<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5103 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5103/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5103/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5103 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5103/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2012 n.5103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2012-n-5103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2012-n-5103/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2012-n-5103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2012 n.5103</a></p>
<p>Pres. Piscitello &#8211; Est. Politi Italcredi S.p.a. (Avv. P. Moroni e P. Puccioni) c/ Autorità Garante della Concorrenza e Mercato-AGCM (Avv. Stato) 1. Pratiche commerciali scorrette – ACGM – Procedimento sanzionatorio – Comunicazione di avvio – Indicazione elementi essenziali – Adeguato contradditorio. 2. Pratiche commerciali scorrette – Impegni – AGCM</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2012-n-5103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2012 n.5103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2012-n-5103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2012 n.5103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello &#8211; Est. Politi<br /> Italcredi S.p.a. (Avv. P. Moroni e P. Puccioni) c/ Autorità Garante della Concorrenza e Mercato-AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pratiche commerciali scorrette – ACGM – Procedimento sanzionatorio – Comunicazione di avvio – Indicazione elementi essenziali – Adeguato contradditorio. 	</p>
<p>2. Pratiche commerciali scorrette – Impegni – AGCM – Discrezionalità – Interesse alla conclusione del procedimento – Mancata accettazione.	</p>
<p>3. Pratiche commerciali scorrette – Diligenza professionale – Violazione – Illiceità della condotta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l’espresso riferimento all’oggetto del procedimento e l’esplicita menzione alle doverose indicazioni omesse è idoneo a soddisfare l’onere di indicazione degli elementi essenziali preordinati a garantire un adeguato contraddittorio e, quindi, un pieno esercizio del diritto di difesa. Non è, infatti, richiesto un maggior grado di dettaglio sul punto, avendo questo aspetto riguardo esclusivo alla fase conclusiva del procedimento sanzionatorio. 	</p>
<p>2. In materia di pratiche commerciali scorrette, la dichiarazione di impegni a porre fine all’infrazione da parte del professionista responsabile comporta, in sede di valutazione della proposta, l’esercizio di un’ampia discrezionalità da parte dell’Autorità. L’Autorità deve, infatti, tenere conto non solo dell’idoneità degli impegni presentati, ma anche della sussistenza di un rilevante interesse pubblico all’accertamento dell’eventuale infrazione. Ne consegue che tali impegni possono essere rifiutati dall’Autorità quando questa ritenga necessario irrogare una sanzione amministrativa per la presenza, in quel momento, di elementi manifesti circa la gravità e la scorrettezza della pratica posta in essere.	</p>
<p>3. In materia di pratiche commerciali scorrette, la qualità di operatore finanziario determina obblighi di alta diligenza, e conseguenti doveri di protezione, valutati alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle natura del’attività esercitata e del conseguente squilibrio informativo. Ne consegue che la mancata comunicazione, fin dal primo momento, delle informazioni essenziali dell’offerta da parte dell’operatore, necessarie ai fini di consentire l’assunzione di una decisione consapevole di natura commerciale, determina una condotta contraria alla diligenza professionale, a nulla rilevando che l’utente sia in grado di conoscere le condizioni dell’offerta anche in un momento successivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 5277 del 2009, proposto da Italcredi S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Moroni e Paolo Puccioni, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via G. Zanardelli n. 36; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato assunto nell’adunanza del 26 marzo 2009, trasmesso con protocollo n. 0027115 del 9 aprile 2009 e ricevuto dalla ricorrente il successivo 14 aprile 2009;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e conseguente con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento dell’AGCM – prot. n. 0056829 del 28 novembre 2008, nonché al rigetto dell’istanza di assunzione di impegni – prot. AGCM n. 0018077 del<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità intimata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con comunicazione del 28 novembre 2008 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviava nei confronti della società ricorrente – appartenente al gruppo bancario della Cassa di Risparmio di Ravenna ed operante nel settore dei servizi bancari, con particolare riferimento all’offerta di credito a dipendenti e pensionati a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione – un procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).<br />	<br />
La pratica contestata riguardava la diffusione di volantini, nelle città di Verona e Vicenza e nel periodo ottobre – dicembre 2007, nei quali sarebbero state assenti le indicazioni relative alle condizioni essenziali di erogazione dei finanziamenti, l’incidenza delle voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi degli stessi, nonché la qualifica dell’attività svolta dall’operatore.<br />	<br />
Italcredi forniva alla procedente Autorità taluni chiarimenti in ordine ai profili di interesse da quest’ultima evidenziati; e presentava, altresì, impegni nei quali veniva posto in evidenza che i volantini contestati erano stati sostituiti con altri recanti maggiori informazioni per i consumatori.<br />	<br />
Rigettati gli impegni anzidetti in ragione della ritenuta inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, l’Autorità portava a conclusione l’avviato procedimento, valutando scorretta – ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo – la pratica commerciale posta in essere dalla ricorrente ed irrogando nei confronti di quest’ultima la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.500,00.<br />	<br />
Queste le censure articolate con il presente mezzo di tutela:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 27 del Codice del Consumo in combinato disposto con l’art. 6, comma 3, del Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette: legge 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione.<br />	<br />
Lamenta in primo luogo parte ricorrente che la comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe specificato gli elementi “essenziali” dall’Autorità ritenuti carenti nelle comunicazioni pubblicitarie diffuse da Italcredi a mezzo di volantini.<br />	<br />
Verrebbe in considerazione, quindi, una divergenza fra il contenuto delle contestazioni iniziali e le motivazioni contenute nel conclusivo provvedimento sanzionatorio: sostenendosi che la mancata specificazione degli addebiti non avrebbe consentito un pieno e corretto svolgimento dell’interlocuzione endoprocedimentale.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 27 del Codice del Consumo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà.<br />	<br />
Contesta ulteriormente parte ricorrente il rigetto degli impegni dalla medesima presentati (suscettibili di far venir meno la contestata condotta) in ragione dell’affermato carattere “manifestamente” scorretto o grave della pratica commerciale.<br />	<br />
Tale giudizio prognostico non sarebbe adeguatamente motivato, risolvendosi la valutazione di manifesta gravità della condotta in una considerazione contraddittoria rispetto alle altre risultanze istruttorie e, comunque, priva di rilevabile fondamento.<br />	<br />
3) Violazione dell’art. 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 20 del Codice del Consumo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione.<br />	<br />
Nel rilevare come nel contestato volantino venga indicato il TAEG minimo e massimo applicabile, sostiene parte ricorrente che sia inconciliabile con la funzione promozionale di tale strumento l’indicazione delle condizioni specifiche suscettibili di essere applicate a ciascun consumatore che intenda contrarre un prestito, atteso che lo stesso TAEG è suscettibile di variare in relazione al rischio assunto dall’azienda con l’erogazione del credito.<br />	<br />
Nell’escludere che la potenziale platea dei consumatori raggiunti dal messaggio pubblicitario sia costituita da persone caratterizzate da una particolare condizione di debolezza psicologica, parte ricorrente che venga piuttosto in considerazione la categoria del consumatore medio, nei confronti del quale è pretendibile l’impiego di un normale grado di informazione ed avvedutezza nell’assunzione delle scelte commerciali.<br />	<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />	<br />
L&#8217;Autorità intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />	<br />
La domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 3783, pronunziata nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2009.<br />	<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 maggio 2012.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giova, in primo luogo, procedere alla ricognizione degli essenziali contenuti della gravata determinazione sanzionatoria, assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 26 marzo 2009.<br />	<br />
1.1 Va innanzi tutto osservato come il procedimento abbia tratto origine da una pratica commerciale, posta in essere dall’odierna ricorrente, avente ad oggetto la diffusione di un messaggio, attraverso volantini pubblicitari, nel territorio di Vicenza e, nel periodo ottobre – dicembre 2007, in quello di Verona, volto a promuovere la propria attività.<br />	<br />
Il messaggio ivi contenuto recava, oltre alla specifica “Italcredi S.p.A. Gruppo Bancario Cassa di risparmio di Ravenna” ed all’indicazione “Prestiti personali”, un prospetto relativo ai piani di rimborso con l’indicazione di taluni importi dei finanziamenti e delle singole rate di rimborso del prestito (“€ 5000 rate a partire da 60,00; € 10.000 rate a partire da 115,00 (…)”), seguito dalle specifiche “Per i prestiti personali TAEG min. 8,5 % max. entro i limiti di legge (…) variabile in funzione del piano di ammortamento ed età del richiedente” e “nessuna spesa né prima né dopo il finanziamento” e dall’altro, sotto l’indicazione “Mutuo casa” e la specifica “Anche extracomunitari e lavoratori precari”, un prospetto relativo ai piani di rimborso con l’indicazione di taluni importi dei finanziamenti e delle singole rate di rimborso del finanziamento in relazione all’arco temporale di restituzione, seguito dalle specifiche “Esempi riferiti ad acquisto casa con finanziamenti max. 80 % Tan min. 4,75% &#8211; max. 4,85% Taeg min. 4,88% &#8211; max. 5,02%” e “Erogazione subordinata all’approvazione dell’ente erogante”.<br />	<br />
A seguito della richiesta di intervento inoltrata dalla Guardia di Finanza in data 28 novembre 2008, veniva da AGCM comunicato ad Italcredi l’avvio del procedimento istruttorio, precisandosi nella circostanza che il messaggio avrebbe potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo, in quanto idoneo ad indurre in errore il consumatore medio riguardo alla natura del professionista, alle caratteristiche del servizio, nonché alle modalità e alle condizioni economiche alle quali i prestiti vengono effettivamente erogati.<br />	<br />
A fronte delle richieste istruttorie rivolte dall’Autorità all’odierna ricorrente, quest’ultima faceva pervenire in data 16 e 29 dicembre 2008 e 9 febbraio 2009 note di chiarimenti.<br />	<br />
La stessa Italcredi, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, presentava poi impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione, peraltro rigettati dall’Autorità, nella adunanza dell’11 febbraio 2009, in quanto ritenuti manifestamente inidonei a far venire meno i valutati profili di illiceità della condotta.<br />	<br />
1.2 In sede di esplicitazione della conclusioni, l’Autorità ha evidenziato che:<br />	<br />
&#8211; “con riferimento alla qualifica del professionista, occorre considerare che il messaggio, alla luce di una valutazione complessiva dello stesso, attraverso l’indicazione “Erogazione subordinata all’approvazione dell’ente erogante”, lasci chiaramente int<br />
&#8211; “per quanto riguarda le caratteristiche del servizio offerto, è necessario rilevare … come il settore finanziario rientri tra quelli che si contraddistinguono per la forte asimmetria informativa esistente tra operatori economici e consumatori e ciò in c<br />
&#8211; “il messaggio, riportando delle indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti e delle relative rate di rimborso, laddove risulta chiaro con riferimento alle condizioni economiche relative al “Mutuo casa”, non indica, tuttavia, chiaramente, con<br />
Nel rilevare come “l’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG” non consentisse al consumatore “di effettuare un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta”, in quanto privo “della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell’operazione, del costo, cioè, inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito”, AGCM ha quindi osservato come proprio in un settore, come quello creditizio, “particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza di tale elemento per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre simili”.<br />	<br />
Nel sottolineare, quanto alla pratica in esame, come il fine promozionale abbia avuto realizzazione “esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua funzione propria nell&#8217;indurre il destinatario a rivolgersi al professionista, cosicché non può essere ritenuto idoneo a sanare l&#8217;incompletezza delle informazioni fornite su elementi riconosciuti essenziali quali le condizioni economiche di offerta del servizio pubblicizzato il rinvio a ulteriori fonti informative cui il consumatore è invitato a rivolgersi”; AGCM ha quindi ritenuto che “il messaggio in esame, sulla base delle suindicate considerazioni e della debolezza dei destinatari, soggetti che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche, deve ritenersi idoneo, quindi, ad indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche e alle condizioni del finanziamento pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico”.<br />	<br />
La pratica commerciale di che trattasi è stata, pertanto, reputata scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/2005, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui è destinata; in proposito assumendosi che “la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori destinatari della pratica oggetto di valutazione discendono dalla natura omissiva della medesima pratica, nella misura in cui omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.<br />	<br />
1.3 La commisurazione della sanzione prevista per tale fattispecie di illecito (per il quale l’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, consente l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 500.000,00), è intervenuta in applicazione dei criteri individuati dall’art. 11 della legge 689/1981, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo (gravità della violazione, opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, personalità dell’agente, condizioni economiche dell’impresa stessa) sulla base delle seguenti considerazioni.<br />	<br />
Con riguardo alla gravità della violazione, è stato tenuto conto “dell’ampiezza e della capacità di penetrazione del messaggio, che, in ragione della modalità di diffusione (volantinaggio), è suscettibile di aver raggiunto un numero di consumatori non particolarmente elevato, della debolezza dei destinatari, soggetti che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche, nonché dell’entità del pregiudizio potenziale per i consumatori”.<br />	<br />
Sempre con riferimento alla gravità, AGCM ha ulteriormente osservato come la relativa valutazione sia “da ricondurre alla stessa tipologia delle omissioni informative riscontrate e al settore al quale l’offerta si riferisce”, all’interno del quale “l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, … anche in ragione dell’asimmetria informativa in cui versano i consumatori rispetto agli operatori”.<br />	<br />
Nel rilevare che, quanto alla durata della violazione, il messaggio pubblicitario risulta essere stato diffuso per un periodo lungo (marzo 2007 – dicembre 2008), AGCM ha ritenuto di irrogare nei confronti di Italcredi sanzione pecuniaria nella misura di € 65.500,00, ridotta:<br />	<br />
&#8211; dapprima, ad € 60.500,00 a fronte della constatata presenza della circostanza attenuante integrata dal fattivo comportamento posto in essere dalla ricorrente stessa, che aveva provveduto, nel corso del procedimento, alla sospensione del messaggio;<br />	<br />
&#8211; e, conclusivamente, ad € 50.500,00 in ragione dei dati di bilancio del 2007, dai quali è risultato che il professionista aveva registrato delle perdite.<br />	<br />
2. Assume in primo luogo parte ricorrente che l’iniziale contestazione nei confronti della medesima formulata da AGCM abbia carattere inaccettabilmente generico e che in essa non sarebbero stati specificati gli elementi “essenziali” dall’Autorità ritenuti carenti nel quadro della comunicazione promozionale oggetto di indagine.<br />	<br />
Va in proposito osservato che AGCM, con comunicazione di avvio del procedimento in data 28 novembre 2008, ha evidenziato che:<br />	<br />
&#8211; alla stregua di quanto indicato nella segnalazione alla medesima pervenuta da parte della Guardia di Finanza, “nel messaggio non sono indicati gli estremi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti e l’inci<br />
&#8211; tale condotta potrebbe integrare un’ipotesi di violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo, in quanto “idoneo a indurre in errore il consumatore medio riguardo alla natura dell’operatore pubblicitario, alle caratteristiche del servizio<br />
Rileva il Collegio che, nella descritta comunicazione di avvio, l&#8217;oggetto del procedimento, vale a dire la circostanza in relazione alla quale l&#8217;Autorità ha ritenuto di procedere, è stato sufficientemente specificato in quanto vi è l&#8217;espresso riferimento sia al messaggio diffuso a mezzo di volantini dalla società ricorrente, volto a promuovere presso il pubblico la concessione di finanziamenti, sia al fatto che l’omissione di talune doverose indicazioni nel testo del messaggio stesso potessero essere idonee ad indurre i destinatari in errore, cagionando un alterazione nel fisiologico processo di formazione della volontà che presiede all’assunzione di scelte commerciali da parte del consumatore.<br />	<br />
Con la suindicata comunicazione di avvio del procedimento l’Autorità ha, quindi, soddisfatto l’onere di indicazione degli elementi essenziali preordinati a garantire un efficace e completo contraddittorio e, quindi, un pieno esercizio del diritto di difesa; né tale atto avrebbe dovuto necessariamente recare un maggior grado di dettaglio, in quanto l&#8217;analiticità delle argomentazioni riguarda la fase conclusiva del procedimento, che costituisce l&#8217;esito della fase istruttoria, mentre non sempre può caratterizzare la fase di avvio, nella quale, invece, deve essere con precisione identificato il solo messaggio, o i profili della pratica commerciale, oggetto dell&#8217;indagine al fine di mettere in grado l&#8217;operatore pubblicitario di poter proficuamente partecipare all&#8217;istruttoria (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, 4 maggio 2009 n. 4490 e 13 aprile 2006, n. 2737).<br />	<br />
D&#8217;altra parte, l&#8217;operatore economico è intervenuto nel procedimento, ripetutamente formulando osservazioni e controdeduzioni di merito pertinenti al suo oggetto, il che attesta la intelligibilità della originaria comunicazione di avvio del procedimento e della sua successiva specificazione.<br />	<br />
3. Contesta poi parte ricorrente la determinazione con la quale l’Autorità ha rigettato gli impegni che la medesima si è dichiarata disposta ad assumere ed ha, conseguentemente, proseguito nell’iter procedimentale che avrebbe, poi, condotto all’irrogazione della pure censurata sanzione amministrativa pecuniaria.<br />	<br />
3.1 Come noto, ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (come modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146), “ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l&#8217;Autorità può ottenere dal professionista responsabile l&#8217;assunzione dell&#8217;impegno di porre fine all&#8217;infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L&#8217;Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell&#8217;impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l&#8217;Autorità, valutata l&#8217;idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all&#8217;accertamento dell&#8217;infrazione”.<br />	<br />
L&#8217;istituto appare modellato su quello della c.d. “decisione con impegni”, introdotto, nell&#8217;ambito della tutela della concorrenza, dall&#8217;art. 9 del Regolamento CE n. 1/2003; e, analogamente a quest&#8217;ultimo, comporta una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell&#8217;Autorità, tenuto conto del fatto che l&#8217;accettazione degli impegni non produce quell&#8217;effetto di chiarimento della regola giuridica che deriva, invece, dalle decisioni con le quali venga accertata la sussistenza e consistenza di un’infrazione.<br />	<br />
Anche in materia di pratiche commerciali scorrette, l&#8217;Autorità è quindi chiamata a valutare non solo l&#8217;idoneità delle misure correttive proposte, ma anche, come avvenuto nel caso di specie, la sussistenza di un rilevante “interesse pubblico all&#8217;accertamento dell&#8217;eventuale infrazione”; comunque, escluso che la valutazione – latamente discrezionale – nella fattispecie esercitabile possa venire in considerazione laddove si versi, come precisato dalla norma, in ipotesi di “manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale”.<br />	<br />
In presenza di tali limiti, è rimesso all’Autorità valutare se la peculiarità e complessità del caso concreto, ovvero la necessità di stabilire dei principi con riguardo ad una fattispecie inedita, o ad un mutato assetto di mercato, ovvero, ancora, l&#8217;interesse dell’Autorità ad irrogare un&#8217;ammenda (attesa la funzione deterrente e di monito per gli operatori rivestita da quest&#8217;ultima), giustifichino – o meno – il rigetto degli impegni presentati: venendo, nella prima ipotesi, in considerazione la necessità di accertare, concludendo il procedimento ordinario, l&#8217;avvenuta infrazione.<br />	<br />
3.2 Se, alla stregua delle condotte osservazioni (e richiamando, sul punto, quanto dalla Sezione già più volte affermato: cfr. ex multis la sentenza 8 settembre 2009 n. 8394), la motivazione con la quale l’Autorità può orientare la propria scelta nel senso di non accedere agli impegni proposti dall’operatore commerciale “indagato” trova corrispondenza nei molteplici profili che accreditano con più accentuata rilevanza l’interesse alla conclusione del procedimento, va – quanto alla fattispecie in esame – rammentato che AGCM, nell’Adunanza del 5 febbraio 2009, ha assunto la decisione ora all’esame in ragione dell’“elevato grado di offensività” caratterizzante “la condotta alla quale si riferiscono gli impegni proposti, … in quanto concretizza un’ipotesi di manifesta scorrettezza, omettendo informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, e di particolare gravità in quanto è suscettibile di aver riguardato un ampio numero di consumatori e di averli esposti a esborsi economici in alcuni casi anche consistenti”.<br />	<br />
Nel dare atto dell’aderenza della motivazione sopra riportata al paradigma normativo di cui all’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, va osservato come il giudizio reso a fronte della presentazione degli impegni, in quanto esternato in una fase anteriore alla conclusione del procedimento – e, quindi, prima che l’attività istruttoria sia completata; e che le parti del procedimento stesso precisino, nelle modalità consentite, le proprie conclusioni – non può essere ritenuto attributario di quel grado di esaustività valutativa che postula, in ragione della disponibilità dei sottesi elementi di giudizio in capo alla procedente Autorità, il necessario completamento dell’iter.<br />	<br />
In altri termini, nel momento in cui vengono presentati gli impegni – e, conseguentemente, l’Autorità è chiamata a decidere se accettarli o meno – il giudizio sotteso a tale determinazione non può non assumere carattere necessariamente prognostico: la valutazione in ordine alla gravità della fattispecie (ovvero, della scorrettezza proposta dalla pratica commerciale assoggettata ad indagine) dovendo essere esaminata, in sede di sindacato giurisdizionale, sulla base del complesso di elementi e/o fatti a quel momento concretamente disponibili da parte dell’Autorità.<br />	<br />
Ciò spiega perché, in ipotesi, un giudizio di gravità – tale da non consentire l’accettazione degli impegni – ben possa essere “ridimensionato” o diversamente apprezzato nel momento in cui l’Autorità rassegni le proprie conclusioni sull’indagata fattispecie di violazione alle prescrizioni del Codice del Consumo, senza che ciò necessariamente integri un’ipotesi di contraddittorietà fra determinazioni assunte nel quadro del medesimo svolgimento procedimentale.<br />	<br />
Piuttosto, alla diversità dei momenti in cui vengono a cadere le due distinte determinazioni (decisione in ordine all’accettabilità degli impegni; conclusivo provvedimento in ordine alla sussistenza e consistenza della violazione), accede un’omologa differenziazione in ordine ai rispettivi presupposti giustificativi, che riverbera inevitabili conseguenze anche sull’onere motivazionale che di ciascuna delle due divisate categorie di atti è proprio.<br />	<br />
Sotto il profilo dei presupposti, rilevano, da un lato, elementi di valutazione e di giudizio non ancora conclusivi e suscettibili di essere completati mercé il perfezionamento dell’iter procedimentale e l’acquisizione delle argomentazioni difensive delle parti; dall’altro lato, la pienezza ed esaustività dei rilievi e degli accertamenti condotti nel corso dell’attività istruttoria, anche in ragione dell’acquisita cognizione delle indicazioni promananti dagli operatori indagati e degli apporti offerti da questi ultimi e/o da altri soggetti coinvolti nello svolgimento procedimentale.<br />	<br />
Sotto il profilo della motivazione, se il conclusivo provvedimento deve necessariamente dare atto non soltanto degli elementi a fondamento della valutata sussistenza di una fattispecie passibile di sanzione ai sensi della vigente disciplina, ma anche della ponderazione dell’elemento soggettivo (responsabilità) dell’agente e, con riferimento alla consistenza della pratica sanzionabile, delle connotazioni che consentono di apprezzarne il grado di (eventuale) gravità (anche ai fini della commisurazione della misura afflittiva), diversamente la decisione con la quale vengano rigettati gli impegni è attributaria di un’attenuata esplicitazione motivazionale, atteso che ad AGCM è richiesto di dare contezza esclusivamente del carattere “manifesto” assunto dalla ritenuta gravità e/o scorrettezza della pratica, in relazione al sotteso interesse pubblico all’accertamento ed alla repressione dell’illecito: tale valutazione risultando congrua ed adeguata al fine di consentire alla stessa Autorità di procedere ulteriormente, previa reiezione degli impegni che il professionista abbia dichiarato di voler assumere.<br />	<br />
3.3 Nel ribadire come il giudizio di che trattasi “sconti” la necessaria incompletezza del quadro cognitivo e valutativo – intervenendo esso anteriormente alla conclusione del procedimento – ne consegue che il relativo apprezzamento, segnatamente con riferimento alla gravità e scorrettezza della pratica, si risolve esclusivamente sotto il profilo dell’emersione di elementi palesi (“manifesti”) che ne escludano l’attenuata rilevanza a fronte delle contestate violazioni alla disciplina di riferimento: il complessivo atteggiarsi della fattispecie (esclusa la presenza di obbligati elementi di corrispondenza con le conclusive valutazioni rassegnate in esito al completamento dell’iter) dovendo dare emersione, all’interno del quadro valutabile al momento in cui gli impegni di che trattasi vengano portati all’attenzione di AGCM, alla plausibile esistenza di un pubblico interesse all’ulteriore prosieguo del procedimento, al fine di definire gli elementi accertativi all’illecito onde disporne, con misure afflittive e/o ripristinatorie, la cessazione.<br />	<br />
Quanto sopra esposto induce il Collegio ad escludere che la decisione con la quale l’Autorità ha disposto la reiezione degli impegni proposti dall’odierna ricorrente riveli elementi inficianti alla luce delle deduzioni dalla parte ricorrente esplicitate con il mezzo di tutela all’esame: conseguentemente imponendosi la reiezione della censura all’esame.<br />	<br />
4. Quanto al merito delle considerazioni che hanno condotto l’Autorità a ravvisare nella condotta posta in essere da Italcredi una pratica commerciale scorretta, le doglianze esposte con il presente mezzo di ricorso non meritano accoglimento.<br />	<br />
4.1 Come precedentemente esposto, il fondamentale nucleo assertivo a fondamento della valutazione in termini di scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla ricorrente risiede nella constatata presenza di gravi lacune informative all’interno del messaggio promozionale volto a sollecitare, presso il pubblico dei consumatori, l’adesione all’offerta di prestiti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione.<br />	<br />
Tali carenze, in particolare, sono state individuate, con elevato coefficiente di gravità, nella omessa esplicitazione degli esatti costi che il finanziamento avrebbe comportato per il consumatore, realizzata da una indicazione del TAEG (che dovrebbe consentire al consumatore stesso di valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria) mediante la sola specifica “TAEG min. 8,5 % max. entro i limiti di legge (…) variabile in funzione del piano di ammortamento ed età del richiedente”.<br />	<br />
L’operato richiamo alla collocazione del TAEG massimo “entro i limiti di legge” è stata, come precedentemente rammentato, ritenuta eccessivamente lacunosa, in quanto inidonea a consentire al consumatore un effettivo e valido calcolo circa i costi complessivi dell’operazione (inclusivi, cioè, degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito).<br />	<br />
4.2 Va rammentato, in primo luogo, come il Codice del Consumo rechi specifici riferimenti alla idoneità dell’eventuale deficit informativo a qualificare come scorretta la pratica commerciale; rilevando sotto tale aspetto, quanto previsto:<br />	<br />
&#8211; al comma 1 dell’art. 22 (per effetto del quale “è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, om<br />
&#8211; al comma 2 del medesimo articolo (per cui “una pratica commerciale è altresì considerata un&#8217;omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al com<br />
Se l’ingannevolezza della pratica commerciale, al fine di assumere rilevanza nel quadro degli interventi repressivi rimessi all’Autorità, è suscettibile essere identificata – pur nella variegata tipologie di condotte e fattispecie dal Codice del Commercio analiticamente individuate – alla stregua di tre fondamentali coordinate identificative, ravvisabili:<br />	<br />
&#8211; da un lato, in una condotta (posta in essere dall’operatore commerciale) negativamente connotata sotto il profilo della diligenza;<br />	<br />
&#8211; dall’altro, in un comportamento (assunto dal consumatore) diverso da quello che quest’ultimo avrebbe tenuto (rectius: avrebbe potuto tenere);<br />	<br />
&#8211; e, conclusivamente, da un nesso di implicazione causale fra il primo ed il secondo degli elementi sopra posti in evidenza, di tal guisa che la “non correttezza” della pratica commerciale si sarebbe venuta a porre quale antecedente logico necessario (anc<br />
soprattutto il primo degli individuati profili di analisi impone di individuare l’esatta portata contenutistica dell’obbligo di diligenza, segnatamente con riferimento alla figura professionale dell’operatore finanziario.<br />	<br />
Non è in dubbio, in proposito, che la diligenza ordinariamente richiesta venga nella fattispecie ad assumere carattere di accentuata rilevanza, alla stregua della fondamentale indicazione di cui al comma 2 dell’art. 1176 c.c.<br />	<br />
Ciò in quanto, similmente a quanto dalla giurisprudenza ripetutamente osservato a proposito dell’esercizio dell&#8217;attività creditizia, viene ad atteggiarsi un criterio di “alta” diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.: di talché l&#8217;obbligo di diligenza, così configurato, è suscettibile di essere valutato non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono e/o impongono.<br />	<br />
Viene, quindi, in considerazione la presenza di una particolare “posizione di garanzia” – alla quale accede uno specifico “dovere di protezione” – le cui ricadute involgono non già l’esistenza di una forma di responsabilità oggettiva, quanto, piuttosto, la pretendibilità di uno standard di diligenza particolarmente elevato, non riconducibile ai soli canoni civilistici di valutazione della condotta ed esteso ad una fase ben antecedente rispetto all’eventuale conclusione del contratto.<br />	<br />
Se non esiste un astratto paradigma suscettibile di integrare un univoco termine di riferimento quanto all’individuazione di un comportamento “diligente” in capo all’operatore finanziario, la concreta commisurazione del relativo obbligo deve essere necessariamente parametrata con la condotta concretamente esigibile nella particolare fattispecie in considerazione; ovvero, in quel comportamento che, avuto riguardo:<br />	<br />
&#8211; alla peculiarità della vicenda negoziale<br />	<br />
&#8211; ed al complesso di conoscenze riferibili all’operatore finanziario stesso ed alla qualificazione del “contatto” con la clientela (segnatamente, ove riguardato con riferimento agli obblighi informativi non soltanto di carattere preliminare o precontrattu<br />
sia – o meno – suscettibile di essere interpretato come “pratica commerciale scorretta”, ovvero contrario al suddetto dovere di diligenza e, ulteriormente, suscettibile di orientare in maniera decettiva le scelte dei consumatori (inducendo, per l’effetto, questi ultimi verso opzioni altrimenti non privilegiate).<br />	<br />
In tali termini depone l’interpretazione della normativa comunitaria di riferimento (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 maggio 2005 n. 29, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno), nella parte in cui (art. 2) definisce la nozione di “diligenza professionale” prendendo in considerazione, “rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori”.<br />	<br />
Nel vietare le pratiche commerciali sleali, prosegue la citata Direttiva 29/05/CE individuando queste ultime (art. 3) alla stregua di quelle:<br />	<br />
&#8211; contrarie alle norme di diligenza professionale, e<br />	<br />
&#8211; false o idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato grupp<br />
4.3 Alla stregua delle suindicate coordinate interpretative, la fattispecie ora all’esame propone, con incontroversa quanto dirimente valenza, la connotazione effettivamente illecita assunta dalla condotta da Italcredi tenuta relativamente alla pratica commerciale all’esame: e ciò in quanto – ribadito il rincarato onere diligenziale incombente sull’operatore finanziario – va comunque sottolineato quanto dalla Sezione peraltro già sostenuto (cfr. sent. 8 settembre 2009 n. 8394) in ordine all’esigenza che l’obbligo di chiarezza debba essere congruamente assolto “sin dal primo contatto pubblicitario, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per una immediata percezione dell’offerta economica pubblicizzata”: laddove, a fronte della divisata necessità di completezza e chiarezza del messaggio pubblicitario, la possibilità che il consumatore possa essere tratto in errore circa l’esatta portata dell’offerta non può essere esclusa dalla circostanza che l’utente sia in grado di conoscere le condizioni della stessa anche in un momento immediatamente successivo”.<br />	<br />
Quanto sopra posto, l’ellitticità del (contenuto) del messaggio pubblicitario veicolato dalla diffusione di volantini (per come evidenziata dall’Autorità, giusta quanto sopra riportato), ben consente di apprezzare la condivisibilità del percorso logico che ha condotto l’Autorità stessa a ravvisare nella pratica commerciale all’esame una fattispecie di violazione, invero paradigmatica, delle prescrizioni dettate dagli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo.<br />	<br />
La contrarietà alla diligenza professionale della condotta nella fattispecie tenuta da Italcredi, è infatti, idoneamente comprovata dalla suscettibilità di quest’ultima a falsare il comportamento del consumatore medio cui è destinata, a fronte della presenza di omissioni informative – la cui rilevanza assume dirimente collocazione proprio in presenza dell’asimmetria che, sotto tale aspetto, connota il rapporto professionista/consumatore – necessarie ai fini di consentire l’assunzione di una decisione consapevole di natura commerciale.<br />	<br />
5. Le considerazioni sopra esposte inducono, in ragione della riscontrata infondatezza delle dedotte doglianze, a respingere il presente ricorso.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Condanna Italcredi S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-6-2012-n-5103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2012 n.5103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
