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	<title>5157 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5157 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5157</a></p>
<p>Pres. Evasio Speranza, est. Renata Emma Ianigro V. Di Nardi (Avv. M. Migiarra) c. Ministero dell’istruzione Direzione Generale della Campania &#8211; Ufficio dirigenza scolastica regionale (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Commissione Per Gli Esami A Dirigente Scolastico (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla natura del voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-5-2008-n-5157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.5157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Evasio Speranza, est. Renata Emma Ianigro<br /> V. Di Nardi (Avv. M. Migiarra) c.  Ministero dell’istruzione Direzione Generale della<br /> Campania &#8211; Ufficio dirigenza scolastica regionale (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. <br />Commissione Per Gli Esami A Dirigente Scolastico (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Valutazione delle prove d’esame – Assegnazione di un voto numerico – Sufficienza &#8211; Obbligo di ulteriore motivazione – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni esaminatrici alle prove d’esame di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della medesima commissione, contenendo in sé stessa la sua motivazione, senza necessità di ulteriori chiarimenti. Difatti, la motivazione espressa in forma numerica, oltre che rispondere al principio di economicità, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione (1).</p>
<p></b>___________________________<br />
1. cfr. – ex plurimis – T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. 21 dicembre 2006, n. 10692; Cons. Stato, Sez.  IV, sent. 14 aprile 2006, n. 2127; id., Sez. VI, sent. 26 maggio 2006, n. 3147; id., 14 gennaio 2005, n. 110.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI</p>
<p>OTTAVA SEZIONE  
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nelle persone dei Signori Magistrati:</p>
<p><b>EVASIO SPERANZA             Presidente</b><br />
<b>SANTINO SCUDELLER        Componente<br />
RENATA EMMA IANIGRO  Componente, relatore </p>
<p></b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Visto il ricorso n. 5009/06 proposto da: <br />
<i><P ALIGN=CENTER>DI NARDI VINCENZO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>AVV. MAURIZIO MIGIARRA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in  NAPOLI<br />
<i></p>
<p align=center>VIA CAMALDOLILLI, 120<br />
presso<br />
AVV. MAURIZIO MIGIARRA<br />
</i><b></p>
<p>contro<br />
</b><i>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE<br />
DIREZIONE GENERALE DELLA CAMPANIA<br />
UFFICIO DIRIGENZA SCOLASTICA REGIONALE<br />
(in persona del legale rapp.te, p.t.)</p>
<p></i><b>e contro<br />
</b><i><br />
COMMISSIONE PER GLI ESAMI A DIRIGENTE SCOLASTICO<br />
(in persona del Presidente, p.t.)<br />
</i>rappresentati e difesi da:<b><br />
</b><I>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO<br />
</I>con domicilio eletto in  NAPOLI<br />
<i>VIA A. DIAZ, 11<br />
presso<br />
SUA SEDE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione: <br />
&#8211;	del dispositivo del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 12 aprile 2006, avente ad oggetto l’avviso di pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove orali del Corso-Concorso di cui al D.D.G. 22 novembre 2004;<br />	<br />
&#8211;	della graduatoria regionale definitiva dei soli ammessi alla prova orale, predisposta secondo gli atti presentati dalla Commissione giudicatrice insediata presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al termine della valutazione delle prove scritte di cui all’art. 11 del D.D.G. 22 novembre 2004;<br />	<br />
&#8211;	della nota della Direzione generale che comunica il punteggio assegnato e l’esclusione di Parte ricorrente dalla fase successiva del ricorso; <br />	<br />
&#8211;	dell’eventuale graduatoria definitiva degli ammessi al corso-concorso, dopo l’espletamento delle prove orali;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguente o connesso, comunque lesivo degli interessi della Parte ricorrente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso in questione; <br />
Considerando che parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1)	<i>Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità – Violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990 – Genericità ed illogicità dei criteri valutativi predeterminati dalla Commissione – Motivazione insufficiente ed incongrua – Eccesso di potere – Arbitrarietà;</i><br />	<br />
2)	<i>Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali – Violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 341 del 2001 – Eccesso di potere – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amm.va – Irragionevolezza ed illogicità manifeste;</i><br />	<br />
3)	<i>Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere – Irragionevolezza ed illogicità manifeste;</i><br />	<br />
4)	<i>Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali – Violazione del giusto procedimento – Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 487 del 1994;</i><br />	<br />
5)	<i>Violazione del principio di trasparenza – Violazione ed erronea applicazione della nota M.I.U.R. prot. 2100 del 28 novembre 2005 – Violazione della disciplina concorsuale. </i></p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio di <br />
<i><P ALIGN=CENTER>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i><br />
Data per letta all’udienza pubblica del giorno 12 Maggio  2008 la relazione del Primo Referendario dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi, altresì, gli avvocati delle Parti costituite, come da verbale di udienza;<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>FATTO  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Parte ricorrente riferisce di aver partecipato alle procedure relative al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, indetta con D.D.G. 22 novembre 2004 (pubblicato in G.U. 26 novembre 2004). Partecipava alle prove scritte del concorso in questione, stilando i due elaborati richiesti dal bando di concorso.<br />
La Commissione di concorso giudicava insufficiente la seconda delle due prove  stilate dal ricorrente, attribuendo alla prima prova un punteggio di ventuno/30 (il punteggio minimo – sufficienza – era pari a ventuno/30) ed alla seconda prova un punteggio di sedici/30 sicchè il Di Nardi non veniva ammesso alle prove orali.<br />
Con l’atto impugnato atto in data 12 aprile 2006, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania disponeva la pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove orali del Corso-concorso di cui in premessa.<br />
L’atto in questione, nonché gli altri ad esso connessi e conseguenziali, venivano impugnati dalla parte ricorrente, che ne contestava la legittimtà sotto cinque articolati profili.<br />
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale concludeva nel senso dell’inammissibilità, improponibilità ed infondatezza del ricorso. <br />
All’udienza pubblica del 12 Maggio 2008, i Procuratori delle Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />
                                                          <B>DIRITTO</B><br />
1.<b> </b>Va preliminarmente rilevato che il ricorso risulta notificato soltanto all’Amministrazione resistente e non anche ad almeno un controinteressato. Per tale ragione il ricorso deve ritenersi, giusta costante giurisprudenza, inammissibile. Il ricorso è comunque anche infondato nel merito.<br />
1.1 La controversia all’esame involge essenzialmente la legittimità del giudizio negativo espresso dalla commissione giudicatrice del concorso indetto con D. M 22.11.2004 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sulle prove scritte svolte dal ricorrente,   nonchè la graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non  comprende la ricorrente. <br />
Con il primo motivo di ricorso, il prof. Di Nardi lamenta sotto diversi profili la presunta illegittimità sia delle modalità di correzione degli elaborati (e di attribuzione dei relativi punteggi), sia  più a monte la determinazione dei criteri per la valutazione degli stessi.<br />
Nella specie, la Commissione di valutazione avrebbe proceduto in violazione della disciplina complessivamente applicabile al caso di specie, con particolare riferimento:</p>
<p>&#8211;	alle prescrizioni contenute all’art. 11 del bando (‘<i>Prove del concorso di ammissione e relative graduatorie’</i>);<br />	<br />
&#8211;	alle previsioni di cui all’art. 12 del  d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (‘<i>Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</i>’);<br />	<br />
&#8211;	alle previsioni di cui al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 324 (‘<i>Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell&#8217;articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29</i>’), nonché<br />	<br />
&#8211;	alle previsioni di cui al d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (‘<i>Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell&#8217;articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</i>’).<br />	<br />
In particolare, l’operato della Commissione risulterebbe nella specie affetto da ‘<i>illogicità, caducità [e] contraddittorietà</i>’ in quanto la mera espressione di un voto numerico in relazione a ciascun elaborato concorsuale non soddisferebbe gli oneri motivazionali in concreto ricadenti in capo agli esaminatori.<br />
Nella tesi della parte ricorrente, una siffatta modalità di espressione del giudizio sarebbe in astratto risultata sufficiente nella sola ipotesi in cui i criteri di valutazione fossero stati sufficientemente stringenti.<br />
Tuttavia, atteso il carattere certamente generico dei parametri di valutazione nella specie adottati, la conseguenza non potrebbe che essere nel senso dell’illegittimità degli esiti della valutazione in concreto espressa.<br />
Ancora, l’operato della Commissione risulterebbe nella specie illegittimo ed incongruo per non avere essa adottato un modello di interrelazione tra i criteri previsti dal bando di concorso, il proprio modello valutativo ed i punteggi in concreto da attribuire ai singoli elaborati.<br />
Inoltre, nella tesi di Parte attrice, l’omessa indicazione da parte della Commissione dei livelli minimi cui agganciare la sufficienza delle singole valutazioni , nonché la violazione del diritto di conoscere gli errori, le inesattezze e/o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso – sì da poter valutare fondatamente, tra l’altro, la fruibilità di un eventuale ricorso giurisdizionale &#8211; determinerebbero in capo all’attività complessivamente svolta dalla Commissione altrettanti profili di irragionevolezza ed illegittimità.<br />
Il motivo, nel suo complesso, non può trovare accoglimento.<br />
Si osserva in primo luogo al riguardo che non appare condivisibile la censura secondo cui la Commissione avrebbe agito sulla base di un quadro valutativo non idoneo e/o inadeguato rispetto alle prove oggetto di valutazione e alle caratteristiche della specifica prova selettiva. <br />
In particolare, si osserva che da un lato le coordinate fornite dallo stesso bando di concorso al fine di orientare l’attività valutativa della Commissione risultassero già di per sé idonee ad orientare in modo adeguato e sufficiente l’attività della Commissione (si vedano, al riguardo, le indicazioni in ordine all’attività valutativa fornite dai commi 5 e 6 dell’art. 11 del richiamato bando) e dall’altro lato si osserva che la stessa Commissione si era  a propria volta dotata di criteri <i>ulteriori</i> volti ad integrare e specificare le indicazioni desumibili dal bando (pur nei limiti del corretto esercizio dell’attività di organizzazione dei propri lavori).<br />
Sotto tale profilo, si osserva che le determinazioni assunte dalla Commissione in data 13 dicembre 2005 integrano in modo corretto e tutt’altro che incoerente o irragionevole le prescrizioni di bando in tema di attività di valutazione (risulta agli atti che, nell’occasione, la Commissione ha precisato i criteri da seguire nel corso dei ‘<i>lavori di revisione e di valutazione delle due prove scritte con relativa fissazione dei criteri</i>’, fornendo – <i>inter alia</i> – indicazioni puntuali in ordine ai seguenti criteri orientativi: <i>i</i>) <i>aderenza al tema</i>; <i>ii</i>) <i>maniera espressiva compiuta</i>; <i>iii</i>) <i>scrittura fluente e formulazione del proprio pensiero in modo articolato</i>).<br />
Ne consegue che appaiono nella specie rispettate le pertinenti prescrizioni in tema di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali (art. 12 del d.P.R. 487 del 1994, cit.).<br />
Né si ritiene che nella specie risultino violate le previsioni di cui ai d.d.P.R. 324 del 2000 e 272 del 2004 (pure, richiamate da parte attrice a sostegno delle proprie tesi), atteso che i decreti in questione disciplinano una tipologia concorsuale diversa rispetto a quella oggetto della presente controversia (si tratta del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la selezione dei dirigenti delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici di cui al comma 1 dell’art. 28 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 &#8211; all’evidenza diverso dal corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui al successivo art. 29, comma 1 -).<br />
Tali disposizioni, quindi, non risultano pertinenti per la risoluzione delle vicende di causa (ciò, a tacere del fatto che il d.P.R. 324 del 2000 risulta abrogato ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 272, cit.).<br />
Quanto, poi, al se l’espressione di una valutazione numerica risulti sufficiente ad ottemperare agli obblighi motivazionali ricadenti sulla Commissione, il Collegio ritiene nella specie di prestare specifica adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui al quesito in parola sia da fornire risposta positiva (sul punto, cfr. – <i>ex plurimis</i> – T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. 21 dicembre 2006, n. 10692; Cons. Stato, Sez.  IV, sent. 14 aprile 2006, n. 2127; <i>id</i>., Sez. VI, sent. 26 maggio 2006, n. 3147; <i>id</i>., 14 gennaio 2005, n. 110), con l’ulteriore precisazione per cui tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito è sostenuta da pareri <i>pro veritate</i> (di professori universitari o altri professionisti legali), in quanto non idonea <i>ex se</i> a dare prova di quella evidenza richiesta per l’accesso diretto al fatto, salva espressa dimostrazione dei gravi elementi di illegittimità,.<br />
L’adesione al richiamato orientamento giurisprudenziale (secondo cui l’espressione del solo voto numerico costituisce motivazione sintetica, ma nondimeno idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla Commissione) comporta inoltre che non possa trovare accoglimento l’ulteriore motivo di ricorso basato sulla mancata predisposizione, da parte della Commissione, di uno specifico ‘<i>modello di interrelazione tra i criteri previsti dal bando di concorso, il proprio modello valutativo ed i punteggi in concreto da attribuire ai singoli elaborati</i>’.<br />
Al riguardo si osserva che se da un lato la predisposizione di un siffatto modello rientra certamente fra le facoltà della Commissione, nondimeno la sussistenza nel caso di specie di un articolato <i>setting</i> di criteri di valutazione e la successiva attribuzione del voto numerico, rappresentino comunque indice di un <i>modus operandi</i> adeguato ai fini di una corretta valutazione e siano riconducibili ad una modalità comunque corretta di predeterminazione e selezione dei criteri di valutazione (sul tema dell’ampia discrezionalità della Commissione circa la predeterminazione dei criteri di valutazione, cfr. – <i>ex plurimis</i> – Cons. Stato, Sez. IV, sent. 6 maggio 2004, n. 2798).<br />
Quanto infine alla doglianza, successivamente sviluppata in sede di note e discussione di udienza, relativa alla revisione di taluni elaborati già corretti con  esito negativo (comportamento ritenuto sintomatico di eccesso di potere per illogicità ed errori manifesti in ragione dell’inattendibilità dei fissati criteri di correzione), s’osserva in senso contrario che proprio la funzione di coordinamento istituzionalmente attribuita al Presidente di commissione non rende palesemente irragionevole il contestato operato valutativo, peraltro sindacabile nei limiti della non manifesta illogicità non superati nel caso di specie.<br />
2. Con il secondo motivo di ricorso, parte attrice lamenta la carenza in capo ai Commissari dei requisiti di professionalità fissati dall’art. 4 del d.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341 (‘<i>Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici</i>’).<br />
Al riguardo, parte attrice richiama le prescrizioni in tema di individuazione dei Commissari fissate (<i>inter alia</i>) dall’art. 4 del d.P.R. 324 del 2000, citando la giurisprudenza secondo cui l’illegittima presenza in una Commissione di concorso anche di un solo componente determina l’illegittimità della composizione dell’intera Commissione e, di conseguenza, di tutte le operazioni compiute.<br />
Ancora, nella specie risulterebbero violate le prescrizioni in tema di nomina di Commissari supplenti (art. 2, comma 8 del d.P.C.M. 341, cit.) e di suddivisione della Commissione di esame in sottocommissioni (<i>ivi</i>).<br />
Quanto all’asserita carenza, in capo ai Commissari nominati, dei necessari requisiti di qualificazione professionale, la censura appare articolata in modo obiettivamente generico e palesa il carattere sostanzialmente esplorativo <i>in parte qua</i> del motivo di ricorso.<br />
Ed infatti, parte attrice omette di fornire un <i>qualunque</i> elemento concreto volto a suffragare in relazione ad alcuno dei Commissari la ritenuta carenza dei requisiti di professionalità e ad orientare – se del caso – l’eventuale esercizio da parte del Collegio dei poteri istruttori <i>ex lege</i>.<br />
Del pari infondate risultano le censure relative alla violazione, nel caso di specie, delle prescrizioni in tema di nomina di Commissari supplenti (art. 2, comma 8 del d.P.C.M. 341, cit.) e di suddivisione della Commissione di esame in sottocommissioni.<br />
Ed infatti:<br />
&#8211;	quanto al primo aspetto, risulta agli atti di causa che la nomina dei membri supplenti della Commissione sia stata operata con decreto del competente Direttore Generale n. 1461/P del 27 aprile 2005;<br />	<br />
&#8211;	quanto, poi, al secondo aspetto, risulta agli atti che la nomina di una sottocommissione (per altro, meramente facoltativa in base al comma 7 dell’art. 2 del d.P.C.M. 341, cit.) sia stata in concreto operata con decreto del competente Direttore Generale n. 4136/P del 30 novembre 2005.<br />	<br />
3. Con il terzo motivo, parte ricorrente contesta la legittimità delle operazioni compiute dalla Commissione di valutazione sotto altro profilo.<br />
In particolare, risulterebbe illegittima per violazione della disciplina generale in tema di svolgimento dei pubblici concorsi (d.P.R. 487 del 1994) la scelta di non procedere alla correzione del secondo elaborato concorsuale laddove la valutazione del primo fosse risultata insufficiente.<br />
Il motivo è infondato ed in ogni caso non pertinente alla fattispecie in esame ove la Commissione, avendo attribuito un voto sufficiente pari  21/30 al primo elaborato, ha proceduto alla correzione del secondo elaborato poi risultato insufficiente con un punteggio di 16/30. Al riguardo il Collegio osserva che il richiamato <i>modus operandi</i> non appaia in alcun modo violativo dei richiamati principi generali in materia concorsuale, atteso che la mancata correzione del secondo elaborato di un candidato il quale sarà, in seguito, certamente escluso dalla selezione – per non aver conseguito la sufficienza in una delle due prove &#8211; non appare violare in concreto alcun interesse meritevole di tutela e risulta comunque conforme a criteri di speditezza procedurale, non censurabili nella presente sede. Deve escludersi che il lamentato carico eccessivo integri <i>ex se</i> un’anomalia invalidante posto che la eccessività è funzionale alla tipologia degli elaborati  e valutabile in concreto soltanto in relazione al peso e all’impianto più o meno complesso   dei singoli  elaborati e che, comunque,   la Commissione in tesi gravata non risulta aver mostrato segni di particolare disagio.  Deve altresì escludersi che abbia effetto invalidante la circostanza che la Commissione dopo aver valutato negativamente l’elaborato relativo alla prima prova  abbia omesso l’esame dell’elaborato relativo alla seconda prova. Anche ammettendo, (senza peraltro concedere, non avendola la ricorrente dimostrata), che l’omissione vi sia stata, nessuna rilevanza può ad essa annettersi posto che la normativa del concorso subordina l’ammissione alla prova orale al conseguimento, in entrambe le prove scritte, di un punteggio minimo 21/30.  In particolare ai sensi dell’art. 11    superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono la votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. Sicchè correttamente nella specie la Commissione ha proceduto alla esclusione del ricorrente che non aveva riportato la sufficienza nella seconda delle due prove scritte.   4. Con il quarto motivo di ricorso, poi, parte ricorrente  lamenta la violazione, nel caso di specie, del disposto di cui al comma 7 dell’art. 14, d.P.R. 487, cit. (si tratta della disposizione secondo cui “<i>i pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell&#8217;ufficio periferico al presidente della commissione dell&#8217;amministrazione interessata, al termine delle prove scritte</i>”).<br />
Parte  ricorrente muovendo dalla circostanza che le prove scritte sono state svolte in 5 scuole  e che i relativi elaborati sono stati tutti trasportati nella sede dell’Istituto “Villari” per l’ espletamento della operazione di abbinamento, lamenta che nel relativo verbale non si rinverrebbe   traccia delle modalità del relativo trasporto. <br />
In particolare, dai verbali delle Commissioni esaminatrici non risulterebbe l’effettuazione, da parte della Commissione, delle operazioni prescritte dalla richiamata normativa.<br />
Non può trovare accoglimento il quarto motivo di ricorso, atteso che – anche in questo caso – parte ricorrente non fornisce alcun elemento <i>concreto</i> relativo al mancato rispetto della normativa richiamata, nonché all’effetto distorsivo che le asserite violazioni avrebbero sortito sugli esiti delle operazioni concorsuali.<br />
Ciò a tacere del fatto che, anche in relazione al motivo di censura che ne occupa, il ricorso richiama disposizioni normative (in specie: il richiamato d.P.R. n. 324 del 2000) non applicabili alle vicende di causa.<br />
Deve presumersi, in mancanza di prova contraria da parte della ricorrente, che il trasporto, non contestato nella sua effettività,  sia avvenuto regolarmente,  nessuna rilevanza potendosi riconoscere alla mancata verbalizzazione delle modalità del trasporto, perchè operazione meramente materiale, estrinseca alle operazioni di concorso in senso stretto.<br />
5.  Con il quinto motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle modalità di pubblicazione delle graduatorie concorsuali, in quanto avvenuta senza l’indicazione dei nominativi di tutti i concorrenti (ammessi ed esclusi), con puntuale indicazione dei punteggi a ciascuno di essi attribuito. L’illegittimità in concreto ravvisabile risulterebbe con maggiore evidenza in quanto la nota M.I.U.R. n. 2100 del 28 novembre 2005 stabiliva che la mancata pubblicazione potesse riguardare i soli dati personali <i>sensibili</i> di cui al d.lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii. (tale non essendo l’attribuzione di punteggio ad un determinato candidato nell’ambito di una procedura concorsuale).<br />
Il motivo non può trovare accoglimento, per carenza di uno specifico interesse in capo alla parte ricorrente all’articolazione della censura.<br />
Al riguardo, il Collegio si limita ad osservare che l’eventuale accoglimento del motivo in parola (il quale attiene, come è evidente, le sole modalità di pubblicazione degli esiti concorsuali e non anche le stesse modalità di svolgimento delle operazioni di valutazione) non potrebbe in alcun modo arrecare un vantaggio in concreto al ricorrente (in specie, riammettendolo alla procedura concorsuale da cui è stata esclusa per insufficienza delle votazioni riportate). <br />
In proposito è sufficiente osservare che l’Amministrazione ha sul punto dato congrua e giustificata contezza del proprio comportamento precisando sia con  nota prot. 9969/P del 12.4.2006 del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale della Campania-Direzione Generale, sia con Decreto del 12.4.2006 dello steso Direttore Generale,  che la mancata pubblicazione era ispirata da esigenze  di tutela della privacy.  Comunque alla censura non si accompagna alcun interesse di parte  ricorrente, posto che la doglianza attiene alle sole modalità di pubblicazione degli elenchi e non già alle modalità di svolgimento delle operazioni di valutazione, e che il ricorrente non  potrebbe essere ammesso alla procedura  da cui è stata escluso  per insufficienza delle votazioni riportate. Oltretutto l’art. 11 del bando poneva a carico dell’amministrazione l’onere di dare comunicazione dell’esito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai soli candidati  che avevano conseguito l’ammissione alla prova orale. <br />
In base a quanto esposto, il Collegio ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere respinto. Il Collegio ritiene, tuttavia, di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le Parti, anche in considerazione della complessità delle questioni coinvolte dalla presente decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, VIII Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Di Nardi Vincenzo, così provvede:<br />
&#8211; dichiara inammissibile e  infondato il ricorso;<br />
&#8211; spese compensate.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.<br />
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 12 Maggio  2008. <br />
Evasio Speranza – Presidente <br />
Renata Emma Ianigro – Estensore</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2006 n.5157</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va accolta la domanda cautelare avverso l’annullamento di una DIA ottenuta dal conduttore senza il consenso del locatore (necessario per contratto) qualora manchi il rispetto della procedura ex lege 241/1990.(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanze: 5157/2006 Registro Generale: 4126/2006</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare avverso l’annullamento di una DIA ottenuta dal conduttore senza il consenso del locatore (necessario per contratto) qualora manchi il rispetto della procedura ex lege 241/1990.(G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5157/2006<br />
Registro Generale: 4126/2006</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Luigi Maruotti<br />  Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi Est.<br />Cons. Vito Poli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Ottobre 2006.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MI.VI. S.A.S. DI GUGLIELMINA STRAMIELLO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  SALVATORE MILETOcon domicilio  eletto in Roma  LUNGOTEVERE DEI MELLINI N.44presso SALVATORE MILETO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  SEBASTIANO CAPOTORTOcon domicilio  eletto in Roma  VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 3presso SEBASTIANO CAPOTORTO<br />
e nei confronti di<br />
<b>SCUDIERI FOLCO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  GAETANO JACONOcon domicilio  eletto in Roma  VIA COLLINA 36  presso GAETANO JACONO</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II BIS  n. 1782/2006, resa tra le parti, concernente D.I.A. PER OPERE EDILIZIE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
   COMUNE DI ROMA   SCUDIERI FOLCO<br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e uditi, altresì, per le parti l’avv. Mileto, l’avv. Capotorto e l’avv. Jacono;<br />
Considerato che l’appello sembra provvisto di fumus, con riferimento alla dedotta violazione della Legge n 241/1990; Considerato che sussiste il periculum;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4126/2006) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 10 Ottobre 2006<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Antonino Anastasi</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
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