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	<title>5107 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2007 n.5107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-6-2007-n-5107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-6-2007-n-5107/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2007 n.5107</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Rel. RealfonzoI.C. (Avv.ti L. Palatucci, S. Fatone) c/ Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Roma (n.c.) sulla sussistenza della legittimazione, in capo all&#8217;autore dell&#8217;esposto che ha dato origine ad un procedimento disciplinare nei riguardi di terzi, ad accedere alla documentazione inerente detto procedimento Accesso agli atti – Procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-6-2007-n-5107/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2007 n.5107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-6-2007-n-5107/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2007 n.5107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe,       Rel.  Realfonzo<br />I.C. (Avv.ti L. Palatucci, S. Fatone) c/ Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Roma (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della legittimazione, in capo all&#8217;autore dell&#8217;esposto che ha dato origine ad un procedimento disciplinare nei riguardi di terzi, ad accedere alla documentazione inerente detto procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti – Procedimento disciplinare – Autore dell’esposto – Titolarità di una situazione giuridicamente rilevante – Configurabilità – Legittimazione all’accesso agli atti – Sussiste – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’aver presentato un esposto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare a carico di terzi è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’art. 22, L. 241/90, legittima all’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine . (Pertanto, nella specie, la circostanza che nei riguardi dell’autore dell’esposto che ha dato origine al procedimento, sia stato avviato, per i medesimi fatti denunciati in sede disciplinare, un procedimento della stessa specie, lo legittima ad accedere alla documentazione inerente l’archiviazione del procedimento che dal suo esposto ha tratto origine).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Così Cons. di Stato &#8211; Ad. Plen. &#8211; <a href="/ga/id/2006/5/8173/g">Sentenza 18 aprile 2006, n. 7</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza della legittimazione, in capo all&#8217;autore dell&#8217;esposto che ha dato origine ad un procedimento disciplinare nei riguardi di terzi, ad accedere alla documentazione inerente detto procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
 Sez. III^-quater </b></p>
<p>composto da: dr. Mario Di Giuseppe Presidente; dr.ssa Linda Sandulli	Consigliere; <br />	<br />
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 949/2007 R.G. proposto da</p>
<p> <b>CIMATTI IVANO</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Palatucci e Saverio Fatone, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato in via Caltagirone n. 15;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	<b>CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA</b>, non costituitosi formalmente in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del 5 dicembre 2006 prot. 36654 di diniego di accesso ai documenti di cui all’istanza 31 luglio 2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla udienza in Camera di Consiglio del 14 marzo 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso si impugna il rigetto, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dell’istanza di accesso alla documentazione inerente la archiviazione, del procedimento disciplinare scaturito da un esposto presentato dal ricorrente avverso l’avv. Riccardo Micci in  quanto “che il nostro regolamento di attuazione alla Legge n. 241/90 &#8230; non consente l’accesso agli atti da parte dell’esponente”.<br />
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.<br />
Alla Camera di Consiglio del 14.3.2007, udito il patrocinatore del ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con un unico motivo di gravame il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di accesso invocando a sostegno l’orientamento giurisprudenziale (fra cui, in ultimo, Cons. Stato, Ad. Pl. n. 7 del 20 aprile 2006) per cui, l’aver presentato un esposto che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, sarebbe circostanza idonea a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, ai sensi dell’articolo 22 della legge 241, per l’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine. <br />
Nel caso in esame, non solo il ricorrente ha la qualità di autore dell’esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare; ma il soggetto passivo dell’esposto, in qualità di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo, avrebbe a sua volta dato corso, per i medesimi fatti denunciati nella sede disciplinare, ad un procedimento disciplinare avverso il ricorrente. <br />
Nella delineata situazione, la pretesa estraneità dell’autore dell’esposto al procedimento disciplinare sarebbe inconferente in quanto la richiesta è motivata e fondata sul preminente diritto di difesa ex art. 24 Cost. ed ex art. 8 d.p.r. 352/1992.<br />
L’assunto merita piena adesione.<br />
Inizialmente si era ritenuto che, in tema di accesso agli atti del Consiglio, dell&#8217;Ordine degli avvocati, il soggetto autore di un esposto nei confronti di un altro avvocato potesse solo avere notizia dell&#8217;archiviazione senza conoscerne l&#8217;intera determinazione consiliare, la cui motivazione poteva essere invece comunicata, al solo professionista interessato (cfr., ad esempio, Consiglio Stato, sez. IV, 08 luglio 2003, n. 405; Consiglio Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7417).<br />
Tuttavia la giurisprudenza più evoluta aveva affermato:<br />
&#8212; in primo luogo, che la reputazione di un professionista ben può essere lesa anche dalla semplice apertura di un procedimento disciplinare a suo carico, per cui doveva riconoscersi che egli avesse interesse ad accedere ad un esposto presentato, nei suoi<br />
&#8212; in secondo luogo, che il diritto all’accesso in materia di esposti fra gli appartenenti agli Ordini, si fonda sull’interesse giuridicamente rilevante a conoscere i fatti contestati (e per i quali può subire conseguenze di carattere disciplinare); e pre<br />
In tali casi infatti, in base ai principi di imparzialità, l&#8217;Ordine professionale non può opporre alcun interesse antagonista né proprio né di terzi al rilascio della copia dei documenti.<br />
Tale orientamento è stato definitivamente fatto proprio dalla Ad. Plen. del 18 aprile 2006, n. 7, del Consiglio di Stato che ha definitivamente affermato che la qualità di autore di un esposto al quale abbia fatto seguito un procedimento disciplinare a carico di terzi è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell&#8217;autore medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell&#8217;art. 22 l. n. 241 del 1990. Per questo è legittimato all&#8217;accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare (coinvolgente terzi) che da quell&#8217;esposto ha tratto origine. Né varrebbe affermare in senso contrario la circostanza che l&#8217;autore dell&#8217;esposto è rimasto estraneo al procedimento disciplinare che ne è seguito.<br />
Deve in conseguenza essere dichiarato illegittimo il provvedimento di rifiuto all’accesso in premessa indicato; e per l’effetto deve ordinare all’ente resistente l’esibizione dei documenti richiesti.<br />
Sussistono, in relazione alla natura controversa della questione, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :<br />
1) accoglie il ricorso e per l’effetto ordina l’esibizione della documentazione di cui alla richiesta in epigrafe.<br />
2) Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007.</p>
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