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	<title>5143 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sugli elementi costitutivi della cessione volontaria in materia di espropriazione per pubblico interesse.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 09:28:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-elementi-costitutivi-della-cessione-volontaria-in-materia-di-espropriazione-per-pubblico-interesse/">Sugli elementi costitutivi della cessione volontaria in materia di espropriazione per pubblico interesse.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Espropriazione per pubblico interesse &#8211; Cessione volontaria -Elementi costitutivi. In tema di espropriazione per pubblico interesse, la cessione volontaria costituisce un contratto a oggetto pubblico i cui elementi costitutivi sono: a) l’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-elementi-costitutivi-della-cessione-volontaria-in-materia-di-espropriazione-per-pubblico-interesse/">Sugli elementi costitutivi della cessione volontaria in materia di espropriazione per pubblico interesse.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-elementi-costitutivi-della-cessione-volontaria-in-materia-di-espropriazione-per-pubblico-interesse/">Sugli elementi costitutivi della cessione volontaria in materia di espropriazione per pubblico interesse.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Espropriazione per pubblico interesse &#8211; Cessione volontaria -Elementi costitutivi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In tema di espropriazione per pubblico interesse, la cessione volontaria costituisce un contratto a oggetto pubblico i cui elementi costitutivi sono: a) l’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell’acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo all’ablazione d’autorità; b) la preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerta e accettazione, con la sequenza e le modalità previste dall’articolo 12 della legge 865/1971; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell’indennità di espropriazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Franconiero &#8211; Est. Marzano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:<br />
-OMISSIS- (in qualità di avente causa di -OMISSIS-), -OMISSIS-, (in qualità di avente causa di -OMISSIS-), -OMISSIS-, (in qualità di erede di -OMISSIS-), -OMISSIS- (in qualità di erede di -OMISSIS-), nonché -OMISSIS- e -OMISSIS-, (nella qualità di eredi di -OMISSIS-, deceduto in data 4 dicembre 2018), nonchè -OMISSIS- (nella qualità di eredi di -OMISSIS-, deceduto in data 3 gennaio 2023), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Nino Rotondo e Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale pec in registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Tommaso Gulli, 11;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso Franco Gagliardi La Gala, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione terza, n. 23/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4 <em>bis</em>, c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il Cons. Laura Marzano;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi, all’udienza straordinaria del giorno 5 giugno 2024, in collegamento da remoto, gli avvocati Giuseppe Sartorio e Nino Rotondo per la parte appellante e l’avvocato Domenico Petronella, su delega dell’avvocato Franco Gagliardi La Gala, per la parte appellata;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Oggetto di impugnazione è la sentenza n.-OMISSIS- con cui il Tar Puglia ha respinto il ricorso proposto per l’accertamento della illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di Monopoli stante l’omessa adozione del decreto di esproprio nei termini di legge, nonchè per la condanna del Comune alla restituzione del fondo detenuto <em>sine titulo</em>e al risarcimento del danno per mancato godimento del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune appellato si è costituito nel presente grado di giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">In corso di causa, stante l’intervenuto decesso di uno degli originari ricorrenti, si sono costituiti in prosecuzione gli eredi.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, a seguito di rinuncia al mandato del difensore costituito, il Comune appellato ha depositato memoria di costituzione a mezzo di nuovo difensore.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista della trattazione le parti hanno depositato memorie conclusive e repliche.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con delibera consiliare n. -OMISSIS- il Comune di Monopoli approvava il progetto definitivo per i lavori di sfondamento e completamento di Via -OMISSIS-: la procedura espropriativa avrebbe dovuto essere avviata entro un anno e conclusa entro cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con deliberazione n. -OMISSIS-, la Commissione straordinaria, insediatasi alla guida dell’amministrazione comunale, stabiliva l’ammontare dell’indennità provvisoria in complessive lire 49.458.720, secondo quanto previsto dall’allora vigente art. 11 L. 865/71, con riduzione del 40% in caso di mancata accettazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 31 ottobre 1995 i sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- concludevano con l’amministrazione un atto formalmente definito “cessione volontaria”, senza che allo stesso seguisse alcun ulteriore provvedimento, autoritativo o concordato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso dinanzi al Tar per la Puglia gli appellanti hanno impugnato il provvedimento sostenendo che l’atto del 31 ottobre 1995, essendo mera accettazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, non potrebbe essere considerato quale formale atto di cessione volontaria (delle aree di cui chiedono la restituzione), stante la mancata conclusione del procedimento di esproprio nelle forme ed entro i termini stabiliti dalla legge, nonché in considerazione del fatto che detto atto è intervenuto oltre la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, risalente al 24 novembre 1988.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha respinto il ricorso in sintesi rilevando la natura di atto traslativo della proprietà della “cessione volontaria” del 31 ottobre 1995, in quanto lo stesso ne presenta tutti i requisiti (forma scritta, manifestazione di volontà, individuazione dell’oggetto, definizione del prezzo).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Avverso tale pronuncia sono insorti gli appellanti con atto notificato in data 2 luglio 2018, depositato l’11 luglio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appello è affidato ai seguenti motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">1) “<em>Error in judicando</em>: violazione e falsa applicazione degli artt. 13 l. 2359/1865 e 13 t.u. espropri”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza del Tar nella parte in cui afferma che l’efficacia traslativa della cessione volontaria può essere predicata anche quando la stessa sia stata stipulata in un momento successivo alla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo giudice, focalizzandosi solo sui requisiti di forma, avrebbe erroneamente ritenuto di poter qualificare la cessione come una compravendita di diritto comune. Secondo gli appellanti, se avesse correttamente qualificato l’atto di cessione in discorso, il Tar non avrebbe avuto altra scelta che affermare l’illegittimità della stessa per violazione di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">2) “<em>Error in judicando</em>: violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) – omessa pronuncia – riproposizione delle domande non esaminate in primo grado”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo gli appellanti denunciano il vizio di omessa pronuncia sotto i seguenti profili:</p>
<p style="text-align: justify;">– la dedotta impossibilità di individuare il nominativo del “tecnico” che aveva materialmente sottoscritto l’atto;</p>
<p style="text-align: justify;">– la circostanza che, nonostante la pendenza del giudizio amministrativo, il Comune di Monopoli abbia continuato a notificare a tutti i proprietari sia gli avvisi di accertamento ICI/IMU per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, sia i conseguenti avvisi di ingiunzione di pagamento ICI.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Comune di Monopoli, nel resistere all’appello, ha sostenuto innanzitutto che, alla data della cessione volontaria, il procedimento ablatorio non era decaduto, avuto riguardo alla scansione procedimentale ricavabile dagli atti e tenuto conto delle proroghe <em>ex lege </em>intervenute.</p>
<p style="text-align: justify;">Come meglio precisato nella memoria di replica, il Comune fa rilevare che con deliberazione n. -OMISSIS-: a) ha approvato il progetto esecutivo relativo all’esecuzione dei lavori di sfondamento e completamento di Via -OMISSIS-; b) ha “dichiarato l’opera” de qua “di pubblica utilità”, indifferibilità ed urgenza con espresso riferimento all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, la quale dispone che: «<em>gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all’approvazione del progetto</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">La Giunta municipale di Monopoli, con deliberazione n. -OMISSIS-: a) ha autorizzato “l’occupazione temporanea d’urgenza degli immobili indicati nel Piano di esproprio”; b) ha disposto che l’occupazione temporanea d’urgenza “dovrà avere inizio entro tre mesi dalla data di esecutività del presente atto e non potrà protrarsi oltre cinque anni”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’occupazione è stata effettuata in data 7 marzo 1991, ovvero prima che scadesse il termine prefissato dalla predetta delibera della Giunta (14 marzo 1991).</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione straordinaria del Comune di Monopoli, con delibera n. -OMISSIS-: a) ha determinato l’indennità di espropriazione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori di sfondamento e completamento di via -OMISSIS-; b) ha deciso di provvedere al “pagamento diretto, di dette indennità, nell’ipotesi di accettazione con la firma dell’atto di cessione volontaria” o al deposito nella Cassa Depositi e Prestiti nell’ipotesi di non accettazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In costanza del periodo di legittima occupazione delle aree in questione e di esecuzione delle opere, il 31 ottobre 1995 è intervenuto nel procedimento l’atto di cessione volontaria, “prefigurato” con la richiamata delibera della Commissione straordinaria n.-OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento totale delle indennità nei confronti di tutti i proprietari delle aree occupate giusta le risultanze delle iscrizioni catastali è stato effettuato in data 13 marzo 1996, ovvero entro i cinque anni del periodo di occupazione prefissato con la citata delibera di Giunta n. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto il Comune osserva che i termini delle procedure ablatorie sono stati prorogati <em>ex lege</em> per un quinquennio ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 e dell’art. 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, a parere del Comune, la sentenza sarebbe sì da confermare, ma con diversa motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine il Comune osserva che la decisione del Tar si dovrebbe confermare perché comunque l’effetto traslativo si sarebbe prodotto in ragione delle argomentazioni spese in sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti il Comune evidenzia che, in ogni caso, gli appellanti avrebbero prestato piena acquiescenza non avendo essi impugnato o contestato la delibera di determinazione dell’indennità, la quale è stata regolarmente incassata senza obiezioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente l’atto di cessione, mai contestato né impugnato, sarebbe pienamente efficace ed avrebbe prodotto l’effetto traslativo della proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Comune che la “richiesta” rivolta dall’amministrazione in data 20 gennaio 2014 per la stipula di un ulteriore atto non sarebbe idonea ad inficiare la precedente cessione volontaria, in sé pienamente valida ed efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Né assumerebbe rilievo l’individuazione del soggetto che ha sottoscritto l’atto di cessione del 31 ottobre 1995 in nome e nell’interesse del Comune atteso che l’Ente ha fatto proprio tale atto non avendo mai disconosciuto l’operato dei propri dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle censure riguardanti i sottoscrittori della cessione il Comune rileva che tale atto è stato stipulato con i soggetti che all’epoca risultavano “catastalmente proprietari” così come previsto dalle relative norme di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella memoria di replica gli appellanti, prima di ribadire le argomentazioni difensive già svolte, hanno eccepito l’inammissibilità della richiesta dell’amministrazione di conferma della sentenza con diversa motivazione in quanto, a loro dire, il Comune avrebbe dovuto proporre appello incidentale subordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L’appello è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Ferma restando la non contestata scansione temporale delle fasi della procedura per cui è causa, va richiamato il disposto di cui all’art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, a tenore del quale «<em>Per le occupazioni d’urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 3 giugno 2016, n. 11481) ha affermato che, per effetto della proroga <em>ex lege</em> dei termini, dovuta alla legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 4, secondo cui le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite dalle disposizioni di legge, e tra di esse dalla legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22, «<em>coordinate tra loro, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti</em>», non si verifica la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, con la sentenza 8 febbraio 2006, n. 2630, le Sezioni unite della cassazione hanno chiarito che le anzidette proroghe dei termini vanno riferite, con effetto retroattivo, anche al termine per l’emissione del decreto di esproprio, pur in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti, deponendo in tal senso sia la lettera della norma – che con l’avverbio anche («<em>… riferite anche…</em>») – manifesta l’intento del legislatore di estendere gli effetti delle proroghe precedentemente disposte oltre i confini segnati dai termini di scadenza delle sole occupazioni di urgenza, sia la <em>ratio legis</em>, essendo diversamente inconcepibile il legittimo perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per l’emissione del decreto definitivo di esproprio.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che, nel caso di specie, le citate proroghe di legge sono intervenute nel corso dell’occupazione, con l’effetto di differire anche il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ossia il termine per emettere il decreto di esproprio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che l’atto di cessione volontaria in data 31 ottobre 1995 deve ritenersi utilmente sottoscritto entro il termine di conclusione del procedimento ablatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Tanto chiarito in punto di tempestività dell’atto di cessione volontaria che, come noto, rappresenta l’epilogo convenzionale della procedura espropriativa, alternativo al decreto di esproprio, non può dubitarsi che, in forza di tale atto si sia prodotto l’effetto traslativo della proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di espropriazione per pubblico interesse, la cessione volontaria costituisce un contratto a oggetto pubblico i cui elementi costitutivi sono: a) l’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell’acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo all’ablazione d’autorità; b) la preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerta e accettazione, con la sequenza e le modalità previste dall’articolo 12 della legge 865/1971; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell’indennità di espropriazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12673).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie i suddetti elementi costitutivi sono tutti presenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ha rilevato il Tar, il suddetto atto ha ad oggetto la cessione del diritto di proprietà sulle aree ivi esattamente identificate a fronte del pagamento di una somma, ivi indicata nel dettaglio, (“importo delle indennità d’ogni genere”) derivante dalla moltiplicazione della estensione “Quantità” [mq. 2.672] per il “Prezzo elementare” [£. 18.510]) pari a £. 49.458.720.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Né è rilevante la circostanza che non sia decifrabile il nome del “tecnico” che ha sottoscritto l’atto per conto del Comune dal momento che l’unico soggetto che avrebbe interesse a disconoscere la paternità di quell’atto è proprio il Comune il quale, al contrario, non solo ne rivendica la piena efficacia ma ha tenuto una condotta univocamente diretta a darvi esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Né, per inciso, gli appellanti hanno mai contestato la validità di quell’atto e delle sottoscrizioni ivi apposte, al pari della identificazione (peraltro avvenuta sulla base dei dati catastali nonché della relativa autocertificazione rilasciata nella stessa data dell’atto di cessione dal sig. -OMISSIS-) dei reali proprietari delle aree cedute, fino alla proposizione del ricorso, avvenuta dopo oltre 20 anni dalla sua sottoscrizione e dall’avvenuto pagamento delle indennità.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. In proposito il Collegio osserva che, come rilevato dal Tar, la nota del 20 gennaio 2014 con cui il dirigente dell’Area Organizzativa III Tecnica LL.PP. del Comune di Monopoli convocava i ricorrenti in data 4 febbraio 2014 per la sottoscrizione della cessione dell’immobile censito in catasto al foglio 18 part. 499, era evidentemente finalizzata al solo scopo della regolarizzazione catastale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le conclusioni che precedono trovano conferma nella corrispondenza intercorsa fra il dirigente della citata area del Comune e il legale dell’epoca degli appellanti (documentazione in atti) e segnatamente nella nota del 18 febbraio 2013 in cui il dirigente scrive testualmente al legale quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">“Con deliberazione di C.C. nr.-OMISSIS-, esecutiva per presa d’atto dalla S.P.C. di Bari, il C.C. approvò e finanziò il progetto di sfondamento e completamento di via -OMISSIS- per la cui realizzazione questa P.A. si è avvalsa del procedimento espropriativo teso all’acquisizione delle aree necessarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito del suddetto procedimento, questa autorità espropriante ha interamente acquisito l’immobile identificato catastalmente al nr. di particella -OMISSIS- (originato dalla particella -OMISSIS-a seguito di frazionamento approvato dall’ufficio catastale in data 08.07.1993). I suoi assistiti, sigg.ri -OMISSIS-, hanno convenuto la cessione volontaria di detto immobile cui è seguito il regolare pagamento della indennità accettata, per un ammontare complessivo di £ 49.458.720.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò detto, il bene di cui trattasi non è nella disponibilità della “proprietà privata” – come erroneamente indicato nella Sua – conseguentemente la richiesta avanzata dai Suoi clienti di <em>“riottenere nel tempo più breve possibile il possesso della quota parte occupata della dedotta particella” </em>non è perseguibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo ufficio avvierà il procedimento di regolarizzazione catastale della particella -OMISSIS-perfezionando il procedimento ablatorio con la voltura di essa a favore di questo Comune”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della corrispondenza il dirigente conferma che il Comune “ha interamente acquisito l’immobile” il quale, dunque, non è nella disponibilità della “proprietà privata”, quindi manifesta l’esigenza di procedere alla “regolarizzazione catastale della particella 499”.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte non risulta che il legale degli appellanti si sia mai dichiarato contrario alla sottoscrizione di un atto che aveva finalità strumentali alla regolarizzazione di un procedimento non perfezionato sui soli aspetti catastali, tanto da aver contribuito alla correzione della bozza dell’atto convenzionale mai sottoscritto (cfr. documentazione in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. La circostanza che il Comune di Monopoli abbia continuato a esigere dagli appellanti il pagamento delle imposte locali conferma e non contraddice la suesposta ricostruzione, dal momento che la mancata regolarizzazione catastale fa sì che erroneamente costoro risultino, solo in catasto, gli intestatari di beni la cui proprietà, invece, essi hanno legalmente ceduto fin dal 31 ottobre 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">Così stando le cose, gli appellanti si sarebbero potuti opporre a tali pagamenti impugnando le relative ingiunzioni e facendo valere la loro qualità di “non proprietari”, ovvero eventualmente addivenendo, in via bonaria e senza azioni in giudizio, proprio alla regolarizzazione catastale proposta dal Comune; ma giammai possono pretendere la restituzione di un bene che essi stessi (ovvero i loro danti causa) hanno alienato ben 21 anni prima con un regolare atto di cessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente l’appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata con diversa motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito va evidenziata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dagli appellanti nella memoria di replica, per l’evidente ragione che la redazione della motivazione della sentenza è prerogativa del collegio giudicante, il quale ben può confermare la statuizione del giudice di primo grado, quantunque sulla base di una diversa motivazione, senza che a tal fine sia rilevante e, tanto meno, necessaria una richiesta di parte.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del Comune di Monopoli, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Ugo De Carlo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Roberta Ravasio, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.5143</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-12-2007-n-5143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Cicciò Pres .S. Romano Est. C. Ciabatti (Avv.ti M. Giovannelli e L. Masi) contro Agenzia delle Entrate (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di D. Palandri (Avv.ti R. Di Bisceglie e F. Cannizzaro) sulla inammissibilità dell&#8217;accesso c.d. informativo e sulla inaccessibilità degli accertamenti soggetti alla giurisdizione delle commissioni tributarie</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres .S. Romano Est.<br /> C. Ciabatti (Avv.ti M. Giovannelli e L. Masi) contro Agenzia delle Entrate <br />(Avvocatura dello Stato) e nei confronti di D. Palandri (Avv.ti R. Di<br /> Bisceglie e F. Cannizzaro)</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità dell&#8217;accesso c.d. informativo e sulla inaccessibilità degli accertamenti soggetti alla giurisdizione delle commissioni tributarie fino all&#8217;adozione del provvedimento finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi &#8211; Accesso c.d. informativo &#8211; Introduce a carico dell’amministrazione un’attività di cognizione e di giudizio non ancora tradotta nello strumento documentale – Non è consentito – Accesso ad informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo – Non è consentito &#8211; Note informative poste alla base di un’inchiesta &#8211; Rientrano tra gli atti preliminari al procedimento &#8211; Inaccessibilità</p>
<p>2. Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi &#8211; Accesso agli atti relativi ad accertamenti soggetti alla giurisdizione delle commissioni tributarie &#8211; Conoscibilità in sede di contenzioso tributario &#8211; Fino all’adozione del provvedimento terminale l’accesso ex lege n. 241/90 non può essere esercitato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito di operatività della norma che prevede l’accesso agli atti disciplinato dal capo quinto della legge n. 241 del 1990, non è ricompreso l’accesso c.d. informativo che introduce a carico dell’amministrazione un’attività di cognizione e di giudizio non ancora tradotta nello strumento documentale; sul punto, ai sensi dell’art. 22 comma 4, nel testo novellato dall’art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, non sono accessibili le informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo . In tal senso non sono accessibili le note informative poste alla base di un’inchiesta in quanto rientranti tra gli atti preliminari al procedimento<br />
2. La norma che esclude l’accesso agli atti nei procedimenti tributari è stata interpretata nel senso che, per gli accertamenti soggetti alla giurisdizione delle commissioni tributarie, gli atti del procedimento restando comunque conoscibili in sede di contenzioso e la norma ha quindi lo scopo di ribadire che fino all’adozione del provvedimento terminale l’accesso ex lege n. 241/90 non può essere esercitato. D’altronde la modifica dell’art. 24 della legge n. 241/90, introdotta dall’art. 26 della legge n. 15 del 2005, ha esteso l’ambito di operatività del divieto di accesso agli atti nell’ambito dei procedimenti tributari, stabilendo che “il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano” (cfr. comma 1, lett. b)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 5143 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
n.  1705  Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei sigg.ri:<br />
Dott. Gaetano CICCIO’	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, rel.<br />	<br />
Dott. Eleonora DI SANTO	&#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 1705/2007</b> proposto da </p>
<p><B>CIABATTI CARLO</B> rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Giovannelli e Leonardo Masi con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, Lungarno Corsini n. 2;</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<B>AGENZIA DELLE ENTRATE</B>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p><i><b>e nei confronti</b></i><br />
PALANDRI DANIELA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Di Bisceglie e Fabio Cannizzaro del foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Edele D’Elia in Firenze, via La Pira n. 21;</p>
<p><i><b>per l’annullamento</b></i><br />
del rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pistoia, in data 11 settembre 2007, in ordine all’istanza di accesso alla documentazione amministrativa del 30 agosto 2007 inoltrata dal ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990;</p>
<p><i><b>e per la declaratoria<br />
</b></i>dell’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla camera di consiglio del 5 dicembre 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. D.Lastraioli delegato da L.Masi, l’avv. F.Cannizzaro e l’avv.dello Stato S.Pizzorno;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E  DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato il 10 ottobre 2007, il sig. Carlo Ciabatti, coltivatore diretto, esponeva quanto segue:<br />
&#8211; con atto 7 aprile 1982 aveva stipulato un contratto di comodato, che in realtà dissimulava un contratto di affitto, relativo ad alcuni terreni;<br />
&#8211; avendo coltivato per oltre venti anni i predetti terreni, il sig. Ciabatti vanta il diritto di prelazione sui medesimi, ai sensi della legge n. 590 del 1956;<br />
&#8211; tale diritto è stato leso da uno dei comproprietari dei terreni il quale, con atto di natura obbligatoria, si obbligava a sottoscrivere con i sigg. Palandri e Gonfiantini un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto i terreni di cui trat<br />
&#8211; successivamente, senza tener conto del diritto di prelazione del ricorrente, la sig.ra Daniela Palandri acquistava i suddetti terreni al prezzo dichiarato di Euro 11.900 al m.q.;<br />
&#8211; al fine di esercitare il suo diritto di riscatto, il sig. Ciabatti citava in giudizio la sig.ra Palandri davanti al tribunale di Pistoia, dichiarando di voler esercitare tale diritto per il prezzo effettivamente pagato dalle parti (e cioè Euro 7.500 al- nel giudizio civile, il sig. Ciabatti dichiarava altresì che l’indicazione nel contratto di un prezzo superiore a quello effettivamente corrisposto fosse unicamente volta ad eludere o a rendere più gravoso l’esercizio del suo diritto di prelazione;<br />
&#8211; al fine di ottenere i documenti da cui risulti la natura simulata del prezzo dichiarato, il sig. Ciabatti presentava istanza di accesso ai documenti amministrativi, relativi agli accertamenti  e/o ai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, Uffi<br />
&#8211; l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, negava l’accesso ai documenti richiesti, adducendo che, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, la documentazione  finanziaria, comunque acquisita, è sottratta all’accesso e che la richiest<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso: per omessa notifica alla parte venditrice (da qualificarsi litisconsorte necessario nell’azione di simulazione dell’atto di compravendita); per genericità ed indeterminatezza dell’istanza di accesso; per irrilevanza della documentazione richiesta nella causa civile pendente tra le parti.<br />
Costituitasi in giudizio, la controinteressata ha eccepito l’infondatezza della pretesa, attesa l’esclusione del diritto di accesso nei procedimenti tributari; inoltre, la simulazione non potrebbe essere provata nel giudizio civile pendente essendo maturate le preclusioni istruttorie previste nel processo civile.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
2 – Il ricorrente ha impugnato il diniego di accesso agli atti amministrativi opposto dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver presentato un’istanza con la quale chiedeva di “accedere ai documenti relativi ad eventuali controlli &#8211; accertamenti (o iniziative comunque denominate)  effettuati nei confronti dei Sigg.ri Palandri Daniela e Palandri Alberto” pere meglio curare i propri interessi nella causa dallo stesso promossa davanti al Tribunale di Pistoia.<br />
Il ricorso è, tuttavia, inammissibile.<br />
Per giurisprudenza costante, nell’ambito di operatività della norma che prevede l’accesso  agli atti disciplinato dal capo quinto della legge n. 241 del 1990, non è ricompreso l’accesso c.d. informativo che introduce a carico dell’amministrazione un’attività di cognizione e di giudizio non ancora tradotta nello strumento documentale; sul punto, ai sensi dell’art. 22 comma 4, nel testo novellato dall’art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, non sono accessibili le informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo (<i>Consiglio di Stato, sez. IV, 21 settembre 2005 n. 4929</i>).<br />
Per quanto riguarda un caso assimilabile a quello di cui trattasi, nel precedente quadro normativo, premessa l’esclusione dell’accesso agli atti dei procedimenti tributari sulla base della legge e del relativo regolamento di attuazione, questo Tribunale ha affermato che non sono accessibili le note informative poste alla base di un’inchiesta in quanto rientranti tra gli atti preliminari al procedimento (<i>TAR Toscana, sez. I, 9 giugno 2003 n. 2329</i>).<br />
La norma che esclude l’accesso  agli atti nei procedimenti tributari è stata interpretata nel senso che, per gli accertamenti soggetti alla giurisdizione delle commissioni tributarie, gli atti del procedimento restando comunque conoscibili in sede di contenzioso e la norma ha quindi lo scopo di ribadire che fino all’adozione del provvedimento terminale l’accesso ex lege n. 241/90 non può essere esercitato (<i>TAR Piemonte, sez. I, 7 maggio 1998 n. 321</i>).<br />
Sulla scorta della giurisprudenza citata, questo Collegio ritiene, in primo luogo, che l’istanza di accesso agli atti, così come formulata dal ricorrente, si configuri come una generica richiesta di conoscenza dell’attività espletata dall’amministrazione e, comunque, come una richiesta di accesso ad un numero indefinito ed imprecisato di atti, come tale inammissibile.<br />
In secondo luogo, non solo il ricorrente non ha provato di essere titolare di una situazione giuridica direttamente collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22, primo comma, lett. b l. n. 241/90, come sostituito dall’art. 15 della legge n. 15/2005), ma deve  ragionevolmente dubitarsi che dagli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate possa conseguire la possibilità di accertare la simulazione del contratto stipulato tra le parti (interesse specifico addotto dal ricorrente), posto che l’amministrazione delle Finanze non ha alcun interesse ad accertare un prezzo minore di quello dichiarato dalle parti nel contratto in questione.<br />
In terzo luogo, e nel merito, la modifica dell’art. 24 della legge n. 241/90, introdotta dall’art. 26 della legge n. 15 del 2005, ha esteso l’ambito di operatività del divieto di accesso agli atti nell’ambito dei procedimenti tributari, stabilendo che “il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano” (cfr. comma 1, lett. b).<br />
Non è senza rilievo che la formulazione adoperata dal legislatore sia, nella materia <i>de qua</i>, la stessa di quella attinente l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (“per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”), pacificamente sottratti al diritto di accesso (cfr. comma 1, lett. c).<br />
Né può sostenersi (secondo la tesi del ricorrente) che detto divieto operi fino a quando non sia intervenuto un provvedimento conclusivo del procedimento.<br />
Ciò poteva, al più, sostenersi nel previgente quadro normativo, allorché il diritto di accesso in materia era vietato in relazione all’attività preparatoria della pubblica amministrazione (<i>TAR Friuli Venezia &#8211; Giulia, 21 dicembre 2002 n. 1070; Consiglio di Stato, sez. IV, 9 luglio 2002 n. 3825</i>). <i><br />
</i>Non è più sostenibile, nel nuovo contesto normativo, nel quale la formulazione generale adoperata dal legislatore non lascia adito a dubbi sulla portata estensiva del divieto nell’ambito dei “procedimenti tributari”.<br />
Tale conclusione appare coerente con il decreto del Ministero delle Finanze 29 ottobre 1996 n. 603, recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell&#8217;art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.<br />
L’art. 5 &#8211; Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese – al comma 1 dispone:<br />
“Ai sensi della lettera <i>d</i>) del comma 5 dell&#8217;art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 , ed in relazione all&#8217;esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all&#8217;accesso, fatte salve le richieste del titolare dell&#8217;interesse, le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi: <i>a</i>) documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell&#8217;attività amministrativa; <i>d</i>) atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie.<br />
Pertanto, la tutela ivi prevista non comprende, in ogni caso, il dovere dell’amministrazione di esibire la documentazione richiesta.<br />
Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Spese ed onorari di giudizio vanno posti a carico della parte soccombente, e sono liquidati, nella misura di cui in dispositivo, a favore delle parti resistenti.</p>
<p><i><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara <b>inammissibile</b> e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, complessivamente, in Euro 2.000,00 (duemila), a favore, per la metà, delle parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2007.<br />
F.to Gaetano Cicciò  &#8211; Presidente<br />
F.to Saverio Romano   &#8211; Consigliere, rel.est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 DICEMBRE 2007</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2006 n.5143</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-9-2006-n-5143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-9-2006-n-5143/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-9-2006-n-5143/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2006 n.5143</a></p>
<p>Pres. Santoro Est. Corradino M. Piscitiello(Avv. Troisi) c/ Comunità Mondana”zona alto e Medio Sele”(Avv.ti F. Lanocita, G. Paolino, M.Annunziata) Giurisdizione e Competenza- Assunzione operai Comunità Montana- Giurisdizione Amministrativa- Non sussiste- Ragioni. Ai sensi dell’art. 63, comma 1°, del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-9-2006-n-5143/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2006 n.5143</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro   Est. Corradino<br /> M. Piscitiello(Avv. Troisi) c/ Comunità Mondana”zona alto e Medio Sele”(Avv.ti F. Lanocita, G. Paolino, M.Annunziata)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza- Assunzione operai Comunità Montana- Giurisdizione Amministrativa- Non sussiste- Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 63, comma 1°, del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Pertanto, considerato che le Comunità Montane sono espressamente ricomprese all’interno delle amministrazioni pubbliche elencate dall’art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. 165/2001, la controversia inerente l’assunzione al lavoro di operai forestali, non rientrando tra le eccezioni previste dal citato comma 4° dell’art. 63, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO			 </B>N<br />	<br />
<b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>decisione<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso n. 6689/05 R.G. proposto dalla <br />
<b>Sig.ra Marisa Piscitiello</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Troisi, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Barbara Balboni, Via Filippo Corridoni, n. 23;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Comunità Montana “Zona Alto e Medio Sele”</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata, ed elettivamente domiciliata in Roma presso la Sig.ra Antonia De Angelis<br />
<br />
PER LA RIFORMA<br />
della sentenza resa dal T.A.R. per la Campania, Sezione seconda di Salerno, n. 829/05, pubblicata in data 25 maggio 2005. </p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana “Zona Alto e Medio Sele”;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 28.3.2006 gli avv.ti Troisi e Fiorentino, quest’ultimo in sostituzione di Ianocita, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con sentenza n. 829 del 25 maggio 2005, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione seconda di Salerno, dichiarava inammissibile, per omessa notifica ai controinteressati, il ricorso con cui l’odierna appellante censurava la formazione della graduatoria per l’assunzione come operaio forestale di cui al bando pubblicato dalla Comunità Montana “Zona Alto e Medio Sele” in data 18 dicembre 1998.<br />
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
Si è costituita, per resistere all’appello, la Comunità Montana “Zona Alto e Medio Sele”. <br />
Alla pubblica udienza del 28.3.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	1. Ai fini del decidere, va preliminarmente presa in considerazione  la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia, nella specie non sollevata dalle parti, ma rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 30, primo comma, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />	<br />
Sul punto, rileva il Collegio che il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all’art. 63, comma 1°, dispone che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. <br />
Pertanto, considerato che le Comunità Montane sono espressamente ricomprese all’interno delle amministrazioni pubbliche elencate dall’art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. 165/2001, la controversia in questione, inerente l’assunzione al lavoro di operai forestali, non rientrando tra le eccezioni previste dal citato comma 4° dell’art. 63, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.<br />
Va, pertanto, confermata l’inammissibilità del ricorso di primo grado sancita dalla sentenza impugnata, con diversa motivazione.<br />
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in appello va rigettato, con conferma, con diversa motivazione, della decisione impugnata.<br />
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), rigetta l’appello in epigrafe, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione.<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 28.3.2006 con l&#8217;intervento dei sigg.ri<br />
Sergio Santoro		 Presidente,<br />	<br />
Giuseppe Farina		 Consigliere,<br />	<br />
Aldo Fera			 Consigliere,<br />	<br />
Corrado Branca		 Consigliere,<br />	<br />
Michele Corradino		 Consigliere estensore.<br />	<br />
<b><br />
</b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
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