<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5152 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5152/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5152/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 11:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5152 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5152/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.5152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-7-2021-n-5152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-7-2021-n-5152/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-7-2021-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.5152</a></p>
<p>Pres. Montedoro &#8211; Est. MathÃ  Sulla sanatoria ordinaria di manufatti abusivi costruiti nei parchi Edilizia &#8211; Abusi &#8211; Accertamento di conformità  &#8211; Manufatti realizzati nei parchi &#8211; Inammissibilità . La c.d.sanatoria ordinaria, ossia ll&#8217;accertamento di conformità  di manufatti abusivi costruiti nei parchi, inammissibile, in quanto le costruzioni ammissibili nel Regolamento del Parco,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-7-2021-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-7-2021-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.5152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Montedoro &#8211; Est. MathÃ </span></p>
<hr />
<p>Sulla sanatoria ordinaria di manufatti abusivi costruiti nei parchi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia &#8211; Abusi &#8211; Accertamento di conformità  &#8211; Manufatti realizzati nei parchi &#8211; Inammissibilità .</p>
<ul> </ul>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La c.d.sanatoria ordinaria, ossia ll&#8217;accertamento di conformità  di manufatti abusivi costruiti nei parchi,  inammissibile, in quanto le costruzioni ammissibili nel Regolamento del Parco, pur sempre come forme di antropizzazione derogatoria alle esigenze di protezione integrale, ammettono solo l&#8217;autorizzazione preventiva.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7124 del 2019, proposto da <br /> Ente Parco Nazionale del Vesuvio (E.P.N.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Pasquale Langella, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Vincenza Langella, non costituito in giudizio; <br /> Comune di Torre del Greco, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Califano in Roma, piazza dei Consoli 11; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 02160/2019, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pasquale Langella e di Comune di Torre del Greco;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 giugno 2021 il Cons. Thomas MathÃ  e uditi per le parti l&#8217;avvocato Raffaele Montefusco in collegamento da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Nel 2014 sono stati accertati da parte della Legione Carabinieri Campania, stazione di Torre del Greco, e dell&#8217;Ufficio Tecnico del Comune di Torre del Greco lavori non autorizzati presso un immobile sito a Torre del Greco, via Sotto ai Camaldoli 59 (U.T.E. foglio 21 particelle 921, 923, 72, 821). I proprietari dello stabile, Vincenza e Pasquale Langella, che avevano acquistato l&#8217;insieme pocanzi descritto nel 2011, in seguito alla demolizione di alcuni manufatti contestati, hanno chiesto successivamente all&#8217;amministrazione comunale due permessi di costruire in sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima pratica edilizia 321/2014 riguardava opere realizzate agli immobili iscritti al catasto fabbricati al foglio 21, particella 922 sub 1, 2 e 3, mentre la seconda pratica 485/2014 concerneva opere riguardanti immobili censiti nel catasto terreni al foglio 21, particelle 921, 923, 72 e 821. Per oltre opere non autorizzate, e ritenute preesistenti, oggetto di precedenti ordinanze di demolizione da parte del Comune di Torre del Greco (n. 670 e 671 dd. 9.4.2014), furono invece conclusi lavori di ripristino dello stato dei luoghi, seguito successivamente da una revoca parziale dell&#8217;ordine di demolizione. L&#8217;interpellata Soprintendenza Beni Ambientale e di Paesaggio di Napoli avvallava le richieste con parere di conformità  paesaggistica dd. 12.6.2015.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio, chiamato nel predetto procedimento in sanatoria, ingiungeva però al proprietario, con propria ordinanza di demolizione n. 15 dd. 28.3.2015, la sospensione di ogni lavoro in corso e l&#8217;eliminazione o rimozione di tutte le opere abusive e comunicava con provvedimento dd. 1.10.2015 una risposta negativa circa la domanda in sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso tali provvedimenti, i proprietari Vincenza e Pasquale Langella presentavano due autonomi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. della Campania (ricorsi n. 5521/2015 e n. 6362/2015), ponendo a fondamento della domanda di annullamento le seguenti censure: per quanto riguardava il ricorso 5521 violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 36 del DPR 380/2001 (in combinato disposto con l&#8217;art. 13 della legge 394/1991, degli artt. 2 e 3 della legge 241 del 1990, eccesso di potere e per difetto di motivazione; per quanto riguardava invece il ricorso 6362/2015, la violazione degli artt. 3, 6, 7, 10-bis della legge n. 241 del 1990, degli artt. 6 e 12 della legge n. 394 del 1991, difetto di motivazione ed eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione terza, con sentenza n. 2160 del 2019, riuniti i due ricorsi, accoglieva il secondo ricorso e dichiarava improcedibile il primo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio (E.P.N.V.), deducendo la violazione dell&#8217;art. 12 della legge 394 del 1991 e delle prerogative e dei poteri di autotutela del Parco, dell&#8217;art. 37, co. 2 del D.P.R. 380/2001 e la falsa applicazione dell&#8217;art. 36 del citato D.P.R. 380 del 2001, chiedendo anche la sospensione cautelare della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Resistono in giudizio i signori Langella, insistendo per il rigetto del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 Si  costituito anche il Comune di Torre del Greco, chiedendo &#8211; con clausola di mero stile &#8211; il rigetto dell&#8217;appello, perchè infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con ordinanza n. 4644 del 2019, la Sezione ha respinto l&#8217;istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 All&#8217;udienza pubblica del 17 giugno 2021 la causa  stata trattenuta dal Collegio in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado non possa essere confermata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 L&#8217;ente appellante sostiene che il T.A.R. sia incorso in un errore di fatto, avendo ritenuto l&#8217;intervento dell&#8217;E.P.N.V. un intervento spiegato direttamente sulle istanze di accertamento, travalicando i poteri e le competenze istituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza per quanto più interessa motiva sullo sconfinamento dell&#8217;Ente Parco nell&#8217;ambito delle competenze di altre amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di prime cure ha rilevato come &#8220;<i>l&#8217;E.P.N.V. sia incompetente ad adottare una declaratoria d&#8217;inammissibilità  dell&#8217;istanza di accertamento di conformità , per di più riferita ad aspetti di natura edilizia che l&#8217;Amministrazione competente non ha minimamente opposto, ciò in quanto: per un verso, ed in termini generali, la valutazione in ordine all&#8217;ammissibilità  ed alla sussistenza dei presupposti rilevanti per l&#8217;emanazione del provvedimento richiesto dal privato, sono riservate, a mente dell&#8217;art. 6 della legge n. 241/90, all&#8217;amministrazione procedente ed al responsabile del procedimento da questa designato (e non dunque all&#8217;amministrazione unicamente preposta a rendere un nulla osta ancillare a detta attività  amministrativa), valutazione di ammissibilità  e di legittimazione che nella specie doveva ritenersi già  favorevolmente acquisita da parte del Responsabile del procedimento risultando implicita nella richiesta di N. 05521/2015 REG.RIC. nulla osta all&#8217;E.P.N.V.; per altro verso e nello specifico, la declaratoria d&#8217;inammissibilità  di che trattasi (essendo la valutazione di ammissibilità  dell&#8217;intervento riferita ad aspetti di natura e valenza squisitamente urbanistico edilizia) esula dalle competenze dell&#8217;Amministrazione preposta alla tutela dei valori ambientali di cui alla legge n. 349/1991</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si continua altresì in sentenza l&#8217;analisi della fattispecie rilevando che &#8220;<i>il parere di cui all&#8217;art. 13 della legge sulle aree protette non può essere rilasciato in sanatoria nei procedimenti di accertamento di conformità  di cui all&#8217;art. 36del DPR 380/01 i quali dovranno concludersi necessariamente con un provvedimento negativo a pena di illegittimità ,  tale da inficiare il provvedimento dell&#8217;Ente Parco anche sotto altro profilo, puntualmente censurato con ulteriore profilo da parte ricorrente, in proposito rilevando che:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; l&#8217;avversata declaratoria d&#8217;inammissibilità  (non solo non contiene alcun giudizio di verifica concreta di compatibilità  dell&#8217;intervento con le prescrizioni del Piano e con i valori ambientali sottesi all&#8217;imposizione del vincolo ma, circostanza ancor più grave) pone alla base del proprio erroneo convincimento motivo il citato parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato (prot. n. 444206 del 2014), questa volta, nella parte in cui asserisce l&#8217;impossibilità  di rilascio da parte dell&#8217;Ente Parco di un nulla-osta sanatoria (ossia successivamente alla realizzazione delle opere abusive), in ragione della necessità  di adeguamento alle caratteristiche peculiari del procedimento di sanatoria ex art. 36, d.P.R. 380/2001;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; tuttavia l&#8217;assunto  del tutto erroneo in quanto non tiene conto che il procedimento di accertamento di conformità  dettagliato dall&#8217;art. 36 d.P.R. n. 380/2001, non obliterando anche le esigenze di concentrazione e di coordinamento dell&#8217;attività  amministrativa, costituisce invero espressione di un principio generale che, in ossequio a palesi canoni di economia procedimentale consente di &quot;assentire ex post&quot; interventi che costituiscono abusi solo in senso formale e non sostanziale, atteso che i medesimi, pur non debitamente assentiti all&#8217;epoca della realizzazione, non collidono con gli interessi pubblici specificamente tutelati dalle amministrazioni all&#8217;uopo preposte</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante Ente Parco sostiene di essere rimasto nell&#8217;ambito delle proprie competenze, avendo espresso invece un mero parere.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza sarebbe inoltre errata in quanto il Giudice di prime cure ha presunto esistente una possibilità  generale di sanatoria per violazioni formali ai sensi dell&#8217;art. 36 D.P.R. 380 del 2001 quando invece nella specie vi sono violazioni sostanziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Le valutazioni espresse da E.P.N.V. sono, secondo la difesa erariale, autonome e fondate su principi diversi, e quindi  possibile che ad un accertamento positivo della Soprintendenza segua uno negativo ed assolutamente preclusivo dell&#8217;Ente Parco.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l&#8217;appellante amministrazione critica la sentenza in riguardo a due particolari profili evidenziati dal giudice:</p>
<p style="text-align: justify;">a) la valenza trasversale dell&#8217;art. 36 D.P.R. 380/2001 per entrambe le tematiche (urbanistico-edilizia ed ambientale);</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;interpretazione della predetta norma, in combinato disposto con l&#8217;art. 13 della legge 394 del 1991, che può avvenire &#8211; si assume errando da parte del giudice di prime cure &#8211; anche solamente in riferimento al momento dell&#8217;emanazione dell&#8217;atto in sanatoria e non necessariamente e solo in via preventiva con riguardo al momento dell&#8217;esecuzione delle opere.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda l&#8217;argomentazione sub a), l&#8217;amministrazione ricorrente in appello ritiene invece l&#8217;ambito di applicazione della sanatoria riservato alla tematica urbanistica ed escludente in modo assoluto quella ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le violazioni oggetto del processo poi non sarebbero formali, ma sostanziali, avendo alterato l&#8217;ambiente attraverso una serie di interventi edili.</p>
<p style="text-align: justify;">La statuizione sub b) viene contestata evidenziandone l&#8217;erroneità  per l&#8217;affermata necessità  che l&#8217;adozione del nulla osta debba avvenire necessariamente prima della realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio del parco che sono oggetto di protezione integrale con conseguente esclusione dell&#8217;eventualità  che possano rendersi pareri postumi in sede di adozione del provvedimento finale di accertamento in conformità .</p>
<p style="text-align: justify;">7.2 <i>Ex adverso</i>, l&#8217;appellato ritiene che il capo della sentenza riguardante la decisione sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità  dell&#8217;istanza in sanatoria tramite il responsabile del procedimento del comune (richiedente il nulla osta) non sia stato specificatamente gravata dall&#8217;appello e quindi sia inammissibile. La difesa erariale si sarebbe limitata ad eccepire l&#8217;errore di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge l&#8217;appellato che la censura sia errata, non potendo dubitarsi dell&#8217;attitudine della disciplina di legge di cui all&#8217;art. 36 del DPR 380/2001 a costituire un principio generale applicabile anche in materia di vincoli, con la sola ma un principio generale dell&#8217;ordinamento che consenta di eliminare le violazioni di connotato formale, laddove non ci siano pregiudizi sostanziali dei valori sottesi alla tutela dei rispettivi vincoli.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. L&#8217;appello  fondato e merita di essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo va respinta l&#8217;eccezione di inammissibilità  dello stesso per non aver gravato in modo espresso la statuizione della sentenza relativa al provvedimento comunale di trasmissione delle istanze di sanatoria all&#8217;Ente Parco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gravame va interpretato in modo sostanzialistico e le censure proposte rendono chiara la contestazione di tutta la logica della decisione , sostenendosi la piena legittimità  dell&#8217;ordine di ripristino adottato dall&#8217;Ente Parco non vi era alcun bisogno di formulare specifici argomenti avverso l&#8217;atto di trasmissione comunale delle sanatorie al Parco, per la superfluità  di tali deduzioni alla luce della tesi esposta dall&#8217;appello che  esaustiva sul piano logico ed assorbe implicitamente anche la questione dell&#8217;illegittimità  della condotta del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione principale della causa nel merito  relativa all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 13 della legge quadro sulle aree protette ed all&#8217;ammissibilità  di sanatorie urbanistico edilizie in aree perimetrate a parco.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Adunanza Plenaria n. 17 del 2016, nel salvare il silenzio assenso di cui al predetto art. 13 della legge quadro n. 13 del 1991 ha sottolineato la &#8220;specialità &#8221; della disciplina sui parchi come aree di protezione integrale della natura nelle quali vale il principio della c.d. ecologia profonda che implica la conservazione integrale della natura e limitati interventi di antropizzazione conformi alla pianificazione del Parco.</p>
<p style="text-align: justify;">La Plenaria ha evidenziato che il nulla osta dell&#8217;art. 13, legge n. 394 del 1991 ha ad oggetto la previa verifica di conformità  dell&#8217;intervento con le disposizioni del piano per il parco (che &#8211; a norma dell&#8217;art. 12 &#8211; persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all&#8217;Ente parco) e del regolamento del parco (che &#8211; a norma dell&#8217;art. 11 &#8211; disciplina l&#8217;esercizio delle attività  consentite entro il territorio del parco).</p>
<p style="text-align: justify;">Quegli atti generali rappresentano gli strumenti essenziali e indefettibili della cura dell&#8217;interesse naturalistico e ambientale in ragione della quale  istituito il parco con il suo «speciale regime di tutela e di gestione».</p>
<p style="text-align: justify;">Essi disciplinano in dettaglio e per tutto il territorio del parco gli interventi e le attività  vietati e quelli solo parzialmente consentiti, le loro ubicazioni, destinazioni, modalità  di esplicazione e così via, secondo un disegno organico inteso a «la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale».</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza di una valutazione di compatibilità , la detta verifica di conformità  &#8211; che solo accerta la conformità  degli interventi concretamente prospettati alle figure astrattamente consentite &#8211; non comporta un giudizio tecnico-discrezionale autonomo e distinto da quello già  dettagliatamente fatto e reso noto, seppure in via generale, mediante i rammentati strumenti del Piano per il parco e del Regolamento del parco.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione dell&#8217;Adunanza Plenaria  puntuale: &#8220;<i>Questi strumenti, dettando i parametri di riferimento per la valutazione dei vari interventi, inverano l&#8217;indispensabile e doverosa cura degli interessi naturalistico-ambientali.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>I limiti di cui si tratta sono del resto intesi essenzialmente alla preservazione del dato naturalistico e si esplicano per lo più in valutazioni generali di tipo negativo con l&#8217;indicazione di opere reputate comunque incompatibili con quella salvaguardia. Sicchè detti strumenti assorbono in sè le valutazioni possibili e le traducono in precetti per lo più negativi (divieti o restrizioni quantitative), rispetto ai quali resta in concreto da compiere una mera verifica di conformità  senza residui margini di apprezzamento. Il che  reso ontologicamente possibile dall&#8217;assenza, rispetto all&#8217;interesse naturalistico, di spazi per valutazioni di tipo qualitativo circa l&#8217;intervento immaginato: si tratta qui infatti, secondo una distinzione di base ripetutamente presente in dottrina a proposito delle varie declinazioni della tutela ambientale, di salvaguardare l&#8217;ambiente-quantità », il che tecnicamente consente questo assorbimento, negli atti generali e pianificatori, della cura dell&#8217;interesse generale. Questi strumenti così definiscono ex ante le inaccettabilità  o limiti di accettabilità  delle trasformazioni che altrimenti caratterizzerebbero un congruo giudizio di compatibilità  rispetto a quella salvaguardia.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Il citato art. 13 della legge quadro subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere al nulla-osta dell&#8217;Ente parco che ne verifica la compatibilità  con la tutela dell&#8217;area naturale protetta (art. 13, comma 1).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma non riguarda opere in sanatoria. E ciò si spiega.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta infatti di evitare che l&#8217;antropizzazione del Parco segua una logica casuale e connotata dalla creazione di stati di fatto quale quella che connota talvolta inevitabilmente lo sviluppo urbano, una volta introdotta la regola generale di ammissibilità  delle valutazioni postume (art. 36 del t.u. edilizia ).</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riguardo alla natura del nulla-osta in argomento si evidenzia come esso sia, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, &#8220;<i>atto diverso dall&#8217;autorizzazione paesaggistica agli interventi, agli impianti e alle opere da realizzare, in quanto atto endoprocedimentale prodromico rispetto al rilascio dell&#8217;autorizzazione stessa</i>&#8221; (Corte cost., sentenza 29 dicembre 2004, n. 429) dotato di una sua autonomia essendo l&#8217;interesse naturalistico ambientale diverso da quello paesaggistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la valutazione paesaggistica postuma, entro certi limiti, dall&#8217;art. 167 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che recita: &#8220;<i>L&#8217;autorità  amministrativa competente accerta la compatibilità  paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità  dall&#8217;autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>b) per l&#8217;impiego di materiali in difformità  dall&#8217;autorizzazione paesaggistica;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell&#8217;articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla di analogo  prescritto per il nulla osta ad interventi nell&#8217;ambito dei parchi.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ne deve desumere la radicale inammissibilità  dei pareri postumi dell&#8217;Ente Parco e la natura preventiva dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 13 della legge quadro sulle aree protette.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nulla-osta si inserisce, nella trama normativa della legge quadro, come punto terminale di contatto, come elemento di congiunzione tra le esigenze superiori della protezione naturalistica e le attività  economiche e sociali e va letto coordinandolo con le altre previsioni di meccanismi operativo-funzionali. In un&#8217;area integralmente protetta, infatti, sono vietate tutte quelle attività  che non siano espressamente consentite dal piano e dettagliatamente disciplinate nel relativo regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che il legislatore, stante la prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di valori costituzionalmente rilevanti quali l&#8217;ambiente e la natura oggetto di protezione integrale nell&#8217;ambito delimitato dal Parco, ha costruito il nulla-osta come atto necessariamente destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi puntuali che riguardino un singolo, specifico intervento da valutarsi preventivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste utili precisazioni sulla scorta della ritenuta specialità  della disciplina dei parchi già  evocata nella citata sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria, vanno poste alla base della ricostruzione dell&#8217;istituto in esame e ne chiariscono la peculiarità , portando il Collegio a non poter seguire il ragionamento del T.A.R. Campania.</p>
<p style="text-align: justify;">La differenza tra immobili o aree oggetto di puntuale tutela paesaggistica e le aree integralmente protette, rimesse alla tutela tramite specifici Enti Parco, e le finalità  di tutela, in funzione all&#8217;antropizzazione del territorio, non consentono quindi un&#8217;applicazione della sanatoria prevista nell&#8217;art. 36 del DPR 380/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Va ricordato che i ricorrenti in primo grado avevano ottenuto, in data 12.6.2015, (prot. n. 7862) il parere di conformità  paesaggistica della Soprintendenza delle B.A. e Paesaggio di Napoli atteso che l&#8217;intervento non  in contrasto con i caratteri paesaggistici del contesto, inserendosi nell&#8217;ambiente circostante senza alterazioni rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma le prescrizioni di NTA del vigente PTP nelle Zone di &#8220;protezione integrale&#8221; (in combinato disposto artt. 11 e 9 NTA) vietano qualsivoglia incremento volumetrico e consentono solamente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui siamo però di fronte ad interventi nuovi, come prospetta l&#8217;appellante:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; recinzione per circa 10 mt. di lunghezza ed alta circa 2 mt. con inferriata e cancello in ferro;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; costruzione di muretti completi di intonaco e pitturazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; costruzione di piccola rampa di scala per il dislivello di due ambienti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; realizzazione di un impianto sanitario;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; realizzazione di alcune rampe di scale in calcestruzzo allo stato grezzo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; costruzione di due colonne in muratura aventi dimensioni circa m 0.30 x0.30 ed altezza circa m. 2.40;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; realizzazione al primo piano di un ampliamento in muratura sul prospetto est di circa mq. 9,50 altezza circa m 2.70, completo di pitturazione, pavimentazione e infisso esterno. In adiacenza a detto ampliamento, risulta essere presente un altro vano in muratura in ampliamento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sostituzione della copertura della tettoia in legno posta sul terrazzo ad est del primo piano, con tavole in legno con soprastante materiale impermeabilizzante, e realizzazione anche dei pilastrini in muratura di appoggio delle travi orizzontali e muretti di collegamento completi di intonaco, mattonelle in cotto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nell&#8217;area di pertinenza dei fabbricati, movimenti di terra, riempimento e sbancamento di aree, rampe di accesso per il collegamento del dislivello di varie quote, ed il percorso veicolare formato da stradina in terra battuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè depone in senso contrario la giurisprudenza della Sezione che qualche volta ha ammesso valutazioni postume di manufatti edificati nei parchi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali valutazioni restano ammissibili a fronte di sopravvenienze dei vincoli del parco.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricordi quanto affermato in analoga fattispecie relativa però a manufatti preesistenti il piano del Parco &#8220;<i>in altri termini, il diniego dell&#8217;Ente parco non avrebbe potuto far perno esclusivamente sulla contrarietà  dell&#8217;intervento edilizio realizzato rispetto alle nuove previsioni del piano del parco, che evidentemente hanno valenza vincolante pro futuro senza incidere, in senso draconianamente ostativo, in ordine alle costruzioni già  realizzate e già  oggetto di domanda di sanatoria straordinaria. Sotto tale profilo, appare apprezzabile e meritevole di accoglimento il motivo di ricorso di primo grado che ha stigmatizzato il carattere irragionevole ed insufficiente della motivazione addotta dall&#8217;Ente parco, esclusivamente su tale questione, a sostegno del diniego di nulla-osta</i>&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, n. 231/2014 in senso analogo ma più generico C. Stato, sez. VI, 2833/2009, e Cons. Stato, sez. VI, n 5646/2008).</p>
<p style="text-align: justify;">Appare più che sostenibile e non illogica l&#8217;esegesi che differenzia i beni oggetto della tutela (ambiente ed edilizia ) piuttosto che quella che generalizza le valutazioni postume sulla base del combinato disposto della norma contenuta nell&#8217;art. 36 del D.P.R. 380/2001 con l&#8217;art. 13 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale differenziazione di ambiti porta l&#8217;amministrazione appellante a chiedere la riforma della sentenza sulla base della ritenuta legittimità  del diniego da parte dell&#8217;Ente Parco che non avrebbe quindi sconfinato nell&#8217;ambito dei poteri comunali ma solo difeso le proprie prerogative a fronte di una impropria richiesta di parere.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone l&#8217;art. 13 che  l&#8217;unica disposizione applicabile al caso di specie: &#8220;<i>Il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all&#8217;interno del parco  sottoposto al preventivo nulla osta dell&#8217;Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità  tra le disposizioni del piano e del regolamento e l&#8217;intervento ed  reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato</i>.&#8221; </p>
<p style="text-align: justify;">Non rileva in alcun modo l&#8217;istituto dell&#8217;accertamento di conformità  che rimane di applicazione generale anche per le aree soggette a vincoli ma non oggetto di protezione integrale.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4 Non si può quindi sostenere un difetto di motivazione del provvedimento dell&#8217;E.P.N.V. e richiamare l&#8217;Ente pubblico ad attenersi alla normativa speciale afferente alla tutela dell&#8217;area protetta del cui rispetto ne rappresenta il garante, quando ragioni di tutela così ampie &#8211; come nel caso di aree integralmente protette &#8211; non ammettono sanatorie su opere realizzate senza titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Per i titoli paesaggistici specifici esiste una disciplina che ammette pareri postumi, ma solo per interventi di lieve entità  (art. 167 del d.lgs. 42 del 2004); e succede che anche la normativa regionale (cfr. Regione Lazio, legge regionale 29/1997, art. 28) esclude espressamente tali pareri postumi. In assenza di leggi regionali permissive in materia di parchi (che sarebbero comunque da sottoporre a vaglio costituzionale, perchè la tutela dell&#8217;ambiente spetta allo Stato e che nella specie non sono state invocate ), si ritiene corretta l&#8217;interpretazione rigorosa dell&#8217;art. 13 della legge sulle aree protette, che ammette solo nulla osta preventivi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello va dunque accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">La particolarità  della causa portano il Collegio a ritenere presenti apprezzabili e sufficienti elementi previsti dalla legge per una compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 7124 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annulla la sentenza 2160/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione terza, e per l&#8217;effetto, respinge i ricorsi in primo grado. Spese di lite compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Montedoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giordano Lamberti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Thomas MathÃ , Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-7-2021-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto di non idoneità emesso dalla sottocommissione per la visita medica di revisione per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza; Considerato che il provvedimento di esclusione appare insufficientemente motivato; inoltre che si appalesa opportuno riesaminare la questione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto di non idoneità emesso dalla sottocommissione per la visita medica di revisione per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza; Considerato che il provvedimento di esclusione appare insufficientemente motivato; inoltre che si appalesa opportuno riesaminare la questione alla luce degli orientamenti assunti dalla giurisprudenza amministrativa in tema di inidoneità per ragioni di ordine asseritamente psicologico, anche considerando la mancata allegazione di un vulnus per l’interesse pubblico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05152/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08613/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8613 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roberto Candido</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Gurreri, con domicilio eletto presso Alessandro Gurreri in Roma, via Vigliena N. 10; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 03535/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA IDONEITÀ CONCORSO PER RECLUTAMENTO DI 952 ALLIEVI FINANZIERI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roberto Candido;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandrio Gurreri, per la parte appellata, nonché l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Greco, nella fase preliminare.;	</p>
<p>Considerato che l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa nel giudizio di I grado, che ha concesso la misura cautelare, non è fondato, attesa – nei limiti di delibazione propri della fase cautelare – la congruità della valutazione del I giudice in ordine alla insufficienza di motivazione dell’atto impugnato e attesa la mancata allegazione di un vulnus per l’interesse pubblico, prevalente rispetto al danno per la posizione giuridica dell’attuale appellata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8613/2011).	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2011 n.5152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-9-2011-n-5152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-9-2011-n-5152/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-9-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2011 n.5152</a></p>
<p>Pres. Coraggio &#8211; Est. Lageder ERG Raffinerie Mediterranee s.p.a. (Avv.ti L. Acquarone, D. Anselmi, G. Di Gioia) c/ Autorità per l’energia elettrica e il gas (Avv. Stato) ed altri sulla legittimità delle delibere dell&#8217;AEEG in ordine agli obblighi di informazione imposti alle società interessate al fine di vigilare sul divieto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-9-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2011 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-9-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2011 n.5152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio &#8211; Est. Lageder<br /> ERG Raffinerie Mediterranee s.p.a. (Avv.ti L. Acquarone, D. Anselmi, G. Di Gioia) c/ Autorità per l’energia elettrica e il gas (Avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità delle delibere dell&#8217;AEEG in ordine agli obblighi di informazione imposti alle società interessate al fine di vigilare sul divieto di traslazione della maggiorazione d&#8217;imposta di cui all&#8217;art. 81 co. 18 d.l. 112/2008</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – AEEG – Maggiorazione d’imposta &#8211; Divieto di traslazione – Controllo – Giurisdizione del G.A. – Sussiste &#8211; Ragioni.	</p>
<p>2. Energia &#8211;  AEEG – Addizionale  d’imposta – Divieto di traslazione – Poteri di vigilanza – Oggetto – Rapporto  tra i soggetti passivi ed i consumatori finali.	</p>
<p>3. Energia – AEEG &#8211; Addizionale  d’imposta – Divieto di traslazione – Vigilanza – Obblighi d’informazione – Legittimità – Controllo alla formazione dei prezzi &#8211;  Inconfigurabilità.	</p>
<p>4. Energia – AEEG – Addizionale d’imposta – Divieto di traslazione &#8211;   Contrasto con gli artt. 8 e 101 del Trattato Ce – Non sussiste &#8211;  Ragioni &#8211; Preclusione alla variazione dei prezzi – Inconfigurabilità.	</p>
<p>5. Energia – AEEG &#8211; Addizionale d’imposta – Divieto di traslazione &#8211;  Contrasto con gli artt. 107 e 108  del Trattato Ce  – Non sussiste – Imposte dirette &#8211; Potestà normativa – Competenza esclusiva dello Stato – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversie concernenti le delibere con le quali l’AEEG ha dettato le disposizioni in materia di vigilanza sul rispetto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81 del d.l. 112/2008 e stabilito i criteri e modalità di verifica del rispetto di tale divieto, esulanti dal rapporto tributario avente ad oggetto l’addizionale IRES e il concreto contenuto della pretesa fiscale. Infatti, il giudice tributario potrebbe conoscere degli atti generali rilevanti ai fini decisori del rapporto tributario solo incidenter tantum, in funzione della loro disapplicazione, mentre giammai potrebbe procedere al loro annullamento.	</p>
<p>2. Il divieto di traslazione dell’addizionale d’imposta, sul quale l’AEEG è chiamata a vigilare, non riguarda direttamente le parti del rapporto tributario, ossia l’amministrazione finanziaria e i soggetti passivi dell’addizionale, i quali sono comunque obbligati a versare il tributo all’erario secondo la disciplina dell’IRES, ma le parti di un diverso rapporto, di natura privatistica, intercorrente tra i soggetti passivi dell’addizionale e i consumatori finali, al cui corretto svolgimento è preordinato il potere di vigilanza attribuito all’AEEG.	</p>
<p>3. L’imposizione degli obblighi informativi e giustificativi, da parte dell’AEEG agli operatori dei settori interessati dal divieto di traslazione, contenuta nella delibera n. 109/08, trovando idoneo fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008, e 2, comma 20 lett. a), l. 14 novembre 1995, n. 481, non equivale all’introduzione di un meccanismo di controllo generalizzato sulla formazione dei prezzi e alla preclusione di qualsiasi variazione di prezzo dei prodotti dei settori di mercato interessati, ma è finalizzata alla cernita delle imprese, sulle quali condurre un’indagine più approfondita al fine di accertare l’eventuale violazione del divieto di traslazione dell’addizionale d’imposta sui prezzi al consumo, mentre il riferimento degli elementi di fatto oggetto dei criteri valutativi, sulla cui base compiere tale selezione, a un dato momento storico è immanente al riferimento temporale della nuova normativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, senza che vi si possano scorgere profili di incidenza illegittima sulla libertà d’impresa.	</p>
<p>4. In ordine all’art. 81 d.l. 112/2008, non sussiste il contrasto con gli  artt. 8 e 101 del Trattato Ce sotto i profili della tendenziale cristallizzazione dei prezzi e dei margini correnti, e della conseguente creazione di ostacoli autoritativi alla diversificazione delle politiche commerciali delle imprese attive nei settori interessati dalla normativa in esame. Infatti, al divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi finali non consegue alcuna cristallizzazione dei prezzi e margini correnti al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, rimanendo le imprese libere a formare i prezzi secondo le proprie strategie commerciali e costituendo il criterio della variazione del margine di contribuzione mero strumento di controllo di “primo livello” per la cernita delle imprese da assoggettare a indagini più approfondite onde escludere un’eventuale traslazione sul prezzo finale, senza involgere una determinazione autoritativa dei prezzi. 	</p>
<p>5. In relazione all’art. 81 d.l. 112/2008 non è ravvisabile alcun contrasto con gli artt. 107 e 108  del Trattato CE in tema di divieto di aiuti di stato, in quanto da un lato, l’introduzione della maggiorazione IRES costituisce espressione della potestà normativa in materia di imposte dirette, rientrante nella competenza esclusiva degli Stati Membri, dall’altro trattasi di misura generale di politica economica, la quale non è diretta a sostenere e/o favorire, neppure indirettamente, una certa attività o una certa tipologia d’impresa, e l’unico effetto, che vi potrebbe scaturire in termini di sopportazione di maggiori costi in conseguenza del maggior onere tributario abbinato al divieto di traslazione, trova la sua autonoma e autosufficiente ratio giustificatrice nell’evidenziata finalità redistributiva immanente alla misura fiscale in esame, improntata al criterio di progressività, sicché va esclusa qualsiasi efficienza selettiva della misura stessa, per gli effetti di cui agli artt. 107 e 108 del Trattato CE.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10586 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>ERG Raffinerie Mediterranee s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, piazza Mazzini, 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona del Presidente in carica, e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della pubblica amministrazione e dell’innovazione, Nicola Lamberti, non costituiti nel presente grado; 	</p>
<p>Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Magrì, Luca Leone, con domicilio eletto presso il priomo in Roma, via Guido D’Arezzo, 18; 	</p>
<p>Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori &#8211; Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum &#8211; Associazione difesa consumatori e ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’avv. Luca Leone, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Appennini, 46; </p>
<p>Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Anaclerio, Stefano Fiorentini, Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, 109; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA, SEZIONE III, n. 04734/2009, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Acquarone, Di Gioia, Magri&#8217;, Leone, Anaclerio, Fiorentini, Malinconico e l’avvocato dello Stato Gentili; <br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), attuative dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti per garantire l’osservanza del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES introdotta dall’art. 81, comma 16, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i..<br />	<br />
In applicazione della citata disciplina legislativa l’AEEG adottava la delibera n. 91/08 del 4 luglio 2008, recante “<i>Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i>”. <br />	<br />
Con tale atto l’Autorità stabiliva che, per assicurare che gli operatori economici assoggettati alla maggiorazione di imposta non traslassero il predetto onere sui prezzi al consumo, fosse necessario che gli stessi non aumentassero i propri margini operativi lordi unitari con riferimento ai prodotti relativi ai settori individuati dall’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112, “<i>salvo i casi in cui tali aumenti siano giustificati da variazioni nella struttura dei costi o da situazioni particolari adeguatamente motivate</i>”. <br />	<br />
Al fine di verificare le variazioni dei margini operativi lordi unitari e di esercitare una vigilanza efficace sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta, l’AEEG disponeva che, ai sensi dell’art. 2, comma 20 lett. a), l. 14 novembre 1995, n. 481, le imprese assoggettate all’addizionale dovessero trasmettere all’Autorità medesima entro il 31 luglio 2008 l’ultimo bilancio di esercizio disponibile, nonché, se disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 e i documenti di <i>budget</i> relativi al 2008, oltreché una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all’art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008 riferiti all’anno 2007 e al primo semestre 2008. <br />	<br />
L’Autorità si riservava di dettare con successivi provvedimenti una disciplina organica delle informazioni e dei documenti che le imprese destinatarie passive dell’addizionale dovevano inviarle con cadenza regolare, nonché eventuali ulteriori adempimenti necessari per verificare il rispetto del divieto di traslazione; e quindi adottava la delibera n. 47/08 del 1 agosto 2008, recante “<i>Istituzione di un gruppo di lavoro e di un nucleo operativo per lo svolgimento della funzione di vigilanza di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 luglio 2008 arg/com 91/08</i>”. <br />	<br />
In esito al procedimento di consultazione attivato con documento del 25 settembre 2008, l’AEEG adottava la delibera n. 109/08 dell’11 dicembre 2008, recante “<i>Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133</i>” e tesa ad affinare e semplificare i criteri di svolgimento delle funzioni di vigilanza, prevedendo (i) un’autoassunzione di responsabilità da parte degli organi amministrativi e di controllo delle imprese assoggettate a vigilanza in ordine al rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione IRES; (ii) l’adozione di un sistema di verifica basato su più livelli di approfondimento mediante l’individuazione di un indicatore di primo livello che consentisse di concentrare l’analisi solo su alcuni dei soggetti interessati secondo criteri più specifici da stabilire in futuro; (iii) la semplificazione delle modalità di raccolta dei dati contabili richiesti alle imprese al fine di poter operare la valutazione di primo livello attraverso la predisposizione di tabelle di semplice compilazione, dalle quali emergessero i costi ed i ricavi per prodotto o famiglia di prodotti necessari alla determinazione del margine di contribuzione diretto, oppure i prezzi al consumo relativi ai prodotti per i quali fosse già in essere il monitoraggio per le altre amministrazioni. <br />	<br />
Con la medesima delibera n. 109/08 l’Autorità ordinava dunque agli operatori assoggettati al potere di vigilanza <i>ex</i> art. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008, quanto segue:<br />	<br />
&#8211; di inviare all’Autorità, entro il 15 marzo 2009, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dagli organi societari di controllo, attestante di aver adottato e attuato decisioni e disposizioni gestionali dirette ad escludere la possibilit<br />
&#8211; di inviare, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio di esercizio unitamente all’eventuale bilancio consolidato, indicando l’importo corrispondente all’addizionale di cui all’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112 (articolo 3);<br />	<br />
&#8211; di compilare con cadenza semestrale le tabelle di cui all’allegato A della delibera medesima provvedendo alla relativa trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, con la precisazione che i dati riferiti a costi e ricavi devono esser<br />
&#8211; di motivare le eventuali variazioni positive del margine di contribuzione semestrale quale risultante dalle tabelle compilate rispetto al semestre precedente l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008 (articolo 4.3.). <br />	<br />
La delibera n. 109/08 prevedeva poi che, in alternativa alla trasmissione delle tabelle afferenti i margini di contribuzione per prodotto o famiglia di prodotti, le compagnie petrolifere e le società commerciali rientranti nel campione statistico “Prezzo Italia”, di cui alla rilevazione del Ministro per lo sviluppo economico, potevano trasmettere, con periodicità trimestrale, gli stessi dati sui prezzi di vendita inviati al suddetto Ministero, suddivisi in prezzi al netto delle imposte e prezzi finali, con obbligo di motivazione in caso di variazione positiva dello “stacco” del singolo operatore rispetto allo “stacco UE”, relativo ai corrispondenti trimestri precedenti l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008. </p>
<p>2. Il T.a.r. per la Lombardia, con la sentenza in epigrafe, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società ERG Raffinerie Mediterranee s.p.a. avverso le delibere dell’AEEG n. 91/08 del 4 luglio 2008, n. 47/08 del 1 agosto 2008 e n. 109/08 dell’11 dicembre 2008, provvedeva come segue: <br />	<br />
(i) escludeva che i compiti di vigilanza attribuiti all’AEEG dal citato art. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008 involgessero poteri regolatori del mercato e potessero direttamente condizionare la determinazione del prezzo o sanzionare aumenti ricollegabili all’eventuale traslazione della maggiorazione d’imposta, ritenendo che gli stessi assolvessero a mere finalità conoscitive funzionali alla presentazione della relazione al Parlamento prevista dalla citata disposizione legislativa; <br />	<br />
(ii) respingeva l’eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dagli intervenienti <i>ad opponendum</i> (Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori &#8211; Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum &#8211; Associazione difesa consumatori e ambiente, Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; Gse s.p.a., Acquirente Unico s.p.a.), secondo cui la controversia rientrava nell’ambito di giurisdizione delle commissioni tributarie, rilevando che le disposizioni in esame consideravano il fenomeno della traslazione d’imposta esclusivamente sotto un angolo visuale degli effetti economici, non già in funzione dell’adempimento dell’obbligo tributario; <br />	<br />
(iii) respingeva l’eccezione del difetto d’integrità del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio, pure sollevata dagli intervenienti <i>ad opponendum</i>, escludendo che detto organo potesse considerarsi alla stregua di litisconsorte necessario nella controversia <i>de qua</i>; <br />	<br />
(iv) respingeva, poi, l’eccezione di carenza d’interesse a ricorrere avverso la delibera n. 109/2008, sollevata dalle parti resistenti e intervenienti sotto il profilo che non vi era contenuta alcuna misura sanzionatoria o pregiudizievole degli interessi delle imprese destinatarie, ritenendo che i poteri di vigilanza dell’AEEG, sebbene privi di natura regolatoria e/o sanzionatoria, fossero comunque suscettibili di ledere gli interessi delle imprese attraverso l’emanazione di ordini istruttori, lo svolgimento di attività valutative e l’inclusione in una sorta di <i>black list</i> lesiva della loro reputazione commerciale, col conseguente condizionamento negativo della libertà d’impresa alla formazione del prezzo dei prodotti dei settori di mercato rientranti nell’ambito applicativo della fattispecie normativa; <br />	<br />
(v) in accoglimento dell’eccezione – pure sollevata dagli intervenienti, nonché dall’Avvocatura generale dello Stato – d’improcedibilità del ricorso proposto avverso la delibera n. 91/08, per essere quest’ultima rimasta sostituita dalla delibera n. 109/08, la quale aveva interamente revisionato i criteri di accertamento del divieto di traslazione, dichiarava l’improcedibilità dei ricorsi principali proposti avverso la delibera n. 91/08; <br />	<br />
(vi) accoglieva il motivo di ricorso dedotto avverso la delibera n. 109/08, nella parte in cui, all’articolo 2, prescriveva la trasmissione di una dichiarazione di aver adottato le misure gestionali dirette ad escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d’imposta, ritenendo che l’AEEG con tale determinazione avesse superato i confini del potere di vigilanza alla stessa attribuito dal comma 18 del citato art. 81, a funzione meramente conoscitiva per la presentazione della relazione al Parlamento, ed escludendo l’esistenza di un potere repressivo o di prevenzione della traslazione d’imposta, annullando di conseguenza l’articolo 2 della delibera; <br />	<br />
(vii) respingeva tutti gli altri motivi di ricorso (dedotti in via principale e per motivi aggiunti), ivi comprese le censure di incostituzionalità e di illegittimità per contrasto col diritto comunitario, sollevate dalle ricorrenti; <br />	<br />
(viii) dichiarava le spese di causa interamente compensate fra tutte le parti. </p>
<p>3. Avverso tale sentenza interponeva appello principale la società ricorrente in primo grado, deducendo i seguenti motivi: <br />	<br />
a) l’erroneo rigetto delle censure di violazione di legge e incompetenza sotto i profili di mancato rispetto della riserva di legge e della tassatività dei poteri attribuiti all’AEEG, anche in relazione alla loro esorbitanza dai settori dell’energia elettrica e del gas, e all’estensione al settore dei prodotti petroliferi, nonché l’erroneità della sentenza con riferimento all’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 20 lett. a), l. 14 novembre 1995, n. 481; <br />	<br />
b) l’erroneo rigetto delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere per l’imposizione agli operatori del settore dell’onere di giustificare in modo adeguato ogni variazione positiva del margine di contribuzione, sanzionato (giusta previsione della gravata deliberazione n. 109/08) ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. a) l. 14 novembre 1995, n. 481, in contrasto con l’art. 23 Cost., peraltro con l’introduzione illegittima di una presunzione di violazione del divieto di traslazione nei casi di variazione del differenziale unitario fra costi e ricavi per prodotti o famiglia di prodotti (c.d. margine di contribuzione diretto) o del differenziale fra lo “stacco UE” e quello del singolo operatore (per le imprese rientranti nel campione statistico “Prezzo Italia”), nonché violando del principio di irretroattività; <br />	<br />
c) l’erroneo declaratoria d’irrilevanza e di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16 e 18, d.l. n. 112 del 2008, sotto vari profili; <br />	<br />
d) l’erroneo rigetto delle censure di illegittimità comunitaria della norma citata e delle delibere impugnate, per contrasto con gli artt. 8 e 101 (già 3 e 81) del Trattato CE derivante dall’alterazione delle normali dinamiche competitive e dalla tendenziale cristallizzazione dei prezzi e dei margini correnti, con conseguente creazione di ostacoli autoritativi alla diversificazione delle politiche commerciali delle imprese attive nei settori interessati. </p>
<p>4. Costituendosi in giudizio, l’AEEG e il Ministero dell’economia e delle finanze contestavano la fondatezza degli appelli principali e proponevano appello incidentale avverso le statuizioni ad essi sfavorevoli, di cui sopra <i>sub</i> 2.(ii), 2.(iv) e 2.(vi), deducendo i seguenti motivi: <br />	<br />
a) l’erroneo rigetto dell’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando le controversie nell’ambito di cognizione delle commissioni tributarie; <br />	<br />
b) l’erronea reiezione dell’eccezione di carenza d’interesse a ricorrere avverso la delibera n. 109/08, limitandosi la stessa a richiedere alla imprese del settore l’invio di informazioni e documenti, senza irrogare sanzione alcuna, con conseguente assenza di qualunque valenza lesiva; <br />	<br />
c) l’erronea ricostruzione dell’ambito di estensione dei poteri attribuiti all’AEEG dall’art. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008 e il conseguente erroneo annullamento parziale della delibera n. 109/08, sulla base di un’inammissibile interpretazione sostanzialmente abrogatrice della previsione normativa attributiva all’AEEG del compito di vigilanza sull’osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo. <br />	<br />
Gli appellanti incidentali chiedevano dunque <i>in parte qua</i> la riforma delle impugnate sentenze e l’integrale rigetto del ricorsi in primo grado proposto dall’appellante principale. </p>
<p>5. Si costituivano altresì gli intervenienti <i>ad opponendum</i> in primo grado (Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori &#8211; Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum &#8211; Associazione difesa consumatori e ambiente, Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse s.p.a., Acquirente Unico s.p.a.), contestando la fondatezza dell’appello principale e chiedendone il rigetto, ed aderendo all’appello incidentale proposto dall’AEEG e dal Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendone l’accoglimento. </p>
<p>6. Previo deposito e scambio di memorie difensive, nelle quali veniva affrontata anche la questione dell’improcedibilità dell’appello incidentale in relazione al giudicato formatosi sulla statuizione d’annullamento parziale della delibera n. 109/08, contenuta nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 4042/2009 del 17 giugno 2009, non impugnata (l’eccezione di giudicato è stata sollevata nella parallela causa d’appello iscritta sub n. 528 del 2010, ma è stata ripresa anche nell’ambito del presente giudizio, formando oggetto di discussione tra le parti, sicché al riguardo si è potuta dispiegare appieno la garanzia del contraddittorio), all’odierna udienza di discussione veniva rilevato che identico giudicato si era formato sulle sentenze nn. 4043/2009, 4045/2009, 4047/2009, 4049/2009, 4050/2009, 4052/2009 e 4053/2009 dello stesso T.a.r. per la Lombardia, tutte pubblicate il 17 giugno 2009. All’esito della discussione, le cause sono state trattenute in decisione. </p>
<p>7. Procedendo in ordine logico alla disamina delle varie questioni devolute a questo Collegio, si rileva che i primi giudici correttamente hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo ed escluso la giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi degli artt. 2 e 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i., in quanto: <br />	<br />
&#8211; secondo l’orientamento consolidato della Consulta e della Corte regolatrice la giurisdizione del giudice tributario è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto immediato e diretto la contestazione dei presupposti di fatto e<br />
&#8211; nel caso di specie, il ricorso impugnatorio ha ad oggetto immediato e diretto le delibere, con le quali l’AEEG ha dettato le disposizioni in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81 de<br />
&#8211; il divieto di traslazione dell’addizionale d’imposta, sul quale l’AEEG è chiamata a vigilare, non riguarda direttamente le parti del rapporto tributario, ossia l’amministrazione finanziaria e i soggetti passivi dell’addizionale, i quali sono comunque ob<br />
&#8211; sotto il profilo dei limiti interni posti ai poteri cognitori del giudice tributario, quest’ultimo a norma dell’art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i., potrebbe conoscere degli atti generali (quali, nel caso di specie, le delibere nn.<br />
Per le esposte ragioni, in reiezione del primo motivo dell’appello incidentale proposto dall’AEEG e dal Ministero dell’economia e delle finanze, va confermata la pronuncia del T.a.r., affermativa della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia. <br />	<br />
Il motivo d’appello incidentale appena esaminato, che investe la pronuncia reiettiva dell’eccezione di giurisdizione, si sottrae all’eccezione di giudicato di cui <i>infra sub</i> 8., attesa l’inidoneità delle pronunce dei giudici di merito (siano essi ordinari o speciali) su una questione di riparto di giurisdizione ad assurgere ad efficacia di giudicato esterno, in quanto nel nostro ordinamento l’unico giudice investito del potere di risolvere le questioni di giurisdizione con efficacia vincolante per ogni giudice (sia esso ordinario o speciale) è la Corte di Cassazione (arg. <i>ex</i> artt. 382, comma 1, c.p.c., 65 ord. giud. e 111, comma 3, Cost.). </p>
<p>8. Quanto all’eccezione di giudicato opposta al motivo d’appello incidentale di cui sopra <i>sub</i> 4.c) – eccezione che, sebbene sollevata in una causa parallela, ha formato oggetto di trattazione tra le parti anche nel presente giudizio, sia nelle memorie difensive, sia in sede di discussione orale, talché la stessa, peraltro rilevabile anche d’ufficio, ha trovato rituale ingresso, essendosi al riguardo dispiegato in modo pieno il contraddittorio delle parti –, giova premettere che la delibera n. 109/08, costituente espressione di un potere amministrativo di vigilanza, con il suo contenuto dispositivo generale, unitario e inscindibile, riconducibile al modello di azione amministrativa basato sulla regolazione, non si rivolge a destinatari determinati, ma a un gruppo indeterminato di destinatari non individuabili <i>a priori</i>, appartenenti alle categorie individuate dall’art. 81 d.l. n. 112 del 2008, sicché presenta natura di atto amministrativo generale a contenuto unitario e inscindibile. <br />	<br />
Sul piano processuale, dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende che il loro annullamento in sede giudiziale determina il venir meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia. <br />	<br />
Pertanto, in applicazione dei principi che governano l’individuazione dei limiti soggettivi del giudicato amministrativo di annullamento di atti amministrativi generali, i soggetti destinatari di un atto generale per essi pregiudizievole, rimasti estranei al giudizio, potranno invocare (naturalmente, entro i limiti oggettivi della statuizione di annullamento, di cui si dirà appresso), nei confronti dell’amministrazione resistente rimasta soccombente, il giudicato di annullamento formatosi nei confronti di quest’ultima su ricorso di altro soggetto cointeressato. <br />	<br />
Infatti, per un verso, la sentenza di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell’atto caducato, e, per altro verso, l’amministrazione resistente rimasta soccombente nel pregresso giudizio, nei cui confronti opera l’eccezione di giudicato, ha avuto modo di svolgere, con piena garanzia del diritto al contraddittorio, tutte le proprie difese nell’ambito del giudizio definito con efficacia di giudicato. <br />	<br />
Posto pertanto l’intervenuto annullamento giudiziale, con sentenze efficaci <i>erga omnes</i> (e dunque anche nei confronti delle parti dei presenti giudizi), ormai passate in giudicato, dell’art. 2 della delibera n. 109/08, s’impone la declaratoria d’improcedibilità <i>in parte qua</i> – ossia, con riguardo al motivo <i>sub</i> 4.c), con la precisazione che il motivo <i>sub</i> 4.b) è assorbito, limitatamente al citato articolo 2 oggetto di annullamento, dall’accoglimento dell’eccezione di giudicato – dell’appello incidentale proposto dall’AEEG e dal Ministero dell’economia e delle finanze, precluso dal giudicato. </p>
<p>9. Il motivo dell’appello incidentale <i>sub</i> 4.b), relativamente alle parti della delibera n. 109/08 non colpite dalla statuizione di annullamento – dunque, in relazione a tutti gli articoli diversi dall’articolo 2 –, è infondato nel merito, avendo i primi giudici correttamente affermato la sussistenza di un interesse attuale e concreto a ricorrere in capo alle società ricorrenti, destinatarie degli obblighi d’informazione, di trasmissione della documentazione contabile e di giustificazione di eventuali aumenti dei prezzi ivi stabiliti, incidenti in senso pregiudizievole e lesivo sulla loro sfera giuridica e dunque indubbiamente idonei a radicare l’interesse a ricorrere in sede giurisdizionale. </p>
<p>10. Passando all’esame dei motivi degli appelli principali, si osserva che infondati sono i motivi d’appello <i>sub</i> 3.a) e 3.b), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente. <br />	<br />
In primo luogo, l’attribuzione legislativa all’AEEG, <i>ex</i> art. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008, dei compiti di vigilanza sull’osservanza del divieto di traslazione dell’addizionale d’imposta nei settori definiti dal precedente comma 16 del citato art. 81, implica, per necessità logico-giuridica – pena un’inammissibile interpretazione abrogatrice della disposizione contenuta nel comma 18 –, l’attribuzione alla stessa Autorità della competenza a dispiegare i poteri previsti dall’art. 2, comma 20, l. 14 novembre 1995, n. 481, anche nei settori in esame, con conseguente estensione della rispettiva sfera di competenza, sorretta da adeguata previsione normativa, a settori ulteriori e diversi da quello dell’energia elettrica e del gas, sicché infondate sono le eccezioni d’incompetenza, di violazione della riserva di legge e del principio di tassatività in materia di disciplina dei poteri amministrativi, sollevate dall’appellante. <br />	<br />
Premesso che l’imposizione degli obblighi informativi e giustificativi agli operatori dei settori interessati dal divieto, contenuta nella delibera n. 109/08 (escluso l’articolo 2, su cui v. sopra <i>sub</i> 8.), trova dunque idoneo fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008, e 2, comma 20 lett. a), l. 14 novembre 1995, n. 481, osserva il Collegio che la previsione dell’onere motivazionale, contenuta nell’articolo 4.3 della delibera medesima per le ipotesi di variazione del differenziale unitario fra costi e ricavi per prodotti o famiglia di prodotti (c.d. margine di contribuzione diretto) o del differenziale fra lo “stacco UE” e quello del singolo operatore (per le imprese rientranti nel campione statistico “Prezzo Italia”), non si risolve affatto in una presunzione di violazione del divieto di traslazione, rappresentando detta variazione solo un primo criterio di selezione delle imprese, sulle quali compiere accertamenti più approfonditi, il cui esito eventualmente positivo, secondo i principi generali che presiedono alla distribuzione dell’onere della prova nei procedimenti <i>lato sensu</i> sanzionatori, va in ogni caso dimostrato dall’Autorità procedente. <br />	<br />
Né è ravvisabile la lamentata eccedenza dei mezzi adottati rispetto alle finalità perseguite dalla misura in esame, non potendosi il metodo utilizzato dall’Autorità, anche quanto ai criteri di accertamento adottati, ritenere irragionevole o sproporzionato, essendo esso per contro del tutto congruente con i compiti di vigilanza alla medesima assegnati dal legislatore.<br />	<br />
Si aggiunga che gli obblighi di informazione imposti agli operatori di mercato toccati dalla normativa in esame non equivalgono all’introduzione di un meccanismo di controllo generalizzato sulla formazione dei prezzi e alla preclusione di qualsiasi variazione di prezzo dei prodotti dei settori di mercato interessati, ma sono finalizzati alla cernita delle imprese, sulle quali condurre un’indagine più approfondita al fine di accertare l’eventuale violazione del divieto di traslazione dell’addizionale d’imposta sui prezzi al consumo, mentre il riferimento degli elementi di fatto oggetto dei criteri valutativi, sulla cui base compiere tale selezione, a un dato momento storico è immanente al riferimento temporale della nuova normativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, senza che vi si possano scorgere la lamentata incidenza illegittima sulla libertà d’impresa e la dedotta violazione del principio d’irretroattività. </p>
<p>11. Il motivo d’appello <i>sub</i> 3.c), con cui l’appellante principale lamenta l’erronea declaratoria di irrilevanza e, in parte, di manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16 e 18, d.l. n. 112 del 2008, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 97 Cost., è infondato. <br />	<br />
Infatti, le sollevate questioni di costituzionalità devono ritenersi manifestamente infondate (con assorbimento di ogni altra questione dedotta col motivo in esame), in quanto: <br />	<br />
&#8211; il ricorso alla decretazione d’urgenza appare sorretto dai presupposti dell’eccezionale necessità e urgenza, integrati dall’eccezionale impennata dei prezzi del petrolio nell’anno 2008, giustificativi della misura in esame; <br />	<br />
&#8211; l’individuazione della cerchia dei soggetti incisi dalla maggiorazione d’imposta e dal correlativo divieto di traslazione, sia per quanto concerne il criterio della loro attinenza alla filiera energetica, sia per quanto riguarda il criterio quantitativo<br />
<br />	<br />
12. Parimenti infondato è il motivo d’appello <i>sub</i> 3.d), teso a riproporre le censure di contrasto delle disposizioni in esame con il diritto comunitario. <br />	<br />
Premesso che si può prescindere dal rinvio pregiudiziale obbligatorio <i>ex</i> art. 267 (già art. 234) del Trattato CE nei casi, in cui la corretta applicazione del diritto comunitario s’imponga con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata, rileva il Collegio che nel caso di specie ricorre siffatta ipotesi di evidente e manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità comunitaria sollevate dalle odierne appellanti principali. <br />	<br />
Deve, segnatamente, escludersi, il dedotto contrasto con gli artt. 8 e 101 (già artt. 3 e 81) del Trattato CE, sollevato sotto i profili dell’asserita alterazione delle normali dinamiche competitive, della tendenziale cristallizzazione dei prezzi e dei margini correnti, e della conseguente creazione di ostacoli autoritativi alla diversificazione delle politiche commerciali delle imprese attive nei settori interessati dalla normativa in esame. Infatti, in disparte il rilievo, di per sé dirimente, che l’art. 101 (già art. 81) del Trattato CE riguarda esclusivamente i comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di propria iniziativa e non già gli effetti distorsivi della concorrenza eventualmente derivanti da normative nazionali, si osserva che al divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi finali, contrariamente a quanto assunto dalle odierne appellanti, non consegue alcuna cristallizzazione dei prezzi e margini correnti al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, rimanendo le imprese libere a formare i prezzi secondo le proprie strategie commerciali (salva l’osservanza del citato divieto, funzionale a garantire l’effettività della finalità redistributiva delle disposizioni in esame) e costituendo – come sopra esposto – il criterio della variazione del margine di contribuzione mero strumento di controllo di “primo livello” per la cernita delle imprese da assoggettare a indagini più approfondite onde escludere un’eventuale traslazione sul prezzo finale, senza involgere una determinazione autoritativa dei prezzi. <br />	<br />
Né è ravvisabile un eventuale contrasto con gli artt. 107 e 108 (già artt. 87 e 88) del Trattato CE in tema di divieto di aiuti di stato, in quanto: <br />	<br />
&#8211; l’introduzione della maggiorazione IRES costituisce espressione della potestà normativa in materia di imposte dirette, rientrante nella competenza esclusiva degli Stati Membri, e la misura tributaria adottata è giustificata dalla logica interna del sist<br />
&#8211; trattasi di misura generale di politica economica, la quale non è diretta a sostenere e/o favorire, neppure indirettamente, una certa attività o una certa tipologia d’impresa, e l’unico effetto, che vi potrebbe scaturire in termini di sopportazione di m<br />
<br />	<br />
13. Considerato l’esito della causa, connotata dalla soccombenza reciproca delle parti, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti. <br />	<br />
<P ALIGN=CENTER><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l’appello principale, in parte respinge e in parte dichiara improcedibile l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-9-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2011 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-5152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-5152/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-5152/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5152</a></p>
<p>Pres. La Medica Est. BottiglieriM. Trulli c/ Ministero dell&#8217;economia e delle finanze (Avv. dello Stato) sulla inaccessibilità della documentazione inerente al parere reso dall&#8217;Avvocatura dello Stato alla p.a. in sede di esecuzione del giudicato Procedimento amministrativo- Diritto d’accesso- Parere dell’Avvocatura dello Stato in sede di esecuzione del giudicato- Non sussiste-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-5152/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-5152/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   La Medica      Est. Bottiglieri<br />M. Trulli c/  Ministero dell&#8217;economia e delle finanze (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inaccessibilità della documentazione inerente al parere reso dall&#8217;Avvocatura dello Stato alla p.a. in sede di esecuzione del giudicato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo- Diritto d’accesso- Parere dell’Avvocatura dello Stato in sede di esecuzione del giudicato-  Non sussiste- Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In base al  combinato disposto dell’art. 2, co. 1, lett. a) e lett. c) del d.p.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200 (Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni  dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto d’accesso), deve ritenersi che la documentazione sottratta al diritto d’accesso, perché inerente ad una fattispecie contenziosa o potenzialmente tale, comprenda anche quella riferibile all’esecuzione del giudicato. In tale senso depone, oltre al dato testuale, anche il fatto che la suddetta fase esecutiva può presentare margini di discrezionalità della p.a. che rendono possibile un’ulteriore fase contenziosa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inaccessibilità della documentazione inerente al parere reso dall’Avvocatura dello Stato alla p.a. in sede di esecuzione del giudicato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A   I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2407/06, proposto da<br />
<b>Marco Trulli</b>, in proprio, elettivamente domiciliato in Velletri, via del Mattatoio, n. 22;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero dell’economia e delle finanze</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
del diniego all’accesso di cui alla nota del Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio amministrazione delle risorse, Area III, Reparto X, del 13 febbraio 2006, n. 11288, con conseguente comminatoria dell’ordine di consentire l’accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo intestato al ricorrente, detenuto presso il citato Reparto, e di rilascio di copie degli stessi.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />
Vista l’atto di costituzione in giudizio della intimata amministrazione;<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 26 luglio 2006, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito il ricorrente.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato in data 3 marzo 2006, depositato il successivo 16 marzo, l’istante espone che la  Sezione, con sentenza n. 17207/04, passata in giudicato, accoglieva il ricorso dal medesimo presentato avverso il provvedimento dell’amministrazione odierna intimata che lo aveva escluso dalle prove selettive per l’ammissione ai corsi di formazione. Appreso, indi, che l’amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato, poi intervenuta con decreto direttoriale 1° agosto 2005, n. 48937, aveva interpellato l’Avvocatura Generale dello Stato, che si era espressa a riguardo con nota 13 giugno 2005, n. CT11832/00-LO, sez. III, non menzionata nel sopra citato decreto, formulava istanza di accesso agli atti, e, in particolare, al parere in questione e alla relativa richiesta da parte dell’amministrazione. A tale istanza l’amministrazione opponeva diniego, invocando il segreto professionale dei difensori legali ex art. 2, d.p.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200. <br />
Avverso tale negativa determinazione agisce ora il ricorrente, domandando che questo Tribunale, previo annullamento del diniego, impartisca all’amministrazione l’ordine di esibizione e di rilascio di copia della documentazione predetta, a tal fine deducendo che la norma invocata dall’amministrazione per denegare l’accesso non si attagli alla fattispecie, non essendovi più né liti in atto né rischi di una lite potenziale. <br />
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione, che ha confutato nel merito gli assunti di parte ricorrente. <br />
La causa è stata indi chiamata, per la delibazione delle domande, alla camera di consiglio del 26 aprile 2006.</p>
<p>2. Il ricorso è infondato.<br />
Il d.p.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200, regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso, all’art. 2, comma 1, lett. a) dispone la sottrazione all’accesso dei “pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza”.<br />
La norma prosegue sottraendo all’accesso, alla lett. c), anche la “corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a)…”.<br />
Ritiene il Collegio, a riguardo, conformemente alle argomentazioni formulate dalla difesa erariale, che il dato normativo di cui al combinato disposto sopra citato delinei un ambito di documentazione sottratta all’accesso, perché inerente ad una fattispecie contenziosa, o potenzialmente tale, più ampio di quello strettamente riferibile alla pendenza della lite, e tale da ricomprendere, per quanto qui di interesse, anche l’esecuzione del giudicato.<br />
Invero, diversamente opinando, e cioè ravvisando il contenzioso in atto o potenziale esclusivamente nel segmento tecnicamente ed originariamente afferente al “merito” del giudizio, e nelle circostanze antecedenti, la locuzione di cui alla lett. c) risulterebbe, da un lato, meramente ripetitiva di quanto già stabilito alla lett. a), e, dall’altro, difficilmente comprensibile in relazione all’uso del termine “affari”.<br />
Siffatta conclusione è, del resto, coerente con la peculiarità della fase esecutiva da parte dell’amministrazione del giudicato favorevole al privato, che, com’è noto, può presentare dei margini di opinabilità, e, indi, di discrezionalità, che, attenendo alle modalità e ai termini con i quali il bene della vita che ha formato oggetto di giudizio viene assicurato, rendono possibile un’ulteriore fase contenziosa.<br />
3. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2407/06, proposto da Marco Trulli, come in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 26 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-6-2006-n-5152/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
