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	<title>5310 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5310 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2014 n.5310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-10-2014-n-5310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-10-2014-n-5310/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-10-2014-n-5310/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2014 n.5310</a></p>
<p>Pres., est. Renzo Conti Menna Carolina, Canonico Giuseppe, Cava Franco, Cerrato Tommaso, De Felice Vincenzo, Duro Maurizio, Fontanarosa Paolo, Maddaloni Nicola, Maietta Luigi, Marano Domenico, Nisi Sebastiano, Nunziata Aniello, Parente Giovanni, Robust Francesco, Sorrentino Ortusio; Cretoso Michele, Delle Donne Luciano (avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto) c. Ministero dell&#8217;Interno (n.c.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-10-2014-n-5310/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2014 n.5310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-10-2014-n-5310/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2014 n.5310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. Renzo Conti<br /> Menna Carolina, Canonico Giuseppe, Cava Franco, Cerrato Tommaso, De Felice Vincenzo, Duro Maurizio, Fontanarosa Paolo, Maddaloni Nicola, Maietta Luigi, Marano Domenico, Nisi Sebastiano, Nunziata Aniello, Parente Giovanni, Robust Francesco, Sorrentino Ortusio; Cretoso Michele, Delle Donne Luciano (avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto) c. Ministero dell&#8217;Interno (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Controversia sul computo degli straordinari fissi ai fini pensionistici – Giurisdizione del G.A.- Sussiste</p>
<p>2. Pubblico impiego – Personale di Polizia – Ore aggiuntive per il lavoro straordinario – Computo  della 13^ mensilità, dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica – E’ escluso &#8211; In assenza di una apposita norma di legge &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo e non della Corte dei conti, vertendosi in materia connessa con il rapporto di pubblico impiego, la controversia sorta tra il dipendente pubblico e la P.A. per l’accertamento del diritto del dipendente al computo  delle ore straordinarie fisse, ai fini della determinazione della 13^ mensilità nonché dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica. (Nel caso di specie, il TAR Campania, nella considerazione che oggetto della controversia in esame è la rideterminazione della base imponibile, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, delle due ore di lavoro straordinario obbligatorie percepite nel corso del rapporto di impiego, questione attinente immediatamente e direttamente al rapporto di pubblico impiego e solo di riflesso sul trattamento pensionistico, ha confermato la sua giurisdizione a conoscere della controversia) (1).</p>
<p>2. In materia di pubblico impiego, il compenso delle ore aggiuntive per il lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima mensilità dovuta al personale di polizia, non ostando a tale conclusione l&#8217;obbligatorietà, né la predeterminazione per legge dell&#8217;entità del compenso, atteso che tali elementi non hanno altro ruolo che quello di una preventiva autorizzazione alla fruizione, da parte dell&#8217;Amministrazione militare, di due ore settimanali di attività straordinaria per le categorie contemplate dalla norma. Invero il lavoro straordinario, ancorché prestato in modo fisso e continuativo, in assenza di una apposita norma di legge, non può trasformare la natura della prestazione lavorativa, effettuata oltre il normale orario di servizio, in prestazione ordinaria; ne consegue che il compenso delle ore aggiuntive per il detto lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima mensilità.(Nel caso di specie, in ragione delle suddette considerazioni, il TAR ha ritenuto non computabili, ai fini della  tredicesima mensilità nonché ai fini pensionistici le ore di straordinario svolte dai ricorrenti ed ha pertanto rigettato il ricorso)(2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Cons. St., VI, 16.9.2008, n. 4364; id., 3.9.2008, n. 4144; TAR Lazio, I ter 26.6.2014, n. 6795; Tar Lazio, I, 2.8.2012, n. 7185; Cons.St, VI, 22.10.2002, n. 5805<br />
(2) cfr: Cons.St., VI, 1.12.2010, n. 8371 e 1.12.2010, n. 8627 ; TAR Napoli, VI, 6.6.2013, n. 2979, già citata; id., 14.7.2010, n. 16717; id 18.7.2007, n. 6785; TAR Lazio, I bis, 26.6.2014, n. 6795; TAR Marche, 24.5.2013, n. 386; TAR Toscana, 19.1.2004, n. 54</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2329 del 2000, 2000 originariamente proposto da Menna Carolina, Canonico Giuseppe, Cava Franco, Cerrato Tommaso, De Felice Vincenzo, Duro Maurizio, Fontanarosa Paolo, Maddaloni Nicola, Maietta Luigi, Marano Domenico, Nisi Sebastiano, Nunziata Aniello, Parente Giovanni, Robust Francesco, Sorrentino Ortusio; Cretoso Michele, Delle Donne Luciano, rappresentati e difeso dagli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli alla via Caracciolo n. 15 e successivamente (in aggiunta) anche dall’avv. Simona Saccone limitatamente ai ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo TAR; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del diritto a vedere computate le ore straordinarie fisse ai fini della determinazione della 13^ mensilità nonché dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica, oltre rivalutazione ed interessi, il tutto dalla data di maturazione dei singoli ratei di tredicesima e sino al 30.6.1998.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 24 settembre 2014 il dott. Renzo Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 febbraio 2000 e depositato il successivo 14 marzo, i ricorrenti indicati in epigrafe, appartenenti al personale della Polizia di Stato, hanno chiesto a questo Tribunale, l’accertamento del diritto al computo delle due ore di straordinario obbligatorio prestate ai sensi dell’art. 63 della legge 121/1991, dell’art. 7 d.P.R. n. 69/1984 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 234/1988, ai fini della riliquidazione della 13^ mensilità nonché, nelle conclusioni, della rideterminazione dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica.<br />
I ricorrenti sostengono che le due ore di straordinario obbligatorie per turno di servizio devono essere considerate nel normale orario e quindi devono essere computate anche ai fini della determinazione della tredicesima mensilità “commisurata al trattamento economico complessivo spettante per stipendio, paga, retribuzione o indennità” (art. 7 L. 25.10.1946 n. 263).<br />
Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio, benché il ricorso risulti allo stesso ritualmente notificato presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.<br />
Con decreto presidenziale del 24.11.2012 n. 27457 il ricorso è stato dichiarato perento ai sensi dell&#8217;art. 1 dell&#8217;all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;.<br />
Con successiva istanza, notificata il 3.12.2012 e depositata il 14.12.2012, hanno proposto opposizione al predetto decreto e manifestato interesse alla trattazione della causa i soli ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne.<br />
Con decreto presidenziale del 25.3.2014 n. 760, il precedente decreto di perenzione, pertanto, è stato revocato nei confronti dei soli predetti ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso entro tali limiti sul ruolo di merito.<br />
Alla pubblica udienza straordinaria del giorno 24 settembre 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso deve essere esaminato nei confronti dei soli ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne, che con decreto presidenziale 760/2014 hanno ottenuto la revoca del decreto di perenzione n. 27457/2012, restando ferma l’efficacia di tale decreto di perenzione per gli altri ricorrenti.<br />
2. Ciò premesso, va preliminarmente affermata d’ufficio la giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.<br />
Il collegio pur consapevole di un certo orientamento giurisprudenziale sulla giurisdizione della Corte dei Conti, anche di questa sezione (cfr. sentenza 6.6.2013, n. 2979), ritiene di condividere l’opposto orientamento, da ultimo, espresso costantemente dal giudice di appello (cfr. tra le tante , Cons. St., VI, 16.9.2008, n. 4364; id., 3.9.2008, n. 4144) e ribadito recentemente, anche se implicitamente, dai giudici di primo grado (cfr. TAR Lazio, I ter 26.6.2014, n. 6795), proprio in materia di inclusione delle due ore di lavoro straordinario sulla base imponibile pensionabile, con la quale è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e non della Corte dei conti, vertendosi in materia connessa con il rapporto di pubblico impiego.<br />
Ciò nella considerazione che oggetto della controversia in esame è la rideterminazione della base imponibile, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, delle due ore di lavoro straordinario obbligatorie percepite nel corso del rapporto di impiego; base imponibile che è una questione attinente immediatamente e direttamente al rapporto di pubblico impiego e solo di riflesso sul trattamento pensionistico, che trova conferma nella considerazione che in relazione ad essa sussiste l’onere dell’amministrazione del versamento della relativa contribuzione, previa determinazione dei relativi presupposti (cfr. Tar Lazio, I, 2.8.2012, n. 7185; Cons.St, VI, 22.10.2002, n. 5805).<br />
3. Nel merito, il ricorso, sempre negli stessi limiti soggettivi di cui sopra, invece, è infondato e deve essere respinto.<br />
Costituisce giurisprudenza ormai consolidata del giudice d’appello (cfr. Cons.St., VI, 1.12.2010, n. 8371 e 1.12.2010, n. 8627 e quella ivi richiamata), nonché, da ultimo, anche dei giudici di primo grado, ivi compresa questa sezione (cfr. TAR Napoli, VI, 6.6.2013, n. 2979, già citata; id., 14.7.2010, n. 16717; id 18.7.2007, n. 6785; TAR Lazio, I bis, 26.6.2014, n. 6795; TAR Marche, 24.5.2013, n. 386; TAR Toscana, 19.1.2004, n. 54), pienamente condivisa dal collegio, secondo la quale “<i>il compenso delle ore aggiuntive per il detto lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima mensilità dovuta al personale di polizia, non ostando a tale conclusione l&#8217;obbligatorietà, né la predeterminazione per legge dell&#8217;entità del compenso, atteso che tali elementi non hanno altro ruolo che quello di una preventiva autorizzazione alla fruizione, da parte dell&#8217;Amministrazione militare, di due ore settimanali di attività straordinaria per le categorie contemplate dalla norma. Invero il lavoro straordinario, ancorché prestato in modo fisso e continuativo, in assenza di una apposita norma di legge, non può trasformare la natura della prestazione lavorativa, effettuata oltre il normale orario di servizio, in prestazione ordinaria; ne consegue che il compenso delle ore aggiuntive per il detto lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima mensilità</i>”.<br />
4. In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso deve essere respinto.<br />
5. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Ministero intimato.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dai soli ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne, lo respinge, rimanendo ferma l’efficacia del decreto di perenzione n. 27457/2012 per gli altri ricorrenti.<br />
Nulla per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Renzo Conti, Presidente, Estensore<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere<br />
Anna Corrado, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/10/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-10-2014-n-5310/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2014 n.5310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2011 n.5310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-12-2011-n-5310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-12-2011-n-5310/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-12-2011-n-5310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2011 n.5310</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di affidamento servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, assimilati e servizi accessori, fino alla data dell’udienza di merito davanti al Tar, al fine della riammissione con riserva del ricorrente (la cui offerta potrà essere valutata in tempi utili rispetto alla udienza di merito davanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-12-2011-n-5310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2011 n.5310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-12-2011-n-5310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2011 n.5310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di affidamento servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, assimilati e servizi accessori, fino alla data dell’udienza di merito davanti al Tar, al fine della riammissione con riserva del ricorrente (la cui offerta potrà essere valutata in tempi utili rispetto alla udienza di merito davanti al Tar).Rilevato che il Tar ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare sulla base della mera proposizione della domanda di risarcimento: mentre l’esercizio dell’azione di risarcimento non può di per sé precludere la concessione di misure cautelari; Ritenuto che l’intervenuta aggiudicazione definitiva (che l’appellante ha dichiarato di voler impugnare con motivi aggiunti, essendo ancora in corso i termini) non rende improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione; Considerato che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, in quanto: l’offerta rispetta le previsioni del bando di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05310/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08976/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8976 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Consorzio Nazionale Servizi (Cns) Societa&#8217; Cooperativa</b>, in proprio e quale mndataria A.T.I., <b>Ati -Mantini Srl</b> in proprio e quale mndante, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Della Rocca, Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Montesilvano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marina De Martiis, Marco Squicquero, con domicilio eletto presso Marco Squicquero in Roma, via Pompeo Magno 2/B; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ecologica Sangro Spa</b>, rappresentatae difesadagli avv. Ugo Di Silvestre, Stefano Colombari, con domicilio eletto presso Federico Gentilini in Roma, via Anastasio II N. 372;<br /> <br />
<b>Dusty Srl</b>, <b>Aimeri Ambiente Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO &#8211; SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00203/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montesilvano e di Ecologica Sangro Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Della Rocca, Vagnozzi e Squicquero in proprio e per delega dell&#8217;Avv. Di SIlvestre;	</p>
<p>Rilevato che il Tar ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare sulla base della mera proposizione della domanda di risarcimento:<br />	<br />
Ritenuto che l’esercizio dell’azione di risarcimento non può di per sé precludere la concessione di misure cautelari;<br />	<br />
Ritenuto che l’intervenuta aggiudicazione definitiva (che l’appellante ha dichiarato di voler impugnare con motivi aggiunti, essendo ancora in corso i termini) non rende improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione;<br />	<br />
Considerato che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, in quanto:<br />	<br />
a) l’offerta dell’appellante appare rispettare la frequenza minima delle raccolte nel periodo estivo per le unità non domestiche nell’area 4 (dovendo la tabella a pag. 83 dell’offerta essere letta unitamente a quella di pag. 69, non risultando decisive le frasi contenute a pag. 80, in cui si rinvia comunque alle tabelle);<br />	<br />
b) l’art. 62 C.S.A. consentiva l’offerta di contenitori alternativi alle buste telate;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, di dover sospendere il provvedimento impugnato fino alla data dell’udienza di merito davanti al Tar, al fine della riammissione con riserva dell’appellante (la cui offerta potrà essere valutata in tempi utili rispetto alla udienza di merito davanti al Tar).	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 8976/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei sensi di cui in parte motiva	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-12-2011-n-5310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2011 n.5310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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