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	<title>5168 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5168 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2020 n.5168</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-8-2020-n-5168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-8-2020-n-5168/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2020 n.5168</a></p>
<p>Vito Poli, Presidente, Emanuela Loria, Consigliere, Estensore PARTI: (Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-8-2020-n-5168/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2020 n.5168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-8-2020-n-5168/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2020 n.5168</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Poli, Presidente, Emanuela Loria, Consigliere, Estensore PARTI:  (Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino n. 47 e domicilio digitale pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org e nei confronti  di Omissis, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Partecipazione ai pubblici concorsi : la sindacabilità  dei requisiti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblici concorsi &#8211; partecipazione &#8211; requisiti &#8211; sindacabilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;ambito delle procedure concorsuali, i requisiti di idoneità  devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione e devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. </em><br /> <em>Il riscontro della legittimità  del giudizio medico legale, graduato in funzione delle peculiarità  dei diversi status di impiego, deve essere effettuato avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell&#8217;interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo. Ciò, sia nell&#8217;interesse pubblico generale sotteso alla programmazione e all&#8217;organizzazione dell&#8217;Amministrazione, sia a garanzia della par condicio fra i candidati, al momento del reclutamento: se infatti si fondasse l&#8217;ammissione alla procedura sugli accertamenti successivi si metterebbe in crisi l&#8217;intero sistema di reclutamento &#8211; fondato sul criterio &#8220;della infungibilità &#8220;, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti &#8211; che sarebbe permanentemente &#8220;esposto&#8221; ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorchè l&#8217;Amministrazione ne promuove l&#8217;accertamento. Sono, pertanto, irrilevanti le valutazioni medico-legali espresse da organismi sanitari anche pubblici (o da pareri pro veritate di medici di fiducia) diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità . La Commissione esaminatrice, perltro, che si adegua alla valutazione medico-legale non è soggetta ad un obbligo rafforzato di motivazione tenuto anche conto della precettività  della disciplina tecnica di settore e del valore fidefacente del verbale. Nello specifico, l&#8217;idoneità  psico-fisica al servizio incondizionato e quella richiesta per l&#8217;arruolamento, non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate: sono quindi irrilevanti gli esiti positivi di pregressi arruolamenti (perchè sono diverse le norme di riferimento, le condizioni di stato, e tenuto conto dell&#8217;evoluzione delle condizioni psico-fisiche), mentre i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perchè effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili.</em><br /> <br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/08/2020<br /> <strong>N. 05168/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07101/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7101 del 2019, proposto dal Ministero dell&#8217;interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino n. 47 e domicilio digitale pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> I -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. -OMISSIS-.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2020 &#8211; svoltasi in video-conferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020 &#8211; il consigliere Emanuela Loria e uditi per le parti gli avvocati con la presenza dell&#8217;avvocato Michele Bonetti ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 4 d.l. 28 del 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Il presente giudizio ha ad oggetto:<br /> a) il verbale della commissione esaminatrice in data 16 aprile 2018 recante l&#8217;esclusione del signor -OMISSIS- dal concorso indetto in data 26 maggio 2017 per il reclutamento di 1148 agenti della Polizia di Stato, essendo risultato affetto dalla patologia di cui all&#8217;art. 3, comma 2, Tabella I, n. 15, allegata al d.m. 30 giugno 2001 n. 198 recante il &#8220;<em>regolamento concernente i requisiti di idoneità  fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l&#8217;accesso ai ruoli della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli</em>&#8220;;<br /> b) la graduatoria del concorso;<br /> c) il bando di concorso e il regolamento di cui al d.m. 30 giugno 2001 n. 198.<br /> 2. L&#8217;interessato ha articolato in primo grado due autonomi motivi:<br /> a) Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 198 del 2003. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, del principio di massima partecipazione e dell&#8217;art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà , disparità  di trattamento, travisamento dei fatti e illogicità  manifesta.<br /> Il giudizio di inidoneità  del ricorrente sarebbe affetto da un palese eccesso di potere ed erronea motivazione e vi sarebbe una insanabile discrepanza ravvisabile tra il giudizio di inidoneità  ed i certificati medici rilasciati da numerosi psichiatri e strutture pubbliche consultati dal ricorrente, il che determinerebbe una intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà  del provvedimento impugnato.<br /> Il giudizio di inidoneità , inoltre, violerebbe quanto indicato nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198 del 2003, non potendo l&#8217;inidoneità  riscontrata, alla luce del -OMISSIS-in sede concorsuale, rientrare nella previsione dell&#8217;art. 15 della suddetta tabella, richiamata dal provvedimento di inidoneità  notificato all&#8217;interessato;<br /> b) Violazione di legge (art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241). Eccesso di potere, omessa e/o carente motivazione, contraddittorietà , ingiustizia manifesta, illogicità .<br /> In relazione al generale obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi, il ricorrente in primo grado rileva come nel giudizio della Commissione esaminatrice non sarebbe dato cogliere il minimo spunto che consenta di percepire le modalità  attraverso cui si è concretizzato il provvedimento di inidoneità . L&#8217;amministrazione sarebbe pertanto incorsa nella contraddittorietà  e nel vizio dell&#8217;eccesso di potere, concretizzatosi, nella fattispecie, nelle sue tipiche figure sintomatiche (travisamento dei fatti, disparità  di trattamento, ingiustizia ed illogicità  grave e manifesta), nonchè nella violazione del principio di buon andamento della p.a. e del legittimo affidamento.<br /> 3. Il T.a.r. per il Lazio (sezione prima <em>quater</em>) &#8211; dopo aver disposto una verificazione a cura del Dipartimento militare di medicina legale di Roma (che ha dato esito positivo circa sei mesi dopo la visita idoneativa in sede di concorso) &#8211; con l&#8217;impugnata sentenza n. -OMISSIS-:<br /> a) ha accolto il primo motivo;<br /> b) ha annullato il provvedimento di esclusione e, per invalidità  derivata, la graduatoria del concorso <em>in parte qua</em>;<br /> c) ha assorbito il 2 motivo;<br /> d) ha respinto l&#8217;impugnativa del bando e del presupposto regolamento (capo questo non impugnato e quindi coperto dalla forza del giudicato interno);<br /> e) ha condannato il Ministero intimato al pagamento delle spese lite nonchè alla spese della verificazione.<br /> 4. Avverso la su indicata sentenza ha proposto appello il Ministero dell&#8217;interno, articolando un unico complesso motivo (da pag. 2 a pag. 4) e domandandone la sospensione, in sede cautelare, e la riforma, nel merito.<br /> 5. Si è costituito in giudizio il signor -OMISSIS-, riproponendo tempestivamente, con memoria del 9 settembre 2019, il secondo motivo di ricorso del primo grado di giudizio, assorbito dalla sentenza impugnata.<br /> 6. Con l&#8217;ordinanza cautelare del -OMISSIS-, la Sezione ha ravvisato elementi di <em>fumus boni iuris</em> e ha pertanto accolto la domanda cautelare articolata dalla difesa dell&#8217;Amministrazione, sospendendo l&#8217;esecutività  della sentenza gravata.<br /> 7. L&#8217;appellato ha depositato memoria difensiva in data 17 marzo 2020 e istanza di discussione da remoto con nota depositata l&#8217;11 giugno 2020.<br /> 7.1. Con decreto presidenziale del -OMISSIS&#8211; che il Collegio fa proprio &#8211; l&#8217;istanza di discussione da remoto è stata respinta per la tardività  della sua proposizione.<br /> 7.2. Con nota depositata in data 24 giugno 2020 ai sensi dell&#8217;art. 4 d.l. n. 28 del 2020, l&#8217;appellato, nel ribadire le argomentazioni giÃ  prospettate con il ricorso di primo grado e con le ulteriori memorie depositate di cui si è dato conto, ha chiesto di valutare anche un breve rinvio al fine di consentire una nuova discussione orale.<br /> 7.4. La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2020 ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020, e deliberata in pari data in audio-conferenza ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.<br /> 7.5. Successivamente alla udienza pubblica, in data 17 luglio 2020, l&#8217;appellato ha depositato uno stralcio del resoconto dell&#8217;atto n. 1874 del Senato della Repubblica, contenente l&#8217;emendamento «<em>Art. 260-bis. &#8211; (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)</em>, da tempo in fase di approvazione e chiedendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di poter discutere.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1. L&#8217;appello è fondato e deve essere accolto.<br /> 1.1. Preliminarmente il Collegio osserva quanto segue:<br /> a) è inaccoglibile l&#8217;istanza di rimessione della causa sul ruolo depositata unitamente allo stralcio dell&#8217;atto Senato n. 1874 &#8211; relativo a un emendamento confluito nell&#8217;attuale art. 260 <em>&#8211; bis</em> del d.l. n. 34 del 2020 convertito con modificazioni nella l. n. 77 del 2020, rubricato &#8220;<em>Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato&#8221;</em> concernente la procedura concorsuale in questione &#8211; in quanto:<br /> a1) è stata depositata successivamente al passaggio in decisione della controversia;<br /> a2) la norma su menzionata (al comma 2, lett. c), imponendo il superamento delle prove di efficienza fisica, psicofisica e attitudinale, non troverebbe comunque applicazione al caso di specie;<br /> b) va disattesa l&#8217;eccezione di improcedibilità  del ricorso per carenza di interesse in capo all&#8217;appellante &#8211; sollevata dalla difesa dell&#8217;appellato con la memoria di costituzione depositata in data 9 settembre 2019 (pag. 12) e tendente a dimostrare che l&#8217;amministrazione non avrebbe pìù interesse alla decisione del ricorso nel merito in quanto il candidato è stato ammesso al corso di formazione riservato agli idonei aspiranti Allievi Agenti &#8211; poichè l&#8217;ammissione al corso è stata disposta in dichiarata esecuzione della misura cautelare a suo tempo concessa dal T.a.r. per il Lazio (sezione prima <em>quater</em>, ordinanza -OMISSIS-);<br /> c) a seguito dell&#8217;appello del Ministero e della riproposizione, da parte dell&#8217;intimato, dei motivi assorbiti dall&#8217;impugnata sentenza, è riemerso l&#8217;intero <em>thema decidendum</em> del giudizio di primo grado;<br /> d) il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicchè non possono trovare ingresso le censure nuove dell&#8217;appellato, proposte per la prima volta in questa sede in violazione del divieto dei <em>nova</em> sancito dall&#8217;art. 104 c.p.a.;<br /> e) pertanto, per comodità  espositiva, saranno prese in esame direttamente le censure poste a sostegno del ricorso proposto in prime cure (<em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, sez. IV, n. 1130 del 2016; sez. V, n. 5865 del 2015; sez. V, n. 5868 del 2015).<br /> 2. Con riferimento al provvedimento di esclusione il Collegio premette che:<br /> a) nella specie l&#8217;appellato è risultato inidoneo a seguito del colloquio svoltosi davanti alla Commissione medico-legale che ha stilato la diagnosi di <em>&#8220;-OMISSIS- &#8211; -OMISSIS-&#8220;;</em><br /> b) gli esami svolti successivamente, da parte di organismi medici e di professionisti diversi dalla Commissione (ivi compreso il verificatore nel giudizio di prime cure, sei mesi dopo l&#8217;accertamento svolto dalla Commissione medico-legale), hanno riportato una diagnosi differente, favorevole all&#8217;istante;<br /> c) la valutazione medico legale effettuata in sede concorsuale è conforme alla disciplina tecnica di settore relativa agli accertamenti fisio-psichici (direttiva tecnica del 7 dicembre 2017, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale; decreto ministeriale n. 198 del 2003, tabella 1, punto 15).<br /> 2.1. Ciò posto in punto di fatto, il Collegio osserva quanto segue alla stregua dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza:<br /> a) nell&#8217;ambito delle procedure concorsuali, i requisiti di idoneità  devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione e devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale, pena la violazione della <em>par condicio</em> tra i concorrenti (da ultimo, con riferimento al concorso di accesso alla Polizia di Stato, Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 658);<br /> b) il riscontro della legittimità  del giudizio medico legale, graduato in funzione delle peculiarità  dei diversi <em>status</em> di impiego, deve essere effettuato avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell&#8217;interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo. Ciò, sia nell&#8217;interesse pubblico generale sotteso alla programmazione e all&#8217;organizzazione dell&#8217;Amministrazione, sia a garanzia della <em>par condicio</em> fra i candidati, al momento del reclutamento; se infatti si fondasse l&#8217;ammissione alla procedura sugli accertamenti successivi si metterebbe in crisi l&#8217;intero sistema di reclutamento &#8211; fondato sul criterio &#8220;della infungibilità &#8220;, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti &#8211; che sarebbe permanentemente &#8220;esposto&#8221; ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorchè l&#8217;Amministrazione ne promuove l&#8217;accertamento (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2020, n. 4228);<br /> c) sono irrilevanti le valutazioni medico-legali espresse da organismi sanitari anche pubblici (o da pareri <em>pro veritate</em> di medici di fiducia) diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità  (cfr. relativamente a reclutamenti nella Polizia di Stato, Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2020 n. 3015; sez. IV, n. 117 del 2020, n. 1640 del 2016; con riferimento ai reclutamenti nelle FF.AA. e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1720 del 2020; n. 5843 del 2018; n. 5615 del 2017; n. 4038 del 2016; n. 2870 del 2016), circostanza questa che non ricorre nel caso di specie;<br /> d) la Commissione che si adegua alla valutazione medico-legale non è soggetta ad un obbligo rafforzato di motivazione tenuto anche conto della precettività  della disciplina tecnica di settore e del valore fidefacente del verbale (cfr. al riguardo, Cons. Stato, sez. IV, n. 3601 del 2013; n. 5308 del 2012);<br /> e) l&#8217;idoneità  psico-fisica al servizio incondizionato e quella richiesta per l&#8217;arruolamento, non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate;<br /> f) sono irrilevanti gli esiti positivi di pregressi arruolamenti (perchè sono diverse le norme di riferimento, le condizioni di stato, e tenuto conto dell&#8217;evoluzione delle condizioni psico-fisiche);<br /> g) i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perchè effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili.<br /> 3. In definitiva, per le considerazioni illustrate, va accolto l&#8217;appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto <em>in toto </em>il ricorso di primo grado.<br /> 4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio &#8211; incluse quelle della verificazione disposta in prime cure &#8211; possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità  in fatto dei motivi della decisione, mentre il pagamento del contributo unificato per il doppio grado grava sull&#8217;originario ricorrente risultato soccombente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br /> Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative alla verificazione.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell&#8217;appellato.<br /> Così¬ deciso dal Consiglio di Stato in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 &#8211; svoltasi da remoto in video e audio-conferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020 &#8211; con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Vito Poli, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Alessandro Verrico, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere<br /> Emanuela Loria, Consigliere, Estensore</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-8-2020-n-5168/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2020 n.5168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2019 n.5168</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-4-2019-n-5168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-4-2019-n-5168/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-4-2019-n-5168/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2019 n.5168</a></p>
<p>V. Blanda Pres. Est. PARTI: (A. De., rappr. avvocati Santi Delia e Michele Bonetti c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, Università  degli Studi Messina, Università  degli Studi di Cagliari rapp. Avvocatura Generale dello Stato) Un accertato ed incontestato malfunzionamento della postazione informatica individuale durante l&#8217;espletamento di una prova di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Blanda Pres. Est. PARTI: (A. De., rappr. avvocati Santi Delia e Michele Bonetti c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, Università  degli Studi Messina, Università  degli Studi di Cagliari rapp. Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Un accertato ed incontestato malfunzionamento della postazione informatica individuale durante l&#8217;espletamento di una prova di ammissione (nella specie, ad una scuola di perfezionamento in medicina) comporta una illegittima lesione del principio della par condicio cui devono ispirarsi tutte le procedure selettive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Istruzione &#8211; Università  &#8211; scuole di specializzazione in medicina &#8211; prove di ammissione &#8211; malfunzionamento della postazione informatica individuale &#8211; par condicio &#8211; alterazione &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Un accertato ed incontestato malfunzionamento della postazione informatica individuale durante l&#8217;espletamento di una prova di ammissione (nella specie, ad una scuola di perfezionamento in medicina) comporta una illegittima lesione del principio della par condicio cui devono ispirarsi tutte le procedure selettive, non risultando assicurati i mezzi (informatici) che si rendono necessari per esprimere, in modo ottimale, le capacità  del candidato al fine di fargli conseguire i migliori risultati possibili dalle prove espletate.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/04/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05168/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 12076/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12076 del 2018, proposto da A. De., rappresentato e difeso dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino, n.47;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, Università  degli Studi Messina, Università  degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">A. S. non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del DDG n. 1208 del 17 maggio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del D.M. 29 settembre 2017, nella parte in cui, dispone lo svolgimento della prova su sede locale anzichè nazionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del D.M. 10 agosto 2017, n. 130 rubricato &#8220;regolamento concernente le modalità  per l&#8217;ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell&#8217;Istruzione, Università  e Ricerca in data 23 luglio 2018 e del relativo provvedimento di approvazione D.M. n. 1949 reso in pari data l&#8217;ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2017-2018 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità  di scorrimento e assegnazione posti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale di nomina della Commissione non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali della commissione che ha validato o comunque redatto i quesiti sottoposti ai candidati nonchè degli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali delle prove di concorso sulle tre aree locali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dall&#8217; assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2017 al 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal MIUR, dal CINECA e da tutte le Commissioni all&#8217;uopo nominate dal MIUR per la gestione delle prove nelle sedi locali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; degli atti e verbali relativi all&#8217;operato della Commissione Nazionale di cui al D.M. n. 130/2017;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;operato del MIUR, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>NONCHE&#8217; PER L&#8217;ACCERTAMENTO</i></p>
<p style="text-align: justify;">del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l&#8217;ordine di preferenza della tabella depositata e di seguito indicata</p>
<p style="text-align: justify;"><i>E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA</i></p>
<p style="text-align: justify;">delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l&#8217;ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, dell&#8217;Università  degli Studi Messina e dell&#8217;Università  degli Studi di Cagliari;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina ottenendo il punteggio di 91.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso premette che il punteggio conseguito sarebbe inferiore di soli 0,75 punti rispetto a quello necessario per accedere alla scuola di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva del dolore &#8211; sede di Messina, 1 punto da Catanzaro e 1,25 rispetto a quella di Sassari.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istante rappresenta, inoltre, di aver avuto difficoltà  nello svolgimento della prova dovute ad un malfunzionamento della postazione informatica che gli era stata assegnata, anomalia che avrebbe segnalato ad uno degli operatori presenti in aula.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo alcune interlocuzioni tra l&#8217;operatore presente in aula e la sede centrale il ricorrente sarebbe stato autorizzato ad utilizzare un&#8217;altra postazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l&#8217;interessato deducendo i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 3 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL&#8217;ART. 65, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.</p>
<p style="text-align: justify;">Le anomalie sopra indicate avrebbero compromesso la prova svolta dal ricorrente e determinato una disparità  di trattamento rispetto ad altri candidati;</p>
<p style="text-align: justify;">2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DELL&#8217;AFFIDAMENTO.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel disciplinare la procedura di esame il Ministero non avrebbe applicato le cautele minime ed elementari in grado di prevenire errori che si sono riverberati in danno del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">3) ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO CODICE SSM0182146604. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 34, COMMA 3, COST. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIEtà€ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL&#8217;AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA</p>
<p style="text-align: justify;">VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA</p>
<p style="text-align: justify;">SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura darebbe stata viziata dalla mancata validazione del test.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda n. 96 del test non risponderebbe ai canoni di precisione ed attendibilità  scientifica di una prova di ammissione;</p>
<p style="text-align: justify;">4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALItà€, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA&#8217; E DELL&#8217;ART. 2, 3, 33, 34 COST. VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 13 E 14 DELLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO.</p>
<p style="text-align: justify;">ESORBITANZA NORMATIVA. INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA&#8217; E CONTRADDITTORIETA&#8217;. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE E DEGLI ARTT. 34-43 L. 368/1999. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA&#8217; TRA PIU&#8217; ATTI PROVENIENTI DELLA PA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALItà€, DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, DI IRRETROATTIVITA&#8217; DELLA LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 11 DELLE PRELEGGI. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, pur in presenza di posti disponibili, sarebbe escluso dalla possibilità  di accedere alla scuola di specializzazione ambita.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando ed il regolamento pertanto nella parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi sarebbero illegittimi perchè lesivi dei principi del D.lgs. n. 368/1999 che attribuisce al MIUR il compito di definire annualmente, mediante appositi decreti, le modalità  e i contenuti delle prove di ammissione.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine tale previsione violerebbe i principi di rango costituzionale, di cui agli artt. 2, 3, 33, 34 Cost.-.</p>
<p style="text-align: justify;">Il MIUR ha chiuso la graduatoria al fine, legittimo e corretto, di assicurare un ordinato inizio delle attività  didattiche, ma non sarebbe legittimato a lasciare posti vacanti, in quanto avrebbe dovuto introdurre metodi e sistemi utili a conciliare l&#8217;inizio delle attività  didattiche con il diritto di chi essendo in posizione utile avrebbe diritto a conseguirlo;</p>
<p style="text-align: justify;">5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUItà€ NELLA FORMAZIONE, COME COROLLARIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL&#8217;ART. 34 COST. E DEL DIRITTO AL LAVORO EX ART. 4 COST.; SVIAMENTO, ILLOGICItà€ ED INCOERENZA, ASSENZA DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accordo Stato &#8211; Regioni siglato ha stabilito un fabbisogno minimo di &#8220;per l&#8217;anno accademico 2017/2018, pari a 8569 unità &#8220;. In ragione di esigenze di bilancio, pertanto, è stata disposta una riduzione delle borse a 6.200 unità , quindi n. 2.369 in meno rispetto al fabbisogno.</p>
<p style="text-align: justify;">La Conferenza avrebbe confermato l&#8217;esistenza di una crescente carenza di medici specializzati nel sistema sanitario nazionale e la conseguente necessità  di porvi rimedio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento di determinazione del numero delle borse non sarebbe corretto in quanto l&#8217;assenza di copertura economica non potrebbe comprimere il diritto costituzionalmente tutelato alla formazione, lavoro, studio, salute.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in base al principio sancito dalla Corte di Giustizia Europea (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, Nicolas Bressol e altri contro Gouvernement de la Communautà© franÃ§aise, punti 68-71);</p>
<p style="text-align: justify;">6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 368/99 E N. 240/2010. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICItà€ MANIFESTA.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 1999 che fa riferimento a prove di ammissione &#8220;per ogni singola tipologia&#8221;, seppur &#8220;con contenuti definiti a livello nazionale&#8221; non consentirebbe lo svolgimento di una prova unica a livello nazionale, chiedendo una differenziazione &#8220;per ogni singola tipologia&#8221; anche al fine di valorizzare le &#8220;finalità  delle scuole di specializzazione in medicina e le sottese esigenze della collettività &#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 4 D.M. N. 130/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARItà€ DI TRATTAMENTO. ILLOGICItà€ MANIFESTA.</p>
<p style="text-align: justify;">Il test non sarebbe stato sottoposto a procedure di analisi e validazione;</p>
<p style="text-align: justify;">8) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 3 DEL D.M. 130/2017. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI NN. 3, 97 E 34 COST., INTESI COME RAGIONEVOLEZZA, LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO E CERTEZZA DEL DIRITTO (ART. 3), BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALItà€ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA (ART. 34) E DELL&#8217;ART. 1 C. 2 DEL D.P.R. 487/1994.</p>
<p style="text-align: justify;">Le modalità  di organizzazione della prova non avrebbe garantito condizioni uniformi per tutti i partecipanti alla selezione per l&#8217;ammissione alle scuole di specializzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, l&#8217;Universita&#8217; degli Studi di Messina e l&#8217;Universita&#8217; degli Studi di Cagliari si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza cautelare n. 06939 del 15.11.2018 è stata accolta la domanda di sospensione degli atti impugnati rilevando: &#8220;<i>ad un sommario esame degli atti e dei documenti di causa, che il ricorrente al termine della prova di ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina afferma di aver conseguito il punteggio di 91, inferiore di: solo 0,75 punti rispetto alla soglia di ammissione alla scuola di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva del dolore presso la sede di Messina, di 1 punto dalla scuola di Catanzaro e di 1,25 rispetto a quella di Sassari;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>che sussistono, quindi, i presupposti per disporre il riesame da parte dell&#8217;amministrazione intimata della posizione del ricorrente, al fine di verificare se lo stesso, a seguito degli scorrimenti della graduatoria, possa essere ammesso presso uno delle predette sedi, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto, altresì, nell&#8217;ipotesi in cui a seguito del predetto riesame non dovesse produrre un effetto favorevole per l&#8217;istante, che sussistono i presupposti per disporre la ripetizione, da parte del medesimo dott. De., della prova selettiva in questione attese le oggettive difficoltà  riscontrate nello svolgimento del test di accesso (documentati nel verbale relativo allo svolgimento della prova depositato dal ricorrente il 13.11.2018) entro il termine di 20 (venti) giorni successivi all&#8217;adozione dell&#8217;atto di riesame da parte dell&#8217;Amministrazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della predetta ordinanza l&#8217;Amministrazione ha comunicato di aver riesaminato la posizione del ricorrente e che sulla &#8220;<i>base dei dati forniti da CINECA risultano tuttavia ancora numerosi candidati, posizionati in graduatoria tra l&#8217;ultimo iscritto sulla tipologia di scuola e sede in oggetto e il ricorrente DE., appartenenti allo stesso scaglione di scelta come sopra meglio spiegato, che hanno indicato come preferenza la stessa tipologia di scuola e sede (Messina, Catanzaro, e Sassari).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Si tratta di candidati tutti in posizione migliore in graduatoria rispetto al ricorrente, che risultano dunque effettivi controinteressati e cioè che verrebbero danneggiati qualora si inserisse il ricorrente in una delle predette scuole</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla ripetizione del test di ammissione inerente l&#8217;a.a. 2017/2018 la prova d&#8217;esame è stata fissata per il 19 marzo 2019 presso l&#8217;Università  degli Studi di Cagliari.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 3 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">1. In via preliminare occorre dare atto della rinuncia da parte del patrono del ricorrente ai motivi di ricorso che non attengono alle difficoltà  di ordine tecnico riscontrate dal dott. De. durante lo svolgimento del test di ingresso iniziale e per le quali questa Sezione aveva disposto la ripetizione della prova, svoltasi il 19.3.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Dagli atti depositati in giudizio dall&#8217;interessato in vista dell&#8217;udienza si evince che al termine della prova il dott. De. ha conseguito un punteggio di 90,25 che gli consentirebbe di accedere, secondo quanto affermato dal patrono del ricorrente all&#8217;udienza pubblica, alla scuola di specializzazione di auspicata destinazione (urologia presso la facoltà  di medicina di Cagliari).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Venendo all&#8217;esame del merito il ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La condotta dell&#8217;Amministrazione descritta dal ricorrente, che trova conferma nei verbali di svolgimento della prima prova e non è stata smentita dalle difese del MIUR, deve invero considerarsi illegittima atteso che ha comportato una illegittima lesione del principio di <i>par condicio</i> a cui devono ispirarsi ogni procedura selettiva come quella in argomento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, in considerazione di tutti gli elementi emersi in riferimento alla vicenda riguardante lo svolgimento delle prove da parte del ricorrente, in assenza di convincenti controdeduzioni su tale specifico profilo, da parte dell&#8217;Amministrazione resistente, ritiene non assicurati al candidato, i mezzi che si rendevano necessari per esprimere nel migliore dei modi le sue capacità  in modo di conseguire, alla pari degli altri candidati, positivi (o comunque migliori) risultati alle prove.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della graduatoria nazionale approvata con D.D. 23 luglio 2018, n. 1949 nella parte in cui il ricorrente risulta collocato risulta collocato nella posizione conseguita al termine del primo test di accesso, non utile ai fini dell&#8217;accesso alla scuola di specializzazione richiesta, e inserimento del medesimo istante in graduatoria in base alla votazione riportata a seguito della ripetizione della prova, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla la graduatoria nazionale approvata con D.D. 23 luglio 2018, n. 1949 nella parte in cui il ricorrente risulta collocato nella posizione conseguita al termine del primo test di accesso;</p>
<p style="text-align: justify;">dispone l&#8217;inserimento del medesimo istante in graduatoria in base alla votazione riportata a seguito della ripetizione della prova;</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;Amministrazione intimata al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquececento/00), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali dovute per legge da liquidarsi in favore del ricorrente, nonchè alla rifusione del contributo unificato, come per legge, a seguito del passaggio in giudicato della presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2014 n.5168</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-10-2014-n-5168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-10-2014-n-5168/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-10-2014-n-5168/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2014 n.5168</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Lageder GSA (Avv.ti Ponti, De Pauli, Mazzeo, Protto) c/Università degli studi di Udine (Avvocatura generale dello Stato) Contratti della p.a. – Gara – Partecipazione – Requisiti generali &#8211; Prestazioni analoghe all’oggetto della gara – Concorrente – Previsione nell’oggetto sociale – Insufficienza &#8211; Attivazione presso la C.C.I.A.A.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-10-2014-n-5168/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2014 n.5168</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Lageder <br /> GSA (Avv.ti Ponti, De Pauli, Mazzeo, Protto) c/Università degli studi di Udine (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Partecipazione – Requisiti generali &#8211;  Prestazioni analoghe all’oggetto della gara – Concorrente – Previsione nell’oggetto sociale – Insufficienza  &#8211; Attivazione presso la C.C.I.A.A. &#8211; Necessità – Conseguenze &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In una procedura di gara l’oggetto sociale e l’attività effettivamente esercitata da un’impresa non possono essere considerati come concetti coincidenti, poiché un’attività ben può essere prevista nell’oggetto sociale senza essere poi attivata in concreto, sicché è proprio l’iscrizione dell’impresa in una determinata categoria presso la C.C.I.A.A., che prova la volontà della stessa impresa di esercitare quell’attività, per la quale ha chiesto l’iscrizione. Ne consegue che deve essere escluso il concorrente che partecipa ad una gara per l’affidamento di un servizio rientrante nel suo oggetto sociale ma  che non risulta attivato presso la Camera di Commercio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5383 del 2014, proposto da:<br />
GSA &#8211; Gruppo Servizi Associati s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ponti, Luca De Pauli, Luca Mazzeo e Mariano Protto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli, in Roma, via Giosuè Borsi, 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>CNS &#8211; Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in proprio e quale mandataria di costituenda a.t.i. con Italpol Group s.p.a., Corpo Vigili Notturni s.p.a. e Securitas Metronotte Vesuvio s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Presot e Roberto Adamo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Ippolito Nievo, 61; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Università degli Studi di Udine, in persona del Rettore <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. FRIULI &#8211; VENEZIA &#8211; GIULIA, TRIESTE, SEZIONE I, n. 253/2014, resa tra le parti e concernente: gara d’appalto per l’affidamento del servizio di portierato, vigilanza e pattugliamento armati presso le sedi universitarie dell’Università degli Studi di Udine;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l’art. 120, commi 11 e 6, cod. proc. amm.;<br />
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati De Pauli, Mazzeo e Presot, nonché l’avvocato dello Stato Ferrante;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>PREMESSO che al presente giudizio di appello (introdotto con ricorso depositato il 26 giungo 2014) trova applicazione la disciplina di cui all’art. 120 cod. proc. amm. come novellato dall’art. 40 d.-l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sicché la sentenza, a norma dei commi 10 e 6 del citato art. 120, va redatta in forma semplificata;<br />
CONSIDERATO, in linea di fatto, che la presente controversia inerisce alla gara d’appalto, indetta dall’Università degli Studi di Udine con deliberazione del 28 novembre 2012, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di portierato e di gestione delle emergenze, vigilanza e pattugliamento armati, ricezione allarmi e pronto intervento, presso le sedi universitarie della stazione appaltante, per la durata di tre anni (con eventuale rinnovo), al prezzo base d’asta di euro 3.307.928,10 (più IVA e al lordo degli oneri di sicurezza da rischi interferenze), al cui esito si era classificata al primo posto (con 93,6848 punti) l’a.t.i. capeggiata dall’odierna appellante principale <I>GSA</I> (poi divenuta aggiudicataria), al secondo posto (con 81,0176 punti) l’a.t.i. capeggiata dall’odierna appellante incidentale <I>CNS</I> e al terzo posto (con 80,9451 punti) l’a.t.i. capeggiata dalla<i>Sicuritalia Group Service s.c.p.a.</i>, terza estranea al giudizio;<br />
RILEVATO che il T.a.r., con la qui appellata sentenza, provvedeva come segue:<br />
(i) con richiamo alla sentenza <i>Fastweb</i> della Corte di Giustizia (4 luglio 2013, C-100/12) ed alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, affermava la necessità di un esame di entrambi i motivi escludenti dedotti in via reciproca, rispettivamente con il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria ed originaria controinteressata <i>GSA-Eurosafety</i> e con il primo motivo del ricorso principale proposto dalla secondo classificata ed originaria ricorrente <I>CNS</I>;<br />
(ii) accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale, secondo cui una delle imprese facenti parti dell’a.t.i. capeggiata dalla ricorrente principale <I>CNS</I> (precisamente, l’<i>Istituto di vigilanza diurna e notturna La Vigile San Giorgio s.r.l.</i>) doveva essere esclusa dalla gara alla luce delle prescrizioni della <i>lex specialis</i>, in quanto, pur risultando nel relativo oggetto sociale contemplata l’attività di portierato, tale attività non risultava, tuttavia, tra quelle effettivamente esercitate dalla menzionata impresa, sebbene quest’ultima, secondo il riparto dei compiti ed attività nell’ambito dell’a.t.i. costituenda, avrebbe dovuto svolgerla per una quota significativa;<br />
(iii) previa reiezione di correlativa eccezione di inammissibilità/irricevibilità per omessa tempestiva impugnazione della sopravvenuta modifica della <i>lex specialis</i> (in senso ampliativo dei requisiti di partecipazione), accoglieva, altresì, il primo motivo del ricorso principale, secondo cui doveva ritenersi illegittima la previsione di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara, come modificata con provvedimento dirigenziale n. 131 del 2 maggio 2013, che aveva escluso dai requisiti tecnico-professionali prescritti a pena di esclusione la titolarità della licenza prefettizia <i>ex</i> art. 134 r.d. n. 773 del 1931 per l’attività di vigilanza privata armata nei territori provinciali di Udine e di Gorizia, con conseguenti riflessi invalidanti sull’ammissione della gara dell’a.t.i. aggiudicataria (che era priva di tale requisito, né aveva indicato la subappaltatrice in possesso del requisito medesimo, sebbene si versasse in fattispecie di subappalto necessario);<br />
(iv) annullava, pertanto, sia l’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’a.t.i. <i>GSA-Eurosafety</i>, sia il disciplinare di gara, limitatamente al punto 8.3. come modificato con provvedimento dirigenziale n. 131 del 2 maggio 2013, dichiarando l’Università, «<i>laddove ancora interessata ad appaltare il servizio (…), tenuta a rinnovare ab origine la procedura di gara, emendandola dai vizi che ora l’hanno invalidata</i>»;<br />
RILEVATO che avverso tale sentenza hanno interposto appello principale l’aggiudicataria <I>GSA</I> ed appelli incidentali la stazione appaltante e la seconda classificata <I>CNS</I>;<br />
RITENUTA la fondatezza del secondo motivo d’appello, proposto dall’appellante principale <I>GSA</I> avverso la statuizione, di cui sopra <i>sub</i> (i), in quanto:<br />
&#8211; nella fattispecie <i>sub iudice</i> erano collocate utilmente in graduatoria tre imprese concorrenti (e non le sole due imprese parti processuali), sicché l’aggiudicataria e la seconda classificata, i quali non erano i soli concorrenti rimasti in gara,<br />
&#8211; in una simile costellazione riprende incondizionato vigore il principio generale che presiede alla disciplina processuale dell’ordine logico di esame delle questioni dedotte in giudizio, quale enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 (confermato <
- infatti, l’esercizio reciproco, da parte solo di alcune delle imprese partecipanti alla gara, dell’analogo interesse all’esclusione delle rispettive offerte, non comporterebbe l’obbligo, per l’amministrazione aggiudicatrice, alla riedizione della gara, 
- trova, pertanto, applicazione la norma di diritto positivo codificata dagli artt. 76, comma 4, cod. proc. amm. e 276, comma 2, cod. proc. civ. (v., altresì, art. 527, comma 1, cod. proc. pen.), secondo cui, nella decisione della causa, il giudice proced
- in tale ipotesi, la circostanza che le parti si trovino in una posizione differente nel processo, non è altro che una conseguenza di una differente situazione di diritto sostanziale, nel senso che la parte legittimata a resistere è tale in quanto aggiud
- pertanto, in accoglimento del motivo d’appello in esame ed in riforma della statuizione <i>su</i>b (i), vanno esaminati, in via pregiudiziale, i motivi di ricorso incidentale di natura escludente fatti valere dalla controinteressata ed odierna appellant<br />
RITENUTO, in reiezione dei relativi motivi di appello incidentale dedotti dall’Università e dalla seconda classificata<I>CNS</I>, che la statuizione <i>sub</i> (ii), di accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale a valenza escludente, dedotto in primo grado dall’aggiudicataria <I>GSA</I>, meriti conferma, in quanto:<br />
&#8211; l’art. 8 del disciplinare di gara prescriveva, a pena di esclusione, «<i>l’iscrizione all’apposito registro, se cooperativa, od al registro della C.C.I.A.A. competente per territorio, se altra impresa, per lo svolgimento delle attività oggetto di gara</
- la <i>lex specialis</i> richiedeva quindi che, attraverso la certificazione camerale, fosse attestato il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di un’attività non differente da quella oggetto della gara stessa;<br />
&#8211; le attività oggetto di gara erano, in assoluta prevalenza, costituite dalle attività del servizio di portierato e gestione delle emergenze (per una percentuale superiore al 95% delle attività complessive);<br />
&#8211; l’art. 16 del disciplinare di gara ribadiva, quale causa di esclusione dalla gara, la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare e dal d.lgs. n. 163 del 2006;<br />
&#8211; la quota di esecuzione dichiarata dall’<i>Istituto di vigilanza diurna e notturna La Vigile San Giorgio s.r.l.</i> (mandante nell’ambito dell’a.t.i. <I>CNS</I>) era costituita dal 40% dell’attività portierato e gestione delle emergenze (v. relativa dich<br />
&#8211; l’art. 7 del disciplinare di gara prescriveva, per i soggetti raggruppati in a.t.i., che «<i>i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, dovranno essere dichiarati e posseduti per almeno il 40% dalla capogruppo/mandat<br />
&#8211; è incontroverso e documentalmente comprovato, che l’<i>Istituto di vigilanza diurna e notturna La Vigile San Giorgio s.r.l.</i>, nel contesto del modulo di cui all’allegato ‘A’ al disciplinare, aveva dichiarato di possedere, quale requisito di idoneità<br />
&#8211; l’attività di portierato (pur risultando indicata nell’oggetto sociale) non risultava, pertanto, tra quelle effettivamente svolte, per le quali la predetta impresa mandante era iscritta nel C.C.I.A.A.;<br />
&#8211; infatti, l’oggetto sociale e l’attività effettivamente esercitata da un’impresa non possono essere considerati come concetti coincidenti, poiché un’attività ben può essere prevista nell’oggetto sociale senza essere poi attivata in concreto, sicché è pro<br />
&#8211; il T.a.r. ha dunque correttamente accertato la mancanza del requisito in esame – peraltro, immediatamente riscontrabile all’atto della verifica della documentazione amministrazione presentata a corredo della domanda di partecipazione e, dunque, da rilev<br />
CONSIDERATO che, pertanto, in accoglimento del primo motivo d’appello principale, proposta da <I>GSA</I> avverso la statuizione <i>sub</i> (i), ed in reiezione dei motivi d’appello incidentale dedotti dall’originaria controinteressata e dalla stazione appaltante avverso la statuizione <i>sub</i> (ii), in riforma dell’appellata sentenza deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale di primo grado in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo escludente del ricorso incidentale di primo grado, comportante l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara della ricorrente principale, da cui deriva la carenza di legittimazione al ricorso di prima istanza in capo alla medesima;<br />
RILEVATO che, da quanto sopra, consegue l’assorbimento sia dei residui motivi dell’appello principale, sia dei restanti motivi d’appello incidentale dedotti dalla stazione appaltante e dall’originaria ricorrente principale, per incompatibilità logica con la qui adottata statuizione di accoglimento del secondo motivo dell’appello principale;<br />
RITENUTO, alla luce di una valutazione complessiva di tutte le circostanze connotanti la presente controversia, la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 5383 del 2014), accoglie il secondo motivo del ricorso principale, in parte respinge e in parte dichiara assorbiti gli appelli incidentali, e, per l’effetto, in parziale riforma dell’appellata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso principale di primo grado; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014, con l’intervento dei magistrati:<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/10/2014</p>
<p align=justify>
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