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	<title>5144 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5144 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2010 n.5144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2010 n.5144</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi Est.B. Massari Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia ed altra (Avv. F. Zuccaio) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e B. Mancino) , la Provincia di Lucca (Avv. G. Poli) e nei confronti di Soc. Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A. (Avv.ti A. Bianchi, A. Fantappie)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2010 n.5144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2010 n.5144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> M. Nicolosi  <i>Est.</i>B. Massari <br /> Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia ed altra (Avv. F. Zuccaio) contro la Regione<br /> Toscana (Avv.ti L. Bora e B. Mancino) , la Provincia di Lucca (Avv. G. Poli) e nei confronti di Soc.<br /> Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A. (Avv.ti A. Bianchi, A. Fantappie)</span></p>
<hr />
<p>sulla dimostrazione della legittimazione ad impugnare un piano di gestione dei rifiuti urbani per le associazioni ambientaliste non comprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13, l. n. 349 del 1986 e per i privati vicini ad un impianto di trattamento termico di rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Associazioni ambientaliste non comprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13, l. n. 349 del 1986 – Requisiti &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Privati &#8211; Mera vicinanza di un&#8217;abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti – Insufficienza – Dimostrazione del danno &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le associazioni ambientaliste non comprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13, l. n. 349 del 1986, sono legittimate ad impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora abbiano il possesso dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente: 1) perseguire statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale; 2) avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; 3) avere un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Nel caso di specie non pare che in capo alla predetta Associazione siano configurabili integralmente i suddetti requisiti. Difatti dallo statuto dell’associazione è possibile evincere (art. 3) che la medesima “ha per scopo la difesa e la tutela dell’ambiente e del territorio versiliese”, ma tale profilo, in assenza di prova della sua rappresentatività conduce ad esito negativo l’accertamento della propria legittimazione ad impugnare il piano di gestione dei rifiuti urbani in oggetto. E’ necessario, infatti, che sia provato il collegamento stabile con il territorio interessato, consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un&#8217;azione associativa dotata di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, aspetti che, nella fattispecie, non risultano dimostrati . 	</p>
<p>2. La mera vicinanza di un&#8217;abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell&#8217;opera, essendo invece necessaria anche l&#8217;ulteriore prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell&#8217;impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall&#8217;autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell&#8217;impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze. Nella specie la ricorrente ha prodotto una certificazione anagrafica comprovante la sua residenza, nonché una planimetria della zona dalla quale si evincerebbe la prossimità della sua abitazione all’impianto alimentato a biomasse di cui si contesta la realizzazione. Osserva il collegio che, anche a prescindere dalla circostanza che tale ultima circostanza non risulta adeguatamente riscontrabile, mancando la scala della rappresentazione cartografica depositata e, quindi, la prova di una vicinanza qualificata all’impianto, ciò che difetta nella fattispecie è la prova del danno che la ricorrente subirebbe dal funzionamento dell’impianto, non essendo a tal fine sufficienti generiche allegazioni afferenti alla nocività di questo sorrette da <i>“dati di comune esperienza”, </i>ovvero riferite al diritto dell’interessata<i> “a una vita salubre e ad un ambiente vivibile”.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05144/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 02328/2002 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2002, proposto da:	</p>
<p><B>ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE DELLA VERSILIA</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, e da BERTOLUCCI Daniela, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Franco Zuccaro, con domicilio eletto presso Monica Bandini in Firenze, via Cavour 85; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio eletto presso Lucia Bora in Firenze, c/o Avvocatura regionale, p.za Unità Italiana 1; 	</p>
<p><b>Provincia di Lucca</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa, dall&#8217;avv. Gianluca Poli, con domicilio eletto presso Gianluca Poli in Firenze, via dello Studio 8; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Soc. Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Bianchi, Andrea Fantappie&#8217;, con domicilio eletto presso Alberto Bianchi in Firenze, piazza S. Spirito 10; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>della deliberazione n. 890 del 5 agosto 2002 della Giunta Regionale Toscana, avente ad oggetto la pubblicazione del piano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Lucca, che conferma l&#8217;esistenza dell&#8217;impianto di trattamento termico di Falascaia, definendolo impianto di piano ai sensi della normativa vigente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 4 settembre 2002 e di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lucca;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc. Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I ricorrenti impugnano la deliberazione della Giunta Regionale Toscana, n. 890 del 5 agosto 2002 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 4 settembre 2002) con cui è stato approvato il piano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Lucca, tra l’altro confermando, per quanto di interesse, l’esistenza dell’impianto di trattamento termico di Falascaia, definito “impianto di piano” ai sensi della normativa vigente.<br />	<br />
A domandarne l’annullamento sono: l’Associazione per la tutela ambientale della Versilia, associazione senza personalità giuridica non ricompresa nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13, l. n. 349 del 1986, tra quelle <i>ex lege</i> riconosciute titolari di legittimazione ad impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali; la sig.ra Bertolucci Daniela che si afferma residente nel Comune di Pietrasanta e perciò asseritamente legittimata anch’essa, secondo il criterio della <i>vicinitas</i>, a contestare in parte qua il provvedimento sopra rubricato.<br />	<br />
Tanto le Amministrazioni intimate, quanto la controinteressata Soc. Termo Energia Versilia costituendosi in giudizio hanno, tra l’altro, eccepito il difetto di legittimazione delle parti ricorrenti e la conseguente inammissibilità del gravame.<br />	<br />
L’eccezione che deve essere scrutinata con priorità sulle altre questioni merita di essere condivisa.<br />	<br />
Quanto all’Associazione per la tutela ambientale della Versilia l’orientamento giurisprudenziale prevalente è nel senso che le associazioni ambientaliste non comprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13, l. n. 349 del 1986, sono legittimate ad impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, abbiano un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 15 aprile 2009, n. 866).<br />	<br />
E’ pur vero che l&#8217;affidamento al Ministero dell&#8217;ambiente, ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste e dei comitati non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali, ma la verifica di tale capacità di agire è assoggettata a precise e circoscritte condizioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).<br />	<br />
Si è perciò ritenuto che la legittimazione in parola, al fine di evitare il configurarsi di un&#8217;azione popolare, sia condizionata al possesso dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente: 1) perseguire statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale; 2) avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; 3) avere un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830). <br />	<br />
Nel caso di specie non pare che in capo alla predetta Associazione siano configurabili integralmente i suddetti requisiti.<br />	<br />
E’ depositato in atti lo statuto dell’associazione dal quale è possibile evincere (art. 3) che la medesima “<i>ha per scopo la difesa e la tutela dell’ambiente e del territorio versiliese</i>”, ma tale profilo, in assenza di prova della sua rappresentatività conduce ad esito negativo l’accertamento della propria legittimazione ad impugnare l’atto in epigrafe. <br />	<br />
E’ necessario, infatti, che sia provato il collegamento stabile con il territorio interessato, consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un&#8217;azione associativa dotata di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, aspetti che, nella fattispecie, non risultano dimostrati (T.A.R. Toscana, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 145).<br />	<br />
Per quanto riguarda l’altra ricorrente, sig.ra Bertolucci Daniela, non può che essere ribadito il principio per cui la mera vicinanza di un&#8217;abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell&#8217;opera, essendo invece necessaria anche l&#8217;ulteriore prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell&#8217;impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall&#8217;autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell&#8217;impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192).<br />	<br />
La ricorrente ha prodotto una certificazione anagrafica comprovante la sua residenza, in via Pontenuovo, nel Comune di Pietrasanta, nonché una planimetria della zona dalla quale si evincerebbe la prossimità della sua abitazione all’impianto alimentato a biomasse di cui si contesta la realizzazione.<br />	<br />
Osserva il collegio che, anche a prescindere dalla circostanza che tale ultima circostanza non risulta adeguatamente riscontrabile, mancando la scala della rappresentazione cartografica depositata e, quindi, la prova di una vicinanza qualificata all’impianto, ciò che difetta nella fattispecie è la prova del danno che la ricorrente subirebbe dal funzionamento dell’impianto, non essendo a tal fine sufficienti generiche allegazioni afferenti alla nocività di questo sorrette da “<i>dati di comune esperienza</i>”, ovvero riferite al diritto dell’interessata “<i>a una vita salubre e ad un ambiente vivibile</i>”.<br />	<br />
Manca, in buona sostanza, l’allegazione della sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che rinverrebbe alla sua sfera giuridica dall’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
D’altro canto, già con l’ordinanza n. 914/2006 del 17 novembre 2006 e la sentenza n. 2735 del 9 luglio 2003 questa Sezione, con riferimento alla medesima fattispecie (autorizzazione all’esercizio di un impianto mediante utilizzo di CDR), aveva espresso il convincimento, dal quale non si rinvengono motivi per discostarsi, che le odierne ricorrenti sono sfornite del requisito della legittimazione attiva.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.500,00, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-8-2010-n-5144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2010 n.5144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.5144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.5144</a></p>
<p>Pres. Vacirca, Est. Mollica GS s.p.a. (Avv.ti F. Scanzano, F. Brunetti) c/ Agenzia delle Entrate (Avv. dello Stato) e altri sulla sussistenza del diritto di accesso agli atti in materia tributaria a procedimento concluso Accesso agli atti amministrativi &#8211; Procedimento tributario &#8211; Diritto d’accesso – In pendenza del procedimento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.5144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.5144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Vacirca,  Est. Mollica<br /> GS s.p.a. (Avv.ti F. Scanzano, F. Brunetti) c/ Agenzia delle Entrate (Avv. dello Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza del diritto di accesso agli atti in materia tributaria a procedimento concluso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi &#8211; Procedimento tributario &#8211;  Diritto d’accesso – In pendenza del procedimento – A procedimento concluso &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’inaccessibilità agli atti in materia tributaria, stabilita dall’art. 24, co. 1, lett. b), L. 241/90 e s.m.i., va temporalmente limitata, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della norma <i>de qua</i>, alla sola fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 3690/2008, proposto da</p>
<p><b>GS s.p.a.</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Scanzano e Filippo Brunetti ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dei difensori, Via XXIV Maggio n. 43;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>AGENZIA DELLE ENTRATE</B>, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato <i>ex lege</i> domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI DI</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <B>AGENZIA DELLE ENTRATE</B> – Ufficio di Milano 6,<br />
&#8211; <B>AGENZIA DELLE ENTRATE</B> – Direzione regionale Lombardia, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 795 del 2 aprile 2008;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Agenzia delle Entrate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 8 luglio 2008 il Consigliere Bruno Mollica;<br />
Udito altresì, l’avv. Brunetti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO  e  DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.- </b>La società GS s.p.a. impugna la sentenza di T.A.R. indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento del diniego di accesso agli atti formalizzato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 31 dicembre 2007.<br />
<b>	</b>Espone l’appellante:<br />	<br />
&#8211;	di aver presentato, a seguito di avvisi di accertamento notificati in data 25.1.2007, due istanze volte a sollecitare l’annullamento in autotutela degli stessi e di aver adito, nelle more della definizione del procedimento di secondo grado, la Commissione tributaria provinciale di Milano con distinti procedimenti giurisdizionali;<br />	<br />
&#8211;	di aver ricevuto, in data 20 dicembre 2007, la notifica di provvedimento di annullamento parziale in autotutela dell’avviso di accertamento n. R1U03801616/2006 a seguito del parere della Direzione regionale della Lombardia del 13.12.2007, richiesto a norma dell’art. 4, comma 1, del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37;<br />	<br />
&#8211;	di aver chiesto, in data 21.12.2007, in vista dell’udienza di trattazione dinanzi alla Commissione Tributaria, copia del parere espresso dalla Direzione regionale della Lombardia e citato nel provvedimento di annullamento parziale ai fini della difesa nell’ambito del contenzioso pendente;<br />	<br />
&#8211;	di aver proposto, a seguito del diniego di accesso del 31 dicembre 2007, il precitato ricorso dinanzi al T.A.R. per la Lombardia, respinto con la sentenza n. 795 del 2 aprile 2008, che viene impugnata con l’odierno ricorso in appello.<br />	<br />
A sostegno dell’impugnativa la società GS deduce i seguenti motivi, proposti sotto diversi profili:<br />
&#8211;	Difetto di motivazione su punto decisivo della controversia – Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, in particolare artt. 3, 10, 24 e 25 – Violazione e falsa applicazione D.P.R. 352/1992 e D.P.R. n. 184 del 12.04.2006 – Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 603 del 29.10.1996 nonchè del D.M. n. 37 del 11.02.1997 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 (statuto del contribuente);<br />	<br />
&#8211;	In via subordinata: illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e della legge n. 212/2000 per violazione degli artt. 3, 21, 24 e 97 Cost. ove fossero da interpretare nel senso che sono inaccessibili gli atti preparatori di atto finale di procedimento tributario concluso riguardanti direttamente il richiedente e necessari per la cura e/o difesa di interessi giuridici.<br />	<br />
Resiste l’Agenzia delle Entrate e prospetta, in particolare, una interpretazione dell’art. 24 cit. in senso assolutamente preclusivo alla accessibilità ai documenti di cui trattasi, sostenendo altresì l’infondatezza delle residue doglianze proposte.</p>
<p><b>2.- </b>La sentenza impugnata – pur ritenendo condivisibile, in linea di principio, la tesi della società ricorrente secondo cui il diritto di accesso rispetto ad un atto endoprocedimentale non può essere limitato al solo caso in cui il richiedente intenda contestare la legittimità dell’atto finale dello specifico procedimento, ma deve essere esteso a tutti i casi in cui la conoscenza del medesimo si configuri come strumentale ad un pieno esercizio della tutela giurisdizionale con riferimento all’impugnazione anche di altri atti collegati, e ritenendo per converso destituito di fondamento giuridico quanto affermato dall’Amministrazione in ordine alla pretesa inoppugnabilità del diniego di esercizio del potere di autotutela – assume conclusivamente che il semplice richiamo alla norma dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 (come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005 n. 15), contenuto nella nota del 31 dicembre 2007, a prescindere da ogni ulteriore motivazione, del tutto superflua, deve ritenersi sufficiente a denegare l’esercizio del diritto di accesso, prevedendo espressamente tale disposizione l’esclusione ex lege dall’accesso medesimo anche “nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano”.<br />
<b>	</b>La difesa dell’Amministrazione sostiene, in tale linea, che in materia tributaria il legislatore ha voluto dettare una normativa più rigorosa e restrittiva di quella generale, stabilendo una completa inaccessibilità agli atti, in qualunque momento, anche quando è ormai conclusa la sequenza procedimentale.<br />	<br />
	Ritiene il Collegio che, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, la norma debba essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segretezza” nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.<br />	<br />
	Diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria – pur nella più lata accezione della “ragion fiscale” – senza neppure conoscere il perchè della imposizione e della relativa quantificazione.<br />	<br />
	Nè possono rinvenirsi elementi interpretativi in altro senso nella diversità testuale tra l’originario articolo 24 – che stabiliva che “non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’art. 13”, tra i quali erano contemplati anche quelli tributari – e quello introdotto dalla sostituzione operata dall’art. 16 della legge 205/2000, già sopra riportato.<br />	<br />
	La ratio della modifica – che la difesa erariale individua nella volontà legislativa di estendere, rispetto al passato, la regola della inaccessibilità in campo tributario a tutti i documenti, anche quelli relativi a procedimenti già conclusi – ben può essere rinvenuta, per converso, nella esigenza di armonizzazione lessicale tra i ridetti articoli.<br />	<br />
	Del resto, è lo stesso articolo 24, al secondo comma, con norme di chiusura, a configurare la garanzia di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria ai richiedenti per curare o per difendere i propri interessi giuridici, col solo limite relativo ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari: e non si vede come possa curare o difendere i propri interessi giuridici nella materia che ne occupa il soggetto cui sia precluso l’accesso agli atti di cui trattasi.</p>
<p><b>3.- </b>Va ancora osservato che il provvedimento impugnato in prime cure (nota prot. 2007/126812 del 31.12.2007) denega l’accesso al controverso parere emesso dalla Direzione regionale nel corso del procedimento tributario “in quanto manca il presupposto previsto dalla legge, costituito dall’interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, avendo l’Ufficio “il potere, ma non il dovere giuridico, di ritirare l’atto viziato” e, correlativamente, “il contribuente non vanta alcun diritto a che l’Ufficio eserciti un tale potere”.<br />
<b>	</b>A fronte dell’insussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di annullare il provvedimento a seguito della presentazione dell’istanza di autotutela, non sarebbe riconosciuta al contribuente alcuna azione avverso l’eventuale diniego, per cui la conoscenza degli atti interni al riesame risulterebbe ininfluente.<br />	<br />
	Sfugge all’Amministrazione che la asserita inconfigurabilità di un obbligo a provvedere non preclude ex se l’azione intesa alla verifica della legittimità dell’eventuale diniego, non essendo ammissibile nell’ordinamento l’esercizio di un potere “ad libitum”: sussiste invero un interesse a tale verifica ed il titolare di tale interesse è legittimato ad acquisire, a procedimento concluso, la conoscenza degli atti infraprocedimentali che incidono su tale interesse.</p>
<p><b>4.- </b>Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p><b>5.- </b>Le spese del doppio grado possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di 1° grado e annulla il provvedimento del 31 dicembre 2007 impugnato.<br />
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 8 luglio 2008 con l’intervento dei signori:</p>
<p>	Giovanni	VACIRCA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
	Pier Luigi	LODI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Bruno	MOLLICA	&#8211;	Consigliere, est.<br />	<br />
	Sandro	AURELI	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Raffaele	GRECO	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 21/10/2008</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
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