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	<title>5135 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5135 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2017-n-5135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2017-n-5135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5135</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Pannone. Ospedali- Professori Universitari- Attività assistenziale- Indennità di equiparazione- Mancato indennizzo- Ragioni.     L’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ossia l’indennità De Maria, non deve essere corrisposta al docente universitario ordinario che presta servizio assistenziale, in quanto l’ammontare del suo stipendio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2017-n-5135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2017-n-5135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Pannone.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ospedali- Professori Universitari- Attività assistenziale- Indennità di equiparazione- Mancato indennizzo- Ragioni.<br />  <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ossia l’indennità De Maria, non deve essere corrisposta al docente universitario ordinario che presta servizio assistenziale, in quanto l’ammontare del suo stipendio universitario è superiore a quello del suo omologo ospedaliero e, perciò, non c’è alcun bisogno di equiparazione. Allo stesso modo, è possibile non corrispondere tale indennità ad un professore universitario associato che svolge attività assistenziale se, per un’inconsueta dimensione della sua retribuzione dovuta a scatti e classi, si ritrova ad assumere una posizione economica vicina a quello del professore di prima fascia.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 07/11/2017 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 05135/2017REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04258/2011 REG.RIC.</strong></div>
<p>    </p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4258 del 2011, proposto da:<br /> Salvatore Santacroce, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Valla e Nicola Losito, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24; </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Università degli studi di Bari, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Regione Puglia Delegazione in Roma, via Barberini 6;<br /> Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari”, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104; </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, (Bari), sezione II n. 00128/2011, resa tra le parti, concernente indennità c.d. “De Maria”.<br />  <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Bari, della Regione Puglia e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari”;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell’udienza del giorno 10 marzo 2016 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Rizzo per delega di Valla, Pappalepore, Scafarelli per delega di Girone e l’avvocato dello Stato Palmieri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. </p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>  1. Nell’atto d’appello l’interessato deduce quanto segue.<br /> &lt;<a> &#8211; dall’01/04/1971 al 05/08/1974 in qualità di assistente incaricato, equiparato all’assistente medico ospedaliero;<br /> &#8211; dal 16/08/1974 all’01/05/1979 in qualità di assistente ordinario, equiparato all’assistente medico ospedaliero;<br /> &#8211; dal 02/05/1979 all’08/06/1983 in qualità di assistente ordinario con la qualifica di Aiuto, equiparato ex lege al medico SSN appartenente alla posizione intermedia;<br /> &#8211; dal 9/06/1983 al 31/12/1993, in qualità di professore associato, equiparato ex lege al medico S.S.N. appartenente alla posizione intermedia e dall’01/01/1994 a tutt’oggi, in qualità di professore associato equiparato al dirigente medico ospedaliero (d.lvo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni).<br /> b) Inoltre, al prof. Santacroce è stato conferito per gli anni 1998, 1999 e fino al 14/03/2000, in forza delle deliberazioni del direttore generale dell’A.O. Policlinico n. 2364 del 21/12/1998, n. 845 del 27/06/2000 e n. 923 del 18/07/2000, l’incarico dirigenziale di peso “3”, quale “responsabile sezione di colon patologia”.<br /> Al prof. Santacroce è stato altresì affidato dall’A.O. Policlinico, con deliberazione n. 1355/D.G. del 31/10/2000, l’incarico dirigenziale di peso 2: “responsabile struttura semplice di ambulatorio di endocrinochirurgia” per il periodo 01/11/2000-31/10/2003. Tali funzioni sono svolte tuttora, in prorogatio.<br /> c) Il ricorrente, benché abbia regolarmente ed ininterrottamente espletato gli incarichi conferitigli, non ha mai percepito le indennità, qui di seguito elencate, e riconosciute invece al personale medico ospedaliero:<br /> a.1) la quota variabile dell’indennità di posizione di cui all’art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 517/99, nell’ammontare determinato dai CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, con decorrenza dal gennaio 1999;<br /> b.1) gli incrementi contrattuali relativi agli emolumenti stipendiali fissi, nonché alla parte fissa della indennità di risultato e di posizione, nell’ammontare determinato dal CCNL Comparto Sanità-Personale Medico biennio Economico 2002-2003;<br /> c.1) il conguaglio, per l’anno 2003, della quota variabile dell’indennità di risultato di cui all’art. 6 comma 1 lett. B) del D.lgs. 517/99 nell’ammontare determinato dalla contrattazione collettiva;<br /> d.1) la quota variabile dell’indennità di risultato, nell’ammontare determinato dalla vigente contrattazione collettiva e con decorrenza gennaio 2004;<br /> e.1) gli incrementi contrattuali relativi alla parte variabile delle indennità di posizione di risultato, nell’ammontare determinato dal C.C.N.L.- Comparto Sanità- Personale Medico biennio economico 2002-2003;<br /> f.1) gli incrementi contrattuali relativi alle parti fisse dello stipendio e delle indennità di posizione e di risultato, nell’ammontare determinato dal C.C.N.L.- Comparto Sanità- Personale Medico biennio economico 20042005;<br /> g.1) gli incrementi contrattuali relativi alla parte variabile delle indennità di posizione e di risultato, nell’ammontare determinato dal CCNL Comparto Sanità &#8211; Personale Medico biennio economico 2004-2005.<br /> d) Con raccomandata R.R. dell’8/1/2005, ricevuta dall’Università il 24/01/2005, il prof. Salvatore Santacroce chiedeva, con atto di messa in mora, che gli fossero corrisposte tutte le somme spettanti.<br /> 6) L’Università degli Studi riscontrava la suddetta nota solo in data 20/11/2006 con una comunicazione estesa a tutto il personale universitario interessato, con la quale, pur riconoscendolo, da un lato, il diritto del personale universitario in convenzione all’equiparazione economico-giuridica al corrispondente personale ospedaliero, dall’altro si limitava a rinviare a successiva data da destinarsi la fissazione di un incontro di carattere generale con i vertici dell’Azienda Policlinico, in tal modo perpetuando sine die il proprio inadempimento.<br /> e) Con ricorso al TAR Puglia n. 660/2008 R.G., il prof. Santacroce ha quindi domandato l’accertamento del proprio diritto alla piena equiparazione del proprio trattamento economico a quello del personale medico dipendenti dal Servizio sanitario nazionale con pari anzianità e funzioni e la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Bari al pagamento delle differenze retributive, con aggiunta di interessi e svalutazione, nonché al versamento delle relative differenze contributive.<br /> f) Con sentenza parziale n. 1343 del 29 maggio 2009, il TAR ha respinto la pretesa del ricorrente “all’attribuzione tout court ai medici universitari del trattamento economico globale previsto per i medici del S.S.N.”. Mentre, con riguardo alla pretesa (definita “subordinata”) “relativa all’attribuzione comunque di un trattamento aggiuntivo differenziale che porti alla piena equiparazione con il trattamento economico dei medici del S.S.N.”, aveva riservato la decisione all’esito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Puglia e dell’A.O. Policlinico, con chiamata in causa a carico della resistente Università degli Studi di Bari.<br /> g) Espletato l’incombente della integrazione del contraddittorio, il ricorso è stato poi definitivamente deciso dalla sentenza n. 128/2011, che — con rinvio integrale alla motivazione della decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 7242 del 30.9.2010 &#8211; ha respinto la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.<br /> h) La sentenza definitiva n. 128/2011 è ingiusta ed illegittima. Il ricorrente ne domanda la riforma per i seguenti motivi:<br /> La sentenza appellata è erronea ed illegittima, in quanto:<br /> &#8211; è in contrasto con il giudicato interno;<br /> &#8211; è basata su un precedente del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 7242/2010), che non contraddice affatto la domanda azionata dal ricorrente, anzi la sostiene e ne dimostra la fondatezza;<br /> &#8211; ha omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda del ricorrente, secondo la “riserva” formulata nella decisione parziale&gt;&gt;.<br /> 2. Questa Sezione, con ordinanza 28 ottobre 2015, n. 4914:<br /> &lt; Considerato che, nel caso in cui la citata indennità, cosiddetta “De Maria”, non sia stata corrisposta nel periodo suindicato, è necessario conoscere se la mancata corresponsione sia dovuta, come affermato dalla azienda ospedaliera universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari”, agli assorbimenti della retribuzione ospedaliera connessi alla maturazione delle classi stipendiali maturate dall’appellante, in ragione della sua anzianità di servizio, maturazione che avrebbe annullato ogni necessità perequativa;<br /> Considerato che è, altresì, necessario conoscere se risulti attendibile quanto affermato dalla parte appellante in merito ad una presunta inferiorità del suo trattamento economico rispetto a quello di altri colleghi medici del servizio sanitario nazionale di pari funzioni e anzianità. Ciò mettendo a disposizione di questa Sezione i dati concernenti i rispettivi trattamenti economici nel periodo suindicato;&gt;&gt;<br /> ha disposto l’incombente istruttorio nei confronti dell’Università di Bari.<br /> 3. In data 18 gennaio 2016 il patrono dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Consorziale Policlinico di Bari, ha depositato la nota 22 dicembre 2015, n. 96865 della medesima azienda del seguente letterale tenore:<br /> &lt; É risaputo che in regime De Maria, il docente universitario di prima fascia, quello cosiddetto ordinario, che prestava servizio assistenziale, aveva diritto a zero emolumenti a titolo di differenze retributive in quanto l’ammontare del suo stipendio universitario era superiore a quello del suo omologo ospedaliero e, quindi, non vi era necessità di equiparazione.<br /> Nel caso specifico, il professore associato Santacroce, per via dell’inconsueta dimensione della sua anzianità per scatti e classi, economicamente, avvicina, dunque, la sua posizione a quella de] professore ordinario, tanto che, per esempio, nell’anno 2008, egli è colui che fra i professori associati in attività assistenziale presso quest’Azienda, ha percepito la maggiore somma a titolo di scatti e classi, annotandosi, ancora, che i pochi che hanno percepito una maggiore somma rispetto a lui, sempre per scatti e classi, sono solo alcuni professori ordinari, quindi, oltre ai fatti documentati inerenti agli ammontari delle retribuzioni a confronto, quelle universitarie e quelle ospedaliere, rimane spiegato che il riassortimento della retribuzione ospedaliera può ben imputarsi all’elevato ammontare della retribuzione universitaria cui il dipendente ha diritto e, in particolare, all’ammontare della sua retribuzione di anzianità universitaria dato che essa è di dimensione insolitamente cospicua.<br /> All’Avvocatura dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.<br /> In riscontro alla Ordinanza n. 4914/2015, con la quale il Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori a carico di questa Università in merito al contenzioso Santacroce Salvatore e/Università degli Studi di Bari &#8211; R.G. n. 4258/2011, si rappresenta quanto di seguito.<br /> Premesse:<br /> Il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nel corso della seduta del 29 novembre 2013 ha approvato l’atto di intesa, sottoscritto in data 30 ottobre 2013 tra l’Università e l’A.O.U. Policlinico, sulle attività adempitive del lodo arbitrale, autorizzando i competenti uffici a trasmettere via email al personale interessato le schede contabili annue cosi come elaborate a cura della Azienda Policlinico, e attinenti la determinazione del solo trattamento economico assistenziale lordo spettante per il periodo in questione. Ovviamente si tratta di un primo atto di ricognizione dei dati anagrafici, fiscali, di carriera e stipendiali, sia universitari che assistenziali di ogni singolo docente e tecnico amministrativo conferito in convenzione.<br /> Si rammenta peraltro che il periodo considerato alla definizione del lodo arbitrale è dal 1/1/2000 al 30/4/2012, mentre per il giudizio sopra richiamato si fa riferimento ai soli anni 2000/2008.<br /> Da rilevare in primo luogo che le schede &#8211; cosiddetti cedoloni &#8211; trasmesse via email al personale non riportano le somme che lo stesso, nel corso del periodo interessato &#8211; 1/1/2000-31/12/2008 &#8211; ha già eventualmente percepito in acconto sulle somme spettanti a titolo di indennità perequativa (d.P.R. 761/79 e/o di assegno di esclusività).<br /> L’Università ha comunicato sempre al medesimo personale, con le stesse modalità con cui erano state trasmesse le schede di cui sopra, in data 28 agosto 2014, il rendiconto delle somme effettivamente corrisposte, durante il periodo 1/1/2000 &#8211; 31/12/2008, a titolo di acconto indennità DPR 761/1979 ed indennità di esclusività.<br /> Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di questa Università durante la seduta del 28 gennaio 2015 ha autorizzato i competenti uffici universitari a corrispondere agli aventi titolo, e nelle more che si definisse l’esatto ammontare del credito/debito per ogni singolo docente o tecnico amministrativo conferito in convenzione, un acconto indistinto ed a valere sempre sul periodo in questione.<br /> Ed ancora, in data 22 maggio 2015, il Rettore dell’Università ed il Direttore Generale dell’Azienda Policlinico hanno disposto la corresponsione di un ulteriore acconto indistinto ed a valere sempre sul periodo in questione, agli aventi titolo e nelle more che si definisse l’esatto ammontare del credito/debito ad ogni singolo docente.<br /> Ancora:<br /> Lo stesso Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 29/11/2013, aveva autorizzato il prosieguo delle attività di verifica e controllo dei cosiddetti “cedoloni” da parte dei competenti uffici, in relazione ai trattamenti aggiuntivi e/o perequativi spettanti al personale universitario, di fatto non rendendo definitivamente chiusa la problematica.<br /> Specificità:<br /> Per quanto attiene al ricorso in oggetto ed in riscontro alla nota dell’Avvocatura prot. 78997 del 9/11/2015 &#8211; Rep. 13912/2015 e stante quanto sin qui rappresentato, si comunica che:<br /> a) durante gli anni 2000/2008 questa Università non ha corrisposto, al prof. Salvatore Santacroce alcun acconto a titolo di indennità 761/79. Tanto si riscontra dal prospetto allegato 1);<br /> b) tale mancata corresponsione è dovuta alla circostanza che per gli anni 2000/8 il prof. Salvatore Santacroce ha percepito un trattamento economico universitario superiore al corrispondente trattamento economico assistenziale di equiparazione, tranne che per l’anno 2000 che allo stesso spetta la somma annua lorda di € 1079,03. Tanto si riscontra dal prospetto allegato 2);<br /> c) inoltre questa Università in ossequio a quanto disposto, in data 22 maggio 2015, dal Rettore dell’Università ed dal Direttore Generale dell’Azienda Policlinico ha provveduto a corrispondere al prof. Salvatore Santacroce un acconto indistinto ed a valere sempre sul periodo in questione &#8211; 2000-2008, di € 13.500,00 lordo, nelle more che si definisse l’esatto ammontare del credito/debito.<br /> Tanto si riscontra dal prospetto allegato 3)&gt;&gt;.<br /> 4. Questa Sezione condivide quanto dedotto dall’amministrazione resistente nella relazione trascritta al § 3.<br /> La Sezione osserva altresì che in detta relazione si riconosce allo stato un credito dell’appellante di € 1079,03, mentre l’amministrazione ha poi erogato un acconto “indistinto” di € 13.500,00, che compre ampiamente il residuo debito dell’amministrazione, che, si sottolinea, non ha disconosciuto, in astratto, altre ragioni di debito, differendole alla quantificazione definitiva.<br /> 5. Il ricorso deve essere quindi dichiarato improcedibile, salva la facoltà per l’appellante di censurare in prosieguo l’esatto ammontare di quanto determinato dall’Amministrazione resistente, anche, e soprattutto, perché alla memoria dell’appellante datata 4 febbraio 2016 non vengono allegati conteggi idonei a contrastare le affermazioni dell’azienda ospedaliera.<br /> 6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. </a>  </p>
<div style="text-align: center;"><a>P.Q.M.</a></div>
<p> <a> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati: </a>  </p>
<div style="text-align: center;"><a>Sergio Santoro, Presidente<br /> Bernhard Lageder, Consigliere<br /> Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br /> Andrea Pannone, Consigliere, Estensore<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere</a></div>
<p> <a>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Andrea Pannone</strong>   <strong>Sergio Santoro</strong>       </a>  </p>
<div style="text-align: center;"><a>IL SEGRETARIO</a></div>
<p> <a> </a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2017-n-5135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5135</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Russo; SHELL ITALIA S.P.A. (Avv. Prof. Pace e Avv. Grandinetti) c. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. (Avv. Proff. F. Satta e M. Sanino), ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANS S.R.L. (Avv. Tonucci, Fantini e Troiano) e nei confronti TAMOIL S.P.A. sussiste la giurisdizione del G.A. sull&#8217;accesso agli atti rivolto ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Russo;<BR>  SHELL ITALIA S.P.A. (Avv. Prof. Pace e Avv. Grandinetti) c. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. (Avv. Proff. F. Satta e M. Sanino), ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANS S.R.L. (Avv. Tonucci, Fantini e Troiano) e nei confronti TAMOIL S.P.A.</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione del G.A. sull&#8217;accesso agli atti rivolto ad una società &#8220;advisor&#8221; di quella concessionaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Accesso agli atti amministrativi – Istanza di accesso formulata da soggetto escluso da procedura di gara e diretta alla società svolgente funzione di advisor della società concessionaria – Giurisdizione del G.A. sul diniego espresso dalla società advisor</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del G.A. sulla controversia attinente al diniego dell’accesso agli atti della gara, manifestato da una società che svolge funzione di <i>advisor</i> di una società concessionaria del servizio autostradale, sia perché gli atti delle procedure competitive ineriscono alle funzioni della Sussiste la giurisdizione del G.A. sulla controversia attinente al diniego dell’accesso agli atti della gara, manifestato da una società che svolge funzione di <i>advisor</i> di una società concessionaria del servizio autostradale, in quanto gli atti delle procedure competitive ineriscono alle funzioni della società concessionaria autostradale sia perché i compiti svolti dall’<i>advisor </i>si limitano alla gestione delle gare e non anche all’appropriazione dei relativi risultati. Inoltre tali procedure attengono ai modi di godimento delle utilità giuridiche ritraibili da aree di servizio pertinenziali al sedime autostradale concesso, onde pur se fossero integralmente rette dal diritto privato, non per ciò solo sfuggirebbero all&#8217;accessibilità ex art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sussiste la giurisdizione del G.A. sull’accesso agli atti rivolto ad una società “advisor” di quella concessionaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPVBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO<br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sede di Roma, sez. 3°-ter</b></p>
<p>composto dai signori: Francesco CORSARO, Presidente, Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, Stefania SANTOLERI, Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti n. 2365/2004 e n. 2367/2004, entrambi proposti dalla SHELL<br />
<b>ITALIA s.p.a.</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Alessandro PACE e dall’avv. Ottavio GRANDINETTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza delle Muse n. 8,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a., </b>corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dai proff. Mario SANINO e Filippo SATTA ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale dei Parioli n. 180 e<br />
&#8211; la <b>ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS s.r.l.</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocti Mario TONUCCI, Alberto FANTINI e Riccardo TROIANO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla<br />
e nei confronti</p>
<p>della <b>TAMOIL s.p.a.</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, non costituita nel presente giudizio,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della nota del 28 gennaio 2004, con cui la ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS s.r.l., in qualità d’advisor della AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p. a., ha rigettato le istanze attoree dei precedenti giorni 16 e 26, intese ad ottenere l&#8217;accesso ai documenti relativi alle gare indette da tale advisor per l’affidamento dei servizi oil e Ristoro nelle aree di servizio lungo le autostrade della predetta concessionaria, relativamente ai lotti nn. 44 e 48 (ricorso n. 2365/2004) e nn. 58 e 59 (ricorso n. 2367/2004), nonché dal silenzio serbato da quest’ultima sulle istanze stesse;<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio degli intimati advisor e concessionaria;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />Relatore all’udienza camerale del 13 maggio 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, i proff. SANINO e SATTA e gli avvocati FIORE (per delega del prof. PACE) e TONUCCI;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>che la ricorrente ha partecipato, senza esito favorevole, alle gare indette dalla ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS s.r.l., in qualità d’ advisor della AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p. a., per l’affidamento dei servizi oil e Ristoro nelle aree di servizio lungo le autostrade di tale concessionaria, relativamente ai lotti nn. 44, 48, 58 e 59;<br />Rilevato che, a seguito di tali procedure e per meglio tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi, la SHELL ITALIA s.p.a. ha chiesto all’advisor ed alla concessionaria, con due distinte, ma sostanzialmente identiche istanze del 16 (lotti nnn. 44 e 48) e del 26 gennaio 2004 (lotti nn. 58 e 59), d’accedere ai relativi atti;<br />Rilevato altresì che, mentre la concessionaria nulla ha risposto alla ricorrente, l’ advisor, con le note del 28 gennaio 2004, ha rigettato detta richiesta d’accesso;</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>in primo luogo, che i due ricorsi in epigrafe, stante la loro connessione soggettiva, nonché la sostanziale identità della res controversa, possono essere riuniti e contestualmente decisi con la presente sentenza; <br />
Considerato inoltre che non sussiste alcun diritto della ricorrente ad ottenere dalla concessionaria autostradale i documenti richiesti, in quanto essa non è il soggetto cui, allo stato, rivolgere siffatta istanza d’accesso, nella misura in cui gli atti delle procedure competitive in questione, pur se imputabili in via diretta alla persona ed alle funzioni della concessionaria medesima, in realtà essi sono stati formati e, in difetto di prova contraria (non offerta dalla ricorrente), allo stato sono detenuti dall&#8217;advisor, nell’espletamento del mandato, conferitogli da tale concessionaria, di stazione appaltante per le gare de quibus;<br />Considerato altresì che sussiste nella specie la giurisdizione di questo Giudice sulla presente controversia, sia perché, come s’è già detto, gli atti delle procedure competitive in parola  concernono le funzioni della concessionaria autostradale, sia perché i compiti dell&#8217;advisor si limitano alla gestione delle gare e non anche all&#8217;appropriazione dei relativi risultati, sia, infine, perché dette procedure attengono ai modi di godimento delle utilità giuridiche ritraibili da aree, quali quelle di servizio, ope legis pertinenziali al sedime autostradale concesso &#61630;a guisa di subconcessioni che dal titolo concessorio ripetono validità ed efficacia&#61630;, onde, pur se fossero integralmente rette dal diritto privato, non per ciò solo sfuggirebbero all&#8217;accessibilità ex art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 30 dicembre 2003 n. 9165);<br />Considerato che, quanto al merito della controversia, anzitutto non è revocabile<br />
in dubbio la legittimazione passiva dell’advisor sull’istanza attorea d’accesso, perché le procedure competitive in parola, servendo a sub-concedere utilità giuridiche su beni pubblici concessi, sono procedimenti amministrativi, a loro volta non esclusi dalle regole sull’accesso;<br />Considerato pure che oggetto della presente questione è non il risultato in sé delle gare in esame (ossia, l’aggiudicazione alla controinteressata), ma solo l&#8217;esercizio del diritto attoreo d’accesso sugli atti e i documenti delle relative procedure &#61630;a nulla rilevando che poi l’advisor non s’appropri dei risultati delle stesse&#61630;, onde, nella specie l’advisor è tenuto a far accedere la ricorrente agli atti e documenti delle varie procedure meglio indicate nelle sue istanze d’accesso<br />
Considerato, al riguardo, che è inopponibile alla ricorrente la mancata conclusione di tutte le procedure d’assegnazione dei vari lotti, giacché non è questo lo stato di pendenza di quelle ai cui atti essa chiede d’accedere e non può l’advisor pretendere sul punto alcun differimento dell&#8217;accesso fino al momento della conclusione di tutte le gare comunque da lui bandite per le autostrade della concessionaria, siffatto differimento avendo senso, per evidenti ragioni di celerità dell’ azione amministrativa ed a tutela delle posizione delle altre imprese concorrenti, soltanto nell&#8217;àmbito del singolo procedimento in sé considerato o, al più, di quelli effettivamente tra loro collegati.<br />Considerato, infine, che le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;	        																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, riunisce ed accoglie i ricorsi n. 2365/2004 e n. 2367/2004 in epigrafe e per l’effetto ordina alla ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS s.r.l. d’esibire gli atti ed i documenti richiesti dalla Società ricorrente, richiesti con le istanze meglio indicate in premessa, entro giorni dieci (10 gg.) dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d’ufficio.<br />Condanna altresì la sola resistente ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 1500 (Euro millecinquecento), oltre IVA e CPA come per legge. Spese compensate nei riguardi delle altre parti.<br />Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2004.</p>
<p>Francesco CORSARO, PRESIDENTE<br />  Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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