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	<title>5170 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5170 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2020 n.5170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-21-8-2020-n-5170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-21-8-2020-n-5170/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2020 n.5170</a></p>
<p>Claudio Contessa, Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore; PARTI: (Gino C. e Vera F. , rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alessandro Mantero, elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Grez &#38; Associati in Roma, al Corso Vittorio Emanuele, n. 18 contro la signora Barbara V. , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-21-8-2020-n-5170/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2020 n.5170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-21-8-2020-n-5170/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2020 n.5170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Claudio Contessa, Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Gino C. e Vera F. , rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alessandro Mantero, elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Grez &amp; Associati in Roma, al Corso Vittorio Emanuele, n. 18 contro la signora Barbara V. , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorino Cagnoni e Raffaella Arcangeli, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20 e nei confronti del Comune di Rimini, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Assunta Fontemaggi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Teresa Barbantini in viale Giulio Cesare, n. 14)</span></p>
<hr />
<p>La tempestività  del ricorso proposto avverso un titolo edilizio va valutata avendo riguardo alla data di ultimazione dei lavori .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; titoli edilizi &#8211; ricorso giurisdizionale &#8211; tempestività .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La tempestività  del ricorso proposto avverso un titolo edilizio va valutata, di norma, avendo riguardo alla data di ultimazione dei lavori; di conseguenza, ai fini della decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione di un permesso di costruire, occorre che le opere rivelino, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l&#8217;entità  delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento; di conseguenza, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre con il completamento dei lavori a meno che, tuttavia, non venga provata una conoscenza anticipata oppure si deducano censure di assoluta inedificabilità  dell&#8217;area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell&#8217;iniziativa in corso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/08/2020<br /> <strong>N. 05170/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05785/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 5785 del 2012, proposto dai signori Gino C. e Vera F. , rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alessandro Mantero, elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Grez &amp; Associati in Roma, al Corso Vittorio Emanuele, n. 18<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la signora Barbara V. , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorino Cagnoni e Raffaella Arcangeli, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> del Comune di Rimini, in persona del Sindaco in carica <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Assunta Fontemaggi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Teresa Barbantini in viale Giulio Cesare, n. 14<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.a.r. per l&#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna (Sezione I), n. 21 del 13 gennaio 2012</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora Barbara V. Â e del Comune di Rimini;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020, svoltasi con modalità  telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il consigliere Giovanni Sabbato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;oggetto del presente giudizio è rappresentato dal permesso di costruire n. 1555/08 Prot. 24313 del 12 febbraio 2009, rilasciato dal Comune di Rimini a favore dei signori Gino C. e Vera F. per la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale da realizzare in zona agricola, previa demolizione del manufatto preesistente.<br /> 2. Avverso tale atto abilitativo, aveva proposto il ricorso innanzi al T.a.r. per l&#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, la signora Barbara V. , proprietaria di un&#8217;area limitrofa, chiedendone l&#8217;annullamento per la dedotta violazione della norma (art. 31.1.4. delle N.T.A. del P.R.G) che consente l&#8217;incremento di una sola unità  immobiliare (in luogo delle tre previste in progetto) rispetto a quella esistente.<br /> 3. Costituitisi l&#8217;Amministrazione comunale ed i controinteressati, tutti al fine di resistere, il Tribunale adÃ¬to (Sezione I) ha così¬ deciso il gravame al suo esame:<br /> &#8211; ha preliminarmente respinto l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente;<br /> &#8211; ha accolto il ricorso e, per l&#8217;effetto, ha annullato il permesso di costruire impugnato;<br /> &#8211; ha compensato le spese di lite.<br /> 4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:<br /> &#8211; l&#8217;eccezione è infondata, in quanto la ricorrente vanta &#8220;<em>una posizione differenziata non solo in qualità  di comproprietaria, delle particelle &#8211; 20, 21-, ma anche della particella 24 -, confinante con quella oggetto dell&#8217;intervento, circostanza, quest&#8217;ultima, non contestata nelle memorie difensive dell&#8217;amministrazione e dei controinteressati</em>&#8220;<br /> &#8211; in ordine all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 31.1.4. delle N.T.A. del P.R.G., sebbene questa preveda che solo con gli interventi di ampliamento e di sopraelevazione sia possibile l&#8217;incremento di una unità  immobiliare rispetto a quella esistente, &#8220;<em>appare pìù coerente sul piano testuale e logico attribuire alla disposizione il significato sulla base del quale gli interventi edificatori</em> (ivi compresi quelli di demolizione e ricostruzione, nde)Â <em>possano essere autorizzati anche in un sito diverso, ma nel limite, una tantum, dell&#8217;aumento massimo di 300 mq con contestuale incremento di una sola unità  immobiliare</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>La circostanza della rettifica recentemente apportata alla disposizione in esame nel senso della estensione del limite di una sola unità  immobiliare a tutti gli interventi edificatori appare, contrariamente a quanto sostenuto dall&#8217;amministrazione, chiarificatrice e non modificativa del senso della norma come sopra individuato</em>&#8220;.<br /> 5. Avverso tale pronuncia i signori Gino C. e Vera F. hanno interposto appello, notificato il 10 luglio 2012 e depositato il 27 luglio 2012, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 6-20), quanto di seguito sintetizzato:<br /> I) avrebbe errato il Tribunale nel respingere l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per difetto d&#8217;interesse che non può presumersi per la sola posizione limitrofa della proprietà , tanto pìù che non è precisato come il progettato intervento possa provocare il paventato smottamento ed inoltre nessuna reazione processuale è venuta dal comproprietario (peraltro per una quota maggiore) del terreno della ricorrente;<br /> II) il T.a.r. non avrebbe esaminato l&#8217;eccezione di tardività  del ricorso di prime cure che pertanto, in questa sede, si reitera evidenziando che la ricorrente di primo grado avrebbe mostrato di avere conoscenza del rilascio del titolo giÃ  con l&#8217;esposto del 16 novembre 2010, rispetto al quale sono decorsi i prescritti sessanta giorni al momento della notifica (in data 5 maggio 2011) del ricorso;<br /> III) in via subordinata, si osserva che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto nel merito il ricorso di prime cure, ritenendo che il limite all&#8217;incremento delle unità  immobiliari fosse estensibile agli interventi di demolizione e ricostruzione, in quanto avrebbe fatto ricorso ad una inammissibile interpretazione additiva con l&#8217;applicazione retroattiva della norma introdotta solo con la successiva variante al P.R.G.<br /> 6. L&#8217;appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, la declaratoria d&#8217;inammissibilità  del ricorso di primo grado o comunque, in via subordinata, il suo rigetto nel merito.<br /> 7. In data 3 ottobre 2012, si è costituito il Comune di Rimini con memoria di controdeduzioni anche al fine di: proporre ricorso incidentale avverso il capo della sentenza che ha respinto l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  del ricorso di prime cure per difetto d&#8217;interesse; riproporre l&#8217;eccezione, non esaminata, di tardività ; chiedere il rigetto dell&#8217;appello nel merito per infondatezza delle critiche <em>ex adverso</em> sollevate, stante la non consentita applicazione retroattiva della norma urbanistica che limitava l&#8217;incremento delle unità  abitative per i soli interventi di ampliamento e sopraelevazione.<br /> 8. In data 14 maggio 2014 si è costituita la controinteressata signora Barbara V. Â al fine di chiedere il rigetto sia dell&#8217;appello principale che di quello incidentale proposto dal Comune.<br /> 9. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte. In particolare la parte appellata, con la memoria del 12 giugno 2020, ha insistito per il rigetto sia dell&#8217;appello principale che incidentale ed ha riproposto il secondo motivo del ricorso di primo grado non esaminato dal T.a.r. presumibilmente perchè ritenuto assorbito. D&#8217;altro canto l&#8217;appellante principale, dopo aver depositato la memoria conclusionale del 12 giugno 2020, con la quale ha insistito per l&#8217;accoglimento del gravame proposto, con la memoria di replica del 23 giugno 2020, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità  del motivo come sopra riproposto.<br /> 10. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità  telematica del 14 luglio 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.<br /> 11. Preliminarmente, su eccezione di parte appellante, va dichiarata tardiva la riproposizione del secondo motivo del ricorso di primo grado ad opera dell&#8217;appellata signora V. Â siccome avvenuta soltanto con la memoria del 12 giugno 2020 quindi ben oltre il termine stabilito dall&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a. a mente del quale &#8220;<em>si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell&#8217;atto di appello o, per le parti diverse dall&#8217;appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio</em>&#8220;.<br /> 12. Occorre, quindi, verificare la fondatezza delle questioni in rito sollevate dalle parti appellanti principale e incidentale, secondo cui il ricorso di primo grado sarebbe da dichiarare tardivo per superamento del termine di sessanta giorni per la sua proposizione. Occorre cioè stabilire se dal contenuto dell&#8217;esposto del 16 novembre 2010 si evince che il ricorrente di primo grado era giÃ  a quella data al corrente del rilascio del titolo e della sua illegittimità  come prospettata in ricorso.<br /> 12.1 Dagli atti di causa viene in evidenza che vi è un primo esposto del 13 gennaio 2010, nel quale veniva mostrata piena conoscenza del permesso di costruire prot. n. 24313 in data 12 febbraio 2009 e dei supposti profili di illegittimità  del medesimo. Questo esposto, perà², non dimostra la tardività  del gravame perchè è sottoscritto soltanto dall&#8217;avvocato Federico Cagnoni che non ha assunto le vesti di legale della ricorrente; infatti la signora Barbara V. Â era difesa in primo grado dagli avvocati Vittorino ed Emiliano Cagnoni (nel presente giudizio dagli avvocati Vittorino Cagnoni e Raffaella Arcangeli), mentre l&#8217;avvocato Federico Cagnoni aveva ricevuto mandato da altri cittadini evidentemente residenti in zona.<br /> 12.2 Parte appellante evidenzia, altresì¬, che la ricorrente di primo grado, signora Barbara V. , assieme ad altri residenti della zona, a sua volta aveva presentato un distinto esposto al Comune di Rimini in data 16 novembre 2010 lamentando la illegittimità  dei lavori assentiti col titolo edilizio del 12 febbraio 2009 ed iniziati il 9 giugno 2009, esposto che, a suo dire, rivelerebbe a sua volta la conoscenza dell&#8217;intervento edilizio. In particolare, aveva osservato parte ricorrente nel corso del giudizio di primo grado che &#8220;<em>successivamente, un nuovo esposto firmato personalmente dall&#8217;odierna ricorrente, assieme ad altri tre proprietari di immobili, è stato presentato il 16 novembre 2010 al Comune di Rimini; anche da tale esposto emerge la conoscenza delle caratteristiche dell&#8217;intervento edilizio in questione e delle vicende ad esso relative, compresi i sopralluoghi eseguiti dal Comune (doc. 2 ns. fascicolo di parte)</em>&#8221; (cfr. memoria di primo grado del 19 novembre 2011, pagina 13).<br /> Anche tale argomentazione a sostegno della proposta eccezione non risulta fondata, in quanto se è vero che la ricorrente si era ben resa conto dell&#8217;inizio dei lavori, dall&#8217;esposto (presentato insieme ad altri residenti) si evince che la sua preoccupazione era legata al pericolo di smottamento (poi superato con la D.I.A. in variante per opere di contenimento del terreno), riconnesso peraltro ad opere che vengono descritte come &#8220;<em>abusive</em>&#8220;. Inoltre il profilo di illegittimità  sollevato (superamento del limite costituito di incremento volumetrico costituito da una sola unità  abitativa addizionale) era rilevabile solo all&#8217;esito delle opere assentite. Secondo consolidato orientamento di questo Consiglio, infatti, &#8220;<em>La tempestività  del ricorso proposto avverso un titolo edilizio va valutata, di norma, avendo riguardo alla data di ultimazione dei lavori; di conseguenza, ai fini della decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione di un permesso di costruire, occorre che le opere rivelino, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l&#8217;entità  delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento; di conseguenza, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre con il completamento dei lavori a meno che, tuttavia, non venga provata una conoscenza anticipata oppure si deducano censure di assoluta inedificabilità  dell&#8217;area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell&#8217;iniziativa in corso</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 245).<br /> 12.3 Nemmeno il secondo dei due esposti evidenziati dall&#8217;appellante risulta quindi tale da dimostrare la tardività  del gravame in quanto, pur dovendosi senz&#8217;altro attribuirne la copaternità  alla ricorrente di prime cure, odierna appellata, esso non dimostra che costei avesse a quella data preso cognizione del titolo edilizio, in quanto ci si limita con esso a segnalare al Comune l&#8217;esecuzione di lavori potenzialmente abusivi, tanto pìù che non poteva a quella data evincersi la esatta consistenza delle opere così¬ come autorizzate dallo stato di esecuzione delle stesse; agli atti di primo grado si rinviene infatti documentazione fotografica che ritrae lo stato dei luoghi alla data 25 novembre 2011, che non consente di cogliere l&#8217;illegittimità  dell&#8217;intervento così¬ come autorizzato per la non ancora avvenuta realizzazione di opere edilizie in elevazione.<br /> 12.4 L&#8217;appellante, altresì¬, evidenzia che era esposto il cartello di cantiere, ma questa circostanza, peraltro non documentata, consentiva soltanto di individuare gli estremi della concessione edilizia ma non anche le caratteristiche delle opere in progetto.<br /> 12.5 Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che l&#8217;appellata ha potuto prendere cognizione della natura dell&#8217;intervento soltanto con l&#8217;istanza di accesso del 7 marzo 2011, risultando quindi, rispetto a tale data, il ricorso tempestivo.<br /> 13. Così¬ pure va respinta l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse a ricorrere trattandosi di proprietà  confinanti (stante la proprietà  in capo alla V. Â anche della particella n. 24) e comunque in considerazione del fatto che &#8220;<em>in materia edilizia, la vicinitas, ossia l&#8217;esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall&#8217;intervento edilizio, è circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell&#8217;interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell&#8217;attività  edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 aprile 2019, n. 2645; idem, sez. IV, 6 dicembre 2016, n.5125). Non ignora il Collegio il contrapposto orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera vicinanza tra i fondi non consente di configurare il possibile pregiudizio che legittima la reazione processuale impugnatoria. Si è infatti osservato, di recente (Cons. Stato, sez, IV, 7 febbraio 2020, n. 962, anche con riferimenti al diritto francese ed in particolare alÂ <em>Conseil d&#8217;Ã‰tat</em>, 17 marzo 2017, n. 396362 e all&#8217;art. L-600.1.2 del <em>Code de l&#8217;urbanisme</em>, nel testo introdotto con ordinanza n. 2013-638 del 18 luglio 2013) che, &#8220;<em>L&#8217;idea che la nozione di vicinitas, oltre a identificare una posizione qualificata idonea a rappresentare la legittimazione a impugnare il titolo edilizio, avrebbe assorbito anche l&#8217;interesse a ricorrere è stata infatti superata dall&#8217;indirizzo secondo cui, ai fini dell&#8217;ammissibilità  del ricorso, deve essere concretamente indagato e accertato anche l&#8217;interesse ad agire. Questo indirizzo valorizza ragioni di coerenza con i principÃ® generali sulle condizioni per l&#8217;azione nel processo amministrativo (cfr. Cons. Stato: Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; successivamente, Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278 citata; per ultimo Sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 707)</em>&#8220;. Ma, anche a voler propendere per tale pìù restrittivo indirizzo ermeneutico, si ricava la legittimazione processuale dell&#8217;odierna appellata dalla circostanza, valorizzata anche nel corso del presente giudizio, che le opere così¬ come autorizzate sono in grado potenzialmente di privare la ricorrente &#8220;<em>della vista di cui godeva sulla campagna e sul verde circostante, e, dall&#8217;altro lato, deturperebbero in modo irrimediabile il paesaggio e l&#8217;ambiente dell&#8217;intera zona</em>&#8221; (cfr. pagina 8 della memoria conclusionale di parte appellata). Tale prospettazione del possibile pregiudizio derivante dall&#8217;esecuzione delle opere in progetto non risulta implausibile in considerazione del rilevante aumento della cubatura preesistente (da &#8220;<em>vecchio edificio prebellico</em>&#8221; costituito da una sola unità  immobiliare a fabbricato composto da &#8220;<em>quattro appartamenti</em>&#8220;) oltre che della traslazione dell&#8217;area di sedime di circa 60-70 metri per trasferirlo fuori dalla fascia di rispetto di linea elettrica ad alta tensione, tanto da provocare un significativo smottamento del terreno che ha richiesto l&#8217;esecuzione di un intervento di contenimento.<br /> 14. Transitando al merito del ricorso in appello si deve perà² rilevare la infondatezza del rilievo sollevato dall&#8217;appellante secondo cui la illegittimità  delle opere non può essere parametrata con riferimento ad una disposizione intervenuta successivamente al rilascio del titolo e ciò perchè il limite di aumento di &#8220;<em>una sola unità  immobiliare</em>&#8221; contenuto nella menzionata norma sarebbe riferita solamente agli interventi di ampliamento e sopraelevazione e non anche a quello di demolizione e ricostruzione.<br /> 14.1 L&#8217;art. 31.1.4 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Rimini invero prevedeva, nella sua originaria formulazione, che: &#8220;<em>Nel caso di destinazioni abitative, indipendenti dalla conduzione agricola del fondo, i manufatti potranno essere restaurati, ristrutturati o demoliti e ricostruiti, ampliati e sopraelevati con aumento &#8220;una tantum&#8221; di Su pari a 150 mq., con un massimo di 300 mq complessivi e con H = 7.50. Con gli interventi di ampliamento e di sopraelevazione è possibile incrementare di una unità  immobiliare quelle giÃ  esistenti</em>&#8220;. L&#8217;estensione del limite avveniva solo con la Variante normativa del P.R.G. riguardante la zona agricola, adottata all&#8217;epoca dal Comune con delibera C.C. n. 79 in data 5 agosto 2010, con la conseguenza che, in precedenza, il limite di incremento di una unità  immobiliare doveva valere solo per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione e non anche per quelli di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione.<br /> 14.2 Ebbene, è da condividere quanto opinato dal Tribunale in ordine sia all&#8217;estensione del limite della sola unità  immobiliare addizionale sia alla finalità  interpretativa della variante. Invero, secondo criteri di logica interpretativa, detto limite non può che riguardare tutti gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, nei quali quindi il manufatto preesistente riceve un incremento planovolumetrico, e quindi anche quando l&#8217;intervento sia consistito nella sua demolizione e successiva ricostruzione. E&#8217; del tutto evidente che il riferimento contenuto nella seconda parte della norma all&#8217;ampliamento e ricostruzione non ha altra finalità  che ricondurne il perimetro applicativo agli interventi che abbiano inciso sui parametri edilizi di altezza e volume, risultando ovviamente esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non abbiano apportato tali novità  costruttive, ma tale- come detto &#8211; non è il caso di specie.<br /> 15. Sia l&#8217;appello principale che quello incidentale sono pertanto infondati e vanno respinti.<br /> 16. Le spese del presente grado di giudizio, per il principio di soccombenza, sono a carico delle parti appellanti (principale ed incidentale) e sono liquidate come in dispositivo, in base ai criteri stabiliti dal regolamento n. 55 del 2014 e dall&#8217;art. 26, comma 1, c.p.a.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5785/2012), così¬ decide:<br /> &#8211; respinge l&#8217;appello principale proposto da Gino C. e Vera F. ;<br /> &#8211; respinge l&#8217;appello incidentale proposto dal Comune di Rimini.<br /> Condanna gli appellanti, principale e incidentale, alla rifusione, in favore dell&#8217;appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) a carico degli appellanti principali, in solido, ed € 2.000,00 (duemila/00) a carico del Comune di Rimini, oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%) se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Claudio Contessa, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore<br /> Cecilia Altavista, Consigliere<br /> Carla Ciuffetti, Consigliere</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2009 n.5170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-9-2009-n-5170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-9-2009-n-5170/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2009 n.5170</a></p>
<p>Pres./ Est. Branca Vignoni, Trapè, Fiorini ed altri( Avv. Boari) c/ Regione Marche ( Avv. Romano) sul mutamento del rapporto di lavoro da tempo determinato in indeterminato Pubblico impiego – Da tempo determinato a tempo indeterminato &#8211; Provvedimento legislativo – Necessità &#8211; Ragioni. La trasformazione di un rapporto di lavoro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-9-2009-n-5170/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2009 n.5170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres./ Est. Branca<br /> Vignoni, Trapè, Fiorini ed altri( Avv. Boari) c/ Regione Marche ( Avv. Romano)</span></p>
<hr />
<p>sul mutamento del rapporto di lavoro da tempo determinato in indeterminato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Da  tempo determinato a tempo indeterminato &#8211;  Provvedimento legislativo – Necessità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in presenza delle circostanze (tra cui la continuazione del rapporto stesso oltre i prescritti limiti) previste dalla l. 18 aprile 1962 n. 230 è possibile nel pubblico impiego solo quando l’amministrazione ne riceva legittimazione da apposito provvedimento legislativo che ciò espressamente preveda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br /> <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />	<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 9312 del 1997, proposto dai signori <br />	<br />
VIGNONI LUIGI, TRAPE&#8217; GIAMMARIO, TITTARELLI SANDRO, STOPPOLONI ROBERTO, SMARGIASSO MARIO, SINIGAGLIA MAURO, SEBASTIANELLI MAURIZIO, SALVATORI GIUSEPPE, RAFFAELI MASSIMO, POLONARA FLAVIO, NATALI CARLO, NASINI SARA, MOGLIE MARCO, LOFFREDA GIUSEPPE, ISOLINI FRANCESCA, GIULIOLI MASSIMILIANO, GIACCHETTA ALESSANDRO IN PR. E Q.LE EREDE GIACCHETTA DANIELA, FORINI MASSIMO, FELIZIANI RUGGERO, DIOTALLEVI LUIGI, CRISTOFANELLI VALERIO, CINTI RENZO, CERIONI MARCO, CASCIO TIZIANA, BRINATI DANIELE, BIONDI EMIDIO, BILATI ENRICO, BALDONI STEFANO, DIOTALLEVI LUIGI, tutti rappresentati e difesi inizialmente dall’avv. Claudio Netti, poi dall’avv. Marco Boari, presso quest’ultimo elettivamente domiciliati  in Roma, viale Giulio Cesare 71	</p>
<p align=center>	<br />
contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la <b>Regione Marche</b>, rappresentata e difesa  dall’avv. Paolo Costanzi,  elettivamente domiciliata presso l’avv. Michele Romano in Roma, via D. Morichini 41</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 7 febbraio 1997 n. 95, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione appellata;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
relatore alla pubblica udienza del 5 giugno 2009 il presidente  cons. Marzio Branca,  e udito l’avv. Marco Boari per gli appellanti.<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza appellata è stato respinto   il  ricorso proposto dai dipendenti della Regione Marche, elencati in epigrafe, a) per l’annullamento della deliberazione della Giunta 21 giugno 1993 n. 2808 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alle DDGR n. 48 dell’11.1.1993 e n. 665 del 1.3.1993 – Progetto finalizzato al censimento di edifici siti in zone ad elevato rischio sismico”; b) per l’accertamento della costituzione del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato; c) per l’accertamento del diritto a beneficiare delle disposizioni di cui al d.l. 20 maggio 1993 n. 148; d) per l’accertamento del diritto alla retribuzione della attività svolta dal 1 gennaio 1993; e) per l’accertamento della costituzione di un rapporto di pubblico impiego per i dipendenti che hanno svolto prestazioni in data anteriore al 1° luglio 1990 con retribuzione a fattura, e alle conseguenti differenze retributive.<br />	<br />
La vertenza si collega alla assunzione dei ricorrenti da parte della Regione Marche per la realizzazione di un progetto finalizzato al censimento degli immobili situati in zone ad alto rischio sismico. La maggior parte degli interessati fu assunta il 1° luglio 1990, altri il 1° luglio 1992.<br />	<br />
Negli atti di assunzione era precisato che il termine del progetto era fissato al 31 dicembre 1992.<br />	<br />
Con nota n. 470 dell’8 gennaio 1993 n. 470 il dirigente del Servizio del personale della Regione dispose che agli interessati fosse comunicata la intervenuta cessazione dei relativi rapporti di lavoro, ma la Giunta Regionale con deliberazione 11 gennaio 1993 n. 48 dispose la prosecuzione del progetto pilota e la proroga dei rapporti sino al 30 giugno 1993.<br />	<br />
Il provvedimento fu interloquito dalla Commissione di controllo sugli atti della Regione Marche e la Giunta fornì chiarimenti con deliberazione 1° marzo 1993 n. 665.<br />	<br />
A seguito della emanazione del d.lgs. 13 febbraio 1993 n. 40 la deliberazione n. 48 del 1993 fu restituita senza provvedimenti perché non più rientrante nel novero degli atti assoggettabili al controllo della Commissione.<br />	<br />
La deliberazione n. 48 del 1993 fu poi annullata con nuova determinazione della Giunta 21 giugno 1993 n. 1808 che ha formato oggetto della impugnazione in primo grado, intentata anche per svolgere le rivendicazioni richiamate sopra.<br />	<br />
La sentenza di rigetto del TAR delle Marche ha formato oggetto del presente appello, ai fini della integrale riforma.<br />	<br />
La Regione Marche si è costituita in giudizio per resistere al gravame, presentando poi memoria illustrativa delle proprie ragioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Un primo punto di impugnazione concerne il preteso diritto di alcuni appellanti, utilizzati dalla Regione Marche per prestazioni remunerate a fattura tra il 1988 e il 30 giugno 1990, alle differenze retributive rispetto a quanto loro corrisposto a seguito della assunzione a tempo determinato per il progetto finalizzato relativo alle zone a particolare rischio sismico.<br />	<br />
Il TAR ha giudicato inammissibile la domanda per genericità, non essendo stati indicati i nominativi dei soggetti interessati e i livelli retributivi di riferimento per ognuno di essi e non essendo stato quantificato neppure in maniera presuntiva l’ammontare degli emolumenti rivendicati.<br />	<br />
Nell’atto di appello la motivazione del primo giudice non forma oggetto di alcuna specifica contestazione, posto che gli appellanti si limitano a reiterare la pretesa senza fornire gli elementi di cui la sentenza ha evidenziato la carenza. <br />	<br />
Il motivo è quindi inammissibile, perdurando l’impossibilità di istituire alcun collegamento tra i contratti stipulati nel periodo indicato e il rapporto instaurato a termine il 30 giugno 1990.<br />	<br />
2. Il secondo argomento di doglianza si risolve nella reiterazione della pretesa alla retribuzione per le prestazioni svolte dagli appellanti successivamente al 31 dicembre 1992, data di scadenza del progetto finalizzato.<br />	<br />
La tesi è sostenuta affermando che l’Amministrazione ha posto in essere nel concreto dei rapporti di impiego a tempo indeterminato, avendo assegnato gli interessati a compiti ulteriori rispetto a quelli propri del progetto per cui erano stati assunti, così denotando la volontà dell’ente di inserirli stabilmente nella organizzazione dell’ente.<br />	<br />
L’argomento non è sostenibile in punto di fatto.<br />	<br />
Come ricordato dai primi giudici il Dirigente del Servizio personale della Regione con nota dell’8 gennaio 1993 n. 470, ribadita con successiva nota del 30 aprile 1993 n. 12748, aveva espresso la volontà di osservare di considerare esaurito il progetto finalizzato alla data del 31 dicembre 1992, invitando a restituire le tessere magnetiche per la rilevazione delle presenze.<br />	<br />
Tali circostanze rendono evidente che il servizio ulteriormente prestato è stato svolto contro la volontà dell’ente, e ciò non è compatibile con la tesi della sussistenza degli indici rivelatori della costituzione di un rapporto di pubblico impiego.<br />	<br />
L’inserimento nella struttura della Regione, la dipendenza gerarchica, la retribuzione prestabilita non sono elementi inconciliabili con un rapporto contrattuale destinato ad esaurirsi con la scadenza del termine prefissato, e perdono rilevanza ai fini della costituzione del rapporto a tempo indeterminato quando è palese la volontà di segno opposto espressa inequivocabilmente dall’Amministrazione.<br />	<br />
Gli appellanti invocano la mancanza, con riguardo alle Regioni, diversamente da quanto accade per lo Stato e per gli enti locali, di una norma che commini esplicitamente la nullità degli atti di assunzione in forme diverse dal pubblico concorso, e ne deducono la applicabilità nella fattispecie della convertibilità del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 230 del 1962.<br />	<br />
A tale riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio afferma costantemente che la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in presenza delle circostanze (tra cui la continuazione del rapporto stesso oltre i prescritti limiti) previste dalla l. 18 aprile 1962 n. 230 è possibile nel pubblico impiego solo quando l&#8217;amministrazione ne riceva legittimazione da apposito provvedimento legislativo che ciò espressamente preveda (Consiglio Stato, sez. V, 27 maggio 2008 , n. 2518;   sez. VI, 22 aprile 2008 , n. 1837).<br />	<br />
Tale disposizione autorizzativa non può essere individuata nell’art. 7 della legge n. 554 del 1988, che contempla l’instaurazione di rapporti a tempo determinato per lo svolgimento di progetti obiettivo. <br />	<br />
Il comma 8 di tale disposizione recita testualmente: “8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate.”. <br />	<br />
E va aggiunto che i commi 10 e 11 dell’art. 4 del d.l. n. 148 del 1993 sono stati soppressi con la legge di conversione n. 236 del 1993.<br />	<br />
La sentenza di primo grado ha anche negato che per il personale regionale non potesse rinvenirsi una comminatoria di nullità dei rapporti di impiego di ruolo costituiti in difformità dalle procedure concorsuali previste, rilevando che le leggi regionali delle Marche (n.31 del 1984 e n. 42 del 1988) sull’impiego presso l’Ente fanno rinvio, per quanto non espressamente previsto,  alle norme vigenti per i dipendenti dello Stato, quindi anche all’art. 3 del d.P.R. n. 3 del 1957.<br />	<br />
Tale affermazione, dalla quale si è fatta derivare la nullità del rapporto che si fosse eventualmente  costituito, non ha formato oggetto di alcuna replica in sede di appello.<br />	<br />
In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Sussistono valide ragioni, in relazione alla natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello in epigrafe; <br />	<br />
dispone la compensazione delle spese;<br />	<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 5 giugno 2009 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca                                          Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella                               Consigliere<br />	<br />
Carlo Santelli                                          Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti                                      Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi                                      Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..03/09/2009&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-9-2009-n-5170/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2009 n.5170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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