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	<title>520 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>520 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-520/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.520</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza di demolizione di una recinzione precedentemente assentita mediante DIA, se il ricorrente dimostra il titolo legittimante il rilascio del titolo edilizia in quanto in caso di istanza di rilascio di permesso di costituire o d.i.a. sull&#8217;Amministrazione incombe solo l&#8217;obbligo di verificare se l&#8217;istante o è il proprietario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-520/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-520/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza di demolizione di una recinzione precedentemente assentita mediante DIA, se il ricorrente dimostra il titolo legittimante il rilascio del titolo edilizia in quanto in caso di istanza di rilascio di permesso di costituire o d.i.a. sull&#8217;Amministrazione incombe solo l&#8217;obbligo di verificare se l&#8217;istante o è il proprietario dell&#8217;immobile sul quale dovrà essere realizzato l&#8217;intervento edificatorio ovvero se è in possesso di un altro titolo giuridico che lo legittima a chiederlo (anche il possesso qualificato).(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00520/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00803/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 803 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Nicola Voso</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Lopiano, Alessandra Carozzo, con domicilio eletto presso Alessandra Carozzo in Torino, via Amedeo Avogadro, 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Verbania</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Simone, con domicilio eletto presso Maria Luisa Demagistris in Torino, corso S. Maurizio, 81; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Errante Parrino Giuseppa</b> e <b>Mangiola Carmelo</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Giulietta Redi, Daniela Santangelo, Costanza Radice, con domicilio eletto presso Giulietta Redi in Torino, via Paolo Sacchi, 44;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza di demolizione n. DST/SUE/35/2011 del 12.4.2011, con la quale il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali &#8211; Ufficio Vigilanza Edilizia &#8211; ha ordinato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di una recinzione precedentemente assentita mediante DIA e realizzata in parte sulla Particella di cui al Mappale 310 del foglio 79 del CT di Verbania; con ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verbania e di Errante Parrino Giuseppa e Mangiola Carmelo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso si appalesa allo stato fondato in quanto il ricorrente ha dimostrato il titolo legittimante il rilascio del titolo edilizia in quanto in caso di istanza di rilascio di permesso di costituire o d.i.a. sull&#8217;Amministrazione incombe solo l&#8217;obbligo di verificare se l&#8217;istante o è il proprietario dell&#8217;immobile sul quale dovrà essere realizzato l&#8217;intervento edificatorio ovvero se è in possesso di un altro titolo giuridico che lo legittima a chiederlo (anche il possesso qualificato) (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 27 agosto 2010 , n. 4416)<br />	<br />
Ritenuto che sussiste il danno grave ed irreparabile dalla esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione n. DST/SUE/35/2011 del 12.4.2011, con la quale il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali &#8211; Ufficio Vigilanza Edilizia &#8211; ha ordinato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di una recinzione precedentemente assentita mediante DIA e realizzata in parte sulla Particella di cui al Mappale 310 del foglio 79 del CT di Verbania.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) a accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 24 ottobre 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore<br />	<br />
Ofelia Fratamico, Referendario<br />	<br />
Paola Malanetto, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-7-2011-n-520/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2011 n.520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2010 n.520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2010-n-520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2010-n-520/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2010-n-520/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2010 n.520</a></p>
<p>Pres. Barbagallo Est. Garofoli Frantoio Oleario M.V. e F. S.n.c. (Avv. M. Spata) c/ Ministero delle politiche Agricole e forestali (Avv. Stato). sull&#8217;illegittimità della revoca dell&#8217;aiuto comunitario concesso ad una società non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Procedimento amministrativo &#8211; Aiuto comunitario – Società beneficiaria – Rinvio a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2010-n-520/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2010 n.520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo  Est. Garofoli<br /> Frantoio Oleario  M.V. e F. S.n.c. (Avv. M. Spata) c/ Ministero delle politiche<br /> Agricole e forestali (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della revoca dell&#8217;aiuto comunitario concesso ad una società non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo &#8211; Aiuto comunitario – Società beneficiaria – Rinvio a giudizio dei soci – Revoca – Mancata comunicazione avvio – Illegittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la revoca di un aiuto comunitario concesso ex d.m. 29 agosto 1986 dovuta al rinvio a giudizio dei soci della società concessionaria qualora venga omessa la comunicazione di avvio del procedimento. Infatti, anche se il mero rinvio a giudizio è sufficiente per revocare l’aiuto, l’esercizio di tale potere di autotutela richiede comunque il rispetto del contraddittorio procedimentale, essendo necessario garantire al destinatario del provvedimento la possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo di collaborazione con l’Amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6611 del 2009, proposto da:<br />
<b>Frantoio Oleario Monaco Vito e Fedele S.n.c.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mariagabriella Spata, con domicilio eletto presso Luigi Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01543/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01543/2009, resa tra le parti, concernente VARIAZIONE ASSETTO SOCIETARIO DI UN FRANTOIO OLEARIO..</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Spata e l&#8217;Avv. dello Stato Borgo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza gravata è stato respinto il ricorso proposto dalla società odierna appellante avverso il decreto con cui il Ministero per le politiche agricole, rilevata la sottoposizione dei due soci Vito e Fedele Monaco a procedimento penale per i reati di furto di energia elettrica e di emissione di fatture false, ha ritirato il riconoscimento del regime di aiuto comunitario già concesso con d.m. 29 agosto 1986. <br />	<br />
Nel dettaglio, il primo giudice, richiamata quale base normativa del provvedimento impugnato l’art. 13, comma 4, reg. Consiglio CE 17 luglio 1984, n. 2261/84 (regolamento del Consiglio che stabilisce le norme generali relative all&#8217;aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d&#8217;oliva), che prevede la revoca del riconoscimento del regime di aiuto comunitario nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere una serie di <<irregolarità>> nelle precedenti campagne di aiuto o, comunque, durante il regime di aiuto, ha rimarcato la particolare rilevanza dei reati contestati ai due soci ai fini del controllo dell’affidabilità dei soggetti che operano in regime di aiuto comunitario, reputandoli tali da incrinare alla radice il legame fiduciario che deve sussistere tra Amministrazione e soggetto concessionario; ha sostenuto, in specie, che la violazione del legame fiduciario concreta nel caso di specie fosse in re ipsa e non abbisognasse di un particolare onere motivazionale dell’Amministrazione.<br />	<br />
Propone gravame la società appellante ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata e chiedendo che in riforma di tale sentenza sia accolto il ricorso di primo grado e annullati gli atti impugnati innanzi al TAR.<br />	<br />
All’udienza del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso va accolto.<br />	<br />
Se, invero, non appare meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame con cui si censura l’esorbitanza del provvedimento impugnato in primo grado rispetto al procedimento amministrativo in corso di “regolarizzazione” della società di fatto, sol che si consideri che quello contestato è provvedimento autonomo, adottato nell’esercizio del distinto potere di autotutela, risulta fondato il motivo di appello relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione della determinazione impugnata in prima istanza.<br />	<br />
Giova premettere che, come sostenuto dal ricorrente con asserzioni non contestate dall’Amministrazione resistente, al momento di adozione del provvedimento di revoca impugnato in primo grado, era intervenuto, in ambito penale, a carico dei due soci della società ricorrente non già l’accertamento delle responsabilità, bensì solo il rinvio a giudizio per reati in relazione ai quali, peraltro, sono state successivamente pronunciate sentenze di assoluzione per non aver commesso il fatto (quanto al reato di furto) e di proscioglimento per intervenuta prescrizione (quanto al reato di natura fiscale).<br />	<br />
Orbene, se certo il solo rinvio a giudizio può essere posto a fondamento del provvedimento di revoca, senza che si possa pretendere l’intervenuto accertamento giudiziale della responsabilità penale -tanto più quando l’azione penale sia esercitata, come nel caso di specie, per fattispecie in astratto sintomatiche della possibile rottura del legame fiduciario che deve indubbiamente sussistere tra Amministrazione e soggetto concessionario- deve ciò nondimeno essere assicurato, in sede amministrativa, il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, essendo necessario garantire al possibile destinatario del provvedimento in autotutela la possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo di collaborazione con l’Amministrazione.<br />	<br />
E’ quanto, nel caso di specie, precluso alla ricorrente a causa della violazione, in cui l’Amministrazione è incorsa, della fondamentale garanzia partecipativa di cui all’art. 7, l. n. 241/1990. Ogni altra questione resta pertanto assorbita.<br />	<br />
Alla stregua delle esposte ragioni va accolto il gravame con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado e salvo il riesercizio del potere.<br />	<br />
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese per entrmbi i gradi di giudizio di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti originariamente impugnati., fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.<br />	<br />
Spese dei due gradi compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2010-n-520/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2010 n.520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.520</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio, Rel. Martino F. de Jorio (Avv.ti L. Longo e F. de Jorio) c. Presidente del Tribunale di Roma p.t.; Ministero della Giustizia; Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. dello Stato) sulla carenza di legittimazione ad agire delle parti offese in un procedimento penale contro il provvedimento di sospensione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio, Rel. Martino<br /> F. de Jorio (Avv.ti L. Longo e F. de Jorio)	c. Presidente del Tribunale di Roma p.t.; Ministero della Giustizia; Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza di legittimazione ad agire delle parti offese in un procedimento penale contro il provvedimento di sospensione del procedimento disposto a causa della riforma del giudice unico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Parti offese in un procedimento penale sospeso in vista dell’attuazione delle riforma del giudice unico &#8211;  Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste un interesse legittimo in capo ai ricorrenti che siano parti offese in un procedimento penale coinvolto nella temporanea sospensione delle udienze dibattimentali disposta con decreto del Pretore Dirigente presso la Pretura, in vista dell’attuazione della riforma del giudice unico, in quanto essi non sono portatori di un interesse legittimo normativamente qualificato e differenziato da quello della collettività generale alla corretta organizzazione degli uffici giudiziari e dei procedimenti penali, bensì del diritto soggettivo fondamentale alla tutela giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Antonino Savo Amodio				Presidente<br />	<br />
Silvia Martino					           Componente rel.<br />	<br />
Roberto Caponigro				           Componente </p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 12224 del 1999 proposto da <br />
<b>Fabrizio e Fabio de Jorio,</b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Filippo Longo e Fabio de Jorio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Calderini n. 68;  </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>Presidente del Tribunale di Roma p.t.,</b> Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;<br />
<b><br />
per l’annullamento<br />
</b>1) delibera del Pretore Dirigente Supplente presso la Pretura Penale di Roma del 28 dicembre 1998, comunicato ai ricorrenti il 3 settembre 1999;<br />
2) della delibera del C.S.M. del 11 marzo 1999, comunicata ai ricorrenti il 14 agosto 1999;<br />
3) di tutti gli altri atti presupposti, prodromici, connessi e conseguenziali a quelli sopra indicati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 6.12.2006 la relazione del dr. Silvia Martino (nessuno è presente per le parti);<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	I ricorrenti, persone offese dal reato nel procedimento iscritto al n.  35834/98 del Tribunale di Roma, impugnano il decreto in data 28.12.1998 con cui il Pretore Dirigente supplente disponeva, in vista dell’attuazione della riforma del giudice unico, la sospensione, allo stato, della fissazione di ulteriori udienze dibattimentali, eccezion fatta per quelle riguardanti procedimenti per direttissima e per delitti di omicidio colposo, nonché la successiva delibera del C.S.M. in data 11.3.1999, confermativa di tale determinazione.<br />	<br />
I ricorrenti esponevano di avere vanamente richiesto al giudice del dibattimento la fissazione dell’udienza, e deducevano, con unico articolato mezzo di gravame, la violazione dell’art. 24 Cost., delle norme che regolano i poteri dei dirigenti degli Uffici giudiziari in materia di organizzazione degli uffici medesimi, delle norme del c.p.p. che regolano il corretto svolgimento del processo penale, dello stesso art. 227 del d.lgs. n. 51/98 (il cui fine è quello di accelerare la definizione dei procedimenti), nonché, infine, la disparità di trattamento tra coloro che erano parte di procedimenti penali ricadenti nella competenza territoriale della Pretura di Roma e tutti gli altri cittadini.<br />
Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate, depositando documenti e memorie.<br />
Con ordinanza n. 3059/99, resa nella c.c. del 27.10.1999, è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6.12.2006.<br />
2.	Il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
I ricorrenti &#8211; ancorché parti offese in un procedimento penale coinvolto dalla temporanea sospensione delle udienze dibattimentali, disposta dal decreto  impugnato &#8211;  non sono portatori di un interesse legittimo, normativamente qualificato e differenziato da quello della collettività generale, alla corretta organizzazione degli uffici giudiziari e dei processi penali. <br />
L’interesse pubblico al corretto andamento dei processi, e alla tutela penale, non è, infatti, soggettivizzato, tanto che, così come correttamente rilevato dall’amministrazione, la stessa celebrazione del dibattimento nei confronti di un imputato, non mira, di per sé, a soddisfare un interesse del privato, sia pure persona offesa dal reato, bensì un interesse pubblico.<br />
I ricorrrenti stessi lamentano, a ben vedere, la lesione non già di un interesse legittimo, bensì del diritto soggettivo fondamentale alla tutela giurisdizionale da parte di un provvedimento che assumono adottato in assoluta carenza di potere. <br />
Orbene, poiché la tutela del diritto di difesa in giudizio &#8211; ancorché vulnerato da atti strumentali, propedeutici all’esercizio della funzione giurisdizionale &#8211;  non può che avvenire nell’ambito del medesimo processo, attraverso gli strumenti propri di quest’ultimo, il ricorso, come già evidenziato in sede cautelare, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Motivi di equità inducono peraltro a compensare tra le parti le spese di giudizio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.12.2006.<br />
Antonino Savo Amodio   Presidente<br />
Silvia Martino                 Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-1-2007-n-520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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