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	<title>5235 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5235 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla compatibilità con il diritto unionale della disciplina nazionale che prevede la possibilità di sanzionare la promozione di siti internet di giochi con vincite in denaro.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-unionale-della-disciplina-nazionale-che-prevede-la-possibilita-di-sanzionare-la-promozione-di-siti-internet-di-giochi-con-vincite-in-denaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 06:38:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-unionale-della-disciplina-nazionale-che-prevede-la-possibilita-di-sanzionare-la-promozione-di-siti-internet-di-giochi-con-vincite-in-denaro/">Sulla compatibilità con il diritto unionale della disciplina nazionale che prevede la possibilità di sanzionare la promozione di siti internet di giochi con vincite in denaro.</a></p>
<p>Giochi e scommesse &#8211; Giochi d’azzardo &#8211; Pubblicità &#8211; Sanzione &#8211; Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea. Si invita la Corte di giustizia dell’Unione europea a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sul seguente quesito: 1) “Se, in base all’art. 1, par. 5, della Direttiva 2000/31/CE, il regime di responsabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-unionale-della-disciplina-nazionale-che-prevede-la-possibilita-di-sanzionare-la-promozione-di-siti-internet-di-giochi-con-vincite-in-denaro/">Sulla compatibilità con il diritto unionale della disciplina nazionale che prevede la possibilità di sanzionare la promozione di siti internet di giochi con vincite in denaro.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-unionale-della-disciplina-nazionale-che-prevede-la-possibilita-di-sanzionare-la-promozione-di-siti-internet-di-giochi-con-vincite-in-denaro/">Sulla compatibilità con il diritto unionale della disciplina nazionale che prevede la possibilità di sanzionare la promozione di siti internet di giochi con vincite in denaro.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giochi e scommesse &#8211; Giochi d’azzardo &#8211; Pubblicità &#8211; Sanzione &#8211; Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si invita la Corte di giustizia dell’Unione europea a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sul seguente quesito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) “<i>Se, in base all’art. 1, par. 5, della Direttiva 2000/31/CE, il regime di responsabilità degli hosting provider di cui all’art. 14 della Direttiva medesima sia applicabile alle attività relative alla pubblicizzazione online di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d&#8217;azzardo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">54. Laddove la Corte di Giustizia risponda in senso affermativo al primo quesito (<i>id est</i> ritenendo che la Direttiva 2000/31/CE si applichi anche alla responsabilità degli hosting provider per la pubblicizzazione di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d&#8217;azzardo), si invita la Corte di giustizia medesima a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, anche sul seguente quesito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) “<i>Se il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale sopra descritto</i>”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Montedoro &#8211; Est. Vitale</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9649 del 2023, proposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Google Ireland Limited, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Angeloni, Gaia Gelera, Marco Berliri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Berliri in Roma, via Marche 1-3;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13676/2023, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Google Ireland Limited;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Federica Varrone, e gli avvocati Gaia Gelera e Marco Berliri;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A. LA CONDOTTA CONTESTATA A GOOGLE ED IL PROVVEDIMENTO DELL’AGCOM</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’odierna controversia ha ad oggetto il provvedimento del 19 luglio 2022 con cui l’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni (di seguito “Autorità” o AGCOM) ha irrogato a Google Ireland Limited (di seguito “Google”) una sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 9 del D.lgs. n. 87/2018 (di seguito “Decreto dignità”) che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d&#8217;azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Più precisamente, l’Autorità ha contestato a Google che attraverso cinque canali, di titolarità del <i>content creator</i> denominato “Spike”, contenti oltre 500 video caricati giornalmente, veniva realizzata la promozione di innumerevoli siti internet di giochi con vincite in denaro in violazione del divieto previsto dall’art. 9 cit.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In base a quanto sostenuto dall’Autorità nel provvedimento impugnato “<i>all’interno di ciascuno dei 5 canali sopra identificati, vengono promossi, mediante i video caricati settimanalmente, molteplici siti di gioco con vincite in denaro, prevedendo, altresì, la possibilità di abbonarsi al singolo canale, pagando direttamente il fornitore del servizio di condivisione video YouTube attraverso tre diverse fasce di prezzo cui corrispondono diversi vantaggi (fan livello 1: 1,99 euro al mese; fan livello 2: 3,99 euro a mese, fan livello 3: 19,99 euro al mese); al riguardo, si evidenzia la presenza, in ciascun canale, di video in cui si invita l’utente, a prescindere dall’età, ad inviare i propri video di vincita in modo da consentire ai titolari dei canali, previa remunerazione agli utenti, la diffusione dei video delle migliori vincite realizzate</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. L’Autorità sostiene che l’utente Spike non sia qualificabile come un “utente ordinario” di YouTube avendo aderito, a partire dal 2019, al “Programma partner” di You Tube (YPP), beneficio riconosciuto in ragione del “successo” ottenuto tramite i menzionati Canali Contestati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. L’Autorità ha, pertanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; comminato a Google una sanzione amministrativa di 750.000 euro;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ordinato a Google di rimuovere 630 video;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ordinato a Google di «rimuovere dalla piattaforma di condivisione di video “YouTube” i video di “Spike” aventi contenuti analoghi a quelli oggetto del presente procedimento e pertanto in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto dignità» (ordine di notice &amp; stay down).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Avverso tale provvedimento Google è insorta davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il quale, con la sentenza ora impugnata, ha accolto il ricorso sulla base della assorbente considerazione secondo cui deve applicarsi a Google il regime “agevolato” di responsabilità disposto dall’art. 16, D.lgs. n. 70/2003, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della società dell&#8217;informazione nel mercato interno (cd. Direttiva <i>E-Commerce</i>), secondo cui “<i>nella prestazione di un servizio della società dell&#8217;informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l&#8217;attività o l&#8217;informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l&#8217;illiceità dell&#8217;attività o dell&#8217; informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l&#8217;accesso</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza, il primo giudice ha affermato che «<i>dovendosi il servizio offerto dalla piattaforma “YouTube” qualificare in termini di “hosting”, la mera valorizzazione degli indici presenti nel provvedimento impugnato (strumentalità alla diffusione del messaggio ed elaborazione di quest’ultimo dal sistema utilizzato) non</i> [è]<i> di per sé sufficiente, alla luce del riportato quadro normativo e giurisprudenziale, a fondare, nel caso di specie, la responsabilità del gestore della piattaforma per la violazione del “Decreto Dignità”</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C. IL GIUDIZIO DI APPELLO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. L’Autorità propone appello avverso detta pronuncia articolando due motivi di censura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo motivo [<i>Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 del D.L. 87/2018 (conv. in Legge 96/2018), degli artt. 1, comma 5, lett. d) e 14 della Direttiva 2000/31/CE (Direttiva E-Commerce), dell’art. 1, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 70/2003 – Illogicità manifesta</i>], l’Autorità deduce che la Direttiva 2000/31/CE e, quindi, il D.lgs. n. 70/2003 che ha recepito la medesima, non trovano applicazione al caso di specie dal momento che detta Direttiva esclude dal proprio ambito di applicazione (art. 1, comma 5) i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, traendone le seguenti conseguenze. Stante l’inapplicabilità della direttiva, il precetto posto dall’art. 9 del Decreto dignità (D.lgs. n. 87/2018), sostiene la difesa erariale, deve trovare applicazione anche all’hosting provider, trattandosi di un divieto che il legislatore pone a carico “del committente”, “del proprietario del mezzo o del sito di diffusione”, “del proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e “dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività”. Inoltre, stante la <i>ratio</i> della disciplina in esame, diretta al contrasto della ludopatia, nemmeno andrebbe ricercato, secondo l’Autorità, l’elemento soggettivo dell’illecito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il secondo mezzo (<i>Error in procedendo. Error in iudicando &#8211; Errata applicazione del precedente giurisprudenziale – Illogicità manifesta</i>), l’Autorità contesta la sentenza impugnata laddove richiama il proprio precedente rappresentato dalla pronuncia n. 11036/2021 che, secondo l’AGCOM, non sarebbe conferente al caso di specie: il primo attiene agli annunci pubblicitari pubblicati da Google tramite il servizio denominato GoogleAds mentre, nel caso che ci occupa, Google, ha sottoscritto con il <i>content creator</i> dei canali oggetto di contestazione un contratto di partnership commerciale. La difesa erariale deduce che tale rapporto contrattuale si instaura a fronte di una previa verifica, anche di natura “umana” da parte di Google che esamina il “tema” del canale oggetto della proposta contrattuale e valuta se sussistano i presupposti (ore di contenuti caricati, ore di visualizzazioni e numero di iscritti ai canali) per concludere l’accordo. Tale previa verifica fa sì che Google venga a conoscenza della “tematicità” del canale e, dunque, dell’illecito commesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata, Google ha contestato le deduzioni avversarie sostenendo che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la Direttiva 2000/31/CE deve applicarsi al caso di specie;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Google non è il &#8220;proprietario del mezzo di diffusione&#8221; ai sensi del Decreto Dignità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Google è un hosting provider passivo e non è a conoscenza dell&#8217;illiceità dei Video Contestati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i contenuti segnalati dall’AGCOM non sono manifestamente illeciti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Altresì, Google, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., ha riproposto i motivi II, III, IV, V, e VI del ricorso di primo grado non esaminati dal TAR e che di seguito si riassumono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.<i> “II. SULL&#8217;INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L&#8217;APPLICAZIONE DEL DECRETO DIGNITA’ – Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 del D.L. 87/2018 (conv. in Legge 96/2018), dell&#8217;art. 14 della Direttiva 2000/31/CE (Direttiva E-Commerce), dell&#8217;art. 7 del Regolamento (UE) 2065/2022, degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003 e degli artt. 1 e 3 della Legge 689/1981. Falsa applicazione delle Linee Guida. Violazione delle regole sul giusto procedimento, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità delle sanzioni amministrative, nonché di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e contraddittorietà. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Carenza dei presupposti di diritto e di fatto. Disparità di trattamento”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale mezzo Google deduce che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non esiste un contratto pubblicitario né un corrispettivo per la &#8220;pubblicità&#8221; occulta realizzata tramite i canali YouTube oggetto di contestazione e gli annunci pubblicitari associati non hanno nulla a che vedere con l’oggetto dei Video Contestati, non riguardano attività di giochi e scommesse e infatti non sono contestati da AGCOM;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non esiste un contratto <i>ad personam</i> con il <i>content creator</i> Spike in quanto l’adesione al contratto di partnership avviene tramite l&#8217;accettazione da parte dell’utente (nella specie Spike) di un contratto per adesione predisposto unilateralmente da Google per tutti gli utenti che vogliono aderire a programma YPP;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Google non è neanche a conoscenza dell&#8217;esistenza di contratti pubblicitari tra l&#8217;utente Spike e i siti web di gioco d&#8217;azzardo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i video illeciti non arricchiscono Google ma la pregiudicano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’adesione allo YPP non determina una maggiore diffusione dei video del Creator;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la responsabilità ricade sul solo influencer e non anche su Google;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Google non ha partecipato con coscienza o volontà alla condotta illecita contestata avendo fatto tutto quanto in suo potere per evitare la diffusione di messaggi pubblicitari sui giochi d’azzardo e avendo rimosso i video non appena ricevuta dall’AGCOM la comunicazione sulla presunta illiceità dei medesimi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.<i> “III. SULLA NATURA NON PUBBLICITARIA DEI VIDEO CONTESTATI – Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 del D.L. 87/2018 (conv. in Legge 96/2018), dell&#8217;art. 14 della Direttiva 2000/31/CE (Direttiva E-Commerce), dell&#8217;art. 7 del Regolamento (UE) 2065/2022, degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003 e degli artt. 1 e 3 della Legge 689/1981. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità delle sanzioni amministrative, nonché di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Carenza dei presupposti di diritto e di fatto. Disparità di trattamento”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale mezzo Google deduce che i Video Contestati non hanno natura pubblicitaria e contengono mere informazioni sui giochi d’azzardo, in quanto Spike si limita a giocare a vari giochi con vincita in denaro, dando informazioni su come giocare in generale e intrattenendo i suoi follower con battute di spirito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.<i> “IV. SULL’INESISTENZA DI UN OBBLIGO DI SORVEGLIANZA E SULLA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE – Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 14 della Direttiva 2000/31/CE (Direttiva E-Commerce), dell&#8217;art. 7 del Regolamento (UE) 2065/2022, degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003, dell&#8217;art. 9 del D.L. 87/2018 (conv. in Legge 96/2018), dell’art. 1 Legge 689/1981, degli artt. da 56 a 62 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione europea, degli artt. 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea e degli artt. 21 e 41 Cost. Carenza dei presupposti di diritto. Violazione del principio del primato del diritto dell&#8217;Unione europea e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, certezza, nonché di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost</i>.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale mezzo Google deduce che, in qualità di hosting provider, non è soggetta ad alcun obbligo di verifica dei contenuti dei video e che il provvedimento dell’Autorità impone una censura e limita la libertà di espressione degli utenti e la libera prestazione dei servizi di Google</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. “<i>V.</i> <i>SULLA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI TECNICI – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 6 della Direttiva (UE) 2015/1535 (Direttiva Servizi Tecnici), degli artt. 2 e 3 della Direttiva 2000/31/CE (Direttiva E-Commerce), dell&#8217;art. 7 del Regolamento (UE) 2065/2022, dell’art. 3 del D.Lgs. 70/2003, dell&#8217;art. 9 del D.L. 87/2018 (conv. in Legge 96/2018), dell’art. 1 Legge 689/1981, degli artt. da 56 a 62 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione europea, degli artt. 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea e degli artt. 21 e 41 Cost. Carenza dei presupposti di diritto. Violazione del principio del primato del diritto dell&#8217;Unione europea e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, certezza, nonché di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale mezzo Google, in via subordinata, deduce che il Decreto Dignità andrebbe disapplicato perché in contrasto con i citati artt. 14 e 15 della Direttiva <i>E-Commerce</i> in virtù del primato del diritto europeo sul diritto nazionale, da cui consegue la disapplicazione della norma nazionale in violazione della legge europea nonché per la sua mancata notifica alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva Servizi Tecnici<i>.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. “<i>VI.</i> <i>SUL QUANTUM DELLA SANZIONE – Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 del D.L. 87/2018, dell&#8217;art. 14 della Direttiva 2000/31/CE (Direttiva E-Commerce), dell&#8217;art. 7 del Regolamento (UE) 2065/2022, degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003, degli artt. 1 e 11 della Legge 689/1981 e dell&#8217;art. 25 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. da 56 a 62 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione europea, degli artt. 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea e degli artt. 21 e 41 Cost. Violazione dell&#8217;Allegato A della Delibera dell&#8217;Autorità 265/15/CONS s.m.i. (&#8220;Regolamento AGCOM sulle Sanzioni&#8221;). Violazione dei principi del giusto procedimento, proporzionalità e legalità delle sanzioni amministrative, nonché di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Carenza dei presupposti di diritto”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale motivo Google, in subordine rispetto alle precedenti doglianze, contesta la quantificazione della sanzione perché sproporzionata e svincolata dai criteri di determinazione previsti dall&#8217;art. 11 della L. 689/1981 nonché del Regolamento AGCOM sulle Sanzioni deducendo che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione avrebbe dovuto essere pari a zero perché la stessa va calcolata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Dignità, in misura pari &#8220;<i>al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità</i>&#8220;, ma non esiste alcun valore o corrispettivo della sponsorizzazione o della pubblicità percepito da Google perché il video non è un annuncio pubblicitario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i cinque Canali Contestati, tutti appartenenti a Spike, vanno considerati come un&#8217;unica condotta, ai sensi del Regolamento AGCOM sulle Sanzioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’Autorità ha erroneamente valutato gli altri elementi di commisurazione della sanzione quali la gravità della violazione, le opere mitigative adottate, la personalità dell’agente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Con ordinanza cautelare n. 206/2024 la Sezione ha accolto l&#8217;istanza cautelare formulata dall’appellante ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ed ha a tal fine fissato l’udienza pubblica del 23 maggio 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. In vista di tale udienza, le parti hanno depositato memorie e la difesa erariale ha chiesto, in via subordinata, laddove il Collegio ritenesse applicabile al caso di specie la Direttiva <i>E-Commerce</i>, di sollevare sul punto una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. All’udienza del 23 maggio 2024, in vista della quale Google ha depositato delle “note di udienza”, a seguito della discussione delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D. LA DISCIPLINA COMUNITARIA RILEVANTE<i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. La Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;8 giugno 2000 (Direttiva <i>E-Commerce</i>) relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell&#8217;informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno «Direttiva sul commercio elettronico», nella versione <i>ratione temporis</i> vigente, prevede quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Considerando n. 16: “<i>L&#8217;esclusione dei giochi d&#8217;azzardo dal campo d&#8217;applicazione della presente direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l&#8217;obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Considerando n. 21: “<i>Il campo d&#8217;applicazione dell&#8217;ambito regolamentato lascia impregiudicata un&#8217;eventuale armonizzazione futura all&#8217;interno della Comunità dei servizi della società dell&#8217;informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria. L&#8217;ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l&#8217;informazione in linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende i requisiti legali degli Stati membri relativi alle merci, quali le norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità per le merci, o i requisiti degli Stati membri relativi alla consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di prodotti medicinali. L&#8217;ambito regolamentato non comprende l&#8217;esercizio dei diritti di prelazione su taluni beni, quali le opere d&#8217;arte, da parte delle autorità pubbliche</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Considerando n. 42: “<i>Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l&#8217;attività di prestatore di servizi della società dell&#8217;informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell&#8217;informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Art. 1 (Obiettivi e campo d&#8217;applicazione), par. 5: “<i>La presente direttiva non si applica: … d) alle seguenti attività dei servizi della società dell&#8217;informazione: …. &#8211; i giochi d&#8217;azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Articolo 14 (&#8220;Hosting&#8221;)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell&#8217;informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l&#8217;attività o l&#8217;informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l&#8217;illegalità dell&#8217;attività o dell&#8217;informazione, o</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l&#8217;accesso.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l&#8217;autorità o il controllo del prestatore.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un&#8217;autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell&#8217;accesso alle medesime”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Articolo 15 (Assenza dell&#8217;obbligo generale di sorveglianza)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell&#8217;informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l&#8217;identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E. LA DISCIPLINA NAZIONALE RILEVANTE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 (Decreto Dignità) “<i>Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell&#8217;informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico</i>”, nella versione <i>ratione temporis</i> vigente, prevede quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Articolo 1 (Finalità)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>1. II presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell&#8217;informazione, fra i quali il commercio elettronico.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: … g) i giochi d&#8217;azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l&#8217;elemento aleatorio è prevalente.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d&#8217;armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Art. 16 &#8211; (Responsabilità nell&#8217;attività di memorizzazione di informazioni -hosting-)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>1. Nella prestazione di un servizio della società dell&#8217;informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l&#8217;attività o l&#8217;informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l&#8217;illiceità dell&#8217;attività o dell’informazione;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l&#8217;accesso.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l&#8217;autorità o il controllo del prestatore.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. L &#8216;autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18bis. Il Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96,  “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, prevede quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Art. 9 (“Divieto di pubblicità giochi e scommesse”)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d&#8217;azzardo, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell&#8217;articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché&#8217; al gioco d&#8217;azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. … .</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>(…) </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l&#8217;inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell&#8217;organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. L’Autorità competente alla contestazione e all&#8217;irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell&#8217;articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d&#8217;azzardo patologico di cui all&#8217;articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">F. IL PRIMO QUESITO PREGIUDIZIALE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Il Collegio ritiene di dover sottoporre alla Corte di giustizia un primo quesito interpretativo riguardante l’applicabilità della Direttiva 2000/31/CE, nella versione <i>ratione temporis </i>vigente, alla materia della pubblicizzazione on line, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d&#8217;azzardo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Come si è detto, la normativa italiana (art. 9 decreto legge n. 87/2018 cit.) vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d&#8217;azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, e prevede la adozione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei trasgressori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Tale normativa è stata introdotta al fine di contrastare il disturbo da gioco d’azzardo, ritenuto dal legislatore nazionale un interesse particolarmente rilevante e meritevole di tutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. Tale interesse non è estraneo al diritto comunitario, potendo in proposito citarsi la Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE che incoraggia gli Stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, gli utenti e i minori grazie all&#8217;adozione di principi relativi ai servizi di gioco d&#8217;azzardo on-line e alla correlata attività di pubblicità e sponsorizzazione. Detti principi mirano a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d&#8217;azzardo eccessivo o compulsivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Nel caso di specie, come si è sopra esposto, è stata contestata a Google la diffusione, sul servizio di piattaforma per la condivisione di video “YouTube”, di pubblicità di siti che svolgono attività di gioco e scommessa a pagamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Impregiudicata ogni valutazione di merito che questo giudice dovrà compiere all’esito del rinvio pregiudiziale, ai soli fini di stabilire la rilevanza delle questioni interpretative che si sottopongono alla Corte di giustizia il Collegio osserva che i video contestati appaiono idonei a pubblicizzare il gioco d’azzardo e siti web ove è possibile giocare a pagamento, anche considerato che nei video depositati in giudizio l’utente Spike indossa una maglietta, ben visibile agli spettatori, con l’indicazione del proprio sito web.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. In una precedente occasione (Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2024, n. 4277), questo Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE non si applica alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo online, ma detto precedente si differenzia da quello odierno perché in quel caso il Collegio ha altresì comunque accertato, con una valutazione in fatto relativa a quello specifico caso di specie (relativo al servizio di posizionamento pubblicitario “GoogleAds”), che Google è qualificabile quale hosting provider attivo, il che ha consentito di escludere in ogni caso l’applicazione dell’art. 14 cit. (cfr. quanto si dirà al riguardo in relazione al secondo quesito pregiudiziale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. Nel caso di specie, al fine di accertare la responsabilità di Google, è necessario stabilire, in primo luogo, se possa trovare applicazione la direttiva 2000/31/CE e, in particolare, l’art. 14 di tale direttiva che prevede un regime di responsabilità “agevolato” per gli hosting provider, quale è Google.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. Trattandosi di questione relativa all’interpretazione del diritto UE e rispetto alla quale non constano precedenti nella giurisprudenza comunitaria, ricorrono i presupposti affinché questo Giudice sottoponga la questione alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27. Tanto premesso in ordine alla ricorrenza dei presupposti per effettuare il rinvio pregiudiziale, quanto al “merito” del quesito interpretativo si osserva quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">28. L’art. 1, par. 5, lett. d), della Direttiva cit. stabilisce che “<i>[l]a presente direttiva non si applica: … d) alle seguenti attività dei servizi della società dell&#8217;informazione: …. &#8211; i giochi d&#8217;azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">29. Ad avviso di Google, tale esclusione non riguarda il regime di responsabilità degli hosting provider (di cui all’art. 14 della Direttiva cit.) ma i soli fornitori di servizi di giochi d&#8217;azzardo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Google giunge a tale conclusione sulla base del tenore testuale dell’art. 1, par. 5, che, nel prevedere gli ambiti esclusi dal perimetro di applicazione della Direttiva, in alcuni casi fa riferimento ad alcuni “settori” (es. “il “settore tributario”), mentre in altri casi (come per il gioco d’azzardo) prende in considerazione le sole “attività”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">30. Google, altresì, cita a conforto della propria tesi il par. 4.1 del Documento della Commissione Europea che accompagna la “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d&#8217;azzardo on-line” dove, con riferimento alla Direttiva cit., si afferma che “[w]<i>hile Article 1(5)(d) excludes gambling activities which involve wagering a stake with monetary value in games of chance, including lotteries and betting transactions from the scope of the directive the liability regime for information society service providers hosting or transmitting illegal content, Articles 12 to 15 of the Directive, also applies to gambling-related content</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">31. Altresì, Google osserva che il Regolamento (UE) 2022/2065 (“Digital Service Act” – &#8220;DSA”), il cui art. 6 sostituisce l&#8217;art. 14 della Direttiva <i>E-Commerce</i>, non menziona i giochi d&#8217;azzardo e, pertanto, pur se il DSA non è applicabile <i>ratione temporis</i> al presente giudizio, dovrebbe guidare l’interprete nell’interpretazione della Direttiva <i>E-Commerce</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">32. In senso contrario rispetto all’interpretazione prospettata da Google, può osservarsi che il ventunesimo considerando, secondo periodo, della Direttiva <i>E-Commerce</i> prevede che “[l]<i>&#8216;ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l&#8217;informazione in linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea …</i>”. Pertanto, anche la “pubblicità in linea” è considerata una “attività in linea” e, dal momento che il legislatore europeo [art. 1 (5)(d), Direttiva <i>E-Commerce</i>] ha escluso <i>tout court </i>dall’ambito di applicazione della Direttiva “<i>le attività dei servizi della società dell’informazione</i>” relative a “<i>i giochi d&#8217;azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse</i>”, deve ritenersi che abbia inteso lasciare fuori dal campo di regolamentazione tutte le attività riguardanti tale settore, ivi inclusa la loro pubblicizzazione on line.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">33. Il Collegio precisa che, laddove la Corte di giustizia dovesse seguire tale ultima interpretazione e ritenere che l’art. 14 della Direttiva <i>E-Commerce</i> non si applichi alla responsabilità degli hosting provider per la pubblicizzazione di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d&#8217;azzardo, questo Consiglio di Stato dovrà individuare il regime di responsabilità applicabile all’hosting provider sulla base delle norme e dei principi europei e nazionali applicabili in materia di illeciti e sanzioni amministrative (ad esempio il principio di personalità della responsabilità, di imputazione soggettiva dell’illecito, di proporzionalità, ecc.). Pertanto, ferme tutte le valutazioni che dovranno essere compiute da questo Giudice a seguito del rinvio pregiudiziale, può fin da ora osservarsi che l’eventuale esclusione del regime di responsabilità privilegiato di cui all’art. 14 cit. non comporta per l’hosting provider una responsabilità oggettiva o, comunque, una responsabilità “illimitata” per ogni contenuto pubblicato da terzi sulla piattaforma, dovendosi invece individuare lo standard di diligenza richiesto all’hosting provider in tale settore, anche in considerazione degli interessi coinvolti e del grado di esigibilità delle condotte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">34. In conclusione, questo Collegio intende sottoporre alla Corte di giustizia il seguente quesito: “<i>Se, in base all’art. 1, par. 5, della Direttiva 2000/31/CE, il regime di responsabilità degli hosting provider di cui all’art. 14 della Direttiva medesima sia applicabile alle attività relative alla pubblicizzazione online di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d&#8217;azzardo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">G. IL SECONDO QUESITO PREGIUDIZIALE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">35. Laddove la Corte di giustizia risponda in senso affermativo al primo quesito (<i>id est</i> ritenendo che la il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva <i>E-Commerce</i> si applichi anche alla responsabilità degli hosting provider per la pubblicizzazione di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d&#8217;azzardo), il Collegio intende sottoporre alla Corte europea un secondo quesito, in ordine alla possibilità o meno di configurare Google, nel caso di specie, quale hosting provider passivo e, quindi, soggetto alla disciplina di cui all’art 14 della Direttiva 2000/31/CE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36. L’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE ha previsto una deroga rispetto agli ordinari regimi di responsabilità – sia nei rapporti di diritto privato che di diritto pubblico – degli hosting provider, ossia di quei prestatori di servizi della società dell&#8217;informazione che “ospitano” contenuti forniti da terzi, a condizione che il prestatore di servizi non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l&#8217;attività o l&#8217;informazione è illecita (ovvero, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l&#8217;illiceità dell&#8217;attività o dell&#8217;informazione) e, non appena a conoscenza dei fatti, dietro comunicazione delle autorità competenti, si attivi immediatamente per la rimozione delle informazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">37. Tale regime di responsabilità “privilegiato”, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, deve applicarsi al solo hosting provider cd. passivo e non anche all’hosting provider cd. attivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">38. Difatti, la giurisprudenza comunitaria ha affermato sul punto che «[d]<i>al quarantaduesimo &#8216;considerando&#8217; della direttiva 2000/31 risulta, a tal proposito, che le deroghe alla responsabilità previste da tale direttiva riguardano esclusivamente i casi in cui l&#8217;attività di prestatore di servizi della società dell&#8217;informazione sia di ordine “meramente tecnico, automatico e passivo”, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate</i>» (Corte di giustizia, grande sezione, 23 marzo 2010, n. 236, <i>Google France e Google</i>, cause da C-236/08 a C-238/08, punto 113; cfr. anche Id., grande sezione, 12 luglio 2011, <i>L’Oréal e a., </i>C-324/09, punto 113; Id., terza sezione, 7 agosto 2018, <i>Coóperative Vereniging SNBREACT U.A. c. Deepak Mehta</i>, C-521/17, punto 47; Id., grande sezione, 22 giugno 2021, <i>YouTube</i>, cause C-682/18 e C-683/18, punto 115-116).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39. La giurisprudenza europea assegna a tal fine un ruolo rilevante anche all’eventuale attività svolta dall’internet provider nell’ottimizzare le vendite online dei propri clienti: <i>“&#8230; la mera circostanza che il gestore di un mercato online memorizzi sul proprio server le offerte in vendita, stabilisca le modalità del suo servizio, sia ricompensato per quest’ultimo e fornisca informazioni d’ordine generale ai propri clienti non può avere l’effetto di privarlo delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31 &#8230; Laddove, per contro, detto gestore abbia prestato un’assistenza consistente segnatamente nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso non può avvalersi, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all’art. 14 della direttiva 2000/31</i>” (Corte di giustizia, 12 luglio 2011, C-324/09, cit., punti 115-116; Id., 7 agosto 2018, C-521/17, cit., punto 48).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">40. La Comunicazione della Commissione europea COM (2017) 555 del 28 settembre 2017, intitolata «<i>Lotta ai contenuti illeciti online. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online</i>», ha preso parimenti atto dell&#8217;orientamento della Corte di giustizia, secondo cui la deroga alla responsabilità di cui all&#8217;art. 14 della direttiva cit. è disponibile solo per i prestatori di servizi di hosting “che non rivestono un ruolo attivo”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">41. Pertanto, il Collegio intende sottoporre alla Corte di giustizia un quesito interpretativo al fine di stabilire se l’art. 14 cit. debba applicarsi anche ad un operatore quale Google laddove stipuli con i <i>content creator</i> dei canali YouTube un contratto di “partnership commerciale”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">42. Dagli atti di causa (doc 17 depositato da Google in primo grado e pagina web https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=it indicata dall’Autorità nei propri atti e consultata dal Collegio da ultimo in data 9 giugno 2024) emerge che tale contratto viene sottoscritto tra Google e il <i>content creator</i> titolare di un canale YouTube a fronte di una richiesta trasmessa da quest’ultimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">43. Google, ricevuta la proposta, ammette il <i>content creator</i> alla stipula del contratto laddove quest’ultimo risponda a determinati requisiti che prevedono, <i>inter alia</i>, l’avere “più di 4000 ore di visualizzazione pubbliche valide negli ultimi 12 mesi” e l’“avere più di 1000 iscritti”. Google verifica anche il rispetto delle norme da parte del <i>content creator</i> con un esame dei contenuti del canale medesimo [all’indirizzo indirizzo https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=it si legge quanto segue: «<i>i nostri revisori esamineranno il tuo canale e i tuoi contenuti per verificare che rispettino le nostre norme. Dato che non possono verificare ogni singolo video, i nostri revisori potrebbero focalizzarsi su alcuni elementi del tuo canale come: Tema principale, Video più visti, Video più recenti, Maggiore quantità di tempo di visualizzazione, Metadati dei video (tra cui titoli, miniature e descrizioni), Sezione &#8220;Informazioni&#8221; del canale</i>»].<i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale verifica viene condotta da Google in circa trenta giorni e “<i>potrebbe includere una revisione umana. Tuttavia, nessuna revisione umana, né automatizzata, esegue un controllo completo su ogni singolo video di un Canale</i>” (dichiarazione del Direttore del Dipartimento YouTube Scaled Abuse Operations, doc. 32 depositato da Google in primo grado).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">44. Una volta concluso l’accordo commerciale, il <i>content creator</i> ottiene lo status di “Partner verificato” e partecipa conseguentemente ad una quota parte dei ricavi percepiti da Google relativi alla pubblicità (in modalità c.d. pre-roll) diffusa prima della fruizione di ciascun video.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">45. In forza dell’adesione alla procedura di monetizzazione di Google, il <i>creator</i> ha, altresì, la possibilità di consentire agli utenti di iscriversi al proprio canale, il cui canone è riscosso direttamente da Google, a l’utente consegue dei vantaggi da tale abbonamento (es. accesso a contenuti riservati, a live streaming riservati agli abbonati, possibilità di effettuare chat dal vivo etc..), differenziati a seconda della tipologia di abbonamento prescelta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">46. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia già citata, al fine di verificare l’applicabilità dell’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, occorre stabilire se l’hosting provider svolga attività di ordine “meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">47. In un precedente caso riguardante proprio l’attività svolta da Google tramite la piattaforma YouTube (in quel caso si trattava di violazioni del diritto d’autore realizzate tramite i video pubblicati sulla piattaforma), la Corte di giustizia ha affermato che, per stabilire la natura attiva dell’hosting provider, sottratto al regime di cui all’art. 14 della Direttiva, il giudice nazionale deve verificare se YouTube “<i>al di là della semplice messa a disposizione della [sua] piattaforma, [contribuisce] a dare al pubblico accesso a contenuti protetti in violazione del diritto d’autore</i>” (Corte di giustizia, Grande Sezione, 22 giugno 2021, cause riunite C682/18 e C683/18, punti 107 e 108).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">48. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che vi siano indici per ritenere che Google svolga un’attività ulteriore rispetto alla “semplice messa a disposizione della propria piattaforma”, in quanto realizza un accordo di partnership commerciale con il titolare del canale YouTube a seguito di una verifica (sebbene non necessariamente umana e non necessariamente riguardante ogni video) dei contenuti del canale, riscuote gli abbonamenti al canale versati dagli utenti, condivide con il titolare del canale i profitti derivanti dalle pubblicità realizzate nell’ambito del canale YouTube, così incentivando il titolare medesimo ad aumentare il numero delle visualizzazioni del proprio canale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">49. Tali attività, inoltre, si aggiungono alle ordinarie attività effettuate da Google &#8211; volte ad aumentare le visualizzazioni dei contenuti e, quindi, i profitti &#8211; di indicizzazione dei contenuti e di profilazione degli utenti (consigliando agli utenti video in funzione dei loro profili o delle loro preferenze) che, se pure di per sé sono compatibili con un ruolo “passivo” dell’hosting provider (Corte di giustizia, Grande Sezione, 22 giugno 2021, cause riunite C682/18 e C683/18, punto 114), ad avviso del Collegio assumono rilevanza laddove si aggiungano alle summenzionate attività ulteriori svolte dalla piattaforma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">50. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’attività di Google non è limitata “<i>al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione</i>” (considerando n. 42, Direttiva <i>E-Commerce</i>). Le complessive attività realizzate da Google nell’ambito della partnership commerciale delineano un ruolo di Google non meramente “neutrale” e “passivo”, in quanto “controlla”, nei sensi descritti, i contenuti dei propri partner e ne “ottimizza” l’attività commerciale condividendone con essi i profitti economici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza, ad avviso del Collegio nel caso di specie Google dovrebbe essere qualificato quale hosting provider attivo con conseguente inapplicabilità del regime di responsabilità di cui all’art. 14 della direttiva <i>E-Commerce</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">51. Si precisa che, laddove la Corte di giustizia dovesse affermare che, nel caso di specie, Google riveste la natura di hosting provider attivo con conseguente esclusione del regime privilegiato di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, questo Giudice dovrà stabilire l’eventuale responsabilità di Google per l’illecito amministrativo che le viene ascritto individuando il regime di responsabilità applicabile all’hosting provider nel caso di specie, sulla base di quanto già si è affermato <i>supra </i>§ 33.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">52. Alla luce di quanto esposto, questo Consiglio di Stato, intende sottoporre alla Corte di giustizia il seguente quesito: “<i>Se il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale sopra descritto</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">H. LA<i> </i>FORMULAZIONE DEI QUESITI E LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">53. In conclusione, si invita la Corte di giustizia dell’Unione europea a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sul seguente quesito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) “<i>Se, in base all’art. 1, par. 5, della Direttiva 2000/31/CE, il regime di responsabilità degli hosting provider di cui all’art. 14 della Direttiva medesima sia applicabile alle attività relative alla pubblicizzazione online di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d&#8217;azzardo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">54. Laddove la Corte di Giustizia risponda in senso affermativo al primo quesito (<i>id est</i> ritenendo che la Direttiva 2000/31/CE si applichi anche alla responsabilità degli hosting provider per la pubblicizzazione di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d&#8217;azzardo), si invita la Corte di giustizia medesima a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, anche sul seguente quesito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) “<i>Se il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale sopra descritto</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">55. In attesa della pronuncia della Corte di giustizia, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia, anche in merito alle spese di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), riservata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito sull’appello come in epigrafe indicato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) rinvia alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all’originale della presente decisione, nonché copia integrale del fascicolo di causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, la sospensione del presente giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giancarlo Montedoro, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Caponigro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Gallone, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-unionale-della-disciplina-nazionale-che-prevede-la-possibilita-di-sanzionare-la-promozione-di-siti-internet-di-giochi-con-vincite-in-denaro/">Sulla compatibilità con il diritto unionale della disciplina nazionale che prevede la possibilità di sanzionare la promozione di siti internet di giochi con vincite in denaro.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2005 n.5235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2005-n-5235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2005-n-5235/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2005-n-5235/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2005 n.5235</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore S.Ecom.M. s.r.l. e altro (avv. A. Caiulo) c. Autorità Portuale di Brindisi (avv. F. Paparella e M. Palieri) sulla decorrenza dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 1. Processo – Processo amministrativo – Risarcimento del danno – Azione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2005-n-5235/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2005 n.5235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2005-n-5235/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2005 n.5235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore<br /> S.Ecom.M. s.r.l. e altro (avv. A. Caiulo) c. Autorità Portuale di Brindisi (avv. F. Paparella e M. Palieri)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Risarcimento del danno – Azione – Provvedimento ritenuto illegittimo – Previa impugnazione – Necessità.</p>
<p>2. Ambiente e territoriale – Smaltimento rifiuti – Gestione dei rifiuti – Albo delle imprese – Iscrizione – Decorrenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, l’azione di risarcimento del danno è ammissibile e resta procedibile solo a condizione che venga tempestivamente impugnato il provvedimento ritenuto illegittimo e sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario e vincolante in sede di decisione sulla domanda di risarcimento del danno un previo o contestuale accertamento circa l’illegittimità dell’atto, operato dal Giudice Amministrativo in sede di giudizio di impugnazione.</p>
<p>2. Dalla normativa primaria e secondaria vigente in tema di iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, emerge che l’efficacia temporale della iscrizione all’Albo (che ha una durata di cinque anni) decorre, a ben vedere, dalla data della favorevole deliberazione della Sezione regionale dell’Albo sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa, a seguito della comunicazione di avvenuto accoglimento della propria istanza di iscrizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione di Lecce &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli	Presidente &#8211;<br />
Enrico d’Arpe	Componente est. &#8211;<br />
Ettore Manca	Componente &#8211;<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 788/2005 presentato da:</p>
<p><b>S.ECO.M. S.r.l.</b>, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Dr. Rosario Mazzarella, <b>Brindisi Mare S.r.l.</b>, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Geom. Pasquale Giurgola, e <b>Impresa del Geom. Giuseppe Vetrugno</b>, in persona dell’omonimo titolare, rappresentate e difese dall&#8217;Avv. Alessandro Caiulo ed elettivamente domiciliate in Lecce, Via Imperatore Adriano n° 75, presso lo Studio dell’Avv. Marcello Martano, </p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Autorità Portuale di Brindisi</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dai Prof. Avv. Francesco Paparella e Marco Palieri,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento prot. n° 2356 dell’8 Marzo 2005 (ricevuto il 15 Marzo 2005) a firma del Responsabile del procedimento, con cui l’Autorità Portuale di Brindisi (in relazione alla procedura di pubblico incanto per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30 Giugno 2006) comunicava alle ricorrenti che la Commissione all’uopo nominata non ha aggiudicato la gara, per le motivazioni rappresentate nel verbale di gara;<br />	<br />
&#8211;	della decisione della Commissione di gara di non procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto collegato e conseguente, ivi compreso il bando della nuova gara indetta per l’affidamento (fino al 31 Dicembre 2006) del medesimo servizio dall’Autorità Portuale di Brindisi il 1° Aprile 2005;																																																																																												</p>
<p>                                       nonché per la declaratoria<br />
del diritto e/o interesse delle ricorrenti a che la procedura per l’aggiudicazione della gara, a cui le stesse hanno partecipato in costituenda A.T.I., prosegua fino all’aggiudicazione in loro favore;</p>
<p>                                                   e per la condanna<br />
dell’Autorità Portuale di Brindisi al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalle ricorrenti in conseguenza dell’illegittimo provvedimento di non aggiudicazione della gara. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Brindisi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 9 Novembre 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l&#8217;Avv. Alessandro Caiulo per le ricorrenti e l’Avv. Paladini, in sostituzione dei Prof. Avv. Francesco Paparella e Marco Palieri, per l&#8217;Autorità Portuale resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Le ricorrenti espongono:<br />
&#8211;	che, con istanza del 18 Febbraio 2005, la S.ECO.M. S.r.l., quale impresa capogruppo e mandataria della costituenda A.T.I. insieme con la Brindisi Mare S.r.l. e la Ditta Geom. Giuseppe Vetrugno, chiedevano all’Autorità Portuale di Brindisi di partecipare alla gara inerente il “pubblico incanto per il servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30 Giugno 2006”, allegando i certificati e le dichiarazioni indicati dal Disciplinare di gara;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 22 Febbraio 2005, si riuniva la Commissione giudicatrice della gara de qua che, dopo aver constatato che risultava pervenuta la sola offerta presentata dalle odierne ricorrenti, provvedeva all’apertura della busta contenente la documentazione prevista nel disciplinare di gara prodotta dalla costituenda A.T.I. S.ECO.M. S.r.l.-Brindisi Mare S.r.l.- Ditta Geom. Vetrugno;<br />	<br />
&#8211;	che, esaminata detta documentazione, la Commissione giudicatrice avanzava due soli rilievi: uno relativo all’attestazione di idoneità R.I.N.A. dei mezzi nautici messi a disposizione dalla Brindisi Mare S.r.l., e l’altro riguardante la eventuale necessità di apposita ed esplicita autorizzazione ADR (per i veicoli cassonati dell’impresa capogruppo da utilizzarsi nell’esecuzione del servizio) da parte dell’Albo Regionale Gestori Rifiuti;<br />	<br />
&#8211;	che, per queste ragioni, la Commissione decideva di sospendere la gara, al fine di formulare richieste di chiarimenti al R.I.N.A. ed all’Albo Regionale Gestori Rifiuti;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 2 Marzo 2005, si riuniva nuovamente la Commissione giudicatrice la quale rilevava che si era concluso positivamente il procedimento di certificazione di idoneità delle imbarcazioni da parte del R.I.N.A. e riteneva che la S.ECO.M. S.r.l. fosse, all’atto della partecipazione alla gara, sprovvista di iscrizione all’Albo Gestori di Bari per le categorie richieste dal disciplinare di gara, perché l’iscrizione relativa alle categorie 1^ e 4^ era scaduta in data 10 Febbraio 2005 e, pur avendo l’impresa mandataria presentato domanda di rinnovo già dal 16 Dicembre 2004, tale rinnovo non era stato ancora deliberato;<br />	<br />
&#8211;	che, a questo punto, la Commissione decideva di non poter procedere all’aggiudicazione provvisoria e di rimettere gli atti di gara al Responsabile del procedimento, per tutti gli adempimenti di sua competenza;<br />	<br />
&#8211;	che quest’ultimo si limitava a comunicare la decisione della Commissione di non aggiudicare la gara di che trattasi;<br />	<br />
Le ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li hanno impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando il seguente articolato motivo di gravame.<br />
1) Violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano le procedure di affidamento delle gare, nonché di quanto previsto dallo stesso bando di gara – Eccesso ed abuso di potere da parte della Commissione giudicatrice e del Responsabile del procedimento – Carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, mendacità, falsità, travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà delle motivazioni, oltre che irragionevolezza e omissione di atti – Violazione e falsa applicazione della Legge n° 241/1990 e di ogni norma posta a tutela delle imprese partecipanti alle gare – Apoditticità ed altri motivi.<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle pretese azionate, le ricorrenti concludevano come riportato in epigrafe chiedendo, oltre l’annullamento dei provvedimenti impugnati, la condanna dell’Autorità Portuale resistente al risarcimento dei danni patrimoniali (asseritamente) patiti, nella misura di € 250.000,00 o comunque di non meno di € 15.000,00 per ogni mese (a partire dal Marzo 2005) in cui non potranno svolgere il servizio di cui alla gara de qua (fino al 30 Giugno 2006).<br />
Si è costituita in giudizio l’Autorità Portuale di Brindisi depositando articolate memorie difensive con le quali ha replicato, puntualmente ed ampiamente, alle argomentazioni delle ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.<br />
Le imprese ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata cancellata dal ruolo (a seguito di espressa rinuncia delle ricorrenti) nella Camera di Consiglio dell’8 Giugno 2005.<br />
Alla pubblica udienza del 9 Novembre 2005, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.   </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come diffusamente illustrato in narrativa, le tre Imprese ricorrenti – raggruppate nella costituenda A.T.I. unico soggetto che ha partecipato alla gara di che trattasi – impugnano: 1) la nota prot. n° 2356 dell’8 Marzo 2005 con cui il Responsabile del procedimento (“Pubblico incanto per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30.06.2006”) dell’Autorità Portuale di Brindisi ha loro comunicato che la Commissione all’uopo nominata non ha aggiudicato la gara per le motivazioni riportate nell’allegato verbale di gara; 2) la decisione della Commissione di gara di non procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto; 3) ogni altro atto conseguente, ivi compreso il bando datato 1° Aprile 2005 della nuova gara indetta dall’Autorità Portuale di Brindisi per l’affidamento del medesimo servizio. Chiedono, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subìti, nella misura di € 250.000,00 (o comunque non meno di € 15.000,00 per ogni mese in cui il servizio non viene effettuato dalla costituenda A.T.I., a partire dal Marzo 2005 e fino al 30 Giugno 2006).<br />
In via preliminare, osserva il Collegio che la circostanza (evidenziata nelle memorie difensive finali) che, nelle more del giudizio, l’A.T.I. composta dalle tre imprese ricorrenti sia risultata aggiudicataria (in data 16 Settembre 2005) della nuova gara indetta (con bando del 1° Aprile 2005) dall’Autorità Portuale di Brindisi per l’affidamento dell’appalto del medesimo servizio in questione (con durata sino al 31 Dicembre 2006) non appare idonea – contrariamente a quanto assumono le ricorrenti – a determinare la cessazione della materia del contendere in relazione alla proposta domanda impugnatoria e, a ben vedere, nemmeno l’improcediblità della stessa per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
E’ agevole, infatti, rilevare, da un lato, che le stesse parti ricorrenti sottolineano di avere ottenuto l’affidamento del servizio di che trattasi solo a decorrere dalla seconda metà del mese di Settembre 2005 ed insistono pertanto espressamente nella domanda di condanna dell’Autorità Portuale resistente al risarcimento (anche in via equitativa) dei danni patrimoniali (asseritamente) patiti per non aver potuto prestare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi per tutta la stagione estiva 2005, e, dall’altro, che i lamentati danni patrimoniali sono – secondo la tesi sostenuta in ricorso – direttamente conseguenti ai provvedimenti impugnati di mancata aggiudicazione del primo esperimento di gara (di cui al bando 21 Dicembre 2004).<br />
E’ appena il caso di rammentare, in proposito, che l’insegnamento giurisprudenziale ha chiarito che nel processo amministrativo l’azione di risarcimento del danno è ammissibile e resta procedibile solo a condizione che venga tempestivamente impugnato il provvedimento ritenuto illegittimo e sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario e vincolante in sede di decisione sulla domanda di risarcimento del danno un previo o contestuale accertamento circa l’illegittimità dell’atto, operato dal Giudice Amministrativo in sede di giudizio di impugnazione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 Marzo 2003 n° 4).<br />
Non si ravvisa, poi, il sopravvenuto difetto di interesse delle imprese ricorrenti  a coltivare l’impugnazione – allegato dalla difesa dell’Autorità Portuale resistente – poiché, se è vero che l’eventuale accoglimento del gravame avrebbe un effetto caducante sul provvedimento di indizione delle nuova gara (conclusasi in senso positivo alle stesse ricorrenti), non può però essere trascurato che ciò implicherebbe necessariamente l’aggiudicazione in loro favore della prima gara e, quindi, l’affidamento dell’appalto di servizi de quo con decorrenza dal Marzo 2005 (quanto agli effetti economici), né si ritiene che il concreto avvio del servizio, in seguito all’aggudicazione della seconda gara, sia sufficiente a configurare una acquiescenza delle imprese ricorrenti ai provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del presente giudizio ovvero una rinuncia implicita alla coltivazione dello stesso. <br />
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.<br />
In primo luogo, il Tribunale ritiene di dover chiarire che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione resistente – l’impugnato provvedimento di mancata aggiudicazione della gara di appalto alla (costituenda) A.T.I. ricorrente (unico soggetto che ha partecipato al pubblico incanto indetto dall’Autorità Portuale di Brindisi per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30 Giugno 2006), basandosi “per relationem” sulle richiamate motivazioni rappresentante dalla Commissione all’uopo nominata nel verbale di gara, non contiene alcun riferimento motivazionale alla circostanza che le Imprese ricorrenti non erano in possesso (alla data di scadenza del termine ultimo di partecipazione alla gara, 21 Febbraio 2005) dell’attestazione di navigabilità (rilasciata dal R.I.N.A.) dalla quale risultasse l’idoneità dei mezzi nautici da utilizzare per il trasporto di merci pericolose ex art. 13 D.P.R. n° 1008/1968, almeno per la classe 6.2, materiale infettante (richiesta dal punto 14.A.i del disciplinare di gara e dall’art. 3 del capitolato speciale d’appalto).<br />
Infatti, nel verbale di gara n° 2 redatto in data 2 Marzo 2005, la Commissione si è in proposito limitata a “prendere atto” della nota di risposta pervenuta dal R.I.N.A. (comunicante che lo stesso ente avrebbe proceduto al sopralluogo delle imbarcazioni della Brindisi Mare s.r.l. il giorno 23 Febbraio 2005 e che, all’esito positivo dello stesso, avrebbe rilasciato la certificazione di idoneità) e del fatto che la menzionata Ditta mandante ha successivamente prodotto la certificazione d’idoneità ottenuta dal R.I.N.A., che (a differenza di altra ulteriore documentazione esibita dalla Ditta capogruppo) è stata ammessa dalla Commissione di gara. <br />
Peraltro, nello stesso verbale di gara n° 2, si legge testualmente: “Dall’Albo Gestori di Bari è pervenuta una nota di risposta da cui si evince che la Secom risulta iscritta alla categoria 2 classe E e categoria 5 classe F, mentre per le categorie 1 e 4 l’iscrizione è scaduta in data 10 Febbraio 2005 e che l’impresa ha presentato domanda di rinnovo in data 16/12/2004, allo stato non ancora deliberata. Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, si ritiene che l’attuale situazione della Secom s.r.l. non corrisponde alle previsioni del punto 14-A-b) del disciplinare di gara, che esplicitamente richiama il possesso dei requisiti richiesti come condizione necessaria per la partecipazione alla gara. Sul punto la ditta stessa ha dichiarato di essere nella disponibilità all’immediato esercizio del servizio, ossia la dichiarazione di cui al punto 14-A-i del disciplinare medesimo”, evincendosi, dunque, chiaramente – ad avviso del Tribunale – che l’unica ragione giustificativa della gravata decisione di non procedere all’aggiudicazione provvisoria del pubblico incanto è stata l’accertata mancata iscrizione (alla data di scadenza del termine ultimo di partecipazione alla gara, 21 Febbraio 2005) della S.ECO.M. S.r.l. all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie 1^ e 4^.<br />
Ciò premesso, si osserva che, sotto quest’ultimo profilo, il provvedimento gravato appare condivisibile e quindi immune dai vizi di legittimità prospettati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, a sostegno dell’interposta domanda impugnatoria.<br />
Rammentato che il disciplinare di gara richiedeva, quale necessario requisito di partecipazione (da possedere alla data del 21 Febbraio 2005), l’iscrizione all’Albo dei Gestori dei rifiuti anche per le categorie 1^ e 4^ e che le dichiarazioni sostitutive di certificazione (rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) hanno valore soltanto sino a prova contraria da parte della P.A., osserva il Collegio che, da un attento esame della normativa primaria e secondaria vigente in tema di iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, emerge che l’efficacia temporale della iscrizione all’Albo (che ha una durata di cinque anni) decorre, a ben vedere, dalla data della favorevole deliberazione della Sezione regionale dell’Albo sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa, a seguito della comunicazione di avvenuto accoglimento della propria istanza di iscrizione.<br />
In primo luogo, l’art. 30 quinto comma del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n° 22 e ss.mm. prevede che l’iscrizione all’Albo di che trattasi (che ai sensi del quarto comma deve essere rinnovata ogni cinque anni) e l’accettazione delle relative garanzie finanziarie sono deliberati dalla Sezione regionale in conformità alla normativa vigente.<br />
In attuazione di quanto disposto dalla predetta norma, l’art. 12 del D.M. 28 Aprile 1998 n° 406 (“Regolamento recante norme di attuazione dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”) stabilisce (ai commi 4°, 6° e 7°): “Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione la Sezione Regionale conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all’impresa richiedente. Ove la domanda sia accolta l’interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, è tenuto a presentare alla Sezione Regionale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all’articolo 14. La Sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa. Entro il termine di dieci giorni dall’accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, la Sezione Regionale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne dà comunicazione all’interessato, al Comitato Nazionale ed alla Provincia territorialmente competente”.<br />
L’art. 14 dello stesso D.M. n° 406/1998 prevede che l’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato e che la garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione.<br />
Dal complesso normativo soprariportato, valutato alla stregua dei consueti ortodossi canoni interpretativi testuali e logico-sistematici, si evince – come detto – che l’efficacia temporale (quinquennale) della iscrizione all’Albo in questione decorre dalla data della favorevole deliberazione della Sezione Regionale – organo collegiale, composto, ai sensi del terzo comma dell’art. 30 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n° 22, da quattro membri – sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa (in favore dello Stato) a seguito della comunicazione della antecedente deliberazione di accoglimento della sua istanza iscrizione all’Albo.<br />
Militano inequivocamente in tale direzione sia il fatto che il potere deliberativo decisionale (di carattere costitutivo) circa l’accoglimento (o meno) della domanda di iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è attribuito alla Sezione Regionale (organo collegiale) dal menzionato quarto comma dell’art. 12 del D.M. 28 Aprile 1998 n° 406, sia la circostanza che il successivo sesto comma disponga – a pena di decadenza – che la garanzia finanziaria di cui all’art. 14 sia prestata entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto accoglimento dell’istanza di iscrizione.<br />
D’altra parte, il settimo comma dell’art. 12 contempla successivamente la semplice “formalizzazione” del provvedimento di iscrizione, da effettuare entro il termine di dieci giorni dall’accettazione della garanzia finanziaria, da intendere – evidentemente – come mero accertamento (dichiarativo) della avvenuta iscrizione.<br />
Applicando tali principi alla fattispecie concreta oggetto del presente processo, si deve rilevare che l’iscrizione n° BA/0343 della S.ECO.M. S.r.l. all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativa alle categorie 1^ (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) e 4^ (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) decorre dalla data del 10 Febbraio 2000 in cui è stata adottata, ai sensi del sesto comma dell’art. 12 del D.M. n° 406/1998, la deliberazione della competente Sezione Regionale Pugliese (organo collegiale) sulla garanzia finanziaria correlativamente prestata dalla Società ricorrente (a seguito della comunicazione della previa delibera di accoglimento dell’istanza di iscrizione), e non già dalla data del 9 Marzo 2000, in cui il Presidente della Sezione Regionale (quale organo monocratico, al quale la normativa di settore non assegna alcuna competenza di natura realmente provvedimentale) ha adottato il “provvedimento” n° 048, di mera “formalizzazione” dell’iscrizione stessa.<br />
In conclusione, alla data del 21 Febbraio 2005 (termine ultimo per la partecipazione alla gara de qua) la (costituenda) A.T.I. ricorrente non era in possesso di uno dei requisiti di ammissione al pubblico incanto contemplati (a pena di esclusione) dal bando (punto 14-A-b), posto che l’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti della S.ECO.M. S.r.l. per le categorie 1^ e 4^ era effettivamente scaduta (allo spirare del quinquennio) il 10 Febbraio 2005, come &#8211; peraltro &#8211; espressamente attestato (in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dall’Autorità Portuale di Brindisi) dalla stessa Sezione Regionale Pugliese dell’Albo con la nota prot. n° 899 del 28 Febbraio 2005 (l’iscrizione in questione è stata successivamente rinnovata – come risulta dalla documentazione versata in atti – solo a decorrere dal 13 Aprile 2005).<br />
Anche la domanda di risarcimento danni azionata dalle imprese ricorrenti (così come limitata in sede di memoria difensiva finale) va disattesa, in ragione dell’evidenziata insussistenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa.<br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 9 Novembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-11-2005-n-5235/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2005 n.5235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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