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	<title>5222 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5222 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.5222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2020-n-5222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2020-n-5222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.5222</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore; (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, n. 7 contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nonchè Consiglio Superiore della Magistratura &#8211; CSM, in persona del legale rappresentante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2020-n-5222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.5222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-8-2020-n-5222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.5222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore;  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, n. 7 contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nonchè Consiglio Superiore della Magistratura &#8211; CSM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente pro tempore, nonchè Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sul rilievo della confessione in caso di revoca delle dimissioni, ormai accettate, dalle funzioni di consigliere di Cassazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; elementi probatori &#8211; confessione &#8211; effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La Â confessione è caratterizzata da un elemento soggettivo, inteso quale consapevolezza e volontà  di ammettere e riconoscere la verità  di un fatto a sè sfavorevole e favorevole alla controparte, sia l&#8217;elemento oggettivo, che si ha qualora dall&#8217;ammissione del fatto obiettivo, che forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio dell&#8217;interesse del dichiarante e un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione: tale dichiarazione vincola il giudice quanto alla verità  dei fatti affermati, poichè &#8211; ai sensi del combinato disposto degli artt. 2735 comma primo, e 2733, comma secondo cod. civ. &#8211; &#8220;forma piena prova contro colui che l&#8217;ha fatta&#8221;, vertendosi in materia di diritti disponibili del dichiarante, potendo sul punto aggiungersi per completezza che l&#8217;elemento soggettivo della confessione si configura come mera volontà  e consapevolezza di riconoscere la verità  del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all&#8217;altra parte, senza che sia necessaria l&#8217;ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possano derivare.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/08/2020<br /> N. 05222/2020REG.PROV.COLL.<br /> N. 03647/2020 REG.RIC.</p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3647 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, n. 7;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della giustizia, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, nonchè Consiglio Superiore della Magistratura &#8211; CSM, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, nonchè Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore all&#8217;udienza del giorno 30 luglio 2020 &#8211; tenuta con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, come da verbale &#8211; il Cons. Valerio Perotti ed uditi da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma primo, ultimo periodo, d.-l. n. 28 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020), l&#8217;avvocato Federico Tedeschini e l&#8217;avvocato dello Stato Marina Russo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1.Il dott. -OMISSIS-, nominato consigliere della Corte di cassazione per &#8220;meriti insigni&#8221; ai sensi della l. n. 303 del 1998, con lettera del 5 settembre 2018 (pervenuta al destinatario il successivo 10 settembre) comunicava al Consiglio Superiore della Magistratura (d&#8217;ora in avanti anche solo CSM) le proprie dimissioni dalla carica &#8211; <em>ex</em> art. 124 d.P.R. n. 3 del 1957 &#8211; &#8220;<em>per motivi personali</em>&#8221; a decorrere dal 1° ottobre 2018.<br /> 2. Il CSM nella seduta del 17 ottobre 2018 deliberava l&#8217;accettazione di tali dimissioni, specificando che esse sarebbero decorse dalla data indicata dall&#8217;interessato ovvero, se antecedente a quella di avvenuta comunicazione del decreto ministeriale di accettazione, da tale ultima data.<br /> 3. La Direzione generale dei magistrati presso il Ministero della giustizia comunicava con nota del 7 novembre 2018 al Primo Presidente della Corte di cassazione che con d.m. del 5 novembre<br /> 2018 le dimissioni <em>de qua</em> erano state accettate anche dal Ministro, chiedendo di darne comunicazione all&#8217;interessato.<br /> 4. Il successivo 13 novembre 2018 il Segretario generale del CSM informava il Ministero e lo stesso Consiglio dell&#8217;intervenuta comunicazione all&#8217;interessato dell&#8217;accettazione delle dimissioni, allegando copia della nota del 7 novembre, con in calce la dicitura &#8220;<em>Per avvenuta consegna, oggi 12 novembre 2018</em>&#8220;.<br /> 5. Con comunicazione &#8220;via mail&#8221; del giorno successivo (14 novembre 2018), indirizzata all&#8217;ufficio di Segreteria della Prima divisione presso la Corte di cassazione, il -OMISSIS- manifestava perà² la sua intenzione di revocare le proprie dimissioni, confidando di &#8220;<em>sperare</em>&#8221; che ciò fosse &#8220;<em>ancora possibile</em>&#8220;.<br /> 6. Il 7 dicembre 2018 il -OMISSIS- chiedeva al CSM con apposita nota la revoca della delibera consiliare di accettazione delle sue dimissioni, deducendo che non si fosse perfezionata la procedura prevista dall&#8217;art. 124 del d.P.R. n. 3 del 1957 in virtà¹ del principio della recettizietà  degli atti giuridici nel loro integrale contenuto e sostenendo in particolare che la sottoscrizione apposta sulla comunicazione del decreto di accettazione delle dimissioni per &#8220;<em>presa visione</em>&#8221; non riguardasse il contenuto del predetto decreto ministeriale, ma solo la nota di comunicazione della sua avvenuta emissione.<br /> 7. Dopo un primo parere favorevole della Quarta Commissione del CSM e un successivo rinvio a questa da parte del <em>Plenum</em> del CSM per approfondimenti istruttori, la stessa Commissione chiedeva il 14 gennaio 2019 al Ministero &#8220;<em>[&#038;] precisazioni sulle modalità  con le quali il Ministero ha trasmesso il Decreto Ministeriale al Primo Presidente della Corte di Cassazione e come è stata perfezionata da parte della Presidenza della Corte di Cassazione la comunicazione del decreto ministeriale di accettazione delle dimissioni e di allegare copia della documentazione come comunicata alla Presidenza della Cassazione e al -OMISSIS-</em>&#8220;.<br /> 8. Con nota del 24 gennaio 2019 la detta Direzione ministeriale, riassunto l&#8217;<em>iter</em> sopra ricordato, confermava che il Segretario generale della Corte di cassazione aveva assicurato l&#8217;avvenuta comunicazione al -OMISSIS- della nota del 7 novembre 2018, allegando copia che riportava in calce l&#8217;avvenuta apposizione del timbro recante la dicitura &#8220;<em>per avvenuta consegna oggi 12 novembre 2018</em>&#8221; e la sottoscrizione per esteso dell&#8217;interessato.<br /> Con distinta nota il Segretario generale precisava anche che &#8220;<em>[&#038;] Il personale in servizio presso questo ufficio, in ragione del tempo trascorso non rammenta se il 12 novembre 2018 al -OMISSIS- è stata consegnata la sola nota di trasmissione del Ministero della giustizia, sulla quale il medesimo ha vergato la sua firma per ricevuta, o, come è presumibile in ragione della presenza nella cartellina di due soli fogli e della costante prassi seguita dall&#8217;ufficio, anche il decreto del ministero. Comunque, per completezza si allega (all. 1) alla presente la stampa della email pervenuta all&#8217;account dell&#8217;ufficio sesr.divi.cassazione@siustizia.it e trasmessa da quello in uso al -OMISSIS-, alle 8.19 del 13 novembre 2018 dalla quale parrebbe evincersi che al -OMISSIS- nell&#8217;occasione del 12 novembre 2018 è stata consegnata anche una copia del decreto ministeriale in argomento [&#038;]</em>&#8220;.<br /> 9. La Quarta Commissione del CSM, all&#8217;esito del supplemento istruttorio, reputava tardiva e quindi non accoglibile la richiesta di revoca delle dimissioni; ilÂ <em>Plenum</em> del CSM, dopo aver accordato la partecipazione procedimentale all&#8217;interessato, il 15 marzo 2019 deliberava il rigetto dell&#8217;istanza di revoca delle dimissioni.<br /> 10. L&#8217;interessato ha impugnato tali atti pregiudizievoli innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio deducendone l&#8217;illegittimità  per: 1) &#8220;<em>Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 124 d.p.r. n. 3/1957 in combinato disposto con la Circolare del CSM n. P -20758/2010 alla luce delle previsioni degli artt. 2 e 21 bis della legge 241/90. Violazione e falsa applicazione delle regole del giusto procedimento, in particolare delle regole della certezza e dell&#8217;evidenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per sotto il profilo del travisamento dei fatti ed erroneità  dei presupposti, difetto di istruttoria, perplessità  e contraddittorietà  della motivazione, disparità  di trattamento e ingiustizia manifesta&#8221;</em>; 2)Â <em>Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità  dei presupposti, difetto di istruttoria, perplessità  e contraddittorietà  della motivazione, disparità  di trattamento ed ingiustizia manifesta</em>.<br /> In sintesi, a suo avviso, la complessa fattispecie delle dimissioni degli appartenenti all&#8217;ordine giudiziario (<em>ex</em> art. 124 del d.P.R. n. 3 del 1957 e circolare del CSM P-20758/2010), che si conclude con la comunicazione all&#8217;interessato del decreto di accettazione delle missioni, comunicazione che segna anche il momento fino al quale è ammissibile la revoca delle dimissioni stesse, non si sarebbe giammai perfezionata nei suoi confronti per non essergli stato comunicato e consegnato il decreto di accettazione delle sue dimissioni, a tanto non potendo supplire la mera comunicazione dell&#8217;avvenuta emanazione del decreto e della sua trasmissione (trattandosi peraltro di una comunicazione neppure a lui direttamente indirizzata, bensì¬ al Primo Presidente della Corte di Cassazione); nè prova dell&#8217;avvenuta consegna del decreto avrebbe potuto trarsi dalla comunicazione &#8220;via mail&#8221; che egli stesso aveva inviato il 14 novembre 2018 giacchè, come aveva peraltro sottolineato in sede di contraddittorio procedimentale, la stessa conteneva nient&#8217;altro che semplici affermazioni generiche, determinate dalla concitazione e dall&#8217;agitazione emotive di quei giorni, così¬ che la dichiarazione di scienza (di avvenuta consegna) in essa indicata era da intendersi riferita solo alla nota e non anche al decreto di accettazione delle dimissione, di cui attendeva comunicazione separata e diretta.<br /> 11. L&#8217;adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza del Ministero della giustizia ed il CSM, ha respinto il ricorso, rilevando per un verso la tardività  (dovendo farsi decorrere il relativo termine di decadenza perlomeno dalle date in cui l&#8217;interessato aveva manifestato la sua intenzione di procedere alla revoca delle dimissioni, di cui alle &#8220;e-mail&#8221; del 13 novembre 2018) e per altro verso nel merito l&#8217;infondatezza, essendo verosimile &#8211; anche alla luce della prassi amministrativa &#8211; che la sottoscrizione &#8220;<em>per avvenuta consegna</em>&#8221; in data 12 novembre della nota in questione, che faceva esplicito riferimento al d.m. &#8220;<em>in allegato</em>&#8220;, si riferisse tanto all&#8217;allegato che alla nota.<br /> 12. Avverso tale decisione il -OMISSIS- ha interposto appello, chiedendone la riforma alla stregua dei seguenti motivi di gravame:<br /> 1)Â <em>In merito alla presunta tardività  del ricorso cui allude la sentenza gravata. Error in iudicando</em>.<br /> 2)Â <em>Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 124 d.P.R. n. 3/1957 in combinato disposto con la Circolare del CSM n. P-20758/2010 alla luce delle previsioni degli artt. 2 e 21 bis della legge 241/90. Violazione e falsa applicazione delle regole del giusto procedimento, in particolare delle regole della certezza e dell&#8217;evidenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti ed erroneità  dei presupposti, difetto di istruttoria, perplessità  e contraddittorietà  della motivazione, disparità  di trattamento e ingiustizia manifesta</em>.<br /> 3)Â <em>Error in iudicando ed error in procedendo: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e dell&#8217;art. 64, comma 2, C.p.a</em>.<br /> 13. Costituitisi in giudizio, il Ministero della giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura hanno eccepito l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello, chiedendone il rigetto.<br /> 14. Le parti hanno precisato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive ed all&#8217;udienza pubblica del 30 luglio 2020, dopo la discussione svoltasi da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 15. L&#8217;infondatezza nel merito dell&#8217;appello, segnatamente del secondo e del terzo motivo, esime la Sezione dall&#8217;esaminare il primo motivo di gravame con cui è stata contestata la declaratoria di tardività  del ricorso.<br /> 16. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, con il quale l&#8217;appellante ha sostanzialmente ribadito le censure di illegittimità  dei provvedimenti impugnati a suo avviso erroneamente respinte dal primo giudice, possono essere trattati congiuntamente: essi sono infondati.<br /> 16.1. La tesi dell&#8217;appellante è che non si sarebbe perfezionata la complessa fattispecie delle sue dimissioni dall&#8217;ordine giudiziario <em>ex</em> art. 124 d.P.R. n. 3 del 1957, essendo le stesse state validamente revocate prima della rituale comunicazione/notifica del decreto ministeriale della loro accettazione.<br /> Sul presupposto infatti che il suddetto decreto ministeriale sia un atto recettizio, l&#8217;appellante invoca il principio generale di cui all&#8217;art. 1334 Cod. civ. per effetto del quale la sua efficacia &#8211; e con essa il definitivo perfezionamento del procedimento avviato con l&#8217;atto di dimissioni &#8211; sarebbe stata necessariamente subordinata alla sua effettiva conoscenza e quindi alla sua diretta comunicazione nei suoi confronti (momento sino al quale le dimissioni avrebbero potuto essere revocate).<br /> Sennonchè, come peraltro provato con l&#8217;apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà <em>ex</em> art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000 (il cui valore probatorio sarebbe stato inopinatamente disconosciuto dal tribunale), egli non avrebbe mai ricevuto tale notifica o anche solo la formale comunicazione del predetto decreto ministeriale di approvazione, ma solo la notizia della sua trasmissione con apposita nota (peraltro neppure indirizzata a lui, bensì¬ al Primo Presidente della Corte di cassazione): il che troverebbe conferma nella dichiarazione dal Segretario generale del Ministero della giustizia, secondo cui &#8220;<em>il personale in servizio in ragione del tempo trascorso non rammenta se il 12 novembre 2018 al -OMISSIS- sia stata consegnata la sola Nota di trasmissione del Ministero della Giustizia o, come presumibile, anche il decreto del Ministero</em>&#8220;.<br /> A smentire tale ricostruzione non sarebbe rilevante e decisivo quanto da egli stesso dichiarato nella <em>mail</em> del 13 novembre 2018 (inviata all&#8217;indirizzo istituzionale di posta elettronica <em>segr.divi.cassazione@giustizia.it</em>) di aver &#8220;<em>preso visione del decreto ministeriale</em>&#8221; il giorno precedente, in quanto <em>&#8220;[&#038;] il riferimento alla presa visione del D.M. contenuto nella e-mail era frutto della concitazione e dell&#8217;agitazione dovuta alla delicatezza del momento poichè, in realtà , il mittente intendeva riferirsi unicamente alla nota ministeriale del Ministero di accettazione delle dimissioni</em>&#8221; (così¬ a pag. 9 del ricorso introduttivo), tanto pìù che nel predetto messaggio e-mail sarebbe rimasto &#8220;<em>incerto lo stesso preciso oggetto del decreto ministeriale cui genericamente ha fatto riferimento nella sua e-mail il -OMISSIS-. Ãˆ invece pìù che ragionevole e logico ritenere che tale presa visione del decreto ministeriale non avrebbe potuto che riferirsi che alla nota ministeriale con la quale il 7 novembre 2018 si era comunicato al Primo Presidente della Cassazione l&#8217;avvenuta accettazione delle dimissioni</em>&#8220;.<br /> In definitiva, non avendo l&#8217;amministrazione data prova, certa ed inconfutabile, dell&#8217;avvenuta notifica/consegna del provvedimento di accettazione delle sue dimissioni, avrebbe dovuto ritenersi pìù verosimile che la notifica/consegna aveva riguardato solo la nota di comunicazione dell&#8217;emanato decreto, che non sarebbe stato allegato alla stessa.<br /> 16.2. Ciò posto, si osserva che, diversamente da quanto prospettato dall&#8217;appellante, la questione in esame non può essere risolta sulla base di un mero giudizio di verosimiglianza dei fatti accaduti e cioè se sia maggiormente verosimile la ricostruzione dell&#8217;appellante o quella delle amministrazioni appellate, dovendo invece farsi applicazioni dei principi generali processuali in tema di prova sulla base dei fatti risultanti documentalmente.<br /> 16.2.1. E&#8217; innanzitutto pacifico e documentalmente provato, in punto di fatto, che:<br /> &#8211; con nota del 7 dicembre 2018, prot. 191297, l&#8217;Ufficio Primo della Direzione generale del magistrati del Dipartimento dell&#8217;organizzazione generale del personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia comunicava al Primo Presidente della Corte di Cassazione che con l&#8217;allegato D.M. 5 novembre 2018 erano state accettate le dimissioni del consigliere -OMISSIS-, pregano di darne comunicazione all&#8217;interessato;<br /> &#8211; in calce a tale nota vi è firma autografa dell&#8217;interessato &#8220;per avvenuta consegna oggi 12 novembre 2018&#8221;;<br /> &#8211; il giorno 13 novembre 2028 il -OMISSIS- inviava una comunicazione ad una funzionaria della Segreteria della Prima Divisione della Corte di Cassazione affermando tra l&#8217;altro &#8220;<em>[&#038;] ho preso visione del Decreto Ministeriale e vorrei chiedere la revoca delle dimissioni. Spero tanto che sia ancora possibile [&#038;]</em>&#8220;; &#8211; il successivo 7 dicembre 2018 poi l&#8217;interessato, con istanza alla Quarta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, revocava le proprie dimissioni, sostenendo che non si era completata la relativa fattispecie, in quanto non vi era stata effettiva presa visione del decreto del 5 novembre 2018, allegato alla nota del 7 novembre 2018, decreto non visionato, nè offerto in visione.<br /> 16.2.2. Poichè non è stato mai smentito o anche solo messo in dubbio che effettivamente alla predetta nota del 7 dicembre 2018 fosse allegato il decreto del 5 novembre 2018 di accettazione delle dimissioni del -OMISSIS- (quest&#8217;ultimo infatti sostiene soltanto di non averne preso visione anche perchè non gli sarebbe mai stato offerto in visione), il contenuto della sua comunicazione del 13 novembre 2018, in cui afferma di aver preso visione del Decreto Ministeriale, manifesta per la prima volta l&#8217;intenzione di revocare le dimissioni ed auspica che ciò sia ancora possibile, soprattutto se correlata con la firma &#8220;per avvenuta consegna&#8221; (del 12 novembre 2018) in calce alla nota del 5 novembre 2019, integra gli estremi della confessione stragiudiziale, recando fatti a sè sfavorevoli e favorevoli all&#8217;altra parte (nel caso di specie l&#8217;amministrazione).<br /> Della confessione infatti sussistono sia l&#8217;elemento soggettivo, inteso quale consapevolezza e volontà  di ammettere e riconoscere la verità  di un fatto a sè sfavorevole e favorevole alla controparte (il che ne caso di specie emerge in modo inequivocabile dall&#8217;auspicio che la revoca delle sue dimissioni, ormai accettate, sia ancora possibile),sia l&#8217;elemento oggettivo, che si ha qualora dall&#8217;ammissione del fatto obiettivo, che forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto (nel caso specifico la presa visione del decreto ministeriale), derivi un concreto pregiudizio dell&#8217;interesse del dichiarante e un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass. Civ., SS.UU., 25 marzo 2013, n. 7381).<br /> Tale dichiarazione vincola il giudice quanto alla verità  dei fatti affermati, poichè &#8211; ai sensi del combinato disposto degli artt. 2735 comma primo, e 2733, comma secondo cod. civ. &#8211; &#8220;<em>forma piena prova contro colui che l&#8217;ha fatta</em>&#8220;, vertendosi in materia di diritti disponibili del dichiarante, potendo sul punto aggiungersi per completezza che l&#8217;elemento soggettivo della confessione si configura come mera volontà  e consapevolezza di riconoscere la verità  del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all&#8217;altra parte, senza che sia necessaria l&#8217;ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possano derivare (Cass. Sez. lav., 9 aprile 2013, n. 8611).<br /> 16.2.3. L&#8217;appellante &#8211; a confutazione delle conseguenze del contenuto della confessione stragiudiziale o comunque a sminuirne o a sterilizzarne gli effetti- ha sostenuto tuttavia che quella dichiarazione (confessoria) sarebbe stata erronea, perchè egli avrebbe inteso in realtà  riferire l'&#8221;avvenuta consegna&#8221; alla sola nota di trasmissione del decreto (e non a quest&#8217;ultimo) e ha inteso provato ciò con una dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà , <em>ex</em> art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000 (del seguente tenore: &#8220;<em>Il sottoscritto [&#038;] dichiara che il D.M. Giustizia 5 novembre 2018, con cui sono state accettate le mie dimissioni da Consigliere della Corte di Cassazione, non mi è stato mai effettivamente notificato o comunque consegnato in allegato alla nota del Ministero della Giustizia, nota (senza numero di protocollo) consegnatami il successivo 12 novembre 2018</em>&#8220;).<br /> L&#8217;assunto non è meritevole di favorevole considerazione.<br /> 16.2.3.1. Sotto un primo profilo, a voler qualificare la predetta precisazione dell&#8217;appellante come revoca della confessione, è da rilevare che questa è ammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 2732 cod. civ. se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.<br /> Sennonchè non vi è alcun elemento che possa far ritenere che la dichiarazione confessoria sia stata determinata da violenza (fisica e tanto meno psichica), nè d&#8217;altra parte è stata fornita alcuna prova dell&#8217;errore di fatto in cui sarebbe incorso l&#8217;appellante; nè quella dichiarazione/precisazione può valere ad invertire l&#8217;onere della prova, esonerando il dichiarante e traslandolo sull&#8217;amministrazione.<br /> Al riguardo è stato pìù volte ribadito che ai fini della revoca della confessione per errore di fatto è necessario dimostrare non solo la inesistenza del fatto confessato, ma anche che al momento della confessione il confidente versava in errore, provando quelle circostanza che lo avevano indotto all&#8217;erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero (Cass. Civ., sez. I, 12 maggio 2016, n. 9777), con la conseguenza che è irrilevante che il confitente deduca prova per testimoni limitatamente alla rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l&#8217;onere di dimostrare anche l&#8217;errore di fatto o la violenza inficiante la dichiarazione confessoria (Cass. Civ., sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26985).<br /> 16.2.3.2. Ad identiche conclusioni si giunge anche a voler considerare che la ulteriore dichiarazione/precisazione dell&#8217;appellante quale dichiarazione aggiunta ai sensi dell&#8217;art. 2734 cod. civ., giacchè, in questa ipotesi, solo la mancata contestazione della controparte esonera il dichiarante dal provare i fatti aggiunti, laddove nel caso di contestazione della controparte (qual è sostanzialmente l&#8217;ipotesi di cui si controverte) il confitente ha l&#8217;onere di provarli (nel caso di specie l&#8217;asserito errore di fatto, di cui tuttavia &#8211; come rilevato nel paragrafo precedente &#8211; non è stata fornita alcuna prova, neppure indiziaria), restando affidato a giudice, in difetto di tale prova, l&#8217;apprezzamento dell&#8217;efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse (Cass. Civ., sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1530; 5 novembre 2013, n. 24754).<br /> 16.2.3.3. Quanto alla pretesa prova dell&#8217;errore di fatto che sarebbe stata fornita con l&#8217;apposita dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà , di cui l&#8217;appellante ha lamentato l&#8217;omessa valutazione da parte del giudice di prime cure, va osservato, per un verso, che essa (<em>ex</em> art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000) è per definizione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà  e cioè ammissibile in quanto abbia per oggetto fatti di per sè notori, ossia pacifici e di dominio pubblico oppure palesi, come tali facilmente e sicuramente verificabili, ancorchè possa risultare oneroso o inutilmente complicato fornirne la prova, risolvendosi pertanto in una mera misura di semplificazione degli oneri probatori e non in un mezzo per conferire efficacia probatoria a dichiarazione che hanno ad oggetto fatti dei quali solo il dichiarante può essere a conoscenza assumere (Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2011, n. 4206; 3 agosto 2011, n. 4461); per altro verso essa, in quanto promanante da un parte del giudizio e come tale carente del requisito della terzietà , non può costituire una prova per il processo amministrativo, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale (tra le pìù recenti, Cons. Stato, II, 4 maggio 2020, n. 2838; 24 aprile 2020, n. 2615).<br /> D&#8217;altra parte se anche l&#8217;atto (pubblico) di notorietà  potrebbe tutt&#8217;al pìù assumere, rispetto al giudizio civile o amministrativo, un valore indiziario, ove a deporre siano soggetti non parti in causa, in quanto risolventesi in una dichiarazione scritta del terzo insinuata in atti di causa, nessun valore probatorio può invece riconoscersi alla &#8220;dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà &#8221; proveniente da una delle parti in causa e che attesti fatti a lei favorevoli (e sfavorevoli all&#8217;altra parte, nel caso di specie, all&#8217;amministrazione).<br /> Tale eventualità  contrasterebbe infatti con il principio di ordine pubblico processuale secondo cui la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, laddove solo la non contestazione o addirittura l&#8217;ammissione di controparte &#8211; ipotesi non integrate, nel caso di specie &#8211; potrebbero esonerare dall&#8217;<em>onus probandi </em>la parte (<em>ex multis</em>, Cass. civ. lav. 23 luglio 2010, n. 17358).<br /> Il che vale anche a sconfessare quanto dedotto dall&#8217;appellante, in particolare nel terzo motivo di gravame, con improprio e selettivo richiamo di un precedente giurisprudenziale di questo Consiglio, secondo cui qualsiasi presunta &#8220;<em>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà </em>&#8221; resa da un privato avrebbe, a priori, &#8220;<em>valore certificativo e probatorio nei confronti dell&#8217;amministrazione</em>&#8221; &#8211; finanche vincolante per quest&#8217;ultima &#8211; &#8220;<em>fino a contraria risultanza</em>&#8221; (che, sostiene l&#8217;appellante, non sarebbe dato evincere, nel caso di specie).<br /> In realtà , non solo nel detto precedente si faceva riferimento, nell&#8217;individuare &#8220;fatti e circostanze&#8221; suscettibili di comprova mediante dichiarazione sostitutiva, alle ipotesi effettivamente individuate dal legislatore, ossia &#8220;<em>«qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica», ai sensi dell&#8217;articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. 28-12-2000, n. 445</em>&#8221; (che nulla hanno che fare con l&#8217;oggetto dell&#8217;odierna vertenza), ma si precisava &#8211; leggendo l&#8217;inciso nella sua interezza &#8211; che &#8220;<em>la dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà  ha attitudine certificativa e probatoria fondata sull&#8217;istituto della presunzione semplice, cioè fino a contraria risultanza, nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei procedimenti amministrativi in cui la stessa viene inserita</em>&#8220;.<br /> 16.2.3.4. Per mera completezza è da aggiungere che l&#8217;appellante neppure ha fornito (giÃ  solo) un principio di prova in ordine all&#8217;effettiva sussistenza delle dichiarate circostanze di fatto che avrebbero fatto &#8220;da contorno&#8221; alla vicenda controversa, in qualche modo fornendo ulteriore giustificazione alla sua ulteriore dichiarazione/precisazione, con particolare riferimento alla asserita situazione di &#8220;concitazione e agitazione&#8221; in cui si sarebbe trovato e che avrebbero determinato la asseritamente erronea dichiarazione del 12 e del 13 novembre 2018 a mezzo e-mail: ciò tanto pìù che, stante la natura e gli effetti della confessione, è notoriamente irrilevante ogni indagine sullo stato soggettivo del confitente e sul fine perseguito nel renderla (Cass., sez. Lav., 30 settembre 2016, n. 19554).<br /> 17. Alla stregua delle considerazioni svolte l&#8217;appello va respinto.<br /> La particolarità  della vicenda esaminata giustifica peraltro l&#8217;integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite dell&#8217;attuale grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese del grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Saltelli, Presidente<br /> Valerio Perotti, Consigliere, Estensore<br /> Angela Rotondano, Consigliere<br /> Stefano Fantini, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</div>
<p> </p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2006 n.5222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-9-2006-n-5222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-9-2006-n-5222/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-9-2006-n-5222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2006 n.5222</a></p>
<p>Pres. Schinaia &#8211; Est. Polito R.Polini (Avv.ti P. Pasetto, S. Di Mattia) c/ Ministero dell’ Interno(Avv. Gen. Stato) sulla natura di beneficio contributivo del trasferimento economico in favore di soggetti danneggiati da attività estorsive, secondo la disciplina introdotta dalla legge 23.02.1999, n. 44 Concessioni e contributi – Trasferimento economico ex</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-9-2006-n-5222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2006 n.5222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia &#8211; Est. Polito<br /> R.Polini (Avv.ti P. Pasetto, S. Di Mattia) c/ Ministero dell’ Interno(Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura di beneficio contributivo del trasferimento economico in favore di soggetti danneggiati da attività estorsive, secondo la disciplina introdotta dalla legge 23.02.1999, n. 44</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessioni e contributi – Trasferimento economico ex l. 44/1999 in favore di soggetti danneggiati da attività estorsive – Natura – Beneficio contributivo di natura concessoria</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il trasferimento economico in favore di soggetti danneggiati da attività estorsive, secondo la disciplina introdotta dalla legge 23.02.1999, n. 44, è qualificato dall’art. 1 della legge predetta come “elargizione” di “una somma di danaro a ristoro del danno patrimoniale subito”. Ne consegue che si tratta di un beneficio contributivo, che riveste natura concessoria e che non implica la sostituzione dello Stato al soggetto passivo dell’obbligo risarcitorio per il danno derivante dalle fattispecie di reato contemplate della legge n. 44/1999, laddove, argomentando in senso contrario, ossia consentendo il ristoro anche del frutto dell’estorsione, la norma perderebbe ogni effetto disincentivante del fenomeno, favorendo l’acquiescenza ad esso in vista di un possibile indennizzo da parte dello Stato del danno subito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>POLINI Renata</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pasetto e Salvatore Di Mattia, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Confalonieri, n. 5;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero dell’Interno, Comitato di Solidarietà per le Vittime dell’Estorsione e dell’Usura</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R., per il Veneto, Sezione I^, n. 1075/2005 del 21.03.2005;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ Interno;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte istante a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 06 giugno 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi per le parti l’avvocato Di Mattia e l’ Avvocato dello Stato Tortora;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con decreto n. 1309 in data 10.06.2002 il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, a seguito dell’annullamento da parte del T.A.R. per il Veneto con sentenza n. 3805/01 di propria precedente determinazione negativa n. 107 del 17.04.2000, liquidava in favore della sig.ra POLINI Renata, quale elargizione ai sensi della legge n. 44/1999 a favore di soggetto danneggiato da attività estorsive, la somma di euro 254.234,69, (a conguaglio di quanto già corrisposto a titolo provvisionale per effetto di provvedimento cautelare della Sez. IV^ del Consiglio di Stato). Il “quantum” dell’erogazione era conforme ai criteri stabiliti nella delibera del Comitato di Solidarietà per le Vittime dell’Estorsione n. 856 dell’ 11.07.2001 e nel successivo decreto commissariale n. 856 del 12.09.2001.<br />
Avverso detto provvedimento e gli atti ad esso preordinati e connessi la sig.ra POLINI insorgeva avanti al T.A.R. per il Veneto denunziando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.<br />
Con sentenza n. 1075/2005 del 21.03.2005 il T.A.R. per il Vento, Sez. I^, respingeva il ricorso.<br />
Contro la decisione reiettiva la POLINI ha proposto atto di appello per i seguenti motivi:<br />
1). violazione della legge 23.02.1999, n. 44; del d.P.R. 16.08.1999, n. 455; dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere sotto il profilo della carente insufficiente, perplessa motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza;<br />
2). Violazione della legge n. 44/1999 e dei principi in materia di quantificazione del danno patrimoniale mediante rivalutazione.<br />
In sede di note conclusive l’appellante ribadiva i motivi di impugnativa.<br />
Il Ministero dell’Interno si costituiva in resistenza senza far seguire una specifica trattazione ordine all’ oggetto del contendere.<br />
Con decisione interlocutoria n. 232/2006 del 26.01.2006 la Sezione disponeva di acquisire una dettagliata relazione &#8211; da predisporsi a cura dell’intimato Ministero dell’ Interno &#8211; sullo svolgimento del procedimento conclusosi con il decreto il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura n. 1309 in data 10.06.2002 allegando ogni utile documentazione e, segnatamente, le denunzie ed istanze prodotte dall’appellante sig.ra POLINI Renata inerenti all’esistenza di richieste estorsive in danno della sua persona e del relativo patrimonio.<br />
L’incombente istruttorio è stato assolto in data 06.05.2006.<br />
Con memoria depositata il 24.05.2005 l’appellante ha ribadito le proprie tesi difensive.<br />
All’udienza del 06.06.2006 i ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1). L’appello è infondato.</p>
<p>2). Occorre in primo luogo premettere che il trasferimento economico in favore di soggetti danneggiati da attività estorsive, secondo la disciplina introdotta dalla legge 23.02.1999, n. 44, è qualificato dall’art. 1 della legge predetta come “<i>elargizione</i>” di “<i>una somma di danaro a ristoro del danno patrimoniale subito</i>”. Si tratta quindi di un beneficio contributivo, che riveste natura concessoria e che non implica la sostituzione dello Stato al soggetto passivo dell’obbligo risarcitorio per il danno derivante dalla fattispecie di reato contemplate della legge n. 44/1999 ed interviene nei limiti della dotazione del fondo di solidarietà previsto dall’art. 18 della legge medesima.<br />
2.1). L’art. 3 della legge n. 44/1999 collega la quantificazione dell’elargizione al “<i>danno a beni mobili o immobili</i>” ovvero derivante da “<i>lesioni personali</i>” o da “<i>mancato guadagno inerente all’attività esercitata</i>”. Il danno alla sfera patrimoniale o all’ integrità fisica deve legarsi per nesso di casualità a “<i>delitti commessi allo scopo di costringere ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti (lesivi) o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale</i>”.<br />
Il successivo art. 5 si occupa dei casi di “<i>acquiescenza alle richieste estorsive</i>”. La disposizione ribadisce che l’elargizione va concessa anche il relazione “<i>ai danni a beni mobili o immobili o alla persona</i>”, e però con il limite del loro verificarsi nei sei mesi antecedenti alla denunzia.<br />
Dal su riferito quadro normativo emerge che il Legislatore si è preoccupato di rendere indenne i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, ecc. dai danni alle cose ed alla persona derivanti da attività delittuose dirette ad ottenere l’adesione a richieste estorsive, e ciò a prevenzione e sradicamento del fenomeno, ma non dei corrispettivi dagli stessi erogati in adesione alla richiesta estorsiva. Ove invero si aderisse all’opposta tesi, e cioè di consentire il ristoro anche del frutto dell’estorsione, la norma perderebbe ogni effetto disincentivante del fenomeno favorendo l’acquiescenza ad esso in vista di un possibile indennizzo da parte dello Stato del danno subito.<br />
Quanto precede trova conferma nell’art. 5 della legge n. 44/1999. La norma disciplina con carattere di specialità le ipotesi di “<i>acquiescenza alle richieste estorsive</i>”. Come in precedenza accennato viene ivi ribadito che il contributo a titolo di elargizione assume a riferimento i “<i>danni a beni mobili o immobili o alla persona</i>”, che possono essere anche quelli verificatisi nei sei mesi precedenti alla denunzia del fatto estorsivo, ma la misura indennitaria non è affatto estesa ai corrispettivi e ad ogni altro trasferimento economico effettuato in vantaggio degli estorsori.<br />
2.2). Applicando i su riferiti principi la sentenza appellata &#8211; che ha riconosciuto infondata ogni ulteriore pretesa economica avanzata dall’odierna ricorrente a contestazione del decreto del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura n. 1309 in data 10.06.2002 che ha definitivamente determinato in complessivi euro 423.724,48 l’elargizione di cui alla legge n. 44/1999 – merita conferma in quanto:<br />
&#8211; correttamente il Commissario Straordinario ha escluso il titolo a percepire l’ulteriore somma di £. 270.729.930= trattandosi di esborso in adesione alle richieste estorsive non ristorabile ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 44/1999 in precedenza- dalla relazione del Prefetto di Verona si rileva che i gioielli di proprietà dell’appellante sig.ra POLINI furono consegnati ad uno degli autori dell’estorsione nell’ottobre 1991; è inoltre attestato che il mutuo con Mediovenezie Banca S.p.a., finalizza<br />
&#8211; correttamente l’ Organo commissariale ha escluso ogni quantificazione dell’elargizione per perdita di potenzialità economiche future per il mancato incremento dell’attività ambulatoriale in base a convenzione stipulata con la Regione Veneto, che si affe<br />
&#8211; non vengono sviluppate argomentazioni a contestazione del diniego di ristoro dei corrispettivi per spese legali che si assumono sostenute per opporsi agli estorsori e per difese in cause civile innescate dall’attività estorsive, che il Commissario Strao<br />
&#8211; ugualmente non è contestata la mancata elargizione di somme a compensazione della sanzione pecuniaria di £. 1.759.000= inflitta alla POLINI per emissione di assegni poi protestati, che è stata negata in base al giusto rilievo che il contributo di cui al<br />
<br />
3). Va disatteso il secondo mezzo di impugnativa con il quale si sostiene che il decreto n. 1309 del 10.06.2002 del Commissario Straordinario, nel disporre l’erogazione in favore della POLINI della residua somma in euro 254.234,69, ne ha ragguagliato il valore ad una stima compiuta un anno prima dal Comitato Tecnico e non ha quello attuale al momento della liquidazione.<br />
Osserva la Sezione che parere del Comitato Tecnico e provvedimento finale del Commissario Straordinario configurano una fattispecie procedimentale unitaria in cui il primo atto assolve funzione servente e preparatoria rispetto al provvedimento commissariale che, nel far propria la valutazione tecnico/discrezionale del Comitato, non deve modificarne il contenuto in relazione ai tempi stabiliti per il pagamento dell’elargizione. <br />
Stabilisce, infatti, l’ art. 15 della legge n. 44/1999 che “<i>l’elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni</i>”. Ciò è avvenuto nel caso di specie e poiché il menzionato art. 15 nulla prevede in ordine alla rivalutazione della somma quale stabilita nel provvedimento di concessione del contributo nessuna pretesa di rivalutazione del conguaglio finale può essere avanza dalla POLINI che risulta, inoltre, erogato entro ragionevole termine dalla data di pagamento del primo acconto.<br />
L’appello va quindi respinto.<br />
Le spese possono essere compensate fra le parti in assenza di specifica attività difensiva dell’Amministrazione convenuta.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Compensa fra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI^ &#8211; nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2006 con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Mario Egidio Schinaia,		Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe,			Consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti, 			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo,			Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito,			Consigliere relatore ed estensore																																																																																										</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.08/09/2006&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-9-2006-n-5222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2006 n.5222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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