<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5207 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5207/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5207/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5207 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5207/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5207</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Agea &#8211; Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Agea &#8211; Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Caputi Iambrenghi e Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Vincenzo Caputi Iambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B)</span></p>
<hr />
<p>Sul&#8217;essenza del controllo, funzionale alla corretta erogazione delle risorse comunitarie .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Unione Europea &#8211; risorse comunitarie &#8211; aiuti &#8211; erogazione &#8211; controlli &#8211; ratio.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;essenza del controllo, funzionale alla corretta erogazione delle risorse comunitarie conformemente agli scopi programmati, non risiede nella verifica di corrispondenza tra la documentazione caricata informaticamente e quella cartacea, quanto piuttosto nel riscontro della sussistenza effettiva dei dati e delle informazioni comunicate con la domanda di aiuto.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/08/2020<br /> <strong>N. 05207/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09803/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9803 del 2019, proposto da Agea &#8211; Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Caputi Iambrenghi e Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Vincenzo Caputi Iambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la sospensione dei procedimenti di erogazione di aiuti comunitari e il successivo accertamento di debito, con intimazione a restituzione di somme indebitamente percepite.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Sig. -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020, svoltasi in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 84 del D.L. n. 18 del 2020, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1.- Con ricorso n.r.g. -OMISSIS- al TAR per la Puglia, l&#8217;odierno appellato impugnava il provvedimento prot. -OMISSIS- emesso da Ag.E.A. di sospensione dei procedimenti di erogazione degli aiuti comunitari, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- che reca la comunicazione di avvio del procedimento per il definitivo accertamento dei fatti contestati, tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, nonchè le circolari Ag.E.A. n. 8 del 15 maggio 2007, n. 13 del 12 marzo 2009, n. 37 del 18 ottobre 2010.<br /> Con motivi aggiunti, depositati in data 26 aprile 2019, l&#8217;appellato impugnava anche il provvedimento emesso da Ag.E.A., Organismo pagatore, Ufficio del contenzioso comunitario, prot. n. -OMISSIS-, trasmesso con P.E.C. in data 6 marzo 2019, recante l&#8217;accertamento del debito per indebita percezione pari ad € 180.640,90, con intimazione a restituire la somma, entro termine perentorio, a pena di esecuzione coattiva.<br /> A fondamento dei provvedimenti impugnati veniva posta la circostanza che le domande cartacee di contributo, all&#8217;esito degli accertamenti disposti dalla Guardia di Finanza presso la sede locale del -OMISSIS-, sarebbero risultate prive della firma del beneficiario e quindi da ritenersi nulle.<br /> A seguito della notizia di reato della Guardia di finanza di Manfredonia -OMISSIS-nella quale veniva segnalata l&#8217;irregolare percezione di contributi comunitari in relazione alle domande uniche di pagamento degli anni 2005, 2008, e 2010, il GIP presso il Tribunale di Foggia, in data 29 dicembre 2014, adottava il decreto di archiviazione.<br /> 2. &#8211; Con la sentenza in epigrafe, il TAR accoglieva il ricorso e condannava l&#8217;Amministrazione alle spese di giudizio.<br /> Il TAR affermava, in conformità  alla propria giurisprudenza, che &#8220;la mancanza di sottoscrizione del documento cartaceo di richiesta del pagamento unificato degli aiuti comunitari in materia di agricoltura costituisce una mera irregolarità  formale, non suscettibile di viziare o arrestare il procedimento di erogazione di simili contributi.&#8221;.<br /> Il TAR così¬ ricostruiva i fatti e la loro rilevanza ai fini della correttezza del procedimento seguito:<br /> -a seguito del conferimento del mandato al C.A.A., la domanda del contributo unico viene compilata dall&#8217;operatore con l&#8217;interessato e verificata dal Centro di assistenza, che la presenta in via telematica mediante l&#8217;accesso al portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale &#8211; S.I.A.N., che rappresenta lo strumento utilizzato dall&#8217;organismo pagatore Ag.E.A. per l&#8217;attuazione del processo di telematizzazione nella gestione dei suoi servizi;<br /> -in particolare, l&#8217;istante viene identificato mediante documento d&#8217;identità  e, all&#8217;interno della domanda telematica di contribuzione agricola, con dei codici identificativi;<br /> -anche l&#8217;operatore del C.A.A., che utilizza riservate chiavi di accesso per accedere al sistema, è identificato mediante apposita codifica, indicata nell&#8217;epigrafe della domanda;<br /> -il C.A.A. verifica che la copia cartacea della domanda, stampata dopo la sua elaborazione sul terminale, sia sottoscritta dall&#8217;interessato e dall&#8217;operatore che la compila, quale adempimento interno, e quindi trasmette la domanda telematica (priva di firma autografa, ma digitalmente comunque accreditata e riferibile all&#8217;istante), quale adempimento esterno, ai fini della presentazione della domanda informatico-telematica all&#8217;Ag.E.A.<br /> Il C.A.A. è onerato da obblighi di informazione e di trasparenza, che deve adempiere con diligenza, in virtà¹ dell&#8217;incarico ricevuto (art. 14 D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008; art. 1710 del codice civile), salvaguardando la posizione e gli interessi della mandante azienda agricola.<br /> L&#8217;assenza della sottoscrizione sulla domanda cartacea di pagamento della contribuzione richiesta, sul quale sono fondati erroneamente i provvedimenti gravati, è, quindi, inconferente rispetto alla legittimità  della domanda digitale inserita nel sistema e non vizia di nullità  nè il procedimento, nè alcun atto.<br /> 3.- Con l&#8217;appello in esame, Ag.E.A. deduce l&#8217;erroneità  e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma.<br /> 4.- Si è costituito in giudizio l&#8217;appellato che insiste per il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 5.- Con nota del 7 luglio 2020, Ag.E.A. ha chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti.<br /> 6.- Alla pubblica udienza del 9 luglio 2020, la causa è stata decisa.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1.- L&#8217;appello è infondato.<br /> 2. &#8211; La sentenza di primo grado è stata appellata da Ag.E.A. per i seguenti motivi:<br /> 1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12 Reg CE 796/2004 e dell&#8217;art. 47 DPR 445/2000.<br /> La sottoscrizione della domanda di aiuto rappresenta un requisito imprescindibile ed un elemento essenziale ai fini dell&#8217;erogazione dell&#8217;aiuto: pertanto, l&#8217;assenza della firma del produttore o del rappresentante legale dell&#8217;azienda sulla richiesta di aiuto cartacea determina l&#8217;inesistenza della richiesta del premio comunitario, l&#8217;inesistenza dell&#8217;assunzione degli impegni propedeutici alla erogazione del premio e la violazione della normativa comunitaria e nazionale che impone la sottoscrizione della domanda come requisito di regolarità  della stessa.<br /> A fondamento dell&#8217;assunto, vengono citati l&#8217;art. 12 del Reg. CE n. 7961/2004, il quale dispone che la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l&#8217;ammissibilità  all&#8217;aiuto, l&#8217;art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il quale stabilisce che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche contestuali all&#8217;istanza, devono essere sottoscritte dall&#8217;interessato, e l&#8217;art. 47 del D.P.R. 445/2000, il quale prevede che le dichiarazioni sostitutive dell&#8217;atto di notorietà  devono essere sottoscritte con l&#8217;osservanza delle modalità  di cui all&#8217;art. 38 del predetto D.P.R..<br /> Pur convenendo Ag.E.A. sulla totale informatizzazione della procedura di erogazione dei contributi, sostiene che solo le domande cartacee debitamente firmate e complete nei requisiti essenziali devono essere caricate a sistema; l&#8217;informatizzazione dell&#8217;istruttoria richiede, infatti, che vi sia corrispondenza tra la documentazione cartacea e le registrazioni nel sistema informativo dell&#8217;Ag.E.A., altrimenti non si avrebbe alcun controllo su quanto registrato nel SIAN (Sistema informativo Agricolo Nazionale), sulla cui base avvengono le erogazioni.<br /> Diversamente ragionando, chiunque potrebbe inserire nel Sistema domande di aiuto a fronte delle quali mancherebbe qualsiasi supporto documentale.<br /> 2. &#8211; L&#8217;appellato eccepisce di avere pieno titolo a percepire i contributi giÃ  corrisposti per complessivi 180.640,90 euro e oggetto degli illegittimi provvedimenti di sospensione e revoca.<br /> La mancata sottoscrizione della versione cartacea della domanda di contributi, come ritenuto dal TAR, rappresenta una mera irregolarità  formale, per l&#8217;autosufficienza della domanda telematica, per assumere la cui paternità  l&#8217;interessato riceve l&#8217;attribuzione di appositi codici identificativi.<br /> Anche l&#8217;operatore del CAA che compila la domanda informatica alla presenza dell&#8217;interessato riceve apposite chiavi identificative segrete.<br /> Nessun rilievo esterno, nella teleamministrazione, assume la documentazione cartacea, che rappresenta un mero &#8220;documento di lavoro&#8221; interno, attraverso cui l&#8217;operatore acquisisce i dati da riportare nel portale SIAN.<br /> Nessuna norma comunitaria o nazionale sanziona con l&#8217;inesistenza della domanda telematica e la revoca del contributo il mancato reperimento della sottoscrizione della domanda cartacea.<br /> La revoca del beneficio è legata solo alle violazioni sostanziali del diritto europeo, mentre qualsiasi irregolarità  può essere sanata in ogni momento dopo la presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 19 del Reg CE 796/2004 e 21 del Reg 1122/2009, oltre che in applicazione del soccorso istruttorio di cui all&#8217;art. 6 L. 241/1990.<br /> L&#8217;appellato invoca un precedente favorevole di questa Sezione (n. 5018 del 22.8.2018).<br /> 3. &#8211; Il Collegio, ai sensi dell&#8217;art. 74 c.p.a., richiama il proprio precedente (sentenza n. 5018/2018), in termini, conforme a copiosa giurisprudenza dei TAR.<br /> In particolare, il Collegio sottolinea che non è idoneo a fondare le deduzioni della parte appellante il disposto dell&#8217;art. 12 del Reg. CE n. 796/2004, ai sensi del quale &quot;la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;aiuto&#8230;&quot;.<br /> La norma fa, appunto, riferimento alle &quot;informazioni&quot;, tassativamente elencate, ovvero alla componente contenutistica della domanda, senza riservare alcuna considerazione ai suoi requisiti formali, in specie del documento cartaceo.<br /> In secondo luogo, con riguardo alle disposizioni che disciplinano le modalità  di formazione delle dichiarazioni sostitutive, il motivo di appello non tiene conto del fatto che, ai sensi dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche telematicamente (come è avvenuto nella specie, ad opera del soggetto delegato) ed in forza del potere di rappresentanza conferito dal richiedente l&#8217;aiuto mediante apposito mandato.<br /> 3.1. &#8211; La parte appellante sostiene che, pur nel quadro della informatizzazione del procedimento di erogazione dell&#8217;aiuto, solo le domande debitamente firmate in cartaceo e complete nei requisiti essenziali devono essere caricate a sistema, essendo insita nella medesima informatizzazione la necessità  di corrispondenza tra la documentazione cartacea e le registrazioni nel sistema informativo dell&#8217;Ag.E.A., ai fini del controllo di quanto registrato nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), sulla cui base avvengono le erogazioni.<br /> L&#8217;argomentazione non è convincente.<br /> Deve, invero, osservarsi che l&#8217;essenza del controllo, funzionale alla corretta erogazione delle risorse comunitarie conformemente agli scopi programmati, non risiede nella verifica di corrispondenza tra la documentazione caricata informaticamente e quella cartacea, quanto piuttosto nel riscontro della sussistenza effettiva dei dati e delle informazioni comunicate con la domanda di aiuto: ne consegue che la suindicata allegazione di parte appellante non è persuasiva, se intesa a dimostrare il carattere &quot;essenziale ed imprescindibile&quot; del requisito della sottoscrizione autografa della domanda cartacea, dalla cui mancanza è discesa l&#8217;adozione del provvedimento impugnato in primo grado.<br /> Va ribadito, pertanto, che ai fini degli accertamenti e delle valutazioni di spettanza della P.A., è rilevante principalmente (se non esclusivamente) la domanda trasmessa telematicamente dal soggetto delegato dal richiedente l&#8217;aiuto, sulla scorta &#8211; come si è detto &#8211; del potere di rappresentanza da questo conferito.<br /> 4. &#8211; In conclusione, l&#8217;appello va rigettato.<br /> 5. &#8211; Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della natura delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-8-2020-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2020 n.5207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5207</a></p>
<p>Va sospesa la decisione della Commissione di gara che aggiudica una gara d&#8217;appalto per progettazione ed esecuzione di lavori di rigenerazione urbana e ristrutturazione, escludendo la ricorrente, se è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara ma non risulta ancora stipulato il relativo contratto (in primo grado la domanda cautelare era</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la decisione della Commissione di gara che aggiudica una gara d&#8217;appalto per progettazione ed esecuzione di lavori di rigenerazione urbana e ristrutturazione, escludendo la ricorrente, se è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara ma non risulta ancora stipulato il relativo contratto (in primo grado la domanda cautelare era stata respinta ritenendo giustificato il provvedimento di esclusione dalla gara a causa dalla mancata produzione nella relazione tecnica delle migliorie rispetto al progetto posto a base di gara, omissione che risultava espressamente sancita a pena di esclusione dalle disposizioni del bando di gara). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05207/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08595/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ra Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Brindisi</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> <br />
<b>Alfa Impianti S.n.c., Edil Generali S.r.l. ed Et Engineering S.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Taurino, Danilo D&#8217;Arpa e Monica Battaglia, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, via Cunfida, n. 20; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia &#8211; Sezione Staccata di Lecce, Sezione III, n. 00670/2011, resa tra le parti, concernente gara d&#8217;appalto per progettazione definitiva, nonché esecutiva ed esecuzione dei lavori di rigenerazione urbana e ristrutturazione – mcp;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alfa Impianti S.n.c., di Edil Generali S.r.l. e di Et Engineering S.r.l.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Visto il decreto cautelare n. 4819/2011;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e Taurino;	</p>
<p>Considerato che allo stato appaiono sussistere profili di gravità ed urgenza tali da giustificare l’accoglimento dell’appello cautelare, atteso che è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara de qua ma non risulta ancora stipulato il relativo contratto.<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 8595/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-30-11-2011-n-5207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/11/2011 n.5207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
