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	<title>5288 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5288 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.5288</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-28-8-2020-n-5288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-28-8-2020-n-5288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.5288</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI: (Società  Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Romanucci e Paola Romanucci, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Pia Domanico in Roma, via Velletri, n. 24, contro la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-28-8-2020-n-5288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.5288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-28-8-2020-n-5288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.5288</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Società  Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Romanucci e Paola Romanucci, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Pia Domanico in Roma, via Velletri, n. 24, contro la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Carone Fabiani e Pietro Referza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Enrico Accinni, n.63, il Comune di Colonnella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tonino Cellini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 47, nonchè, a seguito di rinuncia al mandato da parte dello stesso, dall&#8217;avvocato Andrea Sortino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Dinelli in Roma, via Dandolo, n. 19/A, la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217; istituto dell&#8217; accertamento di conformità  e  l&#8217; istituto della variante in corso d&#8217;opera: nozioni e differenze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; cd accertamento di conformità  e variante in corso d&#8217;opera &#8211; nozioni e differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;istituto del cd. accertamento di conformità , o sanatoria ordinaria, nella disciplina dell&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 (ma ancor prima in quella dell&#8217;art. 13 della l. n. 47/1985), concerne la legittimazione postuma dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull&#8217;utilizzo del territorio, non solo vigente al momento dell&#8217;istanza di sanatoria, ma anche all&#8217;epoca della loro realizzazione. La sanabilità  dell&#8217;intervento, in altri termini, presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non potrà  non scattare la potestà  sanzionatorio &#8211; repressiva degli abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001. Anzi, proprio la doverosità  dell&#8217;esercizio di siffatta potestà , costantemente affermata dalla giurisprudenza, rafforza la prescrizione della sanabilità , attraverso gli artt. 13 e 36, delle sole violazioni formali. Non può ammettersi, infatti, a pena di introdurre una contraddizione all&#8217;interno dello stesso corpus legislativo, che il legislatore da un lato imponga all&#8217;Amministrazione di reprimere e sanzionare gli abusi edilizi, dall&#8217;altro acconsenta a violazioni sostanziali della normativa del settore, quali rimangono &#8211; sul piano urbanistico &#8211; quelle conseguenti ad opere per cui non esista la cd. doppia conformità , dovendosi aver riguardo al momento della realizzazione dell&#8217;opera per valutare la sussistenza dell&#8217;abuso.</em><br /> <em>La cd. variante in corso d&#8217;opera costituisce invece una modalità  per adeguare un progetto in itinere prima della chiusura dei lavori ad esigenze pratiche riscontrate in corso di esecuzione. L&#8217;art. 22, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 380/2001 prevede a tale riguardo che esse costituiscano &#8220;parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell&#8217;intervento principale&#8221; e siano realizzabili mediante d.i.a. (oggi s.c.i.a.) quelle che &#8220;non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d&#8217;uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell&#8217;edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire&#8221;. La norma è stata successivamente novellata dall&#8217;art. 30, comma 1, lett. e), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, indi dall&#8217;art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito a sua volta con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164 e, da ultimo, dall&#8217;art 3, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, sicchè il riferimento alla modifica della sagoma rileva solo qualora si tratti di edificio sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/08/2020<br /> <strong>N. 05288/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06069/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6069 del 2010, proposto dalla Società  -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Romanucci e Paola Romanucci, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Pia Domanico in Roma, via Velletri, n. 24,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Carone Fabiani e Pietro Referza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Enrico Accinni, n.63,<br /> il Comune di Colonnella, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tonino Cellini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 47, nonchè, a seguito di rinuncia al mandato da parte dello stesso, dall&#8217;avvocato Andrea Sortino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Dinelli in Roma, via Dandolo, n. 19/A,<br /> la Regione Abruzzo, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente permesso di costruire in sanatoria e variante in corso d&#8217;opera.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-, del Comune di Colonnella e della Regione Abruzzo;<br /> Vista l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS-della sez. IV di questo Consiglio di Stato;<br /> Vista la richiesta di rimessione in termini versata in atti dal Comune di Colonnella in data 9 maggio 2020, mai revocata;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 luglio 2020 tenutasi con le modalità  di cui alla normativa emergenziale di cui all&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge con modificazioni dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2020, n. 70, il Cons. Antonella Manzione e dati per presenti, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i difensori delle parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con l&#8217;appello in esame la Società  -OMISSIS-. (d&#8217;ora in avanti, per comodità , solo la Società ), proprietaria di un terreno alla contrada &#8220;-OMISSIS-&#8221; nel Comune di Colonnella sul quale ha edificato un complesso immobiliare giusta permesso di costruire n. -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per l&#8217;Abruzzo, n. 572 del 16 dicembre 2009, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla controinteressata, signora -OMISSIS-, per l&#8217;annullamento del provvedimento del 2 maggio 2006, concernente contestuale sanatoria e variante in corso d&#8217;opera relativi ad interventi sullo stesso.<br /> 2. La sentenza appellata ha evidenziato da un lato la insanabilità  delle opere, realizzate su sedime non di proprietà , tanto che la sanatoria aveva un&#8217;efficacia espressamente condizionata alla demolizione di parte di esse; dall&#8217;altro, l&#8217;impossibilità  di agire in variante rispetto ad una progettualità  non assentita, in quanto difforme da quella di cui al permesso edilizio originario, che teneva conto di indici di edificabilità  calcolati in base ad una superficie complessiva, poi riscontrata non corrispondente al vero ( mq. 3.052, laddove quella effettiva era pari a mq. 2.669). Da qui, la configurazione di un&#8217;ipotesi di &#8220;variazione essenziale&#8221;, necessitante in quanto tale di autonomo permesso di costruire.<br /> 3. La decisione è contestata con una pluralità  di articolati motivi. L&#8217;errore di fatto sotteso all&#8217;intera impostazione della stessa, in particolare, sarebbe da rinvenire nella allocazione dei singoli interventi effettuati sul complesso nella sua interezza alla sanatoria, piuttosto che alla variante, con ciò disconoscendone indebitamente la assentibilità . Quanto alla variante, poi, la sua natura &#8220;pura&#8221;, anzichè &#8220;essenziale&#8221;, riveniente dalla sostanziale omogeneità  dell&#8217;intervento rispetto alla progettualità  originaria, renderebbe da una parte inammissibile il ricorso di primo grado, per mancata impugnativa a tempo debito del permesso di costruire del 2004; dall&#8217;altra, del tutto legittima la scelta di avallo perpetrata dal Comune procedente. Ciò sia alla luce della normativa nazionale (art. 32 del T.U. sull&#8217;edilizia) che regionale (art. 5 della l.r. 13 luglio 1989, n.52). In conclusione, le variazioni al progetto originario, compresa la rettifica della superficie del lotto, le conseguenti riduzioni delle superfici edificabili e le modeste modifiche della sagoma dell&#8217;edificio, considerate sia singolarmente, sia nel risultato complessivo dell&#8217;organismo edilizio, dovevano qualificarsi varianti comuni, e, perciò, in parziale difformità  al progetto ed al permesso originari, sia nel profilo oggettivo ed ontologico, sia nel profilo ed agli effetti giuridici. Quanto all&#8217;asserito debordamento del muro di recinzione rispetto al confine della proprietà , ferma restando la preventivata demolizione in variante, e non in sanatoria, si tratterebbe di una pertinenza, e non di una porzione dell&#8217;edificio, al pari delle scale esterne e degli ingressi pedonali e carrabili. D&#8217;altro canto, la strutturazione complessa del provvedimento risponderebbe ad esigenze di economia procedimentale, da ultimo consacrate negli artt. 21 <em>octies</em> e 21 <em>nonies</em> della l. n. 241/1990, che avrebbero imposto di salvare gli effetti dell&#8217;atto, anzichè pregiudicare anche economicamente il costruttore, dando applicazione sostanziale, seppure in forma sintetica, alla funzione dell&#8217;istituto della sanatoria e della vigilanza sull&#8217;attività  edilizia in genere, in relazione ad un organismo edilizio (il progetto ridotto) che, in sè, il Comune avrebbe potuto assentire <em>ab origine</em>. Non esisterebbe, infine, alcun vincolo di natura idrogeologica la cui tutela sia affidata alla Provincia, nè violazioni del coefficiente di impermeabilizzazione, nè, in genere, del Regolamento edilizio e delle disposizioni urbanistiche vigenti.<br /> In data 27 aprile 2020 la Società  versava altresì¬ in atti la determina n. -OMISSIS-con la quale il responsabile dell&#8217;ufficio tecnico del Comune di Colonnella, preso atto dell&#8217;avvenuta reiezione della propria domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza, presentata in via incidentale (ordinanza n. -OMISSIS-della sez. IV di questo Consiglio di Stato, citata in epigrafe), demandava all&#8217;Agenzia del territorio la stima delle opere, al fine di quantificare la sanzione pecuniaria dovuta ai sensi dell&#8217;art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.<br /> 4. Si è costituita in giudizio l&#8217;originaria ricorrente in primo grado, per contestare la prospettazione di parte e riproporre i motivi di doglianza non valutati dal T.A.R. perchè assorbiti negli altri, senza peraltro presentare allo scopo apposito appello incidentale. In particolare, nel ribadire la correttezza della sentenza impugnata, ha tuttavia evocato il contrasto dell&#8217;intervento conseguente alla demolizione del muro di contenimento con le N.T.A vigenti, avendo essa comportato una radicale modifica progettuale, avuto riguardo agli accessi ai garage, realizzati in dispregio delle regole sulla pendenza massima, nonchè alle scalinate pedonali, incompatibili con la normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche. Di ciò sarebbe ampio riscontro documentale nella d.i.a. successivamente presentata dalla Società  (19 giugno 2006) per &#8220;ottemperare&#8221; alle indicazioni previste nell&#8217;atto impugnato, nonchè nella consulenza tecnica d&#8217;ufficio disposta nell&#8217;ambito di un procedimento penale scaturito con riferimento alla medesima fattispecie, proprio in relazione alle dichiarazioni apparentemente non veritiere contenute nelle istanze di parte. Risulterebbe infine confermata la mancanza del nulla osta idrogeologico, avendo l&#8217;Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo, il cui provvedimento prot. n. -OMISSIS-era stato erroneamente equiparato, nel permesso rilasciato, alla prescritta autorizzazione idrogeologica, chiarito con nota del -OMISSIS-, trasmessa all&#8217; ufficio tecnico comunale, di non aver rilasciato alcun nulla osta, ma solo indicato &#8220;<em>mere modalità  di esecuzione dei lavori ai sensi dell&#8217;art. 20 comma 3 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126</em>&#8221; e &#8220;<em>nei soli riguardi tecnico forestali, fatto salvo ogni eventuale diritto di terzi ed autorizzazione di competenza</em>&#8220;.<br /> 5. Si è costituito altresì¬ il Comune di Colonnella, con atto di stile. Con successiva memoria in controdeduzione, in difesa dell&#8217;operato dei propri uffici, ha sostanzialmente avallato la prospettazione della Società  appellante. Ha pertanto riproposto anch&#8217;esso l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso originario in quanto il permesso di costruire in variante e sanatoria del 2006 oggetto del processo non avrebbe dovuto essere considerato un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello del 2004. Quanto alle altre violazioni, ha ricordato come non si porrebbero pìù problemi di distanza dalla sede stradale, giusta l&#8217;avvenuta decadenza del relativo vincolo, sostanzialmente espropriativo, per decorrenza del termine; non sussisterebbe alcun vincolo idrogeologico, in quanto quello riveniente dal Piano territoriale paesaggistico (P.T.P.) della Provincia di Teramo costituirebbe indicazione per il Comune nella redazione del P.R.E., non disposizione di diretta applicazione per i singoli lotti, come chiarito dal dirigente del V Settore della Provincia di Teramo con propria nota n. -OMISSIS-; la percentuale di impermeabilizzazione del terreno sarebbe infine ampiamente rispettata.<br /> Si è costituita infine la Regione Abruzzo, esclusivamente con atto di stile.<br /> In vista dell&#8217;odierna udienza, differita su istanza del Comune medesimo, come da verbalizzazione alla precedente del 9 giugno 2020, sono stati versati in atti ulteriori documenti, ovvero prodotte note, al precipuo scopo di evidenziare la delicatezza della vicenda, che vede le unità  immobiliari di cui si compone il complesso di cui è causa ormai alienate a singoli proprietari.<br /> La Società  a sua volta ha versato in atti la sentenza del Tribunale di Teramo, sezione staccata di Giulianova, n. -OMISSIS-, con la quale sono stati assolti tutti i dichiaranti la situazione di fatto sottesa alla richiesta di sanatoria e variante perchè il fatto non costituisce reato ovvero per non averlo commesso. Da ultimo, ha ribadito la propria prospettazione nella memoria del 23 giugno 2020 e versato in atti note sostitutive di discussione in data 27 luglio 2020.<br /> 6. Alla pubblica udienza del 28 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.<br /> DIRITTO<br /> 7. Il Collegio ritiene l&#8217;appello infondato, e come tale da respingere.<br /> 8. Preliminarmente si rende necessaria una breve ricostruzione della fattispecie, che interseca plurime problematiche in fatto e in diritto in ragione della stratificazione delle istanze di parte per la realizzazione del medesimo complesso immobiliare e delle risposte, tutt&#8217;affatto chiare e coerenti tra di loro, del Comune di Colonnella (si pensi, a mero titolo di esempio, all&#8217;originaria reiezione delle istanze di &#8220;variante&#8221; o &#8220;sanatoria&#8221; -anche in tale circostanza non ne era chiaro il contenuto- presentate in data 30 agosto 2005 e 8 settembre 2005, di cui non è pìù traccia nell&#8217;atto impugnato, neanche allo scopo di evidenziare gli accorgimenti posti in essere dalla parte per superare le ravvisate criticità ). Occorre altresì¬ precisare che gli articolati motivi di appello, se si eccettuano singole questioni di vincolo (idrogeologico) ovvero di rispetto di specifiche disposizioni urbanistiche (percentuale di impermeabilizzazione imposta, pendenza delle rampe di accesso, scalinate, peraltro non scrutinate espressamente dal primo giudice) possono essere esaminati congiuntamente, una volta individuata correttamente la cornice giuridica di riferimento. In sintesi, la ipertrofica e spesso non del tutto chiara ricostruzione di parte, riproduce l&#8217;altrettanto ambiguo contenuto delle istanze originarie, connotate dalla mancata distinzione dei singoli interventi, così¬ da rimettere all&#8217;Amministrazione prima, al giudice poi, la loro corretta sistematizzazione. Manca, cioè, in atti, quella chiara linea di demarcazione non tanto e non solo tra ciò che è stato sanato e ciò di cui si è assentita la variazione; bensì¬, pìù a monte, tra ciò che si è chiesto di sanare e ciò che, invece, si voleva variare, che la Società  pretenderebbe dal giudice. Al contrario, rileva la Sezione, l&#8217;onere di esplicitare il contenuto delle proprie istanze, sì¬ da renderle intellegibili, a maggior ragione in ambito urbanistico-edilizio, governato da regole certe funzionali allo sviluppo armonico del territorio, non può che gravare sul richiedente. Le specificazioni progettuali, cui corrispondono distinte tipologie definitorie, si palesano necessarie, non essendo ammesso alcun pressapochismo descrittivo, siccome viceversa emergente da tutti gli atti di causa, nonchè, da ultimo, dalla formulazione dell&#8217;appello, che in singoli passaggi diversifica ciascun intervento, salvo in altri perpetrare nuovamente la commistione tra gli stessi, enfatizzando la natura unitaria dell&#8217; &#8220;organismo&#8221; finale, quale manufatto comunque rispettoso della disciplina urbanistica del territorio. Come risulterà  meglio chiarito nel prosieguo, l&#8217;apparente certezza della linea di demarcazione tra ciò che si voleva sanare e ciò che si voleva variare, riepilogata in una sorta di quadro sinottico a pag. 23 dell&#8217;appello, in chiave critica rispetto alla diversa ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, finisce per svanire nello sviluppo successivo del gravame, ove la necessità  di dequotare la affermata &#8220;variazione essenziale&#8221; a variante semplice impinge necessariamente nella descrizione complessiva dell&#8217;intervento, riduttivo delle dimensioni originarie, conformativo alle effettive potenzialità  edificatorie del terreno, adeguato al contesto riconfigurato con riferimento alla cornice territoriale e agli elementi architettonici qualificanti e dunque proprio per questo completamente diverso da quello assentito con il permesso di costruire originario.<br /> La finalità  correttiva che ha ispirato l&#8217;intera modifica, non potendo la riduzione della superficie edificabile e la necessità  di arretrare il muro di recinzione/contenimento dalla sede stradale non implicare un riassetto complessivo dell&#8217;intervento emerge in particolare proprio con riferimento alle demolizione di quest&#8217;ultimo, non menzionata nella ridetta tabella riepilogativa, ma della quale si contesta comunque l&#8217;avvenuta riconduzione all&#8217;istanza di sanatoria da parte del primo giudice; salvo poi proporne un vero e proprio stralcio dall&#8217;intervento complessivo, in quanto riferita a mera pertinenza, inidonea ad incidere sul regime di sanabilità  delle altre opere. Il tutto peraltro senza chiarire in che modo l&#8217;intervento sarebbe poi stato regolarizzato, al pari del resto degli altri adeguamenti effettuati sull&#8217;edificio (balconi, scale), per minimizzare l&#8217;inserimento nel contesto dei quali egualmente si tenta di segmentarne la portata, separandoli dall&#8217;opera complessiva. Nè ridetta regolarizzazione può individuarsi nella d.i.a. successivamente presentata &#8220;in ottemperanza&#8221; alla variante/sanatoria, pur avendo la stessa ad oggetto la &#8220;<em>ricostruzione del muro di contenimento sul lato nord con la definizione dei nuovi accessi, le nuove rampe di scale e le recinzioni</em>&#8220;, non essendo ipotizzabile che un titolo edilizio, quale che ne sia la natura, necessiti, per avere piena efficacia, di un ulteriore titolo edilizio, salvo quest&#8217;ultimo si riferisca a diversi interventi estranei ed eterogenei rispetto al contenuto del primo.<br /> Ad avviso del Collegio, l&#8217;intera ricostruzione dell&#8217;appellante appare dunque viziata dal tentativo di sfruttare l&#8217;unicità  del contenitore, improvvidamente utilizzato dal Comune di Colonnella per assecondarne le richieste senza farsi carico di individuare i presupposti di ciascuno degli atti rilasciati, per duplicarne la funzione in maniera osmotica, sì¬ da sanare o variare l&#8217;intervento, in singole parti e nella sua globalità , contestualmente e promiscuamente, in dispregio dei limiti concettuali e dogmatici rivenienti dall&#8217;esatto inquadramento di ciascuno dei due istituti invocati.<br /> 9. La Società  appellante, dunque, ha realizzato un complesso immobiliare in località  &#8220;Contrada -OMISSIS-&#8221; in forza del permesso di costruire n. -OMISSIS-. La superficie edificabile assentita veniva calcolata in mq. 1.523,40 sulla base di quella catastale dichiarata, pari a mq. 3.052. Il fabbricato era costituito da un piano interrato con destinazione autorimesse e fondaci, un piano terra destinato a residenze per complessivi mq. 707,20 e n. 9 appartamenti, un piano primo destinato a residenze per complessivi mq. 631,80 e n. 9 appartamenti, un piano secondo destinato a residenze per complessivi mq. 184,00 e n. 4 appartamenti, con copertura piana. La struttura architettonica era composta da tre corpi di fabbrica sfalsati in altezza l&#8217;uno rispetto all&#8217;altro a seguire l&#8217;andamento del terreno. In data 31 agosto 2005 e 8 settembre 2005 venivano presentate le due istanze giÃ  richiamate <em>sub</em>§ 8, definite di varianti ancorchè non ne risulti affatto chiara l&#8217;effettiva finalità , con le quali si ipotizzava una notevole riduzione dell&#8217;immobile, anche in termini di numero di appartamenti inclusi nello stesso, entrambe respinte dal Comune in data 9 dicembre 2005. <em>Medio tempore</em>, il Comune interveniva altresì¬ in vigilanza con due distinte sospensioni dei lavori, rispettivamente in data 5 ottobre 2005, per rilevata assenza del nulla-osta per il vincolo idrogeologico; indi in data 22 novembre 2005, a seguito di rilievo celerimetrico effettuato dal proprio tecnico incaricato, che aveva accertato come le superfici del lotto di proprietà  fossero inferiori rispetto a quanto riportato nelle superfici catastali (mq. 2.669,00), e che aveva altresì¬ rilevato come il muro di contenimento e recinzione posto sul lato nord ricadesse per la parte pìù ad est per circa m.1,10 su zona destinata a strada.<br /> Per completezza, va peraltro rilevato come nell&#8217;atto impugnato la superficie finale sia stata ulteriormente ridotta dalla Società  &#8220;in via collaborativa&#8221;, portandola a mq. 2.612,00 per effetto della detrazione di mq. 57, relativi alla strada di piano, originariamente inclusi nel computo per ritenuta decadenza del relativo vincolo, giusta decorrenza dei termini di legge.<br /> L&#8217;atto impugnato nell&#8217;odierno procedimento consegue ad un&#8217;ulteriore istanza di parte, in data 3 gennaio 2006, di sanatoria e variante, peraltro priva di elaborati progettuali &#8220;quotati&#8221; (idonei, cioè, a rendere calcolabile la superficie effettiva del lotto e la percentuale di superficie edificabile), siccome stigmatizzato dal consulente d&#8217;ufficio nel parallelo processo penale scaturito dalla vicenda. Il Comune tuttavia, senza richiedere alcun chiarimento integrativo, ha rilasciato l&#8217;atto &#8220;a contenuto plurimo&#8221; in contestazione, con il quale ha contestualmente accolto sia l&#8217;istanza di sanatoria, che quella di variante, senza tuttavia specificare quale parte del provvedimento (e conseguentemente, dell&#8217;intervento) riferire all&#8217;una e quale all&#8217;altra. La inevitabile confusione &#8211;<em>rectius</em>, ambiguità &#8211; conseguitane ben fa comprendere la difesa civica nel giudizio di primo grado, laddove sostanzialmente ammette la portata radicalmente innovativa delle opere effettuate, sì¬ da fare insorgere la Società  appellante a difesa della inammissibilità  dell&#8217;integrazione postuma di un provvedimento, asseritamente chiaro nei suoi diversi postulati. Chiarezza evidentemente non così¬ incontestabile, se la stessa Amministrazione procedente ha finito per fornire una così¬ divergente lettura dello stesso.<br /> Va infine ricordato come al momento della richiesta della sanatoria il piano secondo non era tamponato e quindi, secondo la ricostruzione di parte, non si configurava l&#8217;esistenza di superficie edificata (o volumetria) per lo stesso: ciò spiega, ritiene la Sezione, la successiva modifica di destinazione d&#8217;uso, cristallizzando la superficie in quella giÃ  edificata, pari a mq. 1.305,70, così¬ da garantire il rispetto del limite di mq. 1.306,00, rivenienti dall&#8217;indice di zona pari a 0,5 mq./m, moltiplicato per l&#8217;estensione della superficie del lotto, a quel punto definitivamente individuata in mq. 2.612.<br /> 10. Afferma dunque la Società  che la distorta ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure risentirebbe della contestata natura di atto a contenuto plurimo del provvedimento del 3 maggio 2006. In particolare, erroneamente sarebbe stata ascritta alla richiesta di sanatoria la demolizione del muro di contenimento, che invece, in quanto solo progettata al momento della presentazione dell&#8217;istanza, avrebbe dovuto essere assentita in variante. Ancor pìù in dettaglio, la sanatoria avrebbe riguardato tutto quanto giÃ  effettuato, ovvero la diminuzione delle superfici di copertura del suolo, con conseguente riduzione della lunghezza dell&#8217;intero fabbricato di m. 2,50 e delle superfici utili di piano da mq. 1523,40, a 1305,40, sì¬ da renderle compatibili con la ridotta superficie fondiaria. A ciò sarebbe conseguita altresì¬ la diminuzione delle unità  abitative, passate da un totale di 22 a 17 e varie modifiche interne. La modifica della sagoma dell&#8217;edificio deriverebbe dunque sia dalla ricordata riduzione della lunghezza del fabbricato, che da ampliamenti dei balconi e degli accessi ai tre corpi di fabbrica. La variante invece avrebbe riguardato solo la sostituzione della tipologia della copertura, trasformata da piana in a falde, con conseguente modifica di destinazione d&#8217;uso del sottotetto. Infine, alla variante e non alla sanatoria, sarebbe da ascrivere la demolizione e il successivo arretramento del muro di recinzione, che oltre tutto, in quanto fisicamente e strutturalmente distinto dall&#8217;edificio principale, non avrebbe comunque potuto incidere sulla sanabilità  dello stesso.<br /> 11. La ricostruzione, nella misura in cui omette di evidenziare la finalizzazione di tutti gli interventi al superamento della violazione degli indici di edificabilità  contenuta nel permesso di costruire del 2004, e quindi la loro complessiva abusività , non è condivisibile.<br /> 12. Il T.A.R. per l&#8217;Abruzzo ha rilevato come l&#8217;atto impugnato (pur unitario nella forma) «<em>avrebbe una duplice valenza, di sanatoria e di variante secondo le ordinarie tecniche giuridiche dell&#8217;atto plurimo</em>»: essendo tale ricostruzione la tesi dello stesso Comune procedente, si è così¬ confutato sul punto l&#8217;assunto della ricorrente, che ne rilevava l&#8217;intrinseca illegittimità . Nessuna pregiudiziale sistematica alla confluenza in un unico provvedimento di due distinte finalità  è dato dunque rinvenire nella ricostruzione del primo giudice, che non a caso sviluppa la propria argomentazione distintamente per l&#8217;uno e per l&#8217;altro degli atti che lo compongono, senza evidenziare alcun riverbero di illegittimità  derivata da tale sommatoria <em>ex se</em> considerata. Circostanza questa, rileva ancora il Collegio, meritevole di precisazioni, nel senso meglio esplicitato nel prosieguo.<br /> Afferma la Sezione come in effetti non sia ravvisabile alcun principio o norma che precluda una simile ipotesi. L&#8217;ordinamento contempla, anzi, pacificamente la categoria degli atti a contenuto plurimo, cui è riconducibile quello impugnato, caratterizzati da un&#8217;unitarietà  solo formale, ma non anche sostanziale, in quanto scindibili in molteplici atti di diverso contenuto, indipendenti l&#8217;uno dall&#8217;altro (cfr. T.A.R. per la Campania, sez. VIII, 17 febbraio 2010, n. 8718).<br /> Ciò che occorre valutare tuttavia è la compatibilità  in concreto della coesistenza di tali atti in quello che li riunisce, ovvero, pìù semplicemente, la mantenuta possibilità  che ciascuno esplichi la sua finalità , senza attingerla ai contenuti dell&#8217;altro, a maggior ragione ove eterogeneo finanche nei presupposti.<br /> Nel caso di specie, dunque, l&#8217;atto avrebbe la duplice e distinta funzione di sanare <em>ex</em> art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 parte delle opere in quanto realizzate in difformità  dalla progettualità  di cui al permesso di costruire del 2004 e di legittimare in variante quella ancora da realizzare. Senza tuttavia tenere conto che la variante presuppone ontologicamente un progetto assentito, che non può identificarsi in quello di cui si è chiesto nel contempo l&#8217;avallo postumo, stante la riscontrata illegittimità  di quello originario.<br /> Da qui l&#8217;affermazione del giudice di prime cure in forza della quale non è assentibile un aggiustamento necessario a ricondurre a legalità  il permesso di costruire del 2004, irrimediabilmente viziato dall&#8217;erronea rappresentazione della realtà . La circostanza che tale errato dato di partenza sia stato dichiarato incolpevolmente, ovvero, pìù propriamente, senza dolo, in quanto tratto dalle carte catastali, siccome affermato dal giudice penale (sentenza del Tribunale di Teramo, cit<em>. supra</em>) non ne implica il superamento, essendo in forza dello stesso falsata l&#8217;intera configurazione del manufatto, sia in termini di estensione, che di allocazione sul lotto di riferimento.<br /> 12.1. L&#8217;istituto del cd. accertamento di conformità , o sanatoria ordinaria, nella disciplina dell&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 (ma ancor prima in quella dell&#8217;art. 13 della l. n. 47/1985), concerne la legittimazione postuma dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull&#8217;utilizzo del territorio, non solo vigente al momento dell&#8217;istanza di sanatoria, ma anche all&#8217;epoca della loro realizzazione. La sanabilità  dell&#8217;intervento, in altri termini, presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non potrà  non scattare la potestà  sanzionatorio &#8211; repressiva degli abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001. Anzi, proprio la doverosità  dell&#8217;esercizio di siffatta potestà , costantemente affermata dalla giurisprudenza, rafforza quanto appena detto circa la sanabilità , attraverso gli artt. 13 e 36, delle sole violazioni formali. Non può ammettersi, infatti, a pena di introdurre una contraddizione all&#8217;interno dello stesso <em>corpus</em> legislativo, che il legislatore da un lato imponga all&#8217;Amministrazione di reprimere e sanzionare gli abusi edilizi, dall&#8217;altro acconsenta a violazioni sostanziali della normativa del settore, quali rimangono &#8211; sul piano urbanistico &#8211; quelle conseguenti ad opere per cui non esista la cd. doppia conformità , dovendosi aver riguardo al momento della realizzazione dell&#8217;opera per valutare la sussistenza dell&#8217;abuso.<br /> 12.2. La cd. variante in corso d&#8217;opera costituisce invece una modalità  per adeguare un progetto <em>in itinere</em> prima della chiusura dei lavori ad esigenze pratiche riscontrate in corso di esecuzione. L&#8217;art. 22, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 380/2001 prevede a tale riguardo che esse costituiscano &#8220;<em>parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell&#8217;intervento principale</em>&#8221; e siano realizzabili mediante d.i.a. (oggi s.c.i.a.) quelle che &#8220;<em>non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d&#8217;uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell&#8217;edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire</em>&#8220;. La norma è stata successivamente novellata dall&#8217;art. 30, comma 1, lett. e), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, indi dall&#8217;art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito a sua volta con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164 e, da ultimo, dall&#8217;art 3, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, sicchè il riferimento alla modifica della sagoma rileva solo qualora si tratti di edificio sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.<br /> Come la Sezione ha giÃ  avuto modo di precisare, la relativa categoria concettuale è stata invero prevalentemente ricavata dalla giurisprudenza, laddove ha affermato che le modifiche, sia qualitative che quantitative apportate al progetto originario, possono considerarsi &#8220;varianti in senso proprio&#8221; soltanto quando quest&#8217;ultimo non venga comunque radicalmente mutato nei suoi lineamenti di fondo, sulla base di vari indici quali la superficie coperta, il perimetro, la volumetria nonchè le caratteristiche funzionali e strutturali (interne ed esterne) del fabbricato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 aprile 2020, n. 2381; <em>id.</em>, 22 luglio 2019, n. 5130).<br /> 12.3. La disciplina sanzionatoria degli abusi nelle costruzioni, che completa la parte definitoria degli interventi, contempla tre fattispecie ordinate secondo la loro gravità , per le quali è comunque prevista, almeno in via astratta, l&#8217;ingiunzione a demolire l&#8217;opera realizzata: l&#8217;ipotesi di interventi in assenza di permesso o in totale difformità ; l&#8217;ipotesi intermedia di variazioni essenziali dal titolo edilizio; l&#8217;ipotesi residuale della parziale difformità  da esso.<br /> Il combinato disposto degli artt. 31 e 32 del T.U.E., parifica l&#8217;esecuzione di opere in variazione essenziale a quella effettuata in assenza di titolo e nella versione vigente <em>ratione temporis</em> individua ridetta variazione essenziale nella realizzazione di un organismo edilizio:<br /> &#8211; diverso per destinazione d&#8217;uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968;<br /> &#8211; con aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;<br /> -con modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell&#8217;edificio sull&#8217;area di pertinenza;<br /> &#8211; con mutamento delle caratteristiche dell&#8217;intervento edilizio assentito;<br /> &#8211; costruito in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.<br /> La determinazione in concreto dei casi di variazione essenziale è affidata alle regioni nel rispetto di tali criteri di massima.<br /> 12.4. Il concetto di variazione essenziale attiene dunque alla modalità  di esecuzione delle opere e va pertanto distinto dalle &#8220;varianti&#8221;, che pur attinendo alla stessa, consentono di adeguare il titolo autorizzativo originario. Mentre, dunque, le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (<em>rectius</em>, a d.i.a., in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all&#8217;originario permesso a costruire; le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità  quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dal richiamato art. 32 del d. P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante (cfr. Cassazione penale, sez. III, 27 febbraio 2014, n. 34099).<br /> In base alla norma, dunque, si è in presenza di difformità  totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un&#8217;opera diversa da quella prevista dall&#8217;atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; si configura invece la difformità  parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative minori. Detto altrimenti, per distinguere la concessione in variante dalla nuova concessione occorre che le modifiche quantitative e qualitative siano compatibili con il disegno globale che ha ispirato il progetto originario in modo che la costruzione stessa possa considerarsi regolata dalla originaria concessione, mentre quando il progetto originario risulta modificato in modo rilevante per quantità  e qualità  rispetto a quello originariamente assentito ricorre l&#8217;ipotesi di una variante essenziale.<br /> 12.5. L&#8217;ammissibilità  di atti a contenuto plurimo non implica la possibilità  di commistione tra atti, avuto riguardo in particolare all&#8217;intrinseca natura degli stessi. Come affermato dalla giurisprudenza di merito con riferimento al procedimento speciale di variante di cui all&#8217;art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, ispirato peraltro alla medesima logica di semplificazione invocata dall&#8217;appellante come ispiratrice della scelta di sintesi del Comune, ridetto divieto di commistione appare particolarmente pregnante proprio ove venga all&#8217;evidenza la sommatoria contenutistica con un provvedimento di sanatoria (cfr. sul punto T.A.R. per la Calabria, 19 dicembre 2014, n. 2206).<br /> Neppure in tale ipotesi, cui non a caso è riconosciuta &#8220;natura eccezionale&#8221;, si è ritenuto assentibile in sanatoria un intervento nel contempo variando la incompatibile destinazione di piano. Ciò in quanto «<em>Alla luce della natura &quot;speciale&quot; del procedimento derogatorio ex art. 5 D.P.R. n. 447 del 1998 e della natura ampiamente discrezionale del potere con esso esercitato, deve pertanto escludersi che tale istituto possa essere equiparato in sostanza &#8211; come auspicato da parte ricorrente &#8211; a quello dell&#8217;istituto del permesso di costruire in deroga, che trova il suo attuale modello nel cd. accertamento di &quot;doppia conformità &quot; previsto dall&#8217;art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia); istituto finalizzato invece a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza titolo abilitativo, ma doppiamente conformi alla disciplina urbanistica applicabile per l&#8217;area su cui sorgono, in relazione sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell&#8217;istanza</em>». Costituisce infatti <em>jus receptum</em> che per il rilascio della sanatoria l&#8217;Amministrazione è chiamata a svolgere una valutazione vincolata, priva di contenuti discrezionali e relativa alla realizzazione di un assetto di interessi giÃ  prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile. In tale ipotesi, cioè, almeno in linea generale e fatte salve le ipotesi particolari e temporanee di condono che hanno natura eccezionale e che sono state individuate con rigorosa tassatività  dalle singole leggi istitutive, senza possibilità  di integrazione con diverse fattispecie previste da altri corpi normativi, «<em>l&#8217;unico schema applicabile è quello riconducibile all&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001</em>» (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4/2009), cui non è equiparabile il procedimento della cd. variante semplificata di cui all&#8217;art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998, «<em>che è invece orientato ad altra finalità , ovvero quello di semplificare o rendere pìù celere la modifica dello strumento urbanistico e dunque, da ultimo, favorire l&#8217;installazione di strutture produttive, con un meccanismo procedurale analogo a quello previsto dall&#8217;art. 19 del D.P.R. n. 327 del 2001</em>» (v. ancora T.A.R. per la Calabria, n. 2206/2014, cit. <em>supra</em>; in senso conforme, cfr. T.A.R. Puglia, sez. III Lecce, 14 gennaio 2010, n.146). Ciò che appare possibile, dunque, è far convergere formalmente in un unico atto due provvedimenti distinti, ma non pretendere di mischiarli anche contenutisticamente, come di fatto avvenuto nel caso di specie. La variante urbanistica &#8220;di nicchia&#8221; cui allude la richiamata disciplina S.U.A.P. finisce per risolversi nella riconosciuta possibilità  di rilascio del titolo edilizio in deroga alla disciplina preesistente, pur adeguando la stessa contestualmente a tale avallato stato di fatto: e tuttavia essa non si spinge mai fino a &#8220;coprire&#8221;Â <em>ex post</em> l&#8217;abuso, che per sua precisa essenza costituisce il &#8220;prodotto finito&#8221; di un comportamento ormai esaurito, i cui effetti illeciti permangono, sì¬ da non tollerare commistioni valutative con adeguamenti <em>pro futuro.</em><br /> 13. Chiarito quanto sopra, occorre ora ricondurre al paradigma normativo l&#8217;atto adottato dal Comune di Colonnella: è innegabile che l&#8217;opera realizzata costituisce un organismo edilizio totalmente diverso da quello assentito con il permesso di costruire del 2004, in quanto la necessitata riduzione della superficie edificata, tale da rendere il progetto conforme alla disciplina urbanistica vigente, si è risolta, tra l&#8217;altro, nella minore dimensione del manufatto, in lunghezza e in altezza, con sostanziale eliminazione di un piano a destinazione abitativa, trasformato mediante modifica della copertura del tetto. E&#8217; ovvio che all&#8217;organismo finale si è addivenuti senza soluzione di continuità  realizzando i tre corpi di fabbrica principali, ed arrestandone poi la edificazione al primo piano: ma lo è egualmente che esso non corrispondeva da subito al progetto assentito, per cui da un lato era da considerare interamente abusivo, ai fini della sanatoria; dall&#8217;altro, la variante, se circoscritta alla sola parte ancora da realizzare, veniva ad innestarsi non sulla progettualità  originaria, siccome completamente disattesa, ma su quella che si è chiesto di sanare, ovvero su un titolo incerto e comunque inesistente al momento della presentazione dell&#8217;istanza. Ne discende, all&#8217;evidenza, l&#8217;intrinseca contraddittorietà  in concreto della pretesa complessità  dell&#8217;atto impugnato sin dal suo nascere. Da qui, la riproposta problematica della legittimità  dell&#8217;atto plurimo, nella evidentemente percepita difficoltà  di adattare un paradigma astrattamente ammissibile e in concreto neppure contestato, ad una fattispecie connotata da una tale eterogeneità  contenutistica da non tollerare una disciplina sostanzialmente unitaria, perchè promiscua.<br /> 14. L&#8217;appellante, dunque, ritiene errata la ripartizione per oggetto effettuata dal giudice di prime cure, che non avrebbe ben separato la parte da sanare, in quanto giÃ  realizzata, da quella ancora da realizzare, seppure in difformità  dalla progettualità  originaria. E in effetti il T.A.R. per l&#8217;Abruzzo riconduce alla prima anche la demolizione con conseguente arretramento del muro, in quanto realizzato su strada pubblica, laddove la sanatoria non può che riferirsi ad abusi ultimati, senza condizionarne certo il rilascio alla eliminazione di parte di essi, in quanto ostativi all&#8217;applicazione della relativa normativa. Afferma il primo giudice che «<em>a seguito del primo accertamento sarebbe scaturito il provvedimento di sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, mentre il secondo accertamento avrebbe determinato l&#8217;adozione della variante, mediante cui si sarebbe adeguato il progetto (in disparte la questione del vincolo idrogeologico) &#8220;&#8230; alla superficie fondiaria così¬ come rilevata dal tecnico incaricato dal Comune di Colonnella&#8221;; pìù in particolare le varianti al permesso di costruire originario avrebbero riguardato &#8220;una diminuzione del numero degli appartamenti da 22 a 17&#8221;, una &#8220;diversa copertura del fabbricato a due falde invece che piana e quindi una riduzione dell&#8217;altezza di circa 3 metri&#8221;, nonchè &#8220;modifiche alla sagoma con l&#8217;introduzione di logge&#8221; (pagg. 4-5 memoria del 19.7.06 del Comune)</em>». Ricostruzione questa «<em>incontestata in atti e comunque proveniente dalla stessa P A intimata</em>». Come si vede, dunque, non soltanto la demolizione del muro è ritenuta richiesta in sanatoria, ma la progettualità  ridotta nella sua interezza costituirebbe pretesa variante in corso d&#8217;opera, laddove ad avviso dell&#8217;appellante l&#8217;inquadramento andrebbe ribaltato. Salvo poi, rileva la Sezione, frammentare tale riduzione in due fasi, di cui la prima (consistente nella realizzazione del manufatto fino all&#8217;ultimazione del primo piano), da sanare; la seconda (copertura a falde, anzichè piana, quale conseguenza dell&#8217;avvenuto esaurimento della superficie edificabile disponibile), da avallare come variante, senza peraltro indicare rispetto a quale progettualità  di base.<br /> 15. Da quanto sopra detto, emerge chiaramente, ritiene la Sezione, l&#8217;erroneità  dell&#8217;assunto di partenza su cui si basa la prospettazione della Società , cui il Comune di Colonnella ha dato seguito fin dall&#8217;adozione del provvedimento impugnato: i diversi ed eterogenei profili contenutistici ivi confluiti non ne legittimano certo l&#8217;osmosi reciproca, dovendo al contrario ciascuno dei due atti mantenere la propria autonomia contenutistica e strutturale.<br /> Paradossalmente, rileva infatti il Collegio, è proprio da tale assunto che consegue l&#8217;inutilità  del sottile intervento di cesoia tra tipologie di interventi effettuati che l&#8217;appellante pretenderebbe dal giudice di prime cure, senza tuttavia a sua volta neppure chiarire in maniera inequivoca che tipologia di abuso ha posto in essere e rispetto a quale progettualità  giÃ  assentita intenda agire in variante. La circostanza che l&#8217;intervento realizzato fosse difforme totalmente dal permesso di costruire illegittimamente rilasciato, ma mai rimosso in autotutela; laddove la variante ne costituiva in realtà  il coerente completamento, seppure basata su una condotta, e non su un progetto assentito, rende di per sè l&#8217;una e l&#8217;altra inammissibili, in quanto comunque incardinate su una situazione viziata in diritto, non solo mutata di fatto.<br /> Nel caso di specie, cioè, a fronte dell&#8217;originario permesso di costruire del 2004, riferito ad un&#8217;opera la cui superficie edificabile era stata calcolata sulla base della estensione catastale del lotto, la Società  pare avere realizzato autonomamente il ricalcolo, edificando in conformità  ad un ipotetico titolo, poi richiesto in sanatoria (a quel punto, integrale). Ciò peraltro non, come affermato dall&#8217;appellante, nell&#8217;ottica della leale collaborazione che deve improntare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, bensì¬ all&#8217;esito dei controlli del Comune e delle verifiche del tecnico comunale scaturitene e della sostanziale tolleranza dell&#8217;Amministrazione, che non ha fatto seguire alla sospensione dei lavori la prevista ingiunzione demolitoria.<br /> Che tale sia la corretta ricostruzione della vicenda, trova del resto conferma nello stesso atto di appello, ove, dopo avere insistito sulla necessità  di collocare correttamente abusi da sanare e variazioni da effettuare, la Società  riconosce espressamente la mancanza di un valido titolo di legittimazione originario, tanto da tentare di elevare a comportamento virtuoso la propria condotta abusiva, volta a ricondurre l&#8217;intervento, seppure assentito, nell&#8217;alveo della legalità , rappresentato dalla &#8220;riduzione&#8221; della portata del medesimo, e dal rispetto degli effettivi indici di edificabilità  assentibili.<br /> L&#8217;incontestato vizio di origine del permesso del 2004 viene dunque dequotato a &#8220;mero errore formale&#8221;, del quale tuttavia non si è inteso richiedere la rettifica alla stessa Amministrazione che lo aveva commesso, se nonÂ <em>ex post</em>, ad intervento edilizio giÃ  ultimato, <em>sub specie</em> di sanatoria. La &#8220;correzione&#8221; del permesso del 2004, dunque, sarebbe stata effettuata, per esplicita ammissione della Società , &#8220;fin quasi al completamento, senza tenere conto del dato &quot;catastale&quot; contenuto nel progetto e nel permesso originari&#8221;. Salvo poi pretendere di neutralizzare tale ultimazione, indispensabile per potere aspirare al condono, per innestarvi la variante, evidentemente agganciata dunque al progetto del 2004, seppure interamente superato.<br /> Consapevole, dunque, dell&#8217;inammissibile intreccio di profili di fatto e di diritto confusi nell&#8217;atto impugnato, la Società  riconosce allo stesso una valenza di sanatoria delle condotte illecite, e di contestuale rettifica del premesso primigenio. Rettifica confermativa, tuttavia, di cui non è traccia nel permesso sanatoria/variante del 2006, che continua a richiamare menzionare il permesso del 2004 come perfettamente legittimo ed efficace.<br /> 16. L&#8217;improprio richiamo ai principi concernenti la salvaguardia degli effetti dell&#8217;atto viziato, ovvero la sua convalida o sanatoria, di cui agli artt. 21 <em>octies</em> e <em>nonies</em> della l. n. 241/1990, non fa che confermare la ricostruzione effettuata, evidenziando l&#8217;indebita commistione riveniente dalla prospettazione di parte tra presunta necessità  di preservare gli effetti di un atto invalido, e legittimazione postuma della condotta posta in essere sulla base dello stesso.<br /> Laddove, infatti, il Comune avesse voluto attribuire all&#8217;errata individuazione della superficie del lotto la valenza di un vizio formale, come tale sanabile, avrebbe dovuto manifestare chiaramente tale volontà , indicando anche in maniera specifica ed inequivoca l&#8217;atto da ratificare e il profilo di illegittimità , oltre che l&#8217;interesse pubblico sotteso alla convalida. Agendo retroattivamente, il Comune avrebbe così¬ &#8220;sanato&#8221; anche l&#8217;intervento, privando di disvalore il comportamento tenuto fino a quel momento dalla Società , seppure evidenziato all&#8217;esito di attività  di vigilanza, ovvero isolando in maniera netta eventuali residui aspetti illeciti da sanare. Anzi, a ben guardare, ove si fosse trattato esclusivamente di ricondurre a legittimità  un atto, non un comportamento, neppure si sarebbe posta l&#8217;esigenza di sanare alcunchè, perdendo la condotta di parte la propria connotazione di illegittimità <em>ex tunc</em>. In sintesi, solo riconoscendo l&#8217;atto del 2004 affetto da un vizio non afferente al suo contenuto sostanziale (quale invece si palesa l&#8217;errata indicazione della superficie fondiaria, necessaria per il calcolo di quella edificabile, nonchè l&#8217;invasione della sede stradale) si sarebbe potuta ipotizzare una convalida che per ragioni di economia dei mezzi dell&#8217;azione amministrativa e di conservazione dei relativi effetti giuridici si sarebbe sommata finanche ad autonomi effetti sanati di altre singole opere in difformità . Il che, tuttavia, non è avvenuto nel caso di specie. Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha da ultimo rilevato la «<em>divaricazione paradossale fra la qualificazione giuridica data al provvedimento e la reale portata giuridica, che allo stesso l&#8217;amministrazione intenderebbe implicitamente dare</em>». Affermazione che la Sezione fa propria e condivide.<br /> 17. Alla luce di quanto sopra, non è chi non veda come, vuoi che si sostenga che l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera in totale difformità  dal permesso di costruire del 2004 sia stata sanata fino al primo piano, vuoi che la si voglia &#8220;dequotare&#8221; interamente o nella sola parte finale a mera variante della progettualità  originaria, si è totalmente al di fuori dagli ambiti di operatività  di entrambi gli istituti evocati, singolarmente o cumulativamente intesi.<br /> L&#8217;avvenuta individuazione del vizio costituito dalla errata rappresentazione dello stato di fatto avrebbe casomai implicato la rivisitazione in autotutela del titolo del 2004, anche su impulso di parte. L&#8217;abuso, dunque, come sinteticamente riconosciuto dal T.A.R. per l&#8217;Abruzzo, non si è concretizzato in una qualsiasi difformità  dal permesso di costruire, bensì¬ nella conformazione ad un ipotetico titolo, ancora inesistente, rispettoso, a differenza del primo, dei vigenti parametri urbanistici. La circostanza che la localizzazione del complesso immobiliare sia grosso modo la stessa, e così¬ la struttura fisica distribuita su tre corpi di fabbrica, un piano interrato e tre piani fuori terra, ancorchè l&#8217;ultimo non pìù destinato ad appartamenti, l&#8217;altezza e la destinazione d&#8217;uso residenziale, non implica affatto la sovrapponibilità  tra i due interventi, che divergono per molteplici elementi, la dimensione superficiaria <em>in primis</em>, e, a cascata, tutto quanto necessario ad adeguare il complesso alla stessa, da valutare in maniera necessariamente unitaria, e non scorporandone ulteriormente a piacimento le singole componenti, anche minimali, come avvenuto perfino per il muro di recinzione/contenimento.<br /> 18. Ma vi è di pìù. Il confuso coacervo descrittivo nel quale si innesta la richiesta di parte, vuole cristallizzato un manufatto rispondente ai limiti di edificabilità  superficiaria assentibili secondo la disciplina urbanistica vigente: la modifica, dunque, si innesterebbe non sulla progettualità  del 2004, ma su quella, contestualmente assentita in sanatoria, del 2006. Quanto detto, rileva ancora il Collegio, appare ontologicamente incompatibile con la nozione stessa di variante &#8220;pura&#8221; o in corso d&#8217;opera. Essa infatti presuppone uno stato di progetto formalizzato ed avallato con riferimento al quale, in corso di esecuzione, si rendono necessari adeguamenti minimali: non, come nel caso di specie, uno stato di fatto non &#8220;coperto&#8221; da alcun titolo edilizio, per il quale si è chiesta la sanatoria sull&#8217;assunto, attraverso la stessa, di eliminare i vizi del titolo originario.<br /> Il richiamato art. 22, comma 2, del T.U.E. consente la realizzazione di varianti mediante la semplice presentazione di una d.i.a., pur facendo salva la facoltà  della parte di avvalersi del pìù &#8220;pesante&#8221; titolo edilizio costituito dal permesso di costruire (comma 7), siccome parrebbe accaduto nel caso di specie. Anche assumendo a progetto originario quello, non ancora assentito, in sanatoria, e limitando la portata del provvedimento <em>in parte qua</em> alle modifiche delle coperture da piane a capanne, con ciò si è determinato un diverso metodo di calcolo delle altezze, &#8220;<em>conseguente alla trasformazione dei secondi piani da abitativi a servizi e soffitte</em>&#8220;. E ancora: &#8220;<em>va ricordato che la (prevista) trasformazione delle coperture, fisicamente da piane a capanna, dei secondi piani e la loro trasformazione funzionale, da residenziale a servizi, è stata richiesta in variante, non in sanatoria, in quanto ancora da eseguire al momento della presentazione dell&#8217;istanza</em>&#8221; (pag. 24 dell&#8217;atto di appello). Con ciò pretermettendo che ridetta modifica di destinazione d&#8217;uso non era mai assentibile in variante, giusta la formulazione dell&#8217;art. 22, comma 2, vigente <em>ratione temporis</em>.<br /> 19. Afferma infine la Società  che il giudice di prime cure avrebbe errato in particolare con riferimento alla presunta occupazione della sede stradale, riferendo l&#8217;ipotizzato arretramento del muro di recinzione ancora una volta alla sanatoria, piuttosto che alla variante, con la conseguenza del ritenere la prima inammissibile in quanto condizionata alla demolizione dell&#8217;abuso, piuttosto che alla sua salvaguardia.<br /> Sul punto, l&#8217;appellata insiste nell&#8217;enfatizzare la portata dell&#8217;intervento, da non stralciare dal contesto in quanto pienamente inserito nello stesso, sì¬ da determinare una rivisitazione dell&#8217;intera progettualità , con nuova dislocazione delle rampe di accesso ai garage.<br /> Rileva il Collegio come, anche a prescindere dalla consistenza dell&#8217;intervento, certamente non limitato al mero spostamento di una recinzione, ma implicante un&#8217;assai pìù corposa modifica dello stato dei luoghi, di esso non è individuata con precisione la allocazione. Solo la affermata circostanza della sua realizzabilità  futura supporta l&#8217;inquadramento di parte quale richiesta in variante, anzichè in sanatoria. Il paradosso, tuttavia, è che al riguardo si avrebbe una effettiva variante alla progettualità  del 2004, tale tuttavia da eliminare un ulteriore profilo di illegittimità  della stessa, in quanto riferita ad un&#8217;occupazione abusiva del sedime stradale. Essa, cioè, al pari della sanatoria, avrebbe funzione di convalida postuma e non esplicitata di un vizio, ancora una volta derubricato a mera pecca formale, sì¬ da consentire, ora per allora, la sua sanatoria. Il che non è la funzione ascrivibile alla variante che non può andare ad incidere, emendandolo da vizi, sul progetto originario, all&#8217;interno della cui cornice deve comunque muoversi.<br /> Quanto detto non può che valere anche per le scale esterne all&#8217;edificio e per gli ingressi pedonali e carrabili che si affacciano sulla strada (privata): la loro rivendicata natura di pertinenze a servizio dello stesso e non di sue porzioni mal si concilia con la modifica di sagoma dell&#8217;immobile, ovvero comunque con la loro inclusione nella progettualità  originaria dalla cui -radicale-modifica mutuano la ipotizzata configurazione finale.<br /> 20. Le considerazioni che precedono consentono la reiezione delle riproposte questioni di inammissibilità  del ricorso di primo grado in ragione della mancata impugnativa del permesso originario del 2004: se è innegabile, infatti, che quest&#8217;ultimo risultava viziato <em>ab origine</em> per espressa ammissione di parte appellante dall&#8217;errata indicazione della superficie fondiaria e dall&#8217;invasione della strada comunale, lo è egualmente, per quanto ampiamente esposto, che con l&#8217;atto del 2006 se ne è radicalmente superata la prospettazione, dando vita ad un provvedimento autonomo perfino ove inteso come confermativo del precedente, avendone rivalutato con istruttoria autonoma i relativi contenuti.<br /> 21. Per quanto sopra detto, il Collegio ritiene che l&#8217;appello debba essere respinto e, per l&#8217;effetto, debba essere confermata la sentenza del T.A.R. per l&#8217;Abruzzo n. -OMISSIS-.<br /> Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.<br /> Resta ferma la possibilità  per il Comune di Colonnella di rieditare gli atti annullati, epurandoli dai vizi rilevati, con ciò rideterminando anche correttamente, se ne ritenga sussistenti i presupposti, l&#8217;importo dell&#8217;oblazione, non risultando neppure chiara la tipologia e la consistenza dell&#8217;abuso sulla base del quale lo stesso è stato determinato.<br /> 22. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese nei confronti del Comune di Colonnella e della Regione Abruzzo. Con riferimento invece alla appellata esse seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per l&#8217;Abruzzo n. -OMISSIS-.<br /> Condanna la Società  appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell&#8217;appellata signora -OMISSIS-, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti; compensa le spese nei confronti del Comune di Colonnella e della Regione Abruzzo.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la Società  appellante.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020, tenutasi con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-28-8-2020-n-5288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.5288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2004 n.5288</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-7-2004-n-5288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-7-2004-n-5288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2004 n.5288</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Caringella SOC. EDIZIONE HOLDING S.P.A. (Avv.ti M. Sanino, M. Merola, N.Irti e R. Cera) c. AUTORITÁ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Avv. Stato), SOC. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. (Avv.ti C.Punzi, F.Lattanzi e F. Satta) sulla natura dei poteri dell&#8217;Antitrust in materia di concentrazioni 1. Concorrenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-7-2004-n-5288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2004 n.5288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-7-2004-n-5288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2004 n.5288</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, Est. Caringella<br /> SOC. EDIZIONE HOLDING S.P.A. (Avv.ti M. Sanino, M. Merola, N.Irti e R. Cera) c. AUTORITÁ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  (Avv. Stato), SOC. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. (Avv.ti C.Punzi, F.Lattanzi e F. Satta)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura dei poteri dell&#8217;Antitrust in materia di concentrazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Concorrenza – Operazioni di concentrazione tra imprese – Disciplina dei divieti – Conseguenze																																																																																												</p>
<p>2.	Concorrenza– Operazioni di concentrazione tra imprese – Poteri dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato – Natura &#8211; Poteri autorizzatori – Inesistenza – Motivi – Conseguenze																																																																																												</p>
<p>3.	Concorrenza – Concentrazioni tra imprese – Divieti – Sanzioni &#8211; Criteri di determinazione – Requisito della gravità &#8211; Rilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In materia di concentrazioni tra imprese, dalla lettura coordinata degli articoli 18 e 19, in rapporto all’articolo 6 della legge 287/1990 (normativa antitrust), si evincono come ipotesi di divieto sia il provvedimento puramente interdittivo, sia la cosiddetta autorizzazione condizionata, meglio qualificabile in termini di divieto dell’operazione in mancanza di puntuale ed integrale rispetto delle prescrizioni correttive. Infatti con l’autorizzazione condizionata, l’Autorità esprime in modo compiuto e definitivo il suo giudizio negativo circa la liceità dell’originaria operazione di concentrazione. In ambo i casi la concentrazione viene considerata illecita e, quindi, vietata, salvo verificare l’utilità di misure capaci di neutralizzare la potenzialità distorsiva della fattispecie. 																																																																																												</p>
<p>2.	L’effettuazione delle operazioni di concentrazione costituisce espressione della libertà di iniziativa economica suscettibile di esplicazione senza avere necessità di titoli autorizzatori preventivi. Pertanto i poteri in capo all’Autorità si risolvono nel divieto, a seconda dei casi suscettibile di intervenire a monte o a valle del concreto dispiegarsi dell’iniziativa economica, di un’operazione considerata idonea a determinare una permanente deformazione della struttura del mercato in chiave anticompetitiva. La stessa comunicazione preventiva non vale a radicare un inesistente potere autorizzatorio, estraneo al sistema dei controlli di cui alla legge n. 287/1990 con l’unica eccezione delle autorizzazioni deroga ex art. 4, ma si spiega con l’esigenza di consentire un controllo ove possibile preventivo rispetto ad un’operazione che, per la sua strutturalità, presenta significative difficoltà in termini di deconcentrazione. 																																																																																												</p>
<p>3.	Mentre con riferimento alle figure delle intese restrittive e degli abusi di posizione dominante la qualificazione della singola violazione in termini di gravità condiziona la possibilità di un intervento sanzionatorio pecuniario su di essa (art. 15, co. 1, L. 287/1990), l’inottemperanza al divieto di concentrazione è sanzionata dall’art. 19 indipendentemente dalla suddetta qualificazione. L’elemento della “gravità” rileva solamente come parametro di determinazione della misura della sanzione, in una con il comportamento dell’impresa finalizzato a porre rimedio alle conseguenze della violazione  ed alle condizioni economiche (art. 11 L. 689/1981).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla natura dei poteri dell’Antitrust in materia di concentrazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso in appello n. 12163/2003, proposto<br />
dalla SOC. EDIZIONE HOLDING S.P.A. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino, Massimo Merola, Natalino Irti e Roberto Cera con domicilio eletto in Roma Viale Parioli, 180 presso  Mario Sanino;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b> rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Stato con domicilio  in Roma Via dei Portoghesi 12;SOC. AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA S.P.A. rappresentato e difeso dagli Avv. ti Carmine Punzi Filippo Lattanzi Filippo Satta con domicilio  eletto in Roma via P.L. da Palestrina 47 presso Filippo Satta;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA Sezione I n.7186/2003, resa tra le parti,<br />
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato e Soc. Autostrade per l&#8217;Italia S.p.a.<br />Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2004, relatore il Consigliere Francesco Caringella ed uditi, altresì gli avvocati Irti , Merola, Sanino, Satta, Lattanzi e l’avv. dello Stato Gentili;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p><b>1.</b> A seguito di  atto di notificazione di concentrazione da parte della società Edizione Holding Spa pervenutole in data 27 dicembre 1999, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviava un&#8217;istruttoria nei confronti della medesima società (di seguito denominata anche “Edizione”) nonché di Autostrade &#8211; Concessioni e Costruzioni Autostrade Spa. (d’ora in avanti, semplicemente “Autostrade”) ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. <br />
Il primo soggetto, una holding di partecipazioni di diritto italiano, deteneva un portafoglio di partecipazioni di controllo in svariati settori tra cui, in particolare, quello della ristorazione autostradale attraverso la società Autogrill Spa, controllata attraverso una partecipazione pari al 57% del capitale sociale; la Autostrade Spa, dal canto suo, era una società di servizi a quel tempo controllata, attraverso una partecipazione pari al 34,15% del capitale, dall&#8217;IRI, e gestiva in regime di concessione, direttamente o tramite società controllate, autostrade e trafori a pedaggio.<br />
L&#8217;operazione notificata all’Autorità Garante consisteva nell&#8217;acquisto, tramite una società-veicolo denominata Schemaventotto Spa, del 30% delle azioni ordinarie di Autostrade, detenute dall’IRI, da parte di un’aggregazione di imprese che avevano a tal fine stipulato un accordo di joint venture, cordata nel cui ambito la società Edizione occupava una posizione di preminenza in forza di una partecipazione nel capitale di Schemaventotto nella misura del 60 %.<br />
Sulla base di quanto comunicato dalle parti, quindi, a conclusione dell&#8217;operazione l&#8217;assetto azionario di Autostrade sarebbe stato così definito: una quota del 30 % sarebbe stata detenuta dalla società Schemaventotto; altra quota, del 65,85 % , era già stata collocata sul mercato mediante offerta pubblica di vendita; il residuo 4,15 % sarebbe rimasto all&#8217;IRI.<br />
A seguito del perfezionamento dell&#8217;operazione Edizione avrebbe conseguito, ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge n. 287/1990, il controllo esclusivo di Autostrade per mezzo della società Schemaventotto. La quota del 30% del capitale di Autostrade, infatti, pur corrispondendo ad una partecipazione di minoranza, era stata valutata dall’Autorità Garante idonea a determinare un mutamento degli assetti proprietari e di controllo della società acquisita; quanto all&#8217;assetto di Schemaventotto, tra i partecipanti alla cordata esclusivamente Edizione avrebbe detenuto un potere di controllo su di essa (attraverso la sua partecipazione pari al 60%, infatti, avrebbe disposto della maggioranza dei voti nell&#8217;assemblea ordinaria della società-veicolo). <br />
L’Autorità rilevava che gli effetti dell&#8217;operazione avrebbero interessato sia il mercato dell&#8217;affidamento in subconcessione dei servizi prestati nelle aree di servizio (dette di seguito anche “AdS”) sia quelli del servizio di ristorazione autostradale. In forza della concentrazione, Edizione, già presente attraverso Autogrill nei mercati della ristorazione autostradale, lo sarebbe stata anche nel mercato dell&#8217;affidamento delle subconcessioni dei servizi nelle AdS, il che avrebbe determinato una significativa  integrazione verticale tra gruppo acquirente e gruppo acquisito: integrazione tanto più rilevante in quanto l’Autorità qualificava come posizione dominante quella già detenuta da Autogrill, operatore realizzante oltre il 70% del fatturato da ristoro relativo all&#8217;intera rete autostradale, e soggiungeva che la sua dominanza era resa stabile dalla circostanza che l&#8217;ingresso di nuovi operatori nel suo mercato poteva avvenire principalmente attraverso l&#8217;assegnazione di nuove subconcessioni o la riassegnazione di quelle scadute, il che dava luogo ad un mercato difficilmente contendibile.<br />
Su queste basi l’Autorità riteneva che la concentrazione tra Edizione e Autostrade fosse idonea per più versi a produrre un rafforzamento della posizione dominante di Autogrill.<br />
Autostrade e le società da essa controllate, attenendosi a direttive di Edizione, avrebbero potuto assumere direttamente, alla scadenza delle subconcessioni, la fornitura del servizio di ristoro autostradale in tutte le aree di servizio o almeno in quelle strategicamente più rilevanti: e questo avrebbe consentito ad Edizione, oltre che di conservare all&#8217;interno del proprio gruppo le aree di servizio in cui era già presente Autogrill, di acquisire senza alcun costo quelle dove attualmente operavano altre imprese.<br />
Anche laddove, inoltre, Autostrade avesse deciso di affidare i servizi di ristoro a terzi attraverso procedure ad evidenza pubblica, la concentrazione sarebbe stata comunque suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per Autogrill (e quindi il rafforzamento della sua posizione dominante) nella fase di assegnazione delle nuove concessioni o di rinnovo di quelle già esistenti. Benché, infatti, l&#8217;art. 4 della Convenzione ANAS &#8211; Autostrade prevedesse che la seconda, ove ritenuto opportuno avvalersi di un subconcessionario, lo avrebbe dovuto scegliere in base a &#8220;procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate&#8221;, l’Autorità notava che tale previsione risultava di contenuto generico e lasciava ampia discrezionalità ad Autostrade circa la definizione delle sue concrete modalità applicative. Di conseguenza, Autostrade, su direttiva di Edizione, avrebbe avuto la possibilità di definire modalità di selezione dei partecipanti alle gare (quanto a dimensioni minime di fatturato, esperienza consolidata nel settore, ecc.) e di organizzazione delle gare stesse (per lotti, per singole aree, per gruppi di servizi, ecc.), oltre che parametri di aggiudicazione delle subconcessioni, in maniera tale da favorire la controllata Autogrill: e questa avrebbe anche potuto beneficiare dei privilegi informativi (su tempi e modalità di organizzazione delle gare, programmi di sviluppo della rete autostradale, localizzazione delle AdS più profittevoli, prospettive di sviluppo delle singole aree, apertura di nuovi caselli, ecc.) che diventano inevitabilmente disponibili tra società facenti capo ad un medesimo centro di controllo.<br />
Anche qualora, infine, fossero state prese misure idonee a neutralizzare alcuni dei vantaggi sopra illustrati, offerti dalla concentrazione ad Autogrill ed Edizione, veniva osservato che sarebbero rimasti in ogni caso impregiudicati i vantaggi strutturali di gruppo implicati dall’operazione. Tra questi, la possibilità per Edizione -e quindi per Autogrill- di beneficiare anche solo di parte delle royalties realizzate da Autostrade (nella misura del 18%)  dall&#8217;affidamento in subconcessione del servizio di ristorazione autostradale: possibilità che si traduceva in un indubbio incentivo a porre in essere comportamenti strategici di gruppo, quali la presentazione di offerte per l&#8217;affidamento delle subconcessioni sistematicamente più competitive di quelle alla portata dei concorrenti.<br />
Nel corso del procedimento la società Edizione si rendeva promotrice, però, di impegni intesi ad impedire che l&#8217;operazione da lei notificata potesse comportare un rafforzamento della posizione dominante di Autogrill. <br />
Questi impegni, tenuto conto dell&#8217;insieme delle indicazioni e precisazioni fornite in proposito da Edizione nell&#8217;audizione finale del 21 febbraio 2000 e negli altri atti del procedimento, venivano dall’Autorità riepilogati e valutati nei termini seguenti:<br />
A) Edizione si impegnava affinché Autostrade e le altre concessionarie del servizio autostradale da essa controllate non assumessero direttamente la fornitura del servizio di ristoro, ma l’affidassero sempre a terzi attraverso le procedure previste dall&#8217;art. 4 delle convenzioni stipulate con l&#8217;ANAS.<br />
Questo impegno, osservava l’Autorità, risultava idoneo ad impedire che, quale effetto della concentrazione, Autostrade e le altre società del gruppo si avvalessero della facoltà di assumere direttamente, alla scadenza delle subconcessioni, la fornitura del servizio di ristoro autostradale, in tal modo rafforzando la posizione dominante di Autogrill.<br />
B) Edizione si impegnava, altresì, affinché Autostrade e le sue controllate affidassero ad uno o più soggetti terzi, indipendenti e altamente qualificati, la gestione delle procedure di cui al punto A), inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione nonché l&#8217;adeguata pubblicizzazione di tutte le informazioni rilevanti -che dovevano ricomprendere i dati riguardanti i flussi di traffico, il target di fatturato ed ogni altro dato riguardante l&#8217;area di insistenza del servizio oggetto di concessione- (verbale di audizione di Edizione del 21 febbraio 2000 e memoria del 22 febbraio 2000). E questo impegno, sempre ad avviso dell’Autorità, poteva reputarsi idoneo a impedire che, nella fase dell’assegnazione delle nuove concessioni e del rinnovo di quelle preesistenti che sarebbero venute a scadenza, Autogrill ricavasse un vantaggio concorrenziale consistente nel beneficiare di privilegi informativi e di gare strutturate in modo ad essa favorevole.	<br />	<br />
L’Autorità riteneva che gli impegni di cui ai punti A) e B), pur necessari, non fossero, peraltro, sufficienti ad impedire il rafforzamento della posizione di Autogrill sui mercati del servizio di ristorazione autostradale, in quanto lasciavano impregiudicati i vantaggi strutturali di gruppo precedentemente accennati. Pertanto agli impegni proposti da Edizione affiancava una ulteriore misura: Autogrill non avrebbe potuto incrementare la propria quota percentuale rispetto al numero totale dei punti di ristoro presenti sulle tratte autostradali gestite dal gruppo Autostrade. <br />
In definitiva, dunque, l’Autorità, essendo pervenuta alla conclusione che con l’attuazione delle misure esposte la concentrazione non sarebbe stata suscettibile di determinare il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in termini sostanziali e durevoli la concorrenza, con deliberazione n. 8090 del 2 marzo 2000 stabiliva di autorizzare l&#8217;operazione comunicatale prescrivendo, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 287/1990, il “pieno rispetto” delle seguenti condizioni:<br />
“ a) che Autostrade e le altre società concessionarie del servizio autostradale da essa controllate non assumano direttamente la fornitura del servizio di ristoro e affidino sempre a terzi la fornitura di tale servizio attraverso le procedure previste dall&#8217;articolo 4 delle convenzioni stipulate con l&#8217;ANAS;<br />
“ b) che Autostrade e le società da essa controllate affidino ad uno o più soggetti terzi, indipendenti e altamente qualificati, la gestione delle procedure di cui al precedente punto a), inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione, nonché l&#8217;adeguata pubblicizzazione di tutte le informazioni rilevanti, che dovranno includere i dati riguardanti i flussi di traffico, il target di fatturato e ogni altra informazione che riguardi l&#8217;area sulla quale insiste il servizio oggetto di concessione;<br />
“ c) che Autogrill non incrementi la propria quota, pari al 72%, riferita al numero di punti di ristoro attualmente affidati direttamente o indirettamente alla medesima Autogrill, rispetto al numero totale dei punti di ristoro presenti sulle tratte autostradali gestite dal gruppo Autostrade.”<br />
<b>2.</b> Tempo dopo, tuttavia, l’Autorità Garante, nell’ambito dei procedimenti C5249 e I523, acquisiva presso la sede di Autogrill dei documenti che offrivano motivo di ritenere che la società Autostrade avesse direttamente partecipato al disegno delle gare già dette e alla concreta messa a punto delle relative procedure, inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione, ed altresì che Autogrill fosse stata messa a conoscenza delle strategie che Autostrade andava elaborando in merito alle stesse gare. In ragione di tanto, con delibera del 12 settembre 2002 l’Autorità contestava alle società Edizione e Autostrade la violazione di cui all&#8217;art. 19, comma 1, della legge n. 287/1990 per non avere ottemperato agli obblighi stabiliti dalla precedente delibera autorizzatoria n. 8090 del 2 marzo 2000, avviando così il relativo procedimento sanzionatorio<br />.<br />
Quanto poi emergeva dopo l’avvio del procedimento confermava, secondo l’Autorità, la sussistenza della violazione contestata, e cioè il mancato rispetto della misura B) prescritta dal provvedimento n. 8090, avvalorando l’ipotesi accusatoria di un coordinamento fra Autostrade ed advisor nell’elaborazione della struttura delle gare, inclusi i requisiti di ammissione e i parametri di aggiudicazione.<br />
La lettura del provvedimento autorizzatorio della concentrazione rendeva chiaro, secondo l’Autorità, che Autostrade sarebbe dovuta rimanere terza rispetto al complesso delle attività propedeutiche al lancio delle gare, poiché solo in questo modo si sarebbe potuto “neutralizzare completamente il rischio teorico di discriminazione a vantaggio di Autogrill” . Ed Edizione sarebbe stata pienamente consapevole della necessità di demandare ad un terzo l’intera elaborazione della struttura di gara, tanto da essersi impegnata proprio in tal senso affermando che “l’advisor [avrebbe avuto] il compito di definire i criteri [&#8230;] e avrebbe individuato i parametri.<br />
Dagli elementi raccolti era risultato, invece, che il mandato conferito all’advisor (KPMG) nell’aprile del 2001 aveva riguardato non “l’organizzazione e l’esecuzione delle procedure di gara”, come richiesto dagli impegni di Edizione, bensì la prestazione in merito di una mera attività di consulenza. In particolare, dall’esame della corrispondenza intercorsa tra Autostrade e KPMG che aveva preceduto il conferimento dell’incarico risultava concordato che la seconda avrebbe dovuto svolgere attività di semplice affiancamento della prima anche nella definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione delle gare. L’advisor, pertanto, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all’organizzazione della procedura di gara avrebbe dovuto limitarsi a collaborare con Autostrade, e quest’ultima, contrariamente a quanto contenuto negli impegni di Edizione, alla stregua del mandato conferito aveva previsto di elaborare essa stessa, sia pure con l’assistenza di KPMG, i requisiti di partecipazione alle gare e i parametri di aggiudicazione.<br />Proseguiva l’Autorità esponendo che il comportamento successivo di Autostrade era stato coerente con il contenuto del mandato conferito all’advisor, e quindi, come già questo, in contraddizione con gli impegni di Edizione che erano stati recepiti dalla delibera n. 8090.<br />
Edizione, dunque, là dove aveva consentito che Autostrade non rimanesse neutrale rispetto all’elaborazione della struttura delle procedure di affidamento delle subconcessioni di servizi di ristoro, e così permesso, nei fatti, che Autogrill potesse beneficiare di privilegi informativi, avrebbe disatteso la prescrizione impostale.<br />
Nelle more del nuovo procedimento, con istanza della società Autostrade pervenuta in data 6 dicembre 2002 veniva domandato all’Autorità il riesame della misura sub B) del provvedimento n. 8090 e perciò la sua modifica o precisazione.<br />
All’esito del procedimento, con deliberazione n. 11473 del 12 dicembre 2002 l’Autorità Garante, sulla base degli argomenti sopra sunteggiati, si pronunziava nel senso di accertare la mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla propria delibera n. 8090 del 2000 ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990, e si determinava per la diretta imputazione della relativa responsabilità alla sola Edizione. Sicché, respinta l’istanza di riesame della misura B) presentatale, e ritenuti sussistenti presupposti idonei a giustificare l’irrogazione della sanzione prevista dalla norma citata nella misura del 3% del fatturato realizzato nei mercati interessati dalla concentrazione, infliggeva ad Edizione la sanzione dell’importo di 15,8 milioni di euro.<br />
<b>3.</b> Avverso questo provvedimento ricorrevano in primo grado società Edizione ed Autostrade.<br />
I Giudici di primo grado respingevano il ricorso.<br />
Appella la sola Società Edizione. Resiste l’Autorità. Si è costituita Autostrade.<br />
Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2004  le cause sono state trattenute in decisione.<br />
<b>4.</b> L’infondatezza dell’appello esime il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni svolte dall’autorità appellata.<br />
<b>5.</b> Con il primo ordine di censure l’appellante revoca in dubbio la stessa applicabilità alla fattispecie per cui è causa  della norma punitiva di cui si è avvalsa l’Autorità.<br />
Edizione, dopo avere premesso che l’art. 19, comma 1, della legge n. 287 deve essere letto alla luce del principio generale di legalità di cui alla legge n. 6891981 (richiamata dall’art. 31 della stessa fonte), deduce che l’ipotesi della mancata osservanza delle misure di cui all’art. 6, comma 2, ult. parte, della legge n. 287 non figurerebbe tra le tassative situazioni indicate come punibili dalla norma sanzionatoria. Questa, operando un espresso rinvio ristretto ai commi 1 e 3 dell’art. 18 della legge, renderebbe infatti perseguibili unicamente due tipologie comportamentali: la realizzazione di un’operazione di concentrazione vietata dall’Autorità e la mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla medesima solo ex post, a concentrazione già eseguita, al fine di eliminarne gli effetti distorsivi. La fattispecie dell’autorizzazione condizionata non rientrerebbe, quindi, nello spettro della norma sanzionatoria.<br />
La stessa società insiste, infine, sull’assunto che la presente vicenda sarebbe lontana dall’integrare la figura, prevista dal combinato disposto degli artt. 18 c. 1 – 19 c. 1, della  concentrazione vietata dall’Autorità. Ciò in quanto l’obbligo della cui inosservanza si tratta integrava una semplice misura comportamentale (e non strutturale), la condotta trasgressiva accertata non era stata a suo tempo univocamente vietata, ma solo in via interpretativa veniva reputata confliggente con obiettivi e ratio della delibera n. 8090, ed infine per il fatto che non era stato dimostrato il prodursi di reali conseguenze anticoncorrenziali.<br />
<b>5.1.</b> La censura non coglie nel segno.<br />
La ricostruzione offerta dall’appellante non è confortata dal dettato normativo, traguardato sia sul piano letterale  sia sul versante logico-sistematico.<br />
Giova prendere le mosse dal dato positivo.<br />
In base all&#8217;articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990, “Qualora le imprese realizzino un&#8217;operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all&#8217;articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l&#8217;Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie …” .<br />
Quanto all&#8217;articolo 18, comma 1, della stessa legge, vi si stabilisce che &#8220;l&#8217;Autorità, se in esito all&#8217;istruttoria di cui all&#8217;articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall&#8217;articolo 6, ne vieta l&#8217;esecuzione&#8221;.<br />
Le operazioni “contemplate dall&#8217;articolo 6” (rubricato “Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza”) sono, alla stregua del primo comma, le concentrazioni che &#8220;comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza&#8221;. Il comma 2 della medesima norma dispone inoltre che, in presenza di concentrazioni caratterizzate dalla potenzialità distorsiva di cui sopra, l’autorità vieta la concentrazione o l’autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.<br />
Ebbene, prendendo le mosse da dettato letterale, si deve osservare che l’articolo 19, comma 1, non rinvia direttamente alle disposizioni di cui all’articolo 6 ma al disposto dell’articolo 18. Detta ultima norma, posta a valle della disciplina dettata dagli articoli 16 e 17 in tema di procedimento conseguente alla preventiva comunicazione di un’operazione di concentrazione, contempla, al comma 1, la fattispecie del divieto; al comma 2, la comunicazione in merito  all’inesistenza dei  presupposti per  l’esercizio del potere interdittivo, ed al comma 3, la fattispecie degli effetti del divieto intervenuto a seguito della realizzazione della operazione.<br />
Ora, la circostanza che il legislatore abbia considerato come possibili sbocchi dell’istruttoria il divieto e il non liquet, senza considerare expressis verbis la fattispecie dell’autorizzazione condizionata, dimostra come detta ultima fattispecie sia stata considerata  come una species del genus dei provvedimenti vetitori, pur se non nella formula secca dell’interdizione perentoria ma in quella attenuata del divieto dell’operazione in mancanza dell’accoglimento e dell’attuazione delle misure correttive reputate indispensabili ai fini dell’elisione degli effetti anticoncorrenziali che altrimenti renderebbero la fattispecie, nella sua versione primitiva, intrinsecamente illecita.<br />
La ricostruzione, sempre sul piano positivo, è confortata dalle lettura coordinata degli articoli 18 e 19, in rapporto all’articolo 6 della medesima normativa.<br />
La rubrica di detta ultima disposizione,  titolata “Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza”, mostra di considerare come ipotesi di  divieto, pur se con le differenti  modulazioni prima descritte, sia il provvedimento puramente interdittivo che la cosiddetta  autorizzazione condizionata, a questo punto meglio qualificabile in termini di divieto dell’operazione in mancanza di puntuale ed integrale rispetto delle prescrizioni correttive. Si aggiunga che il secondo comma della norma in menzione considera i due esiti provvedimentali sopra descritti come i precipitati di una istruttoria che ha portato all’identico accertamento dell’idoneità dell’operazione oggetto di denuntiatio ad eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. In ambo i casi la concentrazione viene allora  considerata illecita e, quindi, vietata, salvo verificare l’utilità di misure capaci di neutralizzare la potenzialità distorsiva della fattispecie. Il che vale a dire che, pur a fronte della cd. autorizzazione condizionata, l’Autorità ha espresso in modo compiuto e definitivo il suo giudizio negativo &#8211; e quindi il suo divieto, nella sostanza come nella forma &#8211; circa la liceità dell’originaria operazione di concentrazione.<br />
La concentrazione vietata e quella realizzata senza il rispetto delle prescrizioni, presentano allora identici effetti anticompetitivi,  parimenti e definitivamente valutati in termini di illiceità ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge.  <br />
Concludendo sul punto, un esame sinergico delle disposizioni di cui agli articoli 6, 18 e 19 consente di reputare che il rinvio del primo comma di detta ultima disposizione  alla concentrazione vietata ai sensi dell’articolo 18,  comma 1, comprenda entrambe le forme di divieto di cui all’articolo 6, comma 2.<br />
<b>5.2. </b>Il dato letterale è confortato dall’indagine sulla natura dei poteri affidati all’Autorità in materia di concentrazioni.<br />
Indagine che, secondo consolidate coordinate pretorie, deve lumeggiare lo spessore sostanziale del potere e delle posizioni soggettive antagoniste, senza essere influenzata in termini decisivi dal nomen juris utilizzato dal legislatore.<br />
Onde verificare la natura giuridica della cd. autorizzazione condizionata, occorre verificare, allora, se, in subiecta materia, l’Autorità sia dotata di un potere autorizzatorio al cospetto del quale  venga in rilievo un diritto in attesa di espansione secondo lo schema del rapporto amministrativo di stampo autorizzatorio.<br />
L’analisi sistematica della disciplina interna e comunitaria consente di dare risposta negativa al quesito, ricavandosi con nettezza che la realizzazione di una concentrazione non necessita di un provvedimento  autorizzatorio capace di espandere un diritto sospensivamente  condizionato o fievole ma costituisce espressione libera di un diritto di iniziativa economica  privata, suscettibile di incorrere nel potere inibitorio-repressivo. Non diritto condizionato necessitante di espansione autorizzatoria dunque;  ma espressione di libertà suscettibile di incisione mercé  l’esercizio di un potere di divieto nelle due accezioni  prima ricordate.<br />
L’assunto è confermato dai seguenti rilievi:<br />
a)il procedimento non prende avvio da un’istanza autorizzatoria  ma da una mera comunicazione preventiva  dell’operazione (articolo 18, comma 1);<br />
b)l’esito positivo dell’istruttoria non sbocca in  un titolo abilitante ma ha le forme del mero riscontro dell’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di divieto (articolo 18, comma 2);<br />
c)l’operazione è suscettibile  di attuazione anche prima della definizione dell’istruttoria, salve le misure cautelari di cui all’articolo 17 e ferma restando l’adozione di misure correttive in caso di verifica postuma di effetti anticompetitivi (articolo 18, comma 3);<br />
d)l’infruttuoso decorso del termine assegnato, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, per la definizione della procedura, non vale a radicare un silenzio-assenso, ossia una fattispecie di provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza, ma si limita a consumare il potere interdittivo per intuibili ragioni di certezza.<br />
I convergenti elementi di cui sopra, letti alla luce dell’omogenea disciplina comunitaria (vedi par. 5.4.), consentono allora di concludere che l’effettuazione delle operazioni di concentrazione costruisce espressione della libertà di iniziativa economica suscettibile di esplicazione senza avere necessità di titoli autorizzatori preventivi; i poteri in capo all’Autorità si risolvono pertanto  nel divieto, a seconda dei casi suscettibile di intervenire a monte o a valle del concreto dispiegarsi dell’iniziativa economica, di un’operazione considerata idonea a determinare una permanente deformazione della struttura del mercato in chiave anticompetitiva. La stessa comunicazione preventiva non vale allora  a radicare un inesistente potere autorizzatorio, estraneo al sistema dei controlli di cui alla legge n. 287/1990 con l’unica eccezione delle autorizzazioni deroga ex art. 4,  ma si spiega con l’esigenza di consentire un controllo ove possibile preventivo rispetto ad un’operazione che, per la sua strutturalità, presenta significative difficoltà in termini di deconcentrazione.<br />
Le considerazioni fin qui svolte circa l’inesistenza di un potere autorizzatorio, consentono allora di reputare che se l’amministrazione non detiene il potere di autorizzare l’operazione, non ha a fortiori neanche il potere di rendere un’autorizzazione condizionata in senso stretto. Nonostante l’atecnico utilizzo, in seno all’articolo 6, comma 2, del  nomen “autorizzazione”, la cd. “autorizzazione condizionata” al rispetto delle prescrizioni va pertanto qualificata in termini sostanzialistici come divieto di un’operazione valutata come inamissibilmente anticompetitiva in assenza misure correttive adottate nell’esercizio di un collegato potere prescrittivo.<br /> Identico è infatti  il ricordato presupposto delle due misure di cui all’articolo 6, comma 2, ossia la valutazione in termini di illiceità dell’operazione congegnata, da cui discende l’esplicazione del potere interdittivo. <br />
Si deve quindi ribadire che, nel sistema dei controlli sulle concentrazioni,  l’autorizzazione corredata dalla  prescrizione, però, di misure (strutturali o comportamentali) dirette ad impedire  determinate conseguenze pregiudizievoli, e cioè che si verifichi “la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante … in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza”, significa vietare la concentrazione nei termini in cui era stata concepita e comunicata dalle imprese interessate: ed un divieto del genere è ontologicamente insito in un’autorizzazione soggetta al  rispetto di prescrizioni capaci di evitare un vulnus che, in caso contrario, si produce in termini identici rispetto alla realizzazione di un’operazione tout court vietata. Il mancato rispetto della prescrizione, al pari della realizzazione di una concentrazione in toto interdetta, equivale all’ inottemperanza ad un provvedimento di divieto, concretando una condotta formalmente violativa di un provvedimento interdittivo e sostanzialmente lesiva del medesimo bene giuridico.<br />La differenza, poi, tra misure comportamentali  e strutturali non incide sulla esistenza della violazione in ambo  i casi di prescrizioni il cui rispetto è integralmente stato reputato necessario per evitare l’effetto anticoncorrenziale stigmatizzato dall’articolo 18, comma 1, potendo rilevare il discrimen  sul versante meramente sanzionatorio, alla luce della verifica (vedi par. 6) della portata e dell’importanza della misura e della relativa trasgressione. La trasfusione in una condizione-prescrizione imposta dall’Autorità rende poi  non decisiva la circostanza che la  stessa abbia avuto la sua scaturigine in un impegno delle imprese interessate, essendo con chiarezza differenziata oltretutto  la fattispecie in esame rispetto all’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 2, nella parte in cui si fa riferimento alla prova delle parti di avere eliminato dall’originario progetto gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.Risulta allora confermato che il precetto dell’art. 19, comma 1, va inteso nel senso di riferirsi, con il suo richiamo al divieto di cui all’art. 18 c. 1 (che a sua volta rinvia all’art. 6), a tutte le fattispecie di concentrazione comunque vietate dall’art. 6 c. 1 della stessa legge.<br />
<b>5.3.</b> A sostegno ulteriore della lettura fin qui svolta si pone la considerazione relativa alla necessità di privilegiare la soluzione ermeneutica conforme al cd. principio dell’effetto utile, che consenta cioè di dare del sistema normativo una lettura armonica rispetto all’obiettivo di assicurare adeguata tutela al valore costituzionale e comunitario della tutela della concorrenza.<br />
La soluzione ermeneutica offerta dall’appellante e qui contrastata, depotenzia, infatti,  l’essenza del  potere prescrittivo attribuito all’Autorità dall’articolo 6, comma 2, seconda parte, in guisa da redere inutiliter datae le misure correttive di cui si è detto, nonostante le stesse siano state considerate irrinunciabili al fine della salvaguardia di una dinamica concorrenziale altrimenti  strutturalmente frustrata.<br />
La lettura restrittiva dell’articolo 19, comma 1, svolta in sede di ricorso, porta infatti a ritenere non autonomamente ed effettivamente sanzionate le prescrizioni dettate dall’Autorità, a prescindere dalla caratterizzazione strutturale o comportamentale delle medesime;  e, quindi, a legittimare le imprese a tenere una condotta pure vietata e considerata illecita dall’Autorità.<br />
Le alternative sanzionatorie paventate in sede di gravame  e di discussione non risultano pertinenti al caso di specie e comunque, si appalesano a tutta prima incapaci di attingere l’effetto utile di cui si è detto.<br />
In ordine all’articolo 15, è sufficiente rimarcare l’inestensibilità all’ipotesi di illecito strutturale, dato dalla realizzazione di concentrazione vietata, lesiva della struttura del mercato, di misure sanzionatorie calibrate su illeciti meramente attizi e comportamentali (intese restrittive ed abusi di posizione dominante), incidenti sul funzionamento del mercato.<br />
La  consapevolezza, in capo alle imprese, dell’anticoncorrenzialità e, soprattutto, il definitivo accertamento di quest’ultima da parte dell’Autorità, non permettono, poi,  di accomunare questa evenienza, come vorrebbe l&#8217;odierna ricorrente, alla situazione,  fotografata dall’articolo 18, comma 3, delle imprese che, nelle more di una pronuncia, abbiano realizzato una concentrazione solo successivamente risultata, a conclusione dell&#8217;istruttoria, non assentibile (imprese le quali sono soggette, senza sanzione, solo alle misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva  eliminando gli effetti distorsivi nel frattempo generatisi). Del tutto atipico ed  inefficace si appalesa, a ben vedere,  il sistema di controllo prefigurato dall’appellante, sul solco dell’articolo 18, comma 3;  sistema incentrato sull’inefficacia dell’autorizzazione (provvedimento, quest’ultimo, oltretutto estraneo allo spettro reale dei poteri dell’Autorità come sopra ricordato), sull’ imposizione di nuove misure ripristinatorie (costituenti un defatigante  duplicato delle misure correttive già date) e, infine, sulla possibilità per le imprese di rinunciare al concentrazione o di adeguarsi alle misure ripristinatorie (soluzione che rimette alla libertà di impresa  il rispetto delle prime e delle seconde prescrizioni e, soprattutto, lascia prive di conseguenze le violazioni già perpetrate e gli effetti lesivi da queste partoriti). <br />
Non persuade, in definitiva, la pretesa di accomunare un comportamento lecito, quale la realizzazione di una concentrazione non ancora vietata ex articolo 18, comma 3, e la tenuta di una condotta illecita e non conforme  ad una logica di leale cooperazione, quale la realizzazione della concentrazione secondo modalità vietate dall’Autorità. <br />
Contraria ad un ratio legis  tesa a valorizzare la portata precettiva delle misure imposte dall’Autorità al fine di evitare divieti rigidi penalizzanti per le imprese e, al tempo stesso, di scongiurare vulnera al giuoco concorrenziale, è in definitiva una soluzione che rende le imprese destinatarie del precetto libere di trasgredirlo fino a quando non intervengano nuovi precetti, volti questi ultimi ad attivare, a loro volta, una ulteriore e libera decisione dei privati interessati circa la convenienza della prosecuzione della concentrazione con i correttivi imposti in seconda battuta dall’Autorità<br /><b>5.4.</b> La soluzione divisata in sede di appello non trova sponda neanche nel quadro comunitario.<br />
Esulando dall’ambito del presente giudizio l’approfondimento del quadro dei poteri della Commissione in materia di concentrazioni, è sufficiente rimarcare che:<br />
a) il richiamo ai principi comunitari di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 287/1990, non vale ad imporre una precisa simmetria circa la natura dei poteri e delle misure sanzionatorie irrogabili dalle autorità nazionali e comunitarie, dovendosi al contrario reputare conforme ai principi europei una soluzione interna  calibrata in termini di maggiore efficacia deterrente e sanzionatoria con riferimento a condotte lesive di beni primariamente tutelati in ambito europeo;<br />
b) la legge n. 287/1990 non conosce la distinzione tra condizioni ed oneri evocata dall’appellante con riguardo al regolamento comunitario sulle  concentrazioni n. 4064/1989, nell’ambito di una prospettiva tesa a dimostrare la sanzionabilità delle sole violazioni degli oneri, diversamente dalla trasgressione delle condizioni;<br />
c) una lettura conforme al ricordato principio comunitario dell’effetto utile, della disciplina dettata dall’articolo 14, comma 2, del citato regolamento consente di leggere il rinvio agli oneri imposti in sede di provvedimento provvisorio ex art. 7, comma 2, e di misura definitiva ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del citato regolamento comunitario, come riferito anche alla violazione delle condizioni poste alla concentrazione in relazione ad impegni assunti dalle imprese interessate (in tal senso si veda la comunicazione della Commissione  pubblicata sulla GUCE C68 del 2 marzo 2001);<br />
d) il regolamento n. 139/2004, all’articolo 14, paragrafo 2, lettera d), ha chiartito expressis verbis l’esistenza del potere sanzionatorio della Commissione in caso di violazione di qualsiasi impegno assunto dalle imprese in sede di controllo delle concentrazioni.<br />
<b>5.5.</b>Questa interpretazione non trova poi preclusione nei principi di certezza, tassatività e determinatezza a cui sono soggette le disposizioni sanzionatorie, in quanto dalla norma interpretata  emerge con  chiarezza, senza che al riguardo sia ravvisabile una lacuna che renda necessario il ricorso ad una non ammissibile analogia in malam partem,  accanto all’intenzione legislativa di assoggettare a sanzione pecuniaria la realizzazione di concentrazioni vietate, la consapevolezza che operazioni così qualificabili si configurino anche quando sia stata omessa l&#8217;osservanza delle prescrizioni che erano state dettate per impedire che la concentrazione prefigurata producesse conseguenze anticompetitive.<br />
L’art. 19 sanziona, dunque, anche la realizzazione di una concentrazione in cui l&#8217;Autorità abbia ravvisato caratteristiche anticoncorrenziali solo quando non corretta da determinate misure, ove queste finiscano inosservate.<br /><b>6. </b>Si può ora passare alle censure che attengono all’entità della sanzione.<br />
Anche in sede di appello la  società sanzionata si è doluta che l’Autorità abbia affermato in modo apodittico la gravità dell’infrazione, senza effettuare alcuna valutazione dei suoi profili oggettivi e soggettivi. Tra i primi è stato messo in risalto il punto che delle tre condizioni a suo tempo imposte dall’Autorità, dopo tutto, due di esse (quelle di cui alle lettere a) e c) del provvedimento n. 8090) erano state rispettate. Quanto ai profili soggettivi della responsabilità ascrittale, Edizione ha contestato la significatività e concludenza degli elementi di prova dai quali era stata inferito la conoscenza da parte sua (anch’essa valorizzata dall’Amministrazione) del coinvolgimento di Autostrade nella predisposizione delle procedure di gara.<br />
Si mette poi l’accento sulla circostanza che l’autorità non avrebbe adeguamente indagato circa l’effettiva esistenza di effetti anticoncorrrenziali delle violazioni in parola;  così come la debita importanza non sarebbe stata data all’impossibilità di esplicare un controllo sulle scelte di pertinenza di Autostrade e alla scarsa chiarezza della prescrizione trasgredita.<br />
Le censure non colgono nel segno<br />
<b>6.1.</b> Va preliminarmente rammentato che, mentre con riferimento alle figure delle intese restrittive e degli abusi di posizione dominante la qualificazione della singola violazione in termini di gravità condiziona la possibilità di un intervento sanzionatorio pecuniario su di essa (art. 15 c. 1 legge n. 287), l’inottemperanza al divieto di concentrazione è sanzionata dall’art. 19 indipendentemente dalla sussistenza di questo estremo. A proposito di questa violazione è richiesto di avere riguardo al livello di gravità dell’infrazione semplicemente come ad uno dei parametri utili a pervenire ad una congrua e proporzionata misura della sanzione, in una con il comportamento dell’impresa finalizzato a porre rimedio alle conseguenze della violazione  ed alle e condizioni economiche (articolo 11 della legge n. 689/1981).<br />
Va altresì rimarcato che con il provvedimento in epigrafe, in presenza di limiti edittali compresi tra l’uno ed il dieci per cento del fatturato rilevante (art. 19 cit.), l’Autorità ha quantificato la sanzione in contestazione applicando la percentuale, dettamente al di sotto della metà della sanzione teoricamente comminabile,  del tre per cento del fatturato.<br />
Fatte queste considerazioni preliminari, l’esame dei passaggi argomentativi del provvedimento dei quali ci si deve ora occupare (paragrr. 100-105) rivela subito come l’apprezzamento dell’Autorità si sia correttamente formato valutando l’infrazione accertata nei suoi profili tanto soggettivi quanto oggettivi, risultando immune dalle censure svolte in primo grado e ribadite in appello.<br />
<b>6.2</b> Sul piano soggettivo, va rimarcato che la responsabilità dell’Edizione non è stata affermata in relazione alla non ammissibile imputazione di un fatto altrui quanto con riferimento  al fatto proprio dato dalla mancata tenuta dei comportamenti necessari al fine di indurre Autostrade al rispetto delle prescrizioni dettate dall’Autorità, segnatamente sub specie di non ingerenza nelle scelte dell’advisor in ordine all’espletamento delle procedure selettive per la scelta dei gestori delle aree di sosta nella rete autostradale. Detta soluzione è coerente con la considerazione che nella specie soggetto attivo dell’operazione della concentrazione non poteva che essere (se non altro in via principale), in una fattispecie di acquisto esclusivo di controllo giusta il disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 287,  il soggetto che acquisisce il controllo di altra impresa; nonché con la circostanza che la condizione aveva riflettuto il contenuto di impegno assunto dall’Edizione nell’assunto della sua possibilità di svolgere le attività necessarie al fine di assicurarne l’integrale rispetto.<br />
A fronte di detti rilevi non persuade l’insistito accento sull’ inesigibilità del controllo di una prescrizione riflettentesi sull’altrui autonomia imprenditoriale, a tutta prima smentito dall’assunzione di un specifico impegno in tale direzione. Per converso, la documentazione in atti dimostra la conoscenza da parte della società ricorrente, se non altro attraverso la continuativa partecipazione dei rappresentanti di Edizioni alle riunioni del comitato esecutivo di Autostrade dedicate al tema, della condotta tenuta dalla società controllata  non compatibile con la neutralità rispetto alla disciplina di gara oggetto dell’impegno di cui sopra; così come non consta alcuna condotta di Edizioni volta a persuadere Autostrade a tenere comportamenti  compatibili con gli impegni dalla prima  volontariamente assunti.<br />
Nella sostanza, sul piano soggettivo, la condotta appare caratterizzata dal profilo della piena consapevolezza della società sanzionata circa la continuativa trasgressione delle prescrizioni dell’Autorità, in guisa da rendere non fondati i rimproveri sul punto mossi in sede di appello al provvedimento impugnato.<br />
<b>6.3. </b>Del pari non fondate risultano  le censure tese a stigmatizzare la sanzione sul piano dell’adeguatezza rispetto ai contorni oggettivi dell’illecito sanzionato.<br />
Giova ricordare che la prescrizione della cui inosservanza si controverte aveva ad oggetto l’affidamento da parte di Autostrade “ad uno o più soggetti terzi, indipendenti e altamente qualificati, (del) la gestione delle procedure di cui al precedente punto a), inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione …”.<br />
Di qui la deduzione della difesa di parte resistente che la piena partecipazione di Autostrade alla definizione delle procedure di gara, integrando un’aperta violazione della misura, costituiva di per sé stessa già un’inottemperanza ad una misura strutturale di rilevanza primaria al fine di assicurare in un momento nevralgico l’apertura di un mercato tradizionalmente connotato da difficoltà di accesso.<br />
La centralità della prescrizione, la  protrazione nel tempo della condotta violativa e, più a monte, la chiarezza della portata precettiva della misura trasgredita, non consentono, poi, di condividere le censure tese a stigmatizzare l’incongruità della sanzione in rapporto alla limitata importanza della violazione di una sola prescrizione nonché in merito alla caratterizzazione non cristallina della condizione non adempiuta.<br />
<b>6.4.</b> Non coglie nel segno, infine, la censura tesa a stigmatizzare la mancata considerazione dell’assenza di comprovati effetti anticompetitivi generati dalla violazione della prescrizione di che trattasi.<br />
La Sezione condivide l’assunto sostenuto dal primo giudice secondo cui  l’Autorità  si è sentita esonerata da una puntuale ed analitica indagine circa la verificazione in concreto di specifici effetti anticompetitivi quali conseguenza della violazione, in quanto, in sintesi, la misura di cui alla lettera B) aveva finalità di prevenzione delle conseguenze dannose potenzialmente rivenienti dalla realizzazione della concentrazione sena le ricordate misure correttive. La stessa circostanza  che l’Autorità abbia imposto la neutralità del soggetto incaricato della gestione delle gare è la dimostrazione di come a tal fine non fosse sufficiente la prescrizione  di un obbligo di rispetto di regole competitive in sede di gara. In sostanza la rilevanza della modifica della struttura del mercato ha reso necessaria una non contestata misura compensativa tesa ad escludere ex ante la possibilità di condotte anticoncorrenziali in sede di regolazione della procedura, nell’assunto dell’insufficienza e dell’inefficienza di controlli ex post sul rispetto delle regole concorrenziale nella gestione delle singole  gare. Ne deriva l’irrilevanza, ai fini dello scrutinio del provvedimento  in parola &#8211;  teso alla sterilizzazione del soggetto incaricato della gestione delle gare rispetto agli effetti anticoncorrenziali della concentrazione sul mercato dell’assegnazione delle aree di sosta &#8211;  della sussistenza di concreti effetti anticompetitivi in seno alla singole procedure;  profilo quest’ultimo estraneo all’odierno thema decidendum, in quanto concernente  il diverso piano della concreta coerenza delle specifiche  procedure di assegnazione delle aree di servizio con la disciplina interna e comunitaria in materia di gare.<br />In definitiva la gravità dell’infrazione è stata ragionevolmente desunta dal ruolo che la stessa prescrizione rivestiva nell’economia del provvedimento, senza annettere rilievo al dato estrinseco dell’andamento concreto delle procedure competitive<br />
<b>6.5 </b>Le esposte considerazioni consentono di concludere che  la valutazione operata dall’Autorità si è formata in modo completo e congruamente motivato, ed è stata rapportata con equilibrio alla  ragguardevole consistenza intrinseca della violazione ed al dato soggettivo connotato dalla consapevole violazione degli obblighi assunti in sede procedimentale da parte dell’appellante .<br />
<b>7.</b> Per le ragioni esposte, l’appello deve esser respinto.<br />
Si rinvengono, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI			Presidente<br />
Luigi MARUOTTI				Consigliere<br />
Giuseppe ROMEO				Consigliere<br />
Giuseppe MINICONE			Consigliere<br />
Francesco CARINGELLA			Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-7-2004-n-5288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2004 n.5288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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