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	<title>525 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>525 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/9/2012 n.525</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-9-2012-n-525/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-9-2012-n-525/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/9/2012 n.525</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di diniego sulla richiesta proroga orario trattenimento danzante presso uno stabilimento balneare, emesso dal Comune di Ravenna, con cui è stata negata la richiesta di proroga del trattenimento danzante fino alle ore 3,00 per le serate del martedì, mercoledì e venerdì da giugno a settembre, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-9-2012-n-525/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/9/2012 n.525</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-9-2012-n-525/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/9/2012 n.525</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di diniego sulla richiesta proroga orario trattenimento danzante presso uno stabilimento balneare, emesso dal Comune di Ravenna, con cui è stata negata la richiesta di proroga del trattenimento danzante fino alle ore 3,00 per le serate del martedì, mercoledì e venerdì da giugno a settembre, in quanto secondo il Comune si tratterebbe di attività accessoria, la cui deroga risulterebbe in contrasto con la disciplina prevista da ordinanze sindacali che dispongono in merito allo svolgimento dei trattenimenti danzanti e degli orari di apertura degli stabilimenti balneari per l&#8217;anno 2012. Considerato che la pretesa dedotta trova adeguato fondamento nel disposto dell’art. 11, comma 6, della legge n. 217 del 2011 e che non si rinvengono dunque preclusioni all’invocata proroga dell’orario, anche per non essere stati puntualmente opposti eventuali ostacoli di ordine urbanistico-edilizio; ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, in ragione altresì del pregiudizio che si determinerebbe medio tempore a carico della ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00525/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00699/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 699 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Beach Service S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Tallarico, con domicilio eletto presso lo stesso in Bologna, via Santa Margherita 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ravenna</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Giulianini, Giorgia Donati e Enrico Baldrati, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Chiara Lista in Bologna, p.zza Aldrovandi 3; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di diniego della &#8220;richiesta proroga orario trattenimento danzante Soc. Beach Services s.r.l.&#8221;, emesso dal Comune di Ravenna in data 7 giugno 2012, ID 991577664, e comunicato a mezzo p.e.c. lo stesso giorno, con cui è stata negata la ri<br />
&#8211; del provvedimento di diniego della &#8220;richiesta proroga orario trattenimento danzante soc. Beach Services s.r.l.&#8221; emesso dal Comune di Ravenna in data 15 giugno 2012 e comunicato a mezzo p.e.c. lo stesso giorno, con cui è stata negata la richiesta di pror<br />
&#8211; nonché di ogni atto anteriore e successivo, comunque presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare le ordinanze indicate di seguito, espressamente richiamate nei citati provvedimenti di diniego:<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza del Comune di Ravenna n. 449/2012 del 4 aprile 2012, p.g. n. 37957 ed ordinanza del Comune di Ravenna n.2084/2011 del 21.11.2011 p.g. n. 115692/2011, richiamate nel primo provvedimento di diniego;<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza del Comune di Ravenna n. 849/2012 del 4.04.2012 p.g.n. 59284 del 2012 richiamata nel secondo provvedimento di diniego;<br />	<br />
previa concessione della misura cautelare della sospensione<br />
del solo secondo provvedimento impugnato (essendo oramai decorsa la data del 8 giugno 2012, oggetto del primo provvedimento), avente ad oggetto il diniego alla richiesta di proroga del trattenimento danzante fino alle ore 3,00 per le serate del martedì, mercoledì e venerdì dal 19/06/2012 al 30/09/2012, consentendo in tal modo alla società ricorrente di poter svolgere, presso lo stabilimento balneare in concessione denominato Hookipa in Marina di Ravenna (RA), attività di trattenimento danzante nella serate del martedì, mercoledì e venerdì sino alle ore 3,00, a partire dall&#8217;emanazione del provvedimento cautelare e sino al 30 settembre 2012.<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravenna;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Considerato che, ad un primo esame della causa, la pretesa dedotta trova adeguato fondamento nel disposto dell’art. 11, comma 6, della legge n. 217 del 2011 e che non si rinvengono dunque preclusioni all’invocata proroga dell’orario, anche per non essere stati puntualmente opposti eventuali ostacoli di ordine urbanistico-edilizio;<br />	<br />
che l’«acquiescenza» è configurabile solo allorché il comportamento adesivo si manifesti anteriormente alla proposizione del ricorso;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, in ragione altresì del pregiudizio che si determinerebbe medio tempore a carico della ricorrente;<br />	<br />
Considerato che, per la novità della questione dedotta, le spese della presente fase cautelare possono essere compensate	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Seconda) accoglie la suindicata istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa l’udienza del 13 marzo 2013 per la trattazione del merito del ricorso.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
 Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-9-2012-n-525/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/9/2012 n.525</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.525</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-525/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-525/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.525</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti La Vigna (avv.ti Mattioli, Berardi) c. Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato). il giudizio di avanzamento degli Ufficiali delle Forze armate non può essere sindacato dal Giudice Amministrativo se non entro limiti ristretti 1. – Forze Armate – Giudizio Commissione – Sincacabilità da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-525/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.525</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-525/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.525</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> La Vigna (avv.ti Mattioli, Berardi) c. Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>il giudizio di avanzamento degli Ufficiali delle Forze armate non può essere sindacato dal Giudice Amministrativo se non entro limiti ristretti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Forze Armate – Giudizio Commissione – Sincacabilità da parte Giudice Amministrativo – Limiti.</p>
<p>2. &#8211; Forze Armate &#8211; Avanzamento carriera – Valutazioni – Motivazione – Sufficienza punteggio.</p>
<p>3.- Forze Armate – Giudizio di avanzamento – Giudizio complesso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il Giudice Amministrativo non può entrare nel merito delle valutazioni della Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio. Infatti si tratta di atti di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione militare, che sono assoggettati al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di alcuno dei tre vizi di legittimità formale e sostanziale che costituiscono il limite della discrezionalità della P.A.</p>
<p>2. &#8211; L’onere di motivazione si considera adempiuto con l’indicazione dei punteggi numerici, che esprimono in modo sintetico la valutazione della Commissione.</p>
<p>3. &#8211; Il giudizio di avanzamento degli Ufficiali delle Forze armate comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consentono di attribuire al possesso di alcuni requisiti automatiche aspettative di progressione di carriera, in quanto la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi può essere controbilanciata dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
 I sezione –
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sul ricorso n. 1549-04, proposto dal <br />
Tenente Colonnello dell&#8217;Arma dei Carabinieri dott. <b>Carlo La Vigna</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Mattioli e Pierpaolo Berardi  ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Mauro Bolla  in Torino, corso Siccardi n. 11,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217; Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia, in corso Stati Uniti n. 45,</p>
<p>e nei confronti<br />
del Col. <b>Vincenzo Conte</b>,<br />
del Col. <b>Paolo Cerreti</b>,<br />
non costituiti in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento prot. n. M_D/GMIL_03-II/4/1/2004/0012179 del 28 aprile 2004 a firma del Direttore della Divisione Stato giuridico, Avanzamento e Contenzioso Ufficiali della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Giustizia, notificato in data 12 luglio 2004 avente ad oggetto &#8220;Esito di avanzamento del T. Col. RN cc. s.p.e. La Vigna Carlo Domenico per l&#8217;anno 2004&#8221; nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio di merito di 27,44, collocandolo al 75° posto  della graduatoria con conseguente esclusione dal numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni stabilite dalla legge per il 2004;<br />
di tutte le operazioni di scrutinio compiute dalla Commissione Superiore di avanzamento, della graduatoria di merito, della determinazione di approvazione del Ministro della Difesa e di ogni atto presupposto,preparatorio, conseguente e/o connesso;</p>
<p>e per l&#8217;accertamento<br />
del diritto dello stesso a vedersi utilmente collocato nella graduatoria e, conseguentemente, promosso al grado di Colonnello decorrere dal 2004,<br />
nonché per la condanna dell&#8217;Amministrazione intimata al risarcimento, ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c., in relazione all&#8217;art. 33 D. Lgs. n. 80/1998, dei danni economici subiti e subendi dal ricorrente.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa con i relativi documenti;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dai ricorrenti e dall’Avvocatura dello Stato a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 14 giugno 2006, per la parte ricorrente l’avv. Mattioli e,  per l’Amministrazione resistente, l’avv. Carotenuto;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con ricorso notificato in data 22.10.2004 e depositato in data 15.11.2004, il ricorrente narra che dal 1976 presta  il proprio servizio presso l&#8217;Arma dei Carabinieri nella quale, dal 1° gennaio 1998, ha assunto il grado di Tenente Colonnello.<br />	<br />
Nel corso del procedimento avviato per il giudizio di avanzamento dei tenenti colonnelli in servizio al successivo grado di colonnello per l&#8217;anno 2004, il ricorrente veniva valutato per l&#8217;avanzamento a scelta essendo compreso nell&#8217;aliquota di valutazione formata ai sensi dell&#8217;art. 18 D..Lgs. n. 298-00.<br />
Con il provvedimento del 28 aprile 2004 impugnato, il Ministero intimato comunicava che il dott. La Vigna &#8220;è stato giudicato idoneo all&#8217;avanzamento per l&#8217;anno 2004 e, per il punto di merito attribuitogli (27,44) è stato collocato al 75° posto della graduatoria di merito risultando escluso dal numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni stabilite dalla legge per detto anno&#8221;.<br />
Tale determinazione viene qui impugnata sulla base dei seguenti motivi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19 D.Lgs. n. 298-00, degli artt. 23 e 26 della legge 12.11.1955, n. 1137 e degli artt. 8,9,10,11, 11-<i>bis</i> e 12 del D.M. Difesa 2.11.1993, n. 571, nonché del D.Lgs. 490-77 e successive modifiche (D. Lgs. 216-00). Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti e delle risultanze documentali. Eccesso di potere in senso assoluto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4,6 e 7 D.L.vo n. 298/2000 – Eccesso di potere in senso relativo;<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 19, D.Lvo n. 298 del 5 ottobre 2000 in relazione all&#8217;art. 3 l. 241/1990. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; ciò in quanto il provvedimento impugnato si è limitato a comunicare al ricorrente la sua idoneità all&#8217;avanzamento per l&#8217;anno 2004 al grado di Colonnello e l&#8217;attribuzione allo stesso del punteggio pari a 27,44 insufficiente a collocarlo in graduatoria al posto utile per beneficiare del numero limitato delle promozioni stabilite dalla legge. Il ricorrente  osserva, al riguardo, che il Ministero intimato avrebbe quantomeno dovuto esternare, seppur sinteticamente, sotto quali profili e per quali cause il dott. La Vigna non è stato meritevole dell&#8217;attribuzione di un punteggio maggiore rispetto ai punti 27,44 effettivamente attribuiti e, pertanto, non ha potuto ottenere l&#8217;avanzamento a scelta al grado superiore di colonnello. Inoltre, per il ricorrente, secondo consolidata giurisprudenza, l&#8217;attribuzione di un semplice punteggio al fine di individuare i soggetti meritevoli  dell&#8217;avanzamento non è ritenuta sufficiente a soddisfare l&#8217;onere motivatorio stabilito dall&#8217;art. 3, l. n. 241/1990.<br />
	Il primo motivo di ricorso ha, invece, riguardato al fatto che il punteggio attribuito al dott. La Vigna risulta in manifesto contrasto con i suoi precedenti di carriera e con gli altri titoli, qualità e dati che costituiscono criteri di valutazione con conseguente illegittimità della sua esclusione dal quadro di avanzamento nonché della sua collocazione in graduatoria. Con specifico riferimento al caso di specie, l&#8217;applicazione di tali criteri di legge nel giudizio di valutazione in esame, da parte della Commissione Superiore di Avanzamento è stata compiuta, secondo il ricorrente, in violazione della normativa e, comunque, non è avvenuta nel rispetto dei canoni di legittimità e di imparzialità; in particolare, il ricorrente sottolinea che l&#8217;illegittimità della valutazione operata nei confronti dell&#8217;esponente si manifesta sia nella figura dell&#8217;eccesso di potere in senso assoluto, per la immediata e palese incongruità del punteggio attribuitogli a fronte del curriculum di assoluta eccellenza dallo stesso posseduto con riferimento a ciascuno dei criteri richiamati; sia dell&#8217;eccesso di potere in senso relativo, per l&#8217;evidente ed ingiustificata utilizzazione di diversi parametri di valutazione in relazione ai diversi soggetti, tale da comportare la rottura del criterio di uniformità della stessa, e quindi vizio della funzione amministrativa, esercitata in conseguenza in violazione del principio di buona amministrazione.<br />	<br />
In specifico, il ricorrente afferma quanto segue.<br />
Per quanto attiene al primo criterio previsto per la valutazione (qualità morali, di carattere e fisiche), l&#8217;art. 8 del D.M. n. 571-93 dispone che: &#8220;le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione professionale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito sono da considerare in relazione  ad un modello ideale della figura dell&#8217;Ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel Regolamento di Disciplina Militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni. Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuto alle qualità fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona&#8221;. Con riferimento alle qualità fisiche, il Tenente Colonnello La Vigna, nel corso dell&#8217;intera carriera ha fruito esclusivamente di n. 3 (tre) giorni di malattia per &#8220;faringite febbrile&#8221; dal 16 al 18 novembre 2000 che, tra l&#8217;altro, in nessun caso può essere valutata a danno dell&#8217;interessato, trattandosi di assenza per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio (Cons. di Stato, IV, n. 8155/99 r.r.); inoltre l&#8217;Ufficiale ricorrente pratica tuttora intensa attività sportiva e risulta addirittura abilitato al lancio con il paracadute. In conclusione il Tenente Colonnello La Vigna sarebbe senz&#8217;altro in possesso e, nella massima misura, dei requisiti che costituiscono il primo parametro oggetto di valutazione da parte della Commissione.<br />
Il secondo criterio previsto per la valutazione è costituito dalle qualità professionali. Il Tenente Colonnello La Vigna, anche in relazione a questo secondo criterio, sarebbe stato sottovalutato, in relazione agli artt. 9 e 10 del citato D.M. e, in particolare, alle benemerenze di guerra e di pace; agli &#8220;incarichi di comando; incarichi di particolare responsabilità ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali&#8221;; &#8220;all&#8217;incarico attuale&#8221;; alle &#8220;specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione alle differenti situazioni d&#8217;impiego&#8221;; alla motivazione al lavoro.<br />
Con riferimento alle benemerenze di guerra e di pace, pur evidenziandone la contenuta rilevanza in tempo di pace, il ricorrente afferma di possedere: medaglia d&#8217;oro al merito di lungo comando; medaglia di cavaliere O.M.R.I.; medaglia di commendatore ordine di San Gregorio Magno.<br />
Con riferimento alla rilevanza degli incarichi, si possono individuare, in astratto, secondo il ricorrente, 3 categorie di incarichi di &#8220;valore superiore&#8221;: gli incarichi di comando, che, in base all&#8217;art. 10, comma 1, del D.M. 571-93, devono essere considerati preminenti; gli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati a cui, in base all&#8217;art. 10, comma 2, del D.M. 571-93, deve essere attribuita particolare rilevanza; gli incarichi di comando in area sensibile (per il ricorrente sarebero quelli espletati in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) per i quali, in base alla circolare del Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri n. 349/90-1979 del 1° ottobre 1990, avente per oggetto &#8220;Lineamenti di politica d&#8217;impiego del personale Ufficiali&#8221;, devono essere prescelti Ufficiali di spiccato profilo. Oltre a tali previsioni non vi sono altri parametri che possano far considerare un incarico più importante di un altro, come si evince dalla su richiamata circolare del Comando Generale, secondo la quale &#8220;tutte le componenti dell&#8217;Arma hanno pari importanza ed ogni incarico riveste pari dignità&#8221;.<br />
Nel caso di specie, si nota in ricorso, il Tenente Colonnello La Vigna, nel corso della sua carriera, ha ricoperto esclusivamente incarichi di &#8220;valore superiore&#8221; in quanto appartenenti alle tre categorie sopra indicate. In particolare, dal 1977 al 2003, escludendo 4 anni di istruzione obbligatoria: 2 anni di frequenza dal 159° corso dell&#8217;Accademia Militare, 2 anni di Scuola d&#8217;applicazione e 1 anno di corso di istituto per capitani; su circa 24 anni di servizio da Ufficiale, ha svolto: oltre 21 anni di comando; 2 anni di comando in zona sensibile; quasi 17 anni in incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati. <br />
In relazione agli incarichi di comando (da ritenersi preminenti), ricoperti per oltre 21 anni, egli è stato: Comandante di plotone allievi sottufficiali dal 12 settembre del 1981 al 7 febbraio del 1984; Comandante della Tenenza (ora Compagnia) Carabinieri di Bordighera (IM), dal 6 marzo del 1984 al 10 settembre 1986; Comandante di Compagnia allievi carabinieri, con sede in Torino, dal 15 settembre 1986 al 19 ottobre 1989; Comandante della  Compagnia Carabinieri di Cotogno (MI) dal 20 ottobre 1989 al 22 agosto 1993; Comandante in s.v. del Reparto Operativo di Cagliari dal 25 agosto 1993 al 5 settembre 1995; contemporaneamente: Capo Ufficio Comando in s.v. del Comando provinciale di Cagliari dal 6 settembre 1994 al 5 gennaio 1995; Comandante del Reparto Operativo di Prato dal 15 settembre 1995 al 30 agosto 2001; contemporaneamente: Comandante in s.v. del Comando Provinciale di Prato dal 15 al 29 settembre 1995, dal 7 al 14 settembre 1998 e dal 1° al 30 agosto 2001; Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Asti dal 1° ottobre 2001.<br />
In relazione agli incarichi di comando in area sensibile (a cui devono essere preposti Ufficiali di spiccato profilo), ricoperti per oltre 2 anni, egli ha ricoperto l&#8217;incarico di comando sopra evidenziato.<br />
In relazione agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati (in base all&#8217;art. 10, comma 2, a cui deve essere attribuita particolare rilevanza), ricoperti per quasi 17 anni, egli è stato Comandante delle Compagnie territoriali di Bordighera e Cotogno, dei Reparti Operativi di Cagliari e Prato del Comando Provinciale di Asti.<br />
Con riferimento alle &#8220;specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione (…) alle differenti situazioni d&#8217;impiego&#8221; è necessario, per il ricorrente, riferirsi alla circolare del Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri n. 349/90 – 1979 del 1° ottobre 1990 avente per oggetto &#8220;Lineamenti di politica d&#8217;impiego del personale Ufficiali&#8221;. Questo documento fissa i criteri per un impiego ottimale degli Ufficiali. In particolare stabilisce in primo luogo, alla pag. 1, che &#8220;L&#8217;Arma deve poter contare (…) su quadri (…) caratterizzati da capacità manageriali, fondate su solidi presupposti di formazione e sulla diversificazione delle esperienze di servizio&#8221;.<br />
Con riferimento alla motivazione al lavoro, al Tenente Colonnello La Vigna tale requisito sarebbe stato riconosciuto in misura elevata, come si potrà evincere dalla documentazione caratteristica che lo riguarda (di cui si chiede l&#8217;acquisizione in giudizio).<br />
Inoltre, secondo il ricorrente, bisognerebbe, inoltre, soffermarsi su due aspetti particolarmente significativi. Il primo riguarda il principio, fissato dal comma 3 dell&#8217;art. 10 del D.M. 571-9, secondo il quale &#8220;la ilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto&#8221;. Al riguardo, il ricorrente precisa, preliminarmente, che il fondamentale documento valutativo delle prestazioni lavorative è la scheda valutativa (normalmente utilizzata per valutare i servizi di durata non inferiore a 120 giorni) che si conclude con un &#8220;giudizio finale&#8221; e con una delle seguenti  &#8220;qualifiche finali&#8221; di valore decrescente: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente. &#8220;La qualifica di eccellente può essere attribuita all&#8217;Ufficiale che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire, all&#8217;Ufficiale le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono&#8221; (Cfr. &#8220;Istruzione per i documenti caratteristici per l&#8217;applicazione della legge 5 novembre 1962, n. 1695 e del D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431&#8221;, approvata con Decreto del Ministro della Difesa il 18/1/1966, Titolo I, Capo I, paragrafo 2 (scheda valutativa) e Capo V, paragrafo 3 (redazione della scheda valutativa mod. B). Il ricorrente sottolinea come il Tenente Colonnello La Vigna, già prima dell&#8217;ultima valutazione a scelta al grado superiore, avvenuta nel 1994, ovvero dal 1990, ha riportato costantemente la massima qualifica complessiva di eccellente. Il secondo principio, fissato nella prima parte dell&#8217;art. 9 del D.M. n. 571-93, riguarda la rilevanza che in sede di valutazione delle qualità professionali deve essere attribuita al grado attualmente rivestito. In tale posizione il Tenente Colonnello La Vigna ha ricoperto 2 incarichi (per oltre 3 anni, l&#8217;incarico di Comandante Provinciale; per oltre 6 anni, incarichi che richiedono spiccate capacità professionali) che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati (Comandante dei Reparti Operativi di Cagliari e Prato). Il che significherebbe, quindi, che il ricorrente nel grado attualmente ricoperto, non solo ha confermato i requisiti mostrati nell&#8217;arco dell&#8217;intera carriera, ma addirittura li ha accentuati sia in termini di qualità di incarichi disimpegnati, che di risultati ( e nell&#8217;attuale grado confermare la qualifica complessiva di eccellente).<br />
Sul terzo parametro di valutazione (doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti), risulterebbe che il Tenente Colonnello La Vigna ha seguito uno dei più qualificati, completi e consoni degli iter previsti per gli Ufficiali dei carabinieri, ulteriormente arricchito dalla frequenza di altri corsi formativi. Infatti ha frequentato: &#8211; settembre 1977 – agosto 1979, in qualità di allievo, il 159° Corso dell&#8217;Accademia Militare di Modena; &#8211; settembre 1979 – agosto 1981, in qualità di ufficiale allievo il 159° Corso d&#8217;Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma; &#8211; dal 7 al 19 gennaio 1980 il corso di perfezionamento al tiro di emergenza presso il Centro Carabinieri di Perfezionamento al Tiro di Roma; &#8211; dall&#8217;11 al 23 aprile 1994 presso la 2^ Divisione Carabinieri &#8220;Podgora&#8221; di Roma il Corso O.T.I. (Operatori Tecnici Informatica); &#8211; presso il Centro Investigazioni Scientifiche di Roma, dal  6 febbraio al 10 marzo 1995, il 1° corso di Criminalistica per l&#8217;Arma dei Carabinieri; &#8211; presso la Scuola Ufficiali dell&#8217;Arma dei Carabinieri dal 12 ottobre al 22 dicembre 1992, presso i Reparti di impiego dal 23 dicembre 1992 al 6 gennaio 1993, nuovamente presso la Scuola Ufficiali dell&#8217;Arma dei Carabinieri dal 7 al 31 gennaio 1993, ed infine dall&#8217;1 gennaio al 29 maggio 1993 presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia, il 7° Corso di Istituto per Ufficiali in Spe dell&#8217;Arma dei Carabinieri; &#8211; dall&#8217;11 giugno al 6 luglio 2001 il corso di aggiornamento per Tenente Colonnello prossimi ad assumere il Comando Provinciale /Gruppo,presso la Scuola  Ufficiali Carabinieri; ha inoltre conseguito: &#8211; in data 30 maggio 2001, superando l&#8217;esame di Stato presso la Corte d&#8217;Appello di Firenze, l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di &#8220;avvocato&#8221;; &#8211; il diploma di Laurea in &#8220;giurisprudenza&#8221; presso l&#8217;Università degli Studi di Salerno; &#8211; il diploma di Laurea in &#8220;Scienza della Sicurezza interna ed esterna&#8221; presso l&#8217;Università degli Studi di Roma &#8220;Tor Vergata&#8221;. <br />
Al riguardo, il ricorrente osserva che l&#8217;art. 4 del d.l. 298-00, &#8220;Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell&#8217;avanzamento degli ufficiali dell&#8217;Arma di carabinieri&#8221;, che delinea i profili di carriera nei ruoli secondo le tabelle allegate al decreto stesso, prevede per il ruolo normale uno sviluppo di carriera con grado apicale di Generale  di Corpo d&#8217;Armata (Tab. 1) e per il ruolo speciale uno sviluppo di carriera con grado apicale di Colonnello (Tab. 2). I successivi artt. 6 e 7 definiscono la distinzione dei ruoli tra gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall&#8217;Accademia militare e quelli provenienti dal complemento. In particolare, l&#8217;art. 6 recita che: &#8220;Gli ufficiali del ruolo normale dell&#8217;Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell&#8217;Accademia&#8221;. L&#8217;art. 7, a sua volta, prevede l&#8217;inclusione nel ruolo speciale per &#8220;gli ufficiali  subalterni di complemento dell&#8217;Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il  servizio di prima nomina&#8221; e siano risultati vincitori di apposito concorso, con obbligo di frequenza di corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi. 	Secondo il ricorrente, se è vero che la richiamata legge ha iniziato a produrre i suoi effetti pratici dalla sua entrata in vigore, alla stessa stregua non possono essere disattesi i valori sostanziali sottesi alla legge medesima che ha inteso, seppur tardivamente, riconoscere finalmente la prevalenza del ciclo formativo degli Ufficiali provenienti dall&#8217;Accademia militare rispetto a quella degli ufficiali provenienti dal complemento. <br />	<br />
Sul quarto parametro di valutazione (attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l&#8217;Amministrazione), il ricorrente osserva che l&#8217;art. 11-<i>bis</i> del D.M. n. 573-93 precisa che &#8220;La valutazione dell&#8217;attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l&#8217;Amministrazione, deve essere condotta attraverso l&#8217;analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati nella carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l&#8217;esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego&#8221;.<br />
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Seguiva uno scambio di memorie.<br />
	All’udienza pubblica del 7 febbraio 2007 il ricorso veniva posto in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia infondato.<br />
Infatti, secondo la ormai consolidata giurisprudenza sul punto, i giudizi di avanzamento degli ufficiali ai gradi più alti sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti estremamente ristretti, segnati dall&#8217;esigenza di rispetto della linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione discrezionale affidata istituzionalmente alla commissione superiore di avanzamento, esigenza in base alla quale, per la natura e la molteplicità degli elementi di giudizio concorrenti in tale valutazione, è possibile cogliere sintomi di eccesso di potere solo a condizione che nella documentazione caratteristica risultino palesemente ed immediatamente elementi di tale eccellenza da palesare l&#8217;inadeguatezza del punteggio assegnato a rappresentarli e comportare un vizio della funzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4457).<br />
In altre parole, si deve negare al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni della Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali, che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti, segnati dall&#8217;esigenza di rispettare la sottile, ma non di meno precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione superiore di avanzamento (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 29 marzo 2004, n. 1689).<br />
Nel caso di specie, l’analitica disamina della carriera del ricorrente, effettuata dalla difesa del ricorrente medesimo non costituisce, in alcuna sua parte, una palese ed immediata evidenza di elementi di tale eccellenza da palesare l&#8217;inadeguatezza del punteggio.<br />
Anzi, ciascuno degli elementi, che è stato compiutamente analizzato, è oggetto di apprezzamento di merito, precluso da questo giudice, che deve limitarsi al mero riscontro della legittimità dell’atto valutativo, rispetto al quale non si manifestano elementi tali da costituire ragioni di palese illogicità o irrazionalità del punteggio.<br />
Pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato. <br />
Peraltro, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.<br />
Come ha statuito la ormai prevalente e più recente giurisprudenza amministrativa, anche dopo l&#8217;entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241, l&#8217;onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l&#8217;attribuzione del punteggio numerico, che rappresenta una formula sintetica, ma eloquente, della valutazione tecnica della commissione d&#8217;esame (cfr. T.A.R. Marche, 5 agosto 2004, n. 982);<br />
Lo stesso Consiglio di Stato ha affermato, ormai, che nei procedimenti valutativi, per i quali la potestà amministrativa tecnico-discrezionale si manifesta nell&#8217;espressione di punteggi, non v&#8217;è esigenza di motivazione integrativa, giacché, in tale caso, l&#8217;onere di motivazione è sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione del punteggio numerico, che è una espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione compiuta dalla commissione (cfr., <i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 659).<br />
	Con specifico riferimento alle procedure di valutazione connesse all’avanzamento dei militari, il giudice amministrativo ha già stabilito che “nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, l&#8217;assegnazione del punteggio rappresenta soltanto la conclusione di un articolato processo valutativo che comprende un approfondito esame collegiale ed una conseguente discussione. Peraltro l&#8217;esposizione delle ragioni determinanti l&#8217;assegnazione di un certo punteggio, espressamente richiesta dall&#8217;art. 13 comma 4 d.m. 2 novembre 1993 n. 571, non costituisce la motivazione ovvero la traduzione del punteggio dal dato numerico al linguaggio, ma rappresenta un dato complementare, in grado di meglio illustrare il procedimento valutativo utilizzato per la formazione del punteggio medesimo che rimane il momento centrale del giudizio ed il solo in grado di precisare anche le più sottili sfumature di merito” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 17 maggio 2004, n. 4594).<br />	<br />
	Alla luce del dato ormai unanime della giurisprudenza, si deve ritenere sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’onere motivazionale, la mera espressione del voto numerico, con la conseguenza che, nella specie, il secondo motivo di ricorso è infondato.<br />	<br />
	In ogni caso, si deve rilevare che, come ha chiarito la giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto presuppone una figura di Ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi e esenti da qualsiasi menda. Sintomi di tale vizio, infatti, possono cogliersi solo qualora nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto microscopicamente elevato dei precedenti dell&#8217;intera carriera dell&#8217;Ufficiale interessato, da rendere, a prima vista, il punteggio attribuito del tutto inadeguato ad esprimere il grado di un simile livello (fra le tante Cons. St. IV, n. 1622/2001).<br />	<br />
In generale, il vizio dell&#8217;eccesso di potere in senso assoluto non è semplicisticamente riscontrabile, poiché il giudizio di avanzamento a scelta degli Ufficiali comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di alcuni requisiti automatiche aspettative di progressione di carriera (cfr. Cons. St. IV, n. 397/1998 e n. 1136/1993)<br />
Nel caso di specie, la documentazione personale del ricorrente non appare connotata, nella sua interezza, da quella straordinarietà che potrebbe giustificare l&#8217;accertamento del vizio di eccesso di potere in senso assoluto: nella figura del ricorrente, in effetti, si associano titoli di eminente rilievo con altri non dotati di quella connotazione di eccezionalità e preminenza che caratterizza i primi, così da evidenziare l&#8217;emersione di un giudizio della personalità professionale complessiva effettuata  con un punteggio non manifestamente incoerente od inadeguato.<br />
Per quanto attiene, invece, l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza della censura dell&#8217;eccesso di potere in senso relativo, si osserva che il suindicato vizio  è circoscritto, per non sconfinare nella sfera di merito dell&#8217;azione amministrativa, dovendo la disomogeneità del criterio di giudizio emergere dall&#8217;esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza. Inoltre, la valutazione dei singoli titoli, ovvero del complesso di titoli ascrivibili ad una delle <i>qualitas</i> prevista dall&#8217;art. 26 della legge 1137/1955, non ha autonomia nel giudizio globale, venendo in considerazione non un giudizio per merito comparativo ma un giudizio a scelta assoluta da intendersi quale risultante di una valutazione complessiva nella quale assumono rilievo indivisibile gli elementi personale e di servizio emersi nei confronti dell&#8217;Ufficiale.<br />
Tale orientamento è condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 5031/2002)  che ha affermato che: &#8220;esula dalla giurisdizione amministrativa di legittimità ogni considerazione che attenga al merito delle valutazioni della commissione di avanzamento (o di quella superiore), per gli ufficiali delle forze armate; si tratta infatti di atti di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione militare, che sono assoggettati al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di alcuno dei tre vizi di legittimità formale e sostanziale (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) che della discrezionalità – sia di quella c.d. amministrativa, sia di quella c.d. tecnica – costituiscono appunto il limite.<br />
La cognizione del giudice amministrativo non può, pertanto, che essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio per l’avanzamento; ciò tanto più ove si consideri come sia assai ampia la discrezionalità attribuita alla commissione superiore, chiamata ad esprimersi su candidati in lizza per il raggiungimento dei più alti gradi della carriera militare, le cui qualità sono definibili – sia in senso assoluto, sia comparativamente agli altri colleghi assunti in valutazione – solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali. <br />
Si è, di conseguenza, escluso che il giudice amministrativo possa procedere all&#8217;esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la specifica congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione.<br />
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito (che in sé implica una più o meno lata opinabilità), bensì trasmoda in eccesso di potere: il che avviene nei casi in cui sia oggettivamente rilevabile la manifesta irrazionalità nell’esercizio della discrezionalità (nella valutazione tecnica degli scrutinandi).&#8221;<br />
Non è possibile, dunque, per il Collegio esprimere un giudizio comparativo nei termini incompleti e disorganici indicati dal ricorrente, poiché un simile giudizio vedrebbe il giudice sostituirsi all&#8217;Amministrazione.<br />
L&#8217;indagine demandata al giudice amministrativo non involge dunque l&#8217;esame comparativo degli Ufficiali controinteresati, né gli si può chiedere di sindacare la congruità del punteggio attribuito, dovendo egli limitare il proprio intervento all&#8217;accertamento della violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio; violazione che è riscontrabile solo ove emerga  dalla documentazione matricolare con assoluta immediatezza.<br />
Nel caso specifico, l&#8217;esame complessivo della documentazione dei ricorrenti non consente di aderire alla tesi del ricorrente, anche perché non vengono tenuti in debito conto gli elementi complessivi che dimostrano che la  superiorità dei  due colleghi chiamati in causa, così come giudicate dall&#8217;Amministrazione, non è irragionevole.<br />
In primo luogo, infatti, si evidenzia che i criteri seguiti dalla Commissione sono rigorosamente indicati dalle fonti normative (legge 1137/1955 e DM 571/1993) e che per &#8220;rottura del criterio di uniformità&#8221; deve intendersi la palese violazione delle prescrizioni normative di cui sopra e non la mera esibizione di dati desunti da un raffronti di singoli aspetti deteriori dell&#8217;una o dell&#8217;altra parte. Secondo il Consiglio di Stato  (sentenza 5031 del 30.9.2002) &#8221; … in sede di avanzamento degli ufficiali), il giudizio operato dalla commissione superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell&#8217;ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione, con la quale l’Amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell&#8217;interessato, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale. Infatti, l&#8217;apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell&#8217;ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento&#8221;.<br />
Il percorso logico seguito dal ricorrente, nel tentativo di dimostrare l&#8217;illegittimo operato della Commissione, non è coerente con i propri dati documentali in quanto dall&#8217;esame del profilo complessivo del ricorrente,che presenta indubbiamente elementi di positività, emergono tuttavia anche alcuni aspetti di minor pregio che non potevano essere ignorati. Come sottolinea l&#8217;Amministrazione, infatti: nel grado di Tenente è stato giudicato per due volte con la qualifica di &#8220;nella media&#8221;, di cui una volta (doc. 14 Amministrazione) quale flessione di rendimento dalla qualifica superiore; nel grado di Capitano è stato valutato una volta &#8220;nella media&#8221; (doc. 17 Amministrazione) e dopo aver conseguito la qualifica apicale di &#8220;Eccellente&#8221; (doc. 21 e 22 Amministrazione) ha avuto una nuova  flessione nel rendimento, venendo giudicato &#8220;Superiore alla media (doc. 26 Amm.). Una ulteriore flessione di rendimento si è avuta (doc. 35 Amm.) nel rapporto informativo redatto sul conto del ricorrente, concluso con un giudizio equivalente a &#8220;superiore alla media&#8221;; nel grado rivestito al momento dell&#8217;avanzamento non ha mai integrato la qualifica apicale con espressioni elogiative che,nella loro articolazione a scalare decrescente (Vivissimo Compiacimento, Vivo Compiacimento, Compiacimento, Vivissimo Apprezzamento, Vivo Apprezzamento, Apprezzamento), &#8221; … rappresentano il modo con cui nella prassi si tende a differenziare con una nota di ulteriore superlativo il giudizio di Eccellente già posto al massimo della scala …&#8221; (Consiglio di Stato, 1312/98).<br />
Tali elementi, sono già di per sé indicativi del fatto che il punteggio assegnato dalla Commissione non presenta quel caratteri d manifesta e macroscopica irrazionalità necessario ad invalidare il giudizio, altamente discrezionale, avuto riguardo alla valutazione globale cui si pervenuti attraverso l&#8217;esame della complessiva personalità  dell&#8217;Ufficiale scrutinato.<br />
Entrando nel merito dei profili professionali degli Ufficiali interessati al gravame in esame, il primo dato che emerge con chiarezza è la maggiore percentuale di aggettivazioni analitiche apicali meritata dai chiamati in causa nella documentazione caratteristica, con riferimento a tutti i gruppi di qualità. Aggettivazioni che, ai sensi dell&#8217;art. 26 della legge 1137/1955, devono sempre essere considerate ai fini della valutazione per l&#8217;avanzamento al grado superiore. <br />
L&#8217;apprezzamento  delle cosiddette &#8220;voci analitiche&#8221; interne, ai fini del giudizio di avanzamento, trova riscontro nella previsione di cui all&#8217;art. 5 del D.M. 571/93, ch conferisce un ruolo rilevante alle citate voci, intese come parte integrante ed essenziale della documentazione caratteristica e quindi come oggetto di attento esame da parte della Commissione.  Infatti, il profilo delle c.d. aggettivazioni interne contenute nelle schede valutative rientra, a pieno titolo, nel quadro cui è tenuto ad ancorarsi il giudizio delle Commissioni di avanzamento degli Ufficiali, nel presupposto che tali aggettivazioni, e la loro articolazione a scalare decrescente, formino oggetto di specifica previsione normativa ( Cons. Stato, IV, 1635/98) poiché &#8220;le aggettivazioni espresse all&#8217;interno delle schede valutative, nella loro articolazione a scalare decrescente, sono previste nelle apposite istruzioni per la compilazione della documentazione caratteristica e perciò vanno prese in considerazione dalla Commissione Superiore di Avanzamento, nel giudizio complessivo dello scrutinio&#8221;.<br />
In merito alle qualità fisiche, morali e di carattere, si evidenzia che il ricorrente fa discendere la sua preminenza non già dalle risultanze documentali, ma dal fatto di praticare attività sportive e dal fatto di essere in possesso dell&#8217;abilitazione al lancio col paracadute. Al contrario, tali qualità devon anzitutto essere riscontrate dall&#8217;esame delle voci analitiche delle schede valutative, sede normativamente più qualificata a fornire un oggettivo quadro di valutazione delle effettive e concrete doti di energia, resistenza fisica e mentale e condizioni generali di salute dimostrate.<br />
Per quanto attiene alle qualità professionali, il ricorrente elenca gli incarichi ricoperti, affermandone, in modo indimostrabile, la prevalenza rispetto ai colleghi equiparati in quanto incarichi di &#8220;valore superiore&#8221; e supportando tale affermazione con la &#8220;catalogazione&#8221; di tali incarichi secondo un criterio che non trova riscontro nel combinato disposto di cui agli artt. 9 e 10 del D.M. 571/1993, unica fonte normativa idonea a stabilire la c.d. &#8220;rilevanza&#8221; degli incarichi.<br />
A ciò si aggiunga che il profilo di impiego è certamente un indice importante delle capacità espresse nel tempo dall&#8217;Ufficiale, ma i giudizi che  se ne ricavano non possono essere validamente utilizzati se si omette di ponderarli con un altro fattore di valutazione, e cioè il rendimento espresso dall&#8217;Ufficiale in quegli stessi incarichi. <br />
Solo l&#8217;esame integrato di tali variabili  (incarichi e valutazioni) potrà dunque fornire il quadro reale delle capacità e del  rendimento offerto nel tempo dal valutando. E, secondo il giudizio insindacabile della P.A.,  i colleghi hanno meritato valutazioni nettamente superiori, come testimoniato dal maggior numero di espressioni elogiative conseguite nel corso della carriera.<br />
D&#8217;altra parte, il senso letterale e logico dell&#8217;art. 9 del D.M. 571/93 non è quello di assumere il numero degli incarichi e delle sedi di servizio quale specifico ed autonomo fattore di giudizio, bensì di richiedere che le attitudini e la versatilità degli scrutinandi siano, in concreto, valutate alla luce delle prove fornite nelle diverse tipologie d&#8217;incarichi ricoperti.<br />
Infatti, secondo la giurisprudenza (sentenze n. 365/2000 e 367/2000 del TAR Lazio) … non significativi sono, poi, i confronti in termini puramente numerici, riferiti ai periodi di comando. In particolare va disattesa l&#8217;impostazione che il possesso di più elevate qualità professionali possa desumersi dalla enumerazione dei servizi e degli incarichi svolti e dall&#8217;asserito grado di rilevanza degli stessi, e ciò non solo per conformità all&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo cui è precluso al giudice amministrativo quantificare l&#8217;importanza degli incarichi ricoperti (Cons. di Stato – IV sez. – n. 1047/96) ma anche in relazione al principio affermato dall&#8217;art. 10 del D.M. n. 571/93 secondo cui la &#8220;rilevanza degli incarichi non comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini,le quali vanno sempre accertate in concreto …&#8221;.<br />
L&#8217;argomentazione che il ricorrente formula per suffragare la propria prevalenza sui colleghi chiamati in causa, relativamente alle qualità culturali e intellettuali, riguarda sostanzialmente l&#8217;iter formativo di ciascuno e si fonda sul fatto che il ricorrente ha frequentato il quadriennio &#8220;Accademia Militare – Scuola di Applicazione&#8221;, mentre entrambi i chiamati in causa provengono dal complemento. Il  ricorrente, in particolare, assume tale dato quale indice di un prevalente profilo intellettuale e culturale che contrasterebbe con il miglior giudizio riservato dalla commissione ai chiamati in causa. In sostanza, con tale eccezione il ricorrente afferma che alla provenienza dall&#8217;Accademia sarebbe riconosciuta una valenza talmente elevata da controbilanciare ogni altro possibile aspetto di prevalenza/compensazione del profilo culturale delle controparti.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, i chiamati in causa, come <i>tertii comparationis</i>, pur non potendo vantare, oggettivamente, la provenienza dall&#8217;Accademia Militare, hanno potuto esibire, a bilanciamento del quadro complessivo delle qualità del gruppo di riferimento (qualità culturali ed intellettuali) un andamento complessivo delle &#8220;aggettivazioni analitiche&#8221; di gara lunga più favorevole. <br />
A ciò si aggiunga che in occasione della frequenza del Corso d&#8217;Istituto, unica circostanza in cui il ricorrente ha avuto modo di confrontarsi con uno dei chiamati in casua (nella fattispecie il Col. Cerreti), quest&#8217;ultimo si è collocato in posizione nettamente superiore,classificandosi 3° su 55 (a fronte del 27° posto del Ten. Col. La Vigna) e che lo stesso chiamato in causa,autore di una pubblicazione di interesse istituzionale, ha altresì conseguito il secondo grado di conoscenza della lingua inglese e francese.<br />
Inoltre, i due diplomi di laurea e l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato, che il ricorrente assume quale ulteriore indice del proprio prevalente profilo culturale (citandoli anche tra i titoli &#8220;professionali&#8221;), non sono requisiti determinanti per l&#8217;accesso alla dirigenza militare. <br />
Tali titoli non possono di per sé essere assunti quale indice di un prevalente profilo culturale ed intellettuale, la cui valenza dipende certamente dalla effettiva profondità, ampiezza e organicità del patrimonio di informazioni e cognizioni posseduto ma, soprattutto, dalla sensibilità e capacità di saperne far un sapiente e appropriato utilizzo in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza e all&#8217;affidamento che può derivarne intermini di efficienza per l&#8217;Amministrazione.<br />
Inoltre, per quanto riguarda l&#8217; &#8220;attitudine ad assumere incarichi del grado superiore&#8221;, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l&#8217;Amministrazione, si deve rilevare la diversità rispetto ai giudizi sulle singole qualità. Essa, infatti, comporta uno spostamento della visuale della valutazione dal passato (incarichi ricoperti, documentazione caratteristica, corsi frequentati, titoli acquisiti, ecc.) al futuro, cercando di indovinare in che misura l&#8217;Ufficiale saprà far fronte alle nuove e diverse responsabilità richieste per l&#8217;esercizio di funzioni di livello superiore.<br />
La particolarità di questa innovazione risiede nel fatto che nel libretto personale degli Ufficiali non esistono specifici elementi su cui fondare un motivato giudizio su tale qualità e che, di conseguenza, la commissione è chiamata al suo apprezzamento attraverso un&#8217;attività di indagine &#8220;trasversale&#8221; che, partendo dall&#8217;esame degli elementi più significativi dei tre gruppi di qualità – spessore professionale e culturale, capacità gestionale, diversificazione geografica  e funzionale delle esperienze, reggenza di incarichi devoluti a fascia di grado superiore, livello di autonomia e responsabilità delle varie posizioni d&#8217;impiego rivestite, ecc. – possa infine stimare il livello del &#8220;potenziale&#8221; da spendere utilmente nella progressione verso il tratto apicale della carriera.<br />
Anche con riferimento a tale attitudine, la cui valutazione implica peraltro l&#8217;esercizio di una maggiore discrezionalità da parte della C.S.A., non emergono particolari elementi di prevalenza del ricorrente sui chiamati in causa.<br />
Per quanto riguarda la specifica censura secondo la quale il giudizio impugnato sarebbe viziato da difetto di motivazione dei punteggi attribuiti, oltre che dall&#8217;omessa predeterminazione dei criteri di valutazione, si ritiene opportuno richiamare un significativo passaggio della sentenza n. 951/1998 del Consiglio di Stato, secondo la quale: &#8220;… è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di assoluta specialità del procedimento disegnato dall&#8217;art. 26 della legge 1137/1955, che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di giudizio elencati nel citato art. 26; non potendosi ritenere che tale obbligo scaturisca dall&#8217;art. 45 della legge nr. 224 del 1986, che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni (articolo non abrogato espressamente dal D.Lgs. 490 del 1997, artt. 70 e 71). <br />
Dalle premesse teoriche sopra illustrate, discendono precise limitazioni al sindacato giurisdizionale esercitabile dal giudice amministrativo. Come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si deve negare al giudice amministrativo il potere rientrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate …&#8221;.<br />
Inoltre, dello stesso tenore, è la sentenza del TAR Lazio n. 1459 del 1998, secondo cui &#8220;… In tema di giudizio di avanzamento  degli ufficiali, la ratio del D.M. 2 novembre 1993 n. 571 è quella di valorizzare la discussione collegiale, mentre la motivazione scritta rappresenta solo un atto di sintesi successivo delle seguenti fasi: 1) giudizio di idoneità all&#8217;avanzamento: 2) discussione collegiale, nella quale ciascun membro della Commissione esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, con conseguente attribuzione del punteggio di merito ad ogni singolo valutando giudicato precedentemente idoneo; 3) redazione della graduatoria di merito; 4) descrizione delle attività collegiali nel processo verbale redatto dal commissario designato…&#8221;.<br />
Appare, dunque, chiaro come le &#8220;ragioni poste a base del giudizio&#8221;, espressamente indicate nelle singole schede di valutazione, e soprattutto il punteggio numerico in cui le valutazioni di ciascun membro sono tradotte, costituiscano e realizzino l&#8217;unico onere motivazionale che la legge richiede.<br />
	Si deve ritenere, pertanto, che il ricorso sia infondato.<br />	<br />
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; I sezione -, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino. nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;<br />
Bernardo Baglietto, Consigliere;<br />
Paolo Lotti, Primo Referendario, estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 febbraio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-525/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.525</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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