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	<title>521 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>521 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2012 n.521</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-12-2012-n-521/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-12-2012-n-521/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2012 n.521</a></p>
<p>Pres. ff. C.L. Cardoni; Est. S. Fantini R. R. e R. U. (avv.to G. La Spina) c/ Comune di Spoleto (avv. M. Marcucci); Provincia di Perugia (avv. I. Sorbini); altri ricorsi riuniti (OMISSIS) illegittima la delibera di adozione del PRG non preceduta dall&#8217;acquisizione del parere dell&#8217;ex genio civile Edilizia e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-12-2012-n-521/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2012 n.521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-12-2012-n-521/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2012 n.521</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ff. C.L. Cardoni; Est. S. Fantini<br /> R. R. e R. U. (avv.to G. La Spina) c/ Comune di Spoleto (avv. M. Marcucci); Provincia di Perugia (avv. I. Sorbini); altri ricorsi riuniti (OMISSIS)</span></p>
<hr />
<p>illegittima la delibera di adozione del PRG non preceduta dall&#8217;acquisizione del parere dell&#8217;ex genio civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Strumenti urbanistici generali e loro varianti &#8211; PRG – Parere del genio civile – Necessità &#8211; Omessa acquisizione prima dell’adozione – Illegittimità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la delibera di adozione del PRG che non sia stata preceduta, nelle zone sismiche, dal parere del competente ufficio del genio civile (e ora, della Regione) (nella specie, il Collegio ha ritenuto illegittima la deliberazione di adozione della parte strutturale del PRG)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 359 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
R. R. e R. U., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giuseppe La Spina, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Perugia, via Baglioni, 36; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; Comune di Spoleto, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Marcucci, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bartolo n. 10;<br />
&#8211; Provincia di Perugia, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Isabella Sorbini, con domicilio eletto presso l’avv. Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo, s.n.c.; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 360 del 2008, proposto da:<br />
Lidia Antimi, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe La Spina, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni, 36; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Marcucci, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bartolo n. 10;<br />
&#8211; Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Isabella Sorbini, con domicilio eletto presso l’avv. Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo s.n.c.; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Novello Bocci; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 361 del 2008, proposto da:<br />
Walter Bernacchia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe La Spina, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni, 36; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Marcucci, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bartolo n. 10;<br />
&#8211; Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Isabella Sorbini, con domicilio eletto presso l’avv. Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo s.n.c.;	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Novello Bocci; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 362 del 2008, proposto da:<br />
Silvio Maggi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe La Spina, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni, 36; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Marcucci, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bartolo n. 10;<br />
&#8211; Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Isabella Sorbini, con domicilio eletto presso l’avv. Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo s.n.c.; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 359 del 2008:<br />	<br />
(1) della delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 50 del 14/5/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale &#8211; Parte Strutturale, affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 19/5/2008; <br />	<br />
(2) della delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 51 del 15/5/2008 di adozione del PRG &#8211; Parte operativa, pubblicata all’Albo Pretorio il 19/5/2008 e nel BUR in data 27/5/2008. <br />	<br />
L’impugnazione investe, ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi compresi <br />	<br />
(3) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 107 del 25/6/2003 di adozione del PRG &#8211; Parte Strutturale; <br />	<br />
(4) la delibera della Giunta Provinciale di Perugia n. 192 dcl 14/4/2008 di verifica dei contenuti del PRG-Parte strutturale in uno con le determinazioni e i verbali 4/3/08 e 2/4/08 (ivi menzionati e non conosciuti) della Conferenza istituzionale; <br />	<br />
(5) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 70 del 29/6/2005 di presa d’atto ed approvazione delle precedenti determinazioni consiliari assunte sulle osservazioni al PRG come presentate; <br />	<br />
(6) la nota 9/6/2008 prot. n. 3 132/08 del Comune di Spoleto.<br />	<br />
L’impugnazione investe, altresì, tutti gli ulteriori verbali, schede e/o rapporti istruttori, nonché deliberazioni (ivi comprese quelle un. 38, 39, 40, 42, 43, 44,47, 48, 51, 53, 54 del 2005 e a 386 dell’ 11/10/2005) relative al procedimento di approvazione del PRG parte strutturale e di adozione del PRG parte operativa menzionate negli atti impugnati e non conosciuti; atti tutti per i quali si esprime riserva, una volta prodotti, di motivi aggiunti.<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 360 del 2008:<br />	<br />
(1) della delibera dei Consiglio Comunale di Spoleto n. 50 del 14/5/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale &#8211; Parte Strutturale, affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 19/5/2008; <br />	<br />
(2) della delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 51 del 15/5/2008 di adozione del PRG &#8211; Parte operativa, pubblicata all’Albo Pretorio il 19/5/2008 e nel BUR in data 27/5/2008. <br />	<br />
L’impugnazione investe, ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi compresi <br />	<br />
(3) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 107 del 25/6/2003 di adozione del PRG &#8211; Parte Strutturale; <br />	<br />
(4) la delibera della Giunta Provinciale di Perugia n. 192 del 14/4/2008 di verifica dei contenuti del PRG-Parte strutturale;<br />	<br />
(5) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 43 dell&#8217;1/6/2005 relativa all&#8217;esame delle osservazioni alla parte strutturale del PRG; <br />	<br />
(6) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 53 del 20/6/2005 relativa all&#8217;esame di ulteriori osservazioni alla parte strutturale del PRG;<br />	<br />
(7) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 70 del 29/6/2005 di presa d’atto dell&#8217;esito delle determinazioni consiliari assunte sulle osservazioni al PRG come presentate; <br />	<br />
L’impugnazione investe, altresì, tutti gli ulteriori verbali (compreso il verbale n. 43 del 14/6/2005), schede e/o rapporti istruttori, nonché deliberazioni (ivi comprese quelle un. 38, 39, 40, 42, 43, 44,47, 48, 51, 53, 54 del 2005 e a 386 dell’ 11/10/2005) relative al procedimento di approvazione del PRG parte strutturale e di adozione del PRG parte operativa menzionate negli atti impugnati e non conosciuti; atti tutti per i quali si esprime riserva, una volta prodotti, di motivi aggiunti;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 361 del 2008:<br />	<br />
(1) della delibera del Consiglio Comunale di Spoleto a. 50 del 14/5/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale &#8211; Parte Strutturale, affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 19/5/2008; <br />	<br />
(2) della delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 51 del 15/5/2008 di adozione del PRG &#8211; Parte operativa, pubblicata all’Albo Pretorio il 19/5/2008 e nel BUR in data 27/5/2008.<br />	<br />
L’impugnazione investe ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi compresi <br />	<br />
(3) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 107 del 25/6/2003 di adozione del PRG &#8211; Parte Strutturale; <br />	<br />
(4) la delibera della Giunta Provinciale di Perugia n. 192 del 14/4/2008 di verifica dei contenuti del PRG Parte strutturale; <br />	<br />
(5) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 43 dell’1/6/2005 relativa all’esame delle osservazioni alla parte strutturale del PRG; <br />	<br />
(6) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 53 del 20/6/2005 relativa all’esame di ulteriori osservazioni alla parte strutturale del PRG; <br />	<br />
(7) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 70 del 29/06/2005 di presa d’atto ed approvazione delle precedenti determinazioni consiliari assunte sulle osservazioni al PRG come presentate.<br />	<br />
L’impugnazione investe, altresì, tutti gli ulteriori verbali. (compreso il verbale n. 43 del 14/6/2005) schede e/o rapporti istruttori, nonché deliberazioni (ivi comprese quelle nn. 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 53, 54 del 2005 e n. 386 dell’l1/l0/2005) relative al procedimento di esame delle osservazioni menzionate negli atti impugnati e non conosciuti; atti tutti per i quali si esprime riserva, una volta prodotti, di motivi aggiunti.<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 362 del 2008:<br />	<br />
(I) della delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 50 del 14/5/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale &#8211; Parte Strutturale, affissa all‘Albo Pretorio del Comune in data 19/5/2008; <br />	<br />
(2) della delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 51 del 15/5/2008 di adozione del PRG &#8211; Parte operativa, pubblicata all’Albo Pretorio il 19/5/2008 e nel BUR in data 27/5/2002. <br />	<br />
L’impugnazione investe ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi compresi <br />	<br />
(3) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 107 del 25/6/2003 di adozione del PRG &#8211; Parte Strutturale; <br />	<br />
(4) la delibera della Giunta Provinciale di Perugia.n. 192 del 14/4/2008 di verifica dei contenuti del PRG-Parte strutturale; <br />	<br />
(5) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 38 del 18/5/2005 (non conosciuta) e relativa all’esame delle osservazioni presentate dal ricorrente; <br />	<br />
(6) la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 70 del 29/6/2005 con allegato elenco contenente l’esito delle osservazioni proposte, tra cui quella del ricorrente riportato con (la dicitura: “non accolta”).<br />	<br />
L’impugnazione investe, altresì, tutti gli ulteriori verbali schede e/o rapporti istruttori e/o deliberazioni (ivi comprese quelle mi. 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 53, 54 del 2005 e n. 386 dell’11/l0/2005) relative al procedimento di esame delle osservazioni menzionate negli atti impugnati e non conosciuti; atti tutti per i quali si esprime riserva, una volta prodotti, di motivi aggiunti.</p>
<p>Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto e della Provincia di Perugia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con delibera di C.C. del Comune di Spoleto n. 50 in data 14 maggio 2008 &#8211; dopo la valutazione delle osservazioni (effettuate mediante una serie di delibere di C.C., tra le quali le nn. 38 in data 18 maggio 2005, 43 in data 1 giugno 2005, 53 in data 20 giugno 2005, e, riassuntiva delle precedenti, 70 in data 29 giugno 2005) e la verifica di conformità al P.T.C.P. ed al P.U.T. da parte della Provincia di Perugia (conclusa con la delibera di G.P. n. 192 in data 14 aprile 2008) &#8211; è stato approvato il nuovo P.R.G. &#8211; Parte Strutturale (che era stato adottato con delibera di C.C. n. 107 in data 25 giugno 2003).<br />	<br />
Con delibera di C.C. n. 51 in data 15 maggio 2008 è stato adottato il P.R.G.-Parte Operativa.<br />	<br />
2.- Vengono all’esame del Collegio quattro ricorsi, con cui sono stati impugnati i predetti provvedimenti, per quanto concerne la destinazione di zona impressa alle aree di rispettiva proprietà.<br />	<br />
I ricorsi (iscritti al R.G. sub nn. 359/2008, 360/2008, 361/2008 e 362/2008), sono stati riuniti con l’ordinanza 5 settembre 2011, n. 292.<br />	<br />
2.1.- Il ricorso n. 359/2008 R.G. è proposto dai sigg.ri Ranucci Roberto e Rosati Ustero, proprietari di terreni siti in località Pompagnano, classificati dal vecchio P.R.G. come “zona C”, cioè destinata all’edificazione. La proposta di lottizzazione presentata dai ricorrenti non aveva avuto esito positivo. Detta destinazione edificatoria era stata mantenuta in sede di adozione del nuovo P.R.G., tanto che i ricorrenti in data 18 gennaio 2008, scadute le misure di salvaguardia, hanno ripresentato un piano di lottizzazione. Alla luce delle indicazioni date dalla Provincia di Perugia &#8211; nel senso di contenere il consumo di suolo complessivo entro il 10% &#8211; il Comune ha però modificato il P.R.G.-Parte Strutturale, ed in particolare la destinazione di zona della proprietà dei ricorrenti, che è divenuta “zona agricola di particolare interesse agricolo”; così da condurre al diniego (cfr. preavviso di diniego in data 9 giugno 2008) del suddetto piano di lottizzazione.<br />	<br />
2.2. &#8211; I ricorsi n. 360/2008 e n. 361/2008 del R.G. sono proposti da proprietari di terreni siti in località S. Anastasio, posti sulla parte destra della strada comunale (rispettivamente, la sig.ra Antimi Lidia ed il sig. Bernacchia Walter).<br />	<br />
I proprietari sottolineano di aver presentato (nel caso del ricorso n. 360/3008, la dante causa della ricorrente) osservazioni al P.R.G.-Parte Strutturale adottato, chiedendo la riclassificazione da “zona di particolare interesse agricolo” (non edificabile) a “zona di consolidamento prevalentemente residenziale” (edificabile), e sottolineando a tal fine che i terreni sono pertinenziali a preesistenti fabbricati urbani posti in continuità con il nucleo storico di S. Anastasio e anteposti ad altre proprietà aventi le stesse caratteristiche, insieme alle quali costituiscono un comparto urbanizzato di circa 11 unità abitative.<br />	<br />
Dette osservazioni sono state respinte con delibera di C.C. n. 43 in data 1 giugno 2005, affermandosi, per giustificare la non comparabilità dell’area a quelle poste a valle del nucleo storico di S. Anastasio individuate come «zone residenziali di completamento dei nuclei residenziali esistenti (i.e. = 1mc/mq)», che «l’area oggetto della richiesta non ha le caratteristiche per essere classificata come zona MCR perché non compatibile con i principi ed i criteri informatori del Piano regolatore, in quanto si connota come insediamento sparso nel territorio contraddicendo la logica aggregativa contenuta nei criteri sopradetti».<br />	<br />
Diversa sorte avevano le osservazioni presentate dal sig. Bocci Novello (n. 67), precedentemente anch’esse respinte, ma poi accolte con delibera di C.C. n. 53 in data 20 giugno 2005; nonostante che, a dire dei ricorrenti, si trattasse di terreni ubicati nello stesso luogo e con le stesse caratteristiche di quelli della ricorrente. <br />	<br />
2.3. &#8211; Il ricorso n. 362/2008 è presentato dal sig. Maggi Silvio, proprietario di terreni siti in località Maiano.<br />	<br />
Aveva presentato osservazioni al P.R.G.-Parte Strutturale adottato, chiedendo la riclassificazione da zona “verde di rispetto”(non edificabile) a “zona residenziale di completamento”, sottolineando che le aree sono ubicate lungo la direttrice principale dello sviluppo edilizio della Città di Spoleto a forte richiesta edilizia, in prospicienza della strada provinciale Tuderte, già servita da tutte le opere di urbanizzazione e circondata da preesistenti fabbricati urbani aventi le stesse caratteristiche che, insieme, costituiscono un comparto edificato e totalmente urbanizzato.<br />	<br />
Dette osservazioni sono state respinte dal Comune (con delibera di C.C. n. 70 in data 29 giugno 2005), a dire del ricorrente senza alcuna motivazione.<br />	<br />
3. &#8211; I ricorrenti si dolgono della declassificazione subita dalla loro proprietà (ricorso n. 359/2008 R.G.) oppure della omessa riclassificazione in senso edificatorio della loro proprietà (ricorsi n. 360/2008, n. 361/2008 e n. 362/2008 R.G.) ed impugnano i provvedimenti comunali di adozione ed approvazione del P.R.G., unitamente a quello presupposto della Provincia di Perugia, succitati.<br />	<br />
Lamentano in particolare che :<br />	<br />
&#8211; non siano stati osservati i termini previsti dagli articoli 9 e 10 della l.r. 31/1997 per la trasmissione alla Provincia del P.R.G. &#8211; Parte Strutturale adottato, per lo svolgimento e la conclusione della conferenza istituzionale e per tutti gli adempime<br />
&#8211; non siano stati previamente acquisiti, né sulla Parte Strutturale né su quella Operativa, il parere igienico-sanitario della A.S.L. richiesto dall’articolo 8 della l.r. 31/1997, ed il parere dell’Ufficio del Genio Civile richiesto, trattandosi di zona s<br />
&#8211; la declassificazione (ricorso n. 359/2008), ovvero la omessa riclassificazione in senso edificatorio (ricorsi n. 360/2008, n. 361/2008 e n. 362/2008), delle loro proprietà non sia stata adeguatamente motivata, ed appaia comunque illogica in quanto inatt<br />
&#8211; (nei ricorsi n. 360/2008, n. 361/2008 e n. 362/2008) il Comune non abbia adeguatamente motivato il rigetto delle osservazioni presentate; e inoltre sia incorso in una evidente contraddittorietà, e disparità di trattamento, rispetto alla riclassificazion<br />
&#8211; (nel ricorso n. 359/2008) sia stata preclusa ai ricorrenti la partecipazione al procedimento di approvazione mediante le osservazioni previste dall’articolo 7 della l.r. 31/1997, in relazione alle importanti modifiche imposte dalla Provincia, senza che<br />
&#8211; (nel ricorso n. 359/2008) il ritardo del Comune nel pronunciarsi sulla nuova domanda di lottizzazione, in violazione dell’articolo 2 della legge 241/1990, abbia fatto sì che non potesse più applicarsi la disciplina del P.R.G. adottato, bensì quella, più<br />
4. &#8211; Con un primo atto di motivi aggiunti, i ricorrenti (in tutti i ricorsi in esame) hanno esteso l’impugnazione alla delibera di C.C. n. 105 in data 17 ottobre 2008, con cui è stato approvato il P.R.G. &#8211; Parte Operativa.<br />	<br />
Oltre a far valere, a titolo di illegittimità derivata, le censure già dedotte, lamentano che :<br />	<br />
&#8211; sia stato seguito il procedimento di cui alla l.r. 11/2005, mentre, ai sensi dell’articolo 67, essendo l’adozione intervenuta nella vigenza della l.r. 31/1997, avrebbe dovuto seguirsi la relativa disciplina anche per la fase di approvazione; non sono st<br />
&#8211; anche in questo caso, non siano stati previamente acquisiti, né sulla Parte Strutturale né su quella Operativa, il parere igienico-sanitario della A.S.L. richiesto dall’articolo 8 della l.r. 31/1997 (la verifica di carattere igienico-sanitario, peraltro<br />
&#8211; continui a mancare un’adeguata motivazione a supporto della declassificazione dell’area; non siano stati considerati, in particolare, i rilievi prospettati dai ricorrenti con il ricorso introduttivo, da valutare alla stregua delle osservazioni acquisite<br />
&#8211; non siano stati assolti gli adempimenti di pubblicità previsti dagli articoli 13 e 17 della l.r. 11/2005; <br />	<br />
&#8211; non siano state effettuate le valutazioni richieste dall’articolo 4, commi 2 e 6, della l.r. 11/2005 (in particolare, in ordine alla fattibilità delle previsioni di P.R.G. in relazione ai documenti di programmazione e di bilancio comunali, ai criteri di<br />
5. &#8211; Con un secondo atto per motivi aggiunti, i ricorrenti (in tutti i ricorsi in esame), oltre a puntualizzare (sulla base della produzione documentale di controparte) le censure già dedotte, hanno esteso l’impugnazione al parere della A.S.L. n. 3 prot. (in carico al Comune di Spoleto) n. 49733 in data 17 ottobre 2008, nel corso del giudizio versato in atti dal Comune.<br />	<br />
Lamentano che detto parere sia stato acquisito solo al momento dell’approvazione del P.R.G. &#8211; Parte Strutturale, tardivamente, e non sia sostanzialmente motivato.<br />	<br />
Nel ricorso n. 359/2008, lamentano anche che il Comune di Spoleto, nel recepire le indicazioni della Conferenza Istituzionale volte a rendere il P.R.G. conforme al P.U.T. ed al P.T.C.P. riducendo i volumi edificabili, anziché rivedere classificazioni di aree che da agricole erano divenute edificabili, abbia incongruamente ed illogicamente operato un’acritica riduzione “quantitativa”, declassando aree (come quella dei ricorrenti) che sono poste in ambiti urbanizzati, che erano edificabili da molto tempo e rispetto alle quali la Conferenza non aveva formulato osservazioni.<br />	<br />
6. &#8211; Si sono costituiti in giudizio e controdeducono puntualmente, il Comune di Spoleto e la Provincia di Perugia.<br />	<br />
7.- Con ordinanze, rispettivamente nn. 33, 32, 31 e 30, in data 25 giugno 2010, il Tribunale ha disposto l’acquisizione, da parte del Comune di Spoleto, di documentati chiarimenti in ordine alle valutazioni di compatibilità sismica acquisite sul P.R.G., ed in generale agli aspetti sottoposti a censura.<br />	<br />
L’incombente istruttorio è stato eseguito, cumulativamente, con nota prot. 71036 in data 17 dicembre 2010.<br />	<br />
8. &#8211; Con successiva ordinanza 5 settembre 2011, n. 292, questo Tribunale Amministrativo ha precisato, con riferimento ad alcune delle censure prospettate, come la giurisprudenza sia consolidata nel senso che:<br />	<br />
a) Le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un&#8217;amplissima valutazione discrezionale: dette scelte, quindi, appaiono insindacabili nel merito e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, per abnormità e irrazionalità delle stesse. L&#8217;Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate in sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l&#8217;impostazione del piano. Le scelte urbanistiche adottate per ciò che attiene la destinazione delle singole aree non necessitano di una specifica motivazione se non nel caso che la scelta medesima vada ad incidere negativamente su posizioni giuridicamente differenziate, ravvisabili unicamente nell&#8217;esistenza di piani e/o progetti di lottizzazione convenzionati già approvati o situazioni di diverso regime urbanistico accertate da sentenze passate in giudicato. Un soggetto privato non può invocare una sorta di diritto alla immutabilità della classificazione urbanistica dell&#8217;area di sua proprietà sulla scorta di una semplice richiesta di edificazione, che è del tutto inidonea a configurare una posizione qualificata rispetto ai nuovi intendimenti dell&#8217;Amministrazione. La preesistente destinazione urbanistica non impedisce l&#8217;introduzione di previsioni di segno diverso in virtù dell&#8217;esercizio di uno <i>ius variandi</i> pacificamente riconosciuto all&#8217;Amministrazione. La posizione del soggetto che avanza una richiesta di edificazione assume un contenuto di semplice aspettativa, senza che perciò possa configurarsi a carico dell&#8217;ente locale un onere di specifica motivazione in ordine alla disposta variazione urbanistica dell&#8217;area, ben potendo soccorrere al riguardo l&#8217;esposizione delle ragioni di carattere generale sottese alle scelte di gestione del territorio comunale (Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015; 24 febbraio 2011, n. 1222).<br />	<br />
b) In capo ai privati coinvolti nelle previsioni di piano non è comunque configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica al mantenimento della destinazione urbanistica &#8220;gradita&#8221; ovvero ad una <i>reformatio in melius</i>, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree, che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell’immobile; onde non può essere invocata la cd. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell’atto, che &#8211; come tale &#8211; non richiede altra motivazione rispetto a quella automaticamente esplicitata dai criteri di ordine tecnico osservati per la redazione dello stesso (Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio, n. 2843, Sez. III, 6 ottobre 2009, n. 1610).<br />	<br />
c) Più precisamente, le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali, sono date dal superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; dalla lesione dell&#8217;affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un&#8217;area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133; 9 dicembre 2010, n. 8682; 13 ottobre 2010, n. 7492); in sostanza, una motivazione specifica è necessaria nei casi in cui si incida su zone territorialmente circoscritte, ledendo legittime aspettative dei privati proprietari, in conseguenza di statuizioni giurisdizionali passate in giudicato, nonché di accordi con l&#8217;ente locale e di convenzioni di lottizzazione (Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8514), posto che in tali evenienze la compattezza della motivazione costituisce lo strumento dal quale deve emergere l&#8217;avvenuta comparazione tra il pubblico interesse cui si finalizza la nuova scelta e quello del privato, assistito, appunto, da una aspettativa tutelata (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6886). Negli altri casi (di <i>reformatio in pejus</i> o di non <i>reformatio in melius</i>, rispetto alle aspettative del privato proprietario) non sussiste la necessità di una motivazione specifica delle nuove destinazioni urbanistiche rispetto a quelle che possono agevolmente evincersi dai criteri di ordine tecnico &#8211; urbanistico seguiti per la redazione dello strumento stesso (Cons. Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3552).<br />	<br />
d) Le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici (nel caso di specie un piano urbanistico comunale) sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6911; 1 marzo 2010, n. 1182). Tuttavia, l&#8217;obbligo di motivazione esistente, nell&#8217;ipotesi che una variante urbanistica incida su un&#8217;area determinata, trova la sua sede anche nella fase dell&#8217;esame delle osservazioni dal privato proposte, che, pur qualificate come meri apporti collaborativi alle scelte urbanistiche dell&#8217;Amministrazione ad una analitica confutazione dei quali l&#8217;Amministrazione non può dirsi obbligata, comportano comunque che il loro rigetto, perché possa ritenersi legittimo, sia assistito da una congrua motivazione, anche non dettagliata, quanto alla loro incompatibilità con le linee generali dello strumento urbanistico o della sua variante (Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 8650).<br />	<br />
e) Le scelte di pianificazione urbanistica appartengono alla sfera degli apprezzamenti di merito dell&#8217;Amministrazione per cui, in ordine ad esse, non sono ipotizzabili censure di disparità di trattamento basate sulla comparazione con la destinazione impressa ad immobili adiacenti, dovendo tali scelte obbedire solo al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell&#8217;assetto territoriale, nell&#8217;interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell&#8217;ambiente, e non anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli (Cons. Stato, Sez. III, 17 settembre 2010, n. 2536; Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2264; 18 giugno 2009, n. 4024; 7 luglio 2008, n. 3358).<br />	<br />
9. &#8211; Al fine di verificare il rispetto, nel caso in esame, di detti parametri di legittimità, questo Tribunale Amministrativo, con la più volte richiamata ordinanza n. 292 del 2011, ha disposto una verificazione tecnica, officiando all’uopo il dirigente del Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell&#8217;informazione, promozione e coordinamento progetti comunitari, della Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, della Regione Umbria, od un funzionario da lui delegato; alle operazioni potevano assistere i tecnici delle parti, con facoltà di osservazioni, di cui dovrà essere dato conto nella relazione conclusiva.<br />	<br />
L’incombente istruttorio è stato eseguito con separate relazioni di verificazione depositate in data 30 giugno 2012. <br />	<br />
10. &#8211; All’udienza del 17 ottobre 2012 i ricorsi riuniti sono stati trattenuti in decisione. <br />	<br />
11. &#8211; Deve anzitutto essere disattesa la prima censura con cui si deduce la violazione degli artt. 9 e 10 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 31, per mancato rispetto dei termini procedimentali ivi previsti.<br />	<br />
Ed invero, come questo Tribunale Amministrativo ha avuto occasione di chiarire in altre occasioni (cfr. T.A.R. Umbria, 1 marzo 2010, n. 149), non può correttamente ipotizzarsi una tardiva convocazione della conferenza da parte del Presidente della Provincia di Perugia, anche in ragione del fatto che un termine perentorio per l’esercizio di un’attività di controllo non può che decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’Amministrazione controllante, del provvedimento di base completo dell’intera documentazione; conseguentemente non può dirsi trascorso il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 9 della l.r. n. 31 del 1997, ove, al momento della convocazione della conferenza, la documentazione originariamente inviata dal Comune risulti incompleta. In particolare, risulta dalla produzione in atti che il Comune di Spoleto ha provveduto a trasmettere la documentazione con note dell’8 ottobre 2007 e del 3 marzo 2008, e dunque anche dopo la convocazione della conferenza istituzionale.<br />	<br />
In ogni modo, la violazione del termine previsto dall’art. 9, comma 2, della l.r. n. 31 del 1997, seppure qualificato come perentorio, non può ragionevolmente viziare <i>ex post</i> la legittimità del deliberato comunale, che risulterebbe contraddittoriamente travolto dall’inazione dell’Autorità sovraordinata; detto termine è posto, piuttosto, a garanzia del Comune, comportando, il suo spirare, solo la consumazione dei poteri di intervento e correzione che la legge attribuisce all’Autorità provinciale. Ciò significa che il decorso del termine autorizza il Comune a procedere all’approvazione definitiva senza attendere oltre, ma se esso deicide (sia pure tacitamente) di attendere la pronuncia della Provincia, ed una volta ricevutala vi si conforma, nessun vizio di legittimità ne deriva per l’atto della Provincia, né per quello conclusivo del Comune. <br />	<br />
12. &#8211; Dall’esperita istruttoria, prima ancora che gli aspetti di logicità/illogicità e conformità allo stato dei luoghi del P.R.G. e delle destinazioni di zona contestate, è emerso che lo strumento urbanistico è stato adottato, con delibera consiliare n. 107 del 25 giugno 2003, senza previa acquisizione del parere di compatibilità sismica, in violazione di quanto prescritto dall’allora vigente art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.<br />	<br />
Ed invero dalla relazione di verificazione del 17 dicembre 2010 si inferisce che detto parere sismico non è stato richiesto dal Comune di Spoleto, sebbene nella parte strutturale del piano sia contenuto un, chiaramente non equivalente, studio sullo sviluppo del territorio in funzione dell’eventuale rischio sismico.<br />	<br />
Giova precisare che solamente con l’art. 13 della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11, al comma 9, è stato previsto che il parere sismico è espresso dal Comune stesso in sede di adozione, tenendo conto degli elaborati del P.R.G. relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica. Ma tale disciplina, <i>ratione temporis</i>, non era applicabile al momento dell’adozione del P.R.G., oggetto della presente impugnativa.<br />	<br />
Corollario di ciò è che la norma di riferimento era il già ricordato art. 13 della legge n. 64 del 1974.<br />	<br />
Ai sensi di tale disposizione, requisito di legittimità degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti è che siano preceduti, nelle zone sismiche, dal parere del competente ufficio del genio civile, attribuzione poi traslata alla Regione (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1196; 8 maggio 2000, n. 2643; 19 febbraio 1999, n. 176; C.G.A., 13 ottobre 1998, n. 607). <br />	<br />
Occorre aggiungere, alla luce dell’evoluzione avutasi nella vicenda procedimentale in esame, che l’art. 13 della legge n. 64 del 1974, nel prevedere l’obbligo del Comune, ricadente in zona dichiarata sismica, di richiedere il parere all’ufficio del genio civile (o Regione) sui piani regolatori anteriormente all’adozione della relativa deliberazione, non può che essere interpretato nel senso che tale parere deve anche intervenire anteriormente all’adozione medesima (così Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2643; Sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). La norma si conforma infatti all’esigenza per cui, in sede di programmazione di primo (ed anche di secondo livelo), deve essere valutata la compatibilità della destinazione impressa alla zona ed alle aree nella stessa ricomprese, con la struttura, la morfologia e l’andamento del territorio.<br />	<br />
Lo studio geologico in prospettiva della prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico, che risulta successivamente intervenuto, oltre a costituire un’evidente inversione procedimentale, non può avere efficacia sanante, in quanto non proviene da un organo terzo rispetto all’Amministrazione titolare del potere di pianificazione urbanistica, e perché si è tradotto, per quanto è dato evincere dal verbale della conferenza istituzionale, essenzialmente, nella redazione delle carte dello <i>zoning</i> del rischio geologico, sì che non può ritenersi che la finalità prevista dalla norma sia stata comunque adeguatamente raggiunta.<br />	<br />
La seconda censura deve, in conclusione, essere accolta.<br />	<br />
13. &#8211; L’accoglimento del motivo scrutinato ha chiaramente portata assorbente, atteso che, comportando l’annullamento delle delibere di adozione ed approvazione del P.R.G., esime il Collegio dalla disamina delle restanti censure, svolte nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, che possono dunque essere dichiarate assorbite.<br />	<br />
Le spese di giudizio, stante la complessità della vicenda procedimentale, possono essere compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla le impugnate delibere di adozione ed approvazione del P.R.G.<br />	<br />
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF<br />	<br />
Nicola Durante, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/12/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-12-2012-n-521/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2012 n.521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2008 n.521</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-3-2008-n-521/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-3-2008-n-521/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-3-2008-n-521/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2008 n.521</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore Comune di Peschici (avv. F. Lofoco) c. Geoeco Italia s.r.l. (n.c.), Gargano Progetti s.r.l. (avv. P. Chionchio) sull&#8217;ammissibilità di ricorrere al rito ex art. 10, l. n. 205 del 2000, da parte di un Comune a fronte dell&#8217;inadempimento di un&#8217;impresa rispetto agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-3-2008-n-521/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2008 n.521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-3-2008-n-521/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2008 n.521</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore<br /> Comune di Peschici (avv. F. Lofoco) c. Geoeco Italia s.r.l. (n.c.), Gargano Progetti s.r.l. (avv. P. Chionchio)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità di ricorrere al rito ex art. 10, l. n. 205 del 2000, da parte di un Comune a fronte dell&#8217;inadempimento di un&#8217;impresa rispetto agli obblighi da questa assunti con una convenzione di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Sentenza non sospesa dal Consiglio di Stato – Rito ex art.10, l. n. 205 del 2000 – Ricorso da parte di un Comune – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, è ammissibile il ricorso al rito introdotto con l’art.10, l. 21 luglio 2000 n.205, da parte di un Comune a fronte dell’inadempimento di un’impresa rispetto agli obblighi da questa assunti con una convenzione di lottizzazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 35 del 2008, proposto dal</p>
<p><b>Comune di Peschici</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Geoeco Italia s.r.l.</b>, non costituita in giudizio;Gargano Progetti s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pasquale Chionchio, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Curigliano in Bari, via Dalmazia, 161; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;esecuzione, ai sensi dell’art. 10 della legge 21 luglio 2000 n. 205</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza n. 4488 del 17 dicembre 2003 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, resa inter partes.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gargano Progetti s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il dott. Savio Picone e uditi nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2008 i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Per la comprensione della vicenda dedotta in giudizio, occorre premettere che il 23.9.1978 fu stipulata e trascritta, tra il Comune di Peschici e la società Iagar s.p.a., una convenzione per l’attuazione del progetto di lottizzazione urbanistica (realizzazione di un vasto complesso residenziale) in località “Manaccora”.<br />
La Iagar s.p.a. (dante causa dell’odierna convenuta Geoeco Italia s.r.l.) assunse, tra l’altro, l’impegno a realizzare le opere di urbanizzazione secondaria ed a cederle, insieme alle aree di sua proprietà, gratuitamente al Comune. <br />
Con ricorso R.G. n. 343/2002 instaurato presso questo Tribunale, il Comune di Peschici chiese la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. nei confronti della Geoeco Italia s.r.l., onde ottenere il trasferimento in proprietà delle aree e delle opere indicate negli artt. 3, 4 e 8 della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 23.9.1978, oltre alla condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo per l’uso delle strutture nella stagione estiva 2001.<br />
Spiegò intervento ad opponendum la Gargano Progetti s.r.l., detentrice qualificata del compendio immobiliare per effetto di contratto stipulato con la Geoeco Italia s.r.l. <br />
Nel corso del giudizio il Comune, all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, ridusse la domanda ad una parte dei beni originariamente indicati.<br />
Dopo aver disposto, in sede cautelare, il sequestro giudiziario dei beni, la Sezione Seconda di questo Tribunale accolse le domande e, per quel che rileva in questa sede, con sentenza n. 4488 del 17.12.2003, statuì che “… sono trasferiti dal patrimonio della Geoeco Italia s.r.l. al patrimonio indisponibile del Comune di Peschici i seguenti beni: a) edificio polifunzionale (meglio descritto sotto la lettera “D” – punto 4.2.2. &#8211; della relazione del c.t.u.) riportato in catasto fabbricati foglio n. 4, part. n. 391. sub 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 individuate in catasto terreni al foglio 4, parte, 87 (parte mq. 83), part. 391 (parte mq. 748), part. 528 (parte mq. 10) e part. 531 (parte mq. 15); b) edificio polifunzionale (meglio descritto sotto la lettera “E” – punto 4.2.2. della relazione del c.t.u.) e teatro all’aperto e culturale riportato in catasto fabbricati al foglio 4, part. n. 339, sub 2, 3, 4 individuate in catasto terreni al foglio n. 4, part. 523 (parte mq. 224), part. 524 (parte mq. 726), part. 528 (parte mq. 119). La sentenza costituisce titolo per la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.”.<br />
Avverso la predetta sentenza pende appello dinanzi al Consiglio di Stato, che ha respinto l’istanza di sospensiva. <br />
Il Comune di Peschici ha infruttuosamente intrapreso, sui beni trasferiti, il tentativo di esecuzione forzata nelle forme previste dal codice di procedura civile, mediante notifica di precetto e preavviso di rilascio. Il Tribunale di Lucera – sez. di Rodi Garganico, con sentenza n. 108 del 16.6.2005, ha infatti accolto l’opposizione all’esecuzione promossa dalla Geoeco Italia s.r.l. e dalla Gargano Progetti s.r.l.<br />
Con il presente ricorso, notificato ai sensi dell’art. 10 della legge n. 205/2000 per l’esecuzione della sentenza n. 4488/03, il Comune chiede all’adito Tribunale:<br />
1) preso atto della sentenza che ha disposto il trasferimento in proprietà dei beni nonché del relativo possesso, di ordinare alla Geoeco Italia s.r.l. ed alla Gargano Progetti s.r.l. il loro immediato rilascio in favore del Comune di Peschici;<br />
2) di nominare un commissario ad acta ovvero di autorizzare l’ufficiale giudiziario di Rodi Garganico, al fine di far ottenere al Comune il pieno possesso dei beni, eventualmente con l’utilizzo della Forza Pubblica in caso di resistenza.<br />
Si è costituita la Gargano Progetti s.r.l., controdeducendo in fatto ed in diritto e depositando atti della procedura di sequestro giudiziario esperita nel corso della causa R.G. n. 343/2002, il contratto di affitto stipulato con la Geoeco Italia s.r.l. in data 4.4.2003, la documentazione bancaria attestante il regolare pagamento del canone d’affitto a favore del Comune di Peschici ed infine la sentenza n. 108/05 del Tribunale di Lucera – sez. di Rodi Garganico. </p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia.<br />
La domanda di esecuzione formulata dal Comune di Peschici trae origine da un giudizio di cognizione “a parti invertite”, ove l’Amministrazione ha assunto la veste di ricorrente a fronte dell’inadempimento dell’impresa rispetto agli obblighi da questa assunti con la convenzione di lottizzazione.<br />
Si tratta, pertanto, di fattispecie rientrante a pieno titolo nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nonché dell’art. 11, 5° comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come delimitati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6.7.2004.<br />
2. Più complessa appare la questione della azionabilità, nei confronti di un soggetto privato, del rito di esecuzione introdotto dall’art. 10 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (secondo cui il Tribunale “esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato”). Stante il rinvio pressoché integrale operato dal legislatore con il citato art. 10, la verifica non può prescindere dall’evoluzione che ha interessato l’ambito di applicabilità del tradizionale giudizio di esecuzione delle sentenze passate in giudicato.<br />
In relazione a queste ultime, la giurisprudenza amministrativa ha talvolta escluso l’esperibilità del rito dell’ottemperanza quando la parte resistente sia una persona giuridica privata, non solo per ragioni sistematiche, ma anche in base al tenore letterale delle norme processuali vigenti. Come è noto, sia l’art. 27, 1° comma – n. 4), del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, sia l’art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, apparentemente circoscrivono alla “autorità amministrativa” la legittimazione passiva nel rimedio dell’ottemperanza, istituto processuale nato ed evolutosi per assicurare tutela al privato vittorioso nei confronti dell’Amministrazione pubblica renitente a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario (in origine) e del giudice amministrativo (per estensione dapprima pretoria e poi legislativa). <br />
Tuttavia, ad avviso del Collegio, le predette disposizioni devono essere interpretate evolutivamente alla luce della normativa che ha attribuito alla giurisdizione amministrativa esclusiva molteplici tipologie di ricorsi, proposti contro atti o comportamenti di soggetti privati (in tema di servizi pubblici ed urbanistica, gli artt. 33 e 34 del d. lgs. n. 80/1998; in tema di espropriazioni, l’art. 53 del Testo unico del 2001; in tema di appalti, l’art. 6 della legge n. 205/2000; in tema di accesso, gli artt. 23 e 25 della legge n. 241/1990; in tema di accordi, l’art. 11 della legge n. 241/1990). Del resto, la giurisprudenza mostra ormai piena consapevolezza del correlato ampliamento degli ambiti soggettivi ed oggettivi della stessa nozione di atto amministrativo che, riverberandosi anche sulle norme processuali, provoca l’estensione della giurisdizione del giudice amministrativo: in più di una decisione, è stata posta in rilievo proprio la recente evoluzione della concezione classica del provvedimento amministrativo, che ha conosciuto un significativo processo di “erosione”, a favore di sistemi di gestione dell’attività amministrativa che, per un verso, si avvalgono di modelli convenzionali o di assetti normativi di spiccata origine privatistica e che, per altro verso, affidano vasti settori di azione a figure soggettive di indubbia matrice privatistica (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2046 del 6.12.1999; Id., sez. IV, n. 934 del 15.2.2002).<br />
Con specifico riguardo alla questione in esame, è stato recentemente sottoposto all’Adunanza Plenaria il quesito circa l’ammissibilità del ricorso d’ottemperanza contro un soggetto privato (nella specie, in materia di accesso agli atti: Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 609 del 21.02.2005). L’ordinanza di rimessione ha opportunamente evidenziato, a favore della tesi affermativa, che: <br />
a) tenuto conto dei suoi precedenti storici, la ratio dell’art. 37 della legge n. 1034/1971 è quella di affermare il principio, di origine giurisprudenziale, per il quale il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di merito, è il giudice dell’esecuzione di tutte le proprie sentenze;<br />
b) il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al vincitore della lite una giustizia effettiva, e cioè il conseguimento reale del bene della vita o dell’utilità riconosciuti dal giudicato;<br />
c) ove, al contrario, si dovesse ritenere inammissibile il giudizio per l’esecuzione della sentenza amministrativa nei confronti del privato soccombente (nel caso di inerzia o di adozione di atti elusivi), vi sarebbe una “zona franca” per l’esecuzione coattiva dei giudicati della giustizia amministrativa, con un deficit della effettività della tutela giurisdizionale; <br />
d) deve in ogni caso ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell’imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. Una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità dell’esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un’inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio.<br />
In ossequio al principio per cui la giurisdizione sulla lite trascina con sé la consequenziale giurisdizione di merito per l’esecuzione del giudicato, l’ordinanza n. 609/05 della Sesta Sezione ha perciò prospettato la tesi, che il Collegio condivide, per la quale l’indagine sulla natura del soggetto soccombente possa rilevare, al più, quando si tratti di dare esecuzione ad un giudicato del giudice civile (come nel caso deciso da Cons. Stato, sez. IV, n. 5624 del 29.10.2001, che ha escluso la percorribilità dell’ottemperanza contro il privato); mentre la questione non si pone nell’ipotesi di mancata esecuzione della decisione resa dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, su un ricorso proposto nei confronti di un soggetto privato o di un ente pubblico privatizzato.<br />
Coerente con tale ricostruzione è l’attribuzione al commissario ad acta delle prerogative di longa manus del giudice dell’ottemperanza o dell’esecuzione.<br />
Il responso dell’Adunanza Plenaria è stato del tutto favorevole alla ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti della persona giuridica privata inadempiente, tanto in materia di accesso agli atti (cfr. la dec. n. 5 del 5.9.2005, originata dalla citata rimessione della Sesta Sezione) quanto in materia di espropriazione (cfr. la dec. n. 2 del 29.4.2005, che ha indicato proprio nel rito dell’ottemperanza lo strumento per addivenire alla restituzione dell’immobile illegittimamente occupato dal soggetto espropriante, sia esso un ente pubblico o una persona giuridica di diritto privato).<br />
Del resto, in prospettiva storica, è noto che l’estensione ed i caratteri del giudizio di ottemperanza sono stati incisivamente plasmati durante il secolo scorso dall’elaborazione creativa della giurisprudenza amministrativa, che ha spesso anticipato il legislatore attraverso un’interpretazione estensiva finalizzata ad assicurare tutela effettiva e concreta alle parti del processo. Sicché, nell’attuale fase, non possono trascurarsi le esigenze di tutela che affiorano in sede processuale per effetto della crescente diffusione di moduli convenzionali di azione amministrativa, rispetto ai quali non appare soddisfacente una giurisdizione esclusiva mutilata della fase processuale ultima, quella dell’esecuzione destinata a consentire il conseguimento del bene della vita per cui si agisce, qualora l’Amministrazione sia parte ricorrente. <br />
Da ultimo, la costituzionalizzazione del “giusto processo”, e segnatamente della necessaria parità delle parti del giudizio, induce a superare la tradizionale limitazione dell’utilizzabilità del giudizio di ottemperanza, in ragione della natura pubblica o privata della parte convenuta, per non incorrere in violazione dei principi desumibili dagli artt. 3 e 111, 2° comma, della Costituzione. <br />
Le considerazioni fin qui svolte devono senz’altro estendersi al rito introdotto con l’art. 10 della legge n. 205/2000, sia perchè la norma rinvia genericamente alla disciplina dell’ottemperanza al giudicato, sia perché in tal caso neppure si pone, a ben vedere, l’ostacolo costituito dalla formulazione letterale dell’art. 27, 1° comma – n. 4), del r.d. n. 1054/1924 e dell’art. 37 della legge n. 1034/1971. <br />
Resta naturalmente impregiudicata, per l’ente pubblico, la facoltà di avvalersi della procedura di esecuzione forzata ordinaria dinanzi al giudice civile, secondo il principio di alternatività teorizzato in tempi risalenti dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 9.3.1973) e rispondente all’esigenza di massimo ampliamento degli strumenti utilizzabili nella fase esecutiva del giudizio. La parte pubblica vittoriosa potrà perciò scegliere, nei confronti del privato soccombente in una causa “a parti invertite”, tra i mezzi di tutela di diritto comune disciplinati dal codice di procedura civile ed il ricorso al commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo che ha emesso la sentenza di primo grado o definitiva.<br />
La domanda introdotta dal Comune di Peschici è perciò ammissibile. <br />
3. Nel merito, il ricorso deve essere respinto.<br />
La sentenza della quale il Comune reclama l’esecuzione provvisoria è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato. <br />
Orbene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza civile, l’anticipazione dell’efficacia della sentenza non passata in giudicato ha riguardo soltanto rispetto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione esclusivamente per le sentenze di condanna, le uniche idonee a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un’esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (così Cass. Civ., sez. I, n. 1037 del 6.2.1999).<br />
Il principio è stato affermato proprio in relazione alle sentenze costitutive di primo grado rese ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; esse, per loro natura, non sono provvisoriamente eseguibili, quale che sia l’autorità giurisdizionale adita.<br />
In ogni caso, il Collegio rileva che nella fattispecie il Comune ricorrente chiede al giudice dell’esecuzione un’utilità che eccederebbe il contenuto decisorio della sentenza n. 4488/03, resa dalla Sezione Seconda di questo Tribunale. <br />
La sentenza ha trasferito, in luogo del contratto, la proprietà del compendio immobiliare a favore del Comune di Peschici e nulla ha disposto in merito al possesso ed alla detenzione dei beni, attualmente nella disponibilità della Gargano Progetti s.r.l. in virtù del contratto di affitto stipulato con la Geoeco Italia s.r.l. il 4.4.2003. Il riferimento al “possesso giuridico” che si legge nel passaggio conclusivo della motivazione, dal quale la difesa dell’ente pretende di desumere un’impropria estensione degli effetti della sentenza, si spiega piuttosto in relazione alle complesse vicende cautelari verificatesi in corso di causa, allorché il Tribunale si è trovato ad assegnare in custodia al Comune di Peschici i beni sequestrati, conservando tuttavia in capo alla Gargano Progetti s.r.l. la detenzione titolata degli stessi. <br />
Dunque non può essere pronunciato, in sede di esecuzione, il richiesto ordine di rilascio degli immobili, attesa la carenza assoluta del titolo giudiziale presupposto.<br />
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza. </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.<br />
Condanna il Comune di Peschici al pagamento delle spese processuali a favore della società Gargano Progetti s.r.l., che liquida nella somma di Euro 2.000. Compensa le spese nei confronti della società Geoeco Italia s.r.l., non costituita.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Corrado Allegretta, Presidente<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 06/03/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-3-2008-n-521/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2008 n.521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2005 n.521</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-7-2005-n-521/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-7-2005-n-521/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-7-2005-n-521/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2005 n.521</a></p>
<p>Va sospeso il bando di gara per nr.2 posti di istruttore direttivo di vigilanza presso il Comune essendo dubbia la legittimita’ di previsione ai fini dell’ammissione, di un requisito di anzianità di servizio e di esperienza professionale relativa al posto messo a concorso. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-7-2005-n-521/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2005 n.521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-7-2005-n-521/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2005 n.521</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di gara per nr.2 posti di istruttore direttivo di vigilanza presso il Comune essendo dubbia la legittimita’ di previsione ai fini dell’ammissione, di un  requisito di anzianità di servizio e di esperienza professionale relativa al posto messo a concorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2007/9/10514/g">Ordinanza sospensiva del 7 febbraio 2006 n. 619</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.521/2005 Reg. Ord.<br />
N. 415/2005  Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</b></p>
<p align=center><b>Sezione Staccata di Latina</b></p>
<p>composta dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Franco  BIANCHI   PRESIDENTE<br />
Dott. Santino SCUDELLER  CONSIGLIERE REL.<br />
Dott.Giuseppe ROTONDO   REFERENDARIO<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2005;<br />
Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;<br />
Visto il ricorso n. 415 del 2005, proposto dai signori <b>Luigi FASANELLA, Evandro D’ANNIBALE, Giulio LEO, Sisto BRACAGLIA, Alberto GUGLIELMI, Luigi CECCARELLI, Massimo COMPAGNO, Simona VONA, Giuseppe SANNIA, Massimo CANU, Giancarlo MARTINI, Paolo FIASCHETTI, Giuseppe FOGLIETTA, Antonio BALDINELLI e Gianluca DIGILIO,</b> rappresentati e difesi dall’avv. Giovanna Cavallaro, con la quale sono elettivamente domiciliati in Latina, via Montesanto, n. 46, presso lo studio dell’avv. Paolo Reali,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Frosinone</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marina Giannetti, con la quale è elettivamente domiciliato in Latina, viale dello Statuto, n. 24, presso lo studio dell’avv. Sandra Salvigni,</p>
<p>e nei confronti<br />
del signor <b>Dino PADOVANI</b>, n.c.;<br />
per l’annullamento,<br />
previa adozione di misura cautelare,<br />
-della determinazione del Dirigente  del settore H – Polizia Municipale – del Comune di Frosinone datata 7 febbraio 2005 riguardante la selezione interna per titoli e test per la copertura di n. 2 posti vacanti nel settore H, nel profilo professionale diVisti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Frosinone;<br />
Udita la relazione del Consigliere Dott. Santino SCUDELLER e uditi, altresì,  gli avv.ti G. Cavallaro e M. Giannetti;<br />Ricorso 415/2005 Fasanella C/ Comune Frosinone<br />
Considerato che i ricorrenti impugnano la determina di selezione interna per accesso a posizione funzionale diversa;</p>
<p>Considerato che il ricorso appare assistito da apprezzabili elementi di favorevole definizione nel merito, quanto meno in relazione al motivo con il quale si contesta la previsione per la quale il bando fissa, ai fini dell’ammissione, il requisito della “anzianità di servizio e dell’esperienza professionale relativa al posto messo a concorso così come risultante da apposita attestazione dirigenziale”;<br />
Considerato che pertanto sussistono i presupposti per accordare la richiesta tutela cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Staccata di Latina –, accoglie la proposta domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Latina,  15 luglio 2005</p>
<p>Franco BIANCHI 	  PRESIDENTE<br />	<br />
Santino SCUDELLER   CONSIGLIERE EST.</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 15 luglio 2005<br />
(ART. 55, L. 27/4/1982 n. 186)<br />
IL Direttore di Segreteria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-7-2005-n-521/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2005 n.521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.521</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-521/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-521/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-521/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.521</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore Montinaro Antonio Montinaro Gaetano e Figli s.a.s. e altro (avv. A. Orlandini) c. Provincia di Lecce (avv. A. Bruni), Ditta Pellè Luigi (avv. G. Spata) sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 36 d.P.R. n. 655 del 1982 in caso di lettera di invito che prevede la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-521/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-521/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.521</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore<br /> Montinaro Antonio Montinaro Gaetano e Figli s.a.s. e altro (avv. A. Orlandini) c. Provincia di Lecce (avv. A. Bruni), Ditta Pellè Luigi (avv. G. Spata)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 36 d.P.R. n. 655 del 1982 in caso di lettera di invito che prevede la presentazione delle offerte esclusivamente per mezzo di raccomandate espresso o posta celere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Presentazione delle offerte – Lettera di invito – Invio solo con raccomandate espresso o posta celere – Disciplina di gara inconciliabile con l’art.36, d.P.R. n.655 del 1982 – Effetti.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Tempestività – Verifica – Applicazione dell’art.36, d.P.R. n.655 del 1982 alla corrispondenza spedita nelle forme della raccomandata espresso e della posta celere – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui, in una licitazione privata indetta per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, la lettera di invito preveda che le offerte debbano pervenire esclusivamente per posta, mediante separate raccomandate espresso o posta celere, si ha una disciplina di gara inconciliabile con l’art.36, d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, nella parte in cui viene posta espressamente a carico del partecipante ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato recapito, con la conseguenza che non è consentito integrare la regola speciale di questa gara con disposizioni legislative o regolamentari con essa incompatibili.</p>
<p>2. In tema di verifica della tempestività di offerte presentate per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici mediante licitazione privata, l’art.36, D.P.R. 29 maggio 1982 n.655, non si applica alla corrispondenza spedita nelle forme della raccomandata espresso e della posta celere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia<br />
II sezione di Lecce</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Antonio Cavallari,				Presidente;<br />
Giuseppina Adamo,				giudice;<br />
Luigi Viola					giudice<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2097 del 1996, proposto dalle</p>
<p><b>ditte Montinaro Antonio, Montinaro Gaetano &#038; Figli s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante, signor Pasquale Montinaro, Lezzi Cosimo &#8211; in proprio e quale mandataria del raggruppamento Lezzi Cosimo e Lezzi Luigi, Pellé Antonio, Fratelli Centonze C &#038; A s.n.c., in persona del legale rappresentante, signor Carmelo Centonze &#8211; in proprio e quale mandataria del raggruppamento Fratelli Centonze C &#038; A s.n.c. + Rausa Luigi, De Luca Vincenzo, Corricciati Cesareo, Stroso Osvaldo, Tecno Costruzioni s.r.l.,  in persona del legale rappresentante, signor Walter Perrone, e Russo Luigi, rappresentate e difese dall’avv. Alessandro Orlandini, con domicilio eletto in Lecce, via  Augusto Imperatore n. 16,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Provincia di Lecce</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alfredo Bruni ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso l’Ufficio legale dell’Ente,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>ditta Pellè Luigi</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gabriella Spata, con domicilio eletto in Lecce, via Braccio Martello n. 36,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
a) del verbale relativo alla licitazione privata per &#8220;l&#8217;appalto dei lavori di straordinaria manutenzione anno 1996 delle Strade Provinciali bitumate suddivise in dieci gruppi&#8221;, tenutosi presso la Provincia di Lecce il giorno 15 maggio 1996, nella parte in cui dispone la esclusione dalla gara delle imprese ricorrenti e  procede all&#8217;aggiudicazione provvisoria;<br />
b) della conseguente deliberazione 28 giugno 1996 n. 1921, con la quale la Giunta provinciale di Lecce ha definitivamente aggiudicato i lavori relativi al primo gruppo est, in favore della ditta Pellè Luigi;<br />
c) ove occorra, della lettera d’invito, protocollo n. 21495 del 19 aprile 1996, nella parte in cui prescrive, ai fini della partecipazione alle gare, che le offerte “dovranno pervenire esclusivamente per posta, mediante separate raccomandate espresso o posta celere&#8230; non più tardi delle ore 12 del giorno precedente quello della gara&#8221; e che &#8220;il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche da forza maggiore, il piego stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile&#8221;;<br />
d) di ogni altro atto provvedimento presupposto, connesso, collegato o conseguenziale, segnatamente della nota 9 luglio 1996, protocollo n. 33.629, del direttore del settore appalti e contratti dell&#8217;Amministrazione provinciale di Lecce.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e la successiva memoria;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e della ditta controinteressata;<br />
visto l’atto di rinuncia al mandato, datato 10 giugno 2004, dell’avv. Giovanni Pellegrino, originario difensore della ditta controinteressata insieme con l&#8217;avv. Gabriella Spata;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l&#8217;avv. Orlandini e l’avv. Bruni.<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Le ditte ricorrenti sono state escluse dalla licitazione privata per &#8220;l&#8217;appalto dei lavori di straordinaria manutenzione anno 1996 delle Strade Provinciali bitumate suddivise in dieci gruppi&#8221;, indetta dalla Provincia di Lecce, perché le offerte sono pervenute alle ore 12.30 del 14 maggio 1996, giorno precedente quello della gara. <br />
Con atto stragiudiziale le interessate hanno in modo articolato contestato le determinazioni della commissione aggiudicatrice.<br />
Ciò nonostante, la Stazione appaltante ha comunicato, con la nota 9 luglio 1996, protocollo n. 33629, del direttore del settore appalti e contratti, di aver aggiudicato definitivamente tutte le licitazioni private (con deliberazioni n. 1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924 e 1925 del 28 giugno 1996). <br />
Le imprese escluse impugnano i suddetti atti, alla stregua dei seguenti motivi:<br />
1. Violazione degli articoli 36 e 37 del DPR 29 maggio 1982 n. 655; falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della lettera d&#8217;invito;<br />
2. eccesso di potere, violazione di generali principi in materia di gara;<br />
3. violazione di generali principi in materia di gara; eccesso di potere sotto diverso profilo.<br />
Si sono costituite la Provincia di Lecce e la ditta controinteressata, che hanno contestato le tesi attoree.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1124 del 31 luglio 1996.<br />
All&#8217;udienza del 2 dicembre 2004 la causa è stata riservata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L’infondatezza del gravame nel merito esime il Collegio dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla Provincia di Lecce.<br />
2. Le imprese ricorrenti contestano la loro esclusione dalla licitazione privata per &#8220;l&#8217;appalto dei lavori di straordinaria manutenzione anno 1996 delle Strade Provinciali bitumate suddivise in dieci gruppi&#8221;, indetta dalla Provincia di Lecce.<br />
Tale esclusione è stata disposta perché le offerte sono pervenute alle ore 12.30 del 14 maggio 1996 (la gara si è svolta il 15 maggio 1996), in applicazione della lettera d’invito (protocollo n. 21495 del 19 aprile 1996), che prescriveva espressamente, ai fini della partecipazione alle gare, che le offerte, “dovranno pervenire esclusivamente per posta, mediante separate raccomandate espresso o posta celere&#8230; non più tardi delle ore 12 del giorno precedente quello della gara&#8221;.<br />
Le ditte sostengono l’illegittimità di tali provvedimenti espulsivi, in quanto essi non tengono conto del disposto dell&#8217;art. 36 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, secondo il quale “Salvo le disposizioni contenute nel successivo capo VII del titolo III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, le corrispondenze, siano francate o sottoposte a tassa a carico dei destinatari, sono distribuite per mezzo dei portalettere o agli sportelli degli uffici.Sono distribuiti per mezzo dei portalettere, a meno che il destinatario non abbia disposto diversamente, oltre le lettere, i pieghi ed i campioni o pacchetti postali, anche le carte manoscritte, le stampe e gli altri oggetti di corrispondenza non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso stabilito dai provvedimenti tariffari e che rechino l&#8217;indicazione del recapito o che siano indirizzati a persone il cui recapito sia conosciuto.<br />
      Sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici pubblici od a località non servite da portalettere e tutte le altre che, per qualunque ragione, non possano essere recapitate a domicilio.<br />
          In via d&#8217;eccezione, però, possono essere fatte recapitare nelle loro sedi anche le corrispondenze dirette agli uffici statali o ad uffici pubblici quando siano in tale quantità che il loro recapito non possa intralciare il servizio dei privati”.<br />
Al riguardo si deve osservare che è indubbio che in applicazione della norma del bando suindicata le offerte di cui trattasi sono pervenute in ritardo e dovevano essere escluse.<br />
Da un punto di vista generale, l’argomentazione svolta dalle ricorrenti, secondo cui la lettera d’invito, nella parte richiamata, andrebbe integrata con quanto dispone l&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 655 del 1982, in modo che la ricezione dei plichi doveva essere ricondotta al momento della consegna all&#8217;Ufficio postale non convince: la lex specialis di gara, infatti, é certamente inconciliabile con la disciplina settoriale delle Poste, nella parte in cui pone espressamente a carico del partecipante ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato recapito, conseguentemente non è consentito integrare la regola speciale di questa gara con disposizioni legislative o regolamentari con essa incompatibili.<br />
In definitiva la Provincia ha inteso trasferire il rischio di ogni disguido connesso alla fase di spedizione dei plichi ai partecipanti. Si richiedeva, pertanto, una particolare cautela per evitare la circostanza, puntualmente verificatasi, di una offerta presentata tardivamente perché non conforme alla speciale disciplina del bando di gara. D’altronde la lettera d’invito era chiara e perentoria nel richiedere (ai fini di rendere certo, celere e ordinato il procedimento) che “i plichi…dovranno pervenire … a quest’Amministrazione – via Umberto I n. 13, non più tardi delle ore 12 del giorno precedente quello della gara&#8221;; sicché non è assolutamente configurabile un onere di ritiro della posta, come prospettato dagli istanti.<br />
Né la prescrizione può ritenersi sproporzionata. <br />
Come sottolineato in giurisprudenza, in un’analoga controversia, in relazione alla gravità delle conseguenze, ”invero, la stessa valutazione può essere fatta per le Amministrazioni che sarebbero esposte, in caso di applicazione della regola cui si richiamano” [le ricorrenti, ovvero l&#8217;art. 36 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655], “ad una seria difficoltà in caso di ritardi o disguidi nella consegna, in ipotesi anche con diversi giorni di ritardo, dei plichi e con la conseguente necessità di riaprire le operazioni di aggiudicazione anche più volte in esito alla acquisizione tardiva delle offerte di quei concorrenti incorsi appunto nei disservizi” (Consiglio Stato, Sez. V, 7 febbraio 2002 n. 709).<br />
In particolare, poi, l’art. 36 del DPR n. 655/1982 non si applica alla corrispondenza spedita nelle forme prescritte dalla lettera d’invito (raccomandata espresso e posta celere). <br />
E’ proprio l’art. 36, infatti, che, letteralmente, fa salve “le disposizioni contenute nel successivo capo VII del titolo III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso”, per le quali bisogna riferirsi all’art. 237 dello stesso regolamento.<br />
Per la posta celere, invece, è stato recentemente osservato dalla Sezione che, essendo stato istituito con DM 28 luglio 1987 n. 564, il servizio non era affatto previsto nel regolamento del 1982 (sentenza 22 giugno 2004 n. 4304).<br />
Infondata è anche la censura relativa alla mancanza di un’espressa volontà di sanzionare con l&#8217;esclusione l&#8217;inosservanza del termine.<br />
Nella lettera d’invito invero viene precisato che “ciascuna licitazione avrà luogo mediante l’invio delle offerte  per posta a norma del R.D. 20.12.1937 n.  2339”. L’articolo unico di tale decreto integra (“dopo il comma decimo”) l’art. 75 del regolamento per l&#8217;amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (ovvero del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), prevedendo “L&#8217;amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l&#8217;avviso d&#8217;asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell&#8217;eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all&#8217;ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l&#8217;apertura delle schede e per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente”.<br />
Il riferimento normativo è pertanto univoco; altrettanto chiara é l’espressa e automatica esclusione, ivi prevista, delle offerte pervenute oltre il termine.<br />
In ogni caso, anche se potessero rintracciarsi ombre o ambiguità nella disposizione, rimane innegabile che il mancato rispetto di tale regola (interpretata secondo ragione, avuto riguardo al carattere sostanziale e non meramente formale dell&#8217;adempimento -Cons. Stato, VI sez., 7 febbraio 1995 n. 161; T.A.R. Sardegna 11 febbraio 1998 n°94; 16 gennaio 1998 n°39) non si risolve in una mera irregolarità, essendo suscettibile di provocare significative alterazioni del procedimento di scelta. L’inosservanza infatti coinvolge la certezza, la celerità e l’ordinato svolgimento della procedura (con incidenza sull’interesse pubblico particolare curato dall’Amministrazione, che, nel caso di specie, doveva aggiudicare l’intero corpo dei lavori annuali di straordinaria manutenzione delle strade provinciali, suddivisi in dieci gruppi) e comporta, nell’ipotesi in cui la stazione appaltante decida, diversamente da quanto avvenuto nella vicenda ni esame, di accettare e valutare le offerte tardive, una specifica lesione della par condicio dei concorrenti.<br />
In ultimo, le ditte censurano la stessa lettera d’invito, protocollo n. 21495 del 19 aprile 1996, in quanto renderebbe estremamente difficile (se non impossibile) la presentazione dell’offerta nei termini.<br />
Ora la lettera d’invito ammette possibilità alternative di trasmissione (raccomandata espresso o posta celere); ciò è sufficiente per escludere la configurabilità di un ingiustificato aggravamento della procedura, perché, anche alla luce delle argomentazioni già sviluppate, la regola, nella sua formulazione anziriportata, si presenta del tutto ragionevole e proporzionata al fine pubblico perseguito.<br />
Il ricorso è dunque da respingere.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-521/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2004 n.521</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2004-n-521/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2004-n-521/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2004-n-521/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2004 n.521</a></p>
<p>Elezioni &#8211; comune &#8211; revoca dimissioni dal mandato elettorale – rilevanza delle date della revoca e delle dimissioni – scioglimento prefettizio &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 3844 del 30 luglio 2004 Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – Ordinanza sospensiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2004-n-521/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2004 n.521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2004-n-521/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2004 n.521</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; comune &#8211; revoca dimissioni dal mandato elettorale – rilevanza delle date della revoca e delle dimissioni – scioglimento prefettizio  &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/8/4851/g">Ordinanza n. 3844 del 30 luglio 2004</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – <a href="/ga/id/2004/8/4853/g">Ordinanza sospensiva del 30 luglio 2004 n. 677</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO<br />SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:521/04<br />Registro Generale:877/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SABATO GUADAGNO Presidente<br />FERDINANDO MINICHINI Cons.<br />NICOLA D&#8217;ANGELO Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 877/2004 proposto da:<br />
<b>PACIFICO VINCENZO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
MARENGHI AVV. ENZO MARIAcon domicilio eletto in SALERNOVIA VELIA N.15</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA AVELLINO</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA STATOcon domicilio eletto in SALERNOCORSO VITTORIO EMANUELE N.58e nei confronti di<b>BOCCHINO ANGELO</b>rappresentato e difeso da:<br />
PENNETTA AVV. ** DONATOcon domicilio eletto in SALERNOVIA L. CASSESE 19 C/0 B. IANNUZZIe nei confronti di<b>SANTORO ANTONIO CARMELO MARIA</b>rappresentato e difeso da:<br />
PENNETTA AVV. ** DONATOcon domicilio eletto in SALERNOVIA L. CASSESE 19 C/0 B. IANNUZZIe nei confronti di<b>SANTORO FELICINO</b>rappresentato e difeso da:<br />
PENNETTA AVV. ** DONATOcon domicilio eletto in SALERNOVIA L. CASSESE 19 C/0 B. IANNUZZIe nei confronti di<b>GREGORIO SOCCORSO RAFFAELE</b>rappresentato e difeso da:<br />
PENNETTA AVV. ** DONATOcon domicilio eletto in SALERNOVIA L. CASSESE 19 C/0 B. IANNUZZIe nei confronti di<b>DOTO FERRUCCIO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
PENNETTA AVV. ** DONATOcon domicilio eletto in SALERNOVIA L. CASSESE 19 C/0 B. IANNUZZIe nei confronti di<b>BARBONE LORENZO</b>rappresentato e difeso da:<br />
PENNETTA AVV. ** DONATOcon domicilio eletto in SALERNOVIA L. CASSESE 19 C/0 B. IANNUZZIe nei confronti di<b>PERILLO LUIGI</b>rappresentato e difeso da:<br />
PENNETTA AVV. ** DONATOcon domicilio eletto in SALERNOVIA L. CASSESE 19 C/0 B. IANNUZZIe nei confronti di<b>FERRIERO MAURIZIO</b>e nei confronti di<b>RAFFAELE ALESSANDRO</b>e nei confronti di<b>ROBERTO GENNARINO</b>e nei confronti di<b>ROMANO MASSIMO</b>e nei confronti di<b>SICURANZA ANGELO </b><br />
e nei confronti di<b>STORTI ANTONIO</b>e nei confronti di<b>TECCE ENRICO</b><br />
e con l’intervento ad adiuvandum di<b>BOCCELLA Giovanni e PALMA Antonio Pietro,</b>rappresentati e difesi dall’avv.Enzo Maria MARENGHI;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento prot. 176/13-14/area II con cui il Prefetto della Provincia di Avellino scioglie il Consiglio Comunale di Castelfranci;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
BARBONE LORENZO<br />BOCCHINO ANGELO<br />DOTO FERRUCCIO<br />GREGORIO SOCCORSO RAFFAELE<br />PERILLO LUIGI<br />PREFETTURA AVELLINO<br />SANTORO ANTONIO CARMELO MARIA<br />SANTORO FELICINO<br />
BOCCELLA GIOVANNI E PALMA ANTONIO PIETRO<br />
Udito il relatore Primo Ref. NICOLA D&#8217;ANGELO e uditi gli avv.ti Marenghi e Pennetta;</p>
<p>Considerato che la data di sottoscrizione delle dimissioni non appare un sicuro riferimento, tenuto conto della circostanza che sull’atto di dimissioni è indicata la data del 4.3.2004, mentre nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte in giudizio è indicata come data di sottoscrizione il 3.3.2004;</p>
<p>Ritenuto che sul piano logico la revoca delle dimissioni non può che essere conseguente ad un atto di dimissioni;</p>
<p>Rilevato che non è stato prodotto in giudizio un precedente atto di dimissioni rispetto a quello posto a base del provvedimento prefettizio di scioglimento del Consiglio Comunale;</p>
<p>Considerato quindi che va dato preminente rilievo al protocollo del Comune da cui risulta protocollata prima la revoca (il 2.3.2004) e successivamente le dimissioni (il 4.3.2004);</p>
<p>Visto l’art.21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge 205/2000;</p>
<p>Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971 n.1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2004-n-521/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2004 n.521</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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