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	<title>5128 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5128 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2015 n.5128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-11-2015-n-5128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-11-2015-n-5128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2015 n.5128</a></p>
<p>Pres. Lignani, est. Ungari sulla nullità della clausola d&#8217;esclusione in caso di discostamento delle offerte dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro e sull&#8217;applicabilità della sentenza della CGUE sul contributo unificato anche in caso di duplicità degli appelli incidentali relativi alla stessa questione 1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-11-2015-n-5128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2015 n.5128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-11-2015-n-5128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2015 n.5128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani, est. Ungari</span></p>
<hr />
<p>sulla nullità della clausola d&#8217;esclusione in caso di discostamento delle offerte dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro e sull&#8217;applicabilità della sentenza della CGUE sul contributo unificato anche in caso  di duplicità degli appelli incidentali relativi alla stessa questione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br />
1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; &nbsp;Bando &#8211; Costo del lavoro &#8211; Tabelle ministeriali &#8211; Mancato rispetto &#8211; Clausola escludente &#8211; Nullità ex art. 46 D.Lgs. 163/2006 &#8211; Ragioni&nbsp;</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Gare &#8211; Controversie &#8211; Contributo unificato &#8211; Appelli incidentali sulla stessa questione &#8211; Esonero &#8211; Sentenza CGUE C-61/14 &#8211; Applicabilità &#8211; Sussiste &#8211; Eccezioni&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>
1. Risulta nulla, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti, una clausola del bando che preveda&nbsp;l&#8217;esclusione dell’offerta per il mancato rispetto dei valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali, parametro che invece non costituisce un limite inderogabile, bensì’ soltanto un elemento da considerare ai fini del complessivo giudizio di congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da detti valore delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia; devono quindi considerarsi anormalmente basse solo le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, mentre sono ammissibili quelle nelle quali lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.&nbsp;Se, dunque, un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, ciò significa che non c’è una norma di legge che imponga alle stazioni appaltanti di applicare rigidamente gli stessi identici costi orari del lavoro riportati in detta tabella.</p>
<p>
2. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, V, 6 ottobre 2015 in C-61/14, laddove ha affermato che la legge italiana che prevede contributi multipli in caso di ricorsi avverso la medesima aggiudicazione non contrasta col diritto comunitario, ma anche che spetta al giudice nazionale accertare se gli oggetti dei ricorsi “non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente”, e, nel caso, di “dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”, esprime un&nbsp;principio idoneo a comprendere anche la duplicità degli appelli incidentali laddove caratterizzati dalla mancanza di un ampliamento sostanziale dell’impugnazione (in quanto pressoché identici e si prefiggono la medesima utilità, e &nbsp;la duplicazione è dipesa solo dalla mancata riunione dei ricorsi in primo grado, nonostante le sentenze del TAR, &nbsp;fossero identiche nella parte in diritto).&nbsp;Tuttavia, laddove la proposizione dei ricorsi incidentali sia dovuta a scelte autonome dell’appellante, poiché le censure con essi prospettate – in quanto assorbite o non esaminate dal TAR &#8211; avrebbero potuto essere riproposte mediante memoria, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., come tale non onerata del contributo, non si ravvisa&nbsp;l’ingiustificata imposizione di un contributo multiplo e quindi non sussistono gli estremi per accogliere la domanda di “esonero” .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
N. 05128/2015REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 06187/2015 REG.RIC.</p>
<p>N. 06185/2015 REG.RIC.</p>
<p>logo</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>1.<br />
sul ricorso numero di registro generale 6187 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Dussmann Service S.r.l. in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Cooperativa Solidarietà Soc. coop. sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso Martinez &amp; Partners in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21;&nbsp;<br />
contro<br />
Coopservice Soc. coop. p.a. in proprio e quale mandante del r.t.i. con Manutencoop Facility Management S.p.a. e Impresa di Pulizie e Sanificazioni Salus S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, largo Messico, 7 – anche appellante incidentale;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
&#8211; Azienda ULSS 20 di Verona, rappresentata e difesa dagli avv. Michela Reggio D&#8217;Aci, Barbara Bolognesi, Alessandro Azzini, con domicilio eletto presso Michela Reggio D&#8217;Aci in Roma, Via degli Scipioni, 288;&nbsp;<br />
&#8211; Markas S.r.l., in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Copma Soc. coop. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Dani, Pietro Adami, con domicilio eletto presso Pietro Adami in Roma, corso d’Italia, 97 – anche appellante incidentale;&nbsp;<b



2.<br />
sul ricorso numero di registro generale 6185 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Dussmann Service S.r.l. in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Cooperativa Solidarietà Soc. coop. sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso Martinez &amp; Partners in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21;&nbsp;</p>
<p>contro<br />
&#8211; Markas S.r.l. in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Copma Soc. coop. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Malinconico, Pietro Adami, Fabio Dani, con domicilio eletto presso Pietro Adami in Roma, corso d’Italia, 97 – anche appellante in<br />
&#8211; Azienda ULSS 20 di Verona, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Bolognesi, Michela Reggio D&#8217;Aci, Alessandro Azzini, con domicilio eletto presso Michela Reggio D&#8217;Aci in Roma, via degli Scipioni, 288;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
&#8211; Manutencoop Facility Management S.p.a., Coopservice Soc. Coop. p.a., Impresa di Pulizie e Sanificazioni Salus S.r.l.;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 6187 del 2015:<br />
della sentenza del T.a.r. Veneto – Venezia, Sezione I, n. 00644/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di pulizia triennale azienda sanitaria;<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 6185 del 2015:<br />
della sentenza del T.a.r. Veneto – Venezia, Sezione I, n. 00645/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di pulizia triennale azienda sanitaria;</p>
<p>Visti gli appelli principali e incidentali e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coopservice Soc. coop. p.a., Markas S.r.l. e Azienda ULSS 20 di Verona;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Martinez, Pugliano, Dani, Adami, Reggio D&#8217;Aci e Malinconico;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Si controverte sull’esito della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia nelle sedi della Azienda ULSS 20 di Verona, aggiudicata a Dussmann Service S.r.l. mediante provvedimento n. 615 in data 6 novembre 2014.<br />
2. Il capitolato speciale di gara, a pag. 32, nel riquadro in calce all’art. 24, stabiliva che “N.B. saranno considerate inammissibili e quindi escluse le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dalla tabella Ministeriale di riferimento per la provincia di Verona, in vigore all’atto della consegna dell’offerta”; a conferma della portata applicativa della clausola, la stazione appaltante aveva chiarito: “si conferma quanto prescritto nel C.S.A., avendo questa Ulss inteso tutelare i costi della manodopera come previsto dalla normativa vigente” (chiarimento n. 3, risposta D); coerentemente, il modello di offerta economica richiedeva di compilare, indicando numero di addetti ed ore annue, una tabella nella quale era già riportato il costo orario tabellare per il 4°, 3° e 2° livello del c.c.n.l. di settore.<br />
3. Nel presentare l’offerta, i quattro concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento nella valutazione delle offerte tecniche (Markas S.r.l., in r.t.i. con Coopma Soc. coop a r.l.; Coopservice soc. coop. p.a., in r.t.i. con Manutencoop Facility Management S.p.a. e Salus S.r.l.; Euro &amp; Promos FM soc. coop. p.a.) hanno rispettato la clausola; il terzo (Dussmann Service S.r.l., in r.t.i. con Cooperativa Solidarietà soc. coop. sociale a r.l.) ha corretto lo schema di offerta, abbassando i costi orari del lavoro ivi indicati.<br />
4. Con due sentenze, pressoché identiche nella parte in diritto, il TAR Veneto ha parzialmente accolto i ricorsi proposti, avverso l’aggiudicazione, rispettivamente, da Markas (2^ classificata – sent. I, n. 645/2015) e Coopservice (3^ classificata – sent. I, n. 644/2015), sulla base di argomentazioni così sintetizzabili:<br />
&#8211; è fondato il motivo di gravame con cui viene chiesta la riedizione della gara, poiché la clausola di cui all’art. 24 del capitolato ha leso i principi di concorrenza e par condicio tra i concorrenti, avendo essi, conformemente a detta clausola, presenta<br />
&#8211; va respinta la domanda risarcitoria del danno per equivalente, vantando i ricorrenti al più una mera chance di aggiudicazione che verrà integralmente reintegrata in forma specifica.<br />
Il TAR ha conseguentemente annullato la gara, mantenendo l’efficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, per il tempo presuntivamente necessario all’espletamento di una nuova gara.<br />
5. In data 10 agosto 2015, l’Azienda ULSS ha indetto una nuova gara, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 30 settembre 2015 (l’indizione è stata impugnata da Dussmann con distinto ricorso, pendente dinanzi al TAR Veneto).<br />
6. Dussmann, con distinti ricorsi, appella le due sentenze, deducendo che:<br />
&#8211; correttamente il TAR ha ritenuto nulla e disapplicabile la clausola; ma, poiché una clausola nulla non produce effetto, né legittima affidamenti tutelabili, la clausola non poteva poi essere applicata per farne derivare un’alterazione della concorrenza;<br />
&#8211; non è vero che l’aggiudicazione sia dovuta allo scostamento (del 7%) rispetto ai costi tabellari, posto che l’offerta, dato il grande divario nel punteggio, sarebbe risultata la migliore anche senza di esso;<br />
&#8211; d’altronde, qualora l’offerta Dussmann fosse stata esclusa per tale scostamento, il TAR avrebbe accolto il ricorso avverso detta clausola illegittima.<br />
7. Markas propone, in entrambi gli appelli, appello incidentale, deducendo che:<br />
&#8211; vi è omessa pronuncia sui motivi (concernenti l’omessa esclusione dell’offerta Dussmann per contrasto con la clausola dell’art. 24 del capitolato e per l’anomalia) graduati come prioritari nel ricorso introduttivo;<br />
&#8211; non si trattava di clausola nulla, ex art. 46, comma 1-bis, cit.; infatti: il principio di tassatività delle cause di esclusione ha il fine di limitare le esclusioni basate sulla mancanza di requisiti formali, mentre l’art. 24 concerne un limite sostanz<br />
&#8211; anche se la clausola fosse stata nulla, la stazione appaltante non avrebbe potuto disapplicarla (peraltro, implicitamente, in base alla ricostruzione ex post), ma semmai avrebbe dovuto rimuoverla in autotutela, ex art. 21-septies, legge 241/1990 e 31, c<br />
&#8211; l’offerta Dussmann era anomala sotto il profilo dell’ingiustificato scostamento rispetto alle tabelle ministeriali del costo del lavoro, in ragione della non applicabilità delle giustificazioni sui costi del lavoro ridotti basate sulle buone performance<br />
Ripropone inoltre la domanda risarcitoria per l’ipotesi in cui non fosse accordata o non fosse possibile la tutela in forma specifica.<br />
8. Anche Coopservice propone appello incidentale (nell’appello concernente la sentenza n. 644/2015, resa sul suo ricorso introduttivo), deducendo che:<br />
&#8211; avrebbero dovuto essere esaminate prioritariamente le censure volte ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto;<br />
&#8211; in questa prospettiva, l’offerta Dussmann andava esclusa perché aveva modificato i costi del lavoro tabellari (in violazione dell’art. 24 del capitolato); così pure quella di Markas, perché, nonostante l’allegato D del capitolato (indicante i costi tabe<br />
&#8211; in ogni caso, la clausola dell’art. 24, cit., non era nulla e comunque non poteva essere disapplicata dalla stazione appaltante; in subordine, dato che la sua portata era stata ribadita dalla stazione appaltante (da ritenersi, ex art. 64, comma 4-bis, d<br />
&#8211; è fondata l’altra censura demolitoria assorbita dal TAR, posto che la Commissione non ha applicato correttamente il metodo del confronto a coppie, così come prescritto dall’art. 25 del capitolato ed enunciato dall’Allegato P al d.P.R. 207/2010, in quant<br />
9. Tutte le parti hanno presentato memorie e repliche. In particolare, Coopservice ha prospettato l’esigenza di una rimessione alla Adunanza Plenaria, nonché alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per questione pregiudiziale.<br />
10. Gli appelli possono essere riuniti, ex art. 70 cod. proc. amm., al fine di emanare una sola sentenza, stante l’evidente connessione oggettiva, oltre che soggettiva.<br />
11. Il Collegio condivide, in linea di principio, che in primo grado dovessero essere esaminate anzitutto le censure suscettibili di determinare l’esclusione di Dussmann dalla gara.<br />
Infatti, nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento (ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell&#8217;autorità per legge competente – cfr. Cons. Stato, A.P., n. 5/2015).<br />
11.1. Nel caso in esame, entrambi ricorsi di primo grado hanno indicato univocamente la natura subordinata delle censure (III motivo Markas e II motivo Coopservice) incentrate sulla portata fuorviante e distorsiva della concorrenza, che la previsione in calce all’art. 24 del disciplinare (concernente il necessario rispetto dei valori tabellari del costo del lavoro) assumeva, alla luce della conferma della sua portata precettiva da parte della stazione appaltante mediante il chiarimento n. 3 (risposta D, riferita al quesito D nonché, mediante richiamo, al quesito G).<br />
11.2. In ogni caso, la loro natura subordinata discende dal fatto che sono volte ad ottenere la riedizione della gara, quindi un’utilità minore rispetto all’aggiudicazione della stessa.<br />
12. In tale prospettiva, va osservato che, riguardo all’omessa esclusione dell’offerta di Dussmann, Coopservice si è limitata a dedurre la violazione dell’art. 24 del disciplinare, in ragione della correzione dei costi orari inderogabili da esso previsti, e quindi l’esame della censura conduce direttamente a sindacare la validità della clausola (si prescinde al momento dal fatto che, per esaminare detta censura, occorresse ritenere fondata quella dedotta da Coopservice avverso l’omessa esclusione di Markas che la precede in graduatoria).<br />
Markas ha invece dedotto anche l’anomalia dell’offerta Dussmann, e il primo profilo di anomalia, incentrato sul mancato rispetto delle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro, può essere affrontato in seguito, in occasione del sindacato della clausola dell’art. 24.<br />
12.1. Meritano dunque di essere esaminati prioritariamente gli altri profili di anomalia dedotti da Markas, relativi alla inammissibilità e non pertinenza delle giustificazioni di Dussmann basate sulle buone performance aziendali raggiunte in precedenza per quanto concerne il tasso di assenza dal lavoro dei dipendenti, alla insufficienza delle spese generali ed all’esiguità dell’utile dichiarato.<br />
12.2. Il Collegio osserva che le valutazioni di congruità dell’offerta devono essere compiute dall’Amministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell’offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dell’offerta (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato, III, n. 3329/2015; VI, n. 2662/2015; V, n. 2274/2015).<br />
La giurisprudenza ha anche chiarito che la valutazione di anomalia dell’offerta va fatta considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all’apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell&#8217;attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e dall’aver portato a termine un appalto pubblico (cfr., Cons. Stato, IV, n. 3137/2015; V, n. 3785/2014), cosicché nelle gare pubbliche non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulta pari a zero (cfr. Cons. Stato, V, n. 2953/2015).<br />
12.3. Ciò posto, Markas ha contestato in modo argomentato una singola sottovoce del costo del lavoro (il minor tasso di assenza rispetto a quello indicato nella tabella ministeriale, limitatamente a malattia, infortuni, maternità e diritto allo studio). In particolare, sostenendo che, essendo previsto per l’appalto il passaggio di cantiere con assorbimento dei lavoratori precedentemente impegnati nel servizio, e finora estranei all’organizzazione della Dussmann, i più vantaggiosi dati statistici aziendali da essa vantati non potrebbero rilevare; ed affermando che ai risparmi corrisponderebbe la compressione di diritti dei lavoratori.<br />
12.4. Per contro, Dussmann ha esposto alla stazione appaltante una serie di fattori giustificativi della convenienza della propria offerta economica, concernenti non soltanto i costi del personale (abbattimento quota INAIL, assenza della voce relativa alla rivalutazione TFR, abbattimento della percentuale di adesione al fondo di previdenza complementare – oltre all’abbattimento del tasso di assenze dal servizio; inoltre, prudenzialmente non conteggiati nell’offerta, sgravi per turnover, sgravi per ore supplementari, minori assenze per permessi ed assemblee, sgravi per assunzioni di personale “lungo disoccupato” ex lege 407/1990, per apprendistato e tirocinio, agevolazioni fiscali), ma anche il costo della sicurezza, il costo dei macchinari, delle attrezzature e dei prodotti, i costi generali, che non hanno trovato confutazione nelle censure di controparte.<br />
Inoltre, ad avviso del Collegio, il tasso di assenze dal servizio non dipende esclusivamente dai comportamenti incoercibili dei lavoratori, ma in buona parte dalle politiche aziendali e dalla capacità gestionale dell’impresa, per cui in qualche misura le statistiche aziendali pregresse appaiono spendibili in sede di giustificazioni.<br />
Infine – come sottolinea Dussmann e non viene confutato da controparte &#8211; spese generali ed utile previsto appaiono percentualmente superiori a quelli indicati da Markas.<br />
12.5. Tutto ciò conduce a ritenere infondate le censure volte all’esclusione dell’offerta di Dussmann, per anomalia.<br />
13. A questo punto, vanno esaminate le censure volte all’esclusione dell’offerta di Dussmann per contrasto con la clausola in calce all’art. 24 del disciplinare (ovvero per anomalia derivante dal mancato rispetto dei valori tabellari di cui detta clausola pretendeva il rispetto).<br />
Il Collegio osserva che il TAR, di fronte all’eccezione di nullità formulata da Dussmann, si sarebbe comunque trovato a valutare, ex art. 31, comma 4, cod. proc. amm., l’invalidità della clausola (così come ha fatto, ma passando direttamente all’esame della censura subordinata volta alla riedizione della gara).<br />
13.1. Le appellanti incidentali hanno lamentato che la stazione appaltante abbia disapplicato l’art. 24, e per di più implicitamente, disattendendo le richieste da esse formulate in sede di verifica della legittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di Dussmann.<br />
Coopservice ha in particolare lamentato che la conferma mediante il chiarimento n. 3 avrebbe comportato una sorta di consumazione dell’ordinario potere di disapplicazione.<br />
Il Collegio osserva come la possibilità che la disapplicazione di una clausola in quanto nulla per contrasto con l’art. 46, comma 1-bis, del Codice, venga disposta, oltre che dal giudice chiamato a sindacare una controversia incentrata sull’applicazione della clausola medesima, anche nel procedimento da parte della stazione appaltante, è stata esplicitamente affermata dall’A.P. n. 9/2014.<br />
In ogni caso, non sembra dubbio che l’art. 31, comma 4, cod. proc. amm., consenta al giudice di dichiarare la nullità, così come è accaduto nel caso in esame.<br />
Pertanto, il comportamento tenuto dalla ASL nel disapplicare tacitamente la clausola apposta in calce all’art. 24, appare concretamente ininfluente ai fini della validità o meno della clausola.<br />
13.2. Peraltro, si può convenire con il TAR che la clausola in calce all’art. 24 fosse nulla alla luce del disposto dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti.<br />
La clausola prevede una esclusione dell’offerta per il mancato rispetto dei valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali, parametro che invece, secondo la giurisprudenza ormai prevalente, non costituisce un limite inderogabile, bensì’ soltanto un elemento da considerare ai fini del complessivo giudizio di congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da detti valore delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia; devono quindi considerarsi anormalmente basse solo le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, mentre sono ammissibili quelle nelle quali lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (cfr., recentemente, Cons. Stato, III, n. 1743/2015; n. 3329/2015 e n. 4699/2015).<br />
Se, dunque, un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, ciò significa che non c’è una norma di legge che imponga alle stazioni appaltanti di applicare rigidamente gli stessi identici costi orari del lavoro riportati in detta tabella.<br />
Pertanto, la clausola escludente apposta all’art. 24 del disciplinare deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006 &#8211; in quanto non rientrante tra le ipotesi “di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi , tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza” contemplate dalla norma (cfr., su una previsione analoga a quella contestata, Tar Lazio, III-bis, n. 2783/2014).<br />
14. Accertata la nullità della clausola, e la necessità di non tenerne conto nella valutazione delle offerte, ne discende l’infondatezza delle censure rivolte nei confronti della modifica operata da Dussmann dei valori del costo orario del lavoro riportati nello schema di offerta economica.<br />
15. A questo punto occorre esaminare le censure demolitorie accolte dal TAR, e le contrapposte censure prospettate da Dussmann con gli appelli principali.<br />
15.1. Dussmann sostiene che la clausola nulla, disapplicata ai fini della valutazione delle offerte, in quanto priva di effetto e insuscettibile di originare alcun affidamento nei concorrenti non avrebbe dovuto essere poi applicata al fine di rilevare una distorsione della concorrenza, e di accogliere così le censure demolitorie delle ricorrenti, odierne appellanti incidentali.<br />
15.2. Come esposto, la tesi di Markas e Coopservice è opposta, e fa leva sull’idoneità della formulazione della lex specialis e dello svolgimento della gara a determinare la lesione dell’affidamento dei partecipanti ed un’alterazione della concorrenza.<br />
15.3. Il Collegio è dell’avviso che non si tratti di applicare la (far discendere effetti giuridici dalla) clausola nulla, quanto piuttosto di tener conto del complessivo comportamento tenuto dalla stazione appaltante.<br />
Sembra innegabile che l’esistenza della clausola nulla, unitamente alla pervicace conferma della sua portata applicativa in sede di chiarimenti, abbia influito sulla concorrenza, inducendo la maggior parte dei concorrenti a rispettare la volontà reiteratamente espressa dalla ASL di Verona, ed andando ad avvantaggiare l’unica concorrente che, non essendosi uniformata a siffatta prescrizione, ha potuto presentare un’offerta maggiormente competitiva rispetto a tutte le altre, conseguendo in tal modo l’aggiudicazione del servizio.<br />
Se può sostenersi che la clausola, di per sé, forse non sarebbe stata sufficiente a far nascere un legittimo affidamento nei concorrenti, diversa valutazione deve darsi alla luce del comportamento complessivo della ASL.<br />
Tutto sommato, si era di fronte ad una questione interpretativa che non poteva giovarsi di una prescrizione normativa testualmente evidente ed inequivocabile, vale a dire prevedibile con ragionevole certezza, ma doveva essere risolta sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale.<br />
In simile contesto, l’interpretazione fornita dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti assumeva un significato non trascurabile. Se è vero che ciascun concorrente era libero di determinarsi, nel seguire le indicazioni date con il chiarimento, oppure nel disattenderle confidando nell’esito favorevole dell’eventuale conseguente contenzioso, è anche vero che i principi di trasparenza, par condicio e massima partecipazione impediscono che il risultato delle procedure di evidenza pubblica venga determinato (unicamente) dalla autonoma capacità prognostica delle imprese in ordine alla legittimità delle previsioni della lex specialis, e la competizione venga in tal modo gravata di una alea eccessiva, in quanto legata a fattori estranei alla capacità di offrire alle migliori condizioni le prestazioni richieste.<br />
Tanto, senza considerare il modo (tacito, e dunque immotivato) con cui la stazione appaltante ha cambiato orientamento, disapplicando la clausola in sede di verifica dell’aggiudicazione in favore di Dussmann (con un comportamento suscettibile di determinare responsabilità di altro genere).<br />
15.4. Il Collegio osserva anche che non è possibile valutare se l’offerta di Dussmann sarebbe comunque risultata quella economicamente più vantaggiosa, anche scomputando il vantaggio nel punteggio per la componente economica derivante dal ribasso sul livello minimo del costo del lavoro.<br />
Infatti, non è prevedibile quale sarebbe stata l’offerta delle appellanti incidentali (e degli altri concorrenti) in mancanza della clausola nulla distorsiva. E comunque da parte di Dussmann non sono stati prospettati adeguatamente gli elementi utili a fondare al riguardo una prova di resistenza.<br />
16. Per quanto esposto, non vi è interesse in capo a Coopservice all’esame del proprio motivo di appello volto, parimenti, alla demolizione della procedura, ed incentrato sulle modalità di applicazione del metodo di valutazione delle offerte del confronto a coppie.<br />
16.1. Peraltro, il motivo è infondato, in quanto non vengono contestati i punteggi risultanti dalla applicazione, e comunque il verbale della commissione di gara (che dà atto che “ciascun commissario ha attribuito” ai criteri i valori associati all’intensità di preferenza – cfr. verbale in data 30 gennaio 2014, pag. 4) non è stato sottoposto a querela di falso e quindi non si può affermare che sia stato espresso un giudizio collettivo.<br />
In ogni caso, non appare corretto ritenere che la mancata indicazione nel verbale dei voti dati da ciascun commissario comporti la violazione del procedimento di gara per obliterazione di tale ineludibile fase, dato che il giudizio di preferenza espresso da ciascun commissario è destinato a dissolversi nella sommatoria dei punteggi finali, dei quali soltanto, ragionevolmente, dà conto il verbale (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2202/2009).<br />
17. Va aggiunto che non vi è motivo per rimettere alla Adunanza Plenaria le questioni sollevate da Coopservice, dato che un possibile contrasto interpretativo viene prospettato solo riguardo alla possibilità di disapplicazione della lex specialis da parte della stazione appaltante ed alla eventuale consumazione di tale potere, ma sul punto la Plenaria (n. 9/2014) si è già espressa, e comunque la questione non è risultata concretamente rilevante ai fini del decidere (si è detto che la disapplicazione sarebbe conseguita comunque all’esercizio dei poteri del giudice).<br />
18. Nemmeno c’è spazio per la questione pregiudiziale comunitaria prospettata da Coopservice, mancandone il presupposto, dato che la soluzione paventata (consistente nel tenere ferma l’aggiudicazione a Dussmann, nonostante la distorsione del confronto concorrenziale determinata dall’art. 24) non è stata accolta dal Collegio.<br />
19. In conclusione, le considerazioni esposte evidenziano la correttezza delle soluzioni cui è approdato il TAR, e conducono a rigettare sia gli appelli incidentali di Markas e di Coopservice, sia gli appelli principali di Dussmann.<br />
20. La reciproca soccombenza, unitamente alle circostanze che hanno originato le controversie – caratterizzate dall’inserimento e dalla conferma nella lex specialis di una clausola nulla e distorsiva &#8211; inducono a disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.<br />
21. Infine, occorre valutare la domanda di Markas rivolta ad ottenere l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per uno dei due appelli incidentali (avendo versato il contributo per il RG 6187/2015, ma non per il RG 6185/2015), alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, V, 6 ottobre 2015 in C-61/14, che ha affermato che la legge italiana che prevede contributi multipli in caso di ricorsi avverso la medesima aggiudicazione non contrasta col diritto comunitario, ma anche che spetta al giudice nazionale accertare se gli oggetti dei ricorsi “non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente”, e, nel caso, di “dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.<br />
21.1. Il Collegio osserva che, ancorché la questione pregiudiziale fosse nata con riferimento all’ipotesi dei successivi ricorsi per motivi aggiunti, la pronuncia esprime un principio idoneo a comprendere anche la duplicità degli appelli incidentali esaminati, in quanto anch’essi sembrano caratterizzati dalla mancanza di un ampliamento sostanziale dell’impugnazione (posto che sono pressoché identici e si prefiggono la medesima utilità, e che la duplicazione è dipesa dalla mancata riunione dei ricorsi in primo grado, nonostante le sentenze del TAR, come esposto, fossero identiche nella parte in diritto).<br />
Tuttavia, la proposizione dei ricorsi incidentali sembra dovuta ad una scelta dell’appellante, poiché le censure con essi prospettate – in quanto assorbite o non esaminate dal TAR &#8211; avrebbero potuto essere riproposte mediante memoria, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., come tale non onerata del contributo.<br />
Non essendo dunque ravvisabile l’ingiustificata imposizione di un contributo multiplo, la domanda di “esonero” non può essere accolta.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli principali e incidentali, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Carlo Deodato,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/11/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.5128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-5-2008-n-5128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Tosti, est Modica De Mohac CODACONS &#8211; COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI TUTELA DELLL’AMBIENTE E DEI CONSUMATORI E ALTRI (AVV.TI C. Rienzi) C. COMUNE DI ROMA (Avv. A. Manganelli), S.T.A. SOCIETÀ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI S.P.A. (Avv.ti G. Da Ros e F. Cangiano) illegittima secondo il Tar Lazio la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-5-2008-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.5128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-5-2008-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.5128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, est Modica De Mohac<br /> CODACONS &#8211; COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI TUTELA DELLL’AMBIENTE E DEI CONSUMATORI E ALTRI (AVV.TI C. Rienzi) C. COMUNE DI ROMA (Avv. A. Manganelli), S.T.A. SOCIETÀ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI S.P.A. (Avv.ti G. Da Ros e F. Cangiano)</span></p>
<hr />
<p>illegittima secondo il Tar Lazio la delibera istitutiva di parcheggi a pagamento &#8211; senza contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti &#8211; in carenza di specifiche motivazioni circa la rilevanza urbanistica della zona</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Circolazione stradale – Art. 7 Cod. Strada &#8211; Parcheggi a pagamento – Realizzazione in carenza di parcheggi gratuiti – Condizioni – Particolare rilevanza urbanistica della zona – Delibera istitutiva di parcheggi a pagamento – Carenza di motivazione e di istruttoria – Illegittimità</p>
<p>2. Circolazione stradale – Art. 7 Cod. Strada &#8211; Parcheggi a pagamento – Illegittimità della delibera istitutiva – Conseguenze – Sanzioni comminate &#8211;  Diritto alla restituizione delle somme &#8211; -Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art.7 Codice della strada – il quale consente all’Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti &#8211; è possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente “nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. In tale contesto risulta illegittima la delibera istitutiva di parcheggi a pagamento priva della esposizione delle ragioni giuridiche e dell’iter logico che hanno condotto alla sua adozione (nel caso di specie il Tar ha rilevato che la delibera non chiariva la specifica ragione per la quale la zona nella quale sono stati istituiti i parcheggi è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica” e si limitava a richiamare uno “studio” non allegato al provvedimento e comunque non affidabile poiché realizzato da soggetto non imparziale) (1)</p>
<p>2. In ragione dell’annullamento della delibera istitutiva di aree di parcheggio a pagamento, non sussiste il diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di multa; e ciò in quanto l’infrazione per cui le multe sono state comminate (nella specie: il parcheggio abusivo) si configura come “illecito di mera condotta” (illecito che si perfeziona, cioè, per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere dalla concreta possibilità che la condotta realizzi l’evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sul punto il Tar ha richiamato <a href="/ga/id/2007/1/9053/g">Cass. SS.UU. n. 116/2007</a>, la quale aveva già considerato illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell’”obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>&#8211; SEZIONE II^ &#8211;</i><br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<i><b>composto dai Signori:<br />
</i>CONS. DOTT. LUIGI TOSTI, PRESIDENTE;<BR><br />
CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;<BR><br />
PRIMO REF. DOTT.SSA ANNA BOTTIGLIERI, COMPONENTE;<BR><br />
<i>ha pronunciato la seguente<br />
</i><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i></b></i>sul ricorso n. reg. gen. 2001-2008, proposto</p>
<p>dall’associazione <B>CODACONS &#8211; COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI TUTELA DELLL’AMBIENTE E DEI CONSUMATORI</B> , in persona del legale rappresentante, nonché dei Signori <b>Francesco ALIMENTI, Valentina BRIDA, Serena TRULLI, Renzo TRULLI, Simona BERNABEI, Luca PONESSI, Renzo BARUFFI, Emanuele VALENTE, Roberto PETRONI, Maria Grazia SINISTRI, Mario CECCARELLI, Luca ESPOSITO, Sandro CATENA, Claudio CATENA, Marco ANDREOTTI ed Edoardo MARCHESE n.q. di legale rappresentante della società DOPPIOZERO S.R.L.</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi, unitamente al quale eleggono domicilio presso l’Ufficio legale Nazionale del codacons, in Roma, Viale Mazzini n.73;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il <B>COMUNE DI ROMA</B> in persona del Sindaco e/o del Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Magnanelli, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b></i>della  <b>società S.T.A. SOCIETÀ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211;	della <b>società ATAC SPA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Da Ros e Francesca Cangiano, presso lo studio dei quali, in Roma, Via delle Mura Portuensi n.33, è elettivamente domiciliato;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, <br />
previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b></i>della delibera di G.M. n.104/2004 del Comune di Roma, recante “Ulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ai sensi dell’art.7, commi 8 e 9, del Codice della Strada (decreto legislativo n.285 del 1992);<br />	<br />
&#8211;	ove occorra, della delibera di GM n.320 del 2002, recante l’approvazione del contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento e della sosta con guardianìa e manutenzione dei parcheggi di scambio tra il Comune di Roma e la S.T.A. s.p.a., della determina dirigenziale del Comune di Roma n.1514/2007;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti, dagli estremi ignoti, con i quali il Comune di Roma ha accertato la rilevanza urbanistica dell’area Ostiense X-C;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti, dagli estremi ignoti, con cui il Comune di Roma ha autorizzato l’installazione di soste tariffate nelle strade indicate in ricorso;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e per la restituzione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>agli utenti delle somme da questi indebitamente versate a fronte dell’illegittimo aumento del numero delle aree riservate al parcheggio a pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.140 bis del D. lgs. n.206/2005.<br />
<B><BR><br />
VISTI</B> gli atti depositati dal ricorrente;<br />
<B>VISTI</B> gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
<B>VISTI</B> gli atti tutti della causa;<br />
<B>DESIGNATO</B> relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;<br />
<B>UDITI</B>, alla pubblica udienza del 16.4.2008, l’Avv. C. Rienzi, l’Avv. G. Giuliano, l’Avv. F. Cangiano e l’Avv. A. Magnanelli;<br />
<B>VISTI</B> gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;<br />
<B>CONSIDERATO</B> che nell’ultima udienza camerale le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante “sentenza in forma semplificata”;<BR><br />
<B>RITENUTO</B> che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;<br />
<B><BR><br />
RITENUTO IN FATTO:<br />
&#8211;	</B>che l’art.7 del codice della strada consente all’Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente  realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti;<br />	<br />
&#8211;	che ai sensi della predetta norma, è possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente <i>“nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”</i>;<br />	<br />
&#8211;	che nell’area “Ostiense X-C” il Comune di Roma ha fatto installare parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riservare alcuna area a parcheggio libero; e che le “strisce blu” (indicative delle piattaforme di parcheggio a pagamento) sono state istituite persino su vie secondarie, prive di abitazioni e di negozi;<br />	<br />
&#8211;	che pertanto, con diffida notificata ai sensi dell’art.140 della L. n.2006 del 2005, l’associazione ricorrente ha chiesto, unitamente ad alcuni cittadini residenti nel quartiere, di prendere visione degli atti relativi all’istituzione dei parcheggi in questione, al fine di verificare la legittimità dell’azione amministrativa e di tutelare &#8211; secondo la propria funzione istituzionale &#8211; gli interessi collettivi degli utenti eventualmente pregiudicati; nonché di ridimensionare i parcheggi a pagamento in modo da ripristinare il giusto rapporto fra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento;<br />	<br />
&#8211;	che con nota prot. 79556 del 17.12.2007 l’Amministrazione ha risposto, affermando che i parcheggi a pagamento erano stati istituiti in base alla determinazione dirigenziale n.1514 del 31.5.2007, a sua volta adottata sulla scorta delle delibere di GC n.104 del 2004 n.320 del 2002;<br />	<br />
&#8211;	che, pertanto, con il ricorso in esame l’associazione ricorrente ed i cittadini interessati alla realizzazione di parcheggi gratuiti hanno impugnato le predette delibere unitamente a tutti gli altri atti e provvedimenti, ancorché ignoti, propedeutici o comunque connessi alla istituzione dei parcheggi in questione, e ne chiedono l’annullamento con vittoria di spese per le conseguenti statuizioni reintegratorie;<br />	<br />
&#8211;	che il Comune di Roma si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso;<br />	<br />
&#8211;	che si è costituita in giudizio anche l’A.T.A.C. la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e, in subordine, la sua infondatezza;<br />	<br />
<B>ESAMINATI</B> i motivi di ricorso;<br />
<B>RITENUTO</B> che l’eccezione di tardività  sollevata dall’A.T.A.C. non merita accoglimento in quanto i ricorrenti hanno avuto notizia dell’esistenza e del contenuto specifico e lesivo degli atti impugnati solamente il 17.12.2007, a seguito della risposta del Comune alle loro richieste; <br />
<B><BR><br />
CONSIDERATO</B> che con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.7, commi 7, 8 e 9 del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 1992), degli artt. 2 e 4 del DM n.1444 del 1968, dell’art.3 della l. n.241 del 1990, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, deducendo che dalla delibera n.104 del 2004 (sulla scorta della quale sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa) non si evincono le ragioni giuridiche e l’<i>iter</i> logico che hanno condotto alla sua adozione; e che il ragionamento su cui essa si fonda si appalesa contraddittorio e basato su un’istruttoria sommaria;<br />
<B>RITENUTO</B> che la doglianza merita di essere condivisa;<br />
ritenuto, in particolare:<br />
&#8211;	che la delibera non chiarisce la <i>specifica ragione</i> per la quale a zona è stata definita <i>“di particolare rilevanza urbanistica”</i>; limitandosi, a tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche “per relationem”);<br />	<br />
&#8211;	che in ogni caso tale “studio” non appare affidabile essendo stato realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla società S.T.A. S.P.A., la quale non è un “soggetto terzo” (ed imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei parcheggi a pagamento;<br />	<br />
&#8211;	che, in definitiva, non v’è traccia &#8211; agli atti di causa &#8211; di uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate;<br />	<br />
&#8211;	che, pertanto, il provvedimento appare adottato in mancanza di una idonea istruttoria; <br />	<br />
&#8211;	che, conseguentemente, esso appare altresì sommariamente ed insufficientemente motivato;<br />	<br />
&#8211;	che autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.116/2007) ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell’<i>”obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”</i>;<br />	<br />
&#8211;	che, in definitiva, i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa, sono meritevoli di annullamento, siccome viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione;<br />	<br />
<B>RITENUTO</B>, infine, che la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di multa, non possa essere accolta; e ciò in quanto l’infrazione per cui le multe sono state comminate (nella specie: il parcheggio abusivo) si configura come “illecito di mera condotta” (illecito che si perfeziona, cioè, per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere dalla concreta possibilità che la condotta realizzi l’evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto);<br />
<B>RITENUTO,</B> in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da  accogliere nei sensi e nei limiti indicati, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti che l’Amministrazione intendesse adottare; e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti; </p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. II^ ,  accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Compensa le spese fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  16.4.2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-5-2008-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.5128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2004 n.5128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-5-2004-n-5128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-5-2004-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2004 n.5128</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est. Dell’Utri Moglia G. (Avv. Ravizzoni e Corti), c. A.N.A.S. S.P.A. la delega al compimento degli atti procedimentali non esclude la responsabilità del delegante Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione acquisitiva – Mancata pronuncia del decreto di esproprio a seguito di occupazione temporanea d’urgenza – Responsabilità dell&#8217;ente beneficiario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-5-2004-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2004 n.5128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-5-2004-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2004 n.5128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est. Dell’Utri<br /> Moglia G. (Avv. Ravizzoni e Corti), c. A.N.A.S. S.P.A.</span></p>
<hr />
<p>la delega al compimento degli atti procedimentali non esclude la responsabilità del delegante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione acquisitiva – Mancata pronuncia del decreto di esproprio a seguito di occupazione temporanea d’urgenza – Responsabilità dell&#8217;ente beneficiario nonostante la delega al soggetto espropriante di eseguire gli atti procedimentali per addivenire all’ablazione dell’immobile – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’accertamento della responsabilità per l’occupazione acquisitiva intervenuta in difetto del decreto di esproprio, vige il principio giurisprudenziale secondo il quale in caso di delega al compimento sia dei lavori che degli atti procedimentali al soggetto espropriante, il decreto di esproprio si considera pronunciato a vantaggio di quest’ultimo, in quanto soggetto chiamato a svolgere la procedura “in nome e per conto” dell’ente beneficiario dell’espropriazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la delega al compimento degli atti procedimentali non esclude la responsabilità del delegante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />Sez. III </b></p>
<p>così composto dott. Luigi Cossu &#8211; Presidente, dott.ssa Angelica Dell’Utri  &#8211; Componente, dott. Roberto Proietti  &#8211; Componente rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 178/2002 RG proposto da<br />
<b>MOGLIA GIOVANNA</b>,  rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Ravizzoni e Pio Corti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, viale Parioli n. 47;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>ANAS s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
della <b>I.N.E.S. – INDUSTRIA NAZIONALE EDILE STRADALE s.p.a.</b>, in concordato preventivo; non costituita;</p>
<p>PER LA CONDANNA<br />dell’ANAS s.p.a. al pagamento della somma di lire euro 83.375,00 (ottantatremilatrecentosettantacinque/00) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 29/9/1994 e fino al saldo, e di euro 37.089,84 (trentasettemilaottantanove/84) a titolo di indennità per l’occupazione d’urgenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 29/9/1994 e fino al saldo; oltre spese di lite.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ANAS s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 5/5/2004, il dott. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente evidenziava quanto segue.</p>
<p>Moglia Giovanna era propriateria di un terreno della superficie di mq. 11.220, sito nel Comune di Gallarate, censito al Foglio n. 8, Mappale n. 165.<br />
In data 30 agosto 1989, senza aver avuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, alla Moglia è stato notificato il provvedimento del Prefetto di Varese del 10/8/1989 con il quale la INES s.p.a. era stata autorizzata, in nome e per conto dell’ANAS, a procedere all’occupazione d’urgenza di parte del terreno indicato, al fine di eseguire lavori di riqualificazione ed eliminazione degli incroci a raso, ed adeguamento della sez. al tipo III CNR/80-1° lotto dal km 0+000 al km 3+846 lungo la strada s.s. n. 336.<br />
L’area interessata in concreto dall’occupazione (mq. 2.970) risultava superiore a quella indicata nel decreto di occupazione (mq. 1.650).<br />
Con avviso in data 22/7/1991 la INES s.p.a. comunicava il deposito dell’acconto pari all’80% dell’indennità espropriativa.<br />
I termini di efficacia del decreto indicato scadevano senza che, nel termine di 5 anni indicato ai sensi della l.n. 865/1971, fosse pronunciata l’espropriazione dell’area. Malgrado ciò, le opere pubbliche venivano realizzate, modificando, così, in modo irreversibile il terreno occupato.<br />
Con atto di citazione notificato in data 2/9/1997 Moglia Giovanna conveniva in giudizio la INES – Industria Nazionale Edile Stradale – s.p.a., nella sua qualità di concessionaria di opera pubblica, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio (R.G. n. 1084/1997), al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima e dall’irreversibile trasformazione del terreno.<br />
Detto giudizio si concludeva con sentenza n. 599 del 16/6/1999, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava l’illegittimità dell’occupazione e della trasformazione del fondo indicato e condannava la INES s.p.a. al risarcimento del danno subito dalla Moglia, quantificato in £. 163.350.000 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 29/9/1994 e fino al saldo, ed in £. 71.805.937 a titolo di indennizzo per l’occupazione d’urgenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 29/9/1994 e fino al saldo (oltre alle spese di lite e di c.t.u.).<br />
La sentenza passava in giudicato, ma la INES s.p.a. non ottemperava al giudicato in quanto sottoposta a procedura di concordato preventivo.<br />
A questo punto la Moglia avanzava analoghe richieste nei confronti dell’ANAS s.p.a., concedente dell’opera pubblica per conto della quale la INES s.p.a. aveva assunto l’incarico di svolgere tutte le procedure tese al perfezionamento delle espropriazioni e delle occupazioni temporanee.<br />
L’ANAS s.p.a, però, neanche dopo essere stata messa in mora con atto del 4/4/2000, aveva risarcito il danno patito dalla ricorrente.<br />
Per tali ragioni Moglia Giovanna proponeva ricorso al TAR Lazio.<br />
L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio ma non deduceva alcunché a sostegno della sua posizione.<br />
La parte controinteressata, invece, non si costituiva in giudizio.<br />Con successive memorie la ricorrente argomentava ulteriormente le proprie difese.<br />
All’udienza del 5 maggio 2004 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In primo luogo il Collegio osserva che non è contestata l’avvenuta occupazione acquisitiva di mq. 2.970 del terreno di proprietà di Moglia Giovanna (porzione, peraltro, maggiore rispetto a quella di mq. 1.650 indicata nel decreto di occupazione), determinata dall’irreversibile trasformazione del fondo a causa delle opere di pubblico interesse che hanno interessato, tra gli altri, tale porzione di terreno.<br />Tale occupazione acquisitiva deve ritenersi illegittima in quanto la l.n. 865/1971 stabilisce che il decreto di occupazione d’urgenza diviene inefficace in caso di mancato perfezionamento della procedura di espropriazione entro il termine di cinque anni dalla data di immissione in possesso del fondo privato. Nella fattispecie l’occupazione d’urgenza è avvenuta il 29/9/1989, sulla base del decreto prefettizio del 10/8/1989, ma nel quinquennio successivo non risulta essere stato emanato il decreto di esproprio.<br />
Ricorrono, pertanto, tutti gli elementi di tale fattispecie in quanto: il fondo è stato occupato per realizzare un’opera pubblica; l’occupazione è divenuta illegittima a causa delle decorrenza del quinquennio; non è contestato che si sia verificata l’irreversibile trasformazione del fondo a causa dei lavori eseguiti.<br />
A tale conclusione si deve giungere &#8211;  senza considerare l&#8217;art. 43, t.u. n. 327 del 2001, ratione temporis inapplicabile alla fattispecie in esame &#8211; tenendo conto del consolidato orientamento giurisprudenziale (che ha seguito la nota decisione della Corte di Cassazione civile, sez. un., 26 febbraio 1983, n. 1464) secondo cui, nelle ipotesi in cui la Pubblica amministrazione (o un suo concessionario) occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un&#8217;opera pubblica e tale occupazione sia illegittima, per totale mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l&#8217;occupazione si configura legittima, la radicale trasformazione del fondo, con irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell&#8217;opera pubblica, comporta l&#8217;estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all&#8217;ente costruttore, ed inoltre costituisce un fatto illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti) che abilita il privato a chiedere la condanna dell&#8217;ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà (tra le altre, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 14 ottobre 2003, n. 994).<br />Ciò posto, con specifico riferimento alle responsabilità dell’ANAS s.p.a., va considerato che dal decreto prefettizio in data 10/8/1989 risulta che i lavori pubblici che hanno interessato il terreno della ricorrente sono stati affidati mediante appalto, ma l’incarico di curare gli adempimenti relativi alle occupazioni ed agli espropri è stato conferito all’INES s.p.a. con d.m. n. 1416 del 3/7/89. Mediante tale titolo la controinteressata ha assunto l’incarico di agire per conto dell’ANAs s.p.a. curando tutte procedure necessarie per acquisire la disponibilità dei terreni e addivenire agli espropri degli stessi e, quindi, sotto questo profilo, deve prospettarsi la responsabilità del concessionario ANAS s.p.a. relativamente ai danni subiti dalla ricorrente per l’occupazione appropriativa.<br />
Al rigurado, va condiviso il principio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di esproprio, ove vi sia stata delega al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali, parte del rapporto espropriativo è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio, poiché il soggetto (pubblico o privato: nella fattispecie l’INES s.p.a.) svolge la procedura espropriativa &#8220;in nome e per conto&#8221; dell&#8217;ente beneficiario dell&#8217;espropriazione (Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2000, n. 467; Cassazione civile, sez. I, 4 settembre 1999, n. 9381).<br />
Ne consegue che l’ANAS s.p.a. deve ritenersi responsabile degli effetti dell’occupazione appropriativa posta in essere dall’INES s.p.a. e, quindi, è tenuta al risarcimento del danno subito dalla Moglia e al pagamento dell’indennità dovuta a titolo di occupazione.<br />
Per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute, il Collegio ritiene debba farsi riferimento al giudicato formatosi nei confronti del debitore solidale (INES s.p.a.) oggetto della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 599/99, e, quindi, agli elementi acquisiti nel corso del giudizio civile ed alle valutazioni eseguite in quella sede dal CTU, il quale ha tenuto conto: del valore unitario medio del fondo sottratto alla ricorrente; del mercato immobiliare; del momento in cui l’edificazione è divenuta illegittima (30/9/1994); del periodo di durata dell’occupazione d’urgenza (dal 29/9/89 al 29/9/94); dell’astratta edificabilità dell’area (come risultante dal P.R.G.); del fatto che le possibilità di edificazione si presentavano all’epoca dei fatti come ipotetiche e future (come esposto nella perizia).<br />
Sulle base di tali indicazioni l’ANAS s.p.a. va condanna al pagamento in favore della ricorrente delle somme già quantificate dal giudice ordinario (sentenza tribunale di Busto Arsizio n. 599/1999):-euro 83.375,00 (ottantatremilatrecentosettantacinque/00) a titolo di risarcimento del danno legato alla sottrazione di mq. 2.970; &#8211; euro 37.089,84 (trentasettemilaottantanove/84) a titolo di indennità per l’occupazione d’urgenza protrattasi dal 29/9/89 al 29/9/94.<br />
Trattandosi di debito di valore legato ad un illecito extracontrattuale, alle somme indicate vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (Cassazione civile, sez. un., 16 settembre 1992, n. 10597) sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dal 29/9/1994 e fino al saldo.<br />
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P . Q . M .</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -sez. 3-,<br />
&#8211; condanna l’ANAS s.p.a. al pagamento in favore di Moglia Giovanna delle seguenti somme:<BR>1) euro 83.375,00 (ottantatremilatrecentosettantacinque/00) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 29/9/1994 e fino al saldo;<BR><br />
2) euro 37.089,84 (trentasettemilaottantanove/84) a titolo di indennità per l’occupazione d’urgenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 29/9/1994 e fino al saldo;(la delega al compimento degli atti procedimentali non esclude la responsabilità del delegante)</p>
<p>&#8211; condanna l’ANAS s.p.a al pagamento delle spese di giudizio in favore di Moglia Giovanna, che liquida in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA;</p>
<p>&#8211; ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 maggio 2004.</p>
<p>Luigi COSSU -Presidente<br />
Roberto PROIETTI &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-5-2004-n-5128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2004 n.5128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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