia attinente alle attività proprie dei settori speciali. In altri termini, si tratta di verificare se i principi, recepiti nella citata pronuncia Aigner, siano o meno suscettibili di superamento, in funzione di una spiccata prevalenza degli interessi di natura industriale e commerciale su quelli, di interesse per la collettività, giustificativi dell’originaria istituzione dell’organismo di diritto pubblico, ovvero se il riferimento a detta istituzione – formalmente presente nel citato art. 3, comma 1, lettera d), punto n. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 – debba essere ritenuto non superabile, anche per imprese operanti in ampio regime di concorrenza.</p>
<p>Come di seguito precisato, pertanto, non può che riproporsi, in rapporto a quanto sopra, il primo quesito, già sottoposto alla Corte di Giustizia con la più volte citata ordinanza collegiale n. 7778 del 2018, ma non solo.</p>
<p>Il Collegio ritiene, infatti, che debba essere diversamente articolato il quesito, riferito nella predetta (e nella presente) ordinanza al concetto di “<i>strumentalità</i>” – rispetto alle materie proprie dei settori speciali – quale limite per la cognizione del giudice amministrativo, anche ove possa riconoscersi il possibile evolversi della nozione di “<i>organismo di diritto pubblico</i>” in quella di “<i>impresa pubblica</i>”, in funzione di alcune peculiarità dei settori “<i>esclusi”</i> e, specificamente, a quello delle “<i>attività direttamente esposte alla concorrenza</i>” (art. 8 d.lgs. n. 50 del 2016 cit.). Quanto sopra, poichè il carattere attualmente concorrenziale del servizio postale – pur non risultando di per sé dirimente, rispetto alla questione di giurisdizione (come per tutti i settori esclusi, di cui agli articoli da 4 a 20 del Codice) – potrebbe tuttavia avere rilievo per escludere la qualificazione di Poste Italiane come organismo di diritto pubblico, quale organismo che opera in condizioni normali di mercato, perseguendo profitti e sostenendo perdite per attività – ormai maggioritarie – direttamente esposte alla concorrenza (direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 cit.).</p>
<p>A quest’ultimo riguardo il Collegio dubita del fatto che il riconoscimento di Poste Italiane quale “<i>impresa pubblica</i>” (ove pure ritenuto ammissibile dalla Corte UE), imponga – in conformità a quanto statuito nella più volte citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011 – di attenersi ad una valutazione restrittiva dell’attinenza dell’appalto alla materia, propria del settore speciale di riferimento. I limiti di tale valutazione, peraltro, sono comunque rilevanti per definire la specifica disciplina giuridica del singolo appalto, anche ove indetto da un soggetto, qualificabile come organismo di diritto pubblico e operante in uno dei settori speciali.</p>
<p>Mentre, infatti, appare condivisibile la tesi, secondo cui le imprese (pubbliche o private, queste ultime se titolari di un diritto speciale o esclusivo) sono attratte nel regime codicistico “<i>limitatamente ai settori speciali e non in termini generali….con conseguente inapplicabilità della c.d. teoria del contagio, di cui alla giurisprudenza Mannesman…</i>.” (Ad. Plen., n. 16/2011 cit.), non si ravvisa nella normativa comunitaria (direttiva 2014/25/UE) un preciso riferimento alla nozione di “<i>strumentalità”,</i> se intesa come diretta attinenza del servizio all’attività speciale, quale limite per l’applicabilità delle disposizioni, di cui agli articoli 114 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e della stessa cognizione del giudice amministrativo.</p>
<p>In via generale, il “<i>considerando”</i> n. 16 della direttiva 2014/25/UE – riferita appunto ai settori speciali – riconosce la possibilità di procedere all’aggiudicazione di appalti “<i>pertinenti a varie attività</i>” e soggetti a <i>“regimi giuridici diversi</i>”, con applicabilità, in ogni caso, al singolo appalto delle norme riferibili al settore cui lo stesso è “<i>principalmente destinato</i>”, come desumibile dagli atti di gara, o come dovrebbe essere, comunque, specificato dalla stazione appaltante.</p>
<p>Il principio è ribadito nell’art. 6 della medesima direttiva, che, in caso di mancata specificazione, detta nel terzo comma precisi parametri di priorità, quando l’oggetto contrattuale attenga appunto a materie, disciplinate da più di una direttiva. Il concetto di “<i>destinazione</i>” ad una determinata attività, per scelta della stazione appaltante, appare in ogni caso ben più ampio di quello recepito dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2011 (che ammetteva come pertinente al settore speciale di riferimento un servizio di guardianìa, solo se acquisito per una rete energetica gestita dall’ENI, ma non anche per la vigilanza dei relativi uffici amministrativi). C’è invece da chiedersi – alla luce della disciplina comunitaria – se il contratto, da ritenere <i>“estraneo</i>” al regime dei settori speciali, non debba piuttosto riferirsi ad ogni attività che le imprese pubbliche – o i soggetti privati titolari di un diritto di esclusiva – siano effettivamente liberi di intraprendere, ma nettamente al di fuori dei settori in questione, come vorrebbe l’enunciato principio di “<i>estraneità</i>”, in grado di sottrarre l’attività contrattuale alle regole dell’evidenza pubblica (anche nella forma attenuta, di cui agli articoli 4 e seguenti del Codice). Quanto sopra, al fine di evitare distinzioni che appaiono artificiose, ove riferite ad attività necessarie o complementari per la gestione dei settori speciali (organizzazione di uffici, relativa manutenzione o sorveglianza e simili), con frequente incertezza sulla disciplina applicabile e distorsioni in tema di giurisdizione, nel caso in cui sia chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con inevitabile sovrapposizione della questione di merito sopra indicata (strumentalità, o meno, dell’oggetto contrattuale alla materia propria dei settori speciali) a quella di rito, oggetto effettivo di cognizione della Suprema Corte.</p>
<p>Non a caso, in effetti, l’art. 13, comma 1, lettera b) della direttiva 2014/25/UE delinea l’ambito di applicabilità della direttiva stessa ai servizi postali, con riferimento esteso ad “<i>altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali</i>”, comprendendo fra questi ultimi sia quelli rientranti nel <i>“servizio universale, istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi</i>” (art. 13 cit., comma 2, lettera b).</p>
<p>E’ già stato sottolineato, infine, come il “<i>considerando”</i> n. 16 della direttiva 2014/24/UE richieda di specificare l’attività, a cui l’appalto – in astratto soggetto alle regole dei settori speciali, ma a volte destinato a regolare anche attività diverse – sia in effetti destinato. Quanto sopra richiede consapevolezza del regime giuridico applicabile, con gli obblighi di trasparenza e certezza del diritto, che costituiscono principi immanenti all’intero settore dei contratti pubblici (ivi compresi i settori, che il d.lgs. n. 50 del 2016 definisce “<i>esclusi”</i>).</p>
<p>E’ quindi corretto chiedersi, conclusivamente, anche se sia conforme alla disciplina comunitaria, estesa al concetto di abuso del diritto (Corte di Giustizia, 5 luglio 2007, causa C-321/05 Kofoed), la prassi – sempre più frequente nel sistema giuridico nazionale – di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo solo dopo le prime decisioni, anche cautelari, di quest’ultimo, per gare indette a norma del codice dei contratti pubblici, con bandi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, senza alcuna precisazione, in tale sede, del carattere di mero autovincolo della scelta compiuta dalla stazione appaltante: scelta, la cui legittimità ed i cui effetti dovrebbero essere sottoposti al giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi – si deve supporre – in base alle sole disposizioni del codice civile, non essendo applicabile in alcuna forma il codice dei contratti pubblici (benchè espressamente richiamato e, quindi, in contrasto con quanto i concorrenti erano legittimati a ritenere).</p>
<p>Il Collegio ritiene pertanto che il presente giudizio debba essere sospeso, per sottoporre alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, i seguenti quesiti, inerenti a questioni pregiudiziali alla pronuncia richiesta (in quanto implicanti la sussistenza, o meno, di giurisdizione del giudice amministrativo):</p>
<p>1) se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata “<i>organismo di diritto pubblico</i>”, ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);</p>
<p>2) se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale – e regole esclusivamente privatistiche – per l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 (Cass. SS.UU. n. 4899 del 2018 cit. e, per l’ultima parte, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.);</p>
<p>4) se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece – ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico – soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente – in via evolutiva rispetto all’originaria istituzione – attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile dalla ricordata pronuncia n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; il “<i>considerando</i>” n. 21 e l’art. 16 della citata direttiva 2014/23/UE, d’altra parte, pongono solo un parametro presuntivo, per escludere la natura di organismo di diritto pubblico per le imprese, che operino in condizioni normali di mercato, essendo comunque chiaro, in base al combinato disposte delle medesime disposizioni, il prioritario riferimento alla fase istitutiva dell’Ente, ove quest’ultimo sia destinato a soddisfare “<i>esigenze di interesse generale</i>” (nel caso di specie sussistenti e non ancora cessate);</p>
<p>5) se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al settore speciale e attività diverse, il concetto di “<i>strumentalità</i>” – rispetto al servizio di specifico interesse pubblico – debba essere inteso in modo non restrittivo (come sinora ritenuto dalla giurisprudenza nazionale, in conformità alla ricordata pronuncia n. 16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ostando, a quest’ultimo riguardo, i principi di cui al “<i>considerando</i>” n. 16, nonché gli articoli 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano – per l’individuazione della disciplina applicabile, il concetto di “<i>destinazione</i>” ad una delle attività, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere “<i>destinate</i>” al settore speciale di riferimento – anche con le modalità vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi – tutte le attività funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonché i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività “<i>estranee”</i>, che il soggetto pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario (di quest’ultimo tipo ad esempio, per quanto qui interessa, è certamente il servizio bancario svolto da Poste Italiane, ma non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla fornitura e all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, se posti al servizio dell’intero ambito di attività del Gruppo, pur essendo particolarmente necessari appunto per l’attività bancaria). Non sembra peraltro inutile sottolineare lo “<i>sbilanciamento</i>”, indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi;</p>
<p>6) se infine l’indizione – con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario – di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all’ampliata nozione di <i>“strumentalità</i>”, di cui al precedente quesito n. 5), ovvero – in via subordinata – se l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che – pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di giurisdizione (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.) – rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poichè lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale.</p>
<p>Ai sensi della «<i>nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali»</i> trasmessa dalla Corte di giustizia all’Italia in data 8 novembre 1996, vanno trasmessi alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato in copia i seguenti atti:</p>
<p>&#8211; ricorso e memorie delle parti resistenti;</p>
<p>&#8211; ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4899 in data 1 marzo 2018;</p>
<p>&#8211; sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nn. 13, 14, 15 e 16 del 2016;</p>
<p>&#8211; sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 1 agosto 2011, n.16;</p>
<p>&#8211; sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2014, n. 2720;</p>
<p>&#8211; ordinanza collegiale del TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 7778 del 12 luglio 2018;</p>
<p>&#8211; copia del testo delle seguenti norme: articoli 1, 3, 4, 14 e 120 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;</p>
<p>&#8211; la presente ordinanza.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone:</p>
<p>1) a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia degli atti ivi indicati;</p>
<p>2) la sospensione del presente giudizio.</p>
<p>Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-26-4-2019-n-5327-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 26/4/2019 n.5327 &#8211; Appalto dei lavori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2016 n.5327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-18-11-2016-n-5327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-18-11-2016-n-5327/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2016 n.5327</a></p>
<p>Pres. Caso, est. Liguori Sull’annullamento del provvedimento di risoluzione del contratto inerente la concessione di una piscina comunale e sulla natura del relativo canone 1. Contratti della P.A. – Affidamento in concessione di un impianto sportivo – Controversie sul rapporto concessorio – Giurisdizione del G.A. – Sussiste. &#160; 2. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-18-11-2016-n-5327/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2016 n.5327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-18-11-2016-n-5327/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2016 n.5327</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caso, est. Liguori</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del provvedimento di risoluzione del contratto inerente la concessione di una piscina comunale e sulla natura del relativo canone</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – Affidamento in concessione di un impianto sportivo – Controversie sul rapporto concessorio – Giurisdizione del G.A. – Sussiste. &nbsp;<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">2. Contratti della P.A. – Affidamento in gestione e appalto di servizi – Elemento di distinzione – Modalità di remunerazione – Eventuali controversie – Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste – Ragioni.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">3. Contratti della P.A. – Affidamento in concessione della gestione di una piscina comunale – Pagamento del canone – Costituisce un’obbligazione primaria del contratto – Violazione dei termini di pagamento – Legittima l’azionamento della clausola risolutiva espressa da parte della P.A.<o_p></o_p></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Atteso che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell&#8217;art. 826, ultimo comma, del cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell&#8217;interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, qualora tali beni siano dati in concessione a privati, restano devolute al giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, incluse quelle sull&#8217;inadempimento degli obblighi concessori e sulla decadenza del concessionario. (1)</strong><o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><strong>2. In caso di affidamento in gestione di un impianto sportivo è la modalità della remunerazione che distingue la concessione dall&#8217;appalto di servizi: si tratta, invero, di concessione quando l&#8217;operatore assume i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull&#8217;utenza, mentre si ha un appalto quando l&#8217;onere del servizio grava sostanzialmente sull&#8217;Amministrazione. In ogni caso, in forza dell’art. 133, co. 1, lett. b) e lett. c) cpa le eventuali controversie sorte tra il privato concessionario e la P.A. devono ritenersi devolute al Giudice Amministrativo quale giudice esclusivo delle controversie afferenti alle concessioni di beni pubblici, cioè di tutte le controversie che in qualche modo attengono al rapporto concessorio, incidendo sulla sua durata o sulla sua stessa esistenza, ovvero sulla sua rinnovazione, e tra esse sono da ricomprendere certamente quelle aventi ad oggetto atti comportanti la decadenza (o comunque la risoluzione del rapporto) per inadempimento del concessionario.</strong><o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><strong>3. Nel caso di un contratto di affidamento in concessione di una piscina comunale ad un privato, il pagamento del canone concessorio costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto e considerato che tale essenzialità si estende anche ai termini di pagamento, l’eventuale reiterato mancato rispetto (per più di tre volte) delle modalità di corresponsione del canone da parte del privato, legittima l’Amministrazione concedente ad azionare la clausola risolutiva espressa prevista dalla convenzione. (2)</strong><o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><em><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(1) cfr. Cass. Civ., sez. un., 20/4/2015, n. 7959; Cass. Civ. sez. un. 23/7/2001, n. 10013; Cons. Stato, Sez. V, 26/7/2016 n. 3380; TAR Liguria, 23/6/2016 n. 700; TAR Abruzzo Pescara, 14/10/2016 n. 329; TAR Abruzzo Pescara, 11/7/2016 n. 258; TAR Umbria, 26/1/2006 n. 24; Cons. Stato, Sez. VI, 13/5/2016 n. 1937; Cons. Stato, Sez. VI, 16/3/2016 n. 1061.</span></em><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"><o_p></o_p></span></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><em><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(2) cfr. Cons. Stato sez. V, 23/6/2014 n. 3137.</span></em><br />
<span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"><o_p></o_p></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
Pubblicato il 01/12/2016<br />
<strong>N. 05554/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01481/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Ottava)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1481 dell’anno 2016, proposto da:&nbsp;<br />
A.S.D. Assonuoto Club Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Pietropaolo Di Matteo (C.F. DMTPRP77R01F839V), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Napoli, al corso Umberto I n.23;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Perone (C.F. PRNLCU78H12L259K) e Lidia Gallo (C.F. GLLLDI69A58A512U), con domicilio eletto presso lo studio del primo di costoro, in Napoli, alla via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale Isola/G8;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa sospensione dell’efficacia,</em><br />
&#8211; della nota provvedimento del Comune di Caserta prot n.18582 del 3.3.2016 di comunicazione della conclusione del procedimento teso alla risoluzione del contratto inerente alla concessione della piscina comunale, datato 7.6.2012, rep. n. 212107;<br />
&#8211; della determinazione n. 388 del 29.3.2016 con cui è stata comunicata alla ricorrente la revoca del contratto di concessione della piscina comunale, datato 7.6.2012, rep. n. 212107, provvedendosi contestualmente alla escussione della fidejussione prestat<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta in data 1/5 aprile 2016 e depositato lo stesso 5 aprile, la A.S.D. Assonuoto Club Caserta ha esposto<br />
&#8211; che, con bando del 31.10.2011, iscritto al prot. n. 15 — Em.7a, il Comune di Caserta indiceva gara d&#8217;appalto (n. 3491951120) per l&#8217;affidamento in concessione della gestione pluriennale della Piscina Comunale “F. Dennerlein”, sita al Corso Giannone;<br /
- che la procedura selettiva aveva ad oggetto la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la custodia sulle strutture, sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature e d
- che nella lex specialis veniva descritto lo stato dei luoghi, ivi evidenziandosi che l'impianto non era funzionante a causa di gravi lesioni strutturali e cedimenti verticali della vasca, tali da imporre la risoluzione del precedente contratto; per cui,
- che alla gara partecipava unicamente essa A.S.D. Assonuoto Club Caserta, che, all'esito, veniva dichiarata aggiudicataria con determinazione dirigenziale di R.U. n. 215 del 29.2.2012;<br />
&#8211; che, con contratto rep. n. 21107 del 7.6.2012, registrato il 14.6.2012 al n. 336 — serie 1 — presso l&#8217;Ufficio Territoriale di Caserta dell&#8217;Agenzia delle Entrate, si procedeva alla stipulazione della convenzione in concessione tra l&#8217;ente locale e l&#8217;aggiu<br />
&#8211; che nel medesimo contratto, all&#8217;art. 4, si stabilivano gli&nbsp;<em>oneri</em>&nbsp;cadenti a carico al concessionario e, segnatamente: &#8220;-&nbsp;<em>la realizzazione con inizio entro trenta giorni dalla stipula del contratto e termine entro i successivi<br />
&#8211; che il regolamento pattizio prevedeva altresì, nel caso di inadempimento del concessionario, quanto segue: &#8220;<em>Ai sensi dell&#8217;art. 1456 c.c., nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento) gravi<br />
&#8211; che, ottenuta l&#8217;aggiudicazione, essa Assonuoto provvedeva all&#8217;avvio dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;impianto, la cui ultimazione era riconosciuta dal Comune con certificazione prot. n. 15385 del 19.2.2013 (e il costo di tali lavori veniva ad essere<br />
&#8211; che, con nota prot. n. 50277 del 15.4.2015, il Comune di Caserta comunicava ad essa concessionaria l&#8217;inadempimento relativo al canone concessorio per gli anni 2012, 2013 e 2014, contestando la mancata corresponsione di un importo complessivamente quanti<br />
&#8211; che, in riscontro, essa ricorrente, con nota datata 20.4.2015, debitamente protocollata, contestando la pretesa comunale, evidenziava come il dies a quo per il pagamento del canone, secondo quanto espressamente previsto dal contratto, decorresse dalla d<br />
&#8211; che, perciò, l&#8217;importo effettivo, calcolato a far data dal 18.2.2013, e quindi comprensivo delle annualità 2013-2014, avrebbe dovuto essere quantificato in € 52.000,00 anziché in € 64.000,00;<br />
&#8211; che, sempre nella citata missiva, evidenziava di aver già proceduto, per la medesima causale, al versamento € 13.000,00 (somma non calcolata dall&#8217;amministrazione e della quale veniva trasmessa copia dei relativi pagamenti, a mezzo bonifico bancario), e<br />
&#8211; che seguiva l’invio, da parte dell’amministrazione comunale, della nota prot. n. 60885 del 28.7.2015 (il cui contenuto risultava identico alla precedente nota prot. n. 50277), e della nota prot. n. 68409 del 7.9.2015 (recante nuovamente la comunicazione<br />
&#8211; che, con successiva nota (mancante di protocollo e data), recante oggetto: &#8220;ASD Assonuoto — Concessione piscina comunale Dannerlein. Rif. ns. del 07.09.2015, prot. n. 68408&#8221;, l&#8217;ente locale, pur acclarando l&#8217;avvenuta ricezione del pagamento sopra indicat<br />
&#8211; che dopo ciò, con nota datata 13.10.2015, essa ricorrente notiziava il Comune dell&#8217;avvenuto versamento di ulteriori € 3.000,00;<br />
&#8211; che con nota prot. n. 79680 del 15.10.2015, l&#8217;amministrazione, prendendo atto dei versamenti precedentemente effettuati, evidenziava che l&#8217;ultimazione dei lavori era avvenuta in data 19.10.2012, sebbene certificata soltanto il successivo 18.2.2013 (sicc<br />
&#8211; che, in riscontro, con missiva datata 6.11.2015, si comunicava l&#8217;avvenuto pagamento di ulteriori € 3.000,00;<br />
&#8211; che, con nota prot. n. 89401 del 16.11.2015, prendendo atto del bonifico effettuato, l&#8217;ente locale comunicava la conclusione del procedimento alla data del 12.11.2015, contestualmente invitando il presidente dell&#8217;Assonuoto a presentarsi presso gli uffic<br />
&#8211; che, all&#8217;esito dell&#8217;audizione, l&#8217;associazione ricorrente provvedeva al versamento di ulteriori somme di denaro in favore del Comune (più precisamente: 1- con nota iscritta al prot. comunale n. 98949 del 17.12.2015, comunicava l&#8217;avvenuto pagamento di 10.<br />
&#8211; che, ciò nonostante, con nota prot. n. 18582 del 3.3.2016, il Comune di Caserta determinava la risoluzione del rapporto contrattuale, in forza della seguente, testuale, motivazione &#8220;<em>si comunica per quanto sopra,ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, c<br />
&#8211; che con nota datata 22.3.2016, iscritta al prot. com. n. 24343, essa ricorrente comunicava l&#8217;avvenuto bonifico di ulteriori € 4.000,00 (effettuato il 21.3.2016);<br />
&#8211; che, tuttavia, con determinazione n. 388 del 29.3.2016, il Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Caserta comunicava la revoca del contratto stipulato il 7.6.2012, rep. n. 21107, con efficacia a far data dal 18.4.2016, con escussione della fidej<br />
&#8211; che tale atto presentava, testualmente, le seguenti determinazioni: &#8220;<em>1. Dichiarare, in presenza di quanto sopra, l&#8217;avvenuta revoca, a far data dal 18.04.16, del contratto di concessione del 07/06/2012 Rep° n. 21107, registrato in data 14/06/2012 al<br />
Tanto esposto, l’associazione ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
A) SULLA LEGITTIMITÀ DELLA NOTA PROT. N. 18582 DEL 3.3.2016 E DEGLI ATTI AD ESSA PRESUPPOSTI.<br />
I — VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST. VIOLAZIONE ED ERRATA VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 3 L 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. SVIAMENTO DI POTERE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: sussisterebbe una carenza di motivazione degli atti in questione; la motivazione sarebbe totalmente inconsistente, sì da non consentire di comprendere, alla luce della regolamentazione contrattuale, le ragioni delle contestazioni giustificanti l&#8217;atto ablatorio emesso; mancherebbe qualsivoglia richiamo alla gravità degli inadempimenti contestati, con particolare riferimento ai periodi contrattuali per i quali sarebbero stati ritenuti non corrisposti i dovuti corrispettivi, nonché alla valutazione, per le dette finalità risolutorie, dei pagamenti effettuati nel corso degli anni dalla Assonuoto.<br />
II &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 15 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 21107. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 1456 C.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ: stando alle previsioni del richiamato art. 15 del contratto di concessione, a qualsivoglia (e non meglio specificato) inadempimento contrattuale da parte del concessionario conseguirebbe, in via automatica, lo scioglimento del rapporto concessorio, ma un tale automatismo risolutorio non potrebbe operare nel caso controverso, sicché, del tutto illegittimamente, l&#8217;amministrazione ha proceduto, in forza della citata clausola pattizia, all&#8217;unilaterale caducazione del contratto; sebbene il citato art. 15 richiami, a sua volta, espressamente l&#8217;art. 1456 c.c., nella specie non potrebbe dirsi introdotta una clausola risolutiva espressa, stante la sua generica formulazione; potrebbe essere tale, per costante posizione dottrinale e giurisprudenziale, soltanto una clausola contenente la specifica individuazione delle obbligazioni al cui inadempimento le parti ricollegano la risoluzione di diritto del contratto, mentre essa sarebbe invece inapplicabile quando il suo operare sia subordinato all&#8217;inadempimento di una pluralità di obbligazioni non individuate né specificate; l&#8217;art. 15 del contratto controverso subordinerebbe, palesemente, l&#8217;applicazione della citata clausola all&#8217;inadempimento di talune obbligazioni non dettagliatamente individuate, con la conseguenza che la detta clausola non potrebbe essere considerata come risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.; il mancato pagamento dei canoni concessori avrebbe dovuto perciò imporre all&#8217;amministrazione comunale l&#8217;applicazione della disciplina relativa all&#8217;inadempimento contrattuale, e, in particolare, della prescrizione di cui all&#8217;art. 1455 c.c. sull&#8217;importanza dell&#8217;inadempimento; l&#8217;alternatività tra i citati rimedi risolutori, quindi, stante l&#8217;insussistenza di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (costituente per l&#8217;interprete impedimento ad effettuare una valutazione sulla gravità dell&#8217;inadempimento, essendo quest&#8217;ultima già stata effettuata a monte dalle parti nella stipulazione del contratto), avrebbe imposto che la vicenda controversa, ai fini caducatori controversi, fosse stata definita secondo il paradigma e le modalità di cui all&#8217;art. 1455 c.c.; dovendo il giudice procedere ad una valutazione della gravità dell&#8217;inadempimento, dovrebbe allora valutare la ragionevolezza della decisione amministrativa in relazione al comportamento serbato dalla ASSONUOTO; a tal proposito, l&#8217;Assonuoto avrebbe versato nelle casse comunali, per la controversa causale, l&#8217;importo complessivo di € 48.000,00, a fronte di un totale di € 71.500,00 relativo alle annualità 2013, 2014 e 2015 (fino al 18.11.2015); l&#8217;amministrazione, invece, non solo avrebbe erratamente quantificato l&#8217;importo dovuto (determinandolo in € 88.000,00 a fronte dei complessivi € 71.500,00) ma avrebbe anche omesso di considerare, ai fini quantificatori, i pagamenti che, per la nota causale e nel corso del tempo, avrebbe effettuato l’odierna ricorrente, tralasciando altresì qualsivoglia osservazione e/o riscontro sulle argomentazioni difensive da questa reiteratamente fornite in sede partecipativa; in estrema sintesi, sia con riferimento al profilo oggettivo, consistente nella gravità dell&#8217;inadempimento contestato, sia in ordine al profilo soggettivo del comportamento assunto dall’odierna ricorrente, sarebbe evidente l&#8217;illegittimità dell&#8217;azione amministrativa, palesemente deviata nell&#8217;applicazione delle norme in materia di risoluzione contrattuale di derivazione civilistica, oltreché dei principi di razionalità, ragionevolezza, logicità e buon andamento.<br />
III &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 15 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 21107. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 1456 C.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ: sussisterebbe l’illegittimità della censurata revoca, anche a volerla ritenere conseguente all’applicazione dell&#8217;art. 15 del contratto concessorio, il quale espressamente statuisce la risoluzione (a prescindere dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1456 c.c.) nelle ipotesi in cui &#8220;<em>dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento) gravi violazioni degli obblighi non eliminate dal concessionario</em>&#8220;, e ciò perché nella fattispecie in questione sarebbe mancato il verificarsi dei presupposti fattuali previsti; in disparte la genericità di detta clausola, secondo quanto rilevato in precedenza, comunque, laddove le contestazioni potessero afferire al mancato pagamento, da parte della ricorrente, del canone annuale, la conseguenza risolutoria ivi prevista non potrebbe pregiudicare la validità e l&#8217;efficacia del rapporto negoziale, stante l&#8217;inconsistenza numerica delle annualità oggetto di contestazione; l&#8217;annualità 2012, reiteratamente pretesa dal Comune, in realtà sarebbe stata, infatti, erroneamente computata, poiché, in forza della citata previsione contrattuale, il relativo pagamento (rectius, il pagamento della prima annualità) non sarebbe potuto avvenire prima del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione, reso nell’occasione dall&#8217;ente committente soltanto il 18.2.2013; su tale premessa, ed anche alla luce delle annualità contestate sin dalla comunicazione di avvio del procedimento (ossia quelle per gli anni 2012, 2013 e 2014), oltre che delle prescrizioni negoziali &#8211; laddove si definisce annuale il canone concessorio &#8211; gli inadempimenti liquidatori contestati alla ricorrente non si sarebbero manifestati per più di tre volte, afferendo essi ai soli periodi contrattuali 18.2.2013/17.2.2014 e 18.2.2014/31.12.2014, con la conseguente, necessaria, inapplicabilità della clausola risolutiva suddetta; le medesime conclusioni varrebbero, altresì, nell’ipotesi in cui, pur se (in via irrituale, a far data dalla nota prot. n. 79680/15 del 15.10.2015) il Comune avesse contestato il mancato pagamento dell&#8217;annualità 2015, poiché gli inadempimenti liquidatori della Assonuoto comunque non sarebbero più di 3;<br />
IV — STESSA CENSURA SUB III PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 15 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 21107. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 1456 C.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ: in via gradata, qualora al fine di valutare il numero delle prestazioni liquidatorie non effettuate dalla ricorrente si facesse riferimento, non alla definizione contrattuale del canone (ivi indicato come annuale), bensì alle sue modalità di pagamento, così come illustrate all&#8217;art. 4 del regolamento pattizio (a mente del quale il canone, soggetto a revisione secondo gli indici e rivalutazione ISTAT per famiglie di operai e impiegati, deve essere versato, a regime, in due rate anticipate eguali e semestrali, entro il 10 gennaio e 10 luglio di ciascun anno. Per l&#8217;anno 2012 la quota di canone da corrispondere fino al 31 dicembre, a far tempo dall&#8217;ultimazione e certificazione dei lavori, verrà pagata unitamente alla prima rata del 2013&#8230;), la previsione risolutoria ex art. 15 della convenzione non potrebbe trovare comunque applicazione; posto, infatti, il canone concessorio pari a € 26.000,00 annui, a far data dal 18.2.2013 (dies a quo del relativo pagamento) e sino al 18.11.2015, prudentemente calcolando le prime due mensilità dell&#8217;anno 2013, il suo importo complessivo sarebbe ammontato a € 71.500,00, per cui, suddividendo tale importo secondo i criteri di pagamento illustrati, si avrebbero n. 5 semestralità pari a € 13.000,00 ciascuna, con un ulteriore scarto di € 6.500,00, per cui, tenuto conto della circostanza che la ricorrente, con riferimento ai pagamenti contestati, reiteratamente ritenuti dall&#8217;ente locale afferenti alle annualità sino al 18.11.2015 (così come emergerebbe palese dalle molteplici note emesse, oltre che dal profilo motivazionale del provvedimento principalmente impugnato), avrebbe versato complessivi €48.000,00 (ossia n. 3 semestralità per complessivi € 39.000,00, oltre ad un residuo di € 9.000,00 imputabile alla 4^ semestralità e/o agli interessi legali), ne deriverebbe l&#8217;incontestabilità di inadempimenti della medesima specie effettuati per più di tre volte;<br />
V &#8211; VIOLAZIONE ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ DELLA SCELTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E/O ERRORE NEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 21107: nei provvedimenti impugnati, l&#8217;amministrazione contesta il mancato pagamento del canone periodico annuale per tutta la durata del contratto, addebitando alla ricorrente una somma quantificata in € 88.000,00, pur riconoscendo versamenti per € 20.000,00, ma tali somme sarebbero frutto di una valutazione viziata da evidente profilo di illegittimità per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti; l&#8217;amministrazione, nel calcolare le somme dovutele, erroneamente ed indebitamente avrebbe considerato anche il mancato pagamento dell&#8217;annualità 2012; tale annualità, invece, non avrebbe potuto essere computata, giacché l&#8217;impianto sportivo, così come emergerebbe evidente dalla documentazione in atti, sarebbe stato giuridicamente e fattualmente inutilizzabile sino al rilascio del certificato di ultimazione lavori; detta non fruibilità sarebbe derivata da uno stato di fatiscenza già noto all&#8217;amministrazione, tanto da essere descritto negli atti di gara, e la effettiva fruibilità sarebbe stata subordinata al completamento dei lavori, da debitamente certificarsi da parte dello stesso ente locale; contrariamente a quanto ex adverso affermato, l&#8217;annualità 2012 avrebbe dovuto essere necessariamente scomputata dal calcolo dei canoni dovuti, con conseguente decorrenza del dies a quo a far data dal 18.2.2013; l&#8217;obbligazione di pagamento del canone sarebbe caduta a carico della ricorrente soltanto all&#8217;esito del rilascio del certificato di ultimazione lavori, di esclusiva competenza dell&#8217;amministrazione, così come espressamente statuito all&#8217;art. 1 del contratto di concessione (nella parte in cui si prevede che &#8220;<em>Le parti concordano che il tempo necessario per l&#8217;esecuzione di tali interventi, qualora comporti la chiusura totale dell&#8217;impianto e la sua mancata fruibilità, non verrà computato ai fini della durata della convenzione, di cui al successivo articolo 2</em>&#8220;); siffatto certificato di ultimazione lavori, come dimostrato dalla documentazione in atti, sarebbe stato rilasciato dal Comune di Caserta in data 18.2.2013, sicché solo da tale momento sarebbe sorto l&#8217;obbligo del concessionario di pagamento del canone concessorio; sarebbero inconferenti, al riguardo, le argomentazioni rese nella nota comunale prot. n. 79680 del 15.10.2015, laddove si ritiene detto termine anticipato alla data di completamento dei lavori così come dichiarata dal concessionario, e, quindi, a prescindere dall&#8217;effettivo controllo sulla regolarità, tecnica ed amministrativa, degli stessi; erroneamente l&#8217;amministrazione, in tale sede, avrebbe ritenuto che la data di decorrenza del pagamento fosse il 19.10.2012.<br />
VI &#8211; VIOLAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ DELLA SCELTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E/0 ERRORE NEI PRESUPPOSTI. DIFETTO ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ: l&#8217;amministrazione avrebbe reputato sussistenti i presupposti per la risoluzione contrattuale sulla base dell’accertamento, in danno della ricorrente, del mancato pagamento di un credito complessivamente quantificato in € 88.000,00, oltre gli interessi, nonché sostenendo che, per la medesima causale, essa ricorrente avrebbe effettuato versamenti, nel corso degli anni, per soli € 20.000,00; tali argomentazioni sarebbero, tuttavia, palesemente illegittime, giacché fondate su un evidente difetto di istruttoria ed errore sui presupposti, non avendo l&#8217;ente locale calcolato l&#8217;effettivo importo in concreto versatogli (nel corso del fitto scambio epistolare sarebbe stato più volte notiziato dei pagamenti di volta in volta effettuati); già in riscontro alla prima nota comunale prot. n. 50277 del 15.4.2015, l’ASSONUOTO (cfr. missiva del 20.4.2015, in atti) avrebbe comunicato il pagamento di € 13.000,00, avvenuto a mezzo bonifici bancari del 6.2.2014 (per € 6.500,00, con causale acconto affitto piscina comunale) e dell&#8217;8.4.2014 (per € 6.500,00, con causale 2° acconto affitto piscina comunale), ma tale circostanza non sarebbe stata mai valutata nel rapporto epistolare successivamente intercorso, durante il quale l&#8217;amministrazione si sarebbe esclusivamente premurata di sollecitare il pagamento delle somme (erratamente) contestate, senza fornire alcun riscontro su quelle reiteratamente versate e debitamente comprovate dalla ricorrente; soltanto nella nota prot. n. 79680 del 15.10.2015, l&#8217;ente avrebbe preso atto dei versamenti effettuati, sebbene limitatamente a quelli di € 5.000,00 del 14.9.2015 (con causale acconto canone concessione piscina comunale “F. Dennerlein”) e di € 3.000,00 del 12.10.2015 (con causale acconto canone concessione piscina comunale “F. Dennerlein”); successivamente, prima della ricezione del primo provvedimento impugnato e della successiva determinazione dirigenziale n. 388 del 29.3.2016 con cui è stata comunicata formalmente la risoluzione contrattuale, essa parte istante avrebbe effettuato i seguenti, ulteriori, pagamenti:<br />
1) € 3.000,00 del 4.11.2015, con causale acconto canone concessione piscina comunale “F. Dennerlein”;<br />
2) € 5.000,00 del 15.12.2015, con causale acconto canone concessione piscina comunale “F. Dennerlein”;<br />
3) € 5.000,00 del 16.12.2015, con causale acconto canone concessione piscina comunale “F. Dennerlein”;<br />
4) € 5.000,00 del 14.1.2016, con causale acconto canone concessione piscina comunale “F. Dennerlein”;<br />
5) € 5.000,00 del 16.2.2016, con causale acconto canone concessione piscina comunale “F. Dennerlein”;<br />
6) € 4.000,00 del 21.3.2016, con causale acconto canone di concessione piscina comunale “F. Dennerlein” contratto rep. n. 21107 del 07 giugno 2012;<br />
per cui, in definitiva, sarebbero stati versati, nelle casse comunali, per la controversa causale, complessivamente € 48.000,00; quindi, la somma di € 20.000,00 conteggiata dal Comune a tale titolo, sarebbe evidentemente frutto di una sommaria e generica attività istruttoria, dalla quale emergerebbe la superficialità dell&#8217;azione amministrativa intrapresa.<br />
B) SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA DETERMINAZIONE N. 388 DEL 29.03.2016.<br />
VII — ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. STESSE CENSURE SUB I, II, III, IV, V, VI: le argomentazioni in diritto precedentemente sostenute influirebbero anche sulla legittimità della determinazione n. 388 del 29.3.2016, con cui l&#8217;amministrazione ha provveduto a comunicare formalmente l&#8217;invalidazione del contratto di concessione a far data dal 18.4.2016 (l&#8217;emanazione di tale determinazione sarebbe già stata anticipata nel punto b della motivazione della nota prot. n. 18582 del 3.3.2016, laddove era espressamente previsto che &#8220;<em>con successivo atto, lo scrivente provvederà alla formale dichiarazione della risoluzione del contratto de quo</em>&#8220;).<br />
In data 20 aprile 2016 si è costituito in giudizio il Comune di Caserta, contestando l’ammissibilità e, comunque, la fondatezza del proposto ricorso.<br />
Parte ricorrente ha prodotto documentazione il 26 e 27 aprile 2016, nonché il successivo 5 maggio.<br />
Con ordinanza n. 704/2016 del 5 maggio 2016, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla associazione ricorrente, per l’effetto sospendendo l’efficacia degli atti impugnati.<br />
In data 14 giugno 2016 si è costituito l’avv. Lucio Perone quale difensore dell’intimato Comune, in affiancamento al precedente patrocinatore.<br />
In data 8 settembre 2016, l’avv. Pietropaolo Di Matteo si è costituito quale nuovo difensore della ricorrente, in sostituzione del precedente, rinunciatario al mandato.<br />
Il 5 settembre 2016 parte resistente ha depositato una memoria.<br />
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Oggetto di gravame nel presente giudizio sono gli atti con cui il Comune di Caserta ha dapprima<br />
(nota prot n. 18582 del 3.3.2016) dato comunicazione all’interessata A.S.D. ASSONUOTO CLUB CASERTA della conclusione del procedimento teso alla risoluzione (per reiterate inadempienze di detta società in ordine al regolare versamento del canone dovuto) del contratto inerente la concessione della piscina comunale, datato 7.6.2012, rep. n. 212107 con essa intercorrente; e, successivamente ha disposto (determina n. 388 del 29.3.2016) la revoca appunto del suddetto contratto a far data dal 18.4.2016, con contestuale escussione della fidejussione prestata a garanzia degli obblighi contrattualmente previsti.<br />
Va detto che con il contratto in parola (avente quale oggetto &lt;<em>convenzione per la concessione in gestione pluriennale della piscina comunale “F. Dannerlein” di corso Giannone. Importo €598.000,00 oltre i.v.a.</em>&nbsp;&gt; e intercorrente tra il concedente Comune di Caserta e la A.S.D. ASSONUOTO CLUB CASERTA) le parti hanno disciplinato sia la concessione del bene pubblico e del servizio, che il rapporto contrattuale, prevedendo varie obbligazioni a carico del gestore.<br />
Ai fini della decisione è opportuna una ricostruzione della disciplina convenzionale e contrattuale per quanto attiene agli obblighi reciproci delle parti e alla disciplina risolutoria.<br />
Nell&#8217;art. 4 sono state, in particolare, analiticamente indicate tutte le prestazioni incombenti sulla concessionaria (in primis “<em>il pagamento del canone di concessione annuale pari ad euro 26.000,00 oltre i.v.a.</em>”, soggetto a revisione secondo gli indici di rivalutazione ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, e da versarsi “<em>a regime, in due rate anticipate eguali e semestrali, entro il 10 gennaio e 10 luglio di ciascun anno</em>”; per l’anno 2012 la quota di canone da corrispondere sino al 31 dicembre “<em>a far tempo dall’ultimazione e certificazione dei lavori</em>” avrebbe dovuto essere pagata “<em>unitamente alla prima rata del 2013</em>”), dopo che nel precedente art. 3, è stata prevista l’assunzione da parte di quest’ultima di “<em>tutti gli oneri gestionali alle condizioni contenute nel presente contratto nonché nel capitolato speciale d’appalto e bando di gara</em>” (con la precisazione che questi costituivano, sebbene non allegati, parte integrante e sostanziale del contratto).<br />
Dalla lettura complessiva della convenzione si evince, in estrema sintesi, che l&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione non era solo quello di avere un impianto ben gestito, ma anche di ottenere in tempi rapidi (“<em>con inizio entro trenta giorni dalla stipula del contratto e termine entro i successivi novanta giorni</em>”) la funzionalizzazione dello stesso, attraverso l’esecuzione sull&#8217;immobile di “<em>opere di completamento/adeguamento dei lavori già iniziati dal precedente concessionario volti a conseguire la piena fruibilità della struttura ed a conseguire tutte le certificazioni di agibilità e di sicurezza secondo il progetto tecnico offerto in sede di gara ivi compreso il certificato di prevenzione incendi</em>”.<br />
All’art. 3 è stato, altresì, precisato come l’accettazione della gestione pluriennale dell’impianto (per “<em>ventitré anni dalla data di ultimazione dei lavori di riqualificazione, debitamente certificata dal dirigente responsabile del procedimento</em>”) fosse finalizzata “<em>allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, le attività motorie a favore dei disabili e degli anziani, le attività formative per preadolescenti e adolescenti, le attività ricreative, sportive e sociali per la cittadinanza, per le scuole, compatibili con le destinazioni d&#8217;uso delle strutture e delle attrezzature</em>”, con l’obbligo di “<em>utilizzarlo e gestirlo secondo criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole tendendo all&#8217;integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura del rispetto per l’ambiente e per l’a cosa pubblica, assicurandone il regolare funzionamento..</em>”.<br />
Quanto ai profili di cessazione del rapporto, gli artt. 15 e 16 hanno poi disciplinato lo scioglimento del rapporto contrattuale e la cessazione della concessione, prevedendo testualmente al riguardo, il primo che “<em>Ai sensi dell&#8217;art.1456 c.c., nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento) gravi violazioni degli obblighi non eliminate dal concessionario, anche a seguito di diffide formali del concedente, ovvero un grave danno all&#8217;immagine dell&#8217;Amministrazione Comunale, questa si riserva la facoltà di risolvere la convenzione incamerando contestualmente la cauzione prestata, con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del concessionario. Quest’ultimo si impegna a concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo concessionario.</em>”, ed il secondo che “<em>I1 concedente potrà revocare la concessione, prima della sua naturale scadenza, dichiarando la decadenza del concessionario con effetto immediato, qualora insorgessero comprovate, serie ed insanabili disfunzioni nella gestione tali da pregiudicare l&#8217;esercizio delle attività degli impianti sportivi o parte di essi e la sicurezza delle persone. Rientrano in tale situazione la mancata attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria secondo il crono programma presentato dal concessionario in sede di gara. Il concedente potrà altresì revocare la concessione per motivi di pubblico interesse nel qual caso provvedendo a risarcire il concessionario.</em>”.<br />
I provvedimenti in esame, pur non richiamando espressamente tali articoli, contengono analitiche contestazioni riguardo (nota prot. n. 18852 del 3.3.2016), a “<em>reiterate inadempienze del concessionario A.S.D. ASSONUOTO CLUB CASERTA, in relazione al regolare versamento del canone di concessione dovuto all’Amministrazione per la gestione della struttura indicata in oggetto</em>”, al fatto che la “<em>A.S.D. ASSONUOTO CLUB CASERTA non ha provveduto a versare tutte le somme dovute all’Amm.ne per canoni di concessione</em>”, e alla circostanza che “<em>l’inadempimento da parte del conduttore di qualunque dei patti contenuti nel contratto di locazione, in particolare dell’obbligo di corresponsione di canoni di concessione, produce ipso jure la risoluzione per colpa e causa del medesimo concessionario</em>”; nonché (determinazione n. 388 del 29.3.2016) al rilievo che “<em>il concessionario, dall’inizio della decorrenza del contratto, non ha provveduto al puntuale versamento dei canoni di concessione o ha effettuato pagamenti solo parziali di quanto dovuto</em>”, per cui “<em>nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto per la formale dichiarazione dell’avvenuta revoca del contratto di concessione del 07/06/2012 Rep. n. 21107, registrato in data 14/0&amp;/2012 al n. 336serie I, presso l’Ufficio Territoriale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate</em>”: con essi è stata perciò disposta, nella sostanza, la fine al rapporto concessorio, con dichiarazione di risoluzione/revoca del contratto.<br />
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, che con le determinazioni in questione è stato azionato un potere pubblicistico (i presupposti per l’esercizio del quale erano stati specificati nella convenzione intercorsa tra le parti), che ha inciso sulla concessione del bene e, contestualmente, ha disposto lo scioglimento del rapporto contrattuale.<br />
Nel ricorso, si contesta per un verso la correttezza dell&#8217;iter procedimentale seguito dal Comune e per altro verso l&#8217;inesistenza dei presupporti per dichiarare l&#8217;inadempimento e per disporre la revoca della concessione e quindi il corretto uso dei poteri pubblicistici.<br />
Fatte tali premesse, va in via preliminare evidenziato che, relativamente alla controversia in esame, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Giova, invero, in merito ricordare che &#8211; come precisato dal giudice della giurisdizione (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. un., 20 aprile 2015, n. 7959, relativamente proprio alla concessione di una piscina comunale; nonché Cass. Civ. sez. un. 23 luglio 2001, n. 10013) &#8211; gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell&#8217;art. 826, ultimo comma, del cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell&#8217;interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, per cui, qualora tali beni siano dati in concessione a privati, restano devolute al giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, inclusa quella sull&#8217;inadempimento degli obblighi concessori e la decadenza del concessionario. I medesimi principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa, riguardo alla gestione degli impianti sportivi comunali (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 3380 del 26.7.2016; TAR Liguria n. 700 del 23.6.2016; TAR Abruzzo-Pescara n. 329 del 14.10.2016; TAR Abruzzo-Pescara n. 258 dell’11.7.2016; TAR Umbria n. 24 del 26.1.2006), come relativamente alla concessione di altri beni comunali, quali un parco pubblico (Cons. di Stato sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1937) o uno stadio comunale (Cons. di Stato sez. VI, 16 marzo 2016, n. 1061). E va al riguardo anche evidenziato che in caso di affidamento in gestione di un impianto sportivo è la modalità della remunerazione che distingue la concessione dall&#8217;appalto di servizi: si tratta, invero, di concessione quando l&#8217;operatore assume i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull&#8217;utenza, mentre si ha un appalto quando l&#8217;onere del servizio grava sostanzialmente sull&#8217;Amministrazione.<br />
Orbene, nel caso di specie, proprio la previsione dell’obbligo del privato di corrispondere un canone annuale di €26.000,00 rende evidente che si tratta di un rapporto concessorio riguardante il bene pubblico, rimanendo al concessionario ogni provento ricavabile dallo sfruttamento dell’impianto (pur in presenza della riserva a favore dell’ente concedente della facoltà di determinare le tariffe d’uso, e ancorché con l’affidamento siano perseguiti anche scopi prettamente pubblicistici).<br />
Pertanto, nell’occasione va applicato l’art. 133 co. 1 lett. b) cpa, per cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “<em>le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche</em>”.<br />
In ogni caso, anche qualora si volesse configurare il rapporto in discussione come concessione di servizio pubblico, comunque la controversia apparterrebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della disposizione di cui alla successiva lett. c) del medesimo co. 1 dell’art. 133 cpa (secondo cui “<em>sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo…..le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all&#8217;affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;</em>”).<br />
Perciò, in definitiva, il giudice amministrativo è il giudice esclusivo delle controversie afferenti alle concessioni di beni pubblici, cioè di tutte le controversie che in qualche modo attengono al rapporto concessorio, incidendo sulla sua durata o sulla sua stessa esistenza, ovvero sulla sua rinnovazione, e tra esse sono da ricomprendere certamente quelle aventi ad oggetto atti comportanti la decadenza (o comunque la risoluzione del rapporto) per inadempimento del concessionario.<br />
Nel merito, il ricorso è infondato e va disatteso.<br />
Come già evidenziato, con la convenzione rep. n. 212107 del 7.6.2012, intercorsa tra le parti per disciplinare il rapporto sorto a seguito dell’affidamento in concessione della piscina comunale “F. Dannerlein”, sono stati fissati gli obblighi gravanti sulle parti interessate, e, quanto al concessionario, tra gli altri sono stati fissati quello di “<em>pagamento del canone di concessione annuale pari ad euro 26.000,00</em>” e quello attinente alle relative modalità di corresponsione, ovvero “<em>in due rate anticipate eguali e semestrali, entro il 10 gennaio e 10 luglio di ciascun anno</em>”: e appunto tali modalità di corresponsione è incontestato (come risulta dalla stessa esposizione dei fatti operata dalla A.S.D. Assonuoto Club Caserta) che non sono mai state rispettate nel corso della vigenza del rapporto (anche a volerne ricondurre la data d’inizio al febbraio 2013, secondo la tesi attorea) dall’odierna ricorrente, la quale ha invece proceduto sempre a versamenti parziali ed estemporanei, tanto da essere oggi difficile operarne una corretta ricostruzione.<br />
Ora, deve dirsi che, indipendentemente dall’esistenza di un debito della A.S.D. ASSONUOTO CLUB CASERTA nei confronti del Comune di Caserta e dalla sua entità (e, peraltro ogni questione in ordine al quantum dovuto al Comune per la suddetta causale va risolta innanzi ad altro giudice, rientrando indiscutibilmente tra quelle esclusivamente patrimoniali, riguardanti “<em>indennità, canoni ed altri corrispettivi</em>”, rimesse alla giurisdizione ordinaria), appare nella specie decisivo il reiterato mancato rispetto (per più di tre volte) proprio delle modalità di corresponsione del canone, in violazione della ricordata norma pattizia in proposito, quale è l’art. 4 della convenzione.<br />
Invero, essendo il pagamento del canone concessorio una delle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 3137 del 23.6.2014), non può non ritenersi, visto che le parti hanno anche inserito una specifica clausola sul punto (e la cosa appare ben comprensibile, per una ordinata gestione finanziaria dell’ente locale, nonché in vista di un successivo utilizzo a fini pubblici delle somme da incassare), che tale essenzialità si estenda anche al tempo del pagamento.<br />
Ecco, allora, che viene ad assumere una peculiare portata anche la clausola risolutiva espressa costituita dall’art. 15 della medesima convenzione, con la quale, indipendentemente dal richiamo fatto all’art. 1456 c.c., si è teso ad impedire che gravi violazioni degli obblighi contrattuali (e, come detto, il mancato tempestivo pagamento del canone alle date previste ha costituito appunto una grave violazione di tali obblighi) potessero essere reiterate per più di tre volte senza essere passibili di sanzione.<br />
Quindi, in modo del tutto corretto e ragionevole, il Comune ha inteso avvalersi di detta specifica clausola, pervenendo giustificatamente alla risoluzione del rapporto concessorio e della concessione stessa.<br />
Del resto, la confusione contabile generata dal mancato rispetto delle prescrizioni della convenzione in tema di modalità con cui effettuare i versamenti del canone emerge evidente proprio dalla ricostruzione dei fatti operata in ricorso dalla difesa della ricorrente.<br />
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />
La peculiarità della fattispecie induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla A.S.D. Assonuoto Club Caserta, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Italo Caso, Presidente<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />
Rosalba Giansante, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Michelangelo Maria Liguori</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Italo Caso</strong></td>
</tr>
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</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-18-11-2016-n-5327/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2016 n.5327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2012 n.5327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-12-6-2012-n-5327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-12-6-2012-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2012 n.5327</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Martino W.W.F. Italia O.N.G. – O.N.L.U.S. (Avv. M. Balletta) c/ MATTM (Avv. Stato) e altri. sui rapporti tra V.I.A., A.I.A. e autorizzazione unica e sulla necessità di rinnovare il procedimento di V.I.A. allorquando il parere favorevole sia condizionato in maniera difforme rispetto alla politica energetica regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-12-6-2012-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2012 n.5327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-12-6-2012-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2012 n.5327</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti – Est. Martino<br /> W.W.F. Italia O.N.G. – O.N.L.U.S. (Avv. M. Balletta) c/ MATTM (Avv. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti tra V.I.A., A.I.A. e autorizzazione unica e sulla necessità di rinnovare il procedimento di V.I.A. allorquando il parere favorevole sia condizionato in maniera difforme rispetto alla politica energetica regionale sopravvenuta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Istanza estromissione – Accertamento – Totale estraneità &#8211; Necessità.	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Associazione riconosciuta – Finalità statutarie &#8211; Interesse ambientale – Atto lesivo – Impugnazione – Eccezioni – Limitazione – Non sussiste.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Energia – Impianto termoelettrico – Messa in opera – Autorizzazione unica, V.I.A. e A.I.A. – Necessità – Presupposizione procedimentale – Inconfigurabilità.	</p>
<p>4. Atto e provvedimento amministrativo – Indirizzo politico e di gestione – Distinzione – Art. 4 d.lgs. 165/2001 &#8211; Atti politici – Elenco – Tassatività – Non sussiste – Caratteristiche – Individuazione.	</p>
<p>5. Ambiente e territorio – A.I.A. – Natura – Interessi enti locali e Amministrazione &#8211; Valutazione politica – Necessità – Ragioni.	</p>
<p>6. Ambiente e territorio – Energia – V.I.A. – Condizione – Due centrali analoghe in macroarea regionale – Divieto – Sopravvenienza &#8211; Revoca della condizione – Procedimento V.I.A. – Rinnovazione – Necessità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio amministrativo la questione dell’estromissione riguarda non già la legittimazione a ricevere la notifica dell’atto di impugnazione, ma la diversa questione di chi debba ritenersi parte del processo, dunque naturale destinatario degli effetti che scaturiscono dalla decisione, il che implica l’accertamento negativo della legittimazione dell’estromesso in ordine alla pretesa sostanziale oggetto del contendere.	</p>
<p>2. Nell’ambito della legittimazione ad agire prevista dall’art. 18, comma 5, legge n. 349/1986, all’associazione riconosciuta non può essere preclusa alcuna censura finalizzata ad ottenere l’annullamento giurisdizionale dell’atto lesivo dell’interesse ambientale oggetto delle finalità statutarie perseguite.	</p>
<p>3. Tra il procedimento di autorizzazione unica e il procedimento di autorizzazione integrata ambientale non sussiste un rapporto di presupposizione, non potendo siffatto legame ricavarsi dal semplice fatto che debba realizzarsi una compresenza di entrambi tali provvedimenti autorizzatori (oltre che della V.I.A.) affinché l’impianto termoelettrico possa essere operativo.	</p>
<p>4. In tema di riparto tra indirizzo politico e di gestione, l’elenco degli atti indicati nell’art. 4 d.lgs. n. 165/2001 non è tassativo, ma meramente esemplificativo di atti aventi rilievo politico e come tali attribuiti ai titolari della potestà d’indirizzo, caratterizzati da fondamentali e oggettivi tratti di politicità desumibili dall’ampiezza e dalla rilevanza degli interessi coinvolti, dall’ampia discrezionalità strategica delle valutazioni da effettuare e dall’incidenza sociale degli interventi.	</p>
<p>5. In tema di autorizzazione integrata ambientale, anche se l’attività di pianificazione e/o programmazione può dirsi esaurita nella precedente fase di V.I.A., rimane pur sempre la necessità di operare una mediazione fra interessi articolati e variegati degli enti locali e dell’Amministrazione centrale, che coinvolge interessi costituzionalmente protetti (ambiente e sviluppo sostenibile) e rende necessaria una valutazione politica.	</p>
<p>6. E’ illegittima l’A.I.A. finalizzata all’esercizio di una centrale termoelettrica che non abbia tenuto conto della condizione apposta alla V.I.A. di vietare la realizzazione di due centrali termoelettriche aventi caratteristiche analoghe nella stessa macroaerea regionale, ancorché la politica energetica regionale sopravvenuta consenta e/o imponga, ai fini dell’equilibrio energetico regionale, la realizzazione di entrambi gli impianti, in quanto è necessario che la sostenibilità ambientale di ciascuno di essi sia valutata in considerazione dell’altro; sicché la condizione doveva essere revocata e/o modificata esclusivamente attraverso la rinnovazione del procedimento di V.I.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05327/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 09460/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9460 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>W.W.F. Italia O.N.G. – O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso <i>ope legis</i> dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria D&#8217;Elia, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli n. 29:	</p>
<p>Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, Consorzio Area Sviluppo Industriale Provincia Benevento, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Provincia di Benevento, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Luminosa s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Enrico Soprano, e Prof. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;	</p>
<p>Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Eugenio Carbone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Cimaglia in Roma, viale G. Marconi, 57;	</p>
<p>Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Mastrolilli, con domicilio eletto presso Stefano Mastrolilli in Roma, via F. Denza, 15; 	</p>
<p>Edison s.p.a., n.c.; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot. DVA_DEC – 2011 – 0000421 del 26.7.2011, con il quale la Luminosa s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Benevento, alle condizioni di cui all’allegato parere istruttorio definitivo reso il 13.1.2011 dalla Commissione AIA – IPPC con protocollo CIPPC – 00 – 0000035 comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedimento conosciuto mediante lettura del comunicato pubblicato in G.U. – serie generale – n. 193 del 20.8.2011;<br />	<br />
2. del parere istruttorio definitivo reso il 13.1.2011 dalla Commissione AIA – IPPC con protocollo CIPPC – 00 – 0000035 comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al provvedimento impugnato sub 1;<br />	<br />
3. nota del 10.11.2010 prot. DVA – 2010 – 27156 con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che è venuta meno la condizione indicata al n. 1 del quadro prescrittivo del decreto VIA n. 708 del 1° agosto 2008, atto non conosciuto, richiamato nel provvedimento impugnato sub 1;<br />	<br />
4. parere n. 623 espresso in data 17.12.2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA VAS con il quale conferma il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni trasposto nel parere allegato al decreto dsa – dec – 2008 – 0000708 dell’1.8.2008, ad eccezione della prescrizione n. 1, atto non conosciuto, richiamato nel provvedimento impugnato sub 1.;<br />	<br />
5. provvedimento della Provincia di Benevento, non conosciuto, né meglio indicato, richiamato a pag. 7 del parere istruttorio conclusivo della Commissione Istruttoria IPPC impugnato sub 2., con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 59/2005, l’esperto rappresentante la Provincia di Benevento, nella persona dell’Assessore all’Ambiente, dott. Gianluca Aceto;<br />	<br />
6. la nota CIPPC – 00 – 2008 – 0001352 del 29 ottobre 2008 del Presidente della Commissione istruttoria AIA – IPPC di costituzione del nuovo Gruppo istruttore, non conosciuta, richiamata nel provvedimento impugnato sub. 1.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Luminosa s.p.a., di Terna s.p.a., della Regione Campania e del Comune di Benevento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del giorno 23 maggio 2012 il Cons. Silvia Martino;<br />	<br />
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’Associazione ricorrente rappresenta che il provvedimento impugnato si inserisce nel procedimento avviato dalla società Luminosa s.r.l. per il rilascio, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’autorizzazione unica ai sensi del d.l. 7.2.2002, n. 7, conv. con modifiche in l. 9.4.2002, n. 55, per la realizzazione di una centrale termoelettrica turbogas di una potenza termica pari a 680 MW e una potenza elettrica pari a 385 MW elettrici, oltre ad un gasdotto e al collegamento alle reti di distribuzione del gas e dell’energia elettrica.<br />	<br />
Nell’ambito di tale procedimento è stato adottato il 1° agosto 2008, il parere favorevole di compatibilità ambientale, con condizioni, espresso di concerto tra il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.<br />	<br />
La prescrizione n. 1 alla VIA risulta così testualmente formulata: “<i>il giudizio favorevole di compatibilità ambientale è condizionato all’esito negativo della procedura autorizzativa afferente altra centrale termoelettrica localizzata nella medesima macroarea interna individuata dalla D.G.R. n. 3533 del 5.12.2003, causa il raggiungimento del riequilibrio del fabbisogno energetico in caso di rilascio dell’autorizzazione indicata</i>”.<br />	<br />
Tale prescrizione, prosegue la ricorrente, implica perciò che il progetto della centrale di Flumeri, in precedenza proposto dalla Edison s.p.a. (a cui si riferisce la programmazione regionale richiamata nella condizione), e il progetto della centrale Luminosa siano alternativi.<br />	<br />
Ciononostante, è accaduto che Luminosa abbia, dapprima, ottenuto, dal MISE, l’autorizzazione unica, di cui alla richiamata l. n. 55/2002, e, successivamente, abbia chiesto il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del d.lgs. 18.2.2005, n. 59. <br />	<br />
Detto procedimento si è concluso con il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione.<br />	<br />
Parte ricorrente reputa che esso sia stato rilasciato da soggetto incompetente e che, comunque, esso sia stato reso in violazione della condizione n. 1 apposta alla VIA.<br />	<br />
Ritiene, altresì, che siano stati illegittimamente autorizzati come “scarichi” della centrale, quelli che in realtà costituiscono rifiuti liquidi, laddove il depuratore consortile ASI non è autorizzato allo smaltimento di simili rifiuti. <br />	<br />
Ad ogni buon conto l’autorizzazione violerebbe il divieto di diluizione, imposto dalle norme a tutela dell’inquinamento idrico e richiamato nell’autorizzazione provinciale allo scarico del depuratore consortile, rilasciata all’ASI di Benevento.<br />	<br />
Più in dettaglio, il WWF, nella sua qualità di associazione nazionale di protezione ambientale, impugna gli atti meglio indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 18, comma 5, l. n. 349 del 1986, per i seguenti motivi:<br />	<br />
I. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE ART. 4, COMMI 2, E 3, D.LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE ART. 2, LETT. I) D.LGS. 18.2.20005, N. 59. VIOLAZIONE ART. 97 COST..<br />	<br />
Il provvedimento impugnato, in quanto atto di gestione, avrebbe dovuto essere adottato dal competente dirigente ministeriale e non già dallo stesso Ministro.<br />	<br />
La competenza del Ministero dell’Ambiente, è, peraltro, testualmente confermata dall’art. 2, lett. i) d.lgs. 18.2.2005, n. 59, applicabile ex art. 35, comma 2 –<i>ter</i>, d.lgs. n. 152/2006, al procedimento in esame.<br />	<br />
In ogni caso, la competenza dirigenziale non può dirsi validamente derogata dalla disposizione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 152/2006, anche nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 2, d.lgs. 29.6.2010, n. 128, in base al quale il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro e non più dal “Ministero”.<br />	<br />
La norma in questione non contiene la deroga “espressa” richiesta dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.<br />	<br />
II. IN SUBORDINE, QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 7, COMMA 5, D.LGS. 152/2006, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 76, 3 E 97 COST..<br />	<br />
In ogni caso, l’art. 7 del d.lgs. n. 152/2006, sia nel testo originario, sia in quello vigente, sarebbero in contrasto con gli articoli 76, 3 e 97 Cost..<br />	<br />
Parte ricorrente evidenzia, in primo luogo, che tra i principi e criteri direttivi <i>ex</i> art.1, commi 8, 6 e 7 della delega recata dalla l. 15.12.2004, n. 308, non figura alcun riferimento alla possibilità, da parte del Governo, di introdurre deroghe al principio di separazione della sfera politica da quella gestionale <i>ex </i>art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 165/2001.<br />	<br />
Sarebbe comunque irrazionale una disposizione che attribuisce l’AIA alla competenza dell’organo politico, là dove tutte le autorizzazioni ambientali dalla stessa disciplinate restano riservate all’esclusiva competenza dirigenziale degli enti ordinariamente competenti al loro rilascio.<br />	<br />
L’art. 7 d.lgs. n. 152/2006 contrasterebbe, altresì, con l’art. 97 Cost., là dove attribuisce al Ministro un atto caratterizzato esclusivamente da discrezionalità tecnica e/o amministrativa.<br />	<br />
III. IN SUBORDINE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 6, D.LGS. N. 152/2006 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE ART. 97 COST..<br />	<br />
Ad ogni buon conto, la stessa norma in rubrica risulta violata in quanto non sono stati sentiti i Ministri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentali e Forestali.<br />	<br />
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 5, COMMA 12, D.LGS. N. 59/2005. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO E DEI PRESUPPOSTI &#8211; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITORIETÀ – VIOLAZIONE ART. 9, COMMA 2, DIRETTIVA 2008/1/CE SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (VERSIONE CODIFICATA) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 5, COMMA 12, D.LGS. N. 59/2005 – ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DEL PARERE DEL GRUPPO ISTRUTTORIO.<br />	<br />
L’AIA è stata adottata in palese contrasto con la prescrizione n. 1 del decreto VIA n. 708 del 1° agosto 2008 che condizionava il giudizio favorevole di compatibilità ambientale all’esito negativo della procedura autorizzatoria della centrale termoelettrica di Flumeri.<br />	<br />
Tale condizione rende alternativa l’autorizzazione e la messa in esercizio della centrale termolettrica di Benevento, proposta da Luminosa, rispetto a quella di Flumeri, proposta dalla Edison s.p.a..<br />	<br />
Parte ricorrente evidenzia come, al momento dell’impugnata AIA, l’<i>iter</i> autorizzatorio di tale centrale fosse ancora in corso e come, anzi, detto progetto abbia di recente conseguito anche l’autorizzazione integrata ambientale (decreto AIA U DVA DEC – 2011 – 0000517 del 16.9.2011, in G.U. n. 230 del 3.10.2011).<br />	<br />
La condizione imposta dal decreto VIA n. 708/2008 non si è dunque verificata e la stessa, peraltro, risulta ribadita alla pag. 51, punto 8, del parere istruttorio della Commissione IPPC relativo alle centrale Luminosa, in base al quale “<i>Le prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 708 dell’1.8.2008 sono integralmente incorporate nel predetto parere</i>”.<br />	<br />
A nulla, inoltre, rileverebbe il parere del Ministero dell’Ambiente, richiamato nel provvedimento finale, secondo cui la condizione in questione sarebbe venuta meno (prot. n. DVA – 2010 – 27156 del 10.11.2010).<br />	<br />
Ciò in quanto si tratta di un mero atto endoprocedimentale, laddove, semmai, alla luce del mutato quadro fattuale, avrebbe dovuto intervenire, da parte degli stessi Organi competenti ad adottare la VIA, un provvedimento di annullamento e/o revoca della predetta prescrizione n. 1.<br />	<br />
Quest’ultima, è, pertanto, ancora efficace.<br />	<br />
V. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 –QUINQUIES L. N. 21/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PARTE II D.LGS. 152/2006 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS – VIOLAZIONE DIRETTIVA 85/337/CEE, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 97/11/CE E 2003/35/CE – VIOLAZIONE ART. 6, COMMA 10, DELLA CONVENZIONE SULL’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO E L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE FATTA AD AARHUS IL 25 GIUGNO 1998, RATIFICATA DALLA REPUBBLICA ITALIANA CON L. 16.3.2001, N. 108, E APPROVATA DALL’UNIONE EUROPEA CON DECISIONE 2005/370/CE DEL CONSIGLIO DEL 17 FEBBRAIO 2005 – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.<br />	<br />
Ad ogni buon conto, qualora si ritenga la nota dirigenziale in questione idonea a modificare e/o revocare in parte il giudizio di compatibilità ambientale favorevole condizionato, parte ricorrente ne censura l’evidente illegittimità, in quanto tale modifica promana da organo incompetente.<br />	<br />
Sottolinea, comunque, che non è stato rinnovato il pertinente procedimento, attraverso il concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, l’informativa agli enti partecipanti e a al pubblico; è stata infine esclusa ogni fase partecipativa del pubblico, ivi compresa la ricorrente associazione di protezione ambientale.<br />	<br />
La (pretesa) modifica del parere VIA non è stata, comunque, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.<br />	<br />
In sostanza, è stata violata tutta la disciplina nazionale contenuta nella parte II del d.lgs. n. 152/2006, nonché il diritto comunitario ed internazionale ambientale rubricato che prescrivono, invece, l’informazione e la partecipazione del pubblico, e del pubblico interessato, quali pilastri inderogabili dell’istituto della valutazione di impatto ambientale.<br />	<br />
VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 9, D.LGS. N. 59/2005 – ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA ICPP – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. <br />	<br />
Il parere impugnato sub 2. non è stato espresso dalla Commissione IPPC nel suo <i>plenum</i>, ma solo da un “gruppo istruttorio”.<br />	<br />
VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 5, COMMA 9, D.LGS. N. 59/2005 – ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.<br />	<br />
In seno al gruppo istruttore la Provincia di Benevento non ha nominato un “esperto” bensì il proprio assessore all’ambiente, dott. Gianluca Aceto.<br />	<br />
VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 74, COMMA 1, LETT. FF) DEL D.LGS. N. 152/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PART. IV D.LGS. N. 152/2006 – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.<br />	<br />
A pag. 31 del parere istruttorio, punto 4.5. si legge che “<i>tutte le acque industriali destinate allo scarico in fognatura, dopo avere subito i necessari trattamenti (disoleatura, neutralizzazione etc.) saranno raccolte in un apposito serbatoio, ove avverrà la loro omogeneizzazione, per poi essere inviate alla rete fognaria ASI e, quindi, all’impianto di depurazione consortile, con una portata di circa 55.000 metri cubi/anno. Gli eventuali Sali, fanghi e solidi raccolti sul fondo del serbatoio saranno smaltiti a intervalli regolari attraverso operatori autorizzati</i>”.<br />	<br />
A pag. 49 il progetto viene ritenuto “<i>conforme alle prescrizioni di cui all’autorizzazione emanata dalla Provincia di Benevento [&#8230;] relativamente allo scarico nel fiume Calore dei reflui dell’impianto di trattamento consortile dell’area ASI Ponte Valentino</i>”.<br />	<br />
Secondo parte ricorrente, ove si ponga mente alla definizione di “scarico”, quale recata dall’art. 74, comma 1, lett. ff) d.lgs. n. 152/2006, la previsione di un serbatoio comporta l’interruzione dello scarico diretto in fognatura, con conseguente applicabilità della disciplina giuridica dei rifiuti liquidi.<br />	<br />
IX. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 101, COMMA 5, D.LGS. N. 15272006. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE ART. 3, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE GENERICA, INSUFFICIENTE E FALSA.<br />	<br />
Pur volendo considerare “scarichi” le acque reflue della centrale, risulterebbe comunque violato l’art. 101, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 (c.d. divieto di diluizione).<br />	<br />
Come si apprende alle pagg. 33 – 34 del parere del gruppo istruttorio, la Provincia di Benevento ha fatto rilevare che allegata all’istanza di rinnovo di autorizzazione allo scarico presentata al Consorzio ASI di Benevento, vi è il certificato di analisi del Laboratorio Birre Chimica s.r.l. del 2.4.2009, dal quale risulta la presenta delle sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e richiamate nei commi 4 e 5 del rubricato art. 101, comma 5, cit. (nichel, piombo, rame e zinco).<br />	<br />
Conseguentemente, come ha evidenziato la Provincia, le acque reflue dell’autorizzata centrale turbogas, non potrebbero giammai essere immesse nella rete fognaria, e trattate nel depuratore consortile, pena la violazione della norma rubricata.<br />	<br />
Dall’impugnata AIA, non risulta alcun accertamento istruttorio, né alcuna motivazione, circa il rispetto del divieto di diluizione.<br />	<br />
X. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7, COMMA 5, E 4 D.LGS. N. 15272006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. 1.10.2008 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ – ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA DELLE NUOVE (NON SPECIFICATE) TECNOLOGIE IMPOSTE &#8211; ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ &#8211; ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITÀ – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DEL POTERE TIPICO.<br />	<br />
Il provvedimento di AIA, rispetto a quello di VIA, prescrive un più rigoroso limite di emissione per gli ossidi di azoto, pari a 30 mg/Nm3. <br />	<br />
Non specifica, tuttavia, quali tecnologie verificate debbano essere adottate dal gestore per adeguare l’impianto ai più restrittivi limiti imposti.<br />	<br />
Si sono costituiti, per resistere, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché le società Luminosa s.r.l. e Terna s.p.a..<br />	<br />
Si è costituita, altresì, in resistenza, la Regione Campania.<br />	<br />
Il Comune di Benevento ha chiesto, invece, di essere estromesso dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, non avendo emesso alcuno degli atti adottati ed anzi, avendo proposto un’autonoma impugnativa avverso i medesimi provvedimenti con ricorso iscritto al n. 72/2011 di r.g.. <br />	<br />
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e ampia documentazione.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 maggio 2012.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Le parti evocate in giudizio, hanno svolto numerose eccezioni preliminari, che occorre partitamente esaminare.<br />	<br />
1.1. In primo luogo, reputa il Collegio che non vi siano sufficienti ragioni per estromettere dal processo il Comune di Benevento, come dallo stesso richiesto.<br />	<br />
La questione dell&#8217;estromissione riguarda non già la legittimazione a ricevere la notifica dell&#8217;atto di impugnazione, ma la diversa questione di chi debba ritenersi parte del processo, dunque naturale destinataria degli effetti che scaturiscono dalla decisione (cfr. TAR Lazio, sez. III – ter, 19 gennaio 2011, n. 481; id., sez. I-ter, 8 giugno 2009, n. 5460; TAR Liguria, sez. I, 16 maggio 2007, n. 781). <br />	<br />
Essa implica l&#8217;accertamento negativo della legittimazione dell&#8217;estromesso in ordine alla pretesa sostanziale oggetto del contendere (Cons. di Stato, sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7877).<br />	<br />
Nella fattispecie, risulta che il Comune di Benevento ha preso parte al procedimento finalizzato al rilascio dell’AIA, designando un proprio rappresentante e/o esperto, tanto in seno alla Conferenza di Servizi istruttoria propedeutica all’adozione dell’autorizzazione, quanto in seno al Gruppo Istruttore che ha reso il parere prescritto dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 59/2005.<br />	<br />
In entrambi i casi, per la verità, ha espresso una posizione contraria al rilascio dei provvedimenti e/o all’espressione dei pareri oggetto dell’odierna impugnazione.<br />	<br />
Per tale ragione, non solo non può assimilarsi “alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato”, ma nemmeno ad un soggetto “controinteressato” ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 41 c.p.a..<br />	<br />
Si, tratta, invece, di un soggetto, in concreto, “cointeressato” all’annullamento degli stessi atti impugnati dal WWF, come peraltro reso evidente dalla proposizione da parte del medesimo Comune di un autonomo ricorso avverso gli stessi provvedimenti qui in esame (va detto, per inciso, che la discussione di tale ricorso, pur fissata per la medesima udienza del 23 maggio 2012, a cui stato trattenuto in decisione il presente gravame, è stata tuttavia rinviata ad altra udienza, su richiesta del Comune). <br />	<br />
E’ certo, comunque, che non si tratta di un soggetto estraneo alla materia del contendere.<br />	<br />
Più in generale, quale che sia il fine perseguito dall’Ente locale, nella sua qualità di soggetto esponenziale degli interessi della collettività di riferimento, reputa il Collegio che l’esito dell’impugnativa di un atto amministrativo che incide su tali interessi, sia inevitabilmente destinata a “fare stato” anche nei suoi confronti.<br />	<br />
Nel caso di specie, alle circostanze testé evidenziate consegue che la partecipazione del Comune di Benevento al presente processo &#8211; sebbene non necessaria – poteva essere, quantomeno, opportuna, di talché non vi è ragione alcuna per dichiarane, così come dallo stesso richiesto, l’estromissione.<br />	<br />
1.2. Luminosa ha, per converso, eccepito il difetto di legittimazione attiva del WWF, in considerazione del fatto che la maggior parte dei motivi di ricorso risulterebbe di carattere procedimentale – formale, e, pertanto, non atterrebbe, in modo immediato, alla tutela dell’ambiente.<br />	<br />
1.2.1. L&#8217;art. 18, comma 5, della l. n. 349/1986 prevede che le associazioni individuate in base al precedente art. 13 (le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente), oltre ad intervenire nei giudizi per danno ambientale, possono impugnare dinanzi al giudice amministrativo atti illegittimi, chiedendone l&#8217;annullamento.<br />	<br />
E’ giurisprudenza pacifica quella secondo cui la peculiarità della legittimazione delle associazioni di protezione ambientale consiste nel fatto che essa è attribuita non ad un soggetto individuale, ma ad un ente esponenziale di interessi diffusi, legittimato ad impugnare qualsiasi provvedimento lesivo di un bene ambientale giuridicamente rilevante.<br />	<br />
Una volta che l&#8217;associazione è individuata con il decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente <i>ex</i> art. 13 della l. n. 349 cit. ed è, quindi, titolare in astratto del potere di proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo, le condizioni per agire in giudizio sono uguali a quelle che devono esistere affinché ogni soggetto dell&#8217;ordinamento abbia in concreto legittimazione ad agire in giudizio (titolarità di una posizione legittimante caratterizzata dalla qualificazione e dalla differenziazione): pertanto, la posizione delle suddette associazioni di protezione ambientale riconosciute, certamente differenziata da quella della generalità dei consociati, è anche qualificata quando l&#8217;interesse sostanziale dedotto in giudizio dall&#8217;associazione attiene ad un bene ambientale preso in considerazione dall&#8217;ordinamento ed invece non è qualificata quando il bene che si mira a tutelare non viene individuato dall&#8217;ordinamento come rilevante sotto il profilo ambientale (così, ad esempio, TAR Toscana sez. II, sentenza 2 dicembre 2009, n. 2584; cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. I^, sentenza 1.4.2009, n. 3481).<br />	<br />
Nell’ambito della legittimazione ad agire prevista dall&#8217;art. 18 comma 5, l. n. 349 del 1986, reputa il Collegio che alcuna censura possa essere preclusa alla ricorrente associazione al fine di ottenere in sede giurisdizionale l&#8217;annullamento dell&#8217;atto lesivo dell’interesse ambientale oggetto delle finalità statutarie perseguite.<br />	<br />
E’ elementare, infatti, il rilievo secondo, nel caso in cui, come nella fattispecie, venga fatto valere un interesse legittimo “oppositivo”, il ripristino della situazione precedente all&#8217;emanazione dell&#8217;atto è conseguente alla semplice pronuncia di annullamento, quale che sia la natura del vizio dedotto a tale scopo ed, eventualmente, ritenuto fondato.<br />	<br />
Sotto altro profilo, non può non concordarsi con il WWF là dove ha fatto osservare che le censure di carattere “formale”, attengono specificamente ad un procedimento autorizzatorio in materia ambientale, in cui le varie scansioni previste mirano ad assicurare che la decisione venga assunta dagli organi competenti, sulla base del più ampio contraddittorio.<br />	<br />
Pertanto – deve soggiungersi – l’osservanza del corretto procedimento è strettamente connessa al rispetto degli interessi ambientali anche sul piano sostanziale, posto che l’emersione e l’apprezzamento di questi ultimi non può che scaturire, per così dire, se non dal rispetto delle regole del gioco.<br />	<br />
Non sembra inutile, infine, ricordare che la partecipazione, e la trasparenza, attraverso l’ampio accesso consentito al “pubblico” all’informazione in materia ambientale, costituiscono i principi cardine della normativa comunitaria e nazionale che regola la fattispecie in esame (cfr., in particolare, la direttiva IPPC 96/61/CE, recepita in Italia dal d.lgs. n. 59/2005, più volte citato, applicabile, <i>ratione temporis</i>).<br />	<br />
1.3. Luminosa ha poi eccepito l’irricevibilità dell’impugnativa della nota del MATTM, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, prot. DVA – 2010 – 27156 del 10.11.2010, e del parere della Commissione VIA VAS n. 623 del 17.12.2010, in quanto espressamente richiamati anche dal decreto di autorizzazione unica, <i>ex</i> art. 1 d.l. 7 febbraio 2002, n. 7 conv., con modificazioni, in legge 9 aprile 2002, n. 55, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.2.2011.<br />	<br />
1.3.1. Il Collegio ricorda, in primo luogo, che tra il procedimento di autorizzazione unica e quello oggi in rilievo, non sussiste un rapporto di presupposizione (cfr. Cons. St., sez. VI, sentenza 10 settembre 2008, n. 4333), non potendo siffatto legame ricavarsi “dal semplice fatto che debba realizzarsi una compresenza di entrambi tali provvedimenti autorizzatori (oltre che della V.I.A.) affinché l’impianto possa essere operativo”.<br />	<br />
Nel caso di specie, è, poi, incontestato che, le note del Ministero dell’Ambiente e della Commissione VIA (in disparte il loro effettivo rilievo “provvedimentale”, di cui si dirà meglio appresso), siano atti aventi carattere “endoprocedimentale”, sia nell’ambito della sequenza <i>ex </i>d.l. n. 7/2002, che di quella oggi in esame.<br />	<br />
Per ragioni di chiarezza espositiva, si riporta il contenuto degli atti in questione.<br />	<br />
Con nota prot. n. DVA – 2010- 27156 10.11.2010, su esplicita richiesta del MISE, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MATTM, rappresenta che “<i>il condizionamento del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui al dec 2008/708 del 1.8.2008 per la centrale proposta dalla società Luminosa all’esito negativo della procedura autorizzativa della centrale termolettrica localizzata nella medesima macroarea, derivava unicamente dalle determinazioni e vincoli contenute nella DGR 3533/03 concernente ‘Le linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico’</i>”.<br />	<br />
Il Ministero fa poi riferimento alla DGR Campania n. 691/2010 (di espressione dell’ intesa prevista dall’art. 1, comma 2, del più volte cit. d.l. n. 7/2002) per rilevare come la predetta delibera richiami la precedente DGR n. 962 del 30 maggio 2008 (BURC 27.10.2008) di approvazione dell’Aggiornamento del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico regionale (PASER) e specificamente dell’Allegato “Piano Energetico Ambientale Regione Campania (PEAR) – Linee di indirizzo strategico”, in cui sono definiti gli obiettivi delle future politiche regionali e di riduzione delle emissioni al 2013 e al 2020.<br />	<br />
Il MATTM valorizza in particolare la pag. 51 del PEAR là dove si considera la possibilità di valutare, in futuro, “<i>altre proposte di centrali termoelettriche a gas naturale</i>” in quanto da valutare caso per caso “<i>solo se necessarie al conseguimento degli obiettivi di piano</i> [&#8230;]”.<br />	<br />
Valorizza, altresì, la DGR n. 691/2010, là dove da atto di “<i>evidenti criticità relative alla cantierabilità di alcuni interventi già autorizzati</i>” nonché dello “stallo” relativo alla conclusione di alcuni procedimenti di autorizzazione.<br />	<br />
La Direzione conclude affermando di ritenere che “<i>è venuta meno la condizione indicata al n. 1 del quadro prescrittivo del decreto VIA, risultando la medesima privata dell’efficacia che avrebbe potuto avere qualora le determinazioni regionali fossero rimaste nella rappresentazione data dalla DGR 3533/2003</i>”.<br />	<br />
Di tenore analogo il parere reso dalla Commissione VIA – VAS, secondo cui è venuta meno “<i>la condizione n. 1 del quadro prescrittivo del succitato decreto di compatibilità ambientale, essendo mutate le condizioni di fattibilità previste inizialmente dalla DGR 3533/2003, sostituita dalle disposizioni contenute nel PEAR</i>”.<br />	<br />
1.3.2. L’esame dei pareri testé riportati evidenzia che né il Ministero né la Commissione Via, hanno adottato “provvedimenti”, bensì hanno espresso un giudizio circa la perdurante efficacia della condizione n. 1 apposta al decreto VIA risalente al 2008.<br />	<br />
Tale giudizio è stato poi assunto, sia nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica, che nell’ambito del procedimento di AIA, quale antecedente, per così dire, logico – giuridico, al fine di affermare la sopravvenuta inefficacia della condizione n. 1 apposta al decreto VIA (cfr., per quanto qui interessa, il terzultimo capoverso della pag. 5 delle premesse al decreto di AIA).<br />	<br />
Le note in questione hanno dunque chiara valenza endoprocedimentale, con la conseguenza che la relativa impugnativa (ove effettivamente necessaria) è stata rettamente incardinata dal WWF solo unitamente a quella dell’atto conclusivo che si appropria delle relative valutazioni.<br />	<br />
Per completezza, va ancora soggiunto che, anche nell’ipotesi in cui ai pareri resi dalla Direzione Generale del Ministero e dalla Commissione, voglia attribuirsi rilievo costitutivo &#8211; provvedimentale (segnatamente, di modifica, del precedente decreto di VIA), dovrebbe comunque riconoscersi alla parte ricorrente l’errore scusabile, determinato dal carattere, quantomeno, atipico degli atti in questione.<br />	<br />
1.3.3. Infine, Luminosa ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa dell’AIA, per non essere stato tempestivamente impugnato dal WWF il decreto di autorizzazione unica adottato dal MISE.<br />	<br />
1.3.3.1. Anche questa eccezione è priva di fondamento.<br />	<br />
Si è già premesso che, tra i due procedimenti, non esiste rapporto di presupposizione. In entrambi i casi, invece, è l&#8217;esito positivo della VIA a costituire “parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio” (così l’art. 1, comma 2, penultimo capoverso, d.l. n. 7/2002; cfr. anche l’art. 5, comma 12, d.lgs. n. 59/2005, secondo cui “L&#8217;autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale”).<br />	<br />
Nella fattispecie, si è già riportato che, ai fini del rilascio del provvedimento di AIA, il Ministro dell’Ambiente ha, espressamente, ritenuto il “superamento” della condizione n. 1, apposta alla VIA.<br />	<br />
Di talché, il cuore della presente impugnativa, è in realtà rappresentato proprio, come meglio si spiegherà appresso, dalla natura di tale condizione e dalla questione della sua perdurante efficacia, senza che alcuna preclusione possa derivare dall’omessa impugnativa della “parallela” procedura di autorizzazione unica.<br />	<br />
2. Ciò premesso, è possibile passare all’esame del merito del ricorso.<br />	<br />
Nell’ordine logico delle questioni, viene in rilievo, in primo luogo, quella relativa alla pretesa incompetenza del Ministero dell’Ambiente.<br />	<br />
2.1. La censura è destituita di fondamento. <br />	<br />
Se è vero, infatti, che l’art. 2, lett. i) del d.lgs. n. 59/2005 (nel testo applicabile <i>ratione temporis</i>), definiva l’autorità competente al rilascio dell’AIA come “i) [&#8230;] il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell&#8217;allegato V o, per gli altri impianti, l&#8217;autorità individuata, tenendo conto dell&#8217;esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma”, il successivo art. 5, comma 12, del medesimo decreto attribuiva espressamente la competenza, in ambito ministeriale, allo stesso Organo di vertice (“L&#8217;autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all&#8217;allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio [&#8230;]”).<br />	<br />
2.2. Il WWF, peraltro (sia pure con riferimento alla modifiche introdotte dall’art. 2 del d.lgs. n. 128/2010, all’art. 7 del d.lgs. n. 152/2006 – il quale oggi analogamente prevede, al comma 5, ultimo periodo, che “Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministro dell&#8217;interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali”), ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme attributive di siffatta competenza, sotto diversi profili, sia formali che sostanziali. <br />	<br />
Al riguardo, il Collegio osserva, in primo luogo, di non poter convenire con l’eccezione svolta da Luminosa, secondo cui la questione non è rilevante nel presente giudizio poiché la stessa è stata testualmente riferita dal WWF ad una norma (l’art. 7, d.lgs. 152/2006, nel testo modificato dal c.d. “terzo correttivo” in materia ambientale) non applicabile alla fattispecie.<br />	<br />
E’ pacifico, infatti, che tra i compiti del giudice vi è quello di qualificare la fattispecie ed individuare le norme applicabili, secondo il principio <i>iura novit curia</i> (cfr. Cons. St., sez. V, 8 febbraio 2011, n. 854)..<br />	<br />
Nel caso in esame, uno di vizi dedotti è, inequivocabilmente, il difetto di competenza del Ministro, di talché – sussistendo invece tale competenza in forza di una norma primaria dal tenore del tutto perspicuo, sebbene diversa da quella individuata dalla parte – il motivo medesimo dovrebbe essere rigettato. <br />	<br />
Detto in altri termini, lo scrutinio della norma sulla competenza è per il giudice un passaggio obbligato ai fini della definizione, sul punto, della questione controversa. Il che rende il sospetto di incostituzionalità sollevato dal WWW, comunque rilevante ai fini del decidere (cfr., al riguardo, la stessa Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 46, citata, <i>ex adverso</i>, da Luminosa). <br />	<br />
Per quanto occorrer possa, si rileva comunque che la modifica inserita nell’art. 7 del d.lgs. n. 152/2006, dall’art. 2 del c.d. “terzo correttivo” in materia ambientale, si è resa necessaria in ragione del fatto, che, come noto, tale decreto, ha inserito, nella Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, il nuovo Titolo III bis, nel quale è contenuta la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), in precedenza rinvenibile nel più volte decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che è stato contestualmente abrogato; disciplina che viene dunque ad affiancarsi a quelle della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA). <br />	<br />
In tal modo, è stata eliminata una delle più macroscopiche anomalie del sistema previgente, ed è stata realizzata quella disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali, più volte auspicata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e che costituiva uno degli obiettivi dell’originaria legge delega 15 dicembre 2004, n. 308.<br />	<br />
Nel caso di specie, in definitiva, la norma invocata dal WWF, non è estranea alla fattispecie, ma rappresenta il frutto di un’evoluzione normativa e dell’inserimento del <i>corpus</i> dell’originaria disciplina di recepimento della direttiva IPPC 96/61/CE nel testo unico sull’ambiente<br />	<br />
2.3. Ciò premesso, la questione di costituzionalità, ancorché rilevante, è manifestamente infondata, sotto tutti i profili evidenziati. <br />	<br />
Relativamente al principio di separazione tra politica e amministrazione, e alla necessità, stabilita dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, che le attribuzioni dei dirigenti ivi stabilite, relative all’attività di gestione, possano essere derogate “soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”, va in primo luogo rilevato che il cit. art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 59/2005, rappresenta esso stesso un’attribuzione espressa di competenza all’organo di vertice ministeriale, posta da una fonte primaria, avente forza e valore analogo al d.lgs. n. 165/2001. <br />	<br />
Non sussiste, inoltre, difetto di delega, con conseguente violazione dell’art. 76 Cost.. <br />	<br />
Pare infatti al Collegio che il pertinente principio e/o criterio direttivo, possa essere rinvenuto nell’art. 2, lett. g) della legge delega 31.10.2003, n. 306 alla stregua del quale “quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l&#8217;unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l&#8217;efficacia e l&#8217;economicità nell&#8217;azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili”.<br />	<br />
La norma, a ben vedere, evoca il tenore della nota, coeva decisione della Corte Costituzionale n. 303 dell’1.10.2003 secondo cui al legislatore nazionale, per far fronte ad istanze unitarie, deve essere riconosciuta, in base all&#8217;art. 118 comma 1 Cost., la potestà di assumere e regolare l&#8217;esercizio di funzioni amministrative in relazione alle quali esso non vanti una potestà legislativa esclusiva, ma solo una potestà concorrente, così derogando “l&#8217;ordine rigido di distribuzione delle competenze stabilito dall&#8217;art. 117 cost., sempre che la valutazione dell&#8217;interesse pubblico sottostante all&#8217;assunzione predetta sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione interessata, dovendosi escludere che la sussidiarietà possa operare come aprioristica modificazione delle competenze regionali in astratto, costituendo piuttosto un metodo per l&#8217;allocazione delle funzioni al livello più adeguato”. <br />	<br />
Nel caso di specie è ad esempio indubitabile che il procedimento di AIA, relativo ad opere di competenza statale, coinvolga anche altre amministrazioni centrali diverse dal Ministero dell’Ambiente, nonché molteplici livelli di governo, sia pure con competente istruttorie, di talché, come subito si vedrà, l’attrazione al vertice ministeriale del momento volitivo – decisionale, trova sicura e adeguata giustificazione.<br />	<br />
2.3.1. Quanto appena osservato, induce il Collegio a ritenere manifestamente infondata anche la dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in relazione alla quale possono qui essere trasposte le argomentazioni già spese dalla Sezione in ordine ad analogo sospetto di incostituzionalità avanzato in ordine all’attribuzione al Ministro dell’Ambiente ad adottare il decreto di VIA propedeutico al rilascio dell’autorizzazione unica <i>ex </i>d.l. n. 7/2002 (sentenza n. 32176 dell’8 settembre 2010).<br />	<br />
La Sezione ha infatti osservato che “sussiste in materia uno specifico interesse pubblico, generale e strategico all&#8217;incremento della produzione energetica della Repubblica”, soccorrendo al riguardo “il modo d&#8217;attuazione del principio di sussidiarietà indicato nell&#8217;art. 3-quinquies, c. 3 del Dlg 152/2006, per cui spetta allo Stato d&#8217;intervenire in questioni ambientali i cui obiettivi, in ragione delle loro dimensioni e dell&#8217;entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati da altri livelli di governo”, e non potendosi al contrario “invocare in modo meccanico e formalistico il criterio di riparto tra indirizzo politico e gestione indicato nell&#8217;art. 4 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165”.<br />	<br />
La Sezione ha soggiunto che “l&#8217;introduzione, fin dal 1993 e in progressivo divenire mercè l&#8217;implementazione di numerosi apporti normativi, di tal criterio nella concreta e variegata realtà dell&#8217;organizzazione amministrativa” non esaurisce “ogni questione circa l&#8217;individuazione dell&#8217;organo competente per atti o provvedimenti non espressamente rientranti nel novero di quelli considerati dal citato art. 4, c. 1 , ma aventi indubbi riflessi politici di carattere generale.<br />	<br />
Invero, l&#8217;elenco degli atti indicati nella norma citata s&#8217;appalesa non già tassativo, ma meramente esemplificativo di quelli di sicuro aventi rilievo politico e, come tali, attribuiti ai titolari della potestà d&#8217;indirizzo. Il criterio di riparto esprime perciò un principio aperto ed elastico, di natura tendenziale ma non esaustiva o esclusiva, circa la generale attribuzione delle competenze alla dirigenza amministrativa. Queste ultime, quindi, non comprendono, per il sol fatto di non esser in modo preciso elencate in capo alla dirigenza politica, l&#8217;adozione di atti aventi fondamentali ed oggettivi tratti di politicità desumibili dall&#8217;ampiezza e dalla rilevanza degli interessi coinvolti, dall&#8217;ampia discrezionalità strategica delle valutazioni da effettuare e dall&#8217;incidenza sociale degli interventi.”.<br />	<br />
Né si dica che l’autorizzazione integrata ambientale, di cui qui si verte, sia del tutto estranea a quell’ “esercizio di politica ambientale” i cui tratti la Sezione ha ritenuto di potere individuare nella VIA.<br />	<br />
Anche in questo caso, infatti, se l’&#8217;attività di pianificazione e/o di programmazione, può dirsi esaurita nella precedente fase di VIA, rimane pur sempre la necessità di operare una “mediazione fra interessi articolati e variegati, degli enti locali e dell&#8217;Amministrazione centrale, che coinvolge interessi costituzionalmente protetti (all&#8217;ambiente ed allo sviluppo sostenibile) e rende necessaria una valutazione politica”.<br />	<br />
È quasi inutile soggiungere che “il mantenimento di competenze amministrative in capo al titolare della potestà d&#8217;indirizzo [&#8230;] non implica certo la sottrazione della statuizione così assunta alle garanzie del procedimento o d&#8217;ogni tipo di controllo. A differenza dell&#8217;attività d&#8217;indirizzo propriamente detta -che normalmente tende ad inverarsi in atti politici inerenti alle scelte fondamentali dei corpi rappresentativi o di governo-, i compiti amministrativi rimasti in capo alla dirigenza politica si procedimentalizzano ed assumono le forme giuridiche del pubblico potere, ossia quelle del provvedimento. Anche questo, come in tutti i casi di discrezionalità mista a valutazioni tecniche -o in quelli in cui la valutazione è coessenziale alla scelta-, si basa sull&#8217;adeguata mediazione e sulla ponderazione di tutti gli interessi fondamentali introdotti nel procedimento, che l&#8217;organo decidente gerarchizza secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza rispetto all&#8217;obiettivo da raggiungere. Da ciò discende l&#8217;evidente soggezione pure di tal provvedimento allo scrutinio di legittimità da parte di questo Giudice, anche quando tal statuizione coinvolga ampi ed articolati profili di discrezionalità e di accertamenti tecnici sofisticati, negli ovvi limiti che la giurisdizione incontra sul punto.”.<br />	<br />
2.4. In relazione al residuo profilo della censura di incompetenza, secondo cui, a norma dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, attualmente vigente, avrebbero dovuto essere sentiti i Ministri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentali e Forestali, è sufficiente ribadire che, al caso in esame, si applica, <i>ratione temporis</i>, l’art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 59/2005, che tale apporto non prevedeva. <br />	<br />
Infatti, il d.lgs. n. 152/2006, all’art. 35, comma 2 –<i>ter</i> (articolo già sostituito dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 4/2008, e poi successivamente modificato, anche relativamente al comma in esame, dal d.lgs. n. 128/2010), prevede che “Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all&#8217;entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell&#8217;avvio del procedimento”.<br />	<br />
Analogamente, l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 128/2010, stabilisce espressamente che “Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all&#8217;entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell&#8217;avvio del procedimento”. <br />	<br />
Nella fattispecie, la domanda di AIA è stata presentata dalla Luminosa il 7.11.2006, di talché può tranquillamente escludersi l’applicazione al relativo procedimento della disciplina successivamente introdotta.<br />	<br />
3. Nell’ordine logico delle questioni, viene poi in rilievo un’ulteriore censura di carattere procedimentale, relativa all’espressione del parere della Commissione istruttoria originariamente disciplinata dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 59/2005.<br />	<br />
Parte ricorrente sostiene infatti che fosse necessaria una pronuncia del <i>plenum </i>della Commissione, e che, comunque, all’interno del Gruppo Istruttore, designato dal Presidente della Commissione, il componente designato dalla Provincia di Benevento (l’assessore all’ambiente), non sia un “esperto”, così come invece espressamente richiesto dalle disposizioni in esame.<br />	<br />
3.1. L’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 59/2005, prevedeva originariamente che “Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di competenza statale, è istituita presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, una commissione istruttoria IPPC composta da 27 esperti di elevata qualificazione, di cui uno con funzioni di presidente, provenienti dalle amministrazioni pubbliche, dall&#8217;Agenzia per la protezione dell&#8217;ambiente e per i servizi tecnici, da università, istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti pubblici e privati adeguatamente qualificati. Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, adottato previa adozione del decreto di cui all&#8217;articolo 18, comma 2, sono nominati i membri della commissione ed è disciplinato il funzionamento della commissione stessa. Al fine di garantire il necessario coinvolgimento degli enti territoriali, per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti. La commissione istruttoria IPPC ha il compito di fornire all&#8217;autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione [&#8230;]”.<br />	<br />
Tali disposizioni risultano poi confluite nell&#8217;art. 36 del d.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche disposte dal comma 3 dell&#8217;art. 1, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. <br />	<br />
In materia era peraltro già intervenuto il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell&#8217;articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.”), il cui articolo 10, nella versione originaria, prevedeva che “La Commissione istruttoria per l&#8217;IPPC, istituita ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti.<br />	<br />
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all&#8217;autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresì il compito di fornire al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all&#8217;attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.<br />	<br />
3. Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed è disciplinato il funzionamento della Commissione stessa”.<br />	<br />
L&#8217;articolo 28, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente ridotto il numero degli esperti da 25 a 23, precisando che gli stessi, provenienti dal settore pubblico e privato, debbono avere elevata qualificazione giuridico-amministrativa, oppure tecnico-scientifica. Almeno tre dei componenti debbono essere scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.<br />	<br />
Orbene, la composizione e il funzionamento della Commissione sono stati disciplinati dal decreto n. GAB/DEC/2007 153 del 25 settembre 2007 del Ministro dell’Ambiente, nonché dal successivo n. GAB/DEC/224/2008 del 7 agosto 2008 (puntualmente richiamati nelle premesse del decreto di VIA).<br />	<br />
Come fatto rilevare dalla difesa erariale, l’art. 4 del decreto 25 settembre 2007 stabilisce – come principio di carattere generale – che la Commissione esercita i propri compiti attraverso gruppi istruttori e un nucleo di coordinamento.<br />	<br />
In mancanza di qualsivoglia impugnativa dei decreti summenzionati, e della disciplina ivi contenuta, deve allo stato ritenersi che l’espressione del parere non già da parte della Commissione, bensì di una Sottocommissione, all’uopo appositamente designata (per evidenzi ragioni di semplificazione e accelerazione procedimentale), sia pienamente legittimo.<br />	<br />
Infondata è poi, in punto di fatto, l’affermazione secondo cui il Gruppo Istruttore non sarebbe stato integrato dagli esperti designati da Comune, Provincia e Regione.<br />	<br />
Ad essi si fa infatti espresso riferimento nel frontespizio del parere del Gruppo istruttore, allegato al decreto di AIA.<br />	<br />
Relativamente alla censura concernente la designazione dell’ing. Aceto, Assessore all’Ambiente della Provincia di Benevento, non può invece condividersi l’assunto delle resistenti secondo cui il Ministro sarebbe totalmente vincolato dalle designazioni operate dagli Enti locali, ai fini dell’integrazione della Commissione, ovvero, che un simile vizio potrebbe essere fatto valere solo dagli Enti medesimi, a tutela delle prerogative stabilite dalla legge.<br />	<br />
E’ infatti elementare il rilievo secondo cui, le fonti succedutesi nel tempo hanno costantemente ribadito che la Commissione debba avere una oggettiva connotazione scientifica. <br />	<br />
Di talché, i portatori di un interesse legittimo oppositivo al rilascio dell’autorizzazione in esame, sono legittimati a dolersi anche di eventuali vizi della fase istruttoria che, in ipotesi, non abbiano garantito il necessario supporto tecnico – giuridico.<br />	<br />
Allo stesso modo, anche il Ministro dell’Ambiente, a garanzia della connotazione scientifica della Commissione, non è tenuto a recepire passivamente le designazioni degli Enti locali, ma può, nel caso, sollecitare una nuova designazione. <br />	<br />
Sul punto, la stessa difesa erariale ammette che, anche con riferimento ai componenti designati dalle Regioni e dagli Enti locali, è comunque prevista la partecipazione di “esperti”, e cioè di soggetti dotati di specifiche competenze.<br />	<br />
Ciò posto, reputa il Collegio che il motivo debba essere complessivamente rigettato, essendo rimasto del tutto generico, e comunque privo di idonea allegazione circa la mancanza, in capo all’esperto designato dalla Provincia di Benevento, delle competenze richieste.<br />	<br />
Infatti, la mera circostanza che l’ing. Aceto rivesta anche la carica di assessore all’Ambiente, non vale di per sé ad escludere l’esistenza di siffatte competenze. <br />	<br />
4. Sul piano sostanziale, parte ricorrente svolge due ordini di censure.<br />	<br />
Da un lato, evidenzia come, allo stato, non si sia verificata la condizione n. 1 apposta al decreto VIA, secondo cui “<i>Il giudizio favorevole di compatibilità ambientale è condizionato all’esito negativo della procedura autorizzativa afferente altra centrale termolettrica localizzata nella medesima macroarea interna individuata dalla D.G.R. n. 3533 del 5.12.2003, causa il raggiungimento del riequilibrio del fabbisogno energetico in caso di rilascio dell’autorizzazione indicata</i>”.<br />	<br />
La condizione medesima deve ritenersi tuttora vigente posto che non risulta che il decreto VIA sia stato modificato e/o revocato dagli Organi a ciò competenti.<br />	<br />
Un secondo ordine di censure riguarda vizi propri dell’AIA, la quale non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme del d.lgs. n. 152/2006 relative alla disciplina degli scarichi e del c.d. divieto di diluizione.<br />	<br />
4.1. In relazione al primo ordine di censure, reputa il Collegio che la nota del MATTM, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, prot. DVA – 2010 – 27156 del 10.11.2010, e il parere della Commissione VIA VAS n. 623 del 17.12.2010, non siano atti idonei a modificare il decreto di compatibilità ambientale reso nel 2008.<br />	<br />
Essi, del resto, non si qualificano nemmeno come tali ma recano, come già accennato, una mera “interpretazione” in ordine alla perdurante efficacia della condizione n.1, basata su due presupposti essenziali che possono essere così sintetizzati:<br />	<br />
1) la condizione deriverebbe esclusivamente dal contenuto della programmazione e del bilancio energetico della Regione Campania, all’epoca vigenti (D.G.R. n. 3533 del 5.12.2003);<br />	<br />
2) la modifica di tale bilancio, e delle linee di indirizzo strategico delle programmazione regionale (recate dalla D.G.R. n. 962/2008), avrebbe determinato l’alterazione del quadro fattuale sotteso alle originarie valutazioni contenute nella VIA, con la conseguenza che la condizione stessa sarebbe, per ciò solo, venuta meno.<br />	<br />
Di fatto, secondo la Direzione Generale e la Commissione VIA – VAS, le centrali Edison e Luminosa sono oggi localizzabili e realizzabili all’interno della stessa macroarea in quanto necessarie al raggiungimento del bilancio energetico regionale, e, comunque, con esso compatibili.<br />	<br />
4.1.1. Il Collegio non condivide siffatta interpretazione.<br />	<br />
In primo luogo, appare alquanto singolare che, nell’ambito di un procedimento di VIA, propedeutico alla realizzazione di un’opera di interesse nazionale, la programmazione regionale sia stata considerata vincolante come tale, e cioè indipendentemente da una qualsivoglia valutazione di sostenibilità ambientale in rapporto alla natura, dimensione e ubicazione delle opere previste (essendo questo lo scopo della VIA). <br />	<br />
In materia, inoltre, non appare inutile ricordare che nel nostro ordinamento manca una norma che subordini il rilascio dell&#8217;autorizzazione <i>ex</i> art. 1 d.l. n. 7/2002, all&#8217;esistenza di una conforme pianificazione regionale (cfr. Cons. St., sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7387).<br />	<br />
Il richiamo a tale programmazione, contenuto in un procedimento di VIA, deve quindi necessariamente possedere un significato diverso dal passivo recepimento degli indirizzi di politica energetica regionale.<br />	<br />
Nel caso in esame, nelle premesse del decreto VIA, vengono ad esempio richiamate diverse note della Regione Campania, relative sia a problematiche di natura energetica che ambientale, di carattere non univoco, al punto da indurre il Ministero a sollecitare la Regione affinché esprima la propria “<i>posizione unitaria</i>”.<br />	<br />
Seguono, per quanto attiene alle problematiche di natura energetica, una nota dell’Area Generale di Coordinamento sviluppo economico, la quale, nell’evidenziare “<i>quanto emerge dal monitoraggio regionale sullo stato dei procedimenti autorizzativi degli impianti per la produzione di energia, ovvero le criticità relative alla cantierabilità di alcuni interventi già autorizzati (Orta di Atella), e lo stallo della conclusione di alcuni procedimenti di autorizzazione (es. Flumeri)</i>” non esclude“<i>la possibilità dal punto di vista strettamente energetico, di potere valutare altre iniziative al fine del conseguimento della riduzione del deficit energetico regionale</i>”, precisando, in ogni caso, che “<i>sarà nella sede della Conferenza di Servizi presso il Ministero competente che l’amministrazione regionale formulerà o meno l’intesa ai sensi della l. 55/2002</i>”.<br />	<br />
Dal canto suo, il Settore Tutela dell’Ambiente della Regione si richiama al parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale VIA con verbale n. 131 dell’8.11.2007, che conferma il parere già espresso nel 2005 in quanto congruo con il “Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria”, con la prescrizione di effettuare “<i>uno studio della ricaduta degli inquinanti per verificare il sussistere del rischio che la centrale comporti a scala locale una crescita di concentrazione degli inquinanti tale da vanificare la riduzione delle emissioni in essere come valutata dal detto Piano</i>”.<br />	<br />
A questo punto, nel decreto VIA viene richiamata espressamente la D.G.R. n. 3533 del 5.12.2003, recante “<i>Analisi del fabbisogno di energia elettrica in Campania: bilanci di previsione e potenzialmento del parco elettrico regionale</i>”, che individua “<i>i fabbisogni energetici al 2010 per le due macroaree interna (province di Avellino e Benevento, nell’ambito della quale ricade l’iniziativa di Ponte Valentino) e costiera (province di Caserta, Napoli e Salerno), secondo due scenari, alta e bassa crescita, e con tre diverse ipotesi di produzione complessiva di energia elettrica: con riferimento agli scenari corrispondenti alle ipotesi più plausibili, al 2010, la centrale di Flumeri, da 360 MWe, proposta antecedentemente alla l. 55/02, sarebbe sufficiente a garantire il riequilibrio energetico dell’intera macroarena interna</i>”, con la conseguenza che tutti gli altri interventi “<i>sono subordinati all’esito della procedura autorizzativa presso il Ministero dello Sviluppo Economico della centrale di Flumeri e che tali considerazioni sono state confermate con D.G.R. n. 469 del 25.3.2004</i>”. <br />	<br />
Il decreto di compatibilità ambientale, pur favorevole, viene poi &#8211; come più volte ricordato – espressamente condizionato all’esito negativo di siffatta procedura autorizzativa.<br />	<br />
E’ bene precisare che anche la Commissione VIA, nel 2006, all’esito dell’esame “<i>delle caratteristiche del progetto e di tutte le informazioni disponibili</i>” aveva espresso parere favorevole ma “<i>a condizione che il progetto autorizzativo per la centrale di Flumeri si concluda con esito negativo, conformemente alle premesse della DGR n. 469 del 25 marzo 2004</i>”.<br />	<br />
Quanto testé riportato evidenzia che la valutazione dell’impatto ambientale della centrale Luminosa è avvenuto con l’esplicita esclusione di un rilevante presupposto di fatto, e cioè la realizzazione, all’interno della stessa macroarea, di altra centrale avente caratteristiche analoghe.<br />	<br />
La condizione n. 1 non rappresenta, pertanto, una mera verifica di coerenza con il fabbisogno energetico regionale, ma costituisce, a ben vedere, l’ “<i>in sé</i>” del giudizio di compatibilità ambientale.<br />	<br />
Le due centrali sono state considerate alternative, di talché deve convenirsi con la ricorrente che la condizione n. 1 poteva essere revocata e/o modificata esclusivamente attraverso la rinnovazione del procedimento di VIA.<br />	<br />
Ammesso infatti che, oggi, la politica energetica regionale consenta e/o imponga, ai fini dell’equilibrio energetico regionale, la realizzazione di entrambi gli impianti, è un fatto che la sostenibilità ambientale di ciascuno di essi sia stata valutata senza considerare l’altro.<br />	<br />
Per completezza, appare anche opportuno osservare &#8211; quanto al preteso, radicale, mutamento della politica energetica regionale &#8211; che, in realtà, le Linee di indirizzo strategico del PEAR 2008 non appaiono molto dissimili, per quanto di interesse nella presente controversia, da quelle del 2003.<br />	<br />
Si legge infatti, proprio alla pag. 51 della delibera n. 962/2008 (esplicitamente richiamata nella nota MATTM, prot. n. 27156 del 10.11.2010), che “<i>I dati evidenziano chiaramente come nelle ipotesi precisate le centrali termoelettriche già autorizzate e non ancora realizzate (Salerno e Orta di Atella (CE)) con l’aggiunta di quella di Flumeri (AV) (in procedura di autorizzazione ex DPCM27/12/1988) siano largamente sufficienti all’azzeramento del deficit elettrico regionale, anche grazie allo sviluppo molto sostenuto delle fonti rinnovabili per le quali si prevede un incremento, al 2013, rispetto al 2006, di oltre il 400%, in termini di energia prodotta con una potenza installata più che triplicata. Sulla scorta del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi, nonché allo statodei procedimenti autorizzativi, emergono da un lato delle criticità di cantierabilità per alcuni interventi autorizzati (Salerno e Orta di Atella) e, dall’altro, uno stallo nella conclusione di alcuni procedimenti di autorizzazione (ad esempio Flumeri e Presenzano (CE) quale delocalizzazione di quanto previsto ad Orta di Atella).</i><br />	<br />
<i>E’ pertanto possibile che, in futuro, siano valutate altre proposte di insediamento di centrali termoelettriche a gas naturale. In questa congiuntura tali proposte saranno analizzate caso per caso, solo se necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di piano (riduzione delle emissioni, pareggio del bilancio elettrico) e coerentemente con le priorità attribuite agli interventi di contenimento della domanda e alla diversificazione delle fonti attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della cogenerazione.</i><br />	<br />
<i>Si deve pertanto concludere che, sulla scorta del bilancio, degli scenari previsionali e degli obiettivi delle presente Linee di indirizzo e in coerenza con gli stessi obiettivi di sviluppo del parco termoelettrico regionale a suo tempo indicati nelle Linee Guida regionali del 2002 – i quali prevedevano l’installazione di centrali termolettriche a fonte fossile (gas naturale) di tipo convenzionale solo nella misura necessaria a compensare il deficit elettrico regionale – la realizzazione delle centrali già attualmente previste non lascerebbe spazio a nuove iniziative analoghe sul territorio</i>”.<br />	<br />
Si è già in precedenza evidenziato che, anche, in occasione del parere reso ai fini del decreto VIA, la Regione Campania, non escludeva “<i>la possibilità dal punto di vista strettamente energetico, di potere valutare altre iniziative al fine del conseguimento della riduzione del deficit energetico regionale</i>”.<br />	<br />
Risulta pertanto che, dal punto di vista degli indirizzi di politica energetica regionale, tra il 2003 e il 2008, non sia intervenuta alcuna radicale evoluzione, ma vi sia, invece, una sostanziale continuità.<br />	<br />
D’altro canto, è anche logico che, sebbene non esplicitati, anche nella programmazione risalente al 2003, fossero presenti elementi di “flessibilità”.<br />	<br />
Tuttavia, gli indirizzi di politica energetica regionale non possono &#8211; ora, come allora &#8211; costituire un elemento dirimente ai fini della presente controversia per il semplice fatto che il procedimento di VIA non riguarda l’astratto rispetto della programmazione regionale ma la tutela del bene collettivo e primario dell’ambiente.<br />	<br />
In definitiva, quale che sia il rilievo della pianificazione energetica regionale, il Ministero dell’Ambiente, e la Commissione VIA, non potevano limitarsi a prendere atto del mutamento di tali indirizzi, ma dovevano promuovere la rinnovazione del giudizio di VIA della centrale di Luminosa al fine di considerarne espressamente l’interazione con la centrale di Flumeri.<br />	<br />
Ne consegue che, allo stato, la condizione n.1 apposta alla VIA:<br />	<br />
&#8211; non si è realizzata, poiché il procedimento di autorizzazione della centrale di Flumeri è ancora <i>initinere</i>; <br />	<br />
<i>&#8211; </i>è tuttora vigente, occorrendo che, ai fini della modifica e/o revoca della condizione medesima, venga rinnovato il procedimento di VIA, attraverso l’espressa inclusione, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, della centrale di Flumeri, in quanto localizzata nella stessa macroarea interna. <br />	<br />
5. Quanto in precedenza argomentato, risulta assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Tuttavia, appare opportuno esaminare anche le ulteriori, autonome censure attinenti a vizi propri dell’autorizzazione integrata ambientale.<br />	<br />
5.1. Secondo parte ricorrente, il progetto non sarebbe conforme alla prescrizioni di cui all’autorizzazione adottata dalla Provincia di Benevento relativamente allo scarico nel fiume Calore dei reflui dell’impianto di trattamento consortile dell’area ASI Ponte Valentino.<br />	<br />
Ciò in quanto la previsione di un serbatoio di raccolta delle acque reflue industriali, ai fini della loro omogeneizzazione, determinerebbe una soluzione di continuità, tale da sottoporre i reflui medesimi alla più rigorosa disciplina dei rifiuti liquidi e non già a quella degli scarichi.<br />	<br />
5.1.1. La censura non è condivisibile, costituendo il frutto di una prospettazione parziale del contenuto dell’autorizzazione qui in esame.<br />	<br />
Al riguardo, risulta che – come puntualmente argomentato dalla difesa erariale – la materia degli scarichi idrici sia stata oggetto di approfondito in esame in sede istruttoria.<br />	<br />
In particolare, il gruppo istruttore ha chiesto al gestore di fornire le specifiche delle caratteristiche chimico – fisiche delle acque reflue industriali al limite di batteria, nonché di dimostrare la capacità tecnica del depuratore ASI a trattare i quantitativi recapitati (scheda A26 della domanda di AIA).<br />	<br />
Altra richiesta ha riguardato le concentrazioni degli inquinanti previste nei reflui acquosi al limite di batteria sulla base dei limiti richiesti dal Consorzio ASI per lo scarico in fognatura (scheda B10).<br />	<br />
Il gestore ha poi dichiarato, al punto D.7, che lo scarico finale SF1, posto a valle del serbatoio acque reflue, non dà luogo a soluzione di continuità della rete fognaria tale da poter considerare lo scarico stesso quale punto di prelievo di rifiuti liquidi. <br />	<br />
Tale qualificazione giuridica, secondo il gestore, deve essere riservata ai soli eventuali sali, fanghi e solidi raccolti sul fondo, dei quali è previsto lo smaltimento ad intervalli regolari attraverso operatori autorizzati.<br />	<br />
L’’istruttoria ha poi trovato riscontro nelle prescrizioni recanti i valori delle concentrazioni degli inquinanti presenti nello scarico fissati dall’AIA.<br />	<br />
Al punto 8.4 (lett.a) si legge espressamente che “<i>I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico prima del conferimento in fognatura per il successivo trattamento presso l’impianto consortile non dovranno subire diluizioni in corrispondenza del punto di controllo individuato come pozzetto di ispezionie (SF1/SF2), prima della miscelazione con le altre acque, mediante campionamenti, contemporanei e separati, al fine di monitorare l’andamento degli inquinanti</i> [&#8230;]”.<br />	<br />
Vengono quindi riportati, quale parte integrante delle prescrizioni relative ai “valori limite” delle emissioni in acqua i valori di cui alla “condizione n.1” della tabella ASI, con la precisazione che ogni eventuale modifica della tabella dovrà essere trasmessa per le necessarie valutazioni all’Autorità competente.<br />	<br />
Un’apposita prescrizione (lett. i), riguarda l’obbligo di raccogliere le acque reflue, dopo i “<i>necessari trattamenti</i>” in apposito serbatoio per l’omogeneizzazione, nonché (lett. j), lo smaltimento ad intervalli regolari mediante operatori autorizzati di eventuali “<i>sali, fanghi e solidi raccolti sul fondo del serbatoio</i>”.<br />	<br />
Ciò premesso, risulta che l’eventuale produzione di veri e propri “rifiuti liquidi” è stata espressamente considerata dall’Aia e forma oggetto di un’apposita prescrizione, in relazione alla quale – è bene precisare – parte ricorrente non ha ritenuto di coltivare ulteriori, specifiche censure.<br />	<br />
Per quanto occorrer possa, si rileva anche che siffatta prescrizione appare coerente con la costante giurisprudenza della Cassazione penale, secondo la quale “sono esclusi dall&#8217;applicazione della disciplina sui rifiuti esclusivamente le acque di scarico e cioè quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria, secondo la definizione di cui il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2, comma 1, lett. bb), (attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. ff), come sostituito dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento, mentre in ogni altro caso in cui i reflui vengano stoccati in attesa di un successivo smaltimento gli stessi devono essere qualificati quali rifiuti allo stato liquido e sono, pertanto, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 (attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256)” (così, <i>ex plurimis</i>, Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2009, n. 35138).<br />	<br />
Nel caso di specie, dalla descrizione contenuta nel provvedimento di AIA si evince come non vi sia un vero e proprio “stoccaggio” in un contenitore materialmente separato dal sistema di canalizzazione, quanto il riversamento delle acque reflue in un bacino, in cui sostano solo il tempo necessario al raggiungimento dei valori ammessi ai fini del conferimento nella rete ASI.<br />	<br />
E’ comunque previsto lo smaltimento come rifiuto di quegli elementi che vengano ad accumularsi sul fondo del serbatoio. <br />	<br />
5.2. Gli ulteriori rilievi del WWF si ricollegano ad un’osservazione svolta dalla Provincia nel corso del procedimento, secondo la quale, lo scarico del Consorzio ASI (nella cui rete fognaria, e relativo impianto di depurazione, è previsto anche il recapito della centrale) “<i>è stato autorizzato con la prescrizione di non diluire il refluo dell’impianto di depurazione con acque prelevate esclusivamente allo scopo e le acque di raffreddamento provenienti dalla centrale termica di fatto andrebbero, invece, a diluire il refluo, e, probabilmente, a causa della loro temperatura potrebbe anche inficiare la fase biologica del trattamento depurativo con probabili ripercussioni negative sullo scarico od anche sul corpo idrico recettore;</i><br />	<br />
&#8211; <i>l’art. 101, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, infine, non consente di diluire gli scarichi con acque di raffreddamento e prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia tenuto comu<br />
&#8211; <i>giova inoltre rammentare che l’art. 101, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che l’autorità competente, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energ<br />
5.2.1. L’art. 101, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 152/2006, prescrive che “4. L&#8217;autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l&#8217;accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell&#8217;Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.<br />	<br />
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L&#8217;autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4”.<br />	<br />
5.2.2. Il Collegio osserva, in primo luogo, che il provvedimento di “autorizzazione allo scarico nel fiume Calore delle acque reflue industriali del Consorzio ASI” n. 173/03 del 27.4.2009”, riguarda la domanda, avanzata dal medesimo Consorzio, di “<i>scarico continuo nel Fiume Calore di acque reflue industriali depurate, per una quantità indicativa annua di circa 200.000 mc³, non contenente le sostanze di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006</i>”.<br />	<br />
Per quanto qui interessa, è previsto il divieto di diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (lett. c ed f).<br />	<br />
Non risulta specificamente prescritto l’obbligo di separazione di cui all’art. 101, comma 5, ultima parte, né contestualmente al rilascio dell’autorizzazione stessa, né successivamente.<br />	<br />
E’ dunque la Provincia stessa che non ha ritenuto di imporre al Consorzio l’obbligo di separazione prescritto dal cit. art. 101, comma 5.<br />	<br />
E sempre a tale Ente compete di sospendere e/o revocare l’autorizzazione rilasciata nell’eventualità di rinvenimento nelle acque di scarico del Consorzio delle sostanze ivi indicate.<br />	<br />
Il provvedimento di AIA riguarda invece l’impianto Luminosa e non già – come esattamente rilevato dalla difesa erariale – le modalità di gestione del depuratore consortile (cfr. anche la pag. 44 del parere istruttorio in cui si dà espressamente atto che “<i>il depuratore consortile non è oggetto della procedura di AIA</i>”).<br />	<br />
In ordine agli scarichi della centrale, l’AIA reca una puntuale applicazione del divieto di diluizione, là dove, al paragrafo 8.4 (lett.a), già riportato, prescrive espressamente che “<i>I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico prima del conferimento in fognatura per il successivo trattamento presso l’impianto consortile non dovranno subire diluizioni in corrispondenza del punto di controllo individuato come pozzetto di ispezione (SF1/SF2), prima della miscelazione con le altre acque, mediante campionamenti, contemporanei e separati, al fine di monitorare l’andamento degli inquinanti</i> [&#8230;]”<br />	<br />
Vengono quindi richiamati, quale parte integrante delle prescrizioni relative ai “valori limite” delle emissioni in acqua, i valori di cui alla “condizione n.1” della tabella ASI, con la precisazione che ogni eventuale modifica della tabella dovrà essere trasmessa per le necessarie valutazioni all’Autorità competente.<br />	<br />
Alla luce di tanto, la valutazione del Gruppo Istruttore, secondo cui “<i>relativamente al conferimento degli scarichi idrici di centrale al depuratore consortile dell’area ASI si ritiene che il progetto presentato dal Gestore sia conforme alla prescrizioni di cui all’autorizzazione emanata dalla Provincia di Benevento con provvedimento n. 173 del 27.4.2009</i> [&#8230;]”, non si appalesa né illogica né superficiale. <br />	<br />
Si osserva, altresì, che la tesi propugnata dalla Provincia comporterebbe l’impossibilità di utilizzare la rete fognaria ASI, e il depuratore consortile, anche là dove, come nella fattispecie, siano, da un lato, rispettate le prescrizioni dettate dal Consorzio per il recapito nella rete fognaria, e, dall’altro, le prescrizioni dettate a quest’ultimo dalla stessa Provincia ai fini del recapito nel corpo recettore.<br />	<br />
6. Parte ricorrente si duole, infine, che, nel prescrivere un limite più restrittivo per le emissioni di ossidi di azoto, rispetto a quanto considerato in sede di VIA, il Gruppo istruttore si sia limitato a raccomandare l’ “<i>impiego di una o più tecnologie verificate, presenti sul mercato che consentono di ottenere alte prestazioni nell’abbattimento degli ossidi di azoto a costi accettabili</i>” (pag. 50), senza contestualmente specificare le tecniche da adottare.<br />	<br />
La prescrizione, tuttavia, appare conforme all’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 59/2005 (come già detto, applicabile <i>ratione temporis</i>), secondo cui l&#8217;amministrazione non può imporre l&#8217;utilizzo di una specifica tecnica ma solo le “migliori tecniche disponibili” così come elaborate in sede comunitaria (sulle quali, cfr. la sentenza di questa Sezione n. 32824 del 14 ottobre 2010).<br />	<br />
Del tutto analogo è il tenore dell’art. 29 –<i>sexies</i>, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, attualmente vigente secondo cui “Fatto salvo l&#8217;articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all&#8217;applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l&#8217;obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell&#8217;impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell&#8217;ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l&#8217;inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell&#8217;ambiente nel suo complesso”.<br />	<br />
Appare, infine, pienamente condivisibile l’osservazione della società controinteressata, secondo cui l’individuazione di una precisa tecnologia sarebbe meno cautelativa per l’ambiente, mentre il riferimento alle BAT o MTD, consente l’adeguamento dell’impianto alle tecnologie più evolute introdotte sul mercato nel periodo di validità dell’autorizzazione.<br />	<br />
7. Ciò posto, per le considerazioni svolte al paragrafo 4 della presente decisione, l’autorizzazione integrata ambientale, in quanto adottata sull’erroneo presupposto della sopravvenuta inefficacia della condizione n. 1 apposta al decreto VIA n . 708 dell’1.8.2008, è illegittima e deve essere annullata.<br />	<br />
La complessità delle questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot. DVA_DEC – 2011 – 0000421 del 26.7.2011.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-12-6-2012-n-5327/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2012 n.5327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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