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	<title>53 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>53 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2020 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2020-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2020 n.53</a></p>
<p>Pres. Cartabia/Red. Prosperetti 1. Legge regionale &#8211; Collocazione di sedi di continuità  assistenziale presso presidi ospedalieri &#8211; Ambito di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile &#8211; Art. 117, comma 2, lett. l), Cost. &#8211; Non fondatezza.    1. Ãˆ costituzionalmente legittima in riferimento all&#8217;art. 117, comma 2, lett.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2020 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2020 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cartabia/Red. Prosperetti</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Legge regionale &#8211; Collocazione di sedi di continuità  assistenziale presso presidi ospedalieri &#8211; Ambito di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile &#8211; Art. 117, comma 2, lett. l), Cost. &#8211; Non fondatezza.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em> <br /> 1. Ãˆ costituzionalmente legittima in riferimento all&#8217;art. 117, comma 2, lett. l), Cost. la legge regionale che dispone la possibilità  di collocare sedi di continuità  assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste caratterizzate da bassa criticità , in quanto l&#8217;incidenza dei contratti collettivi su taluni profili organizzativi non importa l&#8217;invasione nell&#8217;ambito di competenza riservato in via esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2019, iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Puglia;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 febbraio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Isabella Fornelli per la Regione Puglia;<br /> deliberato nella camera di consiglio dell&#8217;11 febbraio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 18-21 febbraio 2019 e depositato il 20 febbraio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale).<br /> Pìù precisamente, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest&#8217;ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità  assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità», si pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell&#8217;Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005, recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell&#8217;art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di continuità  assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva in materia.<br /> 2.- In data 29 marzo 2019 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, sostenendo che le osservazioni avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, in ogni caso, non fondate.<br /> 2.1.- La difesa regionale sostiene, preliminarmente, l&#8217;inammissibilità  del ricorso, sulla base dell&#8217;assunto che la norma impugnata non abbia una autonoma portata precettiva, costituendo una semplice norma di programmazione generale che si limita a prevedere interventi di ordine organizzativo tesi a perseguire l&#8217;obiettivo del miglioramento dell&#8217;erogazione del servizio sanitario relativo alla gestione degli interventi di pronto soccorso.<br /> Da ciò deriverebbe, a parere della resistente, che la norma non avrebbe la capacità  di ledere, per sè stessa, la sfera della competenza statale, con il conseguente difetto dei requisiti di concretezza ed attualità  che devono necessariamente connotare l&#8217;interesse ad agire del ricorrente.<br /> 2.2.- Sotto altro profilo e sempre in via preliminare, la Regione Puglia eccepisce anche l&#8217;inammissibilità  del ricorso per l&#8217;erronea individuazione da parte del ricorrente del parametro costituzionale ritenuto leso.<br /> La norma impugnata, difatti, afferendo all&#8217;organizzazione del servizio di continuità  assistenziale, dovrebbe essere ricondotta, ad avviso della resistente, all&#8217;organizzazione del Servizio sanitario regionale, parte integrante della materia di legislazione concorrente «tutela della salute» di cui al terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost., in cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete dettare la disciplina attuativa di tali principi, e non alla materia «ordinamento civile» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., come sostenuto dal ricorrente.<br /> Secondo la difesa regionale, in altri termini, come si può evincere dalla costante giurisprudenza di questa Corte, allorquando la norma impugnata incida contestualmente su una pluralità  di materie, occorre utilizzare il criterio che tende a valorizzare «l&#8217;appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (così¬ sentenza n. 50 del 2007), per cui nel caso in esame l&#8217;ambito materiale prevalente dovrebbe ritenersi quello della «tutela della salute» di cui al terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost.<br /> 2.3.- Ad avviso della Regione Puglia, l&#8217;impugnativa è, in ogni caso, non fondata nel merito.<br /> A parere della resistente, infatti, anche se si volesse ricondurre la norma impugnata nell&#8217;ambito della materia «ordinamento civile» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di esclusiva competenza statale, non verrebbe comunque meno la facoltà  del legislatore regionale di demandare alla Giunta e alle strutture amministrative regionali l&#8217;adozione di attività  volte ad una pìù efficiente organizzazione del Servizio sanitario regionale.<br /> In questo senso, anzi, la disposizione regionale impugnata si sarebbe limitata a recepire un principio giÃ  espresso, proprio a livello di contrattazione nazionale, nell&#8217;art. 5 dell&#8217;ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, così¬ come integrato dal successivo ACN del 29 luglio 2009, recante «Obiettivi di carattere generale» e secondo cui «[l]e Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali: [&#8230;] b) realizzare nel territorio la continuità  dell&#8217;assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nel concetto pìù ampio della presa in carico dell&#8217;utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni tra le figure convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi di continuità  assistenziale e di emergenza territoriale» e, inoltre, giÃ  positivamente valutato anche nell&#8217;Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «[l]inee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità  assistenziale».<br /> Ad avviso della difesa regionale, inoltre, la circostanza, evidenziata dallo stesso ricorrente, che il comma 5 dell&#8217;art. 62 dell&#8217;ACN del 23 marzo 2005, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stabilisca che «[n]ell&#8217;ambito degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità  assistenziale in uno specifico ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelli adeguati a facilitare le attività  istituzionali e l&#8217;integrazione tra le diverse funzioni territoriali», confermerebbe la facoltà  del legislatore regionale di poter avviare iniziative programmatiche, demandando alla Giunta l&#8217;adozione degli atti di attuazione.<br /> Da ciò deriverebbe che la disposizione impugnata sarebbe intervenuta in un ambito giÃ  contemplato dalla contrattazione nazionale, ma senza sovrapporsi in alcun modo alla stessa e limitandosi a dettare una disciplina meramente programmatica.<br /> 3.- La Regione ha depositato una memoria integrativa il 16 gennaio 2020.<br /> In essa richiama e produce gli atti preparatori della legge impugnata, ribadendo che non sussiste alcuna lesione di competenza statale, in quanto la norma impugnata avrebbe un contenuto meramente «programmatico», in cui sono demandati alla Giunta regionale l&#8217;adozione delle misure concrete, da assumere nel rispetto delle competenze statali.<br /> 4.- Con memoria depositata in prossimità  dell&#8217;udienza, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha ulteriormente precisato gli argomenti posti a fondamento dell&#8217;impugnazione e contestato le eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla Regione Puglia.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br /> Ad avviso del ricorrente la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest&#8217;ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità  assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità», si pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell&#8217;Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell&#8217;art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di continuità  assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva in materia.<br /> 2.- Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla difesa regionale.<br /> 2.1.- La Regione ha eccepito, in primo luogo, l&#8217;inammissibilità  del ricorso sostenendo che la norma impugnata sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, in quanto tale, non avrebbe la capacità  di ledere, per se stessa, la sfera della competenza statale.<br /> La disposizione impugnata, nonostante l&#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, qualifichi la legge medesima come «atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale», non può ritenersi priva di «una propria e autonoma forza precettiva o, se si preferisce, di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti normativi» (sentenza n. 346 del 2010), in quanto impegna le strutture regionali competenti ad adottare le misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia di sedi del servizio di continuità  assistenziale presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso.<br /> Pertanto, l&#8217;eccezione non può essere accolta.<br /> 2.2.- Non merita accoglimento neppure l&#8217;ulteriore eccezione sollevata dalla Regione, secondo la quale il ricorso proposto sarebbe inammissibile per l&#8217;erronea individuazione del parametro costituzionale ritenuto leso, avendo il ricorrente impugnato la norma per la violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, anzichè dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute.<br /> Questa Corte ha infatti pìù volte ripetuto che l&#8217;esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere la disciplina impugnata attiene al merito della questione (da ultima sentenza n. 147 del 2019), e dunque l&#8217;eventuale erronea indicazione del parametro costituzionale non può essere causa di inammissibilità  della questione.<br /> 3.- Nel merito la questione non è fondata.<br /> 3.1.- Il servizio di continuità  assistenziale (giÃ  guardia medica) costituisce una articolazione della medicina generale, e si configura come uno specifico livello essenziale di assistenza, in quanto ha la funzione di garantire a tutti i cittadini, nell&#8217;ambito territoriale di competenza del presidio sanitario, l&#8217;assistenza svolta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nelle ore in cui il servizio non è da essi assicurato (sentenza n. 157 del 2019).<br /> La prestazione è resa da medici che sono, al pari degli altri medici di medicina generale, in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e con la competente azienda sanitaria locale.<br /> La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi, come giÃ  previsto dall&#8217;art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).<br /> 3.2.- La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri censura la norma impugnata sotto il profilo della violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sul presupposto che anche norme di carattere essenzialmente organizzativo verrebbero ad assumere uno specifico rilievo nell&#8217;ambito del diritto civile, in quanto contenute in un accordo collettivo.<br /> Ora, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, il rapporto tra i medici di medicina generale (tra cui rientrano anche quelli di continuità  assistenziale) e il SSN è disciplinato da apposite convenzioni triennali conformi agli accordi collettivi nazionali che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative negoziano ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come sostituito dall&#8217;art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)Â».<br /> Tale ultima norma stabilisce, perà², che «[c]on accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e proprio questo decreto legislativo, all&#8217;art. 40, comma 1, stabilisce che «[s]ono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all&#8217;organizzazione degli uffici». Si deve intendere che in tali materie rientrino anche le modalità  di esercizio delle funzioni.<br /> Pertanto, il fatto che i contratti collettivi incidano su taluni profili organizzativi non vale ad attrarre la disposizione impugnata nella materia dell&#8217;ordinamento civile.<br /> La norma impugnata, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità  assistenziale, non incide, di per sè, sulla disciplina dell&#8217;attività  professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, che rientrerebbe invece nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento civile.<br /> La norma in questione non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato (ex plurimis, sentenze n. 256 del 2012; n. 94, n. 43 e n. 8 del 2011; n. 308 del 2009), limitandosi ad impegnare l&#8217;amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo, come risulta, infatti, dal chiaro tenore letterale del comma 2 dell&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 («[c]on provvedimento della Giunta regionale sono adottate le misure organizzative necessarie ai fini dell&#8217;attuazione del presente articolo») e del comma 1 del successivo art. 3 («[l]a presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale»).<br /> Le finalità  della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 risultano coerenti con il contenuto dell&#8217;Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «[l]inee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità  assistenziale» secondo cui: «[l]e Regioni e le PA scelgono, sulla base delle caratteristiche del territorio se privilegiare l&#8217;offerta di continuità  assistenziale di Cure Primarie presso strutture territoriali o presso strutture ospedaliere».<br /> 4.- In conclusione, la legge reg. Puglia n. 66 del 2018, nel prevedere la possibilità  di collocare sedi di continuità  assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste caratterizzate da bassa criticità , non invade la competenza legislativa dello Stato.<br /> Pertanto, la questione di legittimità  costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, deve essere dichiarata non fondata.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 febbraio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giulio PROSPERETTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria<br /> F.to: Roberto MILANA</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2020 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-3-2020-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.53</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore; Il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica Amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi. 1.- Sanità  &#8211; servizio di continuità  assistenziale (giÃ  guardia medica) &#8211; configurazione. 2.- Sanità  &#8211; medici di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-3-2020-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore;</span></p>
<hr />
<p>Il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica Amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Sanità  &#8211; servizio di continuità  assistenziale (giÃ  guardia medica) &#8211; configurazione.</p>
<p> 2.- Sanità  &#8211; medici di medicina generale &#8211; rapporto convenzionale &#8211; rapporto privatistico &#8211; è tale &#8211; contrattazione collettiva &#8211; portata.</p>
<p> 3.- Sanità  &#8211; art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 &#8211; q.l.c. -competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all&#8217;art. 117, II° comma, lettera l), Cost. &#8211; lesione &#8211; non sussiste.</p></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il servizio di continuità  assistenziale (giÃ  guardia medica) costituisce una articolazione della medicina generale, e si configura come uno specifico livello essenziale di assistenza, in quanto ha la funzione di garantire a tutti i cittadini, nell&#8217;ambito territoriale di competenza del presidio sanitario, l&#8217;assistenza svolta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nelle ore in cui il servizio non è da essi assicurato. La prestazione è resa da medici che sono, al pari degli altri medici di medicina generale, in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e con la competente azienda sanitaria locale.</em><br /> <br /> <em>2. La giurisprudenza di legittimità  ha ripetutamente affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica Amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi, come giÃ  previsto dall&#8217;art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).</em><br /> <br /> <em>3. Il rapporto tra i medici di medicina generale (tra cui rientrano anche quelli di continuità  assistenziale) e il SSN è disciplinato da apposite convenzioni triennali conformi agli accordi collettivi nazionali che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative negoziano ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come sostituito dall&#8217;art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)Â». Tale ultima norma stabilisce che «[c]on accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e proprio questo decreto legislativo, all&#8217;art. 40, comma 1, stabilisce che «[s]ono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all&#8217;organizzazione degli uffici» e si deve intendere, pertanto, che in tali materie rientrino anche le modalità  di esercizio delle funzioni. </em><br /> <em>Non invade la materia dell&#8217;ordinamento civile l&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest&#8217;ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità  assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità».</em><br /> <em>La norma di cui all&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità  assistenziale, non incide, di per sè, sulla disciplina dell&#8217;attività  professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, che rientrerebbe invece nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento civile.</em><br /> <em>La norma in questione non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato limitandosi ad impegnare l&#8217;amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2019, iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Puglia;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 febbraio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Isabella Fornelli per la Regione Puglia;<br /> deliberato nella camera di consiglio dell&#8217;11 febbraio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 18-21 febbraio 2019 e depositato il 20 febbraio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale).<br /> Pìù precisamente, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest&#8217;ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità  assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità», si pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell&#8217;Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005, recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell&#8217;art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di continuità  assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva in materia.<br /> 2.- In data 29 marzo 2019 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, sostenendo che le osservazioni avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, in ogni caso, non fondate.<br /> 2.1.- La difesa regionale sostiene, preliminarmente, l&#8217;inammissibilità  del ricorso, sulla base dell&#8217;assunto che la norma impugnata non abbia una autonoma portata precettiva, costituendo una semplice norma di programmazione generale che si limita a prevedere interventi di ordine organizzativo tesi a perseguire l&#8217;obiettivo del miglioramento dell&#8217;erogazione del servizio sanitario relativo alla gestione degli interventi di pronto soccorso.<br /> Da ciò deriverebbe, a parere della resistente, che la norma non avrebbe la capacità  di ledere, per sè stessa, la sfera della competenza statale, con il conseguente difetto dei requisiti di concretezza ed attualità  che devono necessariamente connotare l&#8217;interesse ad agire del ricorrente.<br /> 2.2.- Sotto altro profilo e sempre in via preliminare, la Regione Puglia eccepisce anche l&#8217;inammissibilità  del ricorso per l&#8217;erronea individuazione da parte del ricorrente del parametro costituzionale ritenuto leso.<br /> La norma impugnata, difatti, afferendo all&#8217;organizzazione del servizio di continuità  assistenziale, dovrebbe essere ricondotta, ad avviso della resistente, all&#8217;organizzazione del Servizio sanitario regionale, parte integrante della materia di legislazione concorrente «tutela della salute» di cui al terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost., in cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete dettare la disciplina attuativa di tali principi, e non alla materia «ordinamento civile» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., come sostenuto dal ricorrente.<br /> Secondo la difesa regionale, in altri termini, come si può evincere dalla costante giurisprudenza di questa Corte, allorquando la norma impugnata incida contestualmente su una pluralità  di materie, occorre utilizzare il criterio che tende a valorizzare «l&#8217;appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (così¬ sentenza n. 50 del 2007), per cui nel caso in esame l&#8217;ambito materiale prevalente dovrebbe ritenersi quello della «tutela della salute» di cui al terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost.<br /> 2.3.- Ad avviso della Regione Puglia, l&#8217;impugnativa è, in ogni caso, non fondata nel merito.<br /> A parere della resistente, infatti, anche se si volesse ricondurre la norma impugnata nell&#8217;ambito della materia «ordinamento civile» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di esclusiva competenza statale, non verrebbe comunque meno la facoltà  del legislatore regionale di demandare alla Giunta e alle strutture amministrative regionali l&#8217;adozione di attività  volte ad una pìù efficiente organizzazione del Servizio sanitario regionale.<br /> In questo senso, anzi, la disposizione regionale impugnata si sarebbe limitata a recepire un principio giÃ  espresso, proprio a livello di contrattazione nazionale, nell&#8217;art. 5 dell&#8217;ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, così¬ come integrato dal successivo ACN del 29 luglio 2009, recante «Obiettivi di carattere generale» e secondo cui «[l]e Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali: [&#8230;] b) realizzare nel territorio la continuità  dell&#8217;assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nel concetto pìù ampio della presa in carico dell&#8217;utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni tra le figure convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi di continuità  assistenziale e di emergenza territoriale» e, inoltre, giÃ  positivamente valutato anche nell&#8217;Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «[l]inee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità  assistenziale».<br /> Ad avviso della difesa regionale, inoltre, la circostanza, evidenziata dallo stesso ricorrente, che il comma 5 dell&#8217;art. 62 dell&#8217;ACN del 23 marzo 2005, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stabilisca che «[n]ell&#8217;ambito degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità  assistenziale in uno specifico ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelli adeguati a facilitare le attività  istituzionali e l&#8217;integrazione tra le diverse funzioni territoriali», confermerebbe la facoltà  del legislatore regionale di poter avviare iniziative programmatiche, demandando alla Giunta l&#8217;adozione degli atti di attuazione.<br /> Da ciò deriverebbe che la disposizione impugnata sarebbe intervenuta in un ambito giÃ  contemplato dalla contrattazione nazionale, ma senza sovrapporsi in alcun modo alla stessa e limitandosi a dettare una disciplina meramente programmatica.<br /> 3.- La Regione ha depositato una memoria integrativa il 16 gennaio 2020.<br /> In essa richiama e produce gli atti preparatori della legge impugnata, ribadendo che non sussiste alcuna lesione di competenza statale, in quanto la norma impugnata avrebbe un contenuto meramente «programmatico», in cui sono demandati alla Giunta regionale l&#8217;adozione delle misure concrete, da assumere nel rispetto delle competenze statali.<br /> 4.- Con memoria depositata in prossimità  dell&#8217;udienza, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha ulteriormente precisato gli argomenti posti a fondamento dell&#8217;impugnazione e contestato le eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla Regione Puglia.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br /> Ad avviso del ricorrente la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest&#8217;ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità  assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità», si pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell&#8217;Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell&#8217;art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di continuità  assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva in materia.<br /> 2.- Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla difesa regionale.<br /> 2.1.- La Regione ha eccepito, in primo luogo, l&#8217;inammissibilità  del ricorso sostenendo che la norma impugnata sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, in quanto tale, non avrebbe la capacità  di ledere, per se stessa, la sfera della competenza statale.<br /> La disposizione impugnata, nonostante l&#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, qualifichi la legge medesima come «atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale», non può ritenersi priva di «una propria e autonoma forza precettiva o, se si preferisce, di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti normativi» (sentenza n. 346 del 2010), in quanto impegna le strutture regionali competenti ad adottare le misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia di sedi del servizio di continuità  assistenziale presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso.<br /> Pertanto, l&#8217;eccezione non può essere accolta.<br /> 2.2.- Non merita accoglimento neppure l&#8217;ulteriore eccezione sollevata dalla Regione, secondo la quale il ricorso proposto sarebbe inammissibile per l&#8217;erronea individuazione del parametro costituzionale ritenuto leso, avendo il ricorrente impugnato la norma per la violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, anzichè dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute.<br /> Questa Corte ha infatti pìù volte ripetuto che l&#8217;esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere la disciplina impugnata attiene al merito della questione (da ultima sentenza n. 147 del 2019), e dunque l&#8217;eventuale erronea indicazione del parametro costituzionale non può essere causa di inammissibilità  della questione.<br /> 3.- Nel merito la questione non è fondata.<br /> 3.1.- Il servizio di continuità  assistenziale (giÃ  guardia medica) costituisce una articolazione della medicina generale, e si configura come uno specifico livello essenziale di assistenza, in quanto ha la funzione di garantire a tutti i cittadini, nell&#8217;ambito territoriale di competenza del presidio sanitario, l&#8217;assistenza svolta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nelle ore in cui il servizio non è da essi assicurato (sentenza n. 157 del 2019).<br /> La prestazione è resa da medici che sono, al pari degli altri medici di medicina generale, in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e con la competente azienda sanitaria locale.<br /> La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi, come giÃ  previsto dall&#8217;art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).<br /> 3.2.- La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri censura la norma impugnata sotto il profilo della violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sul presupposto che anche norme di carattere essenzialmente organizzativo verrebbero ad assumere uno specifico rilievo nell&#8217;ambito del diritto civile, in quanto contenute in un accordo collettivo.<br /> Ora, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, il rapporto tra i medici di medicina generale (tra cui rientrano anche quelli di continuità  assistenziale) e il SSN è disciplinato da apposite convenzioni triennali conformi agli accordi collettivi nazionali che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative negoziano ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come sostituito dall&#8217;art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)Â».<br /> Tale ultima norma stabilisce, perà², che «[c]on accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e proprio questo decreto legislativo, all&#8217;art. 40, comma 1, stabilisce che «[s]ono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all&#8217;organizzazione degli uffici». Si deve intendere che in tali materie rientrino anche le modalità  di esercizio delle funzioni.<br /> Pertanto, il fatto che i contratti collettivi incidano su taluni profili organizzativi non vale ad attrarre la disposizione impugnata nella materia dell&#8217;ordinamento civile.<br /> La norma impugnata, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità  assistenziale, non incide, di per sè, sulla disciplina dell&#8217;attività  professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, che rientrerebbe invece nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento civile.<br /> La norma in questione non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato (ex plurimis, sentenze n. 256 del 2012; n. 94, n. 43 e n. 8 del 2011; n. 308 del 2009), limitandosi ad impegnare l&#8217;amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo, come risulta, infatti, dal chiaro tenore letterale del comma 2 dell&#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 («[c]on provvedimento della Giunta regionale sono adottate le misure organizzative necessarie ai fini dell&#8217;attuazione del presente articolo») e del comma 1 del successivo art. 3 («[l]a presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale»).<br /> Le finalità  della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 risultano coerenti con il contenuto dell&#8217;Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «[l]inee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità  assistenziale» secondo cui: «[l]e Regioni e le PA scelgono, sulla base delle caratteristiche del territorio se privilegiare l&#8217;offerta di continuità  assistenziale di Cure Primarie presso strutture territoriali o presso strutture ospedaliere».<br /> 4.- In conclusione, la legge reg. Puglia n. 66 del 2018, nel prevedere la possibilità  di collocare sedi di continuità  assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste caratterizzate da bassa criticità , non invade la competenza legislativa dello Stato.<br /> Pertanto, la questione di legittimità  costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, deve essere dichiarata non fondata.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità  assistenziale), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 febbraio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giulio PROSPERETTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria<br /> </div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/6/2019 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-6-2019-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-6-2019-n-53/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-6-2019-n-53/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/6/2019 n.53</a></p>
<p>Nota a Tar Veneto, Sez. I, 27 maggio 2019 (ord.), n. 651. a cura dell&#8217; avv. Valeria Vitale Â La prima sezione del Tar Venento ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della L. regionale n. 33 del 2002 nella parte in cui stabilisce che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-6-2019-n-53/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/6/2019 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-6-2019-n-53/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/6/2019 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Nota a  Tar Veneto, Sez. I, 27 maggio 2019 (ord.), n. 651. a cura dell&#8217; avv. Valeria Vitale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Â La prima sezione del Tar Venento ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della L. regionale n. 33 del 2002 nella parte in cui stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime a seguito di una procedura comparativa debba essere subordinato alla corresponsione, a carico dell&#8217;aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente, stabilendo, al contempo, criteri e modalità  di determinazione dell&#8217;indennizzo medesimo. In particolare, l&#8217;organo giudicante ravvisa il contrasto della norma in questione con l&#8217;esigenza di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.) e con la materia dell&#8217;ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l.), Cost.).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><em><strong>Concessioni demaniali marittime: sollevata questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della Legge regionale del Veneto n. 33 del 2002.  </strong></em><br /> </div>
<div style="text-align: right;"><em><strong>a cura dell&#8217; avv. Valeria Vitale</strong></em><br /> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>La questione</strong></p>
<p> La società  ricorrente, Bipark S.r.l., operatore del settore turistico interessato a partecipare alla gara per l&#8217;aggiudicazione della concessione demaniale marittima relativa ad un tratto di arenile sito in Comune di S. Michele al Tagliamento, impugnava, dinanzi al Tar Veneto, l&#8217;avviso pubblico della procedura comparativa di aggiudicazione della citata concessione demaniale marittima, lamentando la natura direttamente escludente della disciplina di gara o, in ogni caso, limitativa della possibilità  di presentare una domanda in concorrenza rispetto al concessionario uscente.<br /> Il suddetto Tribunale, con sentenza n. 399 del 2017, accogliendo il ricorso, ha annullato gli atti impugnati e l&#8217;avviso pubblico. In particolare, si contestava la sovrapposizione, ad opera dell&#8217;avviso, tra termine di proposizione delle osservazioni sulla domanda di rilascio o rinnovo della concessione demaniale inoltrata dal concessionario uscente e termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per l&#8217;aggiudicazione della concessione stessa, nonchè le modalità  di fissazione del valore del complesso aziendale del concessionario uscente, su cui calcolare l&#8217;indennizzo a quest&#8217;ultimo dovuto.<br /> Successivamente, la Bipark S.r.l. ha impugnato gli atti della nuova procedura comparativa volta all&#8217;aggiudicazione della concessione in esame, deducendo, nello specifico, il contrasto con l&#8217;art. 117, comma 2, lett. e), Cost. dell&#8217;art. 54 della l.r. n. 33/2002, nella parte in cui (commi 2, 3, 4 e 5) sancisce il pagamento di un indennizzo, previa perizia di stima, da parte del nuovo concessionario in favore del concessionario precedente. A detta della ricorrente, infatti, la richiamata disposizione andrebbe ad incidere sulla tutela della concorrenza, dal momento che la previsione del pagamento di un indennizzo da parte del concessionario subentrante costituisce una specifica voce del costo dell&#8217;affidamento e, in tal modo, rappresenterebe, per le imprese subentranti, un vero e proprio disincentivo alla partecipazione alla procedura di gara, mentre per il concessionario uscente un indebito vantaggio, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza. Verrebbe, dunque, in rilievo la violazione, ad opera della normativa regionale censurata, dell&#8217;art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che prevede la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.</p>
<p> <strong>La questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 della Legge regionale del Veneto n. 33 del 2002:il contrasto con l&#8217;art. 117, comma 2, lett. e) e l), Cost. .Â  </strong></p>
<p> Messi in evidenza i passaggi fondamentali della vicenda in esame, appare opportuno precisare che l&#8217;art. 54 della L. r. n. 33 del 2002 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) stabilisce, in particolare, che: &#8220;1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all&#8217;allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell&#8217;indennizzo di cui al comma 5. 3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall&#8217;originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l&#8217;ammontare del valore aziendale dell&#8217;impresa insistente sull&#8217;area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità  di cui all&#8217;allegato S/3. 4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d&#8217;obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell&#8217;indennizzo, si procede all&#8217;aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell&#8217;indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all&#8217;esaurimento della stessa. 5. Nell&#8217;ipotesi di concorso di domande, l&#8217;originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell&#8217;ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell&#8217;eventuale nuovo aggiudicatario.&#8221;.<br /> Tanto precisato in ordine all&#8217;esatto contenuto della disposizione censurata, occorre dare conto delle considerazioni effettuate dal Collegio con riguardo alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione di legittimità  costituzionale avente ad oggetto la norma medesima.Â In particolare, con riferimento alla non manifesta infondatezza, il Consesso osserva che il citato articolo 54, nel prevedere, a carico dell&#8217;aggiudicatario della concessione demaniale, il pagamento di un indennizzo in favore del gestore uscente, non sembra operare nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). Nello specifico, la suddetta previsione sembrerebbe contrastare con il principio di cui all&#8217;art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 59/2010, che ha trasposto, nel nostro ordinamento, quanto previsto dalla direttiva n. 2006/123/CE, e in virtà¹ del quale nell&#8217;ipotesi di una limitata disponibilità  del numero di titoli autorizzatori in relazione ad una determinata attività , si prevede che il rilascio del titolo stesso avvenga per un periodo circoscritto con divieto di rinnovo automatico. Ciù² al fine di evitare che il concessionario uscente possa essere avvantaggiato rispetto agli altri operatori del settore. Da tanto non deriva l&#8217;assoluta esclusione di forme di tutela per il concessionario uscente, soprattutto in considerazione degli investimenti dallo stesso sostenuti, ma occorre, in ogni caso, stabilire dei limiti allo scopo di non aggravare la posizione delle altre imprese di settore, con conseguente restrizione della concorrenza.Â Alla luce di tali considerazioni, i giudici di prime cure ritengono che l&#8217;art. 54 di cui si discute non contempli i suddetti limiti, prevedendo lo stesso che al gestore uscente sia corrisposto un indennizzo pari al novanta per cento del &#8220;valore aziendale dell&#8217;impresa insistente sull&#8217;area oggetto della concessione&#8221;, grandezza dai contorni incerti ed indeterminati, rispetto alla quale la legge regionale non fornisce definizione e non indica concreti criteri di determinazione. La censurata disposizione, dunque, impedisce la parità  di trattamento e l&#8217;uniformità  delle condizioni di mercato sul territorio nazionale e contrasta con l&#8217;art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che affida alla competenza esclusiva statale la tutela della concorrenza.Â La Sezione rileva, inoltre, d&#8217;ufficio, il contrasto del richiamato articolo 54 anche con l&#8217;art. 117, comma 2, lett.l), Cost., a mente del quale la materia dell&#8217;ordinamento civile è riservata alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato. Tale considerazione trova fondamento nel principio generale, di matrice civilistica, del divieto di arricchimenti privi di giustificazione causale. Tale principio, infatti, dovrebbe essere ritenuto alla base dell&#8217;indennizzo contemplato dall&#8217;art. 54 della legge regionale; l&#8217;indennizzo, infatti, pur attenendo ad una procedura ad evidenza pubblica, riguarda, in ogni caso, un rapporto, quello tra concessionario uscente e concessionario subentrante, riconducibile alle generali regole civilistiche. Ritiene, inoltre, il Collegio che la legge regionale in esame incide anche sulle facoltà  dello Stato in quanto proprietario: l&#8217;art. 54, infatti, deroga all&#8217;art. 49 del Codice della navigazione, secondo il quale &#8220;salvo che sia diversamente stabilito nell&#8217;atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà  dell&#8217;autorità  concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato&#8221;.Â Avuto riguardo, poi, al profilo della rilevanza della questione, osserva il Consesso che l&#8217;interesse della ricorrente consiste, allo stato, nel non dover pagare alcun indennizzo. Ritiene sul punto la società  ricorrente che l&#8217;indennizzo previsto dall&#8217;art. 54 dovrebbe applicarsi soltanto alle ipotesi in cui si proceda ad un rinnovo della concessione e non, invece, ai casi di nuova concessione, come nell&#8217;ipotesi in esame. In proposito, tuttavia, la Sezione chiarisce che dalla corretta interpretazione, sia letterale che teleologica, dell&#8217;art. 54 non può desumersi una differenza di regime per quel che riguarda l&#8217;indennizzo. In particolare, ciù² appare ulteriormente confermato dalla ratio giustificativa dello stesso che può ravvisarsi &#8220;nella volontà  di tutelare gli investimenti effettuati dal gestore uscente sino alla scadenza del periodo di concessione&#8221;. Ne consegue, quindi, che &#8220;la previsione dell&#8217;indennizzo dovuto dall&#8217;aggiudicatario al gestore uscente dell&#8217;area del demanio marittimo si applica in tutti i casi in cui vi siano investimenti effettuati da quest&#8217;ultimo e non ancora ammortizzati (o ammortizzati solo in parte) e, dunque, anche alla fattispecie per cui è causa, essendo del tutto irrilevante, sotto il profilo in esame, che la stessa possa o no configurarsi come &#8216;nuova concessione&#8217; &#8220;. Da tali considerazioni il Collegio fa, dunque, discendere la rilevanza della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 rispetto al caso di specie.</p>
<p> <strong>Le concessioni demaniali marittime: tra diritto interno ed europeo  </strong></p>
<p> La pronuncia segnalata costituisce occasione per effettuare alcune considerazioni in ordine al tema della concessioni demaniali marittime che, da tempo, interessa il dibattito giurisprudenziale, interno ed europeo.<br /> La concessione avente ad oggetto beni demaniali di rilievo economico rappresenta una delle modalità  attraverso cui è possibile soddisfare l&#8217;interesse pubblico a cui il bene demaniale tende. In particolare, con la concessione, l&#8217;Amministrazione concede la disponibilità  del bene pubblico ad un soggetto privato, ma resta titolare del bene medesimo.Â Lo strumento in oggetto configura una fattispecie complessa, poichè si è soliti parlare di concessione-contratto; la struttura della concessione è, infatti, composta da un atto unilaterale a monte, che proviene dall&#8217;Amministrazione, e da una convenzione a valle, che presuppone il suddetto atto autoritativo e che contiene la disciplina dei diritti e degli obblighi reciproci tra ente concedente e soggetto concessionario.<br /> Da quanto fin qui esposto deriva, quindi, che il rapporto concessorio ha una doppia natura, da un lato pubblicistica, stante la necessaria adozione, da parte della P.a., di un provvedimento autoritativo e, dall&#8217;altro privastistica, in virtà¹ della regolamentazione consensuale dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio medesimo. In base a tale rapporto, quindi, in capo al privato sorge un diritto personale di godimento del bene pubblico con esclusione dei soggetti terzi e a fronte dell&#8217;obbligo di pagare un canone alla stessa Amministrazione.Â In particolare, per ciù² che riguarda il diritto del privato di esclusione dall&#8217;utilizzo del bene nei confronti dei terzi, è possibile affermare che lo stesso derivi dal fatto che il privato medesimo, beneficiario della concessione, prende il posto della Pubblica Amministrazione con conseguente trasferimento anche dei poteri di matrice pubblicistica in ordine alla gestione e tutela del bene pubblico. E&#8217; importante, inoltre, considerare che il privato è titolare di una posizione di interesse legittimo nei confronti della P.a., la quale è tenuta a rispettare le norme di legge ove decida di intervenire in via autoritativa e unilaterale sul rapporto concessorio.<br /> Tanto chiarito in ordine alla concessione e alle caratteristiche proprie dell&#8217;istituto, è necessario osservare che il privato, nell&#8217;esercitare il diritto personale di godimento sul bene pubblico oggetto della concessione, ove si tratti di beni demaniali di rilevanza economica, può ottenere un concreto vantaggio economico.Â Tale circostanza porta, quindi, a porsi il problema dell&#8217;individuazione del concessionario da parte dell&#8217;Amministrazione: ci si chiede, nello specifico, se considerate le caratteristiche del bene, vale a dire la rilevanza economica e il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, la P.a. sia libera nell&#8217;individuazione del soggetto privato a cui concedere la disponibilità  del bene medesimo, oppure se la stessa debba optare per lo strumento dell&#8217;evidenza pubblica nel rispetto dei principi comunitari in materia, ovvero non discriminazione, parità  di trattamento, libera concorrenza, al fine di garantire l&#8217;effettiva partecipazione di tutti gli operatori economici del settore alla possibilità  di guadagno che discende dai beni pubblici di cui si discute.<br /> Il problema evidenziato si è posto con particolare riferimento alle concessioni di beni del demanio marittimo che sono, appunto, beni demaniali aventi rilevanza economica.<br /> Allo scopo di risolvere il quesito posto, appare utile effettuare una ricostruzione del quadro normativo di riferimento per le concessioni demaniali marittime e degli interventi legislativi e giurisprudenziali succedutisi sul punto.<br /> Innanzitutto, è necessario osservare che in origine l&#8217;articolo 37, comma 2, del Codice della Navigazione prevedeva il cosiddetto &#8216;diritto di insistenza&#8217; a favore dell&#8217;originario soggetto concessionario. Con tale previsione, dunque, il Legislatore accordava preferenza al precedente concessionario del bene rispetto all&#8217;eventuale concessionario successivo.<br /> Ci si è, quindi, domandati se tale disposizione potesse considerarsi compatibile con i principi del diritto comunitario, nonchè con l&#8217;orientamento della Corte di Giustizia Ue che ha ritenuto applicabili anche alle concessioni di beni pubblici le regole in materia di procedure ad evidenza pubblica.<br /> La risposta a tale interrogativo è negativa, nel senso che il meccanismo originariamente contemplato dall&#8217;art. 37, comma 2, del Codice della Navigazione, nel garantire al concessionario scaduto la conservazione della disponibilità  del bene pubblico, si pone in contrasto con il diritto comunitario.<br /> Dato atto di questa incompatibilità  tra la norma interna e il sistema comunitario, tanto il Legislatore italiano quanto la giurisprudenza sono intervenuti sulla richiamata disposizione al fine di risolvere tale situazione di contrasto.<br /> In un primo momento, la giurisprudenza amministrativa ha fornito alcune interpretazioni correttive del citato articolo 37, ritenendo, in particolare, che il medesimo non dovesse essere inquadrato nella categoria di diritto soggettivo, ma rappresentasse un mero limite interno alla discrezionalità  della P.a. nell&#8217;atto della riassegnazione del bene oggetto di concessione scaduta. In accordo con tale impostazione e nell&#8217;intento di adeguarsi alla normativa europea, i giudici amministrativi italiani riconoscono, quindi, la necessità  che l&#8217;Amministrazione proceda con l&#8217;espletazione di una gara per la riassegnazione del bene, ma, allo stesso tempo, continuano ad assegnare all&#8217;Amministrazione medesima la possibilità  di assicurare al precedente concessionario una posizione di vantaggio, a tutela dell&#8217;equilibrio finanziario dello stesso, il quale, nel periodo della precedente concessione, ha comunque sostenuto dei costi per la gestione del bene.Â La posizione giurisprudenziale richiamata, tuttavia, appare non conforme al panorama comunitario, stante il divario persistente tra la posizione del precedente concessionario e quella degli altri operatori economici del settore, con conseguente violazione di un altro principio comunitario proprio dell&#8217;evidenza pubblica, vale a dire la par condicio tra gli operatori medesimi.<br /> Il perdurante divario tra diritto interno e diritto europeo nel settore delle concessioni demaniali marittime porta all&#8217;apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell&#8217;Italia da parte della Commissione europea per il mancato adeguamento della stessa alla Direttiva 123/2006/CE, la cosiddetta Direttiva Servizi.<br /> Con tale atto, l&#8217;Ue, in materia di concessioni di beni demaniali, prevede una durata limitata delle stesse, esclude ogni automatismo nel rinnovo delle medesime e, infine, non attribuisce alcun tipo di vantaggio a favore del precedente concessionario del bene.<br /> Tanto rilevato, occorre, quindi, dare conto dei principali interventi del Legislatore italiano in proposito.<br /> A seguito dell&#8217;apertura della procedura di infrazione, infatti, numerosi sono stati i tentativi di adeguare l&#8217;assetto normativo interno ai principi comunitari di libera concorrenza, tutela della par condicio, libertà  di stabilimento, proporzionalità , non discriminazione.<br /> Il Governo italiano, tuttavia, se, da un lato, ha abrogato il comma 2 dell&#8217;art. 37, abolendo, in tal modo, il diritto di insistenza riconosciuto al precedente concessionario del bene, dall&#8217;altro lato, ha introdotto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in scadenza, dapprima fino al 31 dicembre 2012, successivamente fino al 31 dicembre 2015 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2020.  Appare evidente, quindi, che tali interventi non hanno comportato una modifica positiva e conforme al diritto europeo del regime interno delle concessioni demaniali marittime, ma, al contrario, risultano ancora in netto contrasto con quanto previsto dalla Direttiva Servizi che esclude ogni sorta di automatismo nel rinnovo delle concessioni in scadenza.<br /> Il quadro normativo, come fin qui delineato, si pone, quindi, ancora una volta in una posizione di incompatibilità  con i principi europei e con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia.<br /> Alla luce di tali considerazioni, quindi, la giurisprudenza amministrativa è nuovamente intervenuta sul tema, prendendo spunto anche da una pronuncia della Corte costituzionale, la n. 2 del 2014, con cui la Consulta ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale di una norma della Regione Toscana, avente ad oggetto la proroga automatica di alcuni contratti di affidamento in concessione di servizi pubblici locali, per contrasto con l&#8217;art. 117, comma 1 e comma 2, lett. e), Cost. .<br /> La Corte, nel rilevare l&#8217;incompatibilità  della suddetta norma regionale con l&#8217;art. 117, comma 1 e comma 2, lett. e), Cost., chiarisce che la disposizione medesima viola i principi comunitari in materia di concorrenza, libertà  di stabilimento e disparità  di trattamento tra gli operatori economici e richiama anche un proprio precedente avente ad oggetto proprio un caso di concessioni demaniali marittime. A conclusione del proprio percorso argomentativo, quindi, il Collegio costituzionale propende per la necessità  che l&#8217;Amministrazione, nella scelta del soggetto concessionario, espleti una gara pubblica, intesa quale strumento volto a garantire il rispetto e la concreta attuazione della libera concorrenza, in accordo con il quadro comunitario in materia.<br /> Sulla scia della decisione della Consulta, dunque, la giurisprudenza amministrativa ha, in primo luogo, tentato di individuare i limiti concreti a cui l&#8217;Amministrazione è sottoposta nel concedere un bene in concessione e, in secondo luogo, ha deferito alla Corte di Giustizia Ue la questione della compatibilità  della normativa italiana in materia di concessioni demaniali marittime con i principi comunitari espressi tanto dalla Corte medesima, quanto nella Direttiva Servizi del 2006.  Con riferimento all&#8217;individuazione dei limiti a cui l&#8217;Amministrazione deve attenersi nel concedere la disponibilità  di un bene demaniale, è stato ribadito preliminarmente che, in sede di rinnovo della concessione, il precedente concessionario deve trovarsi in una situazione di uguaglianza con gli altri operatori economici, non potendo il medesimo vantare una aspettativa alla prosecuzione del rapporto concessorio.Â Tanto precisato, è, dunque, necessario chiarire che i principi generali, contenuti nel Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea e posti a tutela del buon funzionamento del mercato unico, in accordo con una costante interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria, devono ritenersi applicabili a qualsiasi tipo di contratto che involga l&#8217;interesse concorrenziale degli operatori economici di un determinato settore, a prescindere dal fatto che ci si trovi in presenza o meno di un appalto di lavori, di servizi o di forniture.<br /> Ciù² che viene in rilievo è, infatti, il coinvolgimento del richiamato interesse concorrenziale e tanto può accadere anche nell&#8217;ipotesi di una concessione di beni demaniali di rilevanza economica, quali sono, appunto, le concessioni demaniali marittime.<br /> Come giù  rilevato in precedenza, infatti, la concessione avente ad oggetto un bene demaniale di rilevanza economica costituisce un modello di gestione del bene medesimo da cui può derivare un occasione di guadagno per il soggetto che beneficia della concessione medesima.<br /> Tale ultima circostanza giustifica, dunque, la necessità  di osservare i principi europei di libertà  di stabilimento, parità  di trattamento, trasparenza, non discriminazione e ciù² si riversa, inevitabilmente, anche sulla scelta del soggetto concessionario.<br /> In virtà¹ di tali considerazioni è, quindi, possibile ritenere che la P.a., nell&#8217;effettuare la scelta di cui si discute, deve, in primo luogo, espletare una gara che abbia carattere pubblico e sia, quindi, preceduta dalla pubblicazione del bando; in secondo luogo, essa è tenuta a fornire ai partecipanti alla gara tutte le informazioni necessarie e relative, nello specifico, ai criteri di selezione e di assegnazione, all&#8217;oggetto della concessione, nonchè alla durata della medesima. Tale ultimo dato, in particolare, è fondamentale, in quanto l&#8217;interesse dell&#8217;operatore alla concessione è direttamente proporzionale alla durata della stessa: per cui, minore è la durata della concessione, minore è l&#8217;interesse dell&#8217;operatore alla medesima.Â Con pronuncia del 2016, la Corte di Giustizia UE ha ribadito che il meccanismo della proproga automatica delle concessioni demaniali marittime appare in netto contrasto con i principi europei di libertà  di stabilimento, non discriminazione e tutela della concorrenza, essendo necessario garantire lo svolgimento di una gara pubblica al fine di assicurare la partecipazione a tutti gli operatori del settore. Tuttavia, l&#8217;organo di giustizia europeo precisa che una eventuale deroga al principio di parità  di trattamento tra operatori potrebbe essere giustificata in virtà¹ di motivi imperativi di interesse generale, quale, ad esempio, il legittimo affidamento maturato in capo al concessionario uscente e da verificare in concreto e sulla scorta di criteri oggettivi.Â </p>
<p> L&#8217;intera ordinanza è suÂ <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25087">https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25087</a><br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-6-2019-n-53/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/6/2019 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2019 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-1-2019-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-1-2019-n-53/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2019 n.53</a></p>
<p>M. Atzeni, Pres., R. Gisondi, Est Sulla natura esemplificativa dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nell&#8217;elencazione di cui alla lett. c) comma 5 art. 80 d. lgs. 50/2016 e sulla natura discrezionale della valutazione della S.A. di includerne altri che incidono sull&#8217;affidabilità  del concorrente Contratti della p.a.- Disciplina normativa- Requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-1-2019-n-53/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2019 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-1-2019-n-53/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2019 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Atzeni, Pres., R. Gisondi, Est</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura esemplificativa dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nell&#8217;elencazione di cui alla lett. c) comma 5 art. 80 d. lgs. 50/2016 e sulla natura discrezionale della valutazione della S.A. di includerne altri che incidono sull&#8217;affidabilità  del concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Contratti della p.a.- Disciplina normativa- Requisiti di moralità  ex art. 80 d. lgs. 50/2016 &#8211; Natura esemplificativa dell&#8217;elenco dei gravi illeciti professionali- Valutazione discrezionale della S.A. di individuarne ulteriori.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>L&#8217;elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell&#8217;art. 80 del codice dei contratti pubblici è meramente esemplificativa e non esclude che la Stazione appaltante possa dare rilievo ad elementi gravi suscettibili di minare l&#8217;integrità  e/o affidabilità  del concorrente in rapporto allo specifico contratto (Consiglio di Stato sez. V, 02/03/2018, n.1299). Il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, al pari della adozione di un&#8217;ordinanza di custodia cautelare a carico dell&#8217;amministratore della società  interessata, ancorchè non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regolano l&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità  professionale dell&#8217;impresa, con conseguente legittimità  di un provvedimento di esclusione in relazione alla mancata segnalazione alla s.a.. L&#8217;obbligo di dichiarare l&#8217;intervenuto rinvio a giudizio di un proprio amministratore per il reato di turbata libertà  degli incanti sussiste a prescindere dall&#8217;intervenuta accettazione del protocollo di legalità , che ha solo la funzione di rafforzarlo</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="CENTER"><b style="">SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 537 del 2018, proposto da<br /> Isam S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Di Giacomo, Enza Maria Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Di Giacomo in Firenze, via dell&#8217;Anguillara 22;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Sesto Fiorentino, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Vannucci E Chiara Doretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Sesto Fiorentino, piazza Vittorio Veneto n. 1;<br /> Unione dei Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia, Centrale di Committenza non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Green S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Matteo Spatocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;<br /> Tekno Green di Marrone Raffaele, Sisthema S.r.l. non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento:</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della nota prot. n. 17636 / 2018 del Responsabile del Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino trasmessa via pec in data 15.03.2018 avente ad oggetto &#8220;Centrale di Committenza dei Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia: procedura aperta ai sensi dell&#8217;art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l&#8217;affidamento dell&#8217;accordo quadro triennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nel Comune di Sesto Fiorentino &#8211; CIG 7277287F32. Comunicazione provvedimento di annullamento dell&#8217;aggiudicazione definitiva etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sesto Fiorentino e di Green S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Isam S.r.l., premesso: a) di essere risultata aggiudicataria della gara l&#8217;affidamento dell&#8217;accodo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico del comune di Sesto Fiorentino; b) che l&#8217;aggiudicazione intervenuta in suo favore sarebbe stata revocata dal predetto comune in ragione del fatto che la Società  non avrebbe dichiarato in sede di domanda di partecipazione il rinvio a giudizio di un proprio amministratore in violazione del protocollo di legalità  che si era obbligata ad osservare e degli obblighi di informazione preventiva di cui all&#8217;art. 80 comma 5 lett. c del codice dei contratti pubblici, impugna il predetto provvedimento sostenendo che: 1) il protocollo di legalità , ancorchè richiamato nel bando, non sarebbe applicabile alla gara di cui si discute in quanto concernente un appalto di servizi e non di lavori e, comunque, anche qualora lo fosse, non potrebbe introdurre cause di esclusione automatica; 2) il bando sanzionerebbe con la esclusione solo la mancata accettazione del protocollo; 3) la modulistica allegata al bando non avrebbe previsto dichiarazioni inerenti eventuali rinvii a giudizio ma solo condanne definitive; 4) i controlli inizialmente svolti dalla SA avrebbero riguardato solo la sussistenza di condanne definitive, per cui, anche ammesso che un obbligo dichiarativo di tal fatta sussistesse, la acquisizione della relativa dichiarazione ben avrebbe potuto essere disposta mediante soccorso istruttorio; 5) l&#8217;affidabilità  di ISAM sotto il profilo morale sarebbe attestata dalla sua iscrizione nella cd. &#8220;<i>white list</i>&#8221; della Prefettura di Viterbo; 6) il provvedimento adottato si baserebbe su una valutazione discrezionale circa la affidabilità  della impresa non sorretta da elementi oggettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligo di dichiarare l&#8217;intervenuto rinvio a giudizio di un proprio amministratore per il reato di turbata libertà  degli incanti sussisteva a prescindere dalla intervenuta accettazione del protocollo di legalità  che non ha fatto altro che rafforzarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">I più¹ recenti arresti giurisprudenziali in materia, depongono, infatti, nel senso che &#8211; anche al di là  dei casi in cui ricorra una fattispecie tipizzata dall&#8217;art. 80 co. 5 lett. c (illecito professionale che abbia dato luogo ad una risoluzione o ad altra sanzione giudizialmente &quot;confermata&quot;) &#8211; residua in capo alla S.A. il potere di operare una valutazione discrezionale sulla gravità  dell&#8217;illecito, fornendo adeguata motivazione sulla incidenza dell&#8217;inadempimento sull&#8217;affidabilità  del concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l&#8217;elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell&#8217;art. 80 del codice dei contratti pubblici è meramente esemplificativa e non esclude che la Stazione appaltante possa dare rilevo ad elementi gravi suscettibili di minare sulla integrità  e/o affidabilità  del concorrente in rapporto allo specifico contratto (Consiglio di Stato sez. V, 02/03/2018, n.1299).</p>
<p style="text-align: justify;">In questo quadro si è stabilito che anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale al pari della adozione di un&#8217;ordinanza di custodia cautelare a carico dell&#8217;amministratore della società  interessata, ancorchè non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regola la aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità  professionale dell&#8217;impresa con conseguente legittimità  di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l&#8217;incidenza negativa sulla moralità  professionale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 26/06/2018, n.4271, ma in senso analogo anche Consiglio di Stato sez. VI, 01/02/2013, n.620).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali premesse deve essere affermata la sussistenza di un obbligo della impresa di dichiarare la sottoposizione a giudizio penale per un reato sicuramente attinente allo specifico settore dei contratti pubblici (come la tentata turbativa degli incanti) trattandosi di circostanza rilevante sul giudizio di ammissione anche se non idonea a determinare in via automatica la esclusione (Cons. Stato, III, 4192/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie la sussistenza del predetto onere informativo era altresì rafforzata dalla sottoscrizione del protocollo di legalità  (applicabile alla gara in forza del suo in oppugnato richiamo ad opera della <i>lex specialis</i> a prescindere dalla natura dell&#8217;appalto da aggiudicare) il quale prevedeva come causa di risoluzione del contratto a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè, pur non essendo il rinvio a giudizio espressamente contemplato nell&#8217;ambito della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, gli obblighi di correttezza e buona fede imponevano alla concorrente di rendere la stessa edotta di circostanza di sicuro rilevo ai fini della stipula del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto va anche detto che la atipicità  dei fatti suscettibili di determinare l&#8217;inaffidabilità  morale della partecipante, non essendo tipizzabile a priori, ne impedisce la traduzione in moduli prestampati e richiede, invece, uno sforzo informativo ulteriore da parte della partecipante che, come detto, va apprezzato alla luce dei principi di correttezza e buona fede.</p>
<p style="text-align: justify;">La ulteriore censura con cui la ricorrente si duole della mancata applicazione dell&#8217;istituto del soccorso istruttorio è priva di fondamento atteso che, essendo pacifico che al momento della presentazione della domanda di partecipazione l&#8217;amministratore della Isam si trovava nella condizione di sottoposto a giudizio, l&#8217;Amministrazione non aveva l&#8217;obbligo di compiere ulteriori accertamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè ha pregio la considerazione secondo cui tale circostanza non avrebbe potuto determinare un automatica esclusione ma avrebbe dovuto essere discrezionalmente vagliata dalla SA.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ciù² è vero in linea generale nel caso di specie il recepimento da parte della <i>lex specialis</i> del protocollo di legalità  elevava la situazione di rinvio a giudizio per talune specifiche tipologie di reati a causa di risoluzione senza richiedere alcun particolare apprezzamento al riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto poi alla dedotta differenziazione del regime delle cause di esclusione da quelle di risoluzione, il Collegio ritiene che essa non si rifletta sugli obblighi dichiarativi in quanto essi comprendono non solo i requisiti di partecipazione in senso stretto ma anche tutte quelle circostanze note e conoscibili al momento della presentazione della domanda che possono precludere la stipula del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a- per ciascuna parte intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-1-2019-n-53/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2019 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2018 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-18-1-2018-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-18-1-2018-n-53/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2018 n.53</a></p>
<p>M. Nicolosi, Pres., P. De Berardinis, Est. Sulla consacrazione a livello normativo del principio giurisprudenziale cd sostanzialistico, che, nell&#8217;ottica del favor partecipationis, considera legittima l&#8217;esclusione dalla gara solo in assenza effettiva dei requisiti di cui all&#8217;art. 38 (d.lgs. 163/2006). 1. Contratti della pubblica amministrazione- Disciplina normativa- Tassatività delle clausole di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-18-1-2018-n-53/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2018 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-18-1-2018-n-53/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2018 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi, Pres., P. De Berardinis, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla consacrazione a livello normativo del principio giurisprudenziale cd sostanzialistico, che, nell&#8217;ottica del favor partecipationis, considera legittima l&#8217;esclusione dalla gara solo in assenza effettiva dei requisiti di cui all&#8217;art. 38 (d.lgs. 163/2006).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della pubblica amministrazione- Disciplina normativa- Tassatività delle clausole di esclusione e ricorso al soccorso istruttorio- In virtù del principio del favor partecipationis.</p>
<p> 2. Processo amministrativo- Memorie di replica ampliative del thema decidendum, non notificate &#8211; Violano il principio del contraddittorio &#8211; Inammissibilità.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’indirzzo giurisprudenziale cd. sostanzialistico, che tende ad attribuire rilievo sempre più centrale al principio del favor participationis, secondo cui solo la reale mancanza di un requisito generale legittima l’esclusione dalla gara, al punto che non appare né giusto né equo che un soggetto che possa dimostrare, eventualmente anche tramite il cd. soccorso istruttorio, di avere tutti i requisiti, sia escluso dalla gara è confluito nell’art. 38 comma 2 bis Codice dei Contratti (oggi abrogato). Esso deve essere letto in combinato disposto con il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, che non consente l’inserimento nei bandi di gara di clausole espulsive non conformi alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, comminando la nullità delle suddette clausole espulsive difformi. Il “potere di soccorso” ex art. 46, comma 1, del Codice applicabile alla fattispecie di cui è ricorso (d.lgs. n. 163/2006) si sostanzia unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti, ovvero di completarli, ma soltanto in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, ovvero chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, o ancora fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti, ma non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante, o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal Codice stesso.</p>
<p> 2. Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure formulate in memoria non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di un’illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 18/01/2018<br />
<strong>N. 00053/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00206/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2013, proposto dalla<br />
Service Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Alberto Kinzer, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Righetti e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, San Polo (Calle del Paradiso), n. 720<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Istituto “Cesana Malanotti” di Vittorio Veneto, in persona del rappresentante legale pro tempore, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo d’acquisto formato con l’Istituto “Bon Bozzolla” di Soligo, le Opere Pie di Onigo, la Casa di Riposo “Umberto I” di Montebelluna, la Casa di Riposo “Villa Belvedere” di Crocetta del Montello, la Casa di Riposo “F. Fenzi” di Conegliano e la Casa di Riposo “Aita” di Crespano del Grappa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Miniero ed Erika Zanierato e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Venezia-Mestre, Calle del Sale, n. 51/3<br />
Istituto “Bon Bozzolla” di Soligo, non costituito in giudizio<br />
Opere Pie di Onigo, non costituite in giudizio<br />
Casa di Riposo “Umberto I” di Montebelluna, non costituita in giudizio<br />
Casa di Riposo “Villa Belvedere” di Crocetta del Montello, non costituita in giudizio<br />
Casa di Riposo “F. Fenzi” di Conegliano, non costituita in giudizio<br />
Casa di Riposo “Aita” di Crespano del Grappa, non costituita in giudizio<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Vivisol S.r.l., in persona del Presidente pro tempore avv. Giulio Fumagalli Riario, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Mantovan e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, San Polo, n. 1543<br />
<strong><em>per l’annullamento,</em></strong><br />
<em>previa sospensione dell’esecuzione,</em><br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto “Cesana Malanotti” n. 39 del 19 dicembre 2012, comunicata il 27 dicembre 2012, con la quale è stato aggiudicato alla Vivisol S.r.l. il servizio di noleggio di sistemi antidecubito per un periodo di n. 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 36 mesi;<br />
&#8211; di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso e in specie, nei limiti dell’interesse della ricorrente:<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara;<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria riportato in calce al verbale n. 8;<br />
&#8211; della nota del Segretario-direttore dell’Istituto “Cesana Malanotti” prot. n. 178 del 17 gennaio 2013, recante rigetto dell’istanza di riesame presentata dalla ricorrente<br />
nonché per la declaratoria<br />
di inefficacia e/o caducazione del contratto di appalto eventualmente stipulato con decorrenza dalla stipula dello stesso<br />
e per la condanna<br />
al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visti i controricorsi dell’Istituto “Cesana Malanotti” di Vittorio Veneto e di Vivisol S.r.l.;<br />
Viste la memoria difensiva e la documentazione dell’Istituto “Cesana Malanotti”;<br />
Viste, altresì, la memoria e la documentazione di Vivisol S.r.l.;<br />
Viste le “puntualizzazioni” della ricorrente;<br />
Vista l’ordinanza n. 102/2013 del 1° marzo 2013, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;<br />
Viste le memorie conclusive e le repliche delle parti;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2017 il dott. Pietro De Berardinis;<br />
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;<br />
Visto l’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)<br />
&nbsp;<br />
Considerato che con il ricorso in epigrafe la Service Med S.r.l. (d’ora in poi anche: Service Med) ha impugnato – unitamente ai verbali di gara, all’aggiudicazione provvisoria ed al rigetto dell’istanza di riesame – la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto “Cesana Malanotti” n. 39 19 dicembre 2012, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione;<br />
Considerato che con la succitata deliberazione l’Istituto “Cesana Malanotti” – istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dotata di personalità giuridica pubblica, avente sede in Vittorio Veneto – ha definitivamente aggiudicato alla Vivisol S.r.l. la procedura aperta, indetta con bando del 4 maggio 2012, per l’affidamento del servizio di noleggio di sistemi antidecubito (materassi e compressori) per un periodo di n. 36 mesi, con possibilità di rinnovo per altri n. 36 mesi;<br />
Considerato che la Service Med ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente stipulato, con decorrenza dalla stipula dello stesso, e la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno, in forma specifica o, in subordine, per equivalente;<br />
Considerato che la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1) violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, violazione del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione degli artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163/2006, giacché la lex specialis di gara avrebbe prescritto, a pena di esclusione, la dichiarazione sostitutiva relativa ai soggetti cessati, ex art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, da rendersi in conformità all’allegato n. 3 del capitolato speciale, per tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; avrebbe, altresì, prescritto, nel caso di assenza di soggetti cessati nell’ultimo triennio, la presentazione dell’allegato n. 3 barrato e firmato, dovendo siffatta condizione essere comunque dichiarata. Nell’offerta di Vivisol S.r.l. sarebbe mancata del tutto la dichiarazione sostitutiva relativa ai soggetti cessati dalla carica e, ciononostante, la Commissione giudicatrice avrebbe consentito alla stessa Vivisol S.r.l. di integrare la documentazione mancante e di produrre l’allegato n. 3 barrato, con la declaratoria di assenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio;<br />
2) violazione degli artt. 5 e 13 del capitolato speciale d’appalto e degli artt. 41, 42 e 46 del d.lgs. n. 163/2006, carenza di istruttoria, errore e travisamento dei presupposti, violazione della par condicio, in quanto l’art. 5 del capitolato avrebbe previsto la dichiarazione sostitutiva delle ditte concorrenti, in conformità all’allegato n. 1, che attestasse, tra l’altro, di aver svolto nel triennio 2008-2009-2010 il servizio di noleggio di sistemi antidecubito in almeno due strutture aventi un numero di posti letto per persone non autosufficienti non inferiore a 100; le ditte avrebbero dovuto presentare, altresì, l’elenco dei servizi analoghi a quelli di gara svolti nel triennio ora menzionato. Vivisol S.r.l. avrebbe dichiarato nell’allegato n.1 di possedere il requisito in questione, tuttavia l’elenco dei servizi analoghi da essa prodotto riguarderebbe servizi sia di noleggio che di vendita e, in ogni caso, non indicherebbe alcuna struttura con un numero di posti letto per persone non autosufficienti non inferiore a 100, ma solo strutture ospedaliere. Né la documentazione prodotta da Vivisol S.r.l. per le verifiche dell’Ente appaltante nei confronti dell’affidataria (in specie: i certificati di buon esito dei servizi di noleggio di sistemi antidecubito) comproverebbe il possesso del requisito da parte della società;<br />
Considerato che si è costituito in giudizio l’Istituto “Cesana Malanotti” (d’ora in poi anche: Istituto), depositando una memoria e documenti in vista della discussione dell’istanza cautelare, ed eccependo l’infondatezza dei motivi di ricorso;<br />
Considerato che si è costituita in giudizio, altresì, la controinteressata Vivisol S.r.l. (d’ora in poi pure: Vivisol) depositando a propria volta una memoria e documenti e concludendo per l’infondatezza dei motivi di ricorso;<br />
Considerato che la ricorrente ha prodotto puntualizzazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso e dalla domanda cautelare;<br />
Considerato che l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 102/2013 del 1° marzo 2013, non risultando le censure avanzate dalla parte ricorrente adeguatamente sorrette dalla necessaria prognosi favorevole;<br />
Considerato che, in prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni;<br />
Considerato che all’udienza pubblica del 20 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione;<br />
Considerato che, ai sensi dell’art. 120, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. n. 90/2014, conv. con l. n. 114/2014, il giudizio avente ad oggetto le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, “ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza (sic) cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata”;<br />
Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato, per le seguenti ragioni:<br />
&#8211; l’art. 5 del capitolato speciale d’appalto prevedeva al punto C) l’inserimento da parte delle imprese partecipanti alla gara, nel plico n. 1, recante la documentazione amministrativa, della dichiarazione sostitutiva (circa il possesso dei requisiti morali) relativa ai soggetti cessati da cariche sociali, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, in conformità all’allegato n. 3 (parte integrante dello stesso capitolato speciale). La citata dichiarazione riguardava tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. La clausola in discorso precisava, inoltre, che qualora non vi fossero stati dei soggetti cessati nell’ultimo triennio, l’allegato n. 3 avrebbe dovuto essere barrato e firmato e la condizione comunque dichiarata;<br />
&#8211; l’ultimo periodo dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto stabiliva, infine, che l’incompletezza o irregolarità sostanziale delle dichiarazioni e/o della documentazione richiesta avrebbero comportato l’esclusione dalla gara;<br />
&#8211; come si ricava dalla documentazione in atti (cfr. verbale n. 1, all. 3 al ricorso), nella seduta pubblica del 29 giugno 2012, avente ad oggetto l’apertura dei plichi delle imprese offerenti che contenevano la documentazione amministrativa, la Commissione di gara ha rilevato la mancata presentazione, da parte di Vivisol, della dichiarazione di cui all’allegato n. 3 della documentazione di gara (e cioè la dichiarazione sostitutiva riguardante i soggetti cessati, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, vigente all’epoca dei fatti). Per conseguenza, ha disposto di chiedere immediatamente alla citata concorrente di integrare la documentazione presentata, entro la data di apertura delle offerte tecniche, rimettendo gli atti alla stazione appaltante per il seguito di competenza;<br />
&#8211; con nota dell’Istituto prot. n. 1935 di pari data (doc. 7 dell’Istituto), il responsabile del procedimento ha quindi invitato Vivisol ad integrare la documentazione amministrativa, pena la non ammissione al prosieguo della gara, presentando la dichiarazione di cui al citato allegato n. 3, con la precisazione che la dichiarazione stessa avrebbe dovuto essere presentata, barrando e firmando detto allegato, pure nel caso di mancanza di soggetti cessati;<br />
&#8211; Vivisol ha riscontrato prontamente la richiesta, inviando sempre il 29 giugno 2012 la lettera prot. n. 170/I/12, con cui ha trasmesso l’allegato n. 3 barrato e firmato, non essendovi alcun soggetto cessato dalla carica negli ultimi tre anni (v. doc. 7 dell’Istituto);<br />
&#8211; nella successiva seduta pubblica del 4 luglio 2012 la Commissione, dato atto che Vivisol aveva fatto pervenire la documentazione di cui risultava carente, ne ha confermato l’ammissione alla procedura di gara (v. all. 4 al ricorso);<br />
&#8211; così ricostruita la vicenda, osserva il Collegio che la fattispecie va esaminata alla luce del rapporto esistente tra l’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 (lì dove impone la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di moralità anche in relazione ai soggetti cessati dalla carica) e il successivo art. 46, comma 1-bis, recante il principio di tassatività delle cause di esclusione: tale rapporto deve essere vagliato tenendo conto del regime normativo anteriore all’intervento del d.l. n. 90/2014 (conv. con l. n. 114/2014) – inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie – che ha introdotto nel corpo dell’art. 38 il comma 2-bis, segnando – come meglio si dirà infra – la consacrazione dell’orientamento cd. sostanzialistico. Orbene, la questione è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 16 del 30 luglio 2014, la quale ha ritenuto che, nel regime normativo anteriore al d.l. n. 90/2014:<br />
a) la formulazione letterale dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 cit. imponesse di applicare la sanzione dell’esclusione alla violazione della prescrizione del Codice (contenuta nell’art. 38, comma 2, cit.) relativa alla presentazione delle dichiarazioni attestanti l’assenza delle relative condizioni ostative, quand’anche dette condizioni fossero in concreto inesistenti;<br />
b) la sanzione espulsiva dovesse applicarsi pure nei casi in cui la lex specialis di gara l’avesse prevista come conseguenza della sola assenza oggettiva dei requisiti di moralità, e non anche della loro omessa attestazione;<br />
c) in presenza di dichiarazioni radicalmente mancanti fosse precluso alla P.A. l’uso del cd. soccorso istruttorio, che si sarebbe risolto in una lesione del principio della par condicio;<br />
&#8211; le ora viste conclusioni dell’Adunanza Plenaria n. 16/2014 non sembrano, tuttavia, correttamente estensibili alla fattispecie per cui è causa;<br />
&#8211; infatti, a ben vedere nel caso ora all’esame non si trattava, per Vivisol, di rendere la dichiarazione ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 – ed in specie la dichiarazione circa il possesso (o meno) dei requisiti morali in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio –, poiché la società non presentava tali soggetti e, quindi, avrebbe (ed ha) dovuto rendere una dichiarazione di inesistenza dei medesimi soggetti. Come obiettato dalla stessa Vivisol, si trattava, cioè, di rendere una dichiarazione doppiamente negativa, attestante non già l’assenza di precedenti penali definitivamente accertati per i reati indicati, ma, a monte, l’inesistenza dei soggetti a cui la dichiarazione in questione è riferita e, dunque, la mancanza stessa del presupposto;<br />
&#8211; in altre parole, la dichiarazione doppiamente negativa da rendersi dalla società, essendo diversa nei termini ora detti dalla dichiarazione ex art. 38, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, fuoriesce – ad avviso del Collegio – dall’ambito applicativo del medesimo art. 38, comma 2, con il corollario che la comminatoria dell’esclusione dalla gara per la sua omissione non trova più idonea copertura nella violazione di siffatta disposizione, né di altra previsione normativa: la sanzione espulsiva, dunque, potrebbe trovare una copertura esclusivamente nell’ultimo periodo dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, come sopra riportato;<br />
&#8211; ma allora, di fronte ad una simile situazione, deve ritenersi che prevalga il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, cit., lì dove non consente l’inserimento nei bandi di gara di clausole espulsive non conformi alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, comminando la nullità delle suddette clausole espulsive difformi (T.A.R. Veneto, Sez. I, 12 ottobre 2015, n. 1028). Per l’effetto, ove si intenda che la mancata presentazione, da parte di un concorrente, della dichiarazione circa l’inesistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio (e quindi anch’essi tenuti alla dichiarazione sul possesso dei requisiti di moralità ex art. 38, comma 2, cit.), sia sanzionata con l’esclusione dalla gara dall’art. 5, ult. periodo, del capitolato speciale, la suddetta clausola della lex specialis risulta affetta da nullità ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006;<br />
&#8211; si ricorda, sul punto, che la declaratoria di nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione si riferisce a clausole del bando che impongono adempimenti formali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 6 dicembre 2017, n. 12034), com’è appunto l’adempimento richiesto a Vivisol. E appare, invero, viziata da un eccesso di formalismo (una sorta di “caccia all’errore”) la pretesa della ricorrente, che Vivisol fosse esclusa dalla gara, con divieto per la stazione appaltante di esperire il cd. soccorso istruttorio, per non avere detta società barrato un modulo (l’allegato n. 3), pur in presenza non già del possesso del requisito in capo a Vivisol, ma addirittura della non necessità del medesimo requisito, vista l’assenza di soggetti cessati dalla carica;<br />
&#8211; in tal senso, appare esorbitante e cade in un vuoto formalismo anche la clausola dell’ultimo periodo dell’art. 5 del capitolato speciale, lì dove non distingue, ai fini della comminatoria dell’esclusione, la dichiarazione (positiva o negativa) ex art. 38 per i soggetti cessati dalla carica, dalla dichiarazione di inesistenza degli stessi soggetti; tale carattere esorbitante, come ora detto, comporta la nullità in parte qua della clausola, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 cit.;<br />
&#8211; per questo verso, quindi, il Collegio ritiene di dover aderire al già citato indirizzo giurisprudenziale cd. sostanzialistico, che si è andato via via affermando e che tende ad attribuire, in modo condivisibile, rilievo sempre più centrale al principio del favor participationis, secondo cui solo la reale mancanza di un requisito generale legittima l’esclusione dalla gara, al punto che non appare né giusto né equo che un soggetto che possa dimostrare, eventualmente anche tramite il cd. soccorso istruttorio, di avere tutti i requisiti, sia escluso dalla gara (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 1° settembre 2016, n. 4142; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1° luglio 2016, n. 7586);<br />
&#8211; tale evoluzione ha ricevuto consacrazione, a livello positivo, dall’art. 39 del d.l. n. 90/2014, conv. con l. n. 114/2014, il quale ha introdotto, dopo il comma 2 dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, il comma 2-bis. Quest’ultimo, infatti, ha introdotto una sanzione pecuniaria per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, obbligando la stazione appaltante ad assegnare al concorrente un termine per la produzione o l’integrazione delle dichiarazioni carenti, e consente (anzi: impone) l’esclusione nel solo caso di inosservanza di tale ultimo adempimento. Si tratta, quindi, di una disposizione che, pur se applicabile alle sole gare bandite dopo la sua entrata in vigore, indica la volontà univoca del Legislatore di valorizzare il potere di soccorso istruttorio, al duplice fine di evitare esclusioni formalistiche e consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie (cfr. C.d.S., A.P. n. 16/2014, cit.);<br />
&#8211; l’ora visto carattere innovativo dell’art. 38, comma 2-bis cit. ne impedisce, quindi, l’applicazione alla presente controversia, dovendo condividersi solo su questo punto il discorso della ricorrente, lì dove osserva che “all’epoca dei fatti ancora non era in vigore il comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (introdotto solo dalla legge n. 114 del 2014” (così p. 4 della memoria finale). Non è condivisibile, invece, l’ulteriore assunto di Service Med, secondo cui detta norma, in rapporto all’art. 46, comma 1-bis, cit., confermerebbe a posteriori la legittimità della sanzione escludente prescritta dall’art. 5 del capitolato speciale: così intesa, infatti, l’introduzione del comma 2-bis nell’art. 38 cit. segnerebbe, invero, una rottura rispetto al sistema previgente, e non già la sua evoluzione in senso “sostanzialistico”, secondo quanto si è appena detto;<br />
&#8211; neppure potrebbe replicarsi che l’accento posto sul possesso del requisito, o sulla sua non necessità, anziché sulla produzione della relativa dichiarazione, comporterebbe l’introduzione in tema di appalti del principio di presupposizione, in contrasto con i principi di par condicio, nonché di certezza e buon andamento delle operazioni di gara. In realtà, nel caso di specie non vi è stata alcuna presupposizione, visto che, in sede di cd. soccorso istruttorio, Vivisol ha prontamente fornito la dichiarazione nel senso sopra visto (e cioè limitandosi a barrare e sottoscrivere l’allegato n. 3), il che conferma la mancanza, nella documentazione della società, di qualsiasi violazione dell’art. 38, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 (v. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 12 febbraio 2016, n. 87);<br />
&#8211; in definitiva, l’insegnamento dettato da altra decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (la n. 9 del 25 febbraio 2014) – secondo cui, nelle procedure di gara regolate dal Codice dei contratti pubblici, il “potere di soccorso” ex art. 46, comma 1, del Codice (d.lgs. n. 163/2006) si sostanzia unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti, ovvero di completarli, ma soltanto in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti, e non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante, o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal Codice stesso, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali – è del tutto coerente con la decisione della P.A., nella fattispecie all’esame, di far uso del surriferito “potere di soccorso”: ciò – si ribadisce – in ragione dell’impossibilità di ricondurre la sanzione escludente, per la mancata produzione della dichiarazione negativa di cui si discute, agli artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163/2006, al regolamento di esecuzione, o ad altra disposizione di legge, e vista la sua riconducibilità unicamente all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto;<br />
&#8211; da quanto esposto si desume l’infondatezza del primo motivo del ricorso, che deve, perciò, essere nel suo complesso respinto;<br />
Considerato che è altrettanto destituito di fondamento il secondo motivo di gravame, per le seguenti ragioni:<br />
&#8211; Service Med assume che il requisito dello svolgimento negli anni 2008-2009-2010 del servizio di noleggio di sistemi antidecubito in almeno due strutture aventi un numero di posti letto per persone non autosufficienti non inferiore a 100 non sarebbe stato comprovato da Vivisol, poiché quest’ultima avrebbe indicato solo strutture ospedaliere, laddove invece il suddetto requisito dovrebbe intendersi come limitato ai soli Centri Servizi alla Persona (ex case di riposo); detti Centri, infatti, offrirebbero una modalità assistenziale del tutto diversa dal servizio prestato nelle strutture ospedaliere ordinarie, garantendo alle persone non autosufficienti l’assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare ed alberghiera. La predetta limitazione si spiegherebbe, dunque, con il fine di ottenere un servizio di livello molto alto e con caratteristiche dedicate alle persone non autosufficienti;<br />
&#8211; la ricorrente lamenta poi che Vivisol, nel produrre l’elenco dei servizi analoghi a quelli di gara, non avrebbe distinto tra noleggio e vendita;<br />
&#8211; in contrario, tuttavia, si osserva, quanto al primo punto, che l’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, nel prevedere il requisito in discorso, fa riferimento a “due strutture aventi un numero di posti letto per persone non-autosufficienti non inferiore a 100”: orbene, in nessun modo è rinvenibile, sul piano letterale, una limitazione esplicita del requisito in discorso ai servizi prestati per i Centri Servizi alla Persona, come preteso dalla ricorrente;<br />
&#8211; ove, poi, si volesse porre l’accento sul carattere ambiguo dell’espressione “strutture per persone non autosufficienti”, per fondarvi una pretesa dicotomia tra strutture ospedaliere-pazienti, da un lato, e Centri Servizi alla Persona-persone non autosufficienti, dall’altro, sarebbe agevole replicare che, per giurisprudenza consolidata, nell’ipotesi di incertezza sul significato di una clausola ambigua, in base al principio di tassatività delle cause di esclusione, si impone comunque un’interpretazione rivolta a favorire la più ampia partecipazione alla gara (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 agosto 2017, n. 796; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 dicembre 2015, n. 5687; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 29 aprile 2011, n. 1071);<br />
&#8211; con specifico riferimento alle gare pubbliche, si è, infatti, affermato che, nell’interpretazione della lex specialis di gara, un corretto rapporto tra la P.A. ed il privato, rispettoso dei principi di imparzialità e di buon andamento, nonché del dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative (art. 1337 c.c.), impone di dare una lettura della stessa lex specialis idonea a tutelare l’affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa dice espressamente e dispensando il concorrente dal ricostruire, con indagini ermeneutiche integrative, ulteriori ed inespressi significati. Ne discende che, ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, dovrà essere scelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato: se, perciò, la formulazione letterale della lex specialis lascia spazi interpretativi, andrà prescelta l’interpretazione volta a favorire la massima partecipazione alla procedura (cfr. C.d.S., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4430; T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 luglio 2017, n. 657; id., 20 ottobre 2016, n. 1163);<br />
&#8211; se ne evince, in conclusione, l’infondatezza della doglianza;<br />
&#8211; a confutazione del secondo punto, poi, è sufficiente notare che i certificati di buon esito dei servizi di noleggio, forniti da Vivisol all’Istituto (v. all. 10 al ricorso), riguardano nella quasi totalità dei casi l’avvenuto espletamento proprio di servizi di noleggio di sistemi antidecubito (v., ad es., il certificato dell’A.S.U.R. Marche – Zona Territoriale n. 3 Fano del 19 aprile 2011, il certificato dell’A.S.L. di Teramo del 4 aprile 2011, i certificati dell’A.S.L. n. 2 Savonese dell’11 aprile 2011 e del 3 marzo 2012 ed i certificati della Fondazione Istituto San Raffaele – G. Giglio di Cefalù del 26 febbraio 2009, del 19 ottobre 2010 e del 12 luglio 2011);<br />
&#8211; nel controbattere alle difese dell’Istituto in sede di memoria di replica, Service Med lamenta, infine, che non vi sarebbe alcuna certezza sul fatto che le strutture ospedaliere elencate da Vivisol abbiano realmente un numero di posti letto per persone non autosufficienti non inferiore a 100 e che sarebbe stato onere della stazione appaltante – e non della stessa ricorrente – verificare tale dato, richiedendo all’aggiudicatario di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa pretesi dalla lex specialis di gara, escludendolo dalla gara nel caso in cui detta prova non fosse stata fornita;<br />
&#8211; trattasi, all’evidenza, di una nuova e distinta censura, formulata per la prima volta – si è ora detto – nella memoria di replica, non notificata, e che, come tale, risulta pertanto palesemente inammissibile (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 16 febbraio 2017, n. 134);<br />
&#8211; si ricorda, sul punto, che nel processo amministrativo sono inammissibili le censure formulate in memoria non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di un’illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 luglio 2017, n. 1894);<br />
&#8211; in ogni caso trattasi di censura infondata, poiché la ricorrente non fornisce alcun “principio di prova” del fatto che le strutture elencate da Vivisol non avrebbero il numero minimo di posti letto richiesto, limitandosi ad estrapolare le proprie argomentazioni da una frase contenuta nella memoria difensiva dell’Istituto (e non dai documenti di gara o da altri documenti);<br />
Ritenuto in definitiva, alla luce di quanto esposto, che il ricorso sia infondato e da respingere, attesa la complessiva infondatezza dei motivi con esso dedotti;<br />
Ritenuto, per conseguenza, di dover altresì respingere le domande di declaratoria di inefficacia e/o caducazione del contratto di appalto, nonché di condanna dell’Istituto al risarcimento del danno, in forma specifica o, in subordine, per equivalente;<br />
Ritenuto, infine, di dover liquidare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza, nella misura stabilita nel dispositivo, nei confronti delle parti costituite e di non far luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle parti non costituite<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Respinge, altresì, la domanda di declaratoria dell’inefficacia e/o caducazione del contratto, nonché la domanda di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’Istituto “Cesana Malanotti” e di Vivisol S.r.l. delle spese e degli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle predette controparti, per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad accessori di legge.<br />
Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017, con l’intervento dei magistrati:<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore<br />
Nicola Fenicia, Primo Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong> &nbsp; <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Pietro De Berardinis</strong> &nbsp; <strong>Maurizio Nicolosi</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-18-1-2018-n-53/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2018 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2017 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-3-2017-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-3-2017-n-53/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-3-2017-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2017 n.53</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Carosi Sul regime di applicabilità dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpI” rispetto ai lavoratori agricoli Lavoro – Disoccupazione e mobilità – Art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-3-2017-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2017 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>Sul regime di applicabilità dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpI” rispetto ai lavoratori agricoli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Lavoro – Disoccupazione e mobilità – Art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) – Lavoro agricolo – Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti – Ammortizzatori Sociali – Riforma Fornero – Mini ASpI – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Ravenna – Asserita violazione degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione – Non fondatezza;</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paolo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GROSSI; Giudici : Alessandro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giorgio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LATTANZI CRISCUOLO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAROSI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;n<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CARTABIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mario Rosario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MORELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giancarlo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CORAGGIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giuliano&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AMATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Silvana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCIARRA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; de PRETIS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nicolò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ZANON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Franco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MODUGNO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Augusto Antonio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BARBERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;n<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giulio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PROSPERETTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra B. L. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 28 settembre 2015, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Visti l’atto di costituzione dell’Inps, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<br />
uditi l’avvocato Vincenzo Stumpo per l’Inps e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Ritenuto in fatto<br />
1.– Con ordinanza del 28 settembre 2015, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2016, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), per violazione degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.<br />
1.1.– Il giudice rimettente espone di dover decidere sulla domanda proposta da B. L., che, nel 2012, ha prestato attività di lavoro agricolo per novantanove giornate e ha richiesto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, disciplinata dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160.<br />
L’INPS ha rigettato la domanda della parte ricorrente, sulla base della legge n. 92 del 2012, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha abrogato l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (art. 2, comma 69, lettera b), senza prevedere per i lavoratori agricoli (art. 2, comma 3) quell’assorbimento nella indennità di disoccupazione “mini-ASpI”, disposto per tutti gli altri lavoratori «con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012» (art. 2, comma 24).<br />
Il giudice a quo rileva che l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, richiesta dalla parte ricorrente, tutela tutti i lavoratori occasionali, saltuari o stagionali e svolge una funzione di integrazione del reddito a beneficio di «chi opera in un settore o in un mercato del lavoro che non riesce ad assicurare occupazione stabile».<br />
Si tratta, difatti, di prestazioni erogate l’anno successivo «in riferimento alla disoccupazione registrata a consuntivo nell’anno precedente» e commisurate non alle giornate di disoccupazione, ma alle giornate di occupazione.<br />
Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur avendo maturato il diritto all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti «secondo la normativa di legge vigente nel periodo di lavoro», non potrebbe beneficiarne in concreto, in virtù delle disposizioni sopravvenute della legge n. 92 del 2012, così come interpretate in sede amministrativa (Messaggio INPS del 17 dicembre 2012, n. 20774).<br />
1.2.– Il giudice rimettente assume che l’assetto così delineato contrasti con l’art. 3 Cost., poiché riserverebbe ai lavoratori agricoli un trattamento deteriore, escludendoli dal meccanismo di salvaguardia dell’assorbimento nella “mini-AspI”, accordato a tutti gli altri lavoratori dall’art. 2, comma 24, della legge n. 92 del 2012.<br />
La disciplina in esame violerebbe l’art. 3 Cost. anche sotto un altro profilo, in quanto, in contrasto con il principio di ragionevolezza e con la tutela dell’affidamento, colpirebbe con efficacia retroattiva «il periodo di sottoccupazione agricola già verificatosi nel 2012».<br />
La normativa censurata, nel rendere tale periodo «del tutto sterile ai fini della protezione previdenziale accordata dalla legge», sarebbe lesiva anche del precetto espresso dall’art. 38, secondo comma, Cost., che prescrive di apprestare a favore del lavoratore «strumenti di previdenza adeguati rispetto alle sue esigenze di vita, senza irrazionalità normative o previsioni di natura retroattiva».<br />
2.– Nel giudizio si è costituito l’INPS, con memoria del 15 febbraio 2016, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale ordinario di Ravenna.<br />
Quanto al profilo preliminare dell’ammissibilità, l’INPS imputa al giudice rimettente di avere omesso ogni valutazione sulla rilevanza della questione, menzionata soltanto nel dispositivo dell’ordinanza.<br />
In particolare, la parte ricorrente nel giudizio principale avrebbe presentato la domanda amministrativa il 26 febbraio 2013 e avrebbe depositato il ricorso solo il 10 marzo 2015, senza ottemperare al termine di decadenza fissato, per la proposizione dell’azione giudiziaria, dall’art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).<br />
L’INPS reputa ininfluente il fatto che tale decadenza, inderogabile e rilevabile d’ufficio, non sia stata eccepita nel giudizio principale.<br />
L’omesso rilievo della decadenza non potrebbe che riverberarsi sulla motivazione in punto di rilevanza, connotandola come implausibile e carente.<br />
La questione, nel merito, non sarebbe fondata.<br />
L’INPS ricostruisce l’evoluzione normativa che ha contraddistinto l’indennità di disoccupazione agricola e si sofferma sulle innovazioni introdotte dalla legge n. 92 del 2012, che elimina per tutti i lavoratori l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti e istituisce due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione: l’assicurazione sociale per l’impiego “ASpI”, che si indirizza a una platea più ampia di beneficiari (apprendisti, personale artistico, soci lavoratori di cooperativa legati alla società da un vincolo di subordinazione), presenta una misura e una durata più estese ed è finanziata da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive, e l’indennità di disoccupazione “mini-ASpI”, che differisce dalla ASpI in quanto non presuppone un requisito di anzianità assicurativa e richiede soltanto tredici settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.<br />
L’INPS argomenta che, in virtù dell’art. 2, comma 3, della legge n. 92 del 2012, gli operai agricoli beneficiano delle tutele previgenti, con esclusione della sola indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, e che non merita censure la scelta normativa di abrogare per tutti i lavoratori l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti e di escludere i lavoratori agricoli dall’applicazione transitoria della mini-ASpI, del tutto estranea all’àmbito della previdenza agricola.<br />
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., l’INPS pone in risalto l’eterogeneità delle due fattispecie oggetto di raffronto: il settore agricolo si differenzierebbe dagli altri settori produttivi e tale specificità giustificherebbe il regime peculiare della tutela contro la disoccupazione preservato anche dalla legge n. 92 del 2012.<br />
Peraltro, il fluire del tempo ben potrebbe delimitare le sfere di applicazione delle norme nell’àmbito del riordino complessivo di una disciplina, senza dare àdito a disparità di trattamento costituzionalmente censurabili.<br />
L’INPS, nel disconoscere ogni contrasto con l’art. 38, secondo comma, Cost., replica che compete alla discrezionalità del legislatore individuare i tempi, i modi e la misura delle prestazioni sociali, sulla base di un razionale contemperamento con la tutela di altri diritti di rango costituzionale e nel rispetto dei limiti di compatibilità finanziaria.<br />
3.– Nel giudizio, con memoria del 23 febbraio 2016, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in quanto irrilevante, e di respingerla nel merito, perché infondata.<br />
In particolare, il giudice a quo non avrebbe esaminato l’eventuale fondatezza della pretesa della ricorrente in forza della pregressa disciplina, recata dall’art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), che subordina l’erogazione dell’indennità all’accredito complessivo di almeno centodue contributi giornalieri nel biennio di riferimento.<br />
Pertanto, il giudice a quo non avrebbe dimostrato in modo persuasivo la rilevanza della questione proposta.<br />
La questione, nel merito, non sarebbe fondata.<br />
Secondo la difesa dello Stato, la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali non avrebbe eliminato le misure di tutela a favore dei lavoratori agricoli e, in particolare, l’indennità di disoccupazione agricola, correlata all’accredito complessivo di almeno centodue contributi giornalieri in un arco temporale che abbraccia l’anno nel quale è richiesta l’indennità e l’anno precedente.<br />
Non potrebbe dirsi violato l’art. 38, secondo comma, Cost., poiché si dovrebbe valutare il sistema delle assicurazioni sociali “nel suo complesso” e tener fermo che è demandata al legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, in un razionale bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti e nei limiti delle disponibilità finanziarie.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato esclude ogni profilo di contrasto con l’art. 3 Cost., in considerazione della diversità strutturale dei rapporti di lavoro posti a raffronto e della peculiarità del lavoro agricolo.<br />
Considerato in diritto<br />
1.– Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.<br />
I dubbi di costituzionalità investono la disciplina in esame, «nella parte in cui non prevede che ai lavoratori agricoli che abbiano già maturato il titolo all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti – in ragione dei periodi lavorativi effettuati nell’anno 2012 – non possa applicarsi la prestazione della mini-Aspi (come stabilito per tutti gli altri lavoratori dall’art. 2, 24° comma l. cit.)».<br />
In particolare, il giudice a quo denuncia il contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, e assume che la disciplina impugnata discrimini arbitrariamente i lavoratori agricoli.<br />
Nell’abrogare l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (art. 2, comma 69, lettera b), la legge n. 92 del 2012 escluderebbe solo per tale categoria di lavoratori (art. 2, comma 3) l’applicazione della regola generale dell’art. 2, comma 24, che, per le indennità di disoccupazione a requisiti ridotti maturate nel 2012, sancisce l’assorbimento nella prestazione della “mini-AspI” erogata nel 2013.<br />
Il contrasto con l’art. 3 Cost. è dedotto sotto un ulteriore profilo, per la violazione del principio di ragionevolezza e di affidamento, «ancor più vitale per il lavoratore disoccupato».<br />
Il giudice rimettente lamenta che la disciplina censurata, senza alcuna ragione giustificatrice, escluda con effetti retroattivi la tutela previdenziale per il periodo di sottoccupazione agricola risalente al 2012, così vanificando l’affidamento riposto dai consociati nella certezza dei rapporti giuridici.<br />
In tale ottica, sarebbe paradigmatico il caso della parte ricorrente nel giudizio principale che, con tre giornate di lavoro in più, avrebbe potuto fruire delle prestazioni ordinarie di disoccupazione erogate nel settore agricolo a fronte di centodue giornate lavorative.<br />
Una disciplina transitoria così congegnata, suscettibile di pregiudicare la tutela previdenziale accordata dalla legge vigente al tempo del verificarsi dell’evento protetto (il periodo di sottoccupazione agricola, riferito all’anno 2012), si porrebbe in antitesi anche con l’art. 38 Cost., che impone di apprestare «strumenti di previdenza adeguati» rispetto alle esigenze di vita del lavoratore, «senza irrazionalità normative o previsioni di natura retroattiva».<br />
2.– È preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità, formulate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuto in giudizio.<br />
Tali eccezioni, che fanno leva sulla carente motivazione in punto di rilevanza, devono essere disattese.<br />
2.1.– L’INPS eccepisce che la parte ricorrente nel giudizio principale è incorsa nella decadenza annuale prevista dall’art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) per le azioni giudiziarie in materia di prestazioni erogate dalle «gestioni per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria» (art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»).<br />
L’omesso rilievo officioso della decadenza, che ha «natura di ordine pubblico», renderebbe implausibile la motivazione sulla rilevanza della questione proposta.<br />
2.1.1.– L’eccezione non può essere accolta.<br />
Con riguardo ai presupposti processuali, che condizionano la valida instaurazione del giudizio principale, la verifica di questa Corte, «meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione di costituzionalità» (sentenza n. 241 del 2008, punto 5.2. del Considerato in diritto), si arresta se il giudice rimettente ha offerto una motivazione non implausibile in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione.<br />
La Corte, a tale riguardo, non può sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice a quo, eventualmente anche in via implicita (sentenza n. 120 del 2015, punto 3.1. del Considerato in diritto), con il supporto di «argomenti non arbitrari» (sentenza n. 241 del 2016, punto 3.3. del Considerato in diritto).<br />
Solo la manifesta implausibilità della motivazione, che ricorre quando «nessun dubbio possa nutrirsi sul punto» (sentenza n. 154 del 2015, punto 4. del Considerato in diritto), potrebbe riflettersi sulla rilevanza della questione.<br />
2.1.2.– Tali condizioni non si riscontrano nel caso di cui qui si discute.<br />
Il giudice rimettente non ha ravvisato preclusioni all’esame nel merito della domanda, anche alla luce dei dati probatori e degli argomenti addotti dalle parti costituite, che non hanno adombrato preclusioni di sorta e non hanno allegato elementi di fatto e di diritto idonei a dimostrare la tardività dell’azione intrapresa.<br />
Pertanto, non si può ritenere manifestamente implausibile la valutazione in punto di rilevanza, espressa dal giudice rimettente sulla scorta delle allegazioni e degli elementi di prova acquisiti nel necessario contraddittorio fra le parti (art. 101, secondo comma, del codice di procedura civile), presidio del giusto processo costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.).<br />
2.2.– La difesa dello Stato ritiene lacunosa la motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente avrebbe trascurato di esaminare l’eventuale fondatezza della pretesa alla luce della disciplina generale, racchiusa nell’art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati).<br />
Anche tale eccezione non coglie nel segno.<br />
Il giudice a quo, nel ripercorrere gli antecedenti della vicenda, ha specificato che la lavoratrice, con tre giornate di lavoro in più, «avrebbe avuto accesso alle prestazioni ordinarie di disoccupazione previste per il settore agricolo (tuttora ancorate al requisito di 102 giornate)» e ha così escluso, con una motivazione che non può ritenersi implausibile, la spettanza dell’indennità di disoccupazione agricola ordinaria.<br />
3.– Nel merito, la questione, non è fondata, nei termini di séguito esposti.<br />
3.1.– La legge n. 92 del 2012 ha delineato una nuova architettura delle tutele contro la disoccupazione, estese a una platea più vasta di beneficiari (apprendisti, soci lavoratori di cooperativa legati alla società da un vincolo di subordinazione, pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a termine) e articolate in due fondamentali tipologie di prestazioni: l’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e la mini-ASpI, erogata a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai soggetti «che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria» (art. 2, comma 20) e corrisposta mensilmente «per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno» (art. 2, comma 21).<br />
In un disegno volto a semplificare e a razionalizzare la protezione accordata ai lavoratori disoccupati, il legislatore del 2012 ha demandato alla mini-ASpI la funzione di tutelare i lavoratori precari o con carriere discontinue, un tempo beneficiari dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante «Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160).<br />
Tale indennità, riconosciuta a chi avesse prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa nell’anno di riferimento e corrisposta l’anno successivo, apprestava una tutela ai lavoratori occasionali, saltuari o stagionali di tutti i settori produttivi, che non avessero raggiunto l’anno di contribuzione nell’arco del biennio oppure, nell’àmbito dell’agricoltura, il requisito delle centodue giornate di lavoro, previsto per accedere all’indennità di disoccupazione agricola ordinaria.<br />
La legge attribuiva il diritto all’indennità «per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate».<br />
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti è stata abrogata per tutti i lavoratori (art. 2, comma 69, lettera b, della legge n. 92 del 2012).<br />
Nel disciplinare la transizione dall’indennità abrogata alla nuova forma di tutela della mini-ASpI, il legislatore ha stabilito che le prestazioni relative all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti si dovessero considerare assorbite, «con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013» (art. 2, comma 24).<br />
Da tale meccanismo di salvaguardia sono esclusi i lavoratori agricoli, in virtù dell’art. 2, comma 3, della legge n. 92 del 2012, che, per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, mantiene inalterato il sistema previgente di tutele, incentrato sulla distinzione tra lavoratori agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.<br />
Per i primi operano le previsioni dell’art. 32 della legge n. 264 del 1949, con le successive modificazioni.<br />
Quanto agli operai agricoli a tempo determinato, vengono in rilievo le disposizioni dell’art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli), in tema di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell’anno solare almeno centocinquantuno giornate di lavoro, e le previsioni dell’art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 (Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo), che si rivolgono ai lavoratori agricoli a tempo determinato, «che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150».<br />
L’art. 1, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), è intervenuto a ridefinire secondo una misura uniforme l’importo dell’indennità ordinaria di disoccupazione prevista «per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate» (art. 1, comma 55) e a regolare il raggiungimento «del requisito annuo di 270 contributi giornalieri» (art. 1, comma 57).<br />
Il legislatore del 2012, con una scelta confermata anche dalla successiva disciplina degli ammortizzatori sociali (art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»), ha preservato la specificità della tutela contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli.<br />
Tale specificità, legata alla natura stagionale dell’attività svolta (sentenza n. 497 del 1988, punto 4. del Considerato in diritto), emerge nella predominante funzione di integrazione del reddito (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 18 luglio 1996, n. 6491), che si manifesta nella cesura tra il sorgere del diritto e l’erogazione nel corso dell’anno successivo e nel peculiare meccanismo di liquidazione, ancorato alle giornate di lavoro e non a quelle di disoccupazione.<br />
L’indicata specificità, peraltro, non rende meno imperiosa l’esigenza di predisporre meccanismi finalizzati a garantire la perdurante adeguatezza delle prestazioni corrisposte (sentenza n. 288 del 1994).<br />
3.2.– Nel dirimere i dubbi interpretativi, che la normativa del 2012 ha ingenerato, l’INPS ha chiarito che gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato sono esclusi dall’intera disciplina delle nuove indennità ASpI e mini-ASpI ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 92 del 2012 (Messaggio INPS del 17 dicembre 2012, n. 20774).<br />
Per effetto di tale legge di riforma (art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), ai lavoratori agricoli non sarebbe stato più possibile erogare «la prestazione della disoccupazione ordinaria agricola con requisiti ridotti sia a regime per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1 gennaio 2013, sia per gli eventi già verificatisi nel 2012».<br />
Da tali considerazioni scaturisce, come conseguenza inevitabile, il rigetto delle domande di indennità di disoccupazione agricola presentate entro il 2 aprile 2013 da lavoratori agricoli che non abbiano cumulato i centodue contributi giornalieri, con riferimento all’attività lavorativa dipendente prestata prevalentemente nel settore agricolo nel biennio 2011-2012.<br />
A tale indirizzo, concordato con il Ministero del lavoro, l’INPS ha mostrato di conformarsi anche in un successivo documento (Messaggio INPS del 23 aprile 2013, n. 6675), che prefigura una «reiezione automatica» delle domande dei lavoratori agricoli in possesso, per il 2012, dei soli requisiti contributivi ridotti (settantotto giornate di lavoro).<br />
4.– La questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna, si colloca in questo quadro di riferimento.<br />
Nella vicenda, sottoposta al vaglio del giudice rimettente, l’INPS ha respinto una domanda relativa all’indennità di disoccupazione agricola a requisiti contributivi ridotti, maturata nel corso del 2012.<br />
Il giudice a quo muove dall’assunto che l’interpretazione offerta dall’INPS sia «imposta dalla disciplina di legge in vigore» e che tale interpretazione conduca al rigetto della pretesa della parte ricorrente.<br />
Nella prospettiva del giudice rimettente, le disposizioni che sanciscono, a partire dal 1° gennaio 2013, l’abrogazione dell’indennità di disoccupazione a requisiti contributivi ridotti, senza estendere ai lavoratori agricoli il meccanismo di salvaguardia dell’assorbimento nella mini-ASpI, rendono ineludibili le conseguenze tratteggiate dall’INPS: la normativa sopravvenuta al momento della liquidazione, nel 2013, impedisce di corrispondere le indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, maturate nel corso del 2012, nella vigenza della disciplina poi abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013.<br />
Il giudice rimettente non trascura di sperimentare un’interpretazione costituzionalmente orientata e offre una motivazione adeguata sugli ostacoli che a tale interpretazione si frappongono. Il giudice a quo, infatti, ritiene che la stessa sia preclusa dal tenore letterale delle disposizioni e dalla lettura accreditata in sede amministrativa.<br />
Se l’interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia la sola persuasiva, è questione che attiene al merito e non al profilo preliminare dell’ammissibilità (sentenze n. 42 del 2017, n. 95 del 2016 e n. 45 del 2016).<br />
Lo scrutinio di costituzionalità si rende necessario, «pure solo al fine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile» (sentenza n. 42 del 2017, punto 2.2. del Considerato in diritto).<br />
5.– Nel merito, si deve rilevare che la soluzione conforme a Costituzione è praticabile e doverosa, in assenza di un orientamento diffuso, idoneo a costituire diritto vivente.<br />
Al rango di diritto vivente, difatti, non assurgono le indicazioni operative offerte dall’INPS, che è parte del contenzioso e si è limitato a dar conto, senza altre specificazioni, di una lettura concordata con il Ministero del lavoro e imposta dal “combinato disposto” delle proposizioni normative impugnate.<br />
Questa Corte ha già affermato che «l’eventuale diversa applicazione data dall’INPS alla norma censurata non vincola il giudice nella sua istituzionale funzione interpretativa della legge» (sentenza n. 296 del 1995, punto 3. del Considerato in diritto), soprattutto quando si possa esplorare un’interpretazione adeguatrice che, nel caso di specie, preservi la compatibilità della norma denunciata con i princìpi di ragionevolezza, di legittimo affidamento e di adeguatezza della tutela previdenziale.<br />
Le disposizioni censurate, lette in una prospettiva unitaria, si compongono in un quadro coerente, che consente di fugare i dubbi di legittimità costituzionale.<br />
Una lettura sistematica non comporta necessariamente l’eliminazione radicale e retroattiva di una prestazione previdenziale già acquisita, in contrasto con i princìpi a più riprese enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 45 del 2016, punto 5.3. del Considerato in diritto, sentenza n. 446 del 2002, punto 6. del Considerato in diritto, e sentenza n. 211 del 1997, punto 4. del Considerato in diritto); contrasto non attenuato dal fatto che ai lavoratori agricoli sia comunque attribuita la diversa indennità di disoccupazione ordinaria, che contempla requisiti più rigorosi e si atteggia come un’autonoma forma di tutela (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 giugno 1999, n. 5658).<br />
La lettera e lo spirito della legge convergono nell’avvalorare un’interpretazione rispettosa dei parametri costituzionali invocati.<br />
5.1.– L’art. 2, comma 69, lettera b), della legge n. 92 del 2012, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni riguardanti l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, deve essere inteso nel senso che la disciplina previgente cessa di operare per la disoccupazione riferita al 2013 e si applica, per contro, alla disoccupazione relativa al 2012.<br />
Difatti, la disciplina applicabile ratione temporis deve essere individuata alla stregua della normativa vigente quando si perfezionano gli elementi costitutivi del diritto: nel caso di specie, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti si è completata nel vigore della legge antecedente e non può essere assoggettata alla disciplina sopravvenuta al tempo della liquidazione.<br />
La liquidazione è ininfluente ai fini del sorgere del diritto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito contributivo delle settantotto giornate lavorate deve maturare nello stesso anno in cui ricade il periodo di disoccupazione, indipendentemente dal fatto che la corresponsione avvenga nell’anno successivo (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 aprile 2014, n. 9459), fatto, quest’ultimo, che non interferisce con il maturare del diritto.<br />
Non vi sono elementi testuali incontrovertibili che inducano ad escludere, per la disoccupazione riferita al 2012, l’applicazione della disciplina vigente al momento in cui il diritto è sorto e che impongano di considerare retroattivamente soppresso un diritto già acquisito in forza della legge ratione temporis applicabile.<br />
I lavori preparatori della legge n. 92 del 2012 non lasciano trasparire l’intento di disporre una caducazione retroattiva dei diritti già maturati per le prestazioni svolte, con effetti che si rivelerebbero eccentrici rispetto a quelli generali della riforma.<br />
Né varrebbe obiettare che l’art. 2, comma 24, della legge n. 92 del 2012 ha previsto, solo per lavoratori diversi da quelli agricoli, l’assorbimento nella mini-ASpI.<br />
La regola transitoria, prevista al riguardo dal legislatore, si spiega con l’intento di istituire un raccordo con la nuova disciplina in tema di mini-ASpI.<br />
Peraltro, il legislatore non avrebbe potuto dettare per i lavoratori agricoli una siffatta regola di salvaguardia, estendendo in via transitoria una prestazione, la mini-ASpI, che alla previdenza agricola non si applica a regime.<br />
5.2.– Tale interpretazione, inoltre, è in consonanza con la ratio che ispira l’intervento riformatore.<br />
5.2.1.– Il legislatore si prefigge di delineare un assetto degli ammortizzatori sociali «più efficiente, coerente ed equo» (art. 1, comma 1, lettera d), e ha introdotto le novità più significative secondo un meccanismo di «graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge» (art. 2, comma 64).<br />
Tale gradualità permea la riforma nei suoi capisaldi, come emerge dalla disciplina dell’eliminazione dell’indennità di mobilità, scandita da un articolato percorso transitorio (art. 2, comma 46).<br />
Se l’interpretazione privilegiata è in armonia con gli enunciati obiettivi di equità e di gradualità, la prospettazione di un’eliminazione retroattiva dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per i soli lavoratori agricoli si pone in evidente dissonanza con le linee ispiratrici tracciate dal legislatore.<br />
5.2.2.– Per altro verso, l’interpretazione qui prospettata rispecchia, anche sul versante della normativa transitoria, la specialità della tutela contro la disoccupazione agricola, che l’avvicendarsi delle diverse discipline ha confermato nei suoi tratti salienti.<br />
Sarebbe contraddittorio, rispetto al regime di favore che il legislatore ha riservato ai lavoratori agricoli, escluderli retroattivamente da ogni forma di tutela per la disoccupazione del 2012, che abbia dato titolo a richiedere l’indennità a requisiti contributivi ridotti.<br />
6.– Così interpretata, la disciplina in esame si sottrae alle censure proposte.<br />
per questi motivi</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Silvana SCIARRA, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-3-2017-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2017 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2017 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2017-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Politi, Est. Testini Sulla inammissibilità della domanda di annullamento degli atti oggetto di impugnazione, per difetto originario di interesse, nonché della connessa domanda risarcitoria, perché priva di prova. 1. Trasferimento farmacie – Trasferimento dei locali all’interno della sede farmaceutica – Trasferimento dei locali al di fuori della sede farmaceutica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2017-n-53/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2017 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2017-n-53/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2017 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Politi, Est. Testini</span></p>
<hr />
<p>Sulla inammissibilità della domanda di annullamento degli atti oggetto di impugnazione, per difetto originario di interesse, nonché della connessa domanda risarcitoria, perché priva di prova.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Trasferimento farmacie – Trasferimento dei locali all’interno della sede farmaceutica – Trasferimento dei locali al di fuori della sede farmaceutica – Decentramento – Competenza esclusiva comunale – Procedimento di formazione della pianta organica – Atto generale di localizzazione delle nuove farmacie – Nulla osta comunale – Pianificazione a carattere generale.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Danno – Valutazione equitativa – Art. 1226 c.c. – Onere probatorio – Determinazione del danno – Domanda risarcitoria – Inammissibilità della domanda risarcitoria.&nbsp;</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1. Le novità introdotte con l’art. 11, co. 1, lett. c), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, inducono a ritenere che sia di spettanza del comune non soltanto l’approvazione dell’atto generale di localizzazione delle nuove farmacie ma anche il rilascio dei titoli autorizzatori concernenti i singoli decentramenti (fuori sede) e trasferimenti (in sede), posto che risulterebbe incongruo demandarne la competenza, rispettivamente, alla regione e all’Asp, ovverosia ad enti diversi da quello che si occupa della pianificazione a carattere generale.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Ai fini della valutazione equitativa di cui all’art 1226 c.c., il danneggiato deve fornire gli elementi probatori in suo possesso necessari alla corretta determinazione del danno, pena l’inammissibilità della domanda risarcitoria.&nbsp;</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00053/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00697/2014 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>Sezione Staccata di Reggio Calabria</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 697 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Filomena Cuzzocrea, rappresentata e difesa dall’avv. Biagio Di Vece, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, via Aspromonte n. 31;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Reggio di Calabria Sindaco, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>p.t.</em>, rappresentato e difeso dall’avv. Paola De Stefano, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica, in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco, Palazzo Ce.dir.;&nbsp;<br />
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>p.t.</em>, rappresentata e difesa dall’avv. Gianclaudio Festa, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 92;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>p.t.</em>, non costituita;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Paolo Catalano, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Quattrone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, Via G. De Nava n. 134;&nbsp;<br />
Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>p.t</em>., non costituito;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l’annullamento</em></strong></div>
<p><em>quanto al ricorso principale:</em><br />
&#8211; della nota prot. n. 41520/DG emessa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria in data 9 giugno 2014 e comunicata il 4 luglio 2014;<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale riferito alla suddetta nota;<br />
<em>quanto al ricorso per motivi aggiunti:</em><br />
&#8211; della nota della Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute prot. n. 244419 del 10 agosto 2015.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria, della Regione Calabria e di Paolo Catalano;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità degli atti con cui l’A.S.P. di Reggio Calabria, prima, e la Regione Calabria, poi, hanno riscontrato le diverse istanze presentate dalla ricorrente dott. Filomena Cuzzocrea in relazione al trasferimento dell’omonima farmacia (posto n. 33) &#8211; di cui è titolare &#8211; dai locali siti alla via Consortile n. 25 di Cataforio di Reggio Calabria a quelli siti in via Modena n. 75 di San Sperato.<br />
La ricorrente espone in fatto quanto segue.<br />
Con nota prot. n. 102942 del primo luglio 2013, il Comune in epigrafe rilasciava il nulla osta al trasferimento nei termini sopra descritti (all. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).<br />
La determinazione positiva veniva assunta in quanto:<br />
“-<em>la nuova sede di esercizio del posto di farmacia n. 33 rimane compresa nella porzione di area comunale delimitata con la delibera G.M. 1467/93 (</em>n.d.r., di perimetrazione del territorio di riferimento del posto di farmacia n. 33<em>)</em>”;<br />
<em>“- la nuova sede non si pone a distanza inferiore a 200 metri lineari da nessuna delle altre sedi di esercizio di farmacia attive nelle vicinanze</em>”;<br />
&#8211; “<em>lo spostamento non pregiudica l’apertura di altro posto di farmacia come da ultimo prefigurato con la delibera G.C. n. 110/12&nbsp;</em>(n.d.r., di implementazione della dotazione organica delle sedi di farmacia sul territorio comunale ai sensi del<br />
Il predetto nulla osta veniva trasmesso dalla ricorrente all’A.S.P., unitamente all’ulteriore documentazione richiesta da quest’ultima con carteggio intervenuto tra luglio ed agosto 2013 (all. nn. 5, 6 e 7 del fascicolo di parte ricorrente).<br />
Con note prott. nn. 4406 del 12 agosto 2013 e 6047 del 13 settembre 2013 indirizzate al Comune, l’A.S.P. richiedeva la perimetrazione dei confini della 33^ sede farmaceutica della Provincia di Reggio Calabria, ritenendo tale informazione necessaria per la prosecuzione dell’<em>iter&nbsp;</em>atteso che “<em>secondo la L.R. 18/90 il trasferimento delle farmacie deve essere autorizzato:</em><br />
<em>&#8211; dall’Azienda Sanitaria di competenza nel caso in cui avvenga all’interno della stessa sede farmaceutica individuata ed assegnata con provvedimento regionale;</em><br />
<em>&#8211; dalla Regione nel caso in cui avvenga al di fuori della sede farmaceutica</em>”.<br />
L’A.S.P., ritenuto di non poter evincere chiaramente dai riscontri fatti pervenire dal Comune l’effettiva perimetrazione della 33^ sede farmaceutica, con nota prot. n. 41520 del 9 giugno 2014, comunicava alla ricorrente di non poter accogliere, allo stato, l’istanza di trasferimento e provvedeva, comunque, a trasmettere la documentazione alla Regione, competente in materia di trasferimenti fuori sede.<br />
Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione della normativa di settore nonché per eccesso di potere sub specie di illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />
Deduce, in sintesi, che l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. con modd. dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27), nell’innovare profondamente il settore delle farmacie, ha altresì ridisegnato il ruolo e le competenze dei Comuni, ai quali viene conferito, in via esclusiva, il potere di adottare le relative scelte amministrative in materia di programmazione, istituzione ed individuazione delle sedi farmaceutiche, ivi compresa la competenza in materia di trasferimenti e spostamenti delle farmacie all’interno del territorio municipale, con conseguente superamento delle norme attributive della competenza in capo all’A.S.P. ed alla Regione di cui alle leggi n. 475/1968 e 362/1991 ed alla L.R. n. 18/90.<br />
Stigmatizza, altresì, la condotta dell’A.S.P. che, solo in una seconda fase del contatto procedimentale, ha ritenuto di acquisire l’esatta perimetrazione della sede farmaceutica al fine di individuare l’ente dotato di competenza.<br />
Conclude per l’annullamento dell’atto gravato con il conseguente ordine all’A.S.P. di conformarsi al nulla osta comunale n. 102942 del primo luglio 2013 nonché per la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.<br />
Si sono costituti in giudizio il Comune e la Regione intimati, eccependo entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva.<br />
Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato Paolo Catalano, eccependo l’infondatezza del gravame ed invocandone la reiezione.<br />
L’A.S.P. e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.<br />
La domanda cautelare, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 293 pronunziata alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2014, in ragione della natura non definitiva dell’atto gravato.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato la successiva nota prot. n. 244419 emessa dalla Regione in data 10 agosto 2015, a seguito della trasmissione della documentazione afferente al trasferimento da parte dell’A.S.P. di cui sopra.<br />
Nella predetta nota, la Regione rappresentava la contrarietà del nulla osta comunale rispetto alla normativa vigente in materia, alla delibera di G.C. n. 110 del 24 aprile 2012 nonché alla delibera di G.R. n. 543 del 4 agosto 2008.<br />
Nel censurare il predetto atto, la ricorrente ribadisce la già affermata competenza del Comune, precisando le argomentazioni già esposte in sede di ricorso principale ed insistendo nelle già rassegnate conclusioni.<br />
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 13 dicembre 2016.<br />
2.1. Le domande di annullamento proposte con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto originario d’interesse.<br />
Per le ragioni che si verranno di seguito ad esporre, infatti, la competenza nella materia&nbsp;<em>de qua</em>&nbsp;spetta al Comune, come correttamente sostenuto dalla ricorrente.<br />
Conseguentemente, quest’ultima, al momento della proposizione del ricorso, aveva già conseguito il bene della vita per la cui tutela ha instaurato il presente giudizio; e tanto in forza del rilascio da parte del Comune del nulla osta prot. n. 102942 del primo luglio 2013.<br />
Le due successive note oggetto d’impugnativa sono state adottate, rispettivamente, dall’A.S.P. e dalla Regione sull’errato presupposto di aver conservato la competenza in materia di trasferimenti delle farmacie, ma non hanno esplicato alcun effetto sulla determinazione comunale favorevole alla ricorrente.<br />
La nota prot. n. 41520 del 9 giugno 2014 dell’A.S.P., impugnata con il ricorso principale, ha natura di atto endo – procedimentale in quanto ha rimesso l’affare alla Regione ed è dunque priva di idoneità lesiva.<br />
La nota prot. n. 244419 emessa dalla Regione in data 10 agosto 2015, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, è priva di natura provvedimentale poiché in essa viene manifestato un mero giudizio sul nulla osta comunale, come tale inidoneo ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.<br />
Imprescindibili ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, tuttavia, impongono al Collegio, nell’esercizio del potere&nbsp;<em>ex&nbsp;</em>art. 32, II comma, c.p.a. di qualificazione dell’azione proposta, di accertare la legittimità del nulla osta comunale in punto di competenza.<br />
Parte ricorrente, d’altronde, chiede di “<em>ordinare all’A.S.P. di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria di conformarsi a quanto statuito dal Comune di Reggio Calabria con il nulla osta dell’11 luglio 2013</em>”: dell’azione di accertamento, dunque, sussistono senz’altro gli elementi sostanziali.<br />
Occorre precisare, inoltre, che, in relazione al suddetto accertamento, sussiste l’interesse ad agire.<br />
Dall’esposizione in fatto emerge chiaramente che, dopo l’adozione del provvedimento comunale autorizzativo, a seguito della complessiva condotta tenuta dall’Amministrazione regionale e dell’A.S.P., sfociata nelle note gravate, sia sorta una incontestabile incertezza sul contenuto autorizzatorio del nulla osta comunale e, anzi, sulla sua stessa idoneità a produrre effetti giuridici.<br />
Si configura, pertanto, quel pericolo attuale di lesione, apprezzabile e non meramente teorico &#8211; che deriva dal permanere di una situazione obiettiva d’incertezza circa il rapporto giuridico controverso &#8211; al quale si ricollega l’interesse ad agire&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 100 c.p.c.<br />
Diversamente opinando, peraltro, sarebbe vulnerato il principio di effettività e di immediatezza dell’accesso alla tutela giurisdizionale: la ricorrente, per agire in giudizio, dovrebbe attendere un provvedimento restrittivo che escluda, sul piano dell’<em>an</em>, o limiti la portata del provvedimento ampliativo.<br />
2.2. Tanto premesso, nel merito, si osserva quanto segue.<br />
L’art. 1, IV comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, inserito dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, dispone che: “<em>Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’ Autorità Sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie</em>”.<br />
Parimenti, l’art. 3, I comma, lett. a) della Legge Regionale 9 aprile 1990, attribuisce all’Azienda Sanitaria Provinciale la competenza ad adottare i “<em>provvedimenti in materia di trasferimento dei locali della farmacia all’interno della sede farmaceutica</em>”.<br />
L’art. 5, II comma, della su citata l. 8 novembre 1991, n. 362, prevede che “<em>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il Comune, l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell’ambito del comune o dell’area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell&#8217;assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell&#8217;art. 1, l. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall&#8217;articolo 1 della presente legge</em>”.<br />
Dal predetto impianto normativo emerge la competenza dell’A.S.P. in materia di trasferimenti dei locali all’interno della medesima sede farmaceutica e quella della Regione in materia di trasferimenti al di fuori della sede (c.d. decentramento).<br />
Trattasi di norme non espressamente abrogate, ragion per cui occorre coordinarle con l’art. 11, I comma, lettera c), del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27.<br />
Tale disposizione ha modificato l’art. 2 della l. 2 aprile 1968, n. 475, il quale, nella sua attuale formulazione, prevede che, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti, identifica le zone di collocazione delle nuove farmacie al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo anche conto dell’esigenza di garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico ai residenti in aree scarsamente abitate.<br />
Tale norma ha, in particolare, semplificato il procedimento di formazione della pianta organica, in quanto lo stesso è ora di competenza esclusiva dell’amministrazione comunale, mentre in precedenza la proposta deliberata dall’ente locale veniva formalmente emanata con provvedimento regionale.<br />
La competenza dell’Amministrazione comunale va ritenuta sussistente non solo con riferimento alla approvazione della pianta organica, ma a maggior ragione relativamente alle singole istanze di decentramento e trasferimento, le quali presuppongono analoghe &#8211; seppur più limitate &#8211; esigenze pianificatorie.<br />
Da tale coordinamento deriva che l’Amministrazione comunale è competente non solo in merito alla approvazione dell’atto generale di localizzazione delle nuove farmacie, ma anche &#8211; e a maggior ragione – con riferimento alla autorizzazione dei singoli decentramenti e trasferimenti, i quali presuppongono, comunque, la valutazione di esigenze di equa distribuzione del servizio sul territorio e di accessibilità dello stesso per tutti i cittadini.<br />
Tale assunto trova conferma nei principi di diritto affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2013, che ha dichiarato illegittime alcune norme adottate dalla Provincia autonoma di Trento e da quella di Bolzano, le quali sottraevano alle Amministrazioni comunali il compito di individuare le zone nelle quali collocare le nuove sedi farmaceutiche.<br />
La Corte ha, infatti, richiamato il succitato art. 11, affermando che la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di garantire un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività.<br />
Ha, inoltre, precisato che l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche (nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale) sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini.<br />
A ben vedere i medesimi principi possono essere applicati all’ipotesi delle istanze di decentramento e trasferimento, le quali rispondono ad una esigenza di diversa localizzazione delle farmacie esistenti e che non ha, pertanto, senso demandare a un ente diverso da quello che si occupa della pianificazione a carattere generale.<br />
Sotto tale profilo, va rilevato che sarebbe incongruo demandare la individuazione di tutte le nuove sedi al Comune ed alla Regione e all’A.S.P. l’individuazione di quelle nelle quali attuare, rispettivamente, i singoli decentramenti e trasferimenti.<br />
Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 4389 del 27 agosto 2014, nel disattendere la censura con la quale si sosteneva la permanente competenza regionale alla revisione della pianta organica delle farmacie ai sensi dell&#8217;art. 5, I comma, della legge n. 362 del 1991, ha chiarito che la su richiamata sentenza n. 255/2013 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma di legge di un Provincia autonoma attributiva alla Provincia stessa, e non ai Comuni, della determinazione del numero delle farmacie ubicate nei singoli Comuni e l&#8217;identificazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie.<br />
Identico ragionamento può essere fatto relativamente alla normativa nazionale e regionale sopra descritta, con conseguente affermazione della competenza del Comune anche in materia di decentramento e trasferimento delle farmacie.<br />
Si segnala, in termini, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 14 aprile 2015, n. 913 nonché, per l’affermazione dei medesimi principi, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 maggio 2015, n. 1109 e T.A.R. Basilicata, Sez. I, 4 settembre 2014, n. 593<br />
Conclusivamente:<br />
&#8211; l’art. 1, IV comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, inserito dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, va letto nel senso che la competenza a pronunciarsi sulle istanze di trasferimento all’interno della medesima sede farmaceutica spetta al Comune;<br />
&#8211; l’art. 5, II comma, della L. n. 362/1991, dopo l’entrata in vigore dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012 conv. nella L. n. 27/2012, va letto nel senso che la competenza a pronunciarsi sulle istanze di decentramento è stata trasferita dalla Regione al Comune t<br />
&#8211; l’art. 3, I comma, lett. a) della Legge Regionale 9 aprile 1990 n. 18 (che attribuisce all’Azienda Sanitaria Provinciale la competenza ad adottare i “<em>provvedimenti in materia di trasferimento dei locali della farmacia all’interno della sede farmaceu<br />
Conseguentemente, l’istanza presentata dalla ricorrente è stata correttamente esitata dal Comune di Reggio Calabria e, in relazione a tale unico aspetto, va dichiarata la legittimità del nulla osta comunale n. 102942 dell’11 luglio 2013.<br />
2.3. Da ultimo, è appena il caso di osservare che le censure mosse dal controinteressato in punto di esatta perimetrazione della sede farmaceutica assegnata alla ricorrente sono inammissibili in quanto contenute in atti non notificati alle controparti e dunque inidonee ad ampliare il&nbsp;<em>thema decidendum</em>.<br />
4. La domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente è inammissibile in quanto totalmente sguarnita di prova.<br />
La valutazione equitatativa&nbsp;<em>ex&nbsp;</em>art. 1226 c.c. invocata dalla ricorrente, come è noto, sopperisce all’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno, ma presuppone la prova da parte del danneggiato, che comunque non è esonerato dall’onere di fornire gli elementi probatori e di comunicare in dati di fatto in suo possesso al fine della determinazione, il più possibile precisa del danno, di tutti gli ulteriori presupposti della responsabilità (<em>ex multis</em>, Cass. n. 3794/08).<br />
3. La peculiarità della vicenda, segnatamente nel suo aspetto processuale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti del giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione &#8211; Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:<br />
&#8211; dichiara inammissibile la domanda di annullamento della nota dell’A.S.P. di Reggio Calabria prot. n. 41520 del 9 giugno 2014;<br />
&#8211; dichiara inammissibile la domanda di annullamento della nota della Regione Calabria prot. n. 244419 del 10 agosto 2015;<br />
&#8211; dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;<br />
&#8211; dichiara la legittimità del nulla osta comunale n. 102942 dell’11 luglio 2013, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Roberto Politi, Presidente<br />
Angela Fontana, Referendario<br />
Donatella Testini, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Donatella Testini</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Roberto Politi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-1-2017-n-53/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2017 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2015 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2015-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2015-n-53/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2015-n-53/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2015 n.53</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Corciulo Ecologia Euroambiente di Ucciero Luigi &#038; C. Snc, Luigi Ucciero, Giustino Ucciero, Teodora Ucciero (Avv.ti Luca Medugno e Matteo Feccia) c. U.T.G. Prefettura di Caserta, Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sull&#8217;annullamento dell&#8217;informativa antimafia 1. Contratti della P.A. – Antimafia – Informativa prefettizia interdittiva – Motivata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2015-n-53/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2015 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2015-n-53/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2015 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Corciulo<br /> Ecologia Euroambiente di Ucciero Luigi &#038; C. Snc, Luigi Ucciero, Giustino Ucciero, Teodora Ucciero (Avv.ti Luca Medugno e Matteo Feccia) c. U.T.G. Prefettura di Caserta, Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;informativa antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Antimafia – Informativa prefettizia interdittiva – Motivata sulla scorta di una misura cautelare coercitiva – Mancata idonea dimostrazione di influenza nelle scelte gestionali – Conseguenza – Illegittimità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Informativa prefettizia – Adozione – Motivazioni – Misura cautelare coercitiva – Insufficienza – Ragioni – Verifica sugli sviluppi del processo penale – Necessità – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Motivazioni – Sentenza penale di assoluzione che ravvisa la mancata denunzia degli estorsori da parte dell’interessato – Non è idonea a provare il collegamento con la criminalità organizzata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve ritenersi illegittima, e va annullata, l’informativa antimafia emessa a carico di una ditta, basata sulla misura cautelare coercitiva a carico del padre dei tre soci, laddove nella motivazione del provvedimento impugnato manchi qualsiasi idonea dimostrazione che il soggetto operi nella società interessata o assuma per essa decisioni di carattere organizzativo o gestionale.</p>
<p>2. L’adozione di una misura cautelare coercitiva per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di un imprenditore,  può rappresentare idoneo indizio ai fini dell’interdizione antimafia, tuttavia il principio generale di imparzialità dell’azione amministrativa impone all’autorità di pubblica sicurezza di verificare il consolidamento di tale ipotesi delittuosa, seguendo l’evoluzione del processo penale nel cui ambito l’ordinanza cautelare è stata adottata.</p>
<p>3. Ai fini dell’adozione di un’informativa antimafia, la circostanza affermata in una sentenza penale di assoluzione che il soggetto interessato non aveva mai sporto denunzia o posto problemi nel corrispondere le rate estorsive alla criminalità organizzata, laddove non sorretta da un sufficiente riscontro probatorio alle dichiarazioni dei collaboratori, non è idonea a provare la condizione di aderenze o collegamenti con la criminalità organizzata ancor più se l’Autorità di Pubblica sicurezza abbia rilevato che nella sentenza il soggetto interessato era individuato quale vittima dell’azione estorsiva del clan.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 4302/ 14 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Ecologia Euroambiente di Ucciero Luigi &#038; C. Snc, Luigi Ucciero, Giustino Ucciero, Teodora Ucciero rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Medugno e Matteo Feccia, con domicilio eletto presso Riccardo Ferone in Napoli, corso Vittorio Emanuele 101; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della nota informativa antimafia Cat. 12.B.16/ANT /AREA 1^ del 13.6.14 n.prot.30317 a firma del Prefetto di Caserta comunicata ai ricorrenti in data 30.7.14 a mezzo della quale si è resa informazione nei confronti della società Ecologica Euroambiente di Ucciero Luigi.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del 17 dicembre 2014 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In data 21 gennaio 2014 il Prefetto di Napoli emetteva nei confronti della Ecologia Euroambiente di Ucciero Luigi &#038; C. s.n.c. l’informativa antimafia n. 46073, a fondamento della quale era posta la circostanza per cui L.U., padre dei tre soci L.U.,G.U. e T.U., era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, segnatamente per relazioni intercorse con il clan dei casalesi, fazione Bidognetti; il predetto L.U., ritenuto amministratore di diverse società, tra cui quella oggetto di accertamento, proprio per effetto di tale stabile rapporto ultradecennale con la predetta consorteria criminale si sarebbe sistematicamente aggiudicato appalti e commesse per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti i cui proventi non solo avevano favorito la sua ascesa imprenditoriale, ma erano anche parzialmente confluiti nelle mani di esponenti apicali del clan.<br />
Il provvedimento, impugnato innanzi a questa Sezione con ricorso n. 1940/14 R.G., veniva trasmesso con nota n. 10370 del 7 febbraio 2014 all’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, territorialmente competente, avendo la Ecologia Euroambiente di Ucciero Luigi &#038; C. s.n.c. la propria sede nel Comune di Castelvolturno.<br />
Il 30 maggio 2014, il Gruppo Ispettivo Antimafia, dopo ulteriori accertamenti, proponeva l’emissione di un’ulteriore informativa nei confronti della società, all’uopo richiamando gli indizi contenuti nell’interdittiva dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli del 21 gennaio 2014, nonché quelli posti a fondamento di altra informazione, risalente al 2008, anche questa impugnata in sede giurisdizionale, giudizio la cui fase cautelare si era conclusa senza l’adozione di misure in favore della ricorrente. In terzo luogo, nel prendere atto dell’assoluzione del signor L. U. con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 703/13 del 21 ottobre 2013 dall’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa, reato per il quale era stato destinatario della citata ordinanza coercitiva, il G.I.A. evidenziando che la pronuncia era stata emessa non con formula piena, cioè ai sensi dell’art. 530, secondo comma c.p.p., ha osservato che nella motivazione del giudice penale egli sarebbe stato considerato un “soggetto che certamente non aveva mai sporto denunzia o posto problemi nel corrispondere le rate estorsive”.<br />
Il Prefetto della Provincia di Caserta, con provvedimento n. cat.12b.16/ANT/AREA1^ n. 003317 del 13 giugno 2014 ha così adottato altra informazione antimafia nei confronti della Ecologia Euroambiente di Ucciero Luigi &#038; C. s.n.c. giustificando tale misura sia in base agli elementi di fatto contenuti nelle precedenti informative del 2008 e di quella del Prefetto di Napoli del 21 gennaio 2014, rilevando che, nonostante la sua assoluzione, l’omessa denuncia da parte di L.U. di patite estorsioni renderebbe plausibile l’ipotesi di ingerenza della criminalità organizzata nella società, anche in riferimento al contesto geografico e socio-economico in cui questa opera.<br />
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso a questo Tribunale la Ecologia Euroambiente di Ucciero Luigi &#038; C. s.n.c. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Con il primo motivo è stata evidenziata l’assoluta inesistenza di elementi di controindicazione mafiosa relativamente ai tre soci, mentre alla seconda censura è stata affidata una generale contestazione di cattivo esercizio del potere discrezionale in materia di prevenzione amministrativa antimafia da parte del Prefetto di Caserta.<br />
Con il terzo motivo è stato negato qualsiasi collegamento tra la persona di L.U. ed i tre soci della Ecologia Euroambiente di Ucciero Luigi &#038; C. s.n.c., sebbene tutti siano figli del predetto; invero, L.U. aveva ceduto la società fin dal 30 luglio 2007, con modifica anche della ragione sociale, interrompendo in seguito ogni rapporto personale con i propri familiari, anche in termini di coabitazione, dal momento che aveva instaurato una relazione sentimentale con una donna dalla quale avrebbe avuto anche una figlia, quantunque non riconosciuta; inoltre, in data 10 marzo 2014 egli si sarebbe divorziato dalla moglie, a dimostrazione dell’esistenza di rapporti conflittuali anche con i propri figli. Da tali circostanze emergerebbe l’infondatezza dell’ipotesi di una presenza attuale e decisiva di L.U. nella società ricorrente.<br />
Con il quarto motivo è stato lamentato l’inidoneo rinvio all’interdittiva del Prefetto di Napoli del 21 gennaio 2014, dal momento che tale provvedimento era stato emesso senza valutare l’intervenuta assoluzione di L.U. dall’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 703/13 del 21 ottobre 2013.<br />
Infine, è stato evidenziato che nessuno degli attuali soci è stato mai ritenuto responsabile o sospettato di condotte di omessa denuncia di estorsione; inoltre, i fatti da cui L.U. è stato assolto risalgono a oltre 14 anni fa, per cui, in ogni caso, difetterebbe l’attualità dell’elemento indiziario de quo, requisito a cui il Prefetto di Caserta, tra l’altro, non avrebbe fatto riferimento alcuno nel corpo della motivazione.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />
Con ordinanza presidenziale n. 4213/14 del 16 settembre 2014 è stato ordinato all’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta di depositare l’informazione impugnata, nonché tutti gli atti del procedimento, adempimento assolto con deposito documentazione in data 19 settembre 2014.<br />
In data 20 settembre 2014 la difesa erariale ha depositato memoria ed ulteriore documentazione.<br />
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2014, con ordinanza n. 1560/14, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.<br />
Con atto notificato il 31 ottobre 2014 e depositato il 17 novembre 2014 sono stati proposti motivi aggiunti, con cui è stata ribadita la decisività della sentenza di assoluzione del signor L.U., circostanza erroneamente ritenuta irrilevante dall’amministrazione resistente.<br />
All’udienza di discussione del 17 dicembre 2014, in vista della quale sono state depositate memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />
Rileva preliminarmente il Collegio che nell’informativa impugnata, anche in ragione dei rinvii operati alle precedenti interdittive del 2008 e del 21 gennaio 2014, unico elemento di sospetto di permeabilità mafiosa riguarda la persona di L.U., padre dei tre attuali soci della società ricorrente, nei confronti dei quali è invece mancato qualsiasi riferimento indiziario diretto.<br />
Quanto al ruolo di quest’ultimo nell’attuale assetto gestionale della società ricorrente, nel corso del giudizio è risultato incontestato che, oltre all’esistenza di un vinculum sanguinis con i soci, L.U. ne sia stato titolare, sebbene con diversa ragione sociale, fino al 2007.<br />
Ebbene, in disparte ogni considerazione circa la rilevanza in sé di tale rapporto di parentela, nonché dell’effettività o meno del suo allontanamento dall’originario nucleo familiare, ciò che si mostra privo di sufficiente consistenza indiziaria è sia l’attuale ruolo di L.U. come amministratore di fatto, sia il suo supposto collegamento con la criminalità organizzata.<br />
Sotto il primo profilo, nella motivazione del provvedimento impugnato è mancata qualsiasi idonea dimostrazione o fondato sospetto che L.U. operi attualmente nella società ricorrente o assuma per essa decisioni di carattere organizzativo o gestionale.<br />
Riguardo al secondo aspetto, va richiamato il consolidato orientamento, anche di questa Sezione, per cui se anche l’adozione di una misura cautelare coercitiva per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di un imprenditore, possa rappresentare idoneo indizio a fini di interdizione antimafia, è anche vero che costituisce compito specifico dell’Autorità di pubblica sicurezza verificare il consolidamento di tale ipotesi delittuosa seguendo l’evoluzione del processo penale nel cui ambito l’ordinanza cautelare è stata adottata; tale comportamento, oltre a rispondere al principio generale di imparzialità dell’azione amministrativa, costituisce anche attuazione dell’obbligo specifico del Prefetto di accertare con puntualità il permanere del quadro indiziario originario.<br />
Rileva il Collegio che, nel caso in esame, il Prefetto di Caserta ha puntualmente assolto a tale compito istruttorio, domandandosi se la sentenza penale di assoluzione del signor L.U. potesse elidere anche ogni rilevanza indiziaria residua a fini di prevenzione antimafia amministrativa.<br />
Tuttavia, il giudizio di persistenza dell’elemento indiziario, in base al rilievo che L.U. è stato ritenuto dal giudice penale un “soggetto che certamente non aveva mai sporto denunzia o posto problemi nel corrispondere le rate estorsive”, denota una lettura della sentenza di assoluzione che ha condotto ad una conclusione irragionevole, perché non in linea con le risultanze istruttorie. Invero, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha anche aggiunto che «per nessuno degli ambiti e dei settori nei quali, sulla base dell’assunto accusatorio, l’U. avrebbe illecitamente ed indebitamente utilizzato i suoi legami ed i suoi rapporti con esponenti di quello stesso gruppo criminale, si ritiene raggiunta una corrispondente idonea e sufficiente prova ed in ciò tenendo conto dei plurimi elementi di prova (dichiarativi e documentali) che l’istruttoria dibattimentale ha portato all’attenzione del Tribunale, i quali, come visto, non forniscono riscontri di carattere estrinseco (ed anche sul piano strettamente logico) alle dichiarazioni dei collaboratori, le quali costituscono nel caso in oggetto la primaria fonte di accusa».<br />
E’ quindi mancata in sede penale la conferma che L.U., quale concorrente esterno nell’associazione mafiosa, avesse fruito di agevolazioni per effetto di aderenze o collegamenti con la criminalità organizzata ai fini della sua ascesa imprenditoriale, smentendo proprio quanto ipotizzato dal Prefetto di Napoli nell’informativa del 21 gennaio 2014, provvedimento al quale l’interdittiva impugnata nel presente giudizio pure ha rinviato per relationem; inoltre, l’essersi il Prefetto di Caserta limitato a rilevare che in sentenza sarebbe stato comunque accertato che L.U. era vittima dell’azione estorsiva del clan, è conclusione che non solo finisce per azzerare irragionevolmente la rilevanza in sé dell’assoluzione, sostanzialmente negletta, ma denota anche una lettura parziale della decisione del Tribunale di cui vengono esaltati solo alcuni rilievi, tra l’altro confermativi di una situazione di forte soggezione alla criminalità organizzata e non anche dell’ipotizzata condizione di cooperazione.<br />
In conclusione, non risultando adeguatamente dimostrato il ruolo di attuale gestore di fatto di L.U. nella società ricorrente, essendo stato egli assolto da un’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa per fatti, tra l’altro, molto risalenti nel tempo, il provvedimento impugnato si rivela privo di un sufficiente ed idoneo quadro indiziario di sostegno.<br />
All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento dell’impugnata informazione impugnata, con compensazione delle spese tra le parti sussistendone giusti motivi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/01/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2015-n-53/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2015 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-53/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.53</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Mazzella sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di organizzazione degli uffici regionali Riparto di competenze stato/regioni – Art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di organizzazione degli uffici regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riparto di competenze stato/regioni – Art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale» &#8211; Norme in materia di organizzazione degli uffici regionali – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l) Cost. –  Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; giudici: Franco GALLO, Luigi MZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosaro MORELLI<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5 e dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 4 luglio 2011, depositato in cancelleria l’11 luglio 2011 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2011.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visto</i> l’atto di costituzione della Regione Piemonte; <br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
<i>uditi</i> l’avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8722; Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 4 luglio 2011 e depositato in cancelleria l’11 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione, dell’articolo 5 e dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».<br />	<br />
Riferisce il ricorrente che l’art. 5 della legge regionale impugnata prevede l’inserimento, dopo il comma 3 dell’art. 14 della l.r. n. 23 del 2008, del comma 3-<i>bis</i>, il quale dispone che «Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari» e che «Il contenuto dell’incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio».<br />	<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione censurata, così disponendo, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto consente alla Regione di avvalersi del supporto di professionalità esterne sulla base di meri “rapporti fiduciari”, indipendentemente, quindi, dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni &#8722; in base alla quale le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, solamente «ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria» e in presenza di specifici presupposti &#8722;, e senza prevedere, in alternativa, altri criteri selettivi, ugualmente idonei a garantire la professionalità del collaboratore.<br />	<br />
Inoltre, la disposizione dell’art. 5 in esame si porrebbe in contrasto anche con l’art. 117, secondo comma, lettera<i> l</i>), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.<br />	<br />
2.&#8722; Si è costituita nel giudizio la Regione Piemonte, con atto depositato in data 4 agosto 2011, chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate infondate e che, comunque, il secondo motivo di ricorso sia dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Quanto alla questione relativa all’art. 5 della legge regionale censurata, detta disposizione non conterrebbe alcuna deroga al principio delle «necessarie garanzie di professionalità e competenza», come sarebbe dimostrato dal fatto che l’analoga previsione di cui all’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 23 del 2008 («Il Presidente della Giunta Regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre,scelte sulla base di rapporti fiduciari»), non è stata oggetto, a suo tempo, di impugnativa governativa.<br />	<br />
3.&#8722; Con memorie depositate, rispettivamente, in data 31 gennaio e 1° febbraio 2012, la Regione Piemonte e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno illustrato le proprie conclusioni, insistendo per l’accoglimento delle stesse.<br />	<br />
4.&#8722; Con decreto del 14 febbraio 2012, il Presidente della Corte costituzionale, sentito il Giudice relatore, disponeva lo stralcio e il rinvio a nuovo ruolo della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 14, comma 3, della legge regionale del Piemonte n. 7 del 2011.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 (oltre che dell’articolo 14, comma 3) della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».<br />	<br />
La disposizione censurata (art. 5 cit.) inserisce, nella legge regionale n. 23 del 2008 – in tema di organizzazione degli uffici regionali, della dirigenza e del personale – e, in particolare, nell’art. 14 di tale legge, il comma 3-<i>bis</i>, che autorizza il Presidente del Consiglio regionale ad avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari, e rimette ad un provvedimento deliberativo della Presidenza del Consiglio il compito di delineare il contenuto dell’incarico ed i rapporti del soggetto assunto con le altre strutture.<br />	<br />
Essa, pertanto, interviene sulla normativa regionale previgente, dettata per disciplinare le strutture di vertice dell’organizzazione regionale, introducendo, per il Presidente del Consiglio regionale – in aggiunta all’ufficio del Capo di Gabinetto del Consiglio – un’ulteriore forma di collaborazione fiduciaria.<br />	<br />
Secondo il ricorrente, la norma citata, da un lato, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97, Cost., in quanto autorizzerebbe il ricorso al supporto di una professionalità esterna, indipendentemente dal rispetto dei criteri dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – che prevede che il ricorso a tali forme di collaborazione possa avvenire solo in presenza di specifici presupposti oggettivi, quali l’accertata impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione, il carattere temporaneo ed altamente qualificato della prestazione, ed altri, e che tali incarichi possano essere conferiti soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria – dall’altro, determinerebbe l’invasione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, intervenendo nella disciplina dei rapporti di diritto privato.<br />	<br />
2.&#8722; La questione, promossa con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, è fondata.<br />	<br />
Questa Corte ha più volte affermato, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in base al quale la Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 citato, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l’accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione.<br />	<br />
Tale principio è stato ribadito anche con specifico riferimento a disposizioni regionali, simili a quella oggi impugnata, che miravano a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con persone esterne in ausilio dell’attività di un proprio organo di vertice o di altra struttura politica (Presidente e componenti della Giunta, Presidente del Consiglio regionale e gruppi consiliari).<br />	<br />
Simili forme di diretta collaborazione, per loro natura temporanee (in quanto strettamente connesse con la permanenza in carica dell’organo di rappresentanza politica dell’Ente), presuppongono che l’individuazione dei collaboratori esterni avvenga anche sulla base di criteri di tipo fiduciario, dato il carattere politico dell’organo che questi ultimi sono chiamati a coadiuvare.<br />	<br />
In ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione, questa Corte ha affermato (sentenze n. 7 del 2011, n. 34 del 2010, n. 293 del 2009, n. 104 del 2007) che le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarietà dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico.<br />	<br />
Tuttavia, questa Corte ha sempre escluso che la selezione di tale personale esterno di diretta collaborazione possa avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in totale assenza di criteri di valutazione della professionalità e competenza.<br />	<br />
Questa Corte, in particolare, ha affermato che «la Regione, per accentuare tale carattere ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni» (sentenza n. 252 del 2009). Principi ribaditi, sia pure con riferimento a diversa censura, dalla sentenza n. 7 del 2011, nella quale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento ad una corrispondente disposizione regionale della Liguria, è stato affermato che la disposizione in quel caso censurata poteva ritenersi «rispettosa di tali principi, perché essa, nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione, prevede, in caso di assunzione di personale in deroga ai principi dettati dalla citata legislazione statale, alcuni criteri selettivi che, valorizzando il possesso di esperienze professionali specifiche (dalla particolare competenza derivante da pregresse esperienze istituzionali e politiche, alla professionalità maturata in incarichi di responsabilità o consulenza, di durata triennale, in uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla circostanza che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse esperienze triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a compensare adeguatamente – in vista dello specifico impegno richiesto – la deroga a quelli, più rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001».<br />	<br />
3.&#8722; La norma della Regione Piemonte censurata si pone in palese contrasto con i suesposti principi.<br />	<br />
Essa, invero, dispone che la individuazione della professionalità esterna, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, possa avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno.<br />	<br />
Essa, inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, rimettendo la stessa determinazione del contenuto dell’incarico e quella dei rapporti con le altre strutture ausiliarie ad una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con notevoli margini di incertezza anche nella definizione dei rapporti con il preesistente Ufficio di gabinetto, di cui all’art. 14 della legge regionale n. 23 del 2008.<br />	<br />
La forma di collaborazione introdotta dalla disposizione censurata, pertanto, non risultando ancorata né a precisi limiti temporali né ad obiettive e predeterminate esigenze funzionali dell’organo politico, a causa di tale indeterminatezza viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.).<br />	<br />
4.&#8722; Resta assorbita la questione sollevata con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riservata a separata pronuncia la decisione sulla ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, legge Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7;<br />	<br />
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-3-2012-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-1-2012-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-1-2012-n-53/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-1-2012-n-53/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.53</a></p>
<p>Pres. Leotta – Est. Gatto Costantino G. Caruso e a. (avv. Tarullo e avv. Campilongo) c. Presidenza Consiglio dei Ministri (Avv. Gen. Stato) sull&#8217;intervenuta abrogazione implicita, del complesso normativo relativo alla ritenuta del 2,50% sull&#8217;80% dei redditi a carico del magistrato amm.vo, ad opera delle disposizioni di cui al D.L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-1-2012-n-53/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-1-2012-n-53/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2012 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leotta – Est. Gatto Costantino <br /> G. Caruso e a. (avv. Tarullo e avv. Campilongo) c. Presidenza Consiglio dei Ministri (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;intervenuta abrogazione implicita, del complesso normativo relativo alla ritenuta del 2,50% sull&#8217;80% dei redditi a carico del magistrato amm.vo, ad opera delle disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dipendenti pubblici –Trattamento di fine servizio  – Disciplina sull’indennità di buonuscita – Intervenuta abrogazione della disciplina previgente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il corpus normativo di cui al combinato disposto dell’art. 37 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e l&#8217;art. 18 della L. del 20 marzo 1980, n. 75, va considerato implicitamente abrogato dalla disposizione di cui all’art. 10, recante “Interventi in materia previdenziale”, comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122, che opera“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011”:la disposizione citata, infatti, esplica un chiaro effetto novativo dell’istituto, disciplinando ex novo la medesima materia in costanza dei medesimi presupposti di fatto della precedente normativa e introducendo una differente modulazione del contributo e richiamando la disciplina di cui all’art. 2120 del cod.civ.; di conseguenza, la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto, che prevede la trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50 %, non è praticabile a decorre dal 1° gennaio 2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 564 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Giuseppe Caruso, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Tarullo, Sandro Campilongo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B; Giulio Veltri, Désirée Zonno, rappresentati e difesi dagli avv. Sandro Campilongo, Stefano Tarullo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Consiglio di Stato &#8211; Presidente pro tempore; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per il riconoscimento<br />	<br />
</b>previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del diritto dei ricorrenti alla percezione del trattamento retributivo nella sua interezza e con esclusione dell’applicazione delle norme del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010 n.122 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”);<br />	<br />
con conseguente condanna ex artt. 30 e 34 co. 1 Lett. c) C.P.A. delle Amministrazioni resistenti, in solido o secondo le rispettive responsabilità e competenze, alla corresponsione delle somme dovute ut supra, con rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) I ricorrenti, tutti magistrati amministrativi, si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo, previste dal DL 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010 n.122, per ragioni variamente articolate, sia in fatto che in diritto.<br />	<br />
In fatto espongono che dall’applicazione della normativa richiamata subiscono una sostanziale decurtazione del trattamento retributivo, che, in punto di interesse, viene analiticamente calcolata e dimostrata; chiedono che, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di compatibilità dell’impianto normativo con la Costituzione, sia accertato il loro diritto alla percezione della retribuzione integrale, nella misura variamente computata in atti per ciascun ricorrente.<br />	<br />
Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che resiste ai ricorsi di cui chiede la reiezione.<br />	<br />
Le parti hanno scambiato memorie.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2) La soluzione della questione prospettata dai ricorrenti dipende dall’esame della compatibilità costituzionale dell’impianto normativo contenuto nelle disposizioni richiamate, con esclusione della quarta censura, che può essere definita dal Collegio allo stato degli atti.<br />	<br />
Pertanto, ai sensi dell’art. 36 cpa, il Collegio si pronuncia sulla questione considerata matura per la decisione, mentre gli altri rilievi prospettati in ricorso sono trattati con separata ordinanza collegiale, con la quale, previa parziale sospensione del giudizio, è sollevata la questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento.</p>
<p>3) Con la predetta quarta censura i ricorrenti chiedono:<br />	<br />
&#8211; l’accertamento dell’intervenuta abrogazione della disciplina sull’indennità di buonuscita, disposta &#8211; a decorrere dall’1 gennaio 2011 &#8211; dal comma 10 dell’art. 12 (“Interventi in materia previdenziale”) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modi<br />
&#8211; l’accertamento dell’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita);<br />	<br />
&#8211; la restituzione degli accantonamenti già eseguiti e che verranno eseguiti in corso di giudizio, con rivalutazione ed interessi di legge; <br />	<br />
&#8211; in subordine, la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, per accertare l’illegittimità del perdurare del prelievo.<br />	<br />
Osserva il Collegio che a norma del comma 10 dell’art. 12 citato, <i>“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell&#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall&#8217;articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell&#8217;aliquota del 6,91 per cento”.</i><br />	<br />
Secondo i ricorrenti, la norma imporrebbe che il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive debba avvenire secondo la disciplina del Codice Civile (art. 2120), stabilendo un accantonamento del 6,91% sull’intera retribuzione. <br />	<br />
Ne conseguirebbe l’illegittimità del cumulo dei due istituti (ossia la perdurante trattenuta del 2,50% sull’80% dei redditi del dipendente, in aggiunta all’istituto di nuova introduzione per effetto della norma in esame).<br />	<br />
Seguendo la prospettazione degli interessati, si osserva che sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull’80% della retribuzione (Cfr. l’art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, secondo cui <i>“ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva”</i>; la base contributiva è fissata dall’art. 38 del D.P.R. da ultimo citato nell’80% <i>“dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo”</i>). <br />	<br />
In ordine alla percentuale complessiva della ritenuta, l&#8217;art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ha poi stabilito che <i>&#8220;Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all&#8217;articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984&#8221;.</i><br />	<br />
Alla luce di tale premessa, è fondata la tesi dei ricorrenti, secondo cui l’intero complesso normativo da ultimo riportato è da intendersi implicitamente abrogato dal predetto comma 10 dell’art. 12 <i>“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011”</i>.<br />	<br />
Invero, la disposizione da ultimo citata possiede ed esplica un chiaro effetto novativo dell’istituto, dal momento che disciplina <i>ex novo</i> la medesima materia, in costanza dei medesimi presupposti di fatto che erano presi in esame nella normativa precedentemente in vigore, introducendo una differente modulazione del contributo (diversa percentuale sull’intera base stipendiale), esaustivamente regolata, e richiamando la disciplina dell’art. 2120 del cod. civ., e dunque la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto, nell’ambito della quale la rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo. <br />	<br />
Non a caso, il comma 10 dell’art. 12 citato non fa salva la rivalsa del 2,50%, come, invece, aveva chiarito lo stesso legislatore nei precedenti interventi modificativi della disciplina preesistente (cfr. l’art. 18 della l. 75/1980 prima richiamato), conformemente al noto brocardo <i>“ubi lex voluit, dixit”.</i><br />	<br />
Secondo i consueti principi in tema di successione delle leggi nel tempo, la legge posteriore abroga la legge anteriore e, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la ritenuta per il trattamento di fine servizio non sarà più del 9,60 sull’80% della retribuzione (gravante nella misura del 7,10% sul datore di lavoro e del 2,50% sul lavoratore), bensì, esaustivamente, del 6,91% sull’intera retribuzione: ne consegue che a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 2011 non ha più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione a carico dei dipendenti pubblici.<br />	<br />
La differente normativa si spiega con la considerazione che, mentre in relazione ad una base di computo inferiore &#8211; ossia l’80% dello stipendio &#8211; residuava a favore del dipendente una “fascia” non incisa della retribuzione &#8211; ossia il 20% di essa &#8211; che equilibrava (sia pure in parte) la ritenuta del 2,50%, nel nuovo assetto dell’istituto la percentuale (sia pure minore) opera sull’intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenere la rivalsa sul dipendente, in assenza della “fascia esente”, determina la diminuzione della retribuzione immediatamente percepita dal dipendente medesimo e, contestualmente, la diminuzione della quantità del TFR che lo stesso andrà maturando nel tempo, e ciò al solo scopo di alleggerire il peso dell’accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro. <br />	<br />
Diversamente opinando, la contemporanea applicazione della “nuova” disciplina sul trattamento di fine rapporto da un lato, con il perdurare della ritenuta a carico del dipendente dall’altro, costituirebbe una consistente lesione dell’aspettativa del lavoratore ad un “trattamento di fine servizio, comunque denominato”, quanto più possibile assimilabile all’indennità di buonuscita che si sarebbe percepita a legislazione invariata, posto che l’accantonamento a carico dello Stato datore di lavoro non sarebbe effettivamente del 6,91%, ma &#8211; nei fatti &#8211; del 4,91%, se si considera che, contestualmente, il trattamento economico dei dipendenti verrebbe inciso nella misura del 2,50% sull’80% della retribuzione (e dunque nella misura del 2%, se calcolato sull’intera retribuzione). Ne conseguirebbe la violazione dell’art. 3 Cost., atteso che la disciplina sul trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 Cod. Civ. verrebbe applicata – a parità di retribuzione – in misura deteriore nei confronti dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.<br />	<br />
Peraltro, il trattamento di fine rapporto, scaturendo da un accantonamento misto, ossia in parte a carico del datore di lavoro ed in parte a carico del lavoratore, a parità di importo, sarebbe determinato da un meccanismo deteriore per il lavoratore pubblico, in quanto a quest’ultimo, a differenza del lavoratore del settore privato, in costanza di rapporto d’impiego verrebbe sottratta parte della retribuzione.<br />	<br />
Ne conseguirebbe un’ulteriore e palese violazione dell’art. 36 Cost., posto che l’accantonamento determinante il futuro trattamento di fine rapporto si ridurrebbe rispetto al passato, il tutto senza alcuna negoziazione e, soprattutto, senza connessione con la quantità e qualità del lavoro prestato, rimasta immutata.<br />	<br />
Orbene, la giurisprudenza (Cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 30 ottobre 1997 n. 1207; Corte Cost. 15 luglio 2005 n. 282; Corte Cost. 23 ottobre 2009, n. 263) ha costantemente affermato che, tra più possibili interpretazioni, deve essere sempre preferita quella conforme alla (o non contrastante con la) Costituzione.<br />	<br />
Da quanto sopra ne consegue che, riservata ogni altra decisione sulle questioni non trattate, la quarta censura del ricorso in esame deve essere accolta e, previo l’accertamento dell’illegittimità, dall’1 gennaio 2011, del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita), l’Amministrazione intimata va condannata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dall’1 gennaio 2011, con rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze mensili all’effettivo soddisfo, da calcolarsi applicando i criteri di cui al D.M. 1 settembre 1998 n. 352.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria<br />	<br />
non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla quarta censura, e, per l’effetto, previo accertamento dell’illegittimità, a decorrere dall’1 gennaio 2011, del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita), condanna l’Amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nella misura di cui in motivazione. <br />	<br />
Riserva a separata ordinanza, pronunciata nella medesima camera di consiglio, la trattazione delle ulteriori questioni dedotte in giudizio, da sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale.<br />	<br />
Ogni decisione in ordine al pagamento delle spese ed onorari va rinviata alla completa definizione della causa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2012</p>
<p align=justify>
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