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	<title>531 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>531 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2013 n.531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2013-n-531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2013-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2013 n.531</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Contessa Consorzio Consepo (Avv.Infantino) / Poste Italiane (Avv.Molè) sui rapporti tra irregolarità fiscali e rateizzazione del debito tributario nelle gare 1. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – Irregolarità fiscali –Accertamento alla data di presentazione – Successione rateizzazione Irrilevanza. 2. Processo amministrativo – Atti giudiziari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2013-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2013 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2013-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2013 n.531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211;  Est. Contessa <br /> Consorzio Consepo (Avv.Infantino) / Poste Italiane (Avv.Molè)</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti tra irregolarità fiscali e rateizzazione del debito tributario nelle gare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – Irregolarità fiscali –Accertamento alla data di presentazione – Successione rateizzazione Irrilevanza. 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Atti giudiziari – Notificazione a mezzo posta – Prova – Avviso di ricevimento – Idoneità. 	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Atti giudiziari – Notificazione a mezzo posta – Prova – Avviso di ricevimento – Natura – Fede privilegiata – Contestazione – Querela di falso. 	</p>
<p>4. Processo amministrativo – Querela di falso – Giudice ordinario – Sospensione del giudizio – Obbligo – Condizioni- Pregiudizialità – Non manifesta infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di gare, una volta accertato il fatto storico dell’esistenza in capo a un concorrente di irregolarità fiscali definitivamente accertate alla data di presentazione della domanda di partecipazione, la tardiva ammissione da parte sua al beneficio della rateizzazione non consente comunque  di ammetterlo alla partecipazione alla gara. Invece, l’impresa potrebbe essere ammessa a condizione che l&#8217;istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l&#8217;autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura. 	</p>
<p>2. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l&#8217;avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l&#8217;intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l&#8217;identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l&#8217;avviso	</p>
<p>3. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l&#8217;avviso di ricevimento riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un&#8217;attività legittimamente delegata dall&#8217;ufficiale giudiziario all&#8217;agente postale ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall&#8217;ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall&#8217;art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l&#8217;agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull&#8217;avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Pertanto, il destinatario che intenda contestare l&#8217;avvenuta esecuzione della notificazione (affermando di non aver mai ricevuto l&#8217;atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull&#8217;avviso) ha l&#8217;onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l&#8217;immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell&#8217;agente postale.	</p>
<p>4. La presentazione dinanzi al giudice ordinario di una querela di falso nell’ambito di un giudizio amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e se non appaia manifestamente infondata o dilatoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3208 del 2011, proposto dal Consorzio Consepo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosario Infantino, con domicilio eletto presso il signor Natale Carbone in Roma, via Germanico 172; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Poste Italiane S.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcello Mole&#8217;, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolo&#8217; Porpora, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del T.A.R. della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 15/2011;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Poste Italiane S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato Molè per la società appellata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consorzio Consepo riferisce di essere risultato aggiudicatario provvisorio del ‘lotto 1’ all’esito della procedura di gara bandita da Poste italiane s.p.a., con chiamata dall’albo di cui all’articolo 232 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’aggiudicazione di accordi-quadro ai sensi dell’articolo 222 del medesimo decreto legislativo e aventi ad oggetto il servizio dei trasporti postali e servizi accessori nell’ambito territoriale delle province di Reggio Calabria e Crotone.<br />	<br />
Risulta agli atti che, nel corso delle verifiche di rito effettuate dalla stazione appaltante prima dell’aggiudicazione definitiva, era emersa l’esistenza a carico di una delle consorziate (la soc. ‘Il Corriere Group’ s.r.l.) di rilevanti pendenze fiscali per gli anni di imposta dal 2002 al 2006.<br />	<br />
Conseguentemente, Poste italiane s.p.a. procedeva all’esclusione del Consorzio dalla procedura, in applicazione della lettera g) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (per il quale costituisce causa di esclusione dalle procedure di gara “<i>[l’aver] commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (…)</i>”).<br />	<br />
Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dal Consorzio Consepo dinanzi al T.A.R. per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, il quale, con la sentenza oggetto del presente gravame, respingeva il ricorso, ritenendolo infondato.<br />	<br />
La sentenza in questione è stata gravata in sede di appello dal Consorzio Consepo, il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:<br />	<br />
<i>1) Erroneità della sentenza appellata – Violazione ed errata applicazione dell’art. 38, lett. g) del d.lgs. 163/2006 – Vizio del procedimento – Illogicità e travisamento.</i><br />	<br />
I primi giudici non avrebbero considerato che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’esclusione dell’appellante dalla gara all’origine dei fatti di causa avrebbe potuto essere disposta solo in caso di “<i>violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti</i>”.<br />	<br />
Al riguardo, il Tribunale non avrebbe valutato in modo adeguato:<br />	<br />
&#8211; che la domanda di partecipazione alla gara di cui sopra risaliva al 17 febbraio 2009 e che, a quella data, non era stata ritualmente notificata alla società appellante alcun atto impositivo dal quale essa potesse desumere la propria posizione di non reg<br />
&#8211; che, pur esistendo in atti cinque cartelle esattoriali (per importi cospicui) a carico dell’odierna appellante notificate in epoca anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ciò non poteva essere valutato ai fini del decider<br />
&#8211; che, quindi, non poteva neppure essere chiesto alla stessa appellante di proporre querela di falso in relazione agli avvisi di ricevimento. Ciò, in quanto essa non aveva in alcun modo dedotto la falsità della firma apposta su tali avvisi, essendosi – al<br />
Ad ogni modo, questo Giudice di appello dovrebbe valutare – ai fini del decidere – la circostanza per cui il Consorzio Consepo si sia comunque risolto a proporre querela di falso in data 1° febbraio 2011.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la soc. Poste italiane, la quale ha concluso nel senso della reiezione del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 27 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un consorzio attivo nel settore dei servizi postali avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria (Sezione staccata di Reggio Calabria) con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso gli atti con cui Poste Italiane l’ha esclusa (dopo averla individuata come aggiudicataria provvisoria) della gara per l’aggiudicazione di alcuni accordi quadro ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />	<br />
2. L’appello è infondato.<br />	<br />
2.1. Occorre premettere che l’esclusione dalla gara dell’odierna appellante non è stata disposta per ragioni inerenti la veridicità della dichiarazione (resa ai fini partecipativi ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1643) circa l’insussistenza di pendenze di carattere fiscale, quanto – piuttosto – per il fatto in se di aver commesso “<i>violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti</i>”.<br />	<br />
Pertanto, non sembrano assumere – ai fini della decisione – il rilievo fondante preteso dall’appellante gli argomenti con cui essa contesta di avere avuto conoscenza di cinque cartelle esattoriali di rilevante ammontare solo dopo la presentazione della domanda, quanto – piuttosto – il fatto storico della irregolarità ai fini fiscali in quanto tale. <br />	<br />
Al riguardo si osserva che le pendenze in questione ammontavano ad oltre centomila euro (sommando gli importi recati dalle cinque cartelle di cui sopra) e che non appare verosimile, anche in considerazione della consistenza imprenditoriale dell’appellante, che la stessa non avesse avuto contezza alcuna dei debiti fiscali in parola prima che la circostanza le fosse resa nota in occasione della partecipazione alla gara per cui è causa per il tramite dell’Amministrazione aggiudicatrice, la quale aveva svolto apposite indagini presso l’Agenzia delle Entrate.<br />	<br />
2.2. L’appellante si difende osservando che, dopo aver avuto conoscenza legale dell’esistenza delle richiamate cartelle esattoriali (che non le sarebbero state in precedenza note in quanto le relate di notifica risultavano sottoscritte da soggetti dalla stessa non conosciuti), essa si era attivata al fine di ottenere – riuscendovi &#8211; la dilazione del pagamento.<br />	<br />
Al riguardo si osserva tuttavia che, una volta accertato il fatto storico dell’esistenza in capo a un concorrente di irregolarità fiscali definitivamente accertate alla data della presentazione della domanda di partecipazione, la tardiva ammissione da parte sua al beneficio della rateizzazione non consente comunque di ammetterlo alla partecipazione alla gara. <br />	<br />
Al riguardo si richiama la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 9 febbraio 2006 (in causa C-226/04) la quale ha chiarito che l’articolo 29, primo comma, lettere e) e f), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (in seguito: direttiva 2004/18/CE), non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, può regolarizzare la sua situazione successivamente (<i>inter alia</i>) in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali (nel caso di specie: entro la data per la presentazione della domanda di partecipazione), di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato.<br />	<br />
Il principio in questione è stato ribadito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, la quale ha chiarito che l’impresa la quale abbia ottenuto la rateizzazione del debito tributario deve essere considerata in regola ai fini della presentazione della domanda di partecipazione a gara pubblica (stante il valore novativo che tale atto assume), ma a condizione che l&#8217;istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l&#8217;autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura (in tal senso: Cons. Stato, V, 18 novembre 2011, n. 6084).<br />	<br />
Concludendo sul punto, la circostanza per cui l’appellante abbia richiesto ed ottenuto la rateizzazione del rilevante carico fiscale che la gravava solo in un momento successivo rispetto alla data ultima per la presentazione della domanda di partecipazione, non le consente di avvantaggiarsi delle statuizioni giurisprudenziali le quali consentono di riconoscere la regolarità fiscale agli operatori economici che abbiano ottenuto il beneficio della rateizzazione del dovuto.<br />	<br />
2.3. Il Collegio osserva, inoltre, che la sentenza in epigrafe è meritevole di conferma per la parte in cui ha osservato che la contestazione svolta dall’odierna appellante in ordine alla genuinità delle firme apposte sulle relate di notifica delle richiamate cartelle esattoriali (<i>rectius</i>: circa l’effettiva riferibilità di tali firme alla propria sfera giuridica) avrebbe dovuto essere svolta attraverso il rimedio della proposizione della querela di falso.<br />	<br />
Come si è detto in premessa, l’appellante obietta sul punto che non avrebbe avuto ragione di fare ricorso al rimedio della querela di falso in quanto essa non contestava la questione della genuinità in se delle sottoscrizioni, ma – più semplicemente – negava che quelle firme fossero ad essa in qualunque modo riferibili.<br />	<br />
2.3.1. L’argomento non può essere condiviso.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio ritiene di prestare puntuale adesione all’orientamento secondo cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l&#8217;avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l&#8217;intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l&#8217;identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l&#8217;avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un&#8217;attività legittimamente delegata dall&#8217;ufficiale giudiziario all&#8217;agente postale ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall&#8217;ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall&#8217;art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l&#8217;agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull&#8217;avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.<br />	<br />
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l&#8217;avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l&#8217;atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull&#8217;avviso, ha l&#8217;onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l&#8217;immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell&#8217;agente postale (in tal senso: Cass., I, 22 novembre 2006, n. 24852; ma anche: Cass., Sez. Un., 27 aprile 2010, n. 9962).<br />	<br />
Ebbene, il principio in questione è certamente applicabile al caso in esame, nell’ambito del quale: a) l’agente postale ha dichiarato – in sede di stesura della relata – di aver consegnato i plichi a persone le quali avevano dichiarato di riceverli in nome e per conto dell’odierna appellante, mentre b) il destinatario – odierno appellante – nega che quanto riportato sulla <i>chartula</i> della relata corrisponda al vero.<br />	<br />
2.4. Da ultimo si osserva che, ad avviso del Collegio, neppure la (tardiva, rispetto alla celebrazione del giudizio di primo grado) proposizione della querela di falso può indurre a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui rassegnate (e neppure alla sospensione del giudizio sino alla definizione della querela in questione).<br />	<br />
Ciò in quanto, secondo un condiviso orientamento, la presentazione dinanzi al giudice ordinario di una querela di falso nell’ambito di un giudizio amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e se non appaia – come nel caso in esame – manifestamente infondata o dilatoria (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2011, n. 8).<br />	<br />
3. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 3208 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre gli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2013-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2013 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-2-2008-n-531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-2-2008-n-531/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-2-2008-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.531</a></p>
<p>Pres. Cossu, est. Maruotti S.r.l. Ra.Ro. (Avv. A. Valentini) c. Comune di Pesaro (Avv. V. Mancinelli), Regione Marche (n.c.) sulla indefettibilità del piano attuativo, previsto dal P.R.G. come presupposto dell&#8217;edificazione, e sulla inapplicabilità in tale ipotesi dell&#8217;art. 2 L. 1187/1968 1. Edilizia ed urbanistica – P.R.G. – Limiti alla edificabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-2-2008-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-2-2008-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, est. Maruotti<br /> S.r.l. Ra.Ro. (Avv. A. Valentini) c. Comune di Pesaro (Avv. V. Mancinelli), Regione Marche (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla indefettibilità del piano attuativo, previsto dal P.R.G. come presupposto dell&#8217;edificazione, e sulla inapplicabilità in tale ipotesi dell&#8217;art. 2 L. 1187/1968</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – P.R.G. – Limiti alla edificabilità – Occorrenza della previa approvazione degli strumenti attuativi – Mancata approvazione nei cinque anni &#8211; Art. 2 L. 1187/1968 – Applicabilità – Esclusione – Ragioni<br />
2. Edilizia ed urbanistica – P.R.G. – Strumenti attuativi – Indefettibilità  &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 2 L. 1187/1968 (abrogato poi  dall’art.  58, n. 96, D.P.R. n. 327/2001), nella parte in cui dispone la perdita d’efficacia dei vincoli del P.R.G. preordinati all’esproprio in carenza di strumenti attuativi nel quinquennio, non è applicabile qualora il P.R.G. subordini l’edificabilità alla previa applicazione di un piano attuativo. Infatti quando la previsione d’inedificabilità del P.R.G. non ha contenuto espropriativo, ma è finalizzata alla razionalità dell’assetto urbanistico,  lo strumento attuativo ha carattere indefettibile, come peraltro confermato anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, co. 2, D.P.R. n. 380/2001.<br />
2. Ad eccezione dei casi nei quali vi sia un c.d. lotto intercluso in un contesto integralmente urbanizzato, il piano attuativo, previsto dallo strumento urbanistico come presupposto dell’edificazione, non ammette equipollenti, nel senso che in sede amministrativa o in quella giurisdizionale non possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni, che ad avviso del legislatore incidono negativamente sul razionale assetto del territorio, vanificando la funzione del piano attuativo, la cui approvazione può essere stimolata dall’interessato, con gli strumenti consentiti dal sistema.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<i><br />
</i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
(Sezione Quarta) </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 8602 del 1999, proposto dalla</p>
<p> <b>s.r.l. Ra.Ro (succeduta alla s.a.s. di Rossi &#038; C.)</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Valentini ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Friggeri n. 18, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Bonaccio;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Pesaro</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Mancinelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, presso il signor Gian Marco Grez;</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>Regione Marche</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> della giunta regionale, non costituitosi nella presente fase del giudizio;</p>
<p align=center>per la riforma
</p>
<p></p>
<p align=justify>
della   sentenza  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale per<br />
le Marche, 9 luglio 1998, n. 916, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 597 del 1979;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;<br />
Vista la memoria dell’appellante, depositata in data 26 febbraio 2007;<br />
Vista la decisione n. 2807 del 2007, con cui la Sezione ha disposto l’interruzione del giudizio, a seguito del decesso del difensore del Comune di Pesaro;<br />
Visto l’atto di riassunzione del giudizio, notificato ad istanza della s.s. Ra.Ro. (nonché l’atto di fusione per incorporazione, depositato in data 11 ottobre 2007);<br />
Vista la comparsa di costituzione del nuovo difensore del Comune di Pesaro, integrata con una memoria depositata in data 23 novembre 2007;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Relatore il Consigliere Luigi Maruotti alla udienza del 4 dicembre 2007;<br />	<br />
	Uditi l’avvocato Bonaccio su delega dell’avvocato Valentini per l’appellante e l’avvocato Stecconi per il Comune di Pesaro, su delega dell’avvocato Mancinelli;<br />	<br />
	Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>Premesso in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
	1. In data 3 ottobre 1978, la società dante causa dell’appellante ha chiesto al Sindaco di Pesaro il rilascio di una concessione edilizia, per la realizzazione di un edificio composto da ventiquattro abitazioni.<br />	<br />
Il Sindaco, col provvedimento n. 27 del 2 marzo 1979, ha respinto l’istanza, in conformità al parere espresso in data 26 febbraio 1979 dalla commissione edilizia, che ha rilevato il contrasto con la previsione del piano regolatore, che subordina il rilascio della concessione ad un piano particolareggiato.<br />
2. Col ricorso n. 597 del 1979 (proposto al TAR per le Marche), la medesima società ha impugnato il diniego del Sindaco, nonché l’art. 19 delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore generale di Pesaro (approvato dalla Regione con decreto n. 701 del 1973), per le parti in cui non ha fissato un termine per l’approvazione del piano particolareggiato e non ha previsto la presentazione di un piano di lottizzazione.<br />
Il TAR, con la sentenza n. 916 del 1998, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
3. Col gravame in esame, la società succeduta all’originaria proprietaria (a sua volta incorporata nella società semplice Ra.Ro.) ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.<br />
Il Comune di Pesaro si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto.<br />
L’appellante, con una memoria difensiva, ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.<br />
A seguito della decisione della Sezione n. 2807 del 2007, che ha dichiarato interrotto il giudizio per il decesso del difensore del Comune, il giudizio stesso è stato riassunto dall’appellante.<br />
Il Comune ha depositato una memoria difensiva, con cui ha eccepito l’inammissibilità di alcune censure formulate nell’atto d’appello.<br />
4. All’udienza del 4 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del diniego di data 2 marzo 1979, con cui il Sindaco di Pesaro ha respinto l’istanza di concessione edilizia formulata dalla società dante causa dell’appellante, per la realizzazione di un edificio, composto da ventiquattro appartamenti, in un ‘centro collinare di valore paesistico-ambientale H’.<br />
Con la sentenza di primo grado n. 916 del 1998, il TAR per le Marche ha respinto il ricorso, proposto avverso il diniego e l’art. 19 delle norme tecniche di attuazione, che ha subordinato il rilascio della concessione alla previa approvazione di uno strumento attuativo.<br />
2. Dopo aver esposto le vicende che hanno condotto alla presente fase del diritto, l’appellante ha dedotto che:<br />
a) la previsione contenuta nell’art. 19 delle n.t.a. sarebbe divenuta inefficace alla data di emanazione del diniego, poiché il piano regolatore generale di Pesaro è stato approvato dalla Regione Marche con il decreto del suo presidente di data 8 marzo 1973;<br />
b) la medesima previsione sarebbe comunque illegittima, perché – nel subordinare il rilascio delle concessioni alla previa approvazione di un piano attuativo – non ha previsto alcun limite temporale per tale approvazione, né la possibilità di approvare un piano attuativo ad iniziativa privata;<br />
c) il diniego sarebbe comunque viziato per eccesso di potere, poiché la sua motivazione si è basata unicamente sull’assenza dello strumento attuativo, senza considerare le concrete caratteristiche del progetto, riguardante un lotto di 2.000 mq.<br />
Nella memoria depositata in data 2 marzo 2007, l’appellante ha altresì rilevato che la zona – all’epoca in cui è stato emesso il diniego – era ‘parzialmente edificata’ ed urbanizzata, sicché anche sotto tale profilo il medesimo diniego risulterebbe illegittimo.<br />
3. Così sintetizzate le articolate censure dell’appellante (da esaminare congiuntamente per la loro connessione), ritiene la Sezione che esse vadano respinte, sicché è irrilevante l’eccezione di parziale inammissibilità, formulata dal Comune.<br />
3.1. In primo luogo, risulta infondata la deduzione secondo cui, col decorso di cinque anni dalla approvazione del piano regolatore di Pesaro, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 sarebbe divenuto inefficace l’art. 19 delle n.t.a., nella parte in cui ha subordinato il rilascio della concessione edilizia alla approvazione di uno strumento attuativo.<br />
Per la giurisprudenza di questo Consiglio, che il collegio condivide, il richiamato art. 2 (abrogato dall’art. 58, n. 96, del testo unico sugli espropri, approvato col d.P.R. n. 327 del 2001) non era applicabile nei casi in cui lo strumento urbanistico generale avesse subordinato la realizzazione di alcuni interventi edilizi alla previa emanazione dello strumento attuativo (Sez. V, 23 marzo 2000, n. 1594; Sez. V, 8 luglio 1997, n. 772; Sez. V, 16 giugno 1997, n. 640; Sez. V, 30 aprile 1997, n. 412; Sez. V, 1° aprile 1997, n. 300; Sez. V, 22 marzo 1995, n. 451).<br />
Infatti, la previsione dello strumento urbanistico generale sulla indefettibilità dello strumento attuativo non ha contenuto espropriativo, in quanto mira alla razionalità dell’assetto urbanistico (Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1013; Sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4812; Sez. V, 22 marzo 1995, n. 451; Sez. IV, 15 maggio 1995, n. 336). <br />
Come rilevato dall’Adunanza Generale nella relazione n. 4 del 29 marzo 2001 (illustrativa del testo unico sugli espropri), l’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 era stato introdotto nel sistema dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1968 sulla incostituzionalità delle norme che disponevano la durata a tempo indeterminato dei vincoli preordinati all’esproprio, ma non aveva inciso sul potere della autorità urbanistica di demandare al piano attuativo la determinazione delle consentite modifiche del territorio.<br />
Il medesimo principio della indefettibilità del piano attuativo è stato ribadito dal legislatore, in occasione della redazione dei testi unici sugli espropri per pubblica utilità e sull’edilizia e sull’urbanistica:<br />
a) per l’art. 9, comma 2, del testo unico in materia edilizia (approvato col d.P.R. n. 380 del 2001), “<i>nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto dell’edificazione</i>” sono tassativamente ammessi alcuni lavori edilizi, tra cui non rientra la realizzazione di nuovi edifici, consentita solo quando sia approvato lo strumento attuativo;<br />
b) l’art. 58, n. 96, del testo unico sugli espropri (approvato col d.P.R. n. 327 del 2001) ha formalmente abrogato l’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 (trasfuso nel suo art. 9, comma 3), proprio perché esso disciplinava i rapporti intercorrenti tra il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, e non i diversi aspetti riguardanti i presupposti per il rilascio dei titoli edilizi.<br />
Ecco perché, anche dopo l’entrata in vigore dei medesimi testi unici, questo Consiglio ha ulteriormente ribadito che &#8211; tranne il caso limite in cui vi sia il cd lotto intercluso in un contesto integralmente urbanizzato &#8211; il piano attuativo, previsto dallo strumento urbanistico come presupposto dell’edificazione, non ammette equipollenti, nel senso che in sede amministrativa o in quella giurisdizionale non possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni, che ad avviso del legislatore incidono negativamente sul razionale assetto del territorio, vanificando la funzione del piano attuativo, la cui approvazione può essere stimolata dall’interessato, con gli strumenti consentiti dal sistema (Sez. IV, 2007, n. 3007; Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1013; Sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7799): risulta quindi infondata la censura denunciante la omessa previsione di un limite temporale per l’adozione dello strumento attuativo.<br />
Del resto, l’art. 19 delle n.t.a. ha contemperato gli interessi dei proprietari delle aree, rese edificabili non solo con le esigenze di razionalità dell’assetto del territorio, ma anche con quelle di specifica salvaguardia dei centri collinari di valore paesistico-ambientale, e senza espressamente vietare la presentazione di una istanza, volta all’approvazione di un piano di lottizzazione, in alternativa al piano particolareggiato.<br />
Per le considerazioni che precedono, vanno respinte le deduzioni dell’appellante secondo cui il diniego di concessione si sarebbe basato su una disposizione delle n.t.a. illegittima o divenuta inefficace, nonché quelle secondo cui sarebbe rilevante l’esame della urbanizzazione che la zona avrebbe avuto a suo tempo.<br />
3.2. Vanno altresì respinte le censure, approfondite dall’appellante con la sua memoria difensiva, secondo cui l’istanza di concessione potrebbe essere qualificata come volta alla approvazione di un piano attuativo.<br />
Infatti, la medesima istanza ha chiesto l’emanazione di una concessione edilizia, e non l’approvazione di un piano convenzionato (attivando uno specifico procedimento), ed ha avuto per oggetto unicamente l’edificio progettato, senza occuparsi degli aspetti concernenti i rapporti con le altre proprietà, le opere di urbanizzazione e gli assetti viari.<br />
3.3. Vanno altresì respinte le censure di difetto di motivazione, rivolte avverso il contestato diniego, poiché questo, nel condividere il parere della commissione edilizia (di cui ha riportato in sintesi il contenuto), ha compiutamente evidenziato la specifica ragione ostativa al rilascio della concessione.<br />
4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.<br />
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza.<br />
Di essa è fatta liquidazione in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 8602 del 1999.<br />
Condanna l’appellante al pagamento di euro 2000 (duemila) in favore del Comune appellato, per spese e onorari del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 4 dicembre 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Luigi		Cossu	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi		Maruotti	&#8211;	Consigliere estensore<br />	<br />
Pier Luigi	Lodi		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Vito		Poli		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Carlo		Deodato	&#8211;	Consigliere																																																																																									</p>
<p align=center>
<i><b>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 19/02/2008</b></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-2-2008-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-5-2-2008-n-531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-5-2-2008-n-531/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-5-2-2008-n-531/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.531</a></p>
<p>Pres. Pappalardo, est. Maiello Luigi PALUMBO, (avv. Eugenio Carbone) c Comune di Giugliano in Campania (n.c.) sulla adeguatezza del termine concesso dal Comune all&#8217;interessato per partecipare al procedimento di annullamento di un permesso a costruire in sanatoria Edilizia ed urbanistica &#8211; Annullamento da parte del Comune di una concessione edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-5-2-2008-n-531/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-5-2-2008-n-531/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pappalardo, est. Maiello <br /> Luigi PALUMBO, (avv. Eugenio Carbone) c Comune di Giugliano in Campania (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla adeguatezza del termine concesso dal Comune all&#8217;interessato per partecipare al procedimento di annullamento di un permesso a costruire in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211;  Annullamento da parte del Comune di una concessione edilizia in sanatoria precedentemente rilasciata – Comunicazione di avvio del procedimento – Esiguità del termine concesso per la partecipazione al procedimento – Illegittimità del provvedimento finale – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo per violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, il provvedimento comunale di annullamento di una concessione edilizia in sanatoria precedentemente rilasciata, qualora l’atto di annullamento è stato emesso a  distanza di sette giorni dalla notifica all’interessato della comunicazione di avvio del procedimento:  in tale caso il tempo trascorso tra la notifica dell’avvio del procedimento e l’emissione del provvedimento finale (oltretutto inframezzato da giorni festivi) è manifestamente inidoneo a consentire  un’effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento de quo ed è inadeguato per consentire allo stesso di poter acquisire la documentazione utile e – una volta concluso l’esame della stessa – articolare valide argomentazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
della Campania<br />
<i>Sezione Seconda<br />
</i></b>
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Signori Magistrati:<br />
<b>Dott. Ssa Anna Pappalardo               Presidente<br />
Dott. Pier Luigi Russo                     Primo Ref.<br />
Dott. Umberto Maiello                   Primo Ref., est.</p>
<p></b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n°<b>7156/2007</b> proposto da </p>
<p><b>Luigi PALUMBO,</b><i> </i>rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio Carbone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Napoli al viale degli Astronauti n. 4;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>il Comune di Giugliano in Campania, n.c.<br />
</b><br />
<b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
</b>&#8211; del provvedimento ( prot.llo n. 38506 del 3.8.2007) con cui il Comune di Giugliano ha annullato la concessione edilizia in sanatoria precedentemente rilasciata al ricorrente n. 47853 – 47855/san/04 del 2.2.2007;<br />
degli atti in esso richiamati ed in particolare:<br />
a) della nota prot.llo n. 37233 del 26.7.2007;<br />
b) dei verbali n. 45/S del 3.3.2004 e n. 9/V del 24.5.2004;<br />
c) dell’eventuale relazione istruttoria;<br />
d) del rilievo aerofotogrammetrico, dei verbali di collaudo, di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso; </p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Udito il relatore Primo Referendario dr. <B>UMBERTO MAIELLO; <br />
</B>Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Visto l&#8217;articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall&#8217;art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell&#8217;articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.<br />
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall&#8217;art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso,<br />
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il gravame in epigrafe, il ricorrente impugna, unitamente agli atti preparatori, il provvedimento ( prot.llo n. 38506 del 3.8.2007) con cui il Comune di Giugliano ha annullato la concessione edilizia in sanatoria precedentemente rilasciata (n. 47853 – 47855/san/04 del 2.2.2007).<br />
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.<br />
Segnatamente, va condivisa la censura rubricata al punto 1) del proposto gravame, con cui la parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento.<br />
Il Comune di Giugliano – giusta quanto allegato nell’atto di gravame, non smentito dall’Amministrazione resistente, nemmeno costituita in giudizio – ha notificato in data 27.7.2007 ( venerdì) al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento volto all’annullamento della concessione in sanatoria.<br />
La richiamata nota ( prot.llo n. 27283 del 26.7.2007) evidenziava, in vista di un’eventuale partecipazione dell’interessato, che gli uffici sarebbero rimasti aperti al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle 16:15 alle 18:00.<br />
Il provvedimento è stato poi adottato il successivo 3.8.2007.<br />
Il tempo trascorso, a giudizio del Collegio, è manifestamente inidoneo a consentire un’effettiva partecipazione del ricorrente al procedimento de quo: i limiti di disponibilità comunicati con la prefata nota circoscrivevano, di fatto, a tre soli giorni ( lunedì 30 luglio, mercoledì 1 agosto, giovedì 2 agosto) il periodo utile per una compiuta partecipazione. <br />
Residuava, pertanto, un tempo manifestamente inadeguato per poter acquisire la documentazione utile e – una volta concluso l’esame della stessa – articolare valide argomentazioni.<br />
Senza contare poi che, operando in tal modo, è rimasta disattesa l’esplicita indicazione contenuta nella nota in argomento ( prot.llo n. 27283 del 26.7.2007), secondo cui “…. Il presente procedimento sarà concluso entro 30 gg. dal presente atto…”.<br />
L’impropria accelerazione inspiegabilmente impressa al procedimento in argomento, definito ( con insolita rapidità ) in appena sette giorni, ha apertamente violato l’autovincolo che la stessa Autorità procedente si era imposto, comportando al contempo un’ingiustificata lesione del ragionevole affidamento maturato dal ricorrente sulla possibilità di svolgere le proprie osservazioni almeno fino al 27.8.2007 ( vale a dire 30 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio, intervenuta giustappunto il 27.7.2007).<br />
L’irrituale scansione dell’iter procedimentale, vanificando la stessa possibilità per l’interessato di fornire il proprio contributo partecipativo, concreta una manifesta violazione dell’ art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Com’è noto, la richiamata disposizione, nell’imporre alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre l’effetto finale, ha recepito un nuovo criterio di regolamentazione dell’azione dei pubblici poteri, incentrato sulla valorizzazione del metodo dialettico come forma inderogabile di esercizio della funzione amministrativa.<br />
Tanto in ragione dell’auspicata partecipazione al procedimento dei soggetti direttamente interessati, con evidenti positive ricadute in relazione all’attuazione degli obiettivi di massima trasparenza nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, garantita dalla piena ed immediata ostensione del potere amministrativo nello stesso momento della sua formazione.<br />
D’altronde, il rispetto del principio in esame, nel momento stesso in cui promuove l’emersione di tutti gli interessi coinvolti ed attua la ponderata comparazione degli stessi, risulta in stretta correlazione con i canoni di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, e, quindi, assicura la cura ottimale dell’interesse pubblico ed, in via tendenziale, un’anticipata composizione dei conflitti.<br />
Orbene, sulla scorta delle suddette premesse deve riconoscersi alle garanzie di partecipazione in argomento la dignità giuridica di principio generale dell’ordinamento, con conseguente natura eccezionale di ogni disposizione derogatoria che escluda o limiti tale diritto.<br />
Tale orientamento ha trovato vieppiù conferma nelle recenti modifiche introdotte dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 che, nel ribadire la necessità di assicurare effettività alle garanzie di partecipazione procedimentale, già evincibile dall’originario impianto normativo, si è limitata ad introdurre, in via di eccezione, una deroga al regime di annullabilità dell’atto per vizi formali ovvero procedimentali, inibendo la pronuncia di decisioni a contenuto demolitorio qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
Inoltre, proprio in relazione al vizio derivante dalla omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, il legislatore ha espressamente stabilito che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile  qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. <br />
Orbene, la piana lettura delle disposizioni in commento riflette con assoluta evidenza la chiara intenzione del legislatore di confermare ( e di estendere) in via ordinaria l’applicazione del regime procedimentale definito agli artt. 7 e ss. della legge 241/1990, rimanendo ininfluente un’eventuale violazione delle garanzie di partecipazione nei soli casi di evidente superfluità, da un punto di vista fattuale e/o giuridico,  di ogni apporto collaborativo rispetto al contenuto precettivo delle determinazioni da assumere. <br />
Il caso in esame presenta profili del tutto peculiari che inducono a privilegiare la soluzione incline a riconoscere piena espansione alla portata precettiva della norma di cui all’art. 7 della legge 241/90.<br />
L’atto gravato ( id est provvedimento di annullamento d’ufficio) non risulta ancorato al riscontro obiettivo di un fatto strutturalmente semplice, bensì è espressione del cd. potere di autotutela che, nello stesso modello giuridico recepito all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, riflette con assoluta evidenza ampi margini di discrezionalità ( cfr. ex multis T.A.R. Campania-Napoli, III, 9.5.2006, n. 4026; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 08 settembre 2006 , n. 7985; A.R. Campania Napoli, sez. II, 07 settembre 2006 , n. 7964; nello stesso senso Cons. di St., VI, 27.2.2006, n. 821; Consiglio Stato , sez. VI, 28 febbraio 2006 n. 887; Consiglio Stato , sez. VI, 31 gennaio 2006 , n. 332; Consiglio Stato , sez. IV, 05 aprile 2005 , n. 1487).<br />
E’ pur vero che &#8211; secondo l&#8217;insegnamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dalla Sezione &#8211; allorquando un provvedimento amministrativo ampliativo sia stato ottenuto dall&#8217;interessato in base ad una falsa rappresentazione della realtà materiale, è consentito alla Pubblica Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela, che potrà ritirare l&#8217;atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, da ritenersi, in tale ipotesi, sussistente &#8220;in re ipsa&#8221; (ex multis: T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 04 aprile 2006 , n. 1831; T.A.R. Liguria, sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1349; Consiglio Stato , sez. V, 24 settembre 2003 , n. 5445; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II Sezione, 10 Giugno 2002 n° 854; T.A.R. Lombardia Brescia, 20 novembre 2002 , n. 1881; Consiglio Stato , sez. V, 24 marzo 2001 , n. 1702).<br />
Ciò nondimeno, avuto riguardo al caso di specie, la mancanza di una preliminare verifica in contraddittorio dei presupposti di fatto ( epoca di effettiva edificazione del manufatto) sui quali impinge il provvedimento impugnato ha minato l’attendibilità della stessa premessa da cui trae origine l’avversata misura di ritiro. <br />
Tale lacuna assume, invero, vieppiù rilievo in ragione delle articolate contestazioni che la parte ricorrente muove proprio sulle risultanze fattuali del mirato accertamento all’uopo svolto dal Comune, mettendo in risalto la contraddittorietà dei nuovi arresti procedimentali rispetto all’esito di precedenti verifiche ovvero l’attendibilità del rilievo aerofotogrammetrico svolto ( cfr. relazione istruttoria in cui si dà atto che il fabbricato è riportato sul rilievo aerofotogrammetrico del 2003).<br />
In altri termini, in relazione agli stessi presupposti di fatto da cui ha preso abbrivo l’atto di autotutela autotutela, il procedimento attivato dall’Amministrazione intimata, non lasciando prefigurare uno sbocco chiaramente definito, necessitava di un accurato accertamento e di ponderate valutazioni non contraddistinte da esiti unidirezionali.<br />
Il non aver posto la parte ricorrente nella condizione di intervenire nel procedimento di riesame fin dall&#8217;inizio ha comportato che l&#8217;istruttoria procedimentale fosse illegittimamente privata della possibilità di un apporto collaborativo che avrebbe potuto orientare in senso diverso le determinazioni dell&#8217;Amministrazione comunale.<br />
Né può essere, infine, obliterata la circostanza che l&#8217;Amministrazione intimata, nemmeno costituita in giudizio, non ha dimostrato – in ossequio al nuovo schema probatorio introdotto dal legislatore con la recente novella normativa ( legge 15/2005) &#8211;  che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” ( cfr. Tar Campania, Seconda Sezione, 20463/2005).<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, deve ritenersi fondata – sia pur limitatamente alle determinazioni assunte in autotutela &#8211; la dedotta violazione dell’art. 7 della legge 241/90.<br />
La rilevata mancanza si riflette sulla legittimità dell’impugnato provvedimento, che, pertanto, sia pur limitatamente alle suindicate statuizioni, va caducato, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.<br />
In aderenza ad un autorevole orientamento giurisprudenziale, va, infatti, riconosciuto il principio del carattere necessariamente assorbente della censura volta a far valere il mancato invio della comunicazione in discorso, nel senso che l’accoglimento di essa inibisce l’esame delle altre eventuali censure, stante l’invalidità dell’istruttoria svoltasi in carenza della comunicazione stessa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 settembre 2000 n. 4649). <br />
Resta, comunque, esclusa ogni valutazione sulla concreta sostenibilità dell’intervento assentito, che l’Amministrazione è tenuta riesaminare nel rispetto delle divisate garanzie partecipative ed in conformità allo schema di cui al precitato art. 21 nonies della legge 241/1990.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali, salvo che per il contributo unificato, i cui oneri vanno posti a carico dell’Amministrazione resistente.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei limiti indicati in parte motiva.<br />
Spese come da motivazione.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20.12.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-5-2-2008-n-531/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2008 n.531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-24-1-2008-n-531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-24-1-2008-n-531/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2008 n.531</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Est. Sandulli. P. E. (Avv. M. Croce) c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Avv.ti C. Barabaschi, D. Luciano e G. Ginnico). sull&#8217;applicabilità al giudizio di ottemperanza del termine di 120 giorni dalla notificazione della decisione passata in giudicato per l&#8217;azione in executivis per il pagamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-24-1-2008-n-531/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2008 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-24-1-2008-n-531/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2008 n.531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, Est. Sandulli.<br /> P. E. (Avv. M. Croce) c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Avv.ti C. Barabaschi, D. Luciano e G. Ginnico).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità al giudizio di ottemperanza del termine di 120 giorni dalla notificazione della decisione passata in giudicato per l&#8217;azione in executivis per il pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo – Art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. con l. 28 febbraio 1997 n. 30  – Termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo – Applicabilità al giudizio di ottemperanza – Sussiste – Ragioni.<br />
2. Processo Amministrativo – Art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. con l. 28 febbraio 1997 n. 30 – Termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo – Condizione dell’azione esecutiva – Sussiste – Rilevabilità d’ufficio – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’articolo 14 d.l. n. 669 del 1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall&#8217;art. 147 l. n. 388 del 2000 e dall&#8217;art. 44 d.l. n. 269 del 2003 come convertito in l. n. 326 del 2003, che prevede che in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere in executivis se non dopo 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva della decisione passata in cosa giudicata, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avanti al Giudice Amministrativo. Infatti, trattandosi di disposizione che è stata dettata con l’esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici, la stessa trova identica giustificazione in tale ratio, atteso che questo giudizio e quello di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s&#8217;incentrano entrambi sull&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (1).</p>
<p>2. Il decorso del lasso temporale di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo stabilito dall&#8217;art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. con l. 28 febbraio 1997 n. 30, integra una condizione dell&#8217;azione esecutiva intentata nei confronti delle p.a., il cui difetto è rilevabile anche d&#8217;ufficio.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) T.A.R. Campania Salerno, sezione II, 21 dicembre 2005, n. 2956 e T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 giugno 2003, n. 3302.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicabilità al giudizio di ottemperanza del termine di 120 dalla notificazione della decisione passata in giudicato per l&#8217;azione in executivis per il pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
&#8211;	Sede di Roma &#8211; Sezione III quater</b></p>
<p>composto dai seguenti magistrati:  Dr. Mario Di Giuseppe	#NOME?	#NOME?	#NOME?																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2809 del 2007 proposto da<br />
<b>Pazzelli Ermelinda</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Croce ed elettivamente domiciliata presso lo studio Lentini Placidi, in Roma, Via Barberini 86;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>L’<b>Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)</b>, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Barabaschi, Donato Luciano e Giuseppina Giannico ed elettivamente domiciliato presso la sua sede legale regionale in Roma Via Giulio Romano n. 46;</p>
<p>per l’ottemperanza al giudicato<br />
formatosi sulla sentenza n. 16510 del 2006 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del Lavoro;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore all’Udienza in Camera di Consiglio del 28 novembre 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 14 marzo 2007 e depositato il 2 aprile successivo la signora Pazzelli Ermelinda chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 16510 del 28 settembre 2006 del Tribunale di Roma, in veste di giudice del lavoro, con la quale le è stato riconosciuto il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità anche sul trattamento di pensione n. 26489125 oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione decennale.<br />
La sentenza in parola, secondo la formula apposta dal predetto Tribunale di Roma, risulta effettivamente passata in giudicato per mancata interposizione dell’appello.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancato decorso del termine di 120 giorni assegnato dalla legge alle amministrazioni pubbliche per provvedere e controdedotto alle argomentazioni del ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.<br />
All’udienza del 28 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’Istituto resistente per mancato decorso del termine di 120 giorni fissato dall’articolo 14 del D.L. n. 669 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 30 del 28.2.1997.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Ed invero, secondo un orientamento giurisprudenziale, assolutamente prevalente al quale questo Collegio ritiene di doversi adeguare, l&#8217;articolo 14 d.l. n. 669 del 1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall&#8217;art. 147 l. n. 388 del 2000 e dall&#8217;art. 44 d.l. n. 269 del 2003 come convertito in l. n. 326 del 2003, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avanti al Giudice Amministrativo.<br />
La norma in questione dispone che in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere in executivis se non dopo 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva della decisione passata in cosa giudicata; trattandosi di disposizione che è stata dettata con l&#8217;esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici, la stessa trova identica giustificazione in tale “ratio”, atteso che questo giudizio e quello di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s&#8217;incentrano entrambi sull&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (T.A.R. Campania Salerno, sezione II, 21 dicembre 2005, n. 2956 e T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 giugno 2003, n. 3302).<br />
Deve, inoltre, osservarsi che il decorso del lasso temporale di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo stabilito dall&#8217;art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. con l. 28 febbraio 1997 n. 30, integra una condizione dell&#8217;azione esecutiva intentata nei confronti delle p.a., il cui difetto è rilevabile anche d&#8217;ufficio.<br />
Ne consegue che in carenza di detta condizione deve seguire la declaratoria di inammissibilità dell&#8217;azione medesima.<br />
Le spese di giudizio, stante la particolare natura della vicenda, possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione III quater<br />
Dichiara inammissibile per difetto di una delle condizioni dell’azione, così come precisato in motivazione, il ricorso proposto dalla signora Pazzelli Ermelinda, meglio specificato in epigrafe.<br />
Compensa le spese di lite. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-24-1-2008-n-531/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2008 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.531</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 569 N. 00531/2007 REG.ORD. N. 01197/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2007, proposto da:Mizar S.r.l.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11563/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 569</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00531/2007 REG.ORD.<br />
N. 01197/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2007, proposto da:<b>Mizar S.r.l.</b>, con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 4, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante dott. Pasquale Lanciano;<br />
<b>Gruppo Bodino S.p.A.</b>, con sede in Torino, Via Pacini n. 47, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Guido Bodino Brarda;<br />
<b>Tecnoservizi S.r.l.</b>, con sede in Torino, Via Bologna n. 220, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante dott. Davide Barbierato;<br />
<b>Dedalo S.a.s. di Luisella Italia &#038; C.</b>, con sede in Torino, Via Matova n. 19, in persona del Socio accomandatario e legale rappresentante sig.ra Luisella Maria Italia, rappresentate e difese dagli avv.ti prof.ri Paola Chirulli e Stefano Vinti e dall’avv. Simona Rostagno, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Simona Rostagno in Torino, corso Re Umberto, 77;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Piemonte</b>, in persona della Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165;<br />
nei confronti di<br />
<b>Euphon Communication Spa</b>, <b>Kopa Engineering Spa</b>, <b>Citta&#8217; della Scienza ScpA onlus</b>, <b>Cinecitta&#8217; Studios Spa</b>, <b>Unicity Spa</b>, <b>Space Spa</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Vilma Aliberti, Riccardo Ludogoroff e Massimo Longo, con domicilio eletto presso lo studio dei primi in Torino, corso Montevecchio, 50;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; della determinazione n. 896 del 10 settembre 2007, comunicata il 12 settembre successivo e conosciuta il 1 ottobre 2007, con cui la Regione Piemonte &#8211; Direzione Patrimonio e tecnico &#8211; ha aggiudicato in via definitiva alla costituenda ATI Euphon Communic</p>
<p>&#8211; di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relativi alle sedute nel corso delle quali la Regione Piemonte ha ammesso il raggruppamento aggiudicatario nonostante ricomprendesse una onlus e inoltre ha aperto le buste contenenti le offerte tecniche ed</p>
<p>&#8211; del bando di gara, del disciplinare di gara e della lettera di invito in parte qua;</p>
<p>&#8211; di ogni atto presupposto, correlato o conseguente;</p>
<p>&#8211; del contratto ove sia stato sottoscritto con il concorrente aggiudicatario;</p>
<p>nonchè<br />
per il risarcimento dei danni subiti a causa del provvedimento impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda cautelare di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: Euphon Communication Spa, Kopa Engineering Spa, Citta&#8217; della Scienza ScpA onlus, Cinecitta&#8217; Studios Spa, Unicity Spa, Space Spa;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007 il referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un primo sommario esame tipico della fase cautelare, che non sussiste il presupposto del fumus boni juris, in quanto:</p>
<p>&#8211; relativamente al primo motivo, occorre rilevare che le ONLUS, a differenza delle associazioni di volontariato, possono svolgere attività economiche di natura imprenditoriale, come si desume dalla legge (art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997) che le discipl</p>
<p>&#8211; con riferimento al secondo motivo, la formula prevista dal disciplinare di gara e dalla lettera di invito per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica non appare irrazionale, considerato che la sua applicazione non sovverte il rapport</p>
<p>Ritenuto, inoltre, il difetto di interesse a proporre gli altri motivi di ricorso, che concernono la fase successiva all’aggiudicazione, che pertanto rimarrebbe impregiudicata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2 Sezione &#8211; respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />
Antonio Plaisant, Referendario<br />
Giorgio Manca, Referendario, Estensore<br />
   L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-10-2007-n-531/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/10/2007 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2006 n.531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2006-n-531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2006-n-531/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2006-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2006 n.531</a></p>
<p>Pres. Varrone – Est. Montedoro R.V. (Avv. Padroni) / Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) se il giudizio di opposizione al decreto di perenzione, dettato solo per il giudizio di primo grado, sia destinato a disciplinare solo il decreto emesso in primo grado o tale incidente sia trasponibile in appello avverso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2006-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2006 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2006-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2006 n.531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone – Est. Montedoro<br /> R.V. (Avv. Padroni) / Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">se il giudizio di opposizione al decreto di perenzione, dettato solo per il giudizio di primo grado, sia destinato a disciplinare solo il decreto emesso in primo grado o tale incidente sia trasponibile in appello avverso l&#8217;erronea declaratoria della perenzione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – perenzione – erronea declaratoria in primo grado della perenzione – mancata opposizione del decreto dichiarativo della perenzione – appello – riproponibilità della censura avverso l’erronea declaratoria della perenzione – preclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio di opposizione al decreto di perenzione, dettato solo per il giudizio di primo grado e concluso da ordinanza appellabile, non é destinato a disciplinare solo il decreto emesso in primo grado; al contrario, deve ritenersi che operi una trasposizione in appello anche di tale incidente avverso l’erronea declaratoria della perenzione. A tale conclusione non si oppone la circostanza per cui l’art. 9 della legge n. 205/2000 (che ha novellato l’art. 26 della legge sui Tar) non preveda espressamente al suo ult. comma il riferimento ai decreti pronunciati dal Consiglio di Stato, mentre tale riferimento è testualmente previsto al terzo comma dello stesso articolo 26 per le sentenze succintamente motivate poiché tale argomentazione meramente testuale è smentita dall’inopportunità di prevedere discipline differenziate a seconda del grado di giudizio in cui pende il processo. Pertanto, in presenza di un decreto presidenziale di primo grado dichiarativo – pur erroneamente – della perenzione del ricorso, il Consiglio di Stato, in sede di appello, deve dichiarare d’ufficio che il procedimento è stato dichiarato perento con provvedimento non opposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><B>ROSSI VALLONE DIANA</B> rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Padroni, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma via G. Cesare n. 128;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>MINISTERO DELL’INTERNO</B> rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;   </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione I ter &#8211;  n. 770 del 1999; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;          <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.<br />
Uditi gli avv.ti Colacino per delega dell’avv. Padroni e l’avv. dello Stato Ferrante;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
F A T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
L’appellante, con ricorso di primo grado, faceva presente di essere stata in servizio nell’amministrazione civile dell’Interno, transitando poi nei ruoli della Polizia di Stato.<br />
Inizialmente era stata inquadrata, con decorrenza 1 novembre 1986, nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, nella qualifica di operatore tecnico scelto, con il trattamento stipendiale del IV livello retributivo e con anzianità in detta qualifica dal 16 dicembre 1986.<br />
Successivamente veniva di nuovo inquadrata, ai sensi della legge n. 312/1980 e delle leggi di settore, nella V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo, con decorrenza dal 16 dicembre 1981, e, conseguentemente, veniva rettificato il precedente inquadramento nella qualifica di operatore tecnico con anzianità dal 16 dicembre 1981.<br />
Per effetto del riconoscimento retroattivo dell’anzianità veniva promossa per merito assoluto nella qualifica di collaboratore tecnico capo, con effetti giuridici dal 1 gennaio 1989 ed economici dal 1 luglio 1989, qualifica che, a seguito del riordino delle carriere, diveniva quella di vice revisore tecnico. <br />
Ella ritiene che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 24 della legge n. 668 del 1986 e 46 del d.p.r. n. 337 del 1982, ed al fine di evitare numerosi profili di eccesso di potere dell’azione amministrativa avrebbe dovuto essere inquadrata, sin da principio, quanto meno nella qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, in quanto corrispondente al livello retributivo e funzionale di provenienza, ed ha chiesto al Tribunale di accertare il diritto alla rettifica dell’iniziale inquadramento con ogni conseguenza giuridica ed economica, impugnando due note ministeriali con le quali, in data 15 aprile 1996 le era stato negato tale beneficio.<br />
Il Tribunale ha dichiarato l’infondatezza della domanda di annullamento del diniego, giustificato dal fatto che, a suo tempo, l’interessata non aveva presentato alcuna istanza di inquadramento superiore ai sensi dell’art. 46 della normativa citata; sulla domanda di accertamento del diritto all’inquadramento superiore il Tribunale ha dichiarato la stessa inammissibile.<br />
Appella l’originaria ricorrente.<br />
Resiste l’amministrazione.<br />
<b></p>
<p align=center>
D I R I T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
L’appello è infondato.<br />
In primo luogo va rilevato che il ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale del 14/12/2002 che non risulta opposto nei termini.<br />
Va rilevato che tale decreto è stato pronunciato senza considerare l’istanza di prelievo depositata in data 20 luglio 2001, ma esso avrebbe dovuto impugnarsi nei modi e nei termini previsti dal novellato articolo 26 della legge sui Tar (novellato dalla legge n. 205/2000).<br />
Tale disposizione prevede che: “la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal Presidente della Sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria che ne dà comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la Segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il Collegio decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento dell’opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente, e vengono liquidate dal Collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione , anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti a metà tutti i termini processuali.”<br />
Il giudizio innanzi al Consiglio di Stato prevede all’art. 40 del t.u. (che trova un suo puntuale riferimento nell’art. 25 della legge sui Tar) la regola per cui “ i ricorsi si avranno per abbandonati , se per il corso di due anni non sia fatto alcun atto di procedura”.<br />
L’art. 45 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642 prevede poi che “la perenzione del ricorso opera di diritto e può essere rilevata anche di ufficio.” Ed aggiunge: “Nel caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio perento”.<br />
Occorre chiedersi se il giudizio di opposizione al decreto di perenzione, dettato solo per il giudizio di primo grado e concluso da ordinanza appellabile  sia destinato a disciplinare solo il decreto emesso in primo grado, o se, anche ai sensi dell’art. 28 ult. co. della legge sui Tar &#8211; a tenore del quale “in ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado” &#8211; vi sia una trasposizione in appello anche di tale incidente avverso l’erronea declaratoria della perenzione.<br />
Ritiene il Collegio che l’art. 26 ult. co. della legge sui Tar, disciplini una forma di giudizio in opposizione avverso i decreti che definiscono il giudizio in via breve, per le cause ivi previste, destinata ad operare anche in grado di appello, con l’unica differenza di non dare luogo, in tal caso alla pronuncia di un’ordinanza appellabile, ma ad un provvedimento decisorio inappellabile.<br />
La circostanza per cui l’art. 9 della legge n. 205/2000 (che ha novellato l’art. 26 della legge sui Tar) non preveda espressamente al suo ult. comma il riferimento ai decreti pronunciati dal Consiglio di Stato, mentre tale riferimento è testualmente previsto al terzo comma dello stesso articolo 26 per le sentenze succintamente motivate potrebbe far propendere per la tesi negativa, che porti a ritenere inapplicabile l’opposizione al giudizio in appello innanzi al Consiglio di Stato.<br />
Però tale argomentazione meramente testuale si rivela debole, alla luce dell’inopportunità di prevedere discipline differenziate a seconda del grado di giudizio in cui pende il processo con rischi di regimi asistematici e fuorvianti.<br />
Nella specie, il procedimento è stato reiscritto sul ruolo, superando il decreto presidenziale, con provvedimento presidenziale successivo, evidentemente sul presupposto dell’inapplicabilità del giudizio di opposizione in grado di appello innanzi al Consiglio di Stato.<br />
Tale linea interpretativa è stata seguita dalla giurisprudenza che con C. Stato, sez. IV, 27-12-2001, n. 6428 ha ritenuto che l’art. 26, ultimo comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (modificato dall’art. 9 l. 21 luglio 2000 n. 205) non si applica nel giudizio innanzi al consiglio di stato; per tale ragione, e in virtù dell’art. 27 n. 1 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la perenzione deve essere dichiarata dal consiglio di stato in sede collegiale.<br />
Analogo orientamento ha manifestato C. Stato, sez. IV, 27-12-2001, n. 6425 secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio innanzi al consiglio di stato, è ancora riservata al collegio, non potendosi fare applicazione della norma sancita dall’art. 26, ultimo comma, legge Tar &#8211; novellato dall’art. 9 l. n. 205 del 2000 &#8211; che riserva al presidente della sezione competente o ad un magistrato da lui delegato, il compito di dichiarare la rinunzia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e la perenzione; ciò perché tale norma tace accuratamente sulla possibilità che la speciale procedura trovi applicazione innanzi al Consiglio di Stato.<br />
Tuttavia tale orientamento, se volto a valorizzare la collegialità normalmente operante innanzi al Consiglio di Stato, oblitera la ratio della riforma che ha previsto svariate occasioni di interventi individuali del giudice amministrativo, affidandogli il compito di adottare pronunce di mero rito allo scopo di alleggerire il pesante fardello dell’arretrato nei ruoli giudiziari.<br />
L’orientamento predetto è stato superato dal Consiglio di Stato Ad. plen. 23 marzo 2004 n. 6 che ha ritenuto applicabile l’art. 9, ivi compreso il giudizio in opposizione, anche al grado d’appello, sulla base della decisiva considerazione che l’art. 9 della legge n. 205/2000, ove interpretato escludendone l’applicazione al giudizio di appello comporterebbe un aggravamento del procedimento .<br />
Il Collegio, sulla scorta di tale insegnamento, ritenuta necessaria l’opposizione a decreto, d’ufficio rileva che il procedimento è stato dichiarato perento con provvedimento non opposto e non rimosso.<br />
Nel merito, tuttavia, va rilevato che, in ogni caso, il ricorso di primo grado è inammissibile.<br />
Esso è incentrato su una domanda di accertamento del diritto alla qualifica superiore, in presenza di numerosi atti non impugnati (atto del 23 novembre 1989, con il quale si rigetta la domanda volta a sostenere la prova pratica per l’accesso al ruolo superiore “in quanto dall’esame degli atti formali non è risultato che ella avesse svolto per almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge citata mansioni proprie di un profilo professionale del ruolo dei revisori; nonché atto del 10 luglio 1990 di inquadramento nel ruolo tecnico degli operatori).<br />
Va ricordato il pacifico insegnamento (C. Stato, sez. V, 22-05-2001, n. 2819; C. Stato, sez. V, 24-10-2001, n. 5597; C. Stato, sez. V, 01-08-2001, n. 4186) secondo il quale poiché l’atto d’inquadramento dei pubblici dipendenti ha natura autoritativa, ancorché vincolata, l’interessato ha l’onere d’impugnarlo entro il termine di decadenza, la quale non può essere elusa attraverso un’azione d’accertamento del preteso diritto ad una determinata posizione di lavoro.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.  <br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio VARRONE		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Luigi MARUOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe ROMEO		&#8211;	Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>Giancarlo MONTEDORO	&#8211;	Consigliere Est.</p>
<p><i><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il..10/02/2006<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</b></i></p>
<p align=justify>
<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2006-n-531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2006 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2005 n.531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-11-2005-n-531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-11-2005-n-531/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-11-2005-n-531/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2005 n.531</a></p>
<p>sulla necessità che il diniego di concessione in sanatoria per incompatbilità ambientale sia adeguatamente motivato con la specifica indicazione del pregiudizio che deriverebbe ai valori paesaggistici tutelati dall&#8217;art. 32 della legge n. 47/1985 Procedimento amministrativo – Urbanistica e edilizia – Diniego di concessione in sanatoria per incompatibilità ambientale – Adeguatezza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-11-2005-n-531/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2005 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-11-2005-n-531/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2005 n.531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che il diniego di concessione in sanatoria per incompatbilità ambientale sia adeguatamente motivato con la specifica indicazione del pregiudizio che deriverebbe ai valori paesaggistici tutelati dall&#8217;art. 32 della legge n. 47/1985</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Urbanistica e edilizia – Diniego di concessione in sanatoria per incompatibilità ambientale – Adeguatezza e specificità della motivazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di concessioni edilizie in sanatoria, il provvedimento di diniego di concessione per “incompatibilità ambientale”, vincolo relativo riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, deve dare contezza dei possibili effetti negativi dell’intervento edilizio abusivo rispetto alle esigenze di conservazione perseguite con la statuizione protettiva, e non già semplicemente limitarsi ad affermare apoditticamente che l’opera era incompatibile con l’interesse ambientale oggetto di salvaguardia, senza fornire elementi specifici in ordine al pregiudizio che deriverebbe ai valori paesaggistici astrattamente tutelati dalla norma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Gaetano Cicciò	Presidente Rel.Est. &#8211;<br />
Dott. Umberto Giovannini	Consigliere &#8211;<br />
Dott. Italo Caso	Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso N. 541/96 proposto da</p>
<p><b>MAZZA CINZIA</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Ermes Coffrini, ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, P.le Santafiora 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI REGGIO EMILIA</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Santo Gnoni e Francesca Ghirri ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, P.le Santafiora 7;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento datato 2/8/1996 con il quale è stata respinta la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata dalla ricorrente in data 28/3/1995 con il n.11629/95 di P.G. e n.3247/95 di P.S. in quanto “Richiamando le motivazioni formulate in relazione all’atto con P.G. 4572/96 nella seduta della C.E.I. n.2 del 21/2/1996 (per incompatibilità ambientale)”;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria n. 16/2005;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 8/11/2005 gli avv.ti Coffrini e Sollini in sostituzione dell’avv. Gnoni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato al Comune di Reggio Emilia Cinzia Mazza ha impugnato il provvedimento in data 2/8/96 di rigetto di domanda di concessione edilizia in sanatoria per incompatibilità ambientale.<br />
Si tratterebbe di un modesto manufatto ad un solo piano su un terreno destinato a zona agricola di rispetto dell’abitato, realizzato a scopi abitativi.<br />
Deduce la ricorrente:<br />
1) La violazione dell’art.1 del D.L. n.312/85 conv. in l. 431/85, dell’art.3 della legge n.241/90 e degli artt. 32, 33 e 35 della legge n.47/85, il travisamento, l’illogicità, il difetto d’istruttoria, essendo generica la motivazione d’“incompatibilità ambientale” e di rinvio “all’atto P.G. 4572/96”. Né rileva a tali fini, trattandosi di inedificabilità relativa, che si tratti di area soggetta alla tutela ambientale per vicinanza ad un corso d’acqua pubblica. Inoltre il piano paesistico regionale non era ancora in vigore alla data di ultimazione dell’opera.<br />
2) La violazione dell’art.32 della legge n.67/85 (come mod. dall’art.8, punto 12, del D.L. n.388/96); il travisamento; la violazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici 17/6/95 n.2241/VL; il vizio procedimentale, non essendo stato esperito il sub-procedimento per l’eventuale superamento del vincolo ambientale.<br />
3) La violazione dell’art.4 della legge n.241/90 non essendovi traccia della nomina del responsabile del procedimento né della sua proposta.<br />
Il Comune si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso, anche con successiva memoria.<br />
La ricorrente insiste nelle sue domande.<br />
Osservava il Tribunale che occorre procedere ad incombenti istruttori, per quanto concerne gli atti nei quali sarebbe contenuta la motivazione del provvedimento di diniego impugnato.<br />
Infatti, quest’ultimo richiama “le motivazioni formulate in relazione all’atto con P.G. 4572/96 nella seduta della C.E.I. n.2 del 21/2/96 (per incompatibilità ambientale)”.<br />
Peraltro, il parere espresso dalla Commissione edilizia integrata nella seduta del 22/5/96 rinvia anch’esso “all’atto con PG 4572/96 nella seduta della C.E.I. del 21/2/96” e la relazione del tecnico incaricato richiama genericamente” il parere in calce all’atto P.G. 887/96 (vedi scheda n.5)”.<br />
Ancora, fra i documenti elencati sub 3) della menzionata produzione comunale figura altra relazione scritta a mano, poco comprensibile, incompleta e non firmata.<br />
Disponeva quindi, con ordinanza n. 16/2005, che il Comune di Reggio Emilia depositasse, al riguardo, una documentata relazione, anche perché la sua memoria non chiariva le circostanze sopra menzionate.<br />
Il Comune di Reggio Emilia ottemperava, ma dalla documentazione nuovamente acquisita veniva confermato che l’unico generico motivo del diniego era la dizione “incompatibilità ambientale”. Il Comune, peraltro, insisteva con memoria.<br />
Al riguardo, deve ribadirsi quanto già in precedenza (v. sentenza n. 344/2005) osservato da questo Collegio in fattispecie analoghe, e cioè che, trattandosi di vincolo relativo riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, si sarebbe dovuto dare contezza dei possibili effetti negativi dell’intervento edilizio abusivo rispetto alle esigenze di conservazione perseguite con la statuizione protettiva, e non già semplicemente limitarsi ad affermare apoditticamente che l’opera era incompatibile con l’interesse ambientale oggetto di salvaguardia, senza fornire elementi specifici in ordine al pregiudizio che deriverebbe ai valori paesaggistici astrattamente tutelati dalla norma (elementi che, del resto, non emergono con sicurezza neppure dagli interni del procedimento); il che rende indeterminate le ragioni di reale contrasto con le esigenze poste a fondamento del vincolo.<br />
Nè rileva che, per l’eventuale sopraggiungimento di nuove circostanze o di nuove norme, peraltro da verificare, l’intervento non potrebbe comunque essere sanato.<br />
Il ricorso dev’essere quindi accolto e l’impugnato provvedimento dev’essere annullato, salvi quelli ulteriori dell’Amministrazione.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per l’integrale compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato, salvi quelli ulteriori dell’Amministrazione.<br />
Compensa fra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, in data 8 novembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-11-2005-n-531/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2005 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2004 n.531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-23-8-2004-n-531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-23-8-2004-n-531/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2004 n.531</a></p>
<p>Vincenzo Sammarco, Presidente &#8211; Vincenzo Farina, relatore società QUANTA s.p.a. (avv. Michele Tamburini e Biagio Terrano) c. Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti” di Trieste (avv. Alfredo Antonini e Massimiliano Bellavista) e società Obiettivo Lavoro s.p.a. (avv. Sergio Barozzi e Roberto Gambel Benussi) sull&#8217;interpretazione e sulle finalità delle verifiche di anomalia delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-23-8-2004-n-531/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2004 n.531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-23-8-2004-n-531/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2004 n.531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Sammarco, Presidente &#8211; Vincenzo Farina, relatore<br /> società QUANTA s.p.a. (avv. Michele Tamburini e Biagio Terrano) c. Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti” di Trieste (avv. Alfredo Antonini e Massimiliano Bellavista) e società Obiettivo Lavoro s.p.a. (avv. Sergio Barozzi e Roberto Gambel Benussi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione e sulle finalità delle verifiche di anomalia delle offerte negli appalti di servizi e sulla natura del potere della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Appalti di servizi &#8211; Offerte anomale &#8211; Finalita&#8217; disciplina ex art. 25 Dlgs. 157/1995 – Interpretazione<br />
2. Gara d&#8217;appalto &#8211; Offerte anomale &#8211; Valutazione dela p.a.  &#8211; Espressione potere di natura tecnico-discrezionale &#8211; Insindacabilita g.a. &#8211; Limiti</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Coerentemente con la disciplina comunitaria, la disposizione dell&#8217;art. 25 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, deve essere interpretata nel senso che:<br />
&#8211; in base alla disposizione del primo comma, la stazione appaltante ha una generale facoltà di accertare discrezionalmente l&#8217;esistenza di offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta ai fini della necessaria attivazione dei meccanismi di<br />
&#8211; il criterio aritmetico di cui al successivo terzo comma dell&#8217;art. 25 del D.lgs. n. 157 del 1995 individua con riferimento alla percentuale di ribasso le offerte che devono necessariamente essere verificate dalla stazione appaltante. Si tratta quindi del</p>
<p>2. E’, infatti, ius receptum quello per cui in sede di gara d&#8217; appalto le valutazioni dell&#8217; Amministrazione espresse nel corso del subprocedimento volto alla verifica della congruità dell&#8217; offerta ritenuta anomala sulla base delle relative giustificazioni costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l&#8217; ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione (Cfr., tra le tante, Cons. Stato, V Sez., 22 giugno 1998, n. 463; Csi,  7 novembre 2002 , n. 607; T.R.G.A., 27 &#8211; 23 gennaio 2003, n. 27).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’interpretazione e sulle finalità delle verifiche di anomalia delle offerte negli appalti di servizi e sulla natura del potere della p.a.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale<br />
del Friuli-Venezia Giulia</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati:<br />
Vincenzo Sammarco – Presidente;Enzo Di Sciascio &#8211; Consigliere;<br />
Vincenzo Farina – Consigliere relatore;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 421/03 proposto dalla</p>
<p><b>società QUANTA s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Tamburini e Biagio Terrano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Trieste, via Del Toro n. 4;</p>
<p align=center>contro:</p>
<p>l’<b>Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti” di Trieste</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Antonini e Massimiliano Bellavista, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Trieste, via Milano n. 17;</p>
<p>e nei confronti della</p>
<p><b>società Obiettivo Lavoro s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Barozzi e Roberto Gambel Benussi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Trieste, Foro Ulpiano n. 6;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione n. 700 in data 3.9.2003, recante la: “Approvazione degli atti di una procedura aperta urgente, mediante pubblico incanto per la formazione di una graduatoria fra Imprese fornitrici di lavoro interinale”, aggiudicando la gara alla controinteressata società Obiettivo Lavoro s.p.a.;<br />
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 14.7.2004 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con bando spedito il 16.7.2003 l’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti” di Trieste  ha indetto una gara a procedura aperta per la “Stipula di un contratto con un’impresa fornitrice di lavoro interinale per la messa a disposizione di infermieri professionali comunitari ed extracomunitari”.<br />
Alla gara sono state ammesse quattro Imprese, tra cui la ricorrente.<br />
La Commissione di gara, nella seduta del 19.8.2003, a conclusione delle relative operazioni, dichiarava che il miglior prezzo era quello praticato dalla Ditta Obiettivo Lavoro (pari ad € 21,20); faceva, quindi, presente che “l’eventuale aggiudicazione competerà alla Direzione Aziendale”.<br />
La ricorrente si classificava seconda.<br />
Il Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Gestione Servizi, con nota prot. n. 3632/03 V 14/4 AP 2° 1827 del 21.8.2003, chiedeva alla Ditta Obiettivo Lavoro di “fornire precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta”: ciò “al fine di verificare la congruità o l’eventuale anomalia della medesima”.<br />
La suddetta Ditta forniva articolate giustificazioni con nota del 26.8.2003.<br />
L’intimata Azienda Ospedaliera, con la impugnata deliberazione n. 700 del 3.9.2003, si limitava – puramente e semplicemente – a prendere atto delle suddette giustificazioni, senza addurre motivazione alcuna circa la idoneità delle medesime giustificazioni; procedeva, poi, ad aggiudicare l’appalto alla controinteressata.<br />
Avverso la aggiudicazione la ricorrente ha dedotto una serie articolata di censure.<br />
Si sono costituite in giudizio l’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti” e la società Obiettivo Lavoro s.p.a.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Va premesso che l’art. 25  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 così recita: “Offerte anormalmente basse.<br />1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell&#8217;offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.<br />2. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l&#8217;economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l&#8217;originalità del servizio stesso, con l&#8217;esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.<br />3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.<br />4. Nella verifica delle offerte l&#8217;amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l&#8217;aggiudicatario, all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 23, comma 3”.<br />
E’ a premettersi che la funzione dell’istituto, previsto dall’art. 37 della Dir. CEE n. 92/50, della verifica dell’anomalia è quella di evitare che, pur di aggiudicarsi comunque la gara, le imprese facciano luogo ad offerte economicamente incongrue, ed in conseguenza non siano poi in grado di assicurare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni nella successiva fase di esecuzione del contratto (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4688).<br />Detto questo, nell’ottica della ricordata direttiva comunitaria, la disposizione dell&#8217;art. 25 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, deve essere interpretata nel senso che:<br />&#8211; in base alla disposizione del primo comma, la stazione appaltante ha una  generale facoltà di accertare discrezionalmente l&#8217;esistenza di offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta ai fini della necessaria attivazione dei meccanismi d<br />
&#8211; il criterio aritmetico di cui al successivo terzo comma dell’art. 25 del D.lgs. n. 157 del 1995 individua con riferimento alla percentuale di ribasso le offerte che devono necessariamente essere verificate dalla stazione appaltante. Si tratta quindi del<br />
Ciò premesso, si è detto che La Commissione di gara, nella seduta del 19.8.2003, a conclusione delle relative operazioni, dichiarava che il miglior prezzo era quello praticato dalla Ditta Obiettivo Lavoro (pari ad € 21,20); faceva, quindi, presente che “l’eventuale aggiudicazione competerà alla Direzione Aziendale”.<br />
La ricorrente si classificava seconda.<br />
Il Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Gestione Servizi, con nota prot. n. 3632/03 V 14/4 AP 2° 1827 del 21.8.2003, chiedeva alla Ditta Obiettivo Lavoro di “fornire precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta”: ciò “al fine di verificare la congruità o l’eventuale anomalia della medesima”.<br />
La suddetta Ditta forniva articolate giustificazioni con nota del 26.8.2003.<br />
L’intimata Azienda Ospedaliera, con la impugnata deliberazione n. 700 del 3.9.2003, si limitava – puramente e semplicemente – a prendere atto delle suddette giustificazioni, senza addurre motivazione alcuna circa la idoneità delle medesime giustificazioni; procedeva, poi, ad aggiudicare l’appalto alla controinteressata.<br />
Ora, non è revocabile in dubbio che, come fondatamente dedotto dalla ricorrente, l’Autorità procedente si sarebbe dovuta pronunciare, ed in modo congruo, sulle (articolate) giustificazioni prodotte dalla controinteressata.<br />
E’, infatti, ius receptum quello per cui in sede di gara d&#8217; appalto le valutazioni dell&#8217; Amministrazione espresse nel corso del subprocedimento volto alla verifica della congruità dell&#8217; offerta ritenuta anomala sulla base delle relative giustificazioni costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l&#8217; ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione (Cfr., tra le tante, Cons. Stato, V Sez., 22 giugno 1998, n. 463; Csi,  7 novembre 2002 , n. 607; T.R.G.A., 27 &#8211; 23 gennaio 2003, n. 27).<br />
Sotto il profilo considerato – assorbiti gli altri mezzi – il ricorso va accolto e l’impugnato provvedimento va caducato.<br />
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 7,comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 per l’illegittima mancata aggiudicazione della gara alla controinteressata, il Collegio osserva, innanzitutto, che la disposizione invocata prevede che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva « dispone anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto ».<br />
L&#8217;art. 7 dà in sostanza veste normativa alla clausola generale di responsabilità, espressiva di  un  principio fondamentale dell&#8217;ordinamento (neminem laedere), secondo cui la lesione contra ius arrecata alla posizione giuridica soggettiva altrui (qualsivoglia essa sia), se produttiva di  effetti dannosi, direttamente o indirettamente patrimoniali, obbliga chi ha causato il danno al ripristino della posizione lesa, attraverso la reintegrazione  delle utilità perdute o in forma specifica o mediante la  corresponsione di una somma di denaro.<br />Occorre,al riguardo,prendere le mosse dai principi enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione con la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite 22 luglio 1999,n.500.<br />
Essa parte dalla considerazione che : ”La normativa  sulla esponsabilita&#8217; aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la funzione    di   consentire il   risarcimento   del   danno ingiusto,intendendosi  come tale  il danno arrecato non iure, il danno, cioe&#8217;, inferto  in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione  di un  interesse  rilevante per l&#8217;ordinamento, a prescindere dalla  sua qualificazione  formale,  ed,  in particolare,  senza  che assuma  rilievo la  qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo.  Peraltro,  avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato  dall&#8217;art. 2043 c.c., non e&#8217; possibile individuare in   via  preventiva  gli  interessi  meritevoli  di tutela:  spetta, pertanto,  al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi  in  conflitto,   accertare  se,  e con  quale  intensita&#8217;, l&#8217;ordinamento   appresta   tutela  risarcitoria   all&#8217;interesse   del danneggiato,  ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri   profili,  manifestando, in  tal  modo, una esigenza di protezione. Ne   consegue  che anche  la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella  di  un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, puo&#8217; essere fonte di responsabilita&#8217; aquiliana, e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato,  per  effetto   dell&#8217;attivita&#8217;  illegittima della  p.a., l&#8217;interesse  al  bene della  vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto<br />
positivo”.<br />
Ciò posto,la sentenza  ha stabilito,in particolare(per quello che riguarda il caso di specie) che,ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria, ex   art. 2043   c.c. nei   confronti  della  p.a.  per illegittimo   esercizio di   una   funzione  pubblica,il giudice dovrà “  procedere,  in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, dovra&#8217;  accertare  la  sussistenza di  un  evento  dannoso; b) dovra&#8217;, poi,  stabilire  se  l&#8217;accertato danno sia qualificabile come ingiusto,  in   relazione  alla   sua incidenza  su  di  un interesse rilevante   per  l&#8217;ordinamento (a  prescindere  dalla  qualificazione formale  di  esso   come  diritto  soggettivo); c)  dovra&#8217;,  inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali,  se l&#8217;evento  dannoso  sia riferibile ad una condotta della p.a.;   d)  infine,  se   detto   evento  dannoso  sia  imputabile  a responsabilita&#8217; della p.a.: tale imputazione non potra&#8217; avvenire sulla base del  mero  dato obiettivo della illegittimita&#8217; del provvedimento amministrativo[&#8230;&#8230;&#8230;.] richiedendo[&#8230;&#8230;] una  piu&#8217;  penetrante indagine in  ordine  alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo,   costituisce   requisito  essenziale   della   responsabilita&#8217; aquiliana.  La  sussistenza di  tale  elemento  sara&#8217; riferita non al funzionario agente, ma alla p.a. come apparato, e sara&#8217; configurabile qualora l&#8217;atto  amministrativo  sia  stato adottato  ed  eseguito  in violazione delle   regole   di   imparzialita&#8217;, correttezza  e  buona amministrazione alle  quali deve ispirarsi l&#8217;esercizio della funzione amministrativa,  e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalita&#8217; amministrativa”.<br />
Per quel che riguarda,in particolare,la pretesa risarcitoria susseguente all’annullamento di un atto lesivo degli interessi legittimi pretensivi,la sentenza ha statuito che: ”Il  danno ingiusto dell&#8217;interesse legittimo pretensivo e&#8217; ravvisabile dopo aver  vagliato la consistenza della protezione che l&#8217;ordinamento   riserva   alle  istanze  di  ampliamento  della  sfera giuridica  del   pretendente.  Tale  valutazione implica  un  giudizio prognostico, da   formulare  in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno dell&#8217;istanza. Una mera aspettativa non e&#8217; tutelabile mentre e&#8217; tutelabile la  situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva,e cioè  una situazione che,secondo la disciplina applicabile,era destinata,secondo un criterio di normalità,ad un esito favorevole e risultava quindi giuridicamente protetta”.<br />
Nella fattispecie per cui è causa, il Collegio si è limitato a rilevare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.<br />
La ricorrente,nell&#8217;affermare che dal comportamento della intimata Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti” di Trieste discende in via immediata il danno (che essa quantifica partendo dal presupposto del suo pieno diritto all&#8217;aggiudicazione della gara) omette di considerare che dall&#8217;annullamento per i vizi afferenti la motivazione deriva solo la pretesa tutelata a che l&#8217;Amministrazione riprenda in esame la situazione e la valuti alla stregua dei principi di diritto contenuti nella sentenza.<br />
Ciò precisato,il Collegio ritiene che l’attività rinnovatoria della Azienda non comporti necessariamente l’aggiudicazione della gara alla istante, ben potendo comportare l’adozione di  un (nuovo) provvedimento negativo dell’Amministrazione (purchè supportato da adeguata motivazione, come si è detto).<br />
Non appare quindi possibile, nel caso in esame, formulare  un giudizio prognostico sicuramente favorevole.<br />
Pertanto,alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti,la posizione attorea non è meritevole di tutela risarcitoria, in quanto  è basata su di una mera aspettativa,e non già su di una situazione giuridicamente protetta(secondo lo schema concettuale suindicato).<br />
Ed invero,pur essendo ravvisabile nel comportamento dell’Amministrazione un indubbio profilo di colpa,che integra l’elemento soggettivo della responsabilità da fatto illecito ex art.2043 Cod.civ.,è da escludere in capo alla deducente,in base al giudizio prognostico di cui si è parlato,siffatta situazione.<br />In realtà,ripetesi, la deducente è titolare di una mera aspettativa in ordine alla aggiudicazione della gara.<br />
In conclusione, alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e l’impugnata deliberazione va caducata.<br />
Va respinta la domanda di risarcimento del danno.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />
Al riguardo, il dispositivo della sentenza, pubblicato ai sensi dell’art. 23-bis, comma 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come inserito dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, va rettificato, in quanto affetto da errore materiale, giusta la istanza della ricorrente in data 27.7.2004, nei seguenti termini: “Condanna i resistenti al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti della ricorrente, che liquida in euro 2582 (duemilacinquecentottantadue) a carico di ciascun resistente, e, quindi, in complessivi euro 5164 (cinquemilacentosessantaquattro)”, anziché: “Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti dei due resistenti, che liquida in   euro 2582 (duemilacinquecentottantadue) a favore di ciascun resistente”.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo<br />
accoglie, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, meglio specificato in epigrafe.<br />
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.<br />
Condanna i resistenti al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti della ricorrente, che liquida in euro 2582 (duemilacinquecentottantadue) a carico di ciascun resistente, e, quindi, in complessivi euro 5164 (cinquemilacentosessantaquattro).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 14.7.2004.</p>
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