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	<title>5089 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2015 n.5089</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2015-n-5089/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2015 n.5089</a></p>
<p>Pres. Zaccardi Est. Russo Sul rapporto fra rito ordinario e riti speciali quando siano proposte nello stesso ricorso più domande soggetti a riti diversi Processo amministrativo – Domande – Soggezione a più riti – Risarcimento danni – Assorbimento a rito ordinario – Insussistenza – Applicazione ciascun rito &#160; Quando nello</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2015-n-5089/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2015 n.5089</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zaccardi        Est. Russo</span></p>
<hr />
<p>Sul rapporto fra rito ordinario e riti speciali quando siano proposte nello stesso ricorso più domande soggetti a riti diversi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Domande – Soggezione a più riti – Risarcimento danni – Assorbimento a rito ordinario – Insussistenza – Applicazione ciascun rito<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Quando nello stesso ricorso siano proposte più domande soggiacenti a riti differenti, il solo fatto che, fra esse, vi sia una domanda di risarcimento dei danni non comporta necessariamente l’applicazione del rito ordinario a tutte le domande, potendo il giudice decidere altra questione con il rito opportuno e rimettere al rito ordinario per quanto attiene al risarcimento dei danni. Nel caso di specie, l’appello proposto con i tempi del rito ordinario è irricevibile perché tardivo, avendo il giudice di prime cure trattato la questione del silenzio, con il rito prescritto dalla legge, e rimesso al rito ordinario per il risarcimento dei danni.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 05089/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 02898/2015 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso n. 2898/2015 RG, proposto dal Comune di S. Felice Circeo (LT), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Puca, con domicilio eletto in Roma, via E. Guastalla n. 4,<br />
contro<br />
CSC s.r.l., corrente in Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Malinconico, con domicilio eletto in Roma, via Nizza n. 53 (Studio Pernazza – Malinconico),<br />
per la riforma<br />
della sentenza del TAR Lazio – Latina, n. 747/2014, resa tra le parti e concernente l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune appellante sull’istanza della CSC s.r.l. per l’approvazione di un piano di lottizzazione;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Società appellata;<br />
Visti gli artt. 35, c. 1, 38 e 85, c. 9, c.p.a.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 22 settembre 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Puca e Malinconico;<br />
Ritenuto in fatto che, in data 25 ottobre 2003, la CSC s.r.l., corrente in Latina e la Murata s.r.l., in qualità di soggetti colottizzanti e di proprietarie d’una porzione (per un valore complessivo inferiore ai 3/4) del comparto prospiciente al Porto turistico di S. Felice Circeo (LT), ricadente in zona F), sottozona F1) del vigente PRG, chiesero a detto Comune il rilascio dei permessi di costruire, in subordine agli atti necessari per l’uso lottizzatorio di tale area;<br />
Rilevato che, dopo svariate vicissitudini ed a quanto consta in atti, detto Comune, quale proprietario di una piccola porzione dell’area stessa, non diede mai la propria adesione alla colottizzazione, in una con le citate Società, di quest’ultima;<br />
Rilevato tuttavia che, in data 16 marzo 2012, è intervenuto il parere favorevole della Commissione consiliare urbanistica sul piano di lottizzazione, seguito dal conforme schema di delibera consiliare, ma pure dalla determinazione n. 123 del successivo 4 maggio, con la quale la Giunta comunale ha ritenuto opportuno, nell’imminenza di nuove elezioni amministrative, di lasciare all’eligendo nuovo Consiglio comunale l’ulteriore corso del procedimento di PL;<br />
Rilevato altresì che la CSC s.r.l., con la sua missiva del 24 aprile 2014, ha intimato detto Comune a concludere il procedimento de quo, ma senza esito;<br />
Rilevato che allora la CSC s.r.l. ha adito il TAR Latina, con il ricorso n. 289/2014 RG, a seguito del silenzio così serbato da detto Comune, nonché per il risarcimento del danno ingiusto subito a causa del mancato esito del procedimento stesso;<br />
Rilevato inoltre che, con sentenza n. 747 del 29 settembre 2014, l’adito TAR ha accolto la domanda attorea per la parte inerente al silenzio di detto Comune —accertandone l’obbligo di concludere il procedimento in questione sul PL e sui relativi permessi di costruire—, rinviano al rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, c. 6, c.p.a., la domanda risarcitoria;<br />
Rilevato quindi che appella detto Comune, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza gravata, in quanto, in disparte l’omessa pronuncia sull’eccezione d’improcedibilità per omessa intimazione in primo grado della Murata s.r.l. e su altri punti decisivi della controversia e fermo il difetto di motivazione che l’affligge, l’istanza attorea del 25 ottobre 2003 non poteva esser intesa come richiesta d’approvazione d’un PL e, comunque, non impose alcun obbligo in capo al Comune stesso né di provvedere, né tampoco d’aderire come soggetto colottizzante alla predetta lottizzazione, donde l’errore pure del rinvio al rito ordinario della domanda risarcitoria;<br />
Considerato in diritto che l’appello è irricevibile per tardività, poiché esso è stato rivolto il 26 marzo 2015, con il ricorso in epigrafe, avverso la citata sentenza, resa dal TAR Latina con il rito ex art. 117 c.p.a. (camerale ai sensi del precedente art. 87, c. 2, lett. a), depositata il 29 settembre 2014 e non notificata;<br />
Considerato quindi che il Comune appellante ha così adoperato il c.d. “termine lungo” ex art. 327, I c., c.p.c. (semestrale) —applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio di cui all’art. 39, c. 2, c.p.a.—, ai fini della notificazione del ricorso in epigrafe, ma senza tener conto della relativa dimidiazione espressamente sancita, per i casi di gravame, dall’art. 87, c. 3, c.p.a.;<br />
Considerato al riguardo che non giova a superare siffatta evidente tardività l’assunto del Comune appellante per cui il ricorso di primo grado dovesse esser trattato con il rito ordinario (e, dunque, la conseguente erroneità della chiamata del ricorso in epigrafe all’odierna udienza camerale), giacché, se è vera la natura di ricorso cumulativo da riconoscere al ricorso al TAR e quantunque l’art. 32, c. 1, II per., c.p.a. imponga quello ordinario alle azioni cumulate e soggette a riti diversi, l’eccezione a tal quadro certo si rinviene, ma non solo, nel medesimo art. 32 con riguardo a quanto previsto dal tit. V del Libro IV del c.p.a. (i c.d. “riti speciali”), dovendo l’interprete tener conto anche di quanto stabilito nel citato art. 117, c. 6;<br />
Considerato infatti che, in base a tal ultima disposizione, è in facoltà del Giudice adito, al quale sia proposto una controversia sul silenzio della P.A. congiuntamente a quella risarcitoria, trattare con il rito camerale l’azione a seguito del silenzio e rinviare al rito ordinario la domanda di risarcimento;<br />
Considerato nella specie che, ad onta di quanto afferma l’appellante e come s’evince dalla serena lettura della sentenza appellata, il TAR ha specificamente trattato la sola vicenda inerente al silenzio del Comune stesso e nulla ha detto sulla domanda risarcitoria che, esercitando la relativa facoltà, ha rinviato al rito ordinario, sicché il presente appello, che peraltro s’incentra essenzialmente (se non in modo esclusivo) sulle vicende del silenzio stesso, deve seguire non già tal rito ordinario, ma proprio quello camerale, soggiacendo così al termine dimidiato per la fase di gravame di cui al ripetuto art. 87, c. 3, c.p.a.;<br />
Considerato pure che, nonostante siffatta evidente tardività non sia stata eccepita in modo preciso dalla pur costituita Società appellata, essa va comunque pronunciata, ad avviso del Collegio, senza necessità di concedere al alcun termine a difesa ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., in quanto di essa il Comune appellante ha tanta consapevolezza da voler prospettare, con la sua memoria depositata il 24 luglio u.s., una suggestiva, ma infondata ricostruzione per cui tutta la controversia in esame, per il sol fatto della domanda risarcitoria, dovrebbe soggiacere al rito ordinario ma senza tener conto del reale significato dell’art. 117, c. 6;<br />
Considerato invero che il rito ordinario, cui tal domanda è stata rinviata, impone lo svolgimento del relativo processo e che l’esercizio della facoltà di rinvio determina non una sentenza non definitiva qualunque, bensì la definizione della questione sul solo silenzio con le conseguenze del caso;<br />
Considerato, anzi, che tutta tal ricostruzione è espressamente proposta, si dice, per contestare in via preventiva ogni eccezione di tardività, mentre essa, in realtà, s’appalesa preordinata al solo scopo di eludere la decadenza in cui il Comune appellante è incorso, non avvedendosi appunto del regime peculiare vigente per il rito del silenzio, che differisce in parte qua dalla regola di cui al citato art. 32, c. 1, c.p.a.;<br />
Considerato, infine, che il ricorso va dichiarato irricevibile, senz’uopo d’ulteriore disamina delle questioni di merito e, quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e son liquidate in dispositivo.<br />
&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (ricorso n. 2898/2015 RG in epigrafe), lo dichiara irricevibile.<br />
Condanna il Comune appellante al pagamento, a favore della Società resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2015, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />
Goffredo Zaccardi, Presidente<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br />
Giuseppe Castiglia, Consigliere</div>
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