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	<title>5088 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5088 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5088</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-8-2020-n-5088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-8-2020-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5088</a></p>
<p>Franco Frattini Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore; (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Caforio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio dei Monopoli per l&#8217;Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-8-2020-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-8-2020-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5088</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore;  (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Caforio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio dei Monopoli per l&#8217;Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Criminalità  : la natura e funzione dell&#8217;  interdittiva antimafia .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Criminalità  &#8211; interdittiva antimafia &#8211; natura e funzione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva, volta a neutralizzare i fattori distorsivi che nell&#8217;economia nazionale in genere e nei rapporti con la Pubblica amministrazione, in particolare, possono generare la presenza e l&#8217;azione di soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato.</em><br /> <em>Si tratta di uno strumento che si pone a presidio di valori di rango costituzionale rivelandosi strettamente funzionale alla salvaguardia dei principi di legalità , imparzialità  e buon andamento, dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e che, a fronte della insidiosa pervasività  e mutevolezza del fenomeno mafioso, è opportunamente calibrato sull&#8217;utilizzo di tecniche di tutela anticipata oltre che costruito su un catalogo di situazioni sintomatiche aperto al costante aggiornamento indotto dalla realtà  empirica.</em><br /> <em>In particolare, il provvedimento di cd. &quot;interdittiva antimafia&quot;, di natura cautelare e preventiva, determina una particolare forma di incapacità  giuridica, e dunque la insuscettività  del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione.</em><br /> <em>In tal modo l&#8217;Ordinamento esclude che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come &quot;affidabile&quot;) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette Amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora (&#038;) essere destinatario di &quot;contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate&quot;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/08/2020<br /> <strong>N. 05088/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01537/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Caforio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio dei Monopoli per l&#8217;Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore all&#8217;udienza pubblica del 30 luglio 2020 il Cons. Umberto Maiello e trattenuta la causa in decisione a seguito di camera di consiglio svoltasi in modalità  da remoto;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso in epigrafe l&#8217;appellante, anche nella qualità  di titolare della -OMISSIS-, agisce per l&#8217;annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per l&#8217;Umbria, n. -OMISSIS-, resa nelle cause riunite rgn. -OMISSIS- e -OMISSIS- e che ha respinto i ricorsi proposti avverso i seguenti provvedimenti:<br /> &#8211; provvedimento Cat. -OMISSIS-, emesso in data 31 ottobre 2017 e notificato in data 3 novembre 2017, con cui la Questura di Perugia revocava le licenze di P.S. per -OMISSIS-;<br /> &#8211; provvedimento -OMISSIS- emesso in data 09.04.2018, con il quale la Prefettura di Perugia notificava alla sig.ra -OMISSIS- l&#8217;interdittiva antimafia;<br /> &#8211; le note dell&#8217;AAMS &#8211; Ufficio dei monopoli per l&#8217;Umbria prot. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 12.04.2018.<br /> 1.1. Vale premettere che l&#8217;odierna appellante dal 2010 è titolare di una -OMISSIS-, ubicata nel Comune di -OMISSIS-, nonchè di licenza di PS per -OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di PS di -OMISSIS- in data 13.10.2010 e di altra licenza di PS per -OMISSIS-, rilasciata in data 19 marzo 2015.<br /> 1.2. I provvedimenti di carattere ablativo avversati in prime cure muovono dai qualificati rapporti di familiarità  e cointeressenza che legano l&#8217;odierna appellante al -OMISSIS-, -OMISSIS-, di cui in atti risulta ricostruito il vissuto criminale anche sulla scorta dei seguenti precedenti:<br /> &#8211; condanna della Corte d&#8217;Appello di Napoli del 6.11.1991 per detenzione illegale di armi e munizioni, &#8211; condanna della Corte d&#8217;Assise di Appello di Napoli del 9.10.2000 per delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione continuata in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni continuata in concorso;<br /> &#8211; condanna del Tribunale di Perugia del 29.10.2015 per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, nonchè art. 12 quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992.<br /> 1.3. Con la sentenza qui appellata, assunta a seguito dell&#8217;udienza pubblica del 3.12.2019, il TAR, dopo aver riunito i ricorsi, li respingeva condannando la ricorrente alle spese di giudizio.<br /> 2. Avverso la suddetta sentenza, con il mezzo in epigrafe, l&#8217;appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:<br /> a) lamenta, anzitutto, l&#8217;erroneità  della decisione appellata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la valenza sintomatica del quadro indiziario posto a fondamento dei provvedimenti impugnati da cui, viceversa, non potrebbero desumersi collegamenti qualificati, contraddistinti dal predicato indefettibile dell&#8217;attualità , con la criminalità  organizzata;<br /> b) sarebbe, altresì¬, immotivata la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto illecita la provenienza delle somme impiegate per l&#8217;acquisto dell&#8217;esercizio commerciale e degli altri beni patrimoniali, limitandosi a recepire acriticamente le risultanze di procedimenti penali che hanno coinvolto il -OMISSIS-;<br /> c) contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non sarebbe ravvisabile una gestione diretta, da parte del -OMISSIS-, delle disponibilità  finanziarie nonchè delle attività  commerciali facenti capo all&#8217;appellante medesima;<br /> d) la sentenza appellata sarebbe, altresì¬, poco aderente ai principi che governano la disciplina di settore avendo impropriamente valorizzato risalenti precedenti penali del -OMISSIS- e frequentazioni del tutto occasionali con soggetti pregiudicati.<br /> 2.1. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.<br /> 2.2. All&#8217;udienza pubblica del 30.07.2020 la causa è passata in decisione.<br /> 3. L&#8217;appello è infondato e, pertanto, va respinto.<br /> 4. Viene, anzitutto, in rilievo l&#8217;inammissibilità  del suddetto mezzo in quanto notificato presso l&#8217;indirizzo PEC (ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it) dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia in luogo dell&#8217;Avvocatura generale (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con conseguente mancata costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata.<br /> Com&#8217;è noto, in base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1 del c.p.c. e 11 comma 3 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall&#8217;art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall&#8217;art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall&#8217;Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità , presso l&#8217;Avvocatura stessa; in particolare la notifica va fatta presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura nel cui distretto ha sede l&#8217;Autorità  giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con sede a Roma; ne consegue che, se la notifica dell&#8217;appello proposto avverso la sentenza di un Tar ha avuto luogo presso l&#8217;Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il Tribunale, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità  dell&#8217;appello stesso, ove l&#8217;Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità  con la propria costituzione in giudizio trovando applicazione, sotto quest&#8217;ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell&#8217;art. 156 c.p.c. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12/03/2018, n. 1561; Consiglio di Stato, sez. IV, 29/01/2018, n. 577; Consiglio di Stato, sez. IV, 20/03/2017, n. 1234).<br /> 5. In disparte le divisate ragioni in rito, giÃ  di per se stesse assorbenti, la decisione impugnata si rileva, comunque, immune dai motivi di gravame veicolati nel mezzo in epigrafe.<br /> 6. Vale premettere che l&#8217;interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva, volta a neutralizzare i fattori distorsivi che nell&#8217;economia nazionale in genere e nei rapporti con la Pubblica amministrazione, in particolare, possono generare la presenza e l&#8217;azione di soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato.<br /> 6.1. Si tratta di uno strumento che si pone a presidio di valori di rango costituzionale rivelandosi strettamente funzionale alla salvaguardia dei principi di legalità , imparzialità  e buon andamento, dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e che, a fronte della insidiosa pervasività  e mutevolezza del fenomeno mafioso, è opportunamente calibrato sull&#8217;utilizzo di tecniche di tutela anticipata oltre che costruito su un catalogo di situazioni sintomatiche aperto al costante aggiornamento indotto dalla realtà  empirica.<br /> 6.2. Come di recente evidenziato da questo Consiglio, in Adunanza Plenaria, il provvedimento di cd. &quot;interdittiva antimafia&quot;, di natura cautelare e preventiva, determina una particolare forma di incapacità  giuridica, e dunque la insuscettività  del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato ad. plen. , 06/04/2018 , n. 3).<br /> In tal modo l&#8217;ordinamento, dunque, esclude che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come &quot;affidabile&quot;) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora (&#038;) essere destinatario di &quot;contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate&quot; (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 06/04/2018, n. 3).<br /> 6.3. Nella declinazione applicativa che questa Sezione ha fatto dell&#8217;istituto in commento la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività  della criminalità  organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull&#8217;esistenza della contiguità  dell&#8217;impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell&#8217;attività  di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell&#8217;attività  imprenditoriale della criminalità  organizzata.<br /> Come ancora di recente questa Sezione ha chiarito (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 05/09/2019, n.6105) il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell&#8217;accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità  penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì¬ da far ritenere &quot;pìù probabile che non&quot;, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).<br /> 6.4. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 57 del 2020 (decisione del 29.01.2020 depositata il 26.03.2020), ha recentemente affermato la legittimità  costituzionale del provvedimento di interdittiva anche quando incida su attività  d&#8217;impresa di natura esclusivamente privata, trattandosi di misura giustificata dall&#8217;estrema pericolosità  del fenomeno mafioso, in grado di compromettere la concorrenza, la dignità  e la libertà  umana. In tale sede il giudice delle leggi ha riconosciuto il merito del giudice amministrativo di aver dato vita in questa specifica materia ad un sistema che la Corte definisce di «tassatività  sostanziale». La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, progressivamente definito un nucleo oramai consolidato di situazioni-tipo, sintomatiche ed indiziarie della ricorrenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, e in grado di sviluppare e completare il dettato legislativo (il riferimento è, tra l&#8217;altro, alle sentenze del giudice penale, anche di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità  penale, sono perà² sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità  tale da far ritenere una conduzione familiare e una &#8220;regia collettiva&#8221; dell&#8217;impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia &#8220;clanica&#8221;; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell&#8217;impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società  compie attività  di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un &#8220;volto di legalità &#8221; idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità , volto ad ottenere i relativi &#8220;benefici&#8221;; l&#8217;inserimento in un contesto di illegalità  o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità ).<br /> 6.5. A tale approdo deve giungersi all&#8217;interno di una necessaria visione di insieme: gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità  organizzata. (Consiglio di Stato, sez. III, 13/04/2018, n. 2231, Consiglio di Stato, sez. III, 18/04/2018, n. 2343; 30 marzo 2018, n. 2031; 7 febbraio 2018, n. 820; 20 dicembre 2017, n. 5978; 12 settembre 2017, n. 4295; dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3).<br /> 7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto nel mezzo in epigrafe, il TAR abbia fatto buon governo dei principi regolatori applicabili <em>in subiecta materia</em> riflettendo il relativo<em> decisum </em>ampia capacità  di resistenza ai motivi di gravame veicolati nel mezzo in epigrafe.<br /> 8. Con il primo motivo l&#8217;appellante lamenta l&#8217;illegittimità  della sentenza impugnata in ragione della mancanza, a suo dire, di un quadro indiziario sufficientemente sintomatico e rilevatore dei rischi di infiltrazione mafiosa o di collegamenti tra le attività  condotte dall&#8217;odierna appellante e la criminalità  organizzata. Non emergerebbero, dal coacervo delle allegazioni delle Amministrazioni intimate, fatti concreti ed attuali su cui fondare il paventato rischio di infiltrazioni mafiose dovendosi, per converso, ancorare la discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione nell&#8217;adozione di queste misure a circostanze oggettive accompagnate da un&#8217;adeguata istruttoria e da una coerente motivazione che sia espressione di una valutazione delle acquisizioni procedimentali scevra da valutazioni acritiche, automatismi e generalizzazioni. Nel caso qui in rilievo residuerebbero i soli trascorsi penali del -OMISSIS-, oltretutto datati nel tempo.<br /> 8.1. Di contro, e come correttamente rilevato dal primo giudice, i provvedimenti impugnati in prime cure, lungi dall&#8217;essere frutto di un&#8217;acritica ed irragionevole applicazione della normativa antimafia, riposano su una molteplicità  di elementi contraddistinti da elevato valore indiziante, tali da consentire di sussumere la fattispecie qui in rilievo nelle esemplificazioni qualificate ricadenti nel nucleo di tassatività  sostanziale elaborato dalla giurisprudenza sì¬ da riscontrare appieno, nell&#8217;ambito di una necessaria visione di insieme, il principio della probabilità  cruciale in virtà¹ del quale il ritenuto rischio di infiltrazione mafiosa si rivela &#8220;pìù probabile che non&#8221;.<br /> Emergono, infatti, come di seguito meglio ed in dettaglio evidenziato, i profili tipici che il legislatore e la giurisprudenza hanno qualificato come valevoli indicatori della sussistenza effettiva di un pericolo di infiltrazione: le condanne penali a carico del -OMISSIS- per delitti spia, il rapporto di -OMISSIS-, l&#8217;organicità  del -OMISSIS- ad un&#8217;organizzazione di stampo mafioso, denominata -OMISSIS-, testimoniata da provvedimenti coperti dal giudicato del giudice penale nonchè le recenti frequentazioni di quest&#8217;ultimo con soggetti vicini all&#8217;ambiente criminale.<br /> 8.2. Giova da subito evidenziare, a tal proposito, che, tra le varie condanne riportate dal -OMISSIS-, risalta la condanna della Corte d&#8217;Assise di Appello di Napoli del 9.10.2000 per delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione continuata in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni continuata in concorso, che certifica la sua aderenza ad un circuito di criminalità  organizzata facente capo al -OMISSIS- e, per esso, alla pìù ampia coalizione criminale denominata &#8220;-OMISSIS-&#8220;.<br /> 8.3. Sul punto, del tutto privo di pregio è il rilievo circa la risalente collocazione temporale di tale condanna, dal momento che &#8220;Ãˆ possibile desumere tentativi di ingerenza anche da indizi risalenti nel tempo qualora non siano rinvenuti elementi nuovi, positivi, idonei a dimostrare un effettivo cambiamento. Il venir meno del pericolo di infiltrazione mafiosa non può, infatti, essere dedotto dal trascorrere del tempo in sè, bensì¬ dal sopraggiungere di obiettivi elementi, diversi o contrari, che facciano venir meno la portata sintomatica del comportamento, tali da rendere con assoluta certezza non pìù attuale o concreto il pericolo&#8221; (T.A.R., Napoli, sez. I, 02/03/2020, n. 970). Ed ancora &#8220;i fatti sui quali si fonda l&#8217;interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità  organizzata. Infatti, il mero decorso del tempo, di per sè solo, non implica la perdita del requisito dell&#8217;attualità  del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, nè l&#8217;inutilizzabilità  di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l&#8217;irrilevanza della risalenza dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così¬ da far virare in modo irreversibile l&#8217;impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d&#8217;ombra della mafiosità &quot; (Cons. Stato Sez. III, 02/01/2020, n. 2; Cons. Stato Sez. III, 02/05/2019, n. 2855).<br /> Tali elementi nuovi e positivi non si rinvengono nel caso di specie e, con la pretesa automaticità , dal trasferimento del -OMISSIS- in territorio umbro, costituendo un fatto notorio l&#8217;ampia ramificazione delle consorterie criminali in punti anche lontani (e tale di certo non è -OMISSIS-) dalla loro principale sede operativa, dovendo altresì¬ rilevarsi che ben potrebbero avere inciso su tale spostamento i nuovi equilibri delineatisi a seguito del conflitto con altro clan -OMISSIS- (quello -OMISSIS-) e che hanno visto il -OMISSIS- soccombere di guisa che l&#8217;allontanamento dal -OMISSIS- non vale a costituire, per tutte le ragioni sopra evidenziate, un segno univoco di una recisa presa di distanza dal precedente vissuto criminale.<br /> 8.4. D&#8217;altro canto, nemmeno possono essere sottaciute, ad ulteriore riprova di quanto appena evidenziato, le rilevate e recenti (rispetto ai provvedimenti in contestazione) frequentazioni del -OMISSIS- con soggetti pregiudicati ed in contesti territoriali oltretutto estranei rispetto a quello di residenza che lasciano, dunque, dubitare (non essendo stati peraltro nemmeno qui chiariti) della loro rivendicata occasionalità .<br /> Va, dunque, in definitiva ribadita la validità  dell&#8217;impianto argomentativo su cui riposano i provvedimenti avversati in prime cure e che fanno del -OMISSIS-, in ragione della sua qualificata contiguità  alla criminalità  organizzata, un probabile ed ancora attivo canale di collegamento con pericolosi e strutturati ambienti criminali.<br /> 9. Nè sul versante interno, quello cioè familiare, è possibile accreditare la tesi attorea di una rigida impermeabilità  delle vicende imprenditoriali gestite dall&#8217;odierna appellante rispetto a possibili sollecitazioni esterne, idonea a fare da argine ai rischi di possibile interferenza rinvenienti dal rapporto di -OMISSIS- con il -OMISSIS-, ricavandosi, anzi, dagli elementi raccolti e che compongono il corredo istruttorio del presente giudizio la conferma della opposta tesi, vale a dire di una intensa e piena sintonia strategica tra i -OMISSIS- che corrobora la ricostruzione su cui riposano gli atti gravati e cioè quella di una conduzione familiare e una &#8220;regia collettiva&#8221; dell&#8217;impresa. La giurisprudenza ha sul punto evidenziato, quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, che l&#8217;Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità , o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &quot;pìù probabile che non&quot;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regÃ¬a familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto. Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &quot;influenza reciproca&quot; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà , di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sè errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8216;famiglia&#8217;, sicchè in una &#8216;famiglia&#8217; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8216;capofamiglia&#8217; e dell&#8217;associazione; hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) (Consiglio di Stato sez. III, 13/05/2020, n. 3039).<br /> 9.1. Ed, invero, sintomatiche a tal riguardo, come efficacemente evidenziato dal TAR, si rivelano, da un lato, l&#8217;opacità  che contrassegna la provenienza illecita, o comunque incerta, delle somme con le quali è stata acquistata la -OMISSIS- (in uno stretto lasso temporale che ha fatto registrare anche l&#8217;acquisto di -OMISSIS- nello stesso territorio del Comune di -OMISSIS-) e, dall&#8217;altro, l&#8217;influenza decisiva sul punto esercitata dal -OMISSIS-, che peraltro, proprio a cagione di ciò, risulta condannato per l&#8217;omessa comunicazione della loro movimentazione operata, peraltro, attraverso l&#8217;intestazione fittizia all&#8217;odierna appellante.<br /> Quanto a quest&#8217;ultimo profilo, non può, invero, essere sottaciuto che il -OMISSIS- risulta condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, nonchè art. 12 quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992 (sentenza del Tribunale di Perugia del 2015).<br /> Mette, altresì¬, conto evidenziare che nel relativo procedimento il GIP del Tribunale di Perugia, su richiesta del P.M., disponeva, in data 12.7.2012, il sequestro preventivo dei beni immobili e dell&#8217;azienda commerciale &#8220;-OMISSIS-&#8221; siccome fittiziamente intestati alla odierna appellante.<br /> E&#8217; pur vero che, con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di Perugia ha dichiarato il non luogo a procedere dei confronti della -OMISSIS- per i medesimi addebiti, ma ciò esclusivamente per il ruolo di chiara soggezione in cui la predetta si è trovata nei confronti del proprio -OMISSIS-, -OMISSIS-, ricostruzione questa che corrobora quella posta a fondamento dei provvedimenti avversati in prime cure ed incentrata sull&#8217;influenza esercitata dal -OMISSIS- nella gestione delle attività  imprenditoriali facenti solo formalmente capo alla -OMISSIS-.<br /> Segnatamente, vale trascrivere la motivazione della decisione di proscioglimento per il suo concludente significato &#8220;<em>All&#8217;esito dell&#8217;audizione del coimputato -OMISSIS-, è emerso che tutti gli atti di disposizione patrimoniale oggetto dei capi di imputazione venivano ideati e posti in essere da [omissis], risultando la [omissis] spettatrice passiva degli stessi, anche in punto di intestazione di beni</em>&#8220;.<br /> La validità  della ricostruzione riceve, poi, definitiva conferma dalla condanna, -OMISSIS- del 3.11.2015 (irrevocabile il 7.12.2015), pronunciata dal medesimo Ufficio giudiziario e disposta nei confronti del -OMISSIS-. L&#8217;adozione della divisata decisione a seguito del rito del patteggiamento non vale, poi, di certo a ridimensionarne la valenza rappresentativa: ed, invero, in disparte il fatto che si è pur sempre in presenza di una condanna, nella traiettoria argomentativa seguita dal giudice penale si evince l&#8217;elencazione di tutti gli elementi acquisiti da cui, secondo il predetto giudice, &#8220;..<em>emergono con chiarezza le condotte di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali anche con intestazione fittizia dei beni alla -OMISSIS-</em>&#8220;.<br /> Nè, peraltro, può accordarsi rilievo alla circostanza dell&#8217;intervenuto dissequestro dei beni in quanto a tanto il giudice penale è addivenuto solo a seguito e per effetto della disposta confisca previo sequestro della somma di -OMISSIS-versata dal -OMISSIS- in sostituzione dei beni in sequestro.<br /> 9.2. Parimenti, nemmeno hanno pregio le residue considerazioni difensive dell&#8217;appellante e volte a ricostruire il quadro delle provviste finanziarie di cui la stessa avrebbe disposto per porre in essere l&#8217;acquisto dell&#8217;attività  commerciale e dei -OMISSIS- in -OMISSIS-, il che varrebbe a dimostrare, nella prospettazione attorea, la provenienza assolutamente lecita di quelle somme. In particolare gli acquisti effettuati dall&#8217;appellante e riconducibili a -OMISSIS-, per un importo rispettivamente di -OMISSIS- e -OMISSIS- ed alla -OMISSIS- per l&#8217;importo -OMISSIS- sarebbero stati finanziati da mutui ipotecari, da somme ricevute in prestito ovvero elargite -OMISSIS- anche a seguito della -OMISSIS-.<br /> 9.3. Pur tuttavia, tale sforzo è reso vano, come giÃ  efficacemente evidenziato dal TAR, dalla circostanza di per sè assorbente che la denunciata opacità  dei finanziamenti è stata compiutamente acclarata dai provvedimenti penali oramai intangibili &#8211; in particolare dal decreto di sequestro preventivo dei beni &#8211; in cui è sottolineata l&#8217;esiguità  della capacità  reddituale -OMISSIS- di redditi idonei a giustificare -OMISSIS-, senza che residuino profili rimasti inesplorati.<br /> 10. In conclusione, per i suesposti motivi, l&#8217;appello va respinto.<br /> 11. Nulla è dovuto per le spese in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Nulla per le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell&#8217;appellante e le altre persone menzionate.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2007 n.5088</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2007-n-5088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2007-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2007 n.5088</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Romeo Comune di Porto Sant’Elpidio (Avv.ti A. Calzolaio, M. Colarizi) c/ M. Petrangeli (Avv. R. Marrozzini), D. Cesarini (n.c.) in tema di gare per l&#8217;affidamento della progettazione di opere pubbliche: segnatamente, sulla possibilità di offrire un ribasso del 100% della componente dell&#8217;offerta economica relativa al rimborso spese</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2007-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2007 n.5088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2007-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2007 n.5088</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Ruoppolo,  Est. Romeo<br /> Comune di Porto Sant’Elpidio (Avv.ti  A. Calzolaio, M. Colarizi) c/ M. Petrangeli (Avv. R. Marrozzini), D. Cesarini (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di gare per l&#8217;affidamento della progettazione di opere pubbliche: segnatamente, sulla possibilità di offrire un ribasso del 100% della componente dell&#8217;offerta economica relativa al rimborso spese e sul divieto per un&#8217;a.t.p. di partecipare a dette gare ove uno dei suoi componenti abbia avuto rapporti con la p.a., in relazione all&#8217;oggetto dell&#8217;incarico di progettazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara &#8211; Incarico di progettazione di opere pubbliche – Presentazione dell’offerta economica &#8211; Ribasso del 100% sul rimborso spese – Inderogabilità dei minimi tariffari – Non sussiste.</p>
<p>2. Gara &#8211; Incarico di progettazione di opere pubbliche – Rapporti pregressi tra un componente dell’a.t.p. e p.a. – Aggiudicazione in favore di detto raggruppamento – Illegittimità – Sussiste.<br />
3. Gara &#8211; Incarico di progettazione di opere pubbliche –Aggiudicazione &#8211; Annullamento in s.g. – Nuova aggiudicazione &#8211; Clausola “di riserva di non aggiudicazione dell’incarico” – Operatività – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In tema di procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche, il ribasso in percentuale del 100% della voce dell’offerta economica corrispondente al rimborso spese –peraltro, nella specie, conformemente ad una possibilità esplicitamente ammessa dal bando di gara- non si pone in contrasto con il principio di inderogabilità dei minimi tariffari, di cui all’art. 17, co. 12ter, L. 109/94.  																																																																																												</p>
<p>2.	È illegittima l’aggiudicazione dell’incarico di progettazione di un’opera pubblica in favore di un’associazione temporanea tra professionisti, ove si rilevi che uno dei componenti di detto raggruppamento abbia intrattenuto rapporti con la p.a. in relazione all’oggetto dell’incarico di progettazione. Tale regola trova fondamento non già in una specifica prescrizione normativa ma nel principio generale di trasparenza ed imparzialità, posti a presidio della parità di trattamento dei concorrenti ed avente come suo indefettibile presupposto che i concorrenti ad una procedura di evidenza pubblica rivestano la medesima posizione di partenza, sì da escludere indebiti vantaggi in favore di  taluno di essi. 																																																																																												</p>
<p>3.	La c.d. clausola di riserva di non aggiudicazione dell’incarico di progettazione di un’opera pubblica, mantiene la sua operatività anche nei confronti della seconda aggiudicazione, intervenuta a seguito dell’annullamento in s.g. della prima aggiudicazione e della conseguente ripresa della procedura di gara, non potendosi ritenere che il potere esercitatile dalla p.a. sulla base di detta previsione si sia consumato, in assenza di una sua esplicita attivazione in occasione della prima aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello proposto dal</p>
<p><b>Comune di Porto Sant’Elpidio</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Calzolaio e dall’avv. Massimo Colarizi, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 12, presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Petrangeli Marco</b> in proprio e quale rappresentante del raggruppamento temporaneo composto da Integra srl, Consult International s.p.a.e Iskra s.a.s., nonché contro <b>Piccolo Lazzaro</b>, in proprio e quale amministratore unico della soc. Consult International s.p.a., e <b>Marini Giuseppe</b>, in proprio e quale socio accomandatario della Soc. Iskra s.a.s, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Marrozzini, ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell’avv. Marta Lettieri,</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Cesarini Davide</b> in proprio e quale mandatario dell’omonimo raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Romano Dionisi, Giovanni Bocci, Giovanni Morrone, Graziella Pagliaretta e Clemente Folchi Vici di Arcevia, non costituiti, </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del dispositivo n. 29 del 14.11.2006 e della successiva sentenza n. 31 del 7.2.2007 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, resa <i>inter partes. </i> </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti avanti indicate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Calzolaio e l’avv. Marrozzini;   <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.- Gli originari ricorrenti, odierni appellati, hanno proposto ricorso innanzi al TAR Marche per l’annullamento:<br />
&#8211; della determinazione n.192 in data 8.11.2005, assunta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Porto Sant’Elpidio, con la quale:<br />
a) è stato rigettato il ricorso amministrativo proposto dal raggruppamento ricorrente avverso l’ammissione alla gara dell’A.T.P. denominata ing. Davide Cesarini;<br />
b) sono stati approvati i verbali della procedura di ammissione e di partecipazione alla gara per l’affidamento della progettazione dei lavori di bonifica dell’area della ex F.I.M.;<br />
c) è stata approvata la graduatoria di merito collocando al primo posto l’associazione temporanea tra professionisti denominata ing. Davide Cesarini ed, al secondo posto, il raggruppamento temporaneo di imprese ricorrente;<br />
d) è stato affidato l’incarico provvisorio della progettazione preliminare, di quella definitiva e di quella esecutiva all’A.T.P. denominata ing. Davide Cesarini e non al R.T.I. ricorrente, essendo stato rigettato il ricorso da quest’ultimo presentato per l’esclusione dalla gara dell’A.T.P. ing. D. Cesarini; degli atti preparatori del provvedimento terminale, fra i quali i verbali di ammissione alla gara, nella parte in cui non è stata dichiarata l’esclusione della domanda presentata dall’A.T.P. denominata ing. Davide Cesarini e nella parte in cui è stato rigettato il ricorso amministrativo prodotto dal R.T.I. ricorrente; <br />
&#8211; di tutti gli atti conseguenti ed, in particolare, la convenzione per l’esecuzione delle attività di cui alla gara; nonché per la condanna del Comune di Porto Sant’Elpidio e del Direttore dell’Area 3 “Gestione del Territorio” del Comune di Porto Sant’Elp<br />
2.- A sostegno del gravame venivano proposti i seguenti motivi di diritto:<br />
I) Violazione degli articoli 10, 13 e 17 della legge n.109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Violazione del bando di gara ai punti 4-5-6.<br />
Il raggruppamento temporaneo denominato Davide Cesarini era un raggruppamento temporaneo costituito tra professionisti (art.17, comma I°, lettera d della L: 109/1994) ed era quindi assoggettato a quanto disposto dall’art.13 della stessa legge 109/1994. A sua volta, il bando di gara prevedeva che, nella domanda di partecipazione, si sarebbe dovuto dichiarare se la partecipazione avveniva singolarmente, ovvero in raggruppamento temporaneo o con una associazione. Le domande di ammissione alla gara presentate dall’ing. Dionisi Romano, dall’arch. Giuseppe Bocci, dall’arch. Marrone Giovanni, dalla dott.ssa Pagliaretta Graziella e dall’arch. Clemente Falchi Vici affermano che la partecipazione avviene in raggruppamento temporaneo costituito coi suddetti professionisti; ma nulla dicono circa le generalità del rappresentante dell’A.T.P., che non viene indicato, nè contengono una leggibile manifestazione di volontà circa il rilascio di procura da parte di ciascun componente l’A.T.P. a favore dell’ing. Davide Cesarini; né, in altra parte della documentazione, risulta contenuto l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’ing. Davide Cesarini, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti, come risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. La surrilevata carenza documentale è causa di esclusione, non essendo stata presentata la dichiarazione di concorrere in associazione composta anche dal capogruppo ing. Cesarini nè essendo stata prodotta la procura a questi conferita.<br />
II) Violazione degli artt. 1 e 17, comma 9 della legge 109/1994 e degli artt.75, lettera F, 88, 119 e 121 del D.P.R. 554/1999. Violazione del principio di trasparenza e par condicio nello svolgimento della gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento, per difetto di motivazione, per illogicità, sviamento e travisamento dei fatti.<br />
Sono tre le situazioni già segnalate dal raggruppamento ricorrente nel corso della gara come riferibili ad un quadro di illegittimità ed ingiustamente rigettate dalla Commissione e dal responsabile del procedimento: posizione dell’arch. Giuseppe Bocci; posizione della dott.ssa Graziella Pagliaretta; posizione dell’ing. Romano Dionisi.<br />
III) Violazione della legge n.109/1994, art.1 (principio di trasparenza). Violazione del bando ai punti 4, 5 e 6 in relazione al principio della segretezza delle offerte ed alla “par condicio” dei concorrenti. Mancata esclusione dell’A.T.P. ing. Cesarini.<br />
Il raggruppamento ing. Cesarini ha omesso di inserire i curricula dei professionisti nella busta contenente l’offerta tecnica, così come previsto nel bando di gara.<br />
A seguito di richiesta di accesso, sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti: <br />
IV) Violazione del bando di gara ai punti 4 e 7 in relazione all’art.64 del regolamento sui LL.PP. – Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
V) Violazione del bando di gara ai punti 3-4-5: Violazione della legge n.109/1994 e del D.P.R. n.157/1995 e successive modifiche.<br />
3.- Il Comune di Porto Sant’Elpidio e l’ing. Davide Cesarini, in proprio e quale mandatario dell’omonimo raggruppamento di professionisti, chiedevano la reiezione del ricorso, e il secondo proponeva ricorso incidentale, deducendo: <br />
&#8211; Violazione degli artt.17, comma 12/ter della L. 11.2.1994, n.109 e 3, comma 1° del D.M. 4.4.2001; violazione dell’art.4, comma 12/bis del D.L. 2.3.1989, n.65, convertito in L. 26.4.1989, n.155, nonchè dei principi di cui alle sentenze della S.C. di Cass<br />
L’associazione temporanea di imprese ricorrente ha offerto un ribasso del 100% della componente offerta economica relativa al rimborso spese, mentre l’A.T.P. Cesarini ha offerto un ribasso del 9%. L’offerta dei ricorrenti contrasta con l’art.17, comma 12/ter della L. n.109/1994, nella parte in cui la normativa dispone che la progettazione di opere pubbliche è soggetta al principio di inderogabilità dei minimi tariffari con riferimento al D.M. 4.4.2001, pubblicato sulla G.U. n.96 del 26 aprile 2001 ed ai decreti che il Ministero di Grazia e Giustizia emette al riguardo.<br />
4.- Con la sentenza impugnata, il TAR ha previamente esaminato l’appello incidentale con cui i controinteressati hanno sostenuto che la parte dell’offerta economica dei ricorrenti, costituita dal ribasso percentuale del corrispettivo (elemento C1), contrasterebbe con l’art.17, comma 12/ter della L. n.109/1994 (la normativa afferma che la progettazione di opere pubbliche è soggetta al principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari con riferimento al D.M. 4.4.2001, pubblicato nella G.U. n.96 del 26.4.2001, ed ai decreti che il Ministero di Grazia e Giustizia emette al riguardo) e che contrasterebbe con l’art.3 del D.M. 4.4.2001, il quale prescrive che il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell’applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni all’Amministrazione, allegate al decreto stesso, deve essere riconosciuto forfettariamente nella misura minima del 30% del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni di lire e nella misura minima del 15% per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi, calcolandosi le percentuali per importi di lavori intermedi per interpolazione lineare; ed il quale stabilisce pure che, nel caso in cui l’entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi sopra indicati, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l’intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.<br />
La doglianza è stata ritenuta inammissibile sotto diversi profili, e infondata. Inammissibile, perché:<br />
-) l’Amministrazione aveva stabilito un importo dei lavori a base d’asta per complessivi euro 6.000.000,00, sul quale aveva calcolato una parcella di euro 178.028,00 (già scontata del 20%), maggiorata della voce rimborso spese per euro 53.408,00 (pari al-) l’Amministrazione disponeva di punti 15 al massimo (su 100), da attribuire all’elemento C1, che era la componente prezzo dell’offerta economica (l’altra componente dell’offerta economica era il tempo di esecuzione, elemento C2, al quale potevano essere<br />
-) l’unica voce suscettibile di ribasso in sede di offerta era quella riferibile al rimborso spese, come appunto esattamente indicato secondo la dizione del bando;<br />
-) che ad un ribasso della voce rimborso spese (espressa come percentuale del 30% degli onorari) del 100% andava attribuito il punteggio massimo previsto, che era 15; e, così, a scalare, per ribassi inferiori.<br />
-) la previsione del bando non è stata impugnata, in via incidentale, anche nella parte in cui stabilisce le modalità di attribuzione del punteggio per i ribassi da applicarsi unicamente al rimborso spese.<br />
 Infondata, perché, alla stregua dell’orientamento amministrativo, espresso dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 30 del 2002, l’inderogabilità dei minimi tariffari si riferisce, ai sensi della legge n.109/1994 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999, esclusivamente ai corrispettivi per le prestazioni normali e, quindi, a quelli determinati in base alle tabelle A e B, e non anche alle prestazioni speciali ed alle prestazioni accessorie (non è da considerarsi minimo inderogabile il rimborso spese «in quanto esso non costituisce corrispettivo). Lo stesso dicasi con riferimento all’orientamento giurisprudenziale (C.S., dec. n. 1296 del 2006), secondo cui i corrispettivi per le attività di progettazione sono solo quelli di cui alle tabelle A, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al D.M. 4 aprile 2001 (l’art.1 del decreto stesso), e da tali corrispettivi, che sono gli onorari per la prestazione professionale, vanno distinte le spese, le quali traggono origine dal compimento di operazioni materiali per conto e nell’interesse del cliente.<br />
Passando al merito del ricorso principale, il TAR ha statuito la fondatezza del secondo motivo di ricorso (giudicato assorbente), con il quale è stato dedotto che la presenza nell’A.T.P. ing. Davide Cesarini (risultata vincitrice della gara) dei professionisti arch. Giuseppe Bocci, dott.ssa Graziella Pagliaretta ed ing. Romano Dionisi configura violazione degli artt.1 e 17, comma 9° della legge n.109/1994, degli artt.75, lettera f), 88, 119 e 121 del D.P.R. n.554/1999 e dei principi di trasparenza e “par condicio” nello svolgimento della gara, nonché il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e sviamento.<br />
In conclusione, il TAR ha accolto la domanda concernente il risarcimento del danno, modulandola secondo le diverse ipotesi di cui alla sentenza impugnata. <br />
5.- Questa conclusione è avversata dal Comune di Porto Sant’Elpidio, che, con l’odierno gravame, chiede la riforma della sentenza impugnata, muovendo dalla premessa che nella specie si tratta di una procedura di gara per la attribuzione di un incarico progettuale da parte del Comune per la bonifica dell’area inquinata ex Fim (il Comune si sostituisce al proprietario ex art.17 D. lgs. n. 22/1997, che si è reso inadempiente all’obbligo di bonifica).<br />
Viene ribadita l’infondatezza delle originarie censure del raggruppamento ricorrente, e segnatamente di quella dichiarata fondata dal TAR, perché non vi è norma che preveda il divieto per chi abbia ricoperto incarichi di progettazione, riguardando il divieto, previsto dall’art. 17, comma 9, D. Lgs. n. 22/1997, gli affidatari di incarichi di progettazione, i quali non possono partecipare, neppure indirettamente, agli appalti dei lavori (da respingere è la tesi che il divieto è “bipolare”, essendo la norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione). Anche la analisi delle tre posizioni, che secondo il TAR hanno avvalorato la fondatezza della censura, non conduce a questa conclusione (l’incarico all’arch. Bocci è di valore modesto ed ha un oggetto del tutto diverso dalla progettazione di opere di bonifica; la dr.ssa Pagliaretta non riveste l’incarico di direttore tecnico della Eco Elpidiense s.r.l., che è una società dotata di autonoma personalità giuridica di diritto privato, al cui capitale il Comune partecipa in via minoritaria, ed è concessionaria del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani; la società Comin s.r.l., di cui l’ing. Dionisi è socio di maggioranza, ha realizzato le opere di bonifica del sito su incarico della ex Fim, e non del Comune, il quale partecipava alla conferenza dei servizi e svolgeva compiti istituzionali di controllo; l’inadempimento in allora riscontrato fu dovuto alla ex Fim, e non alla Comin s.r.l.).<br />
Il Comune, dopo avere contestato tutte le originarie censure, condivide la censura della allora resistente ATI Cesarini (proposta con ricorso incidentale innanzi al TAR), con la quale si lamenta che la ATP appellata, rinunciando completamente al rimborso spese (il ribasso è del 100%) ha finito per incidere sul compenso riservato all’onorario dei progettisti, riducendolo al di sotto del minimo inderogabile imposto dal legislatore.<br />
Da ultimo, sul risarcimento del danno accordato dal TAR, il Comune appellante sostiene che la sentenza di annullamento è satisfattiva della aspettativa della ricorrente, e che di un eventuale risarcimento potrà discutersi una volta che l’Amministrazione avrà ripreso il procedimento amministrativo a partire dalla fase successiva agli atti annullati. In ogni caso, questo capo della sentenza va riformato, in quanto non ricorre la colpa della amministrazione a motivo della complessità della fattispecie, nella quale non sono evidenti i motivi di incompatibilità, intravisti dal TAR.<br />
6.- Si è costituito il RTI appellato, chiedendo la reiezione dell’appello, siccome infondato alla luce delle originarie censure, alcune delle quali (con carattere assorbente) condivise dal TAR.<br />
7.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 10 luglio 2007, all’esito della quale è stato emesso il dispositivo, con il quale è stato in parte accolto e in parte respinto il ricorso in esame.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	1.- La sentenza impugnata ha definito il ricorso proposto dall’originario ricorrente (il RTI Petrangeli appellato) avverso la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Porto Sant’Elpidio, con la quale è stata affidato l’incarico di progettazione delle opere di bonifica dell’area della ex Fim alla A.T.I. denominata ing. Davide Cesarini, statuendone la illegittimità in accoglimento dell’assorbente secondo motivo di ricorso, dopo avere esaminato con esito negativo il ricorso incidentale della A.T.I. Cesarini, controinteressata.<br />	<br />
	In particolare, è stata respinta la censura con la quale si lamentava la mancata esclusione del RTI Petrangeli, perché ha presentato una offerta economica, costituita dal ribasso percentuale del 100% della componente economica del rimborso spese, in violazione dell’art. 17, comma 12/ter della legge n. 109/1994 e dell’art. 3, comma 1, del D. M. 4.4.2001 (la progettazione di opere pubbliche è soggetta al principio di inderogabilità dei minimi tariffari), ed è stata condivisa la deduzione del ricorrente sulla violazione del principio di trasparenza e della <i>par condicio </i>(e degli artt. 1 e 17, comma 9, della legge n. 109/1994, degli artt. 75, lettera f, 88, 119 e 121 del D. P.R. n. 554/1999) a motivo della presenza di tre professionisti nell’A.T.I. aggiudicataria dell’incarico (arch. Bocci, dr.ssa Pagliaretta, ing. Romano Dionisi), la cui posizione denuncia la presenza di una situazione di incompatibilità.<br />	<br />
	2.- Il Comune appellante, sebbene estraneo alla originaria censura sul rispetto dei minimi tariffari, mostra di condividere il tenore della censura medesima (dedotta dall’A.T.I. Cesarini ricorrente incidentale in primo grado), perché essa riguarda il ribasso percentuale del 100% del rimborso spese fatto dal RTI Petrangeli, e una tale misura di ribasso finisce per incidere sul compenso minimo riservato all’onorario dei progettisti, che è inderogabilmente imposto dal legislatore.<br />	<br />
	Il Comune non assume in modo categorico che il compenso forfetario per le spese sia incluso nella tariffa e partecipi del medesimo regime di inderogabilità valevole per le tariffe, ma ritiene che un ribasso totale (come quello della specie) sia idoneo ad alterare i minimi.<br />	<br />
	La censura, che impropriamente viene proposta dal Comune (con essa, infatti, si denuncia una illegittimità che avrebbe commesso lo stesso Comune, responsabile della mancata esclusione del RTI Petrangeli per il ribasso totale del rimborso spese) è infondata alla stregua della normativa del bando che ammette un tale ribasso, la quale normativa non risulta sia stata contestata. <br />	<br />
	Il bando prevede l’attribuzione di punti 15 (su un massimo di 100) per l’elemento c1 dell’offerta economica, che corrisponde al “ribasso percentuale del rimborso spese”. Il senso della norma è chiaro: la voce rimborso spese può essere oggetto di ribasso totale del 100% al fine di ottenere il punteggio di 15 punti previsto per il massimo di ribasso praticabile, che è appunto del 100%. Ogni diversa interpretazione risulta contraria al dato letterale della norma, la quale non può essere letta nel senso che la percentuale del ribasso vada contenuta in termini tali da evitare che un ribasso eccessivo del rimborso spese comprima le tariffe (delle quali si assume che il rimborso spese sia parte integrante) al di sotto del limite inderogabile.<br />	<br />
	2.- Il Comune ritiene che, nella specie, non vi sia stata alcuna violazione della regola generale di incompatibilità, perché la presenza dei tre professionisti, la cui posizione è stata esaminata dal TAR, non è tale da provocare alcun effetto distorsivo<br />	<br />
	L’ing. Romano Dionisi è stato socio della Comin ed in precedenza ha progettato lavori per la proprietà Fim, e non per il Comune, per cui non si vede il nesso tra la attività professionale a suo tempo svolta dallo stesso e la nuova progettazione della bonifica dell’area ex Fim, promossa dal Comune, quale sostituto a norma di legge della proprietà, rimasta inerte. Anche l’inadempimento nella esecuzione del progetto di bonifica intrapreso dalla Fim, valorizzato dal TAR, non è imputabile alla Comin s.r.l., ma alla Fim, della quale la Comin era solo progettista ed appaltatore della bonifica.<br />	<br />
	“In punto di diritto”, il Comune imputa al TAR molteplici errori: progettista ed esecutore della bonifica inizialmente intrapresa dalla Fim era la Comin s.r.l., e non l’ing. Dionisi; la attività è comunque cessata da tempo; l’inadempimento è addebitabile esclusivamente alla Fim e rileva solo se è avvenuto in danno della stazione appaltante e non di terzi; l’art. 17, comma 9, impedisce che il progettista esegua i lavori, e non viceversa, come erroneamente ha sostenuto il ricorrente.<br />	<br />
	Anche la valutazione della posizione della dr.ssa Pagliaretta è frutto di equivoci e di errori di diritto, perché “è del tutto arbitrario” avvalorare il “sospetto” che la stessa abbia potuto avvalersi di un incarico a termine di tipo libero professionale svolto a vantaggio della Eco Elpidiense, società partecipata dal Comune e concessionaria dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine di ottenere un giudizio favorevole da parte del Comune stesso. Il Comune è estraneo al conferimento di detto incarico, come estranea è la prestazione (di depurazione delle acque) della dr.ssa Pagliaretta rispetto a quella di bonifica.<br />	<br />
	Non meno immune da errori, è la valutazione della posizione dell’arch. Bocci, che secondo il TAR si sarebbe avvantaggiato per il precedente incarico professionale (conferito dal Comune) di eseguire un’indagine storico architettonica per lo studio del vincolo monumentale posto sull’edificio industriale del sito da bonificare. L’incarico era di valore modesto (quattromila euro), aveva un oggetto diverso dalla progettazione della bonifica, oggetto della gara in esame, ed è stato conferito quando la ATI Cesarini non esisteva.<br />	<br />
	La tesi del Comune non convince. Essa muove dal presupposto che, nella specie, non sussistano elementi tali da fare ritenere che il giudizio di valutazione altamente positiva del progetto tecnico della ATI Cesarini possa essere stato influenzato da rapporti di alcuni professionisti con il Comune stesso, e che, sul “piano del diritto” non vi sia alcuna norma che imponga il divieto di partecipazione alla gara di progettazione, dal momento che l’art. 17, comma 9, della legge n. 109/1994 (di stretta interpretazione per il suo carattere eccezionale) impedisce che il progettista esegua i lavori, e non il contrario, vale a dire che l’esecutore possa progettare nuovi lavori.<br />	<br />
	La questione non riguarda la presenza nell’ordinamento di una norma che vieti l’affidamento di un incarico di progettazione a un soggetto che, in ipotesi, abbia eseguito lavori (peraltro) per conto di un soggetto diverso dall’Amministrazione appaltante. In questo senso la regola, di cui al menzionato art. 17, comma 9, della legge n. 109/1994, è chiara nel porre un divieto nella sola ipotesi in cui il progettista partecipi della esecuzione dei lavori, e non nel caso in cui un soggetto che abbia eseguito lavori partecipi ad una gara per l’affidamento di un incarico di progettazione.<br />	<br />
	La regola è però espressione del principio generale di trasparenza ed imparzialità, la cui applicazione è necessaria per garantire parità di trattamento, che ha per suo indefettibile presupposto il fatto che i concorrenti ad una procedura di evidenza pubblica debbano rivestire la medesima posizione.<br />	<br />
	Non si tratta, quindi, di ricercare ipotesi tipiche, normativamente individuate dal legislatore, al fine di verificare se gli elementi, nella specie valorizzati dal primo giudice, consentano di ricondurre la posizione della ATI Cesarini a tali ipotesi, ma di valutare se vi sia stata una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione in esame, che abbia dato luogo a un possibile indebito vantaggio per l’aggiudicataria.<br />	<br />
	La regola generale della incompatibilità garantisce la genuinità della gara, e il suo rispetto prescinde dal fatto che realmente si sia dato un vantaggio per un concorrente a motivo di una qualche sua contiguità con l’Amministrazione appaltante. In tal senso, quel che rileva è la situazione dei partecipanti alla gara, il cui esame deve evidenziare, in modo oggettivo, una disomogeneità di partenza per la particolare posizione in cui qualche concorrente viene a trovarsi.<br />	<br />
	Fatta questa premessa, è possibile affermare che, nella specie, gli elementi che convergono a denunciare che la posizione dell’ATI Cesarini non sia stata omogenea con quella degli altri partecipanti alla gara, non sono pochi, a motivo della presenza di professionisti che hanno avuto (direttamente o indirettamente) rapporti con l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’incarico di progettazione della bonifica dell’area ex Fim.<br />	<br />
	L’ing. Dionisi è stato progettista ed esecutore (interventi di “jet groundindg” e di inertizzazione in situ”) del progetto di bonifica intrapreso dalla Fim, ed affidato alla Comin s.r.l., di cui l’ing. Dionisi era appunto amministratore unico (per un certo periodo), responsabile tecnico, procuratore speciale e socio proprietario di 49.500 quote nominali, su un capitale sociale di 50.000 quote.<br />	<br />
	È vero che l’incarico è stato affidato dalla Fim (sostituita poi dal Comune a motivo della sua inerzia), e che la Comin non era il soggetto obbligato verso il Comune, ma è altrettanto vero che il Comune era direttamente interessato alla esecuzione delle opere di bonifica, tanto da partecipare alla Commissione Tecnica di Sorveglianza – Intervento di bonifica area industriale ex Fim, la cui presidenza è stata affidata al prof. E. Pasqualini per il Comune di Porto Sant’Elpidio. La Commissione ha redatto un verbale in data 14.1.1998, nel quale si dà atto delle inadempienze della Fim, sulla quale vi era necessità di vigilare, evidenziando, al tempo stesso, le carenze nella esecuzione del progetto da parte della Comin (pagg. 3, 4 e 5), e quindi dell’ing. Dionisi (“una delle cisterne risulta lesionata e non è stata ancora sostituita o riparata, nonostante tale difetto sia stato segnalato all’ing. Dionisi in occasione del sopralluogo della Commissione di Sorveglianza in data 24.10.1997”).<br />	<br />
	Di questa situazione, la Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, perché palesa un pregresso contatto tra essa e l’ing. Dionisi relativamente all’oggetto dell’incarico di progettazione (bonifica dell’area ex Fim), contatto peraltro caratterizzato da ritardi e carenze nella esecuzione delle opere che la menzionata Commissione ha imputato anche alla Comin e, per essa, all’ing. Dionisi.<br />	<br />
	La medesima situazione riguarda l’arch. Bocci, che con determinazione del 2 agosto 2005 (successiva alla indizione della gara per la progettazione (15 giugno 2005) e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte ha avuto un incarico, che non può dirsi estraneo alla bonifica dell’area ex Fim, dal momento che esso riguarda la “Bonifica sito inquinamento ex F.I.M. – Affidamento incarico per un’indagine storico – architettonica per lo studio del vincolo monumentale”. Tale incarico ha contribuito alla valutazione positiva dell’offerta tecnica dell’ATI Cesarini, perché, oltre che menzionato nel curriculum presentato dall’arch. Bocci, è pertinente all’incarico di progettazione (anzi è “propedeutico”), in quanto questo deve essere svolto “tenendo  conto del vincolo che la Sovrintendenza ai Beni Architettonici di Ancona ha apposto su due edifici”.<br />	<br />
	Anche questa posizione non garantisce che nella specie non vi sia stata una precostituzione di posizione di vantaggio a favore della aggiudicataria.<br />	<br />
	Rimane l’ultima posizione della dr.ssa Pagliaretta, la quale, a motivo delle “funzioni di direttore tecnico della società Eco Elpidiense s.r.l., concessionaria del servizio comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e nella quale il Comune di Porto Sant’Elpidio partecipa con una quota del 43% del capitale sociale” (funzioni attestate nel curriculum presentato), è stata considerata incompatibile con l’incarico di progettazione in esame.  Secondo il TAR, vi è “il ragionevole sospetto che ella potesse godere di un giudizio particolarmente favorevole nell’espletamento della selezione per l’affidamento da parte del Comune dell’incarico progettuale”, giacché la Eco Elpidiense può svolgere, per statuto, attività di risanamento ambientale di aree e strutture pubbliche e private, e quindi la stessa potrebbe avere interesse “nei confronti dell’Eco Elpidiense, possibile esecutrice, in futuro, delle opere di risanamento”.<br />	<br />
	Non è necessario approfondire particolarmente la posizione della dr.ssa Pagliaretta, che, secondo il TAR, non garantiva “l’assoluta libertà, fedeltà, correttezza e terzietà nell’espletamento di tale incarico” a motivo dell’intreccio tra il rapporto professionale con la Eco Elpidiense (indifferente è il ruolo rivestito: direttore tecnico ovvero, come precisato, responsabile tecnico del depuratore comunale, gestito dalla Eco Elpidiense) e l’incarico di progettazione in esame.<br />	<br />
	Al fine di delineare una situazione di incompatibilità dell’ATI aggiudicataria è sufficiente la considerazione delle due posizioni avanti esaminate. Non può però essere sottaciuto che “il ragionevole sospetto” del TAR che la dr.ssa Pagliaretta non sia in posizione di terzietà, pare sostenuto da una serie di ipotesi e “intrecci”, che non consentono di affermare, con l’oggettività che la fattispecie richiede, che la stessa dr.ssa Pagliaretta non potesse svolgere, con “assoluta libertà, fedeltà, correttezza e terzietà”, l’incarico di progettazione, sol perché aveva avuto dalla Eco Elpidiense un incarico di “responsabile tecnico del depuratore comunale, gestito dalla Eco Elpidiense s.r.l.”.<br />	<br />
	Deve, dunque, essere confermato l’annullamento della contestata aggiudicazione alla ATI Cesarini dell’incarico di progettazione della bonifica dell’area ex Fim.<br />	<br />
	5.- Va, invece, accolta la deduzione del Comune nei confronti del capo della sentenza impugnata, con la quale il TAR ha accordato il risarcimento del danno a favore del raggruppamento ricorrente, modulando una serie di ipotesi che vanno dalla reintegrazione in forma specifica al risarcimento per equivalente, a sua volta modulato in relazione alla possibilità che l’esecuzione dell’incarico abbia avuto parziale o completo compimento.<br />	<br />
	Al riguardo, non convince la premessa da cui muove il TAR, cioè che il rappruppamento temporaneo ricorrente abbia azionato nella specie una pretesa a c.d. risultato garantito, perché, una volta esclusa la prima classificata, è necessario che il secondo classificato debba assumere il primo posto in graduatoria, con il risultato di vedersi aggiudicato l’incarico. Una eventuale ripetizione della gara, con i medesimi criteri di quelli seguiti per pervenire alla formulazione della graduatoria, che ha visto illegittimamente graduata al primo posto la ATI Cesarini, non potrebbe che condurre al medesimo esito, che è quello di vedere il raggruppamento ricorrente (secondo in graduatoria) collocato al primo posto, una volta eliminata l’aggiudicataria ATI Cesarini.<br />	<br />
	La premessa non si può condividere, perché, nella specie, la sentenza di annullamento, a motivo della sua autoesecutività, è satisfattiva della pretesa del ricorrente alla esclusione dalla gara dell’ATI aggiudicataria. Il Comune – come esattamente viene dedotto – è tenuto a riprendere il procedimento, una volta che l’affidamento dell’incarico alla aggiudicataria è stato annullato, e solo, alla conclusione di questo, si porrà un problema di risarcimento del danno.<br />	<br />
	D’altra parte, è lo stesso appellato che menziona la “clausola di riserva di aggiudicazione dell’incarico” (punto 7 del bando), che però, secondo la sua prospettazione, non sarebbe “ultrattiva (dopo la prima aggiudicazione)”, perché il relativo potere si sarebbe già consumato.<br />	<br />
	La clausola (la cui <i>ratio </i>è evidente, trattandosi di incarico comunque fiduciario, e non di esecuzione di opere) mantiene la sua operatività nei confronti anche della seconda aggiudicazione, una volta che la prima sia stata annullata, e non vi è alcuna ragione per ritenere che il potere, esercitabile sulla base della sua previsione ancora in vigore, debba considerarsi ormai “consumato”, non essendo stato attivato in occasione della prima aggiudicazione.<br />	<br />
	L’operatività della clausola di “riserva di non aggiudicazione dell’incarico” non implica però che l’Amministrazione non debba congruamente giustificare la eventuale mancata aggiudicazione al raggruppamento appellato (classificatosi al secondo posto nella graduatoria finale), una volta che il procedimento venga ripreso dopo la definitiva caducazione della aggiudicazione a favore della ATI Cesarini aggiudicataria.<br />	<br />
	Sarà, quindi, nel prosieguo della vicenda amministrativa che si porrà un problema di risarcimento danni nei confronti del raggruppamento secondo classificato, qualora l’Amministrazione dovesse, alla stregua della menzionata “riserva” ovvero per altri motivi, determinarsi nel senso di non procedere alla aggiudicazione dell’incarico a favore dello stesso raggruppamento.<br />	<br />
	L’appello va, pertanto, in parte accolto e in parte respinto con conseguente reiezione della parte residua.<br />	<br />
	Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.  	 <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte l’appello in epigrafe. Compensa le spese e gli onorari di giudizio.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giovanni Ruoppolo		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo  		&#8211;	Consigliere est.<br />	<br />
Domenico Cafini		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa		&#8211;	Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.02/10/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2007-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2007 n.5088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5088</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5088/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5088/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5088</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; A. Migliozzi Est. Vodafone Omnitel N.V. (Avv. M. Brizzolati) contro il Comune di Coreglia Antelminelli (non costituito) in tema di formazione del silenzio assenso per l&#8217;installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare ex art. 87, comma 9, del &#8220;Codice delle comunicazioni elettroniche&#8221;; le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5088/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5088/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5088</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; A. Migliozzi Est.<br /> Vodafone Omnitel N.V. (Avv. M. Brizzolati) contro il Comune di Coreglia Antelminelli (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di formazione del silenzio assenso per l&#8217;installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare ex art. 87, comma 9, del &#8220;Codice delle comunicazioni elettroniche&#8221;; le antenne per la telefonia non paiono equiparabili ad una costruzione ex art. 873 del codice civile ai fini delle distanze dal confine di proprietà</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Stazione radio base per la telefonia cellulare &#8211; Silenzio-assenso ex art. 87, comma 9, del “Codice delle comunicazioni elettroniche” &#8211; Decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza &#8211; Deve intendersi già formato – Successivo diniego formale – Illegittimità &#8211; Nota di comunicazione di rinvio e sospensione intervenuta oltre i quindici giorni dalla data di ricezione della domanda – Non è idonea ad interrompere il decorso dei 90 giorni</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Stazione radio base per la telefonia cellulare &#8211; Equiparabilità ad una costruzione ex art. 873 del codice civile ai fini delle distanze dal confine di proprietà &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare ex art. 87 comma 9, del d.lgs. 259/03 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza il titolo abilitativo deve intendersi già conseguito. Pertanto è illegittimo il diniego formale intervenuto oltre tale momento. Né, ad interrompere il decorso del termine “de quo”, può valere una nota di comunicazione di rinvio e sospensione intervenuta oltre i quindici giorni dalla data di ricezione della domanda</p>
<p>2. La stazione radio base per la telefonia cellulare, date le sue caratteristiche strutturali, non pare possa equipararsi ad una costruzione ex art.873 del codice civile ai fini delle distanze dal confine di proprietà</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso n.2241/2004 di</p>
<p><b>Vodafone Omnitel N.V.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Brizzolati, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Sauro Erci, in Firenze, via F: Bonaini n.10;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b></i>contro</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il <b>Comune di Coreglia Antelminelli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) della nota del Comune di Coreglia Antelminelli prot.n.10409/10 del 17/18 agosto 2004 recante il diniego in ordine alla domanda presentata dalla Società ricorrente per la realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare;<br />
b) della nota comunale prot. n.10024 del 9/8/2004 avente ad oggetto:”diffida all’inizio lavori per la realizzazione stazione radio base per telefonia cellulare loc. Volta della luna Calavorno”;<br />
c) per quanto occorrer possa, del parere della Commissione Edilizia del 17/872004 richiamato nella determinazione di diniego nonché la nota comunale prot. n.5130 del 19/21 aprile 2004;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e per la declaratoria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del silenzio- assenso e del conseguimento dell’autorizzazione ex art.87 del dlgs. N.259/2003 per la realizzazione della stazione radio base di telefonia cellulare.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2006, relatore il Cons. Andrea Migliozzi, l’avv. A.Ripanti per M.Brizzolari;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con istanza del 21 febbraio 2004 la Vodafone Omnitel chiedeva al Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi degli artt. 86 e ss. del dlgs.259/2003 il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare nei pressi del sottopasso ferroviario della frazione Calavorno.<br />
Con atto del 19 aprile 2004 il succitato Comune rinviava la determinazione sulla domanda in questione sospendendola “per integrazioni documentali ed in attesa del parere da parte dell’ARPAT di Lucca:quest’ultima con nota del 14 maggio 2004 comunicava il proprio parere ritenendo “accettabili le caratteristiche del sito indicate nel progetto esaminato”.<br />
Con nota del 6 agosto 2006 Vodafone Omnitel, ritenendo essersi formato il silenzio-assenso sulla sua istanza comunicava al Comune di Coreglia Antelminelli che il successivo giorno nove avrebbe iniziato i lavori per i quali era stata chiesta l’autorizzazione.<br />
Con atto datato 9 agosto 2004 il Comune diffidava Vodafone Omnitel a dare corso all’inizio dei lavori, quindi, con nota del giorno 18 dello stesso mese comunicava il diniego di autorizzazione richiesta con la seguente motivazione: “mancato rispetto della distanza dal confine di proprietà,art.873 del codice civile.L’intervento crea impatto ambientale in considerazione della consistenza dell’opera e la notevole vicinanza del centro abitato con costruzioni largamente inferiori a quelle di progetto”.<br />
Vodafone Omnitel ha impugnato tale diniego e gli altri atti indicati in epigrafe(con richiesta altresì della declaratoria dell’intervenuto silenzio-assenso), deducendo i seguenti motivi:<br />
1)Violazione e falsa applicazione del dlgs.259720038in particolare art.87 e della legge 443/2001(in particolare, dell’art.1 comma 2): Eccesso di potere per travisamento dei presupposti;sviamento;<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.873 del codice civile: eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto,difetto di motivazione e di istruttoria;sviamento e perplessità della causa;<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del dlgs.259/2003. Violazione e falsa applicazione del DPR.380/2001( in particolare degli artt.12 e 20). Eccesso di potere  per difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;Sviamento,incompetenza; difetto di motivazione e di istruttoria,<br />
4) Violazione e falsa applicazione degli artt.86 e ss. del dlgs. 25972003. Eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento;difetto di motivazione e di istruttoria sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione della legge 241/90. Violazione del principio del giusto procedimento. Mancata considerazione dell’interesse4 pubblico al servizio di radio telefonia.<br />
Tanto premesso, il ricorso si appalesa fondato nei sensi di cui appresso.<br />
Il decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259 recante il codice delle comunicazioni elettroniche, agli artt. 87 e 88 detta una disciplina che impone la tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture  per impianti radioelettrici e di comunicazione elettronica.<br />
In particolare, il citato art.87 in ordine al procedimento autorizzatorio prevede che al momento della presentazione della domanda di autorizzazione l’ufficio dell’ente locale indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento(comma 2) e stabilisce (comma 9): che “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo…..si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda….non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”.<br />
Ora tale disposizione, dettata in ossequio alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità cui si informa l’intero corpus normativo del codice delle comunicazioni(vedi ordinanza corte Costituzionale 18 maggio 2006 n.203) appare perfettamente applicabile al caso di specie lì dove occorre registrare l’adozione tardiva da parte del Comune di Coreglia Antelminelli del diniego di autorizzazione all’installazione della stazione radio di telefonia cellulare su territorio comunale fatta pervenire da Vodafone.<br />
Invero, come rilevasi dall’esame degli atti di causa, l’istanza di rilascio di titolo autorizzativo ai sensi dei citati artt.87 e 88 risulta prodotta al Comune di Coreglia Antelminelli da Vodafone Omnitel in data 21 febbraio2004 e il provvedimento di diniego della chiesta autorizzazione reca la data del 18 agosto 2004, risultando così assunto ben oltre il termine di novanta giorni previsto dal comma 9 dell’art.87 di che trattasi.<br />
Né ad interrompere il decorso del termine “de quo” può valere la nota di comunicazione di rinvio e sospensione datata 19 aprile 2004 dal momento che lo stesso art.87 prevede che “ il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta” e nella specie l’atto interlocutorio è intervenuto a distanza di quasi due mesi dalla data di presentazione della domanda, sicchè non può avere effetti sospensivi sul procedimento  di tipo acceleratorio descritto dal legislatore .<br />
Se così è deve necessariamente dedursi che in ragione del tardivo diniego sulla domanda di autorizzazione della ricorrente si è formato il silenzio- assenso, così come fondatamente denunciato in ricorso.<br />
Ma al di là dell’intervenuto inverarsi di un tacito accoglimento della richiesta di autorizzazione, lo stesso provvedimento di diniego non si appalesa esente dal vizi di legittimità di cui al secondo mezzo d’impugnazione.<br />
Innanzitutto il progettato impianto non comporta il mancato rispetto della distanza dal confine di proprietà, come ritenuto dal Comune, atteso che la stazione radio base per le sue caratteristiche strutturali non pare possa equipararsi ad una costruzione ex art.873 del codice civile ed inoltre nell’atto impugnato non si fa cenno ad un’area finitima contrassegnata da una preesistente costruzione. <br />
L’Amministrazione, inoltre, come si evince dalla lettura dell’atto impugnato, adduce a sostegno del diniego non meglio specificate ragioni di tutela ambientale del sito,lì dove, in verità si fa generico riferimento al fatto che “l’intervento crea impatto ambientale in considerazione della consistenza dell’opera e la notevole vicinanza del centro”.<br />
La motivazione reca così ragioni del tutto apodittiche e generiche, non supportate dal riferimento a precisi, preventivi accertamenti né a dati di valutazione di tipo tecnico e/o empirico di consistenza tale da consigliare se non imporre il diniego in parola e non v’è dubbio che trattandosi di una determinazione che va negativamente ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dell’istante, la decisione in questione abbisognava di una adeguata, circostanziata motivazione, nella specie, del tutto insussistente.<br />
Il provvedimento di diniego del 18 agosto 2004 si rivela perciò illegittimo per i profili sopra esposti oltrechè essere stato comunque tardivamente adottato.<br />
In forza delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto bei sensi e per gli effetti di cui sopra.<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per dichiarare le spese e competenze del giudizio irripetibili.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Spese e competenze del giudizio tra le parti irripetibili.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 6 giugno 2006 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Avv. Giovanni Vacirca &#8211; Presidente<br />
Dott. Andrea Migliozzi &#8211; Consigliere,est<br />
Dott. Bernardo Massari &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 NOVEMBRE 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5088/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2006 n.5088</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-9-2006-n-5088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-9-2006-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2006 n.5088</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Barra Caracciolo COOPERATIVA MURATORI &#038; CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA S.R.L. ( Avv. A. Clarizia) c/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Avv. dello Stato) sulla portata dell&#8217;obbligo di adottare il decreto ministeriale di cui all&#8217;art. 26, 4 comma l. 109/94 (in tema di fissazione del c.d.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-9-2006-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2006 n.5088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-9-2006-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2006 n.5088</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini,        Est. Barra Caracciolo<br /> COOPERATIVA MURATORI &#038; CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA S.R.L. ( Avv. A. Clarizia) c/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla portata dell&#8217;obbligo di adottare il decreto ministeriale di cui all&#8217;art. 26, 4 comma l. 109/94 (in tema di fissazione del c.d. prezzo chiuso</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto di lavori pubblici – Revisione del prezzo contrattuale &#8211; Obbligo di adottare il decreto previsto dall’art. 26 co. 4 l. 109/94 &#8211; Sussiste – Anche nel caso in cui l’amministrazione competente rilevi che il tasso d’inflazione reale non ecceda del 2% quello programmato.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di appalti di lavori pubblici, il Ministero dei lavori pubblici è tenuto ad adottare annualmente il decreto previsto dall’art. 26, co. 4, l. 109/94 (disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici), al fine di fissare l’eventuale percentuale di aumento del prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta (c.d. prezzo chiuso), determinata nella misura eccedente la percentuale del 2% di differenza tra tasso d’inflazione reale e tasso d’inflazione programmato nell’anno precedente, anche qualora rilevi che lo scostamento tra tali indici non è avvenuto in misura superiore alla predetta percentuale. L’attività di rilevazione dello scostamento tra tasso d’inflazione reale e programmato, quale che ne sia il risultato, va esternata nel suddetto decreto, costituendo in ogni caso esercizio di potere valutativo avente riflessi sulla posizione delle imprese coinvolte nei rapporti contrattuali di cui allo stesso art. 26, co. 3..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8780_8780.pdf">cliccaqui</a></p>
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