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	<title>5209 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5209 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2012 n.5209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-12-2012-n-5209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-12-2012-n-5209/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2012 n.5209</a></p>
<p>Pres. Leonardo Pasanisi, est. Brunella Bruno Antonio Rizzi Torino (Avv.ti Orazio ed Andrea Abbamonte,) c. Comune di Castello di Cisterna (non costituito) sull&#8217;annullamento della concessione edilizia 1. Edilizia e urbanistica – Area edificatoria- E’ suscettibile &#8211; Ulteriore edificazione-Saturazione della volumetria consentita &#8211; Limite. 2. Edilizia e urbanistica &#8211; Concessione edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-12-2012-n-5209/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2012 n.5209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-12-2012-n-5209/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2012 n.5209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leonardo Pasanisi, est. Brunella Bruno<br /> Antonio Rizzi Torino (Avv.ti Orazio ed Andrea Abbamonte,) c. Comune di Castello di Cisterna (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento della concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Area edificatoria- E’ suscettibile &#8211; Ulteriore edificazione-Saturazione della volumetria consentita &#8211; Limite. 	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica &#8211; Concessione edilizia – Annullamento– Art. 11 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (oggi art. 38 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) – Vizi formali o procedimentali – Criterio di applicazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Un&#8217;area edificatoria, già utilizzata a fini edilizi, è suscettibile di ulteriore edificazione, solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell&#8217;ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all&#8217;intera superficie dell&#8217;area, residui l&#8217;ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione (1).	</p>
<p>2.  In caso di annullamento della concessione edilizia, la disposizione di cui all’art. 11 della l. n. 47 del 1985(oggi art. 38 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), trova applicazione solo nelle ipotesi di annullamento per motivi formali o procedimentali, e non anche quando l’annullamento è disposto per motivi sostanziali, riguardanti le disposizioni in materia di distacchi, la mancanza di un piano particolareggiato o di un apposito atto di convenzionamento con il confinante oppure la cubatura assentita:ne deriva che tale disciplina non può essere applicata quando la concessione edilizia è  stata annullata a causa della sussistenza di un vizio originario e sostanziale e non meramente formale.(2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1). Cons. St., sez. V, 28 maggio 2012, n. 3120<br />	<br />
(2). Cons. St., sez. V, 26 maggio 2003, n. 2849</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7765 del 1994, proposto da Antonio Rizzi Torino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Orazio ed Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, viale Gramsci n.16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Castello di Cisterna, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 15185 del 1994, proposto da Antonio Rizzi Torino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Orazio ed Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, viale Gramsci n.16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Castello di Cisterna, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 7765 del 1994:<br />	<br />
a) della nota del Sindaco del Comune di Castello di Cisterna prot. n. 1819 del 30 marzo 1994, con la quale è stato disposto l’annullamento della concessione edilizia n.9/93 del 14 maggio 1993, rilasciata ad Antonio Rizzi Torino;<br />	<br />
b) del parere della Commissione edilizia comunale del 25 marzo 1994;<br />	<br />
c) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;<br />	<br />
quanto al ricorso 15185 del 1994:<br />	<br />
e) della nota del Sindaco del Comune di Castello di Cisterna prot. n.5364 del 26 settembre 1994, con la quale è stata rigettata la domanda di concessione edilizia in sanatoria;<br />	<br />
f) del parere della Commissione edilizia comunale del 15 settembre 1994;<br />	<br />
g) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A. Silvio Rizzi Torino, padre e dante causa dell’odierno ricorrente, ha acquisito, nel 1975, la proprietà di un terreno sito nel Comune di Castello di Cisterna, catastalmente censito al foglio n. 4, particella n. 449, sul quale ha edificato una casa unifamiliare composta da piano terra e primo piano, con riferimento alla quale ha ottenuto, in data 12 ottobre 1976, il titolo edilizio in sanatoria n.27/76.<br />	<br />
B. Il suddetto fabbricato, come emerge dalla relativa licenza edilizia, è stato edificato su un’area di 11.253 mq., con una consistenza di 800 mq. di cui 300 mc. destinati ad abitazione ed i restanti 500 mc. destinati a pertinenze.<br />	<br />
C. Alla data del rilascio del prefato titolo edilizio, il programma di fabbricazione prevedeva per il lotto <i>de quo</i> un indice di fabbricabilità pari a 0.03 mc./mq. per la residenza ed a 0.12 mc./mq. per le pertinenze; tutta l’area in proprietà del Rizzi, dunque, aveva, in base alla normativa urbanistica applicabile nel 1976, una potenzialità edificatoria di 337,59 mc. per la residenza e di 1.350,36 mc. per le pertinenze.<br />	<br />
D. Nel 1984 il Comune di Castello di Cisterna si è dotato del P.R.G. con il quale è stata confermata l’inclusione della suddetta area nella Z.T.O. agricola come pure l’indice di fabbricabilità per le residenze, pari a 0.03 mc./mq. ma è stato diminuito l’indice di fabbricabilità per le pertinenze, stabilito in 0.02 mc./mq..<br />	<br />
E. Nel 1987 – a seguito di frazionamento dell’originaria particella (449), disposto con atto del 13 novembre 1985 – Silvio Rizzi Torino ha donato un lotto, pari a 4.110 mq. al figlio Antonio, odierno ricorrente, ed un lotto pari a 3.210 mq. al figlio Fiore; quest’ultimo, in data 13 dicembre 1990, ha ottenuto la concessione edilizia n. 67/90 per l’edificazione di un fabbricato colonico.<br />	<br />
F. Anche Antonio Rizzi Torino ha presentato, l’11 novembre 1992, una domanda per il rilascio di una concessione edilizia per l’edificazione di una casa rurale, la quale è stata rilasciata in data 14 maggio 1993 (C.E. n. 9/93).<br />	<br />
G. A seguito di un ricorso presentato dalla società proprietaria di un fondo confinante con quello del ricorrente, la Commissione edilizia comunale si è espressa per l’annullamento delle suddette concessioni edilizie (n. 67/90, rilasciata a Fiore Rizzi Torino e n. 9/93 rilasciata ad Antonio Rizzi Torino); ciò in quanto, a seguito di una più approfondita valutazione, ha riscontrato di essere stata tratta in errore dalla mancanza di conteggi chiari riferiti alle superfici utilizzate attraverso il rilascio dei vari titoli edilizi ed ha, quindi, appurato l’avvenuta saturazione della volumetria prevista in base agli indici di fabbricabilità previsti dal P.R.G. vigente dal 1984.<br />	<br />
H. L’amministrazione comunale ha, dunque, annullato entrambi i titoli edilizi: la C.E. n. 9/93, rilasciata all’odierno ricorrente, è stata annullata con il provvedimento prot. n. 1819 del 30 marzo 1994, mentre la C.E. n.69/90, rilasciata a Fiore Rizzi Torino, è stata annullata con provvedimento n. 1818, pure adottato il 30 marzo 1994, sebbene, successivamente, in data 22 ottobre 1998, in accoglimento della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 724 del 1994, quest’ultimo ha ottenuto la concessione edilizia in sanatoria.<br />	<br />
I. Con ricorso iscritto al numero di registro generale 7765 del 1994 Antonio Rizzi Torino ha impugnato il provvedimento di annullamento della concessione edilizia n. 9/93, deducendone l’illegittimità per:<br />	<br />
&#8211; violazione degli artt. 3 e 7 ss. della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e sviamento, avendo l’amministrazione omesso di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio;<	
- violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di motivazione, in quanto l’amministrazione non ha adeguatamente esplicitato i giustificativi alla base della determinazione assunta, non essendo neanche possibile individu	
- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 47 del 1985 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto specificamente descrivere l’oggetto del provvedimento sanzionatorio, individuato in maniera t	
- violazione dell’art. 11 della l. n. 47 del 1985 ed eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto ai sensi della sopra indicata disposizione, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare 	
- violazione di legge, violazione del principio <i>utile per inutile non vitiatur</i> ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti, non avendo l’amministrazione esattamente identificato le opere asserita<br />
L. Con ordinanza collegiale n. 1576 del 21 marzo 2011 questa Sezione ha richiesto all’amministrazione comunale alcuni chiarimenti, segnatamente riferiti all’indice di fabbricazione previsto dal P.R.G. al momento della presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione edilizia, alla volumetria consentita ed a quella utilizzata, ed ha, altresì, ordinato il deposito di documentazione relativa al procedimento de quo.<br />	<br />
M. Nelle more della definizione del suddetto giudizio, Antonio Rizzi Torino ha richiesto, con domanda presentata in data 5 luglio 1994, la concessione edilizia in sanatoria avente ad oggetto il fabbricato edificato sulla base del titolo edilizio annullato; tale domanda è stata rigettata dall’amministrazione con provvedimento del 26 settembre 1994, a motivo del superamento della cubatura prevista dalla strumento urbanistico generale.<br />	<br />
N. Anche tale provvedimento è stato impugnato dal Rizzo con ricorso iscritto al numero di registro generale 15185 del 1994, con il quale ne è stata dedotta l’illegittimità sia in via derivata dal provvedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia sia per vizi propri, relativi al difetto di motivazione, alla violazione dell’art. 7 della l. n. 47 del 1985 e del principio di conservazione degli atti; la difesa del ricorrente, infatti, ha declinato con riferimento al provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria ordinaria, le medesime argomentazioni già dedotte con il quinto motivo di ricorso proposto avverso il provvedimento di annullamento d’ufficio impugnato con il ricorso iscritto al numero di registro generale 7765 del 1994.<br />	<br />
O. Con ordinanza n. 1201 del 1994, la quinta Sezione di questo Tribunale, alla quale il ricorso numero R.G. 15185 del 1994 era stato originariamente assegnato, ha rigettato la domanda cautelare, valutando non sussistenti i relativi presupposti.<br />	<br />
P. Il 26 gennaio 2011 la difesa del ricorrente ha presentato un’istanza per la riunione dei due ricorsi, in quanto connessi sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.<br />	<br />
Q. Il Comune di Castello di Cisterna non si è costituito in nessuno dei due giudizi.<br />	<br />
R. Con ordinanza collegiale n. 3986 del 2011, questa Sezione ha disposto la riunione dei ricorsi e l’espletamento di una verificazione ai sensi dell’art. 66 del c.p.a. – resasi necessaria a motivo dell’inottemperanza da parte dell’amministrazione comunale all’ordinanza n. 1576 del 21 marzo 2011 – finalizzata all’accertamento dell’eventuale sussistenza di volumetria residua edificabile sul lotto del ricorrente; per l’esecuzione dell’incombente istruttorio è stato nominato, con facoltà di subdelega, il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Napoli, il quale, esercitando la suddetta facoltà, ha comunicato, in data 26 settembre 2011, il nominativo dell’Arch. Claudia Morelli.<br />	<br />
S. All’udienza dell’8 novembre 2012 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In via preliminare il Collegio ribadisce la riunione dei ricorsi stante la loro connessione soggettiva e oggettiva, già disposta con ordinanza collegiale n. 3986 del 25 luglio 2011.<br />	<br />
2. Il Collegio deve procedere all’esame del primo dei ricorsi riuniti, con il quale parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia n.9/93 del 14 maggio 1993, rilasciata ad Antonio Rizzi Torino per l’edificazione di una casa rurale.<br />	<br />
2.1. Il ricorso è infondato per le regioni di seguito esposte.<br />	<br />
2.2. Non meritano accoglimento il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali è stata dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ed il difetto di motivazione, in quanto, nella fattispecie, emerge che l’amministrazione ha adottato il provvedimento di annullamento d’ufficio a seguito della riscontrata erosione della volumetria stabilita per il lotto interessato dall’intervento in base agli indici di fabbricabilità previsti dal P.R.G..<br />	<br />
2.3. Il provvedimento gravato, adottato a meno di un anno dal rilascio del titolo edilizio annullato, pone, dunque, a proprio fondamento l’assenza di un presupposto essenziale per l’ammissibilità dell’intervento, costituito dal rispetto dei limiti di densità di edificazione stabiliti dallo strumento urbanistico generale, di fondamentale rilevo al fine di assicurare un ordinato sviluppo del territorio.<br />	<br />
2.4. Come ribadito, anche di recente, dal giudice d’appello, il diritto di edificare inerisce alla proprietà dei suoli nei limiti stabiliti dalla legge e dagli strumenti urbanistici, tra i quali quelli diretti a regolare la densità di edificazione ed espressi negli indici di fabbricabilità, con la conseguenza che esso è conformato anche da tali indici, di modo che ogni area non è idonea ad esprimere una cubatura maggiore di quella consentita dalla legge e dallo strumento urbanistico e, corrispondentemente, qualsiasi costruzione, anche se eseguita senza il prescritto titolo, impegna la superficie che, in base allo specifico indice di fabbricabilità applicabile, è necessaria per realizzare la volumetria sviluppata (cfr., Cons. St., sez. V, 28 maggio 2012, n. 3120).<br />	<br />
2.5. Nella fattispecie, quindi, il contenuto del potere esercitato dall’amministrazione è da correlare al giustificativo alla base della determinazione assunta ed alla sussistenza di uno specifico vizio originario; in altri termini, sebbene l’annullamento in autotutela costituisca esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, nel caso che ne occupa, la gravità dell’illegittimità del titolo edilizio è stata doverosamente apprezzata ai fini dell’adozione del provvedimento in questa sede gravato, indispensabile per assicurare adeguata tutela all’interesse pubblico sotteso alla stessa determinazione del suddetto indice.<br />	<br />
2.6. Da ciò discende che non residuava all’amministrazione nessuna diversa alternativa e che, dunque, la partecipazione dell’interessato al procedimento non avrebbe potuto determinare alcuna incidenza sul potere in concreto esercitato e sul contenuto del provvedimento; ciò, peraltro, come di seguito si avrà modo di evidenziare, risulta confermato dagli esisti della verificazione.<br />	<br />
2.7. Né è possibile sostenere l’assenza di un adeguato substrato motivazionale; il provvedimento impugnato, infatti, dà conto delle ragioni che ne hanno determinato l’adozione e, nel richiamare le risultanze delle valutazioni svolte dalla Commissione edilizia nella seduta del 25 marzo 1994, ha rilevato l’errore nel quale quest’ultima era incorsa nell’esprimere i precedenti pareri favorevoli al rilascio delle concessioni edilizie n.27/76 e n.3/93, errore conseguente alla “<i>mancanza di un chiaro conteggio delle superfici utilizzate nelle varie concessioni edilizie</i>”.<br />	<br />
2.8. Dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dal parere n. 10 del 27 marzo 1994, emerge che la Commissione edilizia ha proceduto al riesame dei titoli edilizi rilasciati ai fratelli Rizzi Torino a seguito della presentazione, nel 1994, di un ricorso proposto dalla società Samagas ed ha concluso l’accertamento rilevando che “<i>la prima licenza edilizia (27/76), aveva utilizzato, anche se parzialmente, la volumetria concessa dagli indici allora vigenti</i>” e che “<i>alla data dell’entrata in vigore del P.R.G. (1984) tale volumetria era sovrabbondante rispetto a quella consentita dagli indici previsti</i>”.<br />	<br />
2.9. L’esaurimento della volumetria consentita costituisce, dunque, il fondamento della determinazione assunta e tale motivazione è stata, peraltro, chiaramente compresa dal ricorrente, come comprovato dalla deduzione di censure specificamente riferite a tale profilo, dirette a sostenere la sussistenza di una volumetria residua legittimamente edificata.<br />	<br />
3. Per le suesposte ragioni, non merita accoglimento neanche il terzo motivo di ricorso, in relazione al quale il Collegio deve rilevare che il provvedimento gravato costituisce esercizio non già – come erroneamente affermato dalla difesa del ricorrente – del potere sanzionatorio edilizio bensì del potere di annullamento in autotutela, risultando, dunque, non pertinente il riferimento all’art. 7 della l. n. 47 del 1985.<br />	<br />
3.1. Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso – con i quali è stata dedotta la violazione dell’art. 11 della l. n. 47 del 1985, del principio di conservazione degli atti giuridici ed il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti – sono infondati e vanno disattesi.<br />	<br />
3.2. Come confermato dagli esiti della verificazione disposta, integralmente condivisi dal Collegio, alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, la volumetria edificabile sulla particella in proprietà del ricorrente era pari a zero, in quanto quella consentita era già stata esaurita a seguito dell’edificazione di altri fabbricati.<br />	<br />
3.3. L’intero lotto originariamente in proprietà del dante causa dell’odierno ricorrente, catastalmente censito al foglio 4, particella, 449, aveva una consistenza di 11.253 mq. e, in base al Programma di Fabbricazione al tempo vigente, era previsto un indice di fabbricabilità pari a 0.03 mc./mq. per la residenza ed a 0.12 mc./mq. per le pertinenze; risulta <i>per tabulas</i> (documentazione allegata alla relazione di verificazione) che il fabbricato assentito con il rilascio, in data 12 ottobre 1976, della licenza edilizia in sanatoria ha una consistenza di 800 mq., di cui 300 mc. destinati ad abitazione ed i restanti 500 mc. destinati a pertinenze.<br />	<br />
3.4. A seguito dell’adozione, nel 1984, del P.R.G. è stato diminuito l’indice di fabbricabilità per le pertinenze, stabilito in 0.02 mc./mq., restando invariati sia l’inclusione della suddetta area nella Z.T.O. agricola sia l’indice di fabbricabilità per le residenze, pari a 0.03 mc./mq..<br />	<br />
3.5. A seguito di tale modifica, il lotto <i>de quo</i> avrebbe potuto sviluppare per le pertinenze un volume di 225 mc., inferiore, dunque, ai 500 mc. già realizzati nel 1976 dal dante causa del ricorrente, mentre con riferimento alle residenze, l’indice di fabbricabilità, rimasto invariato, continuava a sviluppare una volumetria complessiva di 337,59 mc. di cui 300 già edificati e sanati nel 1976, residuando, dunque, una volumetria per residenza pari a 37,59 mc..<br />	<br />
3.6. Come esposto nella narrativa in fatto, nel 1987 – a seguito di frazionamento dell’originaria particella (449), disposto con atto del 13 novembre 1985 – Silvio Rizzi Torino ha donato un lotto, pari a 4.110 mq. al figlio Antonio, odierno ricorrente, ed un lotto pari a 3.210 mq. al figlio Fiore.<br />	<br />
3.7. Nel 1990 Fiore Rizzi Torino ha ottenuto la concessione edilizia n. 67/90 per l’edificazione di un fabbricato colonico di 160 mc., di cui 61 mc. destinati a residenza e 99 mc. destinati a pertinenze, impegnando, quindi, i residui 37,59 mc.<br />	<br />
3.8. Al momento della presentazione da parte del ricorrente della domanda volta ad ottenere il titolo edilizio per la costruzione della casa rurale il lotto aveva già esaurito ogni potenzialità edificatoria; la quota relativa alle pertinenze, pari a 225 mc., risultava, infatti, già saturata dalla licenza n. 27/76, mentre la quota relativa alla residenza, pari a 337,59 mc., risultava utilizzata per 300 mc. dal padre Silvio e per i residui 37,59 mc. dal fratello Fiore; quest’ultimo, peraltro, a seguito dell’annullamento d’ufficio del titolo edilizio in base al quale aveva realizzato il proprio fabbricato, ha presentato una domanda di condono, accolta dall’amministrazione il 22 ottobre del 1998.<br />	<br />
3.9. Legittimamente, dunque, l’amministrazione comunale ha adottato il provvedimento in questa sede gravato, essendo l’area insuscettibile di ulteriore edificazione, in quanto non solo l’intera volumetria disponibile era stata utilizzata ma, addirittura, era stata realizzata cubatura in eccedenza (il fabbricato edificato da Fiore Rizzi Torino, successivamente sanato a seguito dell’accoglimento della domanda di condono, ha comportato l’erosione, già prima della richiesta della nuova concessione edilizia da parte dell’odierno ricorrente, degli indici di fabbricabilità).<br />	<br />
3.10. Non meritano condivisione, infatti, le risultanze della perizia prodotta dalla difesa del ricorrente in data 3 ottobre 2012, la quale reca, in primo luogo, un evidente errore di fondo; il Collegio rileva, infatti, che, come correttamente sottolineato dal tecnico verificatore, gli indici di fabbricabilità relativi alla residenza e quelli relativi alle pertinenze vanno applicati separatamente alla superficie del lotto, in quanto relativi a volumetrie con distinte destinazioni d’uso.<br />	<br />
3.11. Il Collegio, conformemente alla consolidata giurisprudenza, rileva, altresì, che un&#8217;area edificatoria, già utilizzata a fini edilizi, è suscettibile di ulteriore edificazione, solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell&#8217;ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all&#8217;intera superficie dell&#8217;area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui l&#8217;ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione (Cons. St., sez. V, 28 maggio 2012, n. 3120).<br />	<br />
3.12. La stessa giurisprudenza ha anche chiarito che il calcolo della volumetria realizzabile su di un lotto edificabile deve essere operato detraendo dalla cubatura richiesta quella relativa al fabbricato preesistente, in modo da determinare se residui un&#8217;ulteriore volumetria assentibile, a nulla rilevando il fatto che questa possa insistere su particelle che erano catastalmente divise (Cons. St., sez. V, 26 settembre 2008, n. 4647; id. 12 maggio 2008, n. 2177; id. 23 agosto 2005, n. 4385; id. 29 giugno 1979, n. 442); tale computo assume rilievo non certo al fine di determinare una qualche incidenza sulle volumetrie eseguite in conformità della normativa vigente all’epoca in cui il relativo progetto è stato assentito (come affermato dalla difesa del ricorrente, infatti, la modifica dell’indice di fabbricabilità successiva non può certo determinare l’annullamento del titolo edilizio rilasciato in conformità della disciplina urbanistica applicabile <i>ratione temporis</i>), ma incide in maniera decisiva sull’assentibilità degli interventi ulteriori e, nella fattispecie, la volumetria prevista dal P.R.G. per il lotto <i>de quo</i> era stata già ampiamente superata.<br />	<br />
3.13. Si evidenzia, inoltre, che i suddetti indici di fabbricabilità non possono in alcun modo essere derogati, salve ipotesi eccezionali riconducibili ad una legislazione di condono, in quanto, come più volte ribadito, notoriamente diretti a concorrere alla regolamentazione dell&#8217;uso del territorio comunale in modo conforme, coerente ed adeguato ai connessi interessi pubblici, così come apprezzati dall&#8217;amministrazione comunale attraverso le scelte pianificatorie operate (Cons. St., sez. V, 28 maggio 2012, n. 3120); il Collegio sottolinea, peraltro, che, il ricorrente, a differenza del fratello Fiore, non ha affatto presentato una domanda di sanatoria ai sensi della normativa sul condono, bensì esclusivamente, secondo quando emerge dalla documentazione versata in atti, una domanda di sanatoria ordinaria e, cioè, attraverso l’istituto dell’accertamento di conformità.<br />	<br />
3.14. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, del tutto non pertinenti si palesano le argomentazioni della difesa del ricorrente dirette a prospettare la sussistenza di una illegittimità solo parziale, al pari di quelle riferite alla violazione dell’art. 11 della l. n. 47 del 1985.<br />	<br />
3.15. La concessione edilizia, infatti, è stata annullata a motivo della sussistenza di un vizio originario e non meramente formale; come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, la disposizione di cui all’art. 11 della l. n. 47 del 1985 trova applicazione solo nelle ipotesi di annullamento della concessione per motivi formali o procedimentali, e non anche qualora l’annullamento sia disposto per motivi sostanziali, riguardanti le disposizioni in materia di distacchi, la mancanza di un piano particolareggiato o di un apposito atto di convenzionamento con il confinante oppure, come nella fattispecie, la cubatura assentita (Cons. St., sez. V, 26 maggio 2003, n. 2849).<br />	<br />
3.16. Per le ragioni sopra esposte, il primo dei ricorsi riuniti va respinto in quanto infondato.<br />	<br />
4. Dall’acclarata infondatezza del suddetto ricorso discende anche il rigetto delle doglianze dedotte in via derivata avverso il diniego del permesso di costruire in sanatoria, impugnato con il secondo dei ricorsi riuniti.<br />	<br />
4.1. Il Collegio, inoltre – in disparte l’inconferente riferimento nel ricorso agli standard urbanistici che non entrano direttamente in considerazione nella fattispecie – evidenzia che anche le doglianze dedotte in via autonoma avverso il suddetto provvedimento reiettivo non meritano accoglimento, in quanto l’amministrazione ha esaustivamente indicato, quale motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, il superamento della cubatura consentita in base alle previsioni del P.R.G.; la non conformità a tali previsioni, in relazione alla quale si rinvia ai precedenti capi della presente pronuncia, preclude in radice la possibilità di un favorevole riscontro della domanda di sanatoria che, come sopra esposto, non è stata presentata ai sensi della normativa sul condono edilizio.<br />	<br />
In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti in quanto infondati.<br />	<br />
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in quanto l’ente evocato non si è costituito in giudizio; in considerazione delle peculiarità della fattispecie e, soprattutto, della circostanza che l’amministrazione comunale non ha neanche ottemperato all’ordinanza istruttoria con la quale era stato ordinato il deposito di documentazione e richiesti chiarimenti, rendendo necessaria, proprio a motivo di tale inadempimento, la verificazione, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 66, comma 4 c.p.a. la ripartizione, in eguale misura, tra il ricorrente e l’amministrazione comunale, delle spese di verificazione, che vengono liquidate in complessivi euro 2.000,00 (ivi compreso l&#8217;importo di euro 500,00 corrisposto a titolo di anticipazione) in favore dell’Arch. Claudia Morelli.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, previa loro riunione, li respinge.<br />	<br />
Nulla sulle spese.<br />	<br />
Condanna il ricorrente ed il Comune di Castello di Cisterna al pagamento delle spese di verificazione, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (ivi compreso l’anticipo pari ad euro 500,00), ripartite nella misura di euro 1.000,00 ciascuno, in favore dell’Arch. Claudia Morelli.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Leonardo Pasanisi, Presidente FF<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere<br />	<br />
Brunella Bruno, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/12/2012</p>
<p align=justify>
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