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	<title>5294 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2007 n.5294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-10-2007-n-5294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-10-2007-n-5294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2007 n.5294</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Giovagnoli Telecom (Avv.ti Filippo Lattanzi e Filippo Satta) c/ Ministero delle Comunicazioni (Avv. Stato) sulla determinazione del canone concessorio annuo in assenza di un provvedimento formale che fissi i parametri di calcolo Concessione – Traffico telefonico internazionale e di transito – Convenzione – Determinazione di canone concessorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-10-2007-n-5294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2007 n.5294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-10-2007-n-5294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2007 n.5294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Giovagnoli<br /> Telecom (Avv.ti Filippo Lattanzi e Filippo Satta) c/ Ministero delle Comunicazioni (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla determinazione del canone concessorio annuo in assenza di un provvedimento formale che fissi i parametri di calcolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessione – Traffico telefonico internazionale e di transito – Convenzione – Determinazione di canone concessorio – Parametrazione con provvedimenti formali – Mancanza – Integrazione in buona fede – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di versamento del canone di concessione annuo sugli introiti conseguiti per traffico telefonico internazionale entrante e di transito, la regola della parametrazione del canone concessorio ai dati ricavabili da provvedimenti formali non fissa una condizione imprescindibile volta ad escludere la rilevanza economica di attività per le quali dette determinazioni non siano intervenute, che violerebbe il principio dell’onerosità della concessione, ma fissa una regola dispositiva la cui assenza implica, in via suppletiva, l’integrazione ex bona fide  della lacuna sulla base di un parametro surrogatorio che obbedisca alla medesima ratio.Pertanto se il Ministero ha adottato il provvedimento formale l’introito è calcolato in base alle disposizioni recate da quest’ultimo, mentre se tale provvedimento formale non è stato emanato, l’introito deve essere determinato in base all’equipollente dato dalle somme dovute dai gestori esteri a titolo di quote parti fissate dagli accordi all’uopo intercorsi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 8318/2002 proposto da</p>
<p><b>Telecom Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Lattanzi e Filippo Satta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via G.P. da Palestrina n. 47;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero delle Comunicazioni</b>, in persona del Ministro pro tempore,  rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II, 17 aprile 2002, n. 3309;  </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viso l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;  <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007, relatore il Consigliere Francesco Caringella, uditi l’avv. Lattanzi e l’avv. dello Stato Cesaroni.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO    E    DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con la sentenza di primo grado il Primo Giudice ha respinto il ricorso proposto da Telecom Italia s.p.a. avverso la nota del Ministero delle Comunicazioni del 17 gennaio 2000, prot. 1556 con cui si ingiungeva alla società medesima il pagamento di L. 33.500.000.000, a titolo di omesso versamento del canone di concessione annuo sugli introiti conseguiti dalla ricorrente per traffico internazionale entrante e di transito relativo all’esercizio finanziario del 1996. Il Tribunale ha , in  via correlata, respinto la connessa domanda di accertamento del diritto della società in parola alla restituzione della maggior somma erroneamente versata a titolo di canone annuo di concessione anche sugli introiti derivanti da traffico internazionale entrante e di transito, con riferimento al periodo aprile 1994-dicembre 1995, pari a lire 92.448.435.876, oltre accessori.<br />
Telecom Italia s.p.a. contesta in sede di appello gli argomenti posti   fondamento del <i>decisum.</i><br />
Resiste il Ministero intimato.<br />
All’udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><br />
2. </b>Giova ricapitolare gli snodi  essenziali della  vicenda che ha dato luogo al contenzioso.<br />
Il canone di concessione dovuto dalla Telecom fino al completamento del processo di liberalizzazione è stato disciplinato dall’art. 32 della convenzione Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni-Italcable, approvata con d.P..R. 13 agosto 1984, n. 523, e dall’art. 27 della convenzione Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni-Iritel, approvata con d.m. 29 dicembre 1992.<br />
Entrambe commisurano il canone di concessione in via percentuale  rispetto a “<i>tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi concessi”.<br />
</i>Il comma 2 dell’art. 32 definisce <i>,</i> intendendo poi per introiti lordi di competenza <i>“il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito della società per i servizi summenzionati, in base alle tariffe, tasse e canoni stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle quote spettanti ai competenti gestori nazionali e quelle spettanti alle amministrazioni e compagnie estere interessate”. </i>Dal canto suo, il comma 2 dell’art. 27 considera<i> “per introiti lordi di competenza, ai fini del precedente comma, il complesso delle somme percepite per lo svolgimento dei servizi menzionati, previa deduzione delle quote spettanti ai competenti gestori nazionali e quelle di pertinenza degli operatori di telecomunicazioni esteri interessati”.<br />
</i>Ebbene, in sede di verifica del versamento effettuato nel maggio del 1997, a titolo di canone di concessione per il 1996,d a Telecom Italia il Ministero ha riscontrato una differenza di 33,5 miliardi delle vecchie lire, rispetto alla somma indicata dalla società nel preventivo dell’anno, in relazione ai ricavi provenienti da gestori esteri di telecomunicazioni per traffico entrante (compreso quello di transito).<br />
La corrispondenza intercorsa in seguito ha consentito di appurare che detta differenza è imputabile alla convinzione della società  ricorrente in ordine alla non valutabilità di detti ricavi ai fini della determinazione dal canone in quanto, dal 1° aprile 1994, per effetto del decreto ministeriale  17 marzo 1994, non è stato adottato il provvedimento  formale del Ministero di cui al secondo comma dell’art. 32 ed al primo comma dell’art. 27 delle convenzioni prima citate. Secondo la prospettazione della società, ribadita anche in sede di appello, nonostante la permanenza di un regime concessorio per dette attività fino alla fine del 1998, epoca del completamento del processo di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione giusta il disposto dell’art. 2, commi 2 e segg., del d.P.R. 19 settembre 1998, n. 318, ciò nondimeno l’assenza di un provvedimento formale impedirebbe la valutabilità di detti ricavi in sede di determinazione del canone.<br />
La suddetta ricostruzione, nella parte in cui si sostanza nell’affermazione della sussistenza di attività oggetto di concessione irrilevanti ai fini della determinazione del canone, è tuttavia frutto di un’interpretazione formale  del regime convenzionale che cozza contro una lettura sistematica del dato letterale.<br />
Infatti,  la tesi secondo cui solo in presenza di un provvedimento formale verrebbe  in rilievo un introito rilevante ai fini del computo del  canone concessorio, con la conseguenza che la mancanza di una quota parte formalizzata equivarrebbe all’esclusione del rilievo dell’attività pur se oggetto di concessione, si pone in contraddizione con il principio dell’esclusività affermato dall’art. 1 del codice postale e con il principio generale di corrispondenza, in un regime concessorio, della fissazione del canone all’ambito delle attività oggetto di concessione che consentono la percezione di corrispondenti utilità economiche del concessionario (cfr. art. 188 del medesimo codice postale di cui al d.P.R 29 marzo 1973, n. 156). Una diversa soluzione innescherebbe una non voluta ed irragionevole liberalizzazione anticipata del servizio internazionale in seno al non ancora liberalizzato (fino al primo gennaio del 1999) servizio di telefonia vocale.   Si vuole in sostanza rilevare che, anche in base all’ermeneutica contrattuale, segnatamente con riferimento al canone di buona fede ed al criterio che valorizza la condotta delle parti in sede anche esecutiva,  la regola della parametrazione del canone ai dati ricavabili da provvedimenti formali non fissa una condizione imprescindibile volta ad escludere la rilevanza economica di attività per le quali dette determinazioni non siano intervenuta, così violando il principio o dell’onerosità della concessione,  ma fissa una regola dispositiva la cui assenza implica, in via suppletiva,  l’integrazione <i>ex bona fide </i> della lacuna  sulla base di un parametro  surrogatorio che  obbedisca  alla <i>eadem ratio.<br />
</i>Con riferimento  alle attività che vengono qui specificamente in rilievo va ricordato che la tariffazione dei servizi di telecomunicazioni presenta aspetti diversi a seconda che si tratti di servizi nazionali ovvero di servizi internazionali sia in partenza che in arrivo, compresi quelli in transito: nel primo caso lo Stato fissa in piena autonomia le tariffe per il proprio territorio; nel secondo, le determinazioni nazionali sono strettamente condizionate da quelle degli Stati interessati al collegamento, determinazioni soggette a continue evoluzioni e modificazioni.<br />
Ne discende che una lettura sistematicamente orientata delle norme convenzionali in parola conducono a ritenere, in sintonia con le affermazioni svolte dal Primo Giudice, che:<br />
a) se è intervenuto il provvedimento formale del Ministero, l’introito è calcolato in base alle disposizioni recate dal provvedimento formale, indipendentemente  dagli accordi tra i gestori;<br />
b) se il provvedimento formale non vi è stato, l’introito sarà determinato, come nella specie accaduto, in base all’equipollente dato dalle somme dovute dai gestori esteri a titolo di quote parti fissate dagli accordi all’uopo intercorsi. <br />
Tale lettura trova d’altronde riscontro nell’art. 31, comma 2, della citata convenzione che consente alla società, nei casi di urgenza “<i>di stabilire le necessarie intese  con le amministrazioni e le compagnie estere per la variazione delle tasse,…informandone l’amministrazione”</i>; nel decreto 22 marzo 1985 (tariffe telefoniche per il regime extraeuropeo), con il quale sono fissate le quote di percezione sia in arrivo che in partenza, rinviando peraltro, per le comunicazioni istradate su vie alternative agli accordi e stabilendo, per le comunicazioni in transito, soltanto il minimo di 0,50 franchi oro per minuto; nel decreto 12 gennaio 1991 (servizio telefonico extraeuropeo), che, all’art. 1, comma 1, fa espresso rinvio, per la determinazione delle quote parti di pertinenza italiana, agli accordi con i paesi esteri, secondo i criteri adottati in sede  internazionale..<br />
Si deve allora concludere, coerentemente con le considerazioni svolte, che la circostanza che lo Stato &#8211;  viste l’espansione del traffico internazionale, le accresciute triangolazioni  tra gestori e l’evoluzione degli accordi &#8211; abbia ritenuto di non  intervenire per fissare direttamente, ai fini del calcolo degli introiti lordi, le quote spettanti al gestore italiano ed abbia preferito tenere conto degli accordi tra gli operatori, non vale a trasformare in gratuite, con una scelta liberale non sorretta da causa idonea, le attività oggetto di concessione ma comporta solo la modifica nei termini esposti del parametro di riferimento.<br />
<b><br />
3. </b>L’appello  deve essere pertanto respinto.<br />
Le segue seguono la soccombenza nella misura in dispositivo fissata<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello.<br />
Condanna la parte  appellante al pagamento, in favore del Ministero delle Comunicazioni,  delle spese relative al giudizio di appello che liquida nella misura di euro 20.000 (ventimila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio Varrone	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella	&#8211;	Consigliere Est.<br />	<br />
Bruno Rosario Polito	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli	&#8211;	Consigliere																																																																																											</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il..09/10/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-10-2007-n-5294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2007 n.5294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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