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	<title>524 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>524 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.524</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento adottato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione con il quale veniva rigettata l&#8217;istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente, rilevato che l’invalidità che ha attinto il padre del ricorrente è collegata ad una grave patologia che potrebbe portarlo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento adottato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione con il quale veniva rigettata l&#8217;istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente, rilevato che l’invalidità che ha attinto il padre del ricorrente è collegata ad una grave patologia che potrebbe portarlo, nel volgere di breve tempo, ad un grave e fatale peggioramento del quadro clinico, di guisa che appare opportuno verificare se non sia possibile venire incontro alle esigenze dell’Aresu mediante distacco temporaneo o altro istituto affine. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00524/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00867/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 867 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Andrea Aresu</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Immacolata Amoroso, con domicilio eletto presso Filippo Amoroso in Torino, via Dante di Nanni 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento GDAP &#8211; 0228293-2012 adottato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione in data 06-06-2012 e notificato in data 26-06-2012, con il quale veniva rigettata l&#8217;istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale a quello impugnato	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>il Collegio,<br />	<br />
&#8211; rilevato che l’invalidità che ha attinto il padre del ricorrente è collegata ad una grave patologia che potrebbe portarlo, nel volgere di breve tempo, ad un grave e fatale peggioramento del quadro clinico, di guisa che appare opportuno verificare se non<br />
&#8211; ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate in relazione alla particolarità del caso di specie;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame.<br />	<br />
Fissa udienza pubblica per la discussione del ricorso al 9 maggio 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />	<br />
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Paola Malanetto, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2010 n.524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-19-5-2010-n-524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-19-5-2010-n-524/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-19-5-2010-n-524/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2010 n.524</a></p>
<p>Giuseppe Caruso – Presidente, Giuseppe Gatto Costantino – Estensore. sull&#8217;ammissibilità del ricorso incidentale notificato alla parte ed al procuratore costituito, sia presso il domicilio eletto, che presso il domicilio reale della parte Processo – Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Notifica – Alla parte ed al procuratore costituito – Ritualità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-19-5-2010-n-524/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2010 n.524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-19-5-2010-n-524/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2010 n.524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso – Presidente, Giuseppe Gatto Costantino – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del ricorso incidentale notificato alla parte ed al procuratore costituito, sia presso il domicilio eletto, che presso il domicilio reale della parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Notifica – Alla parte ed al procuratore costituito – Ritualità ed ammissibilità – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. Nel caso in cui il ricorso incidentale venga notificato alla parte ed al procuratore costituito, sia presso il domicilio eletto, che presso il domicilio reale della parte, e venga  depositato entro i termini dimidiati di cui all’art. 23-bis, l. 6 dicembre 1971 n.1034, come computati a decorrere da quest’ultima notifica, allora tale ricorso è rituale ed ammissibile, considerato che la notifica in questione, pur se invalida, non è comunque “inesistente” ed è dunque soggetta al principio di cui all’art. 160 c.p.c..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00524/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00052/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 52 del 2010, proposto da:<br />
Marsh S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianluca Rossitto, con domicilio eletto presso Roberta Mazzulla Avv. in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 45; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Reggio di Calabria, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso Mario De Tommasi Avv. in Reggio Calabria, via Castello, 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>General Broker Service S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Strangio, con domicilio eletto presso Giuseppe Strangio Avv. in Reggio Calabria, via Giulia 54, ricorrente incidentale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determina dirigenziale a firma del firma del Responsabile del Servizio- Dipartimento Servizi numero 139 del 17 novembre 2009 e numero 2823 del 24 settembre 2009 di registro generale delle determinazioni comunicata con nota del 20 novembre 2009 numero 0201818, relativa all&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio di brokeraggio assicurativo alla controinteressata General Broker Service s.p.a, all&#8217;esito della procedura aperta indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 24 novembre 2008 numero 137; <br />	<br />
tutti i presupposti verbali delle sedute di gara del 16 dicembre 2008, 30 luglio 2009 e 27 agosto 2009, nonchè, ove occorra anche quelli delle sedute riservate deputate alla valutazione del merito tecnico delle offerte, ed all&#8217;esito delle quali, stante la parità delle offerte ed in asserita applicazione dell&#8217;art.3.5.4 del disciplinare, si è dato corso al procedimento di miglioria delle offerte economiche come aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della controinteressata; <br />	<br />
gli ulteriori verbali di gara del 30 ottobre e 6 novembre 2009, relativi alla verifica d&#8217;anomalia dell&#8217;offerta migliorativa presentata dalla controinteressata; <br />	<br />
ogni altro atto e provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compreso, ove occorresse e nei limiti d&#8217;interesse più appresso specificato, il bando ed il disciplinare di gara..<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Reggio di Calabria e di General Broker Service S.p.A.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da General Broker Service Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 maggio 2010 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Ricorre la società MARSH Spa per avversare gli atti e le determinazioni del Comune di Reggio Calabria intesi a dare aggiudicazione alla controinteressata GENERAL BROKER SERVICE Spa del servizio di brokeraggio assicurativo meglio descritto nel bando e nel disciplinare richiamati in atti (bando pubblicato sulla GURI il 24.11.2008, nr. 137).<br />	<br />
Espone in fatto di aver preso parte alla selezione pubblica in questione, classificandosi, all’atto dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, alla pari con le altre due concorrenti (ovvero, tutte con punteggio pari a 95/100).<br />	<br />
Lamenta che, in seduta pubblica, una volta constatato che tutte le offerte ammesse erano di pari importo, la Stazione appaltante avrebbe dovuto compiere immediatamente l’esperimento di miglioria delle offerte, interpellando i presenti.<br />	<br />
Il Comune, invece, riteneva insussistenti i presupposti previsti dal bando per procedere all’immediato tentativo di miglioramento delle offerte eguali, ed invitava le tre ditte a presentare una offerta migliorativa con separato atto, entro termini all’uopo stabiliti, corredandola altresì con le giustificazioni richieste dall’art. 87 comma 2 del dlgs 163/06.<br />	<br />
Solo la odierna controinteressata presentava la propria offerta migliorativa (con un ulteriore ribasso dell’1,5 % sui compensi provvisionali relativi alle polizze diverse da RCA/ARD, in luogo del 10% originario e dunque con una riduzione dell’offerta complessivamente pari all’85% dell’importo iniziale), conseguendo l’aggiudicazione dell’appalto, a seguito della verifica di anomalia dell’offerta come migliorata dall’ulteriore ribasso.<br />	<br />
La ricorrente ha avversato gli atti di gara, nella parte in cui non si è proceduto immediatamente alla miglioria dell’offerta e nella parte in cui non è stata ritenuta anomala l’offerta della controinteressata come ulteriormente ribassata a seguito del pari merito ottenuto nella prima fase dell’aggiudicazione, ritenendoli illegittimi per violazione e/o falsa applicazione della lex specialis ed in particolare del punto 3.5.4 del disciplinare di gara, dell’art. 77 del RD 23 maggio 1924, nr. 827, dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, celerità, non aggravamento e buon andamento, nonché di contestualità, immediatezza e continuità temporale delle pubbliche gare, dell’art. 3 della l. 241/90, ed eccesso di potere sotto vari profili (I censura articolata); in via subordinata, per violazione delle regole in ordine alla verifica di anomalia dell’offerta (artt. 48, 86, 87 ed 88 del Dlgs 163/06 ed art. 3 della l. 241/90). Con separato capo di domanda è stato richiesto il risarcimento del danno.<br />	<br />
Si sono costituiti, a difesa dell’operato della stazione appaltante, sia il Comune di Reggio Calabria che la società controinteressata, aggiudicataria dell’appalto, che chiedono la reiezione del gravame. <br />	<br />
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2010, in accoglimento dell’istanza cautelare, è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della domanda nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 bis della l. 1034/71.<br />	<br />
Il 12 marzo 2010, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, con il quale impugna gli atti di gara nella parte in cui hanno riconosciuto alla ricorrente principale, ai fini dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un punteggio errato rispetto alla distanza tra la sede municipale e la sede della società come tale dichiarata ai fini di gara (Catania).<br />	<br />
Si sono costituiti in resistenza al ricorso incidentale sia il Comune di Reggio Calabria, sia la ricorrente principale, entrambe chiedendone la reiezione.<br />	<br />
Le parti hanno scambiato memorie e documenti.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
La società ricorrente si duole del mancato esperimento dell’offerta migliorativa previsto dall’art. 77 del RD 23 maggio 1924, nr. 827 in caso di offerte eguali, la cui applicazione all’incanto il bando di gara aveva espressamente previsto, subordinandola ad articolate condizioni (punto 3.5.4 del disciplinare di gara) così come segue: “ a) se i concorrenti presenti che hanno presentato le offerte migliori di uguale punteggio sono presenti, saranno invitati a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione ..(..omississ)..; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente; b) se risulta assente anche solo uno dei concorrenti alla pari, si richiederà agli stessi formale migliora scritta in busta chiusa; c) se i concorrenti rifiutano di effettuare l’offerta di miglioria, si procederà mediante sorteggio”.<br />	<br />
La Commissione di gara ha ritenuto non soddisfatte le condizioni dell’espletamento dell’offerta migliorativa immediata, perché solo uno dei tre rappresentanti presenti alla seduta di apertura delle buste contenenti l’offerta economica, e precisamente il rappresentante della società odierna ricorrente, era in possesso di procura idonea a migliorare l’offerta, mentre gli altri risultavano solamente delegati ad assistere alle operazioni di gara.<br />	<br />
Preordinato a destituire di interesse processuale l’esame del ricorso principale è, dal canto suo, il ricorso incidentale, con il quale la società controinteressata lamenta che il punteggio che è stato attribuito alla società ricorrente in via principale (ed in forza del quale essa si è collocata alla pari con le altre) è erroneo per eccesso. <br />	<br />
Al fine di ordinare correttamente le questioni sottoposte al vaglio del Collegio, è necessario dapprima soppesare l’astratta fondatezza del gravame introduttivo, per poi procedere, in caso di esito positivo, alla trattazione del ricorso incidentale.<br />	<br />
Come già succintamente ritenuto in sede cautelare, ed ai fini esposti, il ricorso introduttivo va ritenuto fondato: ciò che appare dirimente al Collegio è che ad essere contraddittorio è stato non tanto il bando di gara, nella parte in cui ha previsto (sia pure con formula che non brilla per chiarezza) le condizioni di esperimento della miglioria immediata dell’offerta, ma il comportamento della Commissione di gara, la quale ha, da un lato, ritenuto “presenti” le ditte offerenti ai fini della partecipazione alla seduta di gara, mentre non le ha ritenute più “presenti” ai fini dell’esperimento immediato della miglioria dell’offerta. Invero, laddove il bando condizionava alla (mera) presenza dei rappresentanti delle ditte partecipanti l’esperimento della miglioria, ciò non autorizzava la Commissione di gara a distinguere tra una presenza “mera” (ai soli fini dell’assistenza alle operazioni di gara) ed una presenza “qualificata” (ai fini, ulteriori, della possibilità di procedere al miglioramento dell’offerta stessa), con la conclusione che dovevano ritenersi presenti tutte e tre le ditte concorrenti. Peraltro, la clausola del bando, che si è riportata sopra, seppure formulata in maniera certamente non ottimale, ad attento esame, condotto secondo i normali criteri ermeneutici, ossia dando rilievo ad una interpretazione orientata a dare un significato non abrogativo di tutte le sue parti, non è ambigua al punto da non poter ricevere una ricostruzione sostanziale avente rilievo ai fini della disciplina della fattispecie: essa, infatti, prevede che si procederà all’esperimento immediato della miglioria o in presenza di tutte le ditte offerenti, o in presenza di una sola tra esse (lett. “a”), trattandosi in entrambe le fattispecie di due ipotesi nelle quali o il confronto concorrenziale è completo (prima ipotesi) o è stato “abbandonato” da tutte le assenti meno una (seconda ipotesi), cui dunque non ha ragione d’essere negata la possibilità del miglioramento. Viceversa, laddove ci si trovi in una situazione intermedia, ossia risultino presenti solo alcune tra le imprese offerenti (ad esempio, sono presenti tre ditte su quattro, oppure due su tre e così via), la lex specialis ha optato (con una scelta di merito che è insindacabile, in quanto puramente organizzativa) per una forma di esperimento della migliora “differita”, ossia in busta chiusa (lett. “b”). Anche per tale ragione, non può dunque sostenersi (come pure argomenta con tesi accurate, ma non persuasive, la difesa del Comune), che l’aver posticipato il miglioramento della offerta abbia costituito un comportamento interpretativo di una clausola dubbia, rivolto a garantire la par condicio e la concorrenzialità tra le imprese: fermo restando che, in ogni caso, tali esigenze sono assicurate dal bando e dai suoi contenuti, è in questi ultimi che risulta contemplata, ex ante, la scelta dell’Amministrazione di ricorrere, per evidenti ragioni di celerità, tempestività, trasparenza ed effettività di tutela della concorrenza, alla immediata miglioria delle offerte nei termini che si sono illustrati. Di fronte a tale previsione, la scelta di una o più concorrenti di presenziare all’ultima seduta di gara con rappresentanti non abilitati a procedere all’ offerta suppletiva è espressione di una precisa strategia aziendale di concorrenza, che in quanto tale ha consumato gli spazi di confronto predeterminati nella lex specialis della gara e che dunque non è giusto vada a detrimento della posizione di quella concorrente che si è diligentemente preparata a offrire, sul momento, un ulteriore ribasso, fidando sulla scelta organizzativa della procedura che l’Ente ha liberamente e pubblicamente predeterminato. Correlativamente, diviene recessiva la ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, secondo la quale non avendo la ricorrente preso parte alla successiva procedura di ribasso, non sarebbe avvantaggiata dall’annullamento dell’aggiudicazione: quest’ultimo, invece, restituirebbe lo stato del procedimento al momento della parità delle offerte e consentirebbe di presentare l’immediata offerta migliorativa, così come sarebbe accaduto se la Commissione di gara non avesse erroneamente interpretato la previsione del bando. Ancora in punto di esame del ricorso introduttivo, ai fini esposti, va riconosciuta rilevanza anche alla censura subordinata, proposta al secondo capo di gravame, con la quale si contesta la sufficienza del giudizio di anomalia sull’offerta “migliorata” della controinteressata: a tale proposito, le censure proposte, e segnatamente quelle che tendono ad evidenziare come la verifica della Stazione appaltante sia stata carente in ordine ai principali elementi dell’ulteriore ribasso, consistenti nell’eliminazione dalla voce del costo del lavoro delle prestazioni dei soci o dei componenti di organi di amministrazione della società, dato che questo elemento, in realtà, non appare il risultato di un effettivo ribasso, quanto di un ripensamento delle condizioni complessive di organizzazione delle attività inizialmente preventivato che incide sulla struttura dell’elemento organizzativo a base della proposta e che avrebbe necessitato di un migliore approfondimento istruttorio. <br />	<br />
La ritenuta fondatezza del ricorso introduttivo, per come anticipato, impone l’esame del contenuto del ricorso incidentale, con il quale, in fatto, la controinteressata deduce che, per effetto di un errore nell’apprezzamento di un elemento di valutazione dell’organizzazione dell’offerente ricorrente principale, quest’ultima avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a 93,75 punti, in luogo dei 95,00 ottenuti al pari delle altre concorrenti.<br />	<br />
Più precisamente, la parte ricorrente incidentale, richiama quanto previsto al punto 3.5.5.1 del disciplinare di gara, ove si prevedeva, tra gli elementi di valutazione delle offerte tecniche (nella voce “Organizzazione delle risorse di personale preposte allo svolgimento del servizio”), l’ “ubicazione delle sedi in cui risiede il gruppo di lavoro preposto allo svolgimento del servizio…” con attribuzione di uno specifico punteggio ponderato pari a 5 nel massimo, per un coefficiente, compreso tra 0 ed 1, attribuito a ciascuna offerta, in ragione del proprio intrinseco pregio. Quest’ultimo peso ponderale, corrispondeva, nella previsione del disciplinare, ad “ottimo” (con attribuzione del coefficiente 1) per sedi poste all’interno del territorio comunale; “buono” (coeff. 0,75) per sedi entro i 50 Km dalla sede municipale; “medio” (coeff. 0,50) per sedi in località comprese tra 50 Km e 100 Km; “sufficiente” (coeff. 0,25) per sedi tra 100 Km e 150 Km; “insufficiente” (coeff. 0), per sedi oltre tale distanza. Nello specifico, alla società MARSH è stato attribuito un giudizio “medio”, in quanto la sede di riferimento dichiarata a tale scopo (filiale di Catania) è stata (secondo parte ricorrente erroneamente) computata ad una distanza inferiore ai 100 Km dalla sede municipale del Comune di Reggio Calabria (Piazza Italia, 1), precisamente KM 94. Parte ricorrente incidentale contesta il punteggio, in quanto rileva che è stato utilizzato dalla Stazione appaltante un parametro tratto da un unico sito internet, laddove altri servizi analoghi, sempre disponibili in rete, offrono distanze tra i due punti di riferimento tutte superiori ai 100 KM; inoltre non risulterebbe essere stata comunque computata la distanza consistente nel percorso di attraversamento mediante nave dello Stretto di Messina, nonostante la sua indubbia rilevanza ai fini dello scopo per il quale era previsto il computo di tale elemento (apprezzamento della convenienza dell’offerta sotto il profilo dei tempi di percorrenza tra la sede municipale e la sede operativa della società). Pertanto, dei 75 punti attribuiti alla offerta tecnica della ricorrente principale, 2,5 punti risultano essere dipesi da tale elemento valutativo, mentre, la corretta valutazione della distanza tra Catania e Reggio Calabria, comprensiva del tratto di percorso via mare nello Stretto, avrebbe comportato una valutazione “sufficiente”, con coefficiente di 0,25 e punteggio per il subparametro pari a 1,25, determinante un complessivo punteggio finale pari a 93,75 punti in luogo dei 95,00 ottenuti al pari delle altre concorrenti.<br />	<br />
L’esame di tale ordine di censure postula, a sua volta la preliminare trattazione delle eccezioni processuali d’inammissibilità dello stesso che la ricorrente principale ha sollevato.<br />	<br />
Secondo quest’ultima, con un primo ordine di eccezioni, il ricorso incidentale sarebbe inammissibile in quanto depositato oltre il quinto giorno dall’ultima notifica (art. 37, comma 3, del RD n. 1054/24 ed art. 23 bis l. 1034/71). <br />	<br />
Si osserva, a tale proposito, che il ricorso incidentale, depositato il 12 marzo 2010, risulta notificato il 5 marzo 2010 al Comune di Reggio Calabria (sia presso la sede del palazzo municipale, sia presso il domicilio eletto del procuratore costituito), ed alla società ricorrente presso il domicilio eletto. Sussiste una ulteriore notifica del ricorso incidentale, avvenuta mediante spedizione del plico raccomandato (consegnato all’ufficiale giudiziario il 5 marzo 2010), che si è perfezionata il 9 marzo 2010 presso la sede legale della società. <br />	<br />
Secondo la difesa della ricorrente, quest’ultima notifica è invalida (in quanto la notifica del ricorso incidentale va proposta presso il domicilio eletto del procuratore costituito) e dunque non può esplicare effetti, in particolare quello di far decorrere il computo del termine per il rituale deposito del ricorso incidentale. <br />	<br />
Disattendendo le tesi difensive della ricorrente principale, si deve ritenere che laddove il ricorso incidentale venga notificato alla parte ed al procuratore costituito, sia presso il domicilio eletto, che presso il domicilio reale della parte, e venga depositato entro i termini dimidiati di cui all’art. 23 bis della l. 1034/71 come computati a decorrere da quest’ultima notifica, allora tale ricorso è rituale ed ammissibile, considerato che la notifica in questione, pur se invalida, non è comunque “inesistente” ed è dunque soggetta al principio di cui all’art. 160 cpc.<br />	<br />
Tale norma, invero, ferma restando la sacralità che in generale deve contraddistinguere gli atti del giudizio, impone al giudice di seguire un criterio esegetico sostanziale in tema di sanabilità degli atti processuali nulli, con la conseguenza che ogni eventuale invalidità deve ritenersi sanata per effetto della costituzione in giudizio (cosa che, nella fattispecie odierna è puntualmente avvenuta, in resistenza al ricorso incidentale, sia da parte del Comune di Reggio Calabria, che da parte della società MARSH Spa), e dello svolgimento di attività difensiva in ordine alle censure così spiegate (condizione parimenti sussistente, essendo i difensori dei resistenti incidentali entrati nel merito delle questioni dedotte dal ricorso incidentale). <br />	<br />
Il principio appena espresso trova conferma in una recente pronuncia, resa in fattispecie simile, secondo la quale, se è vero che destinatario delle notifiche e comunicazioni è il procuratore costituito, è altrettanto vero che lo stesso non è tale iure proprio, ma in quanto rappresentante della parte, che è la vera destinataria della notifica dell&#8217;atto di impugnazione: di conseguenza la notifica che tenga conto di entrambi gli aspetti è valida (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 11 settembre 2009, n. 4951). <br />	<br />
Secondo tale impostazione, è vero che l&#8217;art. 37 del T.U. n. 1054/1924 stabilisce che il ricorso incidentale va notificato, presso il domicilio eletto, all&#8217;avvocato costituito (la quale regola è diretta conseguenza della considerazione che la scelta della strategia processuale da adottare a seguito della notifica del ricorso incidentale rientra fra i compiti del procuratore costituito), ma ciò non implica di per sé l&#8217;”inesistenza” della notifica diretta alla parte, anche perché il principio di cui all&#8217;art. 37 T.U. n. 1054/1924 (che, nonostante l&#8217;eadem ratio, non si applica nemmeno per la proposizione dei motivi aggiunti, i quali vanno notificati alla parte personalmente, sia pure presso il procuratore costituito, laddove le parti intimate si siano costituite dopo la notifica del ricorso introduttivo) va comunque interpretato ed applicato alla luce del principio generale di cui all&#8217;art. 160 c.p.c., nei termini sopra richiamati.<br />	<br />
Tale analisi è, oltretutto, suffragata da una considerazione sostanziale, e cioè che la doppia notifica del ricorso incidentale sia presso la sede della parte, sia presso il domicilio eletto, non è stata scuramente utilizzata al fine di eludere il termine di deposito dell’art. 37 RD 1054/1924, dal momento che il ricorso incidentale è stato “passato” per la notifica il medesimo giorno ed il perfezionamento dell’ultima notifica in data posteriore alle prime tre è il frutto della naturale tempistica del servizio postale raccomandato. Anche sotto tale profilo, il principio della salvezza degli atti processuali e dei loro effetti in caso di invalidità, per ragioni di evidente prevalenza delle ragioni processuali sostanziali sulla strumentalità delle forme, impone di considerare che una notifica invalida, ma “sanabile”, non è di per sé inesistente ed è dunque sufficiente a far salva la decorrenza del computo dei termini dimidiati di cui all’art. 23 bis della l. 1034/71, a pena di cadere, diversamente opinando, in un esasperato, quanto inutile formalismo, che in quanto tale non sarebbe certamente rispettoso della ratio accelaratrice dell’istituto di cui all’art. 23 bis citato.<br />	<br />
Una seconda eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, consistente nella constatazione che con esso si metterebbero in discussione parti di procedimento non impugnate dalla ricorrente principale, è del tutto priva di pregio: basta richiamare la natura e la funzione del ricorso incidentale, che è quella della proposizione di una domanda avente rilievo processuale dipendente dalla questione proposta nel ricorso principale e tesa a “paralizzare” quest’ultimo privandolo di interesse, mediante l’ottenimento di una parziale riforma degli atti impugnati in via principale, in una loro parte utile a rendere priva di interesse processuale la parte ricorrente. In questo senso, è certo che la doglianza della ricorrente incidentale è rivolta sempre avverso la medesima aggiudicazione definitiva che è stata impugnata in via principale, ed avverso gli atti preparatori di quest’ultima, che sono impugnati unitamente ad essa, sia pure in parti ed in aspetti ovviamente non contestati in via principale, perché favorevoli alla ricorrente principale. <br />	<br />
Ritenuta pertanto la ritualità della proposizione del ricorso incidentale, nel merito se ne deve riconoscere la fondatezza.<br />	<br />
Secondo le articolate deduzioni difensive della ricorrente incidentale, e che le difese della ricorrente principale e del Comune non consentono di superare, ha errato la Commissione di gara nel considerare i percorsi stradali rilevanti ai fini del punteggio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra la sede municipale e la sede della società offerente, peraltro senza condurre quel migliore approfondimento in merito che, pure, era stato annunciato in sede di verbale del 30 luglio 2009 (documento 4 della produzione di parte ricorrente principale). Nel caso d’ interesse, la Commissione di gara, facendo proprio il risultato dell’indagine informatica effettuata su apposito sito web dei percorsi autostradali (liberamente prescelto dalla medesima Commissione), ha evidentemente omesso di considerare nel percorso Reggio Calabria – Catania (sede della filiale della società MARSH indicata come tale ai fini dell’offerta) il tratto compreso nel tragitto della navigazione nello Stretto di Messina, che, seppure non “autostradale” in senso tecnico, è sicuramente rilevante ai fini della percorrenza (che è quella assunta dal bando come elemento di riferimento) automobilistica ed, in quanto nozione di comune esperienza, ben avrebbe potuto, e dovuto, formare oggetto di indagine ed apprezzamento da parte della Commissione di gara. Peraltro, lo stesso sito web utilizzato dalla Commissione di gara, nelle informazioni sul tratto richiesto, percorso “più breve”, indica chiaramente che non è computato il tratto di navigazione nello Stretto. Quest’ultimo, nei risultati tratti da altri siti Web, tutti oggetto di produzione documentale da parte della controinteressata-ricorrente incidentale, è invece quantificato in 15 KM (prendendo in considerazione l’imbarco nel porto di Tremestieri fino a Villa San Giovanni), mentre nel tratto di percorrenza più breve (dalla Rada di San Francesco), è facilmente verificabile, anche secondo comune esperienza, dal sito Internet delle società di navigazione operanti sullo Stretto, che il tratto di percorrenza è superiore alle tre miglia nautiche (precisamente, 3,3), ossia oltre 6 KM, che, sommati ai 94 KM risultanti dalla “Relazione illustrativa” (documento 2 della produzione di parte ricorrente per l’udienza pubblica del 21 aprile 2010), determina una diversa attribuzione del punteggio di gara.<br />	<br />
Peraltro, dalle difese delle parti resistente e ricorrente principale, non si contesta il dato di fatto (ossia la sussistenza di una distanza superiore ai 100 KM computando anche lo Stretto), ma solo la possibilità di meglio indagare l’elemento in contestazione da parte della Commissione, possibilità che invece, alla luce del bando di gara e del capitolato, il Collegio non può che riconoscere pienamente sussistente e che come tale avrebbe dovuto essere esercitata. <br />	<br />
Poiché dagli atti di causa emerge, sia dagli atti depositati che dal contesto delle difese delle parti, l’avvenuto sovradimensionamento dell’elemento in esame, nel senso indicato, non è necessario disporre una attività istruttoria sul punto. <br />	<br />
Ne consegue che, come puntualmente dedotto dalla difesa della controinteressata, il punteggio attribuito alla società MARSH in tale fase di gara è il frutto di un apprezzamento insufficiente e risulta, agli atti di causa, sicuramente sovradimensionato. <br />	<br />
Non può essere quindi condivisa la deduzione difensiva della società MARSH, secondo la quale la Commissione di gara, utilizzando lo stesso sistema di ricerca in Internet per tutte le imprese, avrebbe rispettato la par condicio e non avrebbe, quindi, potuto esaminare risultati diversi da quelli che la stessa, individuando quel particolare sito WEB, aveva predeterminato: non essendo il sito WEB o il metodo di analisi predeterminato nel bando, ma essendo una scelta pura e semplice della Commissione di gara, ben avrebbe potuto e dovuto quest’ultima meglio approfondire lo studio del parametro, a fronte delle puntuali contestazioni che già in sede di gara erano state mosse dal rappresentante della GBS (v. verbale del 30 luglio 2009) e che la medesima Commissione pure aveva annunciato di riservarsi, senza tuttavia dare poi corso a tale approfondimento (per quanto risulta tra le parti e dai documenti depositati in giudizio).<br />	<br />
Il ricorso incidentale è dunque fondato e come tale determina la carenza di interesse all’accoglimento del ricorso introduttivo.<br />	<br />
A tale ultimo proposito, va esaminato se la carenza di interesse alla coltivazione delle censure del ricorso principale sia superabile dall’esame della seconda serie di censure, proposte in via subordinata alla prima, dalla ricorrente principale.<br />	<br />
Con quest’ultimo ordine di doglianze, parte ricorrente principale si duole della violazione delle regole in ordine all’accertamento ed alla valutazione dell’anomalia dell’offerta da parte della Stazione appaltante, relativamente, però, alla valutazione della sola “miglioria” ossia l’ulteriori ribasso praticato a seguito della mancata miglioria immediata di cui la ricorrente si duole con la prima serie di censure.<br />	<br />
Pertanto, anche il secondo capo di doglianza del ricorso introduttivo è dipendente, processualmente, dalla posizione di ex aequo tra le concorrenti che si è visto essere il presupposto del gravame e che viene meno in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale, circostanza questa che dunque esime il Collegio dal dover esaminare la questione e disporre l’istruttoria che avrebbe dovuto essere condotta per la sua risoluzione.<br />	<br />
Per tutte queste ragioni, il ricorso incidentale è fondato e come tale va accolto, determinando l’ inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse processuale.<br />	<br />
Sussistono evidenti ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti. <br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, DICHIARA INAMMISSIBILE per carenza di interesse processuale ex art. 100 cpc, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso introduttivo.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Presidente FF<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-19-5-2010-n-524/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2010 n.524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2006 n.524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-11-7-2006-n-524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-11-7-2006-n-524/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-11-7-2006-n-524/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2006 n.524</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Tramaglini Ric. Blondel Monique contro l’Università degli Studi di Macerata, la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata, nei confronti di Pavoni Luciana concorso universitario per &#160;lettori madrelingua 1. Concorso universitario per la copertura di insegnamento di lingua straniera – Lettori di lingua straniera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-11-7-2006-n-524/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2006 n.524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-11-7-2006-n-524/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2006 n.524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini<br /> Ric. Blondel Monique contro l’Università degli Studi di Macerata, la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata, nei confronti di  Pavoni Luciana</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">concorso universitario per &nbsp;lettori madrelingua</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso universitario per la copertura di insegnamento di lingua straniera – Lettori di lingua straniera – Posizione assimilabile agli assistenti in ruolo ad esaurimento.</p>
<p>2. Concorso universitario per la copertura di insegnamento di lingua straniera – Avvenuto espletamento dell’incarico di insegnamento illegittimamente conferito – Sussiste interesse al ricorso.</p>
<p>3. Concorso universitario per la copertura di insegnamento di lingua straniera – Illegittimità dell’affidamento – Risarcimento del danno – Quantificazione – Retribuzione non percepita.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 16 della L. 341/90 assimila ai ricercatori, gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento (le cui competenze didattiche e scientifiche non sono soggette ad una valutazione analoga a quella a cui devono sottoporsi i ricercatori) e i tecnici laureati (istituzionalmente sprovvisti di compiti di docenza): la loro posizione è assimilabile a quella dei lettori, posto che, come questi, anche essi non accedono all’insegnamento per mezzo di concorso pubblico né le loro competenze, al contrario di quanto avviene per i ricercatori, sono sottoposte a valutazione nazionale.</p>
<p>2. In tema di concorsi per affidamento di insegnamento, l’interesse al ricorso non viene meno per il solo fatto che l’insegnamento in questione sia stato definitivamente espletato: tale circostanza può, al più, impedire il risarcimento in forma specifica, ma è per il resto evidente che sussiste, quanto meno, l’interesse ad ottenere l’affermazione della propria posizione giuridica in vista di possibili successive conferimenti.</p>
<p>3. A seguito dell’accoglimento del motivo principale segue il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subìto, quantificato nella misura della retribuzione non percepita per fatto imputabile all’amministrazione resistente, con gli accessori di legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Sul ricorso numero di registro generale 00366 del 2005, proposto da:<br />
<b>BLONDEL Monique</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella De Strobel, Lorenzo Picotti e Anna Pelamatti Cagnoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Ancona, via Calatafimi, 2; </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; l’<b>UNIVERSITA’ degli STUDI di MACERATA</b>, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217; avv. Gabrio Rinaldi, con domicilio eletto presso lo stesso in Ancona, corso Mazzini, 7;</p>
<p>&#8211; la <b>FACOLTA’ di LETTERE e FILOSOFIA dell’UNIVERSITA’ degli STUDI di MACERATA</b>, in persona del Preside pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>PAVONI Luciana</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della delibera del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli Studi di Macerata in data 27.1.2005, con la quale domanda la ricorrente è stata valutata non idonea per il conferimento dell’affidamento di “Lingua Francese 2 annualit<br />
&#8211; del bando di concorso del 30.11.2004 prot.648;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Università agli Studi di Macerata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/03/2006, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. La ricorrente espone:<br />
&#8211; che con il bando in atti la resistente Università aveva stabilito di ricoprire l’insegnamento di “Lingua francese 2^ annualità” per l’anno accademico 2004-2005 mediante affidamento o supplenza a titolo gratuito o, in subordine, mediante contratto di dir<br />
&#8211; che il medesimo bando prevedeva che all’attribuzione dell’affidamento potevano concorrere i professori ed i ricercatori universitari;<br />
&#8211; che essa ricorrente, in qualità di lettrice di madrelingua francese con rapporto a tempo indeterminato e richiamata la sentenza della Corte di Giustizia C.E. 20 novembre 1997 n. C90/96, Petrie e altri/Università degli Studi di Verona, presentava domanda<br />
&#8211; che il Consiglio di Facoltà nella seduta del 27 gennaio 2005 deliberava la stipula del contratto di diritto privato con la controinteressata “sia per la maggiore competenza manifestata nei titoli … sia per continuità didattica”.<br />
Avverso tale atto vengono proposte le seguenti censure:<br />
&#8211; l’Università ha violato l’ordine fissato dall’art. 114 DPR 382/90, come successivamente modificato, che prevede la stipula del contratto di diritto privato per l’affidamento dell’insegnamento rimasto vacante unicamente in mancanza di domanda da parte di<br />
&#8211; la deliberazione in parola manifesta la volontà di discriminare i lettori di madrelingua straniera, visto che –anche qualora volesse escludersi, in contrasto con la giurisprudenza che sul punto di è formata, che essi rientrino nelle categorie a cui la s<br />
Conclude il ricorso domanda di risarcimento dei danni subiti.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />
Con memorie le parti hanno illustrato le rispettive posizioni, ulteriormente ribadite nella discussione orale.</p>
<p>2. Con il provvedimento qui impugnato il Consiglio di Facoltà non ha preso in considerazione la domanda della ricorrente volta ad ottenere l’affidamento dell’insegnamento ritenendola evidentemente esclusa dal novero dei soggetti a cui la legge (art. 12, 5° comma, L. 341/90: “Il primo comma dell&#8217;art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall&#8217;art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente: &#8220;Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università&#8221;) consente il conferimento delle supplenze. Lo stesso Consiglio ha quindi preso in considerazione la medesima domanda in vista del possibile conferimento della supplenza mediante stipula di contratto privatistico, e nel procedere in tal modo ha effettuato una valutazione comparativa con la domanda proveniente da altro soggetto, che alla fine è stato preferito con la motivazione riportata al punto precedente. Le censure della ricorrente investono ambedue le determinazioni, la prima evidentemente implicita in quanto nulla espressamente dice in proposito il provvedimento, risultando dal medesimo unicamente la discussione svoltasi, da cui è emersa la volontà dei membri di non affrontare la questione e di procedere alla valutazione comparativa delle domande.<br />
Sul primo punto il collegio intende subito rimarcare due aspetti che ritiene decisivi ai fini della sua risoluzione.<br />
Innanzitutto la ricorrente ha precisato di essere cittadina francese (pag. 9, ultimo rigo memoria del 23 febbraio 2006, circostanza non contestata dall’amministrazione), il che consente di ricondurre la fattispecie a quanto deciso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza 20 novembre 1997 (causa C 90/96), assumendo la questione connotazioni diverse laddove, invece, la stessa avesse avuto la cittadinanza italiana (la ricorrente ha sul punto una diversa posizione, ma essendo la questione irrilevante nella fattispecie la stessa può essere qui accantonata).<br />
Inoltre, e la circostanza è confermata nell’atto di costituzione dell’amministrazione, il bando 30.11.2004 n. 648, richiamando espressamente l’art. 16 della citata L. 341/90 (“Nella presente legge, nelle dizioni &#8220;ricercatori&#8221; o &#8220;ricercatori confermati&#8221; si intendono comprese anche quelle di &#8220;assistenti di ruolo ad esaurimento&#8221; e di &#8220;tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall&#8217;articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto&#8221;) non ha evidentemente inteso riservare il conferimento della supplenza ai professori di ruolo ed ai ricercatori confermati, allargando invece l’ambito dei possibili aspiranti alle categorie indicate nella richiamata disposizione.<br />
Sul punto la decisione della Corte di Giustizia ha statuito che &#8220;Gli artt. 5 e 48, n. 2, del Trattato non ostano ad una normativa nazionale che riservi unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati la possibilità di ottenere supplenze nell&#8217;insegnamento universitario, escludendo i lettori di lingua straniera, a meno che l&#8217;accesso alle supplenze sia consentito ad altre categorie professionali il cui accesso all&#8217;insegnamento universitario non avvenga mediante concorsi pubblici e le cui competenze didattiche e scientifiche non siano soggette ad una valutazione analoga a quella prescritta per i ricercatori, mentre i lettori di lingua straniera che fornirebbero, in base al diritto nazionale, dello stesso status e svolgerebbero funzioni equivalenti sarebbero esclusi da tali supplenze&#8221;. <br />
In applicazione della suddetta decisione il TAR Veneto (sez. II, 12 aprile 1999, n. 456), condividendo le argomentazioni dei ricorrenti in quella sede ha ritenuto “l&#8217;equiparabilità della posizione dei lettori di lingua straniera a quella degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, poiché, da un lato, la legge 18 marzo 1958 n. 349, all&#8217;art. 6, comma 1, stabilisce che &#8220;alle cattedre di lingua e letteratura straniera possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti&#8221;, dall&#8217;altro, la Corte Costituzionale, con la sentenza 23 luglio 1987 n. 284 ha ritenuto che non può giustificarsi una discriminazione tra operatori esercitanti analoghe funzioni, come gli assistenti universitari ed i lettori, soprattutto alla luce delle &#8220;pratiche universitarie&#8221;, che escludono che l&#8217;impiego dei lettori sia ridotto alle sole esercitazioni di corretta pronuncia della lingua straniera, conclusione, questa, confortata dalla considerazione che i lettori di lingua straniera sono una specie del personale assistente ex art. 1 lett. e) L. 349/58, il quale all&#8217;ultimo comma stabilisce che gli assistenti fanno parte del personale insegnante”. E ciò sul rilievo che le medesime considerazioni “valgono non solo per i lettori di lingua straniera previsti dalle leggi 1958 n. 349 e 1978 n. 817, ma anche per quelli di cui all&#8217;art. 28 del D.P.R. 382/80, categoria cui appartengono i ricorrenti”, aggiungendo “che, se la Corte Costituzionale con la pronuncia di cui sopra ha censurato la discriminazione, rispetto agli assistenti universitari, dei lettori per l&#8217;ammissione al giudizio di idoneità per l&#8217;inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari, analogamente tale discriminazione deve essere censurata con riferimento alla possibilità di accesso alle supplenze universitarie. L&#8217;anzidetta discriminazione, poi, diviene rilevante al fine di integrare la violazione dell&#8217;art. 48 n. 2 del Trattato CE per la sopra ricordata considerazione contenuta nella sentenza della Corte, secondo cui soltanto il 25% dei lettori di lingua straniera ha nazionalità italiana”. <br />
Il collegio, nel condividere tali osservazioni, osserva che, riguardo alle obiezioni dell’amministrazione, il fatto che la norma discrimini anche altri soggetti (lettori di cittadinanza italiana nonchè i tecnici laureati sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 50 DPR 382/80) è circostanza irrilevante nella fattispecie, una volta rilevato che essa viene comunque a discriminare un cittadino di altro Stato membro della Comunità Europea appartenente ad una categoria in cui è comunque preponderante la presenza di tali soggetti rispetto ai cittadini italiani, come è irrilevante la diversa fonte del rapporto, che di per sè non influisce sulla natura delle prestazioni professionali richieste. <br />
Le categorie professionali che l’art. 16 assimila ai ricercatori, vale a dire gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, le cui competenze didattiche e scientifiche non sono soggette ad una valutazione analoga a quella a cui devono sottoporsi i ricercatori, nonchè i tecnici laureati, istituzionalmente sprovvisti di compiti di docenza (TAR Veneto, sez. I, 31 marzo 2003 n. 2180), hanno quindi una posizione assimilabile a quella dei lettori, posto che, come questi, anche essi non accedono all’insegnamento per mezzo di concorso pubblico nè le loro competenze, al contrario di quanto avviene per i ricercatori, sono sottoposte a valutazione nazionale. <br />
Come già osservato dal TAR Veneto nella sentenza da ultimo richiamata, tali conclusioni non sono messe in dubbio dall’art. 1, 10° comma, L. 14 gennaio 1999 n° 4, che autorizza le università a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario da riservare “al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca”, essendo evidente che la norma non incide sullo status della categoria dei tecnici laureati, limitandosi la stessa a consentire il transito alla categoria dei ricercatori a quella parte di essi che si trovi in possesso dei requisiti indicati, mentre chi non accede a tale mutamento di status è normalmente escluso da funzioni di docenza, fatta comunque salva, come ricorda la stessa norma, “per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall&#8217;art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui all&#8217;art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341”. <br />
Si tratta, quindi, di soggetti che, al pari dei lettori, non hanno funzioni istituzionali di docenza, per cui sicuramente di essi può dirsi che non accedono all’insegnamento tramite concorso (il fatto che i tecnici accedano alle funzioni di laboratorio proprie della categoria attraverso un concorso pubblico evidentemente non incide sulla diversa questione che qui ci occupa), e che da tale ottica, nei confronti dell’attività di docenza a cui tanto i tecnici quanto i lettori sono normalmente estranei, entrambe le categorie hanno il medesimo status, e per tale ragione trattate irragionevolmente diversamente rispetto alla possibilità di accesso alla supplenza.<br />
Che le categorie di cui all’art. 16 cit. siano marginali rispetto alla ben più nutrita massa dei lettori, come obietta l’amministrazione, è circostanza del tutto irrilevante, visto che quello che rileva è unicamente il fatto che costoro possono accedere alle supplenze, mentre l’Università resistente ha inteso precludere la stessa possibilità ai lettori di lingua straniera, facoltà che può essere riconosciuta all’amministrazione solo nel caso in cui tale attività sia riservata “esclusivamente” (nel senso letterale del termine, e non nell’accezione risultante dagli artt. 12 e 16 L. 341/90) a soggetti che accedano all’insegnamento a seguito di concorso pubblico o le cui competenze didattiche e scientifiche siano soggette a verifica analoga a quella imposta ai ricercatori ex art. 31 DPR 382/80. </p>
<p>3. Risulta fondato anche il secondo motivo, dato che la motivazione espressa nell’atto (“sia per la maggiore competenza manifestata nei titoli … sia per continuità didattica”) nella sua genericità non chiarisce alcunché sulle ragioni per cui la supplenza è stata attribuita alla controinteressata,.</p>
<p>4. Il ricorso è quindi fondato e va accolto, dovendo essere altresì respinta l’eccezione della difesa resistente che ritiene il venir meno dell’interesse alla decisione essendo stata la supplenza in contestazione interamente espletata. E’ evidente che tale circostanza può, al più, impedire il risarcimento in forma specifica, ma è per il resto evidente che sussiste, quanto meno, l’interesse ad ottenere l’affermazione della propria posizione giuridica in vista di possibili successive conferimenti.<br />
Va pertanto annullata la delibera del Consiglio di Facoltà di cui al primo capo di impugnazione, dovendo essere in tale provvedimento individuato l’atto lesivo, data l’indifferenza in tal senso del bando che non precludeva espressamente la partecipazione dei lettori al procedimento.</p>
<p>5. E’ altresì fondata la domanda risarcitoria.<br />
Qualunque accezione voglia darsi alla colpa, di cui l’amministrazione nega la sussistenza, essa è qui indubitabile. Infatti si evince chiaramente dal deliberato che il Consiglio di Facoltà non ha inteso in alcun modo prendere in considerazione la domanda della ricorrente, al fine di evitare un “pericoloso precedente”, secondo talune espressioni della discussione del punto all’ordine del giorno, nè verificare il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia in relazione all’applicabilità al caso di specie. <br />
La laconicità della motivazione attraverso cui è stata preferita la controinteressata è poi tale da disattendere elementari principi in tema di motivazione sulle ragioni di preferenza accordate ad una delle domande in competizione. <br />
Poichè, in accoglimento del motivo principale la ricorrente avrebbe avuto titolo ad ottenere la supplenza, dovendo la sua domanda essere preferita all’altra ex art. 12, 5° comma, L. 341/90, il danno subito va quantificato nella misura della retribuzione non percepita per fatto imputabile all’amministrazione resistente, con gli accessori di legge.</p>
<p>6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato atto secondo quanto precisato in motivazione.<br />
Condanna in solido le parti resistenti al rimborso delle spese di lite che liquida in complessive €. 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-11-7-2006-n-524/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2006 n.524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2005 n.524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-2-2005-n-524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-2-2005-n-524/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2005 n.524</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore S.J.S. Engineering s.r.l. e altro (avv. M. Gentile e Sinisi) c. Autorità portuale di Taranto (Avv. Stato), Grassetto Lavori s.p.a. e altro (avv. C. Guccione) sulla configurabilità di una responsabilità precontrattuale nel caso in cui la p.a., che ha indetto una procedura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-2-2005-n-524/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2005 n.524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-2-2005-n-524/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2005 n.524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore<br /> S.J.S. Engineering s.r.l. e altro (avv. M. Gentile e Sinisi) c. Autorità portuale di Taranto (Avv. Stato),  Grassetto Lavori s.p.a. e altro (avv. C. Guccione)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità di una responsabilità precontrattuale nel caso in cui la p.a., che ha indetto una procedura per l&#8217;affidamento di un appalto poi ritirata, non abbia comunicato l&#8217;esistenza di un&#8217;altra, contestuale procedura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Appalto aggiudicato in via provvisoria – Annullamento del bando in via di autotutela – Violazione dell’affidamento del soggetto privato – Responsabilità precontrattuale della p.a. – E’ configurabile.</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Appalto di lavori pubblici – Procedura di gara – Legittima rimozione – Mancata comunicazione dell’esistenza di un’altra procedura di affidamento – Responsabilità precontrattuale – E’ configurabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare d’appalto, la discrezionalità della p.a. nella scelta del contraente e nella successiva conclusione dell’accordo incontra un limite insuperabile nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, veri e propri cardini del sistema non confinati ai soli rapporti tra privati; pertanto, è configurabile una responsabilità precontrattuale della p.a. che, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, pur legittimamente annullando il bando in via di autotutela, violi l’affidamento del soggetto privato.</p>
<p>2. Nel caso in cui sia stata bandita una gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, i cui atti sono stati successivamente ritirati, e contestualmente sia stata attivata una diversa ed alternativa procedura, la p.a. è tenuta, per ragioni di chiarezza, trasparenza e lealtà nelle trattative, ad esternare la circostanza in parola, rappresentando le ricadute che un’eventuale positiva definizione della seconda procedura poteva determinare sulla selezione indetta, o, comunque, ponendo i soggetti interessati nella condizione di prevederle e, quindi, tenerne conto nella complessiva valutazione della convenienza della gara; pertanto, è configurabile una responsabilità precontrattuale della p.a. nei confronti dell’impresa che si era aggiudicata provvisoriamente la prima procedura, per il danno derivante dall’omissione di un’attività di comunicazione che la p.a. avrebbe potuto e dovuto porre in essere senza alcuno sforzo o difficoltà.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Prima di Lecce</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli 	Presidente;<br />
Ettore Manca	Componente &#8211; relatore;<br />
Carlo Buonauro	Componente<br />
ha pronunziato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.1130/04 presentato da:<br />
&#8211; <b>S.J.S. Engineering S.r.l.</b>, in persona del l.r., <b>Pigreco S.r.l.</b>, in persona del l.r., <b>Dott. Ing. Giuseppe Marfoli, Prof. Ing. Sergio Oliviero, Dott. Ing. Davide Busetto, tutti in proprio e quali componenti della costituenda A.t.i. con ma</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l’<b>Autorità Portuale di Taranto</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliata;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>Grassetto Lavori S.p.a.</b>, in persona del l.r., <b>mandataria della costituita A.t.i. Grassetto Lavori S.p.a., Grandi Lavori Fincosit S.p.a., Logsystem S.r.l. ed altri</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Guccione ed elettivamente do</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto n. 20/04 del 29 marzo 2004;<br />
&#8211; del bando di gara del 29 marzo 2003 e del relativo disciplinare;<br />
&#8211; del verbale di ricezione delle offerte del 27 maggio 2003;<br />
&#8211; del decreto n. 13/03 del 28 maggio 2003;<br />
&#8211; dei verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2003;<br />
&#8211; della relazione in data 24 giugno 2003;<br />
&#8211; del foglio n. 5780/LEG in data 22 settembre 2003;<br />
&#8211; del decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto n. 56/04 del 7 settembre 2004;<br />
&#8211; del Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 29 ottobre 2004, serie S 212, nella parte in cui prevede l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la realizzazione della Stra<br />
&#8211; di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui, nei limiti indicati, quelli inerenti il procedimento di project financing richiamato nelle premesse e nei considerato del predetto decreto dell’A.P. n. 20/04;</p>
<p>e per il risarcimento<br />
&#8211; dei danni subiti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti i motivi aggiunti depositati l’11 ottobre 2004 e il 26 novembre 2004.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.P..<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata.<br />
Visti gli atti della causa.<br />
Designato alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il relatore dr. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti Varlaro Sinisi e Guccione.<br />
Osservato quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>1.- Nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti si espone quanto segue.<br />
1.2 Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 29 marzo 2003 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 2003, nonché, per estratto, sui alcuni quotidiani nazionali, l’Autorità Portuale di Taranto indiceva un pubblico incanto, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delle prestazioni relative alla progettazione definitiva &#8211; esecutiva, al coordinamento della sicurezza e allo studio geologico dell’intervento di realizzazione della Strada dei Moli, dalla radice del 4° Sporgente al Molo Polisettoriale del Porto di Taranto.<br />
1.3 I ricorrenti partecipavano alla gara quali componenti di un costituendo raggruppamento temporaneo, e, in esito alla procedura, risultavano classificati al primo posto della graduatoria.<br />
1.4 Per conseguenza, con nota prot. 5781/LEG del 22 settembre 2003, l’A.P. di Taranto comunicava al R.T. l’intervenuta aggiudicazione provvisoria in suo favore dell’incarico.<br />
1.5 A distanza di circa tre mesi, tuttavia, e precisamente con la nota prot. 345/LEG del 20 gennaio 2004, l’A.P. comunicava l’avvio del procedimento di revoca dei “provvedimenti che avevano dato luogo alla gara”, in conseguenza dell’intervenuta pubblicazione nella G.U n. 291 del 16 dicembre 2003, della “deliberazione 29/2003 – Primo Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) – Piastra Portuale di Taranto (Deliberazione n. 74/2003) del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica”.<br />
1.6 Era in sostanza accaduto che il CIPE approvasse, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443, il progetto preliminare di realizzazione della piastra portuale di Taranto, sulla base della proposta presentata dall’A.t.i. Grassetto Lavori S.p.a., Grandi Lavori Fincosit S.p.a., Logsystem S.r.l. ed altri in qualità di promotore, e che detta proposta comprendesse anche i servizi oggetto dell’affidamento in parola.<br />
1.7 Con il decreto n. 20 del 29 marzo 2004, quindi, l’A.P. revocava in autotutela gli atti predetti.<br />
1.8 Proposto il ricorso in esame questo giudice, con ordinanza n. 674 del 23 giugno 2004, accoglieva l’istanza cautelare “ai fini del riesame”.<br />
1.9 L’A.P., pertanto, ritirava il decreto n. 20/04 e lo sostituiva con quello n. 56 del 7 settembre 2004, di identici effetti ma dotato di più ampia motivazione, in specie con riferimento ai profili rispetto ai quali il Tribunale aveva disposto il predetto riesame.<br />
2.- Anche questo decreto veniva impugnato, con motivi aggiunti, per le ragioni che seguono (assorbenti le censure originarie, relative ad un atto ormai inefficace):<br />
A)	Violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/90. Violazione di legge per difetto dei presupposti normativi. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 costituzione. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
3.- In data 29 ottobre 2004, infine, l’A.P. pubblicava sulla G.U.C.E. serie S 212 il bando di gara per l’affidamento in regime di concessione della piastra portuale di Taranto, sulla base del progetto preliminare approvato dal CIPE con la delibera 29 settembre 2003.<br />
3.2 Detto bando veniva quindi impugnato per i medesimi motivi di cui si è in precedenza scritto, anche ad esso riferibili.<br />
4.- Costituitisi in giudizio, l’Autorità Portuale e la Grassetto Lavori S.p.a. chiedevano al Tribunale di dichiarare l’irricevibilità del ricorso, o, comunque, di rigettarlo nel merito, sulla base di argomentazioni che saranno esaminate nella parte in diritto di questa motivazione. <br />
5.- All’udienza del 1° dicembre 2004 la causa veniva introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1.- Il ricorso è infondato e va respinto, nei suoi profili impugnatori, per ciò che di seguito si scriverà.<br />
1.2 Diverse debbono invece essere le valutazioni in ordine al richiesto risarcimento dei danni. </p>
<p>2.- Quanto al primo aspetto il Tribunale rileva, anzitutto, che gli argomenti di censura proposti attengono essenzialmente, com’è ovvio, alla correttezza ed alla logicità dell’opzione perseguita dall’Autorità Portuale con l’esercizio dei propri poteri di autotutela.<br />
2.2 Alla luce delle motivazioni espresse, tanto sul piano tecnico quanto su quello economico, nel decreto n. 56/04, il Tribunale ritiene tuttavia che la scelta compiuta dalla p.a. sia conforme ai canoni normativi di legittimità e buona amministrazione.<br />
2.3 In questo senso, peraltro richiamata l’ampia motivazione del citato provvedimento, va osservato che i suoi punti qualificanti possono così sintetizzarsi:<br />
a)	le prestazioni relative alla progettazione definitiva &#8211; esecutiva, al coordinamento della sicurezza e allo studio geologico dell’intervento di realizzazione della Strada dei Moli rientravano anche nell’unitario, e incomparabilmente più ampio progetto della piastra portuale di Taranto, appunto approvato dal CIPE (per un importo di 156,149 milioni di euro, a fronte dei 460.000 euro circa dell’incarico poi revocato). <br />	<br />
b)	costituendo detta piattaforma un insieme coordinato di opere estremamente articolate e complesse, l’utilità di una progettazione compiuta da un unico soggetto, poi realizzatore e gestore in concessione dell’opera, era tale far venir meno l’utilità del precedente affidamento provvisorio: ciò già secondo la regola di comune esperienza secondo cui una progettazione frazionata comporta prevedibilmente, anche in contesti di rilievo molto minore, difficoltà pratiche di coordinamento fra i vari soggetti coinvolti.<br />	<br />
c)	a ciò va inoltre aggiunta, sul piano economico, la possibilità per l’A.P. di utilizzare anche per l’attività in parola il contributo assegnato dalla legge Obiettivo, in questo caso pari a 21,523 milioni di euro, oltre alle risorse private provenienti dal concessionario, pari a 37,544 milioni di euro.<br />	<br />
d)	il rischio di progetto, ancora, veniva in tal modo concentrato sul predetto concessionario, senza alcuna possibilità di reciproche attribuzioni di responsabilità fra più appaltatori.<br />	<br />
2.4 Il Tribunale ritiene dunque che, anche per il carattere provvisorio dell’aggiudicazione fatta in favore del R.T. ricorrente, l’Autorità Portuale abbia ragionevolmente esercitato il proprio potere di autotutela, privilegiando una soluzione che, tanto sul piano economico quanto, soprattutto, su quello tecnico-esecutivo, risultava da un lato effettivamente più vantaggiosa -per le iniezioni di capitale pubblico e privato di cui si è scritto-, e, dall’altro lato -in ragione dell’unicità del soggetto progettista, esecutore e responsabile-, più affidabile nei risultati e più agevole nella gestione concreta. <br />
2.5 Ciò, peraltro, in disparte le questioni della giuridica possibilità di proseguire nell’appalto poi revocato e della convenienza dell’offerta fatta dal soggetto promotore, le quali, a fronte di quanto appena esposto e nella complessiva economia dell’operazione, finiscono per assumere un rilievo piuttosto modesto sì da renderne superfluo un compiuto esame.  <br />
2.6 Dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’impugnazione del decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto n. 20/04 del 29 marzo 2004, poi superato da quello n. 56/04 del 7 settembre 2004, il gravame va dunque per il resto respinto. </p>
<p>3.- In ordine, invece, al tema della responsabilità per danni, il Tribunale rileva che, accertata la regolarità del provvedimento di revoca, ciò che assume rilievo è il comportamento tenuto dall’Autorità Portuale anteriormente allo stesso: la giurisprudenza amministrativa, d’altronde, ha sottolineato come nelle gare d’appalto la discrezionalità della p.a. nella scelta del contraente e nella successiva conclusione dell’accordo incontri un limite insuperabile nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, veri e propri cardini del sistema non confinati ai soli rapporti tra privati, e come sia di conseguenza configurabile una responsabilità precontrattuale della p.a. che, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, pur legittimamente annullando il bando in via di autotutela, violi l’affidamento del soggetto privato (cfr. T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, I, 17 marzo 2004, n. 4921; T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara, 6 luglio 2001, n. 609).<br />
3.2 Tanto precisato, può dunque esaminarsi, nel merito, la domanda risarcitoria formulata.<br />
3.3 Secondo la prospettazione della ricorrente, nella sostanza, la responsabilità dell’Amministrazione deriverebbe dall’aver essa “deliberatamente attivato e coltivato contemporaneamente due distinte procedure &#61531;…&#61533; riservandosi di individuare solo in un momento successivo quello da preferire”: ciò nonostante essa fosse consapevole, al momento della indizione della gara (aprile ‘03) e, poi, al momento della sua aggiudicazione provvisoria (settembre ‘03), dell’avvenuta inclusione dell’attività in parola nel programma delle infrastrutture approvato dal CIPE con delibera del 21 dicembre 2001 (pubblicata in GU il 21.3.2002).<br />
La p.a., dunque, avrebbe in tal modo deliberatamente e illecitamente violato, con la successiva revoca, l’affidamento del R.T. odierno ricorrente.<br />
3.4 L’A.P., invece, replicava sottolineando che l’approvazione del programma, con la destinazione di determinate risorse ai vari progetti (tra cui quello de quo), non comportava necessariamente l’effettivo loro finanziamento, il quale veniva in questo caso disposto solo con la delibera CIPE del 29 settembre 2003 -pubblicata il 16 dicembre successivo- di approvazione del progetto preliminare.<br />
3.5 Tale ordine di considerazioni dev’essere condiviso: la normativa in materia, difatti, prevede -almeno in fase di prima applicazione della legge, come nel caso in esame:<br />
&#8211;	l’individuazione delle opere e degli stanziamenti da parte del Governo;<br />	<br />
&#8211;	l’approvazione del programma da parte del CIPE (qui, con la citata delibera n. 121 del 21 dicembre 2001);<br />	<br />
&#8211;	l’approvazione del progetto preliminare da parte dello stesso CIPE (qui, con la citata delibera n. 74 del 29 settembre 2003, pubblicata il 16 dicembre): solo a questo punto, quindi, l’assegnazione delle risorse acquista carattere di certezza ed effettività.<br />	<br />
3.6 Prima del 16 dicembre 2003, pertanto, l’A.P. non poteva avere alcuna garanzia dell’inclusione dell’hub di Taranto nelle opere concretamente finanziabili, sicchè l’attivazione della diversa e pià limitata procedura solo concernente la strada dei moli non poteva considerarsi imprudente o, comunque, irragionevole.<br />
In questo senso la domanda di reintegrazione in forma specifica, così come quella di risarcimento per equivalente del mancato utile derivante dall’esecuzione del contratto, vanno disattese.</p>
<p>4.- Il Tribunale ritiene invece che la condotta dell’A.P. giustifichi la censura di illiceità formulata dai ricorrenti sotto un più specifico profilo, ed in particolare per non aver essa dato atto, nei provvedimenti con i quali bandiva la gara e che poi avrebbe ritirato, e in generale negli atti di quella procedura, dell’esistenza dell’iter diverso e alternativo già attivato ex lege 443/01. <br />
L’Autorità Portuale, cioè, era tenuta, per ragioni di chiarezza, trasparenza e lealtà nelle trattative, ad esternare la circostanza in parola, rappresentando le ricadute che un’eventuale positiva definizione di quella più ampia procedura poteva determinare sulla selezione indetta, o, comunque, ponendo i soggetti interessati nella condizione di prevederle e, quindi, tenerne conto nella complessiva valutazione della convenienza della gara.<br />
4.2 In ragione di quanto fin qui esposto il Tribunale ritiene dunque configurabile una responsabilità precontrattuale dell’Autorità Portuale: con l’indizione della gara aggiudicata provvisoriamente al R.T. ricorrente, il quale vi aveva partecipato senza avere contezza della concreta possibilità che l’esito di una diversa procedura poteva influenzarne la prosecuzione, si determinava infatti allo stesso un danno ingiusto, in quanto derivante dall’omissione di un’attività di comunicazione che l’Autorità Portuale avrebbe potuto e dovuto porre in essere senza alcuno sforzo o difficoltà.<br />
4.3 In parziale accoglimento della richiesta risarcitoria contenuta nel ricorso deve conseguentemente riconoscersi il diritto del R.T. ricorrente ad ottenere, nei limiti del cd. interesse negativo, il risarcimento dei danni subiti dall’indizione della procedura di gara: a tal fine, in applicazione dell’art. 35, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così come modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, va assegnato all’A.P. il termine di novanta giorni, decorrente come da dispositivo, per la proposizione allo stesso Raggruppamento di un’offerta di risarcimento del danno da ragguagliarsi al parametro della responsabilità precontrattuale.<br />
4.4 In particolare, dovranno essere considerati tutti i danni riconoscibili nei limiti del suddetto interesse negativo -e, in specie, di quello che i ricorrenti avevano a non partecipare alla suindicata procedura ad evidenza pubblica, o comunque a parteciparvi con la consapevolezza della concreta possibilità che essa venisse meno-, precisamente consistenti: <br />
&#8211;	nei costi, di cui sia fornita adeguata documentazione, sostenuti per la partecipazione alla gara, e nelle spese eventualmente  effettuate a seguito della sua aggiudicazione provvisoria (pur dovendosi tener conto, sotto quest’ultimo profilo, tanto del carattere provvisorio dell’aggiudicazione quanto del breve lasso di tempo trascorso tra la stessa e la comunicazione di avvio del procedimento di revoca); <br />	<br />
&#8211;	nell’eventuale perdita di ulteriori occasioni contrattuali della stessa natura, della quale la parte dovrà offrire all’A.P. una precisa  ricostruzione mediante indici presuntivi. <br />	<br />
Sugli importi dovuti per le causali di cui sopra dovranno inoltre essere computati la rivalutazione monetaria -a decorrere dalla data di indizione della gara- e gli interessi legali, in quanto, dando luogo la violazione dei doveri di cui agli art. 1337 e 1338 del codice civile a responsabilità extracontrattuale, il conseguente debito deve ritenersi di valore e non di valuta (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, n. 609/01 cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 9 marzo 2000, n. 1869).<br />
4.5 La richiesta di risarcimento del danno va, pertanto, accolta nei limiti sopra precisati.</p>
<p>5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.</p>
<p align=center><b>p.q.m.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse<br />
il ricorso n.1130/04 indicato in epigrafe con riguardo al decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto n. 20/04 del 29 marzo 2004.<br />
Respinge nel resto.<br />
Condanna, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.Lgs.80/98, l’Autorità Portuale di Taranto al risarcimento dei danni provocati ai ricorrenti, da liquidare, su accordo delle parti, in base ai criteri generali indicati in motivazione. <br />
Fissa, a tale scopo, il termine di novanta giorni, decorrenti dal ricevimento da parte della stessa Autorità della documentazione con cui i ricorrenti quantificheranno, rispetto ai suddetti criteri, i danni subiti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-2-2005-n-524/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2005 n.524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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