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	<title>522 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>522 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.522</a></p>
<p>Pres. Taglienti, est. Scudeller Muccitellisrl (Avv. Manlio Formica) c. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Avv. Federico TItomanlio) nei confronti di Research Consorzio Stabile (Avv. Alfonso Celotto) e SIMAR Appalti srl (Avv. Nicola Marcone) sull&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione di un appalto di lavori 1. Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Taglienti, est. Scudeller<br /> Muccitellisrl (Avv. Manlio Formica) c. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Avv. Federico TItomanlio) nei confronti di Research Consorzio Stabile (Avv. Alfonso Celotto) e SIMAR Appalti srl (Avv. Nicola Marcone)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione di un appalto di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Contenuto dell’offerta economica &#8211; Mancata indicazione dei costi relativi ai rischi aziendali –Ammissione alla gara – Illegittimità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Orientamenti interpretativi dell’Adunanza Plenaria – Applicabilità nelle controversie relative a gare nelle quali si è già conclusa la fase delle offerte – Sussiste – Ipotesi – Interpretazione di norme sostanziali e non processuali.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Disposizione della lexspecialis – Obbligo di rendere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara – Nullità – Ragioni.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Diversità tra prezzo offerto e somma del computo metrico estimativo – Non determina irregolarità dell’offerta – Ragioni.</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Elaborato sulle soluzioni migliorative – Sottoscrizione del solo frontespizio – Non determina esclusione in mancanza di un’apposita previsione del bando.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un appalto di lavori deve ritenersi illegittima l’ammissione alla gara delle società che abbiano omesso di indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, anche in assenza di un’apposita previsione del bando, non potendo darsi luogo ad alcuna ipotesi di soccorso istruttorio. (1)</p>
<p>2. I principi affermati sul cd. rischio specifico dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2015 non implicano alcun mutamento di un indirizzo processualmente rilevante, ma determinano la composizione di un contrasto relativo all’interpretazione di norme sostanziali e che vanno applicate in base al contenuto ormai definito e vigente all’atto della soluzione della controversia nella quale dette norme rilevano. Tali principi, pertanto, possono acquisire rilevanza nelle controversie relative a gare nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita prima del pronunciamento dell’Adunanza Plenaria.</p>
<p>3. In un appalto di lavori deve ritenersi nulla la disposizione di gara che imponga alle concorrenti di rendere, a pena di esclusione, una dichiarazione di accettazione di tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, laddove tale dichiarazione si concretizza in un impegno non prescritto da particolari normative e avente ad oggetto obblighi non “significativi” quanto a consistenza e riferibilità dell’offerta.</p>
<p>4. Deve ritenersi infondato il motivo di ricorso volto a censurare l’irregolarità dell’offerta economica di un’impresa concorrente in ragione della diversità tra il prezzo offerto e calcolato sulla base del ribasso proposto e la somma di cui al computo metrico estimativo, atteso che il computo metrico non ha valore negoziale ed è unicamente destinato ad elencare le lavorazioni ed a sollecitare una maggiore accortezza nella formulazione dell’offerta.</p>
<p>5. Nel caso di un appalto di lavori deve ritenersi legittima la mancata esclusione di un’impresa il cui elaborato sulle soluzioni migliorative e sulle integrazioni tecniche sia firmato solo sul frontespizio, laddove il disciplinare di gara si limita a richiedere la sottoscrizione senza fissare un particolare ambito di apposizione della relativa firma.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 20/3/2015 n. 3</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 254 del 2015, proposto dalla MuccitelliSrl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Manlio Formica, con domicilio eletto presso Giacomo Avv. Mignano in Latina, alla Via G.B. Vico, n. 35; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Titomanlio, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Vasaturo in Latina, alla Via Ufente, n. 20; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Research Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso Gabriella Avv. Guglielmo in Latina, alla Via dei Cappuccini, n. 40;<br />
SIMAR Appalti S.r.l., in persona dell’amministratore unico, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Marcone, con domicilio eletto presso Antonio Avv. Baratta in Latina, alla Via Medaglie D’Oro, n. 8;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>degli atti relativi alla gara indetta dal Co.S.I.La.M. con bando del 9 gennaio 2015 per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza viabilità agglomerato industriale Cosilam”:<br />
&#8211; delibera di C.d.A. Co.S.I.La.M. n. 44 del 10 marzo 2015 recante l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva a Research Consorzio Stabile s.c. a r.l. e relativo avviso ex art. 79 comma 1 d. lgs. 163/2005;<br />
&#8211; Verbale di seduta pubblica n. 1 del 4 febbraio 2015 nella parte in cui, riservandosi di considerare l’ammissibilità di un soccorso istruttorio sul punto, non esclude SIMAR Appalti pur mancando la relativa offerta tecnica della “accettazione di tutti gli<br />
&#8211; Verbale di sedute riservate n. 6 del 7 febbraio 2015 e n. 7 del 9 febbraio 2015 nella parte in cui attribuisce all’offerta tecnica di Consorzio Research, anziché escluderla per violazione del divieto di varianti (Bando II. 5 pag. 2) o, in subordine, val<br />
&#8211; Verbale di sedute riservate n. 12 del 12 febbraio 2015 e n. 13 del 13 febbraio 2015, nella parte in cui attribuisce i punteggi all’offerta tecnica di SIMAR Appalti anziché escluderla per violazione del divieto di varianti (Bando II. 5 pag. 2) o, in subo<br />
&#8211; Verbale di seduta riservata n. 15 del 14 febbraio 2015 nella parte in cui attribuisce i coefficienti discrezionali alle offerte tecniche delle controinteressate anziché escluderle per violazione del divieto di varianti (Bando II. 5 pag. 2) o, in subordi<br />
&#8211; Verbale di seduta pubblica n. 16 del 16 febbraio 2015, nella parte in cui non esclude l’offerta del Consorzio Research e della Simar aggiudicando la gara al primo e ponendo l’altra al secondo posto della classifica;<br />
&#8211; Verbale di seduta riservata n. 17 del 26 febbraio 2015 che ha confermato la graduatoria di cui al verbale n. 16 del 16 febbraio 2015 anziché escludere il Consorzio Research e la SIMAR;<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara di sedute riservate nn. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 e 15 del 5, 6, 7, 10, 11 e 14 febbraio 2015;<br />
&#8211; della nota R.U.P. prot. n. 582 del 12 febbraio 2015 di ammissione a soccorso istruttorio SIMAR, la successiva acquisizione dell’integrazione operata dalla SIMAR agli atti di gara non conosciute e solo riferite nel verbale n. 16 del 16 febbraio 2015;<br />
&#8211; ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, conosciuto e non, incluso la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente al subentro nel rapporto anche per il risarcimento in forma specif</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />
Viste le costituzioni in giudizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.), di Research Consorzio Stabile s.c. a r.l. e di SIMAR Appalti S.r.l.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1 Con il ricorso in epigrafe indicato la Muccitelli S.r.l. impugna tutti gli atti relativi alla gara indetta dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.) per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza viabilità agglomerato industriale”.<br />
2 Con decreto presidenziale n. 92 in data 29 aprile 2015, è stata accolta l’istanza di tutela cautelare anticipata.<br />
3 Con atto depositato il 4 maggio 2015, si è costituito il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.) che ha eccepito il difetto di giurisdizione quindi opposto l’infondatezza del ricorso.<br />
4 Con atto depositato il 7 maggio 2015, si è costituito Research Consorzio Stabile s.c. a r.l. che ha argomentato l’infondatezza della domanda.<br />
5 Con atto depositato in data 28 maggio 2015, si è costituita la SIMAR Appalti S.r.l. che ha dedotto l’infondatezza della domanda.<br />
6 Le parti hanno prodotto memorie e repliche.<br />
7 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.<br />
8 Il Collegio è chiamato innanzitutto a delibare l’eccezione di giurisdizione sollevata dal resistente, fondata sull’addotta natura di ente pubblico economico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.). L’eccezione, che al pari dei motivi va definita ex articolo 120, comma 10, del c.p.a. con motivazione sintetica, è infondata. Sul punto è sufficiente richiamare gli articoli 7, comma 2 e 133, comma 1, lettera e) punto 1) del c.p.a. quindi che non può dubitarsi, sì come certificato anche dagli atti di gara, del fatto che il Co.S.I.La.M. costituisca una pubblica amministrazione tenuta “al rispetto dei principi del procedimento amministrativo” ed “all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale” relativamente ad una fattispecie ascritta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
9 Con il primo motivo, intestato alla violazione di legge (artt. 26, comma 6, d. lgs. 81/2008 e 86, comma 3 &#8211; bis, 87, comma 4, 74, comma 2 e 46, comma 1 &#8211; bis d. lgs. 163/2006) la ricorrente argomenta che la prima (Research Consorzio Stabile s.c. a r.l.) e la seconda classificata (SIMAR Appalti S.r.l.) andavano escluse per non aver indicato i costi relativi ai rischi aziendali. Il resistente ha opposto l’infondatezza richiamando la recente decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato 1798/2015. Il Consorzio Stabile s.c. a r.l. Research ha dedotto invece che tale costo era desumibile dall’offerta economica e che per la sua quantificazione rileverebbero le voci attinte dal tariffario regionale che inserisce i costi aziendali di sicurezza nel 15 % delle spese generali aggiunte ad ogni voce di prezzo. La SIMAR Appalti S.r.l. ha argomentato che le norme di gara non ne richiedevano l’indicazione, il che precluderebbe l’esclusione rispetto ad un obbligo comunque non fissato per l’affidamento di lavori, rilevante quindi solo in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta; ha infine evidenziato che il repentino mutamento giurisprudenziale sul tema non potrebbe condurre all’esclusione il che implicherebbe il doveroso soccorso istruttorio. Il motivo è fondato e va accolto alla luce delle indicazioni che si traggono dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 marzo 2015, n. 3 per la quale, “ Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura, anche se non prevista dal bando di gara; la mancata indicazione non è sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.”. Quanto alle tesi esposte dal resistente e dalle controinteressate, si osserva che: &#8211; l’adesione al detto orientamento si giustifica in ragione della funzione nomofilattica (articolo 99 del c.p.a.) assegnata all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della significativa rilevanza delle decisioni che affermano un particolare principio di diritto con riguardo ad una specifica questione; &#8211; gli argomenti proposti si situano comunque tra quelli già esaminati in quella sede; &#8211; rileva in ogni caso l’esigenza di una sollecita definizione preordinata all’effettività della tutela, il che non consente di accedere alle conclusioni rassegnate nel precedente (Consiglio di Stato VI, 9 aprile 2015, n. 1798) menzionato al quale peraltro se ne oppone uno più recente (Consiglio di Stato III, 15 giugno 2015, n. 1798); &#8211; avendo anche riguardo al recente deferimento (Consiglio di Stato IV, ord. 3 giugno 2015, n. 2707) della questione sulla rilevanza della decisione per le gare “nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al ridetto pronunciamento”, i principi affermati sul cd. rischio specifico non implicano alcun mutamento di un indirizzo processualmente rilevante, ma la composizione di un contrasto relativo all’interpretazione di norme sostanziali e che vanno applicate in base al contenuto ormai definito e vigente all’atto della soluzione della controversia nella quale dette norme rilevano; &#8211; infine, non è utile il richiamo alla composizione delle voci del tariffario regionale e ciò perché, come anche evidenziato dalla citata decisione, ogni concorrente deve specificamente indicare nell’offerta economica, oltre ai costi di sicurezza da interferenze, quelli interni determinandoli con riguardo alla particolare organizzazione aziendale ed al tipo di proposta avanzata.<br />
10 Con il secondo motivo, di violazione degli artt. 46, comma 1 &#8211; bis e ter, 38, comma 2 &#8211; bis del d. lgs. 163/2006, la ricorrente deduce che SIMAR Appalti S.r.l. (seconda classificata) andava estromessa stante la mancanza delle dichiarazioni, sanzionata con l’esclusione appunto, la prima, di “accettazione di tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara di cui deve dichiarare di aver preso esatta e completa visione”, la seconda, relativa agli oneri di sicurezza aziendale; detta omissione avrebbe poi impedito il soccorso istruttorio di cui al novellato articolo 38, comma 2 &#8211; bis e rendeva comunque irrilevante l’inserimento nell’offerta economica della prima dichiarazione. Il resistente ha opposto che dagli atti e dichiarazioni emergerebbe in ogni caso, la volontà di assumere tutte le obbligazioni; SIMAR ha invece richiamato la sufficienza dell’inserimento della prima dichiarazione in una sola delle due buste, la legittimità del soccorso e la correttezza dell’approccio del seggio di gara sulla regolarizzazione non potendovi esser, nel caso, confusione alcuna tra il contenuto della dichiarazione e l’offerta tecnica di cui non può sicuramente predicarsi l’assenza. Il motivo è fondato solo in parte. Ed, infatti, con riguardo al tema degli oneri di sicurezza aziendale è sufficiente richiamare le superiori indicazioni, dal che deriva l’illegittimità della mancata esclusione di SIMAR stante l’assenza di un’indicazione relativa ad elemento fondamentale dell’offerta. Lo stesso è a dirsi per detto aspetto ove anche riferito all’illegittimità della nota del r.u.p. prot. n. 582 del 12 febbraio 2015. Ed, infatti, l’articolo 38, comma 2 &#8211; bis del d. lgs. n. 163 del 2006 richiama le deficienze “degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2”, quindi riconduce l’operatività del soccorso istruttorio a vicende correlate ai requisiti generali dei partecipanti e/o “anche dei soggetti terzi” (articolo 46, comma 1 &#8211; ter); il tutto, con riguardo ad un ambito particolare (dichiarazioni sostitutive) ed al contenuto (elementi) ad esso assegnato, al quale resta tuttavia estranea la mancata, specifica indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, vale a dire di un adempimento che si colloca sul versante della consistenza dell’offerta economica e giustifica, anche ex articolo 46, comma 1 &#8211; bis d. lgs. citato, l’esclusione. Lo stesso esito non può rassegnarsi, infine, per il profilo appuntato sulla mancanza della dichiarazione di “accettazione di tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara”. Ed, infatti, il soccorso istruttorio come delineato in via generale, presuppone un adempimento imposto da una norma rilevante, il che non può affermarsi nella fattispecie perché la dichiarazione mancante e sanzionata con l’esclusione, richiede la formalizzazione di un impegno innanzitutto non prescritto da particolari normative e poi avente ad oggetto obblighi non significativi quanto a consistenza e riferibilità dell’offerta; da tanto allora deriva, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la nullità della disposizione di gara e l’insussistenza del presupposto da sanzionare quindi l’infondatezza del profilo di censura in esame.<br />
11 Con il terzo motivo di violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, si argomenta l’esclusione del primo classificato per irregolarità concernente l’offerta economica, costituita dalla diversità tra il prezzo offerto e calcolato sulla base del ribasso proposto (7 %) e la somma di cui al computo metrico estimativo. Il resistente ha osservato che il ribasso andava calcolato sul prezzo a base di gara e che il computo metrico estimativo servirebbe solo a garantire l’amministrazione sulle quantità e sulle lavorazioni. Per il controinteressato invece: &#8211; il bando non reca nessuna indicazione sulla coincidenza tra ammontare dell’offerta e totale del computo metrico estimativo; &#8211; dagli articoli 118 e 119 del regolamento di esecuzione al codice dei contratti emerge poi che quest’ultimo non avrebbe valore negoziale, perché unicamente destinato ad elencare le lavorazioni ed a sollecitare una maggiore accortezza nella formulazione dell’offerta. Il motivo è infondato. Per il disciplinare di gara, nella busta “B” &#8211; offerta economica, va inserita: &#8211; una dichiarazione contenente le indicazioni di prezzo offerto al netto degli oneri del costo della sicurezza non soggetti a ribasso; &#8211; il computo metrico estimativo completo in tutte le sue parti ed in base al quale è determinato il prezzo offerto. La riprodotta normativa depone, innanzitutto, per l’infondatezza della tesi del ricorrente, mancando un’espressa indicazione sulla richiesta, a pena di esclusione, identità dei valori economici di cui ai citati documenti. Testualmente poi la proposta sul corrispettivo richiesto, da indicare “sia come prezzo offerto che come ribasso percentuale, sia in cifre che in lettere” è riferita dal disciplinare alla “dichiarazione”, costituendo invece il “computo metrico estimativo” l’elemento di riferimento (“in base al quale”) non l’ambito di determinazione del prezzo offerto. Il che depone a favore delle obiezioni mosse dal controinteressato, fondate sostanzialmente sugli articoli 53, comma 4, del d. lgs. 163/2006 e 118 del d.P.R. 207/2010, relative alla natura non negoziale del computo metrico estimativo ed all’esclusiva rilevanza del contenuto della “dichiarazione”.<br />
12 Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la mancata esclusione di SIMAR Appalti S.r.l. (seconda classificata) per violazione delle formalità poste dal disciplinare per la presentazione delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche. La sottoscrizione del solo frontespizio avrebbe imposto l’estromissione perché costituente modalità non in grado di garantire l’impegnatività e la certezza dell’offerta, profili da ritenersi assicurati unicamente dalla sottoscrizione in calce di tutti i documenti e degli elaborati. Il resistente e la controinteressata hanno richiamato la sufficienza della modalità adottata. Il punto V.8 del disciplinare, dopo aver previsto l’inserimento nella busta “C” dell’offerta tecnica e della documentazione a supporto “delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte”, “precisa infine che tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico organizzativa a pena di esclusione dell’offerta, devono esser sottoscritti dal rappresentante legale dell’impresa partecipante.”. La documentazione esibita a sostegno del motivo reca, in unico ambito, il logo della controinteressata seguito dall’indicazione del nominativo dell’amministratore unico quindi il timbro e la sottoscrizione sul frontespizio. Ciò detto il motivo è infondato. Lo stesso innanzitutto non trova corrispondenza nella norma del disciplinare di gara la quale, come visto, richiede la sottoscrizione senza fissare un particolare ambito di apposizione. La disposizione poi va applicata con prevalenza da accordare al dato letterale stante la previsione di una sanzione che, tuttavia, non interessa la modalità richiamata dalla ricorrente. Infine, la scelta di una tale modalità non può dirsi comunque inidonea a garantire l’amministrazione quanto al vincolo della proposta sì come riferibile al singolo documento e/o elaborato in ogni caso riscontrato, come previsto per legge, in seduta pubblica e siglato da ciascun commissario.<br />
13 Infine si lamenta la violazione del disciplinare perché la gara, relativa all’affidamento su progetto esecutivo predisposto dal Co.S.I.La.M., ammetteva solo migliorie non varianti progettuali invece proposte ed interessanti l’impianto di sollevamento e la palificazione; il che avrebbe implicato l’esclusione o l’assegnazione di punteggi uguali a zero. Il motivo infondato. Ed, infatti, il riscontro tra l’elaborato del progetto esecutivo (EG.14) e quello delle controinteressate, esclude la fondatezza dell’assunto in esame perché dette proposte non “variano” ma “migliorano” essendo rimasti inalterati i caratteri essenziali della prestazione richiesta; esse, quindi, non veicolano una soluzione complessivamente diversa ed alternativa rispetto al progetto esecutivo.<br />
14 Il ricorso va quindi accolto; non si deve invece provvedere sulla richiesta relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto perché non ancora stipulato nel mentre, sul versante risarcitorio, rileva la riparazione in forma specifica comunque assicurata dalla caducazione degli atti impugnati.<br />
15 Le spese seguono la soccombenza per l’ammontare di cui in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto in motivazione esposto e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.<br />
Condanna il resistente e le controinteressate, in solido ed in misura uguale, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 6.000,00 (seimila,00) oltre accessori di legge.<br />
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />
Carlo Taglienti, Presidente<br />
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore<br />
Roberto Maria Bucchi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/07/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2008 n.522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-5-2008-n-522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-5-2008-n-522/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-5-2008-n-522/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2008 n.522</a></p>
<p>Guido Romano – Presidente, Vincenzo Lopilato – Estensore. Picarelli (avv. V. Ferrari) c. Azienda Ospedaliera di Cosenza (avv. P. Siciliano). sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 37, l. n. 1034 del 1971, in relazione all&#8217;impossibilità di esperire il ricorso per l&#8217;ottemperanza del verbale di conciliazione ex art.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-19-5-2008-n-522/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2008 n.522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guido Romano – Presidente, Vincenzo Lopilato – Estensore.<br /> Picarelli (avv. V. Ferrari) c. Azienda Ospedaliera di Cosenza (avv. P. Siciliano).</span></p>
<hr />
<p>sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 37, l. n. 1034 del 1971, in relazione all&#8217;impossibilità di esperire il ricorso per l&#8217;ottemperanza del verbale di conciliazione ex art. 66, d.lg. n. 165 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Collegio di conciliazione ex art.66, d.lg. n.165 del 2001 – Verbale di conciliazione – Condanna della p.a. – Giudizio di ottemperanza – Ricorso – E’ inammissibile.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Collegio di conciliazione ex art.66, d.lg. n.165 del 2001 – Verbale di conciliazione – Giudizio di ottemperanza – Ricorso del privato – Impossibilità – Art.37, l. n. 1034 del 1971 – Questione di legittimità costituzionale – E’ manifestamente infondata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile il ricorso in sede di giudizio di ottemperanza al fine di ottenere la condanna della p.a. ad ottemperare a quanto contenuto nel verbale di conciliazione redatto dinanzi al Collegio di conciliazione costituitosi ex art. 66, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165.<br />
2. E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 111, cost, la questione di legittimità costituzionale dell’art.37, l. 6 dicembre 1971 n.1034, riguardo all’impossibilità per il privato di ricorrere al giudice amministrativo in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del contenuto dei verbali di conciliazione ex art.66, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 37, l. n. 1034 del 1971, in relazione all&#8217;impossibilità di esperire il ricorso per l&#8217;ottemperanza del verbale di conciliazione ex art. 66, d.lg. n. 165 del 2001</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.522 REG.DEC.<br />
N.141/08 REG.RIC.<br />
ANNO 2008</p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria<br />
Sezione seconda</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Guido Romano, Presidente; Pierina Biancofiore, Consigliere; Vincenzo Lopilato, Referendario est.</p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 141 del 2008, proposto da<br />
<b>Claudio Picarelli</b>, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, con domicilio eletto in Catanzaro, via A. Turco, 71, presso lo studio dell’avv. Garofolo</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda ospedaliera di Cosenza</b>, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Siciliano, domiciliata presso la Segreteria di questa Sezione, in difetto di rituale elezione di domicilio in Catanzaro</p>
<p>per l’ottemperanza <br />
al verbale di conciliazione del 5 marzo 2007 (rep. n. 570/06), redatto dinanzi al Collegio di conciliazione costituitosi ex art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001, presso la Direzione provinciale del Lavoro di Cosenza.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa.<br />
Relatore alla camera di consiglio del 10 aprile 2008 il dott. Vincenzo Lopilato.</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>1.— Con ricorso regolarmente notificato e depositato il dott. Claudio Picarelli, dirigente medico dipendente dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, ha chiesto che Azienda Ospedaliera di Cosenza ottemperi al verbale di conciliazione del 5 marzo 2007 (rep. n. 570/06), redatto dinanzi al Collegio di conciliazione costituitosi ex art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), presso la Direzione provinciale del lavoro di Cosenza.</p>
<p>2.— Il ricorrente, attualmente in servizio presso la U.O.C. di Chirurgia di Urgenza e pronto soccorso, premette che lo stesso aveva promosso davanti al Collegio di conciliazione delle controversie di lavoro con le pubbliche amministrazioni territorialmente competente, il tentativo di conciliazione in merito alla controversia di lavoro con la quale chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali, conseguenti a “trattamento vessatorio, persecutorio e mobbizzante” posto in essere dal Direttore della citata U.O.C. In sede conciliativa si concordava che entro e non oltre il 9 marzo 2007 il ricorrente sarebbe stato trasferito, eventualmente anche in soprannumero, presso la Chirurgia generale “Falcone”.<br />
Sennonché, alla data del 9 marzo 2007 nessun trasferimento era stato disposto. Soltanto con deliberazione del 16 aprile 2007, adottata dal Direttore generale, è stato disposto il trasferimento ma non nella sede concordata ma all’U.O. di chirurgia d’urgenza e pronto soccorso.<br />
A fronte della comunicazione con cui si deduceva la nullità del predetto atto ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, in quanto elusiva del contenuto del verbale di conciliazione, il Direttore generale faceva presente di avere disposto non un trasferimento ma una assegnazione con carattere temporaneo per esigenze di servizio e “per evitare al (…) dirigente medico ulteriori situazioni di contrasto con il direttore dell’U.O. di Chirurgia vascolare”.<br />
Il ricorrente lamenta che con tale trasferimento si otteneva lo scopo di liberarsi del ricorrente stesso “mobizzato proprio allo scopo di allontanarlo, mentre quest’ultimo non otteneva alcuna soddisfazione al diritto derivante dalla conciliazione della controversia”, nonostante il posto presso il quale doveva essere trasferito risultava disponibile come attestato dalla comunicazione del 30 ottobre 2007 della direzione generale. <br />
A seguito delle vicende esposte, il ricorrente proponeva ricorso ex art. 612 c.p.c. al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Cosenza per la determinazione delle modalità di esecuzione del titolo formato alla luce di quanto previsto dall’art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />
Il giudice adito sospendeva l’esecuzione intrapresa affermando quanto segue: “vi sono seri dubbi sul fatto che l’obbligo azionato sia suscettibile di esecuzione forzata, e non si risolva invece in un facere infungibile, attuabile necessariamente con la collaborazione del datore di lavoro”.</p>
<p>3.— Esposto ciò, il ricorrente ha proposto ricorso a questo Tribunale in sede di ottemperanza, sottolineando come il verbale di conciliazione ex art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001 rappresenti un titolo esecutivo equiparabile ad un giudicato sostanziale. Si osserva, infatti, che se il giudice ordinario dell’esecuzione non può condannare ad un facere infungibile, l’unica possibilità, per evitare un “diniego di giustizia” per il lavoratore, è quella di consentire il ricorso al giudice amministrativo in sede di ottemperanza dotato di poteri sostitutivi. <br />
Il ricorrente deduce, inoltre, che qualora si dovesse ritenere che l’art. 37 della legge n. 1034 del 1971, nella parte in cui richiede, quale presupposto per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato di una sentenza, non sia applicabile alla fattispecie in esame tale norma dovrebbe ritenersi in contrasto con gli artt. 3, 4, 24 e 11 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva, con conseguente richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1.— Con il ricorso indicato in epigrafe si agisce per ottenere la condanna dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ad ottemperare a quanto contenuto nel verbale di conciliazione del 5 marzo 2007 (rep. n. 570/06), redatto dinanzi al Collegio di conciliazione costituitosi ex art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), presso la Direzione provinciale del lavoro di Cosenza.</p>
<p>2.— Il ricorso è inammissibile.<br />
Ai sensi dell’art. 27, primo comma, n. 4, del r.d. n. 1054 del 1924 e dell’art. 37 della legge n. 1071 del 1934 presupposto indefettibile ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza è costituito dal giudicato.<br />
Come è noto, per cosa giudicata (sostanziale) si intende “l’accertamento contenuto nella sentenza passato in giudicato” (art. 2909 c.c.) e cioè nella sentenza che ha raggiunto quella stabilità derivante dall’assenza di ulteriori mezzi di impugnazione (cosiddetta cosa giudicata formale). <br />
Il verbale di conciliazione non ha natura di sentenza né più in generale di provvedimento giurisdizionale, in quanto la Commissione di conciliazione non esercita funzioni giudiziarie ma amministrative (si veda, tra gli altri, Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5480).<br />
Né ad una diversa conclusione si può pervenire, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, facendo leva sul fatto che il citato art. 66 assegna al verbale valore di titolo esecutivo e che l’art. 474, secondo comma, n. 1., c.p.c. equipara alle sentenze “i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”. Tale equiparazione, avendo valenza soltanto formale limitata all’ambito del giudizio di esecuzione in cui la stessa è posta, consente, infatti, all’interessato unicamente di potere ricorrere al giudice ordinario dell’esecuzione nei modi e nei limiti contemplati nel libro terzo del codice di procedura civile. <br />
Dal contenuto delle norme sopra richiamate non è possibile, pertanto, desumere una assimilazione di natura sostanziale con la sentenza ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza.</p>
<p>3.— Chiarito che il sistema legislativo vigente non consente al privato di ricorrere al giudice amministrativo in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del contenuto dei verbali di conciliazione, occorre esaminare i motivi di ricorso con cui il ricorrente deduce, in via subordinata, la incostituzionalità dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 per violazione degli artt. 3, 4, 24 e 111 della Costituzione. <br />
La questione, ancorchè rilevante, è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.</p>
<p>3.1.— In via preliminare, appare, opportuno – ai fini dell’esatta individuazione della portata del dubbio di costituzionalità prospettato – delineare l’attuale sistema legislativo di tutela in forma specifica dei diritti lesi e dei modelli definiti di “coazione all’adempimento”, in particolare, degli obblighi di fare.<br />
Su un piano di carattere generale, esistono diversi modelli adottati in ambito europeo.<br />
Il sistema tedesco assegna preminenza alle forme di adempimento in natura, con conseguente previsione di rimedi processuali che consentono sempre al creditore di ottenere un tutela in forma specifica. <br />
Diversamente, il modello francese, in ossequio alla propria tradizione “libertaria”, si ispira al principio della incoercibilità degli obblighi di fare. <br />
Il nostro legislatore ha optato per un sistema in un certo senso mediano rispetto a quelli esposti, prevedendo forme di esecuzione forzata in forma specifica che, però, incontrando diversi limiti, non consentono sempre al creditore una libera scelta in ordine alle modalità di tutela delle proprie posizioni giuridiche lese.<br />
Limitando l’analisi a quanto interessa in questa sede, deve rilevarsi che, sul piano sostanziale, l’art. 2931 c.c. prevede che “se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile”. Sul piano processuale, l’art. 612 c.p.c. stabilisce che “chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare, o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell&#8217;esecuzione che siano determinate le modalità dell&#8217;esecuzione”.<br />
La giurisprudenza interpreta costantemente le riportate disposizioni nel senso che, pur essendo ammissibile una sentenza del giudice civile che condanni ex art. 2931 c.c. il debitore all’adempimento in forma specifica di un obbligo di fare infungibile, lo stesso, salvo le peculiarità della singola fattispecie, non è comunque suscettibile di essere eseguito coattivamente nelle forme contemplate dall’art. 612 c.c. (v., ex multis, Cass., sez. II, 24 agosto 1994, n. 7.500; Tribunale Parma, 12 luglio 2005; Tribunale Roma, 12 settembre 2002). <br />
Lo stesso orientamento riconosce, però, che se la condanna ad una fare infungibile è contenuta in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il creditore, pur non potendo rivolgersi al giudice ordinario ex art. 612 c.p.c., potrebbe ottenere una tutela specifica promuovendo il giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo (tra gli altri, Tar Calabria, Reggio Calabria, 4 ottobre 2004, n. 751; Tar Marche, 19 settembre 2003, n. 997). <br />
Questa possibilità di tutela ulteriore non è, però, consentita – in presenza di un dato normativo inequivoco – quando si tratta di dare esecuzione ad obblighi di fare infungibili contenuti non in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ma in un diverso titolo esecutivo.</p>
<p>3.2.— Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre valutare se tale restrizione nell’accesso al giudizio di ottemperanza, riferita, nella specie, all’esecuzione coattiva dei verbali di conciliazione, sia, come ritiene il ricorrente, in contrasto con la Costituzione.<br />
3.3.— In via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le censure fondate sull’assunta violazione degli artt. 4 e 111 Cost. perché non motivate. In ogni caso, anche alla luce di quanto si dirà tra breve, l’evocazione di tali parametri costituzionali risulta inconferente.</p>
<p>3.4.— Chiarito ciò, deve rilevarsi come il ricorrente assuma, innanzitutto, il contrasto della disposizione in esame con gli artt. 3 e 24 Cost.. <br />
In particolare, viene addotta l’irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore di non consentire il ricorso al giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione dei verbali di conciliazione, in quanto ciò si risolverebbe in un “diniego di giustizia, a disposto di un corpus normativo che spinge, invece, verso lo snellimento del contenzioso basato sull’immediata soddisfazione delle pretese avanzate dalle parti per mezzo di reciproche concessioni che, evidentemente, realizzano una giustizia sostanziale cui tutti gli ordinamenti moderni si aspirano”. In particolare, secondo il ricorrente, non potendo il giudice ordinario dell’esecuzione condannare ad un facere infungibile l’Azienda ospedaliera si verrebbe a creare un vulnus ai “diritti” del ricorrente derivanti dal verbale di conciliazione. <br />
Si deduce, inoltre, sotto altro profilo, che “non si comprendere perché (…) si debba valutare il verbale di conciliazione (…) in due modi differenti a seconda che serva a recuperare denaro o meno”.<br />
3.4.1.— Le esposte argomentazioni non possono essere condivise.  <br />
La Corte costituzionale ha chiaramente affermato, sia pure con riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame, che la limitazione della tutela innanzi al giudice dell’ottemperanza alle sole sentenze passate in giudicato costituisce il risultato di una scelta discrezionale del legislatore. Non è, infatti, ricavabile dal dettato costituzionale un principio che obblighi ad estendere il sistema dell’ottemperanza anche a titoli esecutivi diversi dalle sentenze passate in giudicato. Il giudice delle leggi ha, inoltre, chiarito che tale scelta non risulta irragionevole in quanto la procedura di ottemperanza – consentendo “la possibilità di esercizio di poteri sostitutivi rispetto all’amministrazione inadempiente e di inserimento nello svolgimento concreto dell’azione amministrativa mediante un commissario ad acta o, a seconda della fattispecie, direttamente da parte del giudice” – implica una “giurisdizione estesa al merito” (Corte cost., sentenza n. 406 del 1998 e ordinanze n. 44 del 2006 e n. 112 del 2005). In questa prospettiva, dunque, la particolare incisività e pregnanza del mezzo di tutela previsto giustifica la scelta di porre “come presupposto della speciale azione, l’esistenza di una cosa giudicata” (Corte cost. n. 406 del 1998) e conseguentemente giustifica l’esclusione della possibilità di chiedere al giudice amministrativo l’ottemperanza, tra l’altro, degli obblighi contemplati dai verbali di conciliazione.<br />
Per quanto attiene, poi, alla lamentata irragionevolezza derivante dalla diversità di trattamento giuridico riservato agli obblighi pecuniari contenuti nei suddetti  verbali rispetto agli obblighi di fare infungibile, deve rilevarsi (a prescindere dai profili relativi alla individuazione della norma effettivamente rilevante nel presente giudizio) come, da un lato, anche per i primi non sia possibile il ricorso al giudizio di ottemperanza per le ragioni indicate; dall’altro, come la circostanza che tale obblighi siano suscettibili di esecuzione “specifica” deriva dalla loro particolare natura che giustifica una ragionevole diversità di regime giuridico. <br />
Né potrebbe ritenersi che la norma in esame si ponga in contrasto con il solo articolo 24 della Costituzione. <br />
E’ sì vero che la Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 419 del 1995, ha affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizione impone che l’amministrazione, a fronte di una “pronuncia giurisdizionale”, ha l’obbligo di dare attuazione a quel “risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice” e che “una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (…) altro non sarebbe che un’inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione”. <br />
Ma ciò ha affermato, da un lato, con riferimento alle decisioni adottate da un giudice, dall’altro e soprattutto, facendo salvi “i casi di impossibilità dell’esecuzione in forma specifica”. <br />
Il principio generale posto nella citata sentenza affermato non è, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame, atteso che, si ribadisce, la decisione è assunta da una Commissione che non esercita funzioni giurisdizionali in relazione ad ipotesi di “impossibilità dell’esecuzione in forma specifica” per la natura infungibile dell’obbligo da eseguire.</p>
<p>3.5.— Si assume, inoltre, la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, atteso che per i verbali di conciliazione redatti in ambito societario ex art. 40 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366) sarebbe possibile l’esecuzione in forma specifica.</p>
<p>3.5.1.— Anche sotto tale profilo l’eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata. <br />
Non può, infatti, ritenersi violato il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, atteso che, da un lato, le situazioni poste a confronto – verbali di conciliazioni ex art. 40 del d.lgs. n. 5 del 2003 e verbali di conciliazione in esame – sono diverse in relazione agli interessi implicati; dall’altro, il citato art. 40, a prescindere da ogni altro profilo, non prevede espressamente la possibilità di eseguire in forma specifica anche gli obblighi di fare infungibili.<br />
3.6.— Alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve ritenersi, pertanto, che escludere la possibilità di ricorrere al giudice dell’ottemperanza per ottenere l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di fare infungibile posto in un verbale di conciliazione non si pone in contrasto con gli evocati parametri costituzionali.<br />
3.7.— Appare opportuno, infine, sottolineare che quanto sin qui si è detto non significa che il ricorrente risulti privo di qualunque forma di tutela, il che avrebbe sì determinato un contrasto inevitabile con la Costituzione. <br />
Il nostro sistema legislativo, infatti, come già sottolineato, contempla un modello di tutela giudiziale alternativo a quello in natura: in particolare, il ricorrente, oltre a potere chiedere il risarcimento dei danni subiti in presenza di un fatto riconducibile al paradigma dell’art. 2043 c.c., può giovarsi di mezzi cosiddetti di coazione indiretta all’adempimento. <br />
L’avere ottenuto un titolo esecutivo con obbligo dell’amministrazione di disporre il trasferimento concordato in sede di conciliazione – a prescindere dalla possibilità di “scomporre” tale obbligo per valutare la eventuale sussistenza di “parti” suscettibili di coercizione all’adempimento stesso – consente al lavoratore di offrire la propria prestazione lavorativa esclusivamente con quelle modalità oggetto di accordo e con conservazione del diritto alla retribuzione anche nel caso in cui il datore di lavoro si ostini a non ottemperare spontaneamente agli obblighi assunti in sede di conciliazione (cfr., Cass., sez. lav., 17 giugno 2004, n. 11364).<br />
4.— Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 aprile 2008.</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2006 n.522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2006-n-522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2006-n-522/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2006-n-522/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2006 n.522</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. Est. D. Carnevali (Avv. A. Allegri) contro il Comune di Fabbrico (Avv. E. Coffrini) sui presupposti per ottenere la quota di compensi spettanti al dipendente pubblico ex art. 18, 1&#176; comma, L. n. 109/94 per l&#8217;attività di progettazione, coordinamento e affidamento per l&#8217;esecuzione di lavori pubblici Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2006-n-522/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2006 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2006-n-522/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2006 n.522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. Est.<br /> D. Carnevali (Avv. A. Allegri) contro il Comune di Fabbrico (Avv. E. Coffrini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per ottenere la quota di compensi spettanti al dipendente pubblico ex art. 18, 1&deg; comma, L. n. 109/94 per l&#8217;attività di progettazione, coordinamento e affidamento per l&#8217;esecuzione di lavori pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Riconoscimento del diritto ad ottenere la quota di compensi spettanti ex art. 18, 1° comma, L. n. 109/94 &#8211; Contrattazione decentrata per l’istituzione obbligatoria del fondo per la ripartizione dei compensi – Necessità &#8211; Assenza di una stipula di tale contrattazione – Diniego di rimborso &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di riconoscimento, ad un tecnico comunale, del diritto ad ottenere la quota di compensi spettanti ex art. 18, 1° comma, L. n. 109/94 e successive modificazioni per l’attività di progettazione, coordinamento e affidamento per l’esecuzione di lavori pubblici, la normativa vigente (L. n. 216/95 e L. n. 127/97) prevede una contrattazione decentrata come fase indispensabile per l’istituzione obbligatoria del fondo per la ripartizione dei compensi. Ne consegue che, in assenza di stipula di tale contrattazione, è legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione in quanto nessun diritto può vantare il tecnico comunale per la percezione di compensi non maturati in difetto dell’elemento generatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA    ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</B>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
composto dai Signori:<br />
Dott. Gaetano Cicciò &#8211;	Presidente Rel.Est.    	<br />	<br />
Dott. Alberto Pasi &#8211;	Consigliere		<br />	<br />
Dott. Italo Caso &#8211;	Consigliere <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso N. 363/98 proposto da</p>
<p><B>CARNEVALI DIONIGIO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Arrigo Allegri, ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso, in Parma, via Repubblica, 5;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Comune di Fabbrico</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Ermes Coffrini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, Piazzale Santafiora, 7;</p>
<p align=center>per il riconoscimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
ed attribuzione della quota di cui all’art. 1, c. 1, l. 11/2/94 n. 109 relativamente alla attività di progettazione, coordinamento, affidamento per l’esecuzione svolta dal ricorrente quale responsabile dell’Ufficio tecnico;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 l’avv. Allegri per il ricorrente e l’avv. Marcello Coffrini, in sostituzione di Ermes Coffrini, per il Comune di Fabbrico;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso notificato al Comune di Fabbrico il ricorrente nominato in epigrafe ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad ottenere la quota di compensi spettanti ex art. 18, 1° c., l. n. 109/94 e successive modificazioni per l’attività di progettazione, coordinamento e affidamento per l’esecuzione di lavori pubblici quale responsabile dell’ufficio tecnico comunale, e l’annullamento del rifiuto del Comune di predisporre l’apposito fondo e regolamento.<br />
Il ricorrente ha esposto di avere collaborato con tecnici interni per la progettazione di diverse opere pubbliche e, talvolta, di averle direttamente progettate, anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1 della legge n. 109/94, nonostante la contraria assunzione del Comune, come da indicazione e atti prodotti.<br />
Non sarebbe vero che la predisposizione di un regolamento e l’espletamento della contrattazione documentata non siano obbligatorie.<br />
Il Comune si è costituito in giudizio e ha obiettato che il tecnico comunale non sarebbe stato in grado di progettare direttamente (come richiesto dalla legge) le opere pubbliche, affidate quindi a tecnici esterni, come esposto nel diniego del 24/12/97. Né sarebbe valido allo scopo un eventuale incarico congiunto. Sarebbe stato necessario l’incarico formale di predisporre progetti almeno di massima da parte degli organi competenti a norma dell’art. 1 del D.L. n. 101/95, nella specie mancante.<br />
Inoltre l’art. 18 della legge n. 109/94 stabilisce che in sede di contrattazione collettiva decentrata <u><b>può</b></u> essere individuata una quota non superiore all’1% del costo preventivato di un’opera o di un lavoro da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale tecnico qualora esso abbia redatto <u><b>direttamente</b></u> il progetto esecutivo.<br />
Tale semplice possibilità sarebbe rimasta fino all’entrata in vigore della legge n. 216/95 (e cioè fino al 2/6/95) che avrebbe imposto, al riguardo, un obbligo, da attuarsi in sede di contrattazione decentrata, fino a che la legge n. 127/97 avrebbe sostituito l’obbligo a contrattare con l’obbligo di emanare, al riguardo, un regolamento regolante il finanziamento del fondo.<br />
Né sarebbe possibile, anche per motivi di bilancio, far retroagire gli effetti dell’istituzione del fondo.<br />
Il ricorrente con memoria ha insistito nei suoi assunti.<br />
Osserva il Collegio che dagli atti prodotti (e in particolare delle delibere 20/7/94, 13/9/96, 22/10/94, 2/11/95, 30/11/95, 8/6/95, 7/9/95, 26/6/96, 20/2/97, 22/4/97) risulta effettivamente la diretta progettazione di alcune opere.<br />
Peraltro, nessuna contrattazione decentrata &#8211; ritenuta dalle leggi sopra menzionate come indispensabile per l’istituzione, dapprima facoltativamente e poi obbligatoriamente, del fondo per la ripartizione dei compensi – risulta essere stata stipulata, per cui occorre concludere che nella specie nessun diritto può il ricorrente vantare per la percezione di compensi non maturati in difetto dell’elemento generatore.<br />
Anzi, in un primo periodo l’istituzione del fondo era addirittura facoltativa, e quindi rimessa alla discrezionale valutazione dei contraenti, mentre per il periodo successivo l’istituzione del fondo, ancorché doverosa, rientrava fra le materie da contrattare (quale, in ipotesi, un aggravio degli obblighi spettanti ai beneficiari, quale corrispettivo per il compenso incentivante) mentre nella specie le parti non hanno ritenuto di dovere neppure iniziare le procedure di contrattazione.<br />
Il ricorso è quindi infondato e dev’essere respinto.<br />
Le spese, peraltro, per l’opinabilità della materia trattata, possono essere compensate fra le parti.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, il giorno 7 novembre 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 10 novembre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2006-n-522/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2006 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.522</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente ed Estensore. Coletta (avv. L. Garofalo) c. Comune di Castellana Grotte (avv. G. Notarnicola). sull&#8217;insussistenza di un danno ingiusto in caso di diniego di concessione edilizia annullato per un motivo formale Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Concessione edilizia – Diniego per un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente ed Estensore.<br /> Coletta (avv. L. Garofalo) c. Comune di Castellana Grotte (avv. G. Notarnicola).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza di un danno ingiusto in caso di diniego di concessione edilizia annullato per un motivo formale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Concessione edilizia – Diniego per un motivo formale – Tutela risarcitoria – Insuscettibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorquando l’annullamento del diniego della concessione edilizia è pronunciato per un motivo formale, sussistendo l&#8217;obbligo per le amministrazioni interessate di riesaminare la relativa domanda con salvezza degli ulteriori provvedimenti, non è certo che la richiesta autorizzazione edilizia debba essere effettivamente rilasciata, né l&#8217;esistenza di un siffatto obbligo può essere dichiarata dal g.a., dal momento che la sua giurisdizione esclusiva in materia non si estende al merito amministrativo, con la conseguenza che la pretesa del privato non è suscettibile di tutela risarcitoria, difettandone il presupposto del danno ingiusto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza di un danno ingiusto in caso di diniego di concessione edilizia annullato per un motivo formale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p>Nr. 522/2006<br />
Reg.Sent.<br />
Nr. 1781/2001<br />
 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>Visto il ricorso 1781/2001, proposto da<br />
<b>COLETTA ANGELA</b>, rappresentata e difesa da Garofalo Avv. Luciano, domiciliatario in Bari, via Q. Sella n. 5;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Castellana Grotte</b>, rappresentato e difeso da Notarnicola Avv. Gennaro, domiciliatario in Bari, via De Rossi, 16;																																																																																												</p>
<p>per la condanna<br />
del Comune di Castellana Grotte al risarcimento dei danni causati alla ricorrente dall’illegittimo diniego di concessione edilizia n. 14326 del 2.5.1980; diniego annullato dal Tar Bari, sez. II, con la sentenza n. 598/1996, passata in giudicato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita alla pubblica udienza del 13 gennaio 2006 la relazione del Cons. Amedeo Urbano e uditi, altresì, l’avv. A. Indelicati, per l’avv. Garofalo, e l’avv. G. Notarnicola;<br />
Ritrenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Con atto notificato il 19.9.2001, la sig.ra Coletta Angela ha domandato la condanna del Comune di Castellana Grotte al risarcimento dei danni causati dal diniego di concessione che, pronunciato il 2.5.1980 dal Sindaco dell’anzidetto Comune, é stato annullato, perché viziato da eccesso di potere, sotto specie di difetto di motivazione, da questo Tar (sez. II, sent. n. 598/1996).<br />
Riferisce la ricorrente che, passata in giudicato la pronuncia di annullamento, il 10.7.1997 ha ottenuto la concessione a costruire sul suolo, oggetto del provvedimento negativo, e i relativi lavori sono stati poi completati nell’anno 1999; tuttavia, a causa della ritardata realizzazione del manufatto (dal 1983 al 1999), e, quindi, dell’incremento dei costi di costruzione, e della circostanza che, modificate nel 1995 le norme di piano, la volumetria dell’edificio è inferiore a quella del fabbricato previsto in origine, ha subito un danno ammontante a complessivi € 155.333,89, cui va aggiunto un importo &#8211; da determinarsi in corso di causa mediante CTU &#8211; per l’incremento dei costi di costruzione, nonché interessi e rivalutazione monetaria.<br />
Il Comune di Castellana Grotte si é costituito in giudizio.</p>
<p>2. La domanda di risarcimento non può essere accolta.<br />
2.1. &#8211; Nel procedere ad un’innovativa lettura dell’art. 2043 del Codice Civile, la Corte di Cassazione (nella nota sentenza n. 500/1999) ha avuto cura di precisare quali siano i criteri, cui il giudice di merito deve attenersi per valutare e quando, in relazione alla fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione, sia configurabile il diritto al risarcimento per responsabilità aquiliana della P.A..<br />
In particolare, il giudice deve accertare:<br />
a)	se sussiste un evento dannoso;<br />	<br />
b)	se l’accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto in relazione alla sua incidenza sul tipo di interesse leso;<br />	<br />
c)	se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della pubblica amministrazione;<br />	<br />
d)	se l’evento dannoso sia imputabile a colpa o dolo dell’apparato amministrativo.<br />	<br />
Pertanto, la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell&#8217;attività illegittima della P.A., l&#8217;interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo (Cass. civ., sez. I, 11/06/2003, n.9366).</p>
<p>2.1.2. &#8211; La Suprema Corte, inoltre, per quanto riguarda gli interessi pretensivi (che, qui, analogamente al caso previsto dalla sentenza n. 500/99 vengono in rilievo), ha precisato che, in tanto sussiste un danno ingiusto, quale condizione indispensabile perché possa farsi luogo alla riparazione dei medesimi, in quanto, sulla base di un giudizio prognostico, sia concluso che il pretendente é “titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, ma di una situazione soggettiva di oggettivo affidamento circa la sua favorevole conclusione e, cioé, di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole e, ancorché non acquisita alla sfera soggettiva del soggetto, doveva considerarsi, quindi, giuridicamente protetta”.</p>
<p>2.1.2.1. &#8211; Tuttavia &#8211; ha avuto occasione di chiarire questo Tribunale, sez. III, n. 1170/2004 &#8211; l’annullamento in s.g. dell’atto di diniego, determinato dalla lesione di interessi legittimi procedimentali, non comporta alcun giudizio in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire (permesso di costruire).<br />
Con specifico riferimento all’illegittimo diniego di concessione edilizia a causa di un difetto di motivazione, é avviso della prevalente giurisprudenza amministrativa che la sicura spettanza del relativo risarcimento troverà la sua sostanziale ragion d&#8217;essere a seguito dell&#8217;espletamento dell&#8217;attività amministrativa volta a dare esecuzione alla pronuncia di annullamento, perché solo in quel momento, non prima, considerato che l&#8217;Amministrazione é titolare di un potere rinnovatorio, sarà possibile stabilire se davvero la ricorrente aveva titolo a conseguire il bene cui aspirava (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 05/02/2002, n.85).<br />
Invero, allorquando come nella specie, l’annullamento del diniego della concessione é pronunciato per un motivo formale, sussistendo l&#8217;obbligo per le amministrazioni interessate di riesaminare la relativa domanda con salvezza degli ulteriori provvedimenti, non é certo che la richiesta autorizzazione edilizia debba essere effettivamente rilasciata, né l&#8217;esistenza di un siffatto obbligo può essere dichiarata dal g.a., dal momento che la sua giurisdizione esclusiva in materia non si estende al merito amministrativo (T.A.R. Marche, 09/05/2002, n.363; in termini, T.A.R. Liguria, sez. I, 25/11/2003, n.1587).</p>
<p>3. &#8211; Pertanto, fatta applicazione dei principi sopra esposti, il Collegio ritiene che la fattispecie, portata alla sua cognizione, non é suscettibile di tutela risarcitoria, difettandone il presupposto del danno ingiusto.</p>
<p>3.1. &#8211; Peraltro, la ricorrente non ha più coltivato la domanda, illegittimamente respinta, ma ad essa (e alle utilità che con la stessa intendeva conseguire con l’esecuzione delle modalità di costruzione previste nel progetto respinto) ha implicitamente rinunciato, avendo presentato una nuova richiesta di concessione, che, formulata in termini diversi dalla precedente, questa volta é stata accolta.<br />
Controparte, infatti, ha eccepito che la concessione, in forza della quale la ricorrente ha potuto costruire sul suolo, oggetto dell’atto di diniego (annullato), é stata rilasciata, grazie alla disciplina urbanistica sopravvenuta, dettata dalla variante al prg approvata nel 1995, per l’esecuzione di lavori differenti dalle opere previste in origine.</p>
<p>4. &#8211; In definitiva, alla stregua delle su esposte considerazioni, il ricorso in esame va respinto.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari &#8211; Sezione Terza, Respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2006 con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. AMEDEO URBANO 	 PRESIDENTE, Rel.<br />	<br />
Dott. PIETRO MOREA 	 COMPONENTE <br />	<br />
Dott. ANTONIO PASCA 	 COMPONENTE 																																																																																												</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 15 febbraio 2006<br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.522</a></p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente; B. Massari Est. Raspi Andrea c/Ministero della pubblica istruzione (Istituto Professionale per i servizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina) Situazione di fatto e di diritto e legittimità del provvedimento – applicabilità della disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto – i fatti e le norme sopravvenuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente; B. Massari Est. Raspi Andrea c/Ministero della pubblica istruzione (Istituto Professionale per i servizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Situazione di fatto e di diritto e legittimità del provvedimento – applicabilità della disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto – i fatti e le norme sopravvenuti non possono essere presi in considerazione ai fini dell’annullamento d’ufficio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche ai fini dell’annullamento d’ufficio, la legittimità degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto sussitente al momento della loro adozione, essendo l’annullamento consentito unicamente nel caso di provvedimenti inficiati da vizi di legittimità ab origine.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell’avv. dello Stato M.V. Lumetti, <a href="/ga/id/2004/3/1685/d">&#8220;TEMPUS REGIT ACTUM: DISCIPLINA APPLICABILE E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ai fini dell’annullamento d’ufficio, la legittimità degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della loro adozione – l’annullamento d’ufficio é consentito unicamente nel caso di provvedimenti inficiati da vizi di legittimità ab origine</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 83/98 proposto da<br />
<b>RASPI Andrea </b>rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Morini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale amministrativo,</p>
<p align=center>co n t r o</p>
<p>il <b>Ministero della pubblica istruzione</b>, in persona del Ministro pro tempore tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege, &#8211; l’Istituto professionale per i servizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina, in persona del Preside pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del prof. <b>Baroncelli Luca</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>della <b>Curia vescovile di Livorno – Ufficio scuola –</b> in persona del Vicario generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Senatore e dall’avv. Mario Mastrosanti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via G. C. Abba n. 4,<br />
per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione,<br />
dell’atto di estremi ignoti con cui il Capodell’Istituto professionale per rservizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina ha deliberato di conferire al prof. Luca Baroncelli l’incarico di insegnamentoper“ore settimanali 5 di lezione” c con decorrenza 1° settembre1997 e cessazione 31 agosto 1998;<br />
 &#8211; e tuzioristicamente del provvedimento della Curia di Livorno n. 218 del 29 agosto 1997 nella parte in cui propone per l’incarico di insegnamento per ore settimanali 5 di lezione presso il predetto Istituto “Marco Polo” il prof. Luca Baroncelli<br />
dell’atto di estremi ignoti con cui il Capo dell’Istituto professionale per i servizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina ha deliberato di conferire al ricorrente l’incarico di insegnamento di religione per “ore settimanali 1 di lezione” con decorrenza 1 settembre 1997 e cessazione 31 agosto 1998, riducendo il suo orario di insegnamento da 18 a 16 ore settimanali;<br />
e tuzioristicamente del provvedimento della Curia di Livorno n. 221 del 3 ottobre 1997 nella parte in cui propone per l’incarico di insegnamento per ore settimanali 1 di lezione presso il predetto Istituto “Marco Polo” il ricorrente;<br />
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della Curia vescovile di Livorno;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Taviani, per delega dell’avv. Morini, l’avv. dello Stato Lumetti e l’avv. Mastrosanti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente, docente incaricato dell’insegnamento di religione cattolica sin dall’anno scolastico 1982-83, ha insegnato nei ultimi sei anni con l’orario di cattedra di diciotto ore settimanali.<br />
In occasione della stipulazione del nuovo contratto individuale di lavoro con l’Istituto professionale I.S.P.C.T. “Marco Polo”, con sede in Cecina, in data 21 ottobre 1997, veniva a conoscenza di essere destinatario, nel predetto istituto, di una proposta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente per un’ora settimanale di lezione e che proposta analoga, ma per l’incarico di cinque ore settimanali, era stata fatta al collega prof. Luca Baroncelli, ancorché questi non fosse ancora in possesso dei titoli di qualificazione di cui al DPR n. 751 del 16 dicembre 1985.<br />
Contro gli atti in epigrafe ricorre il sig. Raspi chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:</p>
<p>1. Eccesso di potere per violazione della circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 182/1991. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.</p>
<p>2. Eccesso di potere per violazione delle circolari del Ministro della pubblica istruzione n. 211/1986, 302/1995 e 158/1996. Violazione dell’art. 47, comma7 del CCNL del Comparto scuola. Violazione dei principi in materia di organizzazione scolastica.</p>
<p>3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per violazione della circolare n. 206/1990.</p>
<p>Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la Curia vescovile di Livorno opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisone.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti, in epigrafe rubricati, con cui il Preside dell’Istituto professionale per i servizi I.S.P.C.T. “Marco Polo” di Cecina ha deliberato di conferire al prof. Luca Baroncelli, anziché al ricorrente, l’incarico di insegnamento per “ore settimanali 5 di lezione” con decorrenza 1° settembre 1997 e cessazione 31 agosto 1998.<br />
Il ricorrente insorge, peraltro, sia pure in via subordinata, anche contro gli atti emessi della Curia di Livorno nella parte in cui propongono per l’incarico di insegnamento per 5 ore settimanali di lezione presso il predetto Istituto “Marco Polo” il prof. Luca Baroncelli, anziché il deducente.<br />
In proposito, anche in assenza di eccezione di parte, deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di atti che provengano dall’Autorità ecclesiastica (Cass. civ., sez. un., 10 aprile 1997, n. 3127).<br />
Per tale aspetto, quindi, il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.<br />
Deve poi, in limine litis, disattendersi l’eccezione di tardività del gravame avanzata da controparte.<br />
E’ nozione del tutto incontroversa che la tardività del ricorso deve essere provata da chi solleva l&#8217;eccezione mediante dimostrazione rigorosa della data in cui si sostiene sia avvenuta la piena conoscenza dell&#8217;atto da parte del ricorrente, dovendo tale prova basarsi su elementi certi ed univoci.<br />
Orbene, non v’è prova nella fattispecie che il ricorrente abbia avuto conoscenza del provvedimento che impugna sin dal 3 ottobre 1997, come ritenuto da controparte, essendo, anzi, agli atti solo copia del contratto di lavoro stipulato con l’Istituto Marco Polo in data 21 ottobre 1997, con la conseguenza che del tutto tempestivo appare il gravame notificato il successivo 20 dicembre.<br />
Nel merito il ricorso è, peraltro, infondato.<br />
Il ricorrente fonda le sue doglianze sulla violazione della circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 182/1991, secondo cui, la mancanza in capo ai soggetti interessati dei necessari titoli di qualificazione, varrebbe qualificarli come supplenti temporanei, in quanto tali, assoggettabili alla disciplina giuridico economica prevista per tali categorie di personale, con la conseguenza che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle suddette condizioni deve considerarsi comunque vacante.<br />
Ne discenderebbe che illegittimamente si sarebbe ripartito il monte ore disponibile presto l’istituto Marco Polo stornando cinque ore di insegnamento che sarebbero spettate, invece, al ricorrente in quanto, tra i due soggetti coinvolti nella vicenda, unico insegnante munito dei titoli di qualificazione previsti dal DPR 16 dicembre 1985, n. 751 recante “Esecuzione dell&#8217;intesa tra l&#8217;autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l&#8217;insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”.<br />
Lamenta ancora il ricorrente che, in contrasto con le sopra citate circolari ministeriali, si sarebbe violato il principio della razionale distribuzione del monte ore disponibile presso ciascun istituto scolastico per l’insegnamento della religione cattolica.<br />La ricostruzione offerta dal ricorrente non tiene peraltro conto della successione procedimentale da cui è scaturito il provvedimento impugnato dinanzi a questo Tribunale.<br />
Osserva, infatti, il Collegio che la legittimità degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della loro adozione, con la conseguenza che i fatti e le norme sopravvenuti non possono essere presi in considerazione ai fini dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, consentito unicamente nel caso di provvedimenti inficiati da vizi di legittimità ab origine (Cfr. Cons. Stato, VSez., 10 novembre 1992 n. 1262; TAR Campania, Napoli, 20 aprile 2000, n. 1105 TAR Toscana, sez. II, 14 maggio 1998, n. 400)<br />
Non è invero controverso, essendo ammesso anche dalla controparte, che il professor Baroncelli non fosse all’epoca titolare dei titoli necessari a conseguire in via stabile l’insegnamento cui trattasi.<br />
Tuttavia alla data del 29 agosto 1997, in cui venne formulata la proposta della Curia vescovile di Livorno, non vi erano insegnanti in possesso dei suddetti requisiti e con orario ancora incompleto. Ciò in quanto, a tale data, non risultava che il ricorrente fosse titolare di un incarico annuale inferiore a diciotto ore settimanali di insegnamento, essendo invece titolare di incarico ad orario completo presso l’istituto professionale “C. Colombo” di Livorno<br />
Solo successivamente, ossia il 2 ottobre 1997, la Curia vescovile di Livorno, alla quale competeva il potere di formulare la proposta di conferimento dell’incarico di insegnamento della religione cattolica, veniva a conoscenza della circostanza che presso il suddetto istituto, per effetto della riduzione del numero delle classi, si era verificata una corrispondente diminuzione del numero delle ore di insegnamento di religione disponibili e, per l’effetto, del numero di ore oggetto del contratto di insegnamento del ricorrente.<br />
Ne consegue che, alla data in cui è stata formulata la proposta in favore del controinteressato, non esistevano condizioni ostative alla sua nomina, né tantomeno era in qualche modo manifesto l’eventuale interesse del ricorrente a conseguire l’incarico de quo per il numero residuo di ore e, pertanto, del tutto legittimamente l’Amministrazione scolastica interessata provvedeva alla stipulazione del relativo contratto di lavoro in favore del prof. Baroncelli.<br />
Ne consegue, per quanto detto, che per tale aspetto il ricorso deve essere rigettato.<br />
Conclusivamente, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione e in parte rigettato.<br />Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2004<br />
Firenze, lì 24 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2004-n-522/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2004 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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