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	<title>514 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>514 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sui contratti di cessione di ramo d&#8217;azienda.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-contratti-di-cessione-di-ramo-dazienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:13:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-contratti-di-cessione-di-ramo-dazienda/">Sui contratti di cessione di ramo d&#8217;azienda.</a></p>
<p>&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Contratto di cessione di ramo d&#8217;azienda &#8211; Validità &#8211; Presupposti. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Contratto di cessione di ramo d&#8217;azienda &#8211; Avente come unico oggetto di cessione il rapporto tra p.a. e cessionaria &#8211; Invalidità. &#8211; Affinché possa configurarsi una cessione di un ramo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-contratti-di-cessione-di-ramo-dazienda/">Sui contratti di cessione di ramo d&#8217;azienda.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-contratti-di-cessione-di-ramo-dazienda/">Sui contratti di cessione di ramo d&#8217;azienda.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Contratto di cessione di ramo d&#8217;azienda &#8211; Validità &#8211; Presupposti.</li>
<li>&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Contratto di cessione di ramo d&#8217;azienda &#8211; Avente come unico oggetto di cessione il rapporto tra p.a. e cessionaria &#8211; Invalidità.</li>
</ol>
<hr />
<ol>
<li>&#8211; Affinché possa configurarsi una cessione di un ramo d’azienda è necessario che venga trasferito un autonomo comparto produttivo nella sua interezza, cosa che non è evidentemente avvenuta nella fattispecie in questione.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; E&#8217; nullo l’atto di “cessione del ramo d’azienda” avente come unico oggetto di cessione  il rapporto, di natura esclusivamente procedimentale/pubblicistica, che si è venuto a creare tra l’amministrazione e la società cessionaria, a seguito della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ad un impianto inoltrata da tale società, in quanto non soltanto è evidente che tale contratto non determina alcuna cessione di ramo d’azienda, ma non determina in generale alcun effetto giuridico, in quanto un rapporto procedimentale/pubblicistico non è certamente cedibile, ancor più con un mero atto tra privati, rispetto al quale l’amministrazione è rimasta estranea.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Maisano &#8211; Est. Mulieri</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2012, proposto dalla J.A.Z. Energy Sicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Claudio Visco e Andrea Leonforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’Alessandro Vaccaro in Palermo, via Giusti n. 45;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via V. Villareale n. 6;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la condanna</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni causati alla ricorrente dalla colposa violazione del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica avviato con istanza depositata in data 9 febbraio 2009 e da ultimo integrata il 9 ottobre 2009 in relazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in contrada Donna Fala nel Comune di Racalmuto (AG) così come accertato dal TAR Palermo con sentenza 1268/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2021 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente esponeva di essere titolare del progetto per la costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 993,60 kWp da realizzarsi in contrada Donna Fala nel Comune di Racalmuto, su terreno identificato al foglio 2, particelle 21,75, 76, 77, per averne acquisito la relativa proprietà dalla società J &amp; V. Consulting S.r.l. a seguito di cessione di ramo d’azienda avvenuta il 10 novembre 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 1268/2011, questa Sezione dichiarava l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità sull’istanza presentata in data 9 febbraio 2009 dalla società J &amp; V al fine del rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, per la realizzazione del predetto impianto, con condanna a pronunciarsi espressamente sull’istanza mediante la convocazione dell’apposita Conferenza di Servizi entro il termine di trenta giorni;</p>
<p style="text-align: justify;">In esecuzione della sentenza n. 1268/2011, l’Amministrazione resistente avviava l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione unica convocando per il giorno 7 settembre 2011 la prima seduta dell’apposita Conferenza di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 10 novembre 2011 la società J.A.Z. Energy Sicilia subentrava alla società J &amp; V, nella titolarità del progetto, anche se alla successiva adunanza del 18 novembre e a quella decisoria del 12 dicembre era sempre stato presente il rappresentante della società cedente; quest’ultima conferenza si concludeva con esito positivo seppur condizionato all’espressione del parere da parte della competente Soprintendenza che però l’autorità procedente riteneva acquisito sotto forma di silenzio assenso, in data 17 marzo 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 29 maggio 2012 e depositato il giorno 21 giugno successivo, la società J.A.Z. Energy Sicilia proponeva la domanda di risarcimento del danno asseritamente causatole dal ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione unica che avrebbe dovuto trovare conclusione, a suo dire, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza n. 1268 del 1 luglio 2011, avvenuta in pari data, ossia entro il 1 agosto 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduceva che:</p>
<p style="text-align: justify;">1) la mancata conclusione del procedimento di autorizzazione unica avrebbe determinato l’assoggettamento del Progetto alla normativa introdotta dall’art. 65 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni con la Legge n. 27 del 24 marzo, 2012, pubblicata nella G.U. n. 71 del 24 marzo 2012, in forza del quale gli impianti fotovoltaici realizzati a terra su aree agricole sono stati esclusi dall’accesso agli incentivi pubblici concessi per la produzione di elettricità da fonte fotovoltaica. Vero è che da tale divieto sono stati sottratti gli impianti di cui al comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislative 3 marzo 2011, n. 28, ossia quelli già autorizzati alla data del 29 marzo 2011 o per i quali alla medesima data era stata già presentata la relativa istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione unica, ma a condizione della loro entrata in esercizio inderogabilmente entro la data del 24 maggio 2012, cioè entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 1/2012;</p>
<p style="text-align: justify;">2) a causa dell’illegittima condotta dell’Amministrazione, che non avrebbe consentito il rispetto del termine finale del 24 maggio 2012, il progetto sarebbe stato escluso dall’accesso ad ogni forma d’incentivazione statale e perciò non sarebbe stato più redditizio per la società ricorrente che per tale ragione sarebbe costretta ad abbandonare l’iniziativa imprenditoriale;</p>
<p style="text-align: justify;">3) nel caso di specie sarebbero integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito extracontrattuale ed in particolare, la condotta illecita, la colpa della p.a., il nesso di causalità ed il danno identificato nelle seguenti voci:</p>
<p style="text-align: justify;">– danno emergente: costi e spese sostenute da JAZ per lo sviluppo del progetto, l’acquisizione del ramo d’azienda, la predisposizione della documentazione progettuale, l’acquisto dei diritti sui terreni, la presentazione dell’istanza di autorizzazione unica, la partecipazione alle sedute della conferenza di servizi, ammontanti a complessivi Euro 243.974,52;</p>
<p style="text-align: justify;">– lucro cessante: il mancato guadagno subito per essere venute meno le condizioni di realizzabilità del progetto, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell’investimento, pari all’intera utilità patrimoniale fallita.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle more del giudizio, in data 22 novembre 2012, con D.R.S. n.510, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità rilasciava l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 6 maggio 2014, la ricorrente depositava una perizia tecnica nella quale elaborava 3 possibili scenari alternativi basati sulle diverse ipotetiche date di rilascio dell’autorizzazione e sui tempi presumibili di entrata in esercizio dell’impianto. Chiedeva pertanto, la condanna dell’Amministrazione regionale al risarcimento del danno da lucro cessante, così come quantificato nell’ipotesi denominate scenario 1 e 2, fino a giungere allo scenario 3 che concerne l’affermazione dell’impossibilità sopravvenuta di accedere agli incentivi pubblici e, quindi, al risarcimento del solo danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per resistere al ricorso si costituiva l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza del 23/01/2015 n. 223 il ricorso veniva dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza dell’8 maggio 2019 n. 395, il C.G.A. accoglieva l’appello della ricorrente riscontrando che non era stato dato avviso in ordine ai profili di inammissibilità che avevano posto a fondamento della sua decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto notificato il 22/07/2019 e depositato in pari data la ricorrente ha riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.a. riproponendo le stesse domande a suo tempo proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza del 26/02/2020 n. 436, non ottemperata, il Dirigente Generale del Dipartimento per l’Energia del resistente Assessorato è stato onerato di depositare una relazione sul procedimento volto a rilascio del provvedimento di autorizzazione unica per cui è causa, unitamente al progetto ed al cronoprogramma posti a corredo della documentazione a suo tempo presentata dalla società ricorrente nell’ambito del suddetto procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito fissata per la discussione del ricorso, all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Viene in decisione il ricorso con il quale la società ricorrente ha chiesto la condanna delle Amministrazioni regionali resistenti al risarcimento del “danno da ritardo” a suo dire causato dalla colposa violazione del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica avviato con istanza depositata in data 9 febbraio 2009 e da ultimo integrata il 9 ottobre 2009 in relazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in contrada Donna Fala nel Comune di Racalmuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato alla stregua di quanto verrà appresso specificato.</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente ha sostenuto che il ritardo dell’amministrazione nel valutare la sua richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico le avrebbe impedito di realizzarlo senza dovere soggiacere alle specifiche tecniche richieste dal D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, al cui rispetto sono subordinati gli incentivi statali.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare ha dedotto che la mancata conclusione del procedimento entro il termine di trenta giorni indicato dalla citata sentenza n. 1268/2011 avrebbe determinato l’assoggettamento del progetto alla normativa introdotta dall’art. 65 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012: con l’entrata in vigore della predetta norma, gli impianti fotovoltaici realizzati a terra su aree agricole verrebbero esclusi dall’accesso agli incentivi pubblici concessi per la produzione di elettricità da fonte fotovoltaica e da tale divieto sarebbero sottratti gli impianti di cui al comma 6 dell’art. 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, vale a dire gli impianti già autorizzati alla data del 29 marzo 2011 (o impianti per i quali alla medesima data era stata già presentata la relativa istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione unica) a condizione però che gli stessi fossero entrati in esercizio inderogabilmente entro la data del 24 maggio 2012 (ovvero entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 1/2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ritardo accumulato dall’amministrazione le avrebbe impedito di accedere alle agevolazioni di legge – attraverso la finestra prevista dal comma 2 dell’art. 65 del D.L. n. 1/2012, che richiama il comma 6 dell’art. 10 del D.lgs. n. 28/2011 – rendendo non più conveniente la realizzazione dell’impianto in questione, che è stato infine autorizzato con decreto del 20 novembre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Varie ragioni impediscono la valutazione favorevole della domanda risarcitoria promossa nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo ritiene il Collegio che l’atto di “cessione del ramo d’azienda” dal quale nascerebbe la legittimazione della ricorrente al subentro nel rapporto con l’amministrazione derivante dalla domanda di autorizzazione di J &amp; V Consulting s.r.l., dell’ottobre 2009, sia nullo e privo di effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero affinché possa configurarsi una cessione di un ramo d’azienda è necessario che venga trasferito un autonomo comparto produttivo nella sua interezza, cosa che non è evidentemente avvenuta nella fattispecie in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura del relativo contratto emerge, invero, che l’unico oggetto di cessione sarebbe proprio il rapporto, di natura esclusivamente procedimentale/pubblicistica, che si è venuto a creare tra l’amministrazione e la J &amp; V Consulting s.r.l., a seguito della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ad un impianto inoltrata da tale società.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, non soltanto è evidente che tale contratto non determina alcuna cessione di ramo d’azienda, ma non determina in generale alcun effetto giuridico, in quanto un rapporto procedimentale/pubblicistico non è certamente cedibile, ancor più con un mero atto tra privati, rispetto al quale l’amministrazione è rimasta estranea.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tali considerazioni viene a cadere l’intero costrutto sul quale trova fondamento la domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, anche diversamente opinando, non può non rilevarsi che il contratto in questione esclude espressamente qualsiasi pregressa ragione di credito vantata da J &amp; V Consulting s.r.l., di modo che l’odierna ricorrente non potrebbe fare valere eventuali pretese risarcitorie derivanti da inadempimenti precedenti al suo preteso ingresso nel rapporto amministrativo in considerazione, né le potrebbe giovare l’accertamento giudiziale di un eventuale inadempimento riferito a tale periodo, quale consegue alla sentenza n. 1268 dell’1 luglio 2011; sentenza peraltro di cui nessuno ha mai richiesto l’ottemperanza, attraverso gli previsti strumenti processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Va ancora rilevato che dal conclusivo provvedimento di autorizzazione del 20 novembre 2012 risulta che la società Jaz solo in data 20 giugno 2012 ha trasmesso vari documenti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, e solo in data 16 ottobre 2012 ha trasmesso copia del contratto preliminare di locazione e costituzione di servitù dei terreni interessati all’impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ quasi superfluo evidenziare che in assenza di tale documentazione l’autorizzazione richiesta non sarebbe stata rilasciata e il procedimento si sarebbe concluso con un atto di rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva la ricorrente, da quando è divenuta – ma sarebbe più corretto dire da quando ha ritenuto di essere divenuta – titolare del rapporto amministrativo che viene in considerazione, non ha assunto alcuna iniziativa giudiziale volta a far emergere l’inadempimento dell’amministrazione, ha completato solo ad ottobre 2012 la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione in questione e, da ultimo – ma non meno importante – non ha fornito alcuna prova che avrebbe potuto attivare l’impianto oggetto di autorizzazione dal momento della pretesa acquisizione del rapporto amministrativo della J &amp; V Consulting s.r.l., al termine finale utile per potere ottenere gli incentivi di legge (24 maggio 2012); circostanze ciascuno delle quali idonee ad escludere la fondatezza della domanda risarcitoria azionata.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione dalla completa lettura della documentazione in atti non risulta prospettabile, già in termini astratti, alcun danno in capo alla ricorrente in conseguenza del comportamento assunto dall’amministrazione in un rapporto rispetto al quale è estranea (in conseguenza della nullità dell’atto di “cessione del ramo d’azienda”); si può escludere che potesse essere rilasciata l’autorizzazione richiesta prima del completamento della documentazione necessaria, avvenuto nell’ottobre 2012 (come emerge dal provvedimento di autorizzazione), quando non sarebbe stato più possibile accedere agli incentivi di legge; infine, anche nella ben diversa prospettazione sulla quale è fondato il ricorso, non è stata fornita alcuna prova che nel tempo realmente a disposizione della ricorrente, novembre 2011 – maggio 2012, da un punto di vista prettamente tecnico, la ricorrente avrebbe potuto realizzare e porre in esercizio l’impianto oggetto della presente causa, condizione necessaria per poter accedere ai benefici di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve pertanto essere rigettato in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, ne va disposta la compensazione tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Maisano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaella Sara Russo, Referendario</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2019 n.514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-4-2019-n-514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-4-2019-n-514/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2019 n.514</a></p>
<p>S. Romano, Pres., P. Grauso, Est. Sulla irragionevolezza del criterio di ripartizione di un contributo al costo per i servizi di vigilanza e sicurezza nelle aree portuali fondato sulla mera estensione dell&#8217;area occupata dal concessionario e non giù  sul numero dei transiti. 1. Giurisdizione e competenza- Determinazione dei canoni in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-4-2019-n-514/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2019 n.514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres., P. Grauso, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla irragionevolezza del criterio di ripartizione di un contributo al costo per i servizi di vigilanza e sicurezza nelle aree portuali fondato sulla mera estensione dell&#8217;area occupata dal concessionario e non giù  sul numero dei transiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="justify" style="">1. Giurisdizione e competenza- Determinazione dei canoni in materia di concessione di beni pubblici- Esercizio di poteri discrezionali da parte della P.a.- Giurisdizione del giudice amministrativo- Sussistenza.</p>
<p align="justify" style="">2. Giustizia amministrativa- Interesse a ricorrere avverso un regolamento- Sorge nel momento della sua concreta applicazione.</p>
<p align="justify" style="">3. Imposte e tasse- Addizionale su tasse, canoni e diritti per i servizi di vigilanza e sicurezza portuali- Determinazione &#8211; Spetta alle Autorità  portuali &#8211; Nel rispetto dell&#8217;art. 23 Costituzione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="justify" style=""><em>1. L&#8217;art. 133 co. 1 lett. b) c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessione di beni pubblici, fatta eccezione per quelle relative a indennità , canoni o altri corrispettivi; Tale eccezione viene intesa dalla giurisprudenza nel senso di non comportare, a contrario, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario su tali controversie, per le quali valgono i consueti criteri di riparto fondati sulla dicotomia interesse legittimo/diritto soggettivo. Pertanto quando si faccia questione del corretto esercizio dei pubblici poteri, come accade ogniqualvolta la lite coinvolga la verifica dell&#8217;azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, oppure investa l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella istituzione delle tariffe e/o nella determinazione del canone, la questione appartiene alla sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, residuando alla giurisdizione ordinaria le sole controversie aventi contenuto meramente patrimoniale.</em></p>
<p align="justify" style=""><em>2. Ai fini della tempestività  del ricorso occorre considerare che l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione di un regolamento sorge e coincide con il momento in cui lo stesso viene ad essere concretamente applicato nei confronti dei suoi destinatari. Fino all&#8217;adozione degli atti applicativi non può farsi decorrere il termine per l&#8217;impugnativa, non essendo ancora configurabili la legittimazione e l&#8217;interesse al ricorso. Nella specie un regolamento adottato dall&#8217;Autorità  Portuale e volto a disciplinare i contenuti del servizio di vigilanza armata e controllo degli accessi presso i varchi doganali e ad istituire un&#8217;entrata addizionale per la copertura dei relativi costi non è di per sì© immediatamente lesivo. Il primo atto applicativo adottato dall&#8217;Autorità  è rappresentato dalla delibera che approva il ruolo ordinario dell&#8217;entrata patrimoniale addizionale quantificandone gli importi dovuti dalle singole imprese interessate per ciascuna area portuale occupata. E&#8217; tale delibera che va gravata nel termine decadenziale, e trattandosi di atto plurimo, scindibile in tanti atti quanti sono i suoi destinatari, la sua efficacia dipende dalla comunicazione individuale</em></p>
<p align="justify" style=""><em>3. L&#8217;addizionale su tasse, canoni e diritti per l&#8217;espletamento dei compiti di vigilanza e fornitura di servizi di sicurezza nell&#8217;ambito dei porti, introdotta dalla legge 296/2006 e affidata alle autorità  portuali rispetta i limiti della riserva di legge di cui all&#8217;art. 23 Cost. se, pur lasciando all&#8217;autorità  amministrativa un ampio margine di limitazione della fattispecie impositiva, stabilisca i contenuti e i modi dell&#8217;azione amministrativa. Irragionevole appare pertanto nella specie il criterio individuato dall&#8217;Autorità  portuale ai fini della ripartizione dei costi di servizio, fondato sulla mera estensione delle aree portuali occupate dai concessionari demaniali marittimi. Trattandosi di un&#8217;addizionale inerente il controllo armato dei varchi di accesso al porto, il riparto avrebbe difatti dovuto tenere conto del servizio effettivamente reso in favore di ciascun obbligato, ad esempio in ragione del numero di transiti attraverso i varchi, mentre il criterio legato all&#8217;ampiezza delle superfici date in concessione sarebbe penalizzante per i terminalisti titolari di superfici estese, cui non necessariamente corrisponderebbe un elevato numero di transiti.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/04/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00514/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01026/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2015, proposto da<br /> N.G.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Luciano Canepa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Lamarmora 14;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Autorità  Portuale di Livorno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br /> Capitaneria di Porto di Livorno, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Porto Livorno 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bassano e Federico De Meo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via de&#8217; Pucci 4;<br /> Società  Corpo Vigili Giurati S.p.a. di Livorno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bianchi e Paolo Marco Santilli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco D&#8217;Addario in Firenze, via Fra&#8217; D. Buonvicini 21;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione del Comitato dell&#8217;Autorità  Portuale di Livorno n. 30 del 30.10.2013 di approvazione del &quot;Regolamento avente ad oggetto l&#8217;entrata patrimoniale addizionale per servizio di vigilanza e controllo presso i varchi doganali pubblici nel Porto di Livorno&quot; ed in particolare dell&#8217;art. 3 di esso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento n. 140 del 24.09.2014, mai notificato in precedenza alla ricorrente, recante l&#8217;approvazione per gli anni 2013 e 2014 del &quot;ruolo ordinario dell&#8217;entrata patrimoniale addizionale ai canoni demaniali marittimi ed ai canoni di locazione, dovuta a fronte del servizio di vigilanza e controllo presso i Varchi Doganali Pubblici nel Porto di Livorno&quot;, nonchè, se ed in quanto occorrer possa, della deliberazione del Comitato Portuale n. 4 del 27.02.2009 e dell&#8217;Ordinanza del Presidente dell&#8217;Autorità  Portuale n. 7 del 27.04.2010 nella parte in cui si è previsto che &quot;a far data dallo 01.07.2010 i costi per l&#8217;effettuazione del servizio di controllo degli accessi afferenti i Varchi doganali pubblici del Porto di Livorno dovevano essere posti a carico dei soggetti imprenditori portuali le cui attività  venivano svolte all&#8217;interno delle Aree portuali accessibili dai Varchi stessi (art. 1)&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè, ove l&#8217;Ecc.mo TAR ritenga la propria giurisdizione in proposito, per l&#8217;annullamento della comunicazione via pec n. prot. n. 3961 a firma del Segretariato Generale dell&#8217;Autorità  Portuale di Livorno ricevuta il 22.04.2015 con le quali si è determinato il complessivo importo delle addizionali sul canone di concessione demaniale dovute dalla ricorrente quale recupero costi per servizio di vigilanza armata ai varchi portuali negli anni 2012-2013;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè per l&#8217;accertamento della non debenza delle relative addizionali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Portuale di Livorno e dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell&#8217;Interno, nonchè della Porto Livorno 2000 S.r.l. e della Corpo Vigili Giurati S.p.a. di Livorno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente N.G.I. S.r.l. è un&#8217;impresa operante su aree, delle quali assume di essere proprietaria, poste all&#8217;interno del porto di Livorno, nel c.d. Canale dei Navicelli che collega lo scalo livornese con la darsena pisana.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa espone di aver ricevuto dalla locale Autorità  Portuale, in data 22 aprile 2015, la richiesta di pagamento dell&#8217;importo di euro 2.280,47 a titolo di recupero dei costi per il servizio di vigilanza armata ai varchi portuali, e di aver così preso conoscenza del &#8220;<i>Regolamento dell&#8217;entrata patrimoniale addizionale per servizio di vigilanza e controllo presso i varchi doganali pubblici nel porto di Livorno&#8221;</i>, approvato dall&#8217;Autorità  con delibera n. 30/2013, che impone alle imprese portuali, concessionarie e/o locatarie di aree demaniali accessibili dai varchi pubblici di accesso al porto, di contribuire ai costi del servizio di vigilanza dei varchi in questione in ragione di quote percentuali rapportate alla superficie delle aree occupate.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nella medesima occasione, la ricorrente deduce di aver conosciuto altresì il provvedimento n. 140/2014, con cui il Presidente dell&#8217;Autorità  Portuale ha approvato i ruoli dell&#8217;entrata patrimoniale in questione per gli anni 2013 e 2014 (in riferimento al servizio di sorveglianza prestato nel 2012 &#8211; 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">La comunicazione del 22 aprile 2015 e le presupposte deliberazioni n. 30/2013 e n. 140/2014 sono impugnate dalla società  N.G.I., che ne chiede l&#8217;annullamento sulla scorta di sei motivi in diritto. L&#8217;impugnazione è estesa, all&#8217;occorrenza, alle pregresse deliberazione dell&#8217;Autorità  n. 4/2009 e ordinanza presidenziale n. 7/2010 laddove pongono a carico degli imprenditori operanti all&#8217;interno delle aree portuali accessibili dai varchi pubblici i costi del servizio di controllo degli accessi, a decorrere dal 1 luglio 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Insieme all&#8217;annullamento degli atti impugnati, la ricorrente chiede al T.A.R. accertarsi la non debenza degli importi pretesi dall&#8217;Autorità  Portuale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Si sono costituiti in giudizio l&#8217;Autorità  Portuale di Livorno, frattanto divenuta Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Capitaneria di Porto di Livorno e i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell&#8217;Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. L&#8217;atto introduttivo del giudizio è stato anche notificato alla Corpo Vigili Giurati S.p.a., nella sua veste di affidataria del servizio di vigilanza presso i varchi doganali portuali, e alla Porto Livorno 2000 S.r.l., altro operatore che la ricorrente individua per dimostrare l&#8217;irragionevolezza del criterio di riparto dei costi di gestione del servizio adottato e applicato dall&#8217;Autorità  Portuale con gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambedue le società  si sono costituite e hanno concluso per il rigetto delle domande.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 30 gennaio 2019, preceduta dallo scambio di documenti, memorie difensive e repliche <i>ex</i> art. 73 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che le aree occupate dalla società  ricorrente non sarebbero soggette al pagamento del canone di concessione demaniale e, conseguentemente, all&#8217;applicazione dell&#8217;addizionale sul canone per il servizio di vigilanza ai varchi doganali di accesso al porto, disciplinata dall&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006. La ricorrente non utilizzerebbe infatti quei varchi, non essendo concessionaria o locataria di aree demaniali, bensì proprietaria degli spazi portuali da essa utilizzati. In ogni caso, il criterio di ripartizione dei costi del servizio di vigilanza, adottato dall&#8217;Autorità  Portuale con il regolamento del 2013, sarebbe irragionevole e sproporzionato, non essendovi alcuna relazione tra il servizio reso e l&#8217;estensione delle superfici in concessione/locazione agli operatori portuali. Il criterio di riparto avrebbe semmai dovuto tenere conto del servizio effettivamente prestato in favore dei singoli operatori, ad esempio sulla base del traffico di merci/passeggeri/dipendenti/fornitori verso le diverse aree, mentre il riferimento alla sola ampiezza di queste ultime determinerebbe &#8211; oltretutto senza il supporto di qualsivoglia motivazione &#8211; un&#8217;ingiustificata disparità  di trattamento in danno degli operatori titolari di superfici estese, ma interessate da minore transito, e a vantaggio di quelli, come la Livorno Porto 2000, titolari di aree di modeste dimensioni, ma destinatarie di un enorme traffico giornaliero.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo, la N.G.I. lamenta di non essere stata chiamata a partecipare ai procedimenti definiti dall&#8217;Autorità  Portuale con le impugnate deliberazioni nn. 30/2013 e 140/2014, atti plurimi coinvolgenti un numero di destinatari determinabile <i>a priori</i>, ai quali avrebbe perciù² dovuto inoltrarsi la comunicazione di cui all&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo motivo investe la violazione della riserva (relativa) di legge stabilita dall&#8217;art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali imposte. Ad avviso della ricorrente, nè l&#8217;art. 18 del d.l. n. 144/2005, nè l&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006, che disciplinano le modalità  di copertura dei costi del servizio e l&#8217;addizionale sui canoni concessori per l&#8217;espletamento dei compiti di sicurezza e vigilanza nell&#8217;ambito dei porti, individuerebbero il benchè minimo criterio per circoscrivere l&#8217;esercizio della discrezionalità  amministrativa in fase di concreta determinazione della pretesa, in contrasto con la richiamata disposizione costituzionale; e comunque non sarebbe consentito porre a carico dei concessionari demaniali l&#8217;intero costo del servizio di vigilanza, a maggior ragione in assenza di idonea motivazione al riguardo. La scelta dell&#8217;Autorità  Portuale livornese, del resto, sarebbe gravemente irragionevole, venendo a modificare l&#8217;equilibrio economico dell&#8217;attività  dei concessionari e a pregiudicare l&#8217;affidamento di questi ultimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quarto motivo muove dalla presunta violazione dei principi di irretroattività  degli atti amministrativi e di certezza dei rapporti giuridici, posto che, in assenza di un&#8217;autorizzazione in tal senso rinvenibile nella legge, gli atti di richiesta dell&#8217;addizionale trasmessi dall&#8217;Autorità  nel 2015 si riferiscono al servizio di vigilanza prestato negli anni 2012 e 2013, come pure la determinazione dei corrispettivi è stata operata con la deliberazione presidenziale del 2014 a fronte dell&#8217;approvazione del regolamento nell&#8217;anno precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quinto motivo, si rappresenta che l&#8217;imposizione dell&#8217;addizionale sui canoni concessori a copertura dei costi del servizio di vigilanza sarebbe consentita a condizione che esista un provvedimento di pianificazione generale dei servizi medesimi, costituito, ai sensi dell&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006, dal piano della sicurezza del porto. Il piano non sarebbe invece citato in alcuno degli atti impugnati, nè sarebbe altrimenti reperibile, dovendosene di conseguenza presumere la mancanza e, con essa, la carenza del presupposto legale della prestazione richiesta dall&#8217;Autorità .</p>
<p style="text-align: justify;">Il sesto motivo è volto a denunciare, infine, l&#8217;illegittima applicazione dell&#8217;I.V.A. sugli importi richiesti a titolo di addizionale, che non sarebbero riconducibili ai corrispettivi delle operazioni di cessione di beni e servizi elencate dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 633/1972.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Alla luce del <i>petitum</i> sostanziale, la controversia appartiene alla giurisdizione del T.A.R. adito.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; noto che l&#8217;art. 133 co. 1 lett. b) c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessione di beni pubblici, fatta eccezione per quelle relative a indennità , canoni o altri corrispettivi; ma è altrettanto noto che l&#8217;eccezione viene intesa dalla giurisprudenza nel senso di non comportare, a contrario, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario su tali controversie, per le quali valgono i consueti criteri di riparto fondati sulla dicotomia interesse legittimo/diritto soggettivo. E quando si faccia questione del corretto esercizio dei pubblici poteri, come accade ogniqualvolta la lite coinvolga la verifica dell&#8217;azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, oppure investa l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella istituzione delle tariffe e/o nella determinazione del canone, la questione appartiene alla sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, residuando alla giurisdizione ordinaria le sole controversie aventi contenuto meramente patrimoniale (fra le molte, cfr. Cass. civ. SS.UU., 9 agosto 2018, n. 20682; id., 9 giugno 2017, n. 1442; id., 12 ottobre 2011, n. 20939).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, l&#8217;impugnativa ricade in prima battuta sull&#8217;atto determinativo della prestazione patrimoniale imposta alla ricorrente, come agli altri concessionari portuali, e mette in discussione le modalità  di esercizio del potere di cui l&#8217;Autorità  Portuale &#8211; oggi Autorità  di Sistema Portuale &#8211; dispone ai fini della regolazione del rapporto concessorio, mentre solo in seconda battuta e consequenzialmente sono impugnate le specifiche richieste di pagamento, di modo che non può dubitarsi dell&#8217;appartenenza a questo giudice della cognizione sull&#8217;intera causa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. In via pregiudiziale, la società  Corpo Vigili Giurati eccepisce di aver ricevuto la notifica del ricorso benchè estranea ai fatti di causa, atteso che la stessa ricorrente indica quale affidataria del servizio di vigilanza presso il porto di Livorno la Corpo Vigili Giurati S.p.a. di Livorno.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, osserva peraltro il collegio che la notificazione del ricorso alla società  affidataria del servizio di vigilanza presso i varchi portuali appare effettuata a titolo di mera denuntiatio litis, come si ricava inequivocabilmente dall&#8217;assenza di domande nei confronti di detta società , la quale, indipendentemente dalla sua corretta identificazione, non è mai individuata dalla ricorrente come legittimata passiva nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoghe considerazioni valgono per la società  Porto Livorno 2000, nei cui confronti non sono proposte domande e il cui unico coinvolgimento nel giudizio deriva dal tentativo della ricorrente di dimostrare &#8211; lo si è visto esponendo il contenuto del quinto motivo di impugnazione &#8211; l&#8217;irragionevolezza del criterio di determinazione dell&#8217;addizionale fondato dall&#8217;Autorità  Portuale sull&#8217;ampiezza delle aree in concessione. Ma è un coinvolgimento a livello solo descrittivo, esemplificativo, che non sottende l&#8217;attribuzione di una posizione qualificata di controinteresse, neppure ipotetica, rispetto alla tutela giurisdizionale richiesta da N.G.I. S.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che, non potendosi attribuire alla Corpo Vigili Giurati e alla Porto Livorno 2000 la qualità  di parti intimate, le rispettive costituzioni in giudizio vanno qualificate come interventi volontari <i>ad opponendum</i>, sollecitati dalla notificazione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Quanto alla tempestività  dell&#8217;impugnazione, il collegio non intende discostarsi dalla massima consolidata, secondo cui l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione di un regolamento sorge e coincide con il momento in cui lo stesso viene ad essere concretamente applicato nei confronti dei suoi destinatari. Conseguentemente, fino all&#8217;adozione degli atti applicativi non può farsi decorrere il termine per l&#8217;impugnativa, non essendo ancora configurabili la legittimazione e l&#8217;interesse al ricorso (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento approvato dall&#8217;Autorità  Portuale di Livorno con la deliberazione n. 30/2013 costituisce espressione di potestà  normativa secondaria, attuativa della fonte di rango primario di cui all&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006, come si ricava dal carattere generale e astratto delle sue previsioni, volte a disciplinare da un lato i contenuti del servizio di vigilanza armata e controllo degli accessi pressi i varchi doganali del porto (art. 1), e, dall&#8217;altro, l&#8217;entrata addizionale per la copertura dei relativi costi, della quale sono stabiliti i criteri di calcolo (art. 3) e le modalità  operative di applicazione (art. 4); e che presentano il duplice carattere dell&#8217;applicazione ripetibile nel tempo in relazione a una serie indeterminata di casi e della riferibilità  a una platea indeterminabile di destinatari, identificati con la categoria generale delle &#8220;imprese portuali&#8221; concessionarie o locatarie di aree pubbliche all&#8217;interno del porto.</p>
<p style="text-align: justify;">Va poi ricordato che, come risulta dalla documentazione in atti, l&#8217;entrata patrimoniale addizionale per lo svolgimento del servizio di vigilanza era stata effettivamente istituita dall&#8217;Autorità  Portuale con l&#8217;ordinanza n. 7/2010, cui il regolamento del 2013 succede come fonte, per il futuro, dell&#8217;obbligo gravante sulle imprese portuali titolari di aree in concessione o locazione. In questo risiede l&#8217;innovatività  del regolamento, fermo restando che, come verrà  meglio chiarito in seguito, per il passato la debenza della patrimoniale discende dall&#8217;ordinanza del 2010 ai sensi dell&#8217;art. 4 co. 1 dello stesso regolamento (la norma disciplina il recupero degli importi maturati e non rimborsati dalle imprese terminaliste per il periodo 1 luglio 2010 &#8211; 31 dicembre 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Ribadito che nessuna delle previsioni dettate dal regolamento approvato nel 2013 ha contenuti immediatamente lesivi, il primo atto applicativo adottato dall&#8217;Autorità  è rappresentato dalla delibera presidenziale n. 140/2014, che approva il ruolo ordinario dell&#8217;entrata patrimoniale addizionale relativa, appunto, agli anni 2012 e 2013, quantificandone gli importi dovuti dalle singole imprese interessate per ciascuna area portuale occupata.</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza del regolamento, la delibera di approvazione del ruolo si atteggia come atto plurimo, scindibile in tanti atti quanti sono i suoi destinatari. Per il suo innegabile contenuto lesivo, la sua efficacia dipende dalla comunicazione individuale, come stabilito dall&#8217;art. 21-<i>bis</i> della legge n. 241/1990. In mancanza, l&#8217;interesse a impugnare in capo alla società  ricorrente può dirsi divenuto concreto e attuale soltanto con la successiva comunicazione dell&#8217;atto di recupero dei costi per il servizio, eseguita dall&#8217;Autorità  con la nota del 22 aprile 2015 recante la quantificazione dell&#8217;importo richiesto e l&#8217;assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento, previa esposizione delle ragioni fondanti la richiesta, vale a dire le fonti di legge e regolamentati applicate e l&#8217;intervenuta approvazione del ruolo da parte della deliberazione n. 140/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è anticipato che, anteriormente all&#8217;approvazione del regolamento del 2013, l&#8217;addizionale era stata imposta dall&#8217;Autorità  mediante l&#8217;ordinanza n. 7/2010, attuativa del mandato conferito al Presidente con la deliberazione del Comitato n. 4/2009. La richiesta di pagamento relativa agli anni 2012 e 2013, qui in discussione, trae fondamento proprio dall&#8217;ordinanza n. 7/2010, come richiamata dal citato art. 4 co. 1 del regolamento, che, lo si è detto, disciplina le modalità  di recupero degli importi pregressi. Resta fermo, nondimeno, che l&#8217;approvazione del ruolo nel 2014 e le comunicazioni dell&#8217;aprile 2015 costituiscono i primi atti esecutivi (anche) dell&#8217;ordinanza del 2010, la cui impugnazione, espressamente proposta dalla ricorrente, non incorre pertanto nella eccepita tardività  per le medesime ragioni giù  viste relativamente al regolamento del 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. L&#8217;art. 18 del d.l. n. 144/2005 consente &#8220;<i>l&#8217;affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell&#8217;ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonchè nell&#8217;ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l&#8217;esercizio di pubbliche potestà  o l&#8217;impiego di appartenenti alle Forze di polizia</i>&#8221; (comma 1); e rimette a un decreto ministeriale, ovvero alla delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, la determinazione degli importi &#8220;<i>posti a carico dell&#8217;utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato</i>&#8221; (comma 3).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006 ha quindi autorizzato le &#8220;<i>autorità  portuali&#038; all&#8217;applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l&#8217;espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione più¹ recente chiarisce, per gli ambiti portuali, la natura del &#8220;contributo&#8221; al costo dei servizi di vigilanza e sicurezza, che assume le sembianze dell&#8217;entrata addizionale sugli importi giù  dovuti dai fruitori del porto a titolo di tasse, canoni e diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento approvato dall&#8217;Autorità  Portuale di Livorno con l&#8217;impugnata deliberazione n. 30/2013, come giù  la parimenti impugnata ordinanza presidenziale n. 7/2010, identifica i soggetti tenuti alla corresponsione dell&#8217;addizionale, nelle imprese portuali &#8220;<i>quali concessionari demaniali marittimi ai sensi dell&#8217;art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e/o in quanto titolari di contratti di locazione di aree patrimoniali, le cui attività  si svolgono all&#8217;interno delle aree portuali accessibili dai predetti varchi, in ragione di quote percentuali calcolate in riferimento alle dimensioni delle superfici delle aree demaniali marittime e/o delle aree patrimoniali occupate dai suddetti terminalisti portuali</i>&#8221; (art. 3 co. 1).</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente N.G.I. nega di versare nella condizione descritta dalla disposizione regolamentare, assumendo di essere proprietaria delle aree che occupa all&#8217;interno del porto di Livorno e di non utilizzare, per accedervi, i varchi doganali cui si riferisce il servizio di sorveglianza apprestato dall&#8217;Autorità  Portuale. Tali asserite circostanze di fatto &#8211; assenza di un rapporto concessorio o locativo tra la ricorrente e l&#8217;Autorità  Portuale; mancato utilizzo dei varchi pubblici per l&#8217;accesso alle aree occupate dalla ricorrente &#8211; non collimano con quanto rappresentato, sia pure sinteticamente, nelle tabelle allegate alla deliberazione n. 140/2014, ove ad N.G.I. viene addossato il costo del servizio di vigilanza in relazione a una &#8220;porzione di magazzino ed area scoperta asservita&#8221; presso il Canale dei Navicelli. Tale precisa imputazione della richiesta di pagamento, che sottintende l&#8217;utilizzo dei varchi pubblici, non è in alcun modo censurata e non può pertanto venire disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari, non è oggetto di gravame l&#8217;altro criterio selettivo della platea degli obbligati a contribuire ai costi del servizio di sorveglianza ai varchi, individuato dall&#8217;Autorità  nell&#8217;appartenenza al novero dei operatori tenuti all&#8217;applicazione del Codice ISPS (&#8220;Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e delle infrastrutture portuali&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Sono invece fondate le doglianze articolate nei confronti del criterio di ripartizione dei costi del servizio, che l&#8217;Autorità  Portuale individua, sia nel regolamento approvato con la delibera n. 30/2013, sia nella pregressa ordinanza n.7/2010, nell&#8217;estensione delle aree portuali occupate.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  ricorrente argomenta che, trattandosi di un&#8217;addizionale inerente il controllo armato dei varchi di accesso al porto, il riparto avrebbe dovuto tenere conto del servizio effettivamente reso in favore di ciascun obbligato, ad esempio in ragione del numero di transiti attraverso i varchi, mentre il criterio legato all&#8217;ampiezza delle superfici date in concessione sarebbe penalizzante per i terminalisti titolari di superfici estese, cui non necessariamente corrisponderebbe un elevato numero di transiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, si è più¹ volte ripetuto che la ragion d&#8217;essere dell&#8217;addizionale sul canone concessorio, disciplinata dall&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006 e dall&#8217;art. 18 d.l. n. 144/2005, risiede nella copertura dei costi del servizio di vigilanza e sicurezza portuale, nella specie del servizio di vigilanza dei varchi pubblici di accesso al porto. E&#8217; intuitivo che, per la sua natura, tale onere deve essere quantomeno in linea di principio rapportato all&#8217;utilità  che ciascun obbligato trae dal servizio medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per misurare tale utilità , un dato certamente significativo può essere rappresentato dal numero dei transiti attraverso i varchi, unitamente al tempo mediamente occorrente e all&#8217;impegno richiesto agli addetti alla sorveglianza dalle diverse tipologie di transito. I provvedimenti impugnati, di contro, sembrano voler mettere in relazione il maggiore o minore utilizzo del servizio con la maggiore o minore estensione delle aree occupate dagli operatori portuali, quasi si trattasse di grandezze in rapporto di proporzionalità  diretta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma a non convincere è proprio la supposta esistenza di un rapporto di proporzionalità  diretta tra i fattori indicati, riassumibile nell&#8217;equazione &#8220;maggiori spazi = maggiori traffici = maggiori oneri di sicurezza&#8221;. Di per sì©, infatti, il solo criterio dell&#8217;ampiezza delle aree occupate adoperato dalle delibere nn. 7/2010 e 30/2013 appare tutt&#8217;altro che univoco, non essendovi elementi obiettivi per presumere che a superfici maggiori corrisponda sempre e comunque un più¹ consistente impegno dei varchi e del servizio di vigilanza che vi opera. Nè gli atti impugnati illustrano le ragioni per le quali dovrebbe considerarsi plausibile una scelta che prescinde del tutto non solo dal numero dei transiti, ma anche dalla tipologia dell&#8217;attività  esercitata dai diversi operatori portuali e dalla sua intensità , suscettibile di variare nel tempo anche in relazione al mutevole &#8220;stato di salute&#8221; delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">La facilità  di applicazione è l&#8217;unico pregio apparente del criterio legato alla dimensione delle aree, che non per questo diviene perà² idoneo a dare attendibilmente conto del <i>quantum</i> di utilizzo del servizio da parte dei diversi operatori.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Le censure che attengono alla mancata partecipazione della ricorrente ai procedimenti di adozione degli atti impugnati sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Basti in proposito rilevare che, per la sua natura normativa, il regolamento approvato con l&#8217;impugnata deliberazione n. 30/2013 sfugge all&#8217;applicazione delle ordinarie norme sulla partecipazione procedimentale. Lo stabilisce l&#8217;art. 13 della legge n. 241/1990, che non sottrae gli atti normativi, come gli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, al rispetto dei principi fondanti dell&#8217;azione amministrativa, ma lascia che il rispetto di tali principi venga variamente declinato dalle norme che ne disciplinano l&#8217;adozione.</p>
<p style="text-align: justify;">La deliberazione n. 30/2013 è stata adottata dal Comitato Portuale dell&#8217;Autorità  livornese, oggi sostituito dal Comitato di gestione, che, secondo il testo dell&#8217;art. 9 della legge n. 84/1994 applicabile <i>ratione temporis</i>, vedeva fra i propri componenti i rappresentanti delle sei categorie di imprenditori e operatori portuali (armatori, industriali, imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della stessa l. n. 84/1994: terminalisti, spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori), designati dalle rispettive organizzazioni di categoria (il rappresentante degli autotrasportatori dal comitato centrale dell&#8217;albo): una forma di partecipazione rappresentativa al procedimento e alla decisione finale, in linea con i principi generali dell&#8217;ordinamento e la cui legittimità  non è comunque messa in discussione dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Identiche considerazioni valgono per la deliberazione n. 4/2009, con la quale il Comitato aveva giù  delegato il Presidente dell&#8217;Autorità  ad adottare tutti gli atti necessari per l&#8217;applicazione dell&#8217;addizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;approvazione del ruolo relativo agli anni 2012 e 2013, operata con la deliberazione n. 140/2014, costituisce un atto rigidamente vincolato. Essa non risente della mancata partecipazione degli interessati, essendo palese &#8211; anche alla luce delle censure dedotte &#8211; che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere in concreto differente, come eccepito dalle amministrazioni resistenti (art. 21-<i>octies</i> co. 2 l. n. 241/1990).</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. L&#8217;addizionale disciplinata dagli artt. 18 d.l. n. 144/2005 e 1 co. 984 l. n. 296/2006 integra, evidentemente, una prestazione patrimoniale soggetta al rispetto della riserva di legge sancita dall&#8217;art. 23 Cost., che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, lascia all&#8217;autorità  amministrativa un ampio margine nella delimitazione della fattispecie impositiva, purchè la fonte primaria stabilisca, anche se non in dettaglio, i contenuti e i modi dell&#8217;azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà  dei cittadini, fissando &#8220;sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità  amministrativa&#8221; e definendo chiaramente &#8220;la concreta entità  della prestazione imposta&#8221; (fra le altre, cfr. Corte Cost., sentenze 13 luglio 2017, n.174; 15 maggio 2015, n.83; 7 aprile 2011, n.115; 14 giugno 2007, n. 190, oltre ai numerosi precedenti dalle stesse richiamati).</p>
<p style="text-align: justify;">I parametri di legittimità  individuati dal Giudice delle leggi appaiono tutti rispettati dall&#8217;art. 1 co. 984 cit., che identifica il soggetto titolare del potere impositivo e i soggetti passivi dell&#8217;addizionale in tutti i destinatari di tasse, canoni e diritti, vale a dire gli utenti a vario titolo del porto e dei suoi servizi, in linea di continuità  con l&#8217;art. 18 d.l. n. 144/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">La misura della prestazione, dal canto suo, è riferita dal legislatore al costo del servizio di vigilanza, che rappresenta l&#8217;importo da ripartire fra i soggetti passivi e, allo stesso tempo, il limite massimo delle somme complessivamente ripetibili a titolo di addizionale dalle autorità  portuali, alle quali è unicamente devoluta l&#8217;individuazione di criteri razionali ed equi criteri di riparto all&#8217;interno di un quadro economico predefinito dai costi di volta in volta sostenuti. Vi sono quindi, nella norma primaria, tutti gli elementi cui parametrare l&#8217;importo degli oneri imposti ai soggetti obbligati, da cui l&#8217;infondatezza delle doglianze articolate con il terzo motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">3.5. Ancora, la ricorrente N.G.I. assume violato il principio di irretroattività  dell&#8217;azione amministrativa, posto che la richiesta di pagamento dell&#8217;addizionale è pervenuta nel 2015, a sorpresa, benchè relativa alle annualità  2012 e 2013, e il ruolo è stato approvato nel 2014 pur risalendo il regolamento al settembre 2013. In altri termini, tutti gli atti determinativi dell&#8217;<i>an</i> e del <i>quantum</i> del contributo sarebbero intervenuti quando l&#8217;arco temporale di riferimento era giù  consumato.</p>
<p style="text-align: justify;">La prospettazione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli anni 2012 e 2013, la debenza dell&#8217;addizionale a carico dei concessionari portuali discende da combinato disposto della delibera del Comitato portuale n. 4/2009 e dell&#8217;ordinanza presidenziale n. 7/2010, dichiaratamente attuativo di quanto stabilito dall&#8217;art. 1 co. 985 della legge n. 296/2006. L&#8217;art. 4 co. 1 del regolamento del 2013, nella parte in cui fa decorrere dal 1 luglio 2010 la corresponsione dell&#8217;addizionale, ha valore meramente ricognitivo di un obbligo giù  esistente, come pure ricognitiva è la determinazione degli importi dovuti per il passato sulla base dell&#8217;estensione delle aree occupate dai terminalisti concessionari e/o locatari, criterio giù  adottato dalla delibera del 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che la liquidazione del dovuto dai singoli operatori e le richieste di pagamento impugnate riguardino periodi temporali pregressi non comporta pertanto alcuna applicazione retroattiva dell&#8217;addizionale, ma è il fisiologico portato dell&#8217;attività  di accertamento ed esazione di crediti giù  maturati, eseguita dall&#8217;Autorità  portuale. Attività  che, per inciso, l&#8217;Autorità  avrebbe potuto e dovuto eseguire anche in assenza della disciplina regolamentare introdotta nel 2013 e che, lo si ripete, attiene al recupero di importi integranti la copertura del costo di un servizio, al di là  della qualificazione in termini di &#8220;addizionale&#8221; al canone.</p>
<p style="text-align: justify;">3.6. Sono fondate le doglianze inerenti l&#8217;assenza di uno dei requisiti richiesti dall&#8217;art. 1 co. 984 l. n. 196/2006 ai fini dell&#8217;istituzione dell&#8217;entrata patrimoniale addizionale a copertura dei costi dei servizi di vigilanza e di sicurezza, vale a dire la previsione dei servizi stessi da parte del piano di sicurezza portuale approvato a norma dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 203/2007.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancata produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni resistenti, dei piani di sicurezza relativi allo scalo di Livorno impedisce infatti di verificare quale ne fosse il contenuto &#8211; per la parte che qui interessa &#8211; nel periodo 2012 &#8211; 2013, cui si riferiscono le richieste di pagamento rivolte alla società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.7. Con riguardo all&#8217;ultimo motivo di ricorso, inerente il computo dell&#8217;I.V.A. sugli importi dovuti a titolo di addizionale, la materia del contendere è cessata a seguito dell&#8217;intervento in autotutela dell&#8217;Autorità  Portuale, la quale ha annullato la propria nota n. 3961 del 22 aprile 2015, indirizzata alla ricorrente, nella parte in cui vi si afferma che gli importi richiesti si intendono comprensivi di I.V.A., fermo restandone l&#8217;ammontare.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In forza e nei limiti di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata richiesta di pagamento in data 22 aprile 2015, nonchè, per ciù² che concerne la posizione della ricorrente N.G.I. S.r.l., della deliberazione n. 140/2014 di approvazione dei ruoli per gli anni 2014 e 2013 (servizio di vigilanza espletato negli anni 2013 e 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento approvato con la deliberazione n. 30/2013 e l&#8217;ordinanza presidenziale n. 7/2010 sono annullati nella parte in cui individuano ai fini della determinazione dell&#8217;addizionale <i>ex</i> art. 1 co. 984 l. n. 296/2006 il criterio dell&#8217;ampiezza delle aree occupate dalle imprese terminaliste.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Le spese di lite possono essere compensate, stante la novità  delle questioni trattate.</p>
<p style="text-align: justify;">Residua in capo alle amministrazioni soccombenti il rimborso dell&#8217;importo versato dalla ricorrente a titolo di contributo unificato, ai sensi dell&#8217;art. 13 co. 6-<i>bis</i>.1 del d.P.R. n. 115/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-4-2019-n-514/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2019 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-5-4-2016-n-514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-5-4-2016-n-514/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.514</a></p>
<p>Pres. Pagano – Est. Monaciliuni Gara con soli due partecipanti e ricorso principale ed incidentale con motivi speculari: conseguenze in sede cautelare Contratti della P.A.&#160; – &#160;Gara – Aggiudicazione &#160;– Controverse – Ricorso incidentale e principale – Vizio comune&#160; escludente – Tutele cautelari – Accoglimento – Ragioni.&#160; &#160; In caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-5-4-2016-n-514/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-5-4-2016-n-514/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pagano – Est. Monaciliuni</span></p>
<hr />
<p>Gara con soli due partecipanti e ricorso principale ed incidentale con motivi speculari: conseguenze in sede cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.&nbsp; – &nbsp;Gara – Aggiudicazione &nbsp;– Controverse – Ricorso incidentale e principale – Vizio comune&nbsp; escludente – Tutele cautelari – Accoglimento – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di gara con solo due partecipanti, qualora entrambi i concorrenti deducano, con ricorso principale ed incidentale relativi all’aggiudicazione dell’appalto, la sussistenza di un unico comune vizio escludente che accomuna entrambe le parti, entrambe ammesse illegittimamente al prosieguo, sussistono i presupposti che giustificano la sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione e degli atti di gara.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00514/2016 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 01012/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Settima)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2016, proposto dalla società Eurotour by Massarini s.r.l., in persona dell’amministratore unico, suo legale rappresentante p.t., sig. Domenico Massarini,</p>
<p>rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Francesco D’Ottavi e Federico Cappella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, viale Gramsci, n. 19;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>&#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Campania &#8211; Molise – Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Sta<br />
&#8211; Comune di Gragnano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in virtù di delibera di giunta municipale n. 63 del 30 marzo 2016 dall’avv. Michele Di Martino, con domicilio eletto in Na</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>&#8211; società Dap s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 16, presso lo studio legale Ab<br />
&#8211; società Angelino s.r.l.., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />
1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva “<em>alla società Dap con impresa ausiliaria Angelino</em>” del servizio di trasporto scolastico con accompagnatori nel Comune di Gragnano, periodo 2015-2020 CIG 621663f00, di cui al decreto del Provveditore interregionale per le opere pubbliche della Campania &#8211; Molise – Puglia e Basilicata del 20 gennaio 2016, comunicato in pari data;<br />
2) del provvedimento di aggiudicazione provvisoria dello stesso servizio adottato e comunicato nella stessa data del 20 gennaio 2016;<br />
3) delle note sempre del 20 gennaio 2016 con le quali sono state comunicate le due aggiudicazioni;<br />
4) di tutti i verbali di gara;<br />
5) di ogni atto connesso, preordinato o consequenziale ai precedenti;<br />
&#8211; e, ancora, per il risarcimento del danno ingiustamente patito;<br />
<em>nonché sul ricorso incidentale proposto dalla società Dap s.r.l.,</em>&nbsp;controinteressata intimata, per richiedere l’annullamento, sempre previa sospensione, degli stessi atti impugnati dalla ricorrente principale&nbsp;<em>nella parte</em>&nbsp;in cui non hanno escluso la stessa (ricorrente principale Eurotour) dalla procedura de qua, ovvero nella parte in cui ne hanno disposto l’ammissione al prosieguo della procedura;</p>
<p>Visto il ricorso principale proposto dalla Eurotour by Massarini s.r.l. con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimata amministrazione statale;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano e (vista) l’annessa produzione;<br />
Visti, in una sempre all’annessa produzione, l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata società Dap s.r.l. ed&nbsp;<em>il ricorso incidentale da essa</em>, in detta sede, proposto;<br />
Viste documentazione e memorie via via nel prosieguo depositate dalle parti in causa;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 55 e 119 e ss. c.p.a.;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso:<br />
Che a mezzo del ricorso principale, notificato come in atti e depositato il 4 marzo 2016, la società Eurotour by Massarini s.r.l. (d’ora in avanti, Eurotour) si duole, in una ai presupposti verbali di gara ed all’aggiudicazione provvisoria, dell’aggiudicazione definitiva disposta, con decreto emesso il 20 gennaio 2016 dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche della Campania &#8211; Molise – Puglia e Basilicata, in qualità di Stazione Appaltante Unica, in favore “<em>della società Dap con impresa ausiliaria Angelino</em>”, in esito alla gara esperita con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 e ss. del d. l.vo n. 163 del 2006 e con la valutazione delle offerte anomale ai sensi del comma 1 dell’art. 86 dello stesso d. l.vo n. 163 del 2006 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con accompagnatori nel Comune di Gragnano: periodo 2015-2020 CIG 621663f00;<br />
Che, nella prospettazione/denuncia attorea, all’avversata aggiudicazione in favore della Dap, odierna controinteressata, si sarebbe pervenuti illegittimamente, posto che la stessa si sarebbe dovuta escludere dal prosieguo di gara per più ragioni, di cui ai singoli mezzi di impugnazione proposti a mente dei quali:<br />
&#8211; la Dap difettava del requisito tecnico del previo svolgimento del servizio di scuola bus, quale richiesto dalla lex specialis e, per ovviarvi, si era avvalsa dell’impresa ausiliaria Angelino s.r.l. che, tuttavia, non avrebbe potuto assumere tale veste i<br />
&#8211; di tali circostanze, portate al suo vaglio da essa Eurotour, illegittimamente la Stazione appaltante non avrebbe tenuto conto (secondo mezzo);<br />
&#8211; la cennata ausiliaria Angelino s.r.l. sarebbe poi incorsa in passato anche in “<em>gravi errori professionali</em>”, di cui “<em>all’art. 38, comma 1, lettera f) del d.l.vo n. 163 del 2006</em>”, che avevano determinato la sua esclusione da una gara ban<br />
&#8211; l’esclusione della Dap avrebbe poi dovuta esser pronunciata anche in ragione “<em>della assoluta indeterminatezza del contratto di avvalimento</em>” che non avrebbe potuto esser sanata a mezzo del soccorso istruttorio, cui si è invece fatto ricorso senz<br />
&#8211; ulteriore causa di esclusione della ripetuta Dap si sarebbe dovuta rinvenire nella violazione da parte sua dell’art. 9 del Capitolato speciale di appalto che non avrebbe consentito alla stessa di ricorrere, come invece avvenuto, all’avvalimento in relaz<br />
&#8211; infine, l’esclusione si sarebbe dovuta comminare anche per violazione della lex specialis (pag. 7 del disciplinare) che imponeva “<em>la scomposizione del prezzo con riferimento al costo del personale ed ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti<
Premesso ancora:<br />
Che in giudizio, in data 30 marzo 2016, si è costituita la controinteressata società Dap s.r.l. per proporre, “<em>ferma restando la inammissibilità e la infondatezza del ricorso principale</em>”, ricorso incidentale recante la domanda giudiziaria di annullamento, sempre previa sospensione, degli stessi atti impugnati dalla ricorrente principale nella parte in cui non hanno escluso la stessa (Eurotour) dalla procedura de qua, ovvero nella parte in cui ne hanno disposto l’ammissione, e (recante la domanda) “<em>per l’effetto</em>&nbsp;..” (a suo dire) “ ….&nbsp;<em>di dichiararsi improcedibile il ricorso principale</em>”;<br />
Dato atto che, a dire della ricorrente incidentale, la Eurotour (a sua volta) si sarebbe dovuta escludere dalla gara in quanto:<br />
&#8211; sarebbe priva dei requisiti soggettivi, avendo reso false dichiarazioni in una procedura di gara indetta dal Comune di Troia, in cui presenza l’art. 38, comma 1, lettera h) del d. l.vo n. 163 del 2006, la cui violazione è denunciata, comminerebbe, per l<br />
&#8211; il ricorso all’avvalimento in esito al requisito di capacità tecnica di aver svolto almeno una volta nel triennio precedente la pubblicazione del bando “<em>un servizio di scuola bus per una utenza scolastica complessiva di almeno 500 alunni su un singo<br />
&#8211; in violazione dell’art. 9 del Capitolato speciale di appalto, non tutti i mezzi di trasporto da essa dichiarati sono nella sua disponibilità, come invece sarebbe imposto da detta previsione (come già innanzi ricordato nel riprodurre la speculare denunci<br />
&#8211; dal contratto di avvalimento, di cui Eurotour si è avvalsa per sopperire a più requisiti di cui era carente non emergerebbe alcuna indicazione da cui trarsi una effettiva messa a disposizione degli stessi (quarto mezzo, iscritto come III);<br />
&#8211; infine, la ripetuta ricorrente principale avrebbe violato anche le prescrizioni in tema di l. 68 del 1999 avendo sostenuto, sempre a detta della denunciante ricorrente incidentale, di essere esentata dall’obbligo di rispettare le prescrizioni legali sul<br />
Dato poi atto che in data 29 marzo 2016 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in giudizio in rappresentanza e difesa dell’amministrazione statale – stazione appaltante, senza svolgere in questa sede difese scritte;<br />
Che il Comune di Gragnano si è costituito in giudizio il 1° aprile 2016 e -dopo aver dato atto dell’attività da esso espletata in seno al procedimento e sostenuto l’infondatezza delle due impugnative nell’assunto che la Stazione appaltante, dopo aver operato le valutazioni ad essa rimesse anche in esito alla documentazione trasmessale dalla civica amministrazione, ha “<em>ritenuto di ammettere alla procedura le due ditte concorrenti</em>”- ha concluso per il rigetto di “<em>ogni domanda proposta</em>” (dalla ricorrente principale e da quella incidentale) “<em>nei confronti del Comune di Gragnano</em>”;<br />
Che sia la ricorrente principale che quella incidentale in data 2 aprile 2016 hanno depositato documentazione e memorie di replica e di confutazione degli avversi assunti;<br />
Che la difesa erariale, ancora alla data odierna, non ha depositato scritti difensivi;<br />
Precisato, in via preliminare, che a seguito “<em>dell’esclusione dal prosieguo della procedura di gara</em>” della ditta Global Service Group -disposta dalla commissione di gara in data 28 settembre 2015, con verbale n. 1- sono rimaste in gara, per essere state ammesse al detto prosieguo, solo le due odierne società oggi qui in lite fra loro: ovvero la ricorrente principale Eurotour e la resistente, ricorrente incidentale, Dap;<br />
Precisato ancora che, come innanzi reso palese a mezzo della loro non causale riproduzione già in questa fase, le denunce dalle stesse proposte afferiscono al medesimo segmento procedimentale, oltre ad essere in parte direttamente speculari in riferimento a vizi predicati come escludenti (cfr., per le conseguenze a trarsene, Cons. Stato, ad. pl., n. 9 del 2014);<br />
Preso atto che, per come a trarsi dagli atti di causa (cfr. pag. 7 della memoria del Comune di Gragnano), l’aggiudicazione definitiva non è stata ancora dichiarata efficace dalla Stazione appaltante e, per come confermato nel corso della discussione orale dai procuratori delle parti presenti, allo stato non è possibile ipotizzare date certe per l’effettivo inizio del servizio;<br />
Rilevato che entrambi i gravami presentano elementi (denunce e repliche) abbisognevoli di approfondimenti;<br />
Che, tuttavia, si appalesano, prima facie, fondate entrambe le speculari denunce di violazione dell’art. 9 del Capitolato speciale di appalto, apparendo doversi convenire sulla illegittimità dell’ammissione al prosieguo di entrambe (le due uniche concorrenti rimaste in gara), soprattutto in quanto ciascuna di esse priva di quella disponibilità (“<em>esclusivamente in proprietà ed in leasing</em>”) dei mezzi di trasporto richiesta dalla cennata&nbsp;<em>non gravata</em>previsione: senza che in contrario appaia utilmente sostenibile o che la clausola avrebbe a scattare solo nei confronti dell’aggiudicataria (tesi dell’Eurotour), ovvero che, per sovvenire alla carenza di mezzi propri, si sia legittimamente fatto ricorso all’avvalimento (tesi della Dap, che, tuttavia, a prescindere dalla questione teorica, appare non fondata in fatto alla luce dei (primi e&nbsp;<em>questi</em>&nbsp;condivisibili) rilievi sul punto mossi dalla commissione di gara in seno al verbale n. 1 (secondo cui la messa a disposizione degli automezzi non è ricompresa “<em>nell’oggetto proprio del contratto</em>” stipulato fra Dap ed Angelino, che si occupa specificamente dei requisiti di cui la Dap è priva, quali indicati specificamente nei punti a) e b) del punto 1), ma si sostanzia in un “<em>eventual</em>e” impegno aggiuntivo, “<em>non richiesto dal concorrente, avulso dall’oggetto della prestazione, generico e privo di riferimenti specifici</em>”;<br />
Ritenuto che, in presenza della emersione, in questa fase di sommaria&nbsp;<em>cognitio</em>, di un unico comune vizio<em>&nbsp;escludente&nbsp;</em>che accomuna entrambe le due parti ricorrenti, entrambe ammesse illegittimamente al prosieguo, debba accogliersi la richiesta tutela cautelare (per quanto) da entrambe invocata, con l’effetto di sospendersi l’efficacia degli atti gravati;<br />
Ritenuto, alla stregua di quanto si è qui fin qui detto -anche per quanto attiene al profilo del danno- di poter fissare per la definizione del merito la pubblica udienza del 12 ottobre 2016;<br />
Ritenuto ancora che le spese della presente fase processuale vadano compensate fra le parti in lite, sussistendone i presupposti;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie la tutela cautelare (per quanto) richiesta sia dalla ricorrente principale che da quella incidentale e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati;<br />
Compensa le spese della presente fase processuale.<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’11 ottobre 2016.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore<br />
Diana Caminiti, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-5-4-2016-n-514/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2014 n.514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-10-2014-n-514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-10-2014-n-514/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2014 n.514</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli Costruzioni Baldelli s.r.l. (avv.ti F. Garzuglia, G. Ranalli e L. Calzoni) c/ Comune di Terni (avv. P. Gennari) 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie concernenti la determinazione degli oneri di urbanizzazione – Qualificazione della domanda giudiziale – Azione di accertamento di un diritto soggettivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-10-2014-n-514/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2014 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-10-2014-n-514/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2014 n.514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> Costruzioni Baldelli s.r.l. (avv.ti F. Garzuglia, G. Ranalli e L. Calzoni) c/ Comune di Terni (avv. P. Gennari)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie concernenti la determinazione degli oneri di urbanizzazione – Qualificazione della domanda giudiziale – Azione di accertamento di un diritto soggettivo &#8211; Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste &#8211; Fattispecie</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Oneri di urbanizzazione &#8211; Costo di costruzione – Riduzione – In caso di mutamento di destinazione d’uso rispetto all’originaria autorizzazione edilizia &#8211; Non spetta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. la pretesa relativa alla corretta determinazione da parte del Comune del costo di costruzione, dovendosi qualificare la domanda giudiziale azionata (ex art. 32 c. 2, c.p.a.), al di là della concorrente formale richiesta di annullamento delle note comunali impugnate, quale azione di accertamento di un diritto soggettivo</p>
<p>2. Il costo di costruzione, determinato in sede di rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad attività produttiva, non può essere ridotto qualora sia stato in seguito autorizzato dal Comune (in variante) il mutamento di destinazione d’uso dello stesso immobile da produttivo a residenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 85 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Costruzioni Baldelli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni, in Perugia, via Bonazzi, 9; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Terni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Gennari, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.; <br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensiva<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Terni, prot. n.192588 datato 19 dicembre 2012, con il quale è stato richiesto alla società Costruzioni Baldelli s.r.l. il pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione, riferito all&#8217;Autor<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 3308 datato 8 gennaio 2013, nella parte in cui e stata confermata la nota prot. n. 192588 del 19 dicembre 2012, in relazione all&#8217;asserito obbligo di pagamento della seconda rata del contributo commisurato<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 182501 datato 3 dicembre 2012, con il quale è stata respinta la richiesta di rimborso (parziale) della prima rata del costo di costruzione riferito all&#8217;A.U. n. 513/2008, formulata dalla società Costruzioni<br />
&#8211; della nota del Comune di Terni protocollo n. 182622 del 3 dicembre 2012, limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di ritenere dovuto, da parte della società Costruzioni Baldellì s.r.l., ìl pagamento della seconda rata del co<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:<br />
&#8211; l&#8217;autorizzazione unica in variante parziale n. 388 del 3/1212012, solo limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di ritenere dovuto, da parte della società Costruzioni Baldelli s.r.l., il pagamento della seconda rata del cont<br />
&#8211; la D.C.S. n. 62 dell&#8217;11 marzo 1999 limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di ritenere il costo di costruzione non suscettibile di detrazione a seguito di variante al titolo edilizio originario;<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Terni prot. n. 190975 del l7 dicembre 2012, solo limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di ritenere dovuto, da parte della società Costruzioni Baldelli s.r.l., il pagamento della seconda rat<br />
&#8211; dell&#8217;Autorizzazione Unica n. 513/200B solo limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di ritenere il costo di costruzione non suscettibile di detrazione a seguito di variante al titolo edilizio originario;<br />
per l&#8217;accertamento e declaratoria, che non sussiste l&#8217;obbligo in capo alla società Costruzìoni Baldelli s.r.l. di pagare ì&#8217;importo di Euro 211.015,15 e dichiarare che non è dovuta la seconda rata di costo di costruzione riferita all&#8217;A.U. n. 513/2008;<br />
per l&#8217;accertamento e declaratoria del diritto della società Costruzioni Baldelli s.r.l. ad ottenere, dal Comune di Terni, lo svincolo della polizza fideiussoria n. 356A2020 del 23.12.2008 della Zurìch Insurance Cornpany S.A., con conseguente inibitoria, nei confronti del Comune di Terni, a procedere all&#8217;incameramento della predetta polizza fideiussoria ed ordinare al Comune di Terni di provvedere all&#8217;immediato svincolo della polizza n. 35642020 del 23.12.2008 della Zurich Insurance Company S.A.;<br />
nonché per accertare e dichiarare la caducazione e/o l&#8217;estinzione della polizza fideiussoria n. 356A2020 del 23.12.2008 della Zurich Insurance Company S.A.;<br />
per la condanna del Comune di Terni a restituire alla società Costruzioni Baldelli s.r.l. la somma di Euro 78.767.64, a titolo di maggiore importo versato per il costo di costruzione relativo all&#8217;intervento di cui all&#8217;A.U. n.513/2008 e successiva A.U. in variante parziale n. 388/2012, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla società per il mancato svincolo della polizza.<br />
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 7 giugno 2013:<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 73719 datato 20 maggio 2013, con il quale è stato richiesto alla società Costruzioni Baldelli s.r.l. l&#8217;immediato pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione, riferito al<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque, connesso, inclusa la nota prot. n. 60839 del 23 aprile 2013 citato nel provvedimento n. 73719 impugnato al punto sub 1);<br />
quanto ai secondi motivi aggiunti:<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 139841 datato 2 ottobre 2013, con il quale è stato richiesto alla società Costruzioni Baldelli s.r.l. l&#8217;immediato pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione, riferito a<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque, connesso, incluse le note comunali prot. 73719 del 20.5.2013, prot. n. 75420 del 22.5.2013, prot. n. 103012 del 15.7.2013, prot. 106572 del 23.7.2013 depositate in giudizio dal Comune di Terni.<b
<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Espone l’odierna società ricorrente di aver ottenuto il 12 dicembre 2008 autorizzazione unica (n. 513/08) inerente la realizzazione di intervento di ristrutturazione edilizia su lotto sito in Terni di relativa proprietà, da destinare ad attività produttiva di tipo extralberghiera “casa &#8211; vacanze”.<br />
Il contributo di costruzione veniva determinato dal Comune di Terni in 141.038,77 euro a titolo di oneri di urbanizzazione ed in 422.020,30 euro a titolo di costo di costruzione.<br />
La ricorrente ha provveduto in data 12 dicembre 2008 al pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione ed in data 29 dicembre 2008 della prima rata (euro 211.015,15) del costo di costruzione.<br />
Per effetto del nuovo strumento urbanistico generale approvato dal Comune di Terni con deliberazione C.C. n. 307 del 15 dicembre 2008, il lotto in questione è stato inserito all’interno del Nucleo di ristrutturazione urbanistica denominato “Bc 9.2” con destinazione d’uso “residenza, attività direzionali, commerciali, attrezzature di interesse comune” per una quantità pari al 15 % della volumetria (art. 138 delle N.T.A.).<br />
La società Costruzioni Baldelli ha presentato in conformità al suesposto strumento un piano attuativo di iniziativa privata volto al cambiamento di destinazione d’uso in “residenziale e attrezzature di interesse comune”.<br />
In data 3 dicembre 2012 il Comune di Terni ha autorizzato la suddetta società al cambio di destinazione d’uso da casa vacanze a residenziale mediante rilascio di autorizzazione unica in variante all’autorizzazione 513/08, rideterminando in prima battuta gli oneri concessori dovuti, rispettivamente in 3.526,99 euro a titolo di oneri di urbanizzazione ed in 289.782,79 di costo di costruzione.<br />
Seguivano vari atti del Comune di rigetto della richiesta di rimborso del costo di costruzione nonché di svincolo della polizza a garanzia del pagamento della seconda rata formulata dalla società Costruzioni Baldelli, ritenendo il sopravvenuto mutamento di destinazione d’uso inidoneo ad incidere sull’entità del costo di costruzione dovuto.<br />
L’odierna ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati inerenti la richiesta del Comune di Terni di pagamento della seconda rata del costo di costruzione, con contestuale domanda di accertamento negativo dell&#8217;obbligo di pagare l&#8217;importo di 211.015,15 euro a titolo di seconda rata del costo di costruzione riferita all&#8217;A.U. n. 513/2008.<br />
A sostegno dell’azione deduce i seguenti motivi:<br />
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.P.R. 380/2001 in combinato disposto con gli artt. 23 e 25 della L.R. 1/2004, degli artt. 2, 8 e 12 del D.P.G.R. 374/1988, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, contraddittorietà, violazione della D.C.C. n. 16/1979, illogicità ed irrazionalità manifeste, difetto di istruttoria, diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c.: la modifica di destinazione d’uso autorizzata il 3 dicembre 2012, in applicazione della normativa urbanistica sopravvenuta, comporterebbe il ricalcolo del costo di costruzione in 132.247,51 euro con conseguente diritto della ricorrente alla restituzione della maggior somma versata oltre che allo svincolo della polizza fideiussoria; la determinazione del costo di costruzione, d’altronde, dovrebbe essere effettuata a norma di legge in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione;<br />
II. Violazione degli artt. 16 del d.P.R. 380/2001, 23 e 25 della L.R. 1/2004 sotto ulteriore profilo, irrazionalità, difetto assoluto di motivazione: sarebbe del tutto errata la pretesa dell’Amministrazione di correlare la quantificazione del costo di costruzione all’autorizzazione unica n. 513 del 2008;<br />
III. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, sviamento, difetto di istruttoria e disparità di trattamento: sarebbe stato lo stesso Comune resistente a riconoscere l’intervenuto decremento del costo di costruzione;<br />
IV. Violazione degli artt. 1939, 1941, 1955 e 1957 c.c., assenza dei presupposti per l’escussione della polizza fideiussoria, violazione dei principi di correttezza: l’obbligazione relativa agli oneri di urbanizzazione cui è collegata la polizza sarebbe da considerarsi estinta per intervenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione ivi garantiti;<br />
V. Violazione della D.P.G.R. n. 374 del 14 luglio 1998, violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 (già art. 6 della L. 10/1977) eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed illogicità, incompetenza, illegittimità in via derivata.<br />
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli ulteriori provvedimenti comunali aventi ad oggetto la richiesta di pagamento della seconda rata del costo di costruzione, deducendo vizi in via derivata rispetto al gravame introduttivo.<br />
Alla camera di consiglio del 3 luglio 2013, con ordinanza n. 92/13 è stata provvisoriamente accolta l&#8217;istanza cautelare sotto il profilo del solo “<i>periculum in mora”</i>, al fine di consentire all’Amministrazione la verifica della quantificazione degli oneri per cui è causa.<br />
Si è costituito il Comune di Terni, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure <i>ex adverso</i> dedotte, in sintesi evidenziando:<br />
&#8211; l’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine decadenziale;<br />
&#8211; l’inammissibilità di censure di eccesso di potere nei confronti di atti a contenuto vincolato;<br />
&#8211; il carattere meramente funzionale del mutamento di destinazione d’uso autorizzato nel 2012, non incidendo sugli elementi strutturali assentiti e realizzati in forza dell’autorizzazione unica n. 513/2008;<br />
&#8211; l’invarianza delle caratteristiche planovolumetriche dell’intervento rispetto all’autorizzazione unica originaria n. 513/2008;<br />
&#8211; la parte del contributo afferente al costo di costruzione sarebbe unicamente parametrabile al dato oggettivo della realizzazione dell’edificio, essendo irrilevanti i successivi mutamenti di destinazioni d’uso, diversamente dagli oneri di urbanizzazione<br />
&#8211; l’incremento comunque del carico urbanistico derivante dal passaggio dalla destinazione produttiva a quella residenziale.<br />
Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2013, con ordinanza n. 121/13 è stata respinta l&#8217;istanza cautelare atteso che pur nella sommarietà che contraddistingue il giudizio cautelare “- la sopravvenuta disciplina urbanistica generale ed il mutamento di destinazione d’uso conseguentemente autorizzato non mutano gli elementi planovolumetrici essenziali edilizi già assentiti con l’autorizzazione unica n. 513 del 12 dicembre 2008; &#8211; la quantificazione del contributo per costo di costruzione, diversamente dalla quota afferente gli oneri di urbanizzazione, dipende dal solo elemento oggettivo-strutturale della realizzazione dell’edificio e come tale non è influenzabile dai successivi mutamenti di destinazione d’uso (<i>ex multis </i>T.A.R. Basilicata n. 509/2012; T.A.R. Lazio &#8211; Roma n. 3844/2005)”; con ordinanza n. 4180/2013 la IV sez. del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare della ricorrente apprezzando l’idoneità della variante del 2012 ad incidere anche ai fini del computo dei costi di costruzione.<br />
Con secondo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 139841 datato 2 ottobre 2013, con il quale è stata rinnovata alla ricorrente la richiesta di immediato pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione, riferito all&#8217;autorizzazione unica n. 513/2008 dell&#8217;importo di euro 211.015,15, deducendo doglianze in via derivata rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 24 settembre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>2. E’ materia del contendere l’accertamento della corretta quantificazione del costo di costruzione dovuto dalla Costruzione Baldelli s.r.l. al Comune di Terni per l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione di edificio già destinato a Caserma dei Carabinieri, assentito con autorizzazione n. 513/2008, in seguito al mutamento di destinazione d’uso da produttivo a residenziale autorizzato con la variante n. 388/12. <br />
3<i>. In limine litis</i>, ritiene il Collegio di dover richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie inerenti in generale la contestazione degli oneri di urbanizzazione, qualora non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, attengono a posizioni di diritto soggettivo azionabili inanzi al g.a. in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di prescrizione, e a prescindere dall’impugnazione del relativo atto di imposizione (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez V, 27 settembre 2004, n.6281, id. sez. V, 9 febbraio 2001, n.584, id. sez V, 21 aprile 2006, n.2258; C.G.A.S. 2 marzo 2007, n.64).<br />
In materia di determinazione dell&#8217;entità dell&#8217;oblazione e del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione delle opere formanti oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 35 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, mentre hanno natura regolamentare i provvedimenti previsti dagli artt. 5 comma 1, e 6 della legge n. 10 del 1977, con i quali le Regioni e i Consigli comunali stabiliscono i criteri generali per la determinazione del contributo, hanno, invece, natura di atti paritetici tutti i restanti atti con i quali, in applicazione dei criteri legislativi e regolamentari stabiliti, il Sindaco quantifica le somme dovute e le pone a carico del titolare della concessione, sia a titolo di oblazione che a titolo di contributo: infatti, “ove si eccettuino le impugnative degli atti regolamentari recanti i criteri generali suindicati”, tutte le altre controversie relative all&#8217; <i>an</i> e al <i>quantum</i> delle somme dovute a tali titoli, riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano diritti soggettivi delle parti in relazione ai quali l&#8217;Amministrazione è sfornita di potestà autoritativa, dovendo compiere un&#8217;attività di mero accertamento in base ai parametri normativi prefissati (in questi esatti termini Consiglio di Stato sez V, 22 novembre 1996, n.1388; vedi anche T.A.R. Campania &#8211; Napoli sez III, 17 settembre 2009, n.4983; T.A.R. Lazio &#8211; Roma sez II, 15 novembre 2006, n.12461; T.A.R. Puglia &#8211; Lecce sez III, 13 maggio 2005, n.2744).<br />
D’altronde osserva il Collegio come tale consolidato orientamento trovi oggi indiretta conferma dallo stesso art 1 comma 1-ter della legge 241/90 come novellato dalla L.15/2005 a mente del quale “<i>la PA nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”</i>.<br />
Ne consegue, pertanto, il diritto per i soggetti interessati di contestare, mediante azione di accertamento, l’erroneità della quantificazione operata dall’Amministrazione secondo i criteri fissati in via normativa o regolamentare, indipendentemente dalla rituale impugnazione degli atti “impositivi” emanati, i quali si risolvono in definitiva in mere operazioni materiali (T.A.R. Campania Napoli sez III, 17 settembre 2009, n.4983) o di calcolo.<br />
4. Tanto premesso, la pretesa azionata in giudizio, come dedotta nel ricorso, attiene esclusivamente alla corretta determinazione da parte del Comune del costo di costruzione, venendo in questione come unico punto di diritto controverso l’incidenza o meno nel relativo calcolo del mutamento di destinazione d’uso da produttivo a residenziale disposto con l’autorizzazione in variante n. 388 del 2012.<br />
5. Debbono pertanto respingersi le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del gravame sollevate dal Comune resistente, qualificandosi la domanda giudiziale azionata (art. 32 c. 2 cod. proc. amm.), al di là della concorrente formale richiesta di annullamento delle note impugnate, quale azione di accertamento di diritto soggettivo, ricadente nella giurisdizione esclusiva del g.a. <br />
6. Quanto al merito, il ricorso è infondato e va respinto.<br />
6.1. Ad avviso della ricorrente, il mutamento di destinazione d’uso a residenziale sarebbe idoneo a determinare un sostanziale decremento del costo di costruzione dovuto rispetto alla quantificazione operata in sede di rilascio dell’autorizzazione unica iniziale.<br />
6.2. Non ritiene il Collegio di poter condividere tali argomentazioni.<br />
Ai sensi dell’art. 16 c. 1 del T.U. in materia di edilizia, n. 380/2001, “<i>1. Salvo quanto disposto dall’art. 17 comma3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione,, secondo le modalità indicate nel presente articolo</i>” <i>…..omissis……. 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione</i>”. Il contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza è previsto dall’art. 19 che integralmente si riporta, il quale prevede che: “1. <i>Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base a parametri che la Regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. 2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell&#8217;articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione</i>”.<br />
In punto di fatto, va anzitutto evidenziato come dalla documentazione depositata in giudizio l’intervento edilizio in questione a seguito del mutamento di destinazione d’uso, risulti aver mantenuto le stesse caratteristiche planovolumetriche risultanti dal progetto originario non essendovi variazione di numero di piani, altezze, superfici e cubature.<br />
Può dunque condividersi quanto asserito dal Comune resistente in merito alla natura sostanzialmente funzionale del mutamento di destinazione d’uso autorizzato.<br />
Stando così le cose, non sussistono i presupposti per procedere ad un ricalcolo della parte di contributo afferente al costo di costruzione, poiché esso va riferito al solo dato oggettivo della realizzazione dell&#8217;edificio, diversamente dalla parte attinente agli oneri di urbanizzazione laddove rileva l&#8217;eventuale aumento del carico urbanistico indotto dalla nuova destinazione d&#8217;uso del manufatto (T.A.R. Basilicata 28 novembre 2012, n. 509; T.A.R. Lazio &#8211; Roma sez. II, 17 maggio 2005, n. 3844; T.A.R. Veneto sez. II, 13 novembre 2001, n.3699).<br />
Osserva peraltro il Collegio che il passaggio dalla destinazione produttiva a quella residenziale implichi il passaggio ad una autonoma categoria funzionale, con incremento del carico urbanistico dovuto alla presenza di persone stabilmente residenti nell’immobile (T.A.R. Lombardia &#8211; Milano sez. II, 27 luglio 2012, n. 2146).<br />
Come poi chiarito dal Consiglio di Stato (sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6160; id. 3 settembre 2014, n. 4483), la quota parte relativa al costo di costruzione è comunque dovuta “anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico”.<br />
6.3. Nessun pregio infine hanno le doglianze di eccesso di potere, anche sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti determinazioni del Comune, venendo in questione atti paritetici di determinazione del “<i>quantum debeatur</i>” per i quali ne è radicalmente esclusa la stessa ammissibilità (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez. V, 29 luglio 2000, n. 4217; id. sez. VI, 27 giugno 2001, n. 3532).<br />
7. Per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo ed ai primi e secondi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.<br />
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni trattate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/10/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-10-2014-n-514/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2014 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2008 n.514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-1-2008-n-514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-1-2008-n-514/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2008 n.514</a></p>
<p>Pres. Giulia Est. Russo P. F.(Avv. L. Parenti) c/ Ministero dell’ Interno, Prefettura della Provincia di Roma, Dipartimento della P.S. del Ministero dell’ Interno ( Avv. Gen. Stato) sulle conseguenze in ordine alla legittimità dei provvedimenti amministrativi, in caso di omessa indicazione del termine e dell&#8217;autorità alla quale può proporsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-1-2008-n-514/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2008 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-1-2008-n-514/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2008 n.514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia  Est. Russo<br /> P. F.(Avv. L. Parenti) c/ Ministero dell’ Interno, Prefettura della Provincia di Roma, Dipartimento della P.S. del Ministero dell’ Interno  ( Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze in ordine alla legittimità dei provvedimenti amministrativi, in caso di omessa indicazione del termine e dell&#8217;autorità alla quale può proporsi ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atti e provvedimenti amministrativi &#8211;  Indicazione del termine e dell’autorità cui  ricorrere &#8211; Omissione &#8211; Illegittimità &#8211; Non sussiste &#8211; Ritardo nell&#8217;impugnazione &#8211; Errore scusabile- Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’omessa indicazione nell’atto amministrativo del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere integra una incompletezza che non determina di per sé alcuna lesione nei confronti del ricorrente che abbia comunque prodotto rituale ricorso al giudice competente. In altre parole, esclusa l&#8217;illegittimità dell&#8217; atto, può procedersi al riconoscimento dell&#8217;errore scusabile in caso di eventuale ritardo nell&#8217;impugnazione di quest&#8217;ultimo, quando ne sussistano i presupposti<sup>1</sup>.</p>
<p></b>___________________________<br />
 <sup>1</sup> (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 6 febbraio 2003, n. 750).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio<br />
 Roma, sez. I ter </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori magistrati:<br />
Patrizio Giulia 				   Presidente<br />	<br />
Italo Volpe				   Componente	<br />	<br />
Maria Ada Russo 			   Componente rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 598/2007  proposto da <br />
<b>FERRARA Pietro</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, n. 114; </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211;	<b>Ministero dell’Interno</b>,  in persona del Ministro p.t., <br />	<br />
&#8211;	<b>Prefettura della Provincia di Roma</b>, in persona del Prefetto p.t., <br />	<br />
&#8211;	<b>Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno</b>, in persona del legale rappresentante p.t., <br />	<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;  </p>
<p><b>per l’annullamento previa sospensione <br />
</b>«dell’ordinanza di rilascio del Prefetto della provincia di Roma, emessa in data 9.11.2006 e notificata il successivo 29.12.2006, con la quale è stato ordinato al ricorrente il rilascio con effetto immediato dell’alloggio di servizio; di ogni altro atto presupposto e connesso»; </p>
<p>Visto<b> </b>il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta nella pubblica udienza del 6.12.2007 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, aveva ottenuto l’assegnazione in concessione onerosa di un alloggio individuale di servizio. <br />
A seguito del collocamento in quiescenza (1983) ha perso il titolo ad occupare l’alloggio in questione. <br />
Con ordinanza in data 9.11.2006 il Prefetto di Roma ha ordinato al ricorrente il rilascio con effetto immediato. <br />
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato le seguenti censure :<br />
1). Eccesso di potere e violazione di legge sub specie di violazione del combinato disposto degli artt. 8, comma IV, e 12, commi I, II e III del DM n. 574 del 1992, in relazione agli artt. 51 e 52 del DPR n. 782 del 1985; <br />
2). Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi II e III, e 3, comma IV, 5 e 7 e 8 della legge n. 241/90; <br />
3). Violazione ed erronea applicazione di legge e violazione dei principi vigenti in materia di alloggi costruiti dallo Stato in virtù di leggi speciali; disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria. <br />
In data 16.2.2007 controparte ha depositato relazione difensiva di replica. <br />
In data 22.2.2007 il ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva. <br />
Giova richiamare, in via preliminare, il DM 6 agosto 1992 n. 574 con il quale è stato dettato il Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione. <br />
L’art. 7 si occupa della durata della concessione e, al comma 2, espressamente prevede che <<i>in caso di collocamento a riposo o di trasferimento in comune non limitrofo al comune in cui è ubicato l’alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto ovvero di effettuazione del trasferimento</i>>. L’art. 8 disciplina le altre ipotesi di cessazione delle concessioni (diverse dall’art. 7) e, al comma 4, attribuisce il relativo avviso alla competenza del Questore. <br />
I successivi articoli 9 e 10 si riferiscono ai diversi casi di decadenza e di revoca della concessione e prevedono, tra l’altro, che l’organo competente alla notifica del provvedimento è il Prefetto. <br />
Tanto precisato, il Collegio ritiene che possa prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività dell’impugnativa sollevata da controparte in ragione dell’infondatezza nel merito della stessa.<br />
1). Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che <la PA ha lasciato trascorrere ben oltre dodici anni prima di provvedere alla notifica dell’ordinanza impugnata>; in particolare, sarebbero stati violati i termini per la conclusione dell’intero procedimento che avrebbero natura perentoria. <br />
Le censure sono da respingere.<br />
Sul punto, il Collegio rileva che si tratta – pacificamente – di termini non perentori ma semplicemente ordinatori per cui, dalla loro violazione,  non può scaturire alcun effetto  invalidante sui provvedimenti impugnati. <br />
Ugualmente infondata è la censura relativa alla mancata ammissione dell’avviso di cessazione della concessione, di competenza del Questore, alla luce della lettura delle norme del citato DM n.574 del 1992 che, espressamente, distingue l’ipotesi di cessazione della concessione per collocamento a riposo o trasferimento (art.7) rispetto a quelle previste dall’art.8.<br />
Nella vicenda si tratta di cessazione “ex lege” della concessione rientrata nell’art.7 (qualificata come “decadenza” dell’art.8, primo comma) e,p pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art.9, sussiste la esclusiva competenza del Prefetto.<br />
2). Con la seconda censura il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. <br />
Inoltre, controparte non avrebbe comunicato alcune indicazioni, tra le quali il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990. <br />
Il Collegio ritiene insussistenti anche questi vizi. <br />
L&#8217;art. 7 l. n. 241/1990, invero, nel prescrivere che l&#8217;avvio del procedimento sia comunicato <ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti>, ha introdotto nell&#8217;ordinamento un principio di carattere generale, atto a conformare in chiave partecipativa l&#8217;azione dei pubblici poteri, con funzione integrativa delle discipline di settore, antecedenti o successive, che non contengano analoghe previsioni.<br />
La portata generale della disposizione, per la quale essa non tollera eccezioni alla sua applicazione che non siano espressamente contemplate dalla legge, è stata riconosciuta dalla stessa giurisprudenza, la quale ha avuto modo di affermare che <i procedimenti sottratti alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo sono specificamente individuati in via normativa; pertanto, ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, la PA ha l'obbligo di dare comunicazione di avvio in ordine a qualsiasi procedimento non espressamente contemplato tra quelli esclusi dall'art. 13 legge cit.> (cfr., <i>ex multis</i>, C. Stato, sez. VI, 20.1.2000 n. 276; Cass., sez. un., 1.4.2000 n. 82).<br />
Tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura e interpretazione della norma di cui all’art. 7 del citato DM del 1992, il Collegio ritiene di dover condividere quanto sostenuto da controparte circa la sussistenza di una ipotesi di <cessazione ex lege della concessione onerosa dell’alloggio individuale> che, data la sua peculiare natura, non richiedeva la partecipazione dell’interessato al relativo procedimento.<br />
In altre parole, i provvedimenti impugnati non sono illegittimi, pur essendo mancata la comunicazione di avviso di procedimento, in quanto la misura adottata (cessazione della concessione) &#8211; come si desume dalla lettura della normativa in materia &#8211; costituisce chiaramente un atto dovuto e vincolato a seguito dell’atto di collocamento a riposo del dipendente originariamente beneficiario dell’alloggio. <br />
Peraltro, ai sensi dell&#8217;art. 21-octies della l. 241/1990, il provvedimento viziato per mancato avviso di avvio del procedimento stesso che non avrebbe comunque potuto avere contenuto diverso non è assoggettato a un regime di invalidità o irregolarità diverso da quello ordinario ma è considerato dalla legge non annullabile perché la circostanza che il suo contenuto sia, malgrado i vizi, quello corretto priva il ricorrente dell&#8217;interesse a coltivare un giudizio, da cui non potrebbe ricavare alcuna concreta utilità (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 7 luglio 2006, n. 4307). <br />
Infine, la circostanza che il provvedimento impugnato non reca né l’indicazione del termine, né dell’autorità cui fare ricorso rileva soltanto ai fini del termine per impugnare (e della tempestività del ricorso) ma non ai fini della legittimità dello stesso provvedimento. <br />
Sul punto si veda l’orientamento giurisprudenziale (cfr., T.a.r. Valle d’Aosta, 22-1-1999, n. 6; T.a.r. Puglia, sez. II, 24-5-1999, n. 311; T.a.r. Lazio, sez. Latina, 24-08-1998, n. 664) in base al quale l’omessa indicazione nell’atto amministrativo del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere integra una incompletezza che non determina di per sé alcuna lesione nei confronti del ricorrente che abbia comunque prodotto rituale ricorso al giudice competente. In altre parole, esclusa l&#8217;illegittimità dell&#8217; atto, può procedersi al riconoscimento dell&#8217;errore scusabile in caso di eventuale ritardo nell&#8217;impugnazione di quest&#8217;ultimo, quando ne sussistano i presupposti (cfr, ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 6 febbraio 2003, n. 750). <br />
3). Con il terzo motivo di ricorso l’interessato lamenta che – in base alle previsioni di cui alla legge n. 537 del 1993 – l’Amministrazione doveva considerare e accertare le specifiche condizioni personali dell’istante che, nella specie, versa in una complessiva situazione economica di disagio. <br />
Inoltre, l’interessato contesta la sua qualificazione di occupante <i>sine titulo</i> in ragione dell’avvenuta regolare corresponsione dei canoni di indennità di occupazione e della relativa apprensione delle somme da parte dell’Amministrazione. <br />
Le censure sono da respingere in relazione alle seguenti argomentazioni : <br />
a) la <i>ratio</i> complessiva del sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell’alloggio a personale in <attività di servizio> sia per alleviare le difficoltà abitative che per salvaguardare le esigenze di buon funzionamento dell’amministrazione assicurando un pronto ed efficace utilizzo dei dipendenti nelle rispettive sedi di servizio;<br />
b) in ragione della stessa <i>ratio</i> della normativa in materia l’esistenza del rapporto di servizio e le esigenze ad esso connesse sono il presupposto per la concessione del beneficio dell’alloggio; ne deriva, pertanto,  che qualsiasi modifica intervenga in capo al dipendente si riverbera sul godimento dell’alloggio che deve tornare nella disponibilità dell’Amministrazione;<br />
c) in definitiva, la giurisprudenza ha più volte ritenuto che è legittima la revoca degli alloggi da parte dell’Amministrazione quando vengano meno le esigenze di servizio (ad esempio, collocamento a riposo del soggetto) (cfr., Cons. Stato, IV, 13 marzo 1998, n. 417), mentre la giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente riguarda gli alloggi ex I. I.N.C.I.S. per militari e non alloggi di servizio;<br />
d) in ragione delle predette argomentazioni appena svolte non rileva l’argomentazione difensiva relativa al regolare pagamento dei canoni, né la situazione concreta in cui versa l’interessato;<br />
e) infine, non può rilevare neanche la norma citata dal ricorrente (art. 9, comma 7, della citata legge n. 537/1993) in quanto si riferisce ad alloggi di competenza di altra amministrazione (Ministero della Difesa).<br />
In conclusione il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p></b>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6.12.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-1-2008-n-514/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2008 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-2-2007-n-514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-2-2007-n-514/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.514</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Barra CaraccioloLa Lucente s.p.a.(Avv. G. Valla) c/ Società Esercizi Aeroportuali- SEA s.p.a (Avv.M.A. Sandulli) se l&#8217;inosservanza della prescrizione che impone di produrre, tra la &#8220;documentazione&#8221; da unire all&#8217;offerta economica, l&#8217;originale dell&#8217;attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dalla stazione appaltante, controfirmato dal legale rappresentante dell&#8217;impresa (o a.t.i.) offerente &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-2-2007-n-514/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-2-2007-n-514/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini    Est. Barra Caracciolo<br />La Lucente s.p.a.(Avv. G. Valla) c/ Società Esercizi Aeroportuali- SEA s.p.a (Avv.M.A. Sandulli)</span></p>
<hr />
<p>se l&#8217;inosservanza della prescrizione che impone di produrre, tra la &ldquo;documentazione&rdquo; da unire all&#8217;offerta economica, l&#8217;originale dell&#8217;attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dalla stazione appaltante, controfirmato dal legale rappresentante dell&#8217;impresa (o a.t.i.) offerente &#8211; inosservanza specificamente consistente nella mancata controfirma in questione &#8211; possa determinare l&#8217;esclusione della stessa offerente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a.-  Bando di gara- Prescrizione che impone la controfirma del legale rappresentante dell’impresa sull’attestato di avvenuto sopralluogo – Omessa sottoscrizione dell’attestato – Irrilevanza in relazione allo scopo perseguito dall’amministrazione – Conseguenze – Mera irregolarità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché la lex specialis della gara contempli l’esclusione delle offerte solo per la “integrale omissione dei documenti/dichiarazioni” richiesti, tra cui non rientra la fattispecie di omessa sottoscrizione dell’attestato di avenuto sopralluogo, occorre accertare se la prescrizione stessa, (dell’apposizione della controfirma del legale rappresentante sull’attestato di avvenuto sopralluogo) corrisponda ad un interesse meramente formale dell’amministrazione ovvero se corrisponda ad un interesse sostanziale della stessa amministrazione. Pertanto, poiché lo scopo essenziale perseguito dall’amministrazione, nel proprio interesse sostanziale, é quello di trovarsi a negoziare sulla base di offerte consapevoli della reale possibilità di adempiere, al contratto da stipulare, nelle concrete condizioni di fatto esistenti, senza essere esposta a successive pretese di oneri e costi aggiuntivi nascenti da un’inesatta valutazione della remuneratività dell’offerta compiuta, con riguardo alla fase del sopralluogo tale scopo rileva quale momento preliminare, cioè come adempimento volto a provocare un effetto cognitivo, che costituiva il necessario presupposto per la consapevolezza e serietà della successiva offerta, con la conseguenza che l’interesse sostanziale dell’amministrazone, con riferimento specifico a tale fase, era soddisfatto in relazione alla “effettuazione” del sopralluogo, a nulla rilevando la circostanza che l’attestato di sopralluogo, una volta effettuato, fosse controfirmato dal legale rappresentante dell’impresa. Tale firma si riverbera piuttosto in una formalità tesa ad assicurare, con ancor più ampio margine di certezza, l’assolvimento, da parte dell’impresa offerente, di quel momento cognitivo, ma in tal senso, la certezza di tale effetto cognitivo è attestata, autonomamente, dalla stessa produzione dell’attestato in fase di offerta, poiché è evidente che i rappresentanti dell’impresa rimanevano sempre responsabilmente nella facoltà di determinarsi a non presentare l’offerta stessa, una volta che il sopralluogo non avesse fornito le dovute certezze di eseguibilità e di remuneratività in relazione alla fase di esecuzione del contratto, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione in questione assume il valore di una mera irregolarità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">se l’inosservanza della prescrizione che impone di produrre, tra la “documentazione” da unire all’offerta economica, l’originale dell’attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dalla stazione appaltante, controfirmato dal legale rappresentante dell’impresa (o a.t.i.) offerente- inosservanza specificamente consistente nella mancata controfirma in questione- possa determinare l’esclusione della stessa offerente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 514/07<br />
Reg.Dec.<br />
N. 3108 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>LA LUCENTE S.P.A.</b> in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituita con LA LUCENTEZZA rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla ed elettivamente domiciliato in Roma via L. Mantegazza n. 24, presso il sig. L. Gardin;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Società Esercizi Aeroportuali- SEA s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Prof. Maria Alessandra Sandulli presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 349;</p>
<p>&#8211;	<b>Linda s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituita con SNAM Lazio Sud. s.r.l, mandante dell’a.t.i. stessa, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Michele Gentile, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia  sede di Milano Sezione III n.44  del 16 gennaio 2006;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.<br />
Uditi gli avv.ti Notarnicola per delega dell’avv. Valla e l’avv. Sandulli;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La SEA – Società Servizi Aeroportuali S.p.a., con bando pubblicato sulla GUCE il 29.06.2004, ha indetto l’incanto per l’affidamento del servizio di pulizia delle aree interne aperte al pubblico dello scalo aeroportuale di Milano Linate, con importo a base d’asta di 8.760.000,00 euro, oltre IVA.<br />
Al termine della gara è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del raggruppamento di imprese Linda S.r.l. / Società Nazionale Appalti Manutenzione Lazio Sud – S.N.A.M. S.r.l., confermata all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di gara.<br />
Avverso l’aggiudicazione definitiva ed ogni altro atto a questa connesso, presupposto e consequenziale, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l’a.t.i. facente capo alla Lucente s.pa., (poi trasposto dinnanzi al Tar della Lombardia a seguito di opposizione ex art.10 DPR n.11991971), ricorso che poneva a proprio fondamento il seguente unico motivo: violazione del bando del disciplinare di gara. Eccesso di potere (sviamento, erroneità dei presupposti). Violazione della par condicio: il bando di gara al punto II.2.1.4) lett e) aveva prescritto come obbligatoria l’esecuzione di specifico sopralluogo sulle aree interessate dal servizio di pulizia. Il disciplinare di gara, nel ribadire l’obbligo del sopralluogo, aveva disposto altresì l’allegazione all’offerta dell’originale dell’attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dalla SEA, controfirmato dal legale rappresentante dell’impresa. L’A.T.I. Linda S.r.l. / SNAM S.r.l. aveva presentato un attestato di avvenuto sopralluogo -effettuato dalla capogruppo Linda S.r.l.- privo della controfirma del legale rappresentante. Nonostante ciò il raggruppamento controinteressato non è stato escluso dalla gara, come prescritto dalla lex specialis.<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tar della Lombardia ha respinto il suddetto gravame.<br />
L’adito Tribunale premetteva che in via preliminare occorreva respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla società resistente.<br />
Nel merito, il ricorso era ritenuto infondato. Non era controverso, nella specie, che il sopralluogo delle aree interessate dall’appalto fosse stato effettuato da parte di un soggetto formalmente incaricato dai legali rappresentanti dell’ATI controinteressata non solo di verificare lo stato dei luoghi, ma anche di firmare l’attestato rilasciato dalla stazione appaltante a seguito dell’avvenuto sopralluogo.<br />
Si evinceva, invero, dagli atti depositati in giudizio, che un rappresentante della società Linda (signor Giovanni Russo), in data 1 luglio 2004, aveva svolto la prescritta visita delle aree interessate dall’appalto, firmando poi l’attestato di avvenuto sopralluogo insieme al responsabile (arch. Luca Majoli) per la committente SEA. In proposito giovava evidenziare che, con una nota del 23 giugno 2004, i legali rappresentanti delle società costituenti il raggruppamento aggiudicatario hanno chiesto -come prescritto dal disciplinare di gara- di effettuare il sopralluogo dell’area, indicando specificamente il nome del signor Giovanni Russo, al quale era stato attribuito sia il potere di procedere alla predetta verifica, che di firmare il relativo attestato. Da quanto sopra conseguiva che il collegamento tra l’offerta del raggruppamento aggiudicatario e l’oggetto dell’appalto (che secondo la ricorrente mancherebbe nel caso di specie) risultava garantito dal previo conferimento al predetto rappresentante del potere di verifica dello stato dei luoghi e di sottoscrizione del relativo verbale.<br />
Né in proposito poteva condividersi quanto dedotto dalla difesa della società ricorrente, secondo la quale la sottoscrizione del legale rappresentante era richiesta a pena di esclusione dalla lex di gara. Le prescrizioni del disciplinare sanzionavano, infatti, con l’esclusione automatica (vedi pagina 8 ultimo capoverso) unicamente “l’integrale omissione dei documenti/dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e), da parte del concorrente…”, senza fare alcun riferimento alla lettera h) appositamente dedicata alla presentazione dell’originale dell’attestato di avvenuto sopralluogo che doveva essere rilasciato da SEA e controfirmato dal legale rappresentante dell’azienda. Del resto anche un’altra disposizione (riportata al numero 3 del disciplinare), riferendosi al sopralluogo, prevedeva l’esclusione solo per l’ipotesi di mancata effettuazione della visita delle aree interessate dal servizio di pulizia, senza fare alcun accenno alla controfirma del legale rappresentante della società concorrente.<br />
Non potevano, altresì, persistere dubbi circa l’effettiva assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante di ciascuna delle società aderenti all’ATI aggiudicataria, ove si tenga conto dell’ulteriore dichiarazione resa dall’ATI medesima -prevista dalla lett. i) delle prescrizioni di gara- “di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione…”. Tali conclusioni trovavano conferma nell’orientamento della giurisprudenza amministrativa che, in materia di procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all’aggiudicazione di contratti, ha avuto modo di chiarire che le formalità prescritte dal bando di gara debbono trovare rigida applicazione soltanto quando siano dirette ad assicurare un particolare interesse dell’amministrazione, oppure la par condicio dei concorrenti, mentre le stesse formalità degradano a mera irregolarità, qualora le finalità perseguite risultino egualmente ed integralmente soddisfatte (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 maggio 1995, n. 167; idem sez. V, 17 gennaio 2000, n.290; TAR Lombardia, Milano, 11 dicembre 2000, n. 7702; idem 15 dicembre 2003 n. 5859).<br />
Ne discendeva che il mancato rispetto di una formalità per dar luogo all’esclusione dalla gara, doveva essere interpretato secondo il comune canone di ragionevolezza, con la conseguenza che costituivano mere irregolarità le semplici carenze documentali e dichiarative, allorquando gli adempimenti richiesti dal bando fossero stati comunque formalmente adempiuti. Infatti, nelle procedure concorsuali, pur dovendosi pretendere una accurata diligenza da parte dei concorrenti, occorreva evitare di cadere in un eccessivo formalismo, che avrebbe condotto ad annullare la maggior parte delle offerte, mentre è necessario esaminare se i singoli offerenti abbiano soddisfatto sostanzialmente le disposizioni del bando (cfr. TAR Campania, Salerno n. 16/2003). In assenza di un’espressa comminatoria di esclusione non può, quindi, non trovare applicazione il principio, invocato dalla difesa resistente, della massima partecipazione alle gare, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2003, n. 6332; idem, sez. V, 5 marzo 2003, n. 1214; TAR Lombardia, Sez. III, 11 ottobre 2004, n. 5522). In definitiva, una volta che il sopralluogo è stato svolto secondo le modalità specificamente indicate dalla lex di gara, l’esclusione dalla procedura per omessa sottoscrizione del verbale di sopralluogo da parte del legale rappresentante, pretesa dalla ricorrente, sarebbe risultata improntata ad un esasperato formalismo e si sarebbe connotata come misura tale da ostacolare anziché assicurare la scelta del contraente privato con criteri realmente efficaci, restringendo eccessivamente la partecipazione alla gara, in nome di una par condicio dei concorrenti evocata in termini troppo rigidamente intesi. Nel caso in esame, dunque, al di là di una semplice e meccanica applicazione dei principi in tema di clausole di esclusione automatica, un’interpretazione delle disposizioni del disciplinare di gara, condotta alla luce del criterio generale della tutela della partecipazione, nonchè l’analisi degli adempimenti posti in essere dall’ATI aggiudicataria, porta ad escludere la fondatezza delle censure dedotte da parte ricorrente.<br />
Né tale conclusione poteva essere smentita dalla giurisprudenza citata dall’ATI ricorrente nella memoria depositata il 25 ottobre 2005. Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2005, n. 3729, il supremo consesso distingueva “tra dichiarazione di sopralluogo, a carico del partecipante, e verbali di sopralluogo, a cura della stazione appaltante, considerando generalmente sufficiente ai fini dell’ammissione alla gara la dichiarazione di sopralluogo a prescindere dalle modalità con cui esso sia stato seguito, a meno che non sia espressamente richiesto uno specifico verbale di sopralluogo”. Viene, inoltre, evidenziato che la funzione della dichiarazione è quella di “precludere all’appaltatore contestazioni basate sull’asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione…”. Nella fattispecie era incontroverso che il sopralluogo fosse stato effettivamente svolto, con la sottoscrizione del responsabile incaricato dalla ATI aggiudicataria, per cui la decisione invocata dalla ricorrente non appariva utile, secondo quanto sopra osservato, a sostenere la fondatezza della censura dedotta. Da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2668 non era pertinente al caso di specie, in quanto attinente ad una ben diversa ipotesi in cui l’omissione investiva la firma (e non la controfirma) del verbale di sopralluogo da parte di un soggetto che doveva essere munito del relativo potere a mezzo delega notarile ed il bando di gara richiedeva “espressamente ed a pena di esclusione” l’adempimento di tale formalità.</p>
<p>Appella l’originaria ricorrente deducendo le seguenti censure:</p>
<p>I. Venivano ribaditi per esteso i profili di censura e le deduzioni svolte in primo grado, citando una serie di decisioni del Consiglio di Stato a sostegno della illegittimità dell’aggiudicazione per violazione del bando e del capitolato di gara, per violazione del principio della par condicio ed eccesso di potere sotto molteplici profili.<br />
La sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa dell’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’amministrazione determina l’assunzione di responsabilità negoziale ed integra l’offerta, confermandone la ponderazione e congruità. In assenza di controfirma del legale rappresentante, l’attestato di sopralluogo sarebbe tamquam non esset, non svolgendo alcuna funzione utile. La funzione cui è diretta la dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi è quella di imporre all’aspirante aggiudicatario consapevoli determinazioni in ordine alla misura del prezzo, ponendo l’appaltante al riapro da successive pretese circa un’eventuale integrazione del rapporto contrattuale in ragione di una non perfetta conoscenza dei luoghi.<br />
L’aver dimostrato che un incaricato dell’impresa o lo stesso legale rappresentante si è recato sui luoghi oggetto dell’appalto è circostanza fine a se stessa. E’ la sottoscrizione da parte del soggetto abilitato a vincolare l’impresa che costituisce specifica assunzione di responsabilità, con funzione negoziale e non meramente documentale, mancando la quale l’offerta sarebbe incompleta nei suoi elementi essenziali.<br />
In fattispecie analoga la V Sez. 9.5.2000. n.2668, ha ritenuto legittima e doverosa l’esclusione dalla gara del ricorrente. Viene altresì citata la decisione V, 7 luglio 2005, n.3729.<br />
Se ne deduceva, per l’appellante, che, nella fattispecie, la mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo da parte del rappresentante dell’impresa vanificasse la funzione che la legge e il bando assegnano alla dichiarazione di presa visione dei luoghi dell’appalto. La difformità dunque è duplice: a) il verbale di sopralluogo è difforme da quello richiesto dalle prescrizioni di gara, in quanto carente della sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa; b) la mancata sottoscrizione implica l’inesistenza della “dichiarazione” e cioè la mancata produzione del suo effetto- cui la sottoscrizione era preordinata- di “precludere all’appaltatore contestazioni basate sull’asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione”.<br />
La circostanza che il sopralluogo sia stato effettivamente effettuato da un incaricato dell’impresa non comporta l’assunzione di responsabilità da parte dell’appaltatore sulla invariabilità del prezzo.<br />
Ciò tanto più che l’attestato rilasciato dalla SEA ai sensi delle prescrizioni di gara, pag.6, lett.h), recava in calce un’espressa e chiara avvertenza: “Il presente attestato, controfirmato dal legale rappresentante della Società, dovrà essere allegato in originale alla documentazione offerta”, configurando un semplice  e chiaro adempimento.<br />
Quanto alle osservazioni di primo grado della resistente, la mancanza nelle prescrizioni di gara della espressa sanzione dell’esclusione per il contestato inadempimento, la semplice lettura della clausola di gara di cui alla pag.8 delle prescrizioni convince che essa non esaurisce il regime sanzionatorio, limitandosi a contemplare le ipotesi di incompletezza della documentazione ritenute ex ante di gravità tale da comportare comunque l’esclusione automatica dell’offerta, senza lasciare ambiti discrezionali ala Commissione, ma senza esaurire il regime sanzionatorio. Occorre quindi verificare se la controfirma del legale rappresentante in calce al verbale di sopralluogo risponde ad uno specifico interesse dell’amministrazione e a ciò ha dato risposta positiva la richiamata decisione V, 7 luglio 2005, n.3729. Poiché la controfirma assume la funzione di “dichiarazione” vincolante per l’impresa di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta e nel calcolo della remuneratività, delle condizioni dei luoghi oggetto delle prestazioni, nel caso si ha una totale mancanza della dichiarazione dell’impresa, a seguito della mancata controfirma, dichiarazione posta nell’interesse e a garanzia dell’amministrazione. La circostanza che il sopralluogo sia stato effettivamente effettuato da un incaricato munito di apposita delega non vincola l’impresa stessa, in mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante.<br />
Infondato è poi l’assunto della resistente che la stessa funzione della controfirma sarebbe assolta dalla dichiarazione resa dall’aggiudicataria “di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla sua esecuzione”, come ha chiarito la già citata decisione V, n.26682000.</p>
<p>II. Il Tar erra nell’affermare che “il collegamento tra l’offerta di raggruppamento aggiudicatario e l’oggetto dell’appalto risulta garantito dal previo conferimento al predetto rappresentante del potere di verifica dello stato dei luoghi e di sottoscrizione del relativo verbale”. Nella nota del 23 giugno 2004 della controinteressata, cui il Tar rinvia, nessun potere di sottoscrivere il verbale viene conferito all’incaricato dell’impresa, limitandosi ad indicare il soggetto preposto alla visita dei luoghi. La controfirma del legale rappresentante era espressamente prevista dal capitolato, e appariva indispensabile proprio nella ipotesi di sopralluogo effettuato, non dal legale rappresentante, ma da un incaricato dell’impresa, come conferma la stessa struttura dell’attestato di avvenuto sopralluogo e la citata avvertenza in esso recata in calce.<br />
In tema di rilevanza della mancata sottoscrizione come causa di esclusione, poi, il Tar erra, poiché il disciplinare da esso citato si limita a prevedere le cause di esclusione automatica per totale carenza di uno dei documenti prescritti, ma ciò non precludeva alla Commissione di comminare l’esclusione nell’ipotesi di irregolarità della documentazione prodotta ove fosse violata una prescrizione della lex specialis posta a tutela di uno specifico interesse dell’amministrazione, secondo il noto principio dell’interpretazione teleologica del bando. Non può condividersi che sarebbero rimaste confinate tra le mere irregolarità irrilevanti anche le più radicali difformità della documentazione prodotta rispetto a quella richiesta dalla lex specialis. In realtà, secondo l’esplicita previsione della clausola a pag 8 del disciplinare “L’integrale omissione dei documenti/dichiarazioni di cui ai punti b), c) d), e)…implicherà comunque l’esclusione automatica…”, ma tale clausola non esaurisce il regime sanzionatorio, dovendo la commissione comminare l’esclusione anche nelle ipotesi di incompletezza o difformità della documentazione o delle dichiarazioni prescritte quando fosse vulnerato uno specifico interesse dell’amministrazione o il principio della “par condicio”, e, nel caso, come già esposto, era chiaro lo specifico e rilevante interesse dell’amministrazione. <br />
Né è corretto il richiamo del Tar ad un “esasperato formalismo”, poiché l’incombente richiesto alle imprese era chiaro al punto che la sua omissione appare determinata da inescusabile colpa ovvero da volontaria esclusione di una dichiarazione comportante assunzione di responsabilità negoziale.<br />
Si ribadisce infine che non può sostenersi la presunta equipollenza tra dichiarazione omessa con la mancata sottoscrizione dell’attestato di sopralluogo da parte del legale rappresentante e dichiarazione prestata dall’impresa “di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione” (V, 26682000 citata).<br />
Si è costituita la a.t.i. Linda s.r.l. contrastando con memoria quanto sostenuto in appello e chiedendone pertanto la reiezione.<br />
Si altresì costituita la S.E.A. s.p.a. argomentando con ampia memoria circa l’infondatezza dell’appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>    1. Il punto centrale della controversia è se l’inosservanza della prescrizione che imponeva di produrre, tra la “documentazione” da unire all’offerta economica, l’originale dell’attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dalla stazione appaltante, controfirmato dal legale rappresentante dell’impresa (o a.t.i.) offerente,- inosservanza specificamente consistente nella mancata controfirma in questione-, potesse determinare l’esclusione della stessa offerente.</p>
<p>    2. E’ pacifico che la comminatoria espressa di esclusione, da parte della lex specialis della gara, fosse riservata solo alla “integrale omissione dei documenti/dichiarazioni” di cui all’elenco contenuto, infine, alla pagina 8 delle prescrizioni di gara, tra cui non rientrava la fattispecie, di omessa sottoscrizione, oggetto di contestazione nella presente causa.</p>
<p>    3. Pertanto, in assenza di una disposizione esplicita di esclusione connessa all’inosservanza della prescrizione qui in rilievo, l’esame della sua rilevanza implica la verifica se la prescrizione stessa, (dell’apposizione della controfirma del legale rappresentante, pag.6, lettera h) delle prescrizioni), corrispondesse ad un interesse meramente formale dell’amministrazione, cioè non influente sulla tutela di esigenze di interesse pubblico che la contrattazione doveva garantire, (degradando l’inosservanza in tal caso a mera irregolarità), ovvero se fosse appunto corrispondente ad un interesse sostanziale della stessa amministrazione, correlandosi alla tutela di un obiettivo rilevante nella contrattazione dell’organismo pubblico, in quanto salvaguardato dal complessivo sistema legale degli appalti pubblici.</p>
<p>    4. L’analisi condotta su questo terreno “teleologico”, richiamato dallo stesso appellante, dà peraltro esito negativo rispetto ad una valutazione di rilevanza della inosservanza della prescrizione in discorso e, quindi, anche rispetto alla necessità di esclusione, per ragioni di ordine sostanziale (non per espressa comminatoria), dell’impresa aggiudicataria.</p>
<p>    5. Al riguardo basti osservare che la previsione a pena di esclusione era posta, dalle prescrizioni in questione (pag.2, punto 3), in relazione all’effettuazione del sopralluogo; ciò non può rimanere senza conseguenze nella comprensione della successiva e distinta clausola relativa alla produzione dell’originale dell’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato da SEA e controfirmato dal legale rappresentante dell’impresa.</p>
<p>    6. Con riferimento alla complessiva formalità documentale in questione, lo scopo essenziale perseguito dall’amministrazione, nel proprio interesse sostanziale, era quello di trovarsi a negoziare sulla base di offerte consapevoli della reale possibilità di adempiere, al contratto da stipulare, nelle concrete condizioni di fatto esistenti, senza essere esposta a successive pretese di oneri e costi aggiuntivi nascenti da un’inesatta valutazione della remuneratività dell’offerta compiuta. Su tale punto deve ravvisarsi una certa concordia tra le parti della controversia.</p>
<p>    7. Tuttavia, l’appellante attribuisce alla specifica clausola qui in esame, (pag.6, lett.h) una funzione esclusiva e sovrabbondante, cioè quella di essere l’unica, nel complesso della prescrizioni concretamente costituenti la “lex specialis”, a garantire la suindividuata finalità negoziale della stazione appaltante.</p>
<p>    8. In realtà, occorre valutare l’insieme della clausole che si connettono alla finalità in questione, perché altrimenti si rischia di attribuire al dato formale in contestazione una funzione che è perseguita in modo molto più diretto ed adeguato dall’assolvimento di altri adempimenti a carico dell’impresa offerente.<br />
    9. In tal senso ha buon gioco la resistente SEA che ha richiamato:<br />
       &#8211; a) la lettera i), della pag.6 della prescrizioni (“dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nelle prescrizioni di gara nello schema di contratto e suoi allegati”) ;<br />
      &#8211; b) la lettera a) della pagina 9 delle prescrizioni, con riguardo al contenuto dichiarativo dell’offerta economica, (dichiarazione attestante “che il prezzo offerto è remunerativo e che nella sua formulazione è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire il servizio in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara”);<br />
      &#8211; c) lo schema di contratto ove si ribadiva che “l’appaltatore ha preso visione dei luoghi su cui il servizio deve essere reso ed è a conoscenza dei limiti e vincoli operativi che derivano dall’attività aeroportuale anche in relazione alla sua continuità”.</p>
<p>    10. L’insieme di tali previsioni, rese note alle imprese offerenti, obiettivamente e in modo specifico, tutelava l’interesse sostanziale dell’amministrazione appaltante a non essere coinvolta in una contrattazione connessa ad un’incauta offerta, non meditata e portatrice di incertezze in ordine all’adempimento delle prestazioni contrattuali, nella eventuale fase dell’esecuzione dell’appalto.</p>
<p>    11. Con riguardo alla fase del sopralluogo, anche questa si correlava a tale interesse, ma, con tutta evidenza, come momento preliminare, cioè come adempimento volto a provocare un effetto cognitivo, che costituiva il necessario presupposto per la consapevolezza e serietà della successiva offerta. E tale precedenza logica emerge con chiarezza dall’insieme delle citate prescrizioni e dalla sequenza temporale che impongono alle imprese nella formulazione delle offerte.</p>
<p>    12. Ciò significa che l’interesse sostanziale dell’amministrazone, con riferimento specifico a tale fase, era soddisfatto in relazione alla “effettuazione” del sopralluogo, nel senso che lo stesso dovesse essere svolto dall’impresa offerente (tant’è vero che il suo preliminare svolgimento era, appunto, oggetto di una prescrizione da osservare a pena di esclusione).</p>
<p>    13. Non corrisponde invece a tale interesse in modo adeguato, nei termini obiettivi e funzionali qui assunti, la circostanza che l’attestato di sopralluogo, una volta effettuato, fosse controfirmato dal legale rappresentante dell’impresa. Ciò per due ordini concomitanti di ragioni:<br />
a) perché l’effettuazione del sopralluogo, debitamente attestata in verbale, già di per sé garantiva l’amministrazione dalle successive potenziali rimostranze ed eccezioni dell’impresa connesse all’eventuale allegazione di un’inesatta e carente conoscenza dei luoghi di esecuzione dell’appalto, a prescindere dalla controfirma in questione;<br />
b) perché il connesso, e logicamente successivo, aspetto della serietà dell’offerta era garantito:<br />
 &#8211; dalla esplicita dichiarazione, direttamente funzionale all’interesse sostanziale dell’amministrazione, di conoscenza delle condizioni generali e particolari che influivano sull’esecuzione dell’appalto (pag. 6, lett.i), dichiarazione che possedeva un’autonoma e pregnante rilevanza nei sensi qui in rilievo, contrariamente a quanto sostiene l’appellante in base ad un’inesatta lettura espansiva di un precedente giurisprudenziale; <br />
&#8211; anche, ed essenzialmente, dalla dichiarazione di remuneratività del prezzo richiesto in sede di offerta economica (pag.9, lett.a), dichiarazione il cui obbligo di produzione era, significativamente, assistito da comminatoria di esclusione.</p>
<p>    14. Ne risulta che, dato il complesso delle disposizioni di gara in questione, non può dirsi, contrariamente all’assunto appellatorio, che, concretamente, la firma dell’attestato di sopralluogo equivalesse alla dichiarazione attestante l’assunzione di responsabilità della serietà e remuneratività dell’offerta idonea a porre l’amministrazione al riparo da eventuali successive contestazioni dell’impresa in fase di esecuzione contrattuale.</p>
<p>    15. La firma in questione, non corrispondente, data la concreta disciplina regolante la fattispecie qui in esame, a quella presa in esame dai precedenti citati dall’appellante, si riverbera piuttosto in una formalità tesa ad assicurare, con ancor più ampio margine di certezza, l’assolvimento, da parte dell’impresa offerente, di quel momento cognitivo cui era finalizzato il sopralluogo, dandosi, cioè, certezza ulteriore che il sopralluogo avrebbe portato i suoi effetti di presa di conoscenza anche a coloro che avrebbero elaborato l’offerta economica.</p>
<p>    16. Ma in tal senso, la certezza di tale effetto cognitivo è attestata, autonomamente, dalla stessa produzione dell’attestato in fase di offerta, poiché è evidente che i rappresentanti dell’impresa rimanevano sempre responsabilmente nella facoltà di determinarsi a non presentare l’offerta stessa, una volta che il sopralluogo non avesse fornito le dovute certezze di eseguibilità e di remuneratività in relazione alla fase di esecuzione del contratto.</p>
<p>    17. Si deve pertanto presumere, secondo un principio di normalità e ragionevolezza dell’intendimento dei comportamenti negoziali della parte, che la stessa produzione dell’attestato implichi la autoattribuzione all’impresa, e quindi agli organi rappresentativi che ne esprimono la volontà negoziale, del suddetto effetto cognitivo.<br />
    18. Ne consegue, altrettanto, che la mancata sottoscrizione in questione, nel contesto di un’offerta contenente le ulteriori dichiarazioni più volte citate, (volte a imputare all’offerente l’effetto vincolante della serietà e impegnatività delle concrete condizioni offerte), assume perciò il valore di una mera irregolarità, non influente sul perseguimento di alcun apprezzabile interesse sostanziale della stazione appaltante (e non rientrante, per altro verso, in alcuna delle ipotesi per le quali fosse prevista espressamente l’esclusione), mentre, inoltre, non risulta idoneo a impingere, per la sua natura qui ricostruita, sul rispetto della par condicio.</p>
<p>    19. Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono, l’appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando la sentenza impugnata.                         <br />
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00, di cui 4000,00 per diritti ed onorari, oltre a oneri di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 19.12.2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio Giovannini			Presidente<br />	<br />
Sabino Luce				Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere Est.<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 07/02/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.514</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-6-2005-n-514/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.514</a></p>
<p>Pres. Trovato, Est. De Francisco Ministero della Difesa (Avv. Gen. Dello Stato) c. Vincenzo Giacaloni (Avv. G. Rubino) sulla sorte del provvedimento cautelare emesso nelle more della decisione sul regolamento di competenza 1. Giustizia amministrativa – Provvedimento cautelare – emesso nelle more della decisione del Regolamento di competenza – Legittimità.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-6-2005-n-514/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2005 n.514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato, Est. De Francisco<br /> Ministero della Difesa (Avv. Gen. Dello Stato) c. Vincenzo Giacaloni  (Avv. G. Rubino)</span></p>
<hr />
<p>sulla sorte del provvedimento cautelare emesso nelle more della decisione sul regolamento di competenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Provvedimento cautelare – emesso nelle more della decisione del Regolamento di competenza –  Legittimità.<br />
2. Giustizia amministrativa – Regolamento di competenza – Provvedimento cautelare emesso dal giudice dichiarato incompetente – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 23 bis L. n. 1034/71, la rimessione degli atti al Consiglio di Stato per la decisione del regolamento di competenza non preclude in radice l’esame della domanda cautelare che però dovrebbe essere emessa in termini provvisori ed interinali.</p>
<p>2. La declatoria di incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare determina ex se quantomeno la verificazione di un fatto sopravvenuto che legittima la parte che vi abbia interesse a proporre al nuovo giudice competente la domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse dal giudice incompetente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
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