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	<title>5291 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5291 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2013 n.5291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-11-2013-n-5291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-11-2013-n-5291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2013 n.5291</a></p>
<p>Pres. S. Baccarini – Est. C. Contessa Societa&#8217; V. Energy S.p.a. (avv. ti E. Saldutti e S. Starace) vs Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC) (Avvocatura generale dello Stato) e nei confronti di Regione Calabria &#8211; Dipartimento Attività Produttive sulla irrealizzabilità di parchi eolici in prossimità degli aeroporti 1. Ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-11-2013-n-5291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2013 n.5291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-11-2013-n-5291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2013 n.5291</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Baccarini – Est. C. Contessa<br /> Societa&#8217; V. Energy S.p.a. (avv. ti E. Saldutti e S. Starace) vs Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC) (Avvocatura generale dello Stato) e nei confronti di Regione Calabria &#8211; Dipartimento Attività Produttive</span></p>
<hr />
<p>sulla irrealizzabilità di parchi eolici in prossimità degli aeroporti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Ambiente e territorio – Parco eolico – ENAC – Nulla osta ex art. 707 cod. nav. – Diniego – Vicinanze aeroporto – Legittimità – Ragioni – Pericolo per la navigazione aerea.</p>
<p>2.	Ambiente e territorio – Parco eolico – Vicinanze aeroporto &#8211; Vincoli – ENAC &#8211; Valutazioni tecniche – Discrezionalità – Non sindacabilità &#8211; Eccezione – Irragionevolezza ed incongruità.</p>
<p>3.	Giustizia amministrativa – Atto amministrativo – Vizi &#8211; Eccesso di potere – Disparità di trattamento – Presupposto – Identità di situazioni comparate – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È legittimo il diniego  di nulla osta per la realizzazione di un parco eolico composto da otto generatori aventi altezze comprese fra 107 e 125 mt nelle vicinanze di un aeroporto ove costituisca un pericolo per la navigazione aerea. Invero, l’art. 707 del cod. nav. annette valenza costitutiva alla predisposizione, da parte dell’ENAC, di apposite mappe volte ad individuare le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti, e consente all’Ente in questione di individuare in via generale ulteriori tipologie di aree in relazione alle quali imporre vincoli e limitazioni in relazione ai possibili ostacoli alla navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. </p>
<p>2.	Le valutazioni effettuate dall’ENAC e prodromiche all’imposizione di vincoli e limiti costituiscono esercizio di valutazioni tecniche e sono censurabili in sede giurisdizionale solo nel caso in cui la scelta tecnica in concreto adottata risulti palesemente irragionevole o incongrua, restando – comunque – escluso che il Giudice possa sostituire le determinazioni in tal modo adottate con le proprie valutazioni.</p>
<p>3.	Nel giudizio amministrativo la disparità di trattamento può essere in concreto affermata solo laddove sia dimostrata la sostanziale identità delle situazioni poste in comparazione e non anche nelle ipotesi in cui la parte ricorrente si limiti ad asserire (ma senza alcuna allegazione di carattere effettivamente probante) la pura e semplice esistenza di precedenti favorevoli per altri soggetti, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alla piena identità delle situazioni sottostanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7278 del 2012, proposto dalla società Societa&#8217; V. Energy S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Saldutti e Sergio Starace, con domicilio eletto presso Sergio Starace in Roma, via dei Monti Parioli, n. 46 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Calabria &#8211; Dipartimento Attività Produttive <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del t.a.r. della calabria, sezione i, n. 513 del 23 maggio 2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />
<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Saldutti e Starace e l’avvocato dello Stato Volpe;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società V. Energy s.p.a. riferisce di essere attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica) e di aver presentato, in data 30 luglio 2007, una domanda finalizzata al rilascio di un’autorizzazione unica (articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) per la realizzazione di un parco eolico (dagli atti di causa risulta che i parco eolico in questione sarebbe stato composto da otto generatori aventi altezze comprese fra 107 e 125 mt.).<br />	<br />
Con un primo parere in data 5 aprile 2009, l’ENAV aveva emesso avviso negativo alla realizzazione dell’intervento, paventando il rischio che gli aerogeneratori in questione potessero incidere con le traiettorie di decollo e atterraggio da e per il vicino aeroporto di Crotone (che dista circa 5 chilometri dal progettato impianto).<br />	<br />
Con circolare in data 25 febbraio 2010 n. 13259/Dirigen/DG (avente ad oggetto ‘<i>Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea. Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici</i>’), l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (d’ora innanzi: ‘l’ENAC’) ha incluso le zone di traffico aeroportuale (ATZ) fra quelle di ‘<i>incompatibilità assoluta</i>’ ai fini della realizzazione di parchi eolici.<br />	<br />
Con parere in data 11 gennaio 2011, l’ENAC ha reso avviso negativo alla realizzazione dell’intervento in questione, paventando i rischi di interferenza in relazione al vicino aeroporto.<br />	<br />
Nel febbraio del 2011 la società appellante ha presentato uno studio aeronautico ottimizzato al fine di dimostrare, sulla base di adeguati dati tecnici, l’insussistenza dei rischi paventati dall’ENAC.<br />	<br />
Ciononostante, con atto in data 28 marzo 2011 (fatto oggetto di impugnativa in primo grado) l’ENAC ha confermato il proprio parere negativo alla realizzazione del parco eolico in questione, osservando che i progettati aerogeneratori – per le loro dimensioni e per il previsto posizionamento geografico – avrebbero rischiato di intercettare le traiettorie di decollo e di atterraggio degli aerei da e per l’aeroporto civile di Crotone.<br />	<br />
Inoltre, secondo l’ENAC, l’ubicazione prevista per gli aerogeneratori risulterebbe all’interno dell’area ATZ (‘zona di traffico aeroportuale’), nel cui ambito sussistono “<i>condizioni di incompatibilità assoluta</i>” per l’edificazione di parchi eolici in forza della circolare Enac del 25 febbraio 2010;<br />	<br />
Il parere dell’ENAC del 28 marzo 2011 (nonché gli atti allo stesso connessi e presupposti) sono stati impugnati dalla società V. Energy s.p.a. dinanzi al T.A.R. per la Calabria il quale, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.<br />	<br />
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla società V. Energy la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:<br />	<br />
<i>1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 707, 708 e 709 del cod. nav. – Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, sviamento della causa tipica</i>. Nel rendere il parere impugnato, l’ENAC avrebbe violato le previsioni di cui al Capo III del Titolo III del codice della navigazione (e, segnatamente, gli articoli da 707 a 716, i quali fissano i limiti alla proprietà privata a tutela della sicurezza della navigazione aerea).<br />	<br />
In particolare, l’ENAC (con atti sostanzialmente confermati dai primi Giudici) avrebbe omesso di considerare che:<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’articolo 707 cod. nav., l’individuazione delle zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti per ragioni di sicurezza del traffico aereo avviene attraverso la predisposizione di apposite mappe alle quali è da riconoscere<br />
&#8211; in base al richiamato articolo 707 l’ENAC ha predisposto nel corso del 2003 il ‘<i>Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti</i>’ il quale – al capitolo 4, articolo 9 – disciplina la materia degli ostacoli, definendo le zone da sottop<br />
</u>&#8211; la società appellante aveva prodotto in atti uno studio aeronautico predisposto da primaria società il quale concludeva nel senso che le caratteristiche dell’impianto progettato non recassero alcun pericolo alla sicurezza del traffico aereo sia in relazione alle pertinenti disposizioni del codice della navigazione, sia in relazione al richiamato ‘Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti’ (c.d. ‘Regolamento aeroporti’), sia – infine – in relazione alla pertinente regolamentazione tecnica internazionale (ci si riferisce, in particolare, ai contenuti di cui all’annesso XIV della Convenzione di Chicago del 1944 – ICAO &#8211; relativa all’aviazione civile internazionale). Ebbene, il parere impugnato in primo grado sarebbe illegittimo per non avere in alcun modo indicato le ragioni che inducevano l’amministrazione a discostarsi dalle conclusioni contenute nel richiamato studio aeronautico.<br />	<br />
<i>2) Eccesso di potere per mancanza, errore e travisamento dei presupposti, illogicità, perplessità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, ingiustizia manifesta – Contraddittorietà tra le determinazioni ENAV ed ENAC – Eccesso di potere per disparità di trattamento</i>. L’ENAC (e in seguito i primi Giudici) avrebbero erroneamente omesso di considerare che <u>le caratteristiche del progetto per cui è causa giammai avrebbero giustificato l’espressione di un parere radicalmente negativo (non sussistendo effettivi pericoli per la navigazione aerea), potendo giustificare – al più – la formulazione di meri rilievi tecnici finalizzati all’imposizione di semplici prescrizioni di integrazione progettuale.<br />	<br />
</u>D’altronde, lo studio aeronautico prodotto in atti dalla società appellante era fondato sulla corretta applicazione di regole tecniche che non presentano – se non in minima parte – margini di opinabilità e che, ove correttamente condotte, non possono che condurre a risultati univoci.<br />	<br />
<i>3) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 690 del cod. nav. – Eccesso di potere per erronea individuazione di una fattispecie di in edificabilità assoluta – Sviamento – Incompetenza. </i>La società appellante non nega che <u>la circolare ENAC del 25 febbraio 2010 (avente ad oggetto ‘Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea. Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici’) includa le zone di traffico aeroportuale – ATZ – fra quelle nel cui ambito sussistono condizioni di incompatibilità assoluta per la realizzazione di parchi eolici</u>.<br />	<br />
Tuttavia, l’appellante osserva che la stessa circolare è affetta da rilevanti profili di illegittimità in quanto:<br />	<br />
&#8211; detta circolare è stata adottata dal direttore generale dell’Ente, ma non anche ratificata dal Consiglio di amministrazione dello stesso;<br />	<br />
&#8211; il contenuto della circolare risulta in contrasto con il codice della navigazione, con il ‘Regolamento aeroporti’ e con l’annesso XIV ICAO (i quali non pongono condizioni di inedificabilità assoluta nelle zone limitrofe agli aeroporti, ma ammettono la p<br />
&#8211; la circolare in questione, per la parte in cui impone vincoli di incompatibilità assoluta alla realizzazione di parchi eolici all’interno delle ATZ sembra presupporre l’esistenza di ‘poteri impliciti’ in capo all’ENAC di integrare e modificare le pertin<br />
&#8211; la medesima circolare risulta illegittima in quanto sembra presupporre la sussistenza in capo al Direttore dell’Ente della competenza a modificare ed integrare il contenuto del ‘Regolamento aeroporti’ (competenza – questa – pacificamente insussistente i<br />
<i>4) Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta</i>. I primi Giudici avrebbero omesso di considerare i profili di illegittimità per disparità di trattamento che viziavano le determinazioni impugnate in primo grado (determinazioni che risultavano fondate sulla rilevante altezza dei progettati aerogeneratori – di altezza compresa fra 107 e 125 metri &#8211; e che si erano tradotte in un parere radicalmente negativo, senza ipotizzare la possibilità di rilasciare un’autorizzazione con prescrizioni). <u>Ebbene, la disparità di trattamento deriverebbe dal fatto che, in casi analoghi</u> (alcuni dei quali relativi al medesimo ambito provinciale) <u>lo stesso Ente aveva autorizzato – sia pure con prescrizioni – la realizzazione di parchi eolici da realizzarsi in prossimità di aeroporti civili.<br />	<br />
</u><i>5) Incompetenza dell’ENAC ad esprimersi sulle implicazioni di carattere informativo e sulle procedure strumentali di volo</i>. I primi Giudici avrebbero omesso di considerare che l’ENAC non è in radice competente a pronunciarsi in relazione alla richiesta di valutazione in ordine alla sussistenza di potenziali ostacoli, né sulle implicazioni di carattere informativo o sulle procedure strumentali di volo (trattandosi di aspetti che, in base alla l. 21 dicembre 1996, n. 665, risultano piuttosto demandate all’Ente Nazionale di Assistenza al Volo – ENAV).<br />	<br />
L’appellante ha, altresì, riproposto puntualmente (pagine da 34 a 45 dell’atto di appello) taluni motivi di ricorso già articolati in primo grado e non valutati dal T.A.R.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2013 l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore della produzione di energia eolica avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (d’ora innanzi: ‘l’ENAC’) ha rilasciato un parere negativo alla realizzazione di un parco eolico nel territorio comunale di Crotone per il rischio di interferenze con il vicino aeroporto.<br />	<br />
2. L’appello è infondato.<br />	<br />
3. Il primo motivo di appello, meglio descritto in premessa (con il quale si è lamentata sotto diversi profili la violazione del capo III del titolo III del codice della navigazione in tema di limiti alla proprietà privata a tutela della sicurezza della navigazione aerea, nonché dell’annesso XIV della Convenzione di Chicago del 1944 – ICAO -) non può trovare accoglimento.<br />	<br />
3.1. Al riguardo il Collegio osserva in primo luogo che il parere negativo impugnato dinanzi al T.A.R. non si fondava in modo esclusivo sulle prescrizioni contenute nella circolare ENAC del 25 marzo 2010 (la quale, come si è anticipato, stabilisce che all’interno delle zone di traffico aeroportuale &#8211; ATZ &#8211; sussistono “<i>condizioni di incompatibilità assoluta</i>” per la realizzazione di parchi eolici).<br />	<br />
Al contrario, il parere in questione si fondava su una pluralità di ragioni ostative ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare in modo adeguato la determinazione negativa.<br />	<br />
In particolare, con il parere negativo impugnato in primo grado, l’ENAC aveva rilevato:<br />	<br />
&#8211; che l’impianto sarebbe costituito da otto aerogeneratori di altezza superiore a mt 100 agl (con altezze comprese fra 107 e 125 mt.);<br />	<br />
&#8211; che gli aerogeneratori interessano in varie misure le superfici di identificazione rappresentate dalla AS RWY 17, TOCS RWY 35 e CS a protezione del volo dell’aeroporto crotonese di cui al cap. 4 del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degl<br />
&#8211; che il parco eolico interferisce con la procedura di volo VOR Z RWY 17.<br />	<br />
Ne consegue che, quand’anche trovasse accoglimento la tesi dell’appellante secondo cui l’ENAC non potesse emanare una circolare avente ad oggetto l’individuazione di un’intera tipologia di siti nel cui ambito è preclusa in assoluto la realizzazione di parchi eolici (tesi che, comunque, non può essere condivisa), nondimeno la preclusione alla realizzazione del singolo intervento resterebbe operativa alla luce delle ulteriori e diverse valutazioni operate nell’ambito del medesimo provvedimento in data 28 marzo 2011 (valutazioni che, per le ragioni che di seguito si esporranno, non risultano affette da profili di irragionevolezza o incongruità).<br />	<br />
3.2. Ad ogni modo il Collegio osserva che le pertinenti disposizioni del codice della navigazione (e, in particolare, gli articoli 707 e seguenti, nel testo risultante dall’articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96), se per un verso annettono valenza costitutiva alla predisposizione, da parte dell’ENAC, di apposite mappe volte ad individuare le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli <u>aeroporti, per altro verso non impediscono per ciò stesso all’Ente in questione di individuare in via generale ulteriori tipologie di aree in relazione alle quali imporre vincoli e limitazioni in relazione ai possibili ostacoli alla navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale</u> (e ciò, in coerenza con le previsioni di cui al primo comma del rinnovellato articolo 707 cod. nav.).<br />	<br />
<u>A tanto conduce l’analisi testuale e sistematica delle previsioni di cui ai commi primo e terzo del richiamato articolo 707 cod. nav. in relazione alle ulteriori disposizioni che disciplinano i poteri di intervento dell’ENAC in relazione alla determinazione dei vincoli e dei limiti finalizzati a garantire la maggiore sicurezza nel trasporto aereo.<br />	<br />
</u>Ebbene, i <u>commi da ultimo richiamati stabiliscono – rispettivamente – che “<i>al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l&#8217;ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell&#8217;esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell&#8217;ENAC” </i>e che<i> “le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall&#8217;ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell&#8217;ufficio del comune interessato</i>”.<br />	<br />
</u>Il successivo quinto comma riconosce all’Ente in questione la possibilità di autorizzare, nelle direzioni di atterraggio e di decollo, “<i>opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell&#8217;ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell&#8217;Annesso XIV ICAO</i>”.<br />	<br />
<u>Il successivo articolo 709, al secondo comma, stabilisce che la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all&#8217;autorizzazione dell&#8217;ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.<br />	<br />
</u>Ebbene, dal quadro normativo dinanzi sinteticamente richiamato emerge che il potere per l’ENAC di imporre vincoli e limitazioni relativi agli ostacoli che possono costituire pericoli per la navigazione aerea non risulta limitato alla sola predisposizione delle mappe di cui è menzione al terzo comma del richiamato articolo 707 cod. nav., ma si traduce nella possibilità di esercitare ulteriori e diversi poteri – anche autorizzativi – nella medesima materia e per le medesime finalità.<br />	<br />
E’ evidente al riguardo che se i poteri spettanti all’ENAC <i>in subiecta materia</i> fossero limitati alle sole attività propedeutiche alla predisposizione delle mappe e se la successiva attività autorizzativa fosse rigidamente vincolata al contenuto delle mappe stesse (non consentendo all’Ente di spendere alcun ambito di discrezionalità tecnica diverso ed ulteriore), non avrebbe a ben vedere – neppure senso l’aver delineato normativamente l’esistenza di un autonomo potere autorizzativo in capo all’Ente (potere la cui <i>ratioessendi</i> sembra postulare in via necessaria l’esistenza di margini operativi più ampi rispetto a quelli derivanti dalla mera attuazione delle prescrizioni desumibili dalle mappe).<br />	<br />
Se ciò è vero, ne consegue che del tutto legittimamente l’Ente può adottare atti a contenuto generale (quale la circolare del 25 febbraio 2010) volte a predeterminare con valenza generale i contenuti e le modalità dell’esercizio dei richiamati poteri inibitori in relazione a tipologie omogenee di aree e di potenziali ostacoli.<br />	<br />
Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione al fatto che il divieto alla realizzazione di parchi eolici nell’ambito delle zone di traffico aeroportuale (ATZ) non sia stato sancito dal regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti del 2003 (regolamento emanato in attuazione delle previsioni di cui all’Annesso XIV ICAO in tema di definizione delle caratteristiche degli aeroporti e di definizione degli <i>standard</i> che riguardano la posizione di ostacoli rispetto alle superfici limite per garantire la manovra in sicurezza degli aerei).<br />	<br />
Anche in questo caso, pure a non voler sminuire la rilevanza sistematica delle previsioni di cui al richiamato regolamento (il quale rinviene la propria fonte legittimante nelle previsioni di cui al primo comma dell’articolo 707 cod. nav.), si ritiene che <u>le sue previsioni non impediscano comunque all’Ente di individuare <i>aliunde</i> – nel legittimo esercizio dei richiamati poteri di individuazione e prevenzione dei potenziali pericoli alla sicurezza dei traffici aerei –<i>ulteriori e diversi</i> vincoli e limitazioni, anche attraverso la predisposizione di atti a contenuto generale.<br />	<br />
</u>3.3. Occorre a questo punto domandarsi se gli atti impugnati in primo grado (e, segnatamente, il parere negativo del 28 marzo 2011) risultino affetti dai profili di illegittimità per eccesso di potere lamentati dalla società appellante anche in relazione al contenuto dello studio aeronautico versato in atti dalla medesima società appellante e dal quale sarebbe emersa la sostanziale assenza di impatti sulla sicurezza aerea per effetto della realizzazione dell’impianto eolico di cui in premessa.<br />	<br />
Al riguardo occorre premettere che, come correttamente osservato dai primi Giudici, le valutazioni effettuate dall’ENAC e prodromiche all’imposizione dei richiamati vincoli e limiti costituiscono esercizio di valutazioni tecniche, traducendo in relazione alla concreta vicenda i dettami desumibili da un patrimonio di conoscenze tecniche di carattere opinabile. Allo stesso modo, i primi Giudici hanno condivisibilmente confermato (sulla base di orientamenti ormai consolidati) che le richiamate valutazioni tecniche siano censurabili in sede giurisdizionale solo nel caso in cui la scelta tecnica in concreto adottata risulti palesemente irragionevole o incongrua, restando – comunque – escluso che il Giudice possa sostituire le determinazioni in tal modo adottate con le proprie valutazioni.<br />	<br />
Ebbene, riconducendo i princìpi appena richiamati alle peculiarità del caso di specie il Collegio ritiene che il parere negativo impugnato in primo grado non presenti aspetti di irragionevolezza e incongruità neppure avuto riguardo al contenuto e alle risultanze del più volte richiamato studio aeronautico di parte.<br />	<br />
Come si è detto in precedenza, il parere in questione ha sottolineato il potenziale pericolo per la navigazione aerea rappresentato dalla presenza di aerogeneratori di altezza variabile da 107 a 125 mt. a una distanza di circa 5 chilometri dall’aeroporto crotonese e posti nelle direttrici di decollo e di atterraggio.<br />	<br />
In particolare, il parere in questione ha rappresentato: i) che gli aerogeneratori in questione interessassero in varie misure le superfici di identificazione degli ostacoli posti a protezione del volo nell’aeroporto in questione; ii) che la realizzazione del parco avrebbe interferito con una specifica procedura di volo (VOR Z RWY 17); iii) che l’ubicazione prevista per gli aerogeneratori risultasse all’interno della zona di traffico aeroportuale (ATZ), nell’ambito della quale la più volte richiamata circolare ENAC del febbraio 2010 impedisce la realizzazione di parchi eolici.<br />	<br />
Ebbene, nella consapevolezza dei richiamati limiti al vaglio in sede giurisdizionale all’esercizio delle valutazioni tecniche, si ritiene che in tanto si sarebbe potuto revocare in dubbio la correttezza delle scelte adottate in parte qua dall’ENAC in quanto – anche sulla base del modello tecnico alternativo proposto nell’ambito dello studio aeronautico di parte – si fosse concluso nel senso che l’Ente avesse irragionevolmente imposto prescrizioni del tutto inadeguate al fine di conseguire il primario obiettivo oggetto delle sue valutazioni (<i>i.e.</i>: l’imposizione di prescrizioni finalizzate a prevenire in modo adeguato i potenziali pericoli per la navigazione aerea)<br />	<br />
Ebbene, all’esame degli atti di causa non emergono i lamentati profili di irragionevolezza.<br />	<br />
In particolare, <u>dall’esame dello studio aeronautico in questione </u>(il quale mira a confermare la sostanziale assenza di rischi per la sicurezza aerea connessi alla realizzazione del parco eolico per cui è causa) <u>non emergono elementi atti ad inferire l’irragionevolezza sotto il profilo tecnico delle prescrizioni impeditive poste dall’ENAC in relazione al primario obiettivo di garantire il massimo possibile livello di sicurezza e di impedire la realizzazione di potenziali pericoli per la navigazione aerea.<br />	<br />
</u>Al riguardo è sufficiente osservare che – per espressa ammissione della stessa società appellante – il modello tecnico alternativo trasfuso nel richiamato studio aeronautico avrebbe consentito l’installazione dei voluminosi aerogeneratori, nella consapevolezza per cui “<i>il sito su cui sorgerà il parco presenta un’esposizione al rischio aeronautica molto bassa</i>”.<br />	<br />
L’affermazione in questione risulta di per sé dirimente nel senso di confermare la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto l’Ente.<br />	<br />
Ed infatti, <u>in un settore – quale quello del traffico aereo &#8211; in cui il rischio di incidenti è quanto mai immanente e deve essere evitato con ogni mezzo possibile, il fatto che il rischio in questione sia “<i>molto basso</i>” non esime in alcun modo dall’intraprendere misure volte ad elidere ulteriormente tale rischio, sino a ridurlo pressoché a ‘<i>zero’</i>.<br />	<br />
</u>Del resto, nella relazione tecnica resa dall’ENAC nel corso del primo grado, è stato chiarito: <i>i</i>) che il progettato parco eolico, nella sua caratterizzazione di insieme di manufatti di dimensioni ragguardevoli – specie in altezza – e distribuiti su ampie aree del territorio, assumerebbe un significato di influenza rispetto alla navigazione aerea, non più ad effetto puntiforme, me nell’ambito di una superficie estesa, con una condizione peggiorativa per la complessiva sicurezza del trasporto aereo; <i>ii</i>) che dall’esame della relazione ambientale allegata al progetto emerge che il parco in questione dovrebbe essere realizzato contestualmente ad altri due parchi eolici limitrofi i quali impegnano i rilievi immediatamente adiacenti, “<i>con il risultato di una sostanziale manomissione del contesto orografico senza soluzione di continuità per un totale di [25] aerogeneratori che impegnerebbero la AS, la TOCS, la CS, la OHS e solo in parte risulterebbero esterni alla ATZ, ovvero più distanti di 5 NM dall’aeroporto</i>”.<br />	<br />
4. Per ragioni in parte analoghe a quelle esaminate in relazione al primo motivo deve altresì essere respinto il secondo motivo di appello<br />	<br />
Come si è anticipato in narrativa, con il motivo in questione si è lamentato che i primi Giudici avrebbero erroneamente omesso di considerare che le caratteristiche del progetto per cui è causa non avrebbero giustificato l’espressione di un parere radicalmente negativo (non sussistendo effettivi pericoli per la navigazione aerea), potendo giustificare – al più – la formulazione di meri rilievi tecnici finalizzati all’imposizione di semplici prescrizioni di integrazione progettuale.<br />	<br />
Il punto è che – per le ragioni dinanzi esposte <i>sub</i> 3 -, non può essere in radice condiviso il presupposto logico-fattuale da cui muove l’articolazione del motivo in parola (ci si riferisce al fatto che il progetto della società appellante non avrebbe comportato effettivi pericoli per la navigazione aerea), atteso che un siffatto rischio – per espressa ammissione della stessa appellante – era comunque connesso all’articolazione del progetto.<br />	<br />
Né la società appellante ha allegato ragioni o elementi atti ad inferire che l’imposizione di prescrizioni avrebbe potuto contribuire ad elidere <i>in toto</i> il richiamato rischio.<br />	<br />
Il motivo in questione, quindi, non può trovare accoglimento.<br />	<br />
5. Ed ancora, per le ragioni sin qui esaminate non può trovare accoglimento il terzo motivo di appello, con cui la società V. Energy ha sottolineato la presunta illegittimità della circolare del 25 febbraio 2010 per contrasto con il ‘Regolamento aeroporti’ ENAC del 2003 e con l’annesso XIV ICAO, nonché per incompetenza del Direttore generale alla sua adozione.<br />	<br />
Ebbene, quanto al primo aspetto (presunto contrasto con la pertinente normativa internazionale e nazionale) ci si limita a rimandare a quanto in precedenza esposto.<br />	<br />
Inoltre, non risulta fondato il motivo di doglianza (già articolato in primo grado e nella presente sede puntualmente riproposto) relativo alla presunta incompetenza del Direttore Generale dell’Ente all’adozione della circolare in questione.<br />	<br />
In contrario si osserva che, dal momento che la circolare in questione non presenta alcun elemento di contrasto con le pertinenti disposizioni del Codice della navigazione, con il ‘Regolamento aeroporti’ del 2003 e con l’Annesso XIV ICAO (né modifica in alcun punto le prescrizioni ivi contenute, limitandosi – piuttosto a specificarne le prescrizioni in relazione a una determinata tipologia di installazioni -) appare sufficiente l’adozione della stessa da parte del Direttore generale, senza la necessità di ratifica da parte del Consiglio di amministrazione dell’Ente.<br />	<br />
Si ritiene, in particolare, che attraverso l’adozione della circolare in questione, il Direttore generale si sia limitato ad esercitare un potere volto a garantire ‘l’unità di indirizzo tecnico-amministrativo’ nella gestione dell’Ente, conformemente alla previsione di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 3 giugno 1999 (recante ‘Approvazione dello statuto dell&#8217;Ente nazionale per l&#8217;aviazione civile’).<br />	<br />
6. Neppure può trovare accoglimento il quarto motivo di appello con cui (reiterando un analogo motivo già articolato in primo grado e non accolto dal T.A.R.) la società appellante lamenta che il parere negativo del 28 marzo 2011 sia caratterizzato da profili di eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />	<br />
Al riguardo ci si limita ad osservare che, in base a un consolidato orientamento dal quale non si rinvengono nel caso di specie ragioni per discostarsi, <b>la disparità di trattamento può essere in concreto affermata solo laddove sia dimostrata la sostanziale identità delle situazioni e delle statuizioni poste in comparazione e non anche nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – la parte ricorrente si limiti ad asserire (ma senza alcuna allegazione di carattere effettivamente probante) la pura e semplice esistenza di precedenti favorevoli per altri soggetti, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alla piena identità delle situazioni sottostanti.<br />	<br />
</b>7. Da ultimo, non può trovare accoglimento il quinto motivo di appello, con cui si è affermato che l’ENAC non fosse in radice competente a pronunciarsi in relazione alla richiesta di valutazione in ordine alla sussistenza di potenziali ostacoli, né sulle implicazioni di carattere informativo o sulle procedure strumentali di volo (trattandosi di aspetti che, in base alla l. 21 dicembre 1996, n. 665, risultano piuttosto demandate all’Ente Nazionale di Assistenza al Volo – ENAV).<br />	<br />
Al riguardo ci si limita ad osservare che gli atti dell’Ente nella presente sede contestati risultano certamente compatibili con l’ambito di competenze istituzionalmente demandate all’Ente in questione ai sensi dell’articolo 2 (‘Funzioni ed attività’) dello Statuto approvato con d.m. del 3 giugno 1999.<br />	<br />
In particolare, le attività in questione rientrano nell’ambito dei poteri in tema di “<i>regolamentazione tecnica, certificazione, attività inerenti ai provvedimenti di autorizzazione, concessione e licenze, nonché coordinamento, controllo, ispezione e attività sanzionatoria in materia di (…) installazioni, servizi e attività aeroportuali, sicurezza operativa degli aeroporti e delle avio superfici, sicurezza del volo e del trasporto aereo (…)</i>” di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del richiamato Statuto.<br />	<br />
Pertanto, anche il motivo in questione deve essere respinto.<br />	<br />
8. Per le ragioni sin qui esaminate il ricorso in appello deve essere respinto.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, anche in considerazione della complessità e parziale novità delle questioni coinvolte dalla presente decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Vito Carella, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-11-2013-n-5291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2013 n.5291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2012 n.5291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-20-12-2012-n-5291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-20-12-2012-n-5291/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-20-12-2012-n-5291/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2012 n.5291</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata Pompeo Sergio (Avv.ti Francesco Vecchione e Maurizio Silvestro) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale) sul diniego di rinnovo della licenza di pubblica sicurezza 1. Autorizzazione e Concessione – Licenze di pubblica sicurezza – Requisiti di affidabilità – Valutazione – Fattispecie 2. Autorizzazione e Concessione– Licenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-20-12-2012-n-5291/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2012 n.5291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-20-12-2012-n-5291/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2012 n.5291</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata<br /> Pompeo Sergio (Avv.ti Francesco Vecchione e Maurizio Silvestro) c. Ministero dell’Interno  (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego di rinnovo della licenza di pubblica sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e Concessione – Licenze di pubblica sicurezza – Requisiti di affidabilità – Valutazione – Fattispecie   	</p>
<p>2. Autorizzazione e Concessione– Licenze di pubblica sicurezza– Congrua e adeguata istruttoria –Necessità &#8211; Diniego di rinnovo- Motivazione-Vincoli di parentela con persone pregiudicate – Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale. (1)	</p>
<p>2. La valutazione dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni di guardia giurata  va esercitata da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza: ne deriva che l’Amministrazione non può  limitarsi ad evidenziare solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi . (2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1).cfr. T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017<br />	<br />
(2). cfr. Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt.60 e 74 cod. proc. ammin., sul ricorso numero di registro generale 4728 del 2012 proposto dal Sig. Pompeo Sergio, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Vecchione e Maurizio Silvestro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, Via A. De Gasperi n.45; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Istituto di Vigilanza Privata La Vigilante S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione, del decreto del prefetto di napoli del 9/10/2012 di rigetto dell’istanza di rinnovo del decreto di guardia giurata.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui il ricorrente espone che nel 2004 diveniva guardia particolare giurata in servizio presso l’Istituto di Vigilanza Privata “La Vigilante”; nel 2009 veniva denunciato per violazione dell’art.474 cp ma, anche sulla base della sussistenza dei suoi requisiti, otteneva il rinnovo per gli anni 2010 e 2011, finchè in occasione del rinnovo per l’anno 2012 veniva avviato il procedimento per il diniego sempre sul presupposto della denuncia del 2009;<br />	<br />
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />	<br />
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 13 dicembre 2012, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;<br />	<br />
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, nonché dall’art.74 cod. proc. ammin., essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;<br />	<br />
Ritenuto in via preliminare di sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017);<br />	<br />
Ritenuto, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, di dover ribadire (ex plurimis, 17.2.2012, n.845; 15.11.2011, n.5361; 16.3.2011, n.1482; 8.2.2011, n.744) che per ottenere la licenza (&#8220;approvazione&#8221;) di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 8-13 T. U. 18 giugno 1931 n. 773, ma che comunque la valutazione dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare va esercitata da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n.3709);<br />	<br />
Considerato che, ad esempio, la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478); l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540);<br />	<br />
Ritenuto, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, che il ricorso sia fondato, ove si consideri la sussistenza di un unico pregiudizio già in costanza delle istruttorie espletate dall’Amministrazione in occasione dei rinnovi per gli anni 2010 e 2011, ragion per cui emerge la palese sproporzione tra il fatto oggetto di contestazione e la sanzione del diniego di rinnovo del decreto di guardia giurata, risultando pertanto fondate le censure dedotte in sede ricorsuale quanto ai necessari accertamenti da espletarsi nei confronti di un soggetto circa la mancanza da parte del medesimo del requisito della buona condotta, per cui la Sezione ritiene che in simili circostanze (ex multis, cfr.6.7.2011, n.3574; 30.6.2011, nn.3499 e 3498; 4.5.2011, n.2454; 13.5.2010, n.4820) sia mancata una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che, per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;<br />	<br />
Ritenuto, infine, che sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate &#8211; per disporre la compensazione delle spese di giudizio, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/12/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-20-12-2012-n-5291/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2012 n.5291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/12/2011 n.5291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-12-2011-n-5291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-12-2011-n-5291/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-12-2011-n-5291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/12/2011 n.5291</a></p>
<p>Non va sospesa la nota con cui l&#8217;AUSL ha comunicato ad un Centro Medico che &#8220;in base al quadro normativo vigente le uniche figure che possono intervenire direttamente sulla persona per trattare problemi di natura osteoarticolare sono i soggetti muniti dei titoli riconosciuti dalla legge (attualmente laurea in Medicina e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la nota con cui l&#8217;AUSL ha comunicato ad un Centro Medico che &#8220;in base al quadro normativo vigente le uniche figure che possono intervenire direttamente sulla persona per trattare problemi di natura osteoarticolare sono i soggetti muniti dei titoli riconosciuti dalla legge (attualmente laurea in Medicina e chirurgia … e Fisioterapia con attività avente solo natura terapeutica)&#8230; Non è pertanto legittima l&#8217;attività nella struttura dell&#8217;Osteopata indicato nella dotazione organica&#8221;, ed inoltre che il “titolo di Osteopata … non è attualmente riconosciuto dall&#8217;ordinamento italiano come professione sanitaria&#8221;; Considerato che i provvedimenti impugnati , con riferimento ai vincoli imposti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 (requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l&#8217;esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) per autorizzare l’esercizio delle strutture sanitarie, impediscono alla parte solo di esercitare l’attività di osteopata presso il Centro medico, ma non di svolgere tale attività presso uno studio professionale privato; Rilevato che dagli atti risulta una collaborazione limitata della parte presso la suddetta struttura, per cui è presumibile che i dichiarati redditi da lavoro derivino da attività svolta con altre modalità organizzative. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05291/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09019/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9019 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Michele Bottali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Raffaello Perfetti, con domicilio eletto presso Studio Legale Chiomenti in Roma, via xxiv Maggio N. 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma- Dipartimento di Sanità</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Luigi Braschi, Giorgio Pagliari, con domicilio eletto presso Francesco Luigi Braschi in Roma, viale Parioli, 180; <b>Servizio Sanitario Regionale &#8211; Emilia Romagna &#8211; Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Regione Emilia Romagna</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Centro Medico Ecr S.Apollonia</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00334/2011, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI OSTEOPATA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma- Dipartimento di Sanità;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellata l’avvocato Sanino su delega di Braschi;	</p>
<p>Considerato che, allo stato, le censure avverso l’ordinanza appellata non appaiono di evidente fondatezza;<br />	<br />
Considerato, altresì, che i provvedimenti impugnati in primo grado, con riferimento ai vincoli imposti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per autorizzare l’esercizio delle strutture sanitarie, impediscono all’appellante solo di esercitare l’attività di osteopata presso il Centro medico ECR S.Apollonia di Parma, ma non di svolgere tale attività presso uno studio professionale privato;<br />	<br />
Rilevato che dagli atti risulta una collaborazione limitata dell’appellante presso la suddetta struttura,per cui è presumibile che i dichiarati redditi da lavoro derivino da attività svolta con altre modalità organizzative;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che non sussiste il prospettato danno grave ed irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9019/2011).	</p>
<p>Spese di lite compensate tra le parti per la presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere	</p>
<p>Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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