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	<title>5162 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5162 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura negoziata per l&#8217;affidamento dei lavori di riparazione danni causati dal sisma in Abruzzo, se l’esclusione dalla gara e&#8217; fondata sulla carenza della documentazione comprovante la carica e i poteri del sottoscrittore dell’offerta, ma è in contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura negoziata per l&#8217;affidamento dei lavori di riparazione danni causati dal sisma in Abruzzo, se l’esclusione dalla gara e&#8217; fondata sulla carenza della documentazione comprovante la carica e i poteri del sottoscrittore dell’offerta, ma è in contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale e non corrisponde a cause tassative di legge legittimanti l’esclusione da gare di appalto. Qualora un appello cautelare sia discusso prima del perfezionamento delle notifiche a contraddittori necessari, va accolta la domanda revocatoria (rescindente) del provvedimento assunto dal Giudice a contraddittorio imperfetto. Nel merito (rescissorio) va nuovamente delibata l&#8217;istanza cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05162/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07402/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7402 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Andrea Piazza S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Napolitano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Zara 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Territoriale Edilizia Residenziale dell&#8217;Aquila (ATER)</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Lopardi, con domicilio eletto presso il dott. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n.24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Fratelli Di Giammarco S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pierluigi Trivellizzi, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Poerio in Roma, via Leonida Rech, 76; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I n. 00289/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/4/2009 E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Impresa Andrea Piazza s.r.l., di ATER e della Fratelli Di Giammarco s.r.l.;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Vista la propria ordinanza Cons. Stato, sez. V, 4496 dell’11 ottobre 2011;<br />	<br />
Viste le istanze proposte da ATER di L’Aquila e dalla ditta Fratelli Giammarco s.r.l. di revoca della suddetta ordinanza;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Napolitano, Lopardi e Trivellizzi;	</p>
<p>Preso atto che le notifiche del ricorso in appello proposto dall’Impresa Andrea Piazza, all’11 ottobre 2011, risultavano perfezionate in data tale da non consentire il contraddittorio nei termini di legge;<br />	<br />
Visto che le parti resistenti non hanno partecipato alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2011;<br />	<br />
Ritenuto in conseguenza che l’istanza revocatoria dell’ordinanza cautelare n. 4496 del 2011, deve essere accolta quanto all’effetto rescindente;<br />	<br />
Considerato, quanto al giudizio rescissorio, che l’appello dell’Impresa Andrea Piazza s.r.l. non appare prima facie privo di fumus boni iuris, atteso che l’esclusione dalla gara fondata sulla carenza della documentazione comprovante la carica e i poteri del sottoscrittore dell’offerta, è in contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale e non corrisponde a cause tassative di legge legittimanti l’esclusione da gare di appalto;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7402/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 119, comma 3, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5162</a></p>
<p>Pres. Est. R. Scognamiglio Roma Due S.r.l. (Avv.ti L. Mazzarelli, L. Medugno e S. Stefanelli) c/ Comune di Roma (Avv. R. Murra) Procedimento amministrativo – Violazione norme sulla pubblicità sanitaria &#8211; Procedimento sanzionatorio &#8211; Istanza di avvio procedimento da parte di organi della polizia – Obbligo di avvio – Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. R. Scognamiglio<br /> Roma Due S.r.l. (Avv.ti L. Mazzarelli, L. Medugno e S. Stefanelli) c/ Comune di Roma (Avv. R. Murra)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Violazione norme sulla pubblicità sanitaria &#8211; Procedimento sanzionatorio  &#8211; Istanza di avvio procedimento da parte di organi della polizia – Obbligo di avvio – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste obbligo di avvio di procedimento in capo alla P.A. su segnalazioni o istanze di organi pubblici e soggetti privati qualora non sia espressamente previsto dalla normativa di riferimento (nella fattispecie non sussiste l’obbligo della P.A. di avviare un procedimento sanzionatorio a carico di un laboratorio odontoiatrico, su “formale proposta” di organi di polizia,  per violazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
Sez. II ter
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori Magistrati:<br />
Consigliere Roberto	SCOGNAMIGLIO    Presidente, Rel. <br />	<br />
Consigliere Paolo 	RESTAINO	      Correlatore Consigliere Antonio    AMICUZZI	      Correlatore 	 </p>
<p>ha pronunziato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 2834 del 2006 proposto dalla </p>
<p><b>SOC. ROMA DUE Srl,</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno e Silvia Stefanelli con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, Via Panama n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Roma</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso l’avv. Rodolfo Murra con domicilio eletto presso l’Avvocatura del Comune;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’ordinanza sindacale (priva di numero e di data), protocollata al V Dipartimento il 13 marzo 2006 n. 13111, notificata il successivo 21 marzo 2006, con la quale è stata ordinata la “sospensione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria dell’ambulatorio odontoiatrico sito in Via Tuscolana n. 751, per un periodo di mesi sei, entro non oltre 30 giorni dalla notifica” dell’ordinanza stessa, nonché di ogni altro atto preordinato o conseguente e, comunque coordinato e/o connesso a quello di cui sopra ed, in particolare, della nota del NAS di Roma in data 9 dicembre 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione del Comune di Roma;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle<br />
rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla camera di consiglio del 24 aprile 2006 il relatore Cons. Roberto Scognamiglio e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	– In data 15 dicembre 2005 la società ricorrente era stata autorizzata a esercitare attività sanitaria nell’ambulatorio odontoiatrico di Via Tuscolana 751 sotto la direzione sanitaria del dott. Pietro Cafolla.<br />	<br />
Con ordinanza notificata il 21 marzo 2006 il sindaco di Roma, nella persona dell’assessore delegato, le applicava la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria e la conseguente chiusura dell’ambulatorio per il periodo di sei mesi prevista dall’art. 5, comma quinto, della legge 5 febbraio 1992 n. 175 per avere diffuso un annuncio pubblicitario senza la indicazione del direttore sanitario.<br />
Alla Camera di consiglio di oggi, la misura cautelare richiesta dalla società ricorrente è stata convertita, come comunicato alle parte presenti, in sentenza che definisce il giudizio nel merito, sussistendo nella specie le premesse indicate dall’art. 21, comma decimo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1024 (introdotto dall’art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205) e il presupposto della manifesta fondatezza del ricorso.<br />
2. – La controversia ha origine dalla “formale proposta” all’amministrazione comunale (come definita nella comunicazione di avvio del procedimento partecipata alla ricorrente con nota del 4 gennaio 2006 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241) formulata dal Comando Carabinieri per la Sanità (N.A.S. di Roma), con nota 9 dicembre 2005, di avviare nei confronti della ricorrente il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 5, comma quinto, della legge 5 febbraio 1992 n. 175. Detta proposta era conseguente alla circostanza che, nel sopralluogo compiuto in data 28 luglio 2005 nel corso di una attività di verifica della corretta applicazione della normativa sulla pubblicità sanitaria, nella specie sollecitata da un esposto anonimo, i militari avevano rinvenuto presso la struttura, peraltro all’epoca non ancora autorizzata, uno stampato dagli stessi definito “volantino pubblicitario”, nel quale non era riportata la indicazione del direttore sanitario.<br />
Era stato, pertanto, elevato a carico del legale rappresentante della società e del direttore sanitario verbale di contravvenzione con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.<br />
L’anzidetto procedimento sanzionatorio, nel corso del quale la ricorrente aveva presentato scritti difensivi, si concludeva col provvedimento di archiviazione, ampiamente motivato, del Ministero della Salute datato 20 marzo 2006. Dal canto suo il sindaco, nella persona dell’assessore delegato, considerate le controdeduzioni prodotte dalla interessata alla comunicazione di avvio del procedimento come “non suscettibili di accoglimento”, disponeva la sospensione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria e la conseguente chiusura dell’ambulatorio per il periodo di sei mesi ai sensi del citato art. 5, comma quinto, della legge 175 del 1992. <br />
3. – Oltre al vizio di incompetenza, denunciato con il primo mezzo di censura, atteso che l’adozione dei provvedimenti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica rientra nelle funzioni esclusive dei dirigenti (art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), l’atto impugnato pecca per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per errore dei presupposti, insufficienza dell’istruttoria e omessa valutazione di decisivi elementi di giudizio.<br />
L’Amministrazione, infatti, si è adeguata, senza proprie valutazioni, alla “formale proposta” dei militari, estranei al procedimento amministrativo che si è concluso con l’applicazione della sanzione della sospensione dell’autorizzazione e conseguente chiusura della struttura ambulatoriale.<br />
Invero, il rapporto del Carabinieri era solo l’occasione per avviare accertamenti istruttori che, ove pure avessero portato alla applicazione della misura in argomento, lo avrebbero dovuto fare sulla base di autonome valutazioni correttamente espresse in una motivazione comprensibile ed esauriente (T.R.G.A. del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, 30 settembre 1994 n. 400).<br />
Il procedimento amministrativo, successione di atti necessari a formare il provvedimento finale disposti in ordine logico e cronologico tale che ogni atto precedente è presupposto per l’atto seguente, si articola in una pluralità di fasi, la prima delle quali (fase di iniziativa) comprende gli atti con funzione propulsiva, che hanno l’effetto di mettere in moto il procedimento.<br />
Si distinguono due tipi di iniziative del procedimento amministrativo.<br />
L’iniziativa è autonoma se è la stessa amministrazione competente alla emanazione del provvedimento finale che, nell’esercizio della propria attività istituzionale, dà impulso d’ufficio al procedimento quando ravvisa fatti e circostanze che giustificano o impongono l’avvio del medesimo.<br />
L’iniziativa è eteronoma se l’impulso deriva da un soggetto estraneo all’amministrazione deputata al procedimento, al quale l’ordinamento riconosce un interesse qualificato che prende corpo nella figura giuridica della potestà di ottenere da parte dell’amministrazione adita l’avvio del procedimento e la sua conclusione attraverso un provvedimento congruamente motivato.<br />
Il soggetto, al quale la normativa, che disciplina il singolo procedimento, attribuisce la legittimazione attraverso un proprio atto a imporre all’amministrazione competente il dovere di avviare il procedimento e, ai sensi dell’art. 2, comma primo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso dal contenuto discrezionale ovvero, in taluni casi, dal contenuto vincolato o addirittura predeterminato (atto dovuto), non è solo il privato cittadino, che incide sul comportamento della pubblica amministrazione attraverso istanze, denunce, ricorsi, ma anche un organo pubblico con richieste, proposte e provvedimenti simili.<br />
Anche questi ultimi atti propulsivi comportano l’obbligo per l’amministrazione, titolare del potere di amministrazione attiva nel settore specifico di propria competenza, di porre in essere gli ulteriori atti del procedimento e di pronunciarsi con l’atto conclusivo. <br />
Al di fuori dei casi sopra indicati (in altri termini: quando la normativa non subordina l’avvio del procedimento alla iniziativa di un soggetto privato ovvero di un organo pubblico), da un lato le richieste, proposte, così come le segnalazioni, i voti e atti simili di organi pubblici, dall’altro le istanze, denunce, così come gli esposti e atti simili di soggetti privati, non impongono affatto all’amministrazione destinataria alcun dovere di provvedere, costituendo la congerie di atti ora ricordati forme di utile collaborazione tra privati e pubblica amministrazione ovvero tra pubbliche amministrazioni ovvero ancora tra poteri dello Stato con l’obiettivo comune di tutelare al meglio l’interesse pubblico. <br />
Questo, peraltro, non comporta alcun obbligo in qualche modo sanzionato di dare avvio al procedimento amministrativo di propria competenza qualora, sulla base di autonome valutazioni, l’organo titolare del potere attivo non dovesse condividere la segnalazione ricevuta o non riscontrasse i presupposti o l’opportunità di provvedere.<br />
All’eventuale silenzio dell’Amministrazione nei casi di mancanza dell’obbligo di provvedere non si attaglia lo speciale procedimento regolato dall’art. 21 bis della Legge 6.12.1971 n. 1034. <br />
Nella fattispecie in esame, nessuna disposizione della legge 5 febbraio 1992 n. 175 subordina l’avvio del procedimento sanzionatorio, indicato nell’art. 5 della legge predetta, attribuito alla competenza dell’amministrazione comunale, ad atti di iniziativa di organi di polizia.<br />
Per queste ragioni i militari dell’Arma, ai quali pure incombe la cura dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle province e dei comuni secondo quanto dispone l’art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l’adempimento di compiti di polizia sanitaria (soprattutto per l’accertamento di fatti in violazione di norme di rilevanza penale), nella specie esercitati attraverso l’applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 201 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dall’art. 93 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, che peraltro parte ricorrente ha contestato con esito ampiamente positivo, restano estranei al procedimento amministrativo in argomento.<br />
In altri termini, dove la rilevanza delle valutazioni effettuate dai N.A.S. è piena in materia penale e in quella depenalizzata (salvo differente apprezzamento degli organi deputati all’esame delle contestazioni promosse dai soggetti incisi), queste valgono come mere segnalazioni nei procedimenti amministrativi non subordinati a iniziative degli organi di polizia giudiziaria.<br />
Pertanto, ad esclusione del vincolo che deriva all’amministrazione comunale dall’accertamento dei fatti effettuato da agenti della sicurezza pubblica con forza di fede privilegiata (nel caso di specie è incontestabile che sia pervenuto ai N.A.S. un volantino spedito in forma anonima, come non è contestato che nella sala di attesa dell’ambulatorio siano stati rinvenuti altri volantini), l’amministrazione non può esimersi dalla valutazione in piena indipendenza dei presupposti di fatto e di diritto a sostegno della eventuale decisione di avviare il procedimento di propria esclusiva competenza.<br />
Discende, invece, da valutazione soggettiva, non da accertamento dei fatti, sia la natura di “volantino pubblicitario” sia l’elemento della diffusione al pubblico del  volantino stesso, presupposto dell’azione pubblicitaria, come verrà di seguito spiegato. Sono queste valutazioni alle quali l’amministrazione non poteva sottrarsi nell’esercizio dei poteri che le sono conferiti.<br />
Appare, pertanto, evidente che il “si chiede ai sensi della vigente normativa l’applicazione dell’art. 5, comma quinto, della legge 5 febbraio 1992 n. 175”, sicuramente da intendere come utile segnalazione da parte di un organo altamente qualificato nell’adempimento di un proprio dovere istituzionale (art. 1 R.D. 18 giugno 1931 n. 773), non comprendeva alcun obbligo per l’amministrazione di avviare il procedimento proprio per l’estraneità dell’iniziativa assunta dall’organo di polizia al procedimento di spettanza dell’amministrazione comunale. <br />
Confermano l’assenza della benché minima valutazione degli elementi di fatto e di diritto afferenti alla fattispecie in esame, tanto è manifesta l’adesione acritica e incondizionata alla valutazione effettuata dai militari nel differente procedimento sanzionatorio di loro spettanza, le ampie e puntuali motivazioni del provvedimento di archiviazione di quest’ultimo procedimento,  adottato dal Ministero della salute in data 20 marzo 2006 a seguito di accurato (e doveroso) esame dello scritto difensivo presentato dal difensore della ricorrente, con il quale si prospettava la reale natura dello stampato incriminato, da intendersi come volantino contenente mere informazioni (soprattutto per quando riguarda la ubicazione dei due ambulatori della società ricorrente: uno in Via Tuscolana 751, l’altro in Via Nazionale 73) rivolte alla clientela senza il benché minimo intento pubblicitario: un semplice “biglietto da visita”.<br />
Se avesse svolto le valutazioni di propria competenza sui fatti accertati dai militari con più attenzione e rispetto per le precise, chiare ed elementari spiegazioni fornite dalla ricorrente nell’illusorio convincimento di essere stata seriamente invitata a partecipare al procedimento e a fornire utili elementi nell’intento di assicurare al meglio la cura dell’interesse pubblico, la stessa amministrazione comunale avrebbe potuto agevolmente concludere in modo conforme alle puntuali e corrette considerazioni svolte dal Ministero della salute.<br />
Quando detto è utile occasione per rilevare da questo osservatorio privilegiato che l’amministrazione capitolina, con riferimento agli scritti difensivi fatti pervenire a seguito di avviso di avvio del procedimento e alla risposta fornita, è solita trincerarsi dietro poco commendevoli espressioni stereotipe (“le considerazioni prodotte non sono suscettibili di accoglimento”), in tal modo mostrando una usuale indifferenza ai precetti della partecipazione al procedimento sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241: istituto creato nell’interesse precipuo della pubblica amministrazione perché sia assicurata l’adozione di provvedimenti con piena cognizione di causa, più che del cittadino al quale l’ordinamento offre sufficienti ed efficaci strumenti di tutela.<br />
Si riprende il discorso delle considerazioni svolte dal  Ministero della salute per rimarcare come quest’ultimo ha bene messo in rilievo l’equivoco in cui è caduta la valutazione dei militari dell’Arma, atteso che nel caso di specie i volantini in argomento contenevano mere informazioni limitate agli utenti e in nessun caso si è verificata l’ipotesi della loro diffusione al pubblico in modo indistinto ovvero propagandistico: ipotesi, quest’ultima che integra gli estremi necessari all’applicazione dell’art. 201 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 175.   <br />
E invero, nessun volantino è stato diffuso in pubblico (imbucato in cassette postali, affisso sui muri, deposto sotto il tergicristallo delle auto, stampato sui giornali) e l’unico volantino uscito dall’ambulatorio è giunto nelle mani dei Carabinieri con l’antiquato mezzo della spedizione anonima. Gli strumenti raffinati di investigazione di cui dispongono gli organi di polizia non sopportano più l’obsoleto strumento della delazione.<br />
Inoltre il contenuto dello stampato non lascia dubbi sulla natura di uso esclusivo interno, privo di qualsivoglia contenuto propagandistico, come avrebbe potuto concludere anche l’amministrazione intimata.<br />
Inoltre, manca nella specie il presupposto stesso del contenuto pubblicitario.<br />
E invero, il messaggio pubblicitario è rivolto ad acquisire nuovi clienti, ad ampliare la base di utenza e ha il precipuo fine di attirare l’attenzione sulle qualità di un prodotto industriale o artigianale ovvero sulla utilità di avvalesi di un determinato servizio (TAR del Lazio, Sezione II, 2 febbraio 1987 n. 164).<br />
E’ l’economia di libero mercato che crea il bisogno di pubblicità, atteso che la concorrenza delle altre imprese, che offrono un analogo o lo stesso bene, impone di differenziare sempre più i prodotti giungendo a fare ritenere diversi quelli che sono beni o servizi spesso identici, come accadeva una volta nel pubblicizzare i carburanti per autotrazione (“la potente benzina italiana”) nella realtà commercializzati da aziende differenti, ma tutti provenienti dalle medesime raffinerie. (TAR del Lazio, Sez. I bis, 18 maggio 1991 n. 673).<br />
I mezzi di pubblicità costituiscono strategie commerciali che, mediante ricorso a una serie più o meno automatica di rinvii, esterni o interni al testo pubblicitario, attivano l’interesse, la curiosità, il convincimento del consumatore di avere trovato il prodotto migliore e più conveniente (TAR del Lazio, Sez. II, 7 marzo 1988 n. 390), ovvero incidono sulla sua libertà di scelta, che può essere condizionata da messaggi che esaltano le qualità uniche, inconfondibili e insostituibili di un prodotto (“lava più bianco che non si può”) e che costituiscono strumenti di persuasione che intendono provocare nel destinatario una serie di effetti psicologici che ne modificano il gusto, gli suscitano nuovi bisogni, lo inducono a preferire il prodotto richiamato ad altri similari (con l’unico limite imposto dalla nostra legislazione che non è ammessa la denigrazione del prodotto della concorrenza).<br />
L’ordinamento, a buona ragione, interviene a frenare o a vietare manifestazioni di pubblicità su servizi, prodotti o beni che non si prestano a una libera e incontrollata diffusione. Così è per il divieto di pubblicità di qualsiasi prodotto da fumo (legge 22 febbraio 1983 n. 52) e di prodotti farmaceutici (art. 31, comma terzo, della legge 833 del 1978).<br />
In particolare è intuitivo il motivo del divieto di pubblicizzare senza accorgimenti l’esercizio di professioni sanitarie attesa la necessità di assicurare tutela dell’utente contro le derivanti suggestioni di ciarlatani e fattucchiere in un campo così delicato quale è la salute, nel quale la stessa condizione di malato (sia pure in taluni casi immaginario) pone il potenziale cliente in situazione psicologica di estrema debolezza, alimentando la sua propensione a subire una spesa (talvolta considerevole) nel convincimento di potere guarire.<br />
Ancora più necessaria è la tutela contro la vendita di mere illusioni, come può accadere in certi programmi televisivi diffusi nella disattenzione di organi pubblici preposti alla salvaguardia della fede pubblica e sottoposti alla magistratura a opera di meritorie iniziative giornalistiche.<br />
Dopo quanto detto, resta agevole la conclusione che nel caso di specie manca del tutto il carattere di messaggio pubblicitario che si è ritenuto di scoprire nel contenuto del volantino. <br />
Quello che, inoltre, lascia perplessi è la circostanza che gli accertatori, lontani dal cogliere la macroscopica illiceità del comportamento della ricorrente, che nel luglio del 2005 operava in mancanza di autorizzazione, ottenuta solo nel mese di dicembre 2005, sono stati attirati da un volantino che, all’evidenza, non avrebbe potuto mai essere confuso con un messaggio pubblicitario, come accertato ed esaurientemente dimostrato dal Ministero della Salute nel proprio provvedimento decisorio, che il collegio pienamente condivide.<br />
4. Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, e, per l’effetto, annullato il provvedimento in questa sede censurato.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicate in dispositivo.       <br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter –<b>accoglie</b> il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, <b>annulla</b> gli atti impugnati.<br />
<b>Condanna</b> l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che comprensive di diritti e onorari, liquida in €. 5.000/00 (cinquemila/00), oltre a I.V.A. e contributi dovuti. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter &#8211; nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2006 con l’intervento dei signori magistrati indicati in epigrafe.</p>
<p>Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO          Presidente, Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-6-2006-n-5162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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