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	<title>526 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>526 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2014 n.526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-11-2014-n-526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-11-2014-n-526/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2014 n.526</a></p>
<p>Pres. Lamberti – Est. Fantini Leisa S.a.s. (avv.ti Cartasegna e Fantusati) c. Comune di Corciano (avv. Caforio) e Antica Farmacia dei Caldari (avv. De Matteis) Farmacie – Farmacia comunale – Esercizio in forma societaria – È possibile – Affidamento della gestione a un concessionario tramite gara – Ammissibilità – Condizioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-11-2014-n-526/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2014 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-11-2014-n-526/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2014 n.526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lamberti – Est. Fantini <br />  Leisa S.a.s. (avv.ti Cartasegna e Fantusati) c. Comune di Corciano (avv. Caforio) e Antica Farmacia dei Caldari (avv. De Matteis)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie – Farmacia comunale – Esercizio in forma societaria – È possibile – Affidamento della gestione a un concessionario tramite gara – Ammissibilità – Condizioni – Limiti – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’affidamento in concessione a terzi della gestione di una farmacia comunale è consentito dal nostro ordinamento ma esige che il soggetto aggiudicatario presenti un oggetto sociale esclusivamente riservato alla gestione dell’esercizio farmaceutico, in virtù di una regola il cui fondamento va rinvenuto nell’obiettivo finale di evitare conflitti di interesse che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, mediatamente, sul diritto alla salute.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente impugna, in via principale, la determinazione n. 27 in data 2 dicembre 2013 del Responsabile del Servizio Area Sviluppo del Comune di Corciano, di approvazione delle operazioni di gara per l’individuazione del concessionario della gestione della farmacia comunale di Corciano, sita in località San Mariano; in forza di tale provvedimento, prima graduata è risultata la società Antica Farmacia dei Caldari di Ceccarelli dott. Gianluca con un punteggio pari a 91,31/100, mentre al secondo posto è stata collocata la Leisa con punti 88,25/100.<br />
Premette, ai fini della graduazione dei motivi di ricorso concernenti la procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006, di avere interesse in primo luogo all’esclusione dell’aggiudicataria, ed in subordine al travolgimento dell’intera procedura.<br />
A) Quanto all’ammissione alla gara della controinteressata Antica Farmacia dei Caldari, deduce che sia illegittima per violazione di legge e violazione della <i>lex specialis</i> di gara, in quanto la posizione giuridica della società confligge con la disciplina generale in tema di titolarità ed esercizio-gestione delle farmacie nel nostro ordinamento. In particolare, seppure l’art. 7 della legge n. 362 del 1991 consente alle società di persone di gestire fino a quattro farmacie, al comma 3 prescrive comunque che la direzione della farmacia sia affidata ad uno dei soci che ne è il responsabile. La società controinteressata pretende di superare il vincolo normativo attribuendo la direzione della seconda farmacia ad un non socio.<br />
Inoltre, sempre con riguardo all’ammissione alla gara della controinteressata, va rilevato che l’art. 15 del bando, in tema di “modalità di presentazione delle offerte”, dispone che «tutti i documenti a pena di esclusione dalla procedura, devono essere firmati dal partecipante alla gara», adempimento che non è stato rispettato nel caso di specie.<br />
B) Motivi comportanti l’intero travolgimento della gara :<br />
1) Illegittimità del bando per violazione dell’art. 83, comma 4, del codice degli appalti e dell’art. 6 del regolamento dei contratti del Comune di Corciano.<br />
L’art. 11 del bando di gara, pure fatto oggetto di gravame, non rispetta la regola secondo cui devono essere messi a disposizione dei concorrenti, prima che formulino l’offerta, tutti i criteri che saranno utilizzati dalla Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto; in particolare, l’art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici dispone che il bando preveda i sub-criteri ed i sub-pesi o sub-punteggi; analogamente l’art. 15 del regolamento comunale sui contratti dispone che il bando debba essere improntato alla massima chiarezza ed indicare i criteri di aggiudicazione. I criteri di cui ai punti a) e b), che coprono un punteggio pari a 45 su 100 punti, sono molto generici, il che attribuisce alla Commissione un’amplissima discrezionalità.<br />
2) Illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice, nella considerazione che la medesima ha predisposto i sub-criteri di valutazione dell’offerta dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, e quindi allorché erano già noti i nomi dei concorrenti.<br />
3)Violazione dell’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice, lamentando che dall’esame dei <i>curricula</i> professionali dei componenti la Commissione appare evidente che gli stessi non erano titolari delle competenze tecniche necessarie per la valutazione dell’offerta tecnica predisposta dalle società concorrenti; la dr.ssa Vania Ceccarani riveste la carica di segretario comunale, la dr.ssa Daniela Vincenzini è il responsabile dell’Area Amministrativa comunale, la dr.ssa Barbara Paltriccia è la responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio, Politiche Comunitarie e Polizia Amministrativa, attività, queste, che non hanno alcuna attinenza con lo specifico oggetto del contratto.<br />
Sarebbe stata necessaria una competenza tecnica qualificata nel settore farmaceutico, ed anche di natura finanziaria, trattandosi di un’attività imprenditoriale che deve produrre reddito nell’interesse non solo del concessionario, ma anche dell’Amministrazione titolare del servizio.<br />
4) Illegittimità del soggetto che ha approvato i lavori della Commissione, lamentandosi che l’impugnata delibera n. 27 del 2 dicembre 2013 è sottoscritta dal Responsabile del Servizio Barbara Paltriccia, che è anche il funzionario che ha nominato la Commissione, di cui è poi stata presidente. L’art. 7 del regolamento comunale prescrive che il verbale di gara è trasmesso immediatamente al settore competente per l’adozione degli atti conseguenti; e per “settore competente” non può che intendersi altro settore rispetto a quello proprio dei dipendenti interni membri della Commissione giudicatrice.<br />
Si è costituita in giudizio l’Antica Farmacia dei Caldari di Ceccarelli dr. Gianluca S.a.s. eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />
Con un primo atto di motivi aggiunti la Leisa S.a.s. ha impugnato i verbali di gara del 27 e del 29 novembre 2013, nei confronti dei quali vengono reiterate le censure svolte nel ricorso introduttivo al punto B), <i>sub</i> nn. 1 e 2. In particolare, dal verbale del 27 novembre si desume che la Commissione di gara ha introdotto i “sottocriteri”, invero assolutamente nuovi e diversi rispetto a quelli disposti dal bando, e per di più tali sottocriteri sono stati previsti dopo l’apertura delle offerte tecniche, contenute nella busta “B”, e della busta “A” contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti, e quindi dopo che i nominativi dei concorrenti erano già noti.<br />
Deduce inoltre la Leisa S.a.s. la non comprensibilità dell’attribuzione di un giudizio di equivalenza alle due proposte con riferimento al criterio a) del punto 11 del bando; analogamente la mancanza di criteri rende non motivata l’attribuzione del giudizio per i sottocriteri b4, b5 e b6; ancor più evidente il vizio della motivazione con riguardo ai sub-criteri b1 e b2. Illogico è poi il giudizio relativo al sottocriterio b1 “dotazione quantitativa e qualitativa del personale”, rispetto al quale la ricorrente ha ricevuto la valutazione “non presente”, mentre avrebbe dovuto avere, quanto meno, il punteggio di “buono”, al pari della controinteressata.<br />
Viziato è anche il punteggio relativo ai servizi offerti, rispetto al quale è stato attribuito ad entrambi i concorrenti “buono”, mentre Leisa avrebbe dovuto ricevere un punteggio sicuramente superiore in ragione della tipologia di prestazioni e servizi resi.<br />
La controinteressata Antica Farmacia dei Caldari, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale avverso il provvedimento con cui Leisa è stata ammessa alla gara, deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />
5)Violazione della <i>lex specialis</i>; violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 362 del 1991, dei principi in materia, ricavabili anche dal r.d. n. 1265 del 1934, dagli artt. 3 e 32 della Costituzione, dalla sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2003, n. 275; eccesso di potere per genericità, carenza assoluta dei motivi, difetto di istruttoria, difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta.<br />
L’offerta della Leisa non doveva essere ammessa alla gara per incompatibilità dell’oggetto sociale con lo svolgimento dell’attività. L’art. 4, comma 1, n. 2, del bando era chiaro nel limitare la partecipazione alla gara alle sole società di persone o di capitali aventi un oggetto sociale compatibile con la “gestione della farmacia”.<br />
Dalle visure intestate alla Leisa risulta invece che la stessa non ha nell’ambito del proprio oggetto sociale la gestione di una o più farmacie, ma è stata costituita per esercitare, come attività principale, la “compravendita di immobili effettuata su beni propri”, e come secondarie, una gamma di altre attività che nulla hanno a che vedere con la gestione di una farmacia, dallo “svolgimento di attività turistico-alberghiera ricettiva rurale (agriturismo)” a “l’esercizio di magazzini e di custodie e deposito e frigoriferi”.<br />
In ogni caso, il r.d. n. 1265 del 1934, all’art. 102, dispone che l’esercizio della farmacia non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie; per i farmacisti di farmacie comunali l’art. 372 dello stesso r.d. n. 1265 del 1934, rinviando all’art. 78, sancisce l’incompatibilità con qualsiasi forma di attività commerciale. L’art. 7, comma 2, della legge n. 362 del 1991 dispone che quando titolare dell’esercizio di una farmacia privata sia una società (di persone), questa debba avere come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La sentenza n. 275 del 2003 della Corte costituzionale, da parte sua, ha ribadito che, per essere ammessa a concorrere alla concessione di una farmacia comunale, una società deve avere come oggetto sociale solo la gestione di una farmacia e deve essere composta da soli farmacisti regolarmente iscritti all’albo, ed inoltre che non può svolgere altra attività nel settore della produzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco. Pertanto la Leisa doveva essere esclusa in quanto : a) ha un oggetto sociale che le consente di svolgere una gamma indeterminata di attività <i>lato sensu</i> commerciali, ma non comprende la gestione di una farmacia ed annovera tra i propri soci, come accomandanti, almeno due soggetti che non sono farmacisti (Leonardo Rossi ed Isabella Rossi); b) con un simile oggetto sociale esercita già attività di fornitura ed intermediazione nel commercio di farmaci, come risulta dalla relazione prodotta in gara.<br />
Ove l’ammissione alla gara della Leisa fosse ritenuta possibile dall’art. 4, comma 1, n. 2, dell’avviso pubblico del 27 settembre 2013, fatto oggetto di gravame, sarebbe illegittima per contrasto con le norme ed i principi prima ricordati.<br />
6) Violazione della <i>lex specialis</i>; violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 362 del 1991, nonché dei principi in materia; eccesso di potere per carenza assoluta dei motivi, difetto di istruttoria, difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta.<br />
Il farmacista che, a qualunque titolo personale, disponga di una farmacia (quale titolare, gestore provvisorio, etc.), non può partecipare ad una società che, a sua volta, sia titolare od ambisca a gestire, in qualsiasi forma, altre farmacie.<br />
L’oggetto sociale della Leisa comprende ben due farmacisti titolari di farmacie private : si tratta del socio accomandatario, che è titolare individualmente della “Farmacia Cortonese di Rossi Alessandro” e della moglie del dr. Rossi, socia accomandante, che è titolare, sempre individualmente, della “Farmacia Bianchi di Marek dott.ssa Heidemarie” con sede in Cortona, viale Matteotti n. 6. Lo schermo societario è dunque un espediente per permettere ai due farmacisti titolari (Rossi e Marek) di divenire titolari o comunque gestire, violando i divieti di legge, altre farmacie, private o pubbliche che siano.<br />
7) Violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà manifesta.<br />
La società Leisa ha invocato l’esclusione dell’attuale aggiudicataria (provvisoria) in quanto, a suo dire, l’art. 15, comma 4, dell’avviso pubblico in data 27 settembre 2013 comminerebbe la sanzione a carico del ricorrente che non avesse sottoscritto tutti i documenti allegati all’offerta, ovvero quelli diversi dalla domanda di partecipazione e dall’offerta; a scopo cautelativo viene impugnata la predetta prescrizione della <i>lex specialis</i>, ove interpretata nel senso proposto dalla ricorrente principale, per violazione dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione; ne deriverebbe infatti la nullità delle norme gravate incidentalmente.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Corciano, eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo avente ad oggetto l’aggiudicazione provvisoria, l’irricevibilità con riguardo all’impugnativa (dell’art. 11) del bando di gara, e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />
La Leisa S.a.s. ha dunque esperito ulteriori motivi aggiunti avverso la determinazione n. 5 in data 7 marzo 2014, disponente l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della Società Antica Farmacia dei Caldari di Ceccarelli dr. Gianluca, reiterando le censure svolte con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, anche nella prospettiva dell’illegittimità derivata, allegando altresì la violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 de 2006, nell’assunto che la Stazione appaltante non avrebbe accertato la regolarità fiscale e contributiva in capo all’Antica Farmacia dei Caldari anche al momento della presentazione dell’offerta.<br />
A seguito della proposizione dell’impugnativa dell’aggiudicazione definitiva da parte della ricorrente principale, la controinteressata Antica Farmacia dei Caldari ha reiterato il proprio ricorso incidentale, finalizzato principalmente ad ottenere l’esclusione dalla gara della Leisa S.a.s.<br />
All’udienza del 24 settembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- Seguendo l’insegnamento giurisprudenziale, da ultimo, riaffermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, occorre preliminarmente esaminare il ricorso incidentale esperito dalla controinteressata Antica Farmacia dei Caldari avverso l’ammissione alla gara della Leisa S.a.s., avente quindi carattere escludente.<br />
2. &#8211; Con il primo mezzo incidentale si deduce in particolare che l’offerta della Leisa non poteva essere ammessa alla gara per incompatibilità del proprio oggetto sociale con l’attività di gestione della farmacia, secondo quanto prescritto dall’art. 4, comma 1, n. 2, dell’avviso di procedura aperta, ed anche in forza dei principi desumibili dalla normativa di rango primario vigente, in specie dagli artt. 102 e 372 del r.d. n. 1265 del 1934, nonché dall’art. 7 della legge n. 362 del 1991, che stabiliscono l’incompatibilità dell’esercizio della farmacia con qualsiasi altra forma di attività commerciale, secondo l’interpretazione offertane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 275 del 2003 proprio con riguardo alla partecipazione a società di gestione di farmacie comunali; più precisamente, ad avviso della ricorrente incidentale, Leisa non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto il proprio oggetto sociale non comprende la gestione di una farmacia, ed annovera fra i propri soci due soggetti che non sono farmacisti.<br />
Il motivo, nei termini che seguono, è fondato, e meritevole pertanto di positiva valutazione.<br />
L’attività dichiarata come prevalente dalla Leisa è la “compravendita e locazione di beni immobili propri”; nella “relazione tecnica” versata agli atti della gara la stessa società incentra l’attenzione, tra le varie attività declinate nell’oggetto sociale, su “il commercio all’ingrosso e/o al dettaglio in sede nazionale ed internazionale di tutti i prodotti commerciabili per il settore alimentare e per il settore non alimentare, ivi inclusa l’attività di import-export”, sottolineandosene la compatibilità con la gestione di farmacie.<br />
Ritiene il Collegio che un siffatto oggetto sociale non sia in realtà compatibile con la gestione della farmacia, servizio oggetto di gara, ai sensi della normativa vigente in materia di disciplina del settore farmaceutico, cui fa rinvio l’art. 4 dell’avviso pubblico.<br />
Tale soluzione rinviene il proprio fondamento nella normativa vigente; in generale, l’art. 7, comma 2, della legge n. 362 del 1991 dispone che le società titolari dell’esercizio della farmacia privata hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia ed i relativi soci sono farmacisti iscritti all’albo; il successivo art. 8 prevede che la partecipazione alle società titolari di farmacie è incompatibile con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Proprio sull’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 362 del 1991 è intervenuta la sentenza 24 luglio 2003, n. 275 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.<br />
La preclusione alla partecipazione alla gara della Leisa discende dunque dal fatto che nell’oggetto sociale della stessa non è contemplata la gestione della farmacia.<br />
Viene obiettato che un conto è la titolarità di una farmacia, cui si riferisce la prescrizione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 362 del 1991, un conto è la gestione di una farmacia, verificandosi la scissione tra i due momenti nella partecipazione alla gestione di una farmacia comunale. Peraltro, a bene considerare, tale scissione giustifica la deroga all’art. 12, comma 11, della legge n. 475 del 1968, consentendo dunque l’affidamento della gestione a terzi della farmacia, ma non anche all’esclusività dell’oggetto sociale, il cui fondamento va rinvenuto nell’obiettivo finale di evitare conflitti di interesse che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico, e, mediatamente, sul diritto alla salute.<br />
Né a diverso opinamento può pervenirsi alla luce della previsione conclusiva dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, il cui riferimento è limitato agli esercizi commerciali nella stessa disposizione contemplati (le c.d. parafarmacie).<br />
Per quanto concerne, poi, l’art. 2, comma 16, del d.lgs. n. 274 del 2007 , si limita a prevedere che i farmacisti e le società di farmacisti titolari di farmacie o che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, senza che ciò incida sull’esclusività dell’oggetto sociale, che viene esteso dalla vendita al pubblico alla distribuzione all’ingrosso.<br />
3. &#8211; L’accoglimento dello scrutinato motivo del ricorso incidentale, comportando l’esclusione dalla gara della ricorrente principale, esime il Collegio dalla disamina del secondo motivo incidentale, come pure del terzo, quest’ultimo, indirizzato nei confronti dell’art. 15, comma 4, della <i>lex specialis</i> di gara in tema di “modalità di presentazione delle offerte”, peraltro condizionato all’accoglimento del ricorso introduttivo, e comunque privo di carattere escludente.<br />
4. &#8211; L’accoglimento del ricorso incidentale determina, di regola, l’inammissibilità del ricorso principale, per carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario che doveva essere escluso dalla gara.<br />
Peraltro, secondo quanto chiarito dalla già citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, recependo il <i>dictum</i> di Corte Giustizia U.E., Sez. X, 4 luglio 2013, in causa C-100/12 (<i>Fastweb</i>), permane la legittimazione del ricorrente principale, estromesso dalla gara per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale, ad impugnare l’aggiudicazione disposta in favore del solo concorrente rimasto in gara nell’ipotesi in cui le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale.<br />
Nella fattispecie in esame le offerte rimaste in gara sono solamente quelle dell’Antica Farmacia dei Caldari e di Leisa S.a.s.; il vizio ritenuto inficiante l’offerta di Leisa attiene al difetto del requisito soggettivo di partecipazione, costituito dall’avere un oggetto sociale non compatibile con la gestione di farmacia, mentre, nella prospettazione della ricorrente principale, l’Antica Farmacia dei Caldari avrebbe dovuto essere esclusa dal procedimento di valutazione comparativa concorrenziale in quanto attribuiva la direzione della farmacia in concessione ad un non socio, ed, ancora, in ragione della mancata integrale sottoscrizione della documentazione di gara.<br />
Ora, sempre applicando le coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza Plenaria, sembra corretto ritenere che la questione dell’attribuzione ad un non socio della direzione della farmacia costituisca un “vizio escludente comune” (<i>id est</i>, una causa di esclusione comune) a quello denunciato con il ricorso incidentale, collocandosi nella medesima fase sub-procedimentale, attinente ai “requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell’impresa (comprensivi dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi e di qualificazione), tale dunque da imporne un esame incrociato, mentre la censura relativa all’incompleta sottoscrizione della documentazione di gara attiene alla diversa categoria della “carenza di elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di esclusione”.<br />
5. &#8211; Ne consegue che deve essere scrutinata la censura del ricorso principale, reiterata nei “secondi” motivi aggiunti, con cui Leisa S.a.s. lamenta l’ammissione alla gara, disposta dal Comune di Corciano, della controinteressata Antica Farmacia dei Caldari S.a.s. nella considerazione che risulterebbe violato l’art. 7, comma 3, della legge n. 362 del 1991, in quanto la direzione della seconda farmacia sarebbe affidata ad un non socio.<br />
Il motivo, secondo quanto già incidentalmente evidenziato al punto <i>sub</i> 2), non appare meritevole di positiva valutazione, in quanto nella gestione di una farmacia comunale si determina una scissione tra titolarità (che rimane in capo al Comune) e gestione.<br />
Ciò trova conferma non solo nella <i>lex specialis</i> di gara, che, al punto 6.2, peraltro non fatto oggetto di gravame, in tema di “requisiti professionali”, si limita a stabilire che i soggetti ammessi alla gara devono obbligarsi «a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della Farmacia un farmacista in possesso di esperienza nel settore di almeno due anni», senza fare dunque alcun riferimento alla qualità di socio, ma anche nella disciplina specifica delle farmacie comunali contenuta essenzialmente nell’art. 9 della legge n. 475 del 1968, nel testo novellato dalla legge n. 362 del 1991, che nessun riferimento contiene alla circostanza che la direzione debba essere attribuita ad un socio (per le farmacie private tale prescrizione si connette strettamente al limite numerico di quattro farmacie, previsto dall’art. 7, comma 4-bis, della legge da ultimo richiamata).<br />
6. &#8211; In conclusione, alla stregua di quanto esposto, deve essere accolto il ricorso incidentale, mentre deve essere in parte respinto, ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso principale, come pure i motivi aggiunti.<br />
La complessità della questione giuridica trattata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso incidentale, mentre in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso principale ed i motivi aggiunti.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-11-2014-n-526/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2014 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2013 n.526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-8-11-2013-n-526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-8-11-2013-n-526/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2013 n.526</a></p>
<p>Pres. ed est. C. Lamberti Associazione Onlus Grandi Amici (avv.ti M. Di Paolo e A. Coaccioli) c/ Comune di Stroncone (avv. A. Mariani Marini) e nei confronti di C. S. o S., C. R., Animalia Amo International sui rapporti tra riservatezza e istanza di accesso in relazione alla dazione in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-8-11-2013-n-526/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2013 n.526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. C. Lamberti<br /> Associazione Onlus Grandi Amici (avv.ti M. Di Paolo e A. Coaccioli) c/ Comune di Stroncone (avv. A. Mariani Marini) e nei confronti di C. S. o S., C. R., Animalia Amo International</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti tra riservatezza e istanza di accesso in relazione alla dazione in adozione di cani randagi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Amministrazione pubblica – Accesso agli atti amministrativi – Oscuramento dei nomi e degli indirizzi degli adottanti cani randagi – Legittimità &#8211; Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento con cui si concede solo parzialmente l&#8217;accesso alle adozioni internazionali effettuate sui cani randagi di un Comune, con oscuramento dei nomi e degli indirizzi degli adottanti nonché delle destinazione dei cani adottati in territorio estero, laddove, da un lato, il Comune intimato abbia fornito alla ricorrente Associazione ampia documentazione circa la condizione degli animali dati in adozione in territorio estero e, dall’altro, la stessa ricorrente non abbia fornita alcuna prova – se non con il riferimento a generiche notizie tratte da internet – circa il supposto trattamento degli animali contrario a criteri di umanità e civiltà che giustificherebbe non solo l’accesso ai dati personali degli adottanti, ma anche la denuncia degli stessi alle competenti autorità, unitamente ai responsabili dello stesso comune e dei preposti al canile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2013, proposto da:<br />
Associazione Onlus Grandi Amici, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Di Paolo, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Stroncone, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Carola Stangl o Stagler, Claudia Rockl, Animalia Amo International; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del provvedimento, inviato via pec alla difesa, senza protocollo, in data 18 marzo 2013, con il quale è stato concesso l&#8217;accesso documentale a suo tempo richiesto alle adozioni internazionali effettuate sui cani randagi del Comune di Stroncone solo parzialmente, con oscuramento dei nomi e degli indirizzi degli adottanti nonchè delle destinazione dei cani adottati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Stroncone;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la richiesta in data 5 marzo 2013, la sig.ra Silvia Festuccia, nella qualità di presidente dell’Associazione ONLUS Grandi Amici, chiedeva al comune di Stroncone l’accesso a tutto il fascicolo relativo alle autorizzazioni relative all’adozione del cane Orlando (atto 19/11/2012), del cane Eve (atto n. 9584 del 19/11/2012) del cane Tara (stesso protocollo ? stessa data), del cane Gudrun (stesso protocollo ? stessa data), del cane Eco (stesso protocollo ? stessa data), del cane Momo (atto non versato in causa).<br />	<br />
L’istante aggiungeva che la documentazione avrebbe dovuto essere fornita in modo completo, comprensiva cioè di tutti i documenti che, dopo la costituzione in giudizio, fossero stati integrati dei dati degli adottanti e precisava di voler visionare gli originali e poi eventualmente estrarre copia.<br />	<br />
La medesima aggiungeva, al proposito, che i documenti in questione non appartengono agli atti secretati e che gli interessi relativi alla privacy oggetto di tutela sono solo quelli indicati dall’art. 23, L. n. 241/90 dei quali non fanno parte i nominativi degli indirizzi degli adottanti e cioè dei destinatari del provvedimento. Affermava infine che erano del tutto prive di fondamento le motivazioni di un eventuale rifiuto e che l’amministrazione non era vincolata ad aderire alla contraria opinione dei controinteressati.<br />	<br />
Con la risposta in data 11 marzo 2013, il Comune di Stroncone, rievocate le vicende occorse il giorno 6 dicembre 2012, in occasione del trasporto di cani e ricordate talune violazioni della privacy attraverso la pubblicazione on-line dei dati personali degli adottanti di cittadinanza tedesca, comunicava che “l’accesso ai fascicoli richiesto con la nota del 5/3/2013 viene consentito con la schermatura dei dati personali”: ad avviso del Comune questo non pregiudica il diritto di difesa dell’associazione richiedente in quanto l’impossibilità di identificazione dei soggetti che hanno invocato la tutela della loro privacy esclude che essi possano essere controinteressati in sede giurisdizionale e che pertanto eventuali ricorsi avverso atti che li riguardano debbano essere loro notificati.<br />	<br />
Nei confronti del provvedimento, l’associazione ONLUS grandi amici ha adito il Tribunale, precisando di avere impugnato, con ricorso n. 31/2013, i provvedimenti con i quali il Comune aveva consentito l’adozione all’estero di alcuni cani randagi ivi ricoverati presso un canile. L’associazione aveva contestato le modalità di adozione avvenuta tramite mandato conferito dai cittadini tedeschi ad un’associazione con sede in Italia presieduta da una cittadina austriaca che opera in Germania avvalendosi di associazioni tedesche. Ad avviso della ricorrente, tali modalità non consentono alcun controllo della situazione degli animali una volta che gli stessi siano stati consegnati all’estero. Una precedente istanza di accesso era stata definita interlocutoriamente dal Comune, che pur ritenendo la domanda inammissibile perché rivolta ad un controllo generalizzato sull’operato amministrativo, aveva tuttavia dichiarato di aver dato avvio al procedimento della relativa notifica i contro interessati per ottenere il loro consenso / dissenso alla visione degli atti e all’estrazione di copia.<br />	<br />
Per i provvedimenti concessi in visione il giorno 11 aprile 2013, il comune ha dichiarato di non accogliere la richiesta di acquisizione di dati personali ovverossia il nome e indirizzo dei destinatari adottanti e destinazione dei cani ove differente.<br />	<br />
Avendo il comune di Stroncone oscurato le notizie relative ai dati personali degli adottanti, l’accesso è stato meramente parziale.<br />	<br />
Ciò premesso, l’Associazione ONLUS Grandi Amici denuncia violazione degli artt. 22 e 24, L. 241/90 anche in combinato disposto con gli artt. 59 e 60, D.Lgs. 196/2003: assume che l’individuazione dei destinatari di un provvedimento non è di per sé un dato coperto da privacy.<br />	<br />
A dire dell’Associazione, l’individuazione dei destinatari delle adozioni non è di per sé un dato sensibile ma soltanto “termine passivo” del provvedimento dell’amministrazione che non coinvolge alcun interesse degno di riservatezza: l’accesso deve essere perciò sempre e comunque concesso nella sua interezza e prevale sulla privacy quando sia necessario per garantire l’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato quale e la difesa.<br />	<br />
Il comune di Stroncone, costituito in giudizio, ha richiamato i disordini e le minacce rivolte agli adottanti in occasione del trasporto dei cani e le precedenti violazioni della privacy attraverso la pubblicazione on-line dei dati personali degli adottanti di cittadinanza tedesca e ha affermato che le minacce avvaloravano i timori di pregiudizi per la sicurezza incolumità e quiete familiare di tali soggetti e avevano reso necessaria la schermatura al momento di consentire l’accesso.<br />	<br />
Il comune ha inoltre precisato che nel giudizio n. 31/2013, promosso innanzi a questo stesso Giudice dalla medesima associazione ricorrente, era stata formulata una specifica istanza istruttoria rivolta ad ottenere l’esibizione dei dati completi degli adottanti al fine di integrare nei loro confronti il contraddittorio. Gli adottanti tedeschi, si erano opposti alla diffusione dei dati personali adducendo ragioni di tutela della privacy.<br />	<br />
Osserva il Collegio che, anche in materia di trattamento dei dati super sensibili (in materia sanitaria e sessuale), il diritto di accesso ha la prevalenza sulla tutela della riservatezza del terzo coinvolto qualora la conoscenza del documento detenuto dall&#8217;amministrazione costituisca, sulla base delle circostanze concrete, elemento decisivo in ordine alla possibile proposizione di un&#8217;azione giudiziaria, (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 18/02/2013, n. 144).<br />	<br />
Secondo risalente giurisprudenza, è infondata la pretesa dell&#8217;amministrazione di esibire il documento richiesto con &#8220;omissis&#8221; in asserito adempimento della disciplina in tema di tutela dei dati personali, considerata la salvezza delle leggi in materia di accesso ai documenti amministrativi e che, in generale, l&#8217;applicazione della legge sulla privacy non comporta un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare caso per caso se sussistano altri interessi meritevoli di pari o superiore tutela (Cons. St., sez. IV, 27/08/1998, n. 1137).<br />	<br />
Nella fattispecie all’attenzione del Collegio, la domanda di accesso ai dati personali degli adottanti e ai luoghi di destinazione dei cani alloggiati presso il canile di Stroncone era sorretta dalle vicende che avevano originato il precedente ricorso n. 31/2013, ad opera della stessa Associazione ONLUS Grandi Amici, nei confronti del Comune di Stroncone a proposito dell’adozione all’estero di alcuni cani randagi presso un canile avente sede nel medesimo comune.<br />	<br />
Delle adozioni erano state contestate le modalità, avvenute tramite mandato conferito dai cittadini tedeschi ad un’associazione con sede in Italia presieduta da una cittadina austriaca che opera in Germania avvalendosi di associazioni tedesche: modalità che, secondo l’Associazione istante, non consentirebbero alcun controllo della situazione degli animali una volta che gli stessi fossero stati consegnati all’estero.<br />	<br />
A chiosa del ricorso n. 31/2013, è contenuta un’istanza istruttoria analoga alla presente domanda, avendo il comune rifiutato di fornire gli estremi e la visione dei provvedimenti impugnati e quindi i fascicoli relativi all’adozione dei cani randagi avvenute fra il novembre 2011 e il gennaio 2013.<br />	<br />
Nella situazione in atto, il comune di Stroncone, pur avendo consentito l’accesso non ha accolto la richiesta di acquisizione di dati personali ovverossia “il nome e indirizzo dei destinatari adottanti e destinazione dei cani ove differente da quella dichiarata”.<br />	<br />
Il medesimo comune ha fornito, allegata al presente ricorso, copiosa documentazione sulla vicenda, nella quale l’espresso rifiuto a parte di taluni degli adottanti a fornire le proprie generalità appare giustificato dalle polemiche insorte fra la ricorrente sig.ra Festuccia, nella qualità di rappresentante dell’associazione UNLUS Grandi Amici e i rappresentanti dell’associazione che opererebbe nell’ambito del comune per consentire l’adozione e il trasporto degli animali in territorio tedesco: polemiche ancora in corso e degradate, come oramai d’uso, a sconvenienti richiami di personaggi e vicende del tutto estranee a quelle di cui è causa.<br />	<br />
Così precisati i termini della questione, il Collegio ritiene irrilevante, nella fattispecie sottoposta suo esame, la garanzia dell’accesso difensivo, previsto dall&#8217;art. 24 co. 7, L. 241/1990, in relazione ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19/11/2012, n. 9513).<br />	<br />
La conoscenza dei nominativi degli adottanti e delle destinazione dei cani negli stati esteri non è tanto funzionale alla vittoria dell’Associazione nel ricorso n. 31/2013 pendente innanzi a questo Tribunale o alla corretta istaurazione del contraddittorio in quel giudizio, quanto alla conoscenza dello stato di salute degli animali, alla consapevolezza che agli stessi non siano inflitte inutili sofferenze e alla certezza che di essi non venga fatto alcuna destinazione a fini ripudiati dalla coscienza civile.<br />	<br />
Al proposito, il comune ha fornito copiosa documentazione circa la condizione degli animali dati in adozione in territorio estero: parte della quale è tratta dalla testimonianza di suoi rappresentanti nei corso di verifiche effettuate personalmente onde stabilire il trattamento e la condizioni di vita degli animali. Analoga situazione sarebbe emersa da controlli effettuati dal WWF.<br />	<br />
A fronte dei suddescritti adempimenti, latu sensu istruttori ad opera dell’amministrazione, da parte dell’Associazione ricorrente non è stata fornita alcuna prova sul supposto trattamento degli animali contrario a criteri di umanità e civiltà che giustificherebbe non solo l’accesso ai dati personali degli adottanti, ma anche la denuncia degli stessi alle competenti autorità, unitamente ai responsabili dello stesso comune e dei preposti al canile.<br />	<br />
A fronte della rilevata situazione istruttoria e delle vicende occorse al momento del trasporto di taluni degli animali in affido, il rifiuto del comune, sorretto da quello degli adattanti, alla ostensione dei luoghi e dei dati personali appare del tutto giustificato e non superabile con le notizie tratte da internet, sia perché generiche in sé considerate, sia perché del tutto notoria ai comuni cittadini (e non solo agli operatori del settore) l’inaffidabilità della cd “rete” e l’incontrollabilità delle informazioni ivi contenute.<br />	<br />
Il ricorso deve allo stato essere respinto<br />	<br />
Le spese di giudizio vanno compensate in relazione alla specificità della situazione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2013</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a></p>
<p>Vanno sospesi i verbali di gara per l&#8217;esecuzione di alloggi di edilizia pubblica, applicando la norma regionale (art. 19, comma 6° della l.r. Sicilia 12/2011) che prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi i verbali di gara per l&#8217;esecuzione di alloggi di edilizia pubblica, applicando la norma regionale (art. 19, comma 6° della l.r. Sicilia 12/2011) che prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006; inoltre, le percentuali di ribasso “pari” sono individuabili con l’applicazione di un criterio di determinazione della soglia di anomalia che sia omogeneo rispetto ai criteri di formulazione del ribasso percentuale, altrimenti non sarebbe mai configurabile il valore di parità aritmetica previsto dall’art. 19 sopra citato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00526/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01088/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Costruzioni Giardina Fortunato e Figli S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Iacuzzo, con domicilio eletto presso Andrea Caponetto in Catania, viale XX Settembre, 19;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>I.A.C.P. di Ragusa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Leonardi, con domicilio eletto presso Alessandra Leonardi in Catania, via Enrico Pantano 93;<br />	<br />
<b>Urega Sezione Provinciale di Ragusa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore<br /> <br />
<b>Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore ,rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Impresa Euroinfrastrutture Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro De Luca, con domicilio eletto presso Pietro De Luca in Catania, viale Ruggero di Lauria, 29; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara del 8.3.2012, 14.3.2012, 15.3.2012 ed in particolare del verbale di gara del 23.3.2012<br />	<br />
&#8211; della nota dell&#8217;urega del 26.3.2012<br />	<br />
&#8211; della nota n 2012 &#8211; 001693 u<br />	<br />
&#8211; della nota dell’IACP di Ragusa 2010 &#8211; 0001882 u<br />	<br />
&#8211; della determinazione del dirigente del settore tecnico iacp n 100 del 23.4.2012<br />	<br />
&#8211; della lex specialis per quanto di interesse<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o consequenziale;	</p>
<p>&#8211; nonchè per l&#8217;accertamento e la declatoria dell&#8217;inefficacia del contratto<br />	<br />
#NOME?	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.A.C.P. di Ragusa e di Urega Sezione Provinciale di Ragusa e di Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e di Impresa Euroinfrastrutture Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso introduttivo presenta elementi di fondatezza poiché:<br />	<br />
a) il bando ha espressamente previsto l’applicazione dell’art. 19, comma 6° della l.r. 12/2011 che prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006;<br />	<br />
b) le percentuali di ribasso “pari” sono individuabili con l’applicazione di un criterio di determinazione della soglia di anomalia che sia omogeneo rispetto ai criteri di formulazione del ribasso percentuale, altrimenti non sarebbe mai configurabile il valore di parità aritmetica previsto dall’art. 19 sopra citato;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 08/11/2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Biagio Campanella, Presidente<br />	<br />
Salvatore Schillaci, Consigliere<br />	<br />
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-526/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2009 n.526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-6-2009-n-526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani Eurorock s.r.l. (Avv.ti G. e G. Immordino) c/ Urega &#8211; Ufficio Regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici &#8211; Sezione provinciale di Caltanissetta &#8211; (Avv. dello Stato), Provincia regionale di Caltanissetta (n.c.), Anzalone L. e C. s.r.l.(Avv.ti M. e S. Lupo, U.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio,  Est. Millemaggi Cogliani<br /> Eurorock s.r.l. (Avv.ti G. e G. Immordino) c/ Urega &#8211; Ufficio Regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici &#8211; Sezione provinciale di Caltanissetta &#8211; (Avv. dello Stato), Provincia regionale di Caltanissetta (n.c.), Anzalone L. e C. s.r.l.(Avv.ti M. e S. Lupo, U. Ilardo)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza dell&#8217;obbligo di verificare la regolarità contributiva a seguito della produzione del durc in sede di presentazione dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Regione Sicilia &#8211; Gara &#8211; Regolarità contributiva &#8211; Durc prodotto in sede di presentazione dell’offerta &#8211; Ulteriori accertamenti &#8211; Necessità &#8211; Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella Regione siciliana, a norma dell’art. 19 l. 109/94 come modificato e integrato dalle l.r. 7/2002 e 16/2005, la presentazione, con la domanda di partecipazione ad una gara d’appalto, di un DURC valido ed efficace, esonera la stazione appaltante dal compiere accertamenti relativi alla regolarità contributiva alla data della celebrazione della medesima gara, senza che rilevi in altro senso l’eventuale reclamo di un’impresa controinteressata, volto a  che venga effettuata siffatta verificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 647 del 2008, proposto da<br />	<br />
<b><br />	<br />
EUROROCK s.r.l.</b>, con sede in Trento, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà n. 171;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>l’UREGA – UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE PER L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI – SEZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato; <br />	<br />
la <b>PROVINCIA REGIONALE di CALTANISSETTA</b>, in persona del Presidente in carica, non costituita;	</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>ANZALONE LUIGI &#038; C. s.r.l.</b>, con sede in San Cataldo, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI con l’impresa MARTURANA GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Lupo, Sandra Lupo e Umberto Ilardo, con domicilio eletto in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 30, presso lo studio dell’avv. Nino Bullaro;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (Sezione III) &#8211; n. 474/2008 del 9 aprile 2008.</p>
<p>Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’UREGA e della Soc. ANZALONE LUIGI &#038; C. in proprio e nella qualità e l’appello incidentale proposto dalla suddetta società;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’avv. Giovanni Immordino per la Eurorock s.r.l., l’avv. dello Stato Ciani per l’UREGA e l’avv. M. Lupo per la Anzalone Luigi &#038; C. in proprio e n. q.;<br />	<br />
Pubblicato il dispositivo n. 115/08 del 16 dicembre 2008;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso notificato il 28 novembre 2007, depositato il successivo 6 dicembre, l’attuale appellante ebbe ad impugnare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sede di Palermo, i seguenti atti:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento dirigenziale comunicato con nota prot. n. 27311 dell’8/11/2007 con il quale la Provincia di Caltanissetta ha ritenuto di riscontrare negativamente il reclamo del 2/11/2007 con il quale l’Impresa ricorrente ha chiesto all’Ente di verific<br />
&#8211; la nota prot. n. 23850 del 3/10/2007 con la quale la Provincia di Caltanissetta al fine di verificare il possesso del requisito di cui all’art. 75 lett. e) del D.P.R. n. 554/1999 e la regolarità contributiva, ha richiesto all’ATI controinteressata un’at<br />
&#8211; la determinazione dirigenziale n. 141 del 27/9/2007 di approvazione di verbali di gara relativi all’appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. n. 38 Mussomeli – San Cataldo” con la quale la Provinci<br />
&#8211; i suddetti provvedimenti nella parte in cui è stata ammessa e dichiarata aggiudicataria l’ATI controinteressata nonostante, in sede di verifica, la mandante Marturana, abbia presentato un DURC, rilasciato in data antecedente a trenta giorni dalla domand<br />
&#8211; i verbali di gara dei 11 &#8211; 12 &#8211; 13 &#8211; 17 &#8211; luglio 2007 relativi all’appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. n. 38 Mussomeli &#8211; San Cataldo”, nella parte in cui è stata dichiarata aggiudicataria l’A<br />
&#8211; nonché ogni altro atto alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso.<br />	<br />
Il ricorso poggiava sulle seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 lett. a) e b) del bando di gara, nonché dell’art. 4 lett. A) e del paragrafo 2 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1, lett. E) del D.P.R. 554/99 e dell’art. 19 com<br />
&#8211; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 ultimo comma del bando, dell’art. 3 del punto 1 del disciplinare di gara in relazione all’art. 4 del D.A. 2.2.2005 in G.U.R.S. 25.2.2005 n. 8, nonché in relazione all’art. 19, commi 10 e 12, della legge n.<br />
La ricorrente sosteneva che la stazione appaltante aveva illegittimamente omesso di accertare la regolarità contributiva dell’aggiudi-catario al momento di celebrazione della gara, essendovi tenuta, e che il DURC prodotto, con riferimento a data successiva a quella di celebrazione della gara, sarebbe comunque irregolare per essere stato emesso al 28° giorno della richiesta, in assenza di alcuna indicazione proveniente dall’INPS. <br />	<br />
La Provincia regionale di Caltanissetta, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.<br />	<br />
Si costituivano, al contrario, l’Avvocatura dello Stato per l’U.R.E.G.A. intimata, e la controinteressata.<br />	<br />
Quest’ultima, oltre a resistere all’impugnazione, proponeva, a sua volta, rituale ricorso incidentale, volto a contestare l’ammissione alla gara della ricorrente principale che, al contrario, doveva essere esclusa, per avere corredato la polizza fideiussoria di una fotocopia di patente del sottoscrittore non intelligibile (primo motivo) e per essere, la realizzazione dei lavori per i quali è stata espletata la gara, estranea all’oggetto sociale di detta concorrente (secondo motivo).<br />	<br />
	La sezione III del TAR adito, con sentenza n. 474/2008 del 9 aprile 2008, ha respinto sia il ricorso incidentale sia quello principale, compensando fra le pari le spese del giudizio.<br />
	2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto appello principale la società EUROROCK s.r.l. (ricorrente in primo grado) che ne deduce l’erronietà/illegittimità in relazione all’art. 16 lett. a) e b) del bando e dell’art. 4 lett. a), paragrafo 2 del disciplinare di gara, e per violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 554 e dell’art. 19, comma 12 bis della legge n. 109/1994 (primo motivo); ulteriore erroneità/illegittimità, con riferimento al primo motivo del ricorso in relazione all’art. 4 del disciplinare nonché all’art. 25 del D.P.R. n. 554/1999 ed all’art 19, comma 11 della legge n. 109/1994 (II motivo); Erroneità/illegittimità in relazione all’art. 11, ultimo comma del Bando, all’art. 3, del punto 1 del disciplinare di gara in relazione all’art. 4 del D.A. 2 febbraio 2005 in G.U.R.S. 25 febbraio 2005 n. 8, nonché in relazione all’art. 19, commi 10 e 12 della legge n. 109/1994 come modificato ed integrato dalla L.reg. n. 7/2002 e n. 16/2005 (terzo motivo).<br />
Nel primo motivo di appello si sostiene che il giudice di primo grado sarebbe incorso in equivoco nella interpretazione del contenuto impugnatorio del primo motivo del ricorso principale, con il quale era stata denunciata l’omessa verificazione della regolarità contributiva al momento della gara, nonostante l’interessata, con apposito reclamo, aveva sollecitato siffatta verificazione; la sentenza infatti sorvolerebbe sull’obbligo della verificazione; l’appellante insiste nella tesi che la possibilità di produrre la certificazione unica anche di quattro mesi anteriore alla data di scadenza del termine per la proposizione della domanda di partecipazione alla gara, mentre sarebbe sufficiente ai fini della ammissione alla gara, non esonererebbe la stazione appaltante dall’accertare la regolarità contributiva a tale data; la tesi è sviluppata, ulteriormente, nel secondo motivo di impugnazione con il quale si contesta la validità della sentenza impugnata nella parte nella quale perentoriamente afferma che l’efficacia del DURC presentato per la partecipazione si espande a tutti i profili per i quali viene in rilievo nell’ambito della gara così da esonerare da qualsiasi altro adempimento in ordine alla sussistenza della regolarità contributiva al momento della partecipazione alla gara ed al controllo da parte dell’ammini-strazione; l’erroneità della sentenza appellata, per tale profilo emergerebbe dalla disposizione contenuta nell’art. 19, comma 11 della legge n. 109 del 1994, come modificato ed integrato delle leggi regionali n. 7 del 2002 e n. 16 del 2005, sulla cui base “<i>il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l’impresa ai sensi della normativa vigente”</i>: implicito, in tale disposizione sarebbe anche l’esigenza che l’amministrazione di renda parte attiva nella verificazione del requisito, malgrado la produzione del DURC.<br />	<br />
Contrariamente a quanto asserito in sentenza, pertanto, assumerebbe rilievo la condotta omissiva della stazione appaltante che, con richiesta rivolta alle stesse componenti della costituenda ATI (piuttosto che direttamente agli enti previdenziali), avrebbe acquisito un DURC di data successiva a quella dell’aggiudicazione.<br />	<br />
Infine la sentenza è fatta oggetto di sindacato nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla validità del DURC, presentato della mandante Marturana, sulla base della pretesa formazione del silenzio-assenso, prima della scadenza della data prevista e del termine dilatorio accordato all’INPS per pronunciarsi; il TAR, invero, più che respingere il ricorso sul punto si sarebbe astenuto dal pronunciarsi sul falso presupposto della estraneità della questione all’oggetto dell’impugnazione (III motivo). <br />	<br />
In definitiva, la sentenza dovrebbe essere riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso principale di primo grado e l’annulla-mento dei provvedimenti e degli atti con esso impugnati.<br />	<br />
3. La capogruppo, mandataria della ATI controinteressata, in proprio e nella qualità, costituitasi in giudizio, oltre che per resistere all’appello, propone, a sua volta, appello incidentale con il quale è gravata la sentenza nella parte in cui respinge il ricorso incidentale proposto in primo grado; erroneamente non è stato dato il giusto rilievo alla mancata allegazione – alla nota di trasmissione dell’appendice di polizza fideiussoria relativa alla Impresa Eurorick s.r.l. – di un valido documento di riconoscimento dell’agente assicuratore (o, come nel caso in esame, di una leggibile copia fotostatica dell’originale); invero, in sentenza non risulterebbero essere state adeguatamente apprezzate le caratteristiche dell’atto allegato, totalmente illeggibile. Inoltre, la mancanza, nello statuto della società concorrente, dell’oggetto della gara e della mancata iscrizione alla camera di commercio per la categoria dei lavori, assumerebbe rilievo autonomo, indipendentemente dal possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3 richiesta, in quanto da esso conseguirebbe il difetto di legittimazione degli amministratori ad impegnare la società per le prestazioni portate in gara.<br />	<br />
4. L’Ufficio regionale si è costituito resistendo sia all’appello principale, sia a quello incidentale dei quali chiede la reiezione.<br />	<br />
Successivamente, respinta la domanda cautelare proposta dalla appellante principale e chiamata la causa alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008, la stessa é stata trattenuta per la decisione di merito.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.1. L’appello principale è manifestamente infondato.<br />	<br />
1.2. La sentenza appellata poggia (per la parte concernente il ricorso principale) sui seguenti punti:<br />	<br />
a) &#8211; nella Regione siciliana, la presentazione, con la domanda di partecipazione alla gara, di un DURC rilasciato nei 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, esonera il partecipante dal rendere la dichiarazione sostitutiva in ordine alla regolarità contributiva e la stazione appaltante dallo svolgimento degli accertamenti relativi alla suddetta regolarità al momento della partecipazione alla gara;<br />	<br />
b) ne conseguirebbe che, anche in presenza del reclamo del controinteressato espressamente volto a che venga effettuata una siffatta verificazione, nessun obbligo, in tal senso incomberebbe sulla stazione appaltante;<br />	<br />
c) la presentazione, successiva all’espletamento della gara di un DARC non propriamente regolare, in quanto emesso – nel silenzio dell’INPS – anteriormente alla scadenza del termine accordato all’isti-tuto per pronunciarsi, non incide sulla validità di atti anteriori oggetto dell’impugnazione, i quali, anche in ipotesi di invalidità del DURC, non ne sono inficiati.<br />	<br />
Le proposizioni che precedono, nelle quali si riassume l’artico-lata motivazione della sentenza impugnata, sono corrette e devono essere condivise.<br />	<br />
1.3. È sufficientemente noto che, nella Regione siciliana, vige, in tema di certificazione ed accertamento della regolarità contributiva dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare, una disciplina speciale e differenziata, rinvenibile nel testo dell’art. 19 della legge n. 109 del 1994, come modificato ed integrato in più riprese dalla legislazione regionale, e dalle disposizioni attuative emanate con D.A. LL.PP. del 24 febbraio 2006 (nel caso espressamente richiamata dalla legge speciale), in forza delle quali (artt. 1, 2 e 4 del citato decreto) la regolarità contributiva al momento della gara è documentata mediante produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, all’INAIL e dalla Cassa edile (art. 1) ed è “<i>certificata e/o attestabile anche attraverso la produzione di DURC </i>“ (art. 2) “<i>di data non anteriore a 120 giorni dal rilascio</i>” (art. 4) (termine successivamente ridotto a 90 gg.).<br />	<br />
Come evidenziato dalla controinteressata nei propri scritti difensivi, la corretta esegesi delle disposizioni citate, non lascia spazio a dubbi interpretativi se completata con l’esame delle disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato decreto, contenenti disposizioni relative ai casi in cui il concorrente non depositi o non sia, comunque, in grado di depositare i documenti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 (silenzio-assenso; contenzioso sulla regolarità contributiva; produzione di dichiarazione sostitutiva).<br />	<br />
Ne consegue che la regolarità contributiva è correttamente dimostrata ai fini della ammissione alla gara con la presentazione del DURC valido ed efficace sulla base di quanto prescritto dalle disposizioni precedentemente citate, senza che, all’atto dell’aggiudicazione provvisoria null’altro debba essere richiesto al concorrente che abbia presentato il suddetto documento, completo in ogni sua parte, senza doversi avvalere degli strumenti suppletivi di cui all’art. 5 o della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 6 del decreto citato.<br />	<br />
L’appellante perviene a differenti conclusioni anche sulla base della disposizione contenuta nell’art. 19, comma 11, della L. n. 109/1994 che, nel testo vigente nella Regione, espressamente precisa che il DURC “non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l’impresa ai sensi della normativa vigente”.<br />	<br />
Si tratta di un evidente equivoco nel quale la parte è incorsa per non avere dato il dovuto rilievo all’aggettivo pronominale “<i>altre</i>”, che implica una cesura fra quanto il documento è idoneo a dimostrare in base al combinato disposto degli artt. 2 e 4 del decreto assessorile citato e quanto, invece non forma oggetto della attestazione.<br />	<br />
La formula del disciplinare di gara che richiede l’esibizione di tutta la documentazione “<i>attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. 554/00 e successive modificazioni, nonché il requisito della regolarità contributiva</i>” è anch’essa equivocamente interpretata dall’appellante principale (ed altrettanto equivocamente riportata nel contesto dell’atto di appello), in quanto omette di prendere in considerazione un inciso significativo della disposizione e cioè “<i>eventualmente non ancora acquisita</i>”, che si colloca, nel testo del disciplinare, fra due virgole, dopo la parola “<i>documentazione</i>”, e la proposizione sopra testualmente riportata.<br />	<br />
Il ricorrente ha consapevolmente omesso di trascrivere tale inciso, sostituendolo con puntini di sospensione.<br />	<br />
Si tratta peraltro &#8211; come è fatto rilevare dalla difesa dei resistenti &#8211; di essenziale elemento integrativo del contenuto precettivo della norma speciale, che, espressamente si dirige prima ancora che al concorrente, alla stessa Amministrazione, esonerandola dall’obbligo di accertare, ove la produzione documentale abbia costituito oggetto di precedente acquisizione.<br />	<br />
Cosicché deve anche essere escluso che tale obbligo possa scaturire dalla istanza oppositiva del controinteressato.<br />	<br />
1.4. Al di fuori dagli adempimenti prescritti per dimostrare la regolarità contributiva all’atto della ammissione alla gara, sono le prescrizione di cui all’art. 8 del decreto dell’Assessore ai lavori pubblici, concernente la dimostrazione della regolarità contributiva nella fase successiva all’aggiudicazione ovvero quella della stipulazione del contratto e della sua esecuzione.<br />	<br />
Del tutto correttamente pertanto il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le censure relative al certificato DURC, rilasciato all’impresa mandante prima della scadenza del termine accordato all’INPS per fare pervenire le informazioni relative alla posizione del contribuente nei confronti dell’Istituito, in quanto ininfluente sugli atti impugnati (“<i>nessuno degli atti impugnati con il presente gravame trova fondamento su tale atto</i>”).<br />	<br />
La considerazione ed il relativo giudizio di inammissibilità devono essere, dunque, condivisi.<br />	<br />
2. L’appello principale, pertanto, deve essere respinto.<br />	<br />
Ciò fa venir meno l’interesse della ATI appellante alla decisione dell’appello incidentale, che deve essere dichiarato improcedibile.<br />	<br />
Considerata la relativa novità della questione, possono essere interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e l’appello incidentale.<br />	<br />
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, l’11 dicembre 2008, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Paolo d’Angelo, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.	</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />	<br />
il  10 giugno  2009</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2009 n.526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2009-n-526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2009-n-526/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2009-n-526/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2009 n.526</a></p>
<p>Pres. La Medica Est. Dell’Utri Costagliola Catering Center (Avv.R. Manfredi) c/ Comune di Rotonda (n.c.); Ristor s.r.l.(Avv. O. Morcavallo) sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbigo di comunicazione di avvio del procedimento&#160; in caso di mancata approvazione di un&#8217;aggiudicazione provvisoria ,anche quando il procedimento è destinato a concludersi negativamente con il diniego dell&#8217;aggiudicazione definitiva Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2009-n-526/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2009 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2009-n-526/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2009 n.526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica  Est. Dell’Utri Costagliola<br /> Catering Center (Avv.R. Manfredi) c/ Comune di Rotonda (n.c.); Ristor s.r.l.(Avv. O. Morcavallo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbigo di comunicazione di avvio del procedimento&nbsp; in caso di mancata approvazione di un&#8217;aggiudicazione provvisoria ,anche quando il procedimento è destinato a concludersi negativamente con il diniego dell&#8217;aggiudicazione definitiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Aggiudicazione provvisoria &#8211; Mancata approvazione &#8211; Comunicazione avvio procedimento &#8211; Obbligo &#8211; Non sussiste -Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di comunicare agli interessati l&#8217;avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990, in caso di mancata approvazione di una aggiudicazione provvisoria, giacché il procedimento è già stato avviato con l&#8217;atto di indizione della gara; procedimento al cui interno si colloca, appunto, l&#8217;aggiudicazione provvisoria e che è destinato a concludersi positivamente, con l&#8217;aggiudicazione definitiva, ovvero – come  nel caso di specie &#8211; negativamente, con il diniego di aggiudicazione definitiva. Inoltre, non si applica l&#8217;art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 (nel testo di cui all&#8217;art. 14, co. 1, della legge 11 febbraio 2005 n. 15, all&#8217;epoca vigente nel caso di specie) in quanto non vi era ancora il &#8220;provvedimento amministrativo ad efficacia durevole&#8221;, richiesto da tale norma per l&#8217;insorgenza dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di corrispondere l&#8217;indennizzo al privato direttamente interessato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 5877/07 Reg. Gen., proposto dalla</p>
<p><b>ditta CATERING CENTER di Saccomanno Salvatore</b>, in persona del titolare, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manfredo e Riccardo Manfredi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Anna Maria Manfredi in Roma, via Paraguay n. 5;<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>CONTRO</B></p>
<p>	<br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>il <b>Comune di ROTONDA</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>E NEI CONFRONTI</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>della <b>RISTOR s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Oreste Morcavallo ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Arno n. 6;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza 28 marzo 2007 n. 228 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2008, relatore il consigliere Angelica Dell’Utri Costagliola, uditi per le parti gli Avv.ti Manfredi e Morcavallo;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Con atto notificato il 4 ed il 5 luglio 2007 e depositato il 13 seguente la ditta Catering Center di Saccomanno Salvatore, aggiudicataria provvisoria con ribasso del 6,66% della gara indetta con determinazione 8 maggio 2006 n. 165 dal Comune di Rotonda per l’affidamento del servizio di gestione della refezione scolastica per gli anni scolastici 2006/07, 2007/08 e 2008/09 con importo a base d’asta di € 3,80 per singolo pasto, ha esposto che con deliberazione 1° settembre 2006 n. 124 la Giunta comunale stabiliva, alla stregua di una pretesa insufficienza del ribasso praticato, di non approvare il verbale della commissione di gara dando mandato al responsabile di rinnovare il procedimento allo stesso prezzo-base di € 3,80 per singolo pasto. Con espressa riserva di tutela giudiziaria, ella partecipava in a.t.i. anche alla nuova procedura, ma ne veniva esclusa per aver inserito le percentuali di pertinenza di ciascuna impresa associata solo nella busta contenente l’offerta, non già in quella contenente i documenti. Chiedeva perciò davanti al TAR per la Basilicata l’annullamento della deliberazione n. 124 del 2006, con ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi tutti gli atti di indizione, svolgimento ed aggiudicazione alla Ristor s.r.l. della nuova gara, nonché il risarcimento del danno. Con l’appellata sentenza 28 marzo 2007 n. 228 il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte impugnatoria, in mancanza di impugnazione della determinazione dirigenziale con cui la nuova gara è stata indetta, ed accolto solo parzialmente, quanto al danno emergente rappresentato dalle spese di partecipazione alla gara a titolo di responsabilità precontrattuale, nella parte risarcitoria. Di qui l’appello, col quale ha dedotto:<br />
1.- Ammissibilità del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Diversamente da quanto ritenuto dal TAR, la determinazione dirigenziale risulta impugnata, mentre nel merito il ricorso è pienamente fondato in relazione alle svolte censure di eccesso di potere per inidoneità della motivazione, illogicità e irragionevolezza, sviamento di potere e ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21 <i>quinquies</i> della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
2.- Risarcimento danni: non è dubbio che gli atti impugnati debbano essere annullati, sicché il risarcimento compete in misura piena, ovvero in forma specifica o per equivalente con riguardo al mancato utile, perdita di <i>chance</i>, danno emergente e danno da ritardo.<br />	<br />
3.- Inesistenza della pregiudiziale amministrativa: d’altro canto, quanto al risarcimento per equivalente l’affermazione del TAR, secondo cui non poteva essere riconosciuto in assenza di utile esperimento dell’azione annullatoria, è contraddetta dalla più recente giurisprudenza.<br />	<br />
	La Ristor s.r.l. si è costituita in giudizio e, eccepita l’inammissibilità dell’appello per mancata esposizione di alcun vizio nel procedimento logico-giuridico seguìto dal giudice di primo grado, ha insistito sull’inammissibilità del ricorso originario per aver la ricorrente impugnato solo un atto di indirizzo privo di rilevanza esterna e, quindi, di lesività; nel merito, ha sostenuto l’infondatezza del medesimo appello.<br />
	All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione, previa trattazione orale.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Con la deliberazione 1° settembre 2006 n. 124 la Giunta comunale di Rotonda ha stabilito di prendere atto        del verbale in pari data di aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Catering Center di Saccomanno Salvatore, relativo all’espletamento della gara per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica. Tuttavia, ha rilevato che l’offerta dell’aggiudicataria provvisoria presentava un ribasso del 6,6%, a fronte del ribasso del 41,25% praticato dalla stessa ditta nei due anni scolastici precedenti. Al riguardo, ha osservato che i dati concernenti l’incremento del costo della vita “non giustificano un incremento del costo del servizio di circa il 35%”. Ha poi esposto che l’ente “non dispone di risorse aggiuntive – peraltro rilevanti – da destinare al servizio” e che, pertanto, l’affidamento dello stesso servizio “comporterebbe un ingiustificato e socialmente iniquo incremento della quota di integrazione che incide sulle famiglie”. Perciò ha ritenuto che il procedimento ad evidenza pubblica dovesse essere rinnovato, stante “l’interesse pubblico – con ciò intendendo l’interesse dell’ente e della comunità interessata – (…) a verificare la possibilità di conseguire offerte più vantaggiose”. Infine, in motivazione ha, tra l’altro, precisato che il procedimento concorsuale non era stato ancora definito con l’aggiudicazione definitiva, sicché non si trattava di “revoca di provvedimento ad efficacia durevole” e, di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 <i>quinquies</i> della legge n. 241 del 1990, richiamando massime giurisprudenziali in tema di diniego di approvazione dell’aggiudicazione.<br />
	In adesione all’indirizzo così espresso dalla Giunta ed espressamente sulla scorta delle motivazioni da essa esposte, con determinazione 21 settembre 2006 n. 345 il responsabile del servizio ha stabilito di reiterare il procedimento indicendo nuovo avviso d’asta.<br />
	Con l’appellata sentenza il TAR Basilicata, ritenuto che la ricorrente Catering Center avesse impugnato la sola deliberazione n. 124/06 della Giunta comunale, costituente atto di indirizzo, e non anche la determinazione n. 345/06 del responsabile del servizio, costituente il provvedimento effettivamente lesivo della sfera giuridica della medesima ricorrente, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dalla medesima Catering Center, nella parte impugnatoria. Quanto alla domanda risarcitoria, ha parimenti dichiarato inammissibile la richiesta di reintegrazione in forma specifica e di risarcimento per equivalente del danno per la parte di servizio già svolta dalla controinteressata, in applicazione della regola della c.d. pregiudizialità amministrativa. Ha invece accolto la stessa domanda risarcitoria nella parte intesa a far valere la responsabilità precontrattuale del Comune ai sensi dell’art. 1337 cod. civ., determinando in via equitativa in € 300 le spese risarcibili per la partecipazione alla gara.<br />
	Ciò posto, ed evidenziato che quest’ultima statuizione della sentenza in esame non forma oggetto di appello da parte del Comune, non costituito in giudizio, la Sezione ritiene di poter prescindere sia dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità per genericità dell’appello, formulata da controparte, sia dallo stabilire se l’impugnativa svolta col ricorso di primo grado comprendesse o meno la determinazione dirigenziale predetta e, dunque, se fosse o meno ammissibile, dal momento che lo stesso ricorso è da apprezzare negativamente nel merito, contrariamente a quanto si prospetta col primo motivo di appello.<br />
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la natura endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria e le ragioni poste a base della deliberazione n. 124/06, esternate nello stesso provvedimento e – come detto – richiamate nella determinazione dirigenziale successiva, rendono evidente che non si è trattato di una “revoca” in autotutela per motivi di opportunità dell’aggiudicazione provvisoria stessa, bensì di una – sia pur implicita – mancata approvazione della medesima aggiudicazione provvisoria. In tale contesto, da tempo è pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, che non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della citata legge n. 241 del 1990, giacché il procedimento è già stato avviato con l’atto di indizione della gara; procedimento al cui interno si colloca, appunto, l’aggiudicazione provvisoria e che è destinato a concludersi positivamente, con l’aggiudicazione definitiva, ovvero – com’è accaduto sostanzialmente nella fattispecie in esame – negativamente, con il diniego di aggiudicazione definitiva (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2003 n. 1457).<br />	<br />
Inoltre, è corretto quanto addotto dall’Ente circa l’inapplicabilità dell’art. 21 <i>quinquies</i> della legge n. 241 del 1990 (nel testo di cui all’art. 14, co. 1, della legge 11 febbraio 2005 n. 15, all’epoca vigente): per le stesse ragioni dianzi rappresentate, non vi era ancora il “provvedimento amministrativo ad efficacia durevole”, richiesto da tale norma per l’insorgenza dell’obbligo dell’amministrazione di corrispondere l’indennizzo al privato direttamente interessato.<br />	<br />
Nel merito, la deliberazione e la determinazione predetti si rivelano esenti dalle proposte, restanti censure di eccesso di potere per inidoneità della motivazione, illogicità ed irragionevolezza, sviamento di potere ed ingiustizia manifesta. Invero, come si evince dai sopra riportati contenuti della deliberazione n. 124/06 (e della determinazione dirigenziale 345/06), l’Amministrazione comunale di Rotonda ha dato ampiamente conto delle ragioni giustificatrici del diniego, che consistono nella necessità di garantire l’interesse pubblico specifico – quale deve presiedere ogni gara pubblica &#8211; ad ottenere offerte conferenti ai valori di mercato, come desumibili dai prezzi praticati pure recentemente, posti a confronto con i dati relativi all’incremento del costo della vita; interesse che peraltro coincide con quello, parimenti pubblico, a non far gravare sulle famiglie un incremento privo di reali giustificazioni della quota a loro carico, tenuto conto dell’entità delle risorse finanziarie destinate al servizio in questione. Quanto all’idoneità di tali ragioni a sorreggere il provvedimento, basta anche in tal caso richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale sul punto, secondo cui l’eccessiva onerosità del prezzo indicato nell’offerta risultata aggiudicataria provvisoria costituisce grave motivo di interesse pubblico, tale da giustificare il diniego di approvazione dell’aggiudicazione definitiva, specie in mancanza di risorse finanziarie; circostanza, questa, già idonea di per sé ad integrare una motivazione congrua e sufficiente alla stregua dei principi fondamentali del corretto svolgimento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e dell’adeguata copertura finanziaria di contabilità pubblica di ogni provvedimento comportante una spesa, riconducibile all’art. 81 Cost. (cfr., Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838, nonché cit. Cons. St., sez. IV, n. 1457/03).<br />	<br />
Quanto sin qui esposto appare valido a maggior ragione, ove si consideri che l’Amministrazione si era trovata in presenza di una sola offerta valida, sicché in realtà non vi era stato effettivo confronto concorrenziale.<br />	<br />
	Che, poi, anche nel secondo avviso pubblico sia stato indicato lo stesso prezzo a base d’asta, è elemento che non incide sulla legittimità del diniego di approvazione di cui si discute, né peraltro sulla legittimità del nuovo avviso, essendo dimostrata l’attendibilità del giudizio di eccessiva onerosità della prima offerta della Catering Center proprio dal ribasso (18,50%) ottenuto nella seconda gara e, di contro, incomprovata la sussistenza di “indebite pressioni” sulle offerenti in quest’ultima gara.<br />
	Quanto alla domanda di risarcimento del danno oltre quello, come detto riconosciuto dal TAR, nascente da responsabilità precontrattuale, è evidente che l’affermata legittimità del diniego ne comporta la reiezione, senza che occorra trattare del dedotto superamento della c.d. pregiudiziale amministrativa. Infine, la domanda non può essere accolta neppure con riferimento al risarcimento ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. (limitato alla diminuzione patrimoniale, c.d. “interesse negativo”: cfr. Cons. St., IV, n. 1457/03, ripetutamente citata) e con riguardo alla perdita di <i>chance</i>, anzi per questa parte la domanda stessa si presenta inammissibile, giacché neanche in questa sede l’appellante si è premurata di dimostrare l’esistenza, e tanto meno l’entità, dell’asserito pregiudizio derivante dalla perdita di occasioni alternative. <br />
In conclusione, l’appello dev’essere respinto, con conseguente conferma, sia pur con diversa motivazione, della sentenza appellata.<br />	<br />
Come di regola, le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.<i><br />	<br />
</i>Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) in favore della Ristor s.r.l.; nulla spese nei riguardi del Comune di Rotonda.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2008 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico La Medica &#8211;	Presidente<br />
Cesare Lamberti &#8211;	Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211;	Consigliere<br />
Francesco Caringella &#8211;	Consigliere<br />
Angelica Dell’Utri Costagliola &#8211;	Consigliere, estensore<BR></p>
<p align=center>	<br />
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.02/02/09&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>	<br />
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2009-n-526/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2009 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2009-n-526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2009-n-526/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2009-n-526/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.526</a></p>
<p>Pres. A. Guida est. C. Dell’Olio SVAS BIOSANA S.r.l. (Avv.ti Francesco Ambrosino e Valerio Bonito) c. A.S.L. NAPOLI 5 (Avv.ti Eduardo Martucci e Gelsomina D’Antonio) c. FATER S.p.A. (Avv. Pierluigi de Nardis) sulla legittimità di presentazione dell&#8217;offerta simbolica in cui il prezzo è quasi pari a zero Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2009-n-526/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2009-n-526/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida est. C. Dell’Olio<br /> SVAS BIOSANA S.r.l. (Avv.ti Francesco Ambrosino e Valerio Bonito) c. A.S.L. NAPOLI 5 (Avv.ti Eduardo Martucci e Gelsomina D’Antonio) c. FATER S.p.A. (Avv. Pierluigi de Nardis)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di presentazione dell&#8217;offerta simbolica in cui il prezzo è quasi pari a zero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Presentazione delle offerte – Offerta simbolica in cui il prezzo è quasi pari a zero – Non comporta l’esclusione dalla gara – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima, in mancanza di un’espressa previsione in senso contrario della lex specialis, l’esclusione da una gara di forniture di un’impresa concorrente la cui offerta indichi, in relazione ad alcune voci a base d’asta, un prezzo pari a zero, atteso che questo può ben costituire valida espressione di una proposta economica, conveniente per la stazione appaltante, alla quale resterà la possibilità di verificare la congruità complessiva dell’offerta in chiave di possibile anomalia: (Nella fattispecie il TAR ha osservato che è corretto l’operato della stazione appaltante che non ha escluso dalla gara la società che ha presentato un offerta quasi pari a zero, in quanto tale offerta non può essere considerata anomala non violando di fatto il principio della remuneratività di cui all’art. 3, comma VI, del Codice degli appalti pubblici).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2005 n. 6651; TAR Piemonte, Sez. II, 3 dicembre 2007 n. 3645.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 835 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>SVAS BIOSANA S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Ambrosino e Valerio Bonito, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via D’Annibale n. 5 presso lo studio dell’Avv. Alfonso Ferrara;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>A.S.L. NAPOLI 5<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Martucci e Gelsomina D’Antonio, e domiciliata per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>FATER S.p.A.<i></b></i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Pierluigi de Nardis, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 22 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Sellitto;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della delibera n. 21 del 3 gennaio 2008 del Direttore Generale dell’ASL NA 5 di Castellammare di Stabia, con cui veniva aggiudicata alla FATER S.p.A. la gara a procedura negoziata, senza preliminare bando di gara, per la fornitura di ausili per l’incontinenza con sistema ad assorbenza per il periodo di anni uno;<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara, rispettivamente del 5 ottobre 2007 e del 28 novembre 2007, nel quale veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria alla FATER S.p.A.;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi, preordinati e conseguenti, e, per quanto di necessità, del bando di gara ed del capitolato speciale;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti in virtù dell’illegittimità degli atti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 5;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di FATER S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 02/07/2008 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente partecipava alla gara, a mezzo di procedura negoziata senza preliminare bando di gara, per la fornitura e la distribuzione al domicilio degli assistiti di ausili per l’incontinenza con sistema ad assorbenza per il periodo di anni uno, indetta dall’ASL Napoli 5.<br />	<br />
La gara prevedeva, all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, il criterio di aggiudicazione “del prezzo complessivo della fornitura più basso, derivante dai prezzi unitari offerti al netto del ribasso percentuale praticato sui prezzi unitari posti a base d’asta”, relativi ad una serie di prodotti individuati da apposito codice.<br />	<br />
Una delle ditte partecipanti, la FATER S.p.A., nell’offrire il prezzo complessivo di € 2.030.520,00 IVA esclusa, proponeva per il prodotto “pannoloni mutandine misura extralarge” (codice 101.21.01, pezzi da fornire n. 200.000) il prezzo unitario di € 0,01, a fronte del prezzo a base d’asta di € 0,444.<br />	<br />
Con verbale del 5 ottobre 2007, la commissione di gara, nel ritenere il predetto prezzo unitario offerto anormalmente basso e tale da influire sul prezzo complessivo dell’intera fornitura determinandone l’eventuale anomalia, statuiva di chiedere in merito parere al servizio legale aziendale, rimettendo allo stesso gli atti di gara.<br />	<br />
Con successivo verbale del 28 novembre 2007, la commissione, acquisito il parere, così si esprimeva sull’offerta della FATER: “Detto parere legale, (…), pur riscontrando una possibile anomala offerta per la singola voce dei pannoloni mutandine misura extralarge pezzi n. 200.000, la considera ininfluente in quanto la stessa non è suscettibile di inficiare l’offerta complessivamente prodotta dalla ditta FATER anche alla luce dell’autorevole giurisprudenza in materia, (cfr. sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 24 febbraio 2003, n. 990) “al giudizio sull’anomalia è possibile pervenire solo in presenza di un prezzo complessivo eccessivamente basso e avuto riguardo alla totalità degli elementi che compongono l’offerta, ma non per singole voci di prezzo non allineate sulle previsioni del capitolato, la cui presenza non pregiudica la serietà dell’offerta e quindi non riveste rilevanza preclusiva ai fini del’aggiudicazione dell’appalto”. A tale giudizio, la commissione di gara, rilevato che la FATER aveva offerto il prezzo complessivo più basso, faceva seguire l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore di tale ditta.<br />	<br />
Con delibera n. 21 del 3 gennaio 2008, l’ASL Napoli 5 approvava le operazioni di gara ed aggiudicava alla FATER la fornitura, classificando al secondo posto la società ricorrente.<br />	<br />
Quest’ultima impugna la delibera di aggiudicazione e i prodromici atti di gara, meglio specificati in epigrafe, ritenendoli illegittimi per il seguente unico motivo: violazione della legge di gara con riferimento alla disciplina contenuta nell’invito a gara e nel capitolato speciale d’appalto; violazione dell’art. 86, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 163/2006; violazione del principio della par condicio; eccesso di potere; difetto di motivazione; sviamento; illogicità; contraddittorietà; violazione del principio d’imparzialità.<br />	<br />
Alla domanda di annullamento è acclusa domanda di risarcimento dei danni causati dall’illegittimo comportamento dell’amministrazione.<br />	<br />
Si è costituita con memoria la controinteressata FATER, che conclude per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Si è altresì costituita con memoria l’ASL Napoli 5, la quale deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza cautelare n. 660 del 20 febbraio 2008, questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
È stato espletato procedimento di correzione materiale della predetta ordinanza.<br />	<br />
Successivamente, la ricorrente e l’amministrazione resistente hanno depositato memorie difensive, nelle quali ribadiscono le rispettive ragioni.<br />	<br />
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 2 luglio 2008.<br />	<br />
Il Collegio prescinde dall’esaminare le eccezioni di rito formulate dalla difesa dell’ASL giacché il gravame si presenta infondato nel merito.<br />	<br />
Con un’unica censura, la ricorrente deduce l’illegittimità della procedura di gara e della disposta aggiudicazione a causa della mancata esclusione della FATER, che avrebbe prodotto un’offerta simbolica, pari a zero, rispetto ad una voce di prezzo, violando il principio della remuneratività dell’appalto, sancito nell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e richiamato alla lettera A) dell’invito di partecipazione, nonché la disciplina, contenuta nell’art. 86 del citato D.Lgs. e nell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto, che prescrive la necessità delle giustificazioni preventive relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta complessiva.<br />	<br />
La doglianza è priva di pregio.<br />	<br />
Il Collegio rileva innanzitutto che la ditta aggiudicataria, come suffragato dalle risultanze processuali, ha provveduto a corredare la propria offerta delle giustificazioni preventive dei prezzi proposti per i singoli prodotti.<br />	<br />
Ciò chiarito, si deve ritenere che il prezzo unitario indicato dalla FATER per i pannoloni di cui in narrativa, seppur simbolico e vicino allo zero, non è in grado di minare l’onerosità dell’appalto in questione, incidendo in misura minima sulla determinazione del prezzo complessivo offerto.<br />	<br />
Tale assunto riceve conferma dal diffuso orientamento giurisprudenziale teso a qualificare illegittima, in mancanza (come nel caso di specie) di un’espressa previsione in senso contrario della lex specialis, l’esclusione da una gara di forniture di un’impresa concorrente la cui offerta indichi, in relazione ad alcune voci a base d’asta, un prezzo pari a zero, atteso che questo può ben costituire valida espressione di una proposta economica, conveniente per la stazione appaltante, alla quale resterà la possibilità di verificare la congruità complessiva dell’offerta in chiave di possibile anomalia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2005 n. 6651; TAR Piemonte, Sez. II, 3 dicembre 2007 n. 3645).<br />	<br />
Né l’offerta complessiva della FATER potrebbe essere considerata comunque anomala, dal momento che gli elaborati di gara (ed in particolare la scheda prezzi compilata dalla commissione, in atti) danno conto dell’esistenza di scostamenti di prezzo non eccessivi tra le varie offerte presentate.<br />	<br />
Si deve, quindi, propendere per la correttezza dell’operato della stazione appaltante e per la correlativa insostenibilità della tesi di parte ricorrente.<br />	<br />
Ne consegue che, resistendo i provvedimenti impugnati alle doglianze attoree, la domanda di annullamento degli stessi non merita accoglimento.<br />	<br />
Anche la connessa domanda risarcitoria subisce la stessa sorte, non essendosi profilata l’ingiustizia dei danni sofferti. <br />	<br />
In conclusione, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, attesa la tipologia delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 835/2008 meglio in epigrafe indicato, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 02/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-1-2009-n-526/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-526/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.526</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est. Boncompagni contro Comune di Monterchi sul diritto dei Consiglieri comunali ad una completa informazione di tutte le questioni sottoposte al vaglio del Consiglio e gli eventuali riflessi sulla legittimità della delibera consiliare Giustizia amministrativa – Legittimazione a ricorrere dei Consiglieri comunali contro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-526/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-526/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.<br /> Boncompagni contro Comune di Monterchi</span></p>
<hr />
<p>sul diritto dei Consiglieri comunali ad una completa informazione di tutte le questioni sottoposte al vaglio del Consiglio e gli eventuali riflessi sulla legittimità della delibera consiliare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione a ricorrere dei Consiglieri comunali contro l’Amministrazione di appartenenza – Atti incidenti sul diritto all’ufficio – Sussiste – Altri atti – Non sussiste</p>
<p>Amministrazione pubblica –– Delibera del Consiglio comunale – Ordine del giorno non completo &#8211; Violazione del munus publicum – Nel caso di partecipazione dei Consiglieri a precedente delibera avente ad oggetto l’approvazione della gestione del medesimo servizio pubblico &#8211; Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>I consiglieri comunali non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione d&#8217;appartenenza, a meno che non vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul loro diritto all&#8217;ufficio* : il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive**.</p>
<p>Non risultano violate le prerogative dei Consiglieri comunali, ed in particolare il diritto ad una informazione completa sulle questioni sottoposte al loro vaglio, nel caso in cui non sia stata espressamente indicata, nell’ordine del giorno di una seduta consiliare, l’approvazione della convenzione per la gestione di un servizio pubblico laddove gli stessi Consiglieri siano comunque già edotti della sostanza delle questioni da discutere per essere stati presenti ad altra precedente delibera avente ad oggetto il medesimo servizio</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Note di richiamo:<br />
*Nello stesso senso v. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 25 luglio 2002, n.3785; T.A.R. Abruzzi, Pescara, 19 febbraio 1999, n. 218 citate in motivazione. In proposito si veda anche Cons. Stato, sez. I, 5 marzo 2003, n.631; Cons. Stato, sez. I, 13 dicembre 2002, n.3726; Cons. Stato, sez. I, 19 settembre 2001, n.499; Cons. Stato, sez. I, 25 settembre 2002, n.3091; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 marzo 2003 , n.456; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 maggio 2003, n.5760; T.A.R. Basilicata, 14 novembre 2002, n. 796; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20 giugno 2002, n.3657; T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 maggio 2002, n.1077; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 marzo 2002, n.391; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 dicembre 2001, n.5301; con riferimento all’impugnabilità della delibera consiliare da parte dei consiglieri di minoranza si veda T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 13 gennaio 2003, n.97; T.A.R. Lazio, sez. IIbis,Ordinanza cautelare n.1705 del 21 marzo 2002; T.A.R. Milano, sez. III, 5 dicembre 2002, n. 4731; nell’ipotesi di delibera adottata dall’organo collegiale di una Comunità montana si veda Cons. Stato, sez. I, 30 gennaio 2001, n.1218<br />
**Nello stesso senso v. Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n.358, citata in motivazione. Si veda anche T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13 marzo 2002, n.1328</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul diritto dei Consiglieri comunali ad una completa informazione di tutte le questioni sottoposte al vaglio del Consiglio e gli eventuali riflessi sulla legittimità della delibera consiliare</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />Sezione Prima </center></b><br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p><center><b>SENTENZA</b></center><br />
sul ricorso n. 1047/2003 proposto da<br /><b>BONCOMPAGNI Massimo e ROMANELLI Alfredo</b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Bianconi e Natale Giallongo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Firenze, via Alfieri n. 19,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Comune di Monterchi</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato  e difeso dall’avv. Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa n. 6,<br />
<center>e nei confronti</center><br />
&#8211; della <b>Comunità montana Valtiberina Toscana</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata  e difesa dall’avv. Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa n. 6;<br />&#8211; del <b>Comune di Anghiari</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; del <b>Comune di Badia Tedalda</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; del <b>Comune di Caprese Michelangelo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; del <b>Comune di Pieve Santo Stefano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; del <b>Comune di Sansepolcro</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; del <b>Comune di Sestino</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; dell’<b>Ufficio associato di gestione tra i Comuni di cui sopra</b>, in persona del legale rappresentante  pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p><center>per l’annullamento<br /> previa sospensione dell’esecuzione</center></p>
<p>della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dell’8 aprile 2003 avente ad oggetto: “esercizio associato delle funzioni inerenti la gestione del Mattatoio comprensoriale – Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ancorché incognito, compresa la “Convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00 per la gestione associata di funzioni e servizi inerenti i mattati della Valtiberina Toscana”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Amante, in sostituzione dell’avv. Giallongo e l’avv. Brocchi, in sostituzione dell’avv. Maccari;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O   e   D I R I T T O</b></center></p>
<p>I ricorrenti, consiglieri comunali del Comune di Monterchi, impugnano la deliberazione consiliare n. 15 dell’8 aprile 2003 avente ad oggetto: “esercizio associato delle funzioni inerenti la gestione del Mattatoio comprensoriale – Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00”, in quanto l’oggetto della medesima differiva da quanto in pregresso ai medesimi comunicato e formalizzato nell’ordine del giorno della seduta.<br />
Deducono, in particolare, i ricorrenti che siano state violate le norme e i principi in materia di corretto svolgimento dei lavori consiliari, e, quindi, le proprie prerogative di consiglieri comunali, non essendo stati posti in grado di decidere con sufficiente cognizione di causa delle questioni sottoposte al voto e poi approvate.<br />
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.<br />
Osserva in primis il Collegio che, in linea di principio, i consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tali, ad agire contro l’Amministrazione d&#8217;appartenenza, in quanto il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, i conflitti interorganici trovando piuttosto composizione in via amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358).<br />
Per tale ragione il consigliere comunale così come il membro di un organo collegiale è legittimato a ricorrere contro il comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all&#8217;ufficio (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 25 luglio 2002, n. 3785; TAR Abruzzi, Pescara, 19 febbraio 1999, n. 218).<br />
Nella fattispecie non pare che la denunciata lesione sia in effetti concretata.<br />
Invero, la mera circostanza che l’ordine del giorno non recasse la pedissequa trasposizione della rubrica della deliberazione poi approvata dal consiglio comunale non autorizza a farne discendere, di per sé, quell’insufficienza o addirittura quella mancanza di informazione sulle questioni sottoposte al vaglio dei consiglieri che potrebbe integrare la lesione del munus publicum inerente alla carica ricoperta nell&#8217;ambito dell&#8217;organo stesso.<br />
Risulta, infatti, dagli atti di causa che già con deliberazione n. 35 del 14 novembre 2002 il Consiglio comunale di Monterchi aveva discusso e approvato, con il voto favorevole degli odierni ricorrenti, la conduzione in forma associata del servizio comprensoriale di macellazione di bovini e suini, stabilendo che in essa fosse ricompresa anche l’attività del mattatoio di Badia Tedalda, così come poi deliberato attraverso l’atto impugnato che ne approvava, altresì, la relativa convenzione di gestione.<br />
Ne discende che non si comprende in qual modo i ricorrenti siano stati posti nell’impossibilità di valutare la portata di quanto, nella circostanza, sottoposto al voto del Consiglio, essendo al contrario i medesimi già edotti della sostanza delle questioni da discutere.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><center> <b> P.Q.M.</b></center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI &#8211; Primo referendario, est.<br />
F.to Giovanni Vacirca<br />
F.to Bernardo Massari<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Direttore della Segreteria<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2004<br />
Firenze, lì 24 febbraio 2004</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
F.to Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-526/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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