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	<title>5226 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5226 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.5226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-5226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-5226/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.5226</a></p>
<p>Pres., est. Claudio Rovis Sui limiti al potere di soccorso istruttorio in materia di contratti pubblici Contratti con la p.a.- &#160;Gara – Soccorso istruttorio &#8211; Art. 46, co.1, del d.lgs. n. 163/2006 – Finalità &#8211; Regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti – Sussiste -Produzione tardiva di un documento richiesto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-5226/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.5226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-5226/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.5226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. Claudio Rovis</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti al potere di soccorso istruttorio in materia di contratti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti con la p.a.- &nbsp;Gara – Soccorso istruttorio &#8211; Art. 46, co.1, del d.lgs. n. 163/2006 – Finalità &#8211; Regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti – Sussiste -Produzione tardiva di un documento richiesto a pena di esclusione – Ammissibilità – Non sussiste &#8211; Ragioni</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nelle procedure di gara per il conferimento di un contratto pubblico, il potere di soccorso sancito dall’art. 46, co.1, del d.lgs. n. 163/2006 – essendo finalizzato essenzialmente a regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti &#8211; non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali. (Nel caso di specie, il TAR Campania &nbsp;rilevato che la Stazione Appaltante aveva concesso all’odierna ricorrente, facendo ricorso al soccorso istruttorio, un termine per riprodurre la medesima documentazione precedentemente caricata sul sistema AVCPASS &#8211; che la commissione giudicatrice non era riuscita a visualizzare -, ed al contrario la società ha prodotto un certificato non prodotto precedentemente comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ha ritenuto legittima l’esclusione della ricorrente ed ha respinto il ricorso)</div>
<p>
<em>&nbsp;(1) cfr: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 25.2.2014 n. 9,</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3968 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
F.Lli Balsamo Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Paolo D&#8217;Incecco Bayard De Volo C.F. DNCGNN79E05G482K, con domicilio eletto presso Emanuele Morra in Napoli, c.so Vittorio Emanuele, 110/2;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Per Le O..Pp. di Campania e Molise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;&nbsp;<br />
Comune di Marigliano non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Tortora Guido Srl non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
dell’esclusione dalla procedura di gara per l&#8217;affidamento del servizio di conferimento presso impianto di compostaggio e/o trasferenza della frazione organica e vegetale proveniente dalla raccolta differenziata sul territorio comunale di Marigliano;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Per Le O..Pp. di Campania e Molise;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato che.<br />
L’odierna ricorrente &#8211; che ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento del “<em>servizio di conferimento presso impianto di compostaggio e/o trasferenza della frazione organica e vegetale proveniente dalla raccolta differenziata sul territorio comunale…per la durata di un anno nel Comune di Marigliano</em>” – è stata esclusa dalla gara perché non aveva comprovato, entro il termine perentorio di dieci giorni dall’invito prodotto ai sensi dell’art. 48 del DLgs n. 163/2006, il possesso del requisito, dichiarato in sede di partecipazione, di aver regolarmente svolto nel triennio precedente “<em>servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore ad € 567.540,00</em>”.<br />
Secondo la ricorrente l’esclusione sarebbe illegittima in quanto, pur avendo essa tempestivamente caricato sul sistema AVCPASS la documentazione inerente alla dimostrazione del possesso del predetto requisito, la commissione di gara, avendo riscontrato la illegibbilità dei relativi dati, con nota 22.6.2016 aveva invitato la concorrente a riprodurli entro il successivo 29 giugno: e quest’ultima aveva conformemente provveduto inviando via pec, in data 28.6.2016, il certificato 24.6.2016 di regolare esecuzione dei lavori svolti nel triennio antecedente.<br />
Il ricorso è infondato per la semplice ragione che se è vero che la stazione appaltante aveva concesso all’odierna ricorrente, facendo ricorso al soccorso istruttorio, un termine per produrre la documentazione comprovante il possesso del requisito dello svolgimento nel pregresso triennio di “servizi analoghi”, è altresì vero che il predetto nuovo termine era stato concesso alla ricorrente (non già per produrre la documentazione probatoria prima pretermessa, ma) per&nbsp;<em>riprodurre</em>&nbsp;la medesima documentazione precedentemente caricata sul sistema AVCPASS (che la commissione giudicatrice non era riuscita a visibilizzare), e ciò in quanto – lo ha chiarito l’Adunanza Plenaria con la sentenza 25.2.2014 n. 10 &#8211; il termine di 10 giorni previsto dall’art. 48, I e II comma del DLgs n. 163/2006 entro il quale si deve presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ha natura perentoria. In entrambi i casi – ha osservato l’Adunanza Plenaria &#8211; la perentorietà del termine, pur non essendo espressamente definita come tale dalla norma, si ricollega alle esigenze di celerità insite nel procedimento di gara e nel carattere automatico delle sanzioni previste per la sua inosservanza, salva l’oggettiva impossibilità – non ricorrente nel caso di specie &#8211; della produzione della documentazione la cui prova grava sull’impresa. Sul punto, la sentenza dell’Adunanza Plenaria del 25.2.2014 n. 9, al punto d) dei principi di diritto ha altresì affermato che “<em>nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il potere di soccorso sancito dall’art. 46, co.1, del medesimo codice (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) &#8211; sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti &#8211; non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali</em>”.<br />
L’individuazione del termine come perentorio discende quindi dalla sua ratio, consistente nella “<em>esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento</em>”, in coerenza con la giurisprudenza prevalente secondo cui l’art. 152 c.p.c., che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, “<em>vale esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all’interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio</em>” (cfr. Ap 25.2.2014 n. 10).<br />
In sostanza, l’imprenditore concorrente, nel presentare la propria offerta, assume anche l’onere di comprovare, a richiesta, il possesso dei requisiti di partecipazione attraverso la presentazione della relativa documentazione entro il termine perentorio di dieci giorni.<br />
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente aveva prodotto entro il predetto, perentorio termine il contratto relativo al servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata appaltato dal Comune di Torre del Greco di cui era risultata aggiudicataria (cfr i motivi aggiunti, pag. 12, in grassetto): contratto che dimostra unicamente l’avvenuto affidamento del servizio, ma non che il servizio stesso era stato svolto regolarmente dall’affidatario e con piena soddisfazione dell’Amministrazione appaltante, così come preteso dall’art. 42, I comma, lett. a) del codice applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>.<br />
Nè può accreditarsi quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, e cioè che, atteso che la legge di gara non conteneva specifiche indicazioni relativamente ai documenti da allegare a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, la ricorrente poteva dimostrare il possesso dei predetti requisiti con i documenti ritenuti più idonei e, quindi, anche con il contatto di affidamento di “servizi analoghi” stipulato con il Comune di Torre del Greco: diversamente, infatti, dall’art. 41, III comma del DLgs n. 163/2006 – che consente di provare la capacità finanziaria con ogni documento considerato idoneo dalla stazione appaltante -, il successivo art. 42, I comma, lett. a) stabilisce che, se trattasi di servizi e forniture prestati, come nel caso di specie, a favore di amministrazioni o enti pubblici, la capacità tecnica può essere dimostrata unicamente mediante certificati rilasciati e vistati dalle stesse amministrazioni, non ammettendosi alcun documento sostitutivo (cfr. TAR Napoli, II, 19.9.2016 n. 4354).<br />
Dunque, poiché al fine di dimostrare &#8211; come richiesto dalla commissione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 48 del DLgs n. 163/2006 &#8211; il possesso del requisito di capacità tecnica dichiarato in sede di partecipazione alla gara la ricorrente ha prodotto il certificato di regolare esecuzione dei servizi analoghi precedentemente svolti oltre il termine perentorio di dieci giorni (lo stesso certificato, peraltro, riporta una data – 24 giugno 2016 &#8211; successiva al predetto termine), correttamente la stazione appaltante ha escluso dalla procedura concorsuale l’odierna ricorrente.<br />
Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto, le spese seguendo la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese rifuse nella misura di € 1.500,00, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente, Estensore<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />
Francesco Guarracino, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Claudio Rovis</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
Pubblicato il 11/11/2016<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-5226/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.5226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2014 n.5226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2014-n-5226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2014-n-5226/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2014 n.5226</a></p>
<p>A. Pajno Pres. &#8211; F. Franconiero Est. Bargello Onlus (Avv.ti D. Benussi e G. Morbidelli) contro la Regione Toscana(Avv.ti L. Bora e N. Gentini) 1. Società ed associazioni – Procedimento di trasformazione in fondazione di una associazione onlus &#8211; Art. 1, comma 10, d.p.r. n. 361/2000 – d.m. beni ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2014-n-5226/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2014 n.5226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2014-n-5226/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2014 n.5226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pajno Pres. &#8211; F. Franconiero Est.<br /> Bargello Onlus (Avv.ti D. Benussi e G. Morbidelli) contro la Regione Toscana(Avv.ti L. Bora e N. Gentini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Società ed associazioni – Procedimento di trasformazione in fondazione di una associazione onlus &#8211; Art. 1, comma 10, d.p.r. n. 361/2000 – d.m. beni ed attività culturali del 7 maggio 2002 &#8211; Parere Ministeriale &#8211; Necessità </p>
<p>2. Società ed associazioni – Trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione – Diniego – Motivato con esigenze di tutela dei creditori sociali &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel procedimento di trasformazione in fondazione di una associazione onlus (in specie denominata Amici del Bargello) rientrante tra quelle che operano &#8220;nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali&#8221; ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.p.r. n. 361/2000, deve comunque ritenersi necessario il parere del Ministro. Ciò per la decisiva considerazione che questo apporto consultivo è in ogni caso dovuto per le richieste di riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dalle regioni. Depone in questo senso la formulazione della citata disposizione normativa, oltre che delle norme regolamentari contenute d.m. beni ed attività culturali del 7 maggio 2002, emanato in attuazione della stessa.</p>
<p>2. È illegittimo il diniego di trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione motivato con esigenze di tutela dei creditori sociali ove le stesse possono comunque essere salvaguardate imponendo all’ente che domanda riconoscimento della personalità giuridica adeguate forme di pubblicità, all’effettuazione delle quali subordinare l’iscrizione nel registro delle imprese. Per quanto concerne il più generale profilo della verifica di adeguatezza patrimoniale rispetto allo scopo statutario, l’applicazione delle analogica dell’art. 2500 ter, comma 2, cod. civ. legittimano l’autorità amministrativa competente a chiedere, qualora ne ravvisi la necessità, una relazione di stima del patrimonio esistente alla data della trasformazione, tanto più alla luce del fatto che gli enti di cui al libro I del codice civile non sono soggetti all’obbligo di tenuta di scritture contabili valevoli invece per le società.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3802 del 2012, proposto dall’Associazione Amici del Bargello &#8211; Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Benussi e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Carducci 4; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Regione Toscana, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Nicola Gentini, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini 14; </p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R. TOSCANA, SEZIONE I, n. 1811/2011, resa tra le parti, concernente un diniego di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Domenico Benussi e Marcello Cecchetti, su delega degli avv.ti Lucia Bora e Nicola Gentini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La onlus associazione Amici del Bargello, attiva nel campo della tutela, promozione e valorizzazione della cose di interesse artistico e storico ed in particolare del museo nazionale del Bargello di Firenze, deliberava in data 29 aprile 2010 la propria trasformazione in fondazione e il successivo 1° giugno domandava alla Regione Toscana l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private da essa tenuto ai sensi del d.p.r. n. 361/2000 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto”). <br />
Contro il successivo diniego regionale, espresso nel decreto dirigenziale n. 3822 del 2 agosto 2010, e motivato sulla base dell’impossibilità, stante la mancanza di una previa fase di liquidazione, <i>&#8220;di procedere con esiti certi ad una verifica della integrità e congruità del patrimonio dell’ente trasformato, che potrebbe essere sottoposto successivamente all’aggressione da parte di eventuali creditori dell’associazione&#8221;</i> (verbale della conferenza di servizi in data 21 luglio 2010), l’associazione adiva il TAR Toscana, chiedendone l’annullamento.<br />
2. Il TAR adito rigettava il ricorso.<br />
Disattendendo tutte le censure in esso contenute, il giudice di primo grado statuiva che:<br />
&#8211; l’omessa comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10-<i>bis</i> l. n. 241/1990 è legittima in base al regolamento regionale n. 31/2001 (“Regolamento di attuazione della L.R. 24 aprile 2001, n.19 in materia di persone giuridiche”), il quale non prevede<br />
&#8211; l’obbligo di acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, previsto dall’art. 1, comma 10, d.p.r. n. 361/2000 citato, è configurabile <i>&#8220;nei casi in cui il procedimento per il riconoscimento delle persone giuridiche nelle materi<br />
&#8211; in modo ragionevole la Regione ha negato l’iscrizione nel registro in un caso di trasformazione non tipizzata dal codice civile, tale da non consentire all’amministrazione la necessaria previa valutazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del citato regol<br />
3. L’associazione Amici del Bargello ha proposto appello, contenente tutti i motivi di impugnativa già respinti in primo grado.<br />
4. Si è costituita in resistenza la Regione Toscana.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il primo motivo d’appello è infondato.<br />
Se è infatti vero, come sostiene l’appellante, che ai sensi del proprio art. 29, comma 2-<i>bis</i>, la legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 è applicabile anche ai procedimenti di competenza regionale, con specifico riguardo agli <i>&#8220;obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento&#8221;</i>, attenendo gli stessi ai livelli essenziali ex art. 117, comma 1, lett. m), Cost., nondimeno, deve osservarsi che tale applicazione non può estendersi fino alla pedissequa introduzione di tutti gli istituti contemplati dalla legge statale, essendo per contro sufficiente che la normativa regionale assicuri standard partecipativi non deteriori rispetto a quelli assicurati dalla prima. <br />
Alla luce di questa notazione, deve ritenersi condivisibile il rilievo del TAR secondo cui la partecipazione procedimentale è stata comunque consentita attraverso <i>&#8220;l’inoltro della comunicazione di avvio procedimento e la possibilità di formulare un interpello alla Regione intimata&#8221;</i>, in applicazione del citato regolamento n. 31/2001 (comunicazione nel caso di specie effettuata con nota in data 18 giugno 2010, n. 165054).<br />
2. Inoltre, diversamente da quanto sostiene l’associazione appellante, l’interpello consente comunque di ottenere, ancorché in via preventiva, l’avviso dell’amministrazione sulla futura richiesta di iscrizione, così orientando non solo il privato nella formulazione dell’istanza ma anche l’amministrazione stessa nel successivo esame di questa, e dunque svolgendo una funzione assimilabile al preavviso previsto dall’art. 10-<i>bis</i> l. n. 241/1990. <br />
Il fatto poi che nel diniego di iscrizione impugnato del presente giudizio la Regione abbia mutato avviso rispetto all’interpello iniziale può al più risolversi in una illegittimità della determinazione finale ma non può ricavarsi la medesima conseguenza facendola derivare dalla partecipazione al prodromico procedimento.<br />
3. Il secondo motivo è invece fondato.<br />
Infatti, sulla base dell’incontroverso presupposto che l’associazione Amici del Bargello rientra tra quelle che operano <i>&#8220;nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali&#8221;</i>, ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.p.r. n. 361/2000, deve conseguentemente ritenersi necessario il parere del Ministro. Ciò per la decisiva considerazione che questo apporto consultivo è in ogni caso dovuto per le richieste di riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dalle regioni.<br />
4. Depone in questo senso, in primo luogo, la formulazione della citata disposizione normativa, oltre che delle norme regolamentari contenute d.m. beni ed attività culturali del 7 maggio 2002, emanato in attuazione della stessa (“Individuazione dei casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato a preventivo parere, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”).<br />
L’art. 1 del decreto ministeriale in esame prevede infatti che l’acquisto della personalità giuridica degli enti non riconosciuti operanti nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali <i>&#8220;è subordinato al preventivo parere&#8221;</i> di quest’ultimo. Il successivo art. 2 subordina poi il rilascio del parere favorevole a specifici presupposti, tra i quali l’adeguatezza patrimoniale dell’ente rispetto allo scopo (comma 1, lett. b).<br />
Quindi, dall’analisi della prima di tali disposizioni emerge che il parere ministeriale è in ogni caso dovuto.<br />
5. L’assunto è del resto avvalorato anche dalla considerazione di carattere generale che un apporto consultivo normativamente previsto non può essere ritenuto obbligatorio <i>secundum eventum</i> del procedimento, e cioè a seconda che l’autorità di potestà decisionale sia orientata per il rigetto anziché per l’accoglimento. In questo modo, infatti, verrebbe meno la stessa funzione dell’attività consultiva, consistente nell’orientare la potestà decisionale, anche in senso in ipotesi diverso da quello inizialmente prefigurata dall’amministrazione titolare di quest’ultima.<br />
6. L’art. 2 regola invece in modo specifico l’ipotesi in cui il parere sia favorevole, attraverso l’indicazione dei presupposti a ciò necessari. E’ tuttavia pacifico che l’insussistenza anche di uno solo di questi comporta l’emissione di un parere negativo, che comunque deve essere fornito dal Ministero competente. <br />
Al riguardo, è significativo il fatto che ai sensi del citato art. 2, comma 1, lett. b), spetta all’autorità di governo valutare l’adeguatezza patrimoniale dell’ente che domanda il riconoscimento della personalità giuridica. Si tratta in altri termini del medesimo presupposto che nel caso oggetto del presente giudizio ha determinato il diniego regionale poi impugnato, e che in ipotesi avrebbe invece potuto essere diversamente apprezzato in sede consultiva.<br />
Pertanto il diniego in questione è perciò legittimo sotto questo profilo.<br />
7. In contrario non rileva il fatto che nel procedimento da cui scaturisce il provvedimento impugnato nel presente giudizio è stato acquisito il parere della competente direzione generale per i beni culturali e paesaggistici (nota dell’8 giugno 2010), giacché questo è stato acquisito dall’associazione odierna appellante anteriormente all’istanza di riconoscimento ed è stata resa con esclusivo riguardo allo statuto della fondazione.<br />
8. Del tutto non condivisibile è poi quanto la Regione Toscana afferma in memoria conclusionale e cioè che il parere omesso non avrebbe inciso sull’esito del procedimento, perché in questo modo si svilisce un apporto consultivo normativamente previsto e si anticipa nella presente fase contenziosa una valutazione da svolgere in sede procedimentale, nella completezza degli elementi sui quali la determinazione conclusiva deve essere adottata.<br />
9. Fondato è anche il terzo motivo, con cui sono riproposte le censure di ordine sostanziale nei confronti del diniego di iscrizione impugnato.<br />
A questo riguardo, conformemente a quanto deduce l’associazione appellante, deve premettersi che il provvedimento in questione muove da un dato inoppugnabile, consistente nella mancanza di previsioni normative concernenti il caso della trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione, e dalla necessità di verificare l’adeguatezza patrimoniale dell’ente da riconoscere e l’assenza di possibili pregiudizi per i creditori, conseguenti al passaggio da un regime di responsabilità illimitata (art. 38 cod. civ.) ad uno di limitazione conseguente al riconoscimento della personalità giuridica. <br />
Nondimeno, come deduce l’appellante, è illogica la decisione di negare il riconoscimento della personalità giuridica adducendo l’impossibilità di effettuare tale verifica a causa dell’assenza di una normativa ad hoc.<br />
10. In realtà, in specie dopo le modifiche introdotte al codice civile dalla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003, la trasformazione di enti collettivi è un istituto di carattere generale. Essa è infatti non solo analiticamente disciplinata per i casi di trasformazione da ed in società (artt. 2498 – 2500 <i>novies</i> cod. civ.), ma anche presupposta per gli enti privi di finalità lucrative, ed in particolare per le fondazioni (art. 28).<br />
11. Ai fini del presente giudizio rilevano in particolare le norme sulla trasformazione “progressiva”, vale a dire a quella vicenda modificativa dell’ente collettivo in cui questo passa da un regime di responsabilità illimitata dei relativi appartenenti ad uno di responsabilità limitata.<br />
Norma cardine per questo caso è l’art. 2500 quinquies, rubricato <i>&#8220;Responsabilità dei soci&#8221;</i>, il quale sancisce la regola per cui <i>&#8220;La trasformazione non libera ai soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione&#8221;.</i> A sua volta, la disposizione richiamata ed il precedente comma 2, regolano le forme ed il contenuto degli adempimenti pubblicitari necessari a perfezionare il procedimento di trasformazione.<br />
A queste previsioni va poi aggiunto l’art. 2500 <i>ter</i>, dedicato alla trasformazione di società di persone in società di capitali, e nel quale si dispone che il capitale della società risultante dalla trasformazione <i>&#8220;deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo del passivo&#8221;</i>, in base ad una <i>&#8220;relazione di stima&#8221;</i>, redatta a norma delle disposizioni concernenti le società per azioni o a responsabilità limitata, a seconda del tipo sociale prescelto.<br />
Per concludere sul punto, deve sottolinearsi che al fine di evitare pregiudizi per le ragioni dei creditori dell’ente che si trasforma è previsto il rimedio dell’opposizione ex art. 2500 novies.<br />
12. Le norme finora esaminate depongono chiaramente nel senso dell’ammissibilità di una trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione.<br />
Come evidenzia l’appellante, si tratta in questo caso di una trasformazione “omogenea”, che lascia inalterato il fine non lucrativo, ammissibile <i>a fortiori</i> rispetto alle ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste (art. 2500 <i>septies</i> e <i>octies</i>), ma che determina una modifica del regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. <br />
In relazione a quest’ultima evenienza, le sopra accennate esigenze di tutela dei creditori sociali – legittimamente addotte dall’amministrazione a fondamento del diniego &#8211; possono comunque essere salvaguardate imponendo all’ente che domanda riconoscimento della personalità giuridica adeguate forme di pubblicità, all’effettuazione delle quali subordinare l’iscrizione nel registro delle imprese.<br />
13. Per quanto concerne il più generale profilo della verifica di adeguatezza patrimoniale rispetto allo scopo statutario, nell’ambito del quale rientra quello poc’anzi visto della tutela dei creditori, l’applicazione delle analogica delle disposizioni codicistiche sopra esaminate, ed in particolare l’art. 2500 <i>ter</i>, comma 2, legittimano l’autorità amministrativa competente a chiedere, qualora ne ravvisi la necessità, una relazione di stima del patrimonio esistente alla data della trasformazione, tanto più alla luce del fatto che gli enti di cui al libro I del codice civile non sono soggetti all’obbligo di tenuta di scritture contabili valevoli invece per le società. <br />
Tale adempimento documentale è in effetti proprio quello che può consentire, tanto ai creditori sociali quanto all’autorità amministrativa competente, di apprezzare con maggior grado di consapevolezza, rispettivamente, le conseguenze derivanti dalla trasformazione per le loro ragioni di credito, ed eventualmente proporre opposizione ex art. 2500 <i>novies</i> sopra citato, e la proporzione economica tra la funzione dell’ente e la consistenza dei mezzi patrimoniali ad essa sottostante. <br />
14. Ulteriori corollari della tesi qui sostenuta è che il controllo sulla trasformazione e la sua efficacia richiederanno, ai sensi dell’art. 2500, comma 1, la forma l’atto pubblico &#8211; nel caso di specie concretamente adottato (si allude alla delibera di trasformazione in data 29 aprile 2010) &#8211; e la relativa iscrizione nel registro delle imprese, in virtù dell’art. 2436.<br />
15. In conclusione, l’appello deve essere accolto nei termini sopra esposti e pertanto, in riforma della sentenza del TAR, deve essere accolta l’impugnativa dell’associazione Amici del Bargello ed annullato il diniego con essa impugnato.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso colà proposto.<br />
Condanna la Regione Toscana a rifondere all’associazione Amici del Bargello onlus le spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 10.000,00, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/10/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2014-n-5226/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2014 n.5226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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